IL "CREDIT DE MOBILISATION" - BIANCA CASSANDRO SULPASSO - MILANO - DOTT. A. GIUFFRE EDITORE 1993
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BIANCA CASSANDRO SULPASSO IL "CREDIT DE MOBILISATION" MILANO - DOTT. A. GIUFFRE EDITORE - 1993
INDICE-SOMMARIO Preambolo xi Introduzione 1 1. Credit de mobilisation e credit global d'exploitation: i vantaggi per le imprese e le societä finanziarie. I problemi giuridici connessi alla evoluzione del settore: l'adattamento di strumenti tradizionali di trasferimento dei crediti al finanziatore e la elaborazione di meccanismi nuovi per consentire lo smobilizzo di una massa di crediti. L'utilizzazione delle tecniche informatiche: il problema del- l'equiparazione degli effetti giuridici di una registrazione magnetica a quelli di un documento cartaceo 2 2. I diversi sistemi di trasferimento dei crediti al finanziatore. Stru- menti civilistici e strumenti tipici della pratica commerciale 7 2.1. La cessione dei crediti. Le difficoltä di riconoscimento dell'i- stituto nei vari ordinamenti. Diritto romano. Diritto inglese. Evoluzione nel continente europeo. La libertä di forma per la opponibilitä della cessione dei crediti nei confronti dei terzi nell'ordinamento tedesco e i suoi effetti sullo sviluppo del credit de mobilisation. Le rigide formalitä richieste dai codici francese ed italiano. Evoluzione della disciplina della cessione sotto la spinta delle esigenze della pratica degli af- fari. I punti estremi di tale evoluzione 7 2.2. La surrogazione utilizzata in Francia dalle societä d'affactu- rage. Limiti della sua applicabilitä al credit de mobilisation. 17 2.3. La cambiale ed i problemi di costo determinati in Francia dalla sua grande diffusione. II problema delle cambiali non accettate. Rinvio 19 2.4. La fattura commerciale e la sua tipizzazione legale come strumento di trasferimento dei crediti commerciali in alcuni ordinamenti. Rinvio 21 3. II credit de mobilisation nel sistema delle garanzie mobiliari a tu- tela di un finanziamento. II trasferimento dei crediti al finanziatore in funzione di garanzia della restituzione delle somme erogate, in- dipendentemente dalla particolare configurazione dell'accordo 22 3.1. L'adattamento della disciplina delle garanzie mobiliari a tu- tela dei finanziamenti, in relazione alle esigenze delle im- prese e dei finanziatori, nei paesi a capitalismo avanzato scelti come modello (Germania, Stati Uniti). Le principali innovazioni 22
350 INDICE-SOMMARIO 3.2. Modemizzazione nel senso ora indicato attuata in Germania ad opera della giurisprudenza, ehe ha riconosciuto e tipiz- zato ed in aleuni casi contribuito a modificare i diversi ac- cordi in uso nella pratica degli affari; negli Stati Uniti, in- vece, realizzata con l'introduzione dello Uniform Commer- cial Code in particolare dell'art. 9 sulle secured transactions. Principi cardine del sistema introdotto con l'art. 9 dello UCC. Concordanze e differenze rispetto all'ordinamento te- desco 24 3.3. La situazione degli ordinamenti francese ed italiano. Inade- guatezza della disciplina codicistica rispetto alle esigenze fi- nanziarie delle imprese. Interventi legislativi particolari per risolvere problemi speeifici. Inserimento, in questo contesto del credit de mobilisation. Imitazione della disciplina dei Paesi a capitalismo avanzato e particolarmente del modello tedesco. La circolazione di tale modello ed i suoi limiti: rin- vio. II ruolo e l'interazione, in questo settore, dei diversi formanti negli ordinamenti considerati: rinvio 29 CAPITOLO PRIMO LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DI IMPRESA PER MEZZO DELLA CAMBIALE Premessa 34 1. II trasferimento della propriete de la Provision nell'ordinamento francese 37 1.1. La disciplina prevista daH'art. 116 del code de commerce e gli interessi presi in considerazione dal legislatore 37 1.2. Genesi della disciplina francese: la pratica degli affari e la sua tipizzazione giurisprudenziale 39 1.3. L'intervento del legislatore (legge 8 febbraio 1922): rece- zione del prineipio, formulato dalla giurisprudenza, del