FarmacistiMatera BOLLETTINO MENSILE - dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Matera - Ordine dei Farmacisti della provincia di ...

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FarmacistiMatera
                             BOLLETTINO MENSILE
                dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Matera
                                     n. 65 - Febbraio 2021
               Il notiziario del farmacista a cura del Dr. Pasquale Imperatore

SOMMARIO
 SOMMARIO                                                                     DE BELLO ITALICO
                                                                     L’ANNO DOMINI 2021 INIZIA IN PIENA
                                                                     CONTINUITÀ CON L’USCENTE 2020:
NEWS PER LA PROFESSIONE........................2
 NEWS PER LA PROFESSIONE........................2                             SIAMO IN GUERRA
AGIFAR MATERA..............................................6          (a cura del dr. Giuseppe Ruggieri –
 AGIFAR MATERA..............................................6
DALL'ENPAF.....................................................8
                                                                           Presidente Agifar Matera)
 DALL'ENPAF.....................................................8
DALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.......10                            Siamo in guerra con un nemico ostico, che ci
 DALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.......10
LE CIRCOLARI DI GENNAIO..........................11
 LE CIRCOLARI DI GENNAIO..........................11
                                                                    vede uscire dalle trincee, dopo un anno passato a
                                                                    parare i suoi colpi bassi, un nemico che abbiamo
                                                                    imparato a rispettare e che ci ha portato a
                                                                    studiare il campo di battaglia e le strategie più
EDITORIALE
                                                                    opportune per portare a casa il miglior risultato
                                                                    auspicabile.
            IL FARMACISTA DI FAMIGLIA
                                                                    Al netto di crisi di Governo e tumulti sociali si
Da più parti negli ultimi mesi si sta ipotizzando l'idea di
                                                                    può sostenere che, in alcune realtà si intraveda la
istituire la figura del “farmacista di famiglia” .                  luce ed in altre, più funestate, il buio pesto stia
                                                                    tendendo a schiarirsi in un momento in cui il
Il farmacista di famiglia potrebbe assolvere a una serie di         nostro Paese ha saputo far quadrato e
compiti nuovi che calzerebbero con la sua perpetua                  rivendicare un’identità nazionale… ed il mondo
formazione e con il proprio ruolo di distributore del
farmaco: dal controllo all'aderenza alle terapie.                   della Farmacia ha saputo dire la sua. La
                                                                    risposta è da ritrovare nella decodifica delle
Con l'avvento della pandemia, il farmacista ha dato                 innumerevoli incognite che questa pandemia ci
dimostrazione di avere la capacità di assistere il paziente         ha posto davanti e che, si spera, trovino una
non solo nel dispensare i farmaci, ma anche con parole
di professionale conforto, dando al paziente le giuste
                                                                    risoluzione nella legge di bilancio 2021
attenzioni.                                                         pubblicata il 30 dicembre 2020, sulla Gazzetta
                                                                    Ufficiale n. 322, (L. 178/2020), approvata nello
Da tutto ciò il cittadino stesso vede e giudica il farmacista       stesso giorno in via definitiva dal Senato della
come serio professionista sanitario sul territorio,
                                                                    Repubblica e in vigore dal 1° gennaio 2021.
disponibile ad aiutare e consigliare.
                                                                    Tale provvedimento porta in dote con sé due
La proposta di istituire il farmacista di famiglia verrà            aspetti di notevole interesse per la farmacia: test
portata avanti a livello legislativo, modificando l'attuale         sierologici e tamponi antigenici farmacia.
normativa, in modo da dare la possibilità al farmacista di          Il farmacista acquisisce, così, facoltà di effettuare
operare nella totale sicurezza, propria e dei cittadini.
                                                                    test sierologici e tamponi antigenici (art.1, commi
E' augurabile poter dare slancio alla professione                   418-420) presso le farmacie aperte al pubblico
partendo con una cultura nuova della nostra attività                (purchè dotate di spazi idonei sotto il profilo
sanitaria.                                                          igienico-sanitario e tali da garantire la
                                                                    riservatezza del paziente) per rilevare l’eventuale
                                                                    presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi
                                                                    rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal
                                                                    virus SARS-CoV-2. Sulla base di tale norma, il
                                                                    farmacista potrà, quindi, procedere direttamente
                                                                    al prelievo capillare di sangue al paziente,
                                       Pasquale Imperatore          circostanza che, precedentemente, strideva con
                                                                    l’idea di autoanalisi contemplata dalla Legge.
                                                                                                      SEGUE A PAG. 2
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  NEWS per la professione
 DALLA PRIMA PAGINA

 Tali prestazioni potranno essere espletate con oneri a carico del cittadino prescindendo dalla
 stipula di accordi a livello nazionale o regionale fissando, liberamente, il prezzo. Per quanto
 attiene, invece, all’esecuzione di test sierologici ad uso professionale e di tamponi rapidi, occorre
 che sia stipulato uno specifico accordo con le competenti autorità sanitarie.

 Una svolta di rilievo per la Farmacia: è pacifico. Un significativo passo in avanti verso il sistema
 della “Farmacia dei Servizi” che svincola il farmacista dall’impasse dell’autoanalisi
 potenziandone l’idea di sentinella della salute affidandogli elementi e opportunità diagnostiche,
 finora, inesplorate. Un percorso che prova a sanare, almeno parzialmente, l’emorragia di farmaci a
 favore della distribuzione ospedaliera, dell’ecommerce selvaggio e della riduzione della spesa
 convenzionata.

 Una svolta che potrebbe portare ad esplorare una strada dissestata se non si dovesse tenere debito
 conto del terreno di scontro con questo coronavirus. Sorge spontaneo, dunque, pensare alle
 possibili rivendicazioni dei colleghi che, esercitando la professione in parafarmacia, non avrebbero
 accesso a questa serie di future opportunità, a quei colleghi che, esercitando in farmacie con locali
 non “al passo con i tempi” accuserebbero il colpo restando indietro rispetto agli altri.

 O, infine, agli sviluppi a carico dei colleghi che, operando in favore della comunità e della
 farmacia, non vedono statuita alcuna forma di riconoscimento (sotto forma di indennità o di
 compenso) se non, in alcuni casi, lasciando alla sensibilità ed al rispetto tributati da direttori o
 titolari “illuminati”.

