FMV REGOLAMENTO E TARIFFARIO - AGGIORNAMENTO 2019
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FMV Fondo Mutualità Volontaria Lavoratori Azienda Municipalizzata di Imola REGOLAMENTO E TARIFFARIO AGGIORNAMENTO 2019
In applicazione della Legge n. 460/97 e con riferimento allo Statuto sottoscritto in data 10 giugno 2010, l’Associazione “Fondo Mutualità Volontaria Lavoratori Azienda Municipalizzata di Imola” per brevità denominata “FMV” ha provveduto alla stesura del presente regolamento applicativo. ART. 1 SCOPO DEL FONDO • Rimborsare spese sostenute per prestazioni sanitarie integrative o sostitutive a quelle garantite dal SSN/SSR • Sostenere con elargizioni, i soci che in conseguenza di malattia, venissero a trovarsi in difficoltà. La disponibilità finanziaria del FMV è costituita dalle quote dei lavoratori nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo del Fondo. I rimborsi devono, in ogni caso, essere concessi nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli del presente Regolamento e relativo Tariffario: l’Associazione per perseguire le finalità sopraindicate può prevedere, per richiedere il rimborso, limitazioni e normative più restrittive di quelle previste per rendere ammissibili al beneficio fiscale (detrazione irpef) le stesse prestazioni sanitarie. Il Consiglio Direttivo del FMV può concordare convenzioni a favore dei soci con Enti e Strutture sanitarie attività inerenti le prestazioni sanitarie indicate nel presente Regolamento. Dal 2018 possono iscriversi al FMV tutti i dipendenti a tempo indeterminato con sede lavorativa in- via Casalegno 1 Imola - o – in via Boaria 46 Faenza di “Hera S.p.A.”, ”HERAtech” od “INRETE Distribuzione Energia S.p.A.”. ART. 2 ISCRIZIONE L’iscrizione del dipendente avviene presentando domanda, su appositi moduli, al Consiglio Direttivo del Fondo, notificando i familiari e specificando i requisiti per i quali hanno diritto alle prestazioni del Fondo. Tale domanda deve essere presentata entro i primi sei mesi di assunzione definitiva (assunzione a tempo indeterminato). La comunicazione della presenza di familiari a carico, deve avvenire contestualmente alla domanda di iscrizione del dipendente, nel caso di dipendente neo assunto; ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata dal Socio. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Consiglio Direttivo deve notificare l’avvenuta accettazione od eventuali irregolarità nella domanda stessa. Non vengono accettate domande presentate: • dopo i primi sei mesi di assunzione definitiva; • da soci dimissionari. L’iscrizione al FMV impegna ai versamenti per l’intero anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. L’iscrizione al FMV può mantenersi per l’intero arco della vita lavorativa. ART.3 QUOTE IN FAVORE DEL FONDO Le quote in favore del Fondo, per i lavoratori in servizio vengono trattenute direttamente su tutte le mensilità erogate nella misura dell’1% dell’imponibile (l’imponibile è composto da tutte le competenze e ritenute liquidate assoggettate a previdenziale non influenzato dalle somme anticipate c/ inps ed inail ed esclusi i benefit ed il premio di produttività); la delega che autorizza tale operazione è la domanda di iscrizione al Fondo.
