I meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali - Transfer pricing - Andrea Iannaccone - Pietro Piccone Ferrarotti

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I meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali - Transfer pricing - Andrea Iannaccone - Pietro Piccone Ferrarotti
Transfer pricing

I meccanismi di risoluzione delle
   controversie internazionali

    Andrea Iannaccone – Pietro Piccone Ferrarotti

                    31 gennaio 2019
Controversie internazionali

•    Doppia imposizione giuridica internazionale: quando il medesimo componente di
     reddito è tassato due volte da due diversi Stati in capo ad un medesimo soggetto.
•    Generalmente gli Stati tassano:
    •     i soggetti residenti, sui redditi ovunque prodotti;
    •     i soggetti non residenti, sui redditi prodotti nel proprio territorio.
•    Doppia imposizione economica internazionale: quando il medesimo componente
     di reddito è tassato due volte da due diversi Stati in capo a due soggetti diversi.
•    In caso di contestazioni in materia di transfer pricing si verifica sempre in prima
     battuta una doppia imposizione economica internazionale sulla quota parte di
     reddito che corrisponde al recupero a tassazione.
•    Gli Stati hanno quindi approntato meccanismi per la risoluzione dei fenomeni di
     doppia imposizione.

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Procedura amichevole
Procedura Amichevole:
Art. 25 Modello di Convenzione OCSE

•   L’Italia ha concluso oltre 100 Convenzioni bilaterali e ciascuna di esse
    include una disposizione equivalente all’articolo 25 del Modello di
    Convenzione OCSE (eccezione per clausola arbitrale; rinvio) che disciplina
    la cd. «procedura amichevole» volta a risolvere le controversie che
    possono insorgere nell’applicazione delle Convenzioni (c.d. Mutual
    Agreement Procedure; «MAP»)

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Art. 25 Modello di Convenzione OCSE
paragrafi 1 e 2
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
   contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle
   disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi
   previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso
   all’autorità competente di uno degli Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto
   entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta
   un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
   giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso
   per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato
   contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni
   accordo raggiunto sarà implementato indipendentemente dalle limitazioni
   temporali previste dalla legislazione domestica degli Stati contraenti.

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Procedura Amichevole:
Art. 25 Modello di Convenzione OCSE

•   Una MAP può essere avviata in caso di:
    – misure che comportino (o possano comportare) una tassazione non
      conforme alle previsioni della Convenzione, anche in assenza di doppia
      imposizione (para. 1)
    – difficoltà in merito all’interpretazione o applicazione della Convenzione
      (paragrafo 3)
    – eliminazione di una doppia imposizione nei casi non previsti dalla
      Convenzione (paragrafo 3)

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Procedura Amichevole:
attivazione e autorità competenti

•   La MAP può essere attivata su impulso:
    – del contribuente, con apposita istanza inoltrata alle autorità competenti;
      oppure
    – dalle Autorità competenti, in caso di difficoltà di carattere generale per
      l’applicazione della Convenzione

•   Per l’Italia, le autorità competenti sono:
    – L’Agenzia delle Entrate per la trattazione delle MAP relative ai casi di doppia
      imposizione, nonché degli accordi preventivi        in materia di prezzi di
      trasferimento (c.d. Advance Pricing Agreement, APA)
    – Il Dipartimento delle Finanze per le MAP relative a questioni generali derivanti
      dall’interpretazione o applicazione delle Convenzioni contro le doppie
      imposizioni

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Procedura Amichevole:
principali caratteristiche

•   La MAP è una procedura speciale sovranazionale che prescinde
    dall’esistenza di rimedi domestici previsti dalla normativa degli Stati
    membri
•   Non è alternativa al contenzioso che può/deve essere autonomamente
    attivato (rinvio)
•   L’art. 25 del modello OCSE prevede che la richiesta possa essere inoltrata
    indifferentemente all’autorità competente di uno dei due Stati contraenti
•   Le Convenzioni sottoscritte dall’Italia prevedono che debba essere
    inoltrata all’autorità competente dello Stato di residenza (o della
    nazionalità nel caso di violazione della norma di non discriminazione)

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Procedura Amichevole:
presupposti per attivazione

• Una MAP può essere attivata anche in assenza di una doppia imposizione
  (o di una tassazione non conforme a quella prevista dalla Convenzione)
  attuale ma anche futura
• Tuttavia, la fattispecie “futura” non deve essere meramente possibile ma
  probabile (cfr. para 14. Commentario art. 25 Modello OCSE):
   – Notifica PVC
   – Intervento normativo o regolamentare
   – Autoliquidazione richiesta dalla normativa nazionale
   – Posizioni di prassi
   – Significativa probabilità di essere soggetti ad una verifica con esito atteso non conforme

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Procedura Amichevole:
tempistiche per l’attivazione

•   Il Modello di Convenzione prevede in via generale che la procedura sia
    attivata entro tre anni dalla prima notifica

•   È un termine indicativo, minimo (cfr. para. 20 Commentario art. 25
    Modello OCSE) e gli Stati sono liberi di negoziare tempistiche diverse

•   Nel caso dell’Italia, è sempre opportuno verificare il termine previsto dalla
    specifica Convenzione bilaterale in quanto 68 delle Convenzioni
    sottoscritte dall’Italia prevedono il termine più breve di due anni

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Procedura Amichevole:
tempistiche per l’attivazione

 • La tempistica e il presupposto per l’attivazione differisce in base alla
   fattispecie (Circolare 21/E 2012):
    a) applicazione di un'imposta o una ritenuta: dalla notifica del diniego del
       rimborso, o dalla formazione del silenzio rifiuto (90 giorno successivo
       all’istanza). N.B. Commentario all’art. 25 Modello OCSE indica come rilevante la
       data di pagamento dell’imposta, a meno che il contribuente non dimostri di
       non averlo saputo (cfr. para. 24)
    b) rettifiche dell’Amministrazione        finanziaria,   dalla   notifica   dell'avviso   di
       accertamento
• Tuttavia, la MAP può essere attivata anche in assenza di un danno attuale
  se il contribuente prevede che vi sarà una condotta contraria alla
  Convenzione, ad esempio anche in seguito alla notifica di un PVC. In tal
  caso l’attivazione può avvenire prima che decorra il termine (cfr. Circolare
  21/E 2012 e para 21 Commentario art. 25 Modello OCSE)

