IL MODELLO 730/2020 NOVITA' E DINTORNI - Casa CAF

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IL MODELLO 730/2020 NOVITA' E DINTORNI - Casa CAF
IL MODELLO 730/2020
                                                                                             NOVITA’ E DINTORNI

è un marchio Sixtema
                       Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo
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Programma

                                       Covid-19: cosa ci ha cambiato

                                         Principali novità del mod. 730/2020

                                       Alcune novità per il 2020 (730/2021)

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                                              Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzo
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Covid-19: cosa ci ha cambiato

 Principali novità del mod. 730/2020

Alcune novità per il 2020 (730/2021)

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Calendario adempimenti

      Adempimento                                                           Vecchia scadenza                                  Nuova scadenza

      Comunicazione di oneri deducibili e
      detraibili da parte di soggetti terzi ai fini                            28 febbraio 2020                                31 marzo 2020
      della dr. precompilata

      Invio Certificazioni Uniche                                                 9 marzo 2020                                  30 aprile 2020

      Disponibilità dichiarazioni precompilate                                    30 aprile 2020                               5 maggio 2020

      Termine ultimo di presentazione mod. 730                                    23 luglio 2020                              30 settembre 2020

           Restano invariate le scadenze relative alla presentazione e trasmissione del 730 integrativo

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Le nuove scadenze relative all’assistenza fiscale

      Sono stati rimodulati i termini entro cui effettuare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate del
      risultato finale delle dichiarazioni e relativa trasmissione, e consegnare al contribuente la copia della
      dichiarazione.

                                         I nuovi termini sono i seguenti:
                                         • 15 giugno per le dr presentate dal contribuente entro il 31 maggio
                                         • 29 giugno per quelle presentate dal 1 al 20 giugno
                                         • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio
                                         • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto
                                         • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

                                         Termini previgenti:
                                         • 29 giugno per quelle presentate entro il 22 giugno
                                         • 7 luglio per quelle presentate dal 23 al 30 giugno
                                         • 23 luglio per quelle presentate dal 1 al 23 luglio

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Le novità relative ai conguagli (DL 124/2019)

                                                                 CONGUAGLI

                  Prima delle modifiche                                                                                  Dopo le modifiche

                                                                                                     Alla prima retribuzione utile e comunque
                                                                                                     alla retribuzione di competenza del mese
                Retribuzione di competenza del
                                                                                                       successivo a quello in cui il sostituto ha
                    mese di luglio (agosto o
                                                                                                      ricevuto il prospetto di liquidazione (dal
                  settembre per i pensionati)
                                                                                                    secondo mese successivo al ricevimento del
                                                                                                      prospetto di liquidazione per gli enti che
                                                                                                                  erogano pensioni)

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Assistenza fiscale a distanza (DL 23/2020 e chiarimenti Circolare 9/2020)

                                                                                                           DELEGA

                                                                                                            DOCUMENTAZIONE

                                                                                                           DOCUMENTO DI IDENTITA’

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Covid-19: cosa ci ha cambiato

 Principali novità del 730/2020

Alcune novità per il 2020 (730/2021)

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FRONTESPIZIO

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Dichiarazione presentata dall’erede

       Dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019 gli eredi possono utilizzare il modello 730 per
       conto del soggetto deceduto.

       CONDIZIONI:
       • decesso nel 2019 o entro il 30 settembre 2020
       • il contribuente deceduto doveva avere i requisiti per presentare il modello 730
       • il modello 730 va presentato al Caf o profess. abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate
       • è esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione congiunta

        Per le persone decedute successivamente il 30 settembre 2020, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta
        2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF.

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Dichiarazione presentata dall’erede: conguagli

       • 730/2020 A CREDITO
       Rimborso effettuato delle Entrate (come per 730 senza sostituto di imposta)
       L’erede dovrà comunicare l’IBAN all’Agenzia.

       • 730/2020 A DEBITO
       L’erede deve versare con F24 le imposte dovute:
           ➢ entro i termini ordinari (30 giugno 2020) se il soggetto è deceduto entro il 29 febbraio 2020
           ➢ entro il 30 dicembre 2020, se il soggetto è deceduto dal 1° marzo 2020

       • CREDITO RISULTANTE DAL 730/2019
       Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2019 dal quale risultava un credito successivamente non
       rimborsato dal sostituto d’imposta, l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del
       deceduto indicandolo nel rigo F3.