I dipendenti in aspettativa non retribuita per motivi sindacali e/o politici o per incarichi presso enti pubblici dovranno esibire il CUD e versare la quota in favore del Fondo in base agli emolumenti percepiti: il primo contributo verrà versato su specifica indicazione del consiglio FMV per integrare l’eventuale quota relativa ai mesi mancanti se l’attività lavorativa si è conclusa prima del mese di DICEMBRE. L’ aspettativa non retribuita per motivi personali/familiari interrompe il regolare versamento delle quote e determina la sospensione del Socio dai benefici del fondo per il periodo interessato dalla completa sospensione della retribuzione. Provvedimenti aziendali che comportino la “sospensione dal rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione”, interrompendo il regolare versamento delle quote, determinano la sospensione del Socio dai benefici del fondo fino ad eventuale revoca del provvedimento. I pensionati del gruppo HERA, i dipendenti in aspettativa nonché i familiari di dipendenti deceduti in servizio, verseranno una quota pari all’ 1% del reddito derivante da pensione e/o reddito verificabile dal CUD dell’anno di competenza (il CUD dell’anno in cui si effettua il versamento con riferimento ai redditi dell'anno precedente). I soggetti sopra citati verseranno la quota entro il mese di MAGGIO in unica soluzione oppure in 2 rate, un acconto del 30% entro il mese di MAGGIO ed il restante 70% entro il mese di DICEMBRE. Il mancato rispetto delle scadenze sopraindicate o la mancata consegna del CUD entro il mese di APRILE determineranno l’espulsione definitiva del Socio che perderà anche i benefici dell’anno in corso senza che vengano rimborsate le quote versate come acconto. I pensionati e dipendenti sopraindicati saranno esentati dal pagamento della quota annuale in seguito a dimissioni ma solo se le richieste di dimissioni saranno recapitate al FMV entro il 31 Dicembre dell’anno precedente. I neopensionati che lasceranno il servizio prima del 31 dicembre, dovranno versare la frazione dei mesi mancanti rispetto a quello già versato in qualità di dipendente. ART. 4 DIMISSIONI DAL FONDO Devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Consiglio Direttivo del FMV. Solo in caso di licenziamento o pensionamento sono concesse le dimissioni a far data dalla risoluzione del rapporto di lavoro. ART. 5 – DIRITTO AI BENEFICI DEL FONDO Il diritto ai benefici del fondo decorre dal momento in cui il Consiglio Direttivo ha esaminato la richiesta di adesione e verificatene la regolarità delibera di accettarla. Tale diritto perdura fino all’accettazione di eventuali dimissioni dal fondo presentate dall’iscritto o alla sospensione di tale diritto deciso dal Consiglio del Fondo ai sensi del seguente art.6. Tale diritto decade automaticamente in caso di decesso dell’iscritto oppure di suo licenziamento dall’azienda. Il diritto ai benefici del fondo può perdurare invece, su richiesta del dipendente, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro che non comporti le dimissioni del dipendente “dal gruppo aziendale", oppure in caso di pensionamento. Il diritto ai benefici del fondo viene sospeso qualora siano previsti provvedimenti aziendali che comportino la “sospensione dal rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione”: solo qualora sia revocato il provvedimento, il Socio riacquista il diritto ai benefici del fondo con decorrenza dalla ripresa dell’attività lavorativa come dipendente in società del “gruppo aziendale”
Per il Socio che in questa condizione (“sospensione dal rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione”) non riprende la regolare attività lavorativa accedendo direttamente alla pensione decade definitivamente il diritto ai benefici. Le prestazioni concesse agli iscritti, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento, sono estese ai familiari a carico intendendosi per tali quelli per i quali il Socio Effettivo (avente diritto) ha titolo alla deduzioni/detrazione IRPEF: • al coniuge: è obbligatoria la presentazione di copia della “dichiarazione sostitutiva“ e/o della documentazione comprovante il carico fiscale ; • ai figli a carico fino al compimento del 26° anno di età; è obbligatoria a partire dal 18° anno di età la presentazione di copia della “dichiarazione sostitutiva“ e/o della documentazione comprovante il carico fiscale ; • ai figli a carico inabili, handicappati, gravemente invalidi: è obbligatoria la presentazione di documentazione che ne attesti lo stato (“dichiarazione sostitutiva “). Si ricorda che sono considerati portatori di handicap coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Sono considerati tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n° 104/92, sia quelli che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata dal dipendente. I figli indicati dal Socio nella “dichiarazione sostitutiva” come familiari “a carico” saranno considerati in tale condizione fino al 18° anno di età, salvo diversa comunicazione da parte del Socio. Il Socio che presenta richieste di rimborso per un proprio familiare a carico maggiorenne, si impegna ad autocertificarne la condizione di familiare “a carico” al ricevimento dei rimborsi. Entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno per il quale si sono richiesti i rimborsi il Socio deve presentare documentazione reddituale da cui risulti che il familiare è a carico. Inoltre su richiesta dell’Associazione è tenuto ad esibire la documentazione in originale. La documentazione reddituale (frontespizio e pagina in cui sono riportati i familiari a carico del mod. 730 o mod. UNICO o certificazione UNICA) deve essere trasmessa all’ Associazione utilizzando la stessa modalità con la quale sono state trasmesse le richieste di rimborso. Nell’eventualità che la documentazione non fosse presentata nei tempi previsti o che la documentazione presentata non comprovasse la situazione di carico fiscale a suo tempo sottoscritta, il Socio si impegna alla restituzione di eventuali importi indebitamente percepiti (bonifico a favore dell’Associazione FMV ) entro il 31 Dicembre dell’anno successivo alla data delle fatture oggetto di rimborso.