tra- sferimento automatico della prowista. Problemi interpreta- tivi: in particolare, il diritto del portatore di cambiale tratta non accettata prima della scadenza del titolo. Riesame del problema a seguito della introduzione della legge n° 85-98 del 25 gennaio 1985 sul redressement et la liquidation judi- ciaire des entreprises 43 1.4. Rilievi finali 50 2. La cambiale tratta garantita dalla cessione dei crediti per forniture nell'ordinamento italiano 52 2.1. Premessa. Critiche della dottrina italiana alla disciplina fran- cese. Occasionale imitazione del modello giurisprudenziale francese da parte dei giudici italiani 52
INDICE-SOMMARIO 351 2.2. II modello francese a base della disciplina speciale intro- dotta con le leggi 9 aprile 1931 n. 361 e 15 gennaio 1934, n. 48 55 2.3. Aspetti particolari della legge del 1934 e sua applicazione pratica. La disciplina speciale ed i principi di diritto carto- Iare accolti neH'ordinamento italiano: necessitä di coordina- mento. Inserzione della clausola nel contesto del titolo. Coe- renza della disciplina con la funzione specifica dell'istituto. Cessione consentita solo a favore di una banca o di un isti- tuto di credito. Possibilitä di estensione alle societä di cui alla legge 21 febbraio 1991. Requisiti formali: conseguenze della inosservanza delle prescrizioni della legge. L'orienta- mento della Cassazione. Necessitä ehe oggetto della cessione sia un credito esistente: precisazioni della dottrina. Tutela penale. Rilevanza dell'istituto in ipotesi di fallimento. Quali- fieazione giuridica dell'istituto 57 2.4. Conclusioni. Caratteri distintivi della normativa italiana ri- spetto a quella francese, ma sostanziale identitä dei risultati pratici. La disciplina italiana ha applicazione piü limitata, ma e certamente piü efficace, dato ehe prevede la cessione di uno speeifico credito, risultato ehe nell'ordinamento fran- cese puö ottenersi solo con Vaffectation speciale stabilita dal traente. Entrambi gli istituti consentono di pervenire ad un risultato di estremo interesse per lo sviluppo del credit de mobilisation: vale a dire la possibilitä di realizzare una ces- sione di credito efficace nei confronti dei terzi senza l'esi- genza di adempiere alle onerose condizioni stabilite dagli ar- ticoli 1690 code civil e 1265 del codice civile 66 3. L'accettazione obbligatoria della lettre de change nell'ordinamento francese 69 3.1. Premessa 69 3.2. II decret 12 maggio 1938 relatif au credit. Sua concreta ap- plicazione e sua limitata efficacia 72 3.3. La sentenza della Cour d'Aix en Provence del 7 gennaio 1982. Possibilitä di una differente interpretazione del dato normativo 77 4. L'adattamento della cambiale alle nuove teenologie: l'esperienza francese della lettre de change releve papier e bände magnetique.. 79 4.1. Premessa. II problema del costo della manipolazione dei ti- tres papier e le soluzioni proposte dal Comite d'etudes tech- niques et d'Organisation bancaire 79 4.2. La lettre de change releve papier 82 4.3. La lettre de change releve bände magnetique ed il problema delle garanzie del "banquier mobilisateur" owero "il n'y a pas lettres de change sans papier". La soluzione offerta dalla legge 81-1 del 2 gennaio 1981. Rinvio 84
352 INDICE-S0MMAR10 CAPITOLO SECONDO LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DI IMPRESA PER MEZZO DELLA FATTURA COMMERCIALE Premessa. Attualitä delle riflessioni di Tullio Ascarelli sulla tendenza allo smobilizzo di crediti non rappresentati da cambiali ed all'uso di documenti di "veri affari" 91 1. La possibile utilizzazione della fattura come strumento di trasferi- mento di diritti neH'ordinamento italiano 94 1.1. La situazione vigente il codice di commercio del 1882 94 1.1.1. Premessa. I possibili modi di utilizzazione della fat- tura come strumento di trasferimento di diritti 94 1.1.2. L'art. 804 del codice di commercio del 1882. Dubbi interpretativi sulla portata della disposizione 95 1.1.3. La fattura come documento idoneo a trasferire il cre- dito del venditore al pagamento del prezzo. La posi- zione della