Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana - di Luca Baldini
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ISSN 1826-3534 7 APRILE 2021 Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana di Luca Baldini Funzionario amministrativo presso la Regione Liguria
Il controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione italiana* di Luca Baldini Funzionario amministrativo presso la Regione Liguria Abstract [It]: L’art. 4 del decreto legislativo n. 286 del 30.07.1999 disciplina la costituzione del controllo interno di gestione nella pubblica amministrazione. In questo elaborato, dopo un inquadramento sistematico del controllo interno di gestione nel quadro dei controlli nella pubblica amministrazione, sono esaminati i principi, il fondamento normativo e la struttura del controllo interno di gestione pubblico. Viene, in particolare, esaminato il concreto funzionamento all’interno delle pubbliche amministrazioni di tale controllo, con l’indicazione di punti critici e di proposte per un miglioramento. Abstract [En]: Art. 4 of the legislative decree n. 286 of 30 July 1999 provides for the creation of the internal management control in every public administration. In this paper, after a systematic analysis of the internal management control within the management control system in the public administration, the author examines the principles, the legal basis and the structure of internal public management control. In particular, the paper examines the actual functioning of this control within the public administrations, with the indication of critical issues and some proposals for improvement. Parole chiave: controllo interno di gestione, pubblica amministrazione, decreto legislativo n. 286 del 30.07.1999, efficacia, produttività. Keywords: internal management control, public administration, legislative decree no. 286 of 30.07.1999, effectiveness, productivity. Sommario: 1. La collocazione del controllo di gestione all’interno del sistema dei controlli. 2. Princìpi e quadro normativo. 3. La struttura del controllo di gestione e dei suoi indicatori. 3.1. Efficacia. 3.2. produttività (o efficienza). 3.3. Economicità. 4. Osservazioni conclusive. 1. La collocazione del controllo interno di gestione nel sistema dei controlli pubblici Il sistema dei controlli amministrativi consiste in un insieme di giudizi che hanno ad oggetto gli atti o l’attività della pubblica amministrazione e che perseguono l’obiettivo di incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, a partire dalla sua organizzazione, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione1. In linea generale, sotto un profilo strutturale, i controlli esprimono un rapporto tra l’autorità che ha la funzione di controllo e il soggetto la cui azione soggiace al controllo2. Questo può essere svolto da un soggetto interno alla pubblica amministrazione, come nel caso del controllo di gestione di cui si tratterà * Articolo sottoposto a referaggio. 1 M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, volume I, Milano, 1993, p. 326. 2 G. D’AURIA, Modelli di controllo nel settore pubblico: organi, parametri, misure, I controlli nella Pubblica Amministrazione, S. CASSESE (a cura di), Bologna, 1993, p. 20 e ss.. 1 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
nel presente elaborato, ovvero da un soggetto esterno, come ad esempio avviene per il controllo svolto dalla Corte dei Conti3. Il giudizio espresso dal soggetto in posizione di controllo può essere di vari tipi, in particolare si distingue tra: 1) controlli di legittimità in cui si valuta la conformità dell’azione della pubblica amministrazione alle norme giuridiche4; 2) controlli di merito in cui si valuta l’opportunità dell’azione amministrativa5; 3) controlli tecnici, che variano a seconda delle regole tecnico specialistiche poste alla base del giudizio6 (ad esempio, i controlli sul bilancio si basano sulle regole tecniche di apposizione delle poste contabili e sulla verifica della congruità delle uscite e delle entrate)7. All’interno della cornice delineata, il controllo di gestione può essere di due tipi: di tipo interno, il quale trova il proprio fondamento giuridico nel decreto legislativo n. 286 del 30.07.19998; di tipo esterno, fondato sulla legge n. 20 del 14.01.1994, che è svolto dalla Corte dei Conti9. 3 Storicamente, i controlli interni di gestione sono sorti nel settore privato all’interno dei sistemi di management e controllo delle aziende. Al riguardo, si veda G. D’ONZA, Il sistema di controllo interno nella prospettiva del risk management, Milano, 2008, p. 12 e ss. 4 F. BATTINI, Il controllo surrettizio di legittimità, Giornale di diritto amministrativo, 4, 2005, p. 374 e ss.; L. SAMBUCCI, Riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e controlli di legittimità sugli atti, Rivista Corte dei Conti, IV, 2004, p. 330 e ss.. 5 E. CASETTA, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2018, p. 179 e ss.. 6 G. D’AURIA, Le mutazioni dei controlli amministrativi e la Corte dei conti: a un quarto di secolo da una storica riforma, Rivista trimestrale di diritto pubblico, 3, 2019, p. 706 e ss.; E. F. SCHLITZER - A. BALDANZA, Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, Il sistema dei controlli interni, Milano, 2002, p. 22 e ss.. 7 C. NOTAMURZI, I ministeri, L’esperienza dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche, A. NATALINI (a cura di), Consorzio per lo Sviluppo delle Metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni - Istat, 5, 2002, p. 27 e ss.. Il sistema dei controlli all’interno delle amministrazioni pubbliche ha subito una progressiva evoluzione negli ultimi trent’anni. La prima disposizione normativa che aveva previsto, seppur in forma embrionale, il controllo interno di gestione è la legge n. 168 del 9.05.1989 con cui, all’articolo 7, si prevedeva che “le università