Fiscalità agricola, misure per i giovani e previdenza - Camera.it

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Fiscalità agricola, misure per i giovani e previdenza

9 novembre 2021

   La disciplina della fiscalità agricola è stata oggetto di diversi interventi, sia nella scorsa legislatura sia
 nella corrente, in particolare con la legge di bilancio 2019 e la legge di bilancio 2020.
   Nello specifico, si è intervenuti su:

      la tassazione immobiliare in agricoltura,
      i redditi dominicali e agrari;
      il regime di tassazione di talune attività, quali quelle di produzione e cessione di energia elettrica e
      calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche;
      l'introduzione di crediti di imposta per il sostegno al commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi
      prodotti;
      la previsione di sgravi contributivi per le assunzioni in agricoltura.

  IRPEF, IRAP e IVA in agricoltura: disciplina di base e recenti interventi legislativi

  La tassazione delle imprese agricole ha sempre ricevuto, da parte del legislatore fiscale, un trattamento
di favore: ciò in base al presupposto che l'agricoltura è attività esposta a fattori meteorologici imprevisti e
imprevedibili e svolge un'azione di presidio del territorio.
  In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al
D.P.R. n. 917/1986, recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica:

    alle attività agrarie (quali la coltivazione del terreno, la silvicoltura e l'allevamento di animali);
    alle attività agrarie connesse, quali

  1) la manipolazione
  2) la conservazione
  3) la trasformazione
  4) la commercializzazione
  5) la valorizzazione
  ancorché non svolte sul terreno,
  di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, con riferimento ai beni individuati dal D.M. 13 febbraio 2015.

  Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo
34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.
  Sono escluse le altre attività connesse alla fornitura di beni o servizi, comprese le attività di valorizzazione
del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione e ospitalità.

  L'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, infatti, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di
servizi, il reddito sia determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente
di redditività del 25 per cento.
  Le attività di agricoltura sociale sono considerate, per assimilazione a quelle agrituristiche, connesse
all'attività agricola. Questo comporta che i lavoratori impiegati sono agricoli, che è rurale la destinazione
d'uso degli edifici e che si applica il regime fiscale forfettario previsto per le attività connesse al settore
primario.

   Quanto alle misure introdotte, da ultimo, in merito alla fiscalità agricola, si ricorda che:
   - il decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014) ha messo a regime l'entità della rivalutazione
dei redditi dominicale e agrario, nella misura del 7 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 (art. 7,
comma 4);
   - è stata prevista l'esenzione ai fini IRPEF per gli anni 2017-2020 (successivamente estesa al 2021) per
i redditi dominicali e agrari, relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 44 della legge n. 232 del 2016);
   - è stata prevista l'esenzione IRAP, a decorrere dal 2016, per i soggetti che esercitano un'attività
agricola, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che
forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (art. 1, comma 70,
della legge n. 208 del 2015).

  La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha disposto l'esenzione IRPEF, anche per l'anno
2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali. Si prevede, in particolare che, con riferimento all'anno d'imposta 2021 (oltre che ai precedenti
anni dal 2017 al 2020), non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, del d.lgs. n. 99 del
2004) iscritti nella previdenza agricola (art. 1, comma 38).

   Per quanto riguarda la disciplina dell'IVA in agricoltura, ai sensi del comma 6 del dell'articolo 34 del DPR
n. 633/1972, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due
terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1 del medesimo art. 34, sono esonerati dal versamento
dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
   Nel caso di volume di affari superiore a detta soglia, è previsto un regime speciale per i produttori
agricoli, salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario.

In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella
prima parte della tabella A) allegata al D.P.R. n. 633 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta
dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto
passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera
forfettaria, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse,
delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con apposito decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro per le politiche agricole (cfr. D.M. 12 maggio 1992, D.M. 30 dicembre 1997 e D.M. 23
dicembre 2005).

