GUIDA AL REGIME FISCALE DELL' INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Tutti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’ INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 3/2013
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Questo documento è stato redatto con il patrocinio di ATER – Associazione Tecnici Energie Rinnovabili Hanno collaborato alla stesura del documento Marco Bergaglio e Rita Pascarella Dailye è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli (N. 19, 29 marzo 2011) Direttore responsabile: Felice Lucia Editore: associazione enmoveme Viale augusto 88 – 80125 Napoli Direzione: Laura Crisci Coordinamento progetto web e Marketing: Diomede Mazzone diomede.me Comunicazione: Fausto Napolitano qomu.it Progetto grafico: Carlo Manna Realizzazione grafica: Sidney Sacchi sidneysacchi.net
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Sommario Premessa ................................................................................................................ 2 1. Reddito da fotovoltaico .................................................................................. 3 1.1. Tariffa incentivante................................................................................. 3 1.2. Valorizzazione dell’energia ................................................................... 5 1.3. Tariffa omnicomprensiva....................................................................... 9 2. L’IMU applicata al fotovoltaico ................................................................... 11 3. Detrazioni fiscali ........................................................................................... 13 4. Riferimenti dell’ADE ..................................................................................... 15 Pagina 1 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Premessa Con riferimento al trattamento fiscale della tariffa incentivante, relativa a tutti i Conti Energia che si sono susseguiti nel tempo compreso il Quinto, il riferimento è la Circolare n. 46/E dell’Agenzia delle Entrate del 19 luglio 2007 concernente la "Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici". Tale circolare fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale della tariffa e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, individuando, in funzione dei soggetti, dell'attività da questi svolta e della destinazione dell'energia prodotta, la disciplina applicabile ai fini delle imposte dirette e indirette. Con il Quinto CE, la situazione è parzialmente cambiata: da un lato esiste un PREMIO sull'energia autoconsumata, che è in tutto e per tutto un Incentivo; dall'altro l'energia immessa viene remunerata mediante un corrispettivo di vendita chiamata TARIFFA OMNICOMPRENSIVA, che benché abbia due componenti (incentivo e corrispettivo) l'Agenzia delle Entrate è intenzionata a considerarla interamente un Corrispettivo. E quale corrispettivo è soggetta alle imposte. Pagina 2 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 1. Reddito da fotovoltaico Con i precedenti conto energia il ricavo economico di un impianto fotovoltaico era il risultato della somma della tariffa incentivante su tutta l’energia prodotta e la valorizzazione dell’energia ceduta alla rete mediante le diverse forme di SSP, RID con autoconsumo, RID totale, contratti bilaterali o cessione in borsa: Ti + V Nell’ipotesi di SSP “scambio sul posto” (Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)), si ricorda che il soggetto che ne usufruisce non vende l’energia elettrica prodotta in eccesso. L’energia non utilizzata ed immessa in rete genera a favore del soggetto responsabile un credito nei confronti del gestore della rete: infatti, il meccanismo dello SSP consente la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Con il Quinto Conto Energia il ricavo risulta essere la somma di una tariffa base incentivante (alla quale si sottrae il prezzo medio zonale orario nel caso di impianti >1MW) e del premio per l’autoconsumo: >1MW Tb + Pr - Pz
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore. Ai fini dell'imposizione diretta, le somme corrisposte a titolo di tariffa incentivante (Ti) assumono rilevanza qualora l'impianto venga utilizzato nell'ambito di una attività di impresa. A tal fine l'Amministrazione finanziaria ha opportunamente distinto la disciplina fiscale a seconda che il soggetto percettore sia: - persona fisica, ente non commerciale o condominio che non esercita attività di impresa, arte o professione; - persona fisica o associazione professionale che esercita attività di lavoro autonomo; - persone fisica o giuridica che realizza l'impianto nell'ambito di una attività commerciale. Per la persona fisica, ente non commerciale o condominio che non utilizza l'impianto nell'ambito di una attività di impresa, arte o professione, la