IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)

Pagina creata da Andrea Rota
 
CONTINUA A LEGGERE
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
1

IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA
REGISTRAZIONE
Interferenza con diritti altrui pre-esistenti
Mancanza di novità (art. 12)
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
2

Impedimenti relativi (reg. MUE) o mancanza di novità
(CPI, art. 12) e altre interferenze con diritti altrui

                                3 possibili linee di
            Causati                interferenza
              da

                                            Segni pre-
                                           usati (senza     Diritti «civili» o
                        Segni già         registrazione)     segni e nomi
                      registrati altrui   con notorietà o   ultramercantili
                                           con notorietà         di terzi
                                              locale
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
3

                            Diritti anteriori altrui
                impediscono la registrazione (impedimenti)
o invalidano la registrazione avvenuta per seconda (mancanza di requisiti)

            in via preliminare
             • opposizione del titolare del diritto alla registrazione

            in via successiva
             • Limiti al controllo UIBM (es. esclusa verifica per segni diversi
               da marchi; notorietà)
             • Consentita azione di nullità (art. 25) per mancanza di novità
               o per prevalenza del diritto altrui
               • legittimazione ristretta ai titolari di diritti anteriori (art.
                 122.2 CPI) (salvo convalida)
             • (esclusa se il primo marchio sia scaduto o decaduto per non
               uso effettivo (mancato uso del titolare o del licenziatario)
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
4

                      1 –Marchi registrati
                      anteriori
Le anteriorità        • Diritti preesistenti su marchi uguali
rilevanti               per beni uguali (lett. c)
                        • Rischio di confusione presunto (in
L’assenza di              re ipsa)
novità: i conflitti   • Diritti preesistenti su marchi
con segni               uguali/simili per beni affini (lett. d)
anteriori contro        • Solo se sussiste rischio di
confondibilità e          confusione/associazione
appropriazione        • Marchi anteriori notori nello Stato o
del selling power       nella UE simili anche per prodotti
                        non affini (lett. e)
                        • Nei limiti dell’ingiustificato
                          vantaggio o indebito pregiudizio
                          (salvo giustificato motivo)
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
5

Potere invalidante: marchi anteriori non scaduti o decaduti:
         conflitto tra segni occupanti e decadenza
     Prassi: marchi satellite e liste protezione (contro marchi simili)

     reazione contro l’occupazione dei segni

      • Decadenza per non uso (art. 24) nei 5 anni dalla registrazione o
        uso sospeso per 5
     Esigenza di un uso effettivo: non simbolico, non istantaneo o
     discontinuo, non quantitativamente ridotto, non rimediale
      • La prova dell’uso da parte del registrante **

     Salvo legittimo impedimento

      • Non mere scelte imprenditoriali o difficoltà economiche, ma cause
        che rendono impossibile o irragionevole l’uso
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
6

McDonald’s vs
l’irlandese Supermac’s
decadenza di Big Mac
   Rifiuto della richiesta di
   rinnovo MUE: per
   EUIPO le prove sono
   risultate insufficienti a
   dimostrare l’«uso
   effettivo» in tutta l’Ue
   per un periodo
   continuato di cinque
   anni.
   Accertata decadenza
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
7

La decadenza come «liberazione di spazi» (bonifica dei cimiteri
e dei marchi fantasma)

        Non assoluta
         • Sopravvivenza dei marchi c.d. difensivi per uso del
           m. principale
         • Sufficienza di uso pubblicitario purché effettivo
         • La riabilitazione tempestiva (art. 24.3): ripresa
           effettiva (redimente) dell’uso prima della
           decadenza

        La nuova registrabilità di marchi decaduti
        dopo la perdita della loro memoria
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
8

2. - Conflitti con segni non registrati
      pre-uso
      del         Rilevanza dei diversi livelli
      segno e     di conoscenza del segno
      notorietà
                  nel mercato

                                  locale
                  Conoscenza
                                 ultralocale

                                 Tale da rendere il marchio
                                 notoriamente conosciuto
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
9