Numerosi interventi di natura fiscale sono stati inseriti nelle leggi di bilancio che sono state approvate nel corso della
Legislatura.
In particolare:

    sono state innalzate le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e
    suina
    è stata estesa l'IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane
    è stata prevista un'agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso
    abitativo
    è stata ridotta l'accisa sulla birra
    è stata riformata la disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi e delle piante
    officinali spontanee
    è stato equiparato il l trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei
    titolari dell'impresa agricola
    è stata prevista una disciplina fiscale relativa alla commercializzazione di piante e prodotti di floricoltura,
    introducendo la possibilità di calcolare il reddito applicando, un coefficiente di redditività del cinque per
    cento e alle spese per colture arboree, con l'incremento del venti per cento della quota di ammortamento
deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture
     arboree pluriennali, con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

  Inoltre, il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n.
27 del 2020, ha previsto la sospensione per le imprese del settore florovivaistico, fino al 15 luglio 2020, dei
versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione, tra il
1° aprile e il 30 giugno 2020, dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies).

   Successivamente, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2021), ha disposto che gli animali vivi ceduti per l'attività venatoria siano - fino al
31 dicembre 2021 - assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10% e rientrino nello speciale regime Iva per
l'agricoltura (art. 18-bis).

In relazione alle aliquote IVA, si ricorda, in estrema sintesi, che chi esercita attività agricola si può avvalere di un
regime speciale Iva, disciplinato dall'articolo 34 del D.P.R. n. 633 del 1972, il quale consente di detrarre l'Iva sugli
acquisti dei prodotti agricoli non in maniera analitica - cioè sulla base dell'Iva pagata ai fornitori - bensì su base
forfettaria, mediante l'applicazione di percentuali di compensazione stabilite ex lege sull'ammontare delle cessioni. Si
tratta del regime naturale di applicazione dell'Iva per le cessioni dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I del
citato D.P.R, salva la possibilità di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva ordinaria. L'agevolazione si applica
in presenza - tra l'altro - di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte I allegata al D.P.R n.
633 del 1972, e a condizione che i contribuenti siano in possesso di specifici requisiti soggettivi (tra cui rientrano i
cd. produttori agricoli) e che l'acquisto di tali prodotti sia stato assoggettato ad Iva.

  La tassazione immobiliare in agricoltura

  Con la legge di stabilità per il 2016 sono stati esentati dal pagamento dell'IMU (imposta municipale sui
terreni) i terreni agricoli:

     ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare del Ministero delle finanze n.
     9 del 14 giugno 1993);
     posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
     previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
     ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da
     parte di specifici soggetti;
     con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
     collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e
     possesso.

  La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare
locale, unificando l'IMU e la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e stabilendo che l'aliquota di base per i
terreni agricoli non inclusi nell'esenzione sia fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché esenti da
TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possano aumentarla
sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento (art. 1, comma, comma 752).

   Successivamente, l'art. 177 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020) ha previsto l'esenzione IMU per il settore turistico, che comprende
gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo. In particolare, si prevede
l'abolizione della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune, per l'anno 2020 in favore dei
possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così
come per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili di agriturismi, villaggi
turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle
attività. L'agevolazione è estesa agli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di
strutture espositive, nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
   Inoltre, l'art. 9 del decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori, ha abolito il versamento della
seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività
imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione
dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19, come indicate nell'Allegato 1 del provvedimento (si
tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e
bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell'organizzazione
di fiere e altri eventi). L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività
esercitate negli immobili medesimi. Tale disposizione si aggiunge all'esenzione dal pagamento della
seconda rata IMU per le strutture turistiche, ricettive e fieristiche già stabilita dall'articolo 78 del decreto-
legge n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020) che, a tale scopo, viene
espressamente fatta salva.

