I PONTI TERMICI IN EDILIZIA - Studio, calcolo e modalità di eliminazione
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I PONTI TERMICI IN EDILIZIA Studio, calcolo e modalità di eliminazione Modulo 1 - Definizione, identificazione e problematiche legate ai ponti termici Inquadramento normativo e obblighi legislativi Introduzione Benvenuto nel primo modulo del corso dedicato ai ponti termici nel quale andremo a definire e identificare le problematiche legate ai ponti termici. In questa unità didattica analizzeremo l’evoluzione della legislazione nazionale ed internazionale emanata al fine di aumentare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre conseguentemente l’emissione di gas inquinanti. Verranno identificati e categorizzati i vari edifici in funzione della destinazione d’uso degli stessi. Saranno identificate le zone climatiche italiane, per arrivare infine a definire i parametri fondamentali a cui le strutture edilizie devono rispondere per rispettare i limiti nazionali di trasmittanza, contestualizzandoli per tipo di edificio e per tipo di intervento a cui l’edificio viene sottoposto. Il Protocollo di Kyoto Il protocollo di Kyoto è un accordo internazionale preso con l’intento di ridurre il surriscaldamento globale causato dai gas serra. Lo strumento attuativo di tale convenzione trova forma il giorno 11 dicembre 1997. Il trattato prevede che i paesi industrializzati si impegnino a operare a livello legislativo per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. I gas ad effetto serra, sono gas climalteranti e tra essi troviamo: ‐ l’anidride carbonica, prodotta dall’impiego di combustibili fossili per il riscaldamento e per i cicli industriali; ‐ il metano, prodotto dagli allevamenti zootecnici o da cicli industriali; ‐ il protossido di azoto, prodotto nel settore agricolo e nelle industrie chimiche. ‐ gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoruro di zolfo, impiegati nelle industrie manifatturiere e chimiche. Direttive europee La comunità europea ha provveduto ad assolvere agli impegni presi in ambito energetico attraverso l’emanazione dapprima della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, successivamente sostituita dalla Direttiva 2010/31/UE. La nuova Direttiva impone agli stati membri di operare affinché vi sia un numero crescente di edifici a impatto energetico nullo. Gli edificio ad energia quasi zero sono edifici ad altissima prestazione nei quali il fabbisogno energetico è molto basso o quasi nullo. Il fabbisogno dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da fonti rinnovabili la cui produzione energetica può essere fatta in loco o nelle vicinanze. Direttive nazionali L’Italia ha provveduto ad assolvere dapprima alle direttive europee attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo numero 192 del 19 Agosto 2005 contenente i principi generali e le norme transitorie, volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Successivamente il Decreto Legislativo 192 ha subito una serie di aggiornamenti e correzioni, fino all’emissione della Legge numero 90 del 3 agosto 2013 che recepisce le disposizioni impartite dalla Direttiva 2010/31/UE. Il filo conduttore che lega le diverse direttive nazionali riguarda l’obbligo di ridurre l’energia richiesta
dal fabbricato, prestando particolare attenzione alla caratteristiche dei componenti costituenti l’involucro edilizio. Parametri di rispondenza delle strutture Il parametro fondamentale a cui una elemento dell’involucro edilizio deve sottostare riguarda la trasmittanza termica. La trasmittanza termica è la grandezza fisica che misura la quantità di calore scambiato dalla struttura in esame per unità di superficie e unità di temperatura. In termini elementari, la trasmittanza identifica la capacità isolante complessiva di una struttura e si misura in Watt su metro quadro Kelvin. Va precisato che la trasmittanza massima che deve avere una struttura edilizia è da intendersi a ponte termico corretto, ossia la trasmittanza termica della parete fittizia quando il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico non supera per più del 15,00% la trasmittanza termica della parete corrente. Interventi edilizi L’attuale legislazione nazionale impone il rispetto di specifici livelli di trasmittanza delle strutture, differenziate per tipologia di intervento. Gli interventi si configurano in: ‐ nuova costruzione: edificio per il quale la richiesta di rilascio del titolo abilitativo sia stato presentato dopo il 1 ottobre 2015; ‐ demolizione e ricostruzione: edificio sottoposto a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario; ‐ ampliamento di edifici esistenti con nuovi impianti quando l’ampliamento lordo è maggiore del 15% di quello esistente o se comunque supera i 500 metri cubi; il nuovo volume sarà trattato come una nuova costruzione; ‐ ristrutturazioni di primo livello per interventi che interessano più del 50% dell’involucro e di secondo livello se interessano più del 25%; ‐ riqualificazione energetica dell’involucro che coinvolge una superficie minore o uguale al 25% della superficie disperdente complessiva. Classificazione degli edifici Prima di passare a definire le verifiche da eseguire sulle strutture, è necessario definire la classificazione degli edifici, secondo le prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica numero 412 del 1993. ‐ Classe E1. Edifici adibiti a residenza o assimilabile, siano esse a carattere continuativo che ad occupazione saltuaria, compreso alberghi e pensioni. ‐ Classe E2 Edifici adibiti ad ufficio. ‐ Classe E3 Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o similari. ‐ Classe E4 Edifici adibiti ad attività ricreative ed associative, compreso cinema, teatri, musei, bar e ristoranti. ‐ Classe E5 Edifici adibiti ad attività commerciali. ‐ Classe E6 Edifici adibiti ad attività sportive tra cui piscine, palestre e similari. ‐ Classe E7 Edifici adibiti ad attività scolastiche. ‐ Classe E8 Edifici industriali ed artigianali.