dottrina. Esperienze della pratica degli af- fari 100 1.2. La situazione attuale: le operazioni di finanziamento su fat- ture e su ricevute bancarie 103 1.2.1. Premessa. L'evoluzione della pratica degli affari ita- liana rispetto alla situazione illustrata nel vigore del codice di commercio dell'82 103 1.2.2. II ruolo attuale della fattura nelle operazioni di finan- ziamento su fatture e su ricevute bancarie. Collega- mento funzionale tra mandato irrevocabile aU'incasso, conferito dal diente alla banca, e destinazione, auto- rizzata dal diente, delle somme incassate al rimborso degli anticipi effettuati. Indipendentemente dalla spe- cifica forma adottata si perviene, sotto il profilo eco- nomico, ad un risultato analogo a quello ehe si ot- tiene mediante lo sconto di traue 104 1.2.3. L'adattamento alle nuove teenologie: la ricevuta ban- caria automatizzata (Ri Ba): modalitä operative. La RiBa non rappresenta solo un rapido servizio incassi ma anche un efficace sistema di smobilizzo dei cre- diti di impresa nelle ipotesi in cui la banca abbia concesso un fido al diente 109 1.2.4. Rilievi finali. La ricevuta bancaria e la fattura svol- gono in pratica la funzione di strumenti di smobi- lizzo dei crediti di impresa, nel senso ehe sono stru- menti essenziali per la realizzazione di operazioni fi- nanziarie basate sul valore costituito da effettive ope- razioni commerciali. Conferma della tendenza, messa in rilievo da Tullio Ascarelli, alla sostituzione dello sconto di titoli cambiari con aecordi di Finanziamento
INDICE-SOMMARIO 353 ehe prendono in considerazione direttamente le ope- razioni commerciali del diente e fanno ricorso a do- cumenti di "veri affari". La disciplina legislativa della fattura come effettivo strumento di trasferimento dei crediti di impresa in altri ordinamenti 111 2. La girata della fattura in Belgio 113 2.1. Premessa: le ragioni storiche dell'introduzione dell'istituto dell'endossement de la facture 113 2.2. Linee generali della disciplina dell'istituto 114 2.3. Problemi interpretativi. Opponibilitä del trasferimento del credito al debitore: ammissibilitä di atti equipollenti äü'avis d'endossement? Proposte di riforma: il progetto di legge La- gasse: eliminazione dei dubbi interpretativi ed introduzione di soluzioni adeguate alle moderne esigenze 119 2.4. Rilievi finali: la fattura nell'ordinamento belga come sem- plice documento di smobilizzo e non di circolazione del di- ritto di credito in essa documentato. Influenza della legisla- zione belga sull'ordinamento francese: rinvio. Proposta di in- troduzione del modello belga a livello europeo 124 3. La duplicata nell'ordinamento brasiliano e la sua influenza nei paesi delPAmerica latina 126 3.1. Genesi della duplicata. L'art. 219 Cödigo comercial del 1850 e "as contas liquidas". II decreto n. 10041 del 22 maggio 1923 sui "contas assinadas". Legge N. 187 del 15 gennaio 1936. La legge 18 luglio 1968 e le sue successive modifieazioni 126 3.2. Caratteristiche della duplicata nella vigente legislazione: 132 3.2.1. Premessa: aspetti generali 132 3.2.2. La duplicata titolo causale. Problemi derivanti dal- l'accentuazione, in aleune decisioni giurisprudenziali, della natura causale del titolo: opponibilitä dell'inesi- stenza della prowista da parte del "sacado", nei con- fronti di eiaseun portatore del titolo anche qualora vi sia stata accettazione. Rilievi critici della dottrina. Correttivo offerto da un esame del problema alla luce dei prineipi generali in materia di titoli di cre- dito causali. Inopponibilitä ai portatori di buona fede. Adesione della giurisprudenza del Supremo tri- bunal federal a questa soluzione 134 3.2.3. Obbligatorietä dell'accettazione. Aceite presumido: Genesi dell'istituto: un primo riconoseimento sarebbe contenuto nell'art. 219 del Cödigo comercial. L'intro- duzione, nel 1908, della nuova disciplina cambiaria, strutturata sul modello tedesco, non consentiva il ri- conoseimento di un obbligo cartolare senza ehe vi fosse accettazione espressa sul titolo. Art. 2 del pro- getto del Cödigo de falencia del 1950. Espresso rico- noseimento dell'istituto nell'art. 6 del Decreto del
