GUIDA ALLA BREXIT Domande & Risposte - 31 maggio 2021 - ABI
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PER IL CLIENTE DELLA BANCA Dal 1° gennaio 2021, all’indomani della Brexit, il Regno Unito è ormai definitivamente fuori dall’Unione doganale e dal Mercato unico dell’UE. L’obiettivo di questa Guida è fornire, all’ampia platea dei consumatori e alla clientela bancaria, indicazioni utili per fronteggiare le principali implicazioni post-Brexit su transazioni bancarie, risparmio, investimento e relazioni commerciali. Lo strumento, di cui si avvale la Guida per veicolare in modo rapido e immediato tali indicazioni, è quello delle “Domande & Risposte”, con cui cerca di evidenziare, con un taglio divulgativo, gli aspetti innovati e non, a seguito del recesso. 1
PER IL CLIENTE DELLA BANCA Indice dei contenuti PER IL CLIENTE DELLA BANCA • Pagamenti, addebiti e bonifici 1. Se vado nel Regno Unito, posso continuare ad effettuare pagamenti e prelievi con una carta emessa da una banca italiana? 2. Per trasferire denaro nel Regno Unito, posso continuare ad utilizzare un IBAN e ad effettuare pagamenti SEPA? 3. Se vado in vacanza nel Regno Unito, devo portare con me le sterline? 4. Posso effettuare, dall’Italia, ordini e pagamenti di articoli da un sito web britannico? 5. Posso continuare ad usufruire di servizi di pagamento dispositivi e informativi offerti da fornitori di tali servizi con sede nel Regno Unito? • Risparmio e investimento 1. Quali sono le conseguenze del recesso sull’operatività delle banche del Regno Unito in Italia? 2. Quali sono le conseguenze del recesso sulle tutele dei miei risparmi ed investimenti depositati in una banca britannica operante in Italia? 3. In caso di diniego dell’autorizzazione alle banche del Regno Unito operanti in Italia, quali sono le conseguenze sui rapporti contrattuali? 4. Quali sono le conseguenze per i clienti di banche del Regno Unito che cessano di operare in Italia? 5. Posso ancora acquistare e vendere strumenti finanziari britannici emessi/quotati? 6. Cosa prevede, in materia di servizi finanziari, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito, entrato in vigore il 1° gennaio 2021? 7. I clienti cittadini del Regno Unito residenti in Italia prima del 1° gennaio 2021 e i familiari che li accompagnavano a tale data (o che li raggiungano successivamente) devono presentare alla propria banca italiana operante in Italia un permesso di soggiorno per cittadini extra UE e altro visto nazionale per dimostrare il proprio status di soggetti residenti legalmente in Italia? 2
PER IL CLIENTE DELLA BANCA PER L’IMPRENDITORE, CLIENTE DELLA BANCA • Tu e la tua banca 1. Per ricevere informazioni in merito alla gestione dei miei rapporti contrattuali, posso rivolgermi alla mia banca? 2. Cosa significa per me, titolare di un conto corrente aziendale presso una banca in Italia, il recesso del Regno Unito dall’UE? • Tu e le tue relazioni commerciali 1. Come cambiano le mie relazioni commerciali con il Regno Unito? 2. Come cambia la circolazione delle merci? 3. Posso continuare a intrattenere affari con i miei fornitori britannici, facendo sì che le merci da me importate abbiano il trattamento tariffario preferenziale previsto dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito? 4. Posso continuare a intrattenere affari con i miei clienti britannici, facendo sì che le merci da me esportate abbiano il trattamento tariffario preferenziale previsto dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito? • Tu e le tue transazioni 1. Posso continuare a tenere aperto il mio conto presso una banca britannica? 2. Per trasferire denaro nel Regno Unito, posso continuare ad utilizzare un IBAN e ad effettuare pagamenti SEPA? 3. Continuerò a ricevere ancora credito per le mie attività commerciali con il Regno Unito? 4. Mi espongo al rischio di tasso di cambio, intrattenendo affari con il Regno Unito? 5. Posso coprirmi dal rischio di tasso di cambio? 6. Ho ancora banconote in sterline inglesi a casa. Devo cambiarle? 7. Quali variazioni subisce il mio conto in sterline inglesi, aperto presso la mia banca italiana, a seguito del recesso? 8. Una transazione di pagamento SEPA a favore del Regno Unito richiede un tempo maggiore, a seguito del recesso? 3
