EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

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Statuto di
               EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.

TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE SCOPO
              E DURATA DELLA SOCIETA’

ART.1 COSTITUZIONE
E’ costituita la Società per Azioni denominata "EUROVITA
ASSICURAZIONI S.p.A.".
La società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del
presente statuto.

ART.2 SEDE SOCIALE
La sede della società è in Roma.
La società può istituire, modificare e sopprimere sedi
secondarie, filiali, rappresentanze e/o delegazioni, sia in Italia
sia all’estero.

ART. 3 DURATA DELLA SOCIETA’
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e
potrà essere prorogata in seguito una o più volte mediante
deliberazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti.

ART. 4 OGGETTO SOCIALE
La società ha come oggetto l’esercizio, sia in Italia che all’estero,
delle seguenti attività:
1. assicurazioni e riassicurazioni sulla durata della vita umana;
2. assicurazioni e riassicurazioni di nuzialità e di natalità;
3. assicurazioni e riassicurazioni di cui ai punti 1 e 2 connesse
con i fondi di investimento;
4. assicurazioni e riassicurazioni per le malattie o contratti a
lungo termine, non rescindibili (di cui all’articolo 1, numero 1,
lettera D, della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979);
5. operazioni di capitalizzazione di cui all’articolo 33 del testo
unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959 n. 449;
6. operazione di gestione di fondi collettivi costituiti per
l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in
caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa;
7. assicurazioni e riassicurazioni contro i rischi di danni alla
persona da infortunio o malattia, complementari a quelli di cui

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ai punti precedenti;
8. operazioni volte a costituire e gestire forme pensionistiche
complementari ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 124/1993, mediante formazione di apposito
patrimonio di destinazione - separato ed autonomo - con gli
effetti di cui all’art. 2117 del c.c.;
9. assicurazioni contro i rischi di danni alla persona rientranti
nei rami 1 - infortuni e 2 - malattia indicate al punto A) della
tabella allegata al Decreto Legislativo Danni n. 175/1995,
nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni
connesse;
10.operazioni connesse o strumentali alle precedenti.
La gestione della società è divisa in "sezione vita", che
comprende le operazioni relative alle assicurazioni sulla vita,
alle capitalizzazioni, ai fondi collettivi ed alle forme
pensionistiche complementari, ed in "sezione danni", che
comprende tutte le operazioni sociali non assegnate alla sezione
vita.
La tenuta dei conti e la redazione del bilancio di esercizio
devono pertanto effettuarsi separatamente per ciascuna delle
due sezioni sopra indicate.

                TITOLO II CAPITALE SOCIALE

ART. 5 CAPITALE SOCIALE
Il    capitale    sociale    è    di    Euro     113.720.835,14
(centotredicimilionisettecento    ventimilaottocentotrentacinque
virgola    quattordici)    diviso    in    numero      2.526.007
(duemilionicinquecentoventiseimilasette) azioni da Euro 45,02
(Euro quarantacinque virgola zero due) ciascuna ed è destinato
per                     Euro                     111.138.820,92
(centoundicimilionicentotrentottomilaottocentoventi        virgola
novantadue) alla "Sezione Vita" e per Euro 2.582.014,22
(duemilionicinquecentottantaduemilaquattordici             virgola
ventidue) alla "Sezione Danni".
L’assemblea straordinaria della società in data 15 marzo 2012
ha deliberato altresì l’emissione, eventualmente anche in più
tranches, di un prestito obbligazionario subordinato convertibile
in azioni ordinarie della società di nuova emissione di importo
nominale      complessivo    pari    a    Euro    25.000.000,00
(venticinquemilioni) con obbligazioni del valore nominale
unitario di Euro 1.000,00 (mille/00) per obbligazione (il “Valore

