IL "CREDIT DE MOBILISATION" - BIANCA CASSANDRO SULPASSO - MILANO - DOTT. A. GIUFFRE EDITORE 1993

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BIANCA CASSANDRO SULPASSO

           IL
"CREDIT DE MOBILISATION"

MILANO - DOTT. A. GIUFFRE EDITORE - 1993
INDICE-SOMMARIO

Preambolo                                                                      xi
Introduzione                                                                    1
1.    Credit de mobilisation e credit global d'exploitation: i vantaggi per
      le imprese e le societä finanziarie. I problemi giuridici connessi
      alla evoluzione del settore: l'adattamento di strumenti tradizionali
      di trasferimento dei crediti al finanziatore e la elaborazione di
      meccanismi nuovi per consentire lo smobilizzo di una massa di
      crediti. L'utilizzazione delle tecniche informatiche: il problema del-
      l'equiparazione degli effetti giuridici di una registrazione magnetica
      a quelli di un documento cartaceo                                         2
2.    I diversi sistemi di trasferimento dei crediti al finanziatore. Stru-
      menti civilistici e strumenti tipici della pratica commerciale            7
      2.1. La cessione dei crediti. Le difficoltä di riconoscimento dell'i-
              stituto nei vari ordinamenti. Diritto romano. Diritto inglese.
              Evoluzione nel continente europeo. La libertä di forma per
              la opponibilitä della cessione dei crediti nei confronti dei
              terzi nell'ordinamento tedesco e i suoi effetti sullo sviluppo
             del credit de mobilisation. Le rigide formalitä richieste dai
             codici francese ed italiano. Evoluzione della disciplina della
             cessione sotto la spinta delle esigenze della pratica degli af-
             fari. I punti estremi di tale evoluzione                           7
     2.2. La surrogazione utilizzata in Francia dalle societä d'affactu-
             rage. Limiti della sua applicabilitä al credit de mobilisation.   17
     2.3. La cambiale ed i problemi di costo determinati in Francia
             dalla sua grande diffusione. II problema delle cambiali non
             accettate. Rinvio                                                 19
     2.4. La fattura commerciale e la sua tipizzazione legale come
             strumento di trasferimento dei crediti commerciali in alcuni
             ordinamenti. Rinvio                                               21
3.   II credit de mobilisation nel sistema delle garanzie mobiliari a tu-
     tela di un finanziamento. II trasferimento dei crediti al finanziatore
     in funzione di garanzia della restituzione delle somme erogate, in-
     dipendentemente dalla particolare configurazione dell'accordo             22
     3.1. L'adattamento della disciplina delle garanzie mobiliari a tu-
             tela dei finanziamenti, in relazione alle esigenze delle im-
             prese e dei finanziatori, nei paesi a capitalismo avanzato
             scelti come modello (Germania, Stati Uniti). Le principali
             innovazioni                                                       22
350                              INDICE-SOMMARIO

      3.2. Modemizzazione nel senso ora indicato attuata in Germania
           ad opera della giurisprudenza, ehe ha riconosciuto e tipiz-
           zato ed in aleuni casi contribuito a modificare i diversi ac-
           cordi in uso nella pratica degli affari; negli Stati Uniti, in-
           vece, realizzata con l'introduzione dello Uniform Commer-
           cial Code in particolare dell'art. 9 sulle secured transactions.
           Principi cardine del sistema introdotto con l'art. 9 dello
           UCC. Concordanze e differenze rispetto all'ordinamento te-
           desco                                                              24
      3.3. La situazione degli ordinamenti francese ed italiano. Inade-
           guatezza della disciplina codicistica rispetto alle esigenze fi-
           nanziarie delle imprese. Interventi legislativi particolari per
           risolvere problemi speeifici. Inserimento, in questo contesto
            del credit de mobilisation. Imitazione della disciplina dei
            Paesi a capitalismo avanzato e particolarmente del modello
            tedesco. La circolazione di tale modello ed i suoi limiti: rin-
            vio. II ruolo e l'interazione, in questo settore, dei diversi
            formanti negli ordinamenti considerati: rinvio                    29