tariffa incentivante (Ti) percepita dal responsabile dell’impianto non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette. La tariffa non è riconducibile neppure alla categoria dei redditi diversi. Quanto sopra affermato si può ritenere valido anche in relazione ad un impianto fotovoltaico realizzato da un condominio che produce energia elettrica destinata esclusivamente a soddisfare i consumi condominiali. Ma se l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante costituiscono un contributo in conto esercizio, in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta. Pertanto, sono soggetti a imposte dirette (II.DD.), IRAP, Ritenuta del 4 per cento (art. 28 del DPR n. 600 del 1973) per la parte commisurata all’energia ceduta. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. Pagina 4 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Per la persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione professionale, che utilizza l’impianto esclusivamente per le esigenze di detta attività o promiscuamente per l’uso personale ed esercizio della propria attività, la tariffa incentivante (Ti) non deve essere assoggettata a tassazione agli effetti dell’IRPEF e il costo sostenuto per l’impianto può essere assoggettato all’ordinario procedimento di ammortamento per i beni strumentali all’esercizio dell’arte o professione, in una certa misura. I contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante non concorrono alla determinazione del reddito imponibile (ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72) e sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. Ma anche per il lavoratore autonomo o associazione professionale la vendita dell’energia prodotta in eccesso si configura come un’attività commerciale e i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, sono soggetti a imposte dirette (II.DD.), IRAP, Ritenuta del 4 per cento (art. 28 del DPR n. 600 del 1973) per la parte commisurata all’energia venduta. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione dell’IVA. Per la persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale la tariffa incentivante (Ti) costituisce sempre un contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante e pertanto partecipa alla determinazione del reddito d’impresa (ai sensi dell’art. 85 comma 1 lettera h del TUIR) sia dal lato dei componenti negativi, sotto forma di quote di ammortamento, sia da quello dei componenti positivi. I contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante sono esclusi dal campo di applicazione IVA ma rilevano interamente ai fini IRAP e sono interamente da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento di cui all’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973. 1.2. Valorizzazione dell’energia L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 46/E del 19/07/07, ha chiarito che i proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico costituiscono sempre reddito tassabile. La natura fiscalmente riconosciuta di tale reddito assume però rilevanza ai fini delle modalità di tassazione. Pagina 5 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate A tal proposito, si deve evidenziare che, nella sola ipotesi in cui la vendita dell'energia sia effettuata da un soggetto che non esercita attività di impresa, arte o professione e che abbia realizzato (entro il quarto conto energia) un impianto di potenza non superiore a 20 kW destinato a sopperire ai bisogni energetici dell'abitazione o della sede, l'ADE ha qualificato i proventi della vendita come "reddito diverso" ossia come reddito derivante dall'esercizio di una attività commerciale non esercitata abitualmente. L'inclusione di tali proventi tra i "redditi diversi" di cui all'articolo 67 comma 1 lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) comporta che la cessione dell'energia non sia soggetta né a IVA né a ritenuta d'acconto. A tal proposito, è bene ricordare che in tale ipotesi la Circolare ha escluso per il percettore la rilevanza reddituale della tariffa incentivante, che non deve quindi essere né dichiarata né tassata. In quanto "reddito diverso", il percettore non deve quindi adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali conseguenti all'esercizio di una impresa commerciale. Per contro però, l'Amministrazione finanziaria ha escluso che i costi sostenuti per l'acquisto o realizzazione dell'impianto possano essere dedotti come spese inerenti alla produzione del reddito. In tutti gli altri casi in cui si realizzi la cessione dell'energia in esubero prodotta dall'impianto fotovoltaico, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'esercizio di una attività commerciale e quindi l'esistenza di una impresa. Pertanto i proventi della cessione dell'energia costituiscono componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito totale