GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - PROVINCIA DI COSENZA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE SERVIZIO VALORIZZAZIONE RISORSE ...

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GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - PROVINCIA DI COSENZA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE SERVIZIO VALORIZZAZIONE RISORSE ...
PROVINCIA DI COSENZA
 SETTORE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
SERVIZIO VALORIZZAZIONE RISORSE ENERGETICHE

GUIDA ALLA MANUTENZIONE
  DEGLI IMPIANTI TERMICI
GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - PROVINCIA DI COSENZA SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE SERVIZIO VALORIZZAZIONE RISORSE ...
Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

                                                                             SOMMARIO

INTRODUZIONE........................................................................................................................................... 4

SEZIONE I: NOTIZIE IN GENERALE ............................................................................................................ 6

NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI ...................................................................................... 6

OBIETTIVI DELLA LEGGE.......................................................................................................................................... 7

DEFINIZIONI ........................................................................................................................................................... 8
  Che cosa è un impianto termico................................................................................................................................ 8
  Libretto di impianto o di centrale.............................................................................................................................. 8
  Responsabile dell’impianto termico.......................................................................................................................... 8
  Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico ....................................................... 9
  Controlli sugli impianti ............................................................................................................................................ 10
  Manutenzione ordinaria dell'impianto termico ...................................................................................................... 10
  Manutenzione straordinaria dell'impianto termico ................................................................................................ 10
  Ditta di manutenzione ............................................................................................................................................. 10
  Rapporto di Controllo tecnico ................................................................................................................................. 10
  Bollino ..................................................................................................................................................................... 11
  Verifiche e/o Ispezioni ............................................................................................................................................. 11
  Tecnico verificatore: Ispettore ................................................................................................................................ 11
  Rapporto di Prova ................................................................................................................................................... 11
  Classificazione degli apparecchi a gas ..................................................................................................................... 12
  Zone Climatiche ....................................................................................................................................................... 13

I CONTROLLI DELLA PROVINCIA ............................................................................................................................ 15
   Controlli a campione ............................................................................................................................................... 15
   Controlli d’ufficio ..................................................................................................................................................... 16
   Addebito per ispezioni non effettuate .................................................................................................................... 16
   L’ispezione ............................................................................................................................................................... 17
   Esito dell’ispezione .................................................................................................................................................. 18

IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI ON LINE (CITOL) ........................................................................................ 19

SEZIONE II: UTENTI .................................................................................................................................. 20

OBBLIGHI DI LEGGE A CARICO DEI PROPRIETARI DI IMPIANTI TERMICI ................................................................ 20

OBBLIGHI DEL CITTADINO .................................................................................................................................... 22

DISMISSIONE E/O SOSTITUZIONE E/O VARIAZIONE TITOLARITA’ IMPIANTO TERMICO ........................................ 22

SANATORIA PER IMPIANTI TERMICI MAI DICHIARATI (regolarizzazione e messa a norma dell’impianto termico) 23

SEZIONE III: INSTALLATORI .................................................................................................................... 25

OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI (INSTALLAZIONE DI NUOVE CALDAIE) ................................................................. 25

Rev. 01 del 24.09..2010
Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

SEZIONE IV: MANUTENTORI.................................................................................................................. 27

OBBLIGHI DEI MANUTENTORI .............................................................................................................................. 27

CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA ‐ PROVA DEI FUMI ‐ PERIODICITA’ ........................................................ 27

ESEMPI SULLA PERIODICITA’ DEI CONTROLLI ....................................................................................................... 30

I MANUTENTORI ABILITATI .................................................................................................................................. 32
   Interventi di manutenzione ordinaria ..................................................................................................................... 33
   Prova di combustione.............................................................................................................................................. 34
   Valori limite del rendimento di combustione ......................................................................................................... 35

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL MANUTENTORE .......................................................................................... 35

INVIO RAPPORTI DI PROVA E RITIRO BOLLINI....................................................................................................... 36

COSTO BOLLINI E LORO VALIDITA’ ........................................................................................................................ 38

(*) Il bollino di €15,00 (validità 4 anni) va apposto sul rapporto di controllo tecnico ‐allegato G‐ all’atto della
prima accensione e la successiva prova dei fumi va fatta dopo 4 anni. Maturati gli 8 anni si prosegue con il bollino
di €10,00 (ogni 2 anni). Si specifica che Il bollino di € 15,00 è apponibile su tutti gli impianti esistenti purché
abbiano meno di 8 anni di anzianità, e che faranno la prossima prova dei fumi entro quattro anni, e non entro
due; in considerazione del fatto che la periodicità della prova dei fumi cambia da 4 a 2 anni quando l’impianto
supera gli 8 di vita. ............................................................................................................................................... 38

PER SAPERNE DI PIU’ ............................................................................................................................................ 39

ORARIO PER IL PUBBLICO ..................................................................................................................................... 39

INDIRIZZI UTILI ..................................................................................................................................................... 39