 Situazioni che, in guerra, rischierebbero di intaccare lo spirito di un esercito che ha marciato
 vincendo piccole campagne militari nella quotidianità, durante gli assedi della pandemia.
 Situazioni che, non gestite dagli innumerevoli attori in gioco, potrebbero portare a vanificare il bel
 risultato raggiunto con questa legge di bilancio.

 Nel mentre, non ci rimane altro che continuare a lottare per la nostra società.

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  NEWS per la professione

             Non tutto il GRASSO è uguale:
     quello Bruno Protegge dalle Malattie Croniche
 Il tessuto adiposo bruno combatte l’obesità e riduce il rischio di malattie come diabete,
 ipertensione e malattie cardiache. Ecco come attivarlo. Il nuovo studio su Nature.

 Non tutto il grasso è uguale. Quello che si deposita sugli organi interni fa malissimo alla salute,
 perché produce mediatori dell’infiammazione e aumenta la probabilità di malattie metaboliche e
 cardiovascolari.
 Esiste però anche un grasso “buono” che potrebbe al contrario proteggere proprio dalle malattie
 metaboliche o cardiache, tra cui diabete 2 e malattie delle arterie coronariche.
 Grasso bianco e grasso bruno
 Il grasso bianco, in quantità molto superiore, accumula energia immagazzinando calorie.
 Il grasso bruno invece è una sorta di centrale energetica dell’organismo:
  più abbondante nei neonati e scarso negli adulti, si trova soprattutto nella zona del collo intorno
 ai rami dell’aorta ed è correlato all’indice di massa corporea, perché al crescere del peso tende a
 diminuire trasformandosi in grasso bianco.
 Il grasso bruno brucia molte calorie per riscaldarci quando abbiamo freddo (è il motivo per cui è
 presente in grandi quantità negli animali che vanno in letargo), ma contribuisce anche a regolare
 il metabolismo equilibrando i livelli di glucosio in circolo e riducendo la pressione sul pancreas per
 produrre insulina.
 Le difficoltà di intercettare il grasso bruno
 Da sempre il grasso bruno attira l’attenzione degli scienziati per le sue potenzialità antiobesità.
 Il problema è che il grasso bruno è «nascosto». Come abbiamo detto il grasso «bruno» si trova
 soprattutto intorno al collo e alle spalle, e quindi non è semplice reclutare persone con livelli
 elevati di tessuto adiposo bruno per valutarne le condizioni di salute attraverso sperimentazioni
 rigorose (es. PET).
 Maggior protezione per malattie metaboliche o coronariche
 Che cosa è emerso? Gli individui con quantità superiori di grasso bruno avevano meno
 probabilità di soffrire di malattie metaboliche o cardiache, tra cui diabete 2 e malattie delle arterie
 coronariche.
 Solo il 4,6% delle persone con elevati livelli di grasso bruno aveva il diabete 2 in confronto al 9,5
 % di quelle che ne possedevano quantità limitate o addirittura nulle.
 Più limitati i vantaggi sul colesterolo: il 18,9% dei partecipanti allo studio con il tessuto adiposo
 bruno aveva livelli di colesterolo alti in confronto al 22,2 % dell’altro gruppo.
 Anche ipertensione e malattie alle arterie coronariche erano meno frequenti in chi aveva grasso
 bruno.
 Attivare il grasso bruno
 Ma come si può aumentare la quantità di grasso bruno? Purtroppo ancora non si sa! Si sa invece
 qualcosa di più su come attivarlo. A oggi sappiamo che il miglior metodo per stimolare il grasso
 bruno è esporsi al freddo. Dopo circa sei settimane di esposizione al freddo i pazienti con diabete
 di tipo 2, che di norma hanno una bassa funzionalità del grasso bruno, aumentano la spesa
 energetica e migliorano la sensibilità all’insulina proprio grazie all’incremento dell’attività di questo
 tessuto.
 Soggetti sani con una normale attività del grasso bruno hanno una glicemia e un colesterolo nel
 sangue inferiori rispetto a chi non ha grasso bruno ben funzionante, perdere peso migliora la
 funzionalità di questo prezioso tessuto: per tutti questi motivi riuscire ad attivarlo trovando gli
 “interruttori” cellulari giusti potrebbe rivelarsi d’aiuto nei pazienti obesi e nei diabetici di tipo 2.
 Alcuni ingredienti dei cibi, come la capsaicina o le catechine, sembrano capaci di farlo.
 (Salute, Corriere)

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  NEWS per la professione

                  STITICHEZZA:
    QUANDO è il CASO di FARE un CONTROLLO?
 La stitichezza – o, meglio, la stipsi – è un problema che affligge moltissime persone, e ha
 cause spesso collegabili all’alimentazione.

 Insieme alla dottoressa Federica Furfaro, gastroenterologa di Humanitas, vediamo quali alimenti
 giocano un ruolo decisivo in uno dei più comuni problemi intestinali, e scopriamo quando è il caso
 di fare un controllo.

 Che cos’è la stitichezza?

 La stipsi è il rallentamento del contenuto del colon: questo rallentamento si trasformerà in una
 difficoltà a evacuare le feci.
 È una problematica che interessa circa il 15% della popolazione, soprattutto le donne, e tende ad
 aumentare con l’avanzare dell’età.
 Parliamo di stitichezza quando l’evacuazione avviene meno di tre volte a settimana.

 Come risolvere il problema?

 In caso di stipsi, come abbiamo anticipato, la prima cosa da fare è modificare la propria
 alimentazione, aumentando fino a 20-35 grammi al giorno l’assunzione di fibre: da favorire, quindi,
 - frutta, verdura, cereali integrali, legumi.
 Un’alimentazione ricca di fibre, infatti, facilita le contrazioni peristaltiche fisiologiche dell’intestino e
 favorisce la progressione delle feci nel colon e la loro espulsione.
 Oltre alle fibre, fondamentale è l’idratazione:
 - un giusto quantitativo di acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, permette di ammorbidire le
 feci e di facilitare l’evacuazione.
 Infine, è consigliabile svolgere attività fisica perché il movimento fisico favorisce il movimento
 intestinale.

 Quali medicinali assumere?

