Il segreto industriale e il segreto aziendale - Diritto.it

Pagina creata da Eleonora Franchi
 
CONTINUA A LEGGERE
Il segreto industriale e il segreto aziendale
Autore: Redazione
In: Diritto civile e commerciale

di Francesca Romana Fuxa Sadurny

La definizione giuridica di segreto industriale e di segreto aziendale passa attraverso la definizione della
parola “segreto”. Il nostro ordinamento giuridico utilizza questo termine per indicare un documento o
un’informazione che deve rimanere nella sfera di conoscenza dell’autore; si pensi al testamento segreto o
al più generico segreto istruttorio, al segreto di Stato o al segreto d’ufficio e così via.

Le recenti innovazioni legislative hanno posto l’accento sulla distinzione fra segreto e riservatezza. I due
concetti, infatti, sono stati in passato utilizzati promiscuamente ingenerando confusione e difficoltà
interpretative. La legge sul segreto di Stato, la legge sulla privacy, la legge sul segreto d’ufficio e molte
altre leggi hanno permesso agli operatori del diritto di tracciare una linea di confine chiara fra i due
concetti.

Rientra nella riservatezza tutto ciò che, per volontà del soggetto o per disposizione di legge, deve
rimanere nella sfera di conoscenza di poche e determinate persone. La legge n.675 del 1996, e successive
modifiche e integrazioni, intitolata “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, ribadisce questo concetto parlando di privacy con riferimento ai soggetti (pubblici o privati) di
fronte al trattamento, raccolta, comunicazione e diffusione di dati afferenti la vita, il lavoro, il tempo libero
ecc. dei soggetti stessi. Viceversa la segretezza attiene ad informazioni, notizie e documenti che non
possono, per decisione del legislatore - si pensi alla normativa sul segreto di Stato - o per espressa volontà
dell’autore - si pensi all’opera dell’ingegno che rimane segreta o al testamento segreto -, essere oggetto di
comunicazione e divulgazione a terzi. Il segreto, dunque, è un concetto più forte che si adatta a situazioni
particolarmente delicate afferenti la persona, l’impresa o la personalità dello Stato.

Evidenziati in poche battute i concetti di segreto e di riservatezza, occorre introdurre il concetto di
“segreto aziendale - industriale”: esso può sintetizzarsi nelle informazioni strategiche riguardanti l’attività
produttiva o organizzativa di un’impresa.

Strumento fondamentale dell’attività d’impresa è l’innovazione ossia l’idea, il bene o il prodotto da
realizzare e immettere sul mercato.

L’idea innovativa può riguardare le diverse fasi dell’attività dell’impresa, può riguardare la produzione
industriale (per esempio un nuovo tipo di procedimento di fabbricazione che consenta l’uso di un prodotto
preesistente ma a costi molto inferiori), può riguardare l’organizzazione aziendale, può riguardare il modo

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       1 di 6
di effettuare la commercializzazione di un bene o di un servizio e così via.

E’ chiaro che l’imprenditore ha interesse non solo ad innovare ma anche a mantenere in suo possesso tale
innovazione ossia ad evitare che altri, imprese concorrenti, possano copiare la sua invenzione. Egli ha,
dunque, due scelte strategiche da prendere o lasciare che la sua invenzione rimanga segreta, magari per
un certo lasso di tempo, con tutti i rischi accennati legati alla copiatura, oppure può assicurarsene
l’esclusiva attraverso lo speciale strumento del brevetto industriale.

Nel primo caso “l’inventore dovrà tenere nascosta ai concorrenti la struttura dell’innovazione proprio
mediante il segreto aziendale. Tale strumento, però, non sempre raggiunge l’effetto voluto. Infatti, se
l’innovazione riguarda un nuovo prodotto si comprende facilmente che la messa in commercio del primo
esemplare consentirà, in genere, lo smontaggio e la copiatura del prodotto (reverse engineering)”[1].

Risulta più semplice tutelare il segreto industriale quando esso concerna un processo produttivo che per
sua natura trova origine nell’azienda o richieda necessariamente, per il suo utilizzo, l’accesso nella
azienda stessa.

