Gli Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea - Edizione 2015

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Gli Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea - Edizione 2015
Gli Accordi bilaterali
Svizzera –
Unione europea
Edizione 2015
Gli Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea - Edizione 2015
Gli Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea - Edizione 2015
Indice
La politica europea della Svizzera                              5

Libero scambio                                                 13

Assicurazioni15

Facilitazione e sicurezza doganali                             17

Libera circolazione delle persone                              19

Ostacoli tecnici al commercio                                  29

Appalti pubblici                                               31

Agricoltura33

Ricerca35

Trasporto aereo                                                39

Trasporti terrestri                                            41

Schengen/Dublino43

Fiscalità del risparmio / Scambio automatico di informazioni   49

Lotta contro la frode                                          51

Prodotti agricoli trasformati                                  53

Ambiente55

Statistica                                                     57

Pensioni59

Educazione, formazione professionale, gioventù                 61

Europol65

Eurojust67

Cooperazione con l’Agenzia europea per la difesa               69

Collaborazione delle autorità garanti della concorrenza        71

Navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS)                     73

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (UESA)                 75

                                                                 3
Gli Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea - Edizione 2015
Chiusura redazionale: 2 settembre 2015

Le versioni elettroniche di queste schede informative sugli accordi bilaterali Svizzera–UE sono disponibili anche su www.dfae.admin.ch/europa_it.
Esse sono aggiornate regolarmente e possono essere scaricate o comandate direttamente dal sito.

Nella presente pubblicazione il termine Unione europea (UE) è utilizzato nella sua accezione comune e non in quella unicamente giuridica.

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La politica europea della Svizzera

Dal punto di vista geografico, la Svizzera è situata al centro del continente europeo ed è quasi esclu-
sivamente circondata da Stati membri dell’Unione europea (UE). Per questa prossimità geografica e
culturale, ma soprattutto per la loro importanza politica ed economica, l’UE e i suoi 28 Stati membri
sono di gran lunga i principali partner della Svizzera. Dal canto suo, la Svizzera è anch’essa un partner
di primaria importanza per l’UE, pertanto la conduzione di una politica europea attiva è di capitale
importanza per la sua prosperità. La Svizzera non è uno Stato membro dell’Unione europea ma perse-
gue la sua politica europea sulla base di accordi settoriali bilaterali. Dall’Accordo sul libero scambio
del 1972 è stata progressivamente creata una rete di accordi sempre più fitta. L’approccio bilaterale
consente alla Svizzera di condurre una politica di apertura e di cooperazione con i suoi vicini europei.
Il popolo svizzero ha avallato e suffragato la via bilaterale in occasione di varie votazioni.

 Cronologia
 • 2015 Il Consiglio federale ha nominato Jacques de Watteville capo negoziatore, il quale sarà
          responsabile del coordinamento dell’insieme dei negoziati con l’UE
 • 2014 Rifiuto dell’iniziativa popolare «Stop alla sovrappopolazione – sì alla conservazione delle basi
          naturali della vita» (Ecopop)
 • 2014 firma dell’Accordo di cooperazione EASO (L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo)
 • 2014 inizio dei negoziati in ambito istituzionale
 • 2014 accettazione dell’iniziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa»
 • 2013 firma dell’Accordo di cooperazione in materia di concorrenza
 • 2011 firma dell’Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protetta (DOP)
          e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari
 • 2010 firma dell’Accordo sull’educazione, la formazione professionale e la gioventù
 • 2009 firma e attuazione provvisoria dell’Accordo riveduto sulla facilitazione e la sicurezza doganale
 • 2009 rinnovo della libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania
 • 2005 estensione della libera circolazione delle persone all’UE-10
 • 2004 Bilaterali II (Schengen, Dublino, fiscalità del risparmio, lotta contro la frode, prodotti agricoli
          trasformati, ambiente, statistica, MEDIA, pensioni)
 • 1999 Bilaterali I (libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio, appalti pubblici,
          agricoltura, trasporti terrestri, trasporto aereo, ricerca)
 • 1992 il popolo svizzero boccia l’adesione al SEE
 • 1990 Accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali
 • 1989 Accordo sulle assicurazioni
 • 1972 Accordo di libero scambio AELS–UE

Stato del dossier                                           norma costituzionale non è compatibile con l’Ac-
Il 9 febbraio 2014 il Popolo svizzero ha accolto l’ini-     cordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).
ziativa popolare «Contro l’immigrazione di massa»           L’ALC tra la Svizzera e l’UE dovrà pertanto essere
avallando quindi un cambio di rotta nella politica          rinegoziato entro tre anni. Il Dipartimento federale
migratoria svizzera. Le nuove disposizioni costituzio-      di giustizia e polizia (DFGP) procederà alla prima ste-
nali impongono di limitare l’immigrazione definendo         sura delle necessarie ordinanze esecutive, che all’oc-
tetti massimi e contingenti. Entro tre anni il Consiglio    correnza potrebbero essere applicate se la legge
federale dovrà dunque introdurre un nuovo sistema           d’applicazione non sarà pronta in tempo. Il nuovo
d’ammissione per tutti gli stranieri. Nel quadro delle      testo costituzionale attribuisce infatti al Consiglio
discussioni dei tradizionali colloqui «Von-Wattenwyl»       federale la competenza di disciplinare temporanea-
con i presidenti dei partiti e delle frazioni avvenuti il   mente a livello d’ordinanza il nuovo sistema d’immi-
16 maggio 2014, è stato confermato che la nuova             grazione.

