IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE - Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
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1 IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE Interferenza con diritti altrui pre-esistenti Mancanza di novità (art. 12)
2 Impedimenti relativi (reg. MUE) o mancanza di novità (CPI, art. 12) e altre interferenze con diritti altrui 3 possibili linee di Causati interferenza da Segni pre- usati (senza Diritti «civili» o Segni già registrazione) segni e nomi registrati altrui con notorietà o ultramercantili con notorietà di terzi locale
3 Diritti anteriori altrui impediscono la registrazione (impedimenti) o invalidano la registrazione avvenuta per seconda (mancanza di requisiti) in via preliminare • opposizione del titolare del diritto alla registrazione in via successiva • Limiti al controllo UIBM (es. esclusa verifica per segni diversi da marchi; notorietà) • Consentita azione di nullità (art. 25) per mancanza di novità o per prevalenza del diritto altrui • legittimazione ristretta ai titolari di diritti anteriori (art. 122.2 CPI) (salvo convalida) • (esclusa se il primo marchio sia scaduto o decaduto per non uso effettivo (mancato uso del titolare o del licenziatario)
4 1 –Marchi registrati anteriori Le anteriorità • Diritti preesistenti su marchi uguali rilevanti per beni uguali (lett. c) • Rischio di confusione presunto (in L’assenza di re ipsa) novità: i conflitti • Diritti preesistenti su marchi con segni uguali/simili per beni affini (lett. d) anteriori contro • Solo se sussiste rischio di confondibilità e confusione/associazione appropriazione • Marchi anteriori notori nello Stato o del selling power nella UE simili anche per prodotti non affini (lett. e) • Nei limiti dell’ingiustificato vantaggio o indebito pregiudizio (salvo giustificato motivo)
5 Potere invalidante: marchi anteriori non scaduti o decaduti: conflitto tra segni occupanti e decadenza Prassi: marchi satellite e liste protezione (contro marchi simili) reazione contro l’occupazione dei segni • Decadenza per non uso (art. 24) nei 5 anni dalla registrazione o uso sospeso per 5 Esigenza di un uso effettivo: non simbolico, non istantaneo o discontinuo, non quantitativamente ridotto, non rimediale • La prova dell’uso da parte del registrante ** Salvo legittimo impedimento • Non mere scelte imprenditoriali o difficoltà economiche, ma cause che rendono impossibile o irragionevole l’uso
6 McDonald’s vs l’irlandese Supermac’s decadenza di Big Mac Rifiuto della richiesta di rinnovo MUE: per EUIPO le prove sono risultate insufficienti a dimostrare l’«uso effettivo» in tutta l’Ue per un periodo continuato di cinque anni. Accertata decadenza
7 La decadenza come «liberazione di spazi» (bonifica dei cimiteri e dei marchi fantasma) Non assoluta • Sopravvivenza dei marchi c.d. difensivi per uso del m. principale • Sufficienza di uso pubblicitario purché effettivo • La riabilitazione tempestiva (art. 24.3): ripresa effettiva (redimente) dell’uso prima della decadenza La nuova registrabilità di marchi decaduti dopo la perdita della loro memoria
8 2. - Conflitti con segni non registrati pre-uso del Rilevanza dei diversi livelli segno e di conoscenza del segno notorietà nel mercato locale Conoscenza ultralocale Tale da rendere il marchio notoriamente conosciuto
9 2. - Conflitti con segni non registrati Uso precedente che attribuisce notorietà al segno • Uso che dà notorietà extra locale: invalidante per assenza di novità del secondo segno • Uso solo locale: non esclude novità in assoluto, ma limita l’esclusiva (al territorio in cui preesisteva l’uso) segni notoriamente conosciuti (ex art. 6 bis CUP lett. f) • Invalidanti la registrazione di segni uguali o simili • Per qualunque tipo di bene (tutela ultramerceologica): se sussiste un «pregiudizio» per il marchio noto o un ingiustificato vantaggio per il richiedente
10 privative industriali anteriori con potere invalidante e limiti: ricostruzione Segni protetti da Registrazione (assistita da uso effettivo) Diritti nascenti da preuso e uso Art. 12 CPI (art. 6 bis CUP) notorio del marchio (o di un Eccetto diritti su segni anteriori altro segno distintivo) scaduti o decaduti (art. 24 CPI) Salvo che il post registrante Invalidità (mancanza di novità) abbia registrato in mala fede sanata da tolleranza del Determina coesistenza dei titolare del diritto (art. 28 CPI) marchi
11 La convalida come strumento risolutivo del conflitto tra segni (art. 28 CPI) o delle interferenze Presupposti Primo marchio non decaduto Inerzia del titolare nella difesa verso il secondo marchio: inerzia qualificata (mancato esercizio azioni processuali, insufficienti diffide) Ratio Escludere ricorso malizioso tardivo alla nullità, evitare possibile confusione per il mercato dell’istituto Art. 28 CPI: Preclusione dell’azione di nullità per tolleranza: «sanatoria» della causa di nullità per mancanza di novità (salvo registrazione del 2^ marchio in mala fede) Il primo marchio non si estingue ma non dispone di diritto esclusivo: coesistenza tra i due marchi
