INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Pio Silvestri 2022
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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE Pio Silvestri ROMA, 11 MARZO 2022
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2022 RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE Pio Silvestri ROMA, 11 MARZO 2022
SOMMARIO • PREMESSA • ATTIVITA’ DELLA PROCURA REGIONALE • CONCLUSIONI • APPENDICE A • APPENDICE B La relazione è disponibile sul sito web della Corte dei conti – www.corteconti.it
PREMESSA Illustri autorità, avvocati, signore e signori un cordiale saluto da parte dei magistrati della Procura e mio personale e un sentito ringraziamento per la vostra presenza alla odierna cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Sezione Giurisdizionale Lazio della Corte dei conti cui conferite solennità e prestigio e che nonostante, si svolga ancora in una forma adattata alle esigenze del contenimento del rischio indotto dalla pandemia, rimane evento di particolare rilievo istituzionale quale occasione destinata a fare un bilancio dell’attività giudiziaria dell’anno trascorso, in uno con la proiezione per l’anno appena iniziato. L’anno 2021 è stato ancora caratterizzato dall’emergenza covid e funestato da tanti, troppi, decessi; al contempo grazie all’efficacia della campagna vaccinale si sono potuti apprezzare segnali particolarmente significativi di ripresa della vita sociale e delle attività economiche. Sul versante dell’economia il terreno da recuperare è ancora tanto ma ci si deve auspicare che, anche grazie ai fondi legati al Piano di Ripresa e Resilienza, si possano portare a compimento gli obiettivi di efficientamento della macchina statale e di ulteriore rilancio dell’economia pur nel quadro da ultimo aggravato dal terribile conflitto scoppiato nel cuore dell’Europa. Proprio per questo al centro del dibattito istituzionale deve rimanere il tema della corretta ed equilibrata gestione delle risorse pubbliche che garantisce, nel quadro di una finanza pubblica stabile e solida, la tutela dei diritti sociali sanciti in Costituzione. Come ebbi a dire lo scorso anno, in questa stessa occasione, il principio di legalità, cioè l’affermazione e l’attuazione della norma, è il primo dei presupposti perché nella società vi siano libertà e giustizia ed è la ragione per la quale ai pubblici poteri si richiede oltre al rispetto dei limiti di legge anche l’attenzione nella gestione delle risorse pubbliche. In questo quadro rimane quindi essenziale il ruolo della Corte dei conti cui l’art. 103 della Costituzione assegna, quale giudice naturale nelle materie di contabilità pubblica, i giudizi di responsabilità e di conto che hanno ad oggetto la verifica della corretta gestione delle risorse collettive, intestando agli Uffici di Procura l’azione di responsabilità per la repressione dei fenomeni di mala gestio che comportano sprechi e inefficienze. Ed è evidente che la lotta ai comportamenti dissipatori delle risorse pubbliche è tanto più attuale quanto 1
più quelle stesse risorse sono limitate dalla crisi economica aggravata, per alcuni settori in modo drammatico, dalla pandemia. Dato questo contesto, è importante che la Corte dei conti sappia adattare il proprio agire alle esigenze della moderna finanza pubblica allargata conformando il sistema della responsabilità amministrativa in modo tale che si possa adeguatamente perseguire l’utilizzo a fini distorsivi delle risorse altrimenti destinate al soddisfacimento di finalità pubblicistiche. Dalla lettura delle norme, riportate in appendice, che hanno interessato il nostro Istituto nel corso degli ultimi due anni si evince che il Parlamento ha inteso affidare alla Corte nuovi compiti di controllo e nuovi spazi di attività consultiva per accompagnare lo sforzo per il rilancio dell’economia legato all’utilizzo dei fondi del PNRR. Ed invero i primi finanziamenti sono arrivati con i provvedimenti emergenziali emanati per il contrasto alla pandemia mentre oggi la sfida è quella di utilizzare al meglio le ingenti risorse messe a disposizione del piano Next Generation EU dopo che nel corso del 2021 sono state portate a compimento alcune delle riforme della pubblica amministrazione propedeutiche all’accesso ai fondi. La Corte ha adeguato la propria organizzazione per far fronte alla nuova sfida istituendo il collegio per il controllo concomitante ed è pronta, anche nelle articolazioni regionali, ad affrontare i nuovi compiti che le sono stati affidati nella materia del controllo e nella funzione consultiva. Tra le norme emanate vi è anche l’art. 21 del dl 76 del 2020 che, fino al 30 giugno 2023, ha ristretto il perimetro della responsabilità amministrativo-contabile con particolare riguardo alla qualificazione del dolo in chiave penalistica e non più civilistica e nella limitazione della colpa grave alle sole condotte omissive. L’auspicio è che a quella data si torni alla tradizionale configurazione della responsabilità erariale caratterizzata dall’elemento psicologico della colpa grave e del dolo. Questo auspicio nasce dalla necessità di mantenere un livello di attenzione sulla gestione della cosa pubblica oggi ancora più necessario tenuto conto delle risorse che verranno messe in campo e dalla considerazione che il perseguimento delle responsabilità lo si deve, innanzitutto, alla stragrande maggioranza dei funzionari pubblici e degli amministratori degli enti grandi e piccoli, assolutamente onesta, che lavora tra mille difficoltà per rendere il servizio migliore al sistema paese. Queste persone devono 2
quotidianamente dare applicazione ad un sistema normativo su cui c’è ancora molto da fare in termini di semplificazione visto che si affastellano in continuazione norme di diverso rango provenienti dal Parlamento nazionale e dal legislatore regionale. Se a ciò aggiungiamo le carenze di personale e i limitati investimenti nella sua formazione oltre alle difficoltà di budget è facile rendersi conto di come sia complicato il lavoro di chi amministra la cosa pubblica. Con questi funzionari e questi amministratori la Corte si confronta nelle sedi proprie del controllo ed anche negli uffici della Procura che, nel solco delle disposizioni del Codice di Giustizia Contabile, assicurano una istruttoria pienamente rispettosa delle garanzie processuali e quindi tesa alla ricerca degli elementi di prova ma anche alla piena e doverosa valutazione delle ragioni della controparte. Funziona quindi la cultura della giurisdizione che permea i magistrati di ogni ordine e grado e che spiega i numeri che ogni anno in questa occasione vengono snocciolati, per cui a fronte delle innumerevoli denunce che ogni giorno arrivano sul tavolo dei Procuratori regionali, una parte minoritaria finisce in un fascicolo istruttorio e una parte ancora minore esita in citazione a giudizio e infine in una sentenza di condanna. Una riduzione permanente degli spazi di azione della responsabilità erariale finirebbe quindi per penalizzare il sistema paese esponendolo ancora di più al malaffare e mortificando proprio il lavoro della maggioranza degli onesti che si impegna ogni giorno nella gestione della cosa pubblica. D’altro canto la scoperta di ingenti truffe nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione del Governo e del Parlamento per il superamento della crisi economica, se da un lato rafforza l’auspicio che le norme emergenziali che delimitano la responsabilità amministrativa possano essere superate, dall’altro impongono ai magistrati un supplemento di impegno per continuare a lavorare, in solitudine e lontano dalle luci della ribalta, avendo come stella polare il rispetto della legge e la necessità di svolgere il proprio compito sempre con scienza e coscienza. Rimane quindi essenziale per il futuro del Paese che alla condivisibile esigenza di semplificazione delle procedure di spesa necessarie a portare a compimento i progetti legati al programma Next Generation EU, si accompagni la verifica dei risultati conseguiti per non 3
lasciare impuniti comportamenti gravi legati proprio alla gestione delle ingenti risorse messe in campo. Bisogna ancora aggiungere che l’impianto normativo del richiamato articolo 21 non pare coerente neppure con il regolamento comunitario emanato per la gestione del piano di ripresa (UE 2021/241 art.22) che stabilisce l’obbligo per gli stati membri beneficiari dei fondi di adottare tutte le misure necessarie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione garantendo un utilizzo delle risorse conforme al diritto nazionale e a quello comunitario. D’altro canto l’interdipendenza tra gli stati membri, sancita dall’art. 325 del Trattato di Funzionamento dell’Unione, a mente del quale “Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari”, comporta che se in Italia si indebolisce il contrasto alle fattispecie di danno erariale e si depotenzia la capacità di recupero di quanto indebitamente versato, inevitabilmente ci sarà un riverbero nella lesione degli stessi interessi finanziari dell’Unione Europea. ATTIVITA’ DELLA PROCURA Nel rinviare all’elencazione in appendice mi preme sottolineare alcune delle più significative iniziative portate avanti dalla Procura nel corso del 2021. In tema di contributi pubblici spiccano le diverse citazioni che hanno riguardato la truffa ai danni del gestore elettrico in relazione ai cd “certificati bianchi” che sono i contributi erogati dal GSE, sotto forma di titoli negoziabili, per la realizzazione di impianti di efficientamento energetico. Le truffe, che hanno provocato un danno stimabile in circa otto milioni di euro, per la mancata restituzione delle contribuzioni, si sono perpetrate attraverso false fatturazioni e rendicontazioni artefatte che, grazie alla collaborazione con lo stesso GSE, è stato possibile ricostruire nella individuazione delle responsabilità da portare all’esame del giudice. Ancora in tema di contributi erogati dal GSE ci è stata segnalata una diversa tipologia di truffa relativa alla realizzazione degli impianti fotovoltaici; la questione, 4
oggetto anche di complesse indagini penali, verrà approfondita con l’ausilio dello stesso GSE e della Guardia di Finanza. Dalle istruttorie si ricava una considerazione di sistema; è necessario che l’erogazione del contributo sia accompagnata da più efficaci sistemi di garanzia che mettano, per quanto più possibile, al riparo il GSE dalle truffe, altrimenti il rischio del mancato recupero delle somme erogate diventa certezza. Ancora in tema di contributi pubblici vale segnalare la citazione a carico dell’ex responsabile del Microcredito Italiano per la distrazione di somme, rispetto alle finalità cui erano state vincolate, nell’ambito della gestione dei contributi regionali erogati da Lazio Innova per un danno contestato di €498.900,00. Merita segnalazione anche la citazione relativa agli indebiti finanziamenti erogati dalla Regione Lazio in favore di una Associazione culturale e distolti dalle finalità di pubblico interesse cui erano destinati per la realizzazione di eventi fittizi. Il danno contestato è pari ad €291.262,00 e già in sede di invito a dedurre è stato richiesto il sequestro conservativo assentito dalla Sezione per il medesimo importo. Particolare attenzione è stata riservata alla gestione degli enti locali con specifico riferimento alle seguenti fattispecie: - omesso controllo in merito alla corretta esecuzione dei contratti di appalto, in cui si ravvisano spesso irregolarità e mancata esecuzione dei lavori; - scorretta gestione del patrimonio comunale; - mancata richiesta delle indennità di occupazione abusiva; - mancato sgombero degli edifici occupati abusivamente, con conseguente eventuale degrado dello stato degli immobili; - mancata approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate; - nomine ed assunzioni illegittime; - dissesto finanziario. In tema di opere pubbliche vale indicare il danno, ipotizzato in €1.266.443,00, al Comune di Ponza per la mancata realizzazione dei lavori finalizzati all’utilizzo della Spiaggia “Chiaia di Luna” per la quale il Comune aveva concesso un contributo di oltre due milioni di euro. 5
Ancora in tema di lavori si segnala il danno contestato in €207.087,28 subito dal Comune di Bellegra per la cattiva gestione del finanziamento regionale finalizzato alla realizzazione del primo lotto dei lavori di adeguamento statico e di riqualificazione funzionale dell’edificio scolastico comunale. Merita anche di essere segnalata l’istruttoria che ha ipotizzato un danno pari €2.848.447,40, a carico del Comune di Roma Capitale, per il mancato rispetto delle offerte concorrenziali nella gestione degli appalti dei canili municipali. Significativa è anche la fattispecie della irregolare esecuzione dei lavori per l’impianto fotovoltaico sull’edificio scolastico del Comune di Bellegra per un danno contestato di € 790.588,10. Importante è anche la complessa vicenda dell’acquisto di un palazzo da adibire a sede unica degli uffici della Città metropolitana di Roma per un danno contestato di €1.656.970,31. Ancora in tema di danno al patrimonio si segnala l’utilizzo illegittimo di fondi erogati dal Comune di Roma a favore di una onlus per un danno di €1.076.181,88. Nel Comune di Civitavecchia si segnala la cattiva gestione delle entrate per irregolarità fiscali da parte della società “in house” (Holding Civitavecchia Servizi s.r.l.) per un danno contestato pari a €2.097.041,94. Particolarmente significative sono le due sentenze di condanna al risarcimento di somme in favore del Comune di Roma. La sentenza n. 337/2021 che nella fattispecie cd “Mondo di mezzo – Mafia capitale” ha irrogato una condanna per €1.864.398,61 e la sentenza n. 346/2021 che con riferimento alla mancata restituzione delle rate di finanziamento relative alla gestione del Punto Verde qualità “Madonnetta” ha irrogato una condanna per € 453.306,01. Significativa è anche la sentenza n. 15/2021 che ha determinato una condanna per € 519.284,00 relativamente a somme erogate a titolo di integrazione salariale sulla base di una falsa rappresentazione della relativa realtà economico-finanziaria. Tra le altre ipotesi di danno portate all’attenzione del giudicante segnalo ancora: - l’illecita operazione di correzione informatica sui dati dei contribuenti in danno all’Agenzia delle Entrate per un danno contestato di €1.322.459,51; 6
- la truffa in danno alla RAI/Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la falsa documentazione relativa ai gettoni d’oro vinti in una trasmissione televisiva, in realtà, mai coniati e mai consegnati per un danno di €733.159,12. ********* Una menzione particolare merita la vicenda dei lavori di realizzazione della linea metropolitana “Metro C” che dopo un complesso iter giudiziario, e i ritardi connessi all’emergenza pandemica, è tornata all’esame della Sezione giurisdizionale del Lazio che nel corso dell’anno si pronuncerà sul giudizio di responsabilità intentato a carico di numerosi funzionari pubblici con un danno stimato pari ad €221.496.718,98. La Procura, inoltre, è in attesa della decisione sulla vicenda dei “derivati” emessi dal MEF, oggetto di una complicata istruttoria e di un giudizio altrettanto articolato, che ha già visto sancita la declaratoria di insussistenza della giurisdizione nei confronti della Società Morgan & Stanley S.p.A. Merita menzione anche la sentenza della II° Sezione centrale d’appello n. 373/2021 che, in accoglimento dell’appello del Procuratore regionale, ha dichiarato la giurisdizione del giudice contabile sulla vicenda relativa ad una procedura di gara ad evidenza pubblica indetta da AMA S.p.A., per cui erano stati chiamati in giudizio gli amministratori della stessa società. ********* L’indicazione delle diverse fattispecie prima enucleate non è evidentemente esaustiva del lavoro svolto che ha riguardato diverse altre fattispecie di danno all’erario caratterizzate da un minore impatto in termini economici quali il mancato riversamento della tassa di soggiorno ovvero dei proventi del gioco del lotto; tutte fattispecie che comunque testimoniano una diffusa propensione all’aggiramento delle regole che fa riverberare sulla collettività gli effetti economicamente dannosi del comportamento, sempre più sofisticato, di singoli soggetti che letteralmente depredano le risorse pubbliche. Nel corso del 2021 è stato riorganizzato il settore dei conti giudiziali in modo da consentire alla Procura di esercitare al meglio i compiti che le sono propri. Nel prossimo 7
futuro, d’intesa con la Sezione, l’attenzione verrà sempre più spostata verso quelle gestioni particolarmente significative in punto di gestione di risorse pubbliche. ********* La tabella allegata riepiloga l’attività svolta dalla Procura regionale nel corso del 2021 anche in riferimento ai richiesti provvedimenti cautelari e alle somme recuperate a seguito di sentenze di condanna. In particolare, sono stati richiesti al competente giudice n. 13 provvedimenti di sequestro, di cui 6 contestualmente all’invito a dedurre e 7 in corso di giudizio. Nel corso del 2021 risultano recuperati, a seguito di sentenze passate in giudicato, 4.180.682,27 euro (di cui 16.715,23 a titolo di spese di giudizio). Nello specifico risultano recuperati 2.251.440,31 euro con riferimento a sentenze di primo grado e 1.929.241,96 euro con riferimento a sentenze di appello. Nel corso del 2021 sono stati anche recuperati circa 200.000 euro a seguito di richieste di rito abbreviato e procedimenti monitori. CONCLUSIONI Come ho detto all’inizio di questo mio intervento, la giornata dell’inaugurazione dell’anno giudiziario serve anche a delineare la linea di condotta dell’Ufficio nell’anno appena iniziato che ci si auspica caratterizzato, una volta terminata la fase di predisposizione delle regole di contesto, dal concreto avvio dei programmi di spesa legati al Piano di Ripresa e Resilienza. Particolare e prioritaria attenzione verrà posta, come da indicazione della Procura Generale, alle procedure di spesa che si attiveranno con le risorse europee del Recovery 8
Fund proprio nell’ottica, prima indicata, di garantire, attraverso il contrasto alla frode nazionale, lo stesso bilancio dell’Unione. La Procura proseguirà nei complessi approfondimenti istruttori in ordine alle tematiche connesse agli acquisti legati all’emergenza pandemica effettuati dalla deputata gestione commissariale e dalle altre centrali di acquisto aventi sede nella Regione Lazio al fine di dare conto, per quanto possibile, delle risorse spese pur nei limiti consentiti dalla normazione che ha ristretto il perimetro della responsabilità erariale. Ciò ovviamente non distoglierà l’attenzione da altre e complesse vicende, assurte anche agli onori della cronaca, che riguardano, ad esempio, le società municipalizzate che nella capitale gestiscono essenziali servizi pubblici, ovvero alcune fattispecie di respiro nazionale quale la vicenda di ANAS International. Anche in relazione all’attività della Procura finalizzata al giudizio di parificazione del bilancio della Regione, attenzione verrà prestata alla vicenda delle concessioni balneari. Analoga attenzione continuerà ad essere prestata alle procedure di acquisto legate all’emergenza covid e alle segnalazioni di danno legate alla ordinaria fornitura di beni e servizi alle Aziende sanitarie ed Ospedaliere. Posso assicurare che il lavoro della Procura continuerà ad essere caratterizzato dal pieno rispetto del ruolo che la Costituzione ci assegna e dalla scrupolosa osservanza delle garanzie che l’ordinamento prevede per i destinatari dell’attività requirente, al fine di perseguire il buon andamento, l’amministrazione efficiente, la giustizia tempestiva a garanzia e tutela delle risorse pubbliche destinate alla comunità amministrata e valorizzare, come ho già detto, il lavoro onesto svolto dalla stragrande maggioranza degli amministratori e dipendenti pubblici. Per garantire quanto più possibile il ristoro delle finanze pubbliche verrà rafforzata l’attività dell’ufficio di monitoraggio sull’esecuzione delle sentenze di condanna che svolge attività di sollecitazione e verifica su quanto fanno le Amministrazioni pubbliche per dare seguito alle sentenze di condanna di propri dipendenti. Il rallentamento delle attività, iniziato con l’esplodere della pandemia, ha inciso sul totale delle somme recuperate, ma sono fiducioso che si possa riprendere il trend di crescita nei recuperi per tornare rapidamente ai livelli precedenti al 2020. In proposito rimane sullo sfondo la necessità di una regolamentazione normativa della possibilità di definire in via 9
transattiva, e con tutte le garanzie del caso, le procedure per il recupero di somme in tutti quei casi, che sono in aumento, in cui risulta assai complicato l’incameramento dell’intero importo della sentenza di condanna. Nel corso del 2021 e nei primi mesi del corrente anno l’organico della Procura ha visto l’innesto di nuovi colleghi e giovani funzionari che, sono certo, garantiranno nel prossimo futuro un livello di qualità e di quantità del lavoro ancora migliore. Rivolgo a loro, al Dirigente dell’Ufficio e al personale tutto, un sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano che svolgono a supporto dell’attività requirente in uno spirito di costante ricerca della migliore organizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili. Un sincero ringraziamento lo devo rivolgere al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e agli altri reparti della Guardia di Finanza che per missione istituzionale lavorano con impegno e professionalità su delega del Pubblico Ministero contabile. In particolare, nel corso del 2021, si è rivelato molto proficuo il lavoro di indagine che ha permesso di depositare numerose citazioni soprattutto nell’ambito dei contributi statali e comunitari. Analogo e sentito ringraziamento estendo ai nuclei speciali dei Carabinieri e all’Arma tutta, alla Polizia di Stato, ai militari della Guardia Costiera, alle Polizie locali che nel supporto alle nostre istruttorie hanno sempre dimostrato elevata competenza garantendo valore aggiunto al lavoro del Pubblico Ministero. Un saluto e un augurio di buon lavoro lo estendo anche alla classe forense con cui, sia pure su banchi diversi, ci si confronta in udienza per garantire il migliore servizio alla giustizia. ********* Sig. Presidente in nome del popolo italiano Le chiedo di dichiarare aperto l’anno giudiziario 2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio. 10
ATTVITA’ DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021 Istruttorie pendenti al 1° gennaio 2021 2417 Nuove istruttorie aperte nel 2021 668 Archiviazioni disposte in via preliminare 2081 Decreti di equa riparazione 5519 Archiviazioni a seguito di istruttoria 808 Archiviazioni a seguito di invito a dedurre 24 Inviti a dedurre 100 Audizioni personali 117 Citazioni 100 Atti integrativi e riassunzioni 8 Sequestri conservativi 13 Conti giudiziali esaminati 430 Appelli della Procura regionale 8 Ricorsi in Cassazione /// Controricorsi in Cassazione 1 Regolamento di competenza /// Importo danni contestati in citazione € 227.868.758,93 Importi recuperati € 4.180.682,27 11
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APPENDICE A Istruttorie significative 13
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ENTI LOCALI inviti a dedurre Comune di Colleferro – Illegittima gestione dei lavori eseguiti per la lavorazione di un impianto fotovoltaico su edificio scolastico. Danno: 499.842,68 euro. Comune di Ponza – Opera pubblica mai utilizzata. Mancato introito dei proventi relativi all’utilizzo della Spiaggia “Chiaia di Luna” per la quale il Comune aveva concesso un contributo di oltre due milioni di euro. Responsabilità del Sindaco e vice - sindaco Danno: 1.266.443,00 euro. Comune di Campagnano Romano - Reiterato affidamento diretto, al medesimo fornitore, di interventi di posa in opera di segnaletica stradale, senza rispetto delle ordinarie regole di contabilità pubblica e senza inventario. Danno erariale pari a 360.009,90 euro. Comune di Vetralla - Responsabilità contestata al liquidatore di una società in house partecipata dal comune, per aver disposto vari bonifici dal conto corrente della società al proprio; richiesto sequestro di una cassetta di sicurezza. Danno erariale pari a 45.733,28 euro e danno da disservizio pari a 1.683,32 euro. Comune di Roma Capitale - Danno patrimoniale e da disservizio causato da diversi funzionari di due Municipi per aver omesso i controlli sugli abusi edilizi esistenti in vari cantieri a fronte dell’elargizione di somme di denaro o altre utilità in loro favore. Condanna penale per i reati di concussione e corruzione, nell’ambito della c.d. “Operazione Vitruvio”. Danno stimato in 129.197,00 euro. Comune di Roma Capitale - Illegittima gestione degli appalti per mancato rispetto delle offerte concorrenziali nella gestione dei canili municipali. Danno erariale pari a 2.848.447,40 euro. Comune di Roma Capitale - Illegittime erogazioni di contributi a due società in house, per appalti relativi alla gestione ambientale e territoriale per progetti ecologici. Danno erariale pari a 379.181,88 euro. 15
citazioni Comune di Bellegra - Cattiva gestione del finanziamento regionale finalizzato alla realizzazione del primo lotto dei lavori di adeguamento statico e di riqualificazione funzionale dell’edificio scolastico comunale. Danno erariale pari a 207.087,28 euro. Comune di Bellegra – Irregolare esecuzione dei lavori per impianto fotovoltaico sugli edifici scolastici. Danno contestato: 790.588,10 euro. Città metropolitana di Roma Capitale – Danno al patrimonio causato da illegittimo acquisto di un Palazzo da adibire a sede unica. Danno contestato: 1.656.970,31 euro. Comune di Roma – Danno al patrimonio mobiliare. Utilizzo illegittimo di fondi in favore di una onlus. Danno contestato: 1.076.181,88 euro. Comune di Civitavecchia - Mancate entrate derivate da irregolarità fiscali; danno al bilancio cagionato al comune quale socio unico di una impresa “in house” (Holding Civitavecchia Servizi s.r.l.). Danno contestato: 2.097.041,94 euro. sentenze di condanna Sentenza n. 5/2021 Comune di Roma – Illegittima corresponsione incentivo di esodo e di indennità di preavviso a dirigenti di Roma Metropolitane s.r.l. Condanna: 301.641,00 euro. Sentenza n. 337/2021 Comune di Roma – Mondo di mezzo – Mafia capitale. Condanna: 1.864.398,61. Sentenza n. 346/2021 Comune di Roma – Mancata restituzione rate di finanziamento relative alla gestione del Punto Verde qualità “Madonnetta”. Condanna: 453.306,01 euro. Sentenza n. 684/2021 Comune di Roma – Illeciti contabili ascrivibili a titolo doloso per reati corruttivi e danno da disservizio. Condanna: 255.325,66 euro. CONTRIBUTI PUBBLICI Erogazioni GSE 16
Sono stati notificati diversi inviti a dedurre (allo stato risoltesi in 7 citazioni di cui una con sequestro) aventi ad oggetto presunti comportamenti di frode e/o di omessa rendicontazione, da parte di varie società di capitali e rispettivi amministratori, relativi alla illecita captazione ed alienazione dei cosiddetti certificati bianchi emessi dalla società GSE S.p.A. Nello specifico: - Percezione indebita di contributi statali - Società Endeavour Development s.r.l. – Danno contestato: 2.087.160,64 euro. - Percezione indebita di contributi statali - Società Green Energy s.r.l.- Danno contestato: 866.412,36 euro (con richiesta di sequestro). - Percezione indebita di contributi statali - Società Revolution Energy s.r.l.- Danno contestato: 1.267.266,86 euro. - Percezione indebita di contributi statali - Società Esco Building s.r.l. -Danno contestato: 727.782,30 euro. - Percezione indebita contributi statali - Società Absolute Energy s.r.l. -Danno contestato: 806.575,55 euro. - Percezione indebita di contributi statali - Società Energia Sostenibile s.r.l.- Danno contestato: 1.212.685,48. - Percezione indebita di contributi statali - Società Soft Energy s.r.l.- Danno contestato: 831.724,63 euro. Sentenza n. 175/2021 GSE - Indebito conseguimento di incentivi pubblici erogati dal Gestore Servizio Energetici S.p.A. Condanna pari a 19.292.821,01 euro. Sentenza n. 854/2021 GSE - Indebito conseguimento di incentivi pubblici erogati dal Gestore Servizio Energetici S.p.A. Condanna pari a 1.000.000,00 euro. Altre fattispecie Regione Lazio – Distrazione di somme (da parte di una società) dalle finalità cui erano state vincolate, nell’ambito della gestione dei contributi regionali erogati da Lazio Innova. Danno contestato: 498.900,00 euro. Regione Lazio e Comune di Roma – Indebiti finanziamenti erogati in favore di una Associazione culturale, distolti dalle finalità di pubblico interesse cui erano destinati, per la realizzazione di eventi fittizi. Danno contestato: 291.262,00 euro. Richiesto 17
sequestro conservativo contestualmente all’invito a dedurre, concesso dalla Sezione per il medesimo importo. Sentenza n. 70/2021 AGEA – Illecito percezione contributi comunitari. Condanna pari a 211.997,75 euro. Sentenza n. 206/2021 Unione Europea/Commissione Europea – Finanziamento europeo tramite rendicontazione di costi fittizi. Condanna pari a 1.006.175,12 euro. DANNO AL PATRIMONIO citazioni e sentenze di condanna Agenzia delle Entrate - Illecita operazione di correzione informatica sui dati dei contribuenti. Danno contestato: 1.322.459,51 euro. Ministero Infrastrutture/ANAS- Illegittima proroga della concessione autostradale tratto A/4, con Società “A4 Holding S.p.A.” - Danno contestato: 178.000.000,00. MEF - Illecite procedure di gare di appalto indette dalla CONSIP S.p.A.- Citazione con contestuale sequestro conservativo. Danno contestato: 305.327,48 euro. RAI /Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Falsa documentazione relativa ai gettoni d’oro vinti in una trasmissione televisiva, mai coniati e mai consegnati. Danno contestato: 733.159,12 euro. Sentenza n. 15/2021 Ministero del Lavoro – Regione Lazio – INPS - Somme erogate a titolo di integrazione salariale a causa dell’erogazione di una falsa rappresentazione della relativa realtà economica-finanziaria. Condanna pari a 519.284,00 euro. Sentenza n. 16/2021 INPS – Irregolare gestione pratiche di rendita vitalizio. Condanna pari a 2.620.183,90 euro. Sentenza n. 117/2021 MEF/Agenzia delle Entrate – Truffa per minori entrate tributarie riscosse – Danno all’immagine. Condanna pari 3.274.391,50 euro. Sentenza n. 118/2021 Comune di Roma – Mancato riversamento tasse di soggiorno. Sentenza di condanna pari 559.451,00 euro. 18
Sentenza n. 180/2021 Agenzia delle Entrate – indebite immatricolazioni auto e applicazione regime iva del margine in assenza presupposti. Condanna pari 831.825,00 euro. Sentenza n. 359/2021 Federazione Italiana Sport Equestri/Coni – Illegittima gestione del patrimonio. Condanna pari a 459.620,53 euro. Sentenza n. 644/2021 ENPAM – Illegittima gestione investimenti finanziari. Condanna pari a 39.479.541,90 euro. Sentenza n. 864/2021 Guardia di Finanza – Danno all’immagine e danno da disservizio. Condanna penale per reati di associazione a delinquere pluriaggravata in tema di evasione fiscale. Condanna pari a 1.161.235,36 euro. SANITA’ Sono tuttora in corso diverse istruttorie legate agli acquisti di dispositivi sanitari di protezione effettuati in regime emergenziale. Responsabilità medica Tra le numerose istruttorie in tema di malpractice si segnalano le citazioni più rilevanti sotto il profilo del danno all’erario. SSR e ASL Latina – Responsabilità per errato intervento chirurgico ortopedico, dovuto ad inserimento di placche metalliche difettose. Danno contestato: 340.465,16 euro. Ospedale San Camillo – Roma - Responsabilità per danni gravi ed irreversibili causati durante il parto a due gemelli – Sentenza condanna del Tribunale Civile di Roma. Danno contestato: 895.132,41 euro. Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Roma. Risarcimento del danno a seguito di gravi lesioni cerebrali post-parto. Danno contestato: 202.308,79 euro. ASL di Rieti – Risarcimento danno derivante da sentenze del Tribunale Civile di Rieti di condanna al risarcimento agli eredi per decesso post-intervento chirurgico. Danno contestato: 669.116,60 euro. ASL Roma 6 – Risarcimento danno derivante da sentenza del Tribunale Civile di Velletri per grave danno irreversibile post-intervento chirurgico. Danno contestato: 790.669,67 euro. 19
ASL Roma 6 – Risarcimento danno agli eredi derivante da sentenza del Tribunale Civile di Roma, per decesso post-operatorio. Danno contestato: 592.747,75 euro. ASL Roma 1 - Risarcimento danni per errato intervento chirurgico ortopedico con conseguente totale impotenza funzionale della mano destra; intervento eseguito da aiuto primario privo della laurea in medicina. Danno contestato: 128.440,41 euro; richiesto e concesso il sequestro della somma. Altre tipologie di danno Si riportano di seguito gli inviti, le citazioni e le sentenze più significative: ASL Viterbo – Indebito arricchimento a titolo doloso da parte di medici di medicina generale, per un danno di 2.803.442,72 euro (richiesto sequestro conservativo revocato dalla Sezione). Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini – Illegittimo cumulo di incarichi non autorizzati per un danno pari a 177.685,00 euro. Policlinico Umberto I Roma – Furto di medicinali presso la farmacia ospedaliera da parte di due magazzinieri. Danno contestato: 241.267,48 euro. ASL Latina – Truffa ai danni del SSN. Corruzione e ricettazione dei farmaci tramite false certificazioni – Condanna penale. Danno contestato: 104.891,30 euro. Ministero della Salute – Appropriazione indebita della liquidazione per spese di missione da parte del funzionario liquidatore – sequestro ante-causam. Danno contestato: 1.416.008,20 euro. Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute – Illecite attività di certificazione di dispositivi medico-chirurgici (pacemaker). Danno patrimoniale e danno da disservizio. Danno contestato: 3.054.714,62 euro. Azienda Ospedaliera San Camillo/Forlanini – Illegittimo svolgimento di incarichi e cumulo di impieghi da parte di un odontoiatra. Danno contestato: 177.685,00 euro. Sentenza n. 97/2021 ASL RIETI – Illecito affidamento dell’appalto per la manutenzione delle aree verdi dell’Ospedale. Condanna: 353.417,16 euro. Sentenza n. 100/2021 ASL RM1 – Reato di corruzione con sentenza penale. Tangenti a due funzionari per agevolazioni ad un laboratorio di analisi cliniche. Condanna: 610.000,00 euro. 20
Sentenza n. 654/2021 SSR/Regione Lazio – Contraffazione di impegnative mediche per risonanze magnetiche. Condanna: 132.000,00 euro. INCARICHI ILLEGITTIMI Inviti Fondazione Italiana Biologi - Irregolarità ed illeciti di varie tipologie, commessi nell’ambito della gestione e dell’affidamento di incarichi professionali. Importo di danno presunto 1.162.536,98 euro. citazioni e sentenze di condanna Università La Sapienza Roma – Illegittimo conferimento di incarichi ad un professore in pensione. Danno contestato: 939.327,94 euro. Ministero Infrastrutture e Trasporti – Conferimento di incarichi extraistituzionali senza legittima autorizzazione – Richiesto sequestro. Danno contestato: 539.827,35 euro. MIUR – Esercizio di attività extraistituzionali remunerate, in assenze delle autorizzazioni previste dalla legge per gli insegnanti di ruolo. Danno contestato: 216.846,00 euro. Ente Nazionale Previdenza ed assistenza della professione infermieristica – Ipotesi di tangenti plurime da parte di vari professionisti, in cambio di conferimento di incarichi di consulenza. Condanna penale. Danno contestato: 247.347,60 euro. Comune di Roccasecca (FR) – Svolgimento di attività professionale non autorizzata nella forma di consulenze fiscali conto terzi. Danno contestato: 197.266,78 euro. Ministero della Giustizia/Corpo Polizia penitenziaria – Contenzioso relativo allo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale retribuita e non autorizzata. Danno contestato: 472.534,96 euro. Sentenza n. 40/2021 Università Sapienza – Svolgimento di attività extraistituzionali incompatibili con il ruolo di professore universitario. Condanna: 763.972,00 euro. Sentenza n. 71/2021 Università Sapienza – Svolgimento di attività extraistituzionali incompatibili con il ruolo di professore universitario. Condanna: 237.044,47 euro. Sentenza n. 80/2021 Università Sapienza – Svolgimento di attività extraistituzionali incompatibili con il ruolo di professore universitario. Condanna: 174.766,98 euro. Sentenza n. 179/2021 Università Sapienza – Svolgimento di attività extraistituzionali incompatibili con il ruolo di professore universitario. Condanna: 159.644,80 euro. 21
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APPENDICE B Ricognizione delle disposizioni più significative nelle materie di contabilità pubblica entrate in vigore negli anni 2020 e 2021 23
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LE NORME PIÙ IMPORTANTI EMANATE NEL 2020 1) Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), pubblicato in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, relativamente alle funzioni della Corte dei conti, ha introdotto nuove norme in materia di stabilità finanziaria degli enti locali, responsabilità erariale e controllo. a) Art. 17 (Stabilità finanziaria degli enti locali) Al comma terzo della disposizione viene previsto che: «il comma 7 dell’articolo 243- quater1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trova applicazione, limitatamente all’accertamento da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, a decorrere dal 2019 o dal 2020, avendo quale riferimento il piano eventualmente riformulato o rimodulato, deliberato dall’ente locale in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020. Gli eventuali procedimenti in corso, unitamente all’efficacia degli eventuali provvedimenti già adottati, sono sospesi fino all’approvazione o al diniego della rimodulazione o riformulazione deliberata dall’ente locale». Le disposizioni introdotte dall’art. 17 sono inserite nel contesto degli interventi normativi rivolti alla mitigazione degli effetti prodotti dall’emergenza sanitaria sui bilanci degli enti locali e fanno seguito alle sospensioni dei termini disposte dalla normativa emergenziale. b) Art. 21 (Responsabilità erariale) In linea di prima approssimazione, la disposizione in materia di responsabilità erariale prevede due misure: una chiarificatrice ed un’altra che limita l’efficacia temporale della disposizione stessa fino al 30 giugno 2023 (inizialmente il termine finale di efficacia della norma era stato individuato nella data del 31 dicembre 2021; in seguito, giusta il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 [Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure], pubblicato in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, e convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a sua volta pubblicata nel S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181, è stato disposto, con l’art. 51, comma 1, lettera h), la modifica dell’art. 21, comma 2, e la procrastinazione del termine finale. E dunque: i) il primo comma dell’art. 21 - nell’aggiungere un periodo all’art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994, contenente, come noto, la disciplina generale in materia di responsabilità erariale - precisa che «la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso»; 1 L’art. 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), così dispone: «La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243 bis, comma 5, il diniego dell’approvazione del piano, l’accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto». 25
ii) il secondo comma del citato art. 21 limita, per i fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 17 luglio 2020, e fino al 30 giugno 2023, al solo dolo la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti per quanto attiene alla produzione dei danni conseguenti alla condotta attiva del dipendente pubblico. Tale limitazione è espressamente esclusa per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente; ciò al fine di sanzionare i comportamenti omissivi o inerti dei funzionari. Circa l’applicabilità temporale di tale norma, la giurisprudenza contabile (v. tra le molte, I Sez. giurisd. app., sent., 21 luglio 2020, n. 234, in CED c. conti) ha escluso la possibilità di applicazione retroattiva, trattandosi di una norma di carattere sostanziale, per la quale vige il principio tempus regit actum di cui all’art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale. Infatti, in tale sentenza è stato precisato che: «la novella non si applica ai rapporti sorti antecedentemente alla modifica della norma in questione perché di carattere sostanziale, a differenza dei rapporti processuali che, al contrario, ben possono essere sempre regolati dalla normativa vigente al momento di pubblicazione della norma, indipendentemente dall’epoca di commissione del fatto. In sostanza, le norme di carattere processuale sono di immediata applicazione e, quindi, si applicano anche ai rapporti in corso e non esauriti, mentre per le norme di carattere sostanziale, come quella in esame, vige il principio di cui all’art. 11, c. 1, delle disp. prel. cod. civ.. In tal senso, Corte Cost. le 6 dicembre 2017 n. 13 e ord. 12 marzo1998 n. 61; Cass. SS.UU. 12 febbraio 2019, n. 4135; id. 13 dicembre 2018 n. 32360 e 9 giugno 2016 n.11844; Cass. Sez. 2, 14 ottobre 2019 n. 25837; Cass. Sez. 3, 7 ottobre 2010, n. 20811». c) Art. 22 (Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale) Con l’art. 22 viene introdotta una nuova forma di controllo concomitante della Corte dei conti, anche su richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale. L’eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell’erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all’amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale. d) Art. 235 (Modifiche all’articolo 323 del Codice penale) Viene definita in maniera più compiuta la fattispecie di reato, attribuendo rilevanza alla violazione, nello svolgimento delle pubbliche funzioni, non più di qualunque norma di legge o di regolamento bensì di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità. 2) Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nel S.O. n. 25/L alla G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, ha precisato la natura giuridica del gestore degli impianti ricettivi ed alberghieri tenuto a riscuotere e riversare l’imposta di soggiorno. 26
a) Art. 180 (Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia) La disposizione ha attribuito a detti gestori la qualifica di responsabile d’imposta con obbligo di versamento al Comune dell’imposta di soggiorno prelevata all’atto del soggiorno dei clienti presso la propria struttura. Il comma 3 della disposizione ha infatti sancito che, all’art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente comma: «1 -ter: Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Il comma 4 della disposizione ha poi ulteriormente previsto che, all’art. 4, comma 5- ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole da «nonché» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Pertanto, in linea di prima approssimazione, a partire dalla data di entrata in vigore di tale norma, il gestore non è più tenuto alla presentazione del conto giudiziale, fatti salvi i regolamenti comunali emanati in materia, fermo restando la responsabilità erariale in caso di omesso versamento di tale imposta comunale. Orbene, la richiamata modifica normativa, mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità erariale del gestore stesso. In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola; e poi successivamente deve trasmetterla al Comune. 27
Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, e maneggiando denaro pubblico è tenuto comunque a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico (cfr. Cass., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, cit.). Ciò in quanto le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, illico et immediato numerario pubblico e quindi entrano immediatamente nel patrimonio del Comune. Il responsabile di imposta risponde del pagamento di un tributo (ovvero dell’adempimento di altri obblighi fiscali) unitamente a un altro soggetto nei confronti del quale si sia verificato il presupposto d’imposta (si tratta di una coobbligazione solidale dipendente). In specie, l’art. 64, comma 3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sancisce che: «Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa». La ratio dell’istituto è determinata dall’esigenza di rendere più agevole e sicura la riscossione. L’estensione, a opera del legislatore, della responsabilità del pagamento del tributo ad altro soggetto estraneo al presupposto d’imposta determina la natura giuridica dell’obbligazione del responsabile d’imposta: trattasi di obbligazione solidale ed accessoria a quella principale propria del soggetto passivo. Si ricorda che la Corte dei conti, ha accertato la responsabilità erariale del notaio, responsabile d’imposta, per avere omesso di versare le imposte (sentenza n. 749/2016 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana). Né tale disposizione, in assenza di specifica previsione del legislatore, può avere un‘applicazione retroattiva. Al riguardo la Corte Suprema di Cassazione, Sezione VI penale, con sentenza n. 30277/2020 del 30 settembre 2020 ha affermato, tra l’altro, che: «a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto rilancio), convertito nella legge n. 77 del 20 luglio 2020, non è configurabile il delitto di peculato nella condotta del gestore della struttura ricettiva che ometta di versare al Comune le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno». Ciò, tuttavia, non vale per le condotte poste in essere antecedentemente all’entrata in vigore della suddetta disposizione, in quanto in mancanza di norme di diritto intertemporale «siamo in presenza di una modifica delle attribuzioni di un soggetto (il titolare della struttura ricettivo – alberghiera) che opera solamente dall’entrata in vigore della novella e non per il passato». 28
LE NORME PIÙ IMPORTANTI EMANATE NEL 2021 1) La legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019-2020), pubblicata nella G.U. 17 gennaio 2022, n. 12, all’art. 46 (Sviluppo della funzione consultiva), in vigore dal 1° febbraio 2022, così dispone: «1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva. 2. Limitatamente alle risorse stanziate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziate dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 2) La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021 - Serie generale, dispone, all’art. 1, c. 74, lett. d), n. 4, che, al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), sono apportate le seguenti modificazioni: «all’art. 5 (Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall’INPS sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto. 4-ter. L’INPS comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell’articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1. 4-quater. L’esito delle verifiche è comunicato dai comuni all’INPS attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell’INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia 29
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