adottano un regolamento di ateneo”, con il quale sono disciplinate “le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell’università, nonché dei singoli centri di spesa”. In seguito, è stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 3.02.1993 relativo alla razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego che ha previsto, all’articolo 20, al fine di verificare la realizzazione dei programmi e progetti affidati agli uffici, la costituzione di “appositi nuclei di valutazione nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, composti da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione”. Tuttavia, è con il decreto legislativo n. 77 del 25.02.1995, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, agli articoli 39, 40 e 41, oggi abrogati, che viene previsto in modo espresso, per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico, il controllo di gestione, anche se riferito ai soli enti locali. In particolare, tale normativa prevedeva che: “Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali (…) applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite (…) dai propri statuti e regolamenti di contabilità”. Tale normativa indicava, inoltre, una prima definizione del controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche: “il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi”. 8 R. PEREZ, La nuova disciplina dei controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, L’efficienza per decreto, Giornale di diritto amministrativo, 1, 2000, p. 28 e ss.. 9 E. D’ALTERIO, Come le attività della Corte dei Conti incidono sulle pubbliche amministrazioni, Rivista Trimestrale di diritto pubblico, 1, 2019, p. 40 e ss.. 2 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
Nonostante si tratti in entrambi i casi di controllo di gestione, essi presentano caratteristiche differenti sotto molteplici profili. In primo luogo, vi è una differenza relativamente al soggetto che pone in essere il controllo di gestione: nel primo caso sono soggetti interni alla pubblica amministrazione10; nel secondo caso si tratta della Corte dei Conti, ossia di un soggetto esterno. In secondo luogo, il controllo di gestione esterno, a differenza di quello interno, è incentrato su un sistema “a campione”, ossia limitato a solo una parte dell’azione amministrativa. Infine, il controllo di gestione posto in essere dalla Corte dei Conti è volto a supportare il Parlamento, nella sua funzione di indirizzo politico, e le altre assemblee elettive per quanto concerne gli enti territoriali; invece, il controllo interno di gestione è volto a supportare i dirigenti posti al vertice dell’unità organizzativa interessata11. Nei seguenti paragrafi, l’analisi si concentrerà sul controllo interno di gestione in quanto si tratta di un sistema che, da un lato, costituisce un utile strumento per misurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; dall’altro lato, ad oggi, risulta scarsamente utilizzato (o comunque usato in modo tendenzialmente limitato) dalle pubbliche amministrazioni sia per difficoltà tecniche nella sua messa in atto, anche per la necessità di professionalità adeguate, non solo di tipo giuridico, che, soprattutto, per la necessità di un mutamento culturale, sia a livello politico che amministrativo, che ponga il focus sull’amministrazione di risultato12. 2. Princìpi e quadro normativo La disposizione cardine è contenuta nell’articolo 100 della Costituzione che costituisce il fondamento giuridico del sistema dei controlli posti in essere dalla Corte dei Conti13. 10 B. G. MATTARELLA, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, 2020, p. 105 e ss.; R. LOMBARDI, Contributo allo studio della funzione di controllo, Controlli interni e attività amministrativa, Milano, 2003. 11 G. D’AURIA, I controlli, Trattato di diritto amministrativo, S. CASSESE (a cura di), Milano, 2003, p. 1344 e ss. 12 Sull’amministrazione di risultato si vedano, ex multis, A. ROMANO TASSONE, Sulla formula “amministrazione per risultati”, in Scritti in onore di Elio Casetta, vol. II, Napoli, 2001, p. 813 e ss.; A. ROMANO TASSONE, Analisi economica del diritto e amministrazione di risultato, in AIPDA Annuario 2006. Analisi economica e diritto amministrativo, Milano, 2007, p. 232 e ss.; G. CORSO, Amministrazione di risultati, in AIPDA Annuario 2002. Innovazione del diritto amministrativo e riforma dell’amministrazione, Milano, 2003, p. 127 ss.; M. R. SPASIANO, Funzione amministrativa e legalità di risultato, Torino, 2003; S. CASSESE, Cosa vuol dire amministrazione di risultati, Giornale di diritto amministrativo, 2004, p. 941 e ss.; M. IMMORDINO - A. POLICE (a cura di), Principio di legalità e amministrazione di risultati, Torino, 2004. 13 C. CHIAPPINELLI, I controlli, Studi di diritto amministrativo, R. CHIEPPA-V- LOPILATO (a cura di), Milano, 2007, p. 567 e ss.; G. D’AURIA, Mutazioni dei controlli amministrativi e la Corte dei Conti: a un quarto di secolo da una storica riforma, Rivista Trimestrale di diritto pubblico, 3, 2019, p. 705 e ss.. 3 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
