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FarmacistiMatera
BOLLETTINO MENSILE
dell'Ordine dei farmacisti della Provincia di Matera
n. 65 - Febbraio 2021
Il notiziario del farmacista a cura del Dr. Pasquale Imperatore
SOMMARIO
SOMMARIO DE BELLO ITALICO
L’ANNO DOMINI 2021 INIZIA IN PIENA
CONTINUITÀ CON L’USCENTE 2020:
NEWS PER LA PROFESSIONE........................2
NEWS PER LA PROFESSIONE........................2 SIAMO IN GUERRA
AGIFAR MATERA..............................................6 (a cura del dr. Giuseppe Ruggieri –
AGIFAR MATERA..............................................6
DALL'ENPAF.....................................................8
Presidente Agifar Matera)
DALL'ENPAF.....................................................8
DALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.......10 Siamo in guerra con un nemico ostico, che ci
DALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.......10
LE CIRCOLARI DI GENNAIO..........................11
LE CIRCOLARI DI GENNAIO..........................11
vede uscire dalle trincee, dopo un anno passato a
parare i suoi colpi bassi, un nemico che abbiamo
imparato a rispettare e che ci ha portato a
studiare il campo di battaglia e le strategie più
EDITORIALE
opportune per portare a casa il miglior risultato
auspicabile.
IL FARMACISTA DI FAMIGLIA
Al netto di crisi di Governo e tumulti sociali si
Da più parti negli ultimi mesi si sta ipotizzando l'idea di
può sostenere che, in alcune realtà si intraveda la
istituire la figura del “farmacista di famiglia” . luce ed in altre, più funestate, il buio pesto stia
tendendo a schiarirsi in un momento in cui il
Il farmacista di famiglia potrebbe assolvere a una serie di nostro Paese ha saputo far quadrato e
compiti nuovi che calzerebbero con la sua perpetua rivendicare un’identità nazionale… ed il mondo
formazione e con il proprio ruolo di distributore del
farmaco: dal controllo all'aderenza alle terapie. della Farmacia ha saputo dire la sua. La
risposta è da ritrovare nella decodifica delle
Con l'avvento della pandemia, il farmacista ha dato innumerevoli incognite che questa pandemia ci
dimostrazione di avere la capacità di assistere il paziente ha posto davanti e che, si spera, trovino una
non solo nel dispensare i farmaci, ma anche con parole
di professionale conforto, dando al paziente le giuste
risoluzione nella legge di bilancio 2021
attenzioni. pubblicata il 30 dicembre 2020, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 322, (L. 178/2020), approvata nello
Da tutto ciò il cittadino stesso vede e giudica il farmacista stesso giorno in via definitiva dal Senato della
come serio professionista sanitario sul territorio,
Repubblica e in vigore dal 1° gennaio 2021.
disponibile ad aiutare e consigliare.
Tale provvedimento porta in dote con sé due
La proposta di istituire il farmacista di famiglia verrà aspetti di notevole interesse per la farmacia: test
portata avanti a livello legislativo, modificando l'attuale sierologici e tamponi antigenici farmacia.
normativa, in modo da dare la possibilità al farmacista di Il farmacista acquisisce, così, facoltà di effettuare
operare nella totale sicurezza, propria e dei cittadini.
test sierologici e tamponi antigenici (art.1, commi
E' augurabile poter dare slancio alla professione 418-420) presso le farmacie aperte al pubblico
partendo con una cultura nuova della nostra attività (purchè dotate di spazi idonei sotto il profilo
sanitaria. igienico-sanitario e tali da garantire la
riservatezza del paziente) per rilevare l’eventuale
presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi
rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal
virus SARS-CoV-2. Sulla base di tale norma, il
farmacista potrà, quindi, procedere direttamente
al prelievo capillare di sangue al paziente,
Pasquale Imperatore circostanza che, precedentemente, strideva con
l’idea di autoanalisi contemplata dalla Legge.
SEGUE A PAG. 2FarmacistiMatera
NEWS per la professione
DALLA PRIMA PAGINA
Tali prestazioni potranno essere espletate con oneri a carico del cittadino prescindendo dalla
stipula di accordi a livello nazionale o regionale fissando, liberamente, il prezzo. Per quanto
attiene, invece, all’esecuzione di test sierologici ad uso professionale e di tamponi rapidi, occorre
che sia stipulato uno specifico accordo con le competenti autorità sanitarie.
Una svolta di rilievo per la Farmacia: è pacifico. Un significativo passo in avanti verso il sistema
della “Farmacia dei Servizi” che svincola il farmacista dall’impasse dell’autoanalisi
potenziandone l’idea di sentinella della salute affidandogli elementi e opportunità diagnostiche,
finora, inesplorate. Un percorso che prova a sanare, almeno parzialmente, l’emorragia di farmaci a
favore della distribuzione ospedaliera, dell’ecommerce selvaggio e della riduzione della spesa
convenzionata.
Una svolta che potrebbe portare ad esplorare una strada dissestata se non si dovesse tenere debito
conto del terreno di scontro con questo coronavirus. Sorge spontaneo, dunque, pensare alle
possibili rivendicazioni dei colleghi che, esercitando la professione in parafarmacia, non avrebbero
accesso a questa serie di future opportunità, a quei colleghi che, esercitando in farmacie con locali
non “al passo con i tempi” accuserebbero il colpo restando indietro rispetto agli altri.
O, infine, agli sviluppi a carico dei colleghi che, operando in favore della comunità e della
farmacia, non vedono statuita alcuna forma di riconoscimento (sotto forma di indennità o di
compenso) se non, in alcuni casi, lasciando alla sensibilità ed al rispetto tributati da direttori o
titolari “illuminati”.
Situazioni che, in guerra, rischierebbero di intaccare lo spirito di un esercito che ha marciato
vincendo piccole campagne militari nella quotidianità, durante gli assedi della pandemia.