                                 CAPITOLO PRIMO

                       LO SMOBILIZZO DEI CREDITI
                      DI IMPRESA PER MEZZO DELLA
                               CAMBIALE
 Premessa                                                                     34
 1.    II trasferimento della propriete de la Provision nell'ordinamento
       francese                                                                 37
       1.1. La disciplina prevista daH'art. 116 del code de commerce e
              gli interessi presi in considerazione dal legislatore             37
       1.2. Genesi della disciplina francese: la pratica degli affari e la
              sua tipizzazione giurisprudenziale                                39
        1.3. L'intervento del legislatore (legge 8 febbraio 1922): rece-
              zione del prineipio, formulato dalla giurisprudenza, del tra-
              sferimento automatico della prowista. Problemi interpreta-
              tivi: in particolare, il diritto del portatore di cambiale tratta
              non accettata prima della scadenza del titolo. Riesame del
              problema a seguito della introduzione della legge n° 85-98
              del 25 gennaio 1985 sul redressement et la liquidation judi-
              ciaire des entreprises                                            43
        1.4. Rilievi                               finali                       50
 2.     La cambiale tratta garantita dalla cessione dei crediti per forniture
       nell'ordinamento italiano                                                52
        2.1. Premessa. Critiche della dottrina italiana alla disciplina fran-
               cese. Occasionale imitazione del modello giurisprudenziale
               francese da parte dei giudici italiani                           52
INDICE-SOMMARIO                              351

     2.2. II modello francese a base della disciplina speciale intro-
          dotta con le leggi 9 aprile 1931 n. 361 e 15 gennaio 1934,
          n. 48                                                              55
     2.3. Aspetti particolari della legge del 1934 e sua applicazione
          pratica. La disciplina speciale ed i principi di diritto carto-
          Iare accolti neH'ordinamento italiano: necessitä di coordina-
          mento. Inserzione della clausola nel contesto del titolo. Coe-
          renza della disciplina con la funzione specifica dell'istituto.
          Cessione consentita solo a favore di una banca o di un isti-
          tuto di credito. Possibilitä di estensione alle societä di cui
          alla legge 21 febbraio 1991. Requisiti formali: conseguenze
          della inosservanza delle prescrizioni della legge. L'orienta-
          mento della Cassazione. Necessitä ehe oggetto della cessione
          sia un credito esistente: precisazioni della dottrina. Tutela
          penale. Rilevanza dell'istituto in ipotesi di fallimento. Quali-
          fieazione giuridica dell'istituto                                  57
     2.4. Conclusioni. Caratteri distintivi della normativa italiana ri-
          spetto a quella francese, ma sostanziale identitä dei risultati
          pratici. La disciplina italiana ha applicazione piü limitata,
          ma e certamente piü efficace, dato ehe prevede la cessione
          di uno speeifico credito, risultato ehe nell'ordinamento fran-
          cese puö ottenersi solo con Vaffectation speciale stabilita dal
          traente. Entrambi gli istituti consentono di pervenire ad un
          risultato di estremo interesse per lo sviluppo del credit de
          mobilisation: vale a dire la possibilitä di realizzare una ces-
          sione di credito efficace nei confronti dei terzi senza l'esi-
          genza di adempiere alle onerose condizioni stabilite dagli ar-
          ticoli 1690 code civil e 1265 del codice civile                    66
3.   L'accettazione obbligatoria della lettre de change nell'ordinamento
     francese                                                                69
     3.1. Premessa                                                           69
     3.2. II decret 12 maggio 1938 relatif au credit. Sua concreta ap-
            plicazione e sua limitata efficacia                              72
     3.3. La sentenza della Cour d'Aix en Provence del 7 gennaio
            1982. Possibilitä di una differente interpretazione del dato
            normativo                                                        77
4.   L'adattamento della cambiale alle nuove teenologie: l'esperienza
     francese della lettre de change releve papier e bände magnetique..      79
     4.1. Premessa. II problema del costo della manipolazione dei ti-
            tres papier e le soluzioni proposte dal Comite d'etudes tech-
            niques et d'Organisation bancaire                                 79
     4.2. La lettre de change releve papier                                  82
     4.3. La lettre de change releve bände magnetique ed il problema
            delle garanzie del "banquier mobilisateur" owero "il n'y a
            pas lettres de change sans papier". La soluzione offerta
            dalla legge 81-1 del 2 gennaio 1981. Rinvio                      84
352                              INDICE-S0MMAR10