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Procedura Amichevole:
modalità operative

•   La presentazione dell’istanza attiva una prima fase della procedura in cui
    l’autorità competente destinataria della richiesta deve autonomamente
    valutare:
    – L’ammissibilità della richiesta; e
    – La possibilità di risolvere unilateralmente la questione.
•   Nel caso in cui non vi fossero i presupposti per una soluzione unilaterale,
    viene attivata la MAP

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Procedura Amichevole:
modalità operative
•   Paragrafo 4 dell’art. 25 del Modello OCSE: «Le autorità competenti degli Stati
    contraenti potranno comunicare direttamente tra loro, anche attraverso una
    commissione congiunta formata dalle autorità stesse o da loro rappresentanti, al
    fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti»
•   Le Autorità competenti comunicano nelle forme ritenute più idonee per addivenire
    alla soluzione, senza il ricorso a canali diplomatici o governativi
•   In linea di principio, l’Agenzia delle Entrate comunica mediante scambio di
    posizioni in forma scritta (c.d. position paper) e successivi incontri negoziali
•   Generalmente l'autorità competente che per prima invia il proprio position paper
    è quella dello Stato che ha adottato la misura suscettibile di produrre la doppia
    imposizione
•   Ancorché le trattative avvengano tra autorità competenti, il contribuente ha il
    diritto di presentare le proprie osservazioni e di essere assistito da un consulente

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Procedura Amichevole per dirimere
difficoltà interpretative e di applicazione
• Paragrafo 3 dell’art. 25 del Modello OCSE «Le autorità competenti degli
  Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole
  composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o
  all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi per
  eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.»

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Procedura Amichevole per dirimere
difficoltà interpretative e di applicazione
• Attivazione MAP in assenza di doppia imposizione (para 52 Commentario):
   •    completare o chiarire termini poco chiari o ambigui la cui applicazione della normativa
        interna condurrebbe a risultati non voluti o assurdi
   •    definire termini non previsti dalla Convenzione
   •    definire questioni interpretative/applicative che possono emergere in caso di modifiche
        normative

• Attivazione MAP per casi di doppia imposizione non coperti dalla Convenzione:
   •    consente agli Stati di consultarsi per eliminare la doppia imposizione in applicazione
        della normativa interna
   •    esempio: se una società opera con una propria stabile organizzazione in entrambi gli
        Stati contraenti sarà possibile concordare una tassazione coerente (para. 52.1
        Commentario) ma non anche risolvere fenomeni di doppia imposizione (se non sono
        previsti rimedi dalla normativa domestica o dalla eventuale Convenzione con il terzo
        Stato in cui risiede tale società)

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Procedura Amichevole per dirimere
difficoltà interpretative e di applicazione
•   L’interpretazione è vincolante per le autorità competenti fino a quando le stesse
    non decidono di cambiare interpretazione (para. 54 Commentario)

•   Tale facoltà comporta un conferimento di ampi poteri da parte degli Stati
    contraenti alle proprie autorità competenti poiché in caso di accordo la
    Convenzione, così come interpretata, prevale sulla normativa interna

•   Ancorché l’interpretazione condivisa dalle autorità competenti non possa avere
    valore di legge, deve essere comunque tenuta in considerazione dai giudici
    nazionali in base a quanto previsto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei
    trattati del 1969, artt. 31 e 32

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Procedura Amichevole per dirimere
difficoltà interpretative e di applicazione
•   Art. 31 Convenzione di Vienna «Regola generale per l’interpretazione» prevede
    che il trattato deve essere interpretato:
     •   «(…)in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro
         contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo.
     •   «(…)Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto
         tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso
         contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato con la quale
         venga accertato l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato»
•   Art. 32 Convenzione di Vienna «Mezzi complementari di interpretazione»
     •   «Si potrà ricorrere a mezzi complementari d’interpretazione, ed in particolare ai lavori
         preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di
         confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31, che di definire un
         significato quando l’interpretazione data in base all’articolo 31:
           a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o
           b) porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole»

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Procedura Amichevole:
rapporto con contenzioso interno
•   L’articolo 25, paragrafo 1, del Modello di Convenzione OCSE prevede che l'apertura
    della procedura amichevole possa essere richiesta dal contribuente
    “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale”
•   La maggior parte delle Convenzioni stipulate dall’Italia prevedono che la locuzione
    “indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale” vada intesa nel
    senso che “l’attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con la
    procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso, preventivamente instaurata
    laddove la controversia concerne un’applicazione delle imposte non conforme alla
    Convenzione” (o equivalente).
•   È pertanto necessario affiancare l’attivazione di una MAP anche un procedimento
    giurisdizionale al fine di evitare che, in pendenza di procedura amichevole,
    l’imposta accertata in Italia diventi definitiva
•   Previsione non conforme ai minimum standard stabiliti dall’Action 14 (rinvio)

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Procedura Amichevole:
rapporto con contenzioso interno
•   È inoltre essenziale evitare che il contenzioso si concluda con una sentenza
    passata in giudicato. La MAP è infatti un atto amministrativo che non può incidere
    sui rapporti esauriti
•   In caso di giudicato l’Agenzia si limita a comunicare gli esiti del giudizio all'altra
    autorità competente
•   Se la sentenza non elimina la doppia imposizione, quest'ultima permane a meno
    che l'autorità competente estera non conformi la sua posizione alla decisione
    espressa dal giudice nazionale
•   L’apertura della MAP non comporta la sospensione né della riscossione in
    pendenza di giudizio, né dell’eventuale giudizio stesso.
•   Art. 39, comma 1-ter del D.Lgs. 546/1992 prevede la facoltà di sospendere il
    processo tributario «su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata
    una procedura amichevole».