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Dichiarazione presentata dall’erede: mod. 730 del soggetto deceduto

        • Mod. del deceduto

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              CF del soggetto deceduto                                                                   A                                CF dell’erede

                                             …                                                                 …
             (Deceduto)                  …       …   …                   …                                                                       …            X

                                         …                                                                                                   …

                                                                                                                                                          X

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Dichiarazione presentata dall’erede: mod. 730 dell’erede

       • Mod. dell’erede

                                                                                                                                                              X

            CF del soggetto deceduto                                                                                                      CF dell’erede
                                             …                                                                …
            (Erede)                      …       …   …                  …                                                                          …

                                         …                                                                                                                …   …
                                         …                 …                                                                                                      …

                                                                        …                                                 …

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FAMILIARI A CARICO

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Figli a carico: nuovo limite 4.000 euro

         Dal 2019 per i figli di età non superiore a 24 anni è elevato il limite per essere considerati fiscalmente a carico

                                          da 2.840,51 €                                                               a 4.000 €

                                                Detrazioni per familiari a carico: riepilogo limiti
                                   Coniuge e altri familiari                               Reddito ≤ 2.840, 51 euro
                                   Figli di età superiore a 24 anni                        Reddito ≤ 2.840, 51 euro
                                   Figli di età non superiore a 24 anni                    Reddito ≤ 4.000,00 euro

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Figli a carico: approfondimento

      Se il figlio compie 24 anni nel corso del 2019 si può considerare il limite di 4.000 euro per l’intero anno?

                                   Si ritiene possibile considerare a carico, per l’intero anno, il figlio che
                                   nel 2019:
                                   - ha compiuto il 24° anno di età
                                   - ha percepito un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.

                                 Non si può considerare a carico il figlio che nel 2019:
                                 - ha compiuto 25 anni
                                 - ha percepito un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.

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Familiari a carico: mod. 730/2020

       • codice ‘1’ contribuente (moglie/figlio) con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro*
       • codice ‘2’ figlio di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro*

       * al lordo degli oneri deducibili

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QUADRO A

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Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto

        Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base
        imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
        Per il 2021 tali redditi concorrono nella misura del 50% (art. 1, c. 183 Legge 160/2019).

        Tale beneficio è esteso anche ai familiari coadiuvanti (art. 1, c. 705, Legge 145/2018).

                  Chiarimenti circolare 8/2019
                  I redditi dominicali e agrari dei terreni non concorrono alla formazione del reddito dei familiari
                  • appartenenti allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola
                  • iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti
                  • che partecipano attivamente all’esercizio dell’impresa familiare

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Familiari coadiuvanti del coltivatore diretto

                                                                                                                                X

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QUADRO B

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Cedolare secca per locazioni commerciali

                                                                                                              Rif. Legge di Bilancio 2019, art. 1 comma 59
       Estesa per il 2019 la cedolare secca con aliquota 21% alle locazioni di immobili commerciali di cat. C/1

       Requisiti:
       • la superficie dell’unità immobiliare di cat. C/1 (escluse le pertinenze) non può superare i 600 mq
       • il contratto di locazione deve essere stipulato nel 2019
       • non devono risultare contratti in essere al 15 ottobre 2018, tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile,
         interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale

       NB: L’agevolazione non è stata prorogata per i contratti stipulati nel 2020

                                         3              3                                                                           X

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Cedolare secca per locazioni commerciali: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

                      • LA FIGURA DEL CONDUTTORE
                      Nell’ambito applicativo della cedolare secca sul reddito da locazione degli immobili di categoria
                      catastale C/1 rientrano anche i contratti conclusi con conduttori (persone fisiche e società) che
                      svolgono attività commerciale.
                      Resta fermo, invece, per quanto riguarda la figura del locatore, titolare del diritto di proprietà o di
                      altro diritto reale di godimento sugli immobili, che lo stesso sia una persona fisica che non agisce
                      nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni.
                                                                        (Risposta a Consulenza giuridica n° 50 del 17/5/2019)

                     • LOCAZIONI A CANONE VARIABILE
                     L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione della cedolare secca alle locazioni
                     commerciali, la previsione presente nel contratto di locazione che fa dipendere la quota variabile
                     del canone al fatturato del conduttore, non è di ostacolo all’assoggettamento del contratto stesso
                     a cedolare secca. (Risposta ad Interpello n° 340 del 23/8/2019)

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Cedolare secca per locazioni commerciali: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

                       • PROROGA nel 2019 di un contratto in corso al 15/10/2018
                       L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione della cedolare secca alle locazioni
                       commerciali, la proroga di un contratto di locazione nel 2019 si considera come se fosse un
                       contratto di locazione stipulato nel corso del 2019. (Risposta ad Interpello n° 297 del 22/7/2019)

