GUIDA AL REGIME FISCALE DELL' INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Tutti i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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GUIDA AL REGIME
FISCALE DELL’
INCENTIVAZIONE
DEGLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
Tutti i chiarimenti
dell’Agenzia delle
Entrate

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GUIDA AL REGIME FISCALE
      DELL’INCENTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI                     3/2013
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Questo documento è stato redatto con il patrocinio di ATER –
Associazione Tecnici Energie Rinnovabili

Hanno collaborato alla stesura del documento Marco Bergaglio e
Rita Pascarella

Dailye è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di
Napoli (N. 19, 29 marzo 2011)

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Sommario
Premessa ................................................................................................................ 2
1.     Reddito da fotovoltaico .................................................................................. 3
     1.1.     Tariffa incentivante................................................................................. 3
     1.2.     Valorizzazione dell’energia ................................................................... 5
     1.3.     Tariffa omnicomprensiva....................................................................... 9
2.     L’IMU applicata al fotovoltaico ................................................................... 11
3.     Detrazioni fiscali ........................................................................................... 13
4.     Riferimenti dell’ADE ..................................................................................... 15

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Premessa
Con riferimento al trattamento fiscale della tariffa incentivante,
relativa a tutti i Conti Energia che si sono susseguiti nel tempo
compreso il Quinto, il riferimento è la Circolare n. 46/E dell’Agenzia
delle Entrate del 19 luglio 2007 concernente la "Disciplina fiscale
degli incentivi per gli impianti fotovoltaici".

Tale circolare fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale della
tariffa e dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia, individuando, in
funzione dei soggetti, dell'attività da questi svolta e della
destinazione dell'energia prodotta, la disciplina applicabile ai fini delle
imposte dirette e indirette.

Con il Quinto CE, la situazione è parzialmente cambiata: da un lato
esiste un PREMIO sull'energia autoconsumata, che è in tutto e per
tutto un Incentivo; dall'altro l'energia immessa viene remunerata
mediante un corrispettivo di vendita chiamata TARIFFA
OMNICOMPRENSIVA, che benché abbia due componenti (incentivo
e corrispettivo) l'Agenzia delle Entrate è intenzionata a considerarla
interamente un Corrispettivo. E quale corrispettivo è soggetta alle
imposte.

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1. Reddito da fotovoltaico
Con i precedenti conto energia il ricavo economico di un impianto
fotovoltaico era il risultato della somma della tariffa incentivante su
tutta l’energia prodotta e la valorizzazione dell’energia ceduta alla
rete mediante le diverse forme di SSP, RID con autoconsumo, RID
totale, contratti bilaterali o cessione in borsa:

                                    Ti + V

Nell’ipotesi di SSP “scambio sul posto” (Deliberazione ARG/elt 74/08,
Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)), si
ricorda che il soggetto che ne usufruisce non vende l’energia elettrica
prodotta in eccesso. L’energia non utilizzata ed immessa in rete
genera a favore del soggetto responsabile un credito nei confronti del
gestore della rete: infatti, il meccanismo dello SSP consente la
compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta
e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata
e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la
produzione.

Con il Quinto Conto Energia il ricavo risulta essere la somma di una
tariffa base incentivante (alla quale si sottrae il prezzo medio zonale
orario nel caso di impianti >1MW) e del premio per l’autoconsumo:

>1MW                          Tb + Pr - Pz
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configura come un contributo a fondo perduto, percepito dal soggetto
responsabile in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto
erogatore.

Ai fini dell'imposizione diretta, le somme corrisposte a titolo di tariffa
incentivante (Ti) assumono rilevanza qualora l'impianto venga
utilizzato nell'ambito di una attività di impresa.

A tal fine l'Amministrazione finanziaria ha opportunamente distinto la
disciplina fiscale a seconda che il soggetto percettore sia:

   -   persona fisica, ente non commerciale o condominio che non
       esercita attività di impresa, arte o professione;

   -   persona fisica o associazione professionale che esercita
       attività di lavoro autonomo;

   -   persone fisica o giuridica che realizza l'impianto nell'ambito di
       una attività commerciale.