Obblighi di verifica della trasmittanza Le strutture edili devono rispondere a specifici parametri di trasmittanza, in funzione dell’intervento che verrà eseguito e della classificazione dell’immobile. Nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello, è necessario che la trasmittanza delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari sia minore di 0,8 W/m². Il limite si applica anche alle strutture che delimitano verso l’esterno gli ambienti non dotati di impianto di climatizzazione se adiacenti ad ambienti climatizzati. Tale prescrizione non deve essere applicata per fabbricati industriali. Nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello o per opere di riqualificazione dell’involucro, oltre a dover rispettare i parametri decritti per gli interventi precedenti, tutte le strutture devono rispettare limiti di trasmittanza specifici che verranno trattati in seguito. Il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 Per ristrutturazioni importanti di secondo livello dove si prevedono lavori che interessano una percentuale compresa tra il 25% ed il 50% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio, è richiesto che le strutture abbiamo una trasmittanza termica inferiore ai valori definiti nell’appendice B del Decreto interministeriale 26 giugno 2015. La stessa verifica riguarda anche gli interventi di riqualificazione energetica dell’involucro che coinvolgono una superficie minore o uguale al 25 % della superficie disperdente complessiva dell’edificio. Zone climatiche italiane Il Decreto del Presidente della Repubblica del 02 Aprile 2009 numero 59 impone la verifica dei valori limite della trasmittanza delle strutture a ponte termico corretto. La trasmittanza è differenziata a livello nazionale in funzione di sei zone climatiche suddivise in base ai gradi giorno. I gradi giorno sono la somma, estesa a tutti i giorni del periodo di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura degli ambienti interni e la temperatura media esterna. Le zone climatiche sono le seguenti: ‐ Zona A Comuni con un numero di gradi-giorno minore di 600; ‐ Zona B Comuni con un numero di gradi-giorno minore di 900; ‐ Zona C Comuni con un numero di gradi-giorno minore di a 1.400; ‐ Zona D Comuni con un numero di gradi-giorno minore di a 2.100; ‐ Zona E Comuni con un numero di gradi-giorno minore di a 3.000; ‐ Zona F Comuni con un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
Trasmittanze limite delle strutture opache verticali I valori limite della trasmittanza degli elementi edilizi opachi verticali negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica sono decrescenti nel corso degli anni. Dal 2015 al 2021 la trasmittanza delle pareti esterne per edifici in zona climatica A e B deve essere minore di 0,45; in zona climatica C 0,40; in zona D 0,36; in zona E 0,30; e in zona F 0,28. I valori di trasmittanza si riducono dopo il 2021 ed assumo il valore limite di 0,40 per edifici in zona A e B, 0,36 per zona C, 0,32 per zona D, 0,28 in E e 0,26 in F.
Trasmittanze limite delle strutture orizzontali o inclinate di copertura La trasmittanza massima, espressa in Watt su metro quadro Kelvin, delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno soggette a riqualificazione sono le seguenti Dal 2015 al 2021 la trasmittanza delle strutture orizzontali ed inclinate per edifici in zona climatica A, B e C deve essere minore di 0,34, in zona D 0,28, in zona E 0,26 e in zona F 0,24. I valori di trasmittanza si riducono dopo il 2021 ed assumo il valore limite di 0,32 per edifici in zona A, B e C, 0,26 per zona D, 0,24 in E e 0,22 in F Gli edifici industriali ed artigianali, classificati come E8, risultano essere esclusi dall’applicazione di tali obblighi Trasmittanze limite delle strutture orizzontali di pavimento La trasmittanza massima, espressa in Watt su metro quadro Kelvin, delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno soggette a riqualificazione sono le seguenti: dal 2015 al 2021 la trasmittanza dei pavimenti verso l’esterno per edifici in zona climatica A e B deve essere minore di 0,48; in zona climatica C 0,42; in zona D 0,36; in zona E 0,31 e in zona F 0,30. I valori di trasmittanza si riducono dopo il 2021 ed assumono il valore limite di 0,42 per edifici in zona A e B; 0,38 per zona C; 0,32 per zona D; 0,29 in zona E e 0,28 in zona F.
Trasmittanze limite delle chiusure trasparenti e opache La trasmittanza massima, espressa in Watt su metro quadro Kelvin, delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione sono le seguenti: dal 2015 al 2021 la trasmittanza dei pavimenti verso l’esterno per edifici in zona climatica A e B deve essere minore di 3,20; in zona climatica C 2,40; in zona D 2,10; in zona E 1,90 e in zona F 1,70. I valori di trasmittanza si riducono dopo il 2021 ed assumo il valore limite di 3,00 per edifici in zona A e B; 2,00 per zona C; 1,80 per zona D; 1,40 in zona E e 1,00 in zona F. Gli edifici industriali ed artigianali classificati come E8 risultano essere esclusi dall’applicazione di tali obblighi.
Limiti e prescrizioni applicative particolari Esistono dettagli costruttivi particolari per i quali sono necessari ulteriori approfondimenti. Nel caso in cui siano presenti aree con spessore ridotto, quali sottofinestre e altri componenti di superficie limitata, i limiti di trasmittanza visti in precedenza devono essere rispettati con riferimento alla trasmittanza media della rispettiva facciata. I valori di trasmittanza visti in precedenza sono da intendersi comprensivi degli eventuali ponti termici inseriti all’interno della struttura stessa. Conclusioni Bene, abbiamo così concluso la prima lezione del corso dedicato ai ponti termici in cui abbiamo analizzato l’evoluzione della legislazione nazionale ed internazionale emanata al fine di aumentare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre l’emissione di gas inquinanti. Sono stati identificati e categorizzati i vari edifici in funzione della loro destinazione d’uso. Sono state individuate le zone climatiche italiane, e sono stati analizzati i parametri fondamentali a cui le strutture edilizie devono rispondere per rispettare i limiti nazionali di trasmittanza, contestualizzandoli per tipo di edificio e per tipo di intervento a cui l’edificio viene sottoposto.
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