PER IL CLIENTE DELLA BANCA Questa sezione riguarda le conseguenze post-Brexit sui principali ambiti della operatività bancaria, quali pagamenti, addebiti, bonifici, risparmio e investimento, evidenziando gli elementi rimasti immutati e quelli che, invece, hanno subito novità. In generale, in relazione alle norme sui pagamenti, vi è per il momento una equivalenza tra i Paesi dell’UE e il Regno Unito; tuttavia, in prospettiva, la situazione potrebbe mutare. In tale ultimo caso, il cliente sarà sempre informato dalla banca, se ci saranno novità che incidano direttamente sull’operatività. Pagamenti, addebiti e bonifici 1. Se vado nel Regno Unito, posso continuare ad effettuare pagamenti e prelievi con una carta emessa da una banca italiana? Sì, nulla di nuovo per queste operazioni, infatti, esattamente come oggi, se sei titolare di una carta abilitata a un circuito internazionale puoi continuare ad utilizzare la tua carta di pagamento nel Regno Unito, anche dopo il recesso dall’UE, per prelevare contanti presso gli sportelli automatici ed effettuare pagamenti presso gli esercizi commerciali. Continuerai ad utilizzare il PIN per i prelievi e i pagamenti (oppure se ancora ti viene richiesta la firma, continuerai ad utilizzarla). Naturalmente, prelevando sterline dagli sportelli automatici inglesi, devi sostenere i costi di cambio valuta, come, peraltro, avveniva già nel Regno Unito, prima del recesso, o come avviene oggi negli Stati Uniti con i dollari. 2. Per trasferire denaro nel Regno Unito, posso continuare ad utilizzare un IBAN e ad effettuare pagamenti SEPA? Sì, puoi usare un IBAN (International Bank Account Number), un codice alfanumerico internazionale standardizzato, per identificare in modo univoco il numero di conto. Il Regno Unito, inoltre, continua a far parte dell’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area - SEPA), pertanto, potrai effettuare pagamenti SEPA (bonifici e addebiti diretti in euro) come è accaduto sino a prima del recesso. Tuttavia, per le operazioni con il Regno Unito potrebbe esserti richiesto di fornire il codice BIC in aggiunta all’IBAN e il tuo indirizzo dovrà necessariamente essere noto ai beneficiari. La tua banca ti informerà con 60 giorni di anticipo in caso di variazioni, a seguito del recesso, nei costi di questi servizi (come già prevede la normativa nazionale sulla variazione unilaterale delle condizioni contrattuali). 3. Se vado in vacanza nel Regno Unito, devo portare con me le sterline? No, non è necessario, perché i titolari di carte bancarie italiane possono continuare a effettuare pagamenti presso qualsiasi esercente che accetti la carta, oppure prelevare sterline dagli sportelli automatici del Regno Unito (cfr. anche punto 1). Naturalmente, prelevando sterline dagli sportelli automatici inglesi, dovrai sostenere i costi di cambio valuta, come, peraltro, avveniva già nel Regno Unito, prima del recesso, o come avviene oggi negli Stati Uniti con i dollari. 4
PER IL CLIENTE DELLA BANCA 4. Posso effettuare, dall’Italia, ordini e pagamenti di articoli da un sito web britannico? Sì, puoi continuare ad effettuarli; tuttavia, adesso dovrai considerare il tuo acquisto al pari di una transazione commerciale effettuata sul sito web di un Paese extra UE e, di conseguenza, applicare le regole doganali vigenti nell’UE. In particolare, secondo le regole doganali unionali, quando un bene, che non è di origine dell’UE, arriva alla frontiera per essere importato nell’UE, devono essere assolti i diritti doganali, tra cui l’IVA e i dazi. A seguito dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021, qualora la merce sia di origine britannica, non si applicano i dazi, ma resta dovuta l’IVA. Inoltre, ricorda che la provenienza della merce dal Regno Unito non ne dimostra necessariamente l’origine. Infatti: se stai acquistando da un rivenditore britannico un bene interamente ottenuto o interamente prodotto nel Regno Unito, il dazio non è dovuto; se, invece, stai acquistando da un rivenditore britannico un bene prodotto in Cina (che nel Regno Unito non ha subito alcuna trasformazione o lavorazione ulteriore), quel bene