Il doping: normative e regolamenti - Dott. Biagio Costantino Responsabile Sanitario Genoa Cricket and Football Club
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Il doping: normative e regolamenti Dott. Biagio Costantino Responsabile Sanitario Genoa Cricket and Football Club
Origine e definizione del termine “doping” Dal fiammingo “doop”: mistura, miscela. Dall’inglese “dope”: sostanza densa, liquida (in slang: sostanza stupefacente). Si definisce “doping” l’uso di sostanze o di procedimenti destinati ad aumentare artificialmente il rendimento dell’atleta.
Art.1: Definizione del doping e violazioni delle Norme Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti. Art.1.1: Con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni previste dalle Norme Sportive Antidoping (C.U.39/A 12/08/08 F.I.G.C.).
Le violazioni delle Norme Art. 2.1 La presenza di una Sostanza Vietata in un campione biologico dell’atleta. Art. 2.2 La somministrazione o tentata somministrazione di una Sostanza Vietata o di un Metodo Vietato Art. 2.3 Il rifiuto o l’omissione di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici. Art. 2.4 L’omessa comunicazione di informazioni utili per la reperibilità degli atleti ai fini dei controlli. Art. 2.5 La manomissione di una qualsiasi fase dei controlli. Art. 2.6 Il possesso di Sostanze Vietate.
Le violazioni delle Norme Art. 2.7 Il traffico di Sostanze Vietate o di Metodi Proibiti. Art. 2.8 Somministrare o tentare di somministrare … ad un Atleta, contribuire, incoraggiare,agevolare, istigare, coprire con qualsiasi tipo di complicità una Violazione. Art. 2.9 La violazione della legge 376/2000. Art. 2.10 Avvalersi della consulenza e della prestazione di soggetti inibiti o squalificati per violazioni del Codice Mondiale Antidoping. Art. 2.11 La mancata collaborazione per il rispetto delle Norme Antidoping.
Art. 2.1.: Presenza di una sostanza vietata Ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata. Per l’accertamento di una violazione antidoping non è indispensabile dimostrare che vi sia stato dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell’atleta.
Art. 2.2.1: Uso o tentato uso di una sostanza vietata Il successo o il fallimento dell’uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito non costituisce elemento essenziale. E’ sufficiente che la sostanza vietata o il metodo proibito siano stati usati o si sia tentato di usarli per commettere una violazione.
Art. 2.4: Omessa comunicazione di reperibilità Gli atleti sono tenuti a fornire ed aggiornare le informazioni per la loro reperibilità in modo che possano essere contatti per i test senza preavviso fuori competizione dandone tempestiva comunicazione al CONI.
Art. 2.6: Possesso di sostanze vietate Salvo l’uso terapeutico, consentito a norma di regolamento, il possesso di una sostanza vietata, in qualsiasi momento o luogo costituisce violazione antidoping. La norma si applica agli atleti ed al personale di supporto degli atleti.
Art. 2.8: Somministrazione di sostanze vietate Costituiscono violazione: La somministrazione di una sostanza vietata o la sua tentata somministrazione. Il ricorso ad un metodo proibito o il suo tentativo. Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, dissimulare o assicurare complicità all’atleta in riferimento ad una violazione. Costituisce aggravante se il fatto è commesso da chi esercita la professione medica, famaceutica o connessa.
La legge 376/2000 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione … di sostanze … non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni … dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.
La legge 376/2000: un nuovo scenario Il doping è un reato penale. Le pene colpiscono sia chi somministra o procura sia chi assume il doping. Reclusione da tre mesi a tre anni. Multa da 2.500 a 50.000 €. Aggravanti per i tesserati CONI.
Il doping: ruolo del Medico Sociale Si aggiorna sull’evoluzione di normative e regolamenti. Vigila sulla liceità dei farmaci utilizzati. Trasmette alla Federazione le notifiche sull’uso di farmaci soggetti a controllo.
Trattamenti farmacologici nei calciatori Riferimenti normativi Procedure regolamentari
Riferimenti normativi Word Antidoping Code della WADA Norme Sportive Antidoping Legge n. 376 14/12/2000 Circolare F.I.G.C. 5/8/1999 Codice di comportamento in materia di lotta al doping
Legge 376 14/12/2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.” Art.1 comma 4 “In presenza di condizioni patologiche … può essere prescritto specifico trattamento purchè attuato secondo le modalità … e i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche.