2. - Conflitti con segni non registrati

      Uso precedente che attribuisce notorietà al segno

       • Uso che dà notorietà extra locale: invalidante per assenza di
         novità del secondo segno
       • Uso solo locale: non esclude novità in assoluto, ma limita
         l’esclusiva (al territorio in cui preesisteva l’uso)

      segni notoriamente conosciuti (ex art. 6 bis CUP lett. f)

       • Invalidanti la registrazione di segni uguali o simili
       • Per qualunque tipo di bene (tutela ultramerceologica): se sussiste
         un «pregiudizio» per il marchio noto o un ingiustificato vantaggio
         per il richiedente
IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
10

privative industriali anteriori con potere
invalidante e limiti: ricostruzione

           Segni protetti da Registrazione (assistita da uso effettivo)

           Diritti nascenti da preuso e uso     Art. 12 CPI (art. 6 bis CUP)
           notorio del marchio (o di un         Eccetto diritti su segni anteriori
           altro segno distintivo)              scaduti o decaduti (art. 24 CPI)

                                                Salvo che il post registrante
           Invalidità (mancanza di novità)      abbia registrato in mala fede
           sanata da tolleranza del             Determina coesistenza dei
           titolare del diritto (art. 28 CPI)   marchi
11

La convalida come strumento risolutivo del conflitto tra
segni (art. 28 CPI) o delle interferenze
      Presupposti     Primo marchio non decaduto

                      Inerzia del titolare nella difesa verso il secondo marchio: inerzia qualificata
                      (mancato esercizio azioni processuali, insufficienti diffide)

      Ratio           Escludere ricorso malizioso tardivo alla nullità, evitare possibile confusione per
                      il mercato
      dell’istituto

      Art. 28 CPI:    Preclusione dell’azione di nullità per tolleranza: «sanatoria» della causa di
                      nullità per mancanza di novità (salvo registrazione del 2^ marchio in mala
                      fede)

                      Il primo marchio non si estingue ma non dispone di diritto esclusivo:
                      coesistenza tra i due marchi
3. Diritti non mercantili di terzi con
potere invalidante
   Diritto al nome (artt. 7 c.c., 8 CPI)

   Diritto al ritratto

   • Necessità consenso, anche se la persona è defunto
     • (consenso dei congiunti, discendenti)

   Diritti su segni non mercantili notori

   IPR di terzi (art. 14, 1, lett. C)

   • Marchio che ripropduce o che è risultato protetto(disegni, modelli)
   • Marchio titolo opera dell’ingegno

                                                            12
Diritto al nome: marchi e segni patronimici
Uso (consentito) del nome altrui nel proprio marchio
 • Senza necessità di consenso, salvo che causi discredito (fama e decoro)
 • Due letture possibili:
   • Qualunque associazione in ambito commerciale è screditante
   • E’ screditante solo l’associazione con prodotti/contesti vili, volgari (in senso
     assoluto o relativo)
Resta al titolare del nome il diritto di farne uso nella propria ditta
 • se la ditta è anteriore è pacifico
 • Se la ditta è posteriore occorrono accorgimenti utili a differenziare la ditta
   patronimica dal marchio anteriore altrui

                                                                   13
14

Se il nome/segno è notorio: sfruttamento commerciale
riservato (affermazione della tutela del selling power del marchio)
17

Quali funzioni economiche sono giuridicamente protette? *
       Garanzia qualitativa costante nel tempo
        • *Marchi collettivi di diritto nazionale

       Identificazione provenienza fonte produttiva specifica*
        • appassimento per circolazione libera del marchio

       Attrattiva – pubblicitaria*
        • Il «marchio messaggio»: tutela del capitale reputazionale incorporato nel
          marchio
        • Marchi che godono di rinomanza
        • Registrabilità in funzione di cessione
       Altre:
        • Fattore differenziazione assoluta (prodotto non alternativo ma con
          caratteristiche uniche)
        • Riduzione costi ricerca/sperimentazione
18

  Tutela della funzione distintiva e pubblicitaria
           il selling power del marchio

Massima per i segni che godono di rinomanza
 • (art. 20 CPI)

Registrabilità da chiunque in funzione dispositiva (art.19 CPI)

Circolazione libera (non aziendale: art. 23 CPI)

