Il testamento - prinicipi fondamentali - Autore: Zafarana Valentina In: Diritto civile e commerciale - Diritto.it

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Il testamento – prinicipi fondamentali
Autore: Zafarana Valentina
In: Diritto civile e commerciale

Nell'analizzare i principi fondamentali in tema di testamento e volontà testamentaria, la prima norma che
si pone all'attenzione è quella contenuta nell'art. 457 del Codice civile, relativa alla delazione ereditaria.
"L`eredità si devolve per legge o per testamento": dunque nel nostro ordinamento la delazione può essere
soltanto legittima o testamentaria, e non esiste un terzo tipo di delazione. In particolare è inammissibile
nel nostro ordinamento una fonte di delazione di natura contrattuale.

Altro principio fondamentale di partenza è quello che dispone che non si faccia luogo alla successione
legittima, se non quando manchi, in tutto o in parte, quella testamentaria. Emerge dunque l'assoluta
prevalenza data dal legislatore alla volontà testamentaria sulla delazione legittima: è evidente in effetti
che il testamento può sì regolare l'intera successione a causa di morte, ma può anche regolare soltanto
parte della successione stessa, rimanendo, per tutto il resto ed in subordine, applicabili le norme dettate
per la successione legittima.

Il testamento può definirsi come un atto revocabile (art. 679 e seguenti del Codice civile) con il quale
taluno "dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse",
ed il negozio testamentario può definirsi un negozio giuridico unilaterale (ed unipersonale) revocabile, non
recettizio ed a causa di morte, a forma vincolata ed a contenuto tipicamente patrimoniale.

Dunque, dal momento che si tratta di un negozio "a causa di morte" (o "mortis causa"), è chiaro che tale
negozio giuridico avrà la precipua funzione di regolare la sorte dei rapporti patrimoniali di un soggetto in
dipendenza ed a causa della sua morte: soltanto al momento della morte, ed in ragione di essa, tale
negozio diverrà infatti efficace nei confronti dei terzi.

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Si tratta poi di un negozio a contenuto – come detto – "tipicamente" patrimoniale: il testamento, infatti,
inteso come atto avente la forma di un testamento, può contenere anche disposizioni a carattere non
patrimoniale (si pensi ad esempio al riconoscimento di un figlio naturale da parte del defunto): si parla in
tal caso di "contenuto atipico del testamento" e la legge prevede che le disposizioni a carattere non
patrimoniale abbiano efficacia, se contenute in un atto che abbia la forma di un testamento, anche ove lo
stesso non contenga in assoluto disposizioni a carattere patrimoniale.

Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono i principi fondamentali che regolano e disciplinano la volontà
testamentaria:

A) IL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL BENEFICIARIO: il beneficiario della disposizione deve sempre
risultare in modo non equivoco dal testamento: il nostro Codice civile, all'art. 628 (Disposizione a favore di
persona incerta) prevede che "è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo
da non poter essere determinata", ed all'art. 627 (in tema di disposizione fiduciaria) dispone inoltre che
non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel
testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona (salvo il caso in cui siano
state fatte per interposta persona a favore di incapaci a ricevere). Pertanto corollario di detto principio è
che il chiamato per testamento deve considerarsi tale ad ogni effetto (salva la "soluti retentio", ove abbia
eseguito spontaneamente la disposizione fiduciaria).

B) IL PRINCIPIO DI PERSONALITA' DELLA VOLONTÀ (in virtù del quale a quella del testatore non può
per regola sostituirsi la volontà di alcun altro soggetto): il testamento è un negozio strettamente
personale: il principio, cioè la regola generale, è che soltanto il testatore può indicare il beneficiario
(erede o legatario) e l'oggetto del testamento (salva comunque l'esistenza di alcune eccezioni al principio
testualmente previste dalla legge). L'art. 631 Cod. Civ. (disposizioni rimesse all`arbitrio del terzo) dispone

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infatti che "è nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall`arbitrio di un terzo
l`indicazione dell`erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità".