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INTRODUZIONE
Gli impianti di riscaldamento rappresentano una delle maggiori fonti d’inquinamento
ambientale. Il loro cattivo funzionamento può comportare un notevole dispendio energetico ed
economico. A questo proposito la normativa impone il controllo e la manutenzione degli impianti
termici, con l’obiettivo di contenere il consumo di energia, ridurre l’inquinamento ambientale e
aumentarne la sicurezza.
Il cittadino utilizzatore d’impianto termico deve provvedere tramite un manutentore di propria
fiducia, ad effettuare il controllo sul rendimento della propria caldaia con la frequenza stabilita
dalle leggi vigenti. Il manutentore ha il compito di trasmettere alla Provincia tramite procedura
online il “Rapporto di Controllo” effettuato sulla caldaia compilando i modelli F e/o G.
Su tutti i rapporti pervenuti alla Provincia, vi è l’obbligo dello stesso Ente di effettuare verifiche a
campione, gratuite per il cittadino, nella misura di almeno il 5 % annuo al fine di verificare che
l’operato del manutentore venga eseguito nel pieno rispetto della normativa vigente.
Tali azioni di verifica che la Provincia svolge vanno dunque a tutelare e meglio garantire il
cittadino‐utente di impianti termici.
Per effettuare le verifiche, la Provincia si è dotata di un corpo di ispettori appositamente formati
dall’Enea che quotidianamente svolgono ispezioni su tutto il territorio provinciale. La Provincia
ha competenza in materia di controllo sugli impianti termici di qualsiasi potenza presenti su
tutto il territorio provinciale ad esclusione della città capoluogo, in quanto ha una popolazione
residente superiore a 40.000 abitanti.
Si vuole evidenziare che con la procedura telematica di recente introduzione, fortemente voluta
dal Presidente della Provincia On. G. Mario Oliverio, si è di fatto semplificato e snellito il compito
sia dei cittadini che dei manutentori.
Infatti adesso il cittadino ha il solo compito di rivolgersi al proprio manutentore di fiducia il quale
provvede sia alla compilazione dei modelli F e/o G e sia alla trasmissione alla Provincia dei
suddetti modelli previa applicazione del bollino che ritira direttamente negli uffici della
Provincia.

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Per il cittadino vengono pertanto eliminate le code agli uffici postali sia per pagare i bollettini
inerenti gli oneri e sia per spedire raccomandate dirette alla Provincia per trasmettere i modelli F
e/o G.
Per i manutentori con la nuova procedura si è reso più agevole il proprio lavoro avendo
standardizzato ed uniformato la procedura e velocizzato i tempi di trasmissione dei rapporti di
prova.
Con il rilascio da parte della Provincia di un “Codice Impianto Termico” per ogni impianto o
centrale termica le possibilità di commettere errori nel caricare i dati da parte dei manutentori
vengono del tutto eliminati.
Inoltre con la nuova procedura telematica è possibile attribuire un protocollo sui modelli F e/o G
pervenuti in provincia con conseguente tracciabilità degli stessi.
Questa guida, rivolta sia agli utilizzatori degli impianti termici che ai manutentori degli stessi,
contiene le notizie utili per una buona conduzione degli impianti termici e sulla loro gestione in
condizioni di sicurezza, nonché sugli adempimenti da effettuarsi secondo le disposizioni di legge.
Le notizie e le spiegazioni sono redatte in forma semplice e accessibile; in ogni caso ogni
richiesta su eventuali chiarimenti può essere inoltrata al competente ufficio tramite e‐mail:
infocaldaie@provincia.cs.it o al numero verde: 800631577.

                                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                                                          DOTT. ING. EUGENIO GAUDIO

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SEZIONE I: NOTIZIE IN GENERALE

                       NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI
Manutenzione, sicurezza, controllo e autodichiarazione degli impianti termici sono funzioni
che vengono specificatamente regolate da precise disposizioni di Legge, qui di seguito
elencate:

Legge 30 aprile 1976 N. 373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.
Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, parti abrogate: art.4
commi 1, 2 e 4; art. 28, commi 3 e 4; art. 29; art. 30;art. 31, comma 2, art. 33, commi 1 e 2; art. 34, comma
3.;Sostituito Il comma 2 dell'art. 26.
DPR 26 agosto 1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione,l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”. parti abrogate: art. 5 commi 1,2,3 e 4; art. 7 comma 7;
art. 8;art. 11 commi 4, 12, 15, 16, 18, 19, 20.
DPR 21 dicembre 1999 n. 551 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici
degli edifici….”
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 “rendimento energetico in edilizia”
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia”
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n.311 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico
nell'edilizia. (GU n. 26 del 1‐2‐2007‐ Suppl. Ordinario n.26)
Decreto Legislativo n. 115/2008 G.U. 3.7.2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici.
Decreto Del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59Regolamento di attuazione dell’art.4 comma 1
lettere a) e b) del Dlgs. 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia
Decreto 26 giugno 2009 (G.U. n.158 del 10/07/2009) Linee guida nazionali per la certificazione energetica
degli edifici
Delibera di Giunta Provinciale n° 506 del 29 dicembre 2008
Delibera di Giunta Provinciale n°146 del 28 aprile 2010

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                                      OBIETTIVI DELLA LEGGE
I contenuti della Legge hanno lo scopo di disciplinare l'uso dell'energia (evitando gli sprechi),
di salvaguardare la qualità dell'ambiente (controllando lo scarico dei fumi nell'atmosfera) ed
anche di contribuire alla tutela della sicurezza degli impianti termici. Tali finalità si
raggiungono verificando con cadenza periodica il funzionamento e lo stato di manutenzione
degli impianti. Per tanto ogni impianto deve essere mantenuto in buono stato di esercizio,
per garantire la sua sicurezza ed efficienza. In sostanza una buona manutenzione
programmata dell’impianto termico garantisce:
     minori consumi di combustibile (circa il 10% in meno);
     riduzione dell’inquinamento ambientale (emissioni degli ossidi di carbonio e ossidi di
        azoto);
     più sicurezza per gli utenti.
Tutto questo è indice di civiltà, pone il nostro Paese sullo stesso piano delle nazioni più
progredite, inoltre risponde anche alla comune esigenza di risparmiare sui consumi e di
vivere in maniera più sana e più sicura.

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                                          DEFINIZIONI
Che cosa è un impianto termico
L’impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed
invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o
alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione
e di controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali; tali apparecchi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma
delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità
immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
Gli impianti tecnologici idrico sanitari (scaldacqua unifamiliari), a partire dal 15/08/2009
(entrata in vigore della Legge n. 99/2009) non rientrano più tra gli impianti tecnologici
assimilati ad impianti termici e pertanto non saranno soggetti al controllo da parte di
questo Ente.