                                CAPITOLO SECONDO

                       LO SMOBILIZZO DEI CREDITI
                      DI IMPRESA PER MEZZO DELLA
                          FATTURA COMMERCIALE
Premessa. Attualitä delle riflessioni di Tullio Ascarelli sulla tendenza
allo smobilizzo di crediti non rappresentati da cambiali ed all'uso di
documenti di "veri affari"                                                       91
1.    La possibile utilizzazione della fattura come strumento di trasferi-
      mento di diritti neH'ordinamento italiano                                  94
      1.1. La situazione vigente il codice di commercio del 1882                 94
            1.1.1. Premessa. I possibili modi di utilizzazione della fat-
                    tura come strumento di trasferimento di diritti              94
            1.1.2. L'art. 804 del codice di commercio del 1882. Dubbi
                    interpretativi sulla portata della disposizione              95
            1.1.3. La fattura come documento idoneo a trasferire il cre-
                    dito del venditore al pagamento del prezzo. La posi-
                    zione della dottrina. Esperienze della pratica degli af-
                    fari                                                         100
      1.2. La situazione attuale: le operazioni di finanziamento su fat-
            ture e su ricevute bancarie                                          103
            1.2.1. Premessa. L'evoluzione della pratica degli affari ita-
                     liana rispetto alla situazione illustrata nel vigore del
                     codice di commercio dell'82                                 103
             1.2.2. II ruolo attuale della fattura nelle operazioni di finan-
                     ziamento su fatture e su ricevute bancarie. Collega-
                     mento funzionale tra mandato irrevocabile aU'incasso,
                     conferito dal diente alla banca, e destinazione, auto-
                     rizzata dal diente, delle somme incassate al rimborso
                     degli anticipi effettuati. Indipendentemente dalla spe-
                     cifica forma adottata si perviene, sotto il profilo eco-
                     nomico, ad un risultato analogo a quello ehe si ot-
                     tiene mediante lo sconto di traue                           104
             1.2.3. L'adattamento alle nuove teenologie: la ricevuta ban-
                     caria automatizzata (Ri Ba): modalitä operative. La
                     RiBa non rappresenta solo un rapido servizio incassi
                     ma anche un efficace sistema di smobilizzo dei cre-
                      diti di impresa nelle ipotesi in cui la banca abbia
                      concesso un fido al diente                                 109
             1.2.4. Rilievi finali. La ricevuta bancaria e la fattura svol-
                      gono in pratica la funzione di strumenti di smobi-
                      lizzo dei crediti di impresa, nel senso ehe sono stru-
                      menti essenziali per la realizzazione di operazioni fi-
                      nanziarie basate sul valore costituito da effettive ope-
                      razioni commerciali. Conferma della tendenza, messa
                      in rilievo da Tullio Ascarelli, alla sostituzione dello
                      sconto di titoli cambiari con aecordi di Finanziamento
INDICE-SOMMARIO                               353