Dottrina e giurisprudenza hanno posto la questione se il sistema dei controlli configurato dalla Carta costituzionale costituisse un sistema chiuso e quindi tassativo ovvero se, invece, fosse possibile predisporre ulteriori sistemi di controllo14. La questione è stata definitivamente risolta dalla Corte Costituzione - sentenza n. 29 del 27.01.1995 - con cui ha statuito che l’articolo 100 della Costituzione non preclude al legislatore ordinario di introdurre forme di controllo diverse e ulteriori purché, per queste ultime, sia rintracciabile in Costituzione un “adeguato fondamento normativo o un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati”15. Sulla base di questa pronuncia, il governo ha emanato il decreto legislativo n. 286 del 30.07.1999 che disciplina i controlli interni sull’attività di gestione16. L’impulso a tale normativa si deve alla legge n. 59 del 15.03.1997 (cd. riforma Bassanini I) che all’articolo 11, comma 1, lettera c), in un’ottica di riforma della pubblica amministrazione, ha incaricato il governo di predisporre uno o più decreti legislativi al fine di “riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”17. Il decreto legislativo in esame prevede tre tipi di controlli interni sull’attività di gestione, che costituiscono un sistema integrato: 1) il controllo di gestione; 2) il controllo strategico; 3) la valutazione della performance18. L’obiettivo del decreto legislativo n. 286 del 30.07.1999, con riferimento al controllo interno di gestione, è di costituire strumenti adeguati a verificare l'efficacia, l’efficienza e l’economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati19. Il legislatore ha previsto che il meccanismo dei controlli interni, come sopra disciplinato, sia obbligatorio per i ministeri, mentre è applicabile relativamente ai principi alle regioni le quali, mediante legge quadro di contabilità, devono delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e 14 G. D’AURIA, Principi di giurisprudenza costituzionale in materia di controlli (1958-2006), Rivista amministrativa della Repubblica italiana, IX, 2006, p. 761 e ss.. 15 Corte Costituzione, sentenza n. 29 del 27.01.1995. F. BATTINI, Il nuovo assetto del sistema dei controlli pubblici, Relazione tenuta nel corso del 50° Convegno di studi amministrativi (Varenna, 16, 17 e 18 settembre 2004): “L’attuazione del titolo V della Costituzione”. 16 R. PEREZ, Il funzionamento dei controlli interni nella pubblica amministrazione, La modernizzazione dello Stato, L. FIORENTINO - M. PACINI (a cura di), Milano, 2002, p. 70 e ss.. 17 Legge n. 59 del 15.03.1997, articolo 11, comma 1, lettera c). 18 E. D’ALTERIO, Il lungo cammino della valutazione nelle pubbliche amministrazioni, Giornale di diritto amministrativo, 2017, p. 571 e ss.. 19 In un’ottica d’insieme, a fronte di amministrazioni pubbliche che hanno implementato il controllo di gestione in modo efficiente e funzionale, tra cui, in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della giustizia, vi sono altre amministrazioni pubbliche che sono in una fase ancora sperimentale ovvero che necessita di ulteriore implementazione. Al riguardo, si veda. F. GAGLIARDUCCI, L’apparenza della (ri)forma del sistema dei controlli interni, in F. MERLONI - A. PIOGGIA - R. SEGATORI (a cura di), Milano, 2007, p. 196 e ss.. 4 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
controllo20. È, invece, derogabile dagli enti locali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura21. È, inoltre, espressamente previsto che il sistema di controllo in questione non si applichi alla valutazione dell’attività didattica e di ricerca dei professori e ricercatori delle università e degli enti di ricerca, né all'attività didattica del personale della scuola22. Mentre il controllo strategico e la valutazione della performance sono volte a supportare l’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo, il controllo interno di gestione ha la funzione di verificare l'efficacia, l’efficienza e l’economicità dell'azione amministrativa23. Ne consegue che mentre il primo controllo suddetto è svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico amministrativo, invece, il controllo di gestione e l’attività di valutazione dei dirigenti sono svolte da strutture che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell’unità organizzativa interessata24. Al riguardo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, indica in maniera omogenea i criteri a cui deve conformarsi il sistema dei controlli interni di gestione25. 20 A. SPANO, Sistema di controllo manageriale nella PA, Milano, 2009, p. 194 e ss.. 21 Per gli enti locali vi è, in materia, una specifica normativa prevista dal TUEL (Testo Unico Enti Locali) che, all’art. 196, espressamente afferma che: “Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi”. Inoltre, l’art. 197 del TUEL prevede che il controllo di gestione “ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali”. Infine, l’art. 198 del TUEL indica che la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione di controllo di gestione “fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili”. 22 Per una analisi critica dello stato dei controlli di gestione negli enti locali e in ottica comparata con il Regno Unito si veda P. ADAMI - A. NATALINI, Istituzioni locali, performance, trasparenza: il controllo di gestione in Italia e nel Regno Unito, Roma, 2011, p. 15 e ss. 23 G. NICOSIA, La complicata evoluzione del controllo gestionale sul «capitale umano» nelle pubbliche amministrazioni, Rivista Trimestrale di diritto pubblico, 3, 2019, p. 781 e ss. 24 L. HINNA, Pubbliche amministrazioni: cambiamenti di scenario e strumenti di controllo, Padova, 2002, p. 123 e ss.. 25 Sui poteri di direttiva del Presidente del consiglio dei ministri si v. E. LONGO, La mutazione del potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri nella prassi più recente, Osservatorio sulle fonti, I, 2019. 5 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