354 1NDICE-SOMMAR1O febbraio 1967. Successiva "dimenticanza" da parte del legislatore nella legge fundamentale sulla dupli- cata del luglio 1968 e sua reintroduzione col decreto 436 del 27 gennaio 1969. Accettazione presunta del- la duplicata quando il titolo sia stato debitamente protestato e sia accompagnato dai documenti ehe provino la consegna delle merci. Problemi sorti, ri- spetto alla duplicata sem aeeite, con l'introduzione, nel 1974, del nuovo Cödigo de processo civil. In par- ticolare, se la duplicata sem aeeite potesse rientrare tra i titoli esecutivi extragiudiziali in mancanza di espressa previsione nel codice di procedura civile. Oscillazioni della giurisprudenza e della dottrina. In- tervento del legislatore, ehe ha risolto il problema in senso positivo seguendo il piü recente orientamento del Supremo Tribunal Federal. La storia complessa dell'aceite presumido dimostra una sorta di resistenza di parte della dottrina e della giurisprudenza, riflessa anche nella "dimenticanza" legislativa, all'introdu- zione di un istituto contrario ad un prineipio basilare in materia di titoli di credito. II suo epilogo e, d'al- tra parte, testimonianza ehe ragioni di opportunitä pratica e cioe l'intento di tutelare efficacemente il portatore del titolo, ehe ne abbia effettuato lo smobi- lizzo, sono riuscite a prevalere sulle ricorrenti per- plessitä di prineipio 138 3.3. La circolazione del modello brasiliano 150 3.3.1. La legislazione portoghese: Yextracto de factura 150 3.3.2. I modi di circolazione del modello brasiliano nei Paesi dell'America latina. Circolazione mediata tra- mite il progetto INTAL. L'esempio della Colombia: la factura cambiaria 157 3.3.3. Circolazione diretta. L'esempio dell'Argentina: la fac- tura conformada. Linee generali della disciplina 160 3.3.4. Influenza del modello brasiliano sulla pratica degli affari di altri Paesi latinoamericani 163 4. La facture ed il bordereau protestable nell'ambito del Credit de mobilisation des creances commerciales neH'ordinamento francese. 164 4.1. II credit de mobilisation des creances commerciales non ga- ranti 164 4.1.1. Premessa. L'utilizzazione della fattura come docu- mento di trasferimento dei crediti d'impresa costitui- sce, neH'ordinamento francese, uno degli strumenti nell'ambito di un vasto ed ambizioso disegno di mo- dernizzazione del finanziamento a breve terrnine. I lavori della Commission Gilet 164 4.1.2. Caratteristiche generali del credit de mobilisation des creances commerciales non garanti 166
INDICE-SOMMAR1O 355 4.1.3. Qualificazione del rapporto banca-cliente e collega- mento finanziamento-crediti d'impresa. In particolare, la posizione della giurisprudenza 169 4.2. II credit de mobilisation des creances commerciales garantito da "factures e bordereaux protestables" 172 4.2.1. Premessa. Prime reazioni della pratica degli affari alla vigilia deH'introduzione del nuovo documento 172 4.2.2. Caratteristiche e disciplina della facture protestable... 174 4.2.3. Pregi e difetti del sistema introdotto 181 4.2.4. Conferma dell'onerositä del nuovo strumento in al- cune decisioni giurisprudenziali. Abrogazione della facture e del bordereau protestables con la loi 81-1 del 2 gennaio 1981 184 CAPITOLO TERZO SISTEMI DI SMOBILIZZO DI UNA MASSA DI CREDITI (CESSIONE GLOBALE) Sezione I L'ORDINAMENTO FRANCESE. GENESI E SVILUPPO DEL SISTEMA INTRODOTTO CON LA LEGGE 81-1 DEL 2 GENNAIO 1981 CBORDEREAU DE CESSION OU DE NANTISSEMENT DES CREANCES PROFESSIONELLES,). La disciplina speciale del trasferimento dei crediti introdotta con la legge 81-1 del 2 gennaio 1981 (Loi Dailly) 188 1.1. Le ragioni dell'iritervento legislativo ed i modelli stranieri di riferimento 188 1.2. Caratteri generali della loi 81-1 del 2 gennaio 1981. Il "bor- dereau" come documento di smobilizzo dei crediti. Dai "creances commerciales" ai "creances professionnelles"; cre- diti verso l'estero e verso enti pubblici; crediti finanziari. Ammissibilitä della cessione di "creances eventuelles". Vasta portata della disciplina speciale introdotta 193 1.3. Requisiti del bordereau e sua efficacia (tra le parti, verso i terzi e nei confronti del debitore). Sintesi delle principali in- novazioni del sistema introdotto 197 1.3.1. Divieto per il cedente di modificare, i diritti inerenti ai crediti ceduti 201 1.3.2. Efficacia immediata nei confronti dei terzi del trasfe- rimento dei crediti dalla data indicata nel bordereau. 202 1.3.3. La cessione per mezzo del bordereau e normalmente una cessione non notificata 203 1.4. Sintesi delle principali innovazioni introdotte dalla loi 81-1 . 205
