FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DANTE ALIGHIERI DELLA PROVINCIA DI CORDOBA STATUTO
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FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DANTE ALIGHIERI DELLA PROVINCIA DI CORDOBA STATUTO TITOLO I UNO. Con la denominazione di FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DANTE ALIGHIERI DELLA PROVINCIA DI CORDOBA (da ora LA FEDERAZIONE), si è costituito il giorno 29 aprile 2000 un’associazione civile senza fini di lucro, di secondo grado*, con domicilio legale nella città di Córdoba, provincia dello stesso nome, Repubblica Argentina. DUE. Suoi obiettivi principali sono tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nella comunità nella quale è inserita, alimentando nella società l’amore e la conoscenza della lingua italiana; coordinare l’insegnamento scolastico e la diffusione della lingua e della cultura italiane; promuovere le scuole biculturali e bilingui, conformemente agli ordinamenti scolastici italiano e argentino; distribuire fra i suoi membri i contributi inviati dal Ministero degli Affari Esteri italiano e i fondi e beni di altra indole che riceva per questo motivo. Per conseguire tali obiettivi, LA FEDERAZIONE potrà, fra le altre attività: A. Promuovere corsi di lingua italiana, regolamentati dalle leggi italiane e argentine, nel quadro degli accordi culturali italo argentini vigenti, dalle disposizioni applicabili del Decreto Legislativo 297, del 16 aprile 1994 della Repubblica Italiana e successive modifiche, come anche altri corsi che rispondano a programmi preparati dall’istituzione. B. Promuovere la costituzione di scuole bilingui che rispondano agli ordinamenti scolastici italiano e argentino. C. Promuovere, patrocinare e/o appoggiare la creazione di istituzioni educative nelle quali, come complemento dei piani ufficiali di insegnamento, si effettuino regolarmente lezioni di lingua e cultura italiane. D. Controllare l’andamento dei corsi istituiti dai suoi membri, stabilendo criteri per il loro funzionamento. E. Promuovere l’organizzazione di simposii, corsi, seminari e conferenze su temi culturali, artistici, scientifici e tecnici, con maggiore attenzione verso quelli che si dedichino all’insegnamento della lingua italiana o che abbiano come obiettivo l’aggiornamento dei docenti, degli alunni e dei soci delle istituzioni che lo compongono. F. Promuovere la creazione di biblioteche e la diffusione di libri e pubblicazioni, distribuendo questi ultimi fra i suoi enti associati o destinando fondi per la loro acquisizione. G. Favorire l’integrazione fra differenti enti con le stesse finalità, facendosi parte integranti di federazioni, stipolando accordi e partecipando a congressi e aderendo a istituzioni di grado superiore ecc., i cui programmi aiutino l’obiettivo principale. H. Indire e assegnare borse di studio e perfezionamento di lingua italiana e altre. I. Partecipare, insieme ad altre associazioni, imprese della zona, autorità municipali, provinciali e/o nazionali, eventi culturali, mostre, esposizioni, ecc., che abbiano come fine la promozione della cultura italiana. J. Promuovere corsi di pittura, scultura, musica ed ogni altra manifestazione culturale o artistica. K. Intraprendere qualunque altra iniziativa che tenda a conseguire l’obiettivo principale, tenendo conto che il dettaglio delle attività enunciato non è tassativo. TITOLO II Potestà, patrimonio, risorse sociali TRE. LA FEDERAZIONE è autorizzata ad acquistare beni mobili o immobili, alienare, trasferire, ipotecare, affittare, ecc., per qualunque causa o motivo non vietato dalle norme legali in vigore, potendo stipulare qualunque tipo di atto giuridico o contratto che abbiano relazione diretta o indiretta con i suoi obiettivi o aiutino ad assicurare il suo normale funzionamento. Potrà, di conseguenza, operare presso le banche “Banco de la Nación Argentina” e “Banco de la Provincia de Córdoba”, fra le altre istituzioni bancarie. QUATTRO. Il patrimonio sociale è composto dai beni che possiede al momento, da quelli che acquisisca successivamente a qualunque titolo e dalle risorse che ottenga attraverso: A. Le quote che versano gli associati. B. Le rendite che producono i suoi beni. 1
