Il doping: normative e regolamenti - Dott. Biagio Costantino Responsabile Sanitario Genoa Cricket and Football Club

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Il doping: normative e regolamenti - Dott. Biagio Costantino Responsabile Sanitario Genoa Cricket and Football Club
Il doping: normative e regolamenti

                Dott. Biagio Costantino

                Responsabile Sanitario
                Genoa Cricket and Football
                Club
Il doping: normative e regolamenti - Dott. Biagio Costantino Responsabile Sanitario Genoa Cricket and Football Club
Origine e definizione del termine
“doping”

   Dal fiammingo “doop”: mistura, miscela.
   Dall’inglese “dope”: sostanza densa, liquida
    (in slang: sostanza stupefacente).
   Si definisce “doping” l’uso di sostanze o di
    procedimenti destinati ad aumentare
    artificialmente il rendimento dell’atleta.
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Art.1: Definizione del doping e
violazioni delle Norme

   Il doping è contrario ai principi di lealtà e
    correttezza nelle competizioni sportive, ai
    valori culturali dello sport, alla sua funzione
    di valorizzazione delle naturali potenzialità
    fisiche e delle qualità morali degli atleti.
   Art.1.1: Con il termine doping si intende il
    verificarsi di una o più violazioni previste
    dalle Norme Sportive Antidoping (C.U.39/A
    12/08/08 F.I.G.C.).
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Le violazioni delle Norme

Art. 2.1 La presenza di una Sostanza Vietata in un campione
         biologico dell’atleta.
Art. 2.2 La somministrazione o tentata somministrazione di una
         Sostanza Vietata o di un Metodo Vietato
Art. 2.3 Il rifiuto o l’omissione di sottoporsi al prelievo dei campioni
         biologici.
Art. 2.4 L’omessa comunicazione di informazioni utili per la
         reperibilità degli atleti ai fini dei controlli.
Art. 2.5 La manomissione di una qualsiasi fase dei controlli.
Art. 2.6 Il possesso di Sostanze Vietate.
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Le violazioni delle Norme

Art. 2.7 Il traffico di Sostanze Vietate o di Metodi Proibiti.
Art. 2.8 Somministrare o tentare di somministrare … ad un Atleta,
          contribuire, incoraggiare,agevolare, istigare, coprire con
          qualsiasi tipo di complicità una Violazione.
Art. 2.9 La violazione della legge 376/2000.
Art. 2.10 Avvalersi della consulenza e della prestazione di soggetti
          inibiti o squalificati per violazioni del Codice Mondiale
          Antidoping.
Art. 2.11 La mancata collaborazione per il rispetto delle Norme
          Antidoping.
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Art. 2.1.: Presenza di una sostanza
vietata

                       Ogni atleta deve
                        personalmente assicurarsi di
                        non assumere alcuna
                        sostanza vietata.
                       Per l’accertamento di una
                        violazione antidoping non è
                        indispensabile dimostrare
                        che vi sia stato dolo, colpa,
                        negligenza o uso
                        consapevole da parte
                        dell’atleta.
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Art. 2.2.1: Uso o tentato uso di una
sostanza vietata

   Il successo o il fallimento dell’uso di una
    sostanza vietata o di un metodo proibito non
    costituisce elemento essenziale.
   E’ sufficiente che la sostanza vietata o il
    metodo proibito siano stati usati o si sia
    tentato di usarli per commettere una
    violazione.
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Art. 2.4: Omessa comunicazione di
reperibilità

   Gli atleti sono tenuti a fornire ed aggiornare
    le informazioni per la loro reperibilità in modo
    che possano essere contatti per i test senza
    preavviso fuori competizione dandone
    tempestiva comunicazione al CONI.
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Art. 2.6: Possesso di sostanze vietate

   Salvo l’uso terapeutico, consentito a norma di
    regolamento, il possesso di una sostanza vietata, in
    qualsiasi momento o luogo costituisce violazione
    antidoping.
   La norma si applica agli atleti ed al personale di
    supporto degli atleti.
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Art. 2.8: Somministrazione di sostanze
vietate