Libretto di impianto o di centrale
Per impianti inferiori a 35 kW vi è l’obbligo del manutentore di compilare il “Libretto di
impianto”. Per gli impianti superiori a 35 kW vi è l’obbligo di compilare il “Libretto di
centrale”. Su tali documenti vengono annotati il responsabile dell’impianto, tutti i dati tecnici
dell’impianto, i rapporti di controllo e manutenzione e le ispezioni da parte dell’ente locale. I
libretti sono obbligatori ai sensi dell’art.11 comma 9 DPR 412/93 e s.m.i. I libretti devono
essere conservati presso l’edificio in cui è collocato l’impianto termico.

Responsabile dell’impianto termico
Per responsabile dell’impianto termico s’intende, senza vincolo di solidarietà tra loro, il
proprietario, l'occupante a qualsiasi titolo o l'Amministratore (Enti, condomini, società, ecc.)
dell'edificio ove è installato l'impianto termico soggetto a ispezione, o qualora vi sia apposito
contratto, con il terzo responsabile, così come individuato dall’art. 1 comma 1, lettera j, e
dall’art. 11, comma 2 del DPR 412/93 e dall’Allegato A del D. Lgs. 192/05. Il responsabile
dell’impianto termico è la persona indicata come tale nel libretto di impianto o di centrale. Il
responsabile di impianto termico può essere:

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

        L’occupante, è il soggetto che occupa l’immobile e che beneficia dell’impianto di
        riscaldamento e può coincidere con il proprietario. Nel caso di unità immobiliari
        dotate di impianti termici individuali la figura dell’occupante subentra, per la durata
        dell’occupazione, alla figura del proprietario. L’occupante ha l’onere di adempiere gli
        obblighi previsti dalla normativa e nelle connesse responsabilità limitatamente
        all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico e alle verifiche periodiche che
        dovranno essere svolte mediante manutentori di propria fiducia.
        L’amministratore, nel caso di edifici amministrati in condominio dotati di impianti
        centralizzati.
        il proprietario dell’impianto, in tutti gli altri casi.

Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
Il manutentore nominato “terzo responsabile” è la persona fisica o giuridica che, essendo in
possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario o dall’Amministratore ad assumere la
responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale. Nel caso di impianti
termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il possesso dei requisiti
richiesti al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" è
dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e
pertinenti per categoria quali, per esempio, l'albo nazionale dei costruttori – categoria
gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure
mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante
certificazione del soggetto, ai sensi delle norme Uni En Iso 9.000, per l'attività di gestione e
manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a
livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto
deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli
impianti a lui affidati. II terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico deve inoltre comunicare, entro sessanta giorni, dalla formalizzazione dell’incarico, la
propria nomina alla Provincia. Al medesimo ente il terzo responsabile deve comunicare
immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia
di consistenza che di titolarità dell'impianto.

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Controlli sugli impianti
Sono le operazioni svolte da tecnici manutentori di caldaie qualificati ed abilitati ai sensi
della ex legge 46/90, operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli impianti e
l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Manutenzione ordinaria dell'impianto termico
Sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti
che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli
apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di
consumo d'uso corrente.

Manutenzione straordinaria dell'impianto termico
Sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal
progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione
di apparecchi o componenti dell'impianto termico.

Ditta di manutenzione
La Ditta, abilitata ai sensi del DM 37/08 e della ex Legge 46/90 lettere c) e e), incaricata
dall’utente di svolgere le operazioni di controllo e di manutenzione dell’impianto termico
secondo quanto previsto dall’Art. 7 comma 2 del D. Lgs 192/05;

Rapporto di Controllo tecnico
Il rapporto redatto dalla ditta di manutenzione, al termine delle operazioni di controllo e di
manutenzione, conformemente ai modelli contenuti nel D. Lgs 192/05 ‐ Allegato F, per gli
impianti termici di potenza nominale del focolare superiori o uguali a 35 kW, e Allegato G,
per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW. La trasmissione alla Provincia
dei modelli F e/o G dovrà essere eseguita esclusivamente con procedura telematica e
pertanto vanno riportate nelle apposite caselle la serie e il numero identificativo del bollino
che viene adoperato per la compilazione del rapporto di controllo su ogni generica caldaia.

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

Resta comunque a carico del manutentore l’onere di trasmettere alla Provincia i modelli F e
G anche in modo cartaceo..

Bollino
Il “bollino”, è rilasciato dalla Provincia ai soli manutentori. Sono disponibili quattro tipi di
bollini di importo e colore diverso a seconda la classe di potenza dell’impianto. Ogni bollino è
composto da tre parti separabili con la stessa serie e stesso numero identificativo, una verrà
posta sulla copia del Rapporto di Controllo Tecnico che rimane all'utente, una su quella che
rimane al manutentore ed una sulla copia da trasmettere alla Provincia.
Questa procedura consentirà all’utente un notevole risparmio in termini di tempo (code alla
Posta ) e denaro (spese per il pagamento con bollettino postale).
Il bollino è esente da IVA ai sensi dell’art. 4 della Legge 633/1972 (attività di tipo
pubblicistico istituzionale).

Verifiche e/o Ispezioni
Si intendono gli accertamenti ed i controlli sugli impianti termici e sulla documentazione a
corredo dell’impianto che vengono eseguiti dalla Provincia di Cosenza mediante gli
ispettori/verificatori e mirati a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e
che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dagli Enti preposti ai controlli.

Tecnico verificatore: Ispettore
Il tecnico incaricato dalla Provincia di Cosenza per effettuare le verifiche sugli impianti
termici.