C. Le donazioni, eredità, legati o sovvenzioni che fossero assegnati. D. I contributi ministeriali del governo italiano. E. Il frutto di qualunque altra entrata che possa ottenere lecitamente. TITOLO III Enti Associati, condizioni di ammissione, doveri e diritti CINQUE. Tutte quelle associazioni senza fini di lucro, legalmente costituite, che abbiano la denominazione DANTE ALIGHIERI (o quelle che senza avere quel nome, formano attualmente parte della FEDERAZIONE) e quelle che successivamente siano ammesse con tale titolo dalla Assemblea della FEDERAZIONE, saranno membri della Federazione su un piano di parità. Le associazioni che non possiedano la “Personería Jurídica” (personalità giuridica) aderiranno a LA FEDERAZIONE in qualità di soci aderenti, con gli stessi diritti e doveri degli altri membri, con eccezione del voto nelle Assemblee (ove avranno diritto di parola). Queste ultime associazioni diverranno membri a pieno titolo di LA FEDERAZIONE in forma automatica conseguendo la “Personería Jurídica”; a tale fine si concede il termine di un anno dall’approvazione del presente statuto. SEI. Questi enti associati hanno i seguenti doveri e diritti: A. Versare puntualmente i contributi ordinari e straordinari che si stabiliscano. B. Adempiere agli altri obblighi imposti da questo statuto e osservare i regolamenti e le risoluzioni emanate dalla Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. C. Partecipare con diritto di voto e di parola nelle Assemblee (se in regola con le quote) tramite i loro rispettivi presidenti o i membri delle proprie Commissioni Direttive che (i Presidenti) abbiano designato per lo scopo, mediante delega esplicita. D. Essere eletti per formare gli organi sociali attraverso i rappresentanti su menzionati. E. Godere dei benefici che assegna l’istituzione. SETTE. Le quote di ingresso, sociali e i contributi straordinari, se ci fossero, saranno fissati dalla Assemblea. OTTO. Le istituzioni associate perderanno questa caratteristica per rinuncia, scioglimento, cessazione o espulsione. NOVE. Il Consiglio di Amministrazione potrà applicare agli enti associati, “ad referendum” (con obbligo di relazione ed approvazione) della Assemblea, le sanzioni di richiamo, sospensione, cessazione o espulsione, che saranno comminate in relazione alla gravità delle mancanze e delle circostanze del caso, per le seguenti cause: A. In osservanza degli obblighi imposti da questo statuto e dai regolamenti o risoluzioni della Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. B. Non prendere parte attiva alla vita della FEDERAZIONE senza giutificato motivo o non partecipare a tre riunioni consecutive dei suoi organi. C. Conclamata alterazione dei suoi principi statutari o dei fini previsti da questo statuto. D. Recare intenzionalmente danno alla FEDERAZIONE, provocare disordini gravi nel suo seno o sviluppare qualunque attività che sia notoriamente pregiudizievole agli interessi sociali. DIECI. Le sanzioni disciplinari a cui si riferisce l’articolo precedente saranno applicate dal Consiglio di Amministrazione con la stretta osservanza del diritto di replica. In tutti i casi, l’istituzione colpita potrà opporre, nel termine di quindici (15) giorni dalla notificazione della sanzione, ricorso di appello nella prima Assemblea che si terrà. TITOLO IV Organi della FEDERAZIONE UNDICI. Sono organi della FEDERAZIONE l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e la Commissione dei Revisori dei Conti. Tutti i membri e di loro delegati, si impegneranno “ad honorem” (senza retribuzione). ASSEMBLEA DODICI. La Assemblea, composta da tutte le istituzioni associate, senza altra limitazione che quella stabilita nella clausola SEI, comma C, è l’organo sovrano della FEDERAZIONE. A questa compete: A. Eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e della Commissione dei Revisori dei Conti. B. Indicare i procedimenti che LA FEDERAZIONE deve seguire per raggiungere i suoi fini e definire le linee di azione del Consiglio di Amministrazione. 2
C. Stabilire criteri per lo sviluppo e il funzionamento delle risorse previste nel comma A dell’articolo DUE (numero minimo e massimo di alunni e ore di insegnamento, basi retributive e requisiti per i docenti, ecc.) in osservanza alle disposizioni delle leggi italiane e argentine. D. Approvare le distribuzioni dei fondi e i bilanci preventivi e consuntivi della FEDERAZIONE. E. Determinare la modalità di distribuzione di contributi, beni e fondi cui si riferisce la clausola DUE. F. Ammettere nuovi soci e decidere in ultima istanza l’espulsione. G. Valutare le proposte di revisione di questo statuto e l’eventuale scioglimento della FEDERAZIONE. TREDICI. Le assemblee saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione. Si