sarà da ritenersi di origine non più britannica, ma cinese e dovrai pagare i dazi secondo la tariffa dell’UE. Ricordati sempre di leggere attentamente i termini e le condizioni di consegna, prima di finalizzare l’acquisto su un sito del Regno Unito. Per quanto riguarda i pagamenti online effettuati con carte di pagamento sui siti web di esercenti britannici, tieni presente che anche nel Regno Unito gli operatori stanno adottando le nuove procedure di sicurezza introdotte dalla seconda direttiva europea sui servizi di pagamento (Payment Services Directive 2 - PSD2), già in uso nei Paesi dell’UE. Tali procedure, definite con l’espressione “Autenticazione forte del cliente” (Strong Customer Authentication – SCA), prevedono l’uso di un doppio fattore di sicurezza per poter autorizzare l’operazione (per maggiori informazioni sulla SCA, puoi consultare le infografiche pubblicate sul sito internet dell’ABI e le informazioni pubblicate sul sito internet della Banca d’Italia). 5. Posso continuare ad usufruire di servizi di pagamento dispositivi e informativi offerti da fornitori di tali servizi con sede nel Regno Unito? La seconda direttiva europea sui servizi di pagamento (Payment Services Directive 2 - PSD2) regolamenta, tra l’altro, i servizi di pagamento dispositivi (avvio di un pagamento) e informativi (informazioni aggregate su uno o più conti di pagamento), per la cui esecuzione è previsto che i fornitori di tali servizi (rispettivamente, Payment Initiation Service Providers – PISP e Account Information Services Providers - AISP) abbiano accesso al conto del cliente. La medesima direttiva prevede altresì che PISP e AISP, per operare, siano in possesso di specifici certificati previsti dalla normativa e che siano registrati/autorizzati presso una Autorità competente dell’UE. L’Autorità bancaria europea (European Banking Authority – EBA) ha invitato gli enti certificatori a revocare i certificati rilasciati ai PISP/AISP autorizzati nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020). Dal 1° gennaio 2021, non è pertanto più consentito l’accesso ai conti di pagamento dei clienti presso banche con sede nell’UE da parte di PISP/AISP autorizzati nel Regno Unito. 5
PER IL CLIENTE DELLA BANCA Risparmio e investimento 1. Quali sono le conseguenze del recesso sull’operatività delle banche del Regno Unito in Italia? Se la tua banca ha sede nel Regno Unito e, fino al 31 dicembre 2020, ha operato in Italia, tramite succursali o in regime di libera prestazione di servizi (cioè, senza succursali), è previsto che continui a prestare l’attività che esercitava in Italia prima del 31 dicembre 2020, a condizione che, entro tale data, abbia presentato un’istanza alla Banca d’Italia per l’autorizzazione a operare in Italia come intermediario di Paese terzo. Tuttavia, se la tua banca, con sede nel Regno Unito, operava in Italia in regime di libera prestazione di servizi, non è previsto che continui a prestare servizi di investimento nei riguardi della clientela al dettaglio e dei clienti professionali su richiesta. La decisione in merito all’autorizzazione spetta alla Banca d’Italia. In attesa dell’autorizzazione, la tua banca può continuare a prestare l’attività esercitata prima del 31 dicembre 2020, fino al rilascio dell’autorizzazione e comunque non oltre il 30 giugno 2021; in particolare, essa può svolgere le sole attività per le quali ha richiesto l’autorizzazione e limitarsi alla gestione dei rapporti esistenti, come di seguito indicato: può svolgere le attività di gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati in essere, non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale; non può acquisire nuovi clienti; non può modificare i rapporti in essere. 