Rapporto di Prova
Il verbale conclusivo redatto dal tecnico verificatore: Ispettore, incaricato dalla Provincia di
Cosenza, al termine del sopralluogo effettuato al generico impianto. Il rapporto di prova
deve contenere i risultati di tutte le misurazioni e le informazioni essenziali affinché il
controllo possa essere ripetuto nelle medesime condizioni. Il rapporto di prova contiene le
seguenti informazioni:
     i dati identificativi dell’ispettore;

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

     i dati identificativi dell’impianto e del suo responsabile;
     i dati identificativi degli strumenti di misura;
    • le stampe prodotte dagli apparecchi di misura;
     le informazioni supplementari che, a giudizio dell’ispettore, abbiano una
         relazione con i contenuti tecnici del rapporto e i suoi possibili usi;
     data di esecuzione del controllo;
     firme leggibili dell’ispettore e del responsabile dell’impianto o della persona da lui
         delegata.

Classificazione degli apparecchi a gas
Gli apparecchi a gas sono suddivisi in tre categorie: A, B e C. tale suddivisione si basa sul
metodo di prelievo dell’aria necessaria ad alimentare la combustione (aria comburente) e sul
metodo di scarico dei prodotti di combustione.
Tipo_A
         Apparecchio non collegato a camino/canna fumaria o a dispositivo di scarico dei
         prodotti della combustioneaall’esternoadelalocaleainacuial’apparecchioaèainstallato.
         Ileprelievoodell’ariaacomburenteaealoascaricoadeiaprodottiadiacombustione
         avvengono nel locale d’installazione.
Tipo_B
         Apparecchio collegato a camino/canna fumaria o a dispositivo di scarico dei prodotti
         della    combustioneeall’esternoodelolocaleeinncuial’apparecchioaèainstallato.                   Il
         prelievo dell’aria comburente avviene nel locale d’installazione e lo scarico dei
         prodotti di combustione all’esterno del locale stesso.
Tipo_C
         Apparecchio il cui circuito di combustione (prelievo aria comburente, camera di
         combustione, scambiatore di calore e scarico prodotti di combustione) è a tenuta
         rispetto al locale in cui l’apparecchio è installato.
Ai fini degli adempimenti procedurali connessi alle fasi gestionali dei rapporti tecnici di
controllo la Provincia di Cosenza ha ripartito gli impianti termici in quattro gruppi, in base
alla potenza nominale al focolare:

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

C1 inferiore a 35 kW (ad esempio le caldaie autonome d’appartamento) ;
C2 uguale o superiore a 35 kW ed inferiori a 116 kW ;
C3 uguale o superiore a 116 kW ed inferiori a 350 kW ;
C4 Superiori a 350 kW ;

Zone Climatiche
Il territorio nazionale e suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei Gradi
Giorno della località indipendentemente dalla ubicazione geografica.
Zona A: comuni con numero di gradi‐giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni con numero di gradi‐giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni con numero di gradi‐giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni con numero di gradi‐giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni con numero di gradi‐giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni con un numero di gradi‐giorno maggiore di 3.000.

Periodo annuale di esercizio degli impianti termici
Zona          Durata giornaliera di          Limiti massimi di esercizio annuale
climatica     accensione
A              6 ore                         1° dicembre ‐ 15 marzo
B              8 ore                         1° dicembre ‐ 31 marzo
C             10 ore                         15 novembre ‐ 31 marzo
D             12 ore                         1° novembre ‐ 15 aprile
E             14 ore                         15 ottobre ‐ 15 aprile
F             Nessuna limitazione            Nessuna limitazione

ZONE CLIMATICHE DEI COMUNI COSENTINI

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

Zona               Comuni
climatica
A                  =====
B                  Diamante, Praia a Mare, Scalea.
C                  Acquappesa, Amantea, Amendolara, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Calopezzati,
                   Cariati, Cassano Ionio, Cetraro, Cleto, Corigliano Calabro, (Cosenza), Crosia, Fiumefreddo Bruzio,
                   Francavilla Marittima, Laino Borgo, Orsomarso, Paola, Papasidero, Rocca Imperiale, Roggiano
                   Gravina, Roseto Capo Spulico, Rossano, S. Lucido, S. Nicola Arcella, Sangineto, S. Maria del
                   Cedro, Tarsia, Tortora, Trebisacce, Villapiana.
D                  Aiello Calabro, Aieta, Altilia, Altomonte, Bisignano, Bonifati, Buonvicino, Caloveto, Campana,
                   Canna, Carolei, Carpanzano, Casole Bruzio, Castiglione Cosentino, Castrolibero, Castrovillari,
                   Cerisano, Cervicati, Cerzeto, Civita, Cropalati, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Firmo,
                   Frascineto, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese, Lago, Laino Castello, Lappano, Lattarico,
                   Longobardi, Lungro, Luzzi, Maierà, Malvito, Mandatoriccio, Marano Marchesato, Marano
                   Principato, Marzi, Mendicino, Mongrassano, Montalto Uffugo, Montegiordano, Mottafollone,
                   Oriolo, Paludi, Pedace, Pedivigliano, Piane Crati, Pietrapaola, Rende, Rose, Rota Greca, S. Basile,
                   S. Benedetto Ullano, S. Cosmo Albanese., S. Demetrio Corone, S. Fili, S. Giorgio Albanese, S.
                   Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, S. Martino di Finita, S. Pietro in Amantea, S. Pietro in
                   Guarano, S. Sosti, S. Vincenzo la Costa, S. Agata d’Esaro, S. Caterina Albanese, S. Domenica Talao,
                   S. Sofia d’Epiro, Saracena, Scala Coeli, Serra d’Aiello, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari,
                   Terravecchia, Torano Castello, Trenta, Vaccarizzo Albanese, Verbicaro, Zumpano.
E                  Acquaformosa, Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Aprigliano, Belsito, Bianchi, Bocchigliero,
                   Castroregio, Celico, Cellara, Cerchiara di Calabria, Colosimi, Dipignano, Domanico, Figline
                   Vegliaturo, Grimaldi, Longobucco, Malito, Mangone, Morano Calabro, Mormanno, Nocara,
                   Panettieri, Parenti, Paterno Calabro, Pietrafitta, Plataci, Rogliano, Rovito, S. Donato di Ninea, S.
                   Giovanni in Fiore, S. Lorenzo Bellizzi, S. Stefano di Rogliano, Scigliano, Serra Pedace, Spezzano
                   della Sila, Spezzano Piccolo.
F                  =====