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Procedura Amichevole:
Riscossione in pendenza di giudizio
•   Non è prevista alcuna eccezione e in caso di notifica di un avviso di accertamento
    si applicano le regole ordinarie
•   Commentario all’art. 25 del Modello OCSE (para. 47 e 48)
     •   Ammette la possibilità di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio a
         condizione che sia prevista secondo le medesime modalità applicabili al
         contenzioso interno
     •   Evidenzia tuttavia come tale pagamento sia comunque oneroso (in quanto si
         verifica una doppia imposizione, ancorché provvisoria)
     •   È comunque suggerita la possibilità di prevedere una sospensione automatica
         della riscossione in caso di MAP

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Procedura Amichevole:
Sospensione del processo

• Sospensione del processo ex art. 39 D.Lgs. 546/1992:
   • In caso di richiesta conforme delle parti (e documentata) il giudice
     tributario non ha margini di discrezionalità e deve sospendere il
     processo
   • Il processo è sospeso indefinitamente
   • La norma non prevede una sospensione parziale, il provvedimento
     deve riguardare necessariamente tutto il giudizio
   • È tuttavia possibile che un singolo avviso di accertamento contenga
     più recuperi a tassazione, solo parte dei quali possono essere oggetto
     di MAP e/o possono essere oggetto di diverse procedure (come nel
     caso di contestazioni TP che interessano i rapporti con più consociate
     residenti in diversi Stati)

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Procedura Amichevole:
Sospensione del processo

• Art. 43, comma 1 D.Lgs. 546/1992:
   • «Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il
      processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da
      una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della
      commissione…»
• Art. 45, comma 1 D.Lgs. 546/1992:
   • «Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di
      proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano
      provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal
      giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo»
• Quale condotta in caso di sospensione avente ad oggetto più di una MAP?

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Procedura Amichevole:
assenza di obbligo di risultato

• Le convenzioni prevedono che l’autorità competente faccia «del suo
  meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con
  l’autorità competente dell’altro Stato contraente»
• Le «autorità competenti hanno l’obbligo di cercare di risolvere il caso in
  modo equo e oggettivo, avendo a mente il merito della questione, in base
  ai termini della Convenzione e ai principi di diritto internazionale in merito
  all’interpretazione dei trattati applicabili» (Para. 5.1 Commentario all’art.
  25)
• Tuttavia, l’assenza di un obbligo di risultato ha reso nel corso degli anni lo
  strumento sostanzialmente inefficace (cfr. BEPS action 14; rinvio)

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Art. 25, paragrafo 5 del Modello di
Convenzione OCSE
5. Quando,
    a) ai sensi del paragrafo 1, una persona abbia sottoposto il proprio caso all’autorità
        competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di
        entrambi gli Stati contraenti sono risultate per quella persona in un’imposizione non
        conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e
    b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso
        ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui tutte le informazioni richieste
        dalle autorità competenti per risolvere il caso sono state sottoposte ad entrambe le
        autorità competenti,
   ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso può essere sottoposta ad arbitrato su
   richiesta scritta della persona interessata. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno
   sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo
   giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente
   interessata dal caso non accetti l’amichevole composizione che attua la decisione arbitrale,
   tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere
   dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati. Le autorità competenti degli Stati
   contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

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Procedura Amichevole:
clausola arbitrale
• Nel 2008 è stato inserito il paragrafo 5 all’art. 25 del Modello di
  Convenzione OCSE il quale prevede che, nel caso di mancato accordo
  entro due anni dall’inizio della procedura, il contribuente possa richiedere
  che la controversia sia risolta per il tramite di una procedura arbitrale con
  obbligo di risultato
• La procedura arbitrale non è alternativa alla MAP ma è parte della stessa
• In caso di accordo tra le Autorità Competenti non è ammesso il ricorso al
  collegio arbitrale (perché, ad esempio, l’esito non è condiviso dal
  contribuente)
• Nel caso in cui le Autorità Competenti abbiano raggiunto un accordo su
  parte delle questioni controverse ma non su tutte, solo quelle irrisolte
  saranno demandate al collegio arbitrale

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Procedura Amichevole:
clausola arbitrale
• L’accesso alla procedura arbitrale non è previsto nel caso in cui sia già
  stata resa una decisione da parte di un tribunale di uno dei due Stati
  contraenti
• La clausola contiene gli elementi essenziali per consentire la devoluzione
  della soluzione della procedura amichevole ad un collegio arbitrale
• Necessario che gli stati contraenti concordino le modalità; il Commentario
  all’art. 25 del Modello di Convenzione OCSE ha allegato un modello di
  accordo sull’arbitrato e le relative note esplicative

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Art. 25 Modello di Convenzione: clausola
arbitrale nei trattati sottoscritti dall’Italia
•   Alcuni trattati sottoscritti dall’Italia hanno una clausola arbitrale
    vincolante la cui attivazione è tuttavia subordinata al consenso di
    entrambi gli Stati e del contribuente (ad esempio convenzioni con Stati
    Uniti, Canada e Cile).
•   In alcuni casi, l’effettività della clausola è anche sottoposta alla
    condizione che abbia avuto preventivamente luogo uno scambio di note
    tra gli Stati al fine di:
    – Manifestare la volontà di implementare la clausola arbitrale e
    – Definire i termini operativi (modalità di formazione della commissione
       consultiva, criteri di selezione dei membri, ripartizione dei costi, scelta
       della lingua di lavoro etc.).