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Nominale delle Obbligazioni”) e, conseguentemente, ha
deliberato di aumentare il capitale sociale in via scindibile al
servizio della conversione di detto prestito fino ad un massimo
di             nominali              Euro          22.510.000,00
(ventiduemilionicinquecentodiecimila) da liberarsi in una o più
volte mediante emissione di nuove azioni ordinarie, aventi le
medesime caratteristiche e il medesimo godimento delle azioni
in circolazione alla data di emissione e comunque secondo
quanto      disciplinato    dal     Regolamento     del   Prestito
Obbligazionario, riservate esclusivamente e irrevocabilmente al
servizio della conversione del prestito obbligazionario di cui
sopra, restando tale aumento del capitale sociale irrevocabile
fino alla scadenza del termine ultimo per la conversione delle
obbligazioni, e limitato all’importo delle azioni risultanti
dall’esercizio della conversione medesima.
Il Fondo di Organizzazione è di Euro 1.704.307,77 (Euro
unmilionesettecentoquattromilatrecentosette                virgola
settantasette) ed è destinato quanto ad Euro 1.291.142,25
(Euro        unmilioneduecentonovantunomilacentoquarantadue
virgola venticinque) alla "Sezione Danni" e quanto ad Euro
413.165,52 (Euro quattrocentotredicimilacentosessantacinque
virgola cinquantadue) alla Sezione Vita.
Ai sensi dell’art. 2431 c.c. sia il Fondo di Organizzazione che la
Riserva Sovrapprezzo per emissione azioni non potranno essere
distribuiti fino a che la Riserva legale non abbia raggiunto il
limite fissato dall’art. 2430 c.c. e dall’art. 24 del presente
Statuto.
L’assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare in qualsiasi
momento l’aumento del capitale sociale. L’aumento del capitale
sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni
aventi diritti diversi e con conferimenti di beni in natura e di
crediti.
I versamenti operati dai soci, in conto capitale o in conto
aumento di capitale, previa formale delibera, saranno
infruttiferi di interessi, salvo che dalla delibera stessa non
risulti diversamente.

ART. 6 AZIONI
Ogni azione dà diritto ad un voto.
Le azioni sono nominative ed indivisibili secondo i termini e le
modalità fissati dalle leggi vigenti.
Il domicilio ed ogni altro recapito o indirizzo dei soci, per tutti i

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rapporti con la società e a tutti gli effetti di legge e di statuto, è
quello risultante dal libro dei soci. Al momento dell’iscrizione al
libro dei soci, il socio deve indicare il proprio domicilio. E’ onere
del socio stesso comunicare alla Società ogni eventuale
variazione.
Il recesso è regolato secondo le disposizioni di legge.
La società ha facoltà di acquistare azioni proprie nei termini di
legge.

          TITOLO III - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ART. 7 ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
L’assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita,
rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese
in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i
Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 8 CONVOCAZIONE
L’assemblea è ordinaria e/o straordinaria.
Essa è convocata, su delibera del consiglio di amministrazione,
presso la sede della Società o in altro luogo in Italia indicato
nell’avviso di convocazione.
L’assemblea è inoltre convocata negli altri casi contemplati
dalla legge, con le modalità e nei termini di volta in volta
previsti.
L’assemblea è convocata nei termini e nei modi di legge. Può
essere altresì convocata, con preavviso di almeno giorni otto, a
mezzo raccomandata r.r., telefax, messaggio di posta elettronica
ovvero con ogni altro mezzo che garantisca la prova
dell’avvenuto ricevimento.
L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo e
l’elenco delle materie da trattare; tale avviso potrà indicare il
giorno, l’ora, il luogo per l’eventuale adunanza di seconda
convocazione.
In mancanza delle formalità per la convocazione, l’assemblea si
reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero
capitale sociale e partecipano all’assemblea la maggioranza
degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, ciascuno dei
partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui
quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle
deliberazioni    assunte,    dovrà   essere   data     tempestiva
comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti.

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La partecipazione all’assemblea può avvenire a mezzo di
collegamento audio – televisivo, a condizione che tutti i
partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di
seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare
documenti, di intervenire in tempo reale su tutti gli argomenti.
Verificandosi questi requisiti, l’assemblea si considera tenuta
nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario o chi ne
svolge le funzioni nelle assemblee straordinarie.
L’assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua
competenza dalla legge e dal presente statuto.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta
all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio
sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta
giorni quando ricorrano le condizioni di legge.
Ove la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno non
fosse esaurita in una seduta, il presidente può prorogare
l’assemblea non oltre il giorno seguente mediante dichiarazione
da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso.

ART. 9 INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Almeno due giorni prima dell’assemblea, gli azionisti che
intendano parteciparvi devono depositare, presso la sede sociale
o gli istituti di credito indicati nell’avviso di convocazione, le
azioni o l’apposita certificazione rilasciata da intermediario
aderente al sistema di gestione accentrato.
Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi
di legge.