Uso effettivo
 • (art. 24 CPI – decadenza per mancato uso)

Divieto di ingannevolezza (artt. 23,4,14, 26 CPI)
 • Registrazione
 • Uso
19

I DIRITTI ATTRIBUITI DAL SEGNO
Registrato
Dotato di rinomanza
Pre-usato
20

diritti conferiti dalla registrazione del marchio
Il titolare ha diritto all’uso esclusivo del   salvo «usi leciti» del marchio altrui (art.
             marchio (art. 20)                                     21)
• Ogni uso non autorizzato nell’attività       • Usi non in funzione distintiva
  economica altrui è contraffattorio             • Es. identificativi, descrittivi,
  • Produzione, commercializzazione,               funzionali
    immagazzinamento, atti preparatori         • Anche non in funzione distintiva se il
    (detenzione etichette, contenitori,          marchio è notorio
    import-export)
• Nei limiti delle categorie
  merceologiche per le quali il marchio
  è stato registrato (principio di
  relatività della tutela o di
  specialità)
Diritti esclusivi sul segno:                                                                     21
principio di relatività
/specialità
e tutela ultramerceologica     Consente      Segni identici per            (sempre) (presunzione assoluta di
                                                                           confondibilità)
                               di vietare    prodotti identici o affini
marchi rinomati (art. 20)      ai terzi:
                                                                           se l’uso del segno ingenera (e si
                                             Segni simili per prodotti     dimostra) rischio di confusione tra i
                                             identici o affini             prodotti (anche in forma di
                                                                           associazione tra segni)

                               Non           Segni identici o simili
                               consente      per prodotti non
                               di vietare    identici né affini
                               a terzi

                               Se il segno   segni identici o simili per   se l’uso del segno attribuisce al terzo
                                                                           un indebito vantaggio
                               gode di       qualunque genere
                               rinomanza     prodotto/servizio
                               diritto di    (tutela
                                                                           O se l’uso del terzo reca pregiudizio
                                                                           al segno
                               vietare a     ultramerceologica)
                               terzi
22

 Ius excludendi: limitato secondo il principio di
 specialità o di relatività della tutela (artt.20; 156 lett.d)
   Diritto di vietare
nell’attività economica
          altrui:

                           Identità di segno
                          per prodotti identici
                           o affini (sempre)

                                                                     • se l’uso del segno
                                          Somiglianza tra segni        ingenera (e si dimostra)
                                                                       rischio di confusione tra
                                          per prodotti identici o      i prodotti (anche in
                                                  affini               forma di associazione
                                                                       tra segni)

                                                            Non consente di vietare
                                                           nell’attività economica altrui
                                                         l’uso di un Segno identico per
                                                         prodotti non identici né affini
23

Divieto di uso di marchi simili se sussiste Rischio di
confusione/associazione
24

• Il marchio figurativo
  registrato dall'Adidas AG
                              Rischio di
  presso l'ufficio dei
  marchi del Benelux è        confusione/associazione
  costituito da tre strisce
  parallele. Esso riguarda
  in particolare
  l'abbigliamento sportivo
  ed articoli connessi allo
  sport..
• La Marca Mode ha
  messo in vendita, nel
  suo stabilimento di
  Breda (Paesi Bassi),
  una collezione di
  indumenti sportivi alcuni
  dei quali recavano sui
  lati, in tutta la loro
  lunghezza, due strisce
  parallele. Tali indumenti
  erano bianchi a strisce
  nere oppure neri a
  strisce bianche.
25

CGUE CAUSA C-425/98 (Adidas vs. Marca Moda)
quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare,
intrinsecamente oppure grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico, e
quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio,
per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato,
un segno che assomiglia a tal punto al marchio da far sorgere la
possibilità di associarlo a quest'ultimo, il diritto esclusivo del titolare del
marchio consente a questi di vietare al terzo tale uso del segno qualora il
carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta
associazione possa creare confusione.
26

Il giudizio sulla confondibilità (anche come rischio di
associazione tra segni)
          Considerazione di tutti gli elementi fattuali e giuridici
          rilevanti per il «cuore del segno»
          •   Differenze visive
          •   Identità fonetica (CGUE caso Limonchelo)
          •   Trasposizione verbale del segno figurativo (Puma)
          •   Riproduzione inversa delle stesse lettere
          •   Ornamenti non funzionali (disegno delle cuciture), Colori, disegni, font,
              composizione tipografica…ecc.

