I RISVOLTI CIVILISTICI DELLA MALPRACTICE SANITARIA

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I RISVOLTI CIVILISTICI
        DELLA
MALPRACTICE SANITARIA
NOVITA’ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI

1. Legge 08.03.2017 N. 24 (c.d. Legge Gelli/Bianco) «Disposizioni in
   materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
   materia di responsabilità professionale degli esercenti le
   professioni sanitarie»
2. Legge 22.12.2017 n. 219 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del
   16.01.2018 «Norme in materia di consenso informato e di
   disposizioni anticipate di trattamento».
3. Decalogo della Suprema Corte su responsabilità sanitaria e danni
   (sentenze di San martino 2 11.11.2019 da n. 28985 a 28995)
NORME     IN   VIGORE     DELLA                                 LEGGE
     GELLI/BIANCO N. 24 / 2017

I TRE DECRETI ATTUATIVI RELATIVI ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO DI CUI AGLI ARTT. 10 E 12, IN
REALTA’, NON SONO ANCORA STATI EMANATI

MANCA IN REALTA’ ANCORA ANCHE IL DECRETO ATTUATIVO RELATIVO AL FONDO DI
GARANZIA

TUTTAVIA: BOZZA DEL DECRETO DEI REQUISITI MINIMI DI GARANZIA DELLE POLIZZE
ASSICURATIVE ALL’ESAME DEL GOVERNO
QUALI CONSEGUENZE
 PRATICHE COMUNQUE SOTTO IL PROFILO
CIVILISTICO DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA
              LEGGE GELLI?
A) RESPONSABILITA’ STRUTTURA ED ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

B) RISARCIMENTO DANNI ARTT. 138 E 139 CDA

C) PROCEDURALMENTE: ATP, MEDIAZIONE E AZIONE DIRETTA

D) RIVALSE
A) RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 7. (Responsabilità civile della struttura e
               dell’esercente la professione sanitaria)
 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
  nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti
  la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti
  della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice
  civile, delle loro condotte dolose o colpose.
 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie
  svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di
  sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il
  Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
 3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio
  operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito
  nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. …
 4. ….
 5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del
  codice civile.
Art. 7. (Responsabilità civile della struttura e
               dell’esercente la professione sanitaria)

 Il Legislatore con la nuova legge sulla responsabilità civile sanitaria,
  nell’abrogare il primo comma dell’art. 3 della Legge Balduzzi (v. art.
  6 ultimo comma), ha deciso in realtà di trasfondere nel nuovo testo
  la tesi, adottata dal Tribunale di Milano Sez. Prima nell’interpretare
  l’art. 3 della Legge Balduzzi (N. 189/2012), introducendo in pratica,
  un vero e proprio “doppio binario” di responsabilità.
 Possibilità di «triplo binario» in ipotesi di azione di rivalsa ex art. 9 dal
  momento che l’esercente la professione sanitaria risponde solo in
  caso di «dolo o colpa grave»
Art. 7. (Responsabilità civile della struttura e
               dell’esercente la professione sanitaria)

 A QUALI CASI APPLICARE TALE DISPOSIZIONE ?

 SOLO ALLE VICENDE AVVENUTE DOPO IL 01 APRILE 2017, DATA DI ENTRATA
  IN VIGORE DELLA LEGGE GELLI ? (Trib. Milano Sez. 1^ Dott.ssa Flamini
  14.06.2018 n. 6743 e Tribunale di Latina, Sez. II, sentenza del 27.11.2018)

 OPPURE A TUTTE LE VERTENZE DI MEDMAL INDIPENDENTEMENTE DAL
  MOMENTO DEL LORO VERIFICARSI ? (Tribunale di Bergamo, sentenza del
  26.03.2019; Tribunale di Avellino, sent. n. 1806/2017; Tribunale di Roma
  sentenza n. 18685/2017)
SUL PUNTO SI E’ ESPRESSA LA
    SUPREMA CORTE NEL
        DECALOGO
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza
                     dell’11.11.2019 n. 28994
-   NON RETROATTIVITA’ DELLE NORME SOSTANZIALI CONTENUTE NELLA LEGGE N. 189/2012
    (Art. 3, comma I) e NELLA LEGGE n.24/2017 (art. 7).

