FAQ Incentivi cratere aquilano 1 - Invitalia
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FAQ Incentivi cratere aquilano 1 A chi sono rivolte le agevolazioni? - alle micro, piccole e medie imprese (PMI) regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda, iscritte nel Registro delle imprese e che svolgono regolarmente attività economica (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, società consortili, consorzi di imprese con attività esterna) - alle persone fisiche che vogliono costituire una società (ditta individuale, società di persone, società di capitali, cooperative, società consortili, consorzi di imprese con attività esterna) purché, entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l’avvenuta costituzione della società (avente come soci le stesse persone indicate in domanda) e il possesso dei requisiti. 2 Cosa si intende per PMI? PMI significa micro, piccole e medie imprese. La dimensione delle imprese dipende dal numero degli occupati in organico, dal fatturato annuo e/o al totale di bilancio, in base alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con Decreto Ministero Attività Produttive del 18/4/2005. 3 Una stessa impresa può presentare più domande? Sì, è possibile, a condizione che i progetti presentati abbiano una piena autonomia funzionale e finanziaria e che il totale delle agevolazioni richieste non sia superiore a 200.000 euro (nota bene: nel massimale di 200.000 euro sono incluse eventuali precedenti agevolazioni concesse alla stessa impresa in regime de minimis nei tre esercizi finanziari precedenti). Ciascuna domanda deve essere correlata ad un solo programma d’investimento che può prevedere più linee di attività (punto 3.5 della Circolare 20.11.2018 n.351717). 4 Possono presentare domanda le imprese con sede legale fuori dal territorio del cratere? Sì. Le sedi operative dei programmi di investimento proposti devono essere ubicate nei Comuni del territorio del Cratere sismico aquilano incluso il Comune dell’Aquila, mentre le sedi legali delle imprese proponenti possono essere anche localizzate fuori da questi Comuni. 5 Esistono premialità in funzione delle caratteristiche dei soci? Sì, è previsto un punteggio aggiuntivo in favore di iniziative promosse in maggioranza, anche congiuntamente, da donne, giovani tra i 18 e 35 anni ovvero soggetti non occupati al momento della presentazione della domanda. 6 Cosa si intende per “imprese femminili”? Sono imprese la cui compagine societaria, alla data di presentazione della domanda, è composta da donne per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione.
7 Cosa si intende per “imprese giovanili”? Sono imprese la cui compagine societaria, alla data di presentazione della domanda, è composta da persone di età compresa tra 18 e 35 anni per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione. 8 Un’impresa costituita da 3 soci di cui uno è un ragazzo di 32 anni, uno è una donna di 39 anni e l’altro è un uomo di 44 anni si può considerare impresa femminile o giovanile? No. Per avere diritto alle maggiorazioni i soggetti proponenti devono essere “in modo alternativo” imprese femminili o imprese giovanili. Da ciò ne consegue che, a titolo meramente esemplificativo, si potrebbe parlare di: i) impresa femminile: se su 3 soci almeno 2 sono donne e detengono la maggioranza del capitale, oppure ii) impresa giovanile: se su 3 soci almeno 2 sono giovani e detengono la maggioranza del capitale. 9 Cosa si finanzia? Possono essere finanziati programmi di investimento - con spese comprese fra un minimo di 25.000 euro ed un massimo di 1.000.000 euro - rivolti alla creazione di nuove imprese o ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti, localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano incluso il comune de L’Aquila. Non ci sono settori esclusi, fatto salvo quanto indicato per i settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli (cfr. art. 3.7 della Circolare del 20.11.2018 n. 351717), ma è necessario perseguire gli obiettivi così come riportati al punto 3.3 della Circolare del 20.11.2018 n.351717. 