Forum: Le dimensioni della normatività. A proposito delle recenti pronunce della Corte costituzionale sul suicidio medi-calmente assistito - TESEO

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Ancora sui rapporti tra norme dello Stato e norme deontologiche. Il caso del suicidio assistito         195

                                                                                                                                                           Forum
                                      Forum: Le dimensioni della                                 in tema di aiuto al suicidio dopo l’ordinanza del-
                                                                                                 la Consulta e di fatto confermato anche a segui-
                                      normatività. A proposito delle                             to della sentenza di illegittimità costituzionale
                                      recenti pronunce della Corte                               dell’art. 580 c.p.
                                                                                                 Decisivi in particolare due passaggi del parere,
                                      costituzionale sul suicidio medi-                          sui quali è il caso di portare l’attenzione in que-
                                      calmente assistito                                         ste brevi note

                                                                                                 2. Sull’autonomia degli ordini professionali

                                      Ancora sui rapporti tra norme dello Stato e                Il primo passaggio da cui agevolmente possono
                                      norme deontologiche. Il caso del suicidio                  delinearsi i problematici rapporti tra norme sta-
                                      assistito*                                                 tali e norme deontologiche è il seguente: «La
                                                                                                 norma deontologica costituisce la regola fon-
                                      Serena Stacca                                              damentale e primaria che guida l’autonomia e
                                      Ricercatrice Junior di Diritto Amministrativo. Mail:       la responsabilità del medico, alla quale egli deve
                                      serena.stacca@unisob.na.it                                 ispirare il proprio comportamento in materia di
                                                                                                 cura e, più in generale, di salute, rappresentan-
                                      1. Introduzione
                                                                                                 do altresì una protezione del professionista e
                                      Con la vicenda del suicidio assistito, scandita            del paziente rispetto a interventi del potere po-
                                      dalle due note pronunce della Corte costituzio-            litico o di altri poteri dello Stato […]. Sta proprio
                                      nale di ottobre 20181 e settembre 20192,                   qui il nucleo della connotazione di autonomia
                                      (ri)salgono alle luci della ribalta le questioni sui       che qualifica la disciplina deontologica, assog-
                                      rapporti tra norme statali e norme deontologi-             gettabile al sindacato giurisdizionale soltanto
                                      che. Insieme a quelle sulla convivenza tra ordi-           quando violi precetti costituzionali o principi
                                      namento generale e ordinamenti professionali,              generali dell’ordinamento, ovvero quando inci-
                                      considerate soprattutto nella prospettiva del              da su oggetti estranei al campo deontologico».
                                      singolo professionista.                                    Il passaggio si presta ad almeno due considera-
                                      I termini delle questioni si evincono chiaramen-           zioni, tra loro collegate.
                                      te dal parere della Federazione Nazionale degli            La prima considerazione concerne il modo in cui
                                      Ordini dei Medici e degli Odontoiatri3 rilasciato          nel parere si affronta il rapporto tra deontologia
                                                                                                 e normativa statale. Più precisamente, riguarda
                                      *
                                        Le riflessioni del presente contributo non tengono       i presupposti a partire dai quali si ritiene di non
                                      conto delle linee interpretative dell’art. 17 del codice   poter legittimamente limitare l’autonomia degli
                                      deontologico, giacché maturate in un momento an-
                                                                                                 enti professionali.
                                      tecedente alla pubblicazione di queste ultime, avve-
                                      nuta il 6 febbraio 2020 con la comunicazione n. 19         La Federazione Nazionale degli Ordini delle pro-
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                                      della FNOMCeO.                                             fessioni sanitarie è ferma nel riconoscere non
                                      1
                                        Corte cost., ordinanza, 24 ottobre 2018, n. 207.         solo che la norma deontologica sia la regola
                                      2
                                        Corte cost., sentenza, 25 settembre 2019, n. 242.
                                                                                                 «fondamentale e primaria» che guida l’attività
         ISSN 2284-4503

                                      3
                                        «Documento conclusivo dei lavori della Consulta
                                      Deontologica Nazionale della FNOMCeO chiamata ad           del medico, ma anche che la disciplina deonto-
                                      esprimere parere sul suicidio assistito in merito
                                      all’ordinanza 207/18 della Corte costituzionale», del      content/uploads/2019/03/COM.-N.-41_PARERE-SU-
                                      14 marzo 2019 (https://portale.fnomceo.it/wp-              TEMATICHE-SUICIDIO-ASSISTITO.pdf).

                                                          BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
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Forum        Serena Stacca

         logica in generale non possa essere intaccata da                  Non è pertanto in discussione l’importanza pro-
         alcuna altra norma o sindacata in sede giurisdi-                  gressivamente assunta dalla deontologia nella
         zionale, a meno che non violi principi costitu-                   regolamentazione di interi settori della società
         zionali o generali dell’ordinamento.                              civile, economica e sociale e nella definizione
         Ora, a prescindere dalle diverse tesi sulla natura                degli obblighi che ricadono su alcune categorie
         delle regole deontologiche4, deve ammettersi                      professionali, in virtù dei diritti costituzional-
         che la deontologia (non solo quella medica) sta                   mente garantiti che tali categorie sono tenute a
         assumendo una posizione sempre più rilevante                      soddisfare.
         nell’ordinamento giuridico, qui inteso innanzi-                   Epperò, tale circostanza non dovrebbe rappre-
         tutto come insieme unitario di norme.                             sentare il pretesto per fare della deontologia il
         Espressione di autoregolamentazione di gruppi                     vessillo da innalzare nei confronti dello Stato in
         sociali organizzati, nella specie di organizzazioni               difesa dell’intangibilità dell’autonomia del
         riconosciute come enti pubblici, la deontologia                   gruppo professionale.
         è, infatti, sempre più spesso chiamata «a con-                    Assai discutibile è pertanto la pretesa esclusività
         correre con la stessa legislazione statale nella                  (e conseguente intoccabilità) della fonte deon-
         disciplina dei diversi settori della vita sociale, al             tologica, emergente dal parere nella parte in cui
         fine di soddisfare, in particolare, quell’istanza di              ammette limitazioni all’autonomia normativa
         flessibilità delle regole, che una società sempre                 dell’ordine delle professioni sanitarie soltanto a
         più articolata e in rapida trasformazione sembra                  fronte della violazione di «precetti costituzionali
         inevitabilmente imporre». Questa tendenza na-                     o principi generali», e non anche di altre norme
         turalmente si accentua «con riguardo a quei                       dell’ordinamento.
         settori professionali che maggiormente risento-                   Le restrizioni a cui va incontro la deontologia (e,
         no […] dei progressi tecnico-scientifici», come                   quindi, l’autonomia dell’ordine professionale)
         appunto quello della medicina. In tale ambito, la                 non possono essere ricondotte alle sole norme
         codificazione         deontologica         risponde               di principio. Le condizioni su cui basare ogni va-
         all’«esigenza di incanalare prontamente                           lutazione sui limiti all’autonomia del gruppo
         l’esercizio dell’attività professionale entro argi-               professionale (nel caso di specie) medico sono,
         ni» costituiti dai canoni della scienza e dell’arte               infatti, altre. Esse riguardano piuttosto la rela-
         medica e ispirati soprattutto al rispetto dei dirit-              zione tra libertà scientifica, regole dell’arte me-
         ti fondamentali della persona (recte, del pazien-                 dica, autonomia privata, da un lato, e potere
         te)5.                                                             conformativo o limitativo dello Stato, dall’altro
                                                                           lato, dove peraltro può essere lesivo un princi-
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           Per una sintesi si rinvia a P. LAONIGRO, Le norme               pio e viceversa può non esserlo una regola: in
         deontologiche tra teoria e prassi giurisprudenziale:              definitiva, nella riflessione sulle questioni che
         notazioni sul codice deontologico medico, in                      ruotano intorno al raccordo della deontologia
         www.amministrazioneincammino.luiss.it.
                                                                                                                                       Downloaded from www.biodiritto.org.