Le norme sostanziali contenute nella legge n. 189/2012, al pari di quelle di cui alla legge
n. 24/2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in
epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli
artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno,
sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi.
In assenza di specifica disposizione transitoria entrambe le norme (art. 3, comma primo ed
art. 7 comma terzo delle due leggi) non possono ritenersi avere efficacia retroattiva, ex
art. 11 delle preleggi che dispone che la legge non ha effetto che per l’avvenire.
(respinto il ricorso proposto da difesa del medico che chiedeva l’applicazione della c.d.
Legge Balduzzi n. 189/2012, e dunque dell’art. 2043 c.c., in luogo della responsabilità
contrattuale – art. 1218 c.c. -, per fatti avvenuti nel 1992)
B) IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN SANITA’ ED ALLA
LUCE DEI NUOVI ARTICOLI 138 E 139 DEL CDA COME
        MODIFICATI DALLA LEGGE N. 124/2017
Art. 7. (Responsabilità civile della struttura e
                   dell’esercente la professione sanitaria)

- Quarto comma
Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o
privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui
agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1
del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto
delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.
Danni in RC Sanitaria

 Tabella art. 138 CdA tuttavia non ancora adottata

 Quindi Tabella di Milano (o Roma) ?

 Applicabilità Tabella art. 139, invece, che è da tempo in vigore, si applica a tutti i
  fatti ? o solo a quelli verificatisi prima dell’entrata in vigore della Legge Gelli
  (1.04.2017) o meglio ancora all’entrata in vigore della Legge Balduzzi (novembre
  2012) ?
GIURISPRUDENZA CONTRASTANTE

1. RETROATTIVITA’
 Corte Costituzionale, 16/10/2014 n. 235
 Tribunale di Milano, Sez. I, Dott.ssa Flamini, sent. 1496/14
 Trib. Cagliari 6/02/15, Genova 862/15, Milano, 31/01/11,
  nonché n. 3779/2015 e 4014/2015 e Tribunale di Trieste 04.10.17

2. IRRETROATTIVITA’
 Tribunale di Rimini sentenza del 03.06.2015
 Tribunale di Udine, 03.11.2015 n. 1429
 Corte d’appello di Milano sentenza del 20.11.2017 n. 4846
SUL PUNTO SI E’ ESPRESSA LA
      SUPREMA CORTE
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza
                      dell’11.11.2019 n. 28990
- SULLA RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE BALDUZZI E DELLA LEGGE GELLI IN TEMA DI ADOZIONE
DELLE TABELLE DI LEGGE EX ARTT. 138 E 139 C.D.A.

Non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della
fattispecie legate della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di
conseguenze-dannose già realizzatisi), l’art. 3, comma 3, del decreto legge 13 settembre
2012 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (cd. legge
Balduzzi che dispone l'applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità -
contrattuale od extracontrattuale - per esercizio della professione sanitaria, del criterio di
liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base
agli artt. 138 e 139 del CAD - criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati
anche dalla successiva legge 8.3.2017 n. 24 cd. Gelli-Bianco), trova diretta applicazione
in tutti i casi in cui Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del
criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della
formazione del giudicato interno sul "quantum".
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza
                      dell’11.11.2019 n. 28990

Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il
danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l'azione
risarcitoria sia stata promossa prima dell'entrata in vigore del predetto decreto legge; ne
può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i
giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio - e la formazione
del giudicato - preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della
autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al
potere giudiziario.
Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione
del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di
liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano
distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma
sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente
ricollega alla condotta illecita, nè ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto
al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie"
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza
                     dell’11.11.2019 n. 28990

Respinto il ricorso contro la decisione di Corte d’Appello che aveva applicato i criteri di
liquidazione di cui alla Legge Balduzzi a fatti verificatisi in precedenza.

Contrasto con la sentenza N. 28994/2019 ?
Ma art. 138 del CdA, come modificato dalla Legge Concorrenza (n. 124/2017) non
prevede forse che le tabelle saranno applicabili solo: «ai sinistri e agli eventi verificatisi
successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica» (Art. 1, comma diciotto, della Legge 04.08.2017 n. 124) ?
C) PROCEDURALMENTE:

ATP, MEDIAZIONE E AZIONE DIRETTA
PER IL DANNEGGIATO ESISTONO
DUE DIVERSE ALTERNATIVE EX ART. 8
         LEGGE N. 24/2017
MEDIAZIONE/ATP ?