riuniranno in sessioni ordinarie e straordinarie. Le Assemblee Ordinarie avranno luogo almeno una (1) volta l’anno entro i successivi centoveinti giorni dalla data della chiusura dell’esercizio, la cui data di chiusura sarà il 31 dicembre di ogni anno e dove si dovrà: a) Considerare, approvare o modificare la Relazione Finale, il Bilancio Consuntivo, l’Inventario, Giustificativi di Spese, Risorse e la relazione della Comissione dei Revisori dei Conti. b) Eleggere i membri, titolari e supplenti, della C. Direttiva e dell’Organo di Controllo. c) Considerare qualsiasi altro punto riportato sull’ordine del giorno. d) Trattare i temi che siano stati proposti da un minimo del cinque per cento degli enti associati in condizioni di votare e presentati alla C. D. entro i trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Le (assemblee) Straordinarie quando siano convocate dal Consiglio di Amministrazione o a richiesta da almeno il dieci per cento (10%) delle istituzioni associate. Tale richiesta deve essere accolta entro trenta (30) giorni dalla sua formulazione. Se non venisse presa in considerazione o la si negasse senza fondamento, a giudizio della “autoridad de aplicación” (autorità pertinente), si procederà conformemente alle norme legali stabilite in materia. QUATTORDICI. Le assemblee saranno convocate con non meno di dieci (10) giorni di anticipo e si comunicheranno agli associati mediante lettera circolare inviata a domicilio almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, avendo precisare data, ora, luogo e Ordine del Giorno da affrontare. Con lo stesso anticipo si deve porre a disposizione degli associati, nella sede sociale, la Relazione, il Bilancio Generale, l’Inventario, i Conti delle Spese e delle Risorse e le relazioni dei Revisori dei Conti da approvare. Inoltre, tutte le convocazioni delle Assemblee si devono pubblicare nel “Boletin Oficial de la Provincia” (Gazzetta Ufficiale della Provincia) per tre (3) giorni e devono essere comunicate alle autorità competenti nella forma e nei termini previsti dalle disposizioni legali vigenti. Quando si sottopongano alla valutazione dell’Assemblea riforme dello statuto o dei regolamenti, il progetto di dette riforme deve porsi a disposizione dei soci con non meno di dieci (10) giorni di anticipo. Nelle Assemblee non si potranno trattare altri argomenti che quelli espressamente compresi nell’Ordine del Giorno. QUINDICI. Le Assemblee si terranno validamente, anche nei casi di riforme degli statuti o dei regolamenti o di scioglimento sociale, qualunque sia il numero dei soci presenti, ternta minuti dopo l’ora fissata nella convocazione, se precedentemente non si fosse raggiunta già la metà più uno dei suoi membri con diritto al voto. Le Assemblee saranno presiedute dal presidente della FEDERAZIONE o, in sua mancanza, da colui che viene designato dalla Assemblea a maggioranza dei voti dei presenti. Chi esercita la presidenza voterà solo in caso di parità. Le decisioni della Assemblea verranno adottate a maggioranza dei voti dei presenti. Nessun membro potrà avere più di un voto; i membri del Consiglio di Amministrazione e della Commissione dei Revisori dei Conti non potranno votare su argomenti relativi alla propria gestione. Le votazioni saranno segrete solo se così sarà richiesto almeno da un quarto (1/4) dei membri della Assemblea, quando abbiano per oggetto la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione o quando debbano risolvere questioni inerenti le persone, in questo caso si eleggerà una commissione ad hoc, integrata da due soci scelti nella Assemblea che sottoscriveranno il relativo verbale. SEDICI. Compete alle Assemblee Ordinarie: A. Valutare, approvare e/o modificare, una volta all’anno, la Relazione, il Bilancio Generale, l’Inventario, il Giustificativi delle Spese e delle Risorse e la relazione della Commissione dei Revisori dei Conti. B. Eleggere il presidente, il vicepresidente, il segretario, il vice-segretario, il tesoriere, il vice-tesoriere, il “vocal” (consigliere) titolare e tre membri supplenti del Consiglio di Amministrazione e i membri della Commissione dei Revisori dei Conti. C. Stabilire di gestinone e sviluppo della FEDERAZIONE e i suoi bilanci preventivi e consuntivi. D. Discutere qualunque altro argomento ammesso all’Ordine del Giorno dal Consiglio di Amministrazione per iniziativa autonoma o a seguito di proposte, presentate al Consiglio di Amministrazione fino a tre (3) giorni prima della data dell’Assemblea da non meno del cinque per cento (5%) degli associati con diritto di voto. DICIASETTE. Quando si convochi l’Assemblea durante la quale si debbano eleggere delle autorità, si predisporrà un elenco delle istituzioni associate con diritto di intervento nell’elezione in questione, il quale dovrà essere pubblicato con non meno di quindici (15) giorni di anticipo rispetto alla data fissata per le votazioni, dando così all’opposizione la possibilità di presentare altri candidati fino a cinque (5) giorni prima di tale data. 3