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                                I CONTROLLI DELLA PROVINCIA
                                La normativa prevede che La Provincia di Cosenza ha il
                                compito di compiere controlli a campione su tutto il territorio
                                provinciale ad eccezione del solo comune capoluogo, in
                                quanto avente popolazione residente maggiore di 40.000
                                abitanti, per accertare l’effettivo stato di manutenzione e
                                d’esercizio degli impianti termici presenti sul proprio
territorio.
Il controllo svolto dalla Provincia, pertanto, non si sostituisce ai controlli tecnici effettuati
dai manutentori e comunque non comporta interventi di manutenzione, che sono
esclusivamente a carico dell’occupante o proprietario oppure del terzo responsabile.
Per l’esecuzione dei suddetti controlli, la Provincia si avvale di uno staff di ispettori formati
dall’ENEA ed appositamente incaricati.

Controlli a campione
Sugli impianti termici di cui sono correttamente pervenuti per via telematica alla Provincia i
rapporti di controllo e manutenzione (modelli F e/o G) con accluso gli estremi del bollino
(serie e numero) o in alternativa gli estremi della ricevuta di versamento effettuata presso gli
uffici postali, saranno effettuate annualmente ispezioni a campione su almeno il 5%, ai fini
del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti trasmessi.
La scelta dei soggetti che vengono sottoposti a controllo è del tutto casuale ed eseguita con
apposito programma informatico con priorità in ogni caso per gli impianti che presentino
maggiore vetustà o per i quali si evidenziano punti di criticità. Le procedure operative sono
finalizzate a favorire omogeneità d’azione su tutto il territorio provinciale a garanzia del
rispetto degli standard secondo principi generali di trasparenza. Tale controllo sarà gratuito
per il cittadino utente di impianto termico.
Le ispezioni sono effettuate previo avviso all’utente, mediante comunicazione a mezzo
lettera nella quale è indicata la data e l’ora della visita, il nominativo dell’ispettore ed il suo
numero telefonico di cellulare.
Qualora l’utente non fosse disponibile, per motivi inderogabili, per l’ispezione dell’impianto
(per la data e l’ora prestabilite) dovrà contattare almeno tre giorni prima rispetto alla data

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

del sopralluogo direttamente sul cellulare l’ispettore per fissare un nuovo appuntamento
nell’arco di 30 giorni rispetto alla data prestabilita.

Controlli d’ufficio
Per tutti gli impianti termici di qualsiasi potenza per i quali non sia pervenuto per via
telematica alla Provincia il Rapporto di Controllo (modello F e/o G) con accluso bollino o
ricevuta di versamento secondo i termini e le modalità prescritte, sono soggetti ad ispezioni
da parte degli ispettori della Provincia, con l’addebito ai relativi utilizzatori degli oneri a
costo pieno e l’applicazione delle sanzioni previste dalle normative nazionali e dal
Regolamento Provinciale.

Addebito per ispezioni non effettuate
L’utente può chiedere una sola volta di rimandare l’ispezione in altra data. Se tale richiesta,
da effettuare con comunicazione telefonica direttamente all’ispettore è effettuata entro il 3°
giorno che precede il controllo, verrà accolta senza alcun onere per il richiedente,
diversamente, salvo motivate e documentate giustificazioni, verrà addebitato al richiedente
un onere pari al 50% del costo dell’ispezione a copertura del costo del sopralluogo sostenuto
dall’Ente controllore e l’ispezione verrà ripetuta previa nuova comunicazione a mezzo lettera
A/R da parte della Provincia.
In caso di secondo rifiuto o assenza da parte dell’utente si procederà come di seguito
riportato. L’Ispettore comunicherà al Settore competente della Provincia l’impossibilità a
procedere alla verifica. Il Settore competente, entro trenta giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, notificherà all’utente, a mezzo posta mediante raccomandata A.R.,
atto di diffida all’uso dell’impianto termico. Copia dell’atto di diffida sarà inviata alla Società
erogatrice del gas, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 6 del Decreto Legislativo 23
maggio 2000, n. 164 e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del comune di pertinenza.
Nel caso di terzo rifiuto o assenza da parte dell’utente e per impianti alimentati a gas di rete
si procede alla richiesta della sospensione del contratto di fornitura del combustibile come
previsto dal comma 6 dell’Art.16 del D. Lgs 164/00. Inoltre, non avendo certezza della
corretta manutenzione e conduzione dell’impianto, sarà informata l’autorità competente
per la tutela della pubblica incolumità per i provvedimenti del caso.

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

Qualora l’ispezione non abbia luogo a causa della dismissione dell’impianto e ciò non sia
stato precedentemente comunicato dall’utente alla Provincia nel termine perentorio e nei
modi previsti, sarà comunque addebitata al proprietario o occupante oppure amministratore
dell’unità immobiliare la somma pari al 50% del costo degli oneri pieni per la copertura dei
costi di sopralluogo sostenuto dall’Ente Provincia. La Provincia provvede alla riscossione
coattiva delle somme dovute e non corrisposte, mediante iscrizione a ruolo dei relativi
nominativi.
La Provincia si riserva di controllare a campione gli impianti per i quali sono state effettuate
dichiarazioni di avvenute dismissione. Le dichiarazioni false e mendaci, così come tutti i
comportamenti non leciti, saranno denunciati alla Autorità Giudiziaria competente.