Per la persona fisica, ente non commerciale o condominio che non
utilizza l'impianto nell'ambito di una attività di impresa, arte o
professione, la tariffa incentivante (Ti) percepita dal responsabile
dell’impianto non assume alcuna rilevanza, sia ai fini IVA sia ai fini
delle imposte dirette. La tariffa non è riconducibile neppure alla
categoria dei redditi diversi.

Quanto sopra affermato si può ritenere valido anche in relazione ad
un impianto fotovoltaico realizzato da un condominio che produce
energia elettrica destinata esclusivamente a soddisfare i consumi
condominiali.

Ma se l’impianto non è posto al servizio dell’abitazione o della sede
dell’ente non commerciale, i contributi spettanti a titolo di tariffa
incentivante costituiscono un contributo in conto esercizio, in misura
proporzionale alla quantità di energia ceduta. Pertanto, sono soggetti
a imposte dirette (II.DD.), IRAP, Ritenuta del 4 per cento (art. 28 del
DPR n. 600 del 1973) per la parte commisurata all’energia ceduta.
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

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Per la persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o
associazione professionale, che utilizza l’impianto esclusivamente
per le esigenze di detta attività o promiscuamente per l’uso
personale ed esercizio della propria attività, la tariffa incentivante (Ti)
non deve essere assoggettata a tassazione agli effetti dell’IRPEF e il
costo sostenuto per l’impianto può essere assoggettato all’ordinario
procedimento di ammortamento per i beni strumentali all’esercizio
dell’arte o professione, in una certa misura. I contributi spettanti a
titolo di tariffa incentivante non concorrono alla determinazione del
reddito imponibile (ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72) e sono
esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

Ma anche per il lavoratore autonomo o associazione professionale la
vendita dell’energia prodotta in eccesso si configura come un’attività
commerciale e i contributi spettanti a titolo di tariffa incentivante, in
misura proporzionale alla quantità di energia ceduta, sono soggetti a
imposte dirette (II.DD.), IRAP, Ritenuta del 4 per cento (art. 28 del
DPR n. 600 del 1973) per la parte commisurata all’energia venduta.
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.

Per la persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico
nell’ambito di un’attività commerciale la tariffa incentivante (Ti)
costituisce sempre un contributo in conto esercizio fiscalmente
rilevante e pertanto partecipa alla determinazione del reddito
d’impresa (ai sensi dell’art. 85 comma 1 lettera h del TUIR) sia dal
lato dei componenti negativi, sotto forma di quote di ammortamento,
sia da quello dei componenti positivi. I contributi spettanti a titolo di
tariffa incentivante sono esclusi dal campo di applicazione IVA ma
rilevano interamente ai fini IRAP e sono interamente da assoggettare
alla ritenuta del 4 per cento di cui all’articolo 28 del DPR n. 600 del
1973.

   1.2. Valorizzazione dell’energia
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 46/E del 19/07/07, ha
chiarito che i proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta da
un impianto fotovoltaico costituiscono sempre reddito tassabile.

La natura fiscalmente riconosciuta di tale reddito assume però
rilevanza ai fini delle modalità di tassazione.

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A tal proposito, si deve evidenziare che, nella sola ipotesi in cui la
vendita dell'energia sia effettuata da un soggetto che non esercita
attività di impresa, arte o professione e che abbia realizzato (entro il
quarto conto energia) un impianto di potenza non superiore a 20 kW
destinato a sopperire ai bisogni energetici dell'abitazione o della
sede, l'ADE ha qualificato i proventi della vendita come "reddito
diverso" ossia come reddito derivante dall'esercizio di una attività
commerciale non esercitata abitualmente.

L'inclusione di tali proventi tra i "redditi diversi" di cui all'articolo 67
comma 1 lettera i) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
comporta che la cessione dell'energia non sia soggetta né a IVA né a
ritenuta d'acconto.