del soggetto. Analogamente sono deducibili sia i costi che l'IVA sostenuti per la realizzazione dell'impianto, con le sole limitazioni previste dalle vigenti disposizioni nel caso di utilizzo promiscuo dello stesso. Per la persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in eccedenza rispetto ai consumi privati, è necessario distinguere due casi: Pagina 6 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate a)Impianti di potenza fino a 20 kw Per gli impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in esubero non devono essere assoggettati ad IVA. L’Iva pagata all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene non è detraibile. Il trattamento fiscale sopra individuato si rende applicabile anche nell’ipotesi in cui l’impianto con le caratteristiche in esame sia realizzato da un condominio, ad esempio sul tetto dell’edificio. In tale ipotesi, i proventi derivanti dalla vendita di energia costituiscono reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà. Per gli impianti diversi da quelli posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente non commerciale, l’energia prodotta in misura esuberante è considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette e dell’IRAP. L’energia ceduta deve essere assoggettata alla ritenuta del 4 per cento di cui all’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973. I ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccesso concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione del reddito d’impresa. L’impianto fotovoltaico utilizzato costituisce bene strumentale all’attività svolta e conseguentemente sono deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo d’acquisto o di realizzazione. L’Iva assolta all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene è imposta detraibile. b)Impianti di potenza superiore a 20 kw La vendita dell’energia da parte di soggetti responsabili di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 kw, individua un’attività di tipo commerciale e pertanto i ricavi concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione della base imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP e sono da assoggettare ad IVA. L’impianto utilizzato costituisce bene strumentale all’attività e gli ammortamenti del relativo costo sono deducibili. Ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IVA valgono le medesime considerazioni svolte per le cessioni di energia Pagina 7 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate derivanti dall’utilizzazione di impianti di potenza fino a 20 kw che non risultano posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente. Per la persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o associazione professionale, la vendita di energia in esubero dà luogo ad un’attività commerciale. Ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IVA valgono le medesime considerazioni per le cessioni di energia derivanti dall’utilizzazione di impianti fotovoltaici che si considerano realizzate nell’esercizio di attività di impresa. Per la persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale, ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IVA valgono le medesime considerazioni svolte per le cessioni di energia derivanti dall’utilizzazione di impianti di potenza fino a 20 kw che non risultano posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente. Conseguentemente i ricavi della cessione dell’energia concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione della base imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP e sono da assoggettare ad IVA. L’impianto utilizzato costituisce bene strumentale all’attività e gli ammortamenti del relativo costo sono deducibili. Per quanto riguarda l’IVA assolta all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene, la stessa è detraibile ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972. Si ricorda che, in base alla esplicita esclusione stabilita dall'articolo 74, comma 1 del TUIR, gli Organi e le Amministrazioni dello Stato, i Comuni, le Province, le Regioni, i consorzi tra enti locali, le comunità montane e le associazioni o enti di gestione del demanio collettivo, la tariffa incentivante non è mai soggetta a ritenuta del 4% indipendentemente dalla potenza dell'impianto fotovoltaico realizzato e/o dalla destinazione dell'energia al mercato o al consumo proprio dell'ente. La circolare 32/E del 06/07/09 ha stabilito che la produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 kW di potenza. Diversamente, ossia se generata da impianti di potenza superiore ai 200 kW (cui non è applicabile la disciplina dello scambio sul posto), l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella Pagina 8 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kW è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti previsti all’art. 4 punti a) b) c) della circolare in questione: tali requisiti dovranno essere dichiarati espressamente dall’operatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il reddito derivante dalla produzione e vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i limiti suddetti costituisce invece reddito d’impresa (se non diversamente dichiarato) e quindi, deve essere assoggettato a ritenuta d’acconto. 