IGIENE DEGLI ALIMENTI E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP: INDICAZIONI REGIONALI (SECONDA FASE DEL PROGETTO) - Indicazioni regionali ...
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IGIENE DEGLI ALIMENTI E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP: INDICAZIONI REGIONALI (SECONDA FASE DEL PROGETTO)
INTRODUZIONE ALLE LINEE GUIDA Non sempre le normative comunitarie e locali in materia di sicurezza alimentare sono esaustive e forniscono indicazioni inequivocabili agli operatori del settore. Nel caso poi dei regolamenti europei è chiaro intento del legislatore lasciare all’Operatore del Settore Alimentare la responsabilità – e con essa un certo grado di libertà interpretativa della norma – di trovare le strategie più efficaci per perseguire l’obiettivo di immettere sul mercato alimenti sicuri Può capitare allora che gli addetti al controllo ufficiale, chiamati a valutare le strutture produttive e le procedure poste in atto dall’impresa, non sempre le riconoscano come adeguate e che essi possano esprimere – in perfetta buona fede – giudizi difformi, anche nei confronti di imprese simili per tipologia e facenti parte dello stesso territorio Alcuni rappresentanti qualificati delle due parti in gioco – impresa e autorità di controllo ACR – hanno così formulato un’ipotesi di collaborazione per affrontare il problema e creare, attraverso un aperto confronto, le cornici di riferimento entro le quali sviluppare una visione condivisa della normativa in vigore su specifiche tematiche. E’ stato individuato l’obiettivo di fornire alle imprese strumenti operativi che, se applicati, fossero in grado di soddisfare le richieste dell’Autorità di Controllo, e rappresentassero per l’ACR stessa un riferimento per interventi razionali e omogenei sul territorio. Innanzitutto è stato costituito un Comitato di Indirizzo, un gruppo misto in rappresentanza di Confindustria e dell’Autorità Regionale di Controllo, che ha individuato secondo un criterio di rappresentatività su scala regionale i temi e i partner da coinvolgere nelle successive fasi del progetto (AAS e imprese), fornendo loro le indicazioni per il prosieguo del lavoro Dopo la prima fase del progetto, periodo 2013-2014, si è passati all’organizzazione e gestione della seconda fase del progetto, periodo 2015-2016, con la costituzione di 4 gruppi di lavoro, suddivisi per aree tematiche, aggiornamento normativo (per tenere aggiornato il testo delle linee guida già realizzate in occasione della prima fase del progetto (periodo 2013-204), carne, tecniche di conservazione degli alimenti, etichettatura ed allergeni. Per ognuno di questi gruppi di lavoro, il Comitato di indirizzo ha provveduto a definire loro le tematiche da sviluppare, in un contesto dove i componenti i gruppi di lavoro mettessero a fattore comune le loro conoscenza, potessero chiarire in forma condivisa i dubbi di applicazione della normativa sull’igiene degli alimenti ed Haccp, per arrivare ad un documento comune, in forma di linee guida per l’ACR/AAS e le aziende, che in questo documento trova la sua espressione concreta. 1
INDICE CARNE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI, DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DEGLI ALIMENTI, FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO .................................................................................................................................. 3 TECNICHE DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI AFFUMICATURA DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE, LATTE, PESCE .......................................................... 28 ETICHETTATURA ED ALLERGENI ALLERGENI COME INGREDIENTI E CONTAMINANTI, IMPLICAZIONI PER L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI, GESTIONE DEL PERICOLO ALLERGENE IN RAPPORTO ALL’ETICHETTA .................................................... 56 I GRUPPI DI LAVORO …………………………………………………..…….……………………………………………………………74 2
CARNE APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2073/2005 SUI CRITERI MICROBIOLOGICI APPLICABILI AI PRODOTTI ALIMENTARI; DEFINIZIONE DELLA CLASSE DI APPARTENENZA DEGLI ALIMENTI, FREQUENZA DEL CAMPIONAMENTO COMPONENTI DEL GRUPPO Dott.ssa Elena Micossi Dott.ssa Elena Mitri/Qualità Reale Srl Dott.ssa Barbara Lugoboni/AAS 3 Dott.ssa Emanuela Tesei/AAS 3 Dott.ssa Sara Viezzi 3
INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................................... 5 2. DOCUMENTI/RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................... 5 3. DEFINIZIONI ...................................................................................................................................... 6 4. RESPONSABILITÀ................................................................................................................................ 8 5. MODALITÀ OPERATIVE ....................................................................................................................... 8 5.1. CONSIDERAZIONI GENERALI SUI CRITERI DI SICUREZZA E SUI CRITERI DI IGIENE DEL PROCESSO ...................................................................................................................................... 8 5.2. FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO E MICRORGANISMI INDICATORI ........................................... 9 5.3. METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI .............................................................................. 9 5.3.1. Metodi sui prodotti......................................................................................................................9 5.3.2. Metodi su locali e attrezzature ....................................................................................................9 5.3.3. Metodi sulle carcasse ............................................................................................................... 10 5.4. PIANO DI CAMPIONAMENTO ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI ......................................... 10 5.5. LABORATORIO DI ANALISI ...................................................................................................... 11 5.6. AZIONI CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ ........................................................................... 11 ALLEGATO A – CRITERI DI SICUREZZA ALIMENTARE E DI IGIENE DI PROCESSO RELATIVI AI PRODOTTI DELLA FILIERA CARNE .......................................................................................................................... 13 ALLEGATO B – RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DEI CAMPIONAMENTI PER I CRITERI DI IGIENE DI PROCESSO E METODI PER IL CAMPIONAMENTO DELLE CARCASSE ......................................................... 21 ALLEGATO C – ESEMPIO DI CERTIFICATO DI VALIDAZIONE DEL METODO DI ANALISI ............................ 27 4