ART. 10 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da
chi ne fa le veci, ai sensi del successivo articolo 14. In loro
mancanza, l’assemblea è presieduta da persona designata dagli
intervenuti.
Il presidente è assistito da un segretario, nominato
dall’assemblea su sua proposta anche fra persone estranee alla
società. Ove lo ritenga opportuno, il presidente dell’assemblea
può richiedere l’intervento di un notaio per la redazione del
verbale o chiamare ad assumere tale funzione un azionista
designato dall’assemblea stessa.
Il presidente dell’assemblea, anche a mezzo di appositi
incaricati,   verifica   la   regolarità   della   costituzione

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dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione degli
intervenuti, regola con pieni poteri lo svolgimento dei lavori
assembleari, stabilendo le modalità di intervento e discussione
e i relativi limiti, le modalità di votazione, accertandone il
relativo esito. Salvi i casi eventualmente previsti dallo statuto, il
presidente non può disporre votazioni a scrutinio segreto.
Il presidente può nominare tra gli azionisti intervenuti due o
più scrutatori che lo assistano nel controllo delle votazioni.

ART.        11       COSTITUZIONE        E      DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria e straordinaria si costituiscono e
deliberano validamente con le maggioranze determinate per
legge.
Le deliberazioni riguardanti le nomine alle cariche sociali sono
adottate a maggioranza relativa; in caso di parità di voti, si
intende eletto il più anziano di età.
L’assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione a
favore degli organi sociali e dei dipendenti di qualsiasi livello,
quali sottoposti all’assemblea dal consiglio di amministrazione,
inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

        TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 12 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’amministrazione della società è affidata ad un consiglio di
amministrazione composto da un numero di consiglieri
variabile, secondo le determinazioni dell’assemblea che li
nomina, fra un minimo di tre ed un massimo di quindici.
Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, secondo
le determinazioni dell’assemblea.
Gli amministratori sono rieleggibili e in qualunque tempo
revocabili.

ART.     13      CESSAZIONE     E     SOSTITUZIONI      DEGLI
AMMINISTRATORI
La cessazione e la sostituzione degli amministratori è regolata
nei termini di legge.

ART. 14 CARICHE CONSILIARI E ORGANI DELEGATI
Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un

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presidente, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea, ed
uno o più vice presidenti.
Le cariche di presidente e vice presidente durano quanto il
mandato di amministratore di coloro ai quali sono attribuite.
In caso di assenza o impedimento del presidente o di vacanza
della carica, le sue funzioni sono svolte da altri amministratori
secondo il seguente ordine di precedenza:
- vice presidente;
- in caso di più vice presidenti, il più anziano di carica e, in
caso di parità, il più anziano di età;
- amministratore delegato;
- consigliere più anziano di età.
Le funzioni di segretario del consiglio possono essere conferite,
oltre che ad un amministratore, anche ad un dirigente o
funzionario della società stessa o ad altra persona esterna
designata dal consiglio stesso.
Il consiglio può costituire un comitato esecutivo formato da più
amministratori, fra i quali di diritto l’amministratore delegato,
determinandone la durata in carica, la composizione, le
competenze e i relativi poteri. Il comitato esecutivo è presieduto
dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua
assenza e/o impedimento, da chi lo sostituisce ai termini del
presente statuto.
Il consiglio può, altresì, nominare uno o più amministratori
delegati, determinandone i poteri ed il compenso, nonché la
durata della delega.
Anche su proposta dell’amministratore delegato, il consiglio può
nominare un direttore generale attribuendogli poteri per la
gestione corrente, determinando contenuti e limiti della delega e
concedendo eventualmente facoltà di sub-delega.
Qualora siano stati nominati organi delegati, e fatto comunque
salvo l’obbligo dell’amministratore delegato di investire l’organo
collegiale delle operazioni nelle quali abbia un interesse per
conto proprio o di terzi, l’amministratore delegato, gli
amministratori con delega ed il comitato esecutivo, a mezzo del
suo presidente, comunicano al consiglio di amministrazione,
nella prima riunione utile, le più significative decisioni o
deliberazioni adottate in relazione alle implicazioni per la
società, e riferiscono al consiglio di amministrazione ed al
collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, sul
generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile
evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro

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caratteristiche o dimensioni, effettuate dalla Società e dalle sue
controllate.
In ogni caso, gli amministratori, con periodicità almeno
trimestrale, riferiscono in una riunione consiliare al collegio
sindacale sull’attività e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o
dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle
operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto
proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che
esercita attività di direzione o coordinamento.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato
esecutivo può partecipare il direttore generale, se nominato, su
invito del presidente o dell’amministratore delegato.