1.3. Tariffa omnicomprensiva e tariffa premio Per quanto riguarda la fiscalità diretta e indiretta relativa alla tariffa premio Pr per l'autoconsumo (che ricordiamo è considerato un Incentivo), l’Agenzia delle Entrate, in base alla risposta dell’interpello presentato dal GSE, ha sostanzialmente confermato quanto stabilito già dalla circolare 46/E del 2007 che - semplificando di molto - prevede i 20 kW come soglia di demarcazione tra un impianto considerabile come "attività commerciale" o meno. Di conseguenza il premio per gli impianti fino a 20 kw posti a servizio delle abitazione o della sede del soggetto responsabile non è soggetto ad IVA, II.DD., IRAP e ritenuta. La tariffa onnicomprensiva (To) del Quinto Conto energia viene invece considerata un Corrispettivo e ricondotta al trattamento fiscale - delineato nella Risoluzione n. 88/E del 2010 – previsto per la tariffa omnicomprensiva già da tempo vigente per le fonti diverse dal fotovoltaico, che in pratica significa assoggettare tale corrispettivo a IVA e Imposte dirette se erogato ad imprenditori e a Reddito Diverso se erogato a non imprenditori. L’Agenzia delle Entrate ritiene inoltre che la tariffa incentivante per impianti sopra 1 MW, consistente nella differenza tra tariffa onnicomprensiva e prezzo zonale orario, non abbia natura di contributo in conto esercizio ma costituisca bensì “un’integrazione di prezzo” e pertanto presenti natura analoga alla TARIFFA OMNICOMPRENSIVA che va ad integrare. Di conseguenza valgono le stesse regole della To. Pagina 9 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Ti V Pr TO Persona fisica, Impianti < 20 kw II.DD solo II.DD. ente non per le commerciale o posti aservizio eccedenze condominio che dell’abitazione/sede SSP non esercita liquidate attività di impresa, arte o Impianti < 20 kw diversi IVA, II.DD., IVA, professione II.DD., IRAP, II.DD., II.DD., IRAP, ritenuta del IRAP ritenuta IRAP 4% in misura del 4% proporzionale all’energia ceduta Impianti > 20 kw IVA, II.DD., IVA, II.DD., IRAP, II.DD., II.DD., IRAP, ritenuta del IRAP ritenuta IRAP 4% in misura del 4% proporzionale all’energia venduta Persona fisica o II.DD., IRAP, ritenuta del IVA, IVA, associazione 4% esclusivamente in II.DD., II.DD., professionale misura proporzionale IRAP IRAP che esercita all’energia venduta attività di lavoro autonomo Persone fisica o II.DD., IRAP, ritenuta del IVA, II.DD., IVA, giuridica che 4% interamente II.DD., IRAP, II.DD., realizza IRAP ritenuta IRAP l'impianto del 4% nell'ambito di una attività commerciale Con riferimento alla categoria degli imprenditori agricoli, l’ADE ritiene che il trattamento fiscale da riservare alla “tariffa premio autoconsumo” Pr, sia quello illustrato nella Circolare 32/E del 6 Pagina 10 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate luglio 2009 con riferimento al trattamento fiscale della tariffa incentivante percepita dagli imprenditori agricoli che producono energia fotovoltaica. Relativamente alla “tariffa omnicomprensiva” To, l’ADE ritiene che sia sempre da assoggettare ad IVA, con gestione separata della contabilità ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72 e che non concorra alla formazione del reddito solo se corrisposta ad un imprenditore agricolo che assoggetta a tassazione il reddito agrario. 2. L’IMU applicata al fotovoltaico La Risoluzione dell’Agenzia del Territorio 6.11.2008 n. 3/T ha così suddiviso gli impianti fotovoltaici: - piccoli impianti fotovoltaici in rete: producono prevalentemente energia elettrica per il fabbisogno personale vendendo l’eccedenza e sono, tendenzialmente, di modesta entità (Nota Agenzia del territorio 22 giugno 2012, prot. n. 31892); - centrali fotovoltaiche: in tutti gli altri casi dove si produce energia elettrica per la vendita. I piccoli impianti fotovoltaici non hanno autonoma rilevanza catastale costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari. Al riguardo non rileva né la modalità di connessione al suolo dei pannelli (tetto, lastrico solare, suolo), né il loro grado di amovibilità rispetto all’immobile sottostante. Invece, le centrali fotovoltaiche devono essere accatastate nella categoria D/1 (o in D/10 se vi sono i requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità) se realizzate a terra o su superficie catastalmente frazionata; incrementando il valore catastale degli immobili che li ospitano negli altri casi. Peraltro, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del