Come si accennava, sono eccezionali, ed espressamente individuati, i casi in cui l'ordinamento consente la
cd. "relatio" sostanziale, ovvero il rinvio effettuato dal testatore alla volontà di un soggetto estraneo, al
quale viene demandata la scelta dell'oggetto del lascito ovvero del beneficiario della disposizione, magari
tra una cerchia predeterminata di soggetti (si pensi ad esempio alle fattispecie del legato in favore di
persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone predeterminate dal testatore, oppure del
legato alternativo). E' generalmente ammissibile invece la cd. "relatio" formale, che si ha quando la
volontà del testatore è formata e completa, ma il testatore stesso rinvia alla legge oppure a fatti o
circostanze che richiedono soltanto un'attività di accertamento e di ricognizione del loro accadere, senza
che vi sia alcuna ingerenza di volontà esterne.

Sempre per il principio della personalità della volontà testamentaria, non è ammessa nell'ambito
testamentario la rappresentanza, nè volontaria nè legale, e non è assolutamente ammesso il cd.
testamento "collettivo". In particolare non sono ammessi il testamento congiuntivo (cioè quello fatto da
due o più persone assieme in favore di un terzo) nè quello reciproco (che si ha quando due o più persone
fanno testamento assieme l'una in favore dell'altra). Diversa, come è noto, è invece l'ipotesi del cd.
testamento "simultaneo" che risulta invece ammesso dalla dottrina e dalla giurisprudenza: esso si
compone infatti di due atti distinti, ciascuno sottoscritto da una sola persona, ma scritti su un unico foglio.
Com'è evidente in tal caso si è certo di fronte a due manifestazioni di volontà provenienti da diversi
soggetti, ma esse, pur essendo contemporanee, risultano in effetti autonome, anche se incorporate in un
medesimo foglio: l'unitarietà è soltanto documentale, perchè il supporto cartaceo fisicamente è unico, ma
le due volontà testamentarie si muovono in maniera autonoma.

C) IL PRINCIPIO DI REVOCABILITÀ DEL TESTAMENTO: il testamento è un atto unilaterale revocabile:
sempre, sino all'ultimo istante di vita. Questa è la caratteristica insopprimibile dell'atto di ultima volontà.
Ed a rafforzare tale regola, dispone l'art. 679 del nostro Codice civile (Revocabilità del testamento) che
non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni
clausola o condizione contraria – dice il legislatore – è destinata a non produrre effetto.

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D) IL PRINCIPIO DEL FORMALISMO: data l'importanza e la delicatezza dell'atto di ultima volontà, le
forme del testamento sono tassativamente stabilite dall'ordinamento: il testamento è infatti un negozio
solenne o, meglio, a forma vincolata, il disponente per porre in essere un "testamento" deve servirsi
esclusivamente di una delle forme tipiche tassativamente previste dagli articoli 601 e seguenti del Codice
civile (testamento olografo, pubblico o segreto) e 609 e seguenti (testamenti speciali).

Quanto alla capacità di testare (cd. "testamenti factio" attiva) si evidenzia che i casi di incapacità di
testare sono assolutamente tassativi e non è quindi ammesso il ricorso all'analogia. Nel nostro
ordinamento giuridico non possono testare: i minori (neanche se emancipati, e nemmeno l'emancipato
autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale ex art. 397 Cod. civ.), l'interdetto giudiziale (ossia
l'interdetto con sentenza per abituale infermità di mente ex art. 414 Cod. Civ.) dal giorno della
pubblicazione della sentenza sino alla revoca dello stato di interdizione, e tutti coloro che si trovino in uno
stato di incapacità naturale, cioè coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi
causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

La sanzione prevista dalla legge per tali casi è quella dell'annullabilità assoluta del testamento posto in
essere dal soggetto incapace: essa può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e la relativa
azione in giudizio si prescrive in cinque anni.

Sono invece capaci di testare sia l'inabilitato che l'interdetto legale (ossia colui che abbia subito
l'interdizione come pena accessoria, conseguente ad una grave sentenza di condanna).