                                                                                                                 5
Il 20 giugno 2014, il Consiglio federale ha presen-       Paese figura tra i quattro principali partner com-
tato il concetto di attuazione della nuova norma          merciali dell’UE accanto a Stati Uniti, Cina e Russia
costituzionale. L’11 febbraio 2015, ha approvato          (2014).
l’avamprogetto della nuova legislazione in materia
di stranieri e aperto la consultazione che si è con-      Considerata questa stretta interdipendenza, la condu-
clusa il 28 maggio. Ha inoltre preso misure comple-       zione di una politica europea attiva riveste per la Sviz-
mentari tese a migliorare l’impiego del potenziale di     zera un’importanza cruciale. La Svizzera persegue una
forza lavoro presente in Svizzera. Il Consiglio fede-     politica di difesa dei propri interessi nei confronti
rale ha definito il mandato per negoziare con l’UE        dell’Unione europea, percorrendo la cosiddetta «via
l’adeguamento dell’ALC l’11 febbraio 2015. Il             bilaterale». Ciò significa che le questioni e le proble-
12 agosto 2015 il Consiglio federale ha nominato          matiche concrete vengono risolte mediante Accordi
Jacques de Watteville capo negoziatore per l’in-          bilaterali in settori rigorosamente delimitati. Questo
sieme dei negoziati con l’UE. Sarà competenza di          approccio pragmatico e graduale consente di trovare
Jacques de Watteville coordinare i negoziati e con-       soluzioni contrattuali su misura per un ampio venta-
seguire un risultato d’insieme conforme agli obiettivi    glio di questioni economiche e politiche. Gli Accordi
definiti nei mandati in vigore.                           non solo migliorano l’accesso reciproco ai mercati, ma
                                                          gettano anche le fondamenta per una stretta collabo-
Il popolo svizzero e tutti i cantoni hanno respinto,      razione in settori politici rilevanti. Grazie all’approccio
il 30 novembre 2014, l’iniziativa popolare «Stop          bilaterale la Svizzera può condurre una politica di
alla sovrappopolazione – sì alla conservazione delle      apertura e di stretta cooperazione con i suoi vicini
basi naturali della vita» (Ecopop) con 74,1% con-         europei. La cooperazione in materia di tassazione
trari e 25,9% a favore. Il risultato della votazione      transfrontaliera dei redditi da risparmio o di lotta con-
del 9 febbraio 2014 non viene perciò contestato.          tro la frode fiscale, l’approccio coordinato in materia
                                                          di politica di asilo nonché il contributo svizzero all’al-
Le nuove disposizioni costituzionali dell’iniziativa      largamento (denominato anche contributo alla coe-
«Contro l’immigrazione di massa» escludono la             sione) a favore dei nuovi Stati membri dell’UE sono
conclusione di nuovi accordi non compatibili con          alcuni esempi di tale politica. Non essendo membro
l’introduzione di contingenti per gli immigrati. Si       dell’Unione europea, la Svizzera preserva la propria
tratta di una disposizione direttamente applicabile       indipendenza sul piano istituzionale. In quanto Stato
che non necessita di un’attuazione a livello legisla-     terzo, tuttavia, la Confederazione non ha voce in capi-
tivo. Pertanto il Consiglio federale non poteva fir-      tolo nel processo decisionale che avviene all’interno
mare il Protocollo III, che contiene le disposizioni      dell’Unione europea.
relative all’estensione dell’ALC alla Croazia, nella
sua versione attuale. Il 30 aprile 2014 il Consiglio      In materia di politica europea, la Svizzera mira a creare
federale ha adottato delle misure che prevedono           le migliori condizioni quadro possibili al fine di agevo-
soluzioni per l’ammissione contingentata sul mer-         lare le sue relazioni con l’Unione europea. A questo
cato del lavoro svizzero dei cittadini croati in          scopo i legami contrattuali bilaterali della Svizzera con
quanto cittadini di uno Stato terzo. La messa in          l’UE (e con le precedenti forme di organizzazione da
atto delle misure previste permette di rilanciare i       cui è poi nata l’UE) si sono continuamente sviluppati
negoziati in diversi dossier quali la ricerca, la for-    e intensificati nel corso dei decenni. Negli anni sono
mazione, l’elettricità e il commercio di emissioni.       stati conclusi in totale circa 20 accordi principali e un
Inoltre il 22 maggio 2014 sono ripresi i negoziati        gran numero di altri accordi. Questo approccio bila-
sulle questioni istituzionali.                            terale è stato regolarmente avallato dal Popolo sviz-
                                                          zero in occasione di una serie di votazioni popolari (in
Contesto                                                  tutto sette dal 2000 in poi).
L’UE e i suoi 28 Stati membri sono di gran lunga i
principali partner della Svizzera, sia per il peso eco-   A seguito dell’accettazione dell’iniziativa popolare
nomico e politico dell’UE sia per la prossimità geo-      «Contro l’immigrazione di massa», il Consiglio fede-
grafica e culturale. Le relazioni economiche assu-        rale ha sottolineato che lo strumento migliore per
mono particolare rilevanza. La Svizzera guadagna          intrattenere relazioni con l’UE è la via bilaterale. Dal
infatti un franco su tre grazie ai suoi scambi com-       quel momento in poi il Consiglio federale persegue
merciali con l’UE. Nel 2014 il 55% delle esporta-         una strategia volta a promuovere e a coordinare tutte
zioni svizzere erano destinate a uno degli Stati          le trattative attuali e future in vari altri dossier di poli-
membri dell’UE e il 73% delle importazioni prove-         tica europea, al fine di ottenere il risultato migliore
nivano da uno di questi Paesi. Del resto, il nostro       per la Svizzera.

6
1993, l’UE si è dichiarata pronta ad avviare negoziati
 Accordo di libero scambio (ALS) del 1972: i prodotti industriali
 originari degli Stati contraenti possono essere commerciati in
                                                                        in sette comparti, ponendo tuttavia la condizione che
 franchigia doganale. L’Accordo vieta qualsiasi restrizione             tutti gli accordi fossero negoziati parallelamente e
 quantitativa (contingenti) nonché misura di effetto equivalente        quindi firmati e attuati contemporaneamente (esi-
 ai dazi. Nel caso dei prodotti agricoli trasformati (il cui            genza di parallelismo tra tutti i dossier). L’intento
 trattamento è disciplinato dal Protocollo n° 2 dell’ALS), la parte
 industriale viene resa completamente esente da dazi. Per quanto
                                                                        consisteva nell’assicurare che gli Accordi risultassero
 concerne la parte agricola, la Svizzera ha ridotto le sovvenzioni      globalmente vantaggiosi per entrambe le parti. Gli
 all’esportazione e i dazi doganali, mentre l’Unione europea li ha      Accordi sono dunque stati connessi giuridicamente
 completamente aboliti.                                                 tra di loro a mezzo di una cosiddetta «clausola-ghi-
 Accordo sulle assicurazioni del 1989: garantisce alle società
                                                                        gliottina» per evitare che fossero posti in vigore sepa-
 assicurative svizzere e dell’UE, attive nell’ambito delle assicura-    ratamente. Qualora uno degli Accordi non fosse pro-
 zioni dirette contro i danni, la libertà di stabilimento. Le agenzie   lungato o venisse denunciato, anche i rimanenti
 e le filiali di tali società godono dunque delle medesime              sarebbero abrogati.
 condizioni di accesso al mercato e di esercizio della loro attività
 nel territorio delle parti contraenti. L’Accordo non si applica alle
 assicurazioni sulla vita, alle riassicurazioni o ai sistemi di
                                                                         I Bilaterali I, ad eccezione dell’Accordo di cooperazione
 sicurezza sociale previsti dalla legge e non contempla la
                                                                         scientifica e tecnologica, sono dei trattati di apertura dei mercati
 prestazione transfrontaliera di servizi.
                                                                         nell’accezione classica del termine:

                                                                         Libera circolazione delle persone: i mercati del lavoro vengono
Origine della via bilaterale                                             aperti progressivamente; allo scadere dei periodi di transizione, i
L’Accordo di libero scambio risalente al 1972, appro-                    cittadini svizzeri possono prendere domicilio e lavorare
                                                                         liberamente in tutti gli Stati membri esattamente come i
vato dal Popolo (72,5% di voti favorevoli) e dai Can-                    cittadini dell’UE, a condizione di possedere un contratto di
toni, ha gettato le basi per le relazioni economiche.                    lavoro valido, svolgere un’attività indipendente oppure essere in
Nel 1989 è stata poi la volta dell’Accordo sulle assi-                   grado di dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per
curazioni.                                                               sopperire alle proprie necessità e di avere stipulato un’assicura-
                                                                         zione malattie;