È bene ricordare che non tutte le invenzioni sono brevettabili, l’ordinamento stesso pone dei limiti per la
tutela delle informazioni brevettabili e così la disciplina dei brevetti per invenzione industriale prevede
una serie di requisiti e condizioni indispensabili per accedere alla tutela sancita dalla legge.

Tutela giuridica:

Il segreto aziendale si pone come strumento, in parte, insicuro per l’imprenditore e, dal punto di vista
della collettività, ingenera spesso posizioni di monopolio mal viste dall’ordinamento giuridico.

Il diritto italiano e il diritto internazionale tutelano il brevetto, secondo i rispettivi ambiti di competenza, e
anche il segreto industriale ossia l’innovazione non soggetta alla speciale disciplina di cui agli artt.
2584-2591 del codice civile e al r.d. 5 febbraio 1940, n. 244 e al r.d. 25 agosto 1940, n. 1411.

Si stabilisce, infatti, che il segreto industriale e aziendale trovi tutela in quanto espressione di un diritto
tutelato dall’ordinamento a prescindere dal rilascio del brevetto. A tal proposito vengono in
considerazione le norme del codice civile in tema di concorrenza sleale, artt. 2598, num. 3, la norma del
codice penale, art. 623 e le normative che fanno cenno al segreto industriale e aziendale quali la legge n.
198 del 1996 di modifica del regio decreto n. 1127 del 1939 “Testo delle disposizioni legislative in materia
di brevetti per invenzioni industriali”, la legge n. 675 del 1996 e successive modifiche e integrazioni e la
recente legge di modifica del diritto d’autore, legge n. 248 del 2000.

In particolare la legge sul brevetto per invenzione industriale riconosce all’art.6 bis, in modo puntuale, il
diritto dell’autore dell’invenzione di agire contro chiunque compia atti di concorrenza sleale concretanti
nella rivelazione a terzi oppure nella acquisizione o utilizzazione da parte di terzi di informazioni

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                  Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       2 di 6
aziendali, ivi comprese le informazioni commerciali, ove tali informazioni siano segrete oppure abbiano
valore economico proprio in quanto segrete oppure siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

L’ordinamento giuridico, dunque, non riconosce al segreto industriale una tutela reale, rivolta cioè verso
la generalità dei consociati, ma gli concede soltanto una protezione di tipo obbligatorio, efficace solo nei
confronti di determinati soggetti. Questa protezione si sostanzia per lo più in una richiesta risarcitoria di
tipo contrattuale o extracontrattuale.

“Questa protezione tanto ridotta trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’ordinamento non intende
tutelare chi, adottando il regime del segreto, sfugge alla logica di rivelazione propria del sistema
brevettuale, e preferisce tenere nascosta l’invenzione anziché conferirla alla collettività…In buona
sostanza la protezione concessa al segreto si riduce ad un riconoscimento della validità degli atti di
circolazione di una tecnologia non brevettata (contratti di Know-how), accompagnati da un obbligo di
segretezza a carico dell’acquirente, e nella previsione dell’esistenza di un obbligo legale di segretezza a
carico dei collaboratori dell’inventore”.[2]

Nelle pratiche commerciali è in uso inserire una clausola compromissoria per risolvere i conflitti attinenti
alla rivelazione di segreti industriali, soprattutto nei contratti di ricerca stipulati da imprese con Enti e
ricercatori, per esempio nei contratti di ricerca predisposti dal CNR viene sempre inserita la clausola
compromissoria per arbitrato rituale. È preferibile compromettere in arbitri tutte le controversie
scaturenti da accordi per la tutela del segreto industriale che sono stipulati a seguito dell’entrata in vigore
del d.lgs n. 198 del 1996, che ha recepito gli Accordi Trips.

Giurisprudenza:

In tema di concorrenza sleale, la tutela contro colui che si appropri delle caratteristiche distintive di un
prodotto, imitandole in modo servile, non presuppone che il prodotto imitato abbia i connotati della
originalità e novità necessari per la brevettabilità dello stesso, Cass. 19-02-97, n. 1541.

Il requisito del dolo o della colpa non è elemento costitutivo della fattispecie legale dell’art. 298 del c.c.,
ma elemento eventuale che, aggravandola, giustifica la condanna al risarcimento del danno ed alla
pubblicazione della sentenza. Cass. 6-07-71, n. 2106.