2. Quali sono le conseguenze del recesso sulle tutele dei miei risparmi ed investimenti depositati in una banca britannica operante in Italia? Nel periodo di operatività limitata fino al rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia e comunque non oltre il 30 giugno 2021, la tua banca sarà soggetta alla normativa nazionale applicabile agli intermediari dei Paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane, che esercitano i poteri previsti nei confronti degli intermediari di Paesi terzi. Inoltre, durante il medesimo periodo, la tua banca (britannica operante con succursale in Italia) mantiene l’adesione al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie italiano (Arbitro Bancario Finanziario - ABF), ai sistemi di garanzia dei depositi italiani (SGD) e ai sistemi di indennizzo degli investitori. Tuttavia, se la tua banca ha operato in libera prestazione di servizi e quindi senza succursale, allora può non aderire all'ABF, purché aderisca o sia sottoposta a un sistema estero di risoluzione alternativa delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea; in questo caso, puoi comunque rivolgerti all’ABF, che ti mette in collegamento con il sistema estero competente, previamente comunicato dalla tua banca alla Banca d’Italia. 3. In caso di diniego dell’autorizzazione alle banche del Regno Unito operanti in Italia, quali sono le conseguenze sui rapporti contrattuali? Se alla tua banca viene negata l’autorizzazione, allora essa deve cessare le attività non autorizzate, secondo modalità e tempi tali da non causare danni alla clientela e deve attuare tutte le operazioni necessarie all’ordinata chiusura dei rapporti già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre mesi dalla data del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti. Anche durante questo periodo saranno assicurate le tutele dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dei sistemi di garanzia dei depositanti italiani per le banche britanniche operanti in Italia con succursale. 6
PER IL CLIENTE DELLA BANCA 4. Quali sono le conseguenze per i clienti di banche del Regno Unito che cessano di operare in Italia? Se la tua banca del Regno Unito cessa la sua attività in Italia, anche a causa del diniego dell'autorizzazione, essa deve restituirti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di tua pertinenza, secondo le istruzioni da te fornite. È dunque essenziale che tu fornisca tempestivamente istruzioni alla tua banca (ad esempio, indicando un IBAN per accreditare le somme). In caso di finanziamenti, tu, a tua discrezione, puoi continuare a effettuare i pagamenti secondo le scadenze previste oppure estinguerli anticipatamente, pagando integralmente il debito residuo. 5. Posso ancora acquistare e vendere strumenti finanziari britannici emessi/quotati? La possibilità di investire in strumenti finanziari britannici dipende dalla possibilità di accedere alle sedi di negoziazioni ove tali strumenti finanziari sono negoziati. La Commissione europea sta valutando se ritenere le sedi di negoziazione del Regno Unito equivalenti a quelle dell’UE. In attesa di tale decisione, dal 1° gennaio 2021 puoi continuare ad acquistare e vendere, in una sede di negoziazione britannica e in sterline britanniche, le azioni quotate in una sede di negoziazione europea; mentre, se vuoi scambiare prodotti derivati, devi accedere alle sedi di negoziazione stabilite nell’UE o in un Paese che sia già stato riconosciuto equivalente rispetto all’UE. 6. Cosa prevede, in materia di servizi finanziari, l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito, entrato in vigore il 1° gennaio 2021? Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito, che regola i reciproci rapporti bilaterali. In materia di servizi finanziari, l’accordo prevede la stipula di un Protocollo d’intesa sulla cooperazione regolamentare, per migliorare la trasparenza e ridurre il grado di incertezza, identificare possibili criticità connesse all’attuazione transfrontaliera dei principi internazionali e, infine, evitare l’arbitraggio regolamentare. Per quanto riguarda l’accesso al mercato, si applicano le disposizioni nazionali del Testo Unico Bancario (TUB) e del Testo Unico della Finanza (TUF), in materia di autorizzazioni per gli intermediari bancari, finanziari e i prestatori di servizi di pagamento di Paesi terzi. 