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE La presente linea guida indica le modalità applicative del Reg. CE 2073/2005 in termini di frequenza e di tipologia di analisi microbiologiche da effettuarsi su carni fresche, prodotti a base di carne e preparazioni di carne. La finalità del presente elaborato è quella di fornire, agli OSA e al controllo ufficiale, uno strumento utile per la validazione dei processi produttivi, per la valutazione dei programmi di autocontrollo e dei piani HACCP e per l’interpretazione dei risultati analitici. 2. DOCUMENTI/RIFERIMENTI NORMATIVI • Accordo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari”, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Accordo (Rep. n. 78/CSR/2010); • Decisione della Commissione 2001/471/CE dell'8 giugno 2001, che fissa le norme per i controlli regolari delle condizioni igieniche generali, svolti dagli operatori negli stabilimenti conformemente alla direttiva 64/433/CEE sulle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e alla direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile; • Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327. Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; • Decreto Legislativo del 30 aprile 1962, n. 283 che modifica gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 Luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"; • Decreto Ministeriale del 16 dicembre 1993 “Individuazione delle sostanze alimentari deteriorabili alle quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali”; • Delibera Regione FVG prot. N. 0005644/P del 23/03/2016 “Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano su “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (Rep. n. 41/CSR del 3 marzo 2016)”. • EN ISO 16140:2003/Amd.1:2011 “Microbiology of food and animal feeding stuffs – Protocol for the validation of alternative methods”; • Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano su “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari” (Rep. n. 93/CSR del 10 maggio 2007); • Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n.131, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano su “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari” (Rep. n. 41/CSR del 3 marzo 2016); • ISO 18593:2004 “Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal methods for sampling techniques from surface using contact plates and swabs”; • ISO 17604:2015 “Microbiology of the food chain – Carcass sampling for microbiological analysis”; • Ordinanza Ministeriale del 7 dicembre 1993 (GU n°291 del 13/12/1993) “Limiti di Listeria monocytogenes in alcuni prodotti alimentari”; • Protocollo n. 0017063/P/30/09/2014 “Laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo. Chiarimenti” - Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia; • Protocollo n. 0004288/I/03/03/2016 Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia, Linee guida Ministero della sanità-Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Uff. VIII “Procedure per il richiamo, da parte dell’OSA, di prodotti non conformi, ai sensi della Reg. CE n. 178/2002 e successiva pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore”; • Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 5
• Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; • Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; • Regolamento (UE) n. 1086/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda la Salmonella presente nella carne fresca di pollame; • UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prove e di taratura”. 3. DEFINIZIONI ACCREDITAMENTO Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità. ALIMENTI PRONTI (definiti in inglese RTE: Ready To Eat) I prodotti alimentari destinati dal produttore o dal fabbricante al consumo umano diretto, senza che sia necessaria la cottura o altro trattamento per eliminare o ridurre a un livello accettabile i microrganismi presenti. CAMPIONE Una serie composta di una o più unità o una porzione di materia selezionate tramite modi diversi in una popolazione o in una quantità significativa di materia e destinate a fornire informazioni su una determinata caratteristica della popolazione o della materia oggetto di studio e a costituire la base su cui fondare una decisione relativa alla popolazione o alla materia in questione o al processo che le ha prodotte. CAMPIONE RAPPRESENTATIVO Un campione nel quale sono mantenute le caratteristiche della partita dalla quale è prelevato, in particolare nel caso di un campionamento casuale semplice, dove ciascun componente o aliquota della partita ha la stessa probabilità di figurare nel campione. CARCASSA Il corpo di un animale dopo il macello e la tolettatura. CARNI FRESCHE Carni che non hanno subito alcun trattamento salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata. CARNI MACINATE Carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale. CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE O CSM Prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa. CONFORMITÀ AI CRITERI MICROBIOLOGI L’ottenimento di risultati soddisfacenti o accettabili di cui all’allegato I nei controlli volti ad accertare la conformità ai valori fissati per i criteri mediante il prelievo di campioni, l’effettuazione di analisi e l’attuazione di 6