          Orientamenti applicativi disuniformi

          • Giudici nazionali (in via di indebolimento): Su esiti del registro:
            confondibilità tra segni
          • CGUE:confondibilità tra prodotti

          Esame comparativo in un giudizio sintetico e unitario
          d’impressione (nel ricordo) nella condizione d’acquisto
28

Per la confondibilità rileva anche la “post sale confusion”

        Trib. Mi, sezione specializzata 13 luglio
        2017 (Ferragamo vs. commercianti
        cinesi)
        • Significativa anche la confondibilità «che si
          determina nei terzi che vedano il prodotto
          riproducente il marchio imitato usato o indossato
          dall’acquirente, e che associano, quindi,
          quest’ultimo al ricordo che conservano di
          quello imitato, necessariamente limitato
          all’impressione complessiva ed essenziale dello
          stesso»
29

Tutela
ultramerceologica (e   cade il principio di relatività
ultraconfondibilità)
dei marchi rinomati    • Esclusiva estesa a qualunque settore
                         merceologico

                       Irrilevante il pericolo di confusione
                       • Divieto di uso del segno da parte di terzi (anche
                         non in funzione distintiva)

                       Tutela ultramerceologica assoluta a 2
                       condizioni:
                       • Negativa: assenza di giustificato motivo
                         • Quale giusto motivo? Uso del segno del terzo
                           prima che il m.acquisti notorietà
                       • Positiva: indebito vantaggio per il terzo e/o
                         pregiudizio al marchio (infangamento o
                         annacquamento)
30

fattispecie marchio rinomato
      Tendenza ad     marchi celebri, marchi dei creatori del gusto e della moda
      attenuazione
      del requisito
      di accesso

      Carattere       Livelli diversi di distintività o diversa distintività
      distintivo
      spiccato o
      particolare
      notorietà

      Rilevanza della                    Casistica: riconosciuti rinomati: Valtur, vogue,
      conoscenza in una parte            porsche, camel, viagra, pirelli, champagne
      significativa del pubblico,
      estensione geografica              Non abbastanza: lego (prodotti giardinaggio),
      dell’uso, durata, entità           inter (quaderni), krizia
      investimenti pubblicitari
31

LE LIMITAZIONI ALL’ESCLUSIVA
Art. 20 e art. 21
32

L’erosione legale dell’esclusiva: gli usi leciti del marchio altrui
(limitazioni del diritto di marchio)

          Usi tipici consentiti a
          terzi (in ambito
          commerciale): art. 21.1,
          lett. a), b), c) CPI
          • Elemento comune: uso NON in
            funzione distintiva
33

Usi tipici leciti del marchio altrui

       Uso in funzione identificativa (nome, indirizzo)
        • Nome già legittimamente usato/conosciuto, ma non in
          funzione distintiva (necessarie opportune integrazioni):
          Giorgio Armani: v. art. 8.3 CPI

       Uso della parte descrittiva – generica del segno

       Uso in funzione referenziale/di destinazione del
       prodotto
        • Es. componenti di prodotto complesso, accessori, ricambi
34

La liceità di «altri usi» (atipici: art.21.3 CPI)
       Parametro di liceità dell’uso altrui:
        • non confusorio (CGUE, caso Arsenal, caso Google AdWord*)
        • non ingannevole, non lesivo di altri IPR (dir.autore, brevetti,
          ecc.)
       Alcuni usi atipici: il dubbio sulla loro liceità
        • Uso in comparazione pubblicitaria
        • Uso del segno del prodotto (intermedio) incorporato nel
          prodotto complesso (teflon)
        • Uso nella riproduzione in scala (caso blitz OPEL)
        • Uso in funzione ornamentale
        • Uso in pubblicità
        • Usi parodistici
35

principio generale di liceità dell’uso del segno altrui
       Uso conforme agli «usi di lealtà» (CGU caso
       Gillette; casp Gerolsteiner Brunnen)