L’ispezione
                            Il personale tecnico addetto alle ispezioni, ha responsabilità di
                            incaricato di pubblico servizio. Questo, al momento della visita, si
                            presenta munito di apposito tesserino di riconoscimento e di
                            documento di identità. Il personale tecnico addetto alle ispezioni,
                            ha responsabilità di incaricato di pubblico servizio.
Durante il controllo dovrà essere disponibile la seguente documentazione:
    – libretto d’impianto (per impianti con potenza inferiore a 35 KW) o di centrale (per
        impianti con potenza uguale o superiore a 35 KW) aggiornati e completi di eventuali
        allegati;
    – dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi della Legge n° 46/90;
    – libretto d’uso e manutenzione, rilasciato all’installazione dell’impianto;
    – certificato di prevenzione incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco (solo per impianti con
        potenza superiore ai 116 KW).
Il verificatore inizialmente accerterà:
    – le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione;
    – che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione,
        vengano eseguite secondo la normativa vigente;
    – che il libretto di centrale o di impianto venga correttamente tenuto e sia compilato in
        ogni sua parte.

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

Verificherà quindi tutti i parametri tecnici previsti dalla normativa (rendimento della
combustione, quantità di inquinanti nelle emissioni, ecc.) e, limitatamente alle parti visibili,
verificherà lo stato delle parti deteriorabili dell’impianto, lo stato della canna fumaria,
l’aerazione del locale, ecc.
I risultati del controllo, nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 KW,
verranno trascritti negli appositi spazi sul libretto di centrale e verrà posto in calce timbro e
firma del verificatore; nel caso di impianti con potenzialità minore di 35 KW verrà apposto
sul libretto di impianto timbro e firma del verificatore a conferma dell’avvenuto controllo.

Esito dell’ispezione
Al termine dell’accertamento, l’ispettore redigerà un “Rapporto tecnico di prova”, secondo
il modello fornito dall’Ente, riportante tutti i dati rilevati, le eventuali anomalie, le
osservazioni nonché le eventuali dichiarazioni del responsabile dell’esercizio e manutenzione
dell’impianto. Il Rapporto sarà redatto in triplice copia controfirmato per presa visione
dall’utente (o dal suo delegato). La prima e la seconda copia saranno trattenute
dall’ispettore, la terza sarà rilasciata all’utente che dovrà conservarla in allegato al libretto di
centrale o di impianto. Delle due copie rimaste in possesso dell’ispettore, lo stesso dovrà
trasmettere mensilmente una copia agli uffici della Provincia.
Qualora a seguito dell’ispezione eseguita risulti che l’impianto non è conforme a quanto
previsto dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni, quindi l’ispezione
risulta con “esito negativo” l’utente in qualità di responsabile dell’impianto termico sarà
formalmente invitato al ripristino delle condizioni di legge entro i termini che verranno
stabiliti mediante lettera raccomandata A/R da parte della Provincia. I termini di cui al
precedente periodo sono stabiliti dalla Provincia in funzione della gravità dei difetti
riscontrati. Entro e non oltre tale termine l’utente invierà alla Provincia di Cosenza idonea
documentazione e certificazione tecnica attestante l’avvenuto adeguamento dell’impianto
alle condizioni previste dalla normativa vigente.
In caso di mancata trasmissione della Dichiarazione Sostitutiva di cui sopra entro i termini
stabiliti sarà applicata, la sanzione indicata nel Regolamento Provinciale. In presenza di
situazioni di grave pericolosità, l’ispettore potrà richiedere la disattivazione dell’impianto da
disporsi con apposito atto da parte della Provincia, si darà comunicazione all’Azienda che

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fornisce il combustibile per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura
del Gas ai sensi dell’ Art 17 comma 6 del D.lgs. 164/2000).

                      IL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI ON LINE (CITOL)
La Provincia di Cosenza ha predisposto un Catasto informatizzato di tutti gli impianti termici
denominato CITOL (Catasto Impianti Termici On Line) esistenti sul suo territorio, ad
esclusione della città capoluogo, costituito attraverso i rapporti di controllo tecnico redatti
secondo i modelli F e G, attraverso le schede identificative degli impianti, dai verbali di
ispezioni, dalle attività di censimento, dalle richieste di dismissione nonché dagli elenchi
forniti dalle società distributrici di combustibile, richiesti dalla Provincia in base all’art. 17 del
DPR 551/99.
Continuamente si provvede al suo aggiornamento chiedendo la collaborazione ai fornitori di
combustibile ed agli Enti Pubblici quali Vigili del Fuoco, all’ARPACAL, all’ISPLESL, Uffici Tecnici
Comunali.

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        SEZIONE II: UTENTI

             OBBLIGHI DI LEGGE A CARICO DEI PROPRIETARI DI IMPIANTI TERMICI
I proprietari sono tenuti alle denunce di possesso e di esercizio dell’impianto termico. Per gli
impianti ad uso civile devono essere presentati al Comune idonei progetti per la concessione
edilizia ed i certificati di conformità per il rilascio della “conformità edilizia” ai sensi della
legge 46/90 (norme per la sicurezza degli impianti), della legge 10/91 (uso razionale
dell’energia) e del DPR 412/93 (regolamento attuativo). Per i generatori di calore alimentati
da combustibile solido, liquido, gassoso o per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti
acqua calda aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 30.000 kcal/h (35 kW), prima
che inizi la costruzione o la modifica dell’impianto deve essere presentata una denuncia
all'ISPESL a cura dell’installatore, il quale deve avvalersi della collaborazione di un
Professionista asseverato, o da un termotecnico.
In tale dichiarazione devono essere indicati i dati d’identificazione dell'impianto e del luogo
d’installazione.
Tale domanda deve essere inviata all'ISPESL quando:
a) si installa un nuovo impianto;
b) si modificano i dispositivi di sicurezza e di protezione;
c) si procede a sostituzione o modifica comportante aumento della potenzialità nominale o
una variazione della pressione di targa.
In tutti e tre i casi, insieme alla denuncia, l'installatore deve presentare il progetto e una
relazione tecnica, completa di allegati, predisposti e firmati da un professionista abilitato.
Denuncia, progetto e relativi allegati devono essere inviati all’ISPESL competente per
territorio con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In seguito, l'ISPESL dovrebbe esaminare la pratica e comunicarne l'esito, provvedendo altresì
alla omologazione dell'impianto.
I Vigili del Fuoco rilasciano, in prima istanza, l’attestato di avvenuto deposito del progetto ed
emettono, successivamente, un parere relativo al progetto; successivamente a seguito di un
sopralluogo con esito positivo, rilasciano il certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli
impianti con potenzialità superiore a 116 kW. Per gli impianti aventi potenzialità da 35 kW a
116 kW non è previsto il rilascio del CPI; questi devono in ogni caso rispettare le relative