                       • SUBENTRO nel 2019 di un contratto in corso al 15/10/2018
                       L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell’applicazione della cedolare secca alle locazioni
                       commerciali, il subentro di un nuovo soggetto in un contratto già in essere non è assimilabile alla
                       stipula di un nuovo rapporto di locazione. (Risposta ad Interpello n° 364 del 30/8/2019)

                             Pertanto, nel caso di un contratto di locazione in corso al 15 ottobre 2019
                             - con proroga nel 2019 dopo naturale scadenza → SI cedolare secca
                             - con subentro nel 2019 → NO cedolare secca

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Locazioni a cedolare secca

       CEDOLARE SECCA – ALIQUOTA 10% A REGIME

       Immobili ad uso abitativo locati a canone concordato:
       •   nei comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
           Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di
           provincia);
       •   nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe (delibera 13/11/2003 n° 87);
       •   stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, sulla base di apposite convenzioni
           nazionali;

                                                                                      Riferimento: art. 1 comma 6 Legge di Bilancio 2020

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Locazioni a cedolare secca

       CEDOLARE SECCA – ALIQUOTA 10% A REGIME

       Immobili ad uso abitativo locati a canone concordato:
       •   stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni antecedenti il 28/5/2014
           NB: per l’anno di imposta 2020 (730/2021) SOLO per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti!
       •   stipulati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, in cui sia stata individuata una zona rossa
           tramite ordinanza sindacale. Si tratta dei comuni colpiti dagli eventi sismici:
                 ➢ del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del D.L. 189/2016;
                 ➢ del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del D.L. 189/2016;
                 ➢ del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-bis del D.L. 189/2016.

                                                       Riferimento: art. 4 comma 3-novies e 3-decies, DL 30/12/2019, n. 162

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Canoni di affitto non percepiti

       Art. 26 TUIR - Imputazione dei redditi fondiari
       c.1 I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei
       soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale…per il periodo
       di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso
       abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, dal momento della conclusione del
       procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore purché la mancata percezione
       sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

       Modifiche apportate dal DL 34/2019, che hanno effetto per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020.

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Canoni di affitto non percepiti

                                          i canoni non percepiti non concorrono alla formazione
         per i contratti stipulati            del reddito dalla conclusione del procedimento
       fino al 31 dicembre 2019                     giurisdizionale di convalida di sfratto

         per i contratti stipulati        i canoni non percepiti non concorrono alla formazione
          dal 1° gennaio 2020                    del reddito dalla intimazione di sfratto o
                                                      dall’ingiunzione di pagamento

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QUADRO C

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Rientro dei cervelli

                                                               DOCENTI E RICERCATORI

                     Rientro in Italia fino al 29 aprile 2019                                        Rientro in Italia dal 30 aprile 2019

               I redditi da lavoro dipendente sono imponibili                             I redditi da lavoro dipendente sono imponibili
               nella misura del 10% del loro ammontare nel                                nella misura del 10% del loro ammontare nel
               periodo d’imposta in cui la residenza viene                                periodo d’imposta in cui la residenza viene
               trasferita e nei successivi 3.                                             trasferita e nei successivi 5.

                                                                                          La detassazione è estesa:
                                                                                          • a 8 periodi di imposta in caso di contribuenti
                                                                                             con un figlio minorenne o a carico oppure
                                                                                             divenuti proprietari di almeno un’unità
                                                                                             immobiliare residenziale in Italia dopo il
                                                                                             trasferimento o nei 12 mesi precedenti
                                                                                          • a 11 periodi di imposta in caso di contribuenti
                                                                                             con almeno due figli minorenni o a carico
                                                                                          • a 13 periodi di imposta in caso di contribuenti
                                                                                             con almeno 3 figli minorenni o a carico

30                 è un marchio Sixtema
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Lavoratori impatriati

                                                                           IMPATRIATI

          Rientro in Italia fino al 29 aprile 2019                                            Rientro in Italia dal 30 aprile 2019

       I redditi da lavoro dipendente sono                       I redditi da lavoro dipendente sono imponibili nella misura del 30%
       imponibili nella misura del 50% del loro                  del loro ammontare nel periodo d’imposta in cui la residenza viene
       ammontare nel periodo d’imposta in cui la                 trasferita e nei successivi 4. Il reddito concorre nella misura del
       residenza viene trasferita e nei successivi 4.            10% per chi trasferisce la residenza in Abruzzo, Molise, Campania,
                                                                 Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

       SOGGETTI                                      SOGGETTI
       Lavoratori laureati che trasferiscono la Tutti i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia.
       residenza in Italia dopo aver svolto, in
       maniera continuativa, un’attività di lavoro o
       di studio all’estero negli ultimi 24 mesi
       (conseguendo un diploma di laurea o una
       specializzazione post laurea).
       Manager       e    lavoratori    con     alta
       specializzazione.