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Procedura Amichevole:
conclusione

• Una volta raggiunto l’accordo, le autorità competenti comunicano i
  contenuti al contribuente e ne dispongono l'esecuzione, provvedendo -
  ove del caso - al rimborso o allo sgravio dell’imposta non dovuta e relative
  sanzioni e interessi.
• Se la procedura si conclude nelle more di un procedimento giurisdizionale:
    – il «presupposto necessario per l'esecuzione dell'accordo amichevole è
      l'accettazione dei suoi contenuti da parte del contribuente e la contestuale
      rinuncia al ricorso giurisdizionale» (Circolare 21/E del 2012)
    – il contribuente può rifiutare la proposta e proseguire il giudizio.
• Il contribuente ha l’onere di informare per iscritto l'autorità competente
  circa la scelta operata

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Procedura Amichevole:
profili sanzionatori

• Generalmente l’art. 2 delle Convenzioni non include interessi e sanzioni tra
  le imposte coperte
• La MAP non ha quindi oggetto tali importi
• Commentario all’art. 25 del Modello OCSE (para. 49 e 49.1) precisa che:
    • È appropriato che sanzioni e interessi connessi al tributo siano ridotti
      proporzionalmente in base all’esito della procedura
    • Le sanzioni fisse connesse a comportamenti e condotte particolari possono
      essere confermate a meno che in esito alla procedura si riconosca che la
      contestazione era infondata

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Convezione relativa all'eliminazione delle doppie
imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese
   associate del 23 luglio 1990, n. 90/436/CEE
Convezione Arbitrale n. 90/436/CEE
Ambito di applicazione
•   La Convenzione si applica quando, in conformità al principio di libera concorrenza
    (i.e. transfer pricing o attribuzione dei profitti alle stabili organizzazioni), uno Stato
    contraente attrae a tassazione in capo a una propria impresa gli utili afferenti a
    un'impresa di un altro Stato contraente
•   La Convenzione prevede che quando «due imprese, nelle loro relazioni
    commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte,
    diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili
    che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese,
    ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli
    utili di questa impresa e tassati di conseguenza» (art. 4)
•   La Convenzione è quindi volta ad eliminare la doppia imposizione sui redditi in
    capo ad imprese UE e le relative disposizioni hanno un valore autonomo rispetto
    alla Convenzioni bilaterali in vigore tra gli Stati membri

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Convezione Arbitrale n. 90/436/CEE:
procedura
•   Uno Stato contraente informa l'impresa residente della propria intenzione di
    rettificare i redditi
•   L’impresa residente informa l’impresa associata affinché quest'ultima possa a sua
    volta informarne l'altro Stato contraente
•   Dopo che tutte le parti sono state informate:
     – Se le due imprese e l'altro Stato contraente accettano la rettifica, essa diviene
       definitiva,
     – Se l’impresa non condivide la rettifica può sottoporre il caso all'autorità
       competente dello Stato contraente di cui è residente o nel quale è situata la
       sua stabile organizzazione, «entro i tre anni che seguono la prima notifica della
       misura che comporta o può comportare una doppia imposizione».

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Convezione Arbitrale n. 90/436/CEE
procedura

• Se il reclamo è fondato, l’Autorità competente deve provare a risolvere in
  via unilaterale la questione, in caso contrario deve fare del suo meglio per
  regolare il caso per via amichevole con l'autorità competente dell’altro
  Stato contraente (art. 6)
• Se entro due anni non viene raggiunto un accordo, viene istituita una
  commissione consultiva che deve dare un parere volto ad eliminare la
  doppia imposizione che deve dare il proprio parere entro sei mesi dalla sua
  costituzione (art. 11)
• Entro sei mesi dalla data in cui viene rilasciato il parere della commissione
  le Autorità competenti devono prendere una decisione in merito alla
  questione; possono discostarsi di comune accordo altrimenti la decisione
  diviene definitiva (art. 12)

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Convezione Arbitrale n. 90/436/CEE:
relazione con sanzioni

• La procedura può non essere attivata o, se già attivata, può essere
  sospesa se «con procedimento giudiziario o amministrativo, è stato
   definitivamente constatato che una delle imprese interessate, mediante
   atti che diano luogo a rettifica degli utili ai sensi dell’articolo 4, è passibile
   di sanzioni gravi» (art. 8)

• Per l’Italia sono “sanzioni gravi” quelle «previste per illeciti configurabili, ai
  sensi della legge nazionale, come ipotesi di reato fiscale» (cfr.
  dichiarazione unilaterale allegata alla Convenzione).

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Convezione Arbitrale n. 90/436/CEE:
rapporto con il contenzioso domestico
•   La fase arbitrale è esperibile soltanto se l'impresa associata ha lasciato scadere il
    termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo prima che sia
    intervenuta una sentenza
•   Circolare 21/2012:
     – Esclusa la facoltà di proseguire il contenzioso anche in relazione alle sanzioni «laddove il
       motivo afferisca all’illegittimità derivata dell’irrogazione delle sanzioni amministrative, in
       conseguenza dell’asserita infondatezza dei rilievi accertati»
     – Ammessa la facoltà di coltivare il contenzioso nel caso la controversia interessi vizi
       autonomi (illegittima irrogazione pur in presenza della documentazione TP oppure
       condizioni di obiettiva incertezza)
     – L’art. 39, comma 1-ter del D.Lgs. 456/1992 prevede facoltà di sospendere il processo
       tributario «su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura
        amichevole (…) ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie
        imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio
        1990»

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Convezione Arbitrale n. 90/436/CEE:
Sospensione della riscossione
•   Nelle more dello svolgimento della procedura amichevole e dell'eventuale
    successiva fase arbitrale l'Agenzia delle Entrate può sospendere la riscossione o gli
    atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento (Art. 3, comma 2, legge n.
    99/1993 – ratifica della Convenzione arbitrale).
•   Il contribuente deve presentare istanza e l’Agenzia può richiedere idonea garanzia
•   La sospensione strettamente correlata all’ammissibilità dell’istanza di apertura della
    procedura amichevole ai sensi della Convenzione arbitrale.
•   Se il contribuente coltiva il contenzioso, l’autorizzazione alla sospensione della
    riscossione o degli atti esecutivi viene accordata a condizione di rinuncia al giudizio.
•   La sospensione è efficace fino alla conclusione della procedura.

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Convezione Arbitrale n. 90/436/CEE:
Ambito di applicazione
•   Si applica a tutti i soggetti primi firmatari (Belgio, Danimarca, Germania, Grecia,
    Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno
    Unito) e via via estesa ai nuovi Stati che sono entrati a far parte della UE:
     •   convenzione nel 1995 relativa all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della
         Svezia;
     •   convenzione nel 2005 relativa all’adesione all’UE di: Repubblica ceca, Estonia,
         Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia;
     •   atto del 2005 relativo alle condizioni di adesione della Bulgaria e della Romania
         e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea;
     •   atto di adesione della Croazia del 2012 all’UE tramite il quale lo Stato ha
         aderito alla convenzione e al protocollo e decisione 2014/899/UE che definisce
         l’entrata in vigore della convenzione e del protocollo per la Croazia a far data
         dal 1°gennaio 2015.