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           E. QUADRI, Codice di deontologia medica, in G. ALPA,            con il sistema delle fonti del diritto statale sono
         P. ZATTI (a cura di), Codici deontologici e autonomia             i suddetti elementi e la relazione tra essi a do-
         privata, Milano, 2006, 69. [Corsivo aggiunto]. V. inol-           ver essere presi in considerazione6.
                                                                                                                                                ISSN 2284-4503

         tre di recente Corte cost., 4 novembre 2019, n. 259,
         § 6, cons. dir., che definisce le norme deontologiche
                                                                           6
         atti di «soft law» proprio in virtù della esigenza di               V. Corte cost., 19 giugno 2002, n. 282, § 4 cons. dir.,
         flessibilità e elasticità delle regole in certi settori del-      richiamata dalla stessa Federazione Nazionale degli
         la società.                                                       Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri a fon-

                                                            BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
Ancora sui rapporti tra norme dello Stato e norme deontologiche. Il caso del suicidio assistito                197

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                                      3. Segue. L’interesse pubblico alla tutela della          tiche né alle istituzioni amministrative a queste
                                      salute quale limite all’autonomia degli ordini            collegate»8 a esercitare poteri conformativi di
                                      professionali                                             sfere altrui che in principio potrebbero spettare
                                                                                                solo agli organi politico-amministrativi.
                                      Se così è, nella vicenda dell’aiuto al suicidio si        In fondo, invocare l’autonomia della disciplina
                                      assiste allora a un’ingiustificata erezione della         deontologica per evitare ingerenze dei poteri
                                      deontologia a protezione di una riserva extra-            statali risulta contraddittorio oltre che prete-
                                      statale.                                                  stuoso, dal momento che, quando vengono in
                                      La norma che viene in rilievo è, come noto, l’art.
                                                                                                rilievo diritti fondamentali, il legislatore (e quin-
                                      17 del codice di deontologia medica del 2014,             di eventualmente il giudice) è tenuto a interve-
                                      che vieta al medico di effettuare o favorire atti         nire.
                                      finalizzati a provocare la morte del paziente.
                                                                                                Del resto, a tale conclusione si dovrebbe giun-
                                      Si tratta di una disposizione che incide, dunque,         gere anche muovendo dalla qualificazione legi-
                                      sulla sfera giuridica del paziente: questa sfera          slativa degli ordini dei medici-chirurghi e degli
                                      corrisponde a un interesse pubblico garantito
                                                                                                odontoiatri quali «organi sussidiari dello Sta-
                                      dall’ordinamento, sia in termini individuali che          to»9. Se la sussidiarietà implica che gli ordini
                                      collettivi.                                               debbano agire in qualità di organismi ausiliari e
                                      Quando dietro alla deontologia ci sono interessi          di completamento per l’attuazione e esecuzione
                                      di questo tipo, l’autonomia rivendicata dalla Fe-
                                                                                                di norme primarie, a questa funzione dovrebbe
                                      derazione non può sussistere. In questione non            assolvere anche la deontologia: sussidiaria do-
                                      vi sono solo libertà scientifica e regole tecniche.       vrebbe essere, cioè, anche la deontologia.
                                      In una vicenda come quella del suicidio assistito,
                                      alla fonte deontologica non può essere ricono-
                                      sciuta alcuna riserva materiale e di principio che
                                      possa giustificare la sua non assoggettabilità al
                                      sindacato giurisdizionale, essendo in gioco il va-
                                      lore della persona umana, nella sua dignità e
                                                                                                8
                                      autodeterminazione, nonché il diritto alla salu-            Così, L. FERRARA, Note critiche sulla natura giuridica
                                      te, tutti tutelati dalla Carta costituzionale negli       degli ordini professionali, in Diritto amministrativo,
                                                                                                2011, 376. Sul punto, con particolare riguardo pro-
                                      articoli 2, 13 e 32. Ancor prima, nessuna riserva         prio alle fonti di autonomia della categoria medica,
                                      materiale e di principio può opporsi a un inter-          v., di recente, N. VETTORI, Diritti della persona e am-
                                      vento del legislatore ordinario, che deve soltan-         ministrazione pubblica. La tutela della salute al tem-
                                      to risultare idoneo a superare il vaglio di c.d. ra-      po delle biotecnologie, Milano, 2017, 66 ss.
                                                                                                9
                                                                                                  Ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. a) del decreto
                                      gionevolezza scientifica7. Dopotutto, nel caso di         istitutivo degli ordini dei medici-chirurghi e degli
                                      cui si fa questione, ci sarebbe da chiedersi se e         odontoiatri e le relative federazioni nazionali
                                      fino a che punto sia possibile consentire che sia         (d.lgs.c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233, come modifi-
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                                                                                                cato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3). Tale qualifi-
                                      un ordine professionale, che non è riconducibile
                                                                                                cazione sarebbe in linea con la funzione attribuita
                                      «neppure mediatamente, né alle istituzioni poli-          all’ente pubblico associativo di «garantire la salute
         ISSN 2284-4503

                                                                                                individuale e collettiva» (art. 3, lett. c) del d.lgs.c.p.s.
                                      damento invece della natura di regola «fondamenta-        citato), sostenuta già in passato da quanti individua-
                                      le e primaria» della norma medico-deontologica.           vano negli interessi delle categorie professionali un
                                      7
                                        In questi termini, Corte cost., 19 giugno 2002, n.      interesse generale della collettività al corretto eser-
                                      282, cit., § 5 e ss., cons. dir.                          cizio della professione.

                                                         BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
198
Forum         Serena Stacca