 Se l'alimentazione non basta, esistono alcuni integratori o medicinali che possono contribuire a
 risolvere il problema.
 Tra i lassativi, indichiamo lo psyllium e la metilcellulosa, che aumentano, attraverso l’accumulo di
 acqua, il volume delle feci; e quelli di tipo osmotico, come i preparati a base di polietilene glicole,
 che trattengono l’acqua all’interno del colon.
 Citiamo infine Linaclotide e Prucalopride, medicinali che richiedono l’autorizzazione di un medico.

 Quando è il caso di fare un controllo?

 Anche se non quotidiane, le feci dovrebbero essere di consistenza morbida ed evacuate senza
 particolari sforzi né dolore addominale, con un senso di svuotamento completo.
 Quando non è così, sarebbe bene contattare il proprio medico, che proporrà la terapia migliore
 per risolvere il problema o valuterà la necessità di eseguire alcuni accertamenti diagnostici.

 (Salute, Humanitas)

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  NEWS per la professione

        SI POSSONO PREVENIRE le MALATTIE
              ATTRAVERSO la DIETA?
 Diversi gli studi che puntano a valutare l'impatto preventivo della dieta (o di un singolo
 alimento) nei confronti di una malattia.

 Al di là del concetto generale, indiscutibile, che una dieta equilibrata nelle proporzioni dei
 macronutrienti e sufficientemente varia da garantire un corretto apporto di micronutrienti aiuta a
 stare in salute, c’è molto interesse per interventi nutrizionali mirati a prevenire alcune specifiche
 malattie.

 L’assunzione di sostanze chimiche per lunghi periodi da parte di soggetti sani al fine di prevenire
 una malattia prende il nome di chemioprevenzione.
 Sono interventi di chemioprevenzione - in questo caso, più correttamente di farmacoprevenzione
 – la somministrazione dell’aspirina a basse dosi ai soggetti a rischio di malattie cardiovascolari e
 la somministrazione del tamoxifene alle donne che hanno un rischio molto alto di sviluppare il
 tumore al seno.

 L’idea di prevenire una malattia mangiando, invece che ingoiando una pillola, è molto attraente e
 ha stimolato la nascita di diverse linee di ricerca.
 Per realizzare questo tipo di intervento, sono necessarie due cose. Bisogna conoscere in che
 modo una certa sostanza agisce sui processi biologici contrastando l’esordio della malattia e
 bisogna che la quantità di sostanza attiva ingerita con la dieta sia sufficiente per essere efficace.

 Questo secondo punto non è trascurabile perché, se è vero che alcuni alimenti contengono
 sostanze benefiche, è anche vero che, se la porzione usuale di quell’alimento è molto piccola, se
 ne assumono quantità irrisorie.

 Per superare questo problema in qualche caso si utilizzano gli alimenti fortificati, ossia alimenti
 che di per sé non contengono, o contengono solo in minima quantità, la sostanza utile (in genere
 un minerale o una vitamina), a cui la sostanza è stata aggiunta dall’industria alimentare.

 Per esempio, il sale iodato è sale a cui è stato aggiunto lo iodio e che contribuisce a evitare una
 carenza e a prevenire le malattie della tiroide.

 Un altro esempio è quello dei cereali per la colazione, arricchiti con acido folico e altre vitamine.
 Per quanto riguarda l’alimentazione naturale, senza alimenti arricchiti, l’interesse è rivolto
 soprattutto ai composti fitochimici, sostanze biologicamente attive presenti negli alimenti di origine
 vegetale.

 Alcuni studi in merito sono promettenti, ma non bisogna dimenticare che entrano in gioco molti
 fattori, tra cui la qualità dell’alimento (modalità di coltivazione, trattamenti eccetera) che influenza
 il contenuto in principio attivo, la capacità dell’organismo di assorbire e utilizzare il principio attivo
 e le risposte individuali.

 Assumere alcuni composti fitochimici può avere un effetto benefico, tuttavia nessuno può
 garantire che un certo alimento possa prevenire una malattia nel singolo individuo.

 (Salute, Humanitas)

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  AGIFAR MATERA

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                                                          ANNO 2021

                         MODALITÀ DI ISCRIZIONE ANNO 2021

     Per iscriversi ad Agifar Matera è sufficiente compilare e sottoscrivere il
     modulo allegato e versare la quota annuale di €. 20,00 tramite bonifico
     bancario (IBAN IT77U0538716103000002918446) con causale: Iscrizione
     Agifar Matera anno sociale 2020 “Nome” e “Cognome” e comunicando,
     successivamente, l’avvenuto pagamento telefonicamente o via mail ai contatti
     indicati in fondo alla pagina) oppure in contanti presso la sede dell’Ordine dei
     Farmacisti di Matera sita in via Olivetti, 151.

     A cosa dà diritto l’iscrizione?

     Partecipazione gratuita o a prezzo ridotto agli eventi e ai corsi ECM
     organizzati da Agifar Matera o in collaborazione con altri Enti.
     Ricezione di newsletter informativa su tutti gli eventi Agifar, corsi di
     aggiornamento professionale, corsi ECM, occasioni di lavoro, eventi di
     beneficenza ed eventi sportivi.

     Per info agifarmatera@pec.fenagifar.it
     327-6956257 Giuseppe Ruggieri (Presidente)
     329-9263134 Giuseppina Lorusso (Vice Presidente)
     328-6895113 Marco Lauria (Segreteria Organizzativa)

                   Nella prossima pagina
                   il modulo di iscrizione

                                                                        FarmacistiMatera
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     personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
     di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
     Ai sensi del GDPR, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
     1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: iscrizione lista soci
     Agifar Matera; comunicazione, organizzazione e pubblicazione eventi Agifar Matera.
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     3. I dati non saranno comunicati a soggetti terzi né saranno oggetto di diffusione.
     4. In qualsiasi momento potrà chiedere rettifica o cancellazione dei suoi dati
     personali.

     CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ
     SOPRA INDICATE.