Situazioni che, non gestite dagli innumerevoli attori in gioco, potrebbero portare a vanificare il bel
risultato raggiunto con questa legge di bilancio.
Nel mentre, non ci rimane altro che continuare a lottare per la nostra società.
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2FarmacistiMatera
NEWS per la professione
Non tutto il GRASSO è uguale:
quello Bruno Protegge dalle Malattie Croniche
Il tessuto adiposo bruno combatte l’obesità e riduce il rischio di malattie come diabete,
ipertensione e malattie cardiache. Ecco come attivarlo. Il nuovo studio su Nature.
Non tutto il grasso è uguale. Quello che si deposita sugli organi interni fa malissimo alla salute,
perché produce mediatori dell’infiammazione e aumenta la probabilità di malattie metaboliche e
cardiovascolari.
Esiste però anche un grasso “buono” che potrebbe al contrario proteggere proprio dalle malattie
metaboliche o cardiache, tra cui diabete 2 e malattie delle arterie coronariche.
Grasso bianco e grasso bruno
Il grasso bianco, in quantità molto superiore, accumula energia immagazzinando calorie.
Il grasso bruno invece è una sorta di centrale energetica dell’organismo:
più abbondante nei neonati e scarso negli adulti, si trova soprattutto nella zona del collo intorno
ai rami dell’aorta ed è correlato all’indice di massa corporea, perché al crescere del peso tende a
diminuire trasformandosi in grasso bianco.
Il grasso bruno brucia molte calorie per riscaldarci quando abbiamo freddo (è il motivo per cui è
presente in grandi quantità negli animali che vanno in letargo), ma contribuisce anche a regolare
il metabolismo equilibrando i livelli di glucosio in circolo e riducendo la pressione sul pancreas per
produrre insulina.
Le difficoltà di intercettare il grasso bruno
Da sempre il grasso bruno attira l’attenzione degli scienziati per le sue potenzialità antiobesità.
Il problema è che il grasso bruno è «nascosto». Come abbiamo detto il grasso «bruno» si trova
soprattutto intorno al collo e alle spalle, e quindi non è semplice reclutare persone con livelli
elevati di tessuto adiposo bruno per valutarne le condizioni di salute attraverso sperimentazioni
rigorose (es. PET).
Maggior protezione per malattie metaboliche o coronariche
Che cosa è emerso? Gli individui con quantità superiori di grasso bruno avevano meno
probabilità di soffrire di malattie metaboliche o cardiache, tra cui diabete 2 e malattie delle arterie
coronariche.
Solo il 4,6% delle persone con elevati livelli di grasso bruno aveva il diabete 2 in confronto al 9,5
% di quelle che ne possedevano quantità limitate o addirittura nulle.
Più limitati i vantaggi sul colesterolo: il 18,9% dei partecipanti allo studio con il tessuto adiposo
bruno aveva livelli di colesterolo alti in confronto al 22,2 % dell’altro gruppo.
Anche ipertensione e malattie alle arterie coronariche erano meno frequenti in chi aveva grasso
bruno.
Attivare il grasso bruno
Ma come si può aumentare la quantità di grasso bruno? Purtroppo ancora non si sa! Si sa invece
qualcosa di più su come attivarlo. A oggi sappiamo che il miglior metodo per stimolare il grasso
bruno è esporsi al freddo. Dopo circa sei settimane di esposizione al freddo i pazienti con diabete
di tipo 2, che di norma hanno una bassa funzionalità del grasso bruno, aumentano la spesa
energetica e migliorano la sensibilità all’insulina proprio grazie all’incremento dell’attività di questo
tessuto.
Soggetti sani con una normale attività del grasso bruno hanno una glicemia e un colesterolo nel
sangue inferiori rispetto a chi non ha grasso bruno ben funzionante, perdere peso migliora la
funzionalità di questo prezioso tessuto: per tutti questi motivi riuscire ad attivarlo trovando gli
“interruttori” cellulari giusti potrebbe rivelarsi d’aiuto nei pazienti obesi e nei diabetici di tipo 2.
Alcuni ingredienti dei cibi, come la capsaicina o le catechine, sembrano capaci di farlo.
(Salute, Corriere)
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NEWS per la professione
STITICHEZZA:
QUANDO è il CASO di FARE un CONTROLLO?
La stitichezza – o, meglio, la stipsi – è un problema che affligge moltissime persone, e ha
cause spesso collegabili all’alimentazione.
Insieme alla dottoressa Federica Furfaro, gastroenterologa di Humanitas, vediamo quali alimenti
giocano un ruolo decisivo in uno dei più comuni problemi intestinali, e scopriamo quando è il caso
di fare un controllo.
Che cos’è la stitichezza?
La stipsi è il rallentamento del contenuto del colon: questo rallentamento si trasformerà in una
difficoltà a evacuare le feci.
È una problematica che interessa circa il 15% della popolazione, soprattutto le donne, e tende ad
aumentare con l’avanzare dell’età.
Parliamo di stitichezza quando l’evacuazione avviene meno di tre volte a settimana.
Come risolvere il problema?
In caso di stipsi, come abbiamo anticipato, la prima cosa da fare è modificare la propria
alimentazione, aumentando fino a 20-35 grammi al giorno l’assunzione di fibre: da favorire, quindi,
- frutta, verdura, cereali integrali, legumi.
Un’alimentazione ricca di fibre, infatti, facilita le contrazioni peristaltiche fisiologiche dell’intestino e
favorisce la progressione delle feci nel colon e la loro espulsione.
Oltre alle fibre, fondamentale è l’idratazione:
- un giusto quantitativo di acqua, almeno un litro e mezzo al giorno, permette di ammorbidire le
feci e di facilitare l’evacuazione.
Infine, è consigliabile svolgere attività fisica perché il movimento fisico favorisce il movimento
intestinale.
Quali medicinali assumere?
Se l'alimentazione non basta, esistono alcuni integratori o medicinali che possono contribuire a
risolvere il problema.