356 INDICE-SOMMARIO 2. La loi Dailly nella giurisprudenza 206 2.1. La cessione par bordereau come mezzo normale di paga- mento 208 2.2. Le condizioni di forma del bordereau e della sua accetta- zione 212 2.3. Conflitti tra piü aventi diritto sugli stessi crediti 220 2.3.1. Banchiere cessionario e banchiere receptionnaire. Ri- corso, da parte delle corti di merito, ai principi della buona fede e della tutela deU'affidamento sulla situa- zione apparente per delimitare l'efficacia dell'art. 4, 1° comma della legge 81-81 221 2.3.2. Altre ipotesi di conflitto 232 2.3.2.1. Conflitto tra banchiere cessionario par borde- reau e sous-traitant ehe esercita Yaction directe contro il maitre de l'ouvrage 232 2.3.2.2. Conflitto tra banca cessionaria e venditore con riserva di proprietä ehe esercita Yaction en re- vendication del prix de revente. La tutela del venditore con riserva di proprietä in ipotesi di fallimento del primo acquirente (toi Duban- chet). Contrastante orientamento delle Corti di merito ed opinioni divergenti in dottrina. La decisione della Cour de Cassation, ehe consi- dera prevalente la posizione del venditore con riserva di proprietä, "prolungata" a norma di legge sui crediti ceduti 242 2.3.2.3. Conclusioni 250 3. II bordereau Dailly e la cessione fiduciaria dei crediti 253 Sezione II LA CESSIONE GLOBALE DEI CREDITI DI IMPRESA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO 1. Premessa. La cessione dei crediti in garanzia neH'ordinamento ita- liano. Obiezioni alla sua ammissibilitä. Causa di garanzia e trasfe- rimento della proprietä. Divieto del patto commissorio. Atteggia- mento favorevole della giurisprudenza. Applicazione limitata dell'i- stituto ed in ogni caso relativa ad operazioni di prestito singole e non ad un'operazione di finanziamento globale. Inadeguatezza del- la disciplina civilistica della cessione in relazione al trasferimento di una massa di crediti 263 2. La necessitä di modifica della disciplina civilistica della cessione dei crediti particolarmente sentita a seguito dell'introduzione e del- la diffusione in Italia del contratto di factoring. Disciplina speciale della cessione dei crediti di impresa ad una societä finanziaria (legge 21 febbraio 1991). II riferimento, nei lavori preparatori, alle esigenze di finanziamento delle piecole e medie imprese. La
INDICE-SOMMARIO 357 storia del prowedimento. Iniziativa delle societä del settore e sua influenza sulla formulazione di alcune delle norme introdotte. Prima bozza di progetto sulla disciplina del contratto di "fattoriz- zazione". Imitazione, in alcune delle disposizioni previste, delle re- gole dello Uniform Commercial Code (pubblicitä del contratto di "fattorizzazione" ed inefficacia di un divieto convenzionale di ces- sione) 266 3. I caratteri specifici della legge del 21 febbraio 1991. Punto di rife- rimento fundamentale il modello francese della loi 81-1. Ambito di applicazione della legge italiana. Requisiti del cedente e del ces- sionario. I crediti compresi nella previsione normativa 270 3.1. Principali innovazioni introdotte: la cessione dei crediti in massa e la cessione dei crediti futuri. Imitazione diretta del modello francese e mediata del modello tedesco Globalzes- sion. Criteri per la determinabilitä dei crediti futuri e di quelli eventuali. La garanzia della solvenza del debitore ce- duto. Accentuazione del carattere finanziario dell'operazione 273 3.2. Segue. Efficacia della cessione nei confronti dei terzi. II pa- gamento totale