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Impugnabilità diniego accesso MAP

•   Cassazione SS.UU. Ordinanza 19 giugno 2015 avente ad oggetto diniego di accesso
    ad una procedura amichevole di cui alla Convenzione Arbitrale:
     •   valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità è una fase interna
         distinta da quella del confronto fra le autorità competenti;
     •   Il giudice competente «non può che essere il giudice dello Stato ove l'istanza viene
         proposta, giacché la Commissione consultiva si limita a dare un parere sul modo di
         eliminare la doppia imposizione»;
     •   «ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del
         contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni
         fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si
         manifesti in forma autoritativa»;
     •   «Nel caso di specie non è dubbio che il diniego di dare corso alla procedura amichevole
         comporta che la società resistente sarebbe soggetta ad una doppia imposizione in Italia
         ed in Germania, venendo quindi a dovere versare nel nostro Paese un tributo maggiore
         di quanto altrimenti dovuto in caso di raggiungimento di un accordo tra i due Stati
         nell'ambito della procedura amichevole».

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Statistiche MAP
Statistiche MAP:
inventario Inclusive Framework on BEPS

                   40
Statistiche MAP:
inventario Inclusive Framework on BEPS

                   41
Statistiche MAP:
inventario Inclusive Framework on BEPS

                   42
Statistiche MAP:
inventario Inclusive Framework on BEPS

                   43
Statistiche MAP: inventario Italia 2017

                     44
Statistiche MAP:
dettaglio inventario procedure Italia

                     45
Statistiche MAP: procedure completate 2017

                   46
Statistiche MAP: inventario Italia 2016

                     47
Statistiche MAP: procedure completate 2016

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                   48
BEPS Action 14
Action 14 BEPS: premessa

• L’assoluta necessità di prevedere meccanismi efficaci per contrastare le
  doppie imposizioni è stata oggetto di approfondita analisi nell’ambito del
  progetto BEPS (base erosion and profit shifting) elaborato dall’OCSE e
  presentato nel corso dell'incontro del G20 di Mosca del 2013.

• Nel 2015 è stata approvata l’Action 14 – Make Dispute Rersolution
  Mechanism More Effective (Action 14), documento che:
   − analizza i limiti che tipicamente rendono inefficaci le MAP;
   − indentifica le azioni minime indispensabili (minimum standard) che gli Stati
     devono intraprendere per incrementare l’efficacia delle MAP;
   − descrive alcune best practice.

                                      50
Action 14 BEPS: minimum standard

• I minimum standard sono schematizzati in tre categorie:
   1. Assicurare che le obbligazioni connesse alla MAP siano implementate in buona
      fede e che le procedure siano risolte entro un ragionevole orizzonte temporale;
   2. Assicurare l’implementazione di procedure amministrative volte a prevenire e a
      risolvere tempestivamente le controversie internazionali;
   3. Garantire l’accesso alle MAP.

• N.B.
   – Non rientra tuttavia tra i minimum standard la previsione di una clausola
     arbitrale vincolante e obbligatoria anche se alcuni Stati (tra cui l’Italia) si sono
     impegnati ad inserirla tra le clausole della Multilateral Convention.

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Action 14 BEPS: minimum standard
Rendere le MAP più efficienti
•   Introdurre una previsione Convenzionale in linea come quella dell’art. 25, paragrafi da 1 a 3
    del Modello di Convenzione OCSE:
     – Consentire implementazione senza limiti temporali (o limitare orizzonte temporale
       rettifiche di transfer pricing);
     – attivazione MAP anche in assenza di doppia imposizione.
•   Garantire l’accesso alla MAP in caso di rettifiche di transfer pricing.
•   Dare attuazione all’esito della MAP.
•   Garantire l’accesso anche nel caso in cui siano contestate condotte abusive/elusive.
•   Raggiungimento di una soluzione entro 2 anni dall’apertura della MAP.
•   Incrementare le relazioni tra Autorità Competenti:
     – diventare membri del Tax Administration MAP Forum;
     – condividere statistiche circa l’esito delle MAP.
•   Accettare la revisione dell’implementazione dei minimum standard tramite peer review.
•   Avere una posizione trasparente circa la disponibilità ad accedere alla fase arbitrale.

                                               52
Action 14 BEPS: minimum standard
Migliorare gli aspetti operativi
•   Pubblicare linee guida sulle regole e procedure di accesso alle MAP
•   Rendere disponibili template per la presentazione delle istanze
•   Garantire che l’Autorità competente disponga di un numero adeguato di funzionari
    e che questi abbiano i poteri di concludere accordi in autonomia rispetto a chi ha
    effettuato il recupero a tassazione o a chi negozierà i futuri trattati
•   Utilizzare quali indicatori di performance indicatori diversi dalla percentuale di
    recuperi a tassazione o di imposte confermati (indicatori suggeriti: numero di MAP
    risolte, coerenza di principi applicati, tempistiche di risoluzione delle controversie)
•   Impegnarsi affinché la sottoscrizione di un’adesione non precluda l’accesso alla
    MAP; tuttavia, se la normativa domestica prevede l’immodificabilità dell’accordo (e
    questo è siglato da funzionari diversi rispetto a quelli che hanno fatto la
    contestazione), limitare la preclusione all’oggetto dello specifico accordo
•   Consentire (se coerente) il roll-back in seguito al raggiungimento di accordi
    preventivi (advance pricing arrangement «APA»)

                                         53
Action 14 BEPS: minimum standard
Garantire l’accesso alla MAP
•   Prevedere nella Convenzione bilaterale che la notifica ad uno dei due Stati membri
    sia sufficiente per aprire la MAP oppure, se la modifica al trattato non sia possibile,
    prevedere uno scambio di informazioni idoneo a tal fine
•   Pubblicare linee guida al fine di evitare preclusioni all’accesso alle MAP in ragione
    di carenze informative/documentali
•   Consentire l’implementazione delle MAP senza limiti temporali, oppure limitare il
    diritto ad effettuare aggiustamenti ai sensi degli artt. 7 e 9 del Modello di
    Convenzione che possano non essere risolti nell’ambito di una MAP