misure correttive, conformemente alla legislazione in materia di prodotti alimentari e alle istruzioni dell’autorità competente. CONSERVABILITÀ Il periodo che corrisponde al periodo che precede il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, come definiti rispettivamente agli articoli 9 e 10 della direttiva 2000/13/CE. CRITERIO DI IGIENE DEL PROCESSO Un criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione. Questo criterio, che non si applica ai prodotti immessi sul mercato, fissa un valore indicativo di contaminazione al di sopra del quale sono necessarie misure correttive volte a mantenere l’igiene del processo di produzione in ottemperanza alla legislazione in materia di prodotti alimentari. CRITERIO DI SICUREZZA ALIMENTARE Un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabile ai prodotti immessi sul mercato. CRITERIO MICROBIOLOGICO Un criterio che definisce l’accettabilità di un prodotto, di una partita di prodotti alimentari o di un processo, in base all’assenza, alla presenza o al numero di microrganismi e/o in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per unità di massa, volume, area o partita. METODO D’ANALISI ALTERNATIVO Metodo applicabile qualora l’operatore del settore alimentare intenda utilizzare metodi analitici diversi da quelli validati e certificati (metodo d’analisi di riferimento), tali metodi sono validati in base a protocolli riconosciuti a livello internazionale e il loro impiego è autorizzato dall’autorità competente ai sensi del Reg. CE 2073/2005. METODO D’ANALISI DI RIFERIMENTO Il metodo analitico da applicare ai fini del Reg. CE 2073/2005. METODO DI CAMPIONAMENTO I metodi di campionamento conformi alle pertinenti norme comunitarie. MICRORGANISMI I batteri, i virus, i lieviti, le muffe, le alghe, i protozoi parassiti, gli elminti parassiti microscopici, le loro tossine e i loro metaboliti. OSA: Operatore del Settore Alimentare La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo. PARTITA Un gruppo o una serie di prodotti identificabili ottenuti mediante un determinato processo in circostanze praticamente identiche e prodotti in un luogo determinato entro un periodo di produzione definito. PREPARAZIONI DI CARNI Carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche. PRODOTTI A BASE DI CARNE I prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche. “SALMONELLE MINORI” Tutti i sierotipi si Salmonella diversi da quelli definiti come rilevanti. 7
“SALMONELLE RILEVANTI” Salmonella enteriditidis e Salmonella typhimurium, inclusa Salmonella typhimurium monofasica (SE e ST/STm). 4. RESPONSABILITÀ Il Reg. CE n. 2073/2005 si rivolge a tutti gli OSA che operano nelle diverse fasi della filiera, che sono quindi responsabili dell’applicazione del Regolamento stesso: lavorazione, fabbricazione, manipolazione, fase della vendita al dettaglio e distribuzione. Nonostante il Reg. CE n. 2073/2005 non fissi specifici criteri per i prodotti alimentari primari (ad eccezione dei semi germogliati, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi), i produttori primari entrano in gioco in maniera indiretta in qualità di fornitori di materie prime. Essi devono quindi garantire tutta una serie di condizioni/caratteristiche, previste dalle procedure per la sicurezza, adottate dai produttori post-primari e formalizzate nei contratti di fornitura, quali la selezione degli animali destinati alla macellazione e delle materie prime (prodotti) destinati alla lavorazione. Il Reg. UE n. 1086/2011, che modifica l’Allegato I del Reg. CE n. 2073/2005, ha introdotto l’obbligo di inserimento, nei piani di campionamento dei macelli, delle carcasse di pollame provenienti da gruppi la cui situazione in rapporto alla Salmonella è sconosciuta o riscontrati come positivi in allevamento per Salmonella enteritidis, Salmonella thyphimurium e variante monofasica (la sierotipizzazione per questi microrganismi viene effettuata solo attraverso il Centro di referenza nazionale). In alternativa, l’OSA responsabile dell’allevamento e/o del macello, può decidere di inviare l’intero gruppo alla trasformazione mediante un metodo (generalmente la cottura) che sia in grado di eliminare il rischio per i consumatori. 5. MODALITÀ OPERATIVE 5.1. CONSIDERAZIONI GENERALI SUI CRITERI DI SICUREZZA E SUI CRITERI DI IGIENE DEL PROCESSO Il Reg. CE n. 2073/2005 prescrive agli operatori del settore alimentare (OSA) di provvedere affinché gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza alimentare e a criteri di igiene di processo. I criteri di sicurezza alimentare, stabiliti dal Capitolo 1 dell’Allegato I del Regolamento, sono criteri che definiscono l’accettabilità di un prodotto alimentare. Si applicano ai prodotti immessi sul mercato per l’intero periodo di shelf-life. Per carni fresche, prodotti a base di carne e preparazioni di carne, il Reg. CE n. 2073/2005 e s.m.i. riportano come criteri di sicurezza alimentare i seguenti patogeni: Salmonella spp., Salmonella enteritidis, Salmonella thyphimurium e variante monofasica 1.4.[5],12:1- e Listeria monocytogenes (per l’applicazione si vedano le tabelle riportate nell’Allegato A). Il controllo dei criteri di sicurezza alimentare compete, oltre che all’OSA, anche alle autorità di controllo ufficiale. Esso rappresenta da un lato, uno strumento di monitoraggio dell’efficacia dei sistemi di autocontrollo degli OSA e, dall’altro, di verifica della conformità dei prodotti alimentari ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme comunitarie in rapporto alle caratteristiche del prodotto, alle indicazioni riportate in etichetta e all’uso previsto. I criteri di igiene del processo, stabiliti nel Capitolo 2 dell’Allegato I del Regolamento, sono criteri che assicurano il mantenimento di condizioni igieniche accettabili durante il processo di produzione. Tali controlli microbiologici vanno quindi effettuati durante le fasi di lavorazione e manipolazione degli alimenti. Sono indici di corretta ed efficace applicazione dei processi posti sotto il controllo degli OSA. In sostanza i criteri di igiene di processo fissano un livello massimo di contaminazione o “limite” al di sopra del quale sono necessarie misure correttive. Per carni fresche, prodotti a base di carne e preparazioni di carne, il Reg. CE n. 2073/2005 riporta come criteri di igiene di processo i seguenti indicatori: conteggio delle colonie aerobiche, Enterobacteriaceae, Escherichia coli e Salmonella spp. (per l’applicazione si vedano le tabelle riportate nell’Allegato A). 8