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DICIOTTO. LA FEDERAZIONE sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove (9) membri, che sono: Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Vice-Secretario, Tesoriere, Vice-Tesoriere, Consigliere 1ˆ eletto, Consigliere 2ˆ eletto, Consigliere 1ˆ Supplente. Li incarichi saranno incompatibili con quelli di funzionario o impiegato della amministrazione pubblica italiana o del Consolato Generale d’Italia in Cordoba e saranno eletti dalla Assemblea fra i presidenti delle istituzioni associate o le persone che questi designino a tale fine. DICIANNOVE. I membri eletti e designati del Consiglio di Amministrazione durano in carica due anni, con eccezione del primo Consiglio eletto successivamente alla entrata in vigore del presente (statuto), tre (3) membri di detto primo Consiglio, determinati per sorteggio, termineranno il proprio mandato dopo un anno dalla loro elezione. Questi periodi si conteggiano a partire dalla data della prima riunione di detto Consiglio successivamente all’elezione dei suoi membri. I loro mandati sono rinnovabili. Nella stessa Assemblea, in cui sono stati eletti, si eleggeranno tre supplenti, che saranno convocati dal Consiglio, nell’ordine di elezione, in caso di assenza o impedimento di qualcuno dei suoi componenti. VENTI. Compete al Consiglio di Amministrazione: A. Convocare e preparare le riunioni delle Assemblee e redigere per queste l’Ordine del Giorno, nel quale non si potranno omettere gli argomenti indicati nell’inciso C e, nel caso, gli incisi A e B del precedente comma SEDICI. B. Preparare e sottoporre a opportuna discussione dell’Assemblea il bilancio annuale preventivo e consuntivo e presentare alla Assemblea la Relazione, il Bilancio Generale, l’Inventario, il Giustificativi delle Spese e delle Risorse e la relazione della Commisione dei Revisori dei Conti. Tutti questi documenti devono essere posti a conoscenza degli enti associati con l’anticipo richiesto da questo statuto. C. Eseguire fedelmente le decisioni adottate dall’Assemblea e proporre a questa le soluzioni adeguate per un migliore funzionamento e sviluppo della FEDERAZIONE. D. Informare l’Assemblea delle attività della FEDERAZIONE e delle attività di insegnamento di ognuno dei suoi enti associati. E. Adottare le misure urgenti che risultino necessarie, le quali rimarranno soggette a ratifica della Assemblea. VENTUNO. Il Consiglio di Amministrazione si riunirà una volta ogni tre (3) mesi, nel giorno e ora decisi nella sua prima riunione, o con maggior frequenza, su convocazione dal suo presidente per decidere questioni urgenti. Potrà anche riunirsi su richiesta di tre (3) dei suoi membri, o della Commissione dei Revisori dei Conti, in questi casi la riunione si svolgerà entro cinque (5) giorni dalla presentazione della richiesta. La convocazione si effettuerà nella forma e con l’anticipo disposti dallo stesso Consiglio nella sua prima sessione annuale. Le riunioni del Consiglio si effettueranno con il quorum di non meno della metà più uno dei suoi membri. Il Consiglio adotterà le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti, eccetto per rivedere decisioni anteriori, nel qual caso si richiederà il voto dei due terzi, in sessione di uguale o maggiore numero di partecipanti rispetto a quella nella quale si è trattato il problema che viene rivisto. VENTIDUE. Quando per qualunque motivo il Consiglio di Amministrazione non raggiunga il quorum, i membri rimanenti procederanno, entro quindici (15) giorni, a convocare un’Assemblea Straordinaria per eleggere nuovi componenti in supplenza dei membri risultati vacanti. Nella stessa forma si agirà nel caso di vacanza totale del Consiglio. In questa ultima situazione, la convocazione dell’Assemblea sarà effettuata dalla Commissione dei Revisori dei Conti o da uno o più membri di questa rimasti in carica, il tutto senza che la responsabilità