Assieme agli altri Stati membri dell’Associazione                        Ostacoli tecnici al commercio (denominato anche MRA «Mutual
europea di libero scambio (AELS/EFTA, European Free                      Recognition Agreement»): le procedure di certificazione della
Trade Association), la Svizzera aveva negoziato con                      conformità dei prodotti vengono snellite. La valutazione della
                                                                         conformità di un prodotto destinato alla commercializzazione
quella che un tempo si chiamava Comunità europea
                                                                         nell’intero mercato europeo deve essere effettuata presso un
(CE) la creazione di uno Spazio economico europeo                        solo ente di certificazione svizzero o dell’UE;
(SEE) che si basava sulle quattro libertà fondamentali
(libera circolazione delle persone, delle merci, dei                     Appalti pubblici: conformemente alle disposizioni dell’OMC,
                                                                         l’obbligo di bandire gare d’appalto per la fornitura di materiale
capitali e dei servizi). Nel maggio 1992 la Svizzera                     e la costruzione di opere edili è esteso a comuni e distretti, ad
aveva siglato l’Accordo sul SEE e aveva deposto a                        aziende pubbliche e a talune aziende private attive in determi-
Bruxelles una domanda per l’apertura delle trattative                    nati settori (p.es. le compagnie ferroviarie e di approvvigiona-
per l’adesione alla CE. Tuttavia, questa procedura è                     mento energetico);

stata congelata in seguito alla bocciatura dell’entrata                  Agricoltura: il commercio di alcune categorie di prodotti agricoli
nel SEE da parte di popolo e Cantoni, il 6 dicem-                        è stato facilitato in taluni settori (formaggi e derivati del latte),
bre 1992. Nel gennaio dell’anno successivo, il Consi-                    grazie alla soppressione delle barriere doganali e all’equipara-
glio federale ha dichiarato di rinunciare fino a nuova                   zione delle disposizioni in materia di medicina veterinaria,
                                                                         protezione dei vegetali e agricoltura biologica;
disposizione all’avvio di negoziati di adesione, espri-
mendo l’auspicio di potenziare le relazioni con la                       Trasporti terrestri: i settori dei trasporti stradali e ferroviari
Comunità europea seguendo la «via bilaterale».                           vengono progressivamente liberalizzati; la politica svizzera dei
Questa politica è sfociata nella negoziazione e rispet-                  trasporti in materia di trasferimento delle merci dalla strada alla
                                                                         ferrovia è approvata a livello europeo quale traguardo;
tiva conclusione dei pacchetti Bilaterali I e II.                        l’Unione europea accetta l’aumento progressivo della tassa sul
                                                                         traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) a 325 CHF
Bilaterali I                                                             (a partire dal 2008); quale controparte, la Svizzera ha acconsen-
Se avesse aderito allo SEE, la Svizzera avrebbe bene-                    tito ad aumentare gradualmente a 40 tonnellate il limite di peso
                                                                         massimo per gli automezzi pesanti (in vigore dal 2005);
ficiato dell’integrazione completa a livello economico
e di conseguenza di un accesso al mercato interno                        Trasporto aereo: l’accordo assicura alle compagnie aeree un
europeo a pari diritti. Al fine di evitare alle imprese                  progressivo diritto di accesso ai rispettivi mercati del trasporto
svizzere di essere discriminate su questo mercato, il                    aereo;

Consiglio federale ha deciso, in seguito al rifiuto dello                Ricerca: i ricercatori e le imprese svizzeri possono prendere parte
SEE da parte di popolo e Cantoni, di intavolare con                      ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea.
l’Unione europea trattative settoriali. Alla fine del

                                                                                                                                                 7
Berna e Bruxelles hanno firmato i sette Accordi bila-           marzo 2003 a causa delle numerose questioni
terali (settoriali) il 21 giugno 1999. I cosiddetti «Bila-      ancora in sospeso. Nel giugno 2003 è stato com-
terali I» sono stati approvati dal Popolo svizzero il           piuto un passo decisivo con la conclusione di un
21 maggio 2000 con il 67,2% di voti favorevoli. In              accordo politico nell’ambito della fiscalità del rispar-
vigore dal 1° giugno 2002, essi consentono all’eco-             mio. il 19 maggio 2004, in occasione di un vertice
nomia svizzera (a complemento dell’Accordo di libero            tra la Svizzera e l’UE, è stato infine raggiunto un
scambio) un ampio accesso al mercato interno dell’U-            accordo politico sugli altri temi politicamente sen-
nione europea, forte di più di 505 milioni di poten-            sibili, in particolare sulla questione dello scambio di
ziali consumatori.                                              informazioni nell’ambito dell’assistenza giudiziaria
                                                                e amministrativa concesso per reati fiscali:
Bilaterali II
La seconda serie di Accordi, i Bilaterali II, prende in         • per quanto attiene all’Accordo di associazione a
considerazione altri interessi economici (industria               Schengen e a Dublino, la Svizzera gode di una
delle derrate alimentari, turismo, piazza finanziaria)            deroga di durata indeterminata («opt-out») qua-
ed estende ulteriormente la cooperazione tra la Svizzera          lora l’ulteriore sviluppo dell’acquis – vale a dire
e l’Unione europea ad altri settori di primo piano sul            della normativa – di Schengen dovesse condurre
fronte politico che vanno ben oltre il mero ambito
economico, quali la sicurezza, l’asilo, l’ambiente e la
                                                                 I Bilaterali II tra la Svizzera e l’Unione europea estendono la
cultura.                                                         cooperazione a nuovi ambiti politici rilevanti:

Nonostante le dichiarazioni d’intenti formulate da               Schengen/Dublino: viene snellito il traffico turistico alle frontiere
                                                                 interne. Al contempo i controlli alle frontiere esterne dello Spazio
ambo le parti negli atti finali dei Bilaterali I del 1999,
                                                                 Schengen e la cooperazione giudiziaria e di polizia internazio-
sulle prime la Commissione europea era dubbiosa                  nale nella lotta alla criminalità vengono potenziati. La normativa
circa la necessità di avviare un nuovo ciclo di tratta-          di Dublino riguardante l’attribuzione delle competenze e la
tive. Due nuove importanti richieste rivolte alla Sviz-          banca dati Eurodac contenente le impronte digitali informatiz-
                                                                 zate contribuiscono a evitare le domande di asilo multiple,
zera hanno spinto Bruxelles a intavolare, nonostante
                                                                 consentendo in tal modo di sgravare i sistemi di asilo nazionali;
tutto, una nuova tornata di negoziati. L’UE auspicava,
da un lato, di includere la Svizzera nel proprio pro-            Fiscalità del risparmio: la Svizzera riscuote, a favore degli Stati
getto volto a disciplinare la questione relativa alla            membri dell’UE, una trattenuta d’imposta sui redditi da
                                                                 risparmio delle persone fisiche aventi domicilio fiscale
tassazione transfrontaliera dei redditi da risparmio e,
                                                                 nell’Unione europea;
dall’altro, di intensificare la cooperazione con la Svizzera
nella lotta contro la frode in materia di fiscalità indiretta    Lotta contro la frode: la cooperazione viene estesa per lottare
(in particolar modo contro il contrabbando di sigarette).        con maggiore efficacia contro il contrabbando e altre forme di
                                                                 reati nell’ambito della fiscalità indiretta (frode doganale, IVA,
                                                                 tasse sul consumo), delle sovvenzioni e degli appalti pubblici;
La Svizzera ha accettato di prendere parte ai nego-
ziati sulle questioni menzionate purché venissero                Prodotti agricoli trasformati: le sovvenzioni all’esportazione e i
soddisfatte talune condizioni: in primo luogo le                 dazi doganali sono stati aboliti per un ampio ventaglio di
                                                                 prodotti dell’industria alimentare;
nuove trattative dovevano includere non solo i due
dossier prioritari per l’UE, ma anche alcuni dossier             Ambiente: la Svizzera è diventata membro dell’Agenzia europea
che premevano alla Svizzera, tra cui la partecipazione           dell’ambiente (AEA), un importante strumento della coopera-
al sistema di cooperazione in materia di sicurezza               zione europea nel settore della tutela ambientale;
interna (Schengen) e di asilo (Dublino), vale a dire la
                                                                 Statistica: i dati statistici raccolti vengono armonizzati al fine di
cooperazione nei settori della polizia e della giustizia,        assicurare l’accesso a un’ampia banca di dati comparabili, che
dell’asilo e della migrazione, nonché i temi lasciati in         possono fungere da base per la presa di decisioni avvedute in
sospeso nella dichiarazione d’intenti comune dei Bila-           ambito tanto economico quanto politico;
terali I, ossia i prodotti agricoli trasformati, la stati-
                                                                 MEDIA: i professionisti svizzeri del settore cinematografico
stica, l’ambiente, i media, l’educazione, le pensioni e          possono accedere a pieno titolo ai programmi di promozione
i servizi. Inoltre, gli interessi della piazza finanziaria       dell’UE;
svizzera, in particolare il segreto bancario, dovevano
                                                                 Pensioni: viene abolita la doppia imposizione alla quale erano
rimanere salvaguardati.
                                                                 assoggettati gli ex funzionari dell’UE domiciliati in Svizzera ora
                                                                 in pensione;
I negoziati per i Bilaterali II tra la Svizzera e l’Unione
europea sono stati avviati nel giugno 2002 e con-                Educazione: nell’ambito dei Bilaterali II è stata adottata soltanto
                                                                 una dichiarazione d’intenti di impronta politica sulla partecipa-
dotti su dieci dossier. Le trattative vertenti sul dos-
                                                                 zione della Svizzera ai programmi europei di formazione
sier relativo alla liberalizzazione delle prestazioni di         2007–2013. Il relativo accordo è stato firmato il 15 febbraio 2010.
servizi sono state interrotte di comune accordo nel

8
all’obbligo di assistenza giudiziaria anche per             slative e decisionali a favore di un’istanza sopranazio-
  reati di sottrazione d’imposta;                             nale. Ogni parte contraente è responsabile della
• in materia di lotta contro la frode, nel settore della      corretta attuazione degli accordi sul proprio territorio
  fiscalità indiretta, la Svizzera estende la sua coope-      (rappresenta un’eccezione il rispetto delle norme
  razione a fattispecie di sottrazione d’imposta (trat-       sulla concorrenza nel settore del trasporto aereo: il
  tamento nazionale).                                         controllo e l’attuazione di queste ultime competono
                                                              infatti alla Commissione europea e alla Corte di giu-
Durante tutti i negoziati, la Svizzera ha rispettato          stizia dell’Unione europea, tranne per quanto con-
scrupolosamente il principio del parallelismo tra tutti       cerne gli aiuti statali).
i dossier: gli accordi dovevano essere conclusi solo
insieme e contemporaneamente. Grazie in particolar            Gli Accordi bilaterali si fondano o sull’equivalenza
modo a questa strategia di negoziazione, il Consiglio         delle legislazioni (come nel caso dell’abolizione degli
federale è riuscito a ottenere un risultato global-           ostacoli tecnici al commercio o dell’Accordo relativo
mente equilibrato che tenesse conto sia dei principali        agli appalti pubblici) oppure sull’adozione (alla let-
interessi della Svizzera che di quelli dell’UE. Come          tera) dell’acquis UE (per esempio l’Accordo sul traf-
auspicava la Svizzera, tutti gli accordi, inclusi quelli di   fico aereo e Schengen/Dublino). Gli Accordi di coo-
Schengen e Dublino, sono stati conclusi contempo-             perazione disciplinano la collaborazione nell’ambito
raneamente. La Svizzera, dal canto suo, offre il pro-         dei programmi e delle agenzie dell’Unione europea
prio contributo all’Unione europea in modo da con-            (ad esempio l’Accordo di cooperazione scientifica e
sentire la tassazione transnazionale dei redditi da           tecnologica e l’Accordo sulla partecipazione all’Agen-
risparmio. Essa estende inoltre la cooperazione in            zia europea dell’ambiente).
materia di lotta contro la frode nel settore della fisca-
lità indiretta.                                               I Comitati misti sono incaricati della gestione e
                                                              dell’ulteriore sviluppo degli Accordi. Al loro interno
I Bilaterali II sono stati firmati il 26 ottobre 2004 e       sono rappresentate entrambe le parti con i medesimi
ratificati dal Parlamento svizzero il 17 dicembre 2004        diritti. Il compito dei Comitati è quello di verificare il
sotto forma di decreti federali distinti. Sette degli         buon funzionamento degli Accordi. Essi fungono
accordi sono stati rimessi all’esito di un referendum         inoltre da piattaforma per lo scambio di informazioni
facoltativo, che tuttavia è stato indetto soltanto per        e per le consultazioni o il dialogo tra le parti, che vi
abolire l’Accordo di associazione a Schengen/                 si possono rivolgere in caso di divergenze. All’interno
Dublino. Il 5 giugno 2005 il Popolo svizzero ha               dei Comitati misti, entrambe le parti prendono deci-
accolto gli accordi con il 54,6% di voti a favore. A          sioni di comune accordo. I Comitati misti, tuttavia,
differenza dei Bilaterali I, i Bilaterali II non sono vin-    godono di poteri decisionali limitati ai casi contem-
colati giuridicamente tra di loro, bensì possono              plati dagli Accordi. Per quanto riguarda la Svizzera, il
entrare in vigore ai sensi delle rispettive disposizioni      Consiglio federale prende di norma le decisioni sulla
e indipendentemente gli uni dagli altri. Tutti gli            base di una delega di competenze approvata dalle
Accordi bilaterali sono entrati in vigore, tranne quello      Camere federali. I Comitati misti possono, ad esem-
relativo alla lotta contro la frode. Gli Accordi Schen-       pio, decidere di modificare gli allegati degli Accordi i
gen/Dublino sono entrati in vigore formalmente il             cui contenuti sono di natura tecnica (come nel caso
1° marzo 2008 e la partecipazione operativa è effet-          di liste di legislazioni, di autorità o di prodotti). Even-
tiva dal 12 dicembre 2008, in seguito a una proce-            tuali modifiche delle disposizioni degli Accordi e in
dura di valutazione da parte di un gruppo di esperti          particolare l’introduzione di nuovi obblighi in capo
Schengen tesa ad appurare se la Svizzera rispettasse          alle parti contraenti devono essere approvate
gli standard di Schengen in vari settori (controlli alle      seguendo le rispettive procedure interne in vigore
frontiere esterne, connessione alla banca dati euro-          presso le parti.
pea di ricerca SIS, protezione dei dati, visti, coopera-
zione dell’ambito della polizia). L’entrata in vigore è       I Comitati misti competenti per gli Accordi di associa-
stata completata il 29 marzo 2009 e gli aeroporti             zione a Schengen e a Dublino presentano un carat-
hanno adottato il regime Schengen con l’introdu-              tere specifico in quanto svolgono una doppia fun-
zione dei nuovi orari di volo.                                zione: da un lato sorvegliano la corretta attuazione
                                                              degli Accordi e dall’altro procedono all’ulteriore svi-
Quadro giuridico e istituzionale                              luppo della normativa Schengen/Dublino. Per l’esple-
Tutti questi Accordi si basano sulla cooperazione             tamento di questa seconda funzione, i Comitati misti
internazionale di tipo classico, pertanto, sottoscriven-      si riuniscono a vari livelli (esperti, alti funzionari e
doli, le parti non hanno trasferito competenze legi-          ministri).

                                                                                                                       9
Gli Accordi bilaterali possono essere emendati uni-         2014. Le parti hanno dato avvio ai negoziati il
camente con il consenso delle parti: pertanto il loro       22 maggio 2014.
contenuto non può essere modificato automatica-
mente. Per quanto concerne gli Accordi che si fon-          Importanza economica
dano sull’equivalenza delle legislazioni, spesso le         I Bilaterali I del 1999 completano l’Accordo di libero
parti hanno l’interesse a mantenere tale parità legi-       scambio del 1972 con un’apertura reciproca dei mer-
slativa anche in caso di evoluzione delle rispettive        cati, progressiva e controllata, consolidando così le
normative. Per poter assicurare pari condizioni di          relazioni economico-commerciali esistenti tra la Sviz-
concorrenza è di norma necessario recepire gli svi-         zera e l’Unione europea. Entrambe le parti traggono
luppi del diritto comunitario nell’ambito di applica-       beneficio dall’abolizione degli ostacoli al commercio.
zione di un accordo specifico (p.es. tramite l’elimi-       Quest’ultima, infatti, snellisce le condizioni commer-
nazione degli ostacoli tecnici al commercio). Inoltre,      ciali e favorisce la concorrenza, stimolando di conse-
le parti hanno interesse a mantenere i medesimi             guenza la crescita economica, che a sua volta pro-
standard nei settori della sicurezza, della sanità e        muove la creazione di posti di lavoro.
dell’ambiente. Sono state dunque previste proce-
dure finalizzate allo scambio di informazioni e volte       Le ripercussioni economiche positive degli accordi
ad avviare consultazioni qualora una delle parti pro-       settoriali sono oggi indiscusse. Economiesuisse, l’as-
gettasse di modificare talune disposizioni legali rela-     sociazione mantello dell’economia svizzera, definisce
tive al campo di applicazione di un accordo in par-         questi accordi «indispensabili e inevitabili». Tanto più
ticolare.                                                   che hanno acquisito ulteriore importanza grazie all’e-
                                                            stensione ai mercati in forte crescita dei nuovi Stati
Gli Accordi bilaterali si applicano anche ai nuovi          membri dell’UE. Rivestono particolare rilevanza sul
Stati membri, ovvero i dieci Paesi entrati a far parte      piano economico l’Accordo sulla libera circolazione
dell’UE il 1° maggio 2004, la Bulgaria e la Romania,        delle persone, quello sull’abolizione degli ostacoli
la cui adesione risale al 1° gennaio 2007, e la Cro-        tecnici al commercio e infine quello sugli appalti pub-
azia, entrata il 1° luglio 2013. Nel recepire la legi-      blici.
slazione comunitaria vigente, questi Stati hanno
                                                            Gli Accordi bilaterali comportano i seguenti vantaggi
accettato al contempo di vincolarsi anche agli
                                                            economici:
accordi internazionali conclusi dall’UE con Stati terzi
quali la Svizzera. L’estensione degli Accordi bilaterali    • nuove opportunità commerciali per le imprese
ai nuovi Stati membri avviene senza nuove tratta-             svizzere in mercati fino ad allora chiusi, in partico-
tive, tranne per quanto concerne l’Accordo sulla              lare per taluni prodotti agricoli, per i trasporti ter-
libera circolazione delle persone. Infatti, le parti con-     restri e aerei nonché per gli appalti pubblici; le
traenti di questo Accordo sono, oltre all’UE, anche           imprese svizzere attive in questi settori possono
ogni Stato membro (non a caso si parla di «accordo            accedere più facilmente al mercato europeo e
misto»), pertanto il testo deve essere rinegoziato ad         sfruttare in tal modo potenziali economie di scala.
ogni allargamento dell’Unione europea.                        Esse possono ad esempio usufruire, nelle gare
                                                              pubbliche di appalto, delle medesime condizioni
Nelle conclusioni del 2014 sulle relazioni tra l’UE e i       di accesso garantite ai loro concorrenti europei,
Paesi dell’AELS, il Consiglio dell’UE ha giudicato            segnatamente nel comparto delle infrastrutture
buone e intense le relazioni tra la Svizzera e l’UE,          comunali (acqua, energia, smaltimento rifiuti, tra-
sottolineando tuttavia che la conclusione di nuovi            sporti urbani ecc.), un segmento caratterizzato
accordi di accesso al mercato interno sarà possibile          nell’Europa medio-orientale da una notevole e
solo quando le parti avranno concordato una solu-             impellente necessità di colmare il divario tecnico,
zione in merito alle questioni istituzionali e alla           per coprire il quale l’Unione europea stanzierà, nel
libera circolazione delle persone.                            corso dei prossimi anni, un cospicuo aiuto finan-
                                                              ziario;
Nell’ambito delle questioni istituzionali Svizzera e UE     • in compenso, le imprese estere hanno libero
analizzano meccanismi atti a garantire un’applica-            accesso al mercato svizzero, andando così a incre-
zione più efficace e uniforme degli accordi (esistenti        mentare la pressione concorrenziale nei settori
e futuri) che regolano l’accesso al mercato dell’UE. Il       interessati e, di riflesso, incentivando una mag-
Consiglio federale ha adottato il mandato per la              giore produttività;
negoziazione delle questioni istituzionali il 18 dicem-     • nel settore, ad oggi già liberalizzato, del traffico
bre 2013. Il Consiglio dell’UE ha a sua volta adottato        delle merci è possibile ottenere risparmi immediati
un mandato negoziale corrispondente il 6 maggio               attraverso lo snellimento delle norme di valuta-

10
zione della conformità dei prodotti (abolizione degli                   crescita del prodotto interno lordo, a tutto vantaggio
  ostacoli tecnici al commercio); attualmente la valu-                    del mercato del lavoro svizzero che rimane così attrat-
  tazione della conformità di determinati prodotti                        tivo.
  destinati all’intero mercato europeo, ovvero la veri-
  fica del rispetto delle normative vigenti, ha luogo                  La seconda serie di Accordi bilaterali, i Bilaterali II, va
  presso un solo ente di certificazione in Svizzera o                  ben oltre il quadro meramente economico dei Bilate-
  nell’UE;                                                             rali I, in quanto estende la cooperazione a importanti
• il principale impatto dal punto di vista economico è                 settori politici quali la sicurezza, l’asilo, l’ambiente e la
  determinato dalla libera circolazione delle persone,                 cultura. Solo l’Accordo relativo ai prodotti agricoli tra-
  che consente di agevolare, da un lato, il distacco di                sformati, che snellisce le esportazioni di prodotti
  manodopera svizzera negli Stati membri dell’Unione                   dell’industria alimentare, costituisce un Accordo di
  europea e, dall’altro, il reclutamento di forza lavoro               apertura reciproca dei mercati, sulla scia dei Bilaterali I.
  per il mercato svizzero del lavoro. L’Accordo sulla                  Nonostante ciò, i Bilaterali II soddisfano anche altri
  libera circolazione delle persone estende di fatto l’ac-             interessi economici come:
  cesso al mercato svizzero del lavoro alla forza lavoro
  dell’intera UE nonché degli Stati dello Spazio econo-                • tutelare gli interessi della piazza finanziaria (fiscalità
  mico europeo (SEE). La semplificazione delle condi-                    del risparmio, lotta contro la frode);
  zioni della mobilità internazionale dei lavoratori favo-             • incentivare il settore del turismo in Svizzera grazie
  risce l’efficienza e pertanto la crescita delle imprese                all’introduzione del visto Schengen (Schengen/
  svizzere, che hanno la possibilità di reclutare con                    Dublino);
  maggiore facilità il personale qualificato adatto alle               • avvantaggiare fiscalmente le imprese svizzere attive
  loro esigenze. Il rischio di una carenza di manodopera                 a livello internazionale, che possono avvalersi di
  e di una spirale salariale verso l’alto diventa pertanto               esenzioni fiscali grazie all’adozione della cosiddetta
  meno concreto. L’Accordo sulla libera circolazione                     «Direttiva madre-figlia» (fiscalità del risparmio).
  delle persone acquisisce un’importanza tanto mag-
  giore per la Svizzera se si considera che, a medio ter-              Contributo all’allargamento
  mine, l’offerta di manodopera svizzera potrebbe pro-                 Nell’ambito della propria politica europea, la Svizzera si
  sciugarsi per effetto dell’andamento demografico. Ne                 assume anche la propria parte di responsabilità in
  consegue una maggiore produttività che stimola la                    Europa. La Svizzera sostiene le riforme democratiche ed
                                                                       economiche avviate dagli ex Paesi comunisti dell’Europa
                                                                       dell’Est (tradizionale aiuto ai Paesi dell’Europa dell’Est)
 Dati economici Svizzera-Unione europea                                sin dalla fine della Guerra Fredda. A tal proposito, il
 Con l’adesione di Bulgaria, Romania e Croazia, il mercato
 interno dell’Unione europea si è ampliato ulteriormente,
                                                                       12 maggio 2004 il Consiglio federale si è dichiarato pro-
 toccando più di 505 milioni di persone, e ha acquisito                penso a fornire ai dieci Stati che hanno aderito all’UE nel
 un’importanza ancora superiore in qualità di partner econo-           2004 un contributo di un miliardo di CHF finalizzato alla
 mico della Svizzera. La Svizzera guadagna infatti un franco su
 tre grazie ai suoi scambi commerciali con l’UE.

 Il 55% delle esportazioni svizzere (pari a circa 114 miliardi           Quale Stato europeo, la Svizzera si assume la corresponsabilità
 di CHF nel 2014) è diretto verso l’UE e il 73% delle importa-           per la sicurezza e la prosperità del continente europeo con un
 zioni svizzere (equivalenti a circa 131 miliardi di CHF nel 2014)       impegno che va ben oltre le mere relazioni contrattuali con l’UE.
 provengono dall’UE. L’UE rappresenta quindi il maggiore                 •     La Svizzera è membro del Consiglio d’Europa, dell’Associa-
 partner commerciale della Svizzera.                                           zione europea di libero scambio (AELS/EFTA) nonché
                                                                               dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
 L’Unione europea è anche il primo partner della Svizzera in                   Europa (OSCE).
 materia di investimenti diretti: circa l’82% del capitale estero        •     La Svizzera è impegnata, nell’ambito dell’ONU, dell’UE e
 investito in Svizzera proviene infatti dall’UE (complessivamente              dell’OSCE, a promuovere la pace nei Balcani sia sul piano
 circa 562 miliardi di CHF nel 2013), mentre circa il 43% degli                militare che su quello civile e, quale tradizionale Paese di
 investimenti diretti svizzeri all’estero è destinato all’UE (pari a           asilo, offre rifugio alle vittime delle crisi in Europa.
 circa 465 miliardi di CHF nel 2013).                                    •     Dal 1990, la Svizzera appoggia con mezzi cospicui
                                                                               (3,4 miliardi di CHF in totale) il cosiddetto processo di
 L’interrelazione con l’UE è particolarmente stretta anche                     transizione, in altri termini le riforme negli ex Paesi
 nell’ambito del mercato del lavoro: alla fine del 2014, oltre                 comunisti dell’Europa centrale e orientale.
 446’000 cittadini svizzeri vivevano e lavoravano nei Paesi              •     Da ultimo, quale importante Paese di transito, la Svizzera
 dell’UE, mentre 1’328’318 cittadini dell’UE28/AELS erano                      fornisce un importante contributo al buon funzionamento
 domiciliati in Svizzera. A questi vanno aggiunti oltre                        del mercato interno dell’UE con la costruzione della Nuova
 287’000 lavoratori frontalieri provenienti dall’UE.                           trasversale ferroviaria alpina (NTFA), volta ad agevolare il
                                                                               trasporto di persone e di merci tra il Nord e il Sud
 (Fonte: Amministrazione federale delle dogane AFD, Ufficio                    dell’Europa in modo efficace e, al tempo stesso, nel rispetto
 federale di statistica UST e Banca nazionale svizzera BNS)                    dell’ambiente.

                                                                                                                                           11
riduzione delle disparità economiche e sociali. Con que-       proposta del Consiglio federale, il Parlamento ha
sto contributo all’allargamento, la Svizzera non ha par-       deciso di stanziare un contributo di 45 milioni di CHF
tecipato alla politica di coesione dell’Unione europea,        a favore della Croazia, entrata a far parte dell’UE il
ma sviluppato i propri progetti autonomamente, in              1° luglio 2013. L’estensione del contributo svizzero
stretta collaborazione con i Paesi partner. Le modalità        all’allargamento riflette la volontà del Consiglio fede-
generali di questo impegno sono state fissate, nel feb-        rale e del Parlamento di trattare in modo paritario tutti
braio 2006, dalla Svizzera e dall’UE in un Memorandum          gli Stati che hanno aderito all’UE dal 2004.
d’intesa (MOU, Memorandum of Understanding). Gra-
zie all’accettazione, avvenuta il 26 novembre 2006, da         Il contributo all’allargamento esprime la partecipa-
parte del popolo svizzero, della Legge federale sulla coo-     zione solidale della Svizzera all’Europa allargata e
perazione con gli Stati dell’Europa dell’Est, la Svizzera si   ribadisce al contempo il prosieguo sistematico della
è dotata della base legale necessaria per sostenere tale       sua politica di interessi: la Svizzera beneficia infatti
impegno.                                                       politicamente ed economicamente del consolida-
                                                               mento della stabilità e della sicurezza, frutto dell’in-
In conformità alla legge federale sulla cooperazione           tegrazione riuscita dei nuovi Stati membri dell’UE.
con gli Stati dell’Europa dell’Est, il Consiglio federale
e il Parlamento si sono pronunciati a favore dell’esten-
sione del contributo svizzero all’allargamento anche            Maggiori informazioni
                                                                Direzione degli affari europei DAE
alla Romania e alla Bulgaria, entrate a far parte dell’UE       Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,
nel 2007 e hanno deciso di stanziare a favore dei due           www.dfae.admin.ch/europa_it
Paesi l’importo aggiuntivo di 257 milioni di CHF. Su

12
Libero scambio
L’Accordo di libero scambio (ALS) concluso nel 1972 tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) ha creato
una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina il commercio di prodotti agricoli
trasformati. In virtù dell’ALS, i prodotti industriali possono circolare esenti da dazi doganali tra la
Svizzera e gli Stati membri se sono originari del territorio di una delle due parti contraenti. L’Accordo
vieta inoltre restrizioni quantitative all’importazione (contingenti) e misure di effetto equivalente
(p. es. modalità di vendita discriminatorie). L’ALS costituisce un pilastro delle relazioni commerciali
tra la Svizzera e l’UE: nel 2014 circa il 55% delle esportazioni svizzere erano dirette verso l’UE e,
inversamente, il 73% delle importazioni svizzere provenivano dall’UE.

 Cronologia
 • 1.1.1973 entrata in vigore dell’Accordo
 • 3.12.1972 approvazione da parte del popolo e dei cantoni
 • 22.7.1972 firma dell’Accordo

Stato del dossier                                           accordi di libero scambio tra la Comunità economica
Da oltre 40 anni la Svizzera e l’UE collaborano             europea (CEE) e i singoli Stati membri dell’AELS volti
nell’ambito dell’Accordo di libero scambio. Il Comi-        a evitare un divario tra i due blocchi economici e fina-
tato misto, che si riunisce regolarmente, è incaricato      lizzati alla creazione di un vasto mercato dell’Europa
della gestione dell’Accordo e ne verifica il funziona-      occidentale. Anche la Svizzera, uno degli Stati fonda-
mento. Durante l’ultima riunione tenutasi il 10 dicem-      tori dell’AELS, ha preso parte alle trattative al termine
bre 2014 (60a riunione) le discussioni del Comitato si      delle quali ha firmato un ALS con la CEE nel 1972. In
sono incentrate, come l’anno precedente, sull’appli-        tal modo ha potuto consolidare le sue relazioni eco-
cazione da parte dell’UE di dazi antidumping, le            nomiche con la CEE senza per questo rinunciare alla
nuove prescrizioni in materia di etichettatura UE per       propria autonomia in materia di politica economica
i beni di consumo, la prevista revisione totale della       estera, vale a dire al diritto di concludere accordi con
legislazione svizzera in materia di alcol e i possibili     Stati terzi. L’ALS venne sottoposto a referendum, seb-
effetti del progetto «Swissness», approvato nel giu-        bene la Costituzione federale non ne prevedesse
gno 2013 dal Parlamento. Le due parti hanno inoltre         l’obbligo, e fu accettato il 3 dicembre 1972 a larghis-
confermato la loro intenzione di riprendere al più          sima maggioranza (72,5% del popolo e tutti i Cantoni).
presto nell’Accordo sul libero scambio tra la Svizzera
e l’UE le disposizioni della Convenzione regionale          Contenuto
sulle norme di origine preferenziali paneuromediter-        L’ALS vieta i dazi doganali e le restrizioni quantitative
ranee. Questo Accordo prevede di estendere ai Paesi         o qualsiasi altra tassa di effetto equivalente (p. es.
dei Balcani occidentali lo spazio delle regole di origine   modalità di vendita discriminatorie) sui prodotti con-
già esistente tra UE, AELS, partner commerciali dell’a-     templati dall’Accordo. L’ALS riguarda unicamente i
rea mediterranea e Turchia: per renderlo applicabile,       prodotti industriali: il commercio di prodotti agricoli
il Protocollo n° 3 (protocollo sulle norme d’origine)       non rientra nel suo campo di applicazione e viene
deve essere adattato al nuovo sistema tramite una           disciplinato da un accordo distinto. I prodotti agricoli
decisione del Comitato misto.                               trasformati formano una categoria a parte fra l’indu-
                                                            stria e l’agricoltura, in quanto vengono fabbricati
Contesto                                                    tramite lavorazioni industriali partendo da materie
Nell’Europa occidentale si sono imposti due diversi         prime agricole. L’ordinamento tariffario è disciplinato
modelli d’integrazione: da un lato la fondazione delle      dal Protocollo n° 2 dell’ALS. La componente indu-
Comunità europee nel 1957 e dall’altro la creazione         striale è esente da dazi doganali. Per quanto con-
dell’Associazione europea di libero scambio (AELS-          cerne le materie prime agricole, invece, la Svizzera e
EFTA, European Free Trade Association) nel 1960.            l’Unione Europea continuano ad applicare dazi doga-
All’inizio degli anni Settanta, sono stati conclusi         nali e a prevedere contributi all’esportazione finaliz-

                                                                                                                  13
zati a compensare le differenze di prezzo. Il Proto-         semplificherà il sistema di cumulo, che in futuro sarà
collo n° 2 è stato rivisto durante i negoziati dei           esteso anche ai Paesi dei Balcani occidentali. Ratificata
Bilaterali II. Le modifiche introdotte offrono ai pro-       dalla Svizzera il 28 novembre 2011, per la Svizzera e
dotti dell’industria alimentare un migliore accesso ai       gli altri Stati dell’AELS la Convenzione è entrata in
mercati (cfr. scheda informativa «Prodotti agricoli          vigore il 1° gennaio 2012, mentre per l’UE vige dal
trasformati»).                                               1° maggio 2012. Affinché la Convenzione venga
                                                             applicata nell’ALS e il sistema di cumulo possa diven-
La franchigia doganale per i prodotti industriali vale       tare applicabile anche ai Paesi dei Balcani occidentali,
unicamente all’interno della zona di libero scambio.         il Protocollo n° 3 è stato adattato al nuovo sistema
Contrariamente a un’unione doganale, gli Stati legati        tramite una decisione del Comitato misto.
dall’ALS stabiliscono autonomamente le tasse e le
quote d’importazione applicabili nei confronti degli         Portata dell’Accordo
Stati terzi. I controlli doganali continuano quindi a        Nel quadro dell’ALS, che nel 2012 ha festeggiato
essere svolti alle frontiere per garantire tra l’altro che   40 anni di esistenza, il partenariato offre una base
il trattamento preferenziale sia applicato unicamente        per le intense relazioni economiche che la Svizzera,
ai prodotti originari degli Stati della zona di libero       con la sua forte tradizione di Paese esportatore,
scambio.                                                     mantiene con i suoi principali partner economici,
                                                             ossia l’Unione europea e i suoi 28 Stati membri.
Tramite le regole d’origine, il Protocollo n° 3 (proto-      Nel 2014, la Svizzera ha esportato verso i Paesi
collo sulle regole d’origine) dell’ALS disciplina le con-    dell’UE beni per un valore totale di 114 miliardi di
dizioni in base alle quali un prodotto industriale può       CHF e ha importato merci provenienti dall’UE per
essere considerato originario della Svizzera o dell’UE       131 miliardi di CHF. Nel 2014 la Svizzera costituiva
e quindi, ai sensi dell’ALS, può circolare esente da dazi    il terzo mercato per lo smercio di prodotti dell’UE
doganali (merce originaria). I prodotti provenienti da       dopo gli USA e la Cina e si è posizionata al quarto
Stati terzi che non soddisfano tali condizioni non sono      posto fra i partner commerciali più importanti per
merci originarie e non rientrano nel campo d’applica-        l’UE dopo USA, Cina e Russia. Negli ultimi 20 anni,
zione dell’ALS. Il cumulo dell’origine previsto nell’ALS     il volume degli scambi commerciali è aumentato
permette inoltre, nel commercio bilaterale o nell’am-        mediamente del 4% all’anno, ossia più o meno
bito di un sistema di cumulo (p. es. sistema di cumulo       allo stesso ritmo dell’insieme del commercio estero.
paneuromediterraneo: i 28 Stati membri dell’UE, i            Gran parte del flusso di merci è contemplato dal
quattro dell’AELS e la Turchia), che le merci originarie     campo di applicazione dell’ALS.
di uno Stato membro possano essere trasformate
negli altri Stati membri di detto sistema senza per
questo perdere il loro trattamento preferenziale (fran-
chigia doganale) in qualità di merci originarie. Grazie
al sistema di cumulo paneuromediterraneo, la possi-           Maggiori informazioni
bilità di cumulare l’origine è stata estesa gradual-          Segreteria di Stato dell’economia SECO
mente ai Paesi mediterranei (Algeria, Cisgiordania,           Tel. +41 58 462 56 56, info@seco.admin.ch, www.seco.admin.ch

Egitto, Giordania, Israele e Territorio palestinese occu-     Direzione degli affari europei DAE
pato, Libano, Marocco, Siria, Tunisia). La firma della        Tel. +41 58 462 22 22, europa@eda.admin.ch,
Convenzione regionale relativa alle regole di origine         www.dfae.admin.ch/europa_it
preferenziali per la zona paneuropea e mediterranea

14
Assicurazioni
L’Accordo in materia di assicurazione del 1989 determina un’apertura parziale del mercato assicu-
rativo svizzero e dell’Unione europea (UE). Nel settore delle assicurazioni dirette contro i danni
(assicurazione mobiliare, per i veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile ecc.), gli assicuratori
svizzeri possono quindi aprire o acquistare un’agenzia o una succursale nell’UE beneficiando della
parità di trattamento rispetto alle imprese locali. Al contempo l’Accordo ridimensiona i requisiti
normativi. Lo stesso vale per gli assicuratori dell’UE in Svizzera. Questo Accordo contribuisce dunque
a migliorare il posizionamento a livello internazionale delle compagnie assicurative svizzere.

  Cronologia
  • 1.1.1993 entrata in vigore dell’Accordo
  • 30.1.1992 approvazione da parte del Parlamento
  • 1.10.1989 firma dell’Accordo

Contesto                                                         nell’UE non è tenuta a procedere a un ulteriore calcolo
Nel 1973 l’allora Comunità economica europea (CEE)               della solvibilità limitatamente alla succursale. L’autorità di
adottò una direttiva che vietava la discriminazione tra le       sorveglianza dello Stato membro dell’UE in cui ha sede la
compagnie assicurative degli Stati membri per quanto             succursale si basa sulla copertura di solvibilità che l’Auto-
concerne l’esercizio e l’avvio di un’attività nel settore        rità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
delle assicurazioni dirette (fatta eccezione per l’assicu-       richiede per la compagnia assicurativa svizzera nel suo
razione sulla vita). Tale direttiva non vietava tuttavia una     complesso, inclusa la succursale.
disparità di trattamento nei confronti degli assicuratori
di Paesi terzi non membri della CEE e non era pertanto           L’Accordo si applica unicamente al settore delle assicura-
da escludersi una possibile discriminazione a danno              zioni dirette contro i danni (assicurazione mobiliare, per i
delle compagnie assicurative svizzere. All’epoca il set-         veicoli a motore, viaggi, responsabilità civile ecc.). Le assi-
tore assicurativo svizzero era presente nella CEE preva-         curazioni sulla vita, le riassicurazioni così come i sistemi di
lentemente con succursali e aveva pertanto tutto l’inte-         sicurezza sociale previsti dalla legge non rientrano nel suo
resse a un’equiparazione con gli assicuratori locali. Per        campo di applicazione. L’Accordo regola inoltre soltanto
tale ragione la Svizzera avviò trattative con la CEE al fine     la libertà di stabilimento e non la libera prestazione tran-
di stipulare un accordo in materia, accordo che venne            sfrontaliera di servizi.
siglato nel 1982. Nel frattempo tuttavia nella CEE erano
state emanate ulteriori disposizioni che modificavano o          Portata dell’Accordo
integravano la direttiva CEE del 1973. L’accordo tra la          Il settore delle assicurazioni occupa un posto di rilievo
Svizzera e la CEE venne quindi rielaborato tenendo               nell’economia svizzera. Basti pensare che, nel 2014, vi
conto di tali emendamenti e nuovamente siglato nel               lavoravano 47’832 persone in Svizzera e altre 69’236
1989, per essere infine firmato nello stesso anno.               all’estero per assicuratori privati svizzeri. Nel solo ramo
                                                                 delle assicurazioni contro i danni (ramo «non vita»), nel
Contenuto                                                        2013 i premi lordi generati dalle succursali nell’UE
L’Accordo sulle assicurazioni garantisce la libertà di stabi-    ammontavano a 1,120 miliardi di CHF. Data la fonda-
limento in base al principio della reciprocità. Se, da un        mentale importanza del mercato europeo, la garanzia
lato, le compagnie assicurative svizzere possono aprire o        della libertà di stabilimento sul territorio dell’UE ha
acquistare agenzie e succursali nell’UE, lo stesso vale,         costituito un significativo passo avanti per le compa-
dall’altro, anche per gli assicuratori dell’UE in Svizzera. Un   gnie di assicurazione svizzere. L’Accordo si è dimo-
ulteriore vantaggio dell’Accordo consiste nel fatto che          strato valido in particolare perché ha permesso a
una compagnia assicurativa svizzera con una succursale           diverse compagnie assicurative svizzere di aprire o

                                                                                                                            15
acquisire succursali nell’UE per il ramo «non vita», e di
                                                            Maggiori informazioni
gestirle beneficiando di requisiti normativi meno strin-
                                                            Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
genti riuscendo in tal modo a ottenere un migliore          Tel. +41 31 327 91 00, info@finma.ch, www.finma.ch
posizionamento sulla scena internazionale.

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