Igiene degli impianti sportivi - Bruno Federico - Università degli Studi ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Corso integrato «Igiene ed edilizia sportiva» • Docenti – Anastasi, Falese, Federico • Igiene generale (4 CFU) • Architettura ed edilizia sportiva (4 CFU) • Igiene degli impianti sportivi (2 CFU)
Corso integrato «Igiene ed edilizia sportiva» • Modulo «Igiene degli impianti sportivi» – 16 ore (2 CFU) – Lezioni frontali ed esercitazioni • Il materiale è disponibile su http://www.docente.unicas.it/bruno_federico/didattica# • L’esame è integrato – lavoro di gruppo + discussione orale – Prova orale
Argomenti del corso • Tutela sanitaria dell’attività sportiva – Certificazione sportiva agonistica e non agonistica • Infortuni nello sport • Doping • Igiene delle palestre • Igiene delle piscine
• Sono noti diversi casi di arresto cardiaco in atleti durante o subito dopo l’attività sportiva, alcuni dei quali mortali • Questi eventi si sono verificati in sport come il calcio, il basket, la pallavolo, il nuoto, la corsa ed altri ancora • Hanno riguardato sia atleti professionisti che amatori
La morte improvvisa – Prof. Giovanni Di Pisa (Medico Sociale BRESCIA CALCIO 1974-1984) • Questo tipo di morte può essere definita come un decesso rapido, imprevedibile, indipendente da cause esterne e che sorprende l'atleta durante l'attività fisica o immediatamente al termine di essa • Un cuore sano e ben allenato può tollerare, senza conseguenze, qualsiasi attività fisica che comporta un impegno circolatorio elevato – Perchè si verifichi una morte improvvisa cardiaca, è necessario che pre-esistano condizioni patologiche capaci di alterare la funzionalità dell'apparato cardiovascolare • anomalie cardiache e vascolari congenite • miocarditi post-influenzali
La morte improvvisa – Prof. Giovanni Di Pisa (Medico Sociale BRESCIA CALCIO 1974-1984) • La prevenzione della maggior parte di tali eventi luttuosi è realizzabile mediante una corretta ed approfondita valutazione della idoneità cardiovascolare, pur tenendo presente che alcune vasculopatie congenite ed alcune miocardiopatie, possono non essere accertabili in vita • Si impone un minimo di prudenza rappresentato da: – 1) controlli medico-sportivi periodici ed in occasione di alcuni sintomi di allarme, talvolta minimizzati dagli stessi atleti – 2) rispetto rigoroso di un congruo periodo di convalescenza dopo un episodio influenzale febbrile, apparentemente banale, ma che potrebbe insidiosamente nascondere, una « meno banale » miocardite, causa di possibili incidenti, anche letali, in occasione di uno sforzo fisico
Luciano Vendemini • Luciano Vendemini, pivot della Nazionale di 2,07, acquistato da Rieti dopo essere stato il grande protagonista della qualificazione azzurra ai Giochi Olimpici di Montreal morì improvvisamente a Forlì il 20 febbraio 1977 pochi istanti prima dell'inizio della partita a causa di una malformazione cardiaca (aneurisma) che non era mai stata rilevata dalle visite mediche cui era stato sottoposto anche dai sanitari della nazionale • Fu uno scandalo che squassò lo sport italiano, ma alla Chinamartini restò solo il dolore per la perdita di un ragazzo buono che si era fatto amare da tutti per la sua semplicità e disponibilità
La Sindrome di Marfan • La sindrome di Marfan è una malattia congenita degenerativa del tessuto connettivo. • Colpisce diversi organi e apparati compreso gli occhi, il cuore ed i vasi sanguigni, le ossa e le articolazioni • Tale condizione è considerata una sindrome perché frequentemente i diversi sintomi compaiono insieme. Più di 50,000 persone negli USA hanno tale sindrome
La Sindrome di Marfan
La Sindrome di Marfan
La tutela della salute nelle attività sportive • L’Italia è un Paese all’avanguardia in tema di legislazione e protocolli atti a tutelare coloro che sono tesserati ad una Federazione Sportiva o Disciplina Associata o Ente di Promozione e praticano attività sportiva agonistica e non agonistica
Riferimenti legislativi per la tutela sanitaria dell'attività sportiva • Legge 833 del 23 dicembre 1978 • Legge n. 33 del 29 febbraio 1980 • Decreto Ministeriale (DM) Sanità 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” • DM 28 febbraio 1983 recante “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica” • Legge Regione Lazio n. 24 del 9 luglio 1997
Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 Art. 1 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività mediante il Servizio Sanitario Nazionale
Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 Art. 2 - Il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato mediante: 1) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; 2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; 3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; 5) la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro; 6) l'igiene degli alimenti, delle bevande (…); 7) una disciplina della sperimentazione dei farmaci (…); 8) la formazione professionale e permanente nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del servizio sanitario nazionale.
Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 Il Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito delle sue competenze, persegue: a) il superamento degli squilibri territoriali nelle condizioni socio-sanitarie del paese; b) la sicurezza del lavoro (…); c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia (…); d) la promozione della salute nell'età evolutiva (…); e) la tutela sanitaria delle attività sportive; f) la tutela della salute degli anziani (…); g) la tutela della salute mentale (…);
Legge n. 33 del 29 febbraio 1980 • Articolo 5 – L'assistenza sanitaria … comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. … – I controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità
Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • Con il DM del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982 è stata ridefinita la normativa che regolamenta la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica. • Viene innanzitutto stabilito che coloro che praticano attività sportiva agonistica, ai fini della tutela della salute, devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono, cui segue il rilascio di un certificato
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • Art. 1. – Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. – La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali; o agli enti sportivi riconosciuti. – Devono sottoporsi altresì al controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali. • Art. 2. – L'accertamento di idoneità, relativamente all'età ed al sesso, per l'accesso alle singole attività sportive agonistiche viene determinato dai medici di cui all'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge n. 33/80, sulla base della, valutazione della maturità e della capacità morfo-funzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale, dal Ministero della pubblica istruzione.
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • Art. 3. – Ai fini del riconoscimento dell'idoneità specifica ai singoli sport i soggetti interessati devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, nelle tabelle A e B di cui all'allegato 1 del presente decreto, con la periodicità indicata nelle stesse tabelle. Il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico. – Gli sport non contemplati nelle sopracitate tabelle sono assimilati, ai fini degli accentramenti sanitari da compiersi, a quello che, tra i previsti presenta maggiore affinità con il prescelto dall'interessato. – Nel caso in cui l'atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. – La visita sarà, nel caso predetto, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport. • Art. 4. – In occasione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 si procede alla compilazione di una scheda di idoneità medico-sportiva …
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • Art. 5. – Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità …, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. – La presentazione, da parte dell'interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. – Detto certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. – La documentazione inerente agli accertamenti effettuati nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni.
D.M. Sanità 18 febbraio 1982 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • Art. 6. – Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni, all'interessato ed al competente ufficio regionale. Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo esito negativo. – Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta da: • un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge anche le funzioni di presidente; un medico specialista o docente in medicina interna o in materie equivalenti; un medico specialista o docente in cardiologia; un medico specialista o docente in ortopedia; un medico specialista o docente in medicina legale delle assicurazioni. – La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • Il certificato di idoneità sportiva agonistica può essere utilizzato solo per quello sport in particolare, – anche se, in occasione della visita di idoneità, lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport praticati. • Lo scopo principale della visita medico- sportiva è quello di escludere la presenza – di patologie o malformazioni che controindichino l’attività agonistica.
Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • La visita e gli esami strumentali e di laboratorio variano in funzione dell’impegno necessario per i diversi sport, che sono stati classificati in due tabelle, – gli sport di Tabella A, • che prevedono un lieve o moderato impegno muscolare e cardio-respiratorio, – e gli sport di Tabella B • per i quali è previsto un impegno elevato.
Tabella A • Per gli sport inseriti nella tabella A sono previsti: – Visita medica – Esame completo delle urine – Elettrocardiogramma a riposo
Tabella A • Nella tabella A, inoltre, vi è un’ulteriore suddivisione in sport per i quali l’idoneità ha validità annuale: – automobilismo velocità, motociclismo (cross, enduro, trial, velocità), motonautica, bob-slittino , tuffi; • e sport per i quali la validità è biennale: – automobilismo regolarità, bocce, golf, karting, arco, tamburello, tennis tavolo.
Tabella B • Per gli sport inseriti nella tabella B sono previsti: – Visita medica – Esame completo delle urine – Elettrocardiogramma a riposo – Elettrocardiogramma dopo step-test – Spirometria
Tabella B • Per tutti gli sport della – nuoto, tabella B l'idoneità ha – pallamano, validità annuale: – pallanuoto, – atletica leggera, – pallavolo, – baseball e softball, – rugby, – basket, – scherma, – calcio, calcio a 5, – sci, – canoa e kajak, canottaggio, – sport equestri, – ciclismo, – sport subacquei, – ginnastica, – tennis. – hockey, – judo, lotta, pesistica,
Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • Gli sport non contemplati nelle tabelle A e B sono assimilati a quelli che, tra i previsti, presentano una maggiore affinità. • Se l'atleta pratica più sport, – deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità annuale. • La visita sarà, in questo caso, comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport.
Tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica • Per alcuni sport, per escludere la presenza di patologie specifiche che potrebbero controindicare l'avvio dell’attività agonistica, e per prevenire possibili danni derivanti dalla pratica intensiva di questi sport sono previsti ulteriori esami specialistici di protocollo
Esami specialistici di protocollo Elettro- Esame Visita Visita Visita SPORT encefalo- Audiometrico O.R.L. Neurologica Oculistica gramma TIRO [X] [X] AUTOVELOCITA' [X] (I° visita) [X] MOTOVELOCITA' [X] (I° visita) [X] BOB, SLITTINO [X] (I° visita) [X] TUFFI [X] [X] [X] (I° visita) [X] BIATHLON [X] [X] PUGILATO [X] [X] [X] (I° visita) [X] [X] DISCESA LIBERA [X] (I° visita) [X] TRAMPOLINO [X] (I° visita) [X] SCI SLALOM [X] SUBACQUEI [X]
Esami ulteriori • Inoltre, se durante la visita di idoneità si verificano dei dubbi diagnostici, lo specialista può richiedere altri accertamenti – per poter escludere la presenza di patologie controindicanti l'attività sportiva. • La causa più frequente di incertezza diagnostica riguarda l’apparato cardiovascolare, – per il quale è possibile eseguire esami di secondo e terzo livello.
Esami cardiologici di secondo livello • Ecocardiografia • Test da sforzo massimale • ECG Dinamico 24 ore (secondo Holter)
Esami cardiologici di terzo livello • EcoCardioGrafia TransEsofagea • Studio Potenziali Tardivi Ventricolari • Studio Elettrofisiologico TransEsofageo • Studio Elettrofisiologico Endocavitario • (Scintigrafia, Risonanza Magnetica, etc.)
Certificato di idoneità • Il certificato di idoneità è indispensabile per la partecipazione dell’atleta alle attività agonistiche, – e deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza. • Inoltre, la documentazione che riguarda gli accertamenti effettuati nel corso delle visite va conservata – per almeno cinque anni a cura del medico visitatore.
Non idoneità • Nel caso in cui si verifichi la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, – l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base del giudizio viene comunicato all'interessato – ed al competente ufficio regionale, entro cinque giorni. • Alla società sportiva di appartenenza, nel rispetto della privacy dell’atleta, viene comunicato solamente l’esito negativo. • Nel caso di non idoneità, l'atleta ha diritto a ricorrere alla Commissione Regionale di Revisione delle Non Idoneità Agonistiche.
Norme per il pugilato • Particolari norme per l’idoneità per attività agonistica riguardano il pugilato. • Infatti, se il pugile ha subito un K.O. per colpi al capo o ha comunque subito una sconfitta prima del limite (KO, abbandono, getto dello asciugamano) – deve essere sospesa l'attività pugilistica, anche di allenamento, per un periodo minimo di 30 giorni. • Dopo il periodo di riposo il pugile potrà riprendere l'attività agonistica soltanto dopo essersi sottoposto a visita di controllo.
Norme per il pugilato • Obbligatoriamente tra la data della visita medica controllo e quella del combattimento deve intercorrere un periodo di quindici giorni, necessario per l'idoneo allenamento. • Tutti i pugili che subiscono due KO consecutivi devono osservare, a decorrere dall'ultimo, un periodo di riposo di tre mesi – dopo il quale sono tenuti a sottoporsi a visita di controllo.
Attività agonistica e trauma cranico • Analogamente, per coloro che durante l’attività agonistica subiscono un trauma cranico deve essere sospesa l'attività sportiva praticata – e bisogna superare la visita di controllo prima di riprendere l’attività stessa.
Tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche • Il DM Sanità del 28 febbraio 1983 stabilisce le norme per la tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche
D.M. 28 febbraio 1983 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica • Art. 1. – Ai fini della tutela della salute devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche: • a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; • b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti dì promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; • c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale.
D.M. 28 febbraio 1983 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica • Art. 2. – Ai fini della pratica delle attività sportive non agonistiche i soggetti di cui al precedente art. 1 devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute. – In caso di motivato sospetto clinico, il medico ha facoltà di richiedere accertamenti specialistici integrativi … – La certificazione di stato di buona salute riscontrato all'atto della visita medica deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato I. • Art. 3. – La certificazione di cui al precedente art. 2 è rilasciata ai propri assistiti dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta
Attività sportive non agonistiche • Il controllo sanitario prevede, preventivamente e con periodicità annuale, – una visita medica che ha lo scopo di accertare lo stato di buona salute degli atleti non agonisti. • Nel caso in cui vi sia un motivato sospetto clinico, – il medico può richiedere accertamenti specialistici integrativi.