ricada sui membri rinunciatari o che abbiano abbandonato l’incarico. Chi effettuerà la convocazione secondo questa clausola, sia esso membro del Consiglio di Amministrazione o della Commissione dei Revisori dei Conti, possiederà tutte le facoltà necessarie per lo svolgimento dell’Assemblea. VENTITRE. Il presidente in caso di assenza, impedimento, rinuncia o decesso il presidente, sarà sostituito dal vicepresidente con tutte le attribuzioni e diritti della carica durante l’assenza o l’impedimento e fino alla data in cui sarebbe scaduto tale mandato. VENTIQUATTRO. A tutti gli effetti legali, la firma del presidente dovrà essere accompagnata da quella del segretario o quando si tratti di temi finanziari (operazioni bancarie, rilascio di ordinativi di pagamento, bilanci, ecc.) da quella del tesoriere. Al presidente sono assegnati i seguenti diritti e attribuzioni: A. Rappresentare protocollarmente e legalmente LA FEDERAZIONE. B. Firmare con il segretario i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, la corrispondenza ed ogni documento emanato dalla FEDERAZIONE (con eccezione di quelli che deve firmare con il tesoriere). 4
C. Autorizzare con il tesoriere i resoconti delle spese, firmando le ricevute e gli altri documenti di tesoreria, secondo quanto deliberi l’Assemblea. Non permetterà che i fondi sociali siano utilizzati a fini diversi da quelli prescritti da questo statuto. D. Amministrare LA FEDERAZIONE e tutelare il suo buon sviluppo, osservando e facendo osservare questo statuto ed i regolamenti e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. E. Assumere la responsabilità, in casi urgenti ed imprevisti, di adottare le scelte necessarie, che saranno ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. VENTICINQUE. il segretario in caso di assenza, impedimento, rinuncia o decesso il segretario, sarà sostituito dal vice- segretario, con tutte le attribuzioni e diritti della carica durante l’assenza o l’impedimento e fino alla data in cui sarebbe scaduto il suo mandato. Al segretario competono i seguenti diritti e attribuzioni: A. Assistere alle sessioni della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, redigendo i verbali delle riunioni e trascrivendole nel libro corrispondente. B. Firmare con il presidente gli atti menzionati nell’inciso precedente, la corrispondenza ed ogni altro documento della FEDERAZIONE, eccetto quelli che devono essere sottoscritti dal presidente stesso con il tesoriere. C. Convocare le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito da questo statuto. D. Tenere aggiornato il libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e, d’intesa con il tesoriere, il Registro dei Soci. VENTISEI. Il tesoriere in caso di assenza, impedimento, rinuncia o decesso, sarà sostituito dal vice-tesoriere, con tutte le attribuzioni e diritti di quello della carica durante l’assenza o l’impedimento e fino alla data in cui sarebbe scaduto il suo mandato. Al tesoriere sono assegnati i seguenti diritti e attribuzioni: A. Assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea. B. Tenere il registro dei Soci d’intesa con il segretario, occupandosi di ogni atto riguardante la riscossione delle quote sociali. C. Tenere la contabilità della FEDERAZIONE negli appositi libri. D. Informare trimestralmente il Consiglio di Amministrazione, o con maggiore frequenza se così gli venga richiesto, sulla situazione della tesoreria e preparare annualmente il Bilancio Generale, il Resoconto delle Spese e delle Risorse e l’Inventario, che dovranno essere approvati dal Consiglio di Amministrazione al fine di sottoporlo alle valutazioni della Assemblea. E. Firmare con il presidente le ricevute e gli altri documenti di tesoreria, effettuando i pagamenti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. F. Versare in una istituzione bancaria, a nome della FEDERAZIONE, e all’ordine congiunto del presidente e del tesoriere, il denaro entrato nella cassa sociale, potendo trattenere la somma in contanti autorizzata dal Consiglio di Amministrazione per affrontare spese urgenti e/o spese ordinarie (piccola cassa). G. Informare dello stato economico della FEDERAZIONE la Commissione dei Revisori dei Conti ogni qualvolta gli venga richiesto. VENTISETTE. Ai consiglieri competono i seguenti doveri e attribuzioni: A. Assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea con diritto di parola e voto. B. Sbrigare le pratiche e tutto quanto venga disposto dall’Assemblea. C. Sostituire