Qualora la documentazione prevista, o la restituzione delle somme indebitamente percepite non dovesse avvenire entro il 31 dicembre previsto, il Socio sarà escluso dai benefici dell’Associazione secondo quanto previsto dall’Art. 6 del Regolamento. ART. 6 ESCLUSIONE , SOSPENSIONE DEI BENEFICI DEL FONDO Sono escluse dai benefici del fondo: a) le spese mediche sostenute a seguito di infermità che siano dolosamente procurate; b) la quota parte di spese sostenute dal socio che sia stata rimborsata da altra organizzazione/ente assistenziale o S.S.N./S.S.R. In presenza di rimborso parziale da altra organizzazione/ente assistenziale o S.S.N./S.S.R e/o di eventuale agevolazione come detrazione fiscale il beneficio previsto dal Tariffario FMV non può comportare un rimborso tale che il totale rimborsato ecceda la spesa sostenuta. Coloro che provochino danni al fondo, con inosservanze od infrazioni al presente regolamento ed allo Statuto vigente, saranno passibili di sospensione dall’assistenza del fondo stesso fino ad un massimo di un anno (anche con validità retroattiva). In tale periodo gli stessi saranno comunque tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti, a favore del fondo. I Soci che per provvedimenti aziendali vengono “sospesi dal rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione”, sono anche sospesi dai benefici del Fondo: in questo caso il Socio conserva comunque l’iscrizione al Fondo. Solo con l’eventuale revoca del provvedimento il Socio riacquista i diritti ai benefici con decorrenza dalla ripresa dell’attività lavorativa come dipendente in società del “gruppo aziendale”, che permetta di nuovo i versamenti delle quote previste dall’art.3 del Regolamento. Il mancato risarcimento di spese sostenute in conseguenza ad irregolarità e/o infrazioni del Socio o la mancata restituzione di somme indebitamente percepite da quest’ultimo comporterà l’espulsione definitiva del Socio dall’Associazione. ART. 7 CONTABILITA’ DEL FONDO Il servizio di contabilità e cassa (esazioni e pagamenti) vengono svolte dal Presidente e Vice Presidente del FMV ai quali restano affidate somme, titoli o libretti di deposito di spettanza del fondo stesso. ART. 8 PAGAMENTI E RIMBORSI Tutti i pagamenti ed i rimborsi devono essere fatti periodicamente a mezzo di appositi mandati, nei casi eccezionali il Consiglio Direttivo può deliberare la concessione di acconti o anticipi. Il rimborso sarà determinato secondo quanto stabilito nel tariffario allegato e con un limite di spesa annuo: restano escluse da questo limite le prestazioni di carattere eccezionale autorizzate in precedenza dal Consiglio Direttivo del FMV. A tale scopo queste prestazioni saranno rimborsabili tenendo conto della disponibilità del FMV alla
