Guida all'attività certificativa - Le attività certificative Esposizione protocolli minimi

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Guida all'attività certificativa - Le attività certificative Esposizione protocolli minimi
Guida all’attività certificativa
           Le attività certificative
        Esposizione protocolli minimi

          Dott. Donato Pompeo DE CESARE

                    Castelforte, Complesso Termale Vescine 22 agosto 2020
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Il medico Certificatore
• Ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui
  sono attribuite funzioni in materia medico-legale
• Medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario
• Medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute
• Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
• Medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza
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Il medico Certificatore
•   Medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato
•   Medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
•   Ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
•   Medici non più appartenenti, purché abbiano svolto l'attività di
    accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle
    commissioni per almeno cinque anni
•   Medico competente
•   Medico specialista in medicina dello sport
•   Medico specialista in medicina aeronautica e spaziale
•   Medico esaminatore AME
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Relativamente al comma 2 dell’articolo 119 del Codice della Strada su riportato, si chiede se l’interpretazione corretta
“l’accertamento possa essere effettuato dai medici … purché abbiano svolto l’accertamento negli ultimi dieci anni” sia da
intendersi:
a.          per dieci anni negli ultimi dieci anni
b.          almeno una volta negli ultimi dieci anni
a decorrere dal 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120 Disposizioni in materia di
sicurezza stradale. (10G0145) (GU n.175 del 29-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 171), vedasi art. 23 e relative note, ossia se siano
titolati a svolgere l’attività certificativa chi ha svolto l’attività:
-           per dieci anni consecutivi a partire dal 14 agosto 2000
-           almeno una volta a partire dal 14 agosto 2000
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DETENZIONE

-   autorizzazione acquisto di armi e munizioni e trasporto al domicilio        PORTO D’ARMI
-   detenzione di armi e cartucce
-   collezioni armi
-   uso scenico
-   carta europea
-   maneggio armi
-   vidimazione carta di riconoscimento per trasporto da sezioni di tiro a luogo di
    detenzione
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Porto d’Armi
- porto d'armi uso caccia - durata 5 anni
- porto d'armi uso sportivo - durata 5 anni

- porto d'armi uso difesa personale - durata 1
  anno

- porto d'armi uso guardia giurata - durata 2
  anni per decreto e licenza; ogni 6 anni per
  durata libretto.

- Validità del certificato medico detenzione, 5
  anni per armi da fuoco; 1 volta all'atto del
  rilascio del nulla osta acquisto armi per
  quelle "bianche".
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Guardie Ittico-Venatorie
I Servizi di vigilanza ecologica/ambientale volontaria e le GEV sono stati istituiti dalle
seguenti Regioni, con legge in data:

29/12/1980 in Lombardia >l.r. 9/2005 Lombardia

02/11/1982 in Piemonte >l.r. 32/1982 Piemonte e >r.r. 5/1983

03/07/1989 in Emilia-Romagna >l.r. 23/1989 Emilia Romagna

02/05/1990 in Liguria >l.r. 30/1990 Liguria

19/07/1992 nelle Marche >l.r. 29/1992 Marche e >r.r. 1/2010 Marche

22/02/1994 in Umbria >l.r. 4/1994 Umbria
03/04/1995 in Abruzzo >l.r. 27/1995 Abruzzo

23/01/1998 in Toscana >l.r. 7/1998 Toscana

27/03/2000 in Basilicata >l.r. 21/2000 Basilicata

28/07/2003 in Puglia >l.r. 10/2003 Puglia >r.r. 4/2006 Puglia

23/02/2005 in Campania >l.r. 10/2005 Campania

29/08/2006 in Molise >l.r. 23/2006 Molise

21/08/2007 in Calabria >l.r. 19/2007 Calabria
I Servizi istituiti con legge regionale sono coordinati di norma a tale livello, con
previsione in alcuni casi di un coordinamento infra-regionale (Province), e le GEV
(che in Toscana, Campania e Molise si chiamano GAV - Guardie Ambientali
Volontarie) operano all'interno di:

• Gruppi e/o Associazioni riconosciuti e convenzionati con Province/Città
  metropolitane/Comuni (in Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Puglia,
  Molise)

• Province, Enti parco nazionali e regionali e gestori di aree protette,
  Associazioni (Campania)

• Regione (Basilicata e Calabria)

• Parchi regionali e/o Province e/o Comuni (capoluogo di provincia e
  raggruppamenti di Comuni), Città metropolitane.
Quale porto d’armi?
Le guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con
decreto della provincia) possono portare durante il servizio di vigilanza armi
lunghe (o corte) solo se muniti di apposita licenza di porto di arma (lunga o
corta) per difesa personale all’uopo specificamente rilasciato dal questore o
dal prefetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale titolarità della licenza di
porto d’armi per uso caccia; gli osservatori volontari non possono mai
portare con sé le armi.

Le guardie zoofile di nomina prefettizia non possono esercitare vigilanza
venatoria, se non espressamente e specificamente autorizzate dalla
Provincia.
Polizia Municipale
Volo da diporto
Idoneità di volo II classe
Sicurezza
Sicurezza nello spettacolo
Idoneità nautica
5. Per quanto attiene l’art. 36 comma 3 del Decreto 146 del 29 luglio 2008, ossia “in ogni caso gli
accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza”, è possibile svolgere l’attività
presso i gabinetti medici, se autorizzati dalla propria struttura di appartenenza?
Novità
Gente di mare
Patente di guida
Allegato III
    REQUISITI MINIMI DI IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE - D. Lgs 59/2011

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
• Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE.
• Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1
  e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo
  KA e KB, giusta il disposto di cui all'articolo 311, comma 2, del D.P.R. 16
  dicembre 1992, n. 495.
REQUISITI VISIVI
Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di
revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per
accertare la compatibilita' delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno
essere valutati con particolare attenzione:
- acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilita' all'abbagliamento e al contrasto,
diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura.

Se c'e' motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato
dalla Commissione Medica Locale.

Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e
l'acutezza visiva, il rilascio della patente puo' essere autorizzato da parte della Commissione medica
locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni
riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione
che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di
altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento, al
contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La
documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovra'
restare agli atti per almeno cinque anni.
Gruppo 1
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche
con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli
occhi, purche’ il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2 .
Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non
meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in
un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione
all'illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un' idonea sensibilità al contrasto, in caso
di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale puo' autorizzare la guida solo alla luce diurna.
Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida puo' essere rilasciata o rinnovata
dalla Commissione con validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di
consulenza da parte di medico specialista oculista.
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva
di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale
condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire
l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60
gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un
raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione
crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilita’ al contrasto, tali condizioni devono
essere opportunamente verificate.
Gruppo 1
Nel caso in cui uno o piu' requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla
Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista
oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida puo' essere rilasciata o
rinnovata, eventualmente con validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione
per la guida notturna.

A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un
occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non e' consentito guidare
per un congruo periodo di tempo, da valutare da parte di medico specialista oculista;
trascorso tale periodo, la guida puo' essere autorizzata dalla Commissione medica locale,
acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di
validita' limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.
Gruppo 2
Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con
un'acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio piu' valido e di
almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive,
l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale
con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con
potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata

Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi
verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti
binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.
La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta
significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilita' al contrasto e una visione non sufficiente
dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che
permettevano l'idoneita’ alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di
adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non e' consentito guidare. Trascorso tale periodo la
Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista puo’ consentire la guida con
eventuali prescrizioni e limitazioni.
Modulistica
Il certificato medico dematerializzato
1) Per il rinnovo di validita' della patente prima di 4 mesi dalla data di scadenza della patente
2) Per il rinnovo contestuale della patente e del CQC
3) Per il rinnovo di validita' di patente speciale, quando e' necessario sottoporre il titolare ad
esperimento di guida o quando si e' in presenza di abilitazione di categoria A, che non puo' essere
confermata
4) Per declassamento di patente con contestuale conferma di validita'
5) Per il rinnovo di validita' di patente con provvedimenti ostativi attivi
6) Per il rinnovo di validita' di patente smarrita, sottratta, distrutta per la quale e' obbligatorio
presentare denuncia presso gli organi competenti
7) Per rinnovo di validita' di patente i cui dati non sono leggibili
8) Per rinnovo di validita' di patente scaduta da oltre tre anni
9) Per le patenti rilasciate da altro Stato unionale e riconosciute in Italia (tagliando di
riconoscimento).

