Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici ai sensi dell'art. 37, c. 1, lettera b del d.lgs. 33/2013 - 30 Maggio 2017 - Unife
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Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici ai sensi dell'art. 37, c. 1, lettera b) del d.lgs. 33/2013 30 Maggio 2017
Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Codice Trasparenza e Codice dei Contratti L’attuale versione dell’art. 37 è il risultato delle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, introdotte allo scopo di coordinare meglio le previsioni in tema di trasparenza con quelle stabilite nel nuovo codice dei contratti. Troviamo quindi un richiamo alla semplificazione degli adempimenti, regolata dall’art. 9-bis tramite il richiamo alla possibilità di rimandare a banche dati pubbliche per quegli adempimenti per i quali li amministrazioni effettuano la comunicazione dei medesimi dati oggetto di pubblicazione. (es. PerlaPA, SICO, BDAP, ANAC) Il rinvio mobile della disciplina della trasparenza relativa agli appalti appunto al nuovo Codice dei Contratti, in particolare all’art. 29 e l’indicazione di pubblicare tutti gli atti e informazioni ivi previste connette meglio le due normative.
Articolo 37, comma 1, lettera a) […] le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Per ogni procedura di scelta del contraente le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
Informazioni sulle singole procedure File ods che settimanalmente vengono pubblicati e contengono le informazioni relative alle singole procedure dal 01/01 fino al giorno dell’estrazione Adempimento centralizzato ma alimentato dalle singole strutture attraverso GGAP File xml che annualmente il 31 gennaio devono essere pubblicati e contenere le informazioni relative all’anno precedente o a procedure ancora più indietro nel tempo che hanno avuto 3 tentativi ANAC Segnalazione alla aggiornamenti Corte dei Conti Adempimento centralizzato ma alimentato dalle singole strutture attraverso GGAP
Informazioni sulle singole procedure File ods che settimanalmente vengono pubblicati e contengono le informazioni relative alle singole procedure dal 01/01 fino al giorno dell’estrazione Adempimento centralizzato ma alimentato dalle singole strutture attraverso GGAP
Quali procedure di acquisto sono coinvolte 1. Procedure con CIG (procedure tradizionali e on-line, es. MEPA) Si stratta per lo più di gare centralizzate, attraverso il CIG viene aggiornato automaticamente (colloquio notturno con U-GOV) il totale liquidato 2. Procedure con SMART CIG (procedure tradizionali e on-line, es. MEPA) 3. Procedure NO CIG (es. cassa economale, ecc.) N.B. I dati sono corretti solo se si compila tempestivamente e costantemente GGAP, l’aggiornamento sul SIMOG è automatico da GGAP
Fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG 1/2 i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; i servizi di arbitrato e conciliazione; i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti ; i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 11 del Codice; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente; gli affidamenti diretti a società in house; i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
Fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG 2/2 gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori; gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi; le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento; i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative; i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale; i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.
CIG DERIVATI Alcuni acquisti vengono fatti nell’ambito di accordi/convenzioni in cui la fase di scelta del contrante è svolta da terzi, come ad esempio gli acquisti bibliografici nell’ambito della convenzione CRUI. In questo caso è necessario assumere un nuovo CIG definendolo come "derivato" inserendo nell'apposito campo di GGAP il CIG principale cosiddetto "di linea retta". In U-Gov di conseguenza è necessario inserire il CIG assunto come derivato, che finirà nell'XML, nel quale verranno esposti entrambi i CIG (principale e derivato).
