FINANCIAL REGULATORY OUTLOOK OUTSOURCING - WEEKLY NEWSALERT - PWC TLS
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23 Febbraio – 1° Marzo 2019 Weekly Newsalert Financial Regulatory Outlook Outsourcing > Accordi di esternalizzazione Progetto finale di Orientamenti EBA sugli accordi di esternalizzazione In data 25 febbraio 2019 EBA ha pubblicato sul pagamento sono tenuti a completare e integrare la proprio sito internet il documento “Final Report documentazione inerente gli accordi di on EBA Draft Guidelines on outsourcing esternalizzazione a partire dal primo rinnovo di ogni arrangements” che fa seguito alla consultazione accordo esistente di outsourcing e comunque non più del 22 giugno 2018. tardi del 31 dicembre 2021. Si tratta del progetto finale di Orientamenti, rivolto Qualora, invece, non sia stata finalizzata la revisione alle autorità competenti e agli istituti finanziari, che degli accordi di esternalizzazione delle funzioni revisiona gli Orientamenti pubblicati nel 2006 dal critiche e importanti entro il 31 dicembre 2021, gli CEBS (il Comitato delle autorità europee di vigilanza enti e gli istituti di pagamento dovranno darne bancaria al quale si è poi sostituita EBA nel 2011), sul notifica all’autorità competente. tema dell’esternalizzazione. Una volta che i nuovi Orientamenti entreranno in Gli Orientamenti perseguono l’obiettivo di definire un vigore, saranno contestualmente abrogati gli quadro armonizzato per gli accordi di Orientamenti del CEBS del 2006 in materia, nonché esternalizzazione; in particolare, EBA fornisce una le Raccomandazioni dell’EBA in materia di chiara definizione di “outsourcing” e specifica i criteri esternalizzazione a fornitori di servizi cloud (confluiti per stabilire se una attività, un servizio, un processo o nel documento in esame al fine di creare un unico una funzione esternalizzata sia o meno essenziale o framework in materia). importante. Si attendono ora le traduzioni degli Orientamenti A differenza degli Orientamenti del CEBS, il presente nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea, la cui documento è indirizzato non solo alle istituzioni applicabilità è prevista per il 30 settembre 2019 creditizie e alle imprese di investimento per tutti gli accordi conclusi, revisionati o modificati soggette ai requisiti della Direttiva sui requisiti in tale data o successivamente alla stessa, ad patrimoniali (cd. “CRD”) (di seguito “enti”), ma anche eccezione del par. 63 (b) - la cui applicabilità è agli istituti di pagamento soggetti alla Direttiva prevista dal 31 dicembre 2021 - nel caso di rivista sui servizi di pagamento (cd. “PSD 2”) e agli esternalizzazione di funzione oggetto di istituti di moneta elettronica soggetti alla autorizzazione a fornitori stabiliti in paesi terzi. Direttiva sulla moneta elettronica (di seguito “istituti di pagamento”). Final Report on EBA Draft Guidelines on outsourcing arrangements Ai sensi degli Orientamenti, gli enti e gli istituti di
Financial Regulatory Outlook – Tecniche di attenuazione del rischio Tecniche di attenuazione del rischio > Rischio di credito Consultation paper EBA sulle tecniche di attenuazione del rischio per gli enti che applicano il metodo interno avanzato (A-IRB Approach) EBA, in data 25 febbraio 2019 ha avviato una Consultation Paper. Draft Guidelines on Credit Risk consultazione pubblica per l’elaborazione di un set di Mitigation for institutions applying the IRB Approach Orientamenti, dal titolo “Consultation Paper. with own estimates of LGDs Draft Guidelines on Credit Risk Mitigation for institutions applying the IRB Approach with own estimates of LGDs”. EBA ha elaborato la presente bozza di Orientamenti al fine di specificare i requisiti per l’utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (cd. “Credit Risk Mitigation - CRM”) previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) nell’ambito del metodo interno avanzato per il rischio di credito (cd. “Advanced-Internal Rating Based approach”). In particolare, la bozza di Orientamenti, che si inserisce all’interno del più ampio lavoro condotto da EBA sulla revisione dei modelli interni, stabilisce i criteri di eleggibilità per le diverse tecniche CRM, in particolare per le protezioni di credito di tipo reale e di tipo personale disponibili agli enti. L’obiettivo di EBA è quello di eliminare le differenze significative esistenti negli approcci utilizzati nell’ambito delle tecniche di attenuazione del rischio di credito dovute alle differenze nelle pratiche di supervisione o nelle scelte specifiche delle banche che adottano tali approcci. Gli Orientamenti sono indirizzati alle autorità competenti e agli enti che applicano il metodo interno avanzato (A-IRB Approach) e si applicheranno dal 1° gennaio 2021. Gli enti saranno tenuti ad incorporare le presenti disposizioni nei propri sistemi di rating entro tale data. La consultazione si concluderà il 25 maggio 2019.