A tal proposito, è bene ricordare che in tale ipotesi la Circolare ha
escluso per il percettore la rilevanza reddituale della tariffa
incentivante, che non deve quindi essere né dichiarata né tassata. In
quanto "reddito diverso", il percettore non deve quindi adempiere agli
obblighi amministrativi e fiscali conseguenti all'esercizio di una
impresa commerciale. Per contro però, l'Amministrazione finanziaria
ha escluso che i costi sostenuti per l'acquisto o realizzazione
dell'impianto possano essere dedotti come spese inerenti alla
produzione del reddito.

In tutti gli altri casi in cui si realizzi la cessione dell'energia in esubero
prodotta dall'impianto fotovoltaico, l'Agenzia delle Entrate ha
riconosciuto l'esercizio di una attività commerciale e quindi
l'esistenza di una impresa. Pertanto i proventi della cessione
dell'energia costituiscono componenti positivi di reddito che
concorrono alla determinazione del reddito totale del soggetto.
Analogamente sono deducibili sia i costi che l'IVA sostenuti per la
realizzazione dell'impianto, con le sole limitazioni previste dalle
vigenti disposizioni nel caso di utilizzo promiscuo dello stesso.

Per la persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, produce energia fotovoltaica in
eccedenza rispetto ai consumi privati, è necessario distinguere due
casi:

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a)Impianti di potenza fino a 20 kw

Per gli impianti posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’ente
non commerciale, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia
prodotta in esubero non devono essere assoggettati ad IVA.

L’Iva pagata all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene non è
detraibile.

Il trattamento fiscale sopra individuato si rende applicabile anche
nell’ipotesi in cui l’impianto con le caratteristiche in esame sia
realizzato da un condominio, ad esempio sul tetto dell’edificio. In tale
ipotesi, i proventi derivanti dalla vendita di energia costituiscono
reddito da imputare direttamente in capo ai singoli condomini in
proporzione ai millesimi di proprietà.

Per gli impianti diversi da quelli posti al servizio dell’abitazione o della
sede dell’ente non commerciale, l’energia prodotta in misura
esuberante è considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività
commerciale, perciò rilevante sia ai fini dell’IVA che delle imposte
dirette e dell’IRAP. L’energia ceduta deve essere assoggettata alla
ritenuta del 4 per cento di cui all’articolo 28 del DPR n. 600 del 1973.
I ricavi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccesso
concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione
del reddito d’impresa. L’impianto fotovoltaico utilizzato costituisce
bene strumentale all’attività svolta e conseguentemente sono
deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo d’acquisto
o di realizzazione. L’Iva assolta all’atto dell’acquisto o realizzazione
del bene è imposta detraibile.

b)Impianti di potenza superiore a 20 kw

La vendita dell’energia da parte di soggetti responsabili di impianti
fotovoltaici con potenza superiore a 20 kw, individua un’attività di tipo
commerciale e pertanto i ricavi concorrono come componenti positivi
di reddito alla determinazione della base imponibile sia ai fini IRES
che ai fini IRAP e sono da assoggettare ad IVA. L’impianto utilizzato
costituisce bene strumentale all’attività e gli ammortamenti del
relativo costo sono deducibili. Ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IVA
valgono le medesime considerazioni svolte per le cessioni di energia

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derivanti dall’utilizzazione di impianti di potenza fino a 20 kw che non
risultano posti al servizio dell’abitazione o della sede dell’utente.

Per la persona fisica esercente attività di lavoro autonomo, o
associazione professionale, la vendita di energia in esubero dà luogo
ad un’attività commerciale. Ai fini delle II.DD., dell’IRAP e dell’IVA
valgono le medesime considerazioni per le cessioni di energia
derivanti dall’utilizzazione di impianti fotovoltaici che si considerano
realizzate nell’esercizio di attività di impresa.

