FINANCIAL REGULATORY OUTLOOK OUTSOURCING - WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS

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FINANCIAL REGULATORY OUTLOOK OUTSOURCING - WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS
23 Febbraio – 1° Marzo 2019

Weekly Newsalert

Financial Regulatory Outlook
Outsourcing
> Accordi di esternalizzazione
Progetto finale di Orientamenti EBA sugli accordi di
esternalizzazione
In data 25 febbraio 2019 EBA ha pubblicato sul              pagamento sono tenuti a completare e integrare la
proprio sito internet il documento “Final Report            documentazione inerente gli accordi di
on EBA Draft Guidelines on outsourcing                      esternalizzazione a partire dal primo rinnovo di ogni
arrangements” che fa seguito alla consultazione             accordo esistente di outsourcing e comunque non più
del 22 giugno 2018.                                         tardi del 31 dicembre 2021.

Si tratta del progetto finale di Orientamenti, rivolto      Qualora, invece, non sia stata finalizzata la revisione
alle autorità competenti e agli istituti finanziari, che    degli accordi di esternalizzazione delle funzioni
revisiona gli Orientamenti pubblicati nel 2006 dal          critiche e importanti entro il 31 dicembre 2021, gli
CEBS (il Comitato delle autorità europee di vigilanza       enti e gli istituti di pagamento dovranno darne
bancaria al quale si è poi sostituita EBA nel 2011), sul    notifica all’autorità competente.
tema dell’esternalizzazione.
                                                            Una volta che i nuovi Orientamenti entreranno in
Gli Orientamenti perseguono l’obiettivo di definire un      vigore, saranno contestualmente abrogati gli
quadro armonizzato per gli accordi di                       Orientamenti del CEBS del 2006 in materia, nonché
esternalizzazione; in particolare, EBA fornisce una         le Raccomandazioni dell’EBA in materia di
chiara definizione di “outsourcing” e specifica i criteri   esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (confluiti
per stabilire se una attività, un servizio, un processo o   nel documento in esame al fine di creare un unico
una funzione esternalizzata sia o meno essenziale o         framework in materia).
importante.
                                                            Si attendono ora le traduzioni degli Orientamenti
A differenza degli Orientamenti del CEBS, il presente       nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea, la cui
documento è indirizzato non solo alle istituzioni           applicabilità è prevista per il 30 settembre 2019
creditizie e alle imprese di investimento                   per tutti gli accordi conclusi, revisionati o modificati
soggette ai requisiti della Direttiva sui requisiti         in tale data o successivamente alla stessa, ad
patrimoniali (cd. “CRD”) (di seguito “enti”), ma anche      eccezione del par. 63 (b) - la cui applicabilità è
agli istituti di pagamento soggetti alla Direttiva          prevista dal 31 dicembre 2021 - nel caso di
rivista sui servizi di pagamento (cd. “PSD 2”) e agli       esternalizzazione di funzione oggetto di
istituti di moneta elettronica soggetti alla                autorizzazione a fornitori stabiliti in paesi terzi.
Direttiva sulla moneta elettronica (di seguito
“istituti di pagamento”).                                   Final Report on EBA Draft Guidelines on outsourcing
                                                            arrangements
Ai sensi degli Orientamenti, gli enti e gli istituti di
Financial Regulatory Outlook – Tecniche di attenuazione del rischio

Tecniche di attenuazione del rischio
> Rischio di credito

 Consultation paper EBA sulle tecniche di attenuazione del rischio
 per gli enti che applicano il metodo interno avanzato (A-IRB
 Approach)