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

norme tecniche ed in particolare per impianti alimentati con combustibile liquido o solido
deve essere inviata al comando provinciale dei Vigili del Fuoco la notifica di possesso
corredata d’idoneo progetto a dimostrazione che l’impianto è realizzato in conformità alle
normative vigenti.

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

                                   OBBLIGHI DEL CITTADINO
L’unico obbligo del cittadino in qualità di responsabile dell’impianto termico (proprietario,
conduttore dell’unità immobiliare, amministratore del condominio ecc.) è provvedere entro
le scadenze stabilite a far effettuare da una ditta abilitata i controlli sull’impianto termico
disposte per legge, conservare la documentazione e rispettare le modalità e i tempi di
accensione degli impianti.
In assenza di tanto, il responsabile dell’impianto incorre nelle sanzioni previste dalle leggi
vigenti e dal Regolamento Provinciale. Il cittadino deve inoltre preoccuparsi di fare accertare
mediante un tecnico manutentore di propria fiducia che l’impianto termico (o la centrale
termica) al momento dell’installazione sia conforme alle norme sulla sicurezza (Legge
n.46/90). La conformità sarà indicata sul libretto di impianto (o sul libretto di centrale);

    DISMISSIONE E/O SOSTITUZIONE E/O VARIAZIONE TITOLARITA’ IMPIANTO TERMICO
Gli utilizzatori degli impianti termici in caso di cambio di titolarità nella conduzione degli
impianti, dovuta a trasferimenti di residenza, a subentri nelle locazioni, a cambiamenti della
ragione sociale di società, ecc., a variazioni di qualsiasi titolo, hanno l’obbligo di darne
immediata comunicazione al competente Settore della Provincia che provvederà ad
effettuare la relativa voltura e aggiornamento del CITOL.
Lo stesso obbligo sussiste per chi provvede a dismettere l’impianto termico o a suggellarlo o
a sostituirlo con eventuale altro nuovo impianto.
Alla suddetta comunicazione va allegata la dichiarazione d’intervento tecnico redatta dal
manutentore di propria fiducia.
In caso di non utilizzo dell’impianto termico dovuta a interruzione dell’erogazione del
combustibile, alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata l’attestazione relativa alla
cessazione del servizio rilasciata dalla società fornitrice combustibile.
Per comunicare quanto sopra detto va utilizzata la modulistica disponibile sul sito della
Provincia, nell’apposita sezione sportello impianti termici.
Dichiarazione di dismissione impianto termico (la sottoscrive l’utente)
Allegato A ‐ Dichiarazione di avvenuto intervento tecnico (la sottoscrive il manutentore)
Dichiarazione di variazione titolarità dell'impianto (la sottoscrive l’utente)

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Si ricorda che le suddette comunicazioni vanno sottoscritte ai sensi del DPR 445/2000
dall’utente, e/o terzo responsabile, dell’impianto con allegata fotocopia del documento in
corso di validità.

  SANATORIA PER IMPIANTI TERMICI MAI DICHIARATI (regolarizzazione e messa a norma
                                     dell’impianto termico)
                                  Gli utilizzatori degli impianti termici non in regola con le
                                 prescritte manutenzioni e per i cui predetti impianti non
                                 abbiano mai trasmesso alla Provincia i Rapporti di controllo
                                 e manutenzione, hanno la possibilità di regolarizzare la
                                 propria posizione purché provvedano a trasmettere alla
Provincia mediante racc.ta A/R oppure con consegna direttamente agli Uffici del Servizio
Energia i seguenti documenti:
1)    dichiarazione di impianto termico regolarizzato, scaricabile dal portale della Provincia
      www.provincia.cs.it ciccando sul link impianti termici e poi cliccando nell’area utenti;
2) copia identificativa dell’impianto termico (scheda 1 bis) tratta dal libretto di impianto o
      di centrale di cui art. 11 del D.P.R. 412/93 come modificato dal D.M. 17/03/2003;
3) copia del rapporto tecnico di controllo (allegato G e/o F) corredato di relativo bollino in
      rapporto alla potenza dell’impianto;
4) Ricevuta del versamento postale di:
     ‐Euro 100,00 (cento/00) per impianti di potenza nominale Pn inferiori a 35 kW;
     ‐ Euro 200,00 (duecento/00) per impianti aventi potenza nominale Pn uguale o superiore
     a 35 kW e inferiore a 350kW,
     ‐ Euro 300,00 (trecento/00) per impianti aventi potenza nominale Pn uguale o superiore a
     350 kW.
Il versamento va eseguito sul c/c postale n. 21177183, intestato alla Provincia di Cosenza –
Servizio Energia, avente per causale: “Sanatoria impianto termico”.
È obbligatorio dotare l’impianto termico della prevista documentazione tecnica di legge
(libretto di impianto o di centrale, dichiarazione di conformità, ecc.);
La regolarizzazione deve essere eseguita entro il 30 settembre 2010.
Ogni anno le ditte distributrici di combustibile sul territorio provinciale, dovranno
trasmettere all’Amministrazione Provinciale i sottoscrittori di fornitura di combustibile. La