  A decorrere dal 1° gennaio 2014, poi, sono state ripristinate le agevolazioni previste per la piccola
proprietà contadina: pertanto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze,
qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti (CD) ed
imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella relativa gestione previdenziale sono soggetti alle imposte
di registro ed ipotecaria nella misura fissa, ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento; gli onorari
dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà (si veda art. 2, comma 4-bis del decreto-legge n. 194 del
2009). Tali agevolazioni sono state, poi, estese, con la legge di stabilità 2016, a favore di proprietari di
masi chiusi siti nella provincia autonoma di Bolzano e al coniuge o ai parenti in linea retta - purchè già
proprietari di terreni agricoli e conviventi - di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali (art.
1, commi 906 e 907 della legge n. 208 del 2015) e, dal 2017, ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di
fondi rustici nei territori montani, finalizzati all'arrotondamento della proprietà contadina (art. 1, comma 47,
della legge n. 232 del 2016).

  La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha, inoltre, previsto le seguenti misure:

    l'estensione alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura
    non irrigua, da individuare con decreto, della facoltà - già prevista per quelle ubicate nei comuni montani
    - di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo
    fascicolo aziendale;
    la proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei
    terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che
    il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva (art. 1, commi 1053 e 1054).

   Successivamente, la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto che, per l'anno
2021, non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a
titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro,
qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori
diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (art.
1, comma 41).

  Da ultimo, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 106 del 2021), ha prorogato dal 30 giugno al 15 novembre 2021 i termini per il versamento
dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni, nonché per la
redazione della relativa perizia giurata di stima (art. 14, comma 4-bis). La facoltà di rivalutare fiscalmente
tali beni è stata, da ultimo, prorogata al 1° gennaio 2021 dall'art. 1, commi 1122 e 1123 della legge n. 178
del 2020.

  Il regime fiscale e incentivante relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e
fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali

   La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha riconosciuto, fino al riordino della materia, che gli
impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli alimentati con sottoprodotti
provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possano accedere agli incentivi previsti per
l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23
giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi 954-957).

  Successivamente, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto una disciplina relativa
alle misure per favorire l'economia circolare del territorio, prevedendosi, in particolare, per taluni impianti di
produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o
associati (a talune condizioni), il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta, con le modalità
e condizioni definite da un successivo decreto interministeriale (art. 1, commi 524-527).

  Inoltre, il decreto-legge n. 162 del 2019, cosiddetto "Proroga termini" (convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 8 del 2020), ha disposto, all'articolo 40-ter, la proroga per il 2020 degli incentivi per gli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW,
aventi determinate caratteristiche e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di
allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione derivi per
almeno l'80 per cento da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e, per il restante 20 per
cento, da loro colture di secondo raccolto.
  L'art. 12, comma 9-ter del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini (convertito, con
modificazioni dalla legge n. 21 del 2021), ha ulteriormente prorogato all'anno 2021 i predetti incentivi.

   Successivamente, il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto "Cura Italia" (convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 27 del 2020) ha previsto l'autorizzazione alle Regioni e alle Province autonome ad agevolare
utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio
territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per
l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione
dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (art. 78,
comma 3-ter). Ha previsto, inoltre, la fissazione del 30 settembre 2020 quale termine entro il quale
pubblicare il bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni,
dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-octies).

  Inoltre, il decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto "Sostegni" (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
69 del 2021) ha previsto che, nelle zone montane, le misure di incentivazione per interventi di incremento
dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole
dimensioni, c.d. "Conto termico 2.0" (di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2016), si applichino, fino al
31 dicembre 2022, anche alle imprese il cui titolare esercita le attività previste dall'articolo 2135 del codice
civile (art. 39-bis).
  Il medesimo provvedimento consente al MIPAAF, nell'ambito delle proprie competenze, e al fine di
sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività del settore meccanico
agrario, di avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, per il 2021 e nel limite di spesa di 0,5 milioni di
euro per il 2021, che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza tecnica dell'ENAMA (Ente
nazionale meccanizzazione agricola). Si prevede, in particolare, che rientrano nell'attività di assistenza
tecnica:
  a) il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali
condotte dai centri prova operanti in Italia;
  b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui
al Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato col deceto
ministeriale 22 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. n. 150/2012 (Attuazione della direttiva
2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)
(art.39-ter).