o parziale del corrispettivo della cessione, ehe abbia data certa, assunto come criterio per stabilire la prioritä della societä finanziaria rispetto ad altri aventi di- ritto sugli stessi crediti. Dubbi sul sistema piü conveniente per assicurare la data certa del pagamento. Tentativo di imi- tare il sistema adottato dalle societä di affacturage francesi (surrogazione). Difficoltä di conciliare la disciplina della sur- rogazione con una cessione globale di crediti presenti e fu- turi e soprattutto con la previsione di un pagamento par- ziale 277 3.3. Le regole speciali in materia di procedure concorsuali: parti- colare rilevanza della tutela della posizione del cessionario.. 283 3.3.1. II fallimento del debitore ceduto. Deroga alle norme in materia di revocatoria. L'azione revocatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto va eserci- tata nei confronti del cedente e non del cessionario, anche nell'ipotesi di assunzione, da parte di quest'ul- timo, della garanzia della solvenza del debitore. Ri- lievi critici 284 3.3.2. II fallimento del cedente. Inefficacia della cessione se il cessionario conosceva lo stato di insolvenza ed ab- bia effettuato il pagamento del corrispettivo nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e prima del- la scadenza del credito. Recesso da parte del cura- tore dalle cessioni stipulate dal cedente per i crediti non ancora sorti alla data della dichiarazione del fal- limento e diritto del cessionario alla restituzione degli antieipi del corrispettivo in deroga alle previsioni del- l'art. 72 L.F 287 4. Considerazioni finali. Le lacune del progetto: la cessione dei cre- diti verso la pubblica amministrazione. II divieto convenzionale di
358 INDICE-SOMMARIO cessione. Le soluzioni adottate dal legislatore francese. Possibile revisione in tempi brevi della legge, non diversamente da quanto e stato fatto in Francia in relazione alla loi Dailly 289 CAPITOLO QUARTO CONCLUSIONI 1. Evoluzione della disciplina del credit de mobilisation negli ordina- menti francese ed italiano.... 295 1.1. L'ordinamento francese 295 1.1.1. II rilievo del formante legislativo e le sue linee di sviluppo. Tendenza ad una sorta di "reification de la creance" 295 1.1.2. La resistenza della lettre de change alla concorrenza dei documenti alternativi. Necessitä del documento in Francia per Fefficacia del trasferimento rispetto ai terzi. Titre papier ed esigenze di informatisation: so- luzioni auspicate dagli Operator! bancari in rapporto alla LCRBM 297 1.1.3. Influenza della disciplina cambiaria sugli stessi prov- vedimenti innovativi del legislatore e suoi riflessi sulla pratica degli affari, sulla giurisprudenza e sulla dottrina 300 1.1.4. Gli aspetti di maggior rilievo delFevoluzione della di- sciplina del credit de mobilisation in Francia rispetto alla situazione di partenza 301 1.2. Elementi simili e differenze neH'ordinamento italiano 302 1.2.1. Elemento prevalente: la pratica degli affari. Dalla scomparsa del protesto e dell'accettazione alla pro- gressiva riduzione dell'uso della cambiale come stru- mento di smobilizzo dei crediti di impresa. Le opera- zioni di finanziamento su fatture e su ricevute banca- rie e le nuove tecniche di finanziamento di matrice angloamericana: nel primo caso si ha una garanzia in senso economico del tipo di quella prevista nel CMCC non garanti 302 1.2.2. L'intervento del legislatore 304 1.2.3. L'influenza delPordinamento francese su quello ita- liano ed i suoi limiti 307 1.3. Confronto della situazione attuale dei due ordinamenti con- siderati rispetto ai caratteri tipici dei modelli tedesco e sta- tunitense. Possibilitä di trasferimento in garanzia di una massa di crediti presenti e futuri. Garanzia a copertura di precedenti erogazioni finanziarie, ammessa dalla giurispru- denza francese in base alla loi Dailly, ma difficilmente con- ciliabile con la definizione "declamatoria" (cessione-vendita) contenuta nella legge italiana del 21 febbraio 1991 308