3. Diritti non mercantili di terzi con potere invalidante Diritto al nome (artt. 7 c.c., 8 CPI) Diritto al ritratto • Necessità consenso, anche se la persona è defunto • (consenso dei congiunti, discendenti) Diritti su segni non mercantili notori IPR di terzi (art. 14, 1, lett. C) • Marchio che ripropduce o che è risultato protetto(disegni, modelli) • Marchio titolo opera dell’ingegno 12
Diritto al nome: marchi e segni patronimici Uso (consentito) del nome altrui nel proprio marchio • Senza necessità di consenso, salvo che causi discredito (fama e decoro) • Due letture possibili: • Qualunque associazione in ambito commerciale è screditante • E’ screditante solo l’associazione con prodotti/contesti vili, volgari (in senso assoluto o relativo) Resta al titolare del nome il diritto di farne uso nella propria ditta • se la ditta è anteriore è pacifico • Se la ditta è posteriore occorrono accorgimenti utili a differenziare la ditta patronimica dal marchio anteriore altrui 13
14 Se il nome/segno è notorio: sfruttamento commerciale riservato (affermazione della tutela del selling power del marchio)
17 Quali funzioni economiche sono giuridicamente protette? * Garanzia qualitativa costante nel tempo • *Marchi collettivi di diritto nazionale Identificazione provenienza fonte produttiva specifica* • appassimento per circolazione libera del marchio Attrattiva – pubblicitaria* • Il «marchio messaggio»: tutela del capitale reputazionale incorporato nel marchio • Marchi che godono di rinomanza • Registrabilità in funzione di cessione Altre: • Fattore differenziazione assoluta (prodotto non alternativo ma con caratteristiche uniche) • Riduzione costi ricerca/sperimentazione
18 Tutela della funzione distintiva e pubblicitaria il selling power del marchio Massima per i segni che godono di rinomanza • (art. 20 CPI) Registrabilità da chiunque in funzione dispositiva (art.19 CPI) Circolazione libera (non aziendale: art. 23 CPI) Uso effettivo • (art. 24 CPI – decadenza per mancato uso) Divieto di ingannevolezza (artt. 23,4,14, 26 CPI) • Registrazione • Uso
19 I DIRITTI ATTRIBUITI DAL SEGNO Registrato Dotato di rinomanza Pre-usato
20 diritti conferiti dalla registrazione del marchio Il titolare ha diritto all’uso esclusivo del salvo «usi leciti» del marchio altrui (art. marchio (art. 20) 21) • Ogni uso non autorizzato nell’attività • Usi non in funzione distintiva economica altrui è contraffattorio • Es. identificativi, descrittivi, • Produzione, commercializzazione, funzionali immagazzinamento, atti preparatori • Anche non in funzione distintiva se il (detenzione etichette, contenitori, marchio è notorio import-export) • Nei limiti delle categorie merceologiche per le quali il marchio è stato registrato (principio di relatività della tutela o di specialità)
Diritti esclusivi sul segno: 21 principio di relatività /specialità e tutela ultramerceologica Consente Segni identici per (sempre) (presunzione assoluta di confondibilità) di vietare prodotti identici o affini marchi rinomati (art. 20) ai terzi: se l’uso del segno ingenera (e si Segni simili per prodotti dimostra) rischio di confusione tra i identici o affini prodotti (anche in forma di associazione tra segni) Non Segni identici o simili consente per prodotti non di vietare identici né affini a terzi Se il segno segni identici o simili per se l’uso del segno attribuisce al terzo un indebito vantaggio gode di qualunque genere rinomanza prodotto/servizio diritto di (tutela O se l’uso del terzo reca pregiudizio al segno vietare a ultramerceologica) terzi
22 Ius excludendi: limitato secondo il principio di specialità o di relatività della tutela (artt.20; 156 lett.d) Diritto di vietare nell’attività economica altrui: Identità di segno per prodotti identici o affini (sempre) • se l’uso del segno Somiglianza tra segni ingenera (e si dimostra) rischio di confusione tra per prodotti identici o i prodotti (anche in affini forma di associazione tra segni) Non consente di vietare nell’attività economica altrui l’uso di un Segno identico per prodotti non identici né affini
23 Divieto di uso di marchi simili se sussiste Rischio di confusione/associazione
24 • Il marchio figurativo registrato dall'Adidas AG Rischio di presso l'ufficio dei marchi del Benelux è confusione/associazione costituito da tre strisce parallele. Esso riguarda in particolare l'abbigliamento sportivo ed articoli connessi allo sport.. • La Marca Mode ha messo in vendita, nel suo stabilimento di Breda (Paesi Bassi), una collezione di indumenti sportivi alcuni dei quali recavano sui lati, in tutta la loro lunghezza, due strisce parallele. Tali indumenti erano bianchi a strisce nere oppure neri a strisce bianche.