                                                      FIRMA_______________________

                                                                                  FarmacistiMatera
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   “ENPAF: ampliamento delle coperture di welfare integrato,
                     tramite l’Emapi”
 L’ENPAF, dal 1° gennaio 2021, ha attivato una nuova copertura assistenziale di welfare integrato,
 tramite il Fondo Sanitario EMAPI. Si tratta della Copertura TCM (Temporanea Caso Morte) che,
 in caso di morte da qualsiasi causa originata, garantisce agli eredi il pagamento di un importo
 pari a 11.500 euro. Sono posti sotto copertura tutti gli iscritti e i titolari di pensione diretta in
 regola con il versamento dei contributi e che, alla data del 1° gennaio 2021, non abbiano
 compiuto 75 anni di età.
 Così come per le altre misure di welfare integrato già operative dal 2018 (ASI - Assistenza
 Sanitaria Integrativa e LTC - Long Term Care), l’onere della copertura TCM è a carico del bilancio
 dell’Ente e, pertanto, non è necessaria alcuna iniziativa da parte degli interessati per aderirvi.
 Tuttavia, ai soggetti già assicurati con la copertura attivata in forma collettiva è data la possibilità
 di incrementare, entro il 31 marzo 2021 (compilando la modulistica disponibile sul sito di EMAPI),
 a titolo individuale e volontario con onere aggiuntivo a proprio carico, la somma già garantita
 dall’ENPAF. Per le adesioni volontarie sono previsti un periodo di carenza e delle esclusioni e, in
 relazione agli anni compiuti dall'assicurato, varia l'importo riconosciuto in caso di sinistro.
 “Con questo ulteriore tassello, che amplia la sfera di tutele riconosciute ai propri iscritti, – precisa
 il Presidente dell’ENPAF, Emilio Croce – l’Ente garantisce un pacchetto di welfare integrato tra i
 più completi nel panorama delle Casse di previdenza dei professionisti. E’ evidente, infatti, come
 il welfare integrato stia assumendo un ruolo determinante per la tutela dei bisogni degli individui.
 Per questo, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha rivolto la propria attenzione a
 questo settore, decidendo di investirvi risorse.”
 “E’ bene ricordare – conclude Croce - che le coperture, i cui oneri economici sono integralmente
 a carico della Fondazione, sono assicurate a tutti gli iscritti a prescindere dalla aliquota
 contributiva versata, purché gli stessi siano in regola con il pagamento della contribuzione”.
 Tra le coperture di welfare integrato già attivate dal 2018, c’è l’Assistenza Sanitaria Integrativa
 (Garanzia A copertura base), che copre le spese relative a grandi interventi chirurgici e a gravi
 eventi morbosi, nonché prestazioni extra ospedaliere di alta diagnostica e di terapia. In caso di
 invalidità permanente superiore al 66% derivante da infortunio è prevista, inoltre, la liquidazione
 di un indennizzo pari a 80 mila euro. Per le informazioni sulle strutture sanitarie convenzionate e
 per prenotazioni di prestazioni in forma diretta, è possibile telefonare alla Centrale operativa
 Emapi/Reale Mutua attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 al numero verde 800
 936 633.
 E’ garantita poi la LTC (Long Term Care), volta ad alleviare le difficoltà dei professionisti e delle
 loro famiglie, supportandoli concretamente tramite l’erogazione di una rendita mensile vita
 natural durante pari a 1.200 euro al mese, nella denegata ipotesi in cui l’assicurato si dovesse
 trovare in condizione di non autosufficienza e necessiti, in modo permanente, dell’assistenza di
 un’altra persona per svolgere almeno tre su sei attività della normale vita quotidiana, oppure sia
 affetto da una patologia che abbia determinato la perdita delle capacità cognitive (es. Parkinson
 o Alzheimer). La copertura è attivata in forma collettiva a favore degli iscritti e titolari di pensione
 diretta Enpaf che, al momento dell’attivazione, non abbiano compiuto i 70 anni di età e siano in
 regola con il versamento dei contributi.
 Gli uffici di EMAPI sono disposizione per qualsiasi chiarimento, dal lunedì al venerdì dalle ore
 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, al numero 848 88 11 66. Per il distretto di
 Roma e per i cellulari chiamare il numero 06.44.25.01.96.
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                            COVID-19
               MISURE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA
                          MODIFICHE 2021
 Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 22 dicembre 2020 sono state approvate
 le modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza covid-19.
 Considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021
 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono
 rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso dello stesso anno, delle altre iniziative
 assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente.
 In particolare, le modifiche riguardano:
 1) Contributo per il decesso del farmacista vittima del Covid-19:
 a) Se l’evento si è verificato entro il 31.12.2020, il contributo pari a 11.000,00 euro è erogato
 dall’Enpaf;
 b) Se l’evento si verifica a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica la copertura temporanea
 causa morte, pari a 11.500,00 euro, garantita esclusivamente da EMAPI, al quale deve essere
 presentata la relativa domanda in base ai termini di decadenza previsti da tale Fondo Sanitario.
 c) In deroga a quanto previsto al punto b), in caso di decesso da covid-19, verificatosi a
 decorrere dal 1° gennaio 2021, del farmacista iscritto all’Enpaf, ancorché titolare di pensione,
 che alla data del 1° gennaio 2021, abbia compiuto 75 anni spetta un contributo, pari a 11.500,00
 euro, che verrà corrisposto dall’Ente, su domanda.
 2) Ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera
 a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 200,00 euro per ogni giorno di ricovero,
 fino ad un massimo di 6.000,00 euro.
 3) Isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento
 dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito
 di positività al covid-19: il contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento, fino a
 un massimo di 3.000,00 euro;
 4) Chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da
 covid-19:
 a) contributo al titolare dell’esercizio, anche se titolare di pensione, pari a 400,00 euro, per ogni
 giornata di chiusura, per un periodo non superiore a tre giorni continuativi (1.200,00 euro);
 b) nel caso in cui il titolare sia privo di farmacista collaboratore e in conseguenza del contagio da
 covid-19, sia stato obbligato a chiudere l’esercizio per un periodo superiore a tre giorni
 continuativi, spetta un contributo pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura, fino a un
 massimo di 4.000,00 euro. L’importo non è cumulabile con quello di cui al periodo precedente. In
 tale ipotesi dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva.
 E’ consentito il cumulo di più di un contributo, l’inoltro della domanda dovrà avvenire
 esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo posta@pec.enpaf.it.
 L’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della
 regolarità contributiva del farmacista.
 In caso di decesso del farmacista gli eredi possono presentare domanda solo per la liquidazione
 del contributo connesso a questo evento mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le
 altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell’esercizio) che abbiano riguardato il
 farmacista deceduto.
 MAGGIORI INFORMAZIONI SU: www.enpaf.it