Il decreto legislativo n. 286 del 30.07.1999 all’articolo 4 prevede che, ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisca: a) l’unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo medesimo; b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, l’efficienza e l’economicità dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative; e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. Con l’emanazione delle “linee guida sull’attivazione del sistema di gestione nelle amministrazioni dello Stato”, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha stabilito quali sono i requisiti minimi a cui devono ottemperare i sistemi di controllo di gestione26. In particolare, le linee guida prevedono che i sistemi di controllo interno di gestione forniscano informazioni a livello di linea di attività al fine di monitorare i risultati di tutte le principali attività svolte e di compararli tra loro anche nel caso di amministrazioni con modelli organizzativi differenti27. A tale scopo, è necessario che almeno un insieme minimo di informazioni sia rilevato con le stesse modalità: 1) “che i sistemi di controllo di gestione rilevino almeno tutte le componenti del costo del personale”; 2) “che il costo del personale sia rilevato a consuntivo”; 3) “che a ogni linea di attività siano associati i soli costi diretti, ossia i costi del personale e delle risorse gestite direttamente dalle unità che realizzano la linea di attività” al fine di individuare meglio la responsabilità specifica sui risultati dei singoli responsabili di struttura; 4) la rilevazione abbia “cadenza almeno semestrale”28. Ciò, inoltre, consente di fare benchmarking per le attività realizzate in modo omogeneo tra i diversi ministeri, e di individuare le best practices che possano essere utilizzate in altre amministrazioni29. 3. La struttura del controllo interno di gestione e dei suoi indicatori Il controllo interno di gestione consente di valutare se gli obiettivi che sono stati dati a ciascuna struttura organizzativa della pubblica amministrazione siano stati raggiunti o meno30. 26http://www.rgs.mef.gov.it//_Documenti/VERSIONE-I/Attivit-- i/Bilancio_di_previsione/Note_integrative/Direttive-/Allegato-Linee-guida-sull-attivazione-del-sistema-die-controlli- di-gestione-nelle-Ammi.pdf. 27 E. D’ALTERIO, Lo stato dei controlli delle pubbliche amministrazioni, I controlli interni gestionali, Sna e Irpa, 2013, p. 5 e ss.. 28 Linee guida sull’attivazione del sistema di gestione nelle amministrazioni dello Stato” allegate alla Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27.12.2004. 29 B. DENTE - N. PIRAINO, La parabola dei controlli interni nelle amministrazioni dello Stato, Astrid, 2008. 30 M. CAMMELLI, Amministrazione di risultato, Associazione Italiana Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA), Annuario 2002, p. 108 e ss.. 6 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
Va subito precisato, a onor del vero, che i sistemi di controllo interno di gestione sviluppati dalle amministrazioni pubbliche risultano sovente pensati come mero adempimento formalistico e, per tale motivo, sono caratterizzati da disfunzioni e scarsa rilevanza31. Significativo è il fatto che le relazioni degli OIV di pressoché tutti i Ministeri affermino la necessità di un’implementazione del sistema di controllo interno di gestione e della sua maggiore integrazione con gli altri sistemi di monitoraggio e di controllo. Le pagine che seguono sono volte ad apportare un contributo concreto al fine di colmare lo spread tra dato normativo e prassi applicativa dei controlli in oggetto, sulla base dello studio di best practices sviluppate da alcuni ministeri32. Per tale motivo di seguito si cercherà di delineare, in modo completo e al tempo stesso pratico, un sistema di controllo interno di gestione che possa essere utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche senza la necessità di acquistare o costruire programmi, software o strumenti nuovi ma basandosi “semplicemente” su tecnologie e risorse già esistenti in capo alle pubbliche amministrazioni medesime. Innanzitutto, il controllo interno di gestione si articola su due livelli. Il controllo di gestione di primo livello sorge con la direttiva annuale, emessa dai Capi dipartimento, per la programmazione e la definizione degli obiettivi che devono conseguire le unità dirigenziali di secondo livello33. Il controllo di gestione di secondo livello è avviato dall’emanazione del decreto di assegnazione degli obiettivi specifici. La direttiva annuale di cui sopra è caratterizzata da due aspetti fondamentali: 1) la coerenza esterna, volta a garantire il raccordo tra le priorità politiche del ministero e le politiche contenute nei documenti programmatici del Governo; 2) la coerenza interna, in quanto tende ad assicurare il coordinamento e la conciliabilità tra gli obiettivi stabiliti dalla direttiva e l’organizzazione ministeriale34. Al fine dell’emanazione del decreto di assegnazione degli obiettivi, i direttori devono tenere in considerazione gli obiettivi contenuti nella direttiva del Ministro e aggiungervi gli ulteriori obiettivi della direzione generale, di solito concernenti le attività connesse a compiti istituzionali, identificando i 31 Q. LORELLI, Sulla inefficienza od inutilità dell’attuale sistema di controlli sulle pubbliche amministrazioni a fini di prevenzione della corruzione e della maladministration, Astrid, 2019. 32 Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato tecnico scientifico per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, Processi di programmazione strategica e controlli interni nei ministeri. Stato e Prospettive. Secondo, Terzo, Quarto Rapporto, marzo 2006. L’antesignano sistema di controllo di gestione della pubblica amministrazione italiana è stato predisposto tra la fine del 2002 e la fine del 2003 e avviato nel 2004 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sulla base della ricerca effettuata, i principali ministeri che attuano il controllo interno di gestione sono, in particolare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della Giustizia. 33 Manuale operativo per il sistema di Controllo di Gestione Ministero della Giustizia. 34 A. NATALINI, Riorganizzazione dei controlli interni, l’esperienza dei controlli interni nelle amministrazioni pubbliche, A. NATALINI (a cura di), Consorzio per lo Sviluppo delle Metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni - Istat, 5, 2002, p. 16 e ss.. 7 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