R.D.L. n.652/1939, il termine di presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova costituzione è di trenta giorni dal momento in cui gli impianti sono divenuti servibili all’uso cui sono destinati (cfr. Circolare 3/T/2006). Nel caso di omessa o tardiva dichiarazione è Pagina 11 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate applicabile una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 Euro (art. 31 R.D. L. m652/1939). Secondo l’Agenzia delle Entrate gli impianti fotovoltaici non costituiscono impianti infissi suolo solo quando i moduli che li compongono possono essere agevolmente rimossi o posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità e senza interventi antieconomici.Ai fini delle imposte di registro e ipocatastali l’Agenzia delle Entrate qualifica l’impianto come bene immobile a seconda dell’obbligatorietà di accatastamento (circolare 13/E 2011). Pertanto, ai fini catastali, - gli impianti fotovoltaici sono beni immobili da accatastare e quindi scontano l’IMU. Ai fini reddituali gli impianti sono - beni mobili quando i moduli che li compongono possono essere facilmente rimossi senza interventi antieconomici e posizionati in altro luogo, mantenendo la loro originaria funzionalità; - beni immobili in tutti gli altri casi. L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 ha introdotto, a partire dall’anno 2012, l’Imposta Municipale Propria (IMU), che sostituisce l’ex imposta comunale sugli immobili (ICI). Secondo questa norma, sono tenuti al pagamento dell’IMU i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi. Sono inoltre tenuti al pagamento del tributo il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. I fabbricati di nuova costruzione – tra cui si comprendono anche gli impianti fotovoltaici, rientrando nella categoria D – opifici, sono Pagina 12 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate soggetti all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, oppure, se antecedente, dalla data in cui l’impianto viene utilizzato. L’aliquota ordinaria IMU è pari allo 0,76% (cfr. art. 13 comma 6 D.L. 201/2011). L’IMU è dovuta per anni solari e a partire dal mese dell’anno in cui l’impianto posseduto è terminato e pronto per l’uso, ovvero nel mese nel quale è entrato in funzione se antecedente (segnaliamo che, se l’impianto è terminato (o entrato in funzione) per almeno 15 giorni nel mese di riferimento, detto mese viene computato per intero ai fini del calcolo dell’IMU). Per gli impianti iscritti in catasto, la base imponibile si determina moltiplicando l’ammontare della rendita risultante in catasto alla data del primo gennaio, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore della categoria catastale D, pari a 65 per l’anno 2013 (cfr. art. 13, comma 4, D.L. 06/12/2011). Per gli impianti non iscritti in catasto, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare – a partire dalla data di acquisizione dell’impianto – ed è costituito dal totale dei costi sostenuti per la realizzazione/acquisto dell’impianto, al lordo delle quote di ammortamento, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti ministeriali di cui al D.M. 05/04/2012 (cfr. art. 5 comma 3 D.LGS. 504/92). L’IMU dovuta in caso di impianti non accatastati è molto più onerosa. Come precisato all’interno della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio 2012, l’IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi, vale dire l’IRPEF e l’IRES, e dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). 3. Detrazioni fiscali Il “Conto Energia” da anni rappresenta il meccanismo di incentivazione degli impianti fotovoltaici e dal 27 agosto scorso siamo arrivati alla quinta “edizione” del Conto Energia, che tuttavia Pagina 13 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate non resterà in vigore a lungo. Il ministero dello Sviluppo economico, con decreto 5 luglio 2012, ha infatti fissato una soglia massima di fondi erogati per gli incentivi che ne determinerà la fine entro pochi mesi. E’ quindi interessante capire se le spese per l’installazione dell’impianto fotovoltaico possano beneficiare delle detrazioni fiscali IRPEF. Con il “Quinto Conto Energia”, oltre alla considerevole riduzione delle tariffe applicate, è stata introdotta una nuova modalità di remunerazione nell’installazione dell’impianto fotovoltaico. L’articolo 5 del Dm 5 luglio 2012 ha stabilito che, per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW con riferimento alla sola quota di produzione netta immessa in rete, è prevista una tariffa omnicomprensiva, mentre sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita, invece, una tariffa premio. L’articolo 12 comma 2 dispone che le tariffe incentivanti non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, mentre il successivo comma 5 specifica che