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

Provincia a sua volta verificherà i nomi degli utenti, sottoscrittori di un contratto di fornitura
di combustibile, con il proprio Catasto.
Per gli utenti che non figurano censiti al catasto della Provincia, ma in possesso
dell’attivazione di un contratto di combustibile, scatterà l’accertamento che consisterà:
    a) controllo d’ufficio con pagamento degli oneri pieni se dovuti;
    b) applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal Regolamento Provinciale,
        secondo gli importi previsti.
I nominativi degli inadempienti verranno segnalati, inoltre, a tutti gli Enti ed Organismi
aventi competenze a qualsiasi titolo sugli impianti termici (Comuni, Vigili del Fuoco, ISPESL,
ASL, ARPACAL, Società erogatrici di combustibile), per opportuna conoscenza e per
l’adozione degli adempimenti di competenza di ciascuno di essi.

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

        SEZIONE III: INSTALLATORI

             OBBLIGHI DEGLI INSTALLATORI (INSTALLAZIONE DI NUOVE CALDAIE)
Entro il termine di trenta giorni dalle operazioni di installazione e di prima accensione,
l’installatore ha l’obbligo di provvedere:
    a) alla compilazione delle parti del “libretto di impianto” (per impianti di potenza
        inferiori a 35 kW) o di “libretto di centrale” (per impianti superiori a 35 kW) di sua
        competenza.
    b) a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico relativo alla prima
        accensione (allegato G per impianti di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW
        o allegato F per impianti di potenza nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW)
        ed a rilasciarne una copia al responsabile dell’impianto.
    c) a compilare per via telematica l’apposita scheda identificativa dell’impianto seguendo
        la procedura “nuovo impianto” esplicitata sul sito della Provincia nello sportello
        impianti termici, corredandola del modello F e/o G, entro 30 giorni dall’avvenuta
        installazione. In seguito alla procedura online l’installatore ha l’obbligo di
        trasmissione della scheda identificativa dell’impianto corredata dall’allegato modello
        F o G attestante la prima accensione con gli estremi del bollino (serie e numero) o in
        alternativa attestazione di pagamento degli oneri ridotti, effettuato sul c/c postale
        21177183 intestato Provincia di Cosenza Servizio Tesoreria – Servizio Energia, avente
        per causale Nuovo impianto. In seguito alla trasmissione online dei dati relativi alla
        nuova installazione il responsabile dell’impianto riceverà a casa, a cura della Provincia
        di Cosenza, il “Codice Impianto Termico” in duplice esemplare, ovvero un codice
        alfanumerico, corredato anche di codice a barre, univoco da affiggere sia al mantello
        della caldaia e sia al libretto di impianto. Tale codice permetterà di individuare in
        modo univoco tutti i dati dell’impianto termico e del suo responsabile.
    d) a rilasciare la “dichiarazione di conformità” dell’impianto al termine delle operazioni
        di installazione che insieme al libretto (d’impianto o di centrale) devono essere
        sempre conservate presso l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico e,
        in caso di cessazione di rapporto del precedente responsabile d’impianto, va
        consegnato al responsabile subentrante in originale e debitamente aggiornato.

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Provincia di Cosenza “Guida alla manutenzione degli impianti termici”

In ogni caso, l’installatore al termine della prova di combustione deve rilasciare un rapporto
di controllo tecnico denominato Modello “F” o “G”, redatto in triplice copia, una per l’utente
(da allegare al libretto di impianto o di centrale), la seconda copia per lo stesso manutentore
e la terza copia da consegnare, obbligatoriamente alla Provincia di Cosenza. A tale riguardo
si precisa che la trasmissione dovrà avvenire prima per via telematica, mentre il supporto
cartaceo, corredato del bollino, associato alla classe di potenza, dovrà essere spedito o
consegnato a mano al Servizio Valorizzazione Energetiche. L’installatore ha l’obbligo di
presentare la denuncia all’ASL territorialmente competente (quando l’impianto rientra nel
regime di sorveglianza periodica) ogni qualvolta si intenda apportare modifiche sostanziali,
oppure si intenda sostituire o modificare i generatori per avere un aumento della loro
potenzialità o della pressione di targa rispetto alle condizioni autorizzate in precedenza.
L’installatore, inoltre, ha l’obbligo di eseguire la messa in servizio dell’impianto provvedendo
alla prima compilazione del libretto di centrale annotandovi i risultati della prima analisi dei
prodotti della combustione e i dati della misura del rendimento termico. La realizzazione
dell’impianto deve essere affidata ad un’impresa iscritta alla Camera di Commercio in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90, che deve rilasciare la “dichiarazione di
conformità”. Qualora l’impianto non sia esonerato dall’assistenza del “conduttore
patentato”, quest’ultimo ha il compito di condurre gli impianti in modo da assicurare la
combustione più completa possibile al fine di evitare danni e pericoli: deve osservare l’orario
di accensione e spegnimento giornaliero stabilito da ordinamenti comunali, deve assicurare
il rispetto del periodo annuale di esercizio e deve, inoltre, possedere idoneo patentino di
abilitazione rilasciato dalla Direzione Provinciale Del Lavoro per la conduzione degli impianti,
alimentati con combustibile liquido o solido di potenzialità superiore a 232 kW. In
particolare, nel caso d’impianto di riscaldamento funzionante tramite un generatore di
vapore, è obbligatoria l’assistenza continua del conduttore salvo i casi in cui il generatore sia
esonerato per disposti di legge. Il collaudo, definito come “verifica di primo o nuovo
impianto”, è eseguito dall’ISPESL e, quanto di competenza, dai Vigili del Fuoco.

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