   Successivamente, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto "Sostegni-bis" (convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2021) ha incrementato di 0,5 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa
prevista dall'articolo 1, comma 521, della legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019), al fine di sostenere,
entro il predetto limite di spesa, la ripresa, lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole tramite
sperimentazioni, progetti innovativi e impiego di soluzioni tecnologiche per la produzione agricola, con
l'obiettivo di: ridurre i costi e le spese sostenute dai produttori agricoli; aumentarne la resilienza di fronte alle
costrizioni dell'emergenza pandemica; contenere l'impatto ambientale; mitigare i cambiamenti climatici (art.
68-bis).

  Da ultimo, il decreto-legge n. 77 del 2021 di Governance del PNRR (convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108 del 2021) ha introdotto un'ulteriore eccezione al generale divieto, per gli impianti solari
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, di accedere agli incentivi statali. Si prevede,
infatti, che il divieto di accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 - previsto
dal comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1/2012, cui vengono aggiunti i commi 1-quater-1-sexies -
non si applichi agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio
verticale dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo
da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. L'accesso agli incentivi per i predetti impianti
è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare
l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la
continuità delle attività delle aziende agricole interessate. Qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la
violazione delle suddette condizioni, cessano i benefìci fruiti (art. 31, comma 5).

  Le misure destinate ai giovani, lavoro e previdenza nel settore agricolo

  Si ricorda che il capo III del Titolo I del decreto-legislativo n. 185 del 2000 (artt. 9-10-quater), reca misure
in favore dello sviluppo dell'imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale. In particolare, l'art.
10 (modificato, da ultimo, dall'art. 43-quater, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020) prevede, per le
imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, mutui agevolati per gli investimenti (a un
tasso pari a zero) e contributi a fondo perduto.

  La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha poi previsto l'assegnazione, a titolo gratuito, di una
quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno dei quali sia nato negli anni
2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino una quota del 30
per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi possono richiedere un mutuo fino a
200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che deve essere ubicata in
prossimità del terreno assegnato. Si rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle
modalità di attuazione della predetta disposizione (art. 1, commi 654-656).

  La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha inoltre previsto le seguenti misure:

    l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria
    per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori
    agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
    previdenza agricola effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi (art. 1, comma
    503);
Precedentemente, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) aveva previsto, per il settore agricolo, un
esonero contributivo totale per i primi tre anni e uno sgravio contributivo, al 66% nel quarto anno e al 50% nel
quinto anno, a favore degli imprenditori agricoli che non avessero raggiunto i 40 anni di età e che si iscrivessero per
la prima volta alla previdenza agricola tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 (art.1, commi 117-118).
l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli, uno
dei quali sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservino
una quota del 30 per cento della società ai nuclei familiari prima richiamati. Questi potranno richiedere un mutuo
fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della cosiddetta "prima casa", che dovrà essere ubicata in
prossimità del terreno assegnato. Il testo rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione dei criteri e delle
modalità di attuazione della misura (art. 1, commi 654-656 ). La legge di bilancio 2017 ( legge n. 232 del 2016)
aveva altresì previsto, all'articolo 1, comma 344, l' esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite
massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con
età inferiore a 40 anni, che si iscrivessero per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31
dicembre 2017. Tale esonero era esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età
inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende fossero ubicate nei territori montani e
nelle aree svantaggiate.

    la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento
    di aziende agricole condotte da imprenditrici agricole, attraverso investimenti nel settore agricolo e in
    quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite
    di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento. A tal
    fine, è istituito nello stato di previsione del MIPAAF un fondo rotativo per l'attuazione delle disposizioni
    relative alla concessione dei predetti mutui a tasso zero, con una dotazione finanziaria iniziale di 15
    milioni di euro per il 2020 (art. 1, commi 504-506);
    una disciplina relativa al regime giuridico di vendita dei terreni ISMEA, al fine di favorire il ricambio
    generazionale in agricoltura (art. 1, comma 510).
Inoltre, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha
disposto le seguenti misure relative anche ai lavoratori agricoli:

    si consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell'emergenza
    epidemiologica da COVID-19, trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della
    sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con
    riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste
    dalle vigenti disposizioni (di cui ai Titoli I e II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive
    modificazioni) in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro. Dall'ambito suddetto sono
    esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente inclusi (ove ricorra la circostanza di
    assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi
    civilmente riconosciuti (art. 22);
    si riconosce una indennità di 600 euro, per il mese di marzo 2020, per i lavoratori autonomi iscritti alle
    gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori
    diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), non titolari di pensione e non iscritti ad
    altre forme previdenziali obbligatorie: tale indennità non concorre alla formazione del reddito (art. 28);
    si riconosce, agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 hanno
    effettuato almeno 50 giornate lavorative, una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, che non
    concorre alla formazione del reddito (art. 30);
    si proroga il termine per la presentazione delle domande della disoccupazione agricola - da
    presentarsi nel 2020 - dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020, per gli operai agricoli a tempo determinato
    e indeterminato, con riferimento alla disoccupazione agricola verificatasi nel 2019 (art. 32);
    si prevede, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che
    la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa
    anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori
    accertamenti medici. E' reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente
    non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce
    effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (art. 78, commi 2-sexies-2-decies);
    si proroga al 31 dicembre 2020 la validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali
    agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di strumenti di
    intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto
    con le Regioni, i comuni interessati e le autorità sanitarie (art. 78, commi 3-sexies e septies);
    si estende (dal quarto) al sesto grado di parentela o affinità il limite entro il quale - con riguardo
    alle attività agricole - le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di
    breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi)
    non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 105, comma 1). Si prevede inoltre
    l'estensione, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19,
    dell'applicazione della disciplina che esclude - a determinate condizioni - la configurabilità di un
    rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono
    aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane (art. 105, comma 1-quinquies);
    viene data la possibilità al proprietario, al conduttore o al detentore di terreni sui quali insistono piante
    infettate dagli organismi nocivi da quarantena di effettuare lo spostamento scadenzato in un comune
    diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, al fine di dare attuazione alle misure fitosanitarie
    ufficiali e ad ogni altra attività ad esse connessa disposte dai provvedimenti di emergenza fitosanitaria
    (art. 105, comma 1-bis). Si consente, altresì, la cura e la pulizia dei terreni coltivati o non coltivati, al
    fine di evitare il rischio di incendio derivante dalla mancata loro mancata cura. A tal fine, è permesso
    al proprietario, al conduttore o al detentore di tali terreni lo spostamento scadenzato in un comune
    diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano (art. 105, comma 1-ter). In base all'art. 105,
    comma 1-quater, l'attuazione delle suddette misure rientra nei casi di comprovate esigenze lavorative
    ovvero di assoluta urgenza, che non ricadono nel generale divieto di spostamento o trasferimento da un
    comune all'altro sull'intero territorio nazionale.

 Successivamente, l'art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto Rilancio (convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020), ha previsto l'esonero dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2020
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali - a carico dei datori di lavoro - per alcuni
comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura). In attuazione della predetta disposizione è stato emanato il
decreto ministeriale 15 settembre 2020.
  In seguito, l'art. 43-quater del decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto Semplificazioni (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020), ha modificato le condizioni previste a legislazione vigente per la
concessione dei benefici a favore delle aziende agricole condotte dai giovani che subentrano nella
gestione di altre aziende agricole al fine di facilitare il ricambio generazionale. Viene, al riguardo, estesa la
possibilità di richiedere, a tal fine, oltre ai mutui agevolati a un tasso pari a zero anche un contributo a
fondo perduto, fino ad allora previsto solo a favore delle aziende agricole giovanili ubicate nel Mezzogiorno.
In attuazione di questo articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 20 aprile 2021, recante "Misure in
favore dell'autoimprenditorialita' giovanile in agricoltura".