25 CGUE CAUSA C-425/98 (Adidas vs. Marca Moda) quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare, intrinsecamente oppure grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico, e quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, un segno che assomiglia a tal punto al marchio da far sorgere la possibilità di associarlo a quest'ultimo, il diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questi di vietare al terzo tale uso del segno qualora il carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta associazione possa creare confusione.
26 Il giudizio sulla confondibilità (anche come rischio di associazione tra segni) Considerazione di tutti gli elementi fattuali e giuridici rilevanti per il «cuore del segno» • Differenze visive • Identità fonetica (CGUE caso Limonchelo) • Trasposizione verbale del segno figurativo (Puma) • Riproduzione inversa delle stesse lettere • Ornamenti non funzionali (disegno delle cuciture), Colori, disegni, font, composizione tipografica…ecc. Orientamenti applicativi disuniformi • Giudici nazionali (in via di indebolimento): Su esiti del registro: confondibilità tra segni • CGUE:confondibilità tra prodotti Esame comparativo in un giudizio sintetico e unitario d’impressione (nel ricordo) nella condizione d’acquisto
28 Per la confondibilità rileva anche la “post sale confusion” Trib. Mi, sezione specializzata 13 luglio 2017 (Ferragamo vs. commercianti cinesi) • Significativa anche la confondibilità «che si determina nei terzi che vedano il prodotto riproducente il marchio imitato usato o indossato dall’acquirente, e che associano, quindi, quest’ultimo al ricordo che conservano di quello imitato, necessariamente limitato all’impressione complessiva ed essenziale dello stesso»
29 Tutela ultramerceologica (e cade il principio di relatività ultraconfondibilità) dei marchi rinomati • Esclusiva estesa a qualunque settore merceologico Irrilevante il pericolo di confusione • Divieto di uso del segno da parte di terzi (anche non in funzione distintiva) Tutela ultramerceologica assoluta a 2 condizioni: • Negativa: assenza di giustificato motivo • Quale giusto motivo? Uso del segno del terzo prima che il m.acquisti notorietà • Positiva: indebito vantaggio per il terzo e/o pregiudizio al marchio (infangamento o annacquamento)
30 fattispecie marchio rinomato Tendenza ad marchi celebri, marchi dei creatori del gusto e della moda attenuazione del requisito di accesso Carattere Livelli diversi di distintività o diversa distintività distintivo spiccato o particolare notorietà Rilevanza della Casistica: riconosciuti rinomati: Valtur, vogue, conoscenza in una parte porsche, camel, viagra, pirelli, champagne significativa del pubblico, estensione geografica Non abbastanza: lego (prodotti giardinaggio), dell’uso, durata, entità inter (quaderni), krizia investimenti pubblicitari
31 LE LIMITAZIONI ALL’ESCLUSIVA Art. 20 e art. 21
32 L’erosione legale dell’esclusiva: gli usi leciti del marchio altrui (limitazioni del diritto di marchio) Usi tipici consentiti a terzi (in ambito commerciale): art. 21.1, lett. a), b), c) CPI • Elemento comune: uso NON in funzione distintiva
33 Usi tipici leciti del marchio altrui Uso in funzione identificativa (nome, indirizzo) • Nome già legittimamente usato/conosciuto, ma non in funzione distintiva (necessarie opportune integrazioni): Giorgio Armani: v. art. 8.3 CPI Uso della parte descrittiva – generica del segno Uso in funzione referenziale/di destinazione del prodotto • Es. componenti di prodotto complesso, accessori, ricambi
34 La liceità di «altri usi» (atipici: art.21.3 CPI) Parametro di liceità dell’uso altrui: • non confusorio (CGUE, caso Arsenal, caso Google AdWord*) • non ingannevole, non lesivo di altri IPR (dir.autore, brevetti, ecc.) Alcuni usi atipici: il dubbio sulla loro liceità • Uso in comparazione pubblicitaria • Uso del segno del prodotto (intermedio) incorporato nel prodotto complesso (teflon) • Uso nella riproduzione in scala (caso blitz OPEL) • Uso in funzione ornamentale • Uso in pubblicità • Usi parodistici