Attività sportive non agonistiche • La visita si conclude, se non vi sono controindicazioni, – con il rilascio di un certificato. • Tale certificazione viene rilasciata ai propri assistiti – dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
L.R. n. 24 del 9 luglio 1997 - Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive Art. 1 Finalità. La Regione Lazio, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla promozione della tutela sanitaria delle attività sportive, alla promozione degli interventi relativi alla medicina dello sport nonché alla promozione ed alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica della attività motoria e sportiva quale strumento di idoneo sviluppo psicofisico e di miglioramento dello stato di salute. Art. 2 Attività sportive. 1. Le attività sportive possono essere agonistiche e non agonistiche. 2. Sono attività sportive agonistiche quelle contraddistinte da aspetto competitivo e da prestazioni sportive di elevato livello, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Ministero della Pubblica Istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. 3. Sono attività sportive non agonistiche quelle contraddistinte da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello, praticate nelle forme organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni o dal Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello comunale, provinciale e regionale.
L.R. n. 24 del 9 luglio 1997 - Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive Art. 3 Destinatari. 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti: a) ai cittadini residenti nella Regione per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva; b) agli alunni che nell'ambito scolastico di ogni livello e grado svolgono attività motoria e sportiva; c) a coloro che praticano o intendono praticare in forma organizzata attività sportive non agonistiche a carattere motorio formativo o attività fisico - ricreativa; d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica, nonché ai partecipanti ai giochi della gioventù; e) al personale tecnico-sportivo ed agli ufficiali di gara.
L.R. n. 24 del 9 luglio 1997 - Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive Art. 4 Funzioni della Regione. 1. La Regione, nell'ambito della materia regolata dalla presente legge, svolge le seguenti funzioni: a) istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport di cui all'articolo 16; b) nomina con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 13 i componenti della commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica e fissa con deliberazione della Giunta regionale le modalità di funzionamento del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 20, comma 4; c) predispone il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'articolo 9. Art. 5 Funzioni delle Aziende U.S.L. 1. Le Aziende sanitarie locali (U.S.L.) nell'ambito delle disposizioni legislative nazionali e della programmazione sanitaria regionale provvedono: a) alla tutela della salute degli sportivi, attraverso le visite e gli accertamenti per il conseguimento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica mediante propri servizi di medicina dello sport; b) all'istruttoria delle domande presentate dagli specialisti in medicina dello sport per l'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 16; c) all'attuazione della vigilanza e del controllo sugli ambulatori e gli studi di medicina dello sport e sulla qualità delle prestazioni.
Rispondi in meno di 300 parole • Tutela sanitaria dell'attività sportiva: riferimenti legislativi • A cosa si riferisce il Decreto Ministeriale (DM) Sanità 18 febbraio 1982? • A cosa si riferisce il Decreto Ministeriale (DM) Sanità 28 febbraio 1983? • Certificazione sportiva non agonistica: per quali soggetti è richiesta, chi la rilascia, su cosa si basa? • Certificazione sportiva agonistica per gli sport di tabella A: esami previsti e frequenza di certificazione • Certificazione sportiva agonistica per gli sport di tabella A: discipline e relativa frequenza di certificazione • Certificazione sportiva agonistica per gli sport di tabella B: esami previsti e frequenza di certificazione • Certificazione sportiva agonistica per gli sport di tabella B: discipline e relativa frequenza di certificazione
Rispondi in meno di 300 parole • La sindrome di Marfan: caratteristiche e rischio per l'attività sportiva • La morte improvvisa durante l'attività sportiva: motivazioni e prevenzione • Quali sport richiedono l'esecuzione di esami specialistici oltre a quelli di base della rispettiva tabella? Per quali ragioni? • Esami cardiologici di secondo e terzo livello per la idoneità alla pratica sportiva agonistica • Procedure in caso di non idoneità alla pratica agonistica • Norme specifiche per l'idoneità alla pratica del pugilato
Esercitazione • Elenca, per le seguenti attività, gli esami previsti e la frequenza di certificazione – Ginnastica artistica (non agonistico) – Atletica leggera (agonistico) – Bocce (agonistico) – Pugilato (agonistico) – Automobilismo - velocità (agonistico)
Puoi anche leggere