                   ehe prendono in considerazione direttamente le ope-
                   razioni commerciali del diente e fanno ricorso a do-
                   cumenti di "veri affari". La disciplina legislativa della
                   fattura come effettivo strumento di trasferimento dei
                   crediti di impresa in altri ordinamenti                     111
2.   La girata della fattura in Belgio                                         113
     2.1. Premessa: le ragioni storiche dell'introduzione dell'istituto
           dell'endossement de la facture                                      113
     2.2. Linee generali della disciplina dell'istituto                        114
     2.3. Problemi interpretativi. Opponibilitä del trasferimento del
           credito al debitore: ammissibilitä di atti equipollenti äü'avis
           d'endossement? Proposte di riforma: il progetto di legge La-
           gasse: eliminazione dei dubbi interpretativi ed introduzione
           di soluzioni adeguate alle moderne esigenze                         119
     2.4. Rilievi finali: la fattura nell'ordinamento belga come sem-
           plice documento di smobilizzo e non di circolazione del di-
           ritto di credito in essa documentato. Influenza della legisla-
           zione belga sull'ordinamento francese: rinvio. Proposta di in-
           troduzione del modello belga a livello europeo                      124
3.   La duplicata nell'ordinamento brasiliano e la sua influenza nei
     paesi delPAmerica latina                                                  126
     3.1. Genesi della duplicata. L'art. 219 Cödigo comercial del
           1850 e "as contas liquidas". II decreto n. 10041 del 22
           maggio 1923 sui "contas assinadas". Legge N. 187 del 15
           gennaio 1936. La legge 18 luglio 1968 e le sue successive
           modifieazioni                                                       126
     3.2. Caratteristiche della duplicata nella vigente legislazione:          132
           3.2.1. Premessa: aspetti generali                                   132
           3.2.2. La duplicata titolo causale. Problemi derivanti dal-
                  l'accentuazione, in aleune decisioni giurisprudenziali,
                  della natura causale del titolo: opponibilitä dell'inesi-
                   stenza della prowista da parte del "sacado", nei con-
                   fronti di eiaseun portatore del titolo anche qualora vi
                   sia stata accettazione. Rilievi critici della dottrina.
                   Correttivo offerto da un esame del problema alla
                  luce dei prineipi generali in materia di titoli di cre-
                  dito causali. Inopponibilitä ai portatori di buona
                  fede. Adesione della giurisprudenza del Supremo tri-
                  bunal federal a questa soluzione                             134
           3.2.3. Obbligatorietä dell'accettazione. Aceite presumido:
                  Genesi dell'istituto: un primo riconoseimento sarebbe
                  contenuto nell'art. 219 del Cödigo comercial. L'intro-
                  duzione, nel 1908, della nuova disciplina cambiaria,
                  strutturata sul modello tedesco, non consentiva il ri-
                  conoseimento di un obbligo cartolare senza ehe vi
                  fosse accettazione espressa sul titolo. Art. 2 del pro-
                  getto del Cödigo de falencia del 1950. Espresso rico-
                  noseimento dell'istituto nell'art. 6 del Decreto del
354                             1NDICE-SOMMAR1O

                   febbraio 1967. Successiva "dimenticanza" da parte
                   del legislatore nella legge fundamentale sulla dupli-
                   cata del luglio 1968 e sua reintroduzione col decreto
                   436 del 27 gennaio 1969. Accettazione presunta del-
                   la duplicata quando il titolo sia stato debitamente
                   protestato e sia accompagnato dai documenti ehe
                   provino la consegna delle merci. Problemi sorti, ri-
                   spetto alla duplicata sem aeeite, con l'introduzione,
                   nel 1974, del nuovo Cödigo de processo civil. In par-
                   ticolare, se la duplicata sem aeeite potesse rientrare
                   tra i titoli esecutivi extragiudiziali in mancanza di
                    espressa previsione nel codice di procedura civile.
                    Oscillazioni della giurisprudenza e della dottrina. In-
                    tervento del legislatore, ehe ha risolto il problema in
                    senso positivo seguendo il piü recente orientamento
                    del Supremo Tribunal Federal. La storia complessa
                    dell'aceite presumido dimostra una sorta di resistenza
                    di parte della dottrina e della giurisprudenza, riflessa
                    anche nella "dimenticanza" legislativa, all'introdu-
                    zione di un istituto contrario ad un prineipio basilare
                    in materia di titoli di credito. II suo epilogo e, d'al-
                    tra parte, testimonianza ehe ragioni di opportunitä
                    pratica e cioe l'intento di tutelare efficacemente il
                    portatore del titolo, ehe ne abbia effettuato lo smobi-
                    lizzo, sono riuscite a prevalere sulle ricorrenti per-
                    plessitä di prineipio                                    138
      3.3. La circolazione del modello brasiliano                            150
            3.3.1. La legislazione portoghese: Yextracto de factura          150
            3.3.2. I modi di circolazione del modello brasiliano nei
                    Paesi dell'America latina. Circolazione mediata tra-
                    mite il progetto INTAL. L'esempio della Colombia: la
                    factura cambiaria                                        157
            3.3.3. Circolazione diretta. L'esempio dell'Argentina: la fac-
                     tura conformada. Linee generali della disciplina         160
            3.3.4. Influenza del modello brasiliano sulla pratica degli
                     affari di altri Paesi latinoamericani                   163
 4.   La facture ed il bordereau protestable nell'ambito del Credit de
      mobilisation des creances commerciales neH'ordinamento francese. 164
      4.1. II credit de mobilisation des creances commerciales non ga-
            ranti                                                            164
            4.1.1. Premessa. L'utilizzazione della fattura come docu-
                     mento di trasferimento dei crediti d'impresa costitui-
                     sce, neH'ordinamento francese, uno degli strumenti
                     nell'ambito di un vasto ed ambizioso disegno di mo-
                     dernizzazione del finanziamento a breve terrnine. I
                     lavori della Commission Gilet                           164
            4.1.2. Caratteristiche generali del credit de mobilisation des
                     creances commerciales non garanti                         166
INDICE-SOMMAR1O                                355