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Lavoratori impatriati

                                                                          IMPATRIATI

         Rientro in Italia fino al 29 aprile 2019                                          Rientro in Italia dal 30 aprile 2019

        CONDIZIONI                                          CONDIZIONI
        • Residenza all’estero nei 2 periodi di             • Residenza all’estero nei 2 periodi di imposta precedenti
          imposta precedenti (5 per i manager)              • Impegno a restare in Italia per almeno 2 anni
        • Impegno a restare in Italia per almeno
          2 anni                                            NB: l’agevolazione è estesa per ulteriori 5 anni se il lavoratore ha un
                                                            figlio minorenne o a carico o in affido preadottivo, oppure acquista un
                                                            immobile residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi
                                                            precedenti. Per gli ulteriori 5 anni i redditi concorrono a formare
                                                            l’imponibile per il 50% del loro ammontare, se il lavoratore ha almeno
                                                            3 figli la percentuale di tassazione è ridotta al 10%.

                                                            Sportivi professionisti impatriati: detassazione al 50% ma non
                                                            godono dello sconto per il trasferimento al sud, né della maggioraz.
                                                            prevista in presenza di più figli a carico. L’applicazione del regime
                                                            agevolato è subordinato al versamento di un contributo pari allo 0,5%
                                                            della base imponibile.
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Lavoratori impatriati: agevolazione riconosciuta dal datore di lavoro

       Nei casi ordinari le agevolazioni fiscali sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro.

       CU 2020

           Punto 464 CU                  Punto 465 CU
           Codice 5                      50% dell’ammontare erogato agli impatriati rientrati in Italia dall’estero fino al 29/4/2019
           Codice 9                      70% dell’ammontare erogato agli impatriati rientrati in Italia dall’estero dal 30/4/2019
           Codice 10                     90% dell’ammontare erogato agli impatriati rientrati in Italia dall’estero dal 30/4/2019 e che hanno
                                         trasferito la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia
           Codice 11                     50% dell’ammontare erogato agli impatriati rientrati in Italia dall’estero dal 30/4/2019 e che hanno
                                         la qualifica di sportivo professionista

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Lavoratori impatriati: annotazioni CU

     Nelle Annotazioni della CU è indicato l’ ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l’agevolazione è
     stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento.
     L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice:
     • BC per docenti e ricercatori;
     • BD per i lavoratori impatriati;
     • CQ per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
     • CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise,
        Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a decorrere dal 30 aprile 2019.
     • CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

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Lavoratori impatriati: agevolazione non riconosciuta dal datore di lavoro

       Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne
       in dichiarazione dei redditi occorre riportare un apposito codice nella casella «Casi particolari».

           NB: In tal caso il reddito di lavoro dipendente e/o assimilato va riportato già nella misura ridotta.

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Codici casi particolari: novità per impatriati

       Codice      Soggetti                                                                                 Agevolazione
           2       Docenti e ricercatori                                                                    I redditi di lavoro dipendente concorrono alla
                                                                                                            formazione del reddito compl. per il 10%
           4       Lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia                                       I redditi di lavoro dipendente concorrono alla
                   dall’estero fino al 29/4/2019                                                            formazione del reddito compl. per il 50%
           6       Lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia                                       Il reddito da lavoro dipendente e i redditi
                   dall’estero dal 30/4/2019                                                                assimilati concorrono alla formazione del
                                                                                                            reddito compl. per il 30%
           8       Lavoratori impatriati … dal 30/4/2019 che hanno                                          Il reddito da lavoro dipendente e i redditi
                   trasferito la residenza in Abruzzo, Molise, Campania,                                    assimilati concorrono alla formazione del
                   Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia                                         reddito compl. per il 10%

           9       Lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia                                       Il reddito da lavoro dipendente e i redditi
                   dall’estero dal 30/4/2019 e che hanno la qualifica di                                    assimilati concorrono alla formazione del
                   sportivo professionista                                                                  reddito compl. per il 50%

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Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

      E’ stata introdotta la colonna 3 «Altri dati»
      • Con il codice 1 si identificano i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal
          personale dipendente del SSN (se nel punto 8 «Categorie particolari» della CU 2020 è indicato il codice R)

                                                                                                                      R

                                                                                                                                 1
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Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

                                   Nuova detrazione di imposta per il personale del comparto sicurezza e difesa:
                                   • Personale delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di Porto
                                   • Personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare

                 Personale in servizio                                    Con Reddito 2018
                                                                                                                                     DETRAZIONE 507 €
                      nel 2019                                               ≤ 28.000 €

         Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne
         in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica è presente il codice BO.