data in cui il Consiglio Direttivo del FMV verifica e quindi autorizza le stesse come prestazioni eccezionali con carattere d’urgenza. ART. 9 FONDO DI GARANZIA Al fine di garantire un margine di liquidità al FMV, annualmente i rimborsi verranno effettuati utilizzando l’ammontare totale delle entrate decurtate di una cifra che di anno in anno verrà deliberata dal Consiglio Direttivo del Fondo stesso, a copertura dei costi di gestione dell'associazione. ART. 10 RICHIESTE DI RIMBORSO E DOCUMENTI DA ALLEGARE E’ di competenza del FMV l’erogazione di rimborsi sulla base delle indicazioni riportate nel Tariffario allegato. I rimborsi saranno attribuiti ai Soci al termine dell’esercizio. Se le disponibilità generate dall’esercizio stesso non permettono di rispettare le percentuali di rimborso previste in Tariffario, il Direttivo, al fine di distribuire equamente i rimborsi, può deliberare l’applicazione di un coefficiente moltiplicativo inferiore ad “1” alle percentuali previste. Prima di autorizzare il sussidio, il Consiglio Direttivo del FMV potrà verificare la coerenza delle cifre da elargire con gli enti preposti in base alle direttive mutualistiche e previdenziali ed anche di carattere fiscale. Il sussidio liquidabile sarà determinato secondo quanto stabilito dal Tariffario allegato e con il limite massimo annuo di Euro 2.000,00. Restano escluse da questo limite le prestazioni di carattere eccezionale (cod. 7A) se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo del FMV per il carattere eccezionale e d’urgenza attestato nella documentazione presentata dal Socio. In considerazione dell’importanza degli importi riservati alle prestazioni (cod. 7A), l’Associazione può riservarsi di erogare l’eventuale parte di rimborso eccedente i Euro 2.000,00 rateizzandolo negli esercizi successivi a quello in cui è stato presentata la richiesta di rimborso. Il Tariffario allegato è riferito alle prestazioni individuali del Socio e/o assistito a carico dello stesso mentre il rimborso massimo annuo di €. 2.000,00 è riferito al Socio e quindi comprensivo anche della prestazioni degli assistiti a suo carico. Il Socio, si impegna ad informare l’Associazione FMV dell’eventuale diritto a rimborsi/risarcimenti da altri organizzazioni e/o enti assistenziali e comunque a restituire eventuale somma eccedente la spesa effettivamente sostenuta. Ad esclusione delle spese riferite all’acquisto di occhiali (cod. 3A1, 3A2) ogni documento di spesa (fattura ,ricevuta, scontrino) permette il rimborso in riferimento ad un unico codice del Tariffario. Quando si usufruisce nella stessa giornata di più prestazioni, al fine di ottenerne i rimborsi, è necessario richiedere una documentazione di spesa (fattura, ricevuta, scontrino) per ogni prestazione ottenuta. Eventuali documenti di spesa (fattura, ricevuta, scontrino) attestanti tipologie di prestazioni diverse (aventi codici tariffari diversi), saranno considerati solo per l’importo relativo ad un unico codice del Tariffario e ad una unica prestazione (quella che riserva al Socio il rimborso di maggiore importo).