7. I clienti cittadini del Regno Unito residenti in Italia prima del 1° gennaio 2021 e i familiari che li accompagnavano a tale data (o che li raggiungano successivamente) devono presentare alla propri a banca italiana operante in Italia un permesso di soggiorno per cittadini extra UE e altro visto naziona l e per dimostrare il proprio status di soggetti residenti legalmente in Italia? Se sei un cittadino del Regno Unito residente in Italia prima del 1° gennaio 2021 o un familiare che lo accompagnava a tale data (o che lo raggiunga successivamente), non sei tenuto a presentare alla tua banca un documento di soggiorno che attesti la tua legale permanenza in Italia. Infatti, il Governo italiano ti riconosce automaticamente, come beneficiario dell’accordo di recesso, il diritto di circolare liberamente in Italia (derivante dal diritto dell’UE), che hai acquisito prima del 1° gennaio 2021. La documentazione che puoi utilizzare per provare che sei titolare dei diritti dei cittadini acquisiti in Italia entro il 31 dicembre 2020, comprende: i) l’attestazione comunale di soggiorno; ii) l’attestazione di regolarità del soggiorno; iii) l’attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell’UE; iv) il certificato di residenza; v) l’attestazione della iscrizione anagrafica; vi) la carta di soggiorno in formato elettronico; e vii) un contratto di lavoro in Italia o un certificato d’iscrizione a un corso di studi in Italia. Ricordati, tuttavia, che per aprire un rapporto bancario è necessario esibire un documento di identità o di riconoscimento (es. passaporto) in corso di validità, che consenta, ai sensi della normativa vigente, l’identificazione personale del titolare. 7
PER L’IMPRENDITORE, CLIENTE DELLA BANCA Questa sezione riguarda le conseguenze post-Brexit sulle relazioni tra l’UE e il Regno Unito, per le imprese di entrambe le parti, a seguito della scelta del Regno Unito di cessare di partecipare al Mercato unico e all’Unione doganale dell’UE e di mettere fine alla libera circolazione (anche) delle merci con l’UE dal 31 dicembre 2020. In relazione alle norme sui pagamenti, in generale, vi è per il momento una equivalenza tra i Paesi dell’UE e il Regno Unito; tuttavia, in prospettiva, la situazione potrebbe mutare. In tale ultimo caso, il cliente sarà sempre informato dalla banca, se ci saranno novità che incidano direttamente sull’operatività. Tu e la tua banca 1. Per ricevere informazioni in merito alla gestione dei miei rapporti contrattuali, posso rivolgermi alla mia banca? Sì, certo. È sicuramente importante e utile avere un dialogo con la propria banca per chiarimenti e informazioni necessarie sulla possibilità di proseguire o meno i rapporti in essere. 2. Cosa significa per me, titolare di un conto corrente aziendale presso una banca in Italia, il recesso del Regno Unito dall’UE? Le banche si sono preparate per affrontare le conseguenze del recesso e continuare a garantire, senza interruzioni, la prestazione dei propri servizi. Rivolgiti alla tua banca per avere ulteriori informazioni in merito. Tu e le tue relazioni commerciali 1. Come cambiano le mie relazioni commerciali con il Regno Unito? Il 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha lasciato il mercato unico e l’unione doganale dell’UE, abbandonando gli accordi internazionali e tutte le politiche unionali. L’UE e il Regno Unito formano ora due mercati separati, due distinti spazi normativi e giuridici, in cui, in entrambe le direzioni, sono state ripristinate le barriere sia per il commercio di beni e servizi sia per la mobilità e gli scambi transfrontalieri. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2021, negli scambi commerciali con il Regno Unito si applicano le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche derivanti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito. Per avere informazioni utili, puoi recarti presso gli Uffici delle dogane competenti per territorio, dove troverai assistenza e supporto, per gestire i cambiamenti operativi derivanti dal recesso. 8