10 In quanto tempo bisogna realizzare i programmi di investimento ammessi alle agevolazioni? Il programma di investimento deve essere ultimato entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della determina di concessione; la data di ultimazione sarà attestata dall’ultimo titolo di spesa ammissibile rendicontato. Sulla base di richiesta motivata, Invitalia potrà concedere una proroga per il completamento del programma non superiore a 6 mesi. 11 Sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione della domanda? No, sono ammissibili solo le spese, di investimento e di gestione, con data (di ordine, anticipi, fattura e saldo) successiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed intestate al soggetto beneficiario. 12 Cosa si intende per formazione specialistica? Una formazione che prevede insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione attuale o futura del socio e/o dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, erogata da Enti riconosciuti e qualificati in materia. 13 Sono ammissibili alle agevolazioni beni il cui costo unitario (netto IVA) è inferiore a 500 euro? No, ma - ferma restando l’inammissibilità di spese inferiori a 500 euro per beni singoli - è ammessa la spesa riferita in fattura a più beni singolarmente di importo inferiore, purché appartengano alla medesima categoria e assolvano alla medesima funzione, come di seguito riportato in stralcio: L’Amministrazione finanziaria ha precisato il concetto di beni singoli. Tali beni devono essere suscettibili di singola autonoma utilizzazione. Questo orientamento è stato confermato anche dalla decisione della Commissione Tributaria Centrale del 13.06.1983, n. 1763. Sulla base della pratica, la dottrina ha individuato quattro diverse categorie di beni: 1. Beni singoli – costituiti da beni che sono suscettibili di una autonoma utilizzazione senza l’uso di altri beni; 2. Beni plurimi eterogenei - costituiti da beni singoli sussidiari o accessori ad altri beni. Ad esempio, nel caso di un’impresa che deve effettuare l’arredamento del proprio ufficio (sedie, scrivanie, armadi, ecc.), si deve considerare come valore del bene strumentale quello dell’intero arredamento e non del singolo bene acquistato; 3. Beni plurimi identici - costituiti da beni singoli suscettibili di autonoma utilizzazione che vengono acquistati in due o più esemplari identici ed aventi la medesima funzione nell’impresa; anche se genericamente occorre individuare il costo per ogni singolo bene, si ritiene che occorra fare delle considerazioni. Esempio: acquisto di una serie di piatti in un ristorante. Trattasi di beni che fanno parte di un complesso di beni costituenti un’entità indivisibile, strettamente collegati ai fini dell’utilizzazione nell’impresa; vanno quindi considerati globalmente anche se, in astratto, sono suscettibili di autonoma utilizzazione; 4. Beni composti – costituiti da una serie di beni che non sono suscettibili di autonoma utilizzazione, ma costituiscono una parte inscindibile o sono al servizio di un bene composto. (es. monitor, tastiera, mouse). Per i beni composti, mancando il requisito dell’autonoma utilizzazione, la verifica deve essere fatta con riguardo al bene composto nella sua unità e non con riguardo ai singoli componenti. 14 Per quanto tempo i beni agevolati sono vincolati all’esercizio dell’attività? Devono risultare nel libro degli inventari e dei cespiti ammortizzabili del soggetto beneficiario per almeno tre anni dal completamento del programma di investimenti. 15 Quando deve essere assicurata la copertura finanziaria complessiva del programma da realizzare?