Si ricorda che la completa applicazione delle norme sanitarie è un prerequisito minimo per la libera circolazione dei prodotti alimentari sul territorio europeo e dei Paesi Terzi, ad eccezione del Custom Union e degli Stati Uniti d’America che applicano ulteriori controlli e restrizioni. Devono essere sempre tenute in considerazione eventuali ulteriori norme deliberate all’interno dei singoli stati (esempio l’OM 1993 è applicabile solo sul territorio italiano). 5.2. FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO E MICRORGANISMI INDICATORI Il piano di campionamento condotto ai sensi del Reg. CE 2073/2005 deve essere inserito nel manuale di autocontrollo aziendale, giustificandone la frequenza in base all’analisi del rischio e alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Gli esiti di tale piano devono essere rivalutati per verificarne l’andamento. Per gli stabilimenti di macellazione e per le aziende che producono carni macinate, preparazioni a base di carne e carni separate meccanicamente, le frequenze dei campionamenti sono stabilite nel Capitolo 3 (“Norme per il campionamento e la preparazione dei campioni da analizzare”) del Reg. CE n. 2073/2005, riportate anche nelle Linee guida applicative dello stesso del 2016 (vedi tabelle dell’Allegato B). La frequenza base del campionamento microbiologico è settimanale, ma qualora lo stabilimento non svolga un’attività di produzione giornaliera, ci si deve riferire a un periodo di sei giorni di produzione effettiva. È prevista una riduzione della frequenza del campionamento sulla base dei risultati analitici soddisfacenti come esplicitato nell’Allegato B. Il servizio veterinario durante l’attività di vigilanza deve valutare la congruità delle frequenze stabilite dall’OSA e stabilirne la possibile riduzione o il necessario incremento. Gli OSA che producono unicamente per la vendita al consumatore finale sono esentati dalle frequenze previste dal Reg. CE 2073/2005, ma devono rispettare i criteri di sicurezza alimentare (si veda l’Allegato I, Capitolo 1, del Reg. CE 2073/2005) e verificare lo stato microbiologico dei locali e delle attrezzature in cui avviene la lavorazione impiegando come riferimento la norma ISO 18593. Le autorità di controllo possono procedere a qualsiasi ulteriore verifica di carattere procedurale o analitico quando, sulla base delle informazioni in proprio possesso, lo ritengano opportuno. 5.3. METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI Il campionamento ed il trasporto dei campioni in autocontrollo possono essere fatti direttamente dall’azienda o da personale terzo, purché adeguatamente formato e dotato dell'attrezzatura prevista. Sul rapporto di prova deve essere specificato se il campionamento è stato effettuato dall’azienda o da personale terzo. La responsabilità di accettazione del campione e la segnalazione di eventuali non conformità sono a cura del laboratorio. 5.3.1. Metodi sui prodotti I metodi di analisi e i limiti di riferimento sono riportati nell’Allegato 1 del Reg. CE 2073/2005 e nell’Allegato A del presente documento. Nel Reg. CE 2073/2005 l’impiego di metodi di analisi alternativi (presso i laboratori esterni ed interni) risulta essere accettabile, quando tali metodi sono validati da Enti di Validazione Preposti (es. AFNOR, AOAC, ecc.) seguendo il protocollo di validazione contenuto nella norma EN/ISO 16140 sulla base del metodo di riferimento. Il rapporto di prova, esito di tali analisi, deve essere comunque accreditato da ACCREDIA e i metodi di prova utilizzati (anche quelli interni) ACCREDITATI. Ad esempio, nella Regione Friuli Venezia Giulia esistono sei laboratori che possono eseguire la ricerca di Listeria monocytogenes impiegando sia il metodo di riferimento che il metodo alternativo accreditato. Qualora la ditta voglia avvalersi di un metodo di analisi alternativo la validazione del metodo stesso deve accompagnare il rapporto di prova (si porta a titolo di esempio l’immagine in Allegato C). 5.3.2. Metodi su locali e attrezzature Al fine di verificare il rispetto dei criteri stabiliti dal Reg. CE 2073/2005, l’OSA deve verificare lo stato igienico dei locali e delle attrezzature in cui avviene la lavorazione impiegando come riferimento per il campionamento 9
la norma ISO 18593. I microrganismi target da ricercare devono essere definiti nel piano di campionamento aziendale sulla base dell’Analisi del Rischio. In ogni caso tutte le aziende che producono alimenti pronti (definiti in inglese RTE: Ready To Eat) che possono sviluppare la Listeria monocytogenes, devono procedere al prelievo di campioni dalle aree di lavorazione e dalle attrezzature per la ricerca di Listeria monocytogenes (art. 5 Reg. CE 2073/2005). 5.3.3. Metodi sulle carcasse Nell’Allegato I Capitolo 2 del Reg. CE 2073/2005 e nell’Allegato A del presente documento, si riportano i metodi di analisi ed i parametri inerenti le carcasse. Per la frequenza, i siti e la modalità di campionamento si veda l’Allegato B. Ai fini di una corretta interpretazione degli esiti analitici, è utile riportare sul rapporto di prova l’identificazione del capo campionato e/o del numero della carcassa in sequenza di macellazione. 5.4. PIANO DI CAMPIONAMENTO ED INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI In caso di criterio di sicurezza alimentare, il piano di campionamento è a due classi e dà due risultati, ovvero soddisfacente e insoddisfacente sulla base di un valore limite. Quindi nella lettura delle tabelle dell’Allegato A si consideri che: m = valore limite di microorganismi il cui superamento determina la non conformità del prodotto; n = numero di unità campionarie da sottoporre ad analisi; c = numero di unità campionarie che possono superare m. Ad esempio se: m = assenza in 25 g; n = 5; c = 0; allora devo prelevare 5 aliquote dello stesso lotto e tutti e 5 gli esiti devono essere negativi (assenza in 25 g). In caso di criterio di igiene del processo, il piano di campionamento è a tre classi per il conteggio delle colonie aerobiche, Enterobacteriaceae e Escherichia coli e dà tre risultati, ovvero soddisfacente, accettabile e insoddisfacente. Quindi nella lettura delle tabelle dell’Allegato A si consideri che: m = valore limite di microrganismi che rappresenta un livello target, normalmente raggiunto implementando il sistema HACCP e le buone pratiche di lavorazione; M = livello massimo accettabile di microrganismi; n = numero di unità campionarie da sottoporre ad analisi; c = numero di unità campionarie con esiti compresi tra m and M. Ad esempio se: m = 5 x 105 ufc/g M = 5 x 106 ufc/ g n = 5; c = 2; allora devo prelevare 5 aliquote dello stesso lotto e l’esito sarà: • soddisfacente, se inferiore a 5 x 105 ufc/g (m) in tutte e 5 le aliquote; • accettabile, se in massimo 2 aliquote (c) si avrà un valore compreso tra 5 x 105 ufc/g (m) e 5 x 106 ufc/g (M); • insoddisfacente, sia nel caso in cui per un numero di aliquote > c (da 3 aliquote in su) si avrà un valore compreso tra 5 x 105 ufc/g (m) e 5 x 106 ufc/g (M), sia nel caso in cui 1 sola aliquota superi il valore di 5 x 106 ufc/ g (M). Nel caso del criterio di igiene di processo per Salmonella spp. il piano di campionamento è a due classi e dà due risultati, ovvero soddisfacente e insoddisfacente e il risultato deve essere valutato su 50 campioni (n) (non 10