principali risultati da conseguire. Gli obiettivi assegnati attraverso la direttiva ai Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA) devono consentire di verificare, ex post, i risultati effettivamente ottenuti da questi. Tale controllo ha origine dalla verifica dei compiti di ciascuna struttura organizzativa, sulla base di quando previsto dal decreto ministeriale (cd. di secondo livello). Quest’ultimo è il decreto ministeriale che attribuisce i compiti ad ogni struttura amministrativa individuata dal decreto di primo livello. La ripartizione avviene per CRA, direzioni generali e uffici. Per ogni ufficio vi è l’elenco dei compiti da svolgere. Ogni compito, a sua volta, è declinato in una serie di attività. Per ogni attività deve essere individuato il suo prodotto. Infine, per ogni prodotto devono essere individuati tre indicatori: 1) efficacia; 2) produttività; 3) economicità. Vi sono ulteriori elementi che rilevano nella predisposizione del sistema di controllo di gestione: è necessario definire le unità responsabili dello stesso, le unità organizzative a livello delle quali misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative, gli obiettivi, i destinatari delle informazioni e la frequenza delle rilevazioni. Innanzitutto, l’arco temporale che viene tradizionalmente usato per il controllo di gestione nella pubblica amministrazione è il trimestre. Ogni attività di ogni struttura organizzativa ha un momento di inizio e uno di fine: quindi, ha un input all’attivazione e un output all’esecuzione. Di solito, nelle pubbliche amministrazioni l’input è di due tipi: 1) alla richiesta di un'altra amministrazione o di un altro ente o di un soggetto (input), l’amministrazione in questione deve elaborare un documento, un atto, ecc. (prodotto) che poi deve essere inviato all’amministrazione richiedente o a tale soggetto (output); 2) l’input non è una richiesta che arriva da un altro soggetto ma è ad esempio il numero delle persone gestite o una determinata attività di controllo che deve essere posta in essere periodicamente. In quest’ultima ipotesi, il prodotto è, ad esempio, il numero delle relazioni che devono essere redatte e l’output è la trasmissione di queste relazioni al soggetto appropriato. In linea generale, vi è la necessità per il sistema di controllo interno di gestione di interagire e scambiare dati con i sistemi automatizzati della struttura organizzativa sottoposta a controllo (cd. sistemi alimentanti) e, in particolare, con i sistemi relativi alla rendicontazione contabile, alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di presenze - assenze), alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti, protocollo informatico), all’analisi delle spese di funzionamento dell’amministrazione pubblica (personale, beni e servizi) e ai sistemi di contabilità analitica35. 35Per completezza si rileva che alcune amministrazioni pubbliche, nella fase embrionale e di sperimentazione del controllo di gestione, a causa della mancanza di sistemi informatici adeguatamente integrati, hanno svolto l’attività di 8 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
Al riguardo, per calcolare il numero di input ricevuti e di output inviati, risulta utile l’utilizzo del protocollo, tipico di ogni amministrazione pubblica. In particolare, il responsabile tecnico del sistema di protocollazione, per ogni attività che è oggetto di controllo interno di gestione, deve prevedere, ove non sia già esistente, una apposita classificazione (codice di protocollazione) con cartelle “blindate”, ossia di sola lettura (con possibilità di modifica solo per il protocollatore e per il direttore). In questo modo nessun ufficio dovrà fornire alcun dato di input e di output, in quanto ogni dato in esame verrà trasmesso in automatico dal sistema di protocollo al sistema di controllo interno di gestione. In fase di impostazione del sistema di controllo interno di gestione è necessario prevedere idonei presidi organizzativi, al fine sia di individuare tempestivamente ogni mutamento concernente la localizzazione dei punti di snodo che di modificare, ove necessario, le linee di flusso degli obiettivi. Si ritiene che per identificare le attività più rilevanti da sottoporre al controllo di gestione sia necessario selezionarle sulla base dei seguenti criteri: 1) maggior assorbimento di risorse umane; 2) rilevanza e utilità esterna; 3) individuazione, ove possibile, di un prodotto finale e dei relativi prodotti intermedi. Si osserva, inoltre, che la maggior parte delle attività da sottoporre al controllo di gestione sono quelle collegate agli obiettivi gestionali delle singole unità organizzative36. È importante che il sistema di controllo interno di gestione renda prevalente l’esame del rapporto tra le attività e gli indicatori di efficienza, efficacia e economicità, rispetto al rapporto tra le attività e le strutture organizzative presso cui le prime risultano allocate. Ciò perché consente, nel caso di variazioni della struttura organizzativa, di poter riallocare in modo tempestivo in strutture differenti, le attività e i relativi indicatori37. Le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri hanno previsto che gli indicatori utilizzati per il controllo interno di gestione devono essere caratterizzati da tre elementi: 1) significatività; 2) misurabilità; 3) responsabilità specifiche. rilevazione dei costi in modo manuale e concentrandosi soprattutto sul costo delle risorse umane che, tendenzialmente, ha un’incidenza grandemente maggiore rispetto a tutte le altre voci di costo (circa l’80% in media in ogni amministrazione pubblica). 