       4.1.3. Qualificazione del rapporto banca-cliente e collega-
              mento finanziamento-crediti d'impresa. In particolare,
               la posizione della giurisprudenza                        169
4.2.   II credit de mobilisation des creances commerciales garantito
       da "factures e bordereaux protestables"                          172
       4.2.1. Premessa. Prime reazioni della pratica degli affari alla
              vigilia deH'introduzione del nuovo documento              172
       4.2.2. Caratteristiche e disciplina della facture protestable... 174
       4.2.3. Pregi e difetti del sistema introdotto                    181
       4.2.4. Conferma dell'onerositä del nuovo strumento in al-
              cune decisioni giurisprudenziali. Abrogazione della
              facture e del bordereau protestables con la loi 81-1
              del 2 gennaio 1981                                        184

                            CAPITOLO TERZO

                   SISTEMI DI SMOBILIZZO DI
                     UNA MASSA DI CREDITI
                      (CESSIONE GLOBALE)

                               Sezione I
                        L'ORDINAMENTO   FRANCESE.
               GENESI E SVILUPPO DEL SISTEMA   INTRODOTTO
               CON LA LEGGE 81-1    DEL 2 GENNAIO     1981
              CBORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT
                    DES CREANCES PROFESSIONELLES,).

La disciplina speciale del trasferimento dei crediti introdotta con
la legge 81-1 del 2 gennaio 1981 (Loi Dailly)                              188
1.1. Le ragioni dell'iritervento legislativo ed i modelli stranieri di
       riferimento                                                         188
1.2. Caratteri generali della loi 81-1 del 2 gennaio 1981. Il "bor-
       dereau" come documento di smobilizzo dei crediti. Dai
       "creances commerciales" ai "creances professionnelles"; cre-
       diti verso l'estero e verso enti pubblici; crediti finanziari.
       Ammissibilitä della cessione di "creances eventuelles". Vasta
       portata della disciplina speciale introdotta                        193
1.3. Requisiti del bordereau e sua efficacia (tra le parti, verso i
       terzi e nei confronti del debitore). Sintesi delle principali in-
       novazioni del sistema introdotto                                    197
       1.3.1. Divieto per il cedente di modificare, i diritti inerenti
               ai crediti ceduti                                           201
       1.3.2. Efficacia immediata nei confronti dei terzi del trasfe-
               rimento dei crediti dalla data indicata nel bordereau.      202
       1.3.3. La cessione per mezzo del bordereau e normalmente
               una cessione non notificata                                 203
1.4. Sintesi delle principali innovazioni introdotte dalla loi 81-1 .      205
356                             INDICE-SOMMARIO