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FarmacistiMatera

  DALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

        Pubblicato in Gazzetta il decreto che
        proroga le misure per il lavoro agile
                      nelle PA
  Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 dicembre
  2020, che proroga al 31 dicembre 2021 le misure sul lavoro agile nella pubblica
  amministrazione contenute nel D.M. del 19 ottobre 2020, di cui si riporta
  sinteticamente il contenuto:

  – i dirigenti assicurano il lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in
  attività da poter svolgere a distanza, su base giornaliera, settimanale o
  plurisettimanale e con modalità semplificate ancora fino al 31 dicembre 2021; a
  tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni assicurano le
  percentuali più elevate possibili di lavoro agile, anche in base alla loro
  capacità organizzativa e tecnologica, garantendo comunque l’accesso, la qualità e
  l’effettività dei serviz ai cittadini e alle imprese;

  – deve essere assicurata massima flessibilità di lavoro con turnazioni e
  alternanza di giornate lavorate in presenza e da remoto, comunque nel rispetto
  delle misure sanitarie e dei protocolli di sicurezza, anche prevedendo fasce di
  flessibilità oraria in entrata e in uscita;

  – si adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle
  specificità del lavoro agile per verificare l’impatto sui servizi e le attività e
  si monitorano le prestazioni rese in smart working anche in base alle segnalazioni
  di utenti e imprese;

  – il lavoro agile è senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere
  organizzato per specifiche fasce di contattabilità senza maggiori carichi di
  lavoro;   ai  lavoratori   sono  garantiti  tempi di riposo e   diritto  alla
  disconnessione; inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire
  penalizzazioni professionali e di carriera;

  – l’amministrazione favorisce il lavoro agile nei confronti dei genitori durante
  il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 14 per
  contatti scolastici (art. 21-bis D.L. 104/2020), nonché dei lavoratori disabili o
  fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale
  inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;

  – nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento fiduciario, il
  lavoratore che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata,
  svolge la propria attività in modalità agile; nel caso in cui non sia possibile in
  relazione alla natura della prestazione, il lavoratore è comunque tenuto a
  svolgere le mansioni diverse e di uguale inquadramento assegnate dal dirigente per
  agevolare il lavoro agile;

  – le PA si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e
  digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di
  strumentazione di proprietà del dipendente;

  – nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità:
  condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, presenza
  di figli minori di 14 anni, distanza tra la zona di residenza/domicilio e la sede
  di lavoro, numero e tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e relativi tempi
  di percorrenza;

  – le PA organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la
  sussistenza di motivate ragioni.

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FarmacistiMatera

  CIRCOLARI

              CIRCOLARI DEL MESE DI GENNAIO 2021

  - Ministero della Salute - Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale
  contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione

  - Attivazione nuovi corsi FAD, riepilogo eventi formativi online, aggiornamento sezione ECM sito
  istituzionale, remind su recupero crediti e autoformazione

  - Ministero della Salute: Circolare su: “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e
  strategie di testing”

  - In Gazzetta Ufficiale il DPCM sul cartello con il numero verde di pubblica utilità per il sostegno
  alle vittime di violenza e stalking

  - Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 111 del 4.1.2021, si è definitivamente pronunciato sulle
  prestazioni fisioterapiche in farmacia

  - Consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione di ricette SSN

  - Covid-19: predisposto da Sifo e Sifap il documento per gli operatori sanitari recante
  “Istruzione Operativa per l’allestimento del vaccino COVID-19 Moderna”

  - Ministero della Salute - Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV2/COVID-19 per la
  FASE 1 e aggiornamento del consenso informato

  - Disposta la dematerializzazione delle ricette anche per i farmaci a totale carico dell’assistito
  (ricette “bianche”)

  - Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina

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Roma, 31.12.2020
Ufficio:          DOR/PF
Protocollo:       202000011797/AG
Oggetto:          Ministero della Salute - Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna
                  vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione

Circolare n.      12727
SS
4.1
IFO SI
                                                              AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
                                                              DEI FARMACISTI
                                           e p.c.            AI COMPONENTI IL COMITATO
                                                             CENTRALE DELLA F.O.F.I.
                                                              LORO SEDI

            Ministero della Salute -Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna
                 vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione

                Si trasmette, a fini di massima divulgazione, la circolare 24 dicembre 2020 del
         Ministero della Salute riguardante l’organizzazione della campagna vaccinale contro
         SARS-CoV-2/COVID-19 e le procedure di vaccinazione.

                 Nel rinviare al contenuto del documento (cfr all. 1) per una attenta disamina
         delle indicazioni ministeriali - che riguardano anche la conservazione, manipolazione,
         somministrazione e lo smaltimento dei vaccini - si evidenziano in sintesi i seguenti
         punti.

         CATEGORIE TARGET
         Considerata la disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato, in questa prima fase
         della campagna di vaccinazione, le risorse saranno concentrate sulla protezione del
         personale dedicato a fronteggiare l’emergenza pandemica e sui soggetti più fragili
         (operatori sanitari e sociosanitari e del personale ed ospiti dei presidi residenziali per
         anziani). Con l’aumento della disponibilità di vaccini, la vaccinazione sarà rivolta alle
         altre categorie a rischio e successivamente alla popolazione generale (cfr. Piano
         Strategico per la Vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19).
         In relazione alle categorie da vaccinare in via prioritaria, nelle fase iniziale della
         campagna vaccinale, questa Federazione, a fronte del disomogeneo quadro registrato sul
         territorio nazionale - in termini di acquisizione dei nominativi dei farmacisti da
         sottoporre a vaccinazione - ha rappresentato, al Ministro della Salute e al Commissario
         Straordinario Domenico Arcuri, nonché al Ministero della Salute - Direzione generale
         della prevenzione sanitaria, la necessità di garantire la somministrazione del vaccino
         antiCovid-19 anche a tali professionisti.
         Al fine di verificare le iniziative effettivamente poste in essere e le tutele accordate in
         tal senso ai farmacisti, la Federazione ha coinvolto i propri Delegati sul territorio che
         riferiranno sugli sviluppi della situazione a livello regionale.
                                           Federazione Ordini Farmacisti Italiani
                       00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
                                             CODICE FISCALE n° 00640930582
                                 PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
CONSENSO INFORMATO
In allegato alla circolare del Ministero, è fornita la documentazione per il consenso
informato redatta dal Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza
nella sanità” di Age.Na.S. Tale documentazione potrà subire modificazioni nel corso
della campagna vaccinale e ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato dal
Ministero.