Costituiscono violazione:
 La somministrazione di una sostanza vietata o la sua
  tentata somministrazione.
 Il ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo.
 Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto,
  dissimulare o assicurare complicità all’atleta in
  riferimento ad una violazione.
 Costituisce aggravante se il fatto è commesso da chi
  esercita la professione medica, famaceutica o
  connessa.
La legge 376/2000

Disciplina della tutela sanitaria delle attività
  sportive e della lotta contro il doping”
 Costituiscono doping la somministrazione o
  l’assunzione … di sostanze … non
  giustificate da condizioni patologiche ed
  idonee a modificare le condizioni …
  dell’organismo al fine di alterare le
  prestazioni agonistiche degli atleti.
La legge 376/2000: un nuovo scenario

                      Il doping è un reato penale.
                      Le pene colpiscono sia chi
                       somministra o procura sia
                       chi assume il doping.
                      Reclusione da tre mesi a tre
                       anni.
                      Multa da 2.500 a 50.000 €.
                      Aggravanti per i tesserati
                       CONI.
Il doping: ruolo del Medico Sociale

                     Si aggiorna
                      sull’evoluzione di
                      normative e
                      regolamenti.
                     Vigila sulla liceità dei
                      farmaci utilizzati.
                     Trasmette alla
                      Federazione le notifiche
                      sull’uso di farmaci
                      soggetti a controllo.
Trattamenti farmacologici nei calciatori

                       Riferimenti normativi
                       Procedure
                        regolamentari
Riferimenti normativi

                     Word Antidoping Code della
                      WADA
                     Norme Sportive Antidoping
                     Legge n. 376 14/12/2000
                     Circolare F.I.G.C. 5/8/1999
                     Codice di comportamento in
                      materia di lotta al doping
Legge 376 14/12/2000

 “Disciplina della tutela sanitaria delle
  attività sportive e della lotta contro il
  doping.”
Art.1 comma 4
 “In presenza di condizioni patologiche … può
  essere prescritto specifico trattamento
  purchè attuato secondo le modalità … e i
  dosaggi previsti dalle specifiche esigenze
  terapeutiche.
Legge 376 14/12/2000

                Art.7 comma 2
                 Contrassegno sulla
                  confezione
                 Nuovo paragrafo sul
                  foglietto illustrativo:
                  “Precauzioni per coloro
                  che praticano attività
                  sportiva”
Regolamento antidoping: lista
sostanze a restrizione d’uso

   Dichiarazione di uso
    terapeutico
Circolare F.I.G.C. 5/9/1999: farmaci
soggetti ad obbligo di comunicazione

       SOSTANZE                    USO VIETATO                 USO CONSENTITO CON OBBLIGO DI
                                                                      COMUNICAZIONE

   Imidazolici e           Per uso diverso dal topico        Uso topico
   Fenilefrina
   Vasocostrittori         Se non somministrati assieme ad   Solo se somministrati assieme ad anestetici
                           anestetici locali                 locali
   Narcotici               Se diversi da quelli consentiti   Codeina, destrometorfano,
                           con obbligo di comunicazione      destropropossifene, diidrocodeina,
                                                             difenossilato, etilmorfina, folcodina,
                                                             propossifene e tramadolo
   Anestetici locali (1)   Iniezioni sistemiche              Iniezioni locali e intra-articolari
                                                             Uso topico

   Corticosteroidi         Orale                             Anale, otoiatria, dermatologica, inalazione,
                           Iniezione sistemica               nasale, oftalmologica
                           Rettale                           Iniezioni locali e intra-articolari

   Beta-bloccanti (2)      Se non preventivamente            Solo se preventivamente autorizzati
                           autorizzati
Circolare F.I.G.C. 5/9/1999: farmaci
soggetti ad obbligo di comunicazione