2.  La loi Dailly nella giurisprudenza                                       206
    2.1. La cessione par bordereau come mezzo normale di paga-
          mento                                                              208
    2.2. Le condizioni di forma del bordereau e della sua accetta-
          zione                                                              212
    2.3. Conflitti tra piü aventi diritto sugli stessi crediti               220
          2.3.1. Banchiere cessionario e banchiere receptionnaire. Ri-
                  corso, da parte delle corti di merito, ai principi della
                  buona fede e della tutela deU'affidamento sulla situa-
                  zione apparente per delimitare l'efficacia dell'art. 4,
                  1° comma della legge 81-81                                 221
          2.3.2. Altre ipotesi di conflitto                                  232
             2.3.2.1. Conflitto tra banchiere cessionario par borde-
                        reau e sous-traitant ehe esercita Yaction directe
                        contro il maitre de l'ouvrage                        232
              2.3.2.2. Conflitto tra banca cessionaria e venditore con
                        riserva di proprietä ehe esercita Yaction en re-
                        vendication del prix de revente. La tutela del
                        venditore con riserva di proprietä in ipotesi di
                        fallimento del primo acquirente (toi Duban-
                        chet). Contrastante orientamento delle Corti di
                        merito ed opinioni divergenti in dottrina. La
                        decisione della Cour de Cassation, ehe consi-
                        dera prevalente la posizione del venditore con
                        riserva di proprietä, "prolungata" a norma di
                        legge sui crediti ceduti                             242
              2.3.2.3. Conclusioni                                           250
 3. II bordereau Dailly e la cessione fiduciaria dei crediti                  253

                                   Sezione II
                   LA CESSIONE GLOBALE DEI CREDITI DI IMPRESA
                           NELL'ORDINAMENTO     ITALIANO

 1.   Premessa. La cessione dei crediti in garanzia neH'ordinamento ita-
      liano. Obiezioni alla sua ammissibilitä. Causa di garanzia e trasfe-
      rimento della proprietä. Divieto del patto commissorio. Atteggia-
      mento favorevole della giurisprudenza. Applicazione limitata dell'i-
      stituto ed in ogni caso relativa ad operazioni di prestito singole e
      non ad un'operazione di finanziamento globale. Inadeguatezza del-
      la disciplina civilistica della cessione in relazione al trasferimento
      di una massa di crediti                                                 263
 2.   La necessitä di modifica della disciplina civilistica della cessione
      dei crediti particolarmente sentita a seguito dell'introduzione e del-
      la diffusione in Italia del contratto di factoring. Disciplina speciale
      della cessione dei crediti di impresa ad una societä finanziaria
      (legge 21 febbraio 1991). II riferimento, nei lavori preparatori,
      alle esigenze di finanziamento delle piecole e medie imprese. La
INDICE-SOMMARIO                                357

     storia del prowedimento. Iniziativa delle societä del settore e sua
     influenza sulla formulazione di alcune delle norme introdotte.
     Prima bozza di progetto sulla disciplina del contratto di "fattoriz-
     zazione". Imitazione, in alcune delle disposizioni previste, delle re-
     gole dello Uniform Commercial Code (pubblicitä del contratto di
     "fattorizzazione" ed inefficacia di un divieto convenzionale di ces-
     sione)                                                                     266
3.   I caratteri specifici della legge del 21 febbraio 1991. Punto di rife-
     rimento fundamentale il modello francese della loi 81-1. Ambito
     di applicazione della legge italiana. Requisiti del cedente e del ces-
     sionario. I crediti compresi nella previsione normativa                    270
     3.1. Principali innovazioni introdotte: la cessione dei crediti in
            massa e la cessione dei crediti futuri. Imitazione diretta del
            modello francese e mediata del modello tedesco Globalzes-
            sion. Criteri per la determinabilitä dei crediti futuri e di
            quelli eventuali. La garanzia della solvenza del debitore ce-
            duto. Accentuazione del carattere finanziario dell'operazione       273
     3.2. Segue. Efficacia della cessione nei confronti dei terzi. II pa-
            gamento totale o parziale del corrispettivo della cessione,
            ehe abbia data certa, assunto come criterio per stabilire la
            prioritä della societä finanziaria rispetto ad altri aventi di-
            ritto sugli stessi crediti. Dubbi sul sistema piü conveniente
            per assicurare la data certa del pagamento. Tentativo di imi-
            tare il sistema adottato dalle societä di affacturage francesi
            (surrogazione). Difficoltä di conciliare la disciplina della sur-
            rogazione con una cessione globale di crediti presenti e fu-
            turi e soprattutto con la previsione di un pagamento par-
            ziale                                                               277
     3.3. Le regole speciali in materia di procedure concorsuali: parti-
            colare rilevanza della tutela della posizione del cessionario..     283
            3.3.1. II fallimento del debitore ceduto. Deroga alle norme
                    in materia di revocatoria. L'azione revocatoria del
                    pagamento effettuato dal debitore ceduto va eserci-
                    tata nei confronti del cedente e non del cessionario,
                    anche nell'ipotesi di assunzione, da parte di quest'ul-
                    timo, della garanzia della solvenza del debitore. Ri-
                    lievi critici                                               284
            3.3.2. II fallimento del cedente. Inefficacia della cessione se
                    il cessionario conosceva lo stato di insolvenza ed ab-
                    bia effettuato il pagamento del corrispettivo nell'anno
                    anteriore alla dichiarazione di fallimento e prima del-
                    la scadenza del credito. Recesso da parte del cura-
                    tore dalle cessioni stipulate dal cedente per i crediti
                    non ancora sorti alla data della dichiarazione del fal-
                    limento e diritto del cessionario alla restituzione degli
                    antieipi del corrispettivo in deroga alle previsioni del-
                    l'art. 72 L.F                                               287
4.   Considerazioni finali. Le lacune del progetto: la cessione dei cre-
     diti verso la pubblica amministrazione. II divieto convenzionale di
358                              INDICE-SOMMARIO