Per la persona fisica o giuridica che realizza un impianto fotovoltaico
nell’ambito di un’attività commerciale, ai fini delle II.DD., dell’IRAP e
dell’IVA valgono le medesime considerazioni svolte per le cessioni di
energia derivanti dall’utilizzazione di impianti di potenza fino a 20 kw
che non risultano posti al servizio dell’abitazione o della sede
dell’utente. Conseguentemente i ricavi della cessione dell’energia
concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione
della base imponibile sia ai fini IRES che ai fini IRAP e sono da
assoggettare ad IVA. L’impianto utilizzato costituisce bene
strumentale all’attività e gli ammortamenti del relativo costo sono
deducibili. Per quanto riguarda l’IVA assolta all’atto dell’acquisto o
realizzazione del bene, la stessa è detraibile ai sensi dell’articolo 19
del DPR n. 633 del 1972.

Si ricorda che, in base alla esplicita esclusione stabilita dall'articolo
74, comma 1 del TUIR, gli Organi e le Amministrazioni dello Stato, i
Comuni, le Province, le Regioni, i consorzi tra enti locali, le comunità
montane e le associazioni o enti di gestione del demanio collettivo, la
tariffa incentivante non è mai soggetta a ritenuta del 4%
indipendentemente dalla potenza dell'impianto fotovoltaico realizzato
e/o dalla destinazione dell'energia al mercato o al consumo proprio
dell'ente.

La circolare 32/E del 06/07/09 ha stabilito che la produzione e
cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è
sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi
200 kW di potenza. Diversamente, ossia se generata da impianti di
potenza superiore ai 200 kW (cui non è applicabile la disciplina dello
scambio sul posto), l’energia prodotta in eccesso rispetto a quella

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che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 kW è
produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti previsti
all’art. 4 punti a) b) c) della circolare in questione: tali requisiti
dovranno essere dichiarati espressamente dall’operatore a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento. Il reddito derivante dalla
produzione e vendita dell’energia tramite impianti che eccedono i
limiti suddetti costituisce invece reddito d’impresa (se non
diversamente dichiarato) e quindi, deve essere assoggettato a
ritenuta d’acconto.

   1.3. Tariffa omnicomprensiva e tariffa premio
Per quanto riguarda la fiscalità diretta e indiretta relativa alla tariffa
premio Pr per l'autoconsumo (che ricordiamo è considerato un
Incentivo), l’Agenzia delle Entrate, in base alla risposta dell’interpello
presentato dal GSE, ha sostanzialmente confermato quanto stabilito
già dalla circolare 46/E del 2007 che - semplificando di molto -
prevede i 20 kW come soglia di demarcazione tra un impianto
considerabile come "attività commerciale" o meno.

Di conseguenza il premio per gli impianti fino a 20 kw posti a servizio
delle abitazione o della sede del soggetto responsabile non è
soggetto ad IVA, II.DD., IRAP e ritenuta.

La tariffa onnicomprensiva (To) del Quinto Conto energia viene
invece considerata un Corrispettivo e ricondotta al trattamento fiscale
- delineato nella Risoluzione n. 88/E del 2010 – previsto per la tariffa
omnicomprensiva già da tempo vigente per le fonti diverse dal
fotovoltaico, che in pratica significa assoggettare tale corrispettivo a
IVA e Imposte dirette se erogato ad imprenditori e a Reddito Diverso
se erogato a non imprenditori.

L’Agenzia delle Entrate ritiene inoltre che la tariffa incentivante per
impianti sopra 1 MW, consistente nella differenza tra tariffa
onnicomprensiva e prezzo zonale orario, non abbia natura di
contributo in conto esercizio ma costituisca bensì “un’integrazione di
prezzo” e pertanto presenti natura analoga alla TARIFFA
OMNICOMPRENSIVA che va ad integrare. Di conseguenza valgono
le stesse regole della To.