EBA, in data 25 febbraio 2019 ha avviato una                   Consultation Paper. Draft Guidelines on Credit Risk
consultazione pubblica per l’elaborazione di un set di         Mitigation for institutions applying the IRB Approach
Orientamenti, dal titolo “Consultation Paper.                  with own estimates of LGDs
Draft Guidelines on Credit Risk Mitigation
for institutions applying the IRB Approach
with own estimates of LGDs”.
EBA ha elaborato la presente bozza di Orientamenti
al fine di specificare i requisiti per l’utilizzo
delle tecniche di attenuazione del rischio di
credito (cd. “Credit Risk Mitigation - CRM”) previsti
dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”)
nell’ambito del metodo interno avanzato per il rischio
di credito (cd. “Advanced-Internal Rating Based
approach”).
In particolare, la bozza di Orientamenti, che si
inserisce all’interno del più ampio lavoro condotto da
EBA sulla revisione dei modelli interni,
stabilisce i criteri di eleggibilità per le diverse tecniche
CRM, in particolare per le protezioni di credito di tipo
reale e di tipo personale disponibili agli enti.
L’obiettivo di EBA è quello di eliminare le
differenze significative esistenti negli
approcci utilizzati nell’ambito delle tecniche
di attenuazione del rischio di credito dovute
alle differenze nelle pratiche di supervisione o nelle
scelte specifiche delle banche che adottano tali
approcci.
Gli Orientamenti sono indirizzati alle autorità
competenti e agli enti che applicano il metodo interno
avanzato (A-IRB Approach) e si applicheranno dal 1°
gennaio 2021.
Gli enti saranno tenuti ad incorporare le presenti
disposizioni nei propri sistemi di rating entro tale
data.
La consultazione si concluderà il 25 maggio 2019.
Financial Regulatory Outlook – Dichiarazioni non finanziarie

Dichiarazioni non finanziarie
> Legge di Bilancio 2019

Richiamo            di attenzione Consob riguardante le dichiarazioni non
 19 – 25 Gennaio 2019

finanziarie (DNF)

 Consob ha pubblicato, in data 28 febbraio 2019, un        dall’articolo 1, comma 1073 della legge 30 dicembre
 richiamo di attenzione rivolto alle imprese e ai gruppi   2018, n. 145 all’articolo 3 del decreto legislativo 30
 finanziari che, conformemente alla Direttiva              dicembre 2016, n. 254
 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di
 carattere non finanziario e di informazioni sulla
 diversità, devono includere nella relazione sulla
 gestione una dichiarazione di carattere non
 finanziario (DNF).
 Nello specifico, l’art. 1 comma 1073 della Legge 30
 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di bilancio 2019)
 ha previsto che le imprese di cui sopra descrivano
 all’interno della DNF individuale non solo i
 principali rischi generati o subiti connessi ai
 temi di carattere non finanziario (ambientali, sociali
 attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani o
 alla lotta contro la corruzione), ma anche le
 modalità di gestione degli stessi, modificando in
 questo modo il decreto legislativo 30 dicembre 2016,
 n. 254 che ha attuato la Direttiva 2014/95/UE
 sopramenzionata.
 La ragione sottostante tale modifica risiede nella
 necessità di rafforzare la DNF e nella segnalazione
 della rilevanza annessa dall’ordinamento anche alle
 informazioni che riguardano le modalità di
 gestione dei rischi censiti, con riguardo alle
 procedure e ai presidi adottati o non adottati.
 Ciò premesso, considerato che la Legge di Bilancio
 2019 è in vigore dal 1° gennaio 2019 e non ha
 previsto una diversa decorrenza per la suddetta
 modifica, si richiama l’attenzione dei destinatari di
 fornire nelle DNF che saranno pubblicate a decorrere
 dal 1° gennaio 2019, anche le informazioni sulle
 “modalità di gestione” dei principali rischi
 mappati rispetto ai temi di carattere non finanziario.