                                         54
Action 14 BEPS: best practice

• Best practice 1:
   – includere il paragrafo 2 dell’art. 9 del Modello di Convenzione (i.e.
     corresponding adjustment) nelle proprie Convenzioni
   – Prevedere la possibilità di concedere aggiustamenti unilaterali se ritenuti
     appropriati
• Best practice 2:
   – Incoraggiare il dialogo tra autorità competenti al fine di risolvere ogni difficoltà
     o dubbio connesso al significato o all’interpretazione della convenzione
     bilaterale (art. 25, paragrafo 3 del Modello di Convenzione OCSE)
   – Dare adeguata pubblicità agli accordi che possono essere di interesse per la
     generalità dei contribuenti
• Best practice 3:
   – “Global awarness“: formare i funzionari al fine di renderli edotti della loro
     funzione e responsabilità

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Action 14 BEPS: best practice
• Best practice 4:
   – Implementare gli APA
• Best practice 5:
   – Prevedere la possibilità di estendere gli effetti delle MAP a più anni (in caso di
     fattispecie ricorrenti e oggetto di accertamento), mantenendo comunque fermi
     i requisiti temporali di accesso
• Best practice 6:
   – Prevedere la sospensione dei pagamenti delle imposte durante la procedura,
     oppure
   – garantire i medesimi rimedi previsti per le cause interne (sospensione
     amministrativa o giudiziale)
• Best practice 7:
   – Non subordinare l’accesso alle MAP all’abbandono del contenzioso.
   – Tuttavia, necessario trovare un giusto equilibrio tra impiego di risorse da parte
     dell’amministrazione finanziaria e limitazione dei diritti del contribuente

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Action 14 BEPS: best practice

• Best practice 8:
   – Redigere linee guida chiare sul rapporto tra le decisioni dei tribunali nazionali e
     le MAP
   – Se non vi sono limiti dati dalla legislazione nazionale, le amministrazioni
     devono essere libere di negoziare le MAP anche in presenza di sentenze
     negative
• Best practice 9:
   – Consentire l’accesso alle MAP anche in caso di aggiustamenti spontanei del
     contribuente fatti in buona fede
• Best practice 10:
   – Fornire indicazioni chiare circa il trattamento di sanzioni e interessi
• Best practice 11:
   – Sviluppare (e fornire linee guida in merito a) MAP e APA multilaterali

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Action 14 BEPS: peer review

• L’Action 14 prevedeva la necessità di attivare meccanismi di revisione
  dell’attuazione dei minimum standard
• Per l’Italia il periodo di revisione è stato dal 1°gennaio 2016 al 31 marzo
  2017 e la revisione si è basata sulle seguenti informazioni:
    – Risposta a specifici questionari direttamente inviati all’Agenzia delle entrate
    – Input ricevuti da 19 Stati che complessivamente corrispondono a più del 90%
      delle MAP aperte dal 2015 e pendenti al 31 dicembre 2016:
        • Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda,
          Giappone, Lettonia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Slovacchia, Slovenia,
          Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d’America.
    – Input ricevuti da contribuenti

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Action 14 BEPS: peer review

• Il giudizio complessivo sull’Italia è stato positivo, anche in ragione
  dell’attitudine collaborativa e propositiva dell’autorità competente
• La rete di convenzioni rispetta quasi tutti i minimum standard, con le
  seguenti principali eccezioni:
   a) più del 75% delle Convenzioni prevede (generalmente nel protocollo) l’obbligo
      di instaurare il contenzioso prima di avviare una MAP;
   b) più del 66% delle Convenzioni non prevede l’obbligo di implementare l’esito
      della MAP indipendentemente dall’emendabilità o meno dello specifico periodo
      d’imposta, né prevede limiti temporali per l’effettuazione di aggiustamenti di
      TP
   c) più del 50% delle Convenzioni non prevede la possibilità per le autorità
      competenti di consultarsi per evitare doppie imposizioni anche in casi non
      espressamente previsti dalla convenzione

                                     59
Action 14 BEPS: peer review

• La critica principale è la lentezza delle procedure: annualmente viene
  risolto solo 20% delle nuove MAP presentate, anche in ragione del numero
  esiguo di incontri annuali con le autorità estere
• Le tre principali eccezioni saranno risolte con l’entrata in vigore della
  Multilateral Convention:
    a) Non è prevista deroga
    b) Italia ha optato per nessun limite all’implementazione delle MAP
    c) Non è prevista deroga
• Tuttavia, rimarranno non conformi le Convenzioni sottoscritte con gli Stati
  non firmatari.

                                      60
Action 14 BEPS: peer review
Analisi Italia - prevenzione delle dispute
• Obiettivo: necessità di garantire la possibilità di attivare una MAP anche
  per discutere circa dubbi o interpretazioni riguardanti la specifica
  convenzione.
• Raccomandazione:
   – La carenza verrà in larga parte risolta con l’entrata in vigore della MLC
   – Negli altri casi sarà necessario rinegoziare i trattati
   – Garantire comunque l’impegno ad indicare la clausola in tutti i nuovi trattati

                                        61
Action 14 BEPS: peer review
Analisi Italia - prevenzione delle dispute
• Obiettivo: prevedere il roll back degli APA ove appropriato
    – I Peers hanno dichiarato di aver avuto poca o nessuna esperienza di APA
      bilaterali con l’Italia nel periodo di monitoraggio, uno Stato ha però detto di
      averlo fatto senza alcun problema
• Raccomandazione:
    – Prevedere la possibilità di effettuare il roll back degli APA bilaterali ove ritenuto
      appropriato