Documenti di spesa (fattura, ricevuta, scontrino) attestanti più prestazioni con il medesimo codice tariffario saranno rimborsati in riferimento ad unica prestazione nel loro valore complessivo (es. visite specialistiche ed esami diagnostici indicati nello stesso documento di spesa, anche se distinti negli importi saranno rimborsati con cod. 1A come una unica prestazione . Occorre obbligatoriamente inoltrare le richieste di rimborso utilizzando l’applicativo CFC (SOFOS), accedendo all’area riservata del Socio ed attenendosi alle indicazioni del Direttivo aggiornate nella “Guida Applicativo” alla homepage del sito: https://www.fondofmv.it. I Soci possono essere autorizzati dal Direttivo ad utilizzare una diversa modalità di trasmissione della documentazione inoltrando a quest’ultimo specifica richiesta opportunamente motivata. Le domande di rimborso con allegata relativa documentazione prevista devono pervenire entro 90 giorni dalla data del documento (fattura, ricevuta, scontrino) che certifica la spesa sostenuta e non oltre il 15 gennaio dell’anno successivo per le spese sostenute negli ultimi mesi dell’anno. Eventuali “anomalie risolvibili” (vedi Guida Applicativo) sono evidenziate nell’applicativo: è consentita l’integrazione /modifica nel rispetto della scadenza prevista. È consigliabile pertanto inserire il prima possibile le proprie domande di rimborso. Trascorsi i 90 giorni dalla data del documento presentato e non oltre il 15 gennaio, il Direttivo in modo definitivo stabilisce se la richiesta di rimborso ricevuta risulta rimborsabile oppure viene respinta per anomalie/incompletezze non risolte dal Socio. Per evitare di inserire richieste con riferimenti tariffari errati che non permetterebbero di ricevere il rimborso della spesa sostenuta, si invitano i Soci a verificare attentamente le seguenti raccomandazioni. Si precisa che l’importo per il quale si richiede il rimborso deve essere indicato al netto del bollo. Realizzare un pdf (max 3mb) per ogni richiesta di rimborso fattura/scontrino da presentare (allegando anche eventuale prescrizione o scheda prevista): • “SCHEDA PER LENTI E MONTATURE” per le richieste con Codice Tariffaro 3A1 - 3A2 - 3B1 - 3B2; • “SCHEDA PER CURE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE” per le richieste con Codice Tariffario 4; • “PRESCRIZIONE MEDICA” per le richieste con Codice Tariffario 5A - 5B - 7A - 7B - 8A - 9A- 10A - 11A - 12. Restano esclusi dai rimborsi tutte le prestazioni o prodotti (es. occhiali e lenti a contatto) acquistati “online” o presso esercizi che non possono produrre una completa compilazione della “SCHEDA PER LENTI E MONTATURE”. Restano escluse dai rimborsi tutte le prestazioni per le quali è assente od incompleta la “PRESCRIZIONE MEDICA” se prevista. Questo documento deve essere redatto da medico specialista evidenziando la terapia necessaria.
Restano escluse dai rimborsi tutte le richieste riferite a prestazioni/interventi con finalità estetiche. La documentazione attestante le spese effettivamente sostenute (fatture e/o ricevute fiscali ecc.) deve essere obbligatoriamente intestata al beneficiario della prestazione e relativa all’anno di rimborso in corso. Non sono rimborsabili dal FMV le richieste mancanti anche di una sola delle documentazioni previste. Non sono altresì rimborsabili ricevute arretrate. Non sono altresì rimborsabili ricevute di soci e/o assistiti sospesi dai benefici del fondo. Si precisa che prima di presentare le richieste di rimborso occorre consultare la “Guida Applicativo” alla homepage del sito, alla quale è obbligatorio attenersi e nella quale il Direttivo, si riserva la possibilità di eventuali aggiornamenti riguardo i dettagli per richiedere i rimborsi. ART. 11 RICORSI L’iscritto, qualora ravvisi una non corretta interpretazione del presente Regolamento che determini il rigetto totale o parziale della richiesta di rimborso, per sé o per il familiare a carico, può ricorrere ad una Commissione di Garanzia nominata tra i soci del FMV entro 30 giorni dalla data comunicata agli iscritti per ritirare i sussidi. La Commissione di Garanzia entro 30 giorni dalla data del ricevimento del ricorso verificherà tutti gli aspetti del contenzioso e delibererà definitivamente in merito. ART. 12 CONTROLLI Il Consiglio Direttivo del Fondo si riserva in ogni caso, il diritto di far eseguire, con preventivo avviso all’iscritto, controlli da una Commissione di Controllo sulle cause che determinano la richiesta per l’intervento del fondo stesso. In caso di pareri discordanti, a decidere l’intervento del fondo sarà il parere di una commissione formata: • Dall’esperto di fiducia del Consiglio • Dall’esperto di fiducia dell’Assistito • Da un terzo esperto nominato di comune accordo tra le parti.