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Sempre in allegato alla circolare in esame, il Ministero ha reso disponibile il riassunto
delle caratteristiche del prodotto (RCP) del vaccino Comirnaty (Pfizer/Biontech), il
primo che ha ricevuto la raccomandazione per l’autorizzazione all’immissione in
commercio, condizionata, da parte di EMA, in data 21.12.2020.
In proposito, si evidenzia che l’AIFA, con nota del 29 dicembre u.s. (cfr all. 2), ha
precisato che, al fine di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascuna fiala ed evitare
ogni spreco, è possibile disporre di almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi
dichiarate nel RCP, ferma restando la necessità di assicurare ad ogni soggetto vaccinato
la somministrazione della corretta dose di vaccino di 0,3 ml tramite l'utilizzo di apposite
siringhe.
.
PUNTI VACCINALI
Per garantire l’erogazione straordinaria di un elevato numero di dosi di vaccino in un
periodo di tempo limitato, nel rispetto degli standard qualitativi dell’offerta vaccinale e
dei requisiti minimi strutturali e tecnologici per le attività vaccinali previsti dalle
normative regionali, compresi dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione
previsto nella seduta, i materiali per disinfezione e i kit di primo soccorso per eventuali
reazioni allergiche, e nel rispetto dei requisiti richiesti per la prevenzione del Covid-19,
si rende necessaria l’organizzazione delle attività vaccinali in centri vaccinali
supplementari rispetto a quelli già presenti per le attività vaccinali di routine e che
consentano l’effettuazione di un numero di vaccinazioni ben superiore rispetto allo
standard.
In particolare, si individuano:
- Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO)
- Punto Vaccinale Territoriale (PVT)
- Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR).
Gli elementi organizzativi dei Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) - che saranno
utilizzati nelle fasi successive della campagna vaccinale - saranno oggetto di una
successiva comunicazione.
Il Punto Vaccinale Ospedaliero è il punto destinato alla somministrazione della
vaccinazione agli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture sanitarie
Per la vaccinazione degli operatori sanitari che svolgono attività extra-ospedaliera
potranno essere utilizzati/attivati Punti Vaccinali Territoriali con caratteristiche
organizzative analoghe ai Punti Vaccinali Ospedalieri. La vaccinazione degli operatori
sanitari del territorio potrà essere garantita anche presso i Punti Vaccinali Ospedalieri
laddove potranno essere garantiti percorsi e spazi con vie di ingresso e uscita
indipendenti dal flusso ospedaliero.
L’attivazione di PVT deve essere considerata nell’ottica di garantire un’offerta di
prossimità, per favorire l’adesione del personale e per ridurre il più possibile gli impatti
organizzativi sui servizi sanitari e sull’organizzazione dei turni del personale.
In proposito si evidenzia peraltro che la Legge di Bilancio 2021, appena licenziata dal
Parlamento, prevede espressamente che la somministrazione di vaccini possa avvenire
anche nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se
necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato,
subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali
         rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o
         maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
         Tale norma, che recepisce le proposte emendative presentate dall’On. Andrea Mandelli,
         è frutto della mediazione tra maggioranza e opposizione e tiene conto delle recenti
         iniziative attuate in tal senso in diversi Paesi dell’Unione europea.

         PERSONALE VACCINATORE
         Il personale vaccinatore sarà costituito da assistenti sanitari o infermieri che
         garantiranno la preparazione e l’effettuazione della vaccinazione. Gli operatori
         contribuiranno alla realizzazione delle attività propedeutiche alla gestione della seduta
         vaccinale (es. controllo frigo, controllo lotti, controllo carrello, etc. nel rispetto delle
         buone pratiche vaccinali e delle procedure della struttura).
         PROGRAMMAZIONE
         Tutte le Regioni ricevono le dosi in appositi punti di ricezione dei vaccini. Ogni punto
         di ricezione rifornisce uno o più Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO), Punto Vaccinale
         Territoriale (PVT), Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR) e team mobili.
         Ogni Regione definisce le priorità di consegna di ogni punto di ricezione.
         Ogni punto di recezione dei vaccini verifica le modalità di trasporto nella prossimità
         dell’erogazione della vaccinazione PVO/PVT/PVSR.
         Per ogni PVO/PVT/PVSR, i centri di coordinamento territoriali sono responsabili della
         programmazione delle sedute vaccinali in base al numero di persone da vaccinare, alla
         quantità di vaccini disponibili e al personale dedicato alla vaccinazione, tenendo conto
         delle caratteristiche di conservazione e gestione dei vaccini disponibili.
                Cordiali saluti.
          IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE
         (Dr Maurizio Pace)                                         (On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2
Ufficio: DOR/ALP                                                        Roma, 13.1.2021
Protocollo: 202100000428/AG
Oggetto: Ministero della Salute: Circolare su: “Aggiornamento della definizione di caso
          COVID-19 e strategie di testing”.
Circolare n. 12749
4.1
Sito sì
IFO SI
                                                       AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
                                                       DEI FARMACISTI

                                      e p.c.          AI COMPONENTI IL COMITATO
                                                      CENTRALE DELLA F.O.F.I.

                                                       LORO SEDI

                                     Ministero della Salute:
             aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.

             Si informa che il Ministero della Salute, con circolare n. 705
      dell’8.1.2021, ha fornito importanti aggiornamenti sulla definizione di caso
      Covid 19 e, in particolare, sulla strategia di testing e screening. Tali indicazioni
      sostituiscono, rispettivamente, quelle contenute nelle circolari ministeriali n.
      7922 del 09/03/2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso” e n.
      35324 del 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità
      pubblica”.

              DEFINIZIONE CASO COVID-19

             Nella circolare ministeriale vengono, dapprima, stabiliti nuovi criteri per
      la definizione del caso di Covid 19 ed in particolare: i criteri clinici (presenza di
      almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di
      anosmia, ageusia o disgeusia, ma anche cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito
      e/o diarrea), i criteri radiologici, i criteri epidemiologici (vale a dire se si è stati a
      contatto diretto con un contagiato nei 14 giorni precedenti alla manifestazione dei
      sintomi     o      in    contesti     sanitari     (ospedalieri   e    territoriali)     e
      socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o
      semichiuse) e quelli di laboratorio.