   Dichiarazione d’uso
    farmaci con obbligo di
    comunicazione
   Busta chiusa
    controfirmata
    dall’arbitro prima
    dell’inizio della partita
Codice di comportamento in materia di
lotta al doping

                      C.U. della F.I.G.C. del
                       12/9/2001
                      Obbligo per i Medici
                       Sociali di raccogliere il
                       consenso informato dei
                       calciatori sui trattamenti
                       farmacologici
                      Scheda farmaci con
                       sezione annuale e
                       sezione settimanale
Codice di comportamento in materia di
lotta al doping

   La scheda sanitaria
    Annuale
Codice di comportamento in materia di
lotta al doping
Codice di comportamento in materia di
lotta al doping

   La scheda sanitaria
    settimanale
Il Codice WADA: Uno standard
internazionale
Le agenzie antidoping nazionali: il
CONI-NADO

   C.C.A. Comitato per i controlli antidoping.
   C.E.F.T. Comitato per l’esenzione a fini
    terapeutici.
   U.P.A. Ufficio di procura antidoping.
   T.N.A. Tribunale nazionale antidoping.
   C.A. Commissione antidoping.
Dichiarazione di uso terapeutico

   Relativa ad atleti non
    inseriti nell’R.T.P.
Whereabouts individuale
Whereabouts squadra
Il Codice WADA: la lista delle sostanze
proibite

   Pubblicata ogni anno
    con aggiornamenti
Il codice WADA: le esenzioni
terapeutiche
Il codice WADA: le esenzioni
terapeutiche
Conclusioni

                 E’ possibile curare con i
                  farmaci gli atleti, nel
                  rispetto delle normative.
                 E’ necessaria una
                  perfetta conoscenza
                  della materia
                  regolamentare.
GRAZIE!
NOTE ESPLICATIVE

Diapositiva 3

Le norme sono il documento tecnico-attuativo del Programma Mondiale Antidoping della WADA;
le norme non sono subordinate né vincolate ai requisiti e ai criteri giuridici vigenti in materia di
procedura penale o di diritto del lavoro.

Diapositiva 15

Tutte le normative illustrate sono valide allo stato attuale, tranne la circolare del 5 agosto 1999 che
viene citata solo come dato storico.

Diapositiva 17

La legge ha introdotto anche alcune modifiche sulle confezione dei farmaci per agevolarne l’uso
corretto in ambito sportivo.

Diapositiva 18, 19, 20

Le tabelle e i moduli dichiarativi illustrati fanno riferimento a regolamenti e circolari non più in uso;
vengono citate come dato storico perché rappresentano la volontà della Federcalcio di
regolamentare l’uso dei farmaci già in epoca pre-WADA. Attualmente tale modulistica non viene
più utilizzata ed è stata sostituita dalla modulistica del codice WADA e delle Norme Sportive
Antidoping.

Diapositiva 21

Il Codice di comportamento del 12/9/2001 fu redatto e sottoscritto dalle rappresentanze delle
componenti del calcio professionistico coinvolte nelle problematiche del doping: calciatori,
allenatori, medici e fisioterapisti; fu la risposta ai primi episodi di positività al nandrolone di quegli
anni. Il codice e la modulistica correlata sono tuttora validi.

Diapositiva 26

Gli organi della National Anti Doping Organization in Italia (CONI-NADO)

Il C.C.A. provvede all’esecuzione dei controlli antidoping, il C.E.F.T. provvede a concedere le
esenzioni a scopo terapeutico, l’U.P.A. è l’organo indipendente di giustizia deputato agli atti
necessari per l’accertamento delle responsabilità, il T.N.A. è l’organo indipendente di giustizia con
lo scopo di assicurare il primo ed unico grado di giudizio per atleti non tesserati o di livello
internazionale; per gli atleti tesserati e nazionali il primo grado è il tribunale della federazione; la
C.A. è un organo di consulenza.

Diapositiva 28 e 29

Modulistica da compilare in ottemperanza alla norma sulla reperibilità dell’atleta (Art 2.4 delle
Norme Sportive Antidoping).
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