TARIFFARIO 1 DIAGNOSTICA 1A - visite specialistiche (documentazione di spesa) Concorso spesa fino ad un massimo del 50% di Euro 100,00 per visita ed eventuali esami fatti direttamente dallo specialista. Sono considerate visite, tutte le prestazioni diagnostiche, ecografia, elettrocardiogramma, raggi x, risonanza magnetica, Tac, visite eseguite da medico specialista. Sono rimborsabili anche: - le visite relative alla “idoneità alla pratica sportiva agonistica” se descritte come tali o se comunque evidenziano specifici esami diagnostici (elettrocardiogramma). - valutazioni nutrizionali che siano state effettuate da medico specialista o da Biologo nutrizionista iscritto all’ Albo professionale dei Biologi. - i ticket relativi a visite specialistiche ed esami effettuati presso la struttura sanitaria pubblica o strutture convenzionate con s.s.n.. Restano escluse dai rimborsi: - visite ed esami aventi carattere medico-legale; - visite finalizzate al rilascio di certificazioni (idoneità, patente, caccia); - prestazioni generiche con finalità dietologiche e/o per la cura del corpo; - prestazioni iniettive riferite a vaccini; - documenti di spesa mancanti degli estremi identificativi del richiedente (nominativo, codice fiscale, etc.); - consulenze e prestazioni effettuate da personale sanitario non medico (es. analisi visive effettuate da optometristi; - documentazioni di spesa riferite a visite eseguite presso strutture sanitarie private che non riportano il nominativo del medico (e relativo titolo di specializzazione) che ha realizzato la prestazione. Massimo rimborso per prestazione 50,00 Euro Massimo rimborso annuo 350 Euro 2 PREVENZIONE 2A - visite specialistiche e diagnostica preventiva (documentazione di spesa) Prestazione erogabile esclusivamente al Socio (sono esclusi i familiari). Rimborso del 50% della spesa per: • Visita cardiologica e/o elettrocardiogramma e/o ecocardiogramma • Eco Doppler dei Tronchi Sovraortici – TSA • Ecodoppler arti inferiori • Mammografia • Pap test • PSA • Ecografia prostatica • Ecografia addome completo • Ricerca sangue occulto nelle feci (SOF-FOBT) tre dosaggi • Densitometria ossea Richieste relative a prestazioni diverse da quelle sopra indicate possono venire rimborsate se supportate da specifica prescrizione medica che, evidenziando la motivazione per la quale sono state richieste, dimostrino la finalità di “diagnostica preventiva”; viceversa le richieste vengono rimborsate con il codice 1/A. Non sono comunque rimborsabili gli esami di Laboratorio che vengono sempre rimborsati con il cod. 1A del Tariffario. Rimborso di un solo documento di spesa. Massimo rimborso annuo 150 Euro.
3 OCULISTICA Occhiali:(documentazione di spesa e “SCHEDA PER LENTI E MONTATURE”). E’ previsto il rimborso di un paio di occhiali completo (lenti + telaio) per ogni prescrizione medica che registri una variazione della capacità visiva rispetto alla precedente prescrizione. Detta facoltà è concessa anche trascorso un periodo di tre anni dal precedente rimborso di occhiali o lenti senza variazione della prescrizione medica. 3A1 - telaio e montaggio lenti Per il telaio, montaggio e coloritura lenti concorso spesa fino ad un massimo del 60% di Euro 40,00. 3A2 - lenti per occhiali Rimborso 60% della spesa. Annualmente rimborso di un solo paio di occhiali Massimo rimborso annuo 400 Euro Lenti a contatto: (documentazione di spesa e “SCHEDA PER LENTI E MONTATURE”) 3B1 - Lenti a contatto permanenti Rimborso del 60% della spesa. E’ previsto il rimborso delle lenti a contatto permanenti (es. annuali …). Massimo rimborso annuo 210 Euro 3B2 - Lenti a contatto di durata limitata Rimborso del 50 % della spesa. Lenti usa e getta, giornaliere, settimanali …semestrali. È previsto il rimborso delle lenti a contatto di durata limitata dietro presentazione della prescrizione medica. Massimo rimborso annuo 90 Euro Per prescrizione medica si intende obbligatoriamente il visus riportata nella “SCHEDA PER LENTI E MONTATURE”) 4 ODONTOIATRIA 4A - dentistica comune (documentazione di spesa e “SCHEDA PER CURE ODONTOIATRICHE E ORTODONTICHE”). Rimborso del 30% dell’importo speso. Il rimborso è subordinato alla presentazione della “Scheda cure odontoiatriche e ortodontiche “, opportunamente compilata dal medico dentista. 5 ORTOPEDIA 5A - plantari, busti, ecc… (documentazione di spesa e prescrizione medica specialistica). Plantari e scarpe ortopediche, busti, calze, guaine, purché prescritti da medico specialista, contributo del 50%; 5B - portatori di handicap (documentazione di spesa e prescrizione medica) rimborso del 50% per tutto quanto serve al miglioramento delle attività funzionali ai portatori di handicap. 6 TRASFERIMENTI 6A – trasporto autoambulanza (documentazione di spesa). Concorso spesa pari al 50%.