Tra i lassativi, indichiamo lo psyllium e la metilcellulosa, che aumentano, attraverso l’accumulo di
acqua, il volume delle feci; e quelli di tipo osmotico, come i preparati a base di polietilene glicole,
che trattengono l’acqua all’interno del colon.
Citiamo infine Linaclotide e Prucalopride, medicinali che richiedono l’autorizzazione di un medico.
Quando è il caso di fare un controllo?
Anche se non quotidiane, le feci dovrebbero essere di consistenza morbida ed evacuate senza
particolari sforzi né dolore addominale, con un senso di svuotamento completo.
Quando non è così, sarebbe bene contattare il proprio medico, che proporrà la terapia migliore
per risolvere il problema o valuterà la necessità di eseguire alcuni accertamenti diagnostici.
(Salute, Humanitas)
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NEWS per la professione
SI POSSONO PREVENIRE le MALATTIE
ATTRAVERSO la DIETA?
Diversi gli studi che puntano a valutare l'impatto preventivo della dieta (o di un singolo
alimento) nei confronti di una malattia.
Al di là del concetto generale, indiscutibile, che una dieta equilibrata nelle proporzioni dei
macronutrienti e sufficientemente varia da garantire un corretto apporto di micronutrienti aiuta a
stare in salute, c’è molto interesse per interventi nutrizionali mirati a prevenire alcune specifiche
malattie.
L’assunzione di sostanze chimiche per lunghi periodi da parte di soggetti sani al fine di prevenire
una malattia prende il nome di chemioprevenzione.
Sono interventi di chemioprevenzione - in questo caso, più correttamente di farmacoprevenzione
– la somministrazione dell’aspirina a basse dosi ai soggetti a rischio di malattie cardiovascolari e
la somministrazione del tamoxifene alle donne che hanno un rischio molto alto di sviluppare il
tumore al seno.
L’idea di prevenire una malattia mangiando, invece che ingoiando una pillola, è molto attraente e
ha stimolato la nascita di diverse linee di ricerca.
Per realizzare questo tipo di intervento, sono necessarie due cose. Bisogna conoscere in che
modo una certa sostanza agisce sui processi biologici contrastando l’esordio della malattia e
bisogna che la quantità di sostanza attiva ingerita con la dieta sia sufficiente per essere efficace.
Questo secondo punto non è trascurabile perché, se è vero che alcuni alimenti contengono
sostanze benefiche, è anche vero che, se la porzione usuale di quell’alimento è molto piccola, se
ne assumono quantità irrisorie.
Per superare questo problema in qualche caso si utilizzano gli alimenti fortificati, ossia alimenti
che di per sé non contengono, o contengono solo in minima quantità, la sostanza utile (in genere
un minerale o una vitamina), a cui la sostanza è stata aggiunta dall’industria alimentare.
Per esempio, il sale iodato è sale a cui è stato aggiunto lo iodio e che contribuisce a evitare una
carenza e a prevenire le malattie della tiroide.
Un altro esempio è quello dei cereali per la colazione, arricchiti con acido folico e altre vitamine.
Per quanto riguarda l’alimentazione naturale, senza alimenti arricchiti, l’interesse è rivolto
soprattutto ai composti fitochimici, sostanze biologicamente attive presenti negli alimenti di origine
vegetale.
Alcuni studi in merito sono promettenti, ma non bisogna dimenticare che entrano in gioco molti
fattori, tra cui la qualità dell’alimento (modalità di coltivazione, trattamenti eccetera) che influenza
il contenuto in principio attivo, la capacità dell’organismo di assorbire e utilizzare il principio attivo
e le risposte individuali.
Assumere alcuni composti fitochimici può avere un effetto benefico, tuttavia nessuno può
garantire che un certo alimento possa prevenire una malattia nel singolo individuo.
(Salute, Humanitas)
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AGIFAR MATERA
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ISCRIZIONI
ANNO 2021
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bancario (IBAN IT77U0538716103000002918446) con causale: Iscrizione
Agifar Matera anno sociale 2020 “Nome” e “Cognome” e comunicando,
successivamente, l’avvenuto pagamento telefonicamente o via mail ai contatti
indicati in fondo alla pagina) oppure in contanti presso la sede dell’Ordine dei
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organizzati da Agifar Matera o in collaborazione con altri Enti.
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327-6956257 Giuseppe Ruggieri (Presidente)
329-9263134 Giuseppina Lorusso (Vice Presidente)
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Nella prossima pagina
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7FarmacistiMatera Dall'ENPAF
“ENPAF: ampliamento delle coperture di welfare integrato,
tramite l’Emapi”
L’ENPAF, dal 1° gennaio 2021, ha attivato una nuova copertura assistenziale di welfare integrato,
tramite il Fondo Sanitario EMAPI. Si tratta della Copertura TCM (Temporanea Caso Morte) che,
in caso di morte da qualsiasi causa originata, garantisce agli eredi il pagamento di un importo
pari a 11.500 euro. Sono posti sotto copertura tutti gli iscritti e i titolari di pensione diretta in
regola con il versamento dei contributi e che, alla data del 1° gennaio 2021, non abbiano
compiuto 75 anni di età.
Così come per le altre misure di welfare integrato già operative dal 2018 (ASI - Assistenza
Sanitaria Integrativa e LTC - Long Term Care), l’onere della copertura TCM è a carico del bilancio
dell’Ente e, pertanto, non è necessaria alcuna iniziativa da parte degli interessati per aderirvi.
Tuttavia, ai soggetti già assicurati con la copertura attivata in forma collettiva è data la possibilità
di incrementare, entro il 31 marzo 2021 (compilando la modulistica disponibile sul sito di EMAPI),
a titolo individuale e volontario con onere aggiuntivo a proprio carico, la somma già garantita
dall’ENPAF. Per le adesioni volontarie sono previsti un periodo di carenza e delle esclusioni e, in
relazione agli anni compiuti dall'assicurato, varia l'importo riconosciuto in caso di sinistro.