PER L’IMPRENDITORE, CLIENTE DELLA BANCA 2. Come cambia la circolazione delle merci? L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito non prevede tariffe o quote per nessuna merce, risultando così più favorevole degli accordi di libero scambio stipulati dall’UE con altri Paesi terzi, come il Canada o il Giappone. Tuttavia, per beneficiare di questo trattamento preferenziale eccezionale in ambito commerciale, i prodotti della tua impresa dovranno rispettare i requisiti previsti dalle regole di origine. In particolare, sono considerati originari di una delle due parti (UE o Regno Unito) i prodotti: i) interamente ottenuti in una delle due parti, ad esempio prodotti minerari, piante, animali vivi; ii) fabbricati in una delle due parti esclusivamente a partire da materiali originari della stessa parte; iii) fabbricati in una delle due parti incorporando materiali non originari, purché questi ultimi soddisfino le regole di origine specifiche per prodotto. Per agevolare l’ottenimento della conformità e ridurre le formalità burocratiche, l’accordo ti consente di autocertificare l’origine delle merci e prevede il “cumulo integrale bilaterale”: puoi dare conto non soltanto dei materiali originari utilizzati, ma anche del luogo in cui il prodotto è stato trasformato, se nell’UE o nel Regno Unito. Cosicché, un prodotto o un materiale originario del Regno Unito può essere considerato originario dell’UE, se nell’UE viene trasformato o incorporato in un altro prodotto; in tal modo, il prodotto così ottenuto potrà godere dei benefici dell’origine preferenziale dell’UE negli scambi commerciali con i Paesi terzi. 3. Posso continuare a intrattenere affari con i miei fornitori britannici, facendo sì che le merci da me importate abbiano il trattamento tariffario preferenziale previsto dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito? Sì, nulla di nuovo su questo aspetto, puoi continuare a intrattenere affari con i tuoi fornitori britannici, ma, per far sì che le merci da te importate abbiano il trattamento preferenziale, devi assicurarti che esse siano conformi alle regole di origine previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito. A tal fine, le merci devono essere accompagnate da un’attestazione di origine, rilasciata dall’esportatore del Regno Unito. Inoltre, in alternativa a tale attestazione, tu, in qualità di importatore dell’UE, qualora disponga di tutte le informazioni attinenti al carattere originario della merce, puoi chiederne il trattamento preferenziale (cd. “conoscenza dell’importatore”). 4. Posso continuare a intrattenere affari con i miei clienti britannici, facendo sì che le merci da me esportate abbiano il trattamento tariffario preferenziale previsto dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito? Sì, nulla di nuovo su questo aspetto, puoi continuare a intrattenere affari con i tuoi clienti britannici, ma, per far sì che le merci da te esportate abbiano il trattamento preferenziale, devi assicurarti che esse siano conformi alle regole di origine previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito. In particolare, per garantire il trattamento preferenziale all’importazione nel Regno Unito, è necessario che le merci siano accompagnate da una attestazione di origine rilasciata da te, in qualità di esportatore dell’UE. Inoltre, in alternativa a tale attestazione, l’importatore del Regno Unito, qualora disponga di tutte le informazioni attinenti al carattere originario della merce, può chiederne il trattamento preferenziale (cd. “conoscenza dell’importatore”). 9
PER L’IMPRENDITORE, CLIENTE DELLA BANCA Tu e le tue transazioni 1. Posso continuare a tenere aperto il mio conto presso una banca britannica? Sì, puoi continuare a tenerlo aperto. Rivolgiti alla tua banca britannica, se hai ulteriori domande a riguardo. 2. Per trasferire denaro nel Regno Unito, posso continuare ad utilizzare un IBAN e ad effettuare pagamenti SEPA? Sì, puoi usare un IBAN (International Bank Account Number), un codice alfanumerico internazionale standardizzato, per identificare in modo univoco il numero di conto. Il Regno Unito, inoltre, continua a far parte dell’area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area - SEPA), pertanto, puoi effettuare pagamenti SEPA (bonifici e addebiti diretti in euro) come è accaduto sino a prima del recesso. Tuttavia, per le operazioni con il Regno Unito potrebbe esserti richiesto di fornire il codice BIC in aggiunta all’IBAN, il tuo indirizzo dovrà necessariamente essere noto ai beneficiari e allo stesso modo dovrai acquisire quello di tuoi eventuali clienti debitori nel Regno Unito. La tua banca ti informerà con 60 giorni di anticipo in caso di variazioni, a seguito del recesso, nei costi di questi servizi (come già prevede la normativa nazionale sulla variazione unilaterale delle condizioni contrattuali). 