Il soggetto beneficiario deve dichiarare nel piano d’impresa le forme e le modalità di copertura (IVA inclusa) delle spese di investimento da realizzare e delle spese gestione richieste, per la parte non coperta dalle agevolazioni. La dimostrazione della effettiva disponibilità dei mezzi propri o di prestito dichiarati dovrà essere fornita in sede di presentazione del primo SAL c/investimenti. 16 Come avviene l’erogazione delle agevolazioni? L’erogazione del contributo sugli investimenti avviene dietro presentazione di massimo 4 stati avanzamento lavori (SAL). L’importo dei singoli SAL non può essere inferiore al 30% dell’investimento complessivo ammesso, oltre al saldo finale. La richiesta di erogazione del contributo sulle spese di gestione deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della determinazione di concessione, così come il saldo investimenti. 17 Si possono avere anticipazioni sulle agevolazioni? Sì, solo per i contributi in conto investimenti, il beneficiario potrà chiedere, entro 4 mesi dalla data di determinazione di concessione delle agevolazioni, l’anticipo 30% degli stessi. In questo caso, dovrà presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa predisposta sulla base della modulistica che sarà resa disponibile sul sito www.invitalia.it. 18 Si deve aprire un conto corrente esclusivamente per gestire le agevolazioni? No, ma tutte le spese devono essere pagate sempre tramite lo stesso conto ordinario intestato al beneficiario e dedicato alla realizzazione del programma, come indicato al punto 9.10 della Circolare del 20.11.2018 n. 351717. 19 Che cosa è necessario fare prima di presentare la domanda? È necessario registrarsi preventivamente nell’area riservata del sito di Invitalia (https://appcsa.invitalia.it). Nell’area riservata un’interfaccia web consentirà la compilazione della domanda, a partire dal giorno e data indicati per la misura. 20 È necessario aver attivato la PEC per poter presentare la domanda? Sì, dell’impresa o del procuratore, in quanto nella domanda deve essere indicato l’indirizzo Posta Elettronica Certificata al quale Invitalia invierà le comunicazioni. 21 A quanto ammontano e come si calcolano le agevolazioni concedibili? Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis, nella misura del 70% delle spese ammissibili, considerando sia le spese ad utilità pluriennale sia quelle di gestione relative all’avvio dell’attività. Le spese d’investimento sono agevolabili a fondo perduto nella forma di contributo in conto impianti. Le spese di gestione sono agevolabili a fondo perduto nella forma di contributo alla spesa. Le spese di gestione sono riconosciute per un massimo del 30% sul totale delle spese ammissibili. La ristrutturazione di immobili è ammessa entro il limite massimo del 50% del valore complessivo delle spese d’investimento ammesse, elevato al 70% per programmi di ricettività turistica. Esempio 1 - Procedimento di calcolo agevolazioni: ALIQUOTA CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI CONCEDIBILE 70% ALIQUOTA RISTRUTTURAZIONE OPERE MURARIE CONCEDIBILE 70% delle spese agevolabili da realizzare (programmi di ricettività turistica) ALIQUOTA CONTRIBUTI ALLA SPESA CONCEDIBILE 30% CONCESSIONE ALTRI DE MINIMIS NEL TRIENNIO 0€ Investimenti Da realizzare (€) Ammissibili (€)* Agevolabili (€) Ristrutturazione e 200.000,00 200.000,00 140.000,00 opere murarie Impianti, macchinari e 60.000,00 42.000,00 29.400,00 attrezzature
Programmi informatici, 30.000,00 21.000,00 14.700,00 brevetti, licenze e marchi Totale 290.000,00 263.000,00 184.100,00 *Il totale ammissibile è inferiore al totale da realizzare in quanto si è ipotizzato di effettuare un taglio di spesa in fase istruttoria Totale spese di GESTIONE previste € 50.000,00 Totale spese di GESTIONE ammissibili € 50.000,00 CONTRIBUTO ALLA SPESA CONCEDIBILE: € 15.900,00 CONTRIBUTI TOTALI CONCEDIBILI € 200.000,00 Esempio 2 - Procedimento di calcolo agevolazioni: ALIQUOTA CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI CONCEDIBILE 70% ALIQUOTA RISTRUTTURAZIONE OPERE MURARIE CONCEDIBILE 50% delle spese agevolabili da realizzare (programmi non di ricettività turistica) ALIQUOTA CONTRIBUTI ALLA SPESA CONCEDIBILE 30% CONCESSIONE ALTRI DE MINIMIS NEL TRIENNIO 0€ Investimenti Da realizzare (€) Ammissibili (€) Agevolabili (€) Ristrutturazione e 229.000,00 146.000,00 102.200,00 opere murarie Impianti, macchinari e 42.000,00 42.000,00 29.400,00 