7 INTERVENTI CHIRURGICI 7A – ricoveri (documentazione di spesa e documentazione necessaria all’autorizzazione). Rimborso del 50% per spese relative ad interventi chirurgici per patologie gravi e/o terapie per malattie oncologiche nel caso in cui il Servizio Sanitario Nazionale non offra la medesima prestazione. Massimo rimborso annuo 10.000 Euro. Le prestazioni sopraindicate se non sono autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo FMV vengono rimborsate con COD. 7B 7B – piccoli interventi (documentazione di spesa con relativa descrizione della prestazione ottenuta). Concorso spesa pari al 50% per piccoli interventi chirurgici svolti anche presso cliniche private in day- hospital o forme simili per finalità curative funzionali (es. laser per correzioni oculistiche); il rimborso verrà calcolato sull’importo dedotto di un eventuale contributo da parte del SSN. Sono escluse le prestazioni di carattere estetico e non funzionale. 8 APPARECCHI ACUSTICI 8A – apparecchi acustici per orecchio (documentazione di spesa e prescrizione medica) Contributo fino ad un massimo del 50 % della spesa. Sono rimborsabili anche eventuali spese accessorie che assicurino la funzionalità degli apparecchi. Massimo rimborso annuo 400 Euro 9 ALLATTAMENTO 9A – allattamento artificiale (prescrizione medica). Contributo di Euro 50,00 per mese per i primi sei mesi di vita. È necessaria una documentazione del pediatra di base che certifichi l’inizio e la necessità dell’allattamento artificiale. 10 CURE TERMALI 10A – cure termali (documentazione di spesa e prescrizione medica). Rimborso del 40% della spesa per cure termali. Si precisa che verranno rimborsate solo le cure prescritte dal medico identificabili chiaramente dal certificato di pagamento. Massimo rimborso annuo 200 Euro 11 TERAPIE 11A – terapie fisiche (documentazione di spesa e prescrizione medica). Rimborso del 40% della spesa per kinesiterapia trattamenti massofisioterapici e terapie strumentali convenzionali prescritti da medico specialista (medico fisiatra od ortopedico) ed eseguiti da massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione diplomati. Le sedute di agopuntura sono rimborsabili se trattasi di prestazioni rese da personale medico. Le prestazioni di osteopatia podologia, logopedia sono rimborsabili se rese da personale iscritto alle professioni sanitarie. Non sono rimborsabili terapie naturali, non convenzionali, non scientifiche quali, a titolo esemplificativo, la pranoterapia, cromoterapia, kinesiologia, massaggio shiatsu. Massimo rimborso annuo 300 Euro 12 PSICOTERAPIE 12A – psicoterapie (documentazione di spesa e prescrizione medica). Rimborso del 40% di spesa. In assenza di prescrizione medica le prestazioni sono rimborsabili se risulta evidenza che siano state effettuate da medico specialista o psicoterapeuta iscritto all’albo. Massimo rimborso annuo 200 Euro.
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