36 E. D’ALTERIO, Lo stato dei controlli delle pubbliche amministrazioni, I controlli interni gestionali, Sna e Irpa, 2013, p. 14 e ss.. 37 Ad esempio, la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 308/SECIN/LP del 14.03.2002 prevede che “la progettazione e l'esercizio del controllo di gestione sono demandati a ciascuna unità organizzativa di livello dirigenziale generale (…). Ciascun titolare di ufficio di livello dirigenziale generale di prima fascia costituisce un ufficio per il controllo di gestione” (ufficio C.d.G.). Gli uffici C.d.G. “rilevano, periodicamente, per ogni unità dirigenziale di seconda fascia, le risorse umane impiegate nelle attività svolte per il perseguimento delle missioni istituzionali” e, a tal fine, “ogni dirigente di seconda fascia segnala all'ufficio C.d.G. l’impiego di risorse umane, ripartito in misura percentuale tra le attività svolte al fine di raggiungere la corrispondente missione istituzionale di competenza”. Gli uffici C.d.G. individuano, per ogni missione istituzionale e per il periodo stabilito, “i costi delle risorse umane e strumentali (…), le spese di funzionamento degli uffici dirigenziali di seconda fascia” e, altresì, “i prodotti realizzati nel periodo considerato in relazione ad ogni missione istituzionale”. 9 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
Per “significatività” si intende che gli obiettivi assegnati alle strutture devono caratterizzare l'attività svolta dal CRA. Al riguardo si deve distinguere tra: 1) attività caratterizzate da un’elevata ripetitività. In questo caso, non è necessario disporre di informazioni sul singolo "prodotto", ma di valori medi o di sintesi che indichino i costi e i risultati complessivi dell'attività; 2) attività che si focalizzano su "progetti" e non sui “prodotti”. In questa ipotesi deve essere tenuto sotto controllo il singolo "progetto" sulla base di un insieme di obiettivi da realizzare entro un determinato arco temporale (di solito piuttosto lungo) individuato ex ante e da una indicazione analitica delle risorse necessarie per ciascuna fase del progetto. Per le attività orientate ai prodotti, si deve ulteriormente distinguere tra attività in cui prevale la dimensione quantitativa, come ad esempio il pagamento degli stipendi, e attività dove prevale la dimensione qualitativa, come ad esempio l’attività prelegislativa. Nel primo caso, il prodotto è definibile in modo chiaro e gli obiettivi sono misurabili con l’indice dell’efficienza tramite: 1) il rapporto tra costo delle risorse utilizzate e volume di attività svolto; 2) volume di attività svolto. Invece, per le attività in cui prevale la dimensione qualitativa non è tanto critico il numero di atti prodotti, ma il modo con cui essi vengono realizzati. Pertanto, in questo caso l’indice principale è quello dell’efficacia che verrà misurata tramite i tempi di risposta e il livello di servizio erogato. Per “misurabilità” si intende che gli obiettivi devono essere espressi attraverso indicatori misurabili in termini fisici, come ad esempio tempi di completamento, percentuale di errori, volumi di produzione, livello di soddisfazione degli utenti o livelli monetari, ossia tramite costi e ricavi. “Responsabilità specifiche”, infine, significa che gli obiettivi assegnati devono essere controllabili dall’interno, a livello di nesso di causalità tra ciò che i dipendenti dell'amministrazione pubblica in oggetto possono effettivamente fare e i risultati attesi, evitando, quindi, che la realizzazione di obiettivi dipenda, per la maggior parte, da fattori esogeni. 3.1 Efficacia L’indicatore di efficacia indica se una determinata struttura organizzativa riesce o meno a gestire il lavoro output corrente ed è dato dalla formula . input Se l’indicatore di efficacia è minore di 1, significa che l’ufficio è in sofferenza in quanto non riesce ad evadere tutte le richieste pervenute. Ciò potrebbe essere dovuto ad una pluralità di fattori che non sono direttamente individuabili sulla base dell’indicatore in esame. Infatti, non necessariamente l’impossibilità di evadere tutte le pratiche potrebbe essere dovuta ad un mal funzionamento della struttura organizzativa pubblica ma, ad esempio, ad un maggior carico di lavoro in un determinato trimestre, che potrebbe essere risolto da una diminuzione del workload, ossia da una riduzione del numero di input nel corso del tempo. 10 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
Pertanto, l’indicatore in esame consente di esaminare se sussista o meno un problema a livello di efficienza dell’organizzazione, ma non le cause di questo né le sue possibili soluzioni. Per quest’ultimo elemento sarà poi compito del dirigente dell’ufficio porre in essere tutti gli opportuni meccanismi volti a risolvere le criticità riscontrate. Se l’indicatore di efficacia è uguale a 1, significa che l’ufficio è in grado di smaltire tutte le pratiche. Infine, se l’indicatore di efficacia ha un valore maggiore di 1, vuol dire che viene smaltito tutto il lavoro che è entrato in un trimestre e vengono smaltite anche le pratiche pervenute nei trimestri precedenti le quali erano rimaste in arretrato. Per questi motivi, il controllo di gestione può dare un ausilio importante al dirigente. Si rileva che questo indicatore va osservato nel tempo: esso consente di capire quanto l’attività deve essere distribuita tra i vari dipendenti e quanto sia necessario specializzare il lavoro. Infatti, se l’attività è maggiormente settorializzata i dipendenti diventeranno più specializzati nell’ambito dell’attività di cui si occupano. Invece, se l’attività è meno settorializzata, i dipendenti svolgeranno attività più eterogenee e saranno meno specializzati con conseguenze in termini di efficacia e di tempistiche. 