L’ipotesi di concorrenza sleale di cui all’art. 2598, num. 3 del c.c., per comportamenti idonei a
danneggiare l’altrui azienda con “ogni altro mezzo” non conforme ai principi di correttezza professionale
si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti num. 1 e 2 del citato
articolo e, pertanto, è configurabile indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti potendo
consistere in qualunque condotta contraria ai principi di correttezza ed inidonea in concreto a produrre
danni all’azienda. Cass. 11-02-94, n. 1392.

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                   Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       3 di 6
Con riguardo allo sviamento di clientela che venga posto utilizzando notizie su rapporti con clienti di altri
imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la
configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598, num. 3 del c.c., deve essere riconosciuta ove
quelle notizie, ancorché accessibili normalmente dai dipendenti, siano per loro natura riservate o segrete,
in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell’azienda. Cass. 20-03-91, n. 3011.

Costituisce concorrenza sleale a norma dell’art. 2598, num. 3 del c.c., l’assunzione di personale
dipendente di altra azienda o, comunque, la ricerca della loro collaborazione non per la capacità di lavoro
dei medesimi ma per l’utilizzazione di conoscenze tecniche (Know how) usate presso l’altra azienda e non
in possesso del concorrente. Cass. 13-03-89, n. 1263.

In particolare con riferimento alla legge n. 675/96:

La legge n. 675 del 1996 intitolata “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali” viene comunemente citata come “legge a tutela della privacy”. Il concetto di privacy non
coincide perfettamente con quello di riservatezza in quanto l’intentio legis era quella di tutelare tutti gli
aspetti afferenti la persona identificantesi nel diritto alla riservatezza, nel diritto all’identità personale, nel
diritto alla dignità e al diritto di ricevere tutela contro forme di ingerenza nella sfera privata del soggetto
ecc.

La privacy, termine inglese ormai recepito nel nostro ordinamento, comprende tutte le sfaccettature della
personalità del soggetto e trova chiaro riconoscimento nella Costituzione italiana, artt. 2 e 3.

Questa legge, dunque, ha, quale principale obiettivo, quello di garantire che il trattamento dei dati
personali (inerenti sia alla persona fisica sia alla persona giuridica) si svolga nel rispetto del diritto, delle
libertà fondamentali, della dignità dei soggetti. “Il lungo elenco di dati di cui all’art. 1 della presente
legge, previsto da una normativa che è “trasversale” rispetto a ceti e classi di età, tende a ricomprendere
il vasto arco di usi che di semplici informazioni è possibile fare.”[3]

Quando la raccolta dei dati non è fatta direttamente con una richiesta dell’interessato, quest’ultimo riceve
comunque l’informativa appena i dati in questione sono registrati e non oltre la prima comunicazione dei
medesimi. Se, però, il Garante dichiara che ciò comporta un impiego di mezzi “sproporzionato rispetto al
diritto tutelato”, oppure l’informativa risulta impossibile, o ancora i dati servono per condurre
investigazioni, le disposizioni sull’informativa non si applicano. Tutti i dati forniti dall’interessato,
comunque, devono essere conferiti solo se questi lo permette, salvo che ci sia un obbligo legale o
contrattuale. La questione del consenso viene affrontata dagli artt. 11 e 12 della legge, secondo i quali
l’interessato autorizza oralmente o per iscritto la raccolta dei propri dati.

Vi sono ipotesi, espressamente previste dalla legge, in cui il consenso non è richiesto. Si tratta di
situazioni molto particolari tra le quali rientrano anche i dati relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in tema di segreto aziendale e industriale, art. 12,

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                  Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       4 di 6
comma 1, lettera f).

Questa formulazione è apparsa ad alcuni autorevoli autori particolarmente generica; il rischio, si afferma,
sarebbe quello della nascita di una vasta zona franca in materia di trattamento di dati personali
economici, per i quali sarebbe stata preferibile una normativa più dettagliata. Inoltre il riferimento al
rispetto della disciplina relativa al segreto industriale, da intendersi comprensiva del segreto bancario,
non sembra comportare idonee garanzie alla tutela della riservatezza degli individui.