necessariamente eseguiti nella stessa giornata di macellazione). L’andamento del criterio di igiene di processo di Salmonella spp. deve essere valutato costantemente dall’azienda e comunicato ai propri clienti. L’operatore dell’impianto di lavorazione delle carni, a valle, terrà conto delle informazioni così acquisite ai fini della predisposizione delle procedure di gestione del pericolo “Salmonella” nell’ambito del proprio piano di autocontrollo. In sede di controllo ufficiale, gli organismi di controllo valuteranno gli esiti analitici sui prodotti per la ricerca di Salmonella spp., alla luce, tra l’altro, delle misure effettivamente predisposte e attuate dall’operatore economico. Il numero di unità campionarie da considerare nei piani di campionamento, secondo l’Allegato I, può essere ridotto se l’operatore può documentare l’applicazione di procedure efficaci sui principi HACCP (art. 5, punto 3, Reg. CE 2073/2005) e l’esito favorevole dei risultati del piano di campionamento. 5.5. LABORATORIO DI ANALISI I laboratori d’analisi, esterni e interni operanti conto terzi, che eseguono analisi nell’ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari sono tenuti a conformarsi a quanto stabilito nell’Accordo tra Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 78/CSR 8/07/2010) “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”. Si ricorda che un “Rapporto di prova” è valido ai fini dell’applicazione del Reg. CE 2073/2005 se rilasciato da: • laboratorio accreditato esterno con prove accreditate; • laboratorio interno operante conto terzi con prove accreditate; • laboratorio interno, annesso allo stabilimento, non operante conto terzi, previa verifica dei requisiti richiesti dalla “Linea guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari” (Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015). 5.6. AZIONI CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ Nel caso in cui le prove effettuate per verificare il rispetto dei criteri microbiologici diano risultati insoddisfacenti l’OSA deve adottare le misure elencate nell’art. 7 del Reg. CE n. 2073/2005 e cioè: • ricerca delle cause e delle motivazioni che hanno portato al risultato insoddisfacente, con lo scopo di impedire il riverificarsi della contaminazione microbica inaccettabile; • adozione delle opportune misure correttive contenute nel programma HACCP aziendale; • adozione di ogni altra misura utile e necessaria per proteggere in ogni caso la salute umana. Il mancato rispetto di un criterio di sicurezza alimentare prevede che l’OSA applichi l’Art 19 del Reg. CE 178/2002 con il ritiro o richiamo del prodotto coinvolto. A tal proposito, si rammenta che alla data odierna sono in fase conclusiva di redazione le linee guida Ministero della sanità-Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Uff. VIII “Procedure per il richiamo, da parte dell’OSA, di prodotti non conformi, ai sensi della Reg. CE n. 178/2002 e successiva pubblicazione dei dati inerenti i prodotti richiamati per una corretta tutela del consumatore”; Il prodotto ritirato o richiamato può essere destinato ad un uso diverso dall’originario o sottoposto a trattamento / bonifica al fine di renderlo idonee alla sua destinazione. Questo trattamento può essere effettuato solo da operatori alimentari diversi dai venditori al dettaglio. Le carni separate meccanicamente risultate positive per Salmonella possono essere utilizzate solo per la produzione di prodotti a base di carne trattati termicamente, in stabilimenti riconosciuti dall’autorità sanitaria a norma del Reg. CE n. 853/2004. Il mancato rispetto dei criteri di igiene deve essere considerato come l’indice di una non corretta gestione del processo. L’OSA deve intraprendere le azioni correttive necessarie a riportare il processo sotto controllo. Si riportano alcune azione correttive che l’OSA potrebbe adottare in caso di superamento dei limiti stabiliti nel Capitolo 2 dell’Allegato I del Reg. CE n. 2073/2005: • indagini sulla fornitura di materie prime e revisione delle procedure di qualifica e selezione dei fornitori; • valutazione dello stato di manutenzione delle strutture e delle attrezzature; • revisione delle procedure di pulizia degli impianti, delle strutture e delle attrezzature; • valutazione ed eventuale revisione delle procedure di igiene del personale; 11
• valutazione della manualità operativa di lavorazione e manipolazione degli alimenti; • revisione delle procedure di buona prassi di lavorazione e delle procedure HACCP; • condivisione delle azioni correttive intraprese tramite sessioni aggiuntive di formazione del personale. 12
ALLEGATO A – CRITERI DI SICUREZZA ALIMENTARE E DI IGIENE DI PROCESSO RELATIVI AI PRODOTTI DELLA FILIERA CARNE Le tabelle allegate riportano in maniera schematica i dati estrapolati dall’analisi del Reg. CE 2073/2005 e delle nuove Linee guida sul suddetto regolamento (atti n. 41/CSR del 03 marzo 2016). • Tabella 1: Carni fresche • Tabella 2: Preparazioni a base di carne che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes • Tabella 3: Prodotti a base di carne – Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes • Tabella 4: Prodotti a base di carne – Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes • Tabella 5: Prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumati cotti 13