Articolo 37, comma 1, lettera b) […] le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: […] b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Gli atti e le informazioni da pubblicare differiscono in base al tipo di procedura che si sta effettuando Il primo grande discrimine è tra le procedure di gara e gli affidamenti diretti, che hanno due distinte sezioni anche in «Amministrazione Trasparente»
Informazioni sulle singole procedure - Atti
Atti distinti per procedura • Ufficio Gare Forniture e Servizi • Ufficio Gare Lavori Pubblici
Avvisi, provvedimenti, bandi di gara e risultati Lavori sopra e sotto soglia: Ufficio gare lavori pubblici Forniture e servizi sopra soglia: Ufficio gare servizi e Forniture e servizi sotto forniture soglia: Ufficio gare servizi e forniture e Dipartimenti
Esempio – servizi sottosoglia comunitaria All’interno delle diverse tipologie di procedure, l’organizzazione è la medesima ed è incentrata sulla procedura, vale a dire che per ciascuna Forniture e servizi : Ufficio gare servizi e tutti gli atti da pubblicare, si forniture e Dipartimenti trovano nella pagina dedicata Servizi di architettura alla procedura. e ingegneria: Ufficio gare lavori pubblici
Esempio – servizi sottosoglia comunitaria Due sezioni differenti: • procedure di gara • affidamenti diretti Ogni struttura ha le proprie pagine e cartelle dedicate (non navigabili dall’esterno) per inserire i propri documenti, ma le regole e le modalità di pubblicazione sono unitarie e comuni per tutto l’Ateneo.
Esempio – servizi sottosoglia comunitaria Ordine cronologico: in alto il più recente Per ogni procedura viene creata una pagina nella quale saranno pubblicati tutti gli atti e le informazioni previste sia dal d.lgs. 33/2013 sia dal d.lgs. 50/2016. Pagina aggiornata il xx/xx/xxxx N.B. Ricordarsi di modificare la data di aggiornamento della pagina, indicata in calce.
Esempio – servizi sottosoglia comunitaria
Esempio – servizi sottosoglia comunitaria Due sezioni distinte per Sede e Dipartimenti
Esempio – servizi sottosoglia comunitaria Va indicato il nome dell’Ufficio o del ……………………….. Dipartimento che ha gestito la procedura Data del provvedimento che ha autorizzato la procedura Valgono le regole generali di pubblicazione dei documenti: Dovrà essere pubblicato il Formato aperto (es. pdf/a – no provvedimento di nomina del scansioni) RUP e del RAC, sotto la Attenzione ai dati sensibili struttura di gestione
Quali atti devono essere pubblicati - esempi 1/3 Gli avvisi di pre informazione, se adottati Gli incarichi al responsabile unico del procedimento, ai collaboratori, al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione Le indagini di mercato preliminari, se svolte I provvedimenti a contrarre Gli avvisi di invito a manifestare interesse alle successive fasi delle gare informali (anche per concessioni) I bandi di gara Le manifestazioni di interesse ricevute ad essere invitati o le richieste di invito nelle procedure ristrette
Quali atti devono essere pubblicati – esempi 2/3 Il contenuto della lettera di invito I provvedimenti di ammissione ed esclusione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- professionali (entro 2 giorni dalla loro adozione) Il provvedimento di nomina della commissione di gara (necessario per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo) Liberatoria per pubblicazione I curricula dei componenti della commissione di gara Formato aperto Dati sensibili I verbali della gara e, in particolare, il verbale contenente la proposta di aggiudicazione (elenco ditte partecipanti, che hanno presentato offerta, offerte formulate)
Quali atti devono essere pubblicati – esempi 3/3 Il provvedimento che attesta l’anomalia dell’offerta L’esito della valutazione dell’anomalia dell’offerta eventualmente rilevata Il provvedimento di approvazione della procedura di aggiudicazione (coincidente con l’aggiudicazione nel previgente ordinamento qualificata come «definitiva») L’eventuale provvedimento di autotutela di revoca o annullamento della gara o, comunque, il provvedimento contenente la decisione di non aggiudicare L’eventuale ordine di esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza Il contratto (> 1.000.000€) Gli avvisi di post informazione se necessari (entro 30 gg dall’aggiudicazione) Varianti Transazioni e accordi bonari stipulati Gli atti, prima dell’intestazione o in calce, recano la data di pubblicazione sul profilo del committente.
SEZIONE FAQ E’ stata creata una sezione FAQ (accesso riservato Unife), che rielabora e integra le prime FAQ ANAC, adattandole alla nostra realtà. E’ stato inserito anche il link alle FAQ ANAC sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Compilando il form «contattaci» è possibile inviare ulteriori richieste, che, se di interesse generale, andranno ad alimentare le FAQ Queste slide saranno pubblicate nella sezione FAQ
Grazie dell’attenzione per chiarimenti trasparenza@unife.it
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