                                    Federazione Ordini Farmacisti Italiani
                00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
                                      CODICE FISCALE n° 00640930582
                          PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Si precisa nel testo, che si può fare riferimento sia al "rilevamento di acido
nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico, oppure al rilevamento
dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti
nella sezione dedicata: Impiego dei test antigenici rapidi".

        CLASSIFICAZIONE DEI CASI

       Possono essere segnalati tre tipi di casi: possibile (una persona che
soddisfi i criteri clinici); probabile (una persona che soddisfi i criteri clinici con
un link epidemiologico o che soddisfi i criteri radiologici); confermato (una
persona che soddisfi il criterio di laboratorio).

        SEGNALAZIONE DI CASO COVID-19 AI FINI DELLA
          SORVEGLIANZA

        La circolare precisa che: "ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19
(sia flusso casi individuali coordinato da ISS che quello aggregato, coordinato
da Ministero della Salute) dovranno essere segnalati solo i casi classificati come
confermati secondo la nuova definizione".

        OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DI TUTTI I TEST NEI
         SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI

       Il documento prescrive l’obbligo di inserire i risultati dei suddetti test
rapidi nei sistemi informativi regionali ed in particolare: “Gli esiti dei test
antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e
professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema
informativo regionale di riferimento”.

        STRATEGIE DI TESTING E SCREENING

       Nella circolare in esame viene, inoltre, ammesso l’impiego dei test
antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in
microfluidica) nella definizione del caso Covid 19, in linea con “l’evoluzione
della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni
pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie”.

        Sempre secondo il Ministero, i test di ultima generazione, specie se
utilizzati entro la prima settimana di infezione, sembrano mostrare risultati
sovrapponibili ai saggi di RT-PCR (tampone molecolare con risposta entro le
24/48 ore) e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere una
valida alternativa agli stessi. Nei casi in cui saggi antigenici rapidi di ultima
generazione o test molecolare in RT-PCR non siano disponibili, o i tempi di
risposta siano eccessivi, precludendone l'utilità clinica e/o di salute pubblica,
viene raccomandato il ricorso a test antigenici rapidi che abbiano i seguenti
requisiti minimi di performance: ≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità.

                             Federazione Ordini Farmacisti Italiani
         00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
                               CODICE FISCALE n° 00640930582
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In ogni caso, qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle
discordanze con il test di ultima generazione, la RT-PCR rimane comunque il
gold standard per la conferma del Covid-19.

        La circolare, successivamente, descrive una serie di procedure a seconda
del test rapido che si effettua, ossia se di prima e seconda generazione o di ultima
generazione e a seconda del contesto, vale a dire se di alta prevalenza del virus o
se si è sintomatici o asintomatici.

      In particolare, il documento in esame precisa che il test rapido nei
sintomatici va effettuato entro 5 giorni dall'esordio dei sintomi, mentre negli
asintomatici va effettuato tra il terzo e il settimo giorno dall'esposizione. Se il test
rapido risulta negativo, è necessaria la conferma dopo 2-4 giorno o con test
molecolare o test rapido di ultima generazione.

        La circolare ministeriale, infine, prevede che: “Per il soggetto, che non
appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di
comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in
farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo
non necessita di ulteriori approfondimenti, mentre se positivo va confermato con
test di terza generazione o test in biologia molecolare. Va sempre raccomandato
che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve
indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti. Dal
momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si
raccomanda, nel comunicare un risultato negativo, di fornire una adeguata
informazione al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali”.

         Cordiali saluti

      IL SEGRETARIO                                              IL PRESIDENTE
     (Dr. Maurizio Pace)                                      (On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1

                               Federazione Ordini Farmacisti Italiani
           00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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Roma, 11.1.2021
Ufficio:             DOR/ALP
Protocollo:          202100000295/AG
Oggetto:             DPCM 30 ottobre 2020 - Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare
                     nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde di
                     pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522.

Circolare n.         12741
Sito si
4.1
IFO si
                                                                  AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
                                                                  DEI FARMACISTI

                                               e p.c.             AI COMPONENTI IL COMITATO
                                                                  CENTRALE DELLA F.O.F.I.

                                                                  LORO SEDI

                                   In Gazzetta Ufficiale il DPCM sul cartello
                            con il numero verde di pubblica utilità per il sostegno
                                    alle vittime di violenza e stalking (1522).

          Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020
          Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del
          numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522. (GU n.316
          del 21-12-2020).

                 Si fa seguito alle circolari federali nn. 11890 del 24.12.2019 e 12114 del
          3.4.2020, per informare che, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21 dicembre
          u.s., è stato pubblicato il DPCM attuativo della Legge di Bilancio 2020, che
          definisce il modello del cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il
          sostegno alle vittime di violenza e stalking (1522), promosso dal Dipartimento per le
          pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

                Il decreto definisce anche il contenuto del cartello, le lingue utilizzate,
          nonché le modalità e le tempistiche di esposizione dello stesso.

                  In particolare, il cartello, adeguatamente visibile, deve contenere la seguente
          dicitura: «SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL 1522»
          ed è tradotto nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo,
          cinese, russo, portoghese, rumeno, bengali. Il cartello può essere tradotto anche in
          altre lingue in considerazione di comunità o gruppi linguistici presenti sul territorio
          di riferimento.
                                          Federazione Ordini Farmacisti Italiani
                      00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
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                                PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
Si rammenta che la Legge di Bilancio 2020 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni nei locali in cui erogano servizi all’utenza – quindi,
anche per gli Ordini provinciali – e per altri soggetti, tra cui le farmacie, di esporre
al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostengo alle
vittime di violenza e stalking.

       Pertanto, tali soggetti, entro il 6 marzo 2021, devono provvedere
all’esposizione del cartello, secondo il modello definito dal decreto in oggetto.

         Nell’allegato è riprodotto il contenuto grafico del modello, che è possibile
scaricare gratuitamente dai siti istituzionali del Governo (www.governo.it), del
Dipartimento per le pari opportunità (http://www.pariopportunita.gov.it), del
Ministero dell’interno (www.interno.gov.it) e del Ministero dell’economia e delle
finanze (www.mef.gov.it) e che per comodità si allega alla presente circolare (cfr.
all. 2).