Tabella 1: Carni fresche “CATEGORIA CRITERIO DI IGIENE DI PROCESSO (rispettare le frequenze CRITERIO DI SICUREZZA ALIMENTARE TIPOLOGIA DI ALIMENTARE” riportate in ALLEGATO B) PRODOTTI COME DA REG CE 2073/2005 MICRORGANISMO LIMITI METODO MICRORGANISMO LIMITI METODO Sodd. < 3,5 log Acc. 3,5 log ≤ x ≤ 5,0 log Conteggio delle colonie Insod. > 5 log ISO 4833 aerobiche° In caso di campionamento non distruttivo tali limiti devono essere modificati°°°° Carcasse / 2.1.1 Sodd. < 1,5 log Mezzene di Bovini, Acc. 1,5 log ≤ x ≤ 2,5 log Non applicabile Ovicaprini, Equini Insod. > 2,5 log Enterobacteriaceae° ISO 21528-2 In caso di campionamento non distruttivo tali limiti devono essere modificati°°°° Assente nell’area esaminata 2.1.3 Salmonella EN/ISO 6579 (n=50, c=2) Sodd. < 4,0 log Acc. 4,0 log ≤ x ≤ 5,0 log Conteggio delle colonie Insod. > 5 log ISO 4833 aerobiche° In caso di campionamento non distruttivo tali limiti devono essere modificati°°°° 2.1.2 Carcasse / Sodd. < 2,0 log Acc. 2,0 log ≤ x ≤ 3,0 log Non applicabile Mezzene di Suini Insod. > 3,0 log Enterobacteriaceae° ISO 21528-2 In caso di campionamento non distruttivo tali limiti devono essere modificati°°°° Assente nell’area esaminata 2.1.4 Salmonella EN/ISO 6579 (n=50, c=3) EN/ISO 6579 (per Carcasse di Salmonella enteritidis, Assente in 25 g di un Assente in la rilevazione) pollame (polli da Salmonella campione aggregato di pelle 25 g schema White- carne e tacchini) e 1.28 e 2.1.5 Salmonella spp. EN/ISO 6579 typhimurium e del collo (n=5, Kaufmann-Le carne fresca di variante monofasica (n=50, c=5) c=0) Minor (per la pollame 1.4.[5],12:i- sierotipizzazione) 14
“CATEGORIA CRITERIO DI IGIENE DI PROCESSO (rispettare le frequenze CRITERIO DI SICUREZZA ALIMENTARE TIPOLOGIA DI ALIMENTARE” riportate in ALLEGATO B) PRODOTTI COME DA REG CE 2073/2005 MICRORGANISMO LIMITI METODO MICRORGANISMO LIMITI METODO Tagli freschi (spalla, coscia, Listeria Assente su superfici a ISO 18593 Non applicabile lombo, lonza, monocytogenes°° contatto fettine, ecc.) Sodd. < 5·105 Conteggio delle colonie Acc. 5·105 ≤ x ≤ 5·106 ISO 4833 aerobiche Insod. > 5x106 Assente in Carni separate (n=5; c=2) 10 g 1.7 e 2.1.7 Salmonella EN/ISO 6579 meccanicamente Sodd. < 5·10 (n=5, Acc. 5·10 ≤ x ≤ 5·102 ISO 16649-1 o c=0) Escherichia coli Insod. > 5·102 2 (n=5; c=2) Sodd. < 5·105 Conteggio delle colonie Acc. 5·105 ≤ x ≤ 5·106 ISO 4833 aerobiche°°° Insod. > 5x106 Carni macinate (n=5; c=2) con shelf life < 5 Sodd. < 5·10 Assente in giorni e Acc. 5·10 ≤ x ≤ 5·102 ISO 16649-1 o 25 g 1.4, 1.5, 2.1.6 Escherichia coli Salmonella EN/ISO 6579 temperatura di Insod. > 5·102 2 (n=5, conservazione < (n=5; c=2) c=0) 2°C Listeria Assente su superfici a ISO 18593 monocytogenes contatto ° valore riferito alla media giornaliera °° in considerazione del possibile consumo crudo del prodotto °°° non applicabile a carni macinate prodotte al dettaglio quando la conservabilità del prodotto è inferiore a 24 ore °°°° secondo due possibilità: • “m” = media dei risultati ottenuti negli ultimi 12 mesi moltiplicata per 1.5 e “M” = media del 5% dei risultati peggiori degli ultimi 12 mesi; • limiti ridotti di 1/5 dei valori indicati in tabella. 15
Tabella 2: Preparazioni a base di carne “CATEGORIA TIPOLOGIA DI PRODOTTI ALIMENTARE” CRITERIO DI IGIENE DI PROCESSO CRITERIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (A TITOLO COME DA REG ESEMPLIFICATIVO) CE MICRORGANISMO LIMITI METODO MICRORGANISMO LIMITI METODO 2073/2005 Sodd. < 5·105 Assente in 25 Conteggio delle Acc. 5·105 ≤ x ≤ 5·106 ISO 4833 Salmonella g EN/ISO 6579 colonie aerobiche Insod. > 5x106 (n=5, c=0) (n=5; c=2) Carni macinate con Sodd. < 5·10 PRODOTTI DA CONSUMARSI CRUDI shelf life > 5 giorni / 1.2, 1.4 e 2.1.6 Acc. 5·10 ≤ x ≤ 5·102 ISO 16649-1 ≤100 ufc/g Escherichia coli ISO 11290-2* tartare Insod. > 5·102 o2 (n=5, c=0) (n=5; c=2) Listeria monocytogenes Assente in 25 Listeria Assente su superfici a ISO 18593 g ISO 11290-1** monocytogenes contatto (n=5, c=0) Assente in 25 Salmonella g EN/ISO 6579 (n=5, c=0) Carpaccio, carne Listeria Assente su superfici a ≤100 ufc/g 1.2, 1.4 ISO 18593 ISO 11290-2* salada monocytogenes contatto (n=5, c=0) Listeria monocytogenes Assente in 25 g ISO 11290-1** (n=5, c=0) 16
“CATEGORIA TIPOLOGIA DI PRODOTTI ALIMENTARE” CRITERIO DI IGIENE DI PROCESSO CRITERIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (A TITOLO COME DA REG ESEMPLIFICATIVO) CE MICRORGANISMO LIMITI METODO MICRORGANISMO LIMITI METODO 2073/2005 Sodd. < 5·10 Assente in 10 Carni macinate e Acc. 5·10 ≤ x ≤ 5·102 ISO 16649-1 Escherichia coli Salmonella g EN/ISO 6579 preparazioni a base di Insod. > 5·102 o2 (n=5, c=0) carne di animali (n=5; c=2) PRODOTTI DA CONSUMARSI PREVIA COTTURA diversi dal pollame (es: polpette, hamburgher, wurstel, 1.6, 2.1.6 cotechino, zampone, Sodd. < 5·105 musetto, bondiole, Conteggio delle Acc. 5·105 ≤ x ≤ 5·106 Listeria Si veda allegato I O.M. ISO 4833 salsiccia (aw > 0.97 e colonie aerobiche Insod. > 5x106 monocytogenes 07/12/1993 assenza additivi ad (n=5; c=2) azione conservante) ecc.) Assente in 10 Salmonella g EN/ISO 6579 (n=5, c=0) Spiedini, Arrosti, Sodd. < 5·102 Arrotolati, Porchette e Acc. 5·102 ≤ x ≤ 5·103 ISO 16649-1 1.6, 2.1.8 Escherichia coli preparazioni Insod. > 5·103 o2 Listeria Si veda allegato I O.M. gastronomiche varie (n=5; c=2) monocytogenes 07/12/1993 Assente in 25 Sodd. < 5·105 Salmonella g EN/ISO 6579 Carni macinate e Conteggio delle Acc. 5·105 ≤ x ≤ 5·106 (n=5, c=0) preparazioni a base di 1.5, 2.1.6 ISO 4833 colonie aerobiche Insod. > 5x106 carne di pollame Listeria Si veda allegato I O.M. (n=5; c=2) monocytogenes 07/12/1993 * Analisi da effettuare su prodotti in vendita entro la scadenza. Questo criterio si applica se l’OSA è in grado di dimostrare con soddisfazione dell’autorità competente che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità. ** Analisi da effettuare su prodotti prima della vendita al consumatore finale (prima cioè che non siano più sotto il controllo diretto dell’OSA). 17
Tabella 3: Prodotti a base di carne – Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes (pH ≤ 4,4 o aw ≤ 0,92 / pH ≤ 5,0 e aw < 0,94 / prodotti con conservabilità inferiore a 5 giorni) “CATEGORIA TIPOLOGIA DI PRODOTTI ALIMENTARE” CRITERIO DI IGIENE DI PROCESSO CRITERIO DI SICUREZZA ALIMENTARE (A TITOLO COME DA REG ESEMPLIFICATIVO) CE RIF. MICRORGANISMO LIMITI MICRORGANISMO LIMITI METODO 2073/2005 NORMATIVO Assente in 25 Prodotti a base di Salmonella g EN/ISO 6579 carne per i quali il (n=5, c=0) procedimento di lavorazione o la composizione non Listeria Assente su superfici 1.3, 1.8 ISO 18593 eliminano il rischio monocytogenes a contatto PRODOTTI STAGIONATI CRUDI di Salmonella Listeria ≤100 ufc/g ISO 11290-2* (salame con una % monocytogenes (n=5, c=0) di NaCl inferiore a 2,6) Prodotti a base di carne per i quali il procedimento di lavorazione o la composizione eliminano il rischio Listeria Assente su superfici Listeria ≤100 ufc/g di Salmonella 1.3 ISO 18593 ISO 11290-2* monocytogenes a contatto monocytogenes (n=5, c=0) (% di NaCl) (Es: Prosciutto crudo, Pancetta, Coppa, Ossocollo, Speck, prodotti stagionati a taglio intero) * Analisi da effettuare su prodotti in vendita entro la scadenza. 18