         4. I conflitti tra norme dello Stato e norme                  5. La convivenza tra ordinamento generale e
         deontologiche                                                 ordinamenti professionali: la delicata posizione
                                                                       del medico
         La vicenda del suicidio assistito si presta inoltre
         alla riflessione sotto un altro profilo, del tutto            Le anzidette eventualità non sono prese in con-
         consequenziale: quello inerente alla questione                siderazione dagli organi rappresentativi
         dei rapporti tra norme dello Stato e deontolo-                dell’ordine professionale, come si ricava da un
         gia.                                                          secondo passaggio del parere della Federazione
         Se, come si è visto, non può esservi autonomia                Nazionale12. Dal medesimo passaggio possono
         come territorio riservato, c’è da interrogarsi sul-           inoltre desumersi le contraddizioni che in casi
         le sorti di una norma deontologica che entri in               come questo si verificano allorché una medesi-
         contrasto con una disposizione di legge.                      ma condotta viene trattata differentemente
         Si ipotizzi allora che il legislatore intervenga in           nell’ordinamento generale e nell’ordinamento
         materia di suicidio assistito e riconosca                     professionale. Si tratta di contraddizioni che ri-
         all’ammalato il diritto di richiedere l’aiuto al sui-         cadono innanzitutto sul medico, per il solo fatto
         cidio, lo regolamenti (a certe condizioni tra                 di essere un individuo che è al tempo stesso ne-
         l’altro già individuate nell’ordinanza della Corte            cessariamente appartenente all’ordinamento
         costituzionale10) e lo renda medicalizzato (vale a            generale e all’ordine professionale.
         dire riservi tale pratica al solo personale medi-             Il passaggio in questione chiude il parere san-
         co: con la previsione, beninteso, di una discipli-            cendo che: «Ove il legislatore ritenga di modifi-
         na idonea a consentire la piena operatività della             care l’art. 580 c.p. e, quindi, di non ritenere più
         c.d. clausola di coscienza).                                  sussistente la punibilità del medico che agevoli
         In questa logica, in una situazione in cui il medi-           “in qualsiasi modo l’esecuzione” del suicidio,
         co diverrebbe parte attiva e necessaria alla pie-             restano valide e applicabili le regole deontologi-
         na realizzazione di un diritto, l’art. 17 del codice          che attualmente previste nel Codice». Rimar-
         di deontologia medica, che sanziona discipli-                 rebbe in altri termini efficace la prescrizione di
         narmente le condotte del professionista dirette               cui all’art. 17 del codice di deontologia medica.
         a favorire o a determinare la morte del pazien-               Tale conclusione, basandosi solamente sull’art.
         te, risulterebbe in contrasto con la normativa                580 c.p., cioè sulla esclusione della sola punibili-
         statale.                                                      tà penale di atti volti a aiutare qualcuno a mori-
         In tal caso, la norma deontologica dovrebbe es-               re, sembra dimenticare, non si sa quanto con-
         sere ignorata, disapplicata o eliminata, a secon-             sapevolmente o volutamente, che il legislatore,
         da dei casi e dell’interpretazione sulla natura di            ammonito dalla Corte costituzionale, possa
         queste fonti; nondimeno dovrebbe essere mo-
         dificata dall’interno11.                                      12
                                                                          Si vedano peraltro le dichiarazioni rilasciate dal
                                                                       presidente della FNOMCeO, dott. Filippo Anelli, al
                                                                                                                                  Downloaded from www.biodiritto.org.

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                                                                       to della pronuncia di incostituzionalità della Corte,
                                                                       che sembrano aprire alla possibilità di modificare il
                                                                                                                                           ISSN 2284-4503

         10
           In particolare, nel § 8, cons. dir.                         codice di deontologia medica, naturalmente sotto
         11
               Come tra l’altro avvenuto a seguito                     l’egida e il controllo del Consiglio Nazionale degli Or-
         dell’introduzione       della     normativa      statale      dini          delle         professioni        sanitarie
         sull’interruzione di gravidanza, di cui alla l. 22 mag-       (https://www.quotidianosanita.it/governo-e-
         gio 1978, n. 194.                                             parlamento/articolo.php?articolo_id=79069).

                                                        BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
Ancora sui rapporti tra norme dello Stato e norme deontologiche. Il caso del suicidio assistito           199

                                                                                                                                                             Forum
                                      (prima o poi) introdurre una disciplina sul suici-         ci europei sottoscritta dal C.E.O.M. (European
                                      dio assistito e medicalizzato.                             Council of Medical Orders) nel 2005, agli artt. 9
                                      Se il legislatore interverrà, la presa di posizione        e 1315, posta ormai a base di tutte le relazioni
                                      della Federazione Nazionale, sottolineata nel              medico-paziente16 e valorizzata in sostanza dalla
                                      passaggio citato, condurrebbe all’assurda con-             stessa decisione di depenalizzare il suicidio assi-
                                      clusione che un identico comportamento (la                 stito.
                                      prescrizione da parte del personale medico del             Per concludere: se oggi l’aiuto al suicidio è so-
                                      trattamento letale) finirà per essere valutato al          cialmente accettato e riconosciuto, un ripensa-
                                      tempo stesso, da un lato, lecito e necessario              mento dell’art. 17 del codice di deontologia
                                      (dall’ordinamento generale) e, dall’altro lato,            medica non solo risulterebbe opportuno per li-
                                      illecito e «ostativo alla piena realizzazione del          berare il medico da una posizione scomoda, ma
                                      diritto fondamentale alla salute» (dall’ordine             sarebbe pure coerente con la funzione di tutela
                                      professionale)13.                                          dell’interesse pubblico alla salute individuale e
                                      Sennonché, anche a prescindere da un interven-             collettiva. Altrimenti si dovrebbe sostenere che
                                      to regolativo del legislatore in materia di suici-         l’ordine professionale e la deontologia sono vol-
                                      dio assistito, la qualificazione come illecito di-         ti alla protezione degli interessi della sola cate-
                                      sciplinare delle condotte volte a provocare la             goria professionale.
                                      morte di un malato14 appare comunque pro-
                                      blematica, specie per il professionista.
                                      Deve infatti osservarsi che, soprattutto a segui-
                                      to della dichiarazione di incostituzionalità della
                                      norma penale, potrebbe verificarsi la seguente
                                      situazione paradossale, tutta a carico del medi-
                                      co: per escludere gli estremi dell’illecito di cui
                                      all’art. 17 del codice deontologico e quindi per
                                      evitare l’assoggettabilità a procedimento disci-
                                      plinare e alle sue (imprevedibili) sanzioni (man-
                                      cando nel contesto disciplinare la corrisponden-
                                      za tra illeciti e sanzioni), il medico finirebbe co-
                                      munque per violare un’altra disposizione, che
                                      tra l’altro non ha solo natura deontologica. Se-
                                      gnatamente quella sulla libertà di scelta del pa-
                                      ziente, sancita anche dalla Carta dei principi eti-

                                      13                                                         15
                                         Così P.F. BRESCIANI, Il lungo anno dell’art. 580 cod.      In base ai quali rispettivamente «Medical practice
                                      pen.: l’art. 17 Codice Deontologia Medica può pre-         involves respect of the patient’s life, moral autono-
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                                      cludere la partecipazione del medico ai suicidi assisti-   my and freedom of choise» and «If the moral and
                                      ti?, in www.forumcostituzionale.it, 3.                     technical conditions are such as to prevent the phy-
                                      14
                                         Che potrebbe apparire non illogico, né contraddit-      sician from acting in full independence, he must in-
         ISSN 2284-4503

                                      torio, sul presupposto che le condotte rilevanti sul       form the patient of this. The patient’s right to treat-
                                      piano disciplinare non hanno sempre rilevanza anche        ment must be guaranteed».
                                                                                                 16
                                      su quello penale, civile o amministrativo e che la re-        V., soprattutto, l. 22 dicembre 2017, n. 219 (Nor-
                                      sponsabilità disciplinare si aggiunge alle altre ipotesi   me in materia di consenso informato e di disposizio-
                                      nelle quali può incorrere il professionista.               ni anticipate di trattamento).