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                                 Ti                     V            Pr           TO

Persona fisica,       Impianti < 20 kw             II.DD solo                  II.DD.
ente         non                                   per       le
commerciale     o     posti            aservizio   eccedenze
condominio che        dell’abitazione/sede         SSP
non      esercita                                  liquidate
attività       di
impresa, arte o       Impianti < 20 kw diversi     IVA,           II.DD.,      IVA,
professione                                        II.DD.,        IRAP,        II.DD.,
                      II.DD., IRAP, ritenuta del   IRAP           ritenuta     IRAP
                      4%        in       misura                   del 4%
                      proporzionale all’energia
                      ceduta

                      Impianti > 20 kw             IVA,           II.DD.,      IVA,
                                                   II.DD.,        IRAP,        II.DD.,
                      II.DD., IRAP, ritenuta del   IRAP           ritenuta     IRAP
                      4%        in       misura                   del 4%
                      proporzionale all’energia
                      venduta

Persona fisica o      II.DD., IRAP, ritenuta del   IVA,                        IVA,
associazione          4% esclusivamente in         II.DD.,                     II.DD.,
professionale         misura      proporzionale    IRAP                        IRAP
che       esercita    all’energia venduta
attività di lavoro
autonomo

Persone fisica o      II.DD., IRAP, ritenuta del   IVA,           II.DD.,      IVA,
giuridica      che    4% interamente               II.DD.,        IRAP,        II.DD.,
realizza                                           IRAP           ritenuta     IRAP
l'impianto                                                        del 4%
nell'ambito      di
una        attività
commerciale

Con riferimento alla categoria degli imprenditori agricoli, l’ADE ritiene
che il trattamento fiscale da riservare alla “tariffa premio
autoconsumo” Pr, sia quello illustrato nella Circolare 32/E del 6

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luglio 2009 con riferimento al trattamento fiscale della tariffa
incentivante percepita dagli imprenditori agricoli che producono
energia fotovoltaica. Relativamente alla “tariffa omnicomprensiva”
To, l’ADE ritiene che sia sempre da assoggettare ad IVA, con
gestione separata della contabilità ai sensi dell’art. 36 del DPR
633/72 e che non concorra alla formazione del reddito solo se
corrisposta ad un imprenditore agricolo che assoggetta a tassazione
il reddito agrario.

2. L’IMU applicata al fotovoltaico
La Risoluzione dell’Agenzia del Territorio 6.11.2008 n. 3/T ha così
suddiviso gli impianti fotovoltaici:

   -   piccoli impianti fotovoltaici in rete: producono prevalentemente
       energia elettrica per il fabbisogno personale vendendo
       l’eccedenza e sono, tendenzialmente, di modesta entità (Nota
       Agenzia del territorio 22 giugno 2012, prot. n. 31892);

   -   centrali fotovoltaiche: in tutti gli altri casi dove si produce
       energia elettrica per la vendita.

I piccoli impianti fotovoltaici non hanno autonoma rilevanza catastale
costituendo semplici pertinenze delle unità immobiliari.

Al riguardo non rileva né la modalità di connessione al suolo dei
pannelli (tetto, lastrico solare, suolo), né il loro grado di amovibilità
rispetto all’immobile sottostante.

Invece, le centrali fotovoltaiche devono essere accatastate nella
categoria D/1 (o in D/10 se vi sono i requisiti per il riconoscimento del
carattere di ruralità) se realizzate a terra o su superficie
catastalmente frazionata; incrementando il valore catastale degli
immobili che li ospitano negli altri casi.

Peraltro, ai sensi dell’art. 28 comma 1 del R.D.L. n.652/1939, il
termine di presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità
immobiliari di nuova costituzione è di trenta giorni dal momento in cui
gli impianti sono divenuti servibili all’uso cui sono destinati (cfr.
Circolare 3/T/2006). Nel caso di omessa o tardiva dichiarazione è

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applicabile una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 Euro (art. 31
R.D. L. m652/1939).

Secondo l’Agenzia delle Entrate gli impianti fotovoltaici non
costituiscono impianti infissi suolo solo quando i moduli che li
compongono possono essere agevolmente rimossi o posizionati in
altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità e
senza interventi antieconomici.Ai fini delle imposte di registro e
ipocatastali l’Agenzia delle Entrate qualifica l’impianto come bene
immobile a seconda dell’obbligatorietà di accatastamento (circolare
13/E 2011).

Pertanto, ai fini catastali,

   -   gli impianti fotovoltaici sono beni immobili da accatastare e
       quindi scontano l’IMU.