Financial Regulatory Outlook – Dichiarazioni non finanziarie Dichiarazioni non finanziarie > Legge di Bilancio 2019 Richiamo di attenzione Consob riguardante le dichiarazioni non 19 – 25 Gennaio 2019 finanziarie (DNF) Consob ha pubblicato, in data 28 febbraio 2019, un dall’articolo 1, comma 1073 della legge 30 dicembre richiamo di attenzione rivolto alle imprese e ai gruppi 2018, n. 145 all’articolo 3 del decreto legislativo 30 finanziari che, conformemente alla Direttiva dicembre 2016, n. 254 2014/95/UE sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità, devono includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (DNF). Nello specifico, l’art. 1 comma 1073 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di bilancio 2019) ha previsto che le imprese di cui sopra descrivano all’interno della DNF individuale non solo i principali rischi generati o subiti connessi ai temi di carattere non finanziario (ambientali, sociali attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani o alla lotta contro la corruzione), ma anche le modalità di gestione degli stessi, modificando in questo modo il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 che ha attuato la Direttiva 2014/95/UE sopramenzionata. La ragione sottostante tale modifica risiede nella necessità di rafforzare la DNF e nella segnalazione della rilevanza annessa dall’ordinamento anche alle informazioni che riguardano le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati. Ciò premesso, considerato che la Legge di Bilancio 2019 è in vigore dal 1° gennaio 2019 e non ha previsto una diversa decorrenza per la suddetta modifica, si richiama l’attenzione dei destinatari di fornire nelle DNF che saranno pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche le informazioni sulle “modalità di gestione” dei principali rischi mappati rispetto ai temi di carattere non finanziario. Richiamo di attenzione n. 1 del 28 febbraio 2019. Dichiarazioni non finanziarie - Modifiche apportate
Financial Regulatory Outlook – MiFID II MiFID II > Trasparenza dei costi Richiamo di attenzione Consob riguardante le informazioni sui 19 – 25 Gennaio 2019 costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari In data 28 febbraio 2019, Consob ha pubblicato un Le informazioni sui costi e sugli oneri devono essere richiamo di attenzione rivolto agli intermediari altresì rendicontate ex post su base periodica sul tema del rispetto della nuova disciplina almeno annuale; nell’invio dei rendiconti periodici, introdotta da MiFID II e, in particolare, sulla gli intermediari devono attenersi alle previsioni trasparenza dei costi; Consob, infatti, è l'Autorità introdotte nella contrattualistica con la clientela e deputata a vigilare sulla corretta applicazione della trasmettere tali rendiconti il prima possibile a disciplina e contribuisce ad assicurare decorrere dalla maturazione del periodo di l'armonizzazione nell'applicazione delle norme. riferimento. Rispetto alla previgente MiFID I, la disciplina Consob richiama l'attenzione degli intermediari introdotta da MiFID II - in vigore da gennaio sull'osservanza degli obblighi di disclosure ex 2018 - richiede agli intermediari un maggiore grado ante e ex post, ricordando che: di trasparenza informativa (disclosure) sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione di servizi di 1) i presidi adottati per la trasparenza ex ante ed ex investimento, al fine di garantire che gli investitori post, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri siano consapevoli di tutti i costi e degli oneri per la connessi alla prestazione di servizi di investimento e valutazione degli investimenti, anche in un'ottica di accessori e agli strumenti finanziari dovranno essere confronto fra servizi e strumenti finanziari. compiutamente illustrati nella prossima “Relazione sui servizi” da trasmettere alla Consob entro il 31 Nel dettaglio, il quadro di riferimento normativo in marzo 2019; materia (che comprende il TUF, il Regolamento Intermediari di Consob, il Regolamento delegato 2) la Relazione della Funzione di controllo di (UE) 2017/565 e una serie di Questions & Answers di conformità alle norme, accompagnata dalle ESMA) impone agli intermediari di fornire osservazioni e determinazioni degli organi aziendali, agli investitori, ex ante ed ex post, inviata ai sensi della Delibera Consob n. 17297 del 28 informazioni in forma aggregata, che siano aprile 2010 riguardante le Disposizioni concernenti chiare e non fuorvianti, su tutti i costi ed oneri gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la connessi ai servizi prestati ed agli strumenti finanziari trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti offerti, per consentire al cliente di conoscere il costo vigilati, dovrà contenere gli esiti dei controlli totale ed il suo effetto complessivo sul rendimento; su effettuati sul tema. richiesta del cliente, tali informazioni devono essere Consob specifica, infine, che quanto richiamato si presentate anche in forma analitica. applica anche ai consulenti finanziari autonomi Le informazioni ex ante sui costi e gli oneri devono e alle società di consulenza finanziaria. essere rese in tempo utile prima della Richiamo di attenzione Consob riguardante le prestazione del servizio; pertanto l’intermediario, informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prima di commercializzare uno strumento finanziario, prestazione di servizi di investimento e accessori e deve essere certo di poter effettuare stime ragionevoli agli strumenti finanziari e sufficientemente accurate da rappresentare al cliente nei termini richiesti dalla normativa.