3. Continuerò a ricevere ancora credito per le mie attività commerciali con il Regno Unito? Sì, certo, potrai continuare a ricevere credito, perché il recesso del Regno Unito non impatta sulla erogazione di prestiti per le attività commerciali con il Regno Unito. Tuttavia, a seconda delle conseguenze economiche del recesso (effetti sui tassi di cambio dell’euro, del dollaro e della sterlina, valutazione della garanzia reale e altri fattori di rischio), le condizioni di prestito potrebbero subire modifiche. 4. Mi espongo al rischio di tasso di cambio, intrattenendo affari con il Regno Unito? Sì, nulla di nuovo da questo punto di vista. Intrattenendo affari con il Regno Unito, ti esponi al rischio di tasso di cambio, come accadeva anche prima del recesso, considerato che il Regno Unito ha sempre mantenuto la sterlina come unità monetaria. 5. Posso coprirmi dal rischio di tasso di cambio? Sì, puoi continuare a coprirti dal rischio di tasso di cambio, nella stessa maniera in cui era consentito farlo prima del recesso. Sono previsti diversi prodotti per tutelarsi dal rischio di tasso di cambio. In caso di contratti esistenti , verifica con la tua banca quale prodotto finanziario è più adeguato alla tua azienda. È anche possibile tener conto dei rischi valutari per i contratti che devono ancora essere conclusi. Rivolgiti alla tua banca anche in questo caso. 6. Ho ancora banconote in sterline a casa. Devo cambiarle? Cambiare le sterline in euro o in altre valute dipende da una tua valutazione personale in merito alle evoluzioni future del valore della sterlina. La sterlina è la valuta legale del Regno Unito e tale è rimasta anche dopo il recesso; per cui, puoi continuare ad utilizzare le tue banconote. 10
PER L’IMPRENDITORE, CLIENTE DELLA BANCA 7. Quali variazioni subisce il mio conto in sterline inglesi, aperto presso la mia banca italiana, a seguito del recesso? In linea di principio, puoi mantenere e utilizzare il tuo conto in sterline, dopo il recesso. La tua banca ti informerà in merito con 60 giorni di anticipo rispetto ad eventuali variazioni che riterrà di introdurre, come avviene per ogni altra variazione delle condizioni contrattuali. 8. Una transazione di pagamento SEPA a favore del Regno Unito richiede un tempo maggiore, a seguito del recesso? No, le transazioni in euro eseguite tramite gli schemi dell’Area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area – SEPA) non richiedono un tempo maggiore, perché, anche dopo il recesso, il Regno Unito continua a far parte della SEPA e a conformarsi alle regole previste per la partecipazione a tali schemi. I contenuti di questa Guida possono subire variazioni a seguito di aggiornamenti del quadro normativo di riferimento. 11
Collegamenti alle principali pagine sulla Brexit Siti europei Autorità bancaria europea - The EBA reminds financial institutions of the need for readiness in view of the Brexit transition period ending on 31 December 2020 Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA sets out final position on Share Trading Obligation (STO) - ESMA sets out its final view on the Derivatives Trading Obligation (DTO) Commissione europea - EU-UK trade and cooperation agreement - Questions & Answers - Brexit communication to partner countries - EU-UK trade and cooperation agreement – Overview of consequences and benefits Siti italiani ABI - Sistemi di pagamento - Domanda & Risposta sulla richiesta da parte delle banche del documento di soggiorno ai beneficiari dell’Accordo di recesso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Domande & Risposte sulla Brexit Banca d’Italia - Informazioni sulla Brexit - SEPA - La transizione all’autenticazione forte - SCA - Carte di pagamento online e sicurezza Il portale della legge vigente - Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 - Normattiva Ministero dell’Interno - Vademecum per i cittadini britannici e i loro familiari residenti in Italia 12
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