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Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

         p.382 CU             p.383 CU   p.516 CU

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QUADRO D

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Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni

       A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai
       docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul
       reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%, salva opzione per
       l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari.
                                                                             Rif. Legge di Bilancio 2019, art. 1 commi 13-16

                            •       Soggetti interessati: docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado
                            •       Occorre presentare una comunicazione per dichiarare l’attività extra-professionale didattica
                            •       Imposta sostitutiva: 15% indipendentemente dalla somma percepita
                            •       Resta salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari

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Compensi per attività di lezioni private e ripetizioni

        • Tassazione ordinaria → Quadro D, rigo D5, mod. 730

                                                                                         5

       • Tassazione sostitutiva → Quadro RM rigo RM32 Modello Redditi PF

                                                                   15%

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QUADRO E
                                                                                                         Sezione I

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Spese sanitarie nel 730 precompilato – invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

                       Quest’anno nella dichiarazione precompilata sono più numerose le informazioni sulle spese sanitarie.
                       Sono presenti, infatti, le spese per le prestazioni sanitarie erogate dai seguenti professionisti sanitari:

                       ✓ tecnici sanitari di laboratorio biomedico                                          ✓ podologi
                       ✓ tecnici audiometristi                                                              ✓ ortottisti e assistenti di oftalmologia
                       ✓ tecnici audioprotesisti                                                            ✓ terapisti della neuro e psicomotricità dell’età
                       ✓ tecnici ortopedici                                                                   evolutiva
                       ✓ dietisti                                                                           ✓ tecnici della riabilitazione psichiatrica
                       ✓ tecnici di neurofisiopatologia                                                     ✓ terapisti occupazionali
                       ✓ tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e                                     ✓ educatori professionali
                         perfusione cardiovascolare                                                         ✓ tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei
                       ✓ igienisti dentali                                                                    luoghi di lavoro
                       ✓ fisioterapisti                                                                     ✓ assistenti sanitari
                       ✓ logopedisti                                                                        ✓ biologi

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Spese sanitarie

           Non è stata prorogata la detrazione per gli alimenti a fini medici speciali
           (sez.A1 del Registro nazionale di cui all’art.7 Decreto 8/6/2001).
           La detrazione si è applicata per i soli periodi d’imposta 2017 e 2018.
           Dal 2019 le spese relative a tali prodotti non sono più agevolate.

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Spese di istruzione

         Il limite di spesa detraibile per le spese di per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
         della scuola secondaria di secondo grado è aumentato a 800 euro (per alunno/studente).
         Detrazione massima spettante: 152 euro (per alunno/studente)

         Anno di sostenimento della spesa              Limite massimo di spesa detraibile                                       Detrazione massima spettante

                                    2019                                            800 euro                                                   152 euro

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Spese di istruzione

               • Tasse (a titolo di iscrizione e                                                               •      Testi scolastici
                 frequenza)                                                                                    •      Strumenti musicali
               • Mensa scolastica                                                                              •      Materiale di cancelleria
               • Servizi scolastici integrativi (assistenza                                                    •      Corsi all’estero
                 al pasto, servizio pre/post scuola)
               • Trasporto scolastico
               • Gite scolastiche
               • Assicurazione della scuola
               • Corsi di lingua, di teatro…

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Spese di istruzione universitaria

         Restano invariati rispetto al 2018 gli importi massimi detraibili relativi alle spese per tasse e contributi di
         iscrizione per la frequenza di corsi universitari non statali (università private e straniere)

                                      Area disciplinare                                               Nord                    Centro       Sud e Isole
                                      Medica                                                       3.700 €                   2.900 €        1.800 €
                                      Sanitaria                                                    2.600 €                   2.200 €        1.600 €
                                      Scientifico – Tecnologica                                    3.500 €                   2.400 €        1.600 €
                                      Umanistico - Sociale                                         2.800 €                   2.300 €        1.500 €

                                      Corsi post - laurea                                             Nord                    Centro       Sud e Isole
                                      Corsi di Dottorato, di
                                      specializzazione e master
                                                                                                   3.700 €                   2.900 €        1.800 €
                                      universitari di primo e di secondo
                                      livello
                                            Decreto MIUR 19/12/2019 (pubblicato in G.U. del 11/2/2020 n°66)

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Spese di istruzione universitaria