Quanto alla forma (anzi alle "forme") del testamento, andiamo dunque ad esaminare il contenuto degli
artt. 601 e seguenti del Codice civile, che prevedono e disciplinano il testamento olografo ed i cd.
testamenti "per atto di Notaio", ossia il testamento pubblico ed il testamento segreto. Esistono poi, come
accennato sopra, i cd. testamenti speciali (vd. art. 609 e seguenti Cod. Civ.), ed il testamento
internazionale. In relazione a quest'ultimo si veda in particolare la Legge 29 novembre 1990 n. 387 (in
vigore dal 1991), con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione di Washington. Anche il testamento
internazionale rientra in effetti fra i testamenti "per atto di Notaio", poichè sono proprio i Notai i soggetti

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abilitati a riceverlo nel nostro ordinamento giuridico. In presenza di elementi di estraneità (si pensi ad
esempio al testamento di uno straniero che si trova in Italia) il pregio di tale forma di testamento è quello
di consentire, una volta che sia stata utilizzato il testamento internazionale, di non dover indagare su
quale sia la legge applicabile alla "forma" del testamento, e di poter risolvere la questione della sua
validità soltanto verificando se l'altro Stato coinvolto abbia aderito alla Convenzione di Washington. Il
testamento internazionale in sostanza consiste in un documento, che viene consegnato al Notaio, su cui
sono scritte le disposizioni testamentarie; contestualmente viene dichiarato al Notaio stesso, alla presenza
di due testimoni, che il documento consegnato è il proprio testamento e che si è a conoscenza di quanto
contenuto nel documento (similmente a quanto accade, come vedremo, con il testamento segreto).

A) IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Il testamento olografo, come indica l'art. 602 del Codice civile, deve essere scritto per intero, datato e
sottoscritto di mano del testatore, e la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni (se
anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del
testatore). Dunque i requisiti di forma richiesti dalla legge sono: l'autografia o "olografia" (integrale
scrittura del testamento di pugno del testatore, con la sua grafia abituale), la data (indicazione del giorno,
del mese e dell'anno, ma sono ammessi anche equipollenti, mentre non è richiesta l'ora) ed, infine, la
sottoscrizione del testatore (anche con uno pseudonimo o soprannome).

L'autografia od olografia in particolare è elemento volto a garantire l'autenticità e la paternità
dell'espressione della volontà del testatore. La data ha invece la funzione essenziale di accertare la
capacità del testatore e l'efficacia di uno o di un altro testamento nel caso in cui il de cuius abbia redatto
più testamenti. La data può essere apposta in principio ovvero alla fine delle disposizioni, prima o dopo
della sottoscrizione, è del tutto indifferente; la sua mancanza od incompletezza comporta l'annullabilità
del testamento. La sottoscrizione deve invece essere posta in calce alle disposizioni (perciò le disposizioni
scritte dopo la sottoscrizione sono nulle) ed ha la funzione di solenne conferma delle volontà espresse nel

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testamento e della loro completezza; la sua mancanza comporta la nullità del testamento.

Il testamento olografo può essere formalmente depositato presso un Notaio mediante la redazione di
apposito verbale, alla presenza necessaria di due testimoni, in modo da assicurarne la custodia, riducendo
le possibilità di smarrimento, alterazione, distruzione, o sottrazione del testamento stesso.

L’art. 608 del Codice civile stabilisce che il testamento depositato puo’ essere ritirato in ogni tempo dal
testatore dal Notaio presso il quale si trova depositato.

Il ritiro del testamento olografo, a differenza di quanto accade nel caso di ritiro del testamento segreto,
non produce alcun effetto sostanziale sul testamento, ed in particolare non equivale a sua revoca. Il
verbale notarile di ritiro del testamento olografo richiede l’indicazione obbligatoria dell’ora e dei minuti, e
l’assistenza obbligatoria dei testimoni.

Ovviamente il testamento olografo può anche essere depositato soltanto fiduciariamente presso il Notaio
che in tal caso lo custodisce al sicuro nel suo studio, in veste di professionista di fiducia, senza che sia
richiesta alcuna particolare formalità.

B) IL TESTAMENTO SEGRETO

E' uno dei testamenti "per atto di Notaio" che fornisce ad un tempo la garanzia della segretezza del
contenuto delle disposizioni di ultima volontà, la garanzia della custodia, e la certezza data dall'atto
notarile: tale forma di testamento è davvero poco utilizzata nella prassi e caratterizzata da un elevatissimo
grado di formalismo.