                                        62
Action 14 BEPS: peer review
Accesso alle MAP
• Obiettivo: Includere il testo dell’art. 25(1), primo periodo del Modello di
  Convenzione nel testo dei trattati
    – «Quando una persona ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le
      Giurisdizioni Contraenti comportano e comporteranno per tale persona
      un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto,
      detta persona può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione
      nazionale di tali Giurisdizioni Contraenti, sottoporre il caso all'autorità
      competente di una delle due Giurisdizioni Contraenti»
• Molte delle Convenzioni non soddisfano il minimum standard in quanto:
    – non consentono l’accesso a MAP per cause di discriminazione (o non hanno la
      clausola o prevedono solo che i nazionali residenti possano attivarla);
    – richiedono la preventive attivazione del contenzioso domestico
• Raccomandazione:
    – Ove non intervenga la MLC, rinegoziare i trattati

                                      63
Action 14 BEPS: peer review
Accesso alle MAP
•   Obiettivo: rendere la MAP accessibili anche in caso di sottoscrizione di definizione
    della controversia con strumento deflattivo del contenzioso
     – la normativa domestica non consente la modifica delle risultanze di un procedimento di
       adesione.
     – l’autorità competente italiana, quindi, non può negoziare una fattispecie che è stata
       oggetto di precedente adesione
     – Da un punto di vista operativo:
         • In caso di istanza MAP per cui non è prevista una clausola arbitrale vincolante, la
           procedura viene aperta e l’amministrazione non si discosta dalle risultanze
           dell’adesione
         • In caso di procedura da Convenzione arbitrale, la procedura non viene aperta in
           quanto la commissione arbitrale potrebbe rivedere gli esiti della stessa
•   Raccomandazione: consentire l’accesso anche in caso di istanza da convenzione
    arbitrale

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Action 14 BEPS: peer review
Accesso alle MAP
• Nessuna criticità:
    – Accesso alla MAP mediante notifica ad uno dei due Stati contraenti
    – Accesso alla MAP per violazioni in materia di Transfer Pricing
    – Garantire l’accesso anche in caso di contestazioni di abuso del diritto
    – Non rigettare le istanze MAP in caso di carente documentazione
    – Linee guida e documentazione relativa alle procedure di accesso alle MAP
      accessibili

                                       65
Action 14 BEPS: peer review
Risoluzione delle MAP
• Obiettivo: i trattati devono prevedere l’obbligo per gli Stati di aprire la
  procedura amichevole (un trattato attualmente non lo prevede)
• Raccomandazione: integrare il trattato e includere la previsione nei futuri
  trattati

• Ulteriori raccomandazioni:
    • Risolvere le MAP entro un periodo di due anni
    • Dedicare un numero adeguato di risorse
    • Assicurare che le persone abbiano l’autorità di negoziare i trattati
    • Utilizzare adeguati indicatori di performance

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Multilateral Convention to
 Implement Tax Treaty
Multilateral Convention: cenni

•   Nel novembre 2016 oltre 100 Stati hanno concluso le negoziazioni e approvato la
    Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent
    Base Erosion and Profit Shifting
•   Si tratta di uno strumento multilaterale che consentirà di modificare
    simultaneamente una pluralità di Convenzioni bilaterali, evitando di dover
    provvedere a negoziazioni bilaterali
•   Al 23 gennaio 2019 è stata sottoscritta da 87 Stati e ratificata da 16
•   La Multilateral Convention è entrata in vigore il 1°luglio 2018 e si applica nei
    confronti dei soggetti che l’hanno ratificata
•   La Multilateral Convention ha una struttura predefinita, prevede una pluralità di
    possibili varianti e la facoltà per gli Stati di riservarsi di non applicare alcune delle
    sue disposizioni
•   Minimum standard è il miglioramento della risoluzione delle controversie ma non
    anche l’introduzione di una fase arbitrale vincolante e obbligatoria

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Multilateral Convention: posizione dell’Italia

•   Non ha ancora ratificato la Multilateral Convention

•   Si è riservata di prevedere l’obbligo di notifica della richiesta di MAP allo
    stato di residenza o cittadinanza con obbligo per lo Stato di notificare la
    richiesta all’altro Stato

•   Ha optato per l’inserimento della clausola arbitrale obbligatoria e
    vincolante con meccanismo final offer (c.d. baseball: rinvio)

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852
DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
meccanismi di risoluzione delle controversie
• La Direttiva prevede l’introduzione di “norme relative a un meccanismo
  per risolvere le controversie tra Stati membri che emergono
  dall'interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni che prevedono
  l'eliminazione della doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del
  capitale”
   – Non introduce criteri autonomi per stabilire l’allocazione del potere impositivo
     tra Stati, né quando è possibile invocare un trattato o una convenzione
   – Si innesta nel tessuto degli accordi vigenti inserendo specifiche norme per
     risolvere il caso controverso ed attribuendo al contribuente ampi poteri di
     impulso in caso di inerzia da parte delle autorità competenti.
   – La Direttiva trova pertanto applicazione in relazione alle attuali convenzioni,
     come verranno modificate dalla Multilateral, ivi inclusi gli specifici minimum
     standard.

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
meccanismi di risoluzione delle controversie
•   La Direttiva prevede una fase arbitrale vincolante obbligatoria: in ambito UE
    qualsiasi controversia in materia di doppia imposizione regolata dai trattati
    bilaterali troverà quindi soluzione nel tempo massimo previsto dalla Direttiva
    (tendenzialmente non superiore a quattro anni dal primo atto di impulso del
    contribuente)

•   N.B. Né l’Action 14, né la Multilateral prevedono come minimum standard
    l’introduzione dell’arbitrato obbligatorio e vincolante
     – Solamente da 26 Stati che hanno sottoscritto la Multilateral prevedono l’arbitrato
     – A livello UE non hanno optato per la fase arbitrale: Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca,
       Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
procedura
•   L’istanza MAP deve essere presentata “…entro tre anni dal ricevimento della prima
    notifica dell'azione che ha comportato o comporterà la questione controversa…” ad
    entrambe le autorità competenti degli Stati interessati
•   Le Autorità hanno sei mesi di tempo per valutarne la ricevibilità: vale il silenzio
    assenso ed il rifiuto deve essere reso con atto motivato.
•   L’accesso può essere negato se l’istanza è tardiva, incompleta o non vi sono
    questioni controverse
•   Il diniego è impugnabile dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti di ciascuno
    Stato membro
•   Entro il medesimo termine, ciascuna autorità competente deve verificare se vi
    sono i presupposti per una risoluzione unilaterale della controversia (conforme a
    Action 14 e art. 16(2) della Multilateral).

