Gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici ai sensi dell'art. 37, c. 1, lettera b del d.lgs. 33/2013 - 30 Maggio 2017 - Unife
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Gli obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici ai
sensi dell'art. 37, c. 1, lettera b) del
d.lgs. 33/2013
30 Maggio 2017Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando
gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le
stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla
lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati
alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente
alla parte lavori.Codice Trasparenza e Codice dei Contratti L’attuale versione dell’art. 37 è il risultato delle modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016, introdotte allo scopo di coordinare meglio le previsioni in tema di trasparenza con quelle stabilite nel nuovo codice dei contratti. Troviamo quindi un richiamo alla semplificazione degli adempimenti, regolata dall’art. 9-bis tramite il richiamo alla possibilità di rimandare a banche dati pubbliche per quegli adempimenti per i quali li amministrazioni effettuano la comunicazione dei medesimi dati oggetto di pubblicazione. (es. PerlaPA, SICO, BDAP, ANAC) Il rinvio mobile della disciplina della trasparenza relativa agli appalti appunto al nuovo Codice dei Contratti, in particolare all’art. 29 e l’indicazione di pubblicare tutti gli atti e informazioni ivi previste connette meglio le due normative.
Articolo 37, comma 1, lettera a)
[…] le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190
Per ogni procedura di scelta del contraente le stazioni appaltanti sono in ogni
caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:
la struttura proponente;
l'oggetto del bando;
l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
l'aggiudicatario;
l'importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate.Informazioni sulle singole procedure
File ods che settimanalmente vengono pubblicati e
contengono le informazioni relative alle singole
procedure dal 01/01 fino al giorno dell’estrazione
Adempimento centralizzato ma alimentato dalle
singole strutture attraverso GGAP
File xml che annualmente il 31 gennaio devono essere pubblicati e
contenere le informazioni relative all’anno precedente o a
procedure ancora più indietro nel tempo che hanno avuto 3 tentativi ANAC
Segnalazione alla
aggiornamenti
Corte dei Conti
Adempimento centralizzato ma alimentato dalle singole strutture
attraverso GGAPInformazioni sulle singole procedure
File ods che settimanalmente vengono
pubblicati e contengono le informazioni
relative alle singole procedure dal 01/01
fino al giorno dell’estrazione
Adempimento centralizzato ma alimentato
dalle singole strutture attraverso GGAPQuali procedure di acquisto sono coinvolte 1. Procedure con CIG (procedure tradizionali e on-line, es. MEPA) Si stratta per lo più di gare centralizzate, attraverso il CIG viene aggiornato automaticamente (colloquio notturno con U-GOV) il totale liquidato 2. Procedure con SMART CIG (procedure tradizionali e on-line, es. MEPA) 3. Procedure NO CIG (es. cassa economale, ecc.) N.B. I dati sono corretti solo se si compila tempestivamente e costantemente GGAP, l’aggiornamento sul SIMOG è automatico da GGAP
Fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG 1/2 i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; i servizi di arbitrato e conciliazione; i contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti ; i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 11 del Codice; il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente; gli affidamenti diretti a società in house; i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
Fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il CIG 2/2 gli indennizzi e i risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o da enti aggiudicatori; gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone i condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi; le prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento; i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative; i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale; i contratti dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto.
CIG DERIVATI Alcuni acquisti vengono fatti nell’ambito di accordi/convenzioni in cui la fase di scelta del contrante è svolta da terzi, come ad esempio gli acquisti bibliografici nell’ambito della convenzione CRUI. In questo caso è necessario assumere un nuovo CIG definendolo come "derivato" inserendo nell'apposito campo di GGAP il CIG principale cosiddetto "di linea retta". In U-Gov di conseguenza è necessario inserire il CIG assunto come derivato, che finirà nell'XML, nel quale verranno esposti entrambi i CIG (principale e derivato).