“Con questo ulteriore tassello, che amplia la sfera di tutele riconosciute ai propri iscritti, – precisa
il Presidente dell’ENPAF, Emilio Croce – l’Ente garantisce un pacchetto di welfare integrato tra i
più completi nel panorama delle Casse di previdenza dei professionisti. E’ evidente, infatti, come
il welfare integrato stia assumendo un ruolo determinante per la tutela dei bisogni degli individui.
Per questo, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha rivolto la propria attenzione a
questo settore, decidendo di investirvi risorse.”
“E’ bene ricordare – conclude Croce - che le coperture, i cui oneri economici sono integralmente
a carico della Fondazione, sono assicurate a tutti gli iscritti a prescindere dalla aliquota
contributiva versata, purché gli stessi siano in regola con il pagamento della contribuzione”.
Tra le coperture di welfare integrato già attivate dal 2018, c’è l’Assistenza Sanitaria Integrativa
(Garanzia A copertura base), che copre le spese relative a grandi interventi chirurgici e a gravi
eventi morbosi, nonché prestazioni extra ospedaliere di alta diagnostica e di terapia. In caso di
invalidità permanente superiore al 66% derivante da infortunio è prevista, inoltre, la liquidazione
di un indennizzo pari a 80 mila euro. Per le informazioni sulle strutture sanitarie convenzionate e
per prenotazioni di prestazioni in forma diretta, è possibile telefonare alla Centrale operativa
Emapi/Reale Mutua attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30 al numero verde 800
936 633.
E’ garantita poi la LTC (Long Term Care), volta ad alleviare le difficoltà dei professionisti e delle
loro famiglie, supportandoli concretamente tramite l’erogazione di una rendita mensile vita
natural durante pari a 1.200 euro al mese, nella denegata ipotesi in cui l’assicurato si dovesse
trovare in condizione di non autosufficienza e necessiti, in modo permanente, dell’assistenza di
un’altra persona per svolgere almeno tre su sei attività della normale vita quotidiana, oppure sia
affetto da una patologia che abbia determinato la perdita delle capacità cognitive (es. Parkinson
o Alzheimer). La copertura è attivata in forma collettiva a favore degli iscritti e titolari di pensione
diretta Enpaf che, al momento dell’attivazione, non abbiano compiuto i 70 anni di età e siano in
regola con il versamento dei contributi.
Gli uffici di EMAPI sono disposizione per qualsiasi chiarimento, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30, al numero 848 88 11 66. Per il distretto di
Roma e per i cellulari chiamare il numero 06.44.25.01.96.
8 FarmacistiMateraFarmacistiMatera Dall'ENPAF
COVID-19
MISURE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA
MODIFICHE 2021
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 66 del 22 dicembre 2020 sono state approvate
le modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza covid-19.
Considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021
determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono
rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso dello stesso anno, delle altre iniziative
assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente.
In particolare, le modifiche riguardano:
1) Contributo per il decesso del farmacista vittima del Covid-19:
a) Se l’evento si è verificato entro il 31.12.2020, il contributo pari a 11.000,00 euro è erogato
dall’Enpaf;
b) Se l’evento si verifica a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica la copertura temporanea
causa morte, pari a 11.500,00 euro, garantita esclusivamente da EMAPI, al quale deve essere
presentata la relativa domanda in base ai termini di decadenza previsti da tale Fondo Sanitario.
c) In deroga a quanto previsto al punto b), in caso di decesso da covid-19, verificatosi a
decorrere dal 1° gennaio 2021, del farmacista iscritto all’Enpaf, ancorché titolare di pensione,
che alla data del 1° gennaio 2021, abbia compiuto 75 anni spetta un contributo, pari a 11.500,00
euro, che verrà corrisposto dall’Ente, su domanda.
2) Ricovero del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, presso una struttura ospedaliera
a seguito di positività al covid-19: il contributo è pari a 200,00 euro per ogni giorno di ricovero,
fino ad un massimo di 6.000,00 euro.
3) Isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento
dell’Autorità sanitaria competente, del farmacista iscritto, anche se titolare di pensione, a seguito
di positività al covid-19: il contributo è pari a 100,00 euro per ogni giornata di isolamento, fino a
un massimo di 3.000,00 euro;
4) Chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da
covid-19:
a) contributo al titolare dell’esercizio, anche se titolare di pensione, pari a 400,00 euro, per ogni
giornata di chiusura, per un periodo non superiore a tre giorni continuativi (1.200,00 euro);
b) nel caso in cui il titolare sia privo di farmacista collaboratore e in conseguenza del contagio da
covid-19, sia stato obbligato a chiudere l’esercizio per un periodo superiore a tre giorni
continuativi, spetta un contributo pari a 400,00 euro per ogni giornata di chiusura, fino a un
massimo di 4.000,00 euro. L’importo non è cumulabile con quello di cui al periodo precedente. In
tale ipotesi dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva.
E’ consentito il cumulo di più di un contributo, l’inoltro della domanda dovrà avvenire
esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo posta@pec.enpaf.it.
L’erogazione del contributo da parte della Sezione Assistenza è subordinata alla verifica della
regolarità contributiva del farmacista.