       In negativo: l’uso non è conforme a lealtà quando:
        • Avvenga in modo da far pensare a un legame commerciale
          tra terzo e titolare del marchio
        • Pregiudichi il valore del marchio traendo vantaggio dal suo
          carattere distintivo o dalla sua notorietà (v.Elio, Gattini)
        • Causi discredito o denigrazione
        • Il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del
          prodotto che reca il marchio di cui egli non è titolare (v.
          Arsenal/Reed)
36

Un esempio di uso atipico non consentito: Caso arsenal CGCE, 12
novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club/ Matthew Reed
• Uso del segno in articoli di merchandising ( “me-too products”), dove l'aspetto del
  prodotto corrisponde al marchio originale
• il signor Reed vendeva souvenir ed altri prodotti aventi origine dal calcio, riportanti
  segni facenti riferimento all'Arsenal FC, in vari chioschi situati all'esterno della cinta
  dello stadio dell'Arsenal FC, con l’avvertenza figurante nel suo chiosco, che i
  prodotti controversi nella causa principale non costituiscono prodotti ufficiali
  dell'Arsenal FC.
• non può essere escluso che taluni consumatori, in particolare se i prodotti sono
  presentati loro dopo essere stati venduti dal sig. Reed e asportati al chiosco in cui
  appariva l'avvertenza, interpretino il segno come indicante l'Arsenal FC quale
  impresa di provenienza dei prodotti (determinando una confusione post vendita) una
  volta che i prodotti in questione avevano lasciato il chiosco del sig Reed.
• Per la CG se un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio
  d'impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato
  registrato, il titolare del marchio può opporsi a tale uso senza che rilevi il fatto che, nel
  contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o
  appartenenza nei confronti del titolare del marchio.
una citazione parodistica di un altrui celebre marchio, pur se priva di intenti denigratori ed anzi decisamente
celebrativa, può determinare conseguenze negative sul complessivo messaggio veicolato dal segno, nel caso
di specie l'eventuale diluizione del marchio o l'"attentato" alla sua reputazione
38

LA VALORIZZAZIONE DEL SEGNO
TRAMITE CIRCOLAZIONE
39

La circolazione del marchio
      Tecniche     negozi/operazioni tipiche con varietà causale
      giuridiche
                   Vendita, atti mortis causa, conferimento, altri atti societari (es.
                   scissione, fusione, liquidazione soci, scioglimento con assegnazione
                   ecc….); affitto, usufrutto; contratti tipizzati di concessione (franchising)

      Effetti      Traslativi a titolo definitivo ed esclusivo (cessione)

                   Concessione temporanea anche non esclusiva (licenza)

      Condizioni   Trasferimento libero e a forma libera ma soggetto a trascrizione
                   registro UIBM

                   Divieto di ingannevolezza conseguente al trasferimento
Modalità di rispetto del divieto di
ingannevolezza nel trasferimento

                         Mantenimento della
     Circolazione        «qualità» essenziale        Informazione al
 vincolata all’azienda     dei prodotti post             mercato
                               cessione

    presunzione di
 cessione del marchio
   di fantasia se vi è
  cessione d’azienda
    (art. 2573 c.c.)

                                                40
Regole del trasferimento (cessione)

 Totale (per tutte le
                        Necessariamente      Senza limitazioni
      classi di
                        esclusivo: un solo       territoriali
  registrazione) o
                         titolare per ogni     (nazionale o
  parziale (alcune
                               classe         territorio UE)
       classi)

                                             41
Licenza di marchio: con o senza clausola di esclusiva (per
oggetto o territorio)

                     Licenze non
                                                                       Licenze esclusive
                      esclusive

                   Con le medesime
                                                                                   frazionamento per
  Per i medesimi    caratteristiche   Oneri di controllo
                                                           Integrali                     prodotto
     prodotti       (pattuizioni ad    del licenziante
                                                                                    (merchandising)
                         hoc)

                                                                                   Sotto onere di uso
                     Deviazioni:                                                     non decettivo
                    contraffazione                                                      (pena di
                                                                                      decadenza)

                                                                   42
Puoi anche leggere