Articolo 37, comma 1, lettera b) […] le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: […] b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Gli atti e le informazioni da pubblicare differiscono in base al tipo di procedura che si sta effettuando Il primo grande discrimine è tra le procedure di gara e gli affidamenti diretti, che hanno due distinte sezioni anche in «Amministrazione Trasparente»
Informazioni sulle singole procedure - Atti
Atti distinti per procedura
• Ufficio Gare Forniture e
Servizi
• Ufficio Gare Lavori
PubbliciAvvisi, provvedimenti, bandi di gara e risultati
Lavori sopra e
sotto soglia:
Ufficio gare lavori
pubblici
Forniture e servizi sopra
soglia: Ufficio gare servizi e
Forniture e servizi sotto
forniture
soglia: Ufficio gare servizi e
forniture e DipartimentiEsempio – servizi sottosoglia comunitaria
All’interno delle diverse
tipologie di procedure,
l’organizzazione è la medesima
ed è incentrata sulla procedura,
vale a dire che per ciascuna
Forniture e servizi :
Ufficio gare servizi e
tutti gli atti da pubblicare, si
forniture e Dipartimenti trovano nella pagina dedicata
Servizi di architettura alla procedura.
e ingegneria: Ufficio
gare lavori pubbliciEsempio – servizi sottosoglia comunitaria
Due sezioni differenti:
• procedure di gara
• affidamenti diretti
Ogni struttura ha le proprie pagine e cartelle dedicate (non navigabili
dall’esterno) per inserire i propri documenti, ma le regole e le modalità
di pubblicazione sono unitarie e comuni per tutto l’Ateneo.Esempio – servizi sottosoglia comunitaria
Ordine cronologico: in alto il più recente Per ogni procedura viene creata una
pagina nella quale saranno
pubblicati tutti gli atti e le
informazioni previste sia dal d.lgs.
33/2013 sia dal d.lgs. 50/2016.
Pagina aggiornata il xx/xx/xxxx
N.B. Ricordarsi di modificare la data di aggiornamento della pagina, indicata in calce.Esempio – servizi sottosoglia comunitaria
Esempio – servizi sottosoglia comunitaria
Due sezioni
distinte per Sede
e DipartimentiEsempio – servizi sottosoglia comunitaria
Va indicato il nome dell’Ufficio o del
……………………….. Dipartimento che ha gestito la procedura
Data del provvedimento che ha autorizzato la
procedura
Valgono le regole generali di
pubblicazione dei documenti:
Dovrà essere pubblicato il Formato aperto (es. pdf/a – no
provvedimento di nomina del scansioni)
RUP e del RAC, sotto la Attenzione ai dati sensibili
struttura di gestioneQuali atti devono essere pubblicati - esempi 1/3 Gli avvisi di pre informazione, se adottati Gli incarichi al responsabile unico del procedimento, ai collaboratori, al direttore dei lavori o al direttore dell’esecuzione Le indagini di mercato preliminari, se svolte I provvedimenti a contrarre Gli avvisi di invito a manifestare interesse alle successive fasi delle gare informali (anche per concessioni) I bandi di gara Le manifestazioni di interesse ricevute ad essere invitati o le richieste di invito nelle procedure ristrette
Quali atti devono essere pubblicati – esempi 2/3
Il contenuto della lettera di invito
I provvedimenti di ammissione ed esclusione all’esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-
professionali (entro 2 giorni dalla loro adozione)
Il provvedimento di nomina della commissione di gara (necessario
per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità-prezzo) Liberatoria per
pubblicazione
I curricula dei componenti della commissione di gara Formato aperto
Dati sensibili
I verbali della gara e, in particolare, il verbale contenente la proposta
di aggiudicazione (elenco ditte partecipanti, che hanno presentato
offerta, offerte formulate)Quali atti devono essere pubblicati – esempi 3/3
Il provvedimento che attesta l’anomalia dell’offerta
L’esito della valutazione dell’anomalia dell’offerta eventualmente rilevata
Il provvedimento di approvazione della procedura di aggiudicazione (coincidente
con l’aggiudicazione nel previgente ordinamento qualificata come «definitiva»)
L’eventuale provvedimento di autotutela di revoca o annullamento della gara o,
comunque, il provvedimento contenente la decisione di non aggiudicare
L’eventuale ordine di esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza
Il contratto (> 1.000.000€)
Gli avvisi di post informazione se necessari (entro 30 gg dall’aggiudicazione)
Varianti
Transazioni e accordi bonari stipulati
Gli atti, prima dell’intestazione o in calce, recano la data di pubblicazione sul profilo
del committente.SEZIONE FAQ
E’ stata creata una sezione
FAQ (accesso riservato
Unife), che rielabora e
integra le prime FAQ ANAC,
adattandole alla nostra
realtà.
E’ stato inserito anche il link
alle FAQ ANAC sulla
tracciabilità dei flussi
finanziari.
Compilando il form
«contattaci» è possibile
inviare ulteriori richieste,
che, se di interesse generale,
andranno ad alimentare le
FAQ
Queste slide saranno pubblicate nella sezione FAQGrazie dell’attenzione
per chiarimenti
trasparenza@unife.itPuoi anche leggere