  Inoltre, l'art. 58-quater del decreto-legge n. 104 del 2020, cosiddetto Agosto (convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 126 del 2020), integrando il suddetto art. 222, comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, ha
specificato che il riferimento alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole - ai fini del predetto esonero
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30
giugno 2020 - è relativo anche alle imprese associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da
tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini
speciali). In attuazione del predetto articolo, è stato adottato il decreto ministeriale 10 dicembre 2020.

  In seguito, il decreto-legge n. 137 del 2020, cosiddetto Ristori (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
176 del 2020) ha disposto le seguenti misure:

    la previsione dell'esonero - in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e
    dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai
    coloni - dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e
    contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre
    2020 (art. 16);
    la previsione, in favore dei medesimi soggetti di cui sopra, dell'esonero dal versamento dei
    contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la
    quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa al mese di dicembre 2020, che svolgano
    attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 dello stesso decreto (art. 16-bis).

  Proprio in relazione alle disposizioni recate dai suddetti articoli 16 e 16-bis del decreto-legge Ristori, è
intervenuto l'art. 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, cosiddetto proroga termini, il quale ha
sospeso, per gli agricoltori e gli altri soggetti beneficiari del citato esonero contributivo per i mesi di
novembre e dicembre 2020, il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, fino alla
comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il
16 febbraio 2021. In applicazione delle predette disposizioni, l'INPS, da ultimo, ha emanato il messaggio n.
587 del 10 febbraio 2021.
  Successivamente, l'art. 19 del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto Sostegni (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021) ha esteso al mese di gennaio 2021 l'esonero contributivo a
favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura già previsto dagli articoli
16 e 16-bis del decreto-legge n. 137 del 2020, rispettivamente, per i mesi di novembre e dicembre 2020.
  Il medesimo decreto-legge n. 41 del 2021, all'art. 8, comma 8, prevede che il trattamento di cassa
integrazione salariale operai agricoli (CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n.
18 del 2020 (legge n. 27 del 2020), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, sia concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate
lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, per una
durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il
termine di decadenza di cui alla presente disposizione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di
entrata in vigore del predetto decreto.

  La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha, poi, previsto l'esonero contributivo in favore dei
coltivatori diretti e imprenditori agricoli, con età inferiore a 40 anni, dal versamento del 100 per cento
dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate
tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 33).

  Successivamente, il decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto Sostegni-bis (convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 106 del 2021), ha previsto - tra l'altro - le seguenti misure:
  - estende alle donne imprenditrici – a prescindere dall'età - l'applicabilità delle misure agevolative per lo
sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di
un contributo a fondo perduto) (art. 68, comma 9);
   - prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli
anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (art.
68, commi 10-12);
   - estende fino al 31 dicembre 2021, e, se successivo, fino al termine dello stato di emergenza da Covid-
19, la possibilità, già riconosciuta per il 2020, per i percettori di ammortizzatori sociali in costanza o in
assenza di rapporto di lavoro di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza
subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici, nonché la previsione secondo cui determinate prestazioni
svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole in zone montane non integrano in
ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato (art. 68, comma 15-septies);
   - riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800
euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, i quali, nel 2020, abbiano svolto almeno 50
giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato (art. 69, commi 1-5);
   - riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative,
che esercitano professionalmente la pesca (art. 69, commi 6 e 7);
   - riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo
nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021 (art. 70).

  In seguito, il decreto-legge n. 77 del 2021, di Governance del PNRR (convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 108 del 2021) ha introdotto alcune misure di semplificazione al fine di accelerare l'esecuzione
degli interventi in materia di agricoltura e pesca ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità.
  La prima misura consente ad alcuni soggetti, relativamente al settore agricolo, il rilascio della perizia
tecnica attestante che i beni strumentali acquistati dall'impresa possiedono caratteristiche tecniche tali da
includerli negli elenchi dei beni agevolabili in base agli allegati A e B della legge di bilancio per il 2017 (L.
232/2016) e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. I
beni strumentali in questione sono quelli cha danno diritto alla fruizione dello specifico credito d'imposta
introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019). I soggetti abilitati al rilascio della perizia sono: i
dottori agronomi o forestali, gli agrotecnici laureati o i periti agrari (lettera a).
  La seconda misura stabilisce l'efficacia in tutto il territorio nazionale dell'accertamento eseguito da una
regione rispetto alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualità di imprenditore agricolo
professionale (IAP) (lettera b) (art. 56-ter).