 Richiamo di attenzione n. 1 del 28 febbraio 2019.
 Dichiarazioni non finanziarie - Modifiche apportate
Financial Regulatory Outlook – MiFID II

MiFID II
> Trasparenza dei costi

Richiamo           di attenzione Consob riguardante le informazioni sui
19 – 25 Gennaio 2019

costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento
e accessori e agli strumenti finanziari

In data 28 febbraio 2019, Consob ha pubblicato un           Le informazioni sui costi e sugli oneri devono essere
richiamo di attenzione rivolto agli intermediari            altresì rendicontate ex post su base periodica
sul tema del rispetto della nuova disciplina                almeno annuale; nell’invio dei rendiconti periodici,
introdotta da MiFID II e, in particolare, sulla             gli intermediari devono attenersi alle previsioni
trasparenza dei costi; Consob, infatti, è l'Autorità        introdotte nella contrattualistica con la clientela e
deputata a vigilare sulla corretta applicazione della       trasmettere tali rendiconti il prima possibile a
disciplina e contribuisce ad assicurare                     decorrere dalla maturazione del periodo di
l'armonizzazione nell'applicazione delle norme.             riferimento.
Rispetto alla previgente MiFID I, la disciplina             Consob richiama l'attenzione degli intermediari
introdotta da MiFID II - in vigore da gennaio               sull'osservanza degli obblighi di disclosure ex
2018 - richiede agli intermediari un maggiore grado         ante e ex post, ricordando che:
di trasparenza informativa (disclosure) sui costi e
sugli oneri connessi alla prestazione di servizi di         1) i presidi adottati per la trasparenza ex ante ed ex
investimento, al fine di garantire che gli investitori      post, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri
siano consapevoli di tutti i costi e degli oneri per la     connessi alla prestazione di servizi di investimento e
valutazione degli investimenti, anche in un'ottica di       accessori e agli strumenti finanziari dovranno essere
confronto fra servizi e strumenti finanziari.               compiutamente illustrati nella prossima “Relazione
                                                            sui servizi” da trasmettere alla Consob entro il 31
Nel dettaglio, il quadro di riferimento normativo in        marzo 2019;
materia (che comprende il TUF, il Regolamento
Intermediari di Consob, il Regolamento delegato             2) la Relazione della Funzione di controllo di
(UE) 2017/565 e una serie di Questions & Answers di         conformità alle norme, accompagnata dalle
ESMA) impone agli intermediari di fornire                   osservazioni e determinazioni degli organi aziendali,
agli investitori, ex ante ed ex post,                       inviata ai sensi della Delibera Consob n. 17297 del 28
informazioni in forma aggregata, che siano                  aprile 2010 riguardante le Disposizioni concernenti
chiare e non fuorvianti, su tutti i costi ed oneri          gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la
connessi ai servizi prestati ed agli strumenti finanziari   trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti
offerti, per consentire al cliente di conoscere il costo    vigilati, dovrà contenere gli esiti dei controlli
totale ed il suo effetto complessivo sul rendimento; su     effettuati sul tema.
richiesta del cliente, tali informazioni devono essere      Consob specifica, infine, che quanto richiamato si
presentate anche in forma analitica.                        applica anche ai consulenti finanziari autonomi
Le informazioni ex ante sui costi e gli oneri devono        e alle società di consulenza finanziaria.
essere rese in tempo utile prima della                      Richiamo di attenzione Consob riguardante le
prestazione del servizio; pertanto l’intermediario,         informazioni sui costi e gli oneri connessi alla
prima di commercializzare uno strumento finanziario,        prestazione di servizi di investimento e accessori e
deve essere certo di poter effettuare stime ragionevoli     agli strumenti finanziari
e sufficientemente accurate da rappresentare al
cliente nei termini richiesti dalla normativa.
Financial Regulatory Outlook – Imprese assicurative

Imprese assicurative
> Prodotti assicurativi vita / Comunicazioni sistematiche all’IVASS

Lettera        al mercato IVASS avente ad oggetto “Aggiornamento delle
 19 – 25 Gennaio 2019

istruzioni per la trasmissione dei dati di cui all’art. 4, comma 2, del
Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013”