35 principio generale di liceità dell’uso del segno altrui Uso conforme agli «usi di lealtà» (CGU caso Gillette; casp Gerolsteiner Brunnen) In negativo: l’uso non è conforme a lealtà quando: • Avvenga in modo da far pensare a un legame commerciale tra terzo e titolare del marchio • Pregiudichi il valore del marchio traendo vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà (v.Elio, Gattini) • Causi discredito o denigrazione • Il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del prodotto che reca il marchio di cui egli non è titolare (v. Arsenal/Reed)
36 Un esempio di uso atipico non consentito: Caso arsenal CGCE, 12 novembre 2002, causa C-206/01, Arsenal Football Club/ Matthew Reed • Uso del segno in articoli di merchandising ( “me-too products”), dove l'aspetto del prodotto corrisponde al marchio originale • il signor Reed vendeva souvenir ed altri prodotti aventi origine dal calcio, riportanti segni facenti riferimento all'Arsenal FC, in vari chioschi situati all'esterno della cinta dello stadio dell'Arsenal FC, con l’avvertenza figurante nel suo chiosco, che i prodotti controversi nella causa principale non costituiscono prodotti ufficiali dell'Arsenal FC. • non può essere escluso che taluni consumatori, in particolare se i prodotti sono presentati loro dopo essere stati venduti dal sig. Reed e asportati al chiosco in cui appariva l'avvertenza, interpretino il segno come indicante l'Arsenal FC quale impresa di provenienza dei prodotti (determinando una confusione post vendita) una volta che i prodotti in questione avevano lasciato il chiosco del sig Reed. • Per la CG se un terzo faccia uso, nel commercio, di un segno identico a un marchio d'impresa validamente registrato su prodotti identici a quelli per i quali è stato registrato, il titolare del marchio può opporsi a tale uso senza che rilevi il fatto che, nel contesto di tale uso, venga percepito come una dimostrazione di sostegno, fedeltà o appartenenza nei confronti del titolare del marchio.
una citazione parodistica di un altrui celebre marchio, pur se priva di intenti denigratori ed anzi decisamente celebrativa, può determinare conseguenze negative sul complessivo messaggio veicolato dal segno, nel caso di specie l'eventuale diluizione del marchio o l'"attentato" alla sua reputazione
38 LA VALORIZZAZIONE DEL SEGNO TRAMITE CIRCOLAZIONE
39 La circolazione del marchio Tecniche negozi/operazioni tipiche con varietà causale giuridiche Vendita, atti mortis causa, conferimento, altri atti societari (es. scissione, fusione, liquidazione soci, scioglimento con assegnazione ecc….); affitto, usufrutto; contratti tipizzati di concessione (franchising) Effetti Traslativi a titolo definitivo ed esclusivo (cessione) Concessione temporanea anche non esclusiva (licenza) Condizioni Trasferimento libero e a forma libera ma soggetto a trascrizione registro UIBM Divieto di ingannevolezza conseguente al trasferimento
Modalità di rispetto del divieto di ingannevolezza nel trasferimento Mantenimento della Circolazione «qualità» essenziale Informazione al vincolata all’azienda dei prodotti post mercato cessione presunzione di cessione del marchio di fantasia se vi è cessione d’azienda (art. 2573 c.c.) 40
Regole del trasferimento (cessione) Totale (per tutte le Necessariamente Senza limitazioni classi di esclusivo: un solo territoriali registrazione) o titolare per ogni (nazionale o parziale (alcune classe territorio UE) classi) 41
Licenza di marchio: con o senza clausola di esclusiva (per oggetto o territorio) Licenze non Licenze esclusive esclusive Con le medesime frazionamento per Per i medesimi caratteristiche Oneri di controllo Integrali prodotto prodotti (pattuizioni ad del licenziante (merchandising) hoc) Sotto onere di uso Deviazioni: non decettivo contraffazione (pena di decadenza) 42
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