      cessione. Le soluzioni adottate dal legislatore francese. Possibile
      revisione in tempi brevi della legge, non diversamente da quanto e
      stato fatto in Francia in relazione alla loi Dailly                       289

                                CAPITOLO QUARTO

                                 CONCLUSIONI
1.    Evoluzione della disciplina del credit de mobilisation negli ordina-
      menti francese ed italiano....                                            295
      1.1. L'ordinamento francese                                               295
            1.1.1. II rilievo del formante legislativo e le sue linee di
                     sviluppo. Tendenza ad una sorta di "reification de la
                     creance"                                                   295
            1.1.2. La resistenza della lettre de change alla concorrenza
                     dei documenti alternativi. Necessitä del documento in
                     Francia per Fefficacia del trasferimento rispetto ai
                     terzi. Titre papier ed esigenze di informatisation: so-
                     luzioni auspicate dagli Operator! bancari in rapporto
                     alla LCRBM                                                 297
             1.1.3. Influenza della disciplina cambiaria sugli stessi prov-
                     vedimenti innovativi del legislatore e suoi riflessi
                     sulla pratica degli affari, sulla giurisprudenza e sulla
                     dottrina                                                   300
             1.1.4. Gli aspetti di maggior rilievo delFevoluzione della di-
                     sciplina del credit de mobilisation in Francia rispetto
                     alla situazione di partenza                                301
       1.2. Elementi simili e differenze neH'ordinamento italiano               302
             1.2.1. Elemento prevalente: la pratica degli affari. Dalla
                     scomparsa del protesto e dell'accettazione alla pro-
                     gressiva riduzione dell'uso della cambiale come stru-
                     mento di smobilizzo dei crediti di impresa. Le opera-
                      zioni di finanziamento su fatture e su ricevute banca-
                      rie e le nuove tecniche di finanziamento di matrice
                      angloamericana: nel primo caso si ha una garanzia in
                      senso economico del tipo di quella prevista nel
                      CMCC non garanti                                          302
             1.2.2. L'intervento del legislatore                                304
             1.2.3. L'influenza delPordinamento francese su quello ita-
                      liano ed i suoi limiti                                    307
       1.3. Confronto della situazione attuale dei due ordinamenti con-
             siderati rispetto ai caratteri tipici dei modelli tedesco e sta-
             tunitense. Possibilitä di trasferimento in garanzia di una
             massa di crediti presenti e futuri. Garanzia a copertura di
             precedenti erogazioni finanziarie, ammessa dalla giurispru-
             denza francese in base alla loi Dailly, ma difficilmente con-
             ciliabile con la definizione "declamatoria" (cessione-vendita)
             contenuta nella legge italiana del 21 febbraio 1991                308
INDICE-SOMMARIO                                359