Ai fini reddituali gli impianti sono

   -   beni mobili quando i moduli che li compongono possono
       essere facilmente rimossi senza interventi antieconomici e
       posizionati in altro luogo, mantenendo la loro originaria
       funzionalità;

   -   beni immobili in tutti gli altri casi.

L’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 ha introdotto, a partire dall’anno
2012, l’Imposta Municipale Propria (IMU), che sostituisce l’ex
imposta comunale sugli immobili (ICI).

Secondo questa norma, sono tenuti al pagamento dell’IMU i
proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni e i titolari di diritti
reali di usufrutto, uso, abitazione, superficie sugli stessi. Sono inoltre
tenuti al pagamento del tributo il concessionario nel caso di
concessione di aree demaniali e il locatario per gli immobili, anche da
costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e
per tutta la durata del contratto.

I fabbricati di nuova costruzione – tra cui si comprendono anche gli
impianti fotovoltaici, rientrando nella categoria D – opifici, sono

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soggetti all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, oppure, se antecedente, dalla data in cui l’impianto
viene utilizzato.

L’aliquota ordinaria IMU è pari allo 0,76% (cfr. art. 13 comma 6 D.L.
201/2011).

L’IMU è dovuta per anni solari e a partire dal mese dell’anno in cui
l’impianto posseduto è terminato e pronto per l’uso, ovvero nel mese
nel quale è entrato in funzione se antecedente (segnaliamo che, se
l’impianto è terminato (o entrato in funzione) per almeno 15 giorni nel
mese di riferimento, detto mese viene computato per intero ai fini del
calcolo dell’IMU).

Per gli impianti iscritti in catasto, la base imponibile si determina
moltiplicando l’ammontare della rendita risultante in catasto alla data
del primo gennaio, rivalutata del 5%, per il moltiplicatore della
categoria catastale D, pari a 65 per l’anno 2013 (cfr. art. 13, comma
4, D.L. 06/12/2011).

Per gli impianti non iscritti in catasto, il valore è determinato alla data
di inizio di ciascun anno solare – a partire dalla data di acquisizione
dell’impianto – ed è costituito dal totale dei costi sostenuti per la
realizzazione/acquisto dell’impianto, al lordo delle quote di
ammortamento, applicando, per ciascun anno di formazione dello
stesso, i coefficienti ministeriali di cui al D.M. 05/04/2012 (cfr. art. 5
comma 3 D.LGS. 504/92).

L’IMU dovuta in caso di impianti non accatastati è molto più onerosa.

Come precisato all’interno della circolare del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 18 maggio 2012, l’IMU è indeducibile dalle
imposte sui redditi, vale dire l’IRPEF e l’IRES, e dall’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Detrazioni fiscali
Il “Conto Energia” da anni rappresenta il meccanismo di
incentivazione degli impianti fotovoltaici e dal 27 agosto scorso
siamo arrivati alla quinta “edizione” del Conto Energia, che tuttavia

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non resterà in vigore a lungo. Il ministero dello Sviluppo economico,
con decreto 5 luglio 2012, ha infatti fissato una soglia massima di
fondi erogati per gli incentivi che ne determinerà la fine entro pochi
mesi. E’ quindi interessante capire se le spese per l’installazione
dell’impianto fotovoltaico possano beneficiare delle detrazioni fiscali
IRPEF.

Con il “Quinto Conto Energia”, oltre alla considerevole riduzione
delle tariffe applicate, è stata introdotta una nuova modalità di
remunerazione nell’installazione dell’impianto fotovoltaico. L’articolo
5 del Dm 5 luglio 2012 ha stabilito che, per gli impianti di potenza
nominale fino a 1 MW con riferimento alla sola quota di produzione
netta immessa in rete, è prevista una tariffa omnicomprensiva,
mentre sulla quota della produzione netta consumata in sito è
attribuita, invece, una tariffa premio. L’articolo 12 comma 2 dispone
che le tariffe incentivanti non sono applicabili qualora, in relazione
all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste
detrazioni fiscali, mentre il successivo comma 5 specifica che le
tariffe incentivanti sono alternative ai meccanismi dello scambio sul
posto e del ritiro con le modalità e le condizioni fissate dall’Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas.