Tabella 4: Prodotti a base di carne – Alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes “CATEGORIA CRITERIO DI IGIENE DI PROCESSO CRITERIO DI SICUREZZA ALIMENTARE TIPOLOGIA DI PRODOTTI ALIMENTARE” (A TITOLO COME DA REG RIF. ESEMPLIFICATIVO) MICRORGANISMO LIMITI MICRORGANISMO LIMITI METODO CE 2073/2005 NORMATIVO INCLUSO VACUUM COOKED PRODOTTI COTTI O ≤100 ufc/g ISO 11290-2* PASTORIZZATI (n=5, c=0) Prosciutto cotto, Assente su Mortadella, Listeria Listeria 1.2 superfici a ISO 18593 Prodotti di monocytogenes monocytogenes contatto salumeria cotti Assente in 25 g ISO 11290-1** (n=5, c=0) (PRODOTTI DA CONSUMARSI VARIE TIPOLOGIE A BASE DI ≤100 ufc/g ISO 11290-2* (n=5, c=0) Bresaola, Salame, Listeria Soppressa, monocytogenes CRUDI) Assente in 25 CARNE Salsiccia con aw Assente su Listeria g ISO 11290-1** < 0.97 e/o 1.2, 1.8 superfici a ISO 18593 monocytogenes (n=5, c=0) presenza additivi contatto ad azione conservante, Pitina ecc. Assente in 25 Salmonella g EN/ISO 6579 (n=5, c=0) * Analisi da effettuare su prodotti in vendita entro la scadenza. Questo criterio si applica se l’OSA è in grado di dimostrare con soddisfazione dell’autorità competente che il prodotto non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità. ** Analisi da effettuare su prodotti prima della vendita al consumatore finale (prima cioè che non siano più sotto il controllo diretto dell’OSA). 19
Tabella 5: Prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumati cotti “CATEGORIA TIPOLOGIA DI ALIMENTARE” CRITERIO DI IGIENE DI PROCESSO CRITERIO DI SICUREZZA ALIMENTARE PRODOTTI (A TITOLO COME DA REG ESEMPLIFICATIVO) CE RIF. MICRORGANISMO LIMITI MICRORGANISMO LIMITI METODO 2073/2005 NORMATIVO Assente in 25 Salmonella g EN/ISO 6579 Wurstel di pollo 1.9 Non applicabile (n=5, c=0) Listeria Si veda allegato I O.M. 07/12/1993 monocytogenes 20
ALLEGATO B – RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DEI CAMPIONAMENTI PER I CRITERI DI IGIENE DI PROCESSO E METODI PER IL CAMPIONAMENTO DELLE CARCASSE Riduzione della frequenza dei campionamenti e delle analisi per i criteri di igiene di processo Il Reg CE 2073/2005 prevede e disciplina la possibilità di ridurre la frequenza dei campionamenti e delle analisi relative ai criteri di igiene di processo (Allegato I, Capitolo 3). In particolare la frequenza dei controlli di igiene di processo per Salmonella spp può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per 30 settimane consecutive. Similmente la frequenza delle analisi condotte per il conteggio delle colonie aerobiche e delle Enterobacteriaceae sulle carcasse degli ungulati e delle analisi per la numerazione di Escherichia coli e conteggio di colonie aerobiche in carni macinate e preparazioni di carne può essere ridotta a una volta ogni due settimane qualora si ottengano risultati soddisfacenti per sei settimane consecutive. Occorre sottolineare che tale possibilità di riduzione della frequenza del campionamento e di analisi non è ammessa per gli stabilimenti che producono carni separate meccanicamente che devono mantenere una frequenza di campionamento settimanale. Il regolamento prevede inoltre che per macelli di piccole dimensioni o stabilimenti che producano limitate quantità di carni macinate, preparazioni di carne e carni fresche di pollame sia consentito ridurre ulteriormente le frequenze di campionamento e di analisi. La riduzione della frequenza di campionamento deve essere sempre autorizzata dall’Autorità Sanitaria competente che in base alle evidenze raccolte dovrà emettere un parere formale. Nelle tabelle seguenti si riportano le indicazioni relativamente alla riduzione della frequenza dei campionamenti riportate nella Linea Guida attuativa del Re. CE 2073/2005 pubblicata in data 03 marzo 2016. Si sottolinea come nel caso di ottenimento di risultati non soddisfacenti lo stabilimento debba tornare ad applicare la frequenza di campionamento “iniziale” secondo le tabelle sottostanti. 21
FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE DI UNGULATI Frequenza ridotta adottabile a seguito Capacità produttiva Frequenza iniziale dell’ottenimento di risultati favorevoli nel (UGB/anno)* periodo iniziale** Conta colonie aerobiche ed Enterobacteriaceae: 5 carcasse alla settimana per 6 settimane Oltre 15.000 consecutive 5 carcasse ogni due settimane Salmonella: 5 carcasse alla settimana per 30 settimane consecutive Conta colonie aerobiche ed Enterobacteriaceae: 5 carcasse ogni 2 settimane per 6 settimane Tra 15.000 e 5.001 consecutive 5 carcasse ogni mese Salmonella: 5 carcasse ogni 2 settimane per 30 settimane consecutive Conta colonie aerobiche ed Enterobacteriaceae: 5 carcasse al mese per 4 mesi consecutivi 5 carcasse ogni tre mesi, oppure 2 carcasse al Tra 5.000 e 1.000 Salmonella: 5 carcasse ogni 4 settimane per 30 mese settimane consecutive Conta colonie aerobiche ed Enterobacteriaceae: 5 carcasse al mese per 2 mesi consecutivi Tra 999 e 501 1 carcassa al mese Salmonella: 5 carcasse ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive Conta colonie aerobiche ed Enterobacteriaceae: 1 carcassa al mese per 6 mesi consecutivi Tra 500 e 51 1 carcassa ogni 2 mesi Salmonella: 1 carcassa al mese per 6 mesi consecutivi 50 o meno Nessuna frequenza stabilita * 1 UGB equivale a 1 bovino adulto o 1 equino o 2 vitelli o 5 suini o 10 ovini/caprini adulti o 20 agnelli o 20 suinetti o combinazioni che comunque non superino il limite di 1 UGB: es. 1 vitello (0,50) + 2 suini (0,20) + 6 agnelli (0,30) ** I macelli già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle disposizioni precedenti rispetto alla nuova Linea Guida applicativa del reg. CE 2073/2005 del 03 marzo 2016 FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE DI BROILER Capacità Frequenza ridotta adottabile a seguito produttiva Frequenza iniziale dell’ottenimento di risultati favorevoli nel (capi/anno) periodo iniziale* Salmonelle: 5 campioni aggregati alla settimana per Oltre 15.000.000 5 campioni aggregati ogni 2 settimane 30 settimane consecutive Tra 15.000.000 e Salmonelle: 5 campioni aggregati ogni 2 settimane 5 campioni aggregati al mese 5.000.001 per 30 settimane consecutive Tra 5.000.000 e Salmonelle: 5 campioni aggregati ogni 4 settimane 5 campioni aggregati ogni 3 mesi 1.000.001 per 30 settimane consecutive Tra 1.000.000 e Salmonelle: 5 campioni aggregati ogni 4 settimane 1 campione aggregato al mese 500.001 per 30 settimane consecutive Tra 500.000 e Salmonelle: 1 campione aggregato al mese per 6 1 campione aggregato ogni 2 mesi 50.001 mesi consecutivi 50.000 o meno Nessuna frequenza stabilita * I macelli già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle disposizioni precedenti rispetto alla nuova Linea Guida applicativa del reg. CE 2073/2005 del 03 marzo 2016 22
FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARCASSE DI TACCHINI Capacità Frequenza ridotta adottabile a seguito produttiva Frequenza iniziale dell’ottenimento di risultati favorevoli nel (capi/anno) periodo iniziale* Salmonelle: 5 campioni aggregati alla settimana per Oltre 3.000.000 5 campioni aggregati ogni 2 settimane 30 settimane consecutive Tra 2.999.999 e Salmonelle: 5 campioni aggregati ogni 2 settimane 5 campioni aggregati al mese 1.000.001 per 30 settimane consecutive Tra 1.000.000 e Salmonelle: 5 campioni aggregati ogni 4 settimane 5 campioni aggregati ogni 3 mesi 200.001 per 30 settimane consecutive Tra 200.000 e Salmonelle: 5 campioni aggregati ogni 4 settimane 1 campione aggregato al mese 100.001 per 30 settimane consecutive Tra 100.000 e Salmonelle: 1 campione aggregato al mese per 6 1 campione aggregato ogni 2 mesi 10.001 mesi consecutivi 10.000 o meno Nessuna frequenza stabilita * I macelli già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle disposizioni precedenti rispetto alla nuova Linea Guida applicativa del reg. CE 2073/2005 del 03 marzo 2016 FREQUENZA CAMPIONAMENTI PRESSO STABILIMENTI DI CARNE MACINATA E PREPARAZIONI DI CARNE Capacità Frequenza ridotta adottabile a seguito produttiva Frequenza iniziale dell’ottenimento di risultati favorevoli (Kg/settimana – nel periodo iniziale* media annuale) Conta colonie aerobiche ed E. coli: 5 u.c. alla settimana per 6 settimane consecutive Oltre 5.000 5 u.c. ogni due settimane Salmonella: 5 u.c. alla settimana per 30 settimane consecutive Conta colonie aerobiche ed E. coli: 5 u.c. ogni 2 settimane per 6 settimane consecutive Tra 5.000 e 1.001 5 u.c. ogni mese Salmonella: 5 u.c. ogni 2 settimane per 30 settimane consecutive Conta colonie aerobiche ed E. coli: 5 u.c. al mese per 4 mesi consecutivi Tra 1.000 e 501 5 u.c. ogni tre mesi, oppure 2 u.c al mese Salmonella: 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive Conta colonie aerobiche ed E. coli: 5 u.c. al mese per 2 mesi consecutivi 500 o meno 1 u.c. al mese o 5 u.c ogni 6 mesi Salmonella: 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 settimane consecutive Laboratori annessi a spacci di vendita al Nessuna frequenza stabilita dettaglio * I laboratori già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle disposizioni precedenti rispetto alla nuova Linea Guida applicativa del reg. CE 2073/2005 del 03 marzo 2016 23
Per quanto riguarda la ricerca di Salmonella spp in carne di pollame occorre fare una distinzione tra i prodotti ottenuti presso uno o più reparti annessi allo stesso stabilimento di macellazione, dai prodotti ottenuti presso stabilimenti diversi da quello di macellazione (impianti di sezionamento, elaborazione di preparazioni di carni, di carni macinate e trasformazione in prodotti a base di carne avente un numero di riconoscimento diverso da quello del macello). Nel primo caso l’OSA, che ha già effettuato le attività di campionamento e analisi in macello può prescindere dal campionamento nelle successive fasi di lavorazione. Nel caso invece le carni di pollame vengano introdotte e lavorate in uno stabilimento non annesso al macello, l’OSA di tale stabilimento dovrà procedere all’esecuzione dei campionamenti conformemente a quanto previsto dal Reg. CE 2073/2005. In tutti i casi, nel procedere alla lavorazione delle carni di pollame, l’OSA responsabile dello stabilimento adotta tutte le misure ritenute necessarie al fine di prevenire il rischio di contaminazioni crociate. La riduzione della frequenza di campionamento ed analisi per la ricerca di Salmonella typhimurium e Salmonella enteriditis in impianti di lavorazione distinti da quello di macellazione viene riportata nelle tabelle seguenti. FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARNI DI BROILER, OVAIOLE E RIPRODUTTORI GALLUS GALLUS Capacità Frequenza ridotta adottabile a seguito produttiva Frequenza iniziale dell’ottenimento di risultati favorevoli (Tons/settimana – nel periodo iniziale* media annuale) Salmonella: 5 u.c. ogni settimana per 30 Oltre 120 5 u.c. ogni 2 settimane settimane consecutive Salmonella: 5 u.c. ogni 2 settimane per 30 Tra 120 e 61 5 u.c. al mese settimane consecutive Salmonella: 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 Tra 60 e 15 5 u.c. ogni 3 mesi settimane consecutive Salmonella: 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 Fino a 15 1 u.c al mese o 5 u.c. ogni 6 mesi settimane consecutive * I laboratori già in attività, potranno tenere conto degli esiti dei campionamenti e analisi già eseguiti ai sensi delle disposizioni precedenti rispetto alla nuova Linea Guida applicativa del reg. CE 2073/2005 del 03 marzo 2016 FREQUENZA CAMPIONAMENTI DI CARNI DI TACCHINI DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO Capacità Frequenza ridotta adottabile a seguito produttiva Frequenza iniziale dell’ottenimento di risultati favorevoli (Tons/settimana – nel periodo iniziale* media annuale) Salmonella: 5 u.c. ogni settimana per 30 Oltre 300 5 u.c. ogni 2 settimane settimane consecutive Salmonella: 5 u.c. ogni 2 settimane per 30 Tra 300 e 151 5 u.c. al mese settimane consecutive Salmonella: 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 Tra 150 e 25 5 u.c. ogni 3 mesi settimane consecutive Salmonella: 5 u.c. ogni 4 settimane per 30 Fino a 25 1 u.c al mese o 5 u.c. ogni 6 mesi settimane consecutive 24
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