ART. 15 PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA DELLA
SOCIETA’
Oltre a eventuali ulteriori deleghe che possano essere attribuite
dal consiglio di amministrazione, competono al presidente, che
è di norma privo di qualsivoglia potere esecutivo:
a) la supervisione in ogni momento delle strategie aziendali;
b) i rapporti fra la Società e gli azionisti, sotto ogni profilo;
c) ogni più ampio potere di richiedere e acquisire informazioni
sulla situazione della attività sociale, adottando di conseguenza
ogni più opportuna iniziativa di indirizzo e di stimolo per il
miglior conseguimento degli obiettivi aziendali e l’attuazione
delle delibere consiliari.
d) in via di urgenza e su proposta dell’amministratore delegato,
l’esercizio di tutti i poteri del consiglio di amministrazione,
delegabili ai sensi di legge e di statuto, avvisandone
tempestivamente il consiglio stesso e dandone rendiconto agli
organi sociali nella prima riunione utile.
Competono altresì al presidente e, in caso di sua assenza o
impedimento anche temporanei, a chi ne fa le veci secondo
quanto stabilito dall’art. 14, la rappresentanza della Società di
fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che
amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione,
nonché la firma sociale libera.
Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa piena
prova dell’assenza o impedimento del medesimo.
La rappresentanza della Società e la firma sociale libera
possono inoltre essere conferite dal consiglio all’amministratore
delegato, a singoli consiglieri e al direttore generale, se

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nominato, per determinati atti o categorie di atti.
Al Direttore Generale ed, in sua vece, agli altri componenti la
Direzione Generale, secondo le determinazioni del Consiglio di
Amministrazione, anche disgiuntamente fra loro, spetta la firma
sociale per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
La firma sociale può essere attribuita dal consiglio, per
determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti
della società.
Il consiglio può, inoltre, conferire mandati e procure anche ad
estranei alla società per il compimento di determinati atti e per
la rappresentanza della società in giudizio.

ART. 16 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
DEGLI ORGANI ESECUTIVI DELEGATI
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con
facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione,
opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale, escluse le
competenze che la legge o lo statuto riservano all’assemblea.
Sono espressamente riservate al consiglio di amministrazione e
non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le
deliberazioni concernenti:
a) la determinazione degli indirizzi della attività aziendale;
b) la nomina del direttore generale e dei dirigenti, salva la
competenza del comitato per la governance nomine e
remunerazione per quanto riguarda i dirigenti, laddove istituito;
c) la determinazione della struttura organizzativa dell’azienda,
con le relative funzioni e l’attribuzione delle relative competenze
e poteri, nonché le norme che disciplinano il regolamento
interno, salva la competenza del comitato per la governance
nomine e remunerazione, laddove istituito;
d) l’assunzione e la cessione di partecipazioni, escluse le
operazioni di intermediazione mobiliare effettuate nell’ambito
della gestione finanziaria caratteristica degli attivi;
e) gli atti di acquisto e di disposizione su beni immobili e diritti
di godimento su immobili;
f) l’istituzione di commissioni o comitati con funzioni consultive,
propositive o di coordinamento.
Sono altresì di competenza del consiglio di amministrazione,
fatti salvi i limiti di legge:
a) il trasferimento della sede, nel territorio nazionale;
b) le deliberazioni relative alla istituzione o soppressione di sedi

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secondarie;
c) l’indicazione di quali, tra gli amministratori, hanno la
rappresentanza della Società;
d) l’eventuale riduzione del capitale in caso di recesso;
e) l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative cogenti;
f) le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e
2505-bis Cod. Civ.;
g) la deliberazione di scissione, nei casi in cui la legge consente
l’applicazione dell’art. 2505-bis, nonché ogni altra competenza
ad esso riservata dalla legge o dallo statuto.

ART. 17 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio si riunisce di norma presso la sede sociale e può
riunirsi anche altrove in Italia o all’estero laddove indicato nella
convocazione del presidente, che ne determina anche l’ordine
del giorno, o di chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 14, con
periodicità almeno trimestrale.
Dovrà essere convocato quante volte ne sia fatta domanda da
almeno un quinto dei suoi membri.
La convocazione è fatta dal presidente o da chi ne fa le veci in
caso di sua assenza o impedimento, con avviso da inviare a
mezzo raccomandata r.r., telefax o messaggio di posta
elettronica, almeno tre giorni prima della data fissata per
l’adunanza, a ciascun consigliere, salvo i casi di urgenza,
quando la convocazione potrà essere fatta con ogni mezzo
idoneo a portare effettivamente a conoscenza della stessa,
almeno un giorno prima della riunione.
Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi
nella stessa forma e nello stesso termine.
Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente del
consiglio stesso o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi
ne fa le veci a norma dell’art. 14.
Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o
teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione,
di ricevere e di trasmettere o visionare documenti, e di
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati.
Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si
considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il
segretario della riunione.
Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione,