In caso di decesso del farmacista gli eredi possono presentare domanda solo per la liquidazione
del contributo connesso a questo evento mentre non hanno diritto a richiedere la copertura per le
altre fattispecie (ricovero, isolamento o chiusura dell’esercizio) che abbiano riguardato il
farmacista deceduto.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU: www.enpaf.it
9 FarmacistiMateraFarmacistiMatera
DALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Pubblicato in Gazzetta il decreto che
proroga le misure per il lavoro agile
nelle PA
Si informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 dicembre
2020, che proroga al 31 dicembre 2021 le misure sul lavoro agile nella pubblica
amministrazione contenute nel D.M. del 19 ottobre 2020, di cui si riporta
sinteticamente il contenuto:
– i dirigenti assicurano il lavoro agile almeno al 50% del personale impegnato in
attività da poter svolgere a distanza, su base giornaliera, settimanale o
plurisettimanale e con modalità semplificate ancora fino al 31 dicembre 2021; a
tutela della salute e della sicurezza, le amministrazioni assicurano le
percentuali più elevate possibili di lavoro agile, anche in base alla loro
capacità organizzativa e tecnologica, garantendo comunque l’accesso, la qualità e
l’effettività dei serviz ai cittadini e alle imprese;
– deve essere assicurata massima flessibilità di lavoro con turnazioni e
alternanza di giornate lavorate in presenza e da remoto, comunque nel rispetto
delle misure sanitarie e dei protocolli di sicurezza, anche prevedendo fasce di
flessibilità oraria in entrata e in uscita;
– si adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle
specificità del lavoro agile per verificare l’impatto sui servizi e le attività e
si monitorano le prestazioni rese in smart working anche in base alle segnalazioni
di utenti e imprese;
– il lavoro agile è senza vincoli di orario e luogo di lavoro, ma può essere
organizzato per specifiche fasce di contattabilità senza maggiori carichi di
lavoro; ai lavoratori sono garantiti tempi di riposo e diritto alla
disconnessione; inoltre, i dipendenti in modalità agile non devono subire
penalizzazioni professionali e di carriera;
– l’amministrazione favorisce il lavoro agile nei confronti dei genitori durante
il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 14 per
contatti scolastici (art. 21-bis D.L. 104/2020), nonché dei lavoratori disabili o
fragili anche attraverso l’assegnazione di mansioni diverse e di uguale
inquadramento. In ogni caso, promuove il loro impegno in attività di formazione;
– nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento fiduciario, il
lavoratore che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata,
svolge la propria attività in modalità agile; nel caso in cui non sia possibile in
relazione alla natura della prestazione, il lavoratore è comunque tenuto a
svolgere le mansioni diverse e di uguale inquadramento assegnate dal dirigente per
agevolare il lavoro agile;
– le PA si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e
digitali ritenuti necessari, ma comunque rimane consentito l’utilizzo di
strumentazione di proprietà del dipendente;
– nella rotazione del personale, l’ente fa riferimento a criteri di priorità:
condizioni di salute dei componenti del nucleo familiare del dipendente, presenza
di figli minori di 14 anni, distanza tra la zona di residenza/domicilio e la sede
di lavoro, numero e tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e relativi tempi
di percorrenza;
– le PA organizzano e svolgono le riunioni in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni.
FarmacistiMatera
10FarmacistiMatera
CIRCOLARI
CIRCOLARI DEL MESE DI GENNAIO 2021
- Ministero della Salute - Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale
contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione
- Attivazione nuovi corsi FAD, riepilogo eventi formativi online, aggiornamento sezione ECM sito
istituzionale, remind su recupero crediti e autoformazione
- Ministero della Salute: Circolare su: “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e
strategie di testing”
- In Gazzetta Ufficiale il DPCM sul cartello con il numero verde di pubblica utilità per il sostegno
alle vittime di violenza e stalking
- Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 111 del 4.1.2021, si è definitivamente pronunciato sulle
prestazioni fisioterapiche in farmacia
- Consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione di ricette SSN
- Covid-19: predisposto da Sifo e Sifap il documento per gli operatori sanitari recante
“Istruzione Operativa per l’allestimento del vaccino COVID-19 Moderna”
- Ministero della Salute - Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV2/COVID-19 per la
FASE 1 e aggiornamento del consenso informato
- Disposta la dematerializzazione delle ricette anche per i farmaci a totale carico dell’assistito
(ricette “bianche”)
- Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina
11 FarmacistiMateraRoma, 31.12.2020
Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000011797/AG
Oggetto: Ministero della Salute - Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna
vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione
Circolare n. 12727
SS
4.1
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Ministero della Salute -Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna
vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-19 e procedure di vaccinazione
Si trasmette, a fini di massima divulgazione, la circolare 24 dicembre 2020 del
Ministero della Salute riguardante l’organizzazione della campagna vaccinale contro
SARS-CoV-2/COVID-19 e le procedure di vaccinazione.
Nel rinviare al contenuto del documento (cfr all. 1) per una attenta disamina
delle indicazioni ministeriali - che riguardano anche la conservazione, manipolazione,
somministrazione e lo smaltimento dei vaccini - si evidenziano in sintesi i seguenti
punti.
CATEGORIE TARGET
Considerata la disponibilità iniziale di un numero di dosi limitato, in questa prima fase
della campagna di vaccinazione, le risorse saranno concentrate sulla protezione del
personale dedicato a fronteggiare l’emergenza pandemica e sui soggetti più fragili
(operatori sanitari e sociosanitari e del personale ed ospiti dei presidi residenziali per
anziani). Con l’aumento della disponibilità di vaccini, la vaccinazione sarà rivolta alle
altre categorie a rischio e successivamente alla popolazione generale (cfr. Piano
Strategico per la Vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19).
In relazione alle categorie da vaccinare in via prioritaria, nelle fase iniziale della
campagna vaccinale, questa Federazione, a fronte del disomogeneo quadro registrato sul
territorio nazionale - in termini di acquisizione dei nominativi dei farmacisti da
sottoporre a vaccinazione - ha rappresentato, al Ministro della Salute e al Commissario
Straordinario Domenico Arcuri, nonché al Ministero della Salute - Direzione generale
della prevenzione sanitaria, la necessità di garantire la somministrazione del vaccino
antiCovid-19 anche a tali professionisti.
Al fine di verificare le iniziative effettivamente poste in essere e le tutele accordate in
tal senso ai farmacisti, la Federazione ha coinvolto i propri Delegati sul territorio che
riferiranno sugli sviluppi della situazione a livello regionale.