IVASS ha pubblicato in data 26 febbraio 2019 una          Lettera al mercato IVASS. Aggiornamento delle
Lettera al mercato avente ad oggetto                      istruzioni per la trasmissione dei dati di cui all’art. 4,
l'"Aggiornamento delle istruzioni per la                  comma 2, del Provvedimento IVASS n. 3 del 21
trasmissione dei dati di cui all’art. 4, comma            maggio 2013
2, del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio
                                                          Istruzioni per la trasmissione dei dati
2013", per l'invio delle comunicazioni sistematiche
da trasmettere ad IVASS circa tutti i nuovi prodotti
commercializzati dall'impresa nonché l'informativa
sintetica sui prodotti ritirati dalla vendita.
Il presente documento è indirizzato alle imprese di
assicurazione aventi sede legale in Italia ed alle sedi
secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi
sede legale in uno Stato terzo, esercenti i rami
vita.
IVASS ha ritenuto necessario tale aggiornamento in
ragione della evoluzione dell’offerta dei
prodotti assicurativi vita e delle recenti novità
legislative (PIR) e regolamentari (Polizze con
fondo utili) che hanno riguardato tali prodotti.
In particolare, l’aggiornamento consiste
nell'introduzione di nuove codifiche per la
compilazione di alcuni campi in relazione alle
seguenti tipologie di prodotti:
- multiramo: soluzioni costituite da una
componente rivalutabile, con prestazioni collegate ai
rendimenti realizzati da una gestione separata e da
una componente di tipo unit linked;
- PIR assicurativi: prodotti vita unit linked o
multiramo le cui caratteristiche, di investimento e
durata contrattuale, rispondono ai requisiti previsti
dalla “legge di bilancio 2017”;
- rivalutabili con fondo utili ai sensi del
Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.
Le imprese sono chiamate a utilizzare i nuovi codici a
partire dal 1° aprile 2019.
Financial Regulatory Outlook – Imprese assicurative

Imprese assicurative
> Prodotti assicurativi vita / Comunicazioni in corso di contratto

Chiarimento
 19 – 25 Gennaio 2019 applicativo in sede di prima applicazione dell’articolo
18 del Regolamento Ivass n. 41/2018

In data 28 febbraio 2019, Ivass ha pubblicato un
chiarimento riguardante la prima applicazione
dell'articolo 18 "Comunicazioni in corso di
contratto" del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018
recante disposizioni in materia di informativa,
pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.
Il richiamato articolo 18 prevede che l'impresa
assicurativa comunichi al contraente, entro sessanta
giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto
conto annuale della posizione assicurativa; in
caso di contratti che prevedono prestazioni a
scadenza, l’impresa deve comunicare al contraente,
almeno trenta giorni prima della scadenza del
contratto, il termine di scadenza e la documentazione
da trasmettere per la liquidazione della prestazione.
Ivass chiarisce che il primo anno solare di
riferimento, ai fini dell’invio dell’estratto conto, è il
2018; tuttavia, in sede di prima applicazione del
Regolamento, Ivass ritiene coerente con la finalità
della norma - cioè di assicurare adeguata
informativa al cliente in ordine ai rapporti in
essere - anche l’invio entro sessanta giorni dalla
ricorrenza annuale della sottoscrizione del contratto.
Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di inviare il primo
estratto conto nel corso del 2019.
Si ricorda che il suddetto obbligo riguarda i prodotti
assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento
assicurativi.
Chiarimento applicativo in sede di prima applicazione
dell’articolo 18 del Regolamento IVASS N. 41/2018
Financial Regulatory Outlook– Per informazioni e contatti

Per informazioni e contatti

Avv. Fabrizio Cascinelli                                                 Avv. Giovanni Stefanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti                                        PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Associate Partner | Legal                                                Partner | Legal

Email: fabrizio.cascinelli@pwc.com                                       Email: giovanni.stefanin@pwc.com

Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Senior Manager | Legal
Email: mario.m.zanin@pwc.com

  Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

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