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Il testamento segreto si compone di due elementi: la scheda testamentaria e l'atto di ricevimento. Secondo
parte della dottrina tali elementi avrebbero natura differente: così mentre la scheda avrebbe natura
privatistica, l’atto di ricevimento avrebbe natura pubblicistica. Secondo altra parte della dottrina invece –
ed anche secondo la giurisprudenza della Cassazione – il testamento segreto andrebbe piuttosto
considerato come un unico atto complesso nel quale scheda ed atto di ricevimento si compenetrano
inscindibilmente a formare un tutt’uno. Possiamo comunque distinguere, per comodità, le formalità
richieste per la scheda da quelle prescritte per l'atto di ricevimento:

1) Formalità della Scheda:

        non è richiesta l’autografia: la scheda testamentaria può essere scritta dal testatore oppure anche
        da un terzo: se scritta dal testatore deve essere da lui sottoscritta alla fine delle disposizioni, se
        scritto in tutto od in parte da altri soggetti, oppure scritto con mezzi meccanici deve recare la
        sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato;

        il testatore che sa leggere ma non sa scrivere ovvero che non ha potuto apporre la sottoscrizione
        deve dichiarare al Notaio che riceve il testamento di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha
        impedito di sottoscrivere: di ciò deve essere fatta menzione nell’atto di ricevimento. E' quindi
        essenziale affinchè possa farsi ricorso al testamento segreto che il testatore sappia leggere;

        nella scheda la data non è necessaria, in quanto viene apposta dal Notaio nell’atto di ricevimento e
        tale data sarà a tutti gli effetti la data del testamento (anche se la scheda eventualmente contenga

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una data differente).

2) Formalità dell’atto di ricevimento:

        tutto deve essere fatto alla presenza dei testimoni, di seguito e senza passare ad altri atti (art. 605
        Cod. Civ.) ciò al fine di impedire che possa mai essere sostituita la scheda testamentaria, quindi “di
        seguito” e “senza passare ad altri atti” significa: senza soluzione di continuità e quindi senza alcuna
        interruzione, neanche minima, delle operazioni;

        la consegna della scheda al Notaio deve avvenire alla presenza dei due testimoni;

        il testatore deve sigillare la carta su cui sono stese le disposizioni ovvero quella che serve da involto
        e, alla presenza dei testimoni, consegnare al Notaio personalmente la carta sigillata, oppure farla
        sigillare alla presenza dei testimoni e del Notaio stesso, e dichiarare contestualmente che nel plico è
        contenuto il suo testamento. Tale dichiarazione viene fatta oralmente, tuttavia se il testatore è muto
        o sordo non in grado di parlare, egli deve rendere la dichiarazione per iscritto in presenza dei
        testimoni e dichiarare altresì per iscritto di aver letto il testamento se è stato scritto da altri;

        sulla stessa carta su cui dal testatore è stato scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto

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predisposto dal Notaio e dallo stesso debitamente sigillato, viene quindi scritto dal Notaio l’atto di
        ricevimento il quale deve contenere: la menzione del fatto della consegna, la dichiarazione del
        testatore, l’indicazione del numero e dell’impronta dei sigilli, l’indicazione dell’assistenza dei
        testimoni a tutte le formalità; quindi l’atto viene sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio.
        Se il testatore non può sottoscrivere l’atto deve dichiarare la causa che glielo impedisce ed il Notaio
        deve farne menzione.

Anche il testamento segreto può essere ritirato in ogni tempo da parte del testatore dal Notaio presso il
quale si trova depositato. Il ritiro del testamento segreto, operato tramite apposito verbale, comporta la
revoca del testamento, salvo che lo stesso abbia tutti i requisiti per valere come testamento olografo.