             1.3.1. Possibilitä in astratto di pattuizioni dell'ampiezza di
                    quelle previste in Germania e negli Stati Uniti, sia
                    pure con una procedura piü complessa. Remore da
                    parte degli operatori economici in Francia. Riduzione,
                    ab origine, del "monopolio" del finanziatore sui cre-
                    diti d'impresa. Le soluzioni diverse dello Uniform
                    Commercial Code e della giurisprudenza tedesca              310
             1.3.2. Assenza di pubblicitä del trasferimento dei crediti,
                    secondo il modello tedesco, non coerente col diverso
                    orientamento legislativo in altre ipotesi di garanzie
                    senza spossessamento e di quelle piü specifiche ri-
                    guardanti l'efficacia verso i terzi del trasferimento dei
                    crediti senza l'osservanza delle regele del codice ci-
                    vile. In Germania la mancanza di pubblicitä delle ga-
                    ranzie mobiliari senza spossessamento ha determinato
                    l'elaborazione di regole particolari da parte della giu-
                    risprudenza tedesca, di cui per altro ne il legislatore
                    francese ne quello italiano sembrano aver tenuto
                    conto. I problemi ehe la mancanza di pubblicitä delle
                    garanzie ha determinato neH'ordinamento francese.
                    Prevedibilitä di analoghe difficoltä in base alla legge
                    italiana del 21 febbraio 1991. Propensione, de iure
                    condendo, all'introduzione, nell'ordinamento francese,
                    di una forma di pubblicitä in questo settore                313
2.   Osservazioni sulla circolazione dei modelli giuridici nel settore
     speeifico. L'efficienza economica del modello straniero come ra-
     gione di "prestigio" per l'imitazione. II sistema francese, costituisce
     il principale modello di riferimento per l'ordmamento italiano. Re-
     lativamente recente, nel sistema francese l'imitazione del modello
     straniero ed il suo espresso riconoseimento da parte del legisla-
     tore. Esame aecurato dei modelli stranieri nei lavori della Commis-
     sion Gilet, ma limitata imitazione da parte delYOrdonnance del
     1967. Espressa menzione, nei lavori preparatori della loi Dailly
     dei modelli stranieri di riferimento (Belgio, Germania)                    315
     2.1. In particolare, la circolazione operata tra formanti non omo-
            genei. II modello Globalzession, tratto dalla pratica degli af-
            fari tedesca, reeepito a livello legislativo nell'ordinamento
            francese. Un precedente nella loi Dubanchet per la vendita
            con riserva di proprietä. La carenza di un'indagine sufficien-
            temente aecurata sulla particolare configurazione dell'istituto
            nell'ordinamento tedesco e sulle regole elaborate dalla giuri-
            sprudenza, ehe ne rendono possibile il corretto funziona-
            mento                                                               319
     2.2. L'adattamento del modello Globalzession per consentirne il
            "trapianto" negli ordinamenti francese ed italiano: la delimi-
            tazione della portata dell'accordo, per ottemperare al requi-
            sito della determinatezza o determinabilitä dell'oggetto della
            cessione. La non necessitä di speciali adempimenti per Top-
360                               1NDICE-SOMMAR1O

            ponibilitä ai terzi dell'accordo di cessione(sistema tedesco) e
            le oscillazioni tra novitä (opponibilitä dalla data del docu-
            mento) e tradizione (notifica, accettazione) del legislatore
            francese. L'influenza di questo atteggiamento del legislatore
            sulla concreta applicazione della legge. La "incertezza" del
            legislatore italiano tra il criterio prioritario introdotto e
             quelli previsti dal codice civile....                              322
      2.3. Necessitä di coerenza nel far ricorso a modelli diversi e
             contrastanti: la legge italiana sulla disciplina della cessione
             dei crediti di impresa                                             324
      2.4. Interesse allo sviluppo di esperienze differenti ed esigenza di
             uniformazione delle legislazioni                                   327
3.    II ruolo dei diversi formanti negli ordinamenti presi in considera-
      zione. In particolare: il ruolo della giurisprudenza negli ordina-
      menti di civil law                                                        328
      3.1. La interazione tra i diversi formanti                                328
      3.2. II ruolo dei principi generali nell'applicazione da parte delle
             Corti di prowedimenti innovativi e la delimitazione in con-
             creto della portata di questi Ultimi                               333
      3.3. L'influenza degli operatori economici interessati nella elabo-
             razione di disposizioni di particolare favore rispetto a speci-
             fiche esigenze (Brasile, Francia, Italia) ed i possibili limiti di
             efficacia di tale normativa                                        337

Bibliografia                                                                   341
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