- MEDIAZIONE  INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO
ORDINARIO (ATTO DI CITAZIONE O RICORSO EX ART. 702 BIS
CPC)

- PROCEDIMENTO EX ART. 696-BIS C.P.C.  INSTAURAZIONE DEL
GIUDIZIO EX ART. 702 BIS C.P.C.
Prime applicazioni pratiche
                    (fonte: Tribunale di Milano – Sez. I)

 GIUDIZIO EX 702 BIS SUCCESSIVO

 CRITICITA’ TEMPI GIUDIZIO DI MERITO: la Sezione Prima si propone di fissare la prima udienza del
  giudizio di merito (702 bis) dilatando notevolmente i tempi rispetto al deposito dell’ATP al fine di
  permettere alle parti gli opportuni approcci conciliativi.
 CONVERTIBILITA’ DEL RITO: non particolari problemi nei casi particolarmente complessi che
  richiedono attività istruttoria e rinnovo CTU.
Prime applicazioni pratiche

 Tribunale di Milano, Dott.ssa Miccichè, Ordinanza del 06 Novembre 2019

«ritenuto che il termine fissato dall’art. 8 co. 3 L. 24/17 - di 6 mesi - vada inteso quale termine dilatorio,
decorso il quale l’azione volta al risarcimento del danno da responsabilità dell’esercente la professione
sanitaria diviene procedibile;
ritenuto altresì che al rispetto dell’ulteriore termine di 90 giorni dal deposito della relazione debba
ricondursi esclusivamente la salvezza degli effetti dichiarativi del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (incidenti
eventualmente sul decorso di termini prescrizionali o decadenziali);
ritenuto pertanto che non si ponga nel caso di specie – in cui i ricorrenti hanno depositato il ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. 9 mesi dopo il deposito della relazione peritale ex art. 696 bis c.p.c. – un vizio di
inammissibilità né di improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.»
Respinge le eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e dispone la
conversione del rito poiché il giudizio necessita di un’istruzione non sommaria
Sulla possibilità per il ricorrente
di convenire direttamente nel
giudizio per ATP la compagnia
  assicurativa della struttura
            sanitaria

             ART. 12
IN SENSO FAVOREVOLE ALLA LEGITTIMAZIONE A CONVENIRE LE COMPAGNIE DIRETTAMENTE, SENZA
ATTENDERE EMANAZIONE DECRETI ATTUATIVI DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO VEDI

TRIBUNALE DI VERONA ORDINANZA 10 Maggio 2018
PROTOCOLLO 2018 SULL’ATP DELL’OSSERVATORIO VALORE PRASSI DEL TRIBUNALE DI VERONA
TRIBUNALE DI TORINO SEZ. IV CIVILE (IN RIDARE 2019)
TRIBUNALE DI BENEVENTO 24 OTTOBRE 2018

La partecipazione delle Compagnie dovrebbe in ogni caso ritenersi, oltre che opportuna,
necessaria ed obbligatoria
IN SENSO CONTRARIO SULLA LEGITTIMAZIONE A CONVENIRE LE COMPAGNIE DIRETTAMENTE VEDI

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. I, Dott.ssa Massari, Ordinanza del 19.03.2019:
«nell’attuale contesto normativo non vi è ragione giuridica che possa sostenere la legittimità del
coinvolgimento nel giudizio della compagnia assicuratrice del prof., nei confronti della quale
nessuno dei ricorrenti ha azione diretta;
l’art.12 della L. n. 24/2017 che, in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie, ha configurato la azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti
dell’impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa all’esercente la professione
sanitaria, ha chiaramente subordinato l’applicazione della stessa norma “a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’art.10 con il quale sono determinati i
requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli
esercenti le professioni sanitarie»
IN SENSO CONFORME

TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. I, Dott.ssa Massari, Ordinanza del 19.03.2019.
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. I, Dott.ssa Flamini, Ordinanza del 17.07.2018.
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. I, Dott.ssa Boroni, Ordinanza del 08.04.2019.
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. I, Dott.ssa Boroni, Ordinanza del 07.01.2019,
TRIBUNALE DI MILANO, SEZ. I, Dott. Ricciardi, Ordinanza del 18.09.2019
D) RIVALSE
ART. 9: “Azione di rivalsa o di responsabilità
                           amministrativa”

Limite del «dolo o colpa grave» (primo comma)
Limite temporale: 1 anno a pena di decadenza dall’avvenuto pagamento se
l’esercente non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale
(secondo comma)
Limiti di natura procedurale: inopponibilità decisioni, transazioni e prove se
l’esercente non è stato parte (terzo, quarto e settimo comma)
Limiti di natura quantitativa: la condanna dell’esercente non potrà superare
comunque una somma «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda
o del corrispettivo convenzionale o del reddito professionale, ivi compresa la
retribuzione lorda, conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento
o nell'anno immediatamente precedente o successivo (quinto e sesto comma).
Non si applica questo limite nei confronti degli esercenti la professione sanitaria
di cui all’articolo 10, comma 2.
Prime applicazioni pratiche
                   (fonte: Corte dei Conti, Sez. Lombardia del 14.05.2018, n. 103)

 Art. 9 LEGGE GELLI LA NON RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE
LA DECISIONE:
La legge 24/2017 è volta a disegnare compiutamente un nuovo sistema di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie ed ha natura sostanziale, di talchè le
disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed
indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime di responsabilità, del quale
rappresentano mero corollario: pertanto l’art. 9 della legge 08.03.2017, n. 24, ponendosi in un
unicum con le disposizioni di natura sostanziale contenute nel medesimo corpo normativo, non
risulta applicabile, ratione temporis, alle fattispecie verificatesi prima dell’entrata in vigore della
norma.

In senso conforme: Corte dei conti del 18.12.2017 n. 536
Prime applicazioni pratiche
                    (in senso conforme: Tribunale di Brescia sent. n. 2832/2019)

 Art. 9 LEGGE GELLI LA NON RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE
LA DECISIONE:
Ritiene il Tribunale che non può farsi applicazione dell’art. 9 della legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli-
Bianco) entrata in vigore il 1.04.2017 secondo cui l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Difatti tale norma non ha
portata retroattiva, trattandosi di norma di diritto sostanziale.

Come è stata affermato in giurisprudenza in mancanza di una espressa previsione in punto di efficacia
retroattiva - si applichi per la definizione dei rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e
tutt'oggi non esauriti, dato che essa, discostandosi dalla consolidata interpretazione offerta del
lacunoso impianto legislativo preesistente, ha introdotto sul piano sostanziale un nuovo sistema di
responsabilità sanitaria che, per quanto interessa in via prevalente nel presente giudizio, riconduce i
contatti con l'esercente la professione sanitaria nell'ambito della responsabilità aquiliana sebbene non
escluda del tutto che il medico possa eventualmente assumere un'obbligazione contrattuale con il
paziente. (cfr Trib. Caltagirone 3-5-19; Tribunale Pavia Sez. III, Sent., 17-05-2018).
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza
                 dell’11.11.2019 n. 28987

Art. 9 LEGGE GELLI LA NON RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE

“La menzionata riforma del 2017, che non prevede, peraltro, effetti
retroattivi ….”.
Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza
                      dell’11.11.2019 n. 28987
- L’AZIONE DI RIVALSA/REGRESSO DELLE STRUTTURE NEI CONFRONTI DEGLI ESERCENTI LA
PROFESSIONE SANITARIA IN IPOTESI DI COLPA ESCLUSIVA DEL MEDICO

In tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017,
nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente
ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli
eccezionali casi d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente
improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti
essersi obbligata.

(In senso analogo Cass. 5 luglio 2017 N. 16488 e Cass. Ordinanza 27 settembre 2019 n.
24167, nonché Tribunale di Milano – Sez. I^ Civile – Dott.ssa Miccicchè – sent. 20.09.2018 –
rg 5321/2014 e Tribunale Milano – Sez. I^ Civile Dott.ssa Flamini 14.06.18 – sentenza n.
6743).
CRITICITA’
 M. Rossetti

                           Ma la colpa grave ex art. 9 della Legge Gelli
                    si applica anche alle azioni di regresso/surrogazione ?