C) IL TESTAMENTO PUBBLICO

Il testamento pubblico è previsto dall'art. 603 del Codice civile, ed è un particolare tipo di atto pubblico,
che viene ricevuto dal Notaio alla presenza di due testimoni, in presenza dei quali il testatore dichiara al
Notaio le sue ultime volontà, che vengono ridotte in iscritto a cura del Notaio stesso; quest'ultimo dà
quindi lettura del testamento al testatore, sempre in presenza dei testimoni e di ciascuna di tali formalità
è fatta menzione nel testamento. Il testamento pubblico deve indicare il luogo, la datadel ricevimento e
l'ora della sottoscrizione, ed essere quindi sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal Notaio. Se il
testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, ed il
Notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto.

La norma prevede poi che per il testamento del muto, sordo o sordo non in grado di parlare si devono
osservare le norme stabilite dalla legge notarile per gli atti pubblici di queste persone e, qualora il

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testatore sia incapace anche di leggere, devono intervenire quattro testimoni.

Inoltre l' art. 51 della Legge notarile al n. 10) prevede "la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei
fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del Notaio", e dispone che "se alcune delle parti o alcuno dei
fidefacienti non sapesse o npotesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro
deve far menzione di questa dichiarazione".

L'art. 51 al n. 11) prevede inoltre come obbligatoria per gli atti di ultima volontà "l'indicazione dell'ora in
cui la sottoscrizione dell'atto avviene".

Dunque il testamento pubblico è ricevuto dal Notaio alla presenza dei testimoni: il Notaio "riceve" la
volontà testamentaria del disponente e redige personalmente l'atto, esplicando così la sua funzione di
adeguamento, e fornendo una guida tecnico-giuridica altamente qualificata per la redazione e la riduzione
per iscritto delle ultime volontà del soggetto, il tutto nell'assoluto rispetto degli intenti e desideri del
disponente e, contemporaneamente, in conformità alle norme di legge. Essendo un atto pubblico, esso fa
piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha
formato, nonchè di tutto quanto il Notaio attesti essere stato detto o fatto alla sua presenza.

La normativa applicabile alla forma del testamento pubblico è quella del Codice civile (che ha la
prevalenza) e, soltanto in subordine, quella della Legge notarile (dispone infatti l'art. 60 della Legge
notarile che "le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non
siano contrarie a quelle contenute nel codice civile, nel codice di procedura civile o in qualunque altra
legge dello Stato, ma le completino").

Requisiti richiesti per questo tipo particolare di atto pubblico sono dunque: la data (giorno, mese, anno), il
luogo, l'intervento del Notaio, l'assunzione dei testimoni aventi i requisiti di legge, la costituzione ed

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identificazione del testatore (è richiesto in particolare l' accertamento dell'identita' personale del
testatore), la dichiarazione orale delle volontà del testatore alla presenza dei testimoni, la riduzione per
iscritto delle ultime volontà a cura del Notaio, la lettura dell'atto al testatore alla presenza dei testimoni,
la menzione dell'adempimento delle formalità compiute, ed infine l'ora di sottoscrizione del testamento, la
sottoscrizione del testatore e dei testimoni, la sottoscrizione del Notaio e l'impronta del suo sigillo.

Chiaramente il Notaio non si limiterà ad accertare l'identità personale del testatore, ma svolgerà
personalmente un'approfondita indagine dei suoi intenti e della sua volontà previo accertamento della sua
capacità. Seguirà pertanto personalmente la stesura del testamento, traducendo in termini giuridici
appropriati ciò che il disponente esprimerà in un linguaggio certamente non tecnico.

Quanto ai testimoni che, come abbiamo visto, normalmente sono in numero di due, essi dovranno invece
essere quattro se il testatore, oltre che sordo, muto o sordo non in grado di parlare, non sia in grado
anche di leggere.

Ma cosa accade poi del testamento? L'articolo 61 della Legge notarile prevede che i testamenti pubblici,
prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il Notaio, prima della
loro apertura e pubblicazione, sono custoditi dal Notaio stesso in fascicoli distinti da quello degli atti tra
vivi. Inoltre i testamenti vengono iscritti dal Notaio nel repertorio degli atti di ultima volontà e non in
quello degli atti tra vivi, quindi hanno una collocazione ed una "catalogazione" completamente separata da
quella di questi ultimi.

