Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento ...

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Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento ...
EU Observatory

Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate
governance in base alle notizie diffuse dalle varie
associazioni ed enti di riferimento

Settembre 2018
INDEX

  European and Italian Authorities

  1. European Commission
  2. CONSOB – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
  3. Parlamento Italiano
  4. ECB – European Central Bank
  5. Governo Italiano
  6. EDPS - European Data Protection Supervisor

  Associations/Institutes
  7. EACB - European Association of Cooperative Banks

  Surveys & Insights
European and Italