IMPOSTA MUNICIPALE UNICA LINEE GUIDA PER I CITTADINI

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Città di Minerbio
        Provincia di Bologna

                 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
                LINEE GUIDA PER I CITTADINI

Con l’approvazione dell’Art.13 del D.L 201/2011 detto “Decreto salva Italia”, entrerà
in vigore in via sperimentale, già a partire dal 01/01/2012, l’ IMU (Imposta Municipale
Unica), che andrà a sostituire la vecchia ICI. Al fine di agevolare i cittadini appare
utile fornire alcune risposte ai quesiti principali che interessano l’imposta, con la
precisazione che ulteriori informazioni verranno fornite non appena possibile, anche in
ragione delle diverse modificazioni ed integrazioni normative che stanno investendo la
materia ed in conseguenza degli emendamenti ancora oggi in corso di approvazione
(concernenti altresì le modalità di pagamento).

QUAL E’ IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELL’IMU?:
L’IMU ha per presupposto il possesso di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.
A partire dal 01.01.2012 sarà assoggettata ad IMU anche l’abitazione principale (unica
unità immobiliare ove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente.) e le sue pertinenze (garage, cantine, posti auto,
classificati catastalmente nelle categorie C2 – C6 – C7. Per unità pertinenziale ai fini
della applicazione della aliquota agevolata, si intende una sola unità immobiliare per
ciascuna delle categorie catastali indicate). Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze come sopra definite in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile.
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio conformemente a
quanto previsto dalle disposizioni legislative e dalle norme giurisprudenziali in materia.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo 9, (coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola) sui quali persiste l'utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali .
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COME SI CALCOLA L’IMU?
Al fine di potere calcolare l’IMU è necessario conoscere la base imponibile IMU.
Il calcolo per determinare la base imponibile degli immobili consiste nel rivalutare del
5% la rendita catastale (per la quale si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti
catastali) e nel moltiplicare il dato così ottenuto per i moltiplicatori forniti dal Decreto
201/2011.
I moltiplicatori da applicare ai fabbricati sono i seguenti:
160 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati della classe A, fatta eccezione per la
categoria A/10, e per la classe C2, C6 e C7.
140 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come B, C3, C4, C5.
80 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati come D/5 .
80 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come A10.
60 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come D ad eccezione dei
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. (Tale moltiplicatore sarà elevato a
65 a decorrere dal 01.01.2013 salvo ulteriori modifiche legislative).
55 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati come C1.

In sintesi la formula per il calcolo della base imponibile è la seguente:

VALORE IMPONIBILE = [RENDITA CATASTALE + (5% DELLA RENDITA CATASTALE)] * MOLTIPLICATORE

Al valore imponibile così ottenuto andranno applicate le aliquote determinate
con Deliberazione Comunale (espresse in “per mille”) e le relative detrazioni.

              IMU= VALORE IMPONIBILE * ALIQUOTA – DETRAZIONI

Per i terreni agricoli, al reddito dominicale vigente al primo gennaio dell’anno di
imposizione, determinabile anch’esso da visura catastale, rivalutato del 25%, si
applica il coefficiente previsto dal Decreto salva italia. Tale coefficiente è:
- 110 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola;
- 135 per tutti gli altri titolari di diritti su terreni agricoli.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali
di cui all’art. 1 D.Lgs 29.03.2004 n. 99 s.m.i. iscritti nella previdenza agricola purchè
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dai medesimi condotti sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore
eccedente euro 6000 con le seguenti riduzioni:
- 70% dell’imposta gravante sulla parte eccedente gli euro 6000 e fino a euro 15.500;
- 50% dell’imposta gravante sulla parte eccedente gli euro 15.500 e fino a euro
25.500;
- 25% dell’imposta sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è determinato dal relativo valore
commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Si ricorda che sul sito
istituzionale sono pubblicate le deliberazioni concernenti l’individuazione del valore
delle aree edificabili.
Relativamente agli immobili certificati di interesse storico od artistico e relativamente
agli immobili inagibili trova applicazione la base imponibile come sopra determinata
con applicazione delle aliquote di cui alle istruzioni di pagamento, e riduzione di
imposta del 50% con le seguenti precisazioni:
   -   per gli immobili di interesse storico od artistico trova applicazione per la
       determinazione della base imponibile la rendita catastale in atti;
   -   per gli immobili inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati deve essere
       presentata apposita dichiarazione sostitutiva documentata ovvero deve essere
       richiesta   perizia   tecnica   al   competente   ufficio   comunale,   a   carico   del
       proprietario.

DOVE SI RILEVA LA RENDITA CATASTALE PER CALCOLARE IL VALORE
IMPONIBILE?
La rendita catastale, necessaria per il calcolo del valore imponibile IMU è contenuta
nella visura catastale, documento scaricabile gratuitamente on-line tramite il portale
dell’Agenzia del Territorio.
La visura può anche essere reperita direttamente presso gli Uffici del Catasto, ovvero
presso i patronati abilitati.
Nel modello relativo alle istruzioni di pagamento sono indicati i recapiti degli uffici
abilitati al rilascio delle visure catastali.
L’Ufficio Tributi del Comune di Minerbio, pur non essendo abilitato al rilascio cartaceo
delle visure catastali, è sempre a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti.
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QUALI SONO LE DETRAZIONI APPLICABILI?
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si
detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la
detrazione in questione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di eta’ non
superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della
maggiorazione al netto della detrazione di base non può superare l’importo massimo
di euro 400,00.

QUALI SONO LE ALIQUOTE APPLICABILI?
Alla base      imponibile andranno applicate le aliquote che verranno Deliberate
dall’Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto disposto dal Decreto 201/2011.
La deliberazione in oggetto sarà pubblicata sul sito internet istituzionale appena
disponibile.
Relativamente alla prima scadenza di versamento, i contribuenti dovranno versare
l’IMU conformemente a quanto disposto dal decreto 201/2011, e pertanto, a seconda
delle fattispecie imponibili, con:
   -   aliquota ordinaria del 7,6 per mille;
   -   aliquota ridotta del 4 per mille relativa alla prima casa ed alle relative
       pertinenze individuate conformemente a quanto sopra indicato;
   -   aliquota ridotta del 2 per mille per i fabbricati strumentali D10 di cui all’art. 9
       comma 3 bis D.L. 557/93
Si comunica che le aliquote così indicate saranno oggetto di revisione conformemente
a quanto previsto dagli emendamenti al Decreto IMU;

COME SI VERSA L’IMU?
Il versamento dell’IMU per il 2012 segue le normali scadenze del 16.06.2012 e del
16.12.2012 (salvo slittamento al giorno feriale successivo qualora il termine scada in
giorno festivo. Per l’anno 2012 quindi la data di scadenza ultima è rappresentata dal
18.06.2012 e dal 17.12.2012). La seconda rata sarà versata a conguaglio della rata di
giugno, senza sanzioni od interessi, in ragione di eventuali cambiamenti di aliquota.

In alternativa
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il contribuente potrà versare per l’anno 2012 limitatamente all’imposta dovuta per
l’abitazione principale e le relative pertinenze tre rate con le seguenti scadenze:
   -   16 giugno: un terzo dell’imposta
   -   16 settembre: un terzo dell’imposta
   -   16 dicembre: a conguaglio sulle precedenti rate
salvo giorno festivo.

Relativamente ai fabbricati classificati catastalmente come rurali D10 per l’anno 2012
la prima rata è versata entro il 16 giugno (salvo festivo) nella misura del 30%
dell’imposta dovuta. La seconda rata è versata il 16 dicembre (salvo festivo) a
conguaglio.

Per i fabbricati rurali in corso di accatastamento di cui al comma 14 ter Decreto
201/2011 la scadenza è in unica soluzione al 16 dicembre (salvo festivo)

Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24                le cui modalità di
compilazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate
(i codici tributo potranno essere reperiti nelle istruzioni di pagamento).

Solo a partire dal 01.12.2012 (e salvo modificazioni legislative) il versamento potrà
essere effettuato con bollettino postale.

Coloro che non eseguono personalmente i conteggi per il calcolo dell’IMU, potranno
rivolgersi, come per la precedente ICI, ai patronati, alle associazioni di categoria
ovvero ai professionisti competenti.

QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU?
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90gg dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini
della determinazione dell’imposta utilizzando apposito modello modello approvato con
decreto ministeriale (attualmente in corso di approvazione). Continuano a trovare
applicazione le originarie dichiarazioni ICI già presentate in quanto compatibili. Per gli
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 01.01.2012 la dichiarazione IMU
deve essere presentata entro il 30.09.2012
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Trattandosi di normativa in corso di modificazioni si comunica che per l’anno
2012 eventuali incongruenze nei versamenti dettate da incertezza normativa
ovvero da interventi normativi successivi alla diffusione delle presenti linee
guida potranno essere conguagliate a saldo. Eventuali variazioni saranno
rese note anche sul sito istituzionale www.comune.minerbio.bo.it
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