Nei casi in cui il conducente titolare di CIG, non ancora convertito in patente AM, si presenti a visita
medica per il conseguimento di una nuova abilitazione, il medico dovra' emettere il certificato
dematerializzato con la modalita' usata per un neopatentato. Successivamente quando sara' emessa
la nuova patente, verra' automaticamente assegnata alla data di conseguimento dell'abilitazione
AM lo stesso valore della data di conseguimento del CIG.
Il certificato medico cartaceo

1. rinnovo KB e KA (ovviamente in bollo da 16,00 euro)
2. certificato CQC (ovviamente in bollo da 16,00 euro)
3. conversione patente estera non unionale o unionale senza tagliando
   di riconoscimento (ovviamente in bollo da 16,00 euro)
4. riallineamento anagrafico 75U (senza bollo, quando non è possibile
   riallineare i dati della patente attraverso l'invio di richiesta mail a
   rinnovopatenti@mit.gov.it)
Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico
          europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

•   Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
•   Algeria
•   Argentina
•   Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
•   El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
•   Filippine
•   Giappone
•   Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
•   Libano
•   Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
•   Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
•   Moldova
•   Principato di Monaco
•   Repubblica di Corea
•   Repubblica di San Marino
•   Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
•   Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
•   Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
•   Taiwan
•   Tunisia
•   Turchia
•   Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
•   Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

•   Canada (personale diplomatico e consolare)
•   Cile (personale diplomatico e loro familiari)
•   Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
•   Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni/patenti-mezzi-stradali/conversione-patente-estera
NCC e Taxi – Servizio Trasporti non di linea
Trasporto di linea
Impianti di risalita
Conduzione caldaie a vapore
Gas Tossici
Altre certificazioni
                       https://www.simce.it/i-nostri-servizi/

• Certificato medico assunzione Pubblica Amministrazione
• Certificato medico cessione del quinto, TFR, anticipo cure
  odontoiatriche
• Certificato medico servizio civile volontario
• Certificato medico attività lavorativa minori
• Certificato medico settore scolastico
• Certificato medico adozioni
• Certificato medico bagnino
Conclusioni
• In assenza di specifici requisiti visivi, potrebbero essere utilizzati quelli previsti
  per la categoria di patente di cui è titolare il paziente
• Andrebbero delineati format e requisiti minimi per quelle certificazioni non
  chiaramente disciplinate (Vedasi «Altre Certificazioni»)
• Per alcune tipologie di certificati (come ad esempio quello per addetto sicurezza
  e conduzione caldaie a vapore) andrebbe definita anche la figura del medico
  certificatore
• I Modelli di certificazione sono comunque presenti nell’Area Riservata ai Soci
  SIMCE
• Qualora una certificazione rientri tra quelle disciplinate dal TULPS o negli
  allegati delle Conferenze Stato-Regione in tema di valutazione di alcol
  dipendenza o dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, è opportuno
  quantomeno richiedere il certificato anamnestico del medico curante conforme
  al modello previsto per il porto d’armi
Commissione Patenti Gaeta (LT)
La Commissione Patenti Gaeta chiede:
visita oculistica con campo visivo, esame acuità visiva (eventuali
prescrizioni di lenti correttive), senso cromatico, visione binoculare,
crepuscolare, sensibilità a contrasto e ad abbagliamento.
Domande?                        Area Archeologica Minturnae – Minturno (LT)

Santuario SS. Cosma e Damiano –
  Santi Cosma e Damiano (LT)

                                                             Terme di Suio –
                                                             Castelforte (LT)

                   Ponte Real Ferdinando – Minturno (LT)
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