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
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PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.itCONSENSO INFORMATO In allegato alla circolare del Ministero, è fornita la documentazione per il consenso informato redatta dal Gruppo di Lavoro dell’Osservatorio buone pratiche sulla sicurezza nella sanità” di Age.Na.S. Tale documentazione potrà subire modificazioni nel corso della campagna vaccinale e ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato dal Ministero. RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Sempre in allegato alla circolare in esame, il Ministero ha reso disponibile il riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) del vaccino Comirnaty (Pfizer/Biontech), il primo che ha ricevuto la raccomandazione per l’autorizzazione all’immissione in commercio, condizionata, da parte di EMA, in data 21.12.2020. In proposito, si evidenzia che l’AIFA, con nota del 29 dicembre u.s. (cfr all. 2), ha precisato che, al fine di utilizzare tutto il prodotto disponibile in ciascuna fiala ed evitare ogni spreco, è possibile disporre di almeno 1 dose aggiuntiva rispetto alle 5 dosi dichiarate nel RCP, ferma restando la necessità di assicurare ad ogni soggetto vaccinato la somministrazione della corretta dose di vaccino di 0,3 ml tramite l'utilizzo di apposite siringhe. . PUNTI VACCINALI Per garantire l’erogazione straordinaria di un elevato numero di dosi di vaccino in un periodo di tempo limitato, nel rispetto degli standard qualitativi dell’offerta vaccinale e dei requisiti minimi strutturali e tecnologici per le attività vaccinali previsti dalle normative regionali, compresi dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto nella seduta, i materiali per disinfezione e i kit di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, e nel rispetto dei requisiti richiesti per la prevenzione del Covid-19, si rende necessaria l’organizzazione delle attività vaccinali in centri vaccinali supplementari rispetto a quelli già presenti per le attività vaccinali di routine e che consentano l’effettuazione di un numero di vaccinazioni ben superiore rispetto allo standard. In particolare, si individuano: - Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO) - Punto Vaccinale Territoriale (PVT) - Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR). Gli elementi organizzativi dei Punti Vaccinali di Popolazione (PVP) - che saranno utilizzati nelle fasi successive della campagna vaccinale - saranno oggetto di una successiva comunicazione. Il Punto Vaccinale Ospedaliero è il punto destinato alla somministrazione della vaccinazione agli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture sanitarie Per la vaccinazione degli operatori sanitari che svolgono attività extra-ospedaliera potranno essere utilizzati/attivati Punti Vaccinali Territoriali con caratteristiche organizzative analoghe ai Punti Vaccinali Ospedalieri. La vaccinazione degli operatori sanitari del territorio potrà essere garantita anche presso i Punti Vaccinali Ospedalieri laddove potranno essere garantiti percorsi e spazi con vie di ingresso e uscita indipendenti dal flusso ospedaliero. L’attivazione di PVT deve essere considerata nell’ottica di garantire un’offerta di prossimità, per favorire l’adesione del personale e per ridurre il più possibile gli impatti organizzativi sui servizi sanitari e sull’organizzazione dei turni del personale. In proposito si evidenzia peraltro che la Legge di Bilancio 2021, appena licenziata dal Parlamento, prevede espressamente che la somministrazione di vaccini possa avvenire anche nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato,
subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali
rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Tale norma, che recepisce le proposte emendative presentate dall’On. Andrea Mandelli,
è frutto della mediazione tra maggioranza e opposizione e tiene conto delle recenti
iniziative attuate in tal senso in diversi Paesi dell’Unione europea.
PERSONALE VACCINATORE
Il personale vaccinatore sarà costituito da assistenti sanitari o infermieri che
garantiranno la preparazione e l’effettuazione della vaccinazione. Gli operatori
contribuiranno alla realizzazione delle attività propedeutiche alla gestione della seduta
vaccinale (es. controllo frigo, controllo lotti, controllo carrello, etc. nel rispetto delle
buone pratiche vaccinali e delle procedure della struttura).
PROGRAMMAZIONE
Tutte le Regioni ricevono le dosi in appositi punti di ricezione dei vaccini. Ogni punto
di ricezione rifornisce uno o più Punto Vaccinale Ospedaliero (PVO), Punto Vaccinale
Territoriale (PVT), Punto Vaccinale in Struttura Residenziale (PVSR) e team mobili.
Ogni Regione definisce le priorità di consegna di ogni punto di ricezione.
Ogni punto di recezione dei vaccini verifica le modalità di trasporto nella prossimità
dell’erogazione della vaccinazione PVO/PVT/PVSR.
Per ogni PVO/PVT/PVSR, i centri di coordinamento territoriali sono responsabili della
programmazione delle sedute vaccinali in base al numero di persone da vaccinare, alla
quantità di vaccini disponibili e al personale dedicato alla vaccinazione, tenendo conto
delle caratteristiche di conservazione e gestione dei vaccini disponibili.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 2Ufficio: DOR/ALP Roma, 13.1.2021
Protocollo: 202100000428/AG
Oggetto: Ministero della Salute: Circolare su: “Aggiornamento della definizione di caso
COVID-19 e strategie di testing”.
Circolare n. 12749
4.1
Sito sì
IFO SI
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
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CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Ministero della Salute:
aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.
Si informa che il Ministero della Salute, con circolare n. 705
dell’8.1.2021, ha fornito importanti aggiornamenti sulla definizione di caso
Covid 19 e, in particolare, sulla strategia di testing e screening. Tali indicazioni
sostituiscono, rispettivamente, quelle contenute nelle circolari ministeriali n.
7922 del 09/03/2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso” e n.
35324 del 30/10/2020 “Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso in sanità
pubblica”.
DEFINIZIONE CASO COVID-19
Nella circolare ministeriale vengono, dapprima, stabiliti nuovi criteri per
la definizione del caso di Covid 19 ed in particolare: i criteri clinici (presenza di
almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, febbre, dispnea, esordio acuto di
anosmia, ageusia o disgeusia, ma anche cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito
e/o diarrea), i criteri radiologici, i criteri epidemiologici (vale a dire se si è stati a
contatto diretto con un contagiato nei 14 giorni precedenti alla manifestazione dei
sintomi o in contesti sanitari (ospedalieri e territoriali) e
socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, lungodegenze, comunità chiuse o
semichiuse) e quelli di laboratorio.