Resta esclusa la possibilità di detrarre le spese di istallazione e
contemporaneamente beneficiare dell’incentivo.

La risoluzione 207/E del 20 maggio 2008, che riguarda la detrazione
IRPEF del 55% riservata alle spese per la riduzione dei consumi
energetici degli immobili, sostiene infatti la non cumulabilità
dell’incentivo con la detrazione.

Tuttavia, l’articolo 16-bis, primo comma, lettera h del TUIR (DPR
917/1986) - in vigore dal 1 gennaio 2012 - ammette la detrazione
IRPEF del 50% (ex 36%) relativa alle spese per ristrutturazioni
edilizie per interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di
energia” e tra queste sicuramente possiamo considerare anche il
sole. Sarà necessario però acquisire idonea documentazione

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attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione
della normativa vigente in materia.

Già nel 1998 l’Agenzia, con la circolare 57 del 24 febbraio, aveva
chiarito che rientrano nell’ambito dell’agevolazione anche le opere
previste dall’articolo 1 del Dm Industria del 15 febbraio 1992, articolo
che fa esplicito riferimento agli impianti fotovoltaici.

Pertanto, rinunciando all’incentivo in conto energia, è possibile
utilizzare ad esempio lo scambio sul posto insieme con la detrazione
IRPEF del 50% (ex 36%).

Per quanto attiene ai soggetti che possono usufruirne , la detrazione
spetta a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche
ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto
degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o
nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso,
abitazione o superficie); locatari o comodatari; soci di cooperative
divise e indivise; imprenditori individuali, per gli immobili non
rientranti fra i beni strumentali o merce; soci di società semplici, in
nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi
equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli
imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare
convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto
dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a
lui intestati bonifici e fatture.

4. Riferimenti dell’ADE
CIRCOLARE N. 46/E 19 luglio 2007

Articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
– Disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti fotovoltaici.

RISOLUZIONE N. 22/E 28 gennaio 2008

Istanza di Interpello - Art. 7, comma 2, d. lgs. vo n. 387 del 29
dicembre 2003.

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RISOLUZIONE N. 61/E 22 febbraio 2008

Trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e
dell’applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per
la produzione di energia fotovoltaica di cui all’art. 7, comma 2, del
d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

CIRCOLARE N. 38/E 11 aprile 2008

Articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 –
Credito d’imposta per acquisizioni di beni strumentali nuovi in aree
svantaggiate

RISOLUZIONE N. 207/E 20 maggio 2008

Istanza di interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –
Detrazione del 55% prevista per gli interventi di risparmio energetico
- articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

RISOLUZIONE N. 474/E 05 dicembre 2008

Interpello – Tabella A, Parte III, n. 127sexies e septies – Art. 17,
comma 6, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – ALFA S.r.l

RISOLUZIONE N. 13/E 20 gennaio 2009

Istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore
dei Servizi Elettrici, SPA –Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e Dpr 22
dicembre 1986, n. 917.

RISOLUZIONE N. 20/ E 27 gennaio 2009

Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 - ALFA – art.9 , DM
2 febbraio 2007.

RISOLUZIONE N. 112/E 28 aprile 2009

Istanza di interpello – Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212

CIRCOLARE N. 38/E 23 giugno 2010

Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli
ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili

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CIRCOLARE N . 32/E 06 luglio 2009

Imprenditori agricoli - produzione e cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di
carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti
del fondo: aspetti fiscali. Articolo 1, comma 423, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

RISOLUZIONE N. 88/E 25 agosto 2010

Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Gestore Servizi
Energetici - GSE – articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

RISOLUZIONE N. 32/E 4 aprile 2012

Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte
dell’ente pubblico mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto
e scambio a distanza.

QUESITO 6 dicembre 2012

Interpello 954-5 6 7/2012-AR TJI, legge '2 7 luglio 2000, n.212.
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

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la riduzione dei consumi

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dell’ente pubblico mediante impianti fotovoltaici

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