il vice-presidente, vice-segretario o vice-tesoriere in caso di assenza o impedimento, con gli stessi diritti e doveri. D. Informare trimestralmente il Consiglio di Amministrazione, o con maggiore frequenza se così gli fosse richiesto, circa l’andamento della tesoreria e preparare annualmente il Bilancio Generale, il Resoconto delle Spese e delle Risorse e l’Inventario, che dovranno essere approvato dal Consiglio di Amministrazione al fine di sottoporlo alle valutazioni della’Assemblea. Compete ai Consiglieri Supplenti: A. Sostituire il consigliere titolare in caso di assenza o impedimento, con gli stessi diritti e doveri. B. Potranno assistere alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione con diritto di parola ma non di voto, tranne quando sostituiscano un consigliere titolare. Non verrà considerata la loro assenza agli effetti del quorum. 5
COMMISSIONE DEI REVISORI DEI CONTI VENTOTTO. La verifica sociale sarà compito di una Commissione dei Revisori dei Conti composta da tre (3) membri tiolari e due (2) supplenti, il cui mandato durerà due esercizi. I cinque membri della Commissione dei Revisori dei Conti saranno eletti dalla assemblea fra i suoi membri. La condizione di membro di questo organismo di verifica è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. La Commissione dei Revisori dei Conti avrà le seguenti prerogative e i seguenti obblighi, che eserciterà senza provocare rallentamenti alla regolarità della amministrazione sociale: A. Esaminare i libri e i documenti della Federazione almeno ogni tre mesi. B. Assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando lo reputi conveniente. C. Verificare la amministrazione e la riscossione degli investimenti dei fondi sociali, controllando sovente lo stato di Cassa e la esistenza di titoli, valori e beni di ogni tipo. D. Controllare l’adempimento delle disposizioni legali, statutarie e regolamentarie, specie per quanto riguarda i diritti degli enti associati e le condizioni con cui si attribuiscono i benefici sociali. E. Esprimersi sulla Relazione, sull’Inventario, sul Bilancio Generale e sul Resoconto delle Spese e delle Risorse presentati dal Consiglio di Amministrazione. F. Convocare la Assemblea quando il Consiglio di Amministrazione ometta di farlo. G. Sollecitare la convocazione della Assemblea Straordinaria quando lo ritenga necessario, ponendo a conoscenza delle autorità competenti i precedenti che diano fondamento alla sua richiesta, quando il Consiglio di Amministrazione agisce in maniera non conforme a quanto richiesto. H. Controllare le operazioni di liquidazione della FEDERAZIONE. TITOLO V Scioglimento VENTINOVE. La Assemblea non potrà deliberare lo scioglimento dell’istituzione fino a quando esista una quantità sufficiente di istituzioni associate disposte a sostenerla in un numero equivallente al quorum minimo richiesto per il Consiglio d’Amministrazione, che si impegneranno al fine di far osservare gli obiettivi sociali. Quando venga deliberato lo scioglimento, si designerà una Commissione Liquidatrice, che potrà essere lo stesso Consiglio di Amministrazione o qualsiasi altra commissione, formata dai rappresentanti di enti associati, purché sia approvata dall’Assemblea. L’organo di controllo dovrà vigilare sulle operazioni di liquidazione. Una volta pagati i debiti, se vi fossero, la parte restante dei beni sarà destinata alla FED.A.SC.IT. (Federazione di Assistenza Scolastica Italiana), ente senza fini di lucro, con personalità giuridica, che dovrà essere dichiarato “senza debiti” da parte della "Administración Federal de Ingresos Públicos" (AFIP) in conformità con quanto determinato nell’Assemblea di scioglimento. L’ente destinatario del patrimonio della FEDERAZIONE, dovrà essere approvato dall’Ufficio Consolare di Córdoba, previa autorizzazione del Ministero degli Affari Esteri. TITOLO VI Disposizioni transitorie TRENTA. Si dà facoltà al Consiglio di Ammistrazione o alla Commercialista Amelia in Lizarralde, D.N.I. 11.976.888, per valutare o accettare le osservazioni che le autorità competenti possano formulare al presente statuto. TRENTUNO. I soci aderenti previsti nella clausola CINQUE che attualmente formano parte della FEDERAZIONE avranno diritto di parola e di voto fino al momento nel quale la Federazione ottenga la “personeria juridica” (personalità giuridica) o sia passato un anno partendo dal giorno d’oggi, quel che succeda per primo. 6
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