La limitazione della rivalsa ai casi di dolo o colpa grave non è una novità per le azioni contabili
devolute alla Corte dei conti (art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994 n. 20). Ma ora: «la L. n. 24/2017
estende tale limite anche ad azioni di puro diritto civile: il regresso spettante all’ospedale privato
nei confronti del dipendente (art. 1299 c.c.) e, soprattutto, la surrogazione dell’assicuratore (art.
1916 c.c.). […]»
Così, per fare un esempio: un paziente viene danneggiato dal dipendente di una clinica privata;
la clinica ha un’assicurazione della propria responsabilità civile; l’assicuratore paga la vittima. In
un caso come questo, l’assicuratore dell’ospedale non avrà surrogazione nei confronti del
medico se questi abbia agito con colpa non grave, per espressa previsione di legge.
CRITICITA’
 M. Rossetti
La surrogazione, come a tutti noto tranne che al legislatore, è una successione a titolo particolare
nel diritto di credito. Il diritto che l’assicuratore acquista per effetto del pagamento dell’indennizzo
al terzo danneggiato è lo stesso diritto che quest’ultimo vantava nei confronti del terzo
 responsabile.
Ma il credito risarcitorio della vittima nei confronti del medico responsabile non è ovviamente
soggetto a limiti qualitativi (la colpa grave dell’offensore), né temporali (dieci giorni di decadenza),
né quantitativi. Sicché ecco il «bel risultato ottenuto dalla legge: se il medico responsabile è
escusso dal danneggiato, non ha scuse e deve risarcire il danno integralmente; se invece è
escusso dall’assicuratore dell’ospedale (privato), che abbia già risarcito il danneggiato, pagherà
solo nel caso di colpa grave e solo nel limite del triplo del proprio reddito annuo.

Peccato che nell’uno e nell’altro caso il credito è sempre lo stesso, che ha solo mutato titolare:
come a dire che, per la legge 24/17, la misura dell’obbligazione dipende dalla qualità del
creditore».
Possibili profili di incostituzionalità rispetto ai principi di uguaglianza e ragionevolezza e possibile
innalzamento dei premi per le coperture delle strutture sanitarie
DECALOGO SULLA RC SANITARIA
DECALOGO SULLA RC SANITARIA

1.   Cass. 11.11.2019 n. 28985: La nozione del c.d. consenso informato e la liquidazione del
     danno da c.d. consenso informato

2.   Cass. 11.11.2019 n. 28986: Danno biologico: menomazioni concorrenti e coesistenti,
     accertamento e liquidazione

3.   Cass. 11.11.2019 n. 28987: L’azione di rivalsa/regresso delle strutture nei confronti degli
     esercenti la professione sanitaria

4.   Cass. 11.11.2019 n. 28988: Liquidazione del danno non patrimoniale da colpa sanitaria e
     personalizzazione nonché del danno patrimoniale da lucro cessante

5.   Cass. 11.11.2019 n. 28989: Onere della prova nella responsabilità contrattuale della struttura
     sanitaria verso il paziente e danno non patrimoniale da morte
DECALOGO SULLA RC SANITARIA

6.    Cass. 11.11.2019 n. 28990: Retroattività della Legge “Balduzzi” e della Legge “Gelli-Bianco”
      in tema di adozione delle tabelle di legge ex artt. 138 e 139 Cod.Ass., anche quando il
      danno si sia prodotto anteriormente alla entrata in vigore della legge e con il solo limite
      della formazione del giudicato.

7.    Cass. 11.11.2019 n. 28991: Il nesso di causalità ed il principio distributivo dell’onere della
      prova nella rc sanitaria (causa ignota).

8.    Cass. 11.11.2019 n. 28992: il nesso di causalità ed il principio distributivo dell’onere della
      prova nella rc sanitaria (causa ignota).

9.    Cass. 11.11.2019 n. 28993: Il danno da perdita di chance

10.   Cass. 11.11.2019 n. 28994: Non retroattività delle norme sostanziali contenute nella Legge n.
      189/2012 (art. 3, comma I) e nella Legge n.24/2017 (art. 7).
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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