               • Tasse di immatricolazione e iscrizione
                                                                                                               • Testi scolastici
               • Soprattasse per esami di profitto e
                                                                                                               • Strumenti musicali
                 laurea
                                                                                                               • Materiale di cancelleria
               • Test di ingresso
                                                                                                               • Vitto
               • Tirocini formativi attivi (TFA)
                                                                                                               • Contributo
               • Corsi universitari e post laurea all’estero
                                                                                                                 riconoscimento laurea
               • Corsi presso università telematiche
                                                                                                                 conseguita all’estero
               • Conservatori musicali
                                                                                                               • Prestito d’onore
               • Dottorati di ricerca, Master
               • Spese per ricognizione universitaria

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Canoni di locazione per studenti universitari residenti in zone montane o disagiate

       La detrazione per canoni di locazione di alloggi universitari per studenti fuori sede spetta agli studenti iscritti
       ad un corso di laurea presso una università:
       • in Italia, situata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente, e comunque
          in una provincia diversa
       • all’estero (Paesi UE o Stati aderenti all’accordo nello spazio economico europeo) distante almeno 100 km da
          quello di residenza.

        Per gli anni 2017 e 2018 il requisito della distanza si intendeva rispettato anche all'interno della
        stessa provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
        Tale agevolazione non è stata prorogata.

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QUADRO E
                                                                                                        Sezione IIIA

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Recupero edilizio, sisma bonus e bonus verde: proroghe

        Sono state prorogate tutte le detrazioni per interventi di recupero edilizio, sisma bonus e bonus verde in
        relazione all’anno di imposta 2019.

        Non possono essere indicate nel 730/2020 le spese sostenute nel 2019 per:
        • interventi di recupero edilizio per cui si è scelto di optare per la cessione del credito
        • interventi di adozione di misure antisismiche per cui si è scelto di fruire dello sconto in fattura.

                         SISMA BONUS
                         La detrazione è stata estesa all’acquisto di case ricostruite dopo eventi calamitosi nei comuni
                         siti, oltre che in zona sismica 1, anche in zona 2 e 3.

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Classificazione sismica (fonte: emiliaromagna.agenziaentrate.it)

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Sanatoria edilizia

         Qualora un soggetto realizzi opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali,
         quindi, sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso (esempio: DIA invece della
         concessione edilizia), se tali opere sono comunque conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi,
         egli può mettere in atto il procedimento di sanataria previsto dalle norme vigenti.

                                                                              SANA

                l’intervento da un punto di vista                                                                consente anche al soggetto di
                di regolarità urbanistica                                                                        non perdere i benefici fiscali

          Gli effetti della sanatoria edilizia retroagiscono al momento dell’insorgenza del vizio sanato, con la
          conseguenza che la sua validità viene attribuita fino all’origine.

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Sanatoria edilizia

        ATTENZIONE !!
                                    Se vengono eseguite opere edilizie difformi da quelle indicate nel titolo edilizio o
                                    autocertificazione e in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi, le
                                    opere sono NON SANABILI
                                    • sia da un punto di vista di regolarità urbanistica
                                    • sia da un punto di vista fiscale, con perdita dei relativi benefici

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QUADRO E
                                                                                                        Sezione IIIC

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Pace contributiva

      PACE CONTRIBUTIVA

       • Detrazione IRPEF del 50% dell’onere sostenuto per il riscatto facoltativo dei periodi non coperti da
         contribuzione, ripartita in 5 quote annue costanti decorrenti dall’anno di sostenimento e in quelli successivi.
       • Il riscatto è facoltativo e può essere richiesto, in via sperimentale, nel triennio 2019-2020-2021. I periodi
         riscattabili non possono essere superiori a 5 anni, anche non continuativi.
       • Possono fruirne coloro che al 31/12/1995 non avevano anzianità contributiva e non siano già titolari di
         pensione.
       • Occorre presentare domanda da parte dell’interessato (= soggetto assicurato) o dei suoi superstiti o dei suoi
         parenti e affini entro il 2° grado, qualora tali soggetti abbiano sostenuto l’onere per conto dell’assicurato
         stesso.

                                                                                                     Rif: art. 20, commi 1-2, D.L. 28/01/2019, n. 4

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Pace contributiva

      • Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019:
         ➢ che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali (punto 581 e/o 601 CU)
         ➢ per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (righi E8-E10 cod. 32) o per cui spetta la
            deduzione dal reddito complessivo (rigo E21)

      • Il versamento dell’onere per il riscatto può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza:
           ➢ in unica soluzione
           ➢ in un massimo di 120 rate mensili ciascuna di importo non inferiore a 30 euro e senza interessi da
              rateazione. La rateazione non è, tuttavia, sempre concessa.