   Successivamente, l'art. 3-ter del decreto-legge n. 103 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 125 del 2021) ha introdotto norme interpretative dell'art. 10 della legge n. 199 del 2016 sul contrasto del
caporalato in agricoltura, il quale – nel far riferimento agli accordi di riallineamento retributivo nel lavoro
agricolo tra associazioni rappresentative datoriali e dei lavoratori – consente di demandarne la conclusione
dal livello provinciale a quello aziendale. In tal senso, la nuova disposizione chiarisce che la
rappresentatività da parte datoriale è soddisfatta anche qualora gli accordi aziendali siano sottoscritti dalla
sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di
riallineamento. Inoltre, il comma 2 del nuovo art. 3-ter reca una disposizione interpretativa sull'efficacia
temporale del riallineamento.

  In seguito, l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 120 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n.
155 del 2021) ha previsto che, per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto
privato dalle amministrazioni (pubbliche) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-
forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione incendi boschivi e in zone di
interfaccia urbano-rurale (ossia incendi che interessano luoghi dove l'area naturale e quella urbano-rurale si
incontrano e interferiscono reciprocamente), di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applichino, nei limiti
di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale
delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali.
Si prevede, inoltre, che per le amministrazioni pubbliche partecipi al tavolo di contrattazione nazionale e a
livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico, un rappresentante
delle Regioni.
   Si ricorda, relativamente ai vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche
amministrazioni, in relazione - in particolare - ai contratti a tempo determinato, quanto previsto dall'art. 9,
comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010).
   L'art. 7-ter del medesimo decreto-legge n. 120 del 2021 ha poi autorizzato le Regioni a individuare,
nell'ambito dello stesso bacino idrografico e limitatamente ai terreni di proprietà del demanio regionale,
superfici nude ovvero terreni saldi da sottoporre a rimboschimento compensativo delle superfici bruciate,
fermi restando i divieti e le prescrizioni previste dalla legge. Si consente alle Regioni di avvalersi, al fine di
individuare i siti più idonei, del contributo scientifico di università ed enti di ricerca utilizzando tutti i
sistemi di rilevazione e analisi a loro disposizione.

  Da ultimo, il decreto-legge n. 121 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2021), che
reca disposizioni in materia di infrastrutture e di trasporti, ha introdotto alcune modifiche al codice della
strada di interesse per il settore agricolo.

   Nel dettaglio, si modifica l'art. 60 del codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992),
relativo ai mezzi d'epoca e di interesse storico e collezionistico, apportando modifiche volte – in
particolare - a ricomprendere nella categoria anche ciclomotori e macchine agricole. Relativamente a
queste ultime, l'anzianità del mezzo viene fissata - dall'art. 1, comma 2-bis del medesimo decreto-legge n.
121 del 2021 - in quarant'anni precedenti alla domanda di classificazione tra i veicoli storici e da collezione
(anziché i 20 anni previsti per gli altri mezzi dall'art. 215 del D.P.R. n. 495 del 1992, che reca il regolamento
di attuazione del predetto codice).
   Si modifica poi l'art. 105 del medesimo codice, prevedendosi che la lunghezza massima dei convogli
formati da macchine agricole semoventi e delle macchine agricole trainate passi da 16 metri e mezzo a 18
metri e 75 centimetri.
   Si modifica, infine, l'art. 110 del codice, introducendo – tra l'altro - un nuovo comma 2-bis che consente,
alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile,
finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, l'immatricolazione ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo 110, a nome della rete di imprese. La disposizione prevede che la rete sia identificata dal codice
fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo
3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete,
previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla
legge al proprietario del veicolo. La finalità è quella di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese.
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