                                                          BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
200
Forum        Antonio Panti

         Le prospettive aperte dall’ordinanza n. 207                 la decisione positiva della Corte Suprema, gli
         del 2018 della Corte costituzionale alla ri-                Ordini hanno mantenuto fermo il divieto per i
         flessione deontologica dei medici*                          medici di assistere il suicidio.
                                                                     Finora la posizione espressa dal Presidente della
         Antonio Panti                                               Federazione degli Ordini dei Medici, in sede di
         Componente Consulta Deontologica FNOMCeO. Mail:             audizione del Comitato Nazionale di Bioetica, è
         antonio.panti@tin.it                                        stata di suggerire ai medici di comportarsi in
                                                                     queste occasioni come amici del paziente, resu-
         Il mio breve intervento è dedicato al contenuto
                                                                     scitando l’antico detto del “medicus amicus”
         del dibattito sulle prospettive aperte                      che agisce in tal veste e non da professionista.
         dall’ordinanza della Corte costituzionale n.                Una posizione non facilmente sostenibile in
         207/18 in merito al suicidio medicalmente assi-             quanto il paziente si rivolge al medico curante
         stito. I precedenti oratori hanno affrontato la             perché vuole un aiuto professionale e non una
         questione prevalentemente da punto di vista                 vaga amichevole empatia.
         giuridico. Altresì il parere dei medici è fonda-
                                                                     Forse è opportuna una riflessione più filosofica
         mentale perché è il medico il professionista                che medica sulla morte oggi, non solo come
         chiamato a verificare e certificare le condizioni           viene vissuta dalla società, ma sulla differenza
         cliniche sia fisiche che psicologiche del paziente          tra morte “naturale” e “medicalizzata”. Il pro-
         che, nella fase terminale delle sua vita, richiede          blema infatti nasce da qualche decennio, da
         aiuto per por fine ai suoi tormentati giorni.               quando le sofisticate tecnologie disponibili in
         Il Codice Deontologico vigente all’articolo 17              medicina hanno fatto sì che, quando siano
         vieta ai medici «di effettuare o favorire atti fina-
                                                                     esaurite le possibilità terapeutiche cioè la capa-
         lizzati a provocare la morte». Il divieto è netto e         cità delle cure di modificare positivamente il
         corrisponde a un modo di pensare fortemente                 decorso della malattia e la qualità della vita, il
         radicato nella professione. I medici, nel corso
                                                                     paziente possa sopravvivere ancora per un
         della storia, hanno sempre cercato di contrasta-            tempo indefinito in una condizione spesso di
         re o dilazionare la morte che si è configurata,             perdita di dignità e di inutile sofferenza.
         tanto più oggi quando la medicina dispone di
                                                                     Allora come definire questo tipo di morte tec-
         straordinari mezzi per prolungare la vita fino a            nologicamente dilazionata quando pur sempre
         creare soverchie illusioni nella gente, quasi co-           la morte fa parte biologicamente della vita? Bi-
         me una sconfitta della medicina. Questa è la
                                                                     chat ha detto che la vita è rappresentata dalle
         principale ragione per cui i medici non appaiono            forze che si oppongono alla morte ma, quando
         propensi ad aiutare nessuno a morire per quan-              queste forze sono esaurite e la morte non trion-
         to motivazioni oggettive possano esservi.
                                                                     fa ancora per l'intervento massiccio della tecni-
         Ecco perché, di fronte a così radicali trasforma-           ca, chi deve aiutare il paziente che vuol liberarsi
                                                                                                                           Downloaded from www.biodiritto.org.

         zioni sociali che il diritto non può più ignorare,          di questo che per lui è un peso insopportabile?
         tuttavia anche in Italia si intravede il concretiz-
                                                                     Come Dedalo inventò il labirinto e il filo per
         zarsi di una situazione alla tedesca dove pur nel-
                                                                     uscirne il medico non dovrà responsabilizzarsi
                                                                                                                                    ISSN 2284-4503

         *
                                                                     anche di questa fase della relazione di aiuto
          Intervento del Dr. Antonio Panti alla tavola rotonda
         del convegno “riflessioni sulla dimensione della            verso il paziente?
         normatività: etica, deontologia e diritto” tenutosi in
         data 11 settembre 2019.

                                                      BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
Le prospettive aperte dall’ordinanza n. 207 del 2018 della Corte costituzionale        201

                                                                                                                                                         Forum
                                      In questo stesso convegno abbiamo ascoltato               In conclusione in un paese civile dovremmo
                                      un’ottima relazione sui rapporti tra deontologia          consentire a tutti di esercitare la propria libertà
                                      e diritto in alcuni paesi europei. Nel nostro pae-        quando ovviamente non si danneggi quella al-
                                      se il quadro è piuttosto confuso; il medico ra-           trui e, nel caso del suicidio assistito, la scelta è
                                      diato dall’albo non può più esercitare (almeno            assolutamente personale. Anche la coscienza
                                      per cinque anni) pur avendo davanti altri due             dei medici deve essere rispettata ma non a sen-
                                      gradi di giudizio tra cui la Cassazione. Ma il me-        so unico. Il medico che volesse aiutare il pazien-
                                      dico può rifiutarsi di adempiere a una legge?             te a finire le proprie sofferenze, scegliendo in
                                      Non è chiaro per quanto in questo caso si trat-           qualche modo il momento della sua morte do-
                                      terebbe (ove fosse promulgata ) di una legge              vrebbe essere posto nella condizione di effet-
                                      fondata su un parere della Corte cioè in ottem-           tuare questa scelta. Insomma il rispetto e la tol-
                                      peranza di una norma costituzionale.                      leranza dovrebbero essere il canone fondamen-
                                      Devo tuttavia preannunciare una situazione                tale della convivenza civile.
                                      complessa in quanto esistono tra gli Ordini fu-
                                      ghe in avanti che considerano la deontologia più
                                      importante della Costituzione, quasi trasfor-
                                      mando la medicina in una religione, come se
                                      “Religio Medici” non fosse già stato scritto nel
                                      Settecento, tuttavia prima del movimento poli-
                                      tico che ha portato alle Costituzioni moderne.
                                      È di questi giorni la notizia, riportata dal JAMA
                                      (Journal of American Medical Association), una
                                      delle più importanti riviste mediche mondiali, di
                                      una geriatra che ha acconsentito ad aiutare il
                                      suicidio di un anziano paziente oncologico nelle
                                      condizioni che la nostra Corte ha previsto quali
                                      giustificanti la richiesta suicidaria. Ebbene la ge-
                                      riatra, che aveva agito secondo la legge del Co-
                                      lorado in materia, è stata licenziata in tronco
                                      dall’amministrazione dell’ospedale in cui lavo-
                                      rava perché, si legge nella motivazione, il suo
                                      comportamento, per quanto in linea con la leg-
                                      ge del Colorado, contrastava con i valori cattoli-
                                      ci della proprietà. L’ospedale faceva notare che
                                      il suicidio negava al paziente «la redenzione at-
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                                      traverso il dolore» secondo la dottrina cattolica.
                                      Tutti ricordano il celebre discorso del 1956 di
                                      Pio XII agli anestesisti nel quale il Pontefice af-
         ISSN 2284-4503

                                      fermava con estrema chiarezza che a nessun
                                      cattolico era richiesto di soffrire per andare in
                                      Paradiso.

                                                         BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
202
Forum     Matteo Galletti