attrezzature Programmi informatici, 21.000,00 21.000,00 14.700,00 brevetti, licenze e marchi Totale 292.000,00 209.000,00 146.300,00 Totale spese di GESTIONE previste € 50.000,00 Totale spese di GESTIONE previste € 50.000,00 CONTRIBUTO ALLA SPESA CONCEDIBILE € 35.000,00 CONTRIBUTI TOTALI CONCEDIBILI € 181.300,00 Esempio 3 - Procedimento di calcolo agevolazioni: ALIQUOTA CONTRIBUTI CONTO IMPIANTI CONCEDIBILE 70% ALIQUOTA RISTRUTTURAZIONE OPERE MURARIE CONCEDIBILE 50% delle spese agevolabili da realizzare (programmi non di ricettività turistica) ALIQUOTA CONTRIBUTI ALLA SPESA CONCEDIBILE 30% CONCESSIONE ALTRI DE MINIMIS NEL TRIENNIO 0€ Investimenti Da realizzare (€) Ammissibili (€) Agevolabili (€) Ristrutturazione e 150.000,00 106.500,00 74.550,00 opere murarie
Impianti, macchinari e 42.000,00 42.000,00 29.400,00 attrezzature Programmi informatici, 2.000,00 21.000,00 14.700,00 brevetti, licenze e marchi Totale 213.000,00 169.500,00 118.650,00 Totale spese di GESTIONE previste € 80.000,00 Totale spese di GESTIONE ammissibili € 74.850,00 CONTRIBUTO ALLA SPESA CONCEDIBILE € 52.395,00 CONTRIBUTI TOTALI CONCEDIBILI € 171.045,00 NB: si raccomanda di verificare l’esatta corrispondenza fra i dati dettagliati e quantificati nei prospetti del Piano d’impresa e quelli di sintesi riportati ed elaborati informaticamente in Domanda, correggendo eventuali disallineamenti. Il calcolo delle agevolazioni effettuato in Domanda - e riportato nel Piano d’impresa - è teorico, poiché solo a seguito delle valutazioni effettuate in sede istruttoria, sulla base degli importi ritenuti ammissibili e delle premialità riconosciute, si determinerà l’esatto ammontare delle agevolazioni concedibili. Eventuali necessità di integrazione delle informazioni (o dei mezzi finanziari a copertura delle quote non agevolate) saranno tempestivamente comunicate via PEC. 22 È sufficiente compilare la domanda online? Chi deve firmare digitalmente? La compilazione della domanda online rappresenta solo il primo passo. Una volta inseriti i dati richiesti, dovrà essere “generato” il file pdf, salvarlo su pc, firmarlo digitalmente e poi caricarlo sulla piattaforma insieme agli allegati richiesti in funzione della tipologia di proponente. • Per le imprese non costituite: Domanda e Piano devono essere firmate dal procuratore delegato, se inizialmente previsto, e non si rendono necessari altri allegati se non la delega (da allegare con documento d’identità anche se è il futuro titolare di ditta individuale o futuro socio di società unipersonale che invia direttamente la domanda). In caso di assenza di procuratore, la suddetta documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto referente. • Per le imprese costituite: alla Domanda ed al Piano si aggiungeranno le DSAN dei requisiti, le eventuali DSAN per antimafia (vedi modulistica on line), gli atti societari e l’eventuale delega al procuratore. Il procuratore può firmare soltanto la Domanda. Piano d’Impresa e DSAN richiedono sempre la firma digitale del Legale Rappresentante (o dei titolari della dichiarazione per antimafia specifica). 23 L’assegnazione dei punteggi serve a formare una graduatoria delle domande? No, non esistono graduatorie, ogni domanda viene valutata singolarmente secondo l’ordine cronologico di presentazione e viene ammessa alle agevolazioni solo se per tutti i quattro ambiti di valutazione dell’allegato 1 della Circolare viene raggiunto il punteggio minimo richiesto. 24 Un imprenditore agricolo a titolo principale può presentare domanda per una attività di agriturismo o di trasformazione di prodotti del proprio fondo? Il regolamento attuativo della Legge Regionale Abruzzo 38/2012 all’art. 3 precisa che il titolare dell’attività agrituristica è l’imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale “imprese agricole” del registro delle imprese. Le dizioni “imprenditore agrituristico”, “azienda agrituristica” o “agriturismo” possono essere usate solo dalle aziende regolarmente iscritte nell’Elenco regionale. La legge regionale precisa che fra le attività agrituristiche (elenco all’art.2) è compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti del fondo. In particolare poi, le attività agrituristiche di alloggio, somministrazione pasti e bevande e organizzazione degustazioni (a,b, c, dell’art. 2) possono essere svolte in azienda nei limiti massimi derivanti dal calcolo della prevalenza dell’attività agricola sull’attività agrituristica.