3.2 Produttività (o efficienza) L’indicatore di produttività (o efficienza) indica quanto tempo occorre per unità di prodotto ed è dato tempo lavorato dalla formula: . ouput Questo indicatore consente di osservare quanto tempo occorre in media per la pubblica amministrazione, nel tempo di un trimestre, per smaltire una richiesta pervenuta. Ad esempio, esso permette di esaminare l’arco temporale necessario per produrre una determinata licenza o un determinato provvedimento amministrativo. Tale indicatore può essere utile per capire, altresì, il numero di dipendenti che sono necessari per svolgere una determinata attività e, quindi, come organizzare l’apparato burocratico38. La sua formula, come visto, richiede di conoscere il numero di ore lavorate da ogni dipendente in un trimestre. Pertanto il sistema alimentante è l’ufficio del personale, in particolare l’ufficio che si occupa della banca dati delle presenze. È rilevante porre attenzione nell’individuazione dei criteri di calcolo dei dati da inserire nel modulo di rilevazione, onde evitare che una diversa interpretazione delle modalità di calcolo del periodo di presenza (comprendendovi o meno determinati tipi di assenza, ferie, permessi, ecc.) non renda omogeneo il sistema di controllo tra le varie strutture, risultando di fatto impossibile la comparazione. Al riguardo è opportuno R. MUSSARI, Manuale operativo per il Controllo di Gestione, analisi e strumenti per l’innovazione, Presidenza del Consiglio dei 38 Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per l’innovazione delle pubbliche amministrazioni, 340 e ss. 11 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
inserire nel calcolo delle presenze i giorni effettivamente lavorati dal dipendente e quindi senza conteggiare i giorni di ferie, di malattia e i permessi. Alla fine di ogni trimestre al direttore dell’ufficio in questione dovrebbe essere mostrata una tabella nella quale vengono indicati sia quanti prodotti sono stati realizzati relativamente ad ogni singola attività (numero di relazioni, numero di controlli, ecc.), sia quanto ha lavorato in ore ciascuna dipendente che svolge le sue mansioni nella struttura organizzativa. Il direttore dell’ufficio deve indicare in quale percentuale ogni unità di personale ha lavorato su ciascun prodotto. Strumento utile e alternativo a quanto detto, per alimentare il sistema di rilevazione delle ore lavorate dal singolo dipendente rispetto all’attività svolta, risulta essere il time sheet, sul modello delle aziende private. Con il time sheet ogni dipendente indica in una apposita tabella quando inizia e quando finisce di lavorare su un determinato prodotto, senza necessità di ricorrere all’indicazione del direttore dell’ufficio 39. Il sistema, poi, somma le ore che ciascun impiegato ha dedicato al prodotto. Infine, il tempo lavorato su un determinato prodotto deve essere diviso per l’output, ossia per il numero di prodotti effettivamente realizzati, e così si ottiene l’indicatore di produttività. L’indicatore in oggetto consente, pertanto, di esaminare come è suddiviso il carico di lavoro tra i vari dipendenti e quanto tempo occorre per realizzare ciascun prodotto. Per ridurre l’indicatore di produttività, ossia fare in modo che le ore occorrenti per unità di prodotto diminuiscano, il vertice amministrativo deve lavorare su due elementi: 1) la distribuzione del personale e 2) il procedimento amministrativo sotteso alla formazione del prodotto preso in esame. 3.3. Economicità L’indicatore di economicità consente di individuare quanto costa alla pubblica amministrazione emanare una unità di prodotto. Ad esempio, consente di calcolare il costo per emanare una determinata licenza o un determinato provvedimento amministrativo. costo Tale indicatore è rappresentato dalla seguente formula: , dove per “costo” - al numeratore - si ouput intende il costo necessario per completare un determinato prodotto. La ripartizione dei costi va imputata ai diversi ordini di centri di costo (centri di responsabilità). Per individuare il costo per unità di prodotto è necessario, innanzitutto, individuare il costo di un’intera 39Tuttavia, l’adozione del sistema del time sheet all’interno della pubblica amministrazione risulta essere non scevra di problemi. In particolare, ad oggi non vi è garanzia che il dipendente indichi in modo puntuale l’effettivo arco temporale nel corso del quale ha svolto una determinata attività lavorativa. 12 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
struttura organizzativa, il quale è dato dalla somma di due componenti: 1) il costo del personale e 2) il costo di funzionamento della struttura burocratica. Per calcolare il costo del personale esiste all’interno della pubblica amministrazione (statale) un sistema informatico, NOIPA, gestito dalla Ragioneria generale dello Stato, attraverso il quale viene pagato lo stipendio a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione medesima, mediante predisposizione del cedolino e trasferimento della somma da pagare sul c/c di ciascun dipendente. Pertanto, al fine di calcolare il costo dei dipendenti di ogni pubblica amministrazione è sufficiente che ogni mese il sistema di controllo interno di gestione prenda i codici fiscali di tutte le persone che lavorano nella pubblica amministrazione e li trasmetta a NOIPA. Tale sistema fa scorrere i codici fiscali, trasmessi dal sistema di controllo interno di gestione, sui cedolini degli stipendi che ha predisposto: quando il codice fiscale giunge al cedolino corrispondente lo aggancia ed estrae da quest’ultimo il cd. lordissimo, ossia lo stipendio comprensivo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Quindi il sistema di controllo interno di gestione invia i codici fiscali, questi ritornano riempiti delle quantità assegnate come stipendio alle singole unità di personale. All’interno della quantità inviata viene indicato lo stipendio, le trasferte, le indennità, lo straordinario, l’incentivazione, ecc., cioè tutto quello che lo Stato ha speso per pagare quella determinata persona. In questo modo, è possibile conoscere quale è il costo di ogni dipendente pubblico. È possibile utilizzare strumenti informatici già esistenti anche per calcolare il costo di funzionamento, ossia il costo