      • Per i lavoratori dipendenti del settore privato l’onere di riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro
        dell’interessato e, in tal caso, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (rientra nelle ipotesi di
        cui all’art. 51, c. 2, lett. a) del TUIR)

                                                                           1                2019                     No limite max

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Colonnine per ricarica

      INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

        • Detrazione IRPEF del 50% dell’onere sostenuto nel periodo 1/03/2019 - 31/12/2021 per l’ acquisto e la posa
          in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica da ripartire in 10 quote
          annuali di pari importo.

        • La detrazione spetta su un ammontare di spesa complessivo non superiore a 3.000 euro. Se alla spesa
          partecipano più soggetti, ognuno fruisce della detrazione considerando la propria quota di spesa.

                                                                               Legge di Bilancio 2019 (art. 1, cc. 1039-1040, L. 145/2018)
                                                                                                 Decreto Energia (Art. 16-ter, DL 63/2013)
                                                                                                          Risoluzione n° 32 del 28/2/2019
                                                                                                                   Decreto MISE 20/3/2019
                                                                                                               Circolare n° 8 del 10/4/2019

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Colonnine per ricarica

        • Interventi agevolabili
         ✓ Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
         ✓ Costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW
        Rientrano nei costi detraibili anche le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento (es: costi
        di allaccio), fermo restando il limite di 3.000 euro (Circolare 8/2019).

        • Modalità di pagamento
        I pagamenti vanno effettuati con mezzi di pagamento tracciabili:
          ✓ Bonifico bancario o postale
          ✓ carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari…
        Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore
        di pubbliche amministrazioni.

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Colonnine per ricarica

                              • Documenti
                               Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire:
                               ✓ Fatture
                               ✓ Ricevute fiscali
                               ✓ Ricevuta del bonifico
                               ✓ Altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

                                                                 2                2019                                   3.000

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Bonus mobili

                           BONUS MOBILI

         E’ stata prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2019 per l’acquisto di:
         • mobili
         • grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per forni)
         destinati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo di spesa complessivo non
         superiore a 10.000 euro.
                                                                                                                              (L Bilancio 2019)

         Condizione: l’intervento principale cui si “aggancia” il bonus mobili deve essere iniziato nel
         periodo compreso tra il 1/1/2018 e il 31/12/2019

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Bonus mobili: comunicazione all’ENEA

         Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie all’acquisto di
         grandi elettrodomestici:
         ▪ effettuati a decorrere dal 1/01/2018 e
         ▪ che consentono di beneficiare della detrazione fiscale c.d. Bonus mobili e grandi elettrodomestici

                                        è stato introdotto l’obbligo di trasmettere una Comunicazione all’ ENEA.
                                        L’obbligo è solo di natura EXTRA-FISCALE e NON A PENA DI DECADENZA
                                        dal Bonus Mobili.

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QUADRO E
                                                                                                        Sezione IV

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Ecobonus

                Proroga della misura del 65% fino al 31/12/2019 per le singole unità immobiliari

                                        …e confermata la precedente proroga al 31/12/2021 per gli interventi sulle parti
                                        comuni condominiali

                Proroga al 31/12/2019 della misura al 50% per spese relative a:
                  • acquisto e posa in opera di schermature solari
                  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
                  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
                    condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Reg. UE
                    n. 811/2013 del 18/02/2013
                  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
                    generatori a biomasse

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Ecobonus

                Proroga al 31/12/2019 di interventi detraibili introdotti nel 2018 nella misura del 65% per
                spese relative a:
                 • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
                   condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal reg.UE
                   n. 811/2013 del 18/02/2013 con contestuale installazione di sistemi di
                   termoregolazione evoluti di cui alle classi V-VI-VIII della comunicazione della
                   Commissione 2014/C 207/02
                 • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi
                   ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
                   in fabbrica ed espressamente concepiti per funzionare in abbinamento tra loro
                 • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione
                 • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti con
                   risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20% (in base a quanto definito
                   nell’allegato III del Decreto 4/08/2011 del MiSE)

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QUADRO E
                                                                                                        Sezione VI

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Spese di mantenimento dei cani guida

                              A decorrere dal 2019 la detrazione forfetaria per le spese di mantenimento del cane guida
                              aumenta da 516,46 euro a 1.000 euro.

                              Limite di spesa:
                              • 510.000 euro per il 2020
                              • 290.000 euro per gli anni successivi.