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
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PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.itSi precisa nel testo, che si può fare riferimento sia al "rilevamento di acido
nucleico di SARS-CoV-2 in un campione clinico, oppure al rilevamento
dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico in contesti e tempi definiti
nella sezione dedicata: Impiego dei test antigenici rapidi".
CLASSIFICAZIONE DEI CASI
Possono essere segnalati tre tipi di casi: possibile (una persona che
soddisfi i criteri clinici); probabile (una persona che soddisfi i criteri clinici con
un link epidemiologico o che soddisfi i criteri radiologici); confermato (una
persona che soddisfi il criterio di laboratorio).
SEGNALAZIONE DI CASO COVID-19 AI FINI DELLA
SORVEGLIANZA
La circolare precisa che: "ai fini della sorveglianza nazionale Covid-19
(sia flusso casi individuali coordinato da ISS che quello aggregato, coordinato
da Ministero della Salute) dovranno essere segnalati solo i casi classificati come
confermati secondo la nuova definizione".
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DI TUTTI I TEST NEI
SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI
Il documento prescrive l’obbligo di inserire i risultati dei suddetti test
rapidi nei sistemi informativi regionali ed in particolare: “Gli esiti dei test
antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e
professionisti privati accreditati dalle Regioni devono essere inseriti nel sistema
informativo regionale di riferimento”.
STRATEGIE DI TESTING E SCREENING
Nella circolare in esame viene, inoltre, ammesso l’impiego dei test
antigenici rapidi di ultima generazione (immunofluorescenza con lettura in
microfluidica) nella definizione del caso Covid 19, in linea con “l’evoluzione
della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e le indicazioni
pubblicate dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie”.
Sempre secondo il Ministero, i test di ultima generazione, specie se
utilizzati entro la prima settimana di infezione, sembrano mostrare risultati
sovrapponibili ai saggi di RT-PCR (tampone molecolare con risposta entro le
24/48 ore) e sulla base dei dati al momento disponibili risultano essere una
valida alternativa agli stessi. Nei casi in cui saggi antigenici rapidi di ultima
generazione o test molecolare in RT-PCR non siano disponibili, o i tempi di
risposta siano eccessivi, precludendone l'utilità clinica e/o di salute pubblica,
viene raccomandato il ricorso a test antigenici rapidi che abbiano i seguenti
requisiti minimi di performance: ≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità.
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PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.itIn ogni caso, qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle
discordanze con il test di ultima generazione, la RT-PCR rimane comunque il
gold standard per la conferma del Covid-19.
La circolare, successivamente, descrive una serie di procedure a seconda
del test rapido che si effettua, ossia se di prima e seconda generazione o di ultima
generazione e a seconda del contesto, vale a dire se di alta prevalenza del virus o
se si è sintomatici o asintomatici.
In particolare, il documento in esame precisa che il test rapido nei
sintomatici va effettuato entro 5 giorni dall'esordio dei sintomi, mentre negli
asintomatici va effettuato tra il terzo e il settimo giorno dall'esposizione. Se il test
rapido risulta negativo, è necessaria la conferma dopo 2-4 giorno o con test
molecolare o test rapido di ultima generazione.
La circolare ministeriale, infine, prevede che: “Per il soggetto, che non
appartiene a categorie a rischio per esposizione lavorativa o per frequenza di
comunità chiuse e non è contatto di caso sospetto, che va a fare il test in
farmacia o in laboratorio a pagamento, se il saggio antigenico risulta negativo
non necessita di ulteriori approfondimenti, mentre se positivo va confermato con
test di terza generazione o test in biologia molecolare. Va sempre raccomandato
che anche in presenza di un test negativo la presenza di sintomi sospetti deve
indurre a contattare il medico curante per gli opportuni provvedimenti. Dal
momento che alcuni test antigenici possono avere una sensibilità sub-ottimale, si
raccomanda, nel comunicare un risultato negativo, di fornire una adeguata
informazione al soggetto, consigliando comportamenti prudenziali”.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 1
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Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202100000295/AG
Oggetto: DPCM 30 ottobre 2020 - Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare
nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde di
pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522.
Circolare n. 12741
Sito si
4.1
IFO si
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CENTRALE DELLA F.O.F.I.
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In Gazzetta Ufficiale il DPCM sul cartello
con il numero verde di pubblica utilità per il sostegno
alle vittime di violenza e stalking (1522).
Riferimenti: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020
Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del
numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522. (GU n.316
del 21-12-2020).
Si fa seguito alle circolari federali nn. 11890 del 24.12.2019 e 12114 del
3.4.2020, per informare che, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 21 dicembre
u.s., è stato pubblicato il DPCM attuativo della Legge di Bilancio 2020, che
definisce il modello del cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il
sostegno alle vittime di violenza e stalking (1522), promosso dal Dipartimento per le
pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il decreto definisce anche il contenuto del cartello, le lingue utilizzate,
nonché le modalità e le tempistiche di esposizione dello stesso.
In particolare, il cartello, adeguatamente visibile, deve contenere la seguente
dicitura: «SE SEI VITTIMA DI VIOLENZA O STALKING CHIAMA IL 1522»
ed è tradotto nelle seguenti lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo,
cinese, russo, portoghese, rumeno, bengali. Il cartello può essere tradotto anche in
altre lingue in considerazione di comunità o gruppi linguistici presenti sul territorio
di riferimento.
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PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.itSi rammenta che la Legge di Bilancio 2020 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni nei locali in cui erogano servizi all’utenza – quindi,
anche per gli Ordini provinciali – e per altri soggetti, tra cui le farmacie, di esporre
al pubblico un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostengo alle
vittime di violenza e stalking.