le tariffe incentivanti sono alternative ai meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro con le modalità e le condizioni fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. Resta esclusa la possibilità di detrarre le spese di istallazione e contemporaneamente beneficiare dell’incentivo. La risoluzione 207/E del 20 maggio 2008, che riguarda la detrazione IRPEF del 55% riservata alle spese per la riduzione dei consumi energetici degli immobili, sostiene infatti la non cumulabilità dell’incentivo con la detrazione. Tuttavia, l’articolo 16-bis, primo comma, lettera h del TUIR (DPR 917/1986) - in vigore dal 1 gennaio 2012 - ammette la detrazione IRPEF del 50% (ex 36%) relativa alle spese per ristrutturazioni edilizie per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” e tra queste sicuramente possiamo considerare anche il sole. Sarà necessario però acquisire idonea documentazione Pagina 14 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Già nel 1998 l’Agenzia, con la circolare 57 del 24 febbraio, aveva chiarito che rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche le opere previste dall’articolo 1 del Dm Industria del 15 febbraio 1992, articolo che fa esplicito riferimento agli impianti fotovoltaici. Pertanto, rinunciando all’incentivo in conto energia, è possibile utilizzare ad esempio lo scambio sul posto insieme con la detrazione IRPEF del 50% (ex 36%). Per quanto attiene ai soggetti che possono usufruirne , la detrazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. 4. Riferimenti dell’ADE CIRCOLARE N. 46/E 19 luglio 2007 Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici. RISOLUZIONE N. 22/E 28 gennaio 2008 Istanza di Interpello - Art. 7, comma 2, d. lgs. vo n. 387 del 29 dicembre 2003. Pagina 15 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 61/E 22 febbraio 2008 Trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui all’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003. CIRCOLARE N. 38/E 11 aprile 2008 Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate RISOLUZIONE N. 207/E 20 maggio 2008 Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico - articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. RISOLUZIONE N. 474/E 05 dicembre 2008 Interpello – Tabella A, Parte III, n. 127sexies e septies – Art. 17, comma 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – ALFA S.r.l RISOLUZIONE N. 13/E 20 gennaio 2009 Istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22 dicembre 1986, n. 917. RISOLUZIONE N. 20/ E 27 gennaio 2009 Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA – art.9 , DM 2 febbraio 2007. RISOLUZIONE N. 112/E 28 aprile 2009 Istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 CIRCOLARE N. 38/E 23 giugno 2010 Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili Pagina 16 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N . 32/E 06 luglio 2009 Imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo: aspetti fiscali. Articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. RISOLUZIONE N. 88/E 25 agosto 2010 Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore Servizi Energetici - GSE – articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. RISOLUZIONE N. 32/E 4 aprile 2012 Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell’ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza. QUESITO 6 dicembre 2012 Interpello 954-5 6 7/2012-AR TJI, legge '2 7 luglio 2000, n.212. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI Pagina 17 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Articoli Fotovoltaico in condominio. Se "lucra", paga l'IVA gennaio 18, 2013 Fotovoltaico compatibile con detrazioni Irpef: la conferma ufficiale gennaio 14, 2013 Fotovoltaico, Agenzia Entrate: detrazione IRPEF del 50% valida per impianti ottobre 17, 2012 Fotovoltaico, Agenzia Entrate: detrazioni Irpef del 50 e 55% solo per la riduzione dei consumi settembre 13, 2012 Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell’ente pubblico mediante impianti fotovoltaici aprile 12, 2012 Disciplina fiscale degli incentivi al fotovoltaico aprile 2, 2012 Agenzia delle Entrate: Iva per fornitura impianti fotovoltaici ed eolici febbraio 20, 2012 Imu e fotovoltaico febbraio 7, 2012 Il fotovoltaico divide le Entrate e il Territorio sulla natura del bene agosto 31, 2011 Agenzia delle Entrate, agevolazioni fiscali per l’energia prodotta in famiglia Pagina 18 di 19
GUIDA AL REGIME FISCALE DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI 3/2013 FOTOVOLTAICI Tutti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate agosto 3, 2011 Fotovoltaico e reddito agrario dicembre 14, 2010 Impianti fotovoltaici ed ICI: Agenzia delle Entrate vs Agenzia del Territorio giugno 25, 2010 Ultima revisione: 05/02/2013 Pagina 19 di 19
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