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
procedura
•   La fase successiva è la procedura amichevole vera propria in cui gli Stati membri
    devono risolvere la controversia entro due anni dall’accettazione del reclamo,
    termine prorogabile di un anno in caso di richiesta motivata per iscritto da parte di
    una delle stesse.
•   Se è raggiunto un accordo, l'autorità competente di ciascuno Stato membro deve
    darne tempestiva notifica al soggetto interessato. La decisione è vincolante per le
    autorità ed è applicabile dal contribuente a condizione che rinunci a coltivare il
    contenzioso [art. 4(2)].
•   Se non è raggiunto un accordo, le autorità competenti devono informare il
    soggetto interessato “indicando i motivi generali del mancato raggiungimento
    dell'accordo”.
•   Il contribuente ha quindi il diritto di:
     – chiedere che la controversia sia affidata ad una Commissione Consultiva che raggiunga
       una soluzione vincolante per gli Stati; e, in caso di inerzia
     – trascorsi sei mesi dalla domanda, di chiederne l’istituzione da parte di un tribunale
       nazionale.

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
Fase arbitrale
• Gli stati possono rifiutare l’accesso alla procedura se:
   • irrogazione di “sanzioni nello Stato membro in questione in relazione al
      reddito o al capitale rettificato per frode fiscale, dolo e grave
      negligenza”; o
    • se la «questione controversa non comporta doppie imposizioni».

• Direttiva reca una autonoma definizione di «doppia imposizione»:
    •   «Applicazione da parte di due o più Stati membri delle imposte contemplate da un
        accordo o convenzione di cui all'articolo 1 sullo stesso reddito o capitale imponibile,
        qualora comporti i) un onere fiscale aggiuntivo, ii) un aumento delle imposte dovute
        oppure iii) l'annullamento o la riduzione delle perdite che potrebbero essere utilizzati per
        compensare gli utili imponibili».

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
Fase arbitrale
•   Due diversi organi:
     – Commissione Consultiva,
         • sostanzialmente analoga a quella già prevista dalla Convenzione Arbitrale, composta
           da un presidente, da uno (o due) rappresentante di ciascuna autorità competente, e
           di una (o due) “personalità indipendente nominata da ciascuna autorità competente
           degli Stati membri interessati”, tra i soggetti inseriti in un apposito elenco.
         • Decide con «parere indipendente».
     – Commissione per la Risoluzione Alternativa delle controversie (Commissione Alternativa),
         • può avere composizione, forma e modalità operative più flessibili ed essere
           costituita sotto forma di comitato permanente
         • Può rilasciare un «parere indipendente» oppure decidere seguendo la procedura
           arbitrale con «offerta finale».

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
Fase arbitrale: offerta finale
•   Istituto creato dalla prassi arbitrale americana in materia di risoluzione alternativa
    delle controversie, definito “baseball” o “final offer” e prevede che:
     – ogni parte sottopone all’arbitro la propria proposta; e
     – l’arbitro sceglie una delle due, senza possibilità di modifiche.
•   Il meccanismo baseball è peraltro una delle opzioni di arbitrato previste dall’art. 23
    della Multilateral (quella prescelta dall’Italia) per cui è previsto che:
     – le autorità competenti possono presentare una propria nota esplicativa
       (position paper) e replicare a quella della controparte;
     – l’istruttoria è semplificata e limitata “all’indicazione di specifici importi monetari
        (per esempio, riguardanti redditi o spese) oppure, laddove specificato,
        all'aliquota massima d'imposta applicata ai sensi dell'Accordo fiscale coperto”.

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
Fase arbitrale: conclusione procedura
•   Le autorità competenti devono comunicare al contribuente le norme di
    funzionamento della commissione, unitamente alla data entro cui verrà presa la
    decisione.
•   In caso di inerzia, il contribuente ha il diritto di ricorrere in giudizio per “ottenere
    l’ingiunzione ad attuare le norme di funzionamento”.
•   Una volta validamente istituita, la Commissione deve assumere la propria
    decisione entro sei mesi dalla sua istituzione, termine prorogabile di 3 mesi.
•   La decisione della Commissione non è immediatamente vincolante per le autorità
    competenti che possono concordare una diversa soluzione entro il termine di sei
    mesi, decorso il quale la decisione diventa vincolante ma non costituisce
    precedente per gli Stati.
•   L’efficacia della decisione è subordinata all’accettazione del verdetto da parte del
    contribuente e alla rinuncia a qualsiasi mezzo d’impugnazione.

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
Rapporto con contenzioso
• La Direttiva riconosce:
    – la possibilità di accedere alla procedura anche se la “questione controversa sia
      diventata definitiva conformemente al diritto nazionale”; oppure
    – la legittimità delle normative degli Stati membri che non consentono di
      derogare alle decisioni dei propri tribunali (senza precisare se definitive). La
      Direttiva non precisa se sono decisioni “definitive”, e rinvia al diritto interno
      per stabilire la possibilità di derogare alle stesse.
• Per l’Italia dovrebbe essere quindi ammesso fino a formazione di un
  giudicato

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DIRETTIVA (UE) 2017/1852:
Rapporto con contenzioso
•   Il contribuente ha l’onere in sede di presentazione dell’istanza di indicare tutti
    contenziosi in essere e relativi alla questione oggetto di istanza MAP.
•   Se è già stato avviato un contenzioso sono sospesi i termini per le autorità
    competenti:
     – per la pronuncia sulla ricevibilità del reclamo; e
     – per l’avvio della procedura amichevole.
•   I termini decorrono nel momento in cui, alternativamente:
     – interviene una sentenza definitiva; oppure
     – il procedimento domestico viene sospeso.
•   È comunque fatto salvo il diritto degli Stati di “avviare o di continuare procedimenti
    giudiziari o procedimenti per sanzioni amministrative e penali in relazione alle
    stesse questioni”, senza prevedere alcun vincolo tra i relativi procedimenti e quelli
    connessi alle imposte oggetto di procedura amichevole.

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