Pertanto, tali soggetti, entro il 6 marzo 2021, devono provvedere
all’esposizione del cartello, secondo il modello definito dal decreto in oggetto.
Nell’allegato è riprodotto il contenuto grafico del modello, che è possibile
scaricare gratuitamente dai siti istituzionali del Governo (www.governo.it), del
Dipartimento per le pari opportunità (http://www.pariopportunita.gov.it), del
Ministero dell’interno (www.interno.gov.it) e del Ministero dell’economia e delle
finanze (www.mef.gov.it) e che per comodità si allega alla presente circolare (cfr.
all. 2).
In proposito, si ricorda che la Federazione degli Ordini ha firmato un
Protocollo d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle
Pari opportunità, Federfarma e Assofarm - sulla necessità di potenziare
l’informazione a favore delle donne oggetto di violenza domestica ovvero di
stalking, in particolare durante l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del
COVID-19.
Si allega nuovamente il volantino con le linee guida per le farmacie elaborate
per un piano sicurezza in emergenza coronavirus (cfr. all. 3), già diffuso con la citata
circolare n. 12114, che ciascun farmacista potrà eventualmente consegnare ad una
donna, qualora intuisca che quest’ultima versi in condizioni di difficoltà.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 3Roma, 11.1.2021
Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202100000306/AG
Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 111/2021 – Fisioterapista in farmacia.
Circolare n. 12745
Sito Sì
IFO Sì
8.1
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
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CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 111 del 4.1.2021,
si è definitivamente pronunciato sulle prestazioni fisioterapiche in farmacia.
Si informa che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 111 del 4 gennaio 2021, ha
definitivamente accolto le istanze del Ministero della Salute, di Federfarma e di AIFI –
Associazione italiana fisioterapisti - in un contenzioso, aperto nel 2011, da SIMFER – Società
italiana di medicina fisica e riabilitativa e SIMMFIR – Sindacato Italiano medici di medicina
fisica e riabilitazione, che contestavano la disciplina sulle prestazioni fisioterapiche in
farmacia previste dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 1704 del 20 febbraio 2020, aveva respinto il ricorso,
ritenendo perfettamente legittimo il Decreto del ministero della Salute impugnato.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che il Consiglio di Stato è giunto alla suddetta
conclusione prendendo atto dell’evoluzione normativa che ha interessato il ruolo delle
farmacie nell’assetto complessivo della tutela del bene-salute ed esaminando a tal fine anche
le recenti “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di
comunità”, evidenziando come “nelle Linee anzidette sia descritto il nuovo ruolo che le fonti
primarie hanno conferito alla farmacia (ed al farmacista) nel contesto del sistema nazionale
di tutela della salute, con riferimento alla “Farmacia di Comunità, intesa come Presidio
Federazione Ordini Farmacisti Italiani
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PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.itsociosanitario polivalente, assolvendo appieno alla necessità della popolazione aumentando
la fruibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)”.
Secondo i Giudici amministrativi di secondo grado, la nuova normativa – come
evidenziato nelle suddette Linee guida – ha implementato “una rimodulazione del ruolo della
farmacia, non più astretto nella funzione “commerciale” di erogazione dei farmaci, ma, più
vastamente, definibile quale “Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità
nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario
Nazionale”.
Entrando nel merito delle contestazioni di SIMFER e SIMMFIR che rivendicavano un
ruolo peculiare dei medici specialisti, non preso in considerazione – a loro dire – dal decreto
impugnato e la circostanza che determinate prestazioni fisioterapiche dovrebbero essere
effettuate in un ambulatorio autorizzato, il Consiglio di Stato, in sintesi, ha affermato che:
- le prestazioni effettuabili dai fisioterapisti in farmacia, indicate dall’art. 4 del DM 16
dicembre 2010, certamente possono ricomprendersi nelle prestazioni effettuabili dai
fisioterapisti in autonomia;
- il DM impugnato non ha estromesso la prestazione fisioterapica dalla direzione dei
medici fisiatri, in quanto il decreto si è limitato a disciplinare le prestazioni
effettuabili in farmacia che, in modo del tutto autonomo, già potevano essere
espletate dal fisioterapista, senza la presenza del medico specialista;
- non è necessario richiedere, per l’effettuazione delle prestazioni fisioterapiche in
farmacia, individuate dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010, l’autorizzazione
prevista per l’ambulatorio medico.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)
All. 1Roma, 14.1.2021
Ufficio: DOR/ALP
Protocollo: 202100000527/AG
Oggetto: Consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione di ricette SSN.
Circolare n. 12751
8.3
Sito sì
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CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI
Consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione di ricette SSN.
A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcuni Ordini territoriali in
merito ad iniziative promozionali poste in essere da farmacie, si forniscono le
seguenti precisazioni.
Il Ministero della salute, con la nota n. 85284 del 30 dicembre 2020 (all. 1),
ha confermato che la consegna in farmacia di buoni spesa a fronte di presentazione
di ricette SSN realizza un sistema premiale non compatibile con le norme vigenti.
L’iniziativa in questione, intrapresa sul territorio nazionale presso alcune
farmacie, consiste nella consegna in farmacia di un buono spesa, utilizzabile in
acquisti successivi di parafarmaci o servizi, a fronte di ogni ricetta del Servizio
sanitario nazionale, cartacea o dematerializzata, presentata per la spedizione.
Il Dicastero, in primo luogo, ha fatto un riepilogo della normativa in materia,
ricordando che la vigente normativa in tema di sconti praticati sull’acquisto dei
farmaci, vieta concorsi e operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad
oggetto farmaci ed impone che l’eventuale sconto praticato dal venditore al dettaglio
sia chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti (art. 5 D.L. 223/2006,
convertito in legge con modificazioni da L. 248/2006). Inoltre, l’art. 11, comma 8,
del D.L. 1/2012, convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2012, prevede che
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