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QUADRO G

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Crediti di imposta: mediazioni e Ape

      730/2019

       730/2020

                                  • Codice 1: credito di imposta mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali
                                    (risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30/5/2020)
                                  • Codice 2: credito di imposta Ape (come attestato dalla CU 2020, punto 379)

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Credito di imposta «Sport bonus»

                               SPORT BONUS

       Credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 per:
       • interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
       • la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
          anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
       Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote
       annuali di pari importo.
       I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altre
       agevolazioni fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
       Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico
       bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

                                                                                                         Legge di Bilancio 2019, art. 1, commi 621-627

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Credito di imposta «Sport bonus» nel mod. 730

                                          3

                                                  Importo delle erogazioni effettuate
     (se si è stati inclusi nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, integrato dal Decreto 13 gennaio 2020)

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Credito di imposta per bonifica ambientale

                     BONIFICA AMBIENTALE

       Spetta un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019, per
       interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini:
       ✓ della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici,
       ✓ della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico,
       ✓ della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate
       ✓ del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
       Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote
       annuali di pari importo.
       Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

                                                                                                          Legge di Bilancio 2019, art. 1, commi 156-161

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Credito di imposta per bonifica ambientale nel mod. 730

                                           4

                                         Manca DPCM attuativo → scarto dichiarazione!

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730-1

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Scelta dell’8 per mille

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Covid-19: cosa ci ha cambiato

  Principali novità del mod. 730/2020

Alcune novità per il 2020 (730/2021)

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Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

                                  DAL 1/1/2020 OBBLIGO DI PAGARE CON STRUMENTI TRACCIABILI*:

             •   SPESE SANITARIE (non escluse dal c. 680) • SPESE PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI RAGAZZI
             •   INTERESSI MUTUI                            • SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
                                                     Dal 1/1/2020
             •   SPESE DI ISTRUZIONE                        • SPESE CANONI LOCAZ STUDENTI UNIVERS
             •   SPESE UNIVERSITARIE                        • EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBIL AL 19%
             •   SPESE PER ASILI NIDO                       • SPESE VETERINARIE
             •   SPESE FUNEBRI                              • ASSICURAZIONE SULLA VITA E INFORTUNI
             •   SPESE PER ASSISTENZA PERSONALE             • SPESE ABBONAMENTI SERVIZI TRASP PUBBLICO

          * Versamenti bancari o postali, bollettini postali, carte di debito/credito e prepagate, assegni bancari e circolari

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Obbligo di tracciabilità del pagamento per gli oneri detraibili

                                          NO OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ (OK pagamento in contanti)

                                            • MEDICINALI (farmaci, omeopatici, ticket…)
                                            • DISPOSITIVI MEDICI (comprese le protesi)
                                            • PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE
                                              ACCREDITATE AL SSN
                                               ✓ Analisi
                                               ✓ Terapie
                                               ✓ Cure odontoiatriche
                                               ✓ Visite specialistiche
                                               ✓ Prestazioni chirurgiche
                                               ✓ …

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Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

       Le detrazioni IRPEF spettanti ai sensi dell’art. 15 Tuir saranno parametrate in funzione del reddito
       complessivo del contribuente

                Detrazione per                            Detrazione ridotta                                                     Nessuna
                l’intero importo                                 in %                                                           detrazione

                                          120.000 €                                                          240.000 €

       NB: Rimangono invariate le disposizioni inerenti la franchigia e la rateizzazione delle detrazioni

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Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

                                          ONERI ESCLUSI DALLA PARAMETRAZIONE (19%)

             • ONERI ESCLUSI DALLA PARAMETRAZIONE (19%)
             • interessi passivi da mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
             • interessi passivi e altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di
               ogni specie, nel limite dei redditi dei terreni dichiarati
             • interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole
               di indicizzazione per mutui ipotecari contratti dal 1998 per la costruzione e la
               ristrutturazione edilizia dell’immobile abitazione principale
             • spese sanitarie

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Rimodulazione della detraibilità delle spese in base al reddito

             ESEMPIO                      • Reddito complessivo: 140.000 euro
                                          • Spese universitarie per il figlio a carico: 2.000 euro

                                          Detrazione potenzialmente spettante: 2.000 x 19% = 380 euro

                                          Rimodulazione → (240.000 – 140.000) / 120.000 = 0,83 (83%)
                                                          380 x 0,83 = 315 euro

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Detraibilità mascherine di protezione (Circolare 11/E del 6/5/2020 risposta 5.12)

                  Le mascherine di protezione sono detraibili come spese sanitarie?

                                         SI … SOLO SE DISPOSITIVI MEDICI!

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Detraibilità mascherine di protezione (Circolare 11/E del 6/5/2020 risposta 5.12)

       •   Mascherine protettive                                    Occorre scontrino o fattura dalla quale risulti
       •   Guanti                                                   - il soggetto che ha sostenuto la spesa
       •   Gel disinfettanti                                        - la descrizione del dispositivo medico
       •   …

                                                                Codice «AD»                                          oppure     Marcatura CE
                                                                                                                                       +
                                                                                                                              Direttiva Europea

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