Financial Regulatory Outlook – Imprese assicurative Imprese assicurative > Prodotti assicurativi vita / Comunicazioni sistematiche all’IVASS Lettera al mercato IVASS avente ad oggetto “Aggiornamento delle 19 – 25 Gennaio 2019 istruzioni per la trasmissione dei dati di cui all’art. 4, comma 2, del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio 2013” IVASS ha pubblicato in data 26 febbraio 2019 una Lettera al mercato IVASS. Aggiornamento delle Lettera al mercato avente ad oggetto istruzioni per la trasmissione dei dati di cui all’art. 4, l'"Aggiornamento delle istruzioni per la comma 2, del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 trasmissione dei dati di cui all’art. 4, comma maggio 2013 2, del Provvedimento IVASS n. 3 del 21 maggio Istruzioni per la trasmissione dei dati 2013", per l'invio delle comunicazioni sistematiche da trasmettere ad IVASS circa tutti i nuovi prodotti commercializzati dall'impresa nonché l'informativa sintetica sui prodotti ritirati dalla vendita. Il presente documento è indirizzato alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, esercenti i rami vita. IVASS ha ritenuto necessario tale aggiornamento in ragione della evoluzione dell’offerta dei prodotti assicurativi vita e delle recenti novità legislative (PIR) e regolamentari (Polizze con fondo utili) che hanno riguardato tali prodotti. In particolare, l’aggiornamento consiste nell'introduzione di nuove codifiche per la compilazione di alcuni campi in relazione alle seguenti tipologie di prodotti: - multiramo: soluzioni costituite da una componente rivalutabile, con prestazioni collegate ai rendimenti realizzati da una gestione separata e da una componente di tipo unit linked; - PIR assicurativi: prodotti vita unit linked o multiramo le cui caratteristiche, di investimento e durata contrattuale, rispondono ai requisiti previsti dalla “legge di bilancio 2017”; - rivalutabili con fondo utili ai sensi del Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018. Le imprese sono chiamate a utilizzare i nuovi codici a partire dal 1° aprile 2019.
Financial Regulatory Outlook – Imprese assicurative Imprese assicurative > Prodotti assicurativi vita / Comunicazioni in corso di contratto Chiarimento 19 – 25 Gennaio 2019 applicativo in sede di prima applicazione dell’articolo 18 del Regolamento Ivass n. 41/2018 In data 28 febbraio 2019, Ivass ha pubblicato un chiarimento riguardante la prima applicazione dell'articolo 18 "Comunicazioni in corso di contratto" del Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi. Il richiamato articolo 18 prevede che l'impresa assicurativa comunichi al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa; in caso di contratti che prevedono prestazioni a scadenza, l’impresa deve comunicare al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, il termine di scadenza e la documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione. Ivass chiarisce che il primo anno solare di riferimento, ai fini dell’invio dell’estratto conto, è il 2018; tuttavia, in sede di prima applicazione del Regolamento, Ivass ritiene coerente con la finalità della norma - cioè di assicurare adeguata informativa al cliente in ordine ai rapporti in essere - anche l’invio entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale della sottoscrizione del contratto. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo di inviare il primo estratto conto nel corso del 2019. Si ricorda che il suddetto obbligo riguarda i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi. Chiarimento applicativo in sede di prima applicazione dell’articolo 18 del Regolamento IVASS N. 41/2018
Financial Regulatory Outlook– Per informazioni e contatti Per informazioni e contatti Avv. Fabrizio Cascinelli Avv. Giovanni Stefanin PwC TLS Avvocati e Commercialisti PwC TLS Avvocati e Commercialisti Associate Partner | Legal Partner | Legal Email: fabrizio.cascinelli@pwc.com Email: giovanni.stefanin@pwc.com Avv. Mario Zanin PwC TLS Avvocati e Commercialisti Senior Manager | Legal Email: mario.m.zanin@pwc.com Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR). Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link: http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html © 2019 TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti. All rights reserved. “PwC” & TLS refers to TLS Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti or PwC Tax and Legal Services and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors. Please see www.pwc.com/structure for further details.
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