       In proposito, si ricorda che la Federazione degli Ordini ha firmato un
Protocollo d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle
Pari opportunità, Federfarma e Assofarm - sulla necessità di potenziare
l’informazione a favore delle donne oggetto di violenza domestica ovvero di
stalking, in particolare durante l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del
COVID-19.

       Si allega nuovamente il volantino con le linee guida per le farmacie elaborate
per un piano sicurezza in emergenza coronavirus (cfr. all. 3), già diffuso con la citata
circolare n. 12114, che ciascun farmacista potrà eventualmente consegnare ad una
donna, qualora intuisca che quest’ultima versi in condizioni di difficoltà.

         Cordiali saluti.

  IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE
 (Dr. Maurizio Pace)                                    (On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 3
Roma, 11.1.2021
Ufficio:     DOR/ALP
Protocollo: 202100000306/AG
Oggetto:     Sentenza del Consiglio di Stato n. 111/2021 – Fisioterapista in farmacia.
Circolare n.   12745
Sito Sì
IFO Sì
8.1

                                                        AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
                                                        DEI FARMACISTI

                                       e p.c.           AI COMPONENTI IL COMITATO
                                                        CENTRALE DELLA F.O.F.I.

                                                        LORO SEDI

                          Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 111 del 4.1.2021,
             si è definitivamente pronunciato sulle prestazioni fisioterapiche in farmacia.

              Si informa che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2021, ha
      definitivamente accolto le istanze del Ministero della Salute, di Federfarma e di AIFI –
      Associazione italiana fisioterapisti - in un contenzioso, aperto nel 2011, da SIMFER – Società
      italiana di medicina fisica e riabilitativa e SIMMFIR – Sindacato Italiano medici di medicina
      fisica e riabilitazione, che contestavano la disciplina sulle prestazioni fisioterapiche in
      farmacia previste dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

             Il TAR Lazio, con sentenza n. 1704 del 20 febbraio 2020, aveva respinto il ricorso,
      ritenendo perfettamente legittimo il Decreto del ministero della Salute impugnato.

             Al riguardo, è opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato è giunto alla suddetta
      conclusione prendendo atto dell’evoluzione normativa che ha interessato il ruolo delle
      farmacie nell’assetto complessivo della tutela del bene-salute ed esaminando a tal fine anche
      le recenti “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di
      comunità”, evidenziando come “nelle Linee anzidette sia descritto il nuovo ruolo che le fonti
      primarie hanno conferito alla farmacia (ed al farmacista) nel contesto del sistema nazionale
      di tutela della salute, con riferimento alla “Farmacia di Comunità, intesa come Presidio
                                        Federazione Ordini Farmacisti Italiani
                    00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
                                          CODICE FISCALE n° 00640930582
                              PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it
sociosanitario polivalente, assolvendo appieno alla necessità della popolazione aumentando
la fruibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”.

      Secondo i Giudici amministrativi di secondo grado, la nuova normativa – come
evidenziato nelle suddette Linee guida – ha implementato “una rimodulazione del ruolo della
farmacia, non più astretto nella funzione “commerciale” di erogazione dei farmaci, ma, più
vastamente, definibile quale “Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità
nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario
Nazionale”.

        Entrando nel merito delle contestazioni di SIMFER e SIMMFIR che rivendicavano un
ruolo peculiare dei medici specialisti, non preso in considerazione – a loro dire – dal decreto
impugnato e la circostanza che determinate prestazioni fisioterapiche dovrebbero essere
effettuate in un ambulatorio autorizzato, il Consiglio di Stato, in sintesi, ha affermato che:

         - le prestazioni effettuabili dai fisioterapisti in farmacia, indicate dall’art. 4 del DM 16
           dicembre 2010, certamente possono ricomprendersi nelle prestazioni effettuabili dai
           fisioterapisti in autonomia;
         - il DM impugnato non ha estromesso la prestazione fisioterapica dalla direzione dei
           medici fisiatri, in quanto il decreto si è limitato a disciplinare le prestazioni
           effettuabili in farmacia che, in modo del tutto autonomo, già potevano essere
           espletate dal fisioterapista, senza la presenza del medico specialista;
         - non è necessario richiedere, per l’effettuazione delle prestazioni fisioterapiche in
           farmacia, individuate dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010, l’autorizzazione
           prevista per l’ambulatorio medico.

            Cordiali saluti.

          IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE
         (Dr. Maurizio Pace)                                        (On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 1
Roma, 14.1.2021
Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202100000527/AG
Oggetto: Consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione di ricette SSN.
Circolare n. 12751
 8.3
 Sito sì
 IFO SI
                                                       AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
                                                       DEI FARMACISTI

                                      e p.c.           AI COMPONENTI IL COMITATO
                                                       CENTRALE DELLA F.O.F.I.

                                                       LORO SEDI

          Consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione di ricette SSN.

            A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcuni Ordini territoriali in
      merito ad iniziative promozionali poste in essere da farmacie, si forniscono le
      seguenti precisazioni.

              Il Ministero della salute, con la nota n. 85284 del 30 dicembre 2020 (all. 1),
      ha confermato che la consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione
      di ricette SSN realizza un sistema premiale non compatibile con le norme vigenti.

              L’iniziativa in questione, intrapresa sul territorio nazionale presso alcune
      farmacie, consiste nella consegna in farmacia di un buono spesa, utilizzabile in
      acquisti successivi di parafarmaci o servizi, a fronte di ogni ricetta del Servizio
      sanitario nazionale, cartacea o dematerializzata, presentata per la spedizione.

             Il Dicastero, in primo luogo, ha fatto un riepilogo della normativa in materia,
      ricordando che la vigente normativa in tema di sconti praticati sull’acquisto dei
      farmaci, vieta concorsi e operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad
      oggetto farmaci ed impone che l’eventuale sconto praticato dal venditore al dettaglio
      sia chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti (art. 5 D.L. 223/2006,
      convertito in legge con modificazioni da L. 248/2006). Inoltre, l’art. 11, comma 8,
      del D.L. 1/2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2012, prevede che
                                    Federazione Ordini Farmacisti Italiani
                00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
                                      CODICE FISCALE n° 00640930582
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