della struttura organizzativa. In proposito, il costo di funzionamento ha come sistema alimentante SICOGE 40. Quando la legge di bilancio attribuisce i fondi ai ministeri, questi fondi non vengono immediatamente trasferiti. In seguito, quando il dirigente che ha il potere di spesa predispone il provvedimento di spesa, lo sottoscrive e lo consegna alla persona che ha le credenziali per accedere a SICOGE la quale, a sua volta, effettua l’operazione che viene dapprima trasmessa all’ufficio centrale di bilancio che dà il visto e infine alla tesoreria dello Stato che effettua il pagamento. Quindi è necessaria la previa registrazione della spesa su SICOGE, prima della sua effettiva, materiale, fuoriuscita. I dati principali da inserire in SICOGE, per quanto riguarda la contabilità finanziaria, sono 1) quale ufficio a effettua la spesa; 2) il quantum della spesa; 3) il soggetto destinatario dei fondi. Sotto il profilo della contabilità economica - analitica SICOGE richiede 1) che cosa si sta acquistando (non in modo descrittivo, ma in base al piano dei conti vi è da inserire il codice assegnato a quel determinato oggetto che si acquista); 2) il piano di ammortamento, ove rilevi (ad esempio, nel caso di acquisto di un immobile). 40 Sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato. 13 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
In questo modo è possibile sapere, ai fini del controllo interno di gestione pubblico, quanto ha speso ogni ufficio, denominato centro di costo. All’interno del costo di funzionamento rientrano, ad esempio, i costi dei locali, delle pulizie, il riscaldamento, l’illuminazione, la parte informatica. A questo punto, si hanno i dati relativi sia alla parte stipendiale che alla parte relativa ai costi di funzionamento. Mentre la parte stipendiale viene caricata su ciascun dipendente, la parte relativa ai costi di funzionamento viene caricata su ciascuna struttura organizzativa pubblica e distribuita in parti uguali a ciascuna persona che lavora in quella determinata struttura organizzativa. Dopodiché, la somma del costo di ogni dipendente costituita, come detto, dalla parte stipendiale e dalla parte relativa ai costi di funzionamento, va divisa per il numero di ore lavorate da ciascun dipendente e così facendo è possibile ricavare il costo per ogni ora lavorata da ciascun dipendente (si veda, al riguardo, la tabella n. 1 sotto riportata). A questo punto il costo orario di ogni dipendente deve essere moltiplicato per il numero di ore che il dipendente ha impiegato su ogni prodotto. Ciò consente di ricavare sia il numero di ore e i relativi costi per ciascuna unità di personale che il costo totale di ogni prodotto con riferimento a tutti i dipendenti. Infine, per calcolare l’indice di economicità, il costo relativo ad un determinato prodotto deve essere diviso per l’output di quel prodotto. Tabella n. 1 POSIZIONE SOMMA COSTO DEL TOTALE ORE COSTO ORARIO ECONOMICA PERSONALE (stipendio + LAVORATE DEL costi di funzionamento) (denominatore) DIPENDENTE (numeratore) TOTALE 4. Osservazioni conclusive In un contesto socio economico caratterizzato da una sempre maggiore scarsità di risorse, per la pubblica amministrazione, nelle sue varie articolazioni, diventa essenziale la valorizzazione della funzione di monitoraggio, di cui elemento portante è il controllo interno di gestione. Per questo motivo, nel corso del tempo, è stata maggiormente sentita la necessità di poter misurare il livello di performance di ciascuna Amministrazione pubblica al fine di utilizzare al meglio le risorse e di ottenere risparmi di spesa, anche 14 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
mediante l’eliminazione di eventuali sprechi. In quest’ottica, il controllo interno di gestione è intrinsecamente connesso alla programmazione e pianificazione dell’attività amministrativa. Come sopra esaminato, è possibile per il sistema di controllo interno di gestione utilizzare dati già esistenti negli uffici della pubblica amministrazione, rielaborandoli in modo da ottenerne un efficace ritorno informativo. La struttura organizzativa individua i centri di responsabilità a tutti i livelli, costituendo la fonte sui cui individuare le attività, i prodotti e i relativi indicatori. Il sistema di controllo interno di gestione consente di quantificare il costo delle risorse destinate alle diverse finalità perseguite ed effettuare valutazioni relative all’efficacia, all’efficienza e all’economicità della pubblica amministrazione. Tali informazioni possono essere utilizzate dai direttori degli uffici per migliorare il funzionamento e la gestione della macchina amministrativa. Come osservato, si tratta di un sistema che deve essere “compreso”. In particolare, l’indicatore di economicità varia nel trimestre. Ad esempio, nei mesi estivi, a seguito delle ferie del personale, tale indicatore è molto elevato in quanto esso varia a seconda delle persone che lavorano su un determinato prodotto. Invece, l’indicatore di produttività si mantiene costante in quanto è dato dalla media trimestrale, cosicché il dato dell’indicatore di produttività muta solo nel caso in cui cambi l’organizzazione del lavoro. Infine, si rileva che per una piena implementazione del controllo interno di gestione è, altresì, fondamentale un mutamento culturale che ponga l’amministrazione pubblica effettivamente al servizio del cittadino, proiettata non meramente al dato formale ma alla cultura di risultato e con una maggiore responsabilizzazione degli amministratori e dei dirigenti pubblici. Solo in questo modo è possibile utilizzare al meglio tutte le potenzialità insite nel sistema di controllo interno di gestione per assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, come previsto dall’articolo 97 della Costituzione. 15 federalismi.it - ISSN 1826-3534 |n. 10/2021
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