Dispone inoltre l'art. 67 della Legge notarile che il Notaio non può permettere l'ispezione né la lettura, né
dare copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se
non al testatore medesimo (ovvero a persona munita di speciale mandato in forma autentica). Vi è dunque
un inviolabile obbligo di segretezza assoluta cui è tenuto il Notaio riguardo al contenuto, ed anche alla
stessa esistenza del testamento, finchè vive il testatore. Ovviamente, oltre al Notaio, obbligato alla

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segretezza, anche i testimoni sono tenuti alla massima riservatezza sull'esistenza e sul contenuto del
testamento di cui siano a conoscenza.

I testamenti pubblici, dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli
altri dopo la loro apertura o pubblicazione, devono poi "far passaggio" dal fascicolo e repertorio speciale
degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili tra vivi. Quindi, dopo la morte del testatore,
con il passaggio del testamento al repertorio e fascicolo degli atti tra vivi, mediante apposito verbale
notarile soggetto all'adempimento della registrazione, il testamento "pubblico" diviene definitivamente
conoscibile e cessa per il Notaio e per chiunque altro l'obbligo della assoluta segretezza.

a) Casi particolari e formalità con riguardo alla sottoscrizione del testamento pubblico:

si badi che in caso di mancanza dell'elemento della sottoscrizione del testatore o del Notaio, elementi
importantissimi nel testamento pubblico, il testamento è totalmente nullo. Esiste tuttavia la possibilità di
fare testamento pubblico anche per il testatore che non possa o non sappia sottoscrivere purchè vengano
rispettate le seguenti formalità: occorrerà la dichiarazione orale del testatore, alla presenza dei testimoni,
della causa che gli impedisce di sottoscrivere ed il Notaio ne dovrà fare menzione prima della lettura
dell'atto. Inoltre per il testatore che sottoscriva, ma solo con grave difficoltà, in virtù di una particolare
norma codicistica, valevole solo per il testamento, occorrerà rispettare la seguente formalità: sarà
necessaria la dichiarazione orale del testatore, resa alla presenza dei testimoni, della causa che determina
la grave difficoltà ed il Notaio ne dovrà fare menzione prima della lettura dell'atto. E' argomento assai
discusso in dottrina se in tale specifico caso il testatore debba o meno apporre la propria sottoscrizione,
nonostante la grave difficoltà. Sembra forse preferibile la tesi che ritiene che egli, seppur con grave
difficoltà, debba sottoscrivere l'atto: la presenza delle formalità sopra descritte segnalerà in tal caso
l'autenticità di una grafia magari molto diversa da quella "abituale" del soggetto (si pensi ad esempio a
come possa apparire una grafia molto alterata e "mossa" a causa di un forte tremito della mano).

b) Formalità speciali previste per particolari soggetti:

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Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

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- per il sordo che sappia leggere: si osservano le formalità disposte dalla Legge notarile per gli atti
pubblici ed in particolare l'art. 56 l.n., in virtù del quale egli deve leggere personalmente per intero l'atto
e di ciò il Notaio farà menzione;

- per il sordo che non sappia leggere: l'art. 56 l.n. prevede l'intervento di un interprete nominato dal
Presidente del Tribunale. Si ricordi inoltre che, in base alla norma dettata dal Codice civile sarà
necessaria la presenza di quattro testimoni anzichè due;

- per il muto e per il sordo che non sia in grado di parlare l'art. 57 l.n. prevede sempre l'intervento
dell'interprete. Se il testatore sa leggere e scrivere, egli deve leggere personalmente e per intero l'atto e
scrivere di proprio pugno alla fine del medesimo e prima delle sottoscrizioni di aver letto per intero l'atto
e di riconoscerlo conforme alla propria volontà, mentre se non sa o non può leggere e scrivere, occorrerà
l'intervento di due interpreti (ma ove uno dei testimoni sia in grado di capire il linguaggio a segni e gesti
basterà comunque un solo interprete). Si ricordi inoltre che, anche in questo caso, ove non sappia leggere,
in base alla norma dettata dal Codice civile, sarà necessaria la presenza di quattro testimoni anzichè due.

https://www.diritto.it/il-testamento-prinicipi-fondamentali/

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