Il PSR Regione Abruzzo, nel disciplinare le attività di diversificazione e valorizzazione del turismo rurale incentivabili ai sensi del regolamento de minimis 1407/2013 fa esplicito riferimento ad un’ampia gamma di attività. In particolare: 1. migliorare l'attrattività dell'area attraverso un’offerta turistica variegata e qualificata; 2. favorire la trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato, inclusa la realizzazione di punti vendita; 3. favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse eno-gastronomiche del territorio; 4. favorire il recupero e la valorizzazione di attività artigianali legate alla cultura e alla tradizione rurale e contadina; 5. sviluppare servizi terapeutico-riabilitativi destinati a soggetti con disabilità nella sfera psichica o motoria, persone dipendenti da alcool e stupefacenti, soggetti deboli come anziani o ex-detenuti, sia attraverso l’uso di terapie assistite con gli animali, che attraverso attività di coltivazione e trasformazione; 6. sviluppare servizi occupazionali-formativi su attività agricole, destinati a soggetti svantaggiati e in condizioni di disagio; 7. agriasilo, agrinido, agritata ai sensi delle vigenti leggi regionali; 8. favorire la realizzazione di altre attività connesse all’agricoltura, purché presentino chiari elementi di innovatività. Le attività di cui ai punti precedenti (da 1 ad 8) sono agevolabili previa semplice separazione contabile dall’attività agricola e con l’attribuzione del corretto codice ATECO da parte della CCIAA competente all’attività svolta nell’unità locale oggetto delle agevolazioni. Anche le attività di alloggio, di somministrazione pasti e bevande e di trasformazione dei prodotti dell’Allegato I (olio, vino, carni, etc.) possono essere agevolate: per le stesse (non indicate espressamente nel PSR regionale fra le attività agevolabili ai sensi del Reg.1407/2013) occorrerà rispettare le condizioni di attuazione dei progetti che saranno specificate di volta in volta in base alla tipologia specifica di attività proposta, nelle forme del turismo rurale (ristorazione e ricezione) o dei laboratori di produzione giuridicamente separati dall’attività agricola o opportunamente dimensionati rispetto alle produzioni del fondo. Allegato 1 prodotti agricoli UE (pag. 287) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=IT 25 Cosa sono gli “investimenti da realizzare”? Cosa si intende rispetto agli “investimenti ammissibili”? Il modello di Piano d’Impresa riporta la tabella per elencare le macro-categorie di investimento, con il seguente schema: INVESTIMENTI %* %** DA REALIZZARE € AMMISSIBILE € IVA COEFF. (1) AMM. OM - Ristrutturazione opere murarie (2) IMA – Impianti, macchinari, attrezzature ed allacciamenti BP - Beni Pluriennali AI – Altri Beni necessari ma non agevolabili (3) TOTALE BENI D’INVESTIMENTO € € La voce AI, residuale, dovrà contenere soltanto le spese indispensabili da sostenere dopo la presentazione della domanda, per la realizzazione del progetto. Tali spese d’investimento dovranno essere indicate (con le relative coperture finanziare e nel limite del tetto massimo di 1.000.000 di euro per l’intero progetto) soltanto se indispensabili e se correlate ad uscite finanziarie a carico del soggetto beneficiario. In tal senso, infatti, donazioni di fabbricati o conferimento degli stessi da parte dei soci all’impresa beneficiaria potranno essere perfezionati successivamente alla delibera di ammissione (entro la data del primo SAL) e non dovranno essere inseriti nella tabella. Pertanto, non contribuiranno al calcolo dei massimali.