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pur partecipando alla riunione, si trovi in un luogo fisico
diverso da quello in cui la riunione sia stata convocata, lo
stesso provvederà a delegare la conduzione dell’adunanza
consiliare ad uno dei soggetti previsti in sequenza dall’art. 14,
purché quest’ultimo si trovi effettivamente nel medesimo luogo
in cui si la riunione sia stata convocata, nel rispetto del criterio
sopra indicato di compresenza con il segretario.
Il presidente coordina i lavori del consiglio di amministrazione e
provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Per la validità della riunione è necessaria la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica, salvo che la legge preveda
quorum più elevati.
Le votazioni in seno al consiglio sono palesi. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvo che la legge
preveda quorum più elevati; a parità di voti prevale il voto di chi
presiede.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il segretario cura la redazione del verbale di ciascuna
adunanza, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede
l’adunanza e dal segretario stesso.
Le copie e gli estratti dei verbali sono firmati dal presidente o da
chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto o dal segretario.

ART. 18 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori percepiscono, oltre al rimborso delle spese,
un compenso il cui importo sarà determinato dall’assemblea.

ART. 19 ESECUZIONE DELLE DELIBERE CONSILIARI
L’esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e
del comitato esecutivo compete all’amministratore delegato o, in
via subordinata, al direttore generale.

ART. 20 COMITATI NON ESECUTIVI
E' facoltà del consiglio di amministrazione istituire al proprio
interno uno o più comitati con funzioni propositive, consultive e
di coordinamento, quali ad esempio il comitato risk/compliance,
il comitato audit e il comitato governance, remunerazioni e
nomine, anche accorpandone o scindendone le competenze.
I compiti dei singoli comitati, così come il numero dei loro
componenti, sono stabiliti con la deliberazione con cui sono
costituiti, e possono essere integrati o modificati con

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deliberazione

                TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

ART. 21 COLLEGIO SINDACALE
Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, nominati dall’assemblea e funzionanti ai sensi di
legge.
I membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e
sono rieleggibili.
L’assemblea determina la retribuzione annuale dei sindaci
all’atto della nomina e dell’eventuale rinnovo.
Ai membri del collegio sindacale si applicano le disposizioni in
materia di requisiti previste dalle disposizioni di legge tempo
per tempo vigenti. Ineleggibilità e decadenza sono determinate
ai sensi di legge.
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea
ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.
Nell’esercizio delle sue funzioni, il collegio sindacale potrà
avvalersi dell’attività di terzi di volta in volta incaricati ed
operanti sotto la responsabilità del collegio stesso e potrà
inoltre avvalersi delle risultanze dei controlli che vengano
effettuati da parte di società di revisione abilitate e fornite dei
requisiti prescritti ai sensi della normativa applicabile.
Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del
consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea dei soci, il
consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo e avvalersi
di dipendenti della Società per l’espletamento delle proprie
funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione
possono essere esercitati anche da almeno due sindaci effettivi.
Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o
teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano
essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione,
di ricevere e di trasmettere o visionare documenti, di intervenire
oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi
questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui
si trova il presidente.

                 TITOLO VI - BILANCIO ED UTILI

ART. 22 BILANCIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

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L’organo amministrativo procede alla redazione del bilancio e
del conto profitti e perdite secondo le disposizioni del Codice
Civile e delle leggi speciali per le società di assicurazione.

ART. 23 FONDI SPECIALI E RISERVE
Oltre alla riserva legale si possono costituire altri fondi di
riserva straordinari e speciali.

ART. 24 RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E ACCONTI SUI
DIVIDENDI
Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall’assemblea,
dedotta la quota assegnata alla riserva legale nella misura
stabilita dalla legge fino a che essa non abbia raggiunto almeno
1/5 del capitale sociale, sono a disposizione dell’assemblea
stessa per assegnazione di dividendo agli azionisti e/o per
destinazione a riserve di altra natura.

ART. 25 DIVIDENDI NON RISCOSSI DAI SOCI
I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al
giorno in cui divengono esigibili, saranno prescritti a favore
della Società.

   TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA
                       SOCIETA’

ART. 26 SCIOGLIMENTO
Nel caso di scioglimento della Società, l’assemblea determinerà
le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
fissandone i poteri.

               TITOLO VIII - DISCIPLINA GENERALE

ART. 27 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento
alle disposizioni di legge.

ART. 28
Per ogni controversia concernente i rapporti sociali, è attribuita
competenza esclusiva alla Autorità Giudiziaria di Roma.

Ottobre 2014
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