Legge 376 14/12/2000 Art.7 comma 2 Contrassegno sulla confezione Nuovo paragrafo sul foglietto illustrativo: “Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva”
Regolamento antidoping: lista sostanze a restrizione d’uso Dichiarazione di uso terapeutico
Circolare F.I.G.C. 5/9/1999: farmaci soggetti ad obbligo di comunicazione SOSTANZE USO VIETATO USO CONSENTITO CON OBBLIGO DI COMUNICAZIONE Imidazolici e Per uso diverso dal topico Uso topico Fenilefrina Vasocostrittori Se non somministrati assieme ad Solo se somministrati assieme ad anestetici anestetici locali locali Narcotici Se diversi da quelli consentiti Codeina, destrometorfano, con obbligo di comunicazione destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo Anestetici locali (1) Iniezioni sistemiche Iniezioni locali e intra-articolari Uso topico Corticosteroidi Orale Anale, otoiatria, dermatologica, inalazione, Iniezione sistemica nasale, oftalmologica Rettale Iniezioni locali e intra-articolari Beta-bloccanti (2) Se non preventivamente Solo se preventivamente autorizzati autorizzati
Circolare F.I.G.C. 5/9/1999: farmaci soggetti ad obbligo di comunicazione Dichiarazione d’uso farmaci con obbligo di comunicazione Busta chiusa controfirmata dall’arbitro prima dell’inizio della partita
Codice di comportamento in materia di lotta al doping C.U. della F.I.G.C. del 12/9/2001 Obbligo per i Medici Sociali di raccogliere il consenso informato dei calciatori sui trattamenti farmacologici Scheda farmaci con sezione annuale e sezione settimanale
Codice di comportamento in materia di lotta al doping La scheda sanitaria Annuale
Codice di comportamento in materia di lotta al doping
Codice di comportamento in materia di lotta al doping La scheda sanitaria settimanale
Il Codice WADA: Uno standard internazionale
Le agenzie antidoping nazionali: il CONI-NADO C.C.A. Comitato per i controlli antidoping. C.E.F.T. Comitato per l’esenzione a fini terapeutici. U.P.A. Ufficio di procura antidoping. T.N.A. Tribunale nazionale antidoping. C.A. Commissione antidoping.
Dichiarazione di uso terapeutico Relativa ad atleti non inseriti nell’R.T.P.
Whereabouts individuale
Whereabouts squadra
Il Codice WADA: la lista delle sostanze proibite Pubblicata ogni anno con aggiornamenti
Il codice WADA: le esenzioni terapeutiche
Il codice WADA: le esenzioni terapeutiche
Conclusioni E’ possibile curare con i farmaci gli atleti, nel rispetto delle normative. E’ necessaria una perfetta conoscenza della materia regolamentare.
GRAZIE!
NOTE ESPLICATIVE Diapositiva 3 Le norme sono il documento tecnico-attuativo del Programma Mondiale Antidoping della WADA; le norme non sono subordinate né vincolate ai requisiti e ai criteri giuridici vigenti in materia di procedura penale o di diritto del lavoro. Diapositiva 15 Tutte le normative illustrate sono valide allo stato attuale, tranne la circolare del 5 agosto 1999 che viene citata solo come dato storico. Diapositiva 17 La legge ha introdotto anche alcune modifiche sulle confezione dei farmaci per agevolarne l’uso corretto in ambito sportivo. Diapositiva 18, 19, 20 Le tabelle e i moduli dichiarativi illustrati fanno riferimento a regolamenti e circolari non più in uso; vengono citate come dato storico perché rappresentano la volontà della Federcalcio di regolamentare l’uso dei farmaci già in epoca pre-WADA. Attualmente tale modulistica non viene più utilizzata ed è stata sostituita dalla modulistica del codice WADA e delle Norme Sportive Antidoping. Diapositiva 21 Il Codice di comportamento del 12/9/2001 fu redatto e sottoscritto dalle rappresentanze delle componenti del calcio professionistico coinvolte nelle problematiche del doping: calciatori, allenatori, medici e fisioterapisti; fu la risposta ai primi episodi di positività al nandrolone di quegli anni. Il codice e la modulistica correlata sono tuttora validi. Diapositiva 26 Gli organi della National Anti Doping Organization in Italia (CONI-NADO) Il C.C.A. provvede all’esecuzione dei controlli antidoping, il C.E.F.T. provvede a concedere le esenzioni a scopo terapeutico, l’U.P.A. è l’organo indipendente di giustizia deputato agli atti necessari per l’accertamento delle responsabilità, il T.N.A. è l’organo indipendente di giustizia con lo scopo di assicurare il primo ed unico grado di giudizio per atleti non tesserati o di livello internazionale; per gli atleti tesserati e nazionali il primo grado è il tribunale della federazione; la C.A. è un organo di consulenza. Diapositiva 28 e 29 Modulistica da compilare in ottemperanza alla norma sulla reperibilità dell’atleta (Art 2.4 delle Norme Sportive Antidoping).
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