         Autodeterminazione e giustizia. Agevolare                   dalla prospettiva della filosofia morale e non
         la morte e lasciare morire nelle recenti                    strettamente giuridica, in base alla premessa
         pronunce della Corte costituzionale sul sui-                che quanto statuito dalla Corte abbia un inte-
         cidio medicalmente assistito                                resse che non è limitato agli aspetti giuridici ma
                                                                     investe anche la sfera normativa della moralità.
         Matteo Galletti                                             Il diritto di richiedere e ottenere il suicidio me-
         Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università degli       dicalmente assistito è al tempo stesso un diritto
         Studi di Firenze. Mail: matteo.galletti@unifi.it            di natura morale e di natura legale.
                                                                     Prima di analizzare da vicino il testo delle due
         1. Note introduttive
                                                                     pronunce della Corte (da qui in poi citate come
         L’Ordinanza (n. 217/2018) e la successiva Sen-              Ordinanza e Sentenza, con i rinvii ai paragrafi),
         tenza (n. 242/2019) della Corte Costituzionale,             vorrei presentare alcune brevi osservazioni in-
         che hanno sancito l’incostituzionalità di un di-            troduttive. Generalmente si parla della distin-
         vieto assoluto di praticare il suicidio medical-            zione tra atti e omissioni in termini sia ontologi-
         mente assistito (pur riconoscendo la coerenza               ci sia morali: esiste cioè la possibilità di indivi-
         tra un divieto generale di aiuto al suicidio e i va-        duare due tipologie distinte di comportamento
         lori costituzionali, in particolare modo la prote-          da un punto di vista descrittivo e di tracciare
         zione delle persone più vulnerabili e quindi                anche una distinzione morale da un punto di vi-
         maggiormente condizionabili), sono destinate a              sta valutativo. In generale, si è moralmente re-
         introdurre novità di assoluto rilievo sia sul piano         sponsabili dei risultati delle nostre azioni, men-
         giuridico, sia sul più ampio piano etico-sociale.           tre si è generalmente non responsabili o meno
         In questo breve scritto vorrei soffermarmi su un            responsabili, sempre in una prospettiva morale,
         particolare aspetto del ragionamento imbastito              per il risultato delle nostre omissioni, ossia per
         dalla Corte, e in parte anticipato dalla Corte              gli stati di cose che si verificano in ragione di ciò
         d’Assise di Milano, con cui si giunge alla conclu-          che non si fa. Nell’ambito del complesso e intri-
         sione e in particolare modo sulla particolare               cato dibattito in filosofia morale sulla effettiva
         versione di questo percorso argomentativo che               giustificazione di queste distinzioni, si è poi pro-
         al tempo stesso si sbarazza, direi coraggiosa-              ceduto a contestare l’idea che questa distinzio-
         mente, del tradizionale principio di asimmetria             ne generale sia perfettamente sovrapponibile ai
         morale tra atti e omissioni o, per meglio dire,             casi bioetici in cui l’oggetto dell’attenzione è il
         tra agevolare la morte e lasciare morire come               comportamento del medico. Infatti, sebbene i
         casi specifici della più generale distinzione tra           casi tipici di uccisione (la cosiddetta eutanasia
         fare e lasciare accadere (dirò qualcosa di più su           volontaria attiva) siano sempre casi in cui si può
         questo punto tra poco). La mia tesi è che il mo-            efficacemente individuare un’azione, la situa-
         do peculiare con cui la Corte stabilisce una                zione sul versante del lasciare morire è più fra-
                                                                                                                             Downloaded from www.biodiritto.org.

         simmetria tra uccidere e lasciare morire condi-             stagliata, in quanto è sia possibile lasciare mori-
         ziona la portata del riconoscimento di una non-             re compiendo un’azione come lo spegnimento
         punibilità dell’aiuto al suicidio, limitando forte-         di un supporto salvavita (respirazione artificia-
                                                                                                                                      ISSN 2284-4503

         mente la casistica dei pazienti per cui potrebbe            le), sia astenendosi dall’agire, ad esempio non
         essere previsto il ricorso al suicidio medical-             somministrando un farmaco essenziale per la
         mente assistito. La mia analisi sarà condotta               sopravvivenza del paziente. Di queste sovrap-

                                                      BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
Autodeterminazione e giustizia         203

                                                                                                                                                         Forum
                                      posizioni è del tutto consapevole la Corte che            tra un divieto generale e un divieto assoluto di
                                      riconosce che l’interruzione dei trattamenti sa-          aiuto al suicidio. Sebbene il primo sia coerente
                                      nitari può richiedere «una condotta attiva, al-           con i valori costituzionali, il secondo invece si
                                      meno sul piano naturalistico, da parte di terzi           pone in aperto contrasto con essi, impedendo
                                      (quale il distacco o lo spegnimento di un mac-            in modo ingiustificato a pazienti che ricadono in
                                      chinario, accompagnato dalla somministrazione             una certa categoria di poter scegliere libera-
                                      di una sedazione profonda continua e di una te-           mente in merito alla propria morte. Il divieto
                                      rapia del dolore)» (Ordinanza, § 9; Sentenza §            generale di aiuto al suicidio consente
                                      2.3).                                                     un’effettiva protezione di persone vulnerabili
                                      Per questi motivi è più corretto parlare di ucci-         come «persone malate, depresse, psicologica-
                                      dere/lasciare morire piuttosto che di at-                 mente fragili, ovvero anziane e in solitudine»
                                      ti/omissioni, considerando la coppia rilevante            (Ordinanza, § 6) e contemporaneamente lascia
                                      per la nostra discussione come una casistica              a pazienti in contesti medicalizzati la libertà di
                                      particolare semmai di un’altra distinzione, quel-         scegliere come e quando morire.
                                      la tra fare qualcosa perché un dato stato di cose
                                      si verifichi e lasciare che lo stesso stato di cose       2. Agevolare la morte e lasciare morire. Ragio-
                                      invece si realizzi, sia intervenendo attivamente          ni di una simmetria
                                      per rimuovere un ostacolo che impedisca tale              Tra i molti studiosi che hanno commentato alla
                                      risultato sia astenendosi da azioni che lo prever-        sentenza, Maurizio Mori ha sostenuto che un
                                      rebbero. C’è poi la questione se sia corretto, sia        punto di forza dell’Ordinanza consiste
                                      sul piano valutativo, sia sul piano descrittivo,          nell’accettazione del principio che stabilisce una
                                      assimilare il suicidio assistito all’uccidere: in         simmetria morale tra uccidere (o agevolare la
                                      questo caso, si potrebbe obiettare, il medico             morte) e lasciare morire, che caratterizza ormai
                                      non si costituisce parte attiva nel processo che          il nuovo paradigma concettuale della bioetica
                                      conduce alla morte del paziente nello stesso              (l’altro principio che definisce tale paradigma è
                                      modo in cui lo fa il medico che pratichi                  quello che distingue tra vita biografica e vita
                                      un’eutanasia iniettando una sostanza letale. Nel          biologica, non riconosciuto dalla Corte che si è
                                      suicidio assistito il medico fornisce i mezzi al pa-      così preclusa di dare una risposta definitiva e
                                      ziente, sulle cui spalle ricade interamente               chiara sulla morte volontaria)17. Questa osser-
                                      l’onere della scelta finale. Comprendo che intui-         vazione è decisamente importante. Tuttavia, i
                                      tivamente il diverso coinvolgimento del medico            passaggi con cui la Corte giunge ad accettare
                                      dovrebbe indurre a non ritenere il suicidio me-           tale principio condizionano poi le conclusioni a
                                      dicalmente assistito come un’uccisione (in qua-           cui giunge. Generalmente la simmetria morale
                                      lunque modo la si intenda sotto il profilo mora-          tra contribuire alla morte e lasciare morire è
                                      le). Per questo imposterò la questione nel modo           stabilita tramite un ragionamento consequen-
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                                      suggerito in precedenza: la Corte ha sostanzial-          zialistico e mostrando che, a parità di condizio-
                                      mente rifiutato la simmetria morale (e poi giu-           ni, non esistono fattori rilevanti per considerare
                                      ridica) tra agevolare la morte o contribuire a
         ISSN 2284-4503

                                      produrla e lasciare morire in un contesto medi-           17
                                                                                                  M. MORI, Un’analisi bioetica dell’ordinanza della
                                      co. Si deve infatti considerare che tutto                 Corte costituzionale sul caso Cappato, in Notizie di
                                      l’argomento della Corte si basa sulla distinzione         Politeia, 25, 2019, 93-98.