Oltre a questo aspetto la legge, in tema di comunicazione e diffusione dei dati, richiama proprio l’articolo
12, comma 1, lettera f) sancendo espressamente che la comunicazione e diffusione sono ammesse quando
rilevino dati afferenti lo svolgimento dell’attività economica, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto industriale e aziendale, art. 20, comma 1, lettera e).

Un regime speciale è, invece, previsto per alcune categorie di soggetti pubblici, con esclusione degli enti
pubblici economici; esso si sostanzia nella facoltà di raccolta e elaborazione dei dati a fini istituzionali, nei
limiti stabiliti da puntuali leggi e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione dei dati ad altre
amministrazioni pubbliche presuppongono, di regola, una norma di legge; in via eccezionale, se questa
manca, è possibile creare banche dati (sempre se necessarie al perseguimento dei fini istituzionali
dell’ente), ma bisogna darne previa comunicazione al Garante il quale può intervenire per ripristinare la
legalità, ad esempio come nei casi in cui i dati siano utilizzati per finalità incompatibili con le precedenti
acquisizioni.

Tale regime è stabilito dall’art. 21, comma 2 della presente legge che così recita: “La comunicazione e la
diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di fati anonimi;

b) omissis”

Questa puntualizzazione, voluta dal legislatore, ci permette un’ulteriore considerazione in merito al
segreto industriale e aziendale perché, a parere di chi scrive, la normativa derogatoria non consente
“comunque” di affermare la legittimità di indagini su dati economici afferenti il segreto industriale e
aziendale ad opera di enti pubblici stante l’espressa clausola di salvaguardia citata a più riprese dal
legislatore nazionale “nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto industriale e aziendale”.
La disposizione di cui all’art. 21 citata consente, solo, di non tener conto degli obblighi legati al previo
consenso o alla comunicazione e diffusione delle informazioni riguardanti l’attività economica ma non
consente la comunicazione e diffusione delle notizie sottoposte al segreto industriale e aziendale salvo che
per motivi di ordine pubblico e di giustizia. Si noti a tal proposito l’esatta dizione del testo normativo
laddove all’art. 20, dedicato ai “requisiti per la comunicazione e diffusione dei dati” usa il termine “sono
ammesse” mentre all’art. 21, comma 4, dedicato al “divieto di comunicazione e diffusione” utilizza il
termine “sono comunque permesse” lasciando con ciò evidenziare l’intento di semplificare, per ragioni di

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                   Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       5 di 6
superiore interesse pubblico, l’attività di acquisizione dei dati economici da parte di soggetti operanti
nell’ambito della ricerca scientifica e della statistica ma pur sempre nel rispetto di quelle informazioni che
connotano l’impresa e la rendono concorrenziale sul mercato, quali le informazioni e le notizie sottoposte
a segreto industriale e aziendale.

In aggiunta a quanto affermato sopra, il d.lgs n. 322 del 1989 recante “Norme sul Sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 1988,
n. 400” stabilisce all’art. 7 “l’obbligo di fornire dati statistici” escludendo, al comma 2, tutti quei dati –
oggi ricompresi nella elencazione dei dati sensibili – personali relativi alla origine razziale, alle opinioni
politiche e ideologiche, alle convinzioni religiose, alla salute ecc. ed a ogni altra ipotesi prevista da leggi
nazionali. Rientrano in questa disposizione anche le notizie riguardanti il segreto industriale e aziendale in
quanto previste e tutelate in quanto tali da apposite normative di settore. Questo tipo di dati, “sensibili”
per l’impresa, non possono essere, al pari di quelli particolari - sensibili di cui all’art.22 della legge
675/96, comunicati se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi in modo che
non se ne possa trarre alcun riferimento individuale.

[1] “La Proprietà industriale” di Mauro Palestrini in www.libellus.it/il_consenso.

[2] “L’invenzione non brevettata”, Vincenzo Di Cataldo.

[3] “Legge sulla privacy e tutela dell’identità personale”, Luca Tentoni.

https://www.diritto.it/segreto-industriale-segreto-aziendale/

© 2017 Diritto.it s.r.l. - Tutti i diritti riservati                                 Diritto & Diritti ISSN 1127-8579
Fondatore Francesco Brugaletta
P.I. 01214650887

                                                       6 di 6
Puoi anche leggere