INDICE-SOMMARIO 359 1.3.1. Possibilitä in astratto di pattuizioni dell'ampiezza di quelle previste in Germania e negli Stati Uniti, sia pure con una procedura piü complessa. Remore da parte degli operatori economici in Francia. Riduzione, ab origine, del "monopolio" del finanziatore sui cre- diti d'impresa. Le soluzioni diverse dello Uniform Commercial Code e della giurisprudenza tedesca 310 1.3.2. Assenza di pubblicitä del trasferimento dei crediti, secondo il modello tedesco, non coerente col diverso orientamento legislativo in altre ipotesi di garanzie senza spossessamento e di quelle piü specifiche ri- guardanti l'efficacia verso i terzi del trasferimento dei crediti senza l'osservanza delle regele del codice ci- vile. In Germania la mancanza di pubblicitä delle ga- ranzie mobiliari senza spossessamento ha determinato l'elaborazione di regole particolari da parte della giu- risprudenza tedesca, di cui per altro ne il legislatore francese ne quello italiano sembrano aver tenuto conto. I problemi ehe la mancanza di pubblicitä delle garanzie ha determinato neH'ordinamento francese. Prevedibilitä di analoghe difficoltä in base alla legge italiana del 21 febbraio 1991. Propensione, de iure condendo, all'introduzione, nell'ordinamento francese, di una forma di pubblicitä in questo settore 313 2. Osservazioni sulla circolazione dei modelli giuridici nel settore speeifico. L'efficienza economica del modello straniero come ra- gione di "prestigio" per l'imitazione. II sistema francese, costituisce il principale modello di riferimento per l'ordmamento italiano. Re- lativamente recente, nel sistema francese l'imitazione del modello straniero ed il suo espresso riconoseimento da parte del legisla- tore. Esame aecurato dei modelli stranieri nei lavori della Commis- sion Gilet, ma limitata imitazione da parte delYOrdonnance del 1967. Espressa menzione, nei lavori preparatori della loi Dailly dei modelli stranieri di riferimento (Belgio, Germania) 315 2.1. In particolare, la circolazione operata tra formanti non omo- genei. II modello Globalzession, tratto dalla pratica degli af- fari tedesca, reeepito a livello legislativo nell'ordinamento francese. Un precedente nella loi Dubanchet per la vendita con riserva di proprietä. La carenza di un'indagine sufficien- temente aecurata sulla particolare configurazione dell'istituto nell'ordinamento tedesco e sulle regole elaborate dalla giuri- sprudenza, ehe ne rendono possibile il corretto funziona- mento 319 2.2. L'adattamento del modello Globalzession per consentirne il "trapianto" negli ordinamenti francese ed italiano: la delimi- tazione della portata dell'accordo, per ottemperare al requi- sito della determinatezza o determinabilitä dell'oggetto della cessione. La non necessitä di speciali adempimenti per Top-
360 1NDICE-SOMMAR1O ponibilitä ai terzi dell'accordo di cessione(sistema tedesco) e le oscillazioni tra novitä (opponibilitä dalla data del docu- mento) e tradizione (notifica, accettazione) del legislatore francese. L'influenza di questo atteggiamento del legislatore sulla concreta applicazione della legge. La "incertezza" del legislatore italiano tra il criterio prioritario introdotto e quelli previsti dal codice civile.... 322 2.3. Necessitä di coerenza nel far ricorso a modelli diversi e contrastanti: la legge italiana sulla disciplina della cessione dei crediti di impresa 324 2.4. Interesse allo sviluppo di esperienze differenti ed esigenza di uniformazione delle legislazioni 327 3. II ruolo dei diversi formanti negli ordinamenti presi in considera- zione. In particolare: il ruolo della giurisprudenza negli ordina- menti di civil law 328 3.1. La interazione tra i diversi formanti 328 3.2. II ruolo dei principi generali nell'applicazione da parte delle Corti di prowedimenti innovativi e la delimitazione in con- creto della portata di questi Ultimi 333 3.3. L'influenza degli operatori economici interessati nella elabo- razione di disposizioni di particolare favore rispetto a speci- fiche esigenze (Brasile, Francia, Italia) ed i possibili limiti di efficacia di tale normativa 337 Bibliografia 341
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