Allo stesso modo i beni non agevolabili, laddove inseriti, non concorrono al totale sul quale calcolare la percentuale di ristrutturazione ammissibile. La colonna “investimenti da realizzare”, pertanto, riporterà gli importi (netto IVA) degli investimenti indispensabili da acquisire a titolo oneroso dopo la presentazione della domanda (se agevolabili) o dopo l’ammissione alle agevolazioni (soprattutto per i beni non ammissibili). La colonna “spese ammissibili”, invece, riporterà gli importi (netto IVA) degli investimenti delle sole categorie ammissibili, per la sola parte degli importi rientranti – per la categoria ristrutturazione – nella percentuale massima prevista per tipologia d’investimento. 26 Le spese di ristrutturazione di fabbricati sono sempre ammissibili? Il Testo Unico dell’edilizia DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii definisce all’art. 3.1 quattro tipologie di interventi su immobili. Quelli della voce a) (“interventi di manutenzione ordinaria”) sono agevolabili anche se l’immobile strumentale non è di proprietà del soggetto proponente, nei limiti e nella capienza delle spese di gestione concedibili. Se le tipologie di intervento appartengono alle categorie di cui ai punti b), c) e d) (“interventi di manutenzione straordinaria”, “intervento di restauro e risanamento conservativo, “interventi di ristrutturazione edilizia”) esse sono ammissibili (nei limiti percentuali previsti in Circolare) a condizione che concernano fabbricati (e non terreni, spazi esterni e/o giardini) strumentali all’attività ammessa di proprietà del soggetto beneficiario o su beni di terzi con apposizione del vincolo catastale di destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività di ricettività turistica. NB: il Codice Civile, all’art.812 definisce beni immobili (per distinguerli dagli altri, beni mobili, e disciplinarne i relativi diritti ecc.) “...il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, …”. Ai fini della presente misura agevolativa, gli immobili cui deve essere riferita la spesa di ristrutturazione sono gli edifici e, specificamente, i fabbricati strumentali inseriti nelle immobilizzazioni materiali dell’attivo dello Stato Patrimoniale, come da art. 2424 del Codice Civile. Ovviamente se la domanda è presentata da una impresa – costituita o da costituire - in cui verrà conferito il fabbricato, le relative spese di ristrutturazione non ordinaria saranno considerate agevolabili fra gli investimenti. 27 Con quale modalità e durata deve essere apposto il vincolo catastale di destinazione dell’immobile allo svolgimento di attività di ricettività turistica su beni di terzi? (Punto 4.2 Circolare 351717/2018) Il vincolo dovrà essere apposto tramite scrittura privata tra proprietario del bene e fruitore (Locatario – Comodatario, ecc.) e riportare la durata di tre anni decorrenti dalla data di ultimazione del programma di investimento. Per data di ultimazione del programma si intende quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile rendicontato. La forma giuridica attraverso la quale i fabbricati entreranno nella disponibilità dell’impresa proponente dovranno solo essere descritte nei paragrafi relativi alla cantierabilità dell’iniziativa ed all’organizzazione dell’attività aziendale. In caso di ammissione alle agevolazioni l’apposizione del vincolo sarà inserita nel provvedimento di ammissione tra le obbligazioni presenti a carico del beneficiario e dovrà essere esplicitamente dichiarata dal beneficiario. Qualora tale vincolo venga disatteso si procederà alla revoca delle agevolazioni.
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