                                                         BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
204
Forum         Matteo Galletti

         moralmente diversi agevolare la morte e lascia-             fondamentalmente deontologico (nel senso in
         re morire. Ciò significa, in generale, che attribui-        cui, in etica, le teorie deontologiche si oppon-
         to un certo valore morale alle conseguenze                  gono alle teorie consequenzialistiche e quindi
         prodotte (in questo caso la morte di un indivi-             utilizzano un linguaggio e un apparato concet-
         duo), non è importante il modo in cui vengono               tuale basato su diritti, doveri e principi).
         prodotte, se tramite un’azione o un’astensione;             Già nell’Ordinanza, la Corte riconosce che, gra-
         quello che in situazioni particolari stabilisce una         zie alla legge 22 dicembre 2017 n. 219, i pazienti
         differenza tra agevolare la morte e lasciare mo-            possono decidere di lasciarsi morire tramite il
         rire è la presenza di un qualche fattore                    rifiuto o l’interruzione di trattamenti salvavita,
         (l’intenzione dell’agente, il motivo con cui agi-           comprese idratazione e alimentazione artificiali.
         sce ecc.) che rende quel particolare caso di age-           Questa decisione ha effetti vincolanti sul medi-
         volazione della morte diverso, dal punto di vista           co che, come recita la legge, «è tenuto a rispet-
         morale, da un caso simile in cui invece il pazien-          tare la volontà del paziente» (art. 1, comma 6).
         te è lasciato morire. Quando invece si registra             Secondo il ragionamento della Corte, la possibi-
         una parità di condizioni (ad esempio,                       lità di rifiutare o rinunciare a un trattamento
         l’intenzione e il motivo con cui il medico agisce           salva-vita salvaguardia non solo il valore della
         sono in un caso e nell’altro moralmente com-                libertà personale, ma anche quello della “digni-
         mendevoli) dovremmo formulare giudizi valuta-               tà nel morire”. Un paziente può così scegliere
         tivi del tutto simmetrici. Questo approccio è an-           quale tipo di morte è da ritenersi più coerente
         che condiviso da chi, muovendo da un’etica del-             con la sua visione e concezione della vita. Al
         le virtù o della cura, sostiene che la distinzione          contempo, il codice penale esclude che il pa-
         non ha senso se ci si pone dal punto di vista               ziente possa ricorrere a metodi alternativi per
         dell’etica della cura e dell’etica delle virtù. La          far valere questa sua immagine di sé nel proces-
         modalità con cui si ottiene la morte del paziente           so del morire, soprattutto nelle situazioni in cui
         è moralmente irrilevante, mentre è del tutto                la rinuncia a o il rifiuto di trattamenti di soste-
         centrale la disponibilità del medico, nei suoi              gno vitale potrebbe produrre una morte più
         comportamenti, a essere attento ai diritti, ai bi-          lenta e un «carico di sofferenze [maggiore] per
         sogni e ai desideri del paziente18.                         le persone che [al paziente] sono più care» (Or-
         La Corte non sceglie però di seguire questa                 dinanza, § 9); in questo modo si viene a creare
         strada, evitando sia di ricostruire in senso natu-          una condizione che viola sia criteri sostanziali di
         ralistico il legame tra l’agente (il medico) e le           giustizia sia criteri formali di coerenza. Dal pun-
         conseguenze (la morte del paziente), sia di                 to di vista della giustizia, alcuni pazienti dipen-
         adottare un ragionamento consequenzialistico,               denti da trattamenti vitali non possono far vale-
         sia di considerare fattori soggettivi quali                 re la propria autodeterminazione e la propria
         l’intenzione o il motivo con cui si prende la deci-         idea di dignità personale nel morire perché co-
                                                                                                                           Downloaded from www.biodiritto.org.

         sione di agevolare la morte o di lasciare morire.           stretti a percorrere l’unica via ammessa dalla
         Essa traccia comunque un percorso di carattere              legge e impossibilitati a scegliere l’alternativa a
                                                                     loro più consona del suicidio medicalmente as-
                                                                                                                                    ISSN 2284-4503

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                                                                     sistito. Proprio la vicenda di DJ Fabo mette in
            C. BOTTI, A. VACCARI, End-of-life Decision-making
         and Advance Care Directives in Italy. A Report and          luce questo punto, perché, non essendo total-
         Moral Appraisal of Recent Legal Provisions, in Bioeth-      mente dipendente da un respiratore artificiale,
         ics, 33, 2019, 842-848.

                                                      BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
Autodeterminazione e giustizia         205

                                                                                                                                                          Forum
                                      la morte avvenuta per effetto dell’interruzione           Questo ragionamento è stato anticipato
                                      del dispositivo medico sarebbe stata più lunga e          dall’Ordinanza della Corte di Assise di Milano
                                      questa conseguenza «egli stesso reputava non              (14 febbraio 2018) ed è ribadito anche nella
                                      dignitosa», con l’aggravante che i suoi cari              sentenza più recente della Corte costituzionale.
                                      «avrebbero dovuto [condividerla] sul piano                Nella Sentenza si esplicita infatti che il riferi-
                                      emotivo» (ivi). Una disparità quindi che non im-          mento all’autodeterminazione, determinante
                                      plica una discriminazione ed entra in conflitto           nelle pronunce sui casi Welby ed Englaro, è il
                                      con il principio di autodeterminazione degli in-          faro che ha guidato la stesura della legge n.
                                      dividui.                                                  219/2017 e ancora una volta non sembrano es-
                                      La scelta tuttavia di consentire la sospensione di        serci ragioni sufficienti per non considerare che
                                      trattamenti salvavita e di punire l’aiuto al suici-       il principio che fa prevalere la libertà del pazien-
                                      dio è anche incoerente. Come sostiene la Corte:           te sulla tutela della vita nei casi specifici di di-
                                      «se chi è mantenuto in vita da un trattamento             pendenza (attuale o prospettica) da trattamenti
                                      di    sostegno       artificiale  è     considerato       vitali come sufficientemente forte da coprire sia
                                      dall’ordinamento in grado, a certe condizioni, di         le decisioni di rifiuto/rinuncia a trattamenti vita-
                                      prendere la decisione di porre termine alla pro-          li, sia richieste di suicidio medicalmente assisti-
                                      pria esistenza tramite l’interruzione di tale trat-       to. La parità logica tra casi di agevolare la morte
                                      tamento, non si vede perché il medesimo sog-              e lasciare morire riguarda un caso circoscritto di
                                      getto debba essere ritenuto viceversa bisogno-            pazienti, quelli i cui diritti sono già esplicitamen-
                                      so di una ferrea e indiscriminata protezione              te sanciti dalla legge n. 219/2017: «La declara-
                                      contro la propria volontà quando si discuta della         toria di incostituzionalità attiene, infatti, in mo-
                                      decisione di concludere la propria esistenza con          do specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio
                                      l’aiuto di altri, quale alternativa reputata mag-         prestato a favore di soggetti che già potrebbero
                                      giormente dignitosa alla predetta interruzione»           alternativamente lasciarsi morire mediante la
                                      (Ordinanza § 9).                                          rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla lo-
                                      Qui si tratta di stabilire una coerenza tra casi ri-      ro sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5,
                                      tenuti omogenei. Se nel caso del rifiuto o della          della legge ora citata [la legge n. 219/2017]: di-
                                      rinuncia a un trattamento di sostegno vitale è            sposizione che, inserendosi nel più ampio tessu-
                                      prevalente l’autodeterminazione, che nel caso             to delle previsioni del medesimo articolo, prefi-
                                      si specifico si ritiene un valore soverchiante il         gura una “procedura medicalizzata” estensibile
                                      bene vita, non si vede perché non si debba trat-          alle situazioni che qui vengono in rilievo» (Sen-
                                      tare in modo analogo il caso in cui il medesimo           tenza, § 2.3).
                                      paziente, tenuto in vita tramite dispositivi e
                                      trattamenti, consideri la scelta del suicidio me-         3. Implicazioni bioetiche delle ragioni della
                                      dicalmente assistito come più coerente con la             simmetria
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                                      sua dignità. Si tratta, quindi, di ristabilire un bi-     La Corte procede quindi per estensione e consi-
                                      lanciato rapporto tra il bene autodeterminazio-           dera che esista, in questi casi specifici, un fatto-
                                      ne e il bene vita per tutti i pazienti dipendenti         re comune che consente di stabilire una circo-
         ISSN 2284-4503

                                      da trattamenti salva-vita, che deve prescindere           scritta simmetria valutativa tra lasciare morire e
                                      dalla specifica modalità in cui tale rapporto vie-        agevolare la morte: il fattore comune è la tutela
                                      ne tradotto nella pratica.                                dell’autodeterminazione dei pazienti di sceglie-

                                                         BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
206
Forum     Matteo Galletti

         re come morire, nel momento in cui si trovano              vita, il medico «promuove ogni azione di soste-
         nella condizione di decidere se iniziare o so-             gno al paziente medesimo, anche avvalendosi
         spendere un trattamento salva-vita.                        dei servizi di assistenza psicologica» (art. 1
         È significativo che, nella Sentenza, la Corte pun-         comma 3). Questa previsione (per quanto possa
         tualizzi che la riconosciuta condizione di vulne-          apparire paternalistica) deve essere letta
         rabilità dei pazienti sottoposti a trattamenti sal-        nell’ottica di salvaguardare l’autodeterminazio-
         va-vita non è sufficiente per prevedere per que-           ne del paziente, fissando alcuni criteri per ac-
         sti soggetti un regime di protezione che escluda           certare che la scelta compiuta sia effettivamen-
         la pratica del suicidio medicalmente assistito. Si         te libera, consapevole e non viziata, dato l’esito
         potrebbe infatti argomentare che la vulnerabili-           irreversibile che l’esecuzione dell’azione provo-
         tà di questi pazienti dovrebbe indurre maggiore            ca.
         cautela ravvisando che la loro condizione non è            Il percorso scelto dalla Corte, tuttavia, provoca
         poi così dissimile da quella in cui versano le per-        anche un effetto di restringimento della popola-
         sone malate, depresse, psicologicamente fragili,           zione di pazienti che potrebbero ricorrere al
         anziane e in solitudine la cui vita, secondo la            suicidio assistito. Da una parte, l’esigenza di
         Corte, è efficacemente protetta da un divieto              modellare la decisione sul caso specifico di DJ
         generale di aiuto al suicidio. Credo che però a            Fabo, dall’altra la scelta di stabilire un paralleli-
         un simile tentativo di ricomprendere anche i pa-           smo tra la casistica compresa dalla legge n.
         zienti dipendenti da trattamento salva-vita nella          219/2017 e la casistica coperta dall’aiuto al sui-
         categoria di soggetti vulnerabili e meritevoli di          cidio portano la Corte a sostenere che la dipen-
         ampia tutela si possa resistere con due obiezio-           denza da trattamenti salva-vita sia condizione
         ni. Una è ricordata dalla stessa Corte, secondo            indispensabile perché venga meno la punibilità
         cui prevedere un divieto di aiuto al suicidio assi-        dell’aiuto al suicidio. In pratica, l’autodetermi-
         stito per questi pazienti significherebbe intro-           nazione terapeutica, fattore comune sia ai casi
         durre un’asimmetria perché da una parte si                 di lasciare morire, sia ai casi di agevolazione del-
         considerano sufficientemente competenti da                 la morte, è concepita come valore definito in
         rifiutare un trattamento salva-vita, con la con-           riferimento soprattutto alla rinuncia a continua-
         seguenza di andare incontro alla morte, ma non             re a vivere in dipendenza da trattamenti vitali. Il
         sufficientemente competenti da richiedere (e               problema, quindi, risiede in una concezione an-
         ottenere) un aiuto al suicido che avrebbe lo               gusta dello spazio di autodeterminazione, che
         stesso effetto. Ed è un’asimmetria difficile da            lascia sullo sfondo la declinazione che a tratti
         comprendere (Sentenza, § 2.3). Inoltre, ed è               compare anche nel testo dell’Ordinanza e della
         questa la seconda obiezione, a differenza delle            Sentenza e che collega la libertà individuale
         persone giudicate “vulnerabili” dalla Corte, per i         all’esigenza del paziente di morire secondo la
         pazienti dipendenti da trattamenti salva-vita si           propria idea di dignità personale. Ciò che do-
                                                                                                                             Downloaded from www.biodiritto.org.

         possono sempre stabilire criteri per accertare la          vrebbe prevalere, per i pazienti affetti da pato-
         genuina libertà della richiesta sia di interruzione        logia inguaribile e sofferenze intollerabili, è la
         dei trattamenti, sia dell’aiuto al suicidio. Del re-       possibilità di vivere una buona morte, una mor-
                                                                                                                                      ISSN 2284-4503

         sto, è quanto in parte prevede la legge n.                 te che esprima i propri interessi vitali e critici, la
         219/2017 laddove sostiene che, nel caso di ri-             propria autenticità, anche quando non si regi-
         nuncia a o rifiuto di trattamenti medici salva-            stra una dipendenza continuativa o discontinua

                                                     BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
Autodeterminazione e giustizia   207

                                                                                                                                               Forum
                                      da dispositivi o trattamenti medici salva-vita. Se
                                      si fosse perseguita in modo più coerente questa
                                      strada, si sarebbe potuto sostenere l’asimme-
                                      tria valutativa tra agevolare la morte e lasciare
                                      morire senza al contempo restringere eccessi-
                                      vamente la platea degli “aventi diritto”, evitan-
                                      do così di creare un vulnus di giustizia e una po-
                                      tenziale disparità di trattamento di casi che me-
                                      ritano invece di essere trattati in modo uguale.
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         ISSN 2284-4503

                                                        BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
208
Forum     Antonio Vallini

         Il fine vita come spazio libero dal diritto                 razione di incostituzionalità usando lo strumen-
         penale                                                      to del rinvio dell’udienza, contando che, nel
                                                                     frattempo, il Parlamento, bene avvertito, prov-
         Antonio Vallini                                             veda       (questione,     tra    l’altro,   almeno
         Professore ordinario di diritto penale – Università di      nell’immediato superata dal sopravvenire della
         Pisa. Mail: antonio.vallini@unipi.it                        sentenza).
         Tre sono, in definitiva, i momenti salienti                 Vorrei percorrere a ritroso questi tre punti,
         dell’ordinanza n. 207/2019 della Corte costitu-             giacché in questo modo essi verranno a collo-
         zionale (i primi due, in particolare, si riflettono         carsi secondo un criterio di importanza crescen-
         nella sentenza 242/2019).                                   te per il penalista; in altri termini, inforcando gli
         Un primo passaggio rilevante è quello in cui si             occhiali disciplinari che ci competono, è fissan-
         attribuisce all’articolo 580 c.p., la norma che in-         do il primo punto che emergono gli spunti più
         crimina l’istigazione o l’aiuto al suicidio, una ra-        nitidi e interessanti, forse anche de iure condito.
         tio che ne giustifica l’esistenza, che la rende co-         Dunque, un cenno, in primis, alla tecnica del di-
         stituzionalmente adeguata: anche, si badi, con              spositivo dell’ordinanza; questione di interesse
         riferimento all’aiuto al suicidio, non solo                 preminentemente costituzionalistico. È qui suf-
         all’istigazione. Su questo punto in particolare la          ficiente osservare come tale strategia contribui-
         Corte si discosta dalle richieste del giudice a             sca a evidenziare un aspetto che, forse, può re-
         quo, volte a estromettere l’agevolazione                    putarsi la cifra fondamentale di tutto questo
         dall’ambito del penalmente rilevante, o almeno              provvedimento (e, più in generale, dell’intera
         a differenziare la risposta sanzionatoria riferita          vicenda giudiziaria, tra giudice ordinario e Corte
         alle due condotte.                                          costituzionale): si può parlare, invero, di una
         Secondo passaggio significativo: la Consulta ri-            decisione costituzionale empatica – una qualità
         taglia uno spazio in cui quella ratio dell’articolo         che ha risvolti positivi, ma porta con sé rischi –
         580 non ha più senso, a suo dire. Detto spazio è            la quale, cioè, chiaramente risente della forte e
         sovrapponibile a quello in cui opera il diritto di          singolare componente emotigena dello specifico
         rifiutare trattamenti sanitari anche di sostegno            caso concreto. Una decisione che, in certi pas-
         vitale, ormai consolidato a più livelli: legge ordi-        saggi, sembra quasi ispirarsi al brocardo “ex fac-
         naria, costituzione, fonti sovranazionali. In               to oritur ius”, come se ricavasse le affermazioni
         estrema sintesi, laddove sia già riconosciuta la            di diritto direttamente da un giudizio di valore
         facoltà di abbandonarsi alla morte, la Corte re-            sul caso concreto. La scelta di rinviare l’udienza
         puta insensato continuare a tutelare a ogni co-             perché non vi siano, nel frattempo, conseguen-
         sto la vita: l’articolo 580 si trova dunque, rispet-        ze penali per Marco Cappato, evidentemente
         to a queste fattispecie, teleologicamente diso-             risente di una “intuita” inopportunità, in quel
                                                                                                                             Downloaded from www.biodiritto.org.

         rientato; fonte di un accanimento penale irra-              caso specifico, di intervenire penalmente. Tale
         gionevole tanto quanto lo sarebbe, sul versante             aspetto emergerà, più nitidamente, in rapporto
                                                                     al primo profilo problematico tra quelli dianzi
                                                                                                                                      ISSN 2284-4503

         medico, l’accanimento terapeutico.
         Il terzo punto saliente ha a che fare con la tecni-         elencati.
         ca della decisione dell’ordinanza, con la scelta            Veniamo al secondo punto. La Corte delinea
         insolita di annunciare ma postergare la dichia-             questa sorta di scriminante, di deroga

                                                      BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
Il fine vita come spazio libero dal diritto penale      209

                                                                                                                                                          Forum
                                      all’articolo 580 c.p., descrivendo situazioni (e,         dio assistito è esattamente il contrario; è, cioè,
                                      poi, procedure) che eccezionalmente consenti-             la pretesa a che qualcuno metta le mani sul mio
                                      rebbero di chiedere e ottenere l’aiuto al morire.         corpo per aiutarmi a morire. Si tratta, in defini-
                                      Per giungere a tale risultato, propone una sim-           tiva, di due prospettive a tratti indubbiamente
                                      metria rispetto agli spazi di operatività del dirit-      combacianti, ma orientate verso scopi – e, quel
                                      to di rifiutare trattamenti di sostegni vitale.           conta, originanti da visuali – differenti. Prova ne
                                      L’argomento fondamentale, posto a sostegno di             è che la stessa Corte Costituzionale non sembra
                                      simili conclusioni, è già stato ricordato: non ha         prendere pienamente sul serio una simile com-
                                      più senso una tutela a oltranza, tantomeno di             parazione: se davvero ritenessimo che tutte le
                                      carattere penale, della vita di colui che possa           volte in cui è riconosciuto il diritto di rifiutare
                                      lasciarsi morire rifiutando le cure, men che mai          cure salvavita, allora è d’uopo ammettere il sui-
                                      quando il divieto di concedere la morte si tra-           cidio assistito, dovremmo coerentemente rico-
                                      durrebbe in sofferenze (anche dei familiari) o            noscere la facoltà di accedere al suicidio assisti-
                                      comunque lesioni alla dignità “soggettiva” del            to anche, ad esempio, al Testimone di Geova
                                      malato aggiuntive, gratuite, evitabili. La Corte          che rifiuti la trasfusione di sangue; anche a que-
                                      adotta questo stratagemma probabilmente per-              sta tipologia di paziente, tra le altre,
                                      ché vuole dar l’impressione di ragionare a rime           l’ordinamento assegna una facoltà costituzio-
                                      obbligate, quasi sulla base di un tertium compa-          nalmente rilevante di sottrarsi ai trattamenti
                                      rationis: vuole il più possibile evitare di colorare      sanitari, sino alle sue estreme conseguenze.
                                      la propria decisione di una discrezionalità politi-       Sennonché, la Corte elabora altri limiti e pre-
                                      ca che, istituzionalmente, non le compete. Il             supposti, per evitare che si arrivi ad una simile
                                      tentativo è comunque ambiguo, e incompiuto                estensione (richiede, ad es., anche una “patolo-
                                      (nella sentenza l’art. 3 Cost. non viene neppure          gia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o
                                      nominato). Il paragone tra “rifiuto di cure salva-        psicologiche”). Evidentemente si rende ben
                                      vita” e accesso al suicidio medicalmente assisti-         conto del fatto che questa analogia tra facoltà
                                      to è spurio; tanto che, se immodestamente do-             di diverso segno è, per certi versi, a dir poco
                                      vessi dar suggerimenti al legislatore, gli direi di       imprecisa: quei requisiti ulteriori hanno piutto-
                                      non prendere troppo sul serio una simile indica-          sto a che fare con un diritto a non soffrire, o se
                                      zione della Consulta, soprattutto laddove co-             preferiamo con una dignità (soggettiva) del mo-
                                      struisce un identikit della persona autorizzata           rire, che però sarebbe stato arduo spingere a
                                      ad accedere al suicidio appunto muovendo dal              tante estreme conseguenze in virtù di (inesi-
                                      presupposto che costei sia tenuta in vita da              stenti) simmetrie con altra facoltà già precisa-
                                      trattamenti di sostegno vitale. Non a caso, per           mente riconosciuta dall’ordinamento. D’altron-
                                      quanto mi consta, in nessuna delle legislazioni           de, perché prevedere una “procedura” per il
                                      europee che disciplinano l’aiuto al morire si             suicidio medicalmente assistito a tutela del sog-
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                                      stabilisce un simile requisito, irragionevolmente         getto debole, che non è invece egualmente pre-
                                      limitante. Invero, rifiuto di cure e pratiche euta-       vista, dalla legge, per il rifiuto di trattamenti sa-
                                      nasiche aprono prospettive completamente di-              nitari salvavita? (si pensi ad es. alla richiesta di
         ISSN 2284-4503

                                      verse. Il diritto di rifiutare le cure ancora risente     intervento dei “comitati etici” territorialmente
                                      fortemente di un interesse a non subire intro-            competenti, compiuta in particolare nella sen-
                                      missioni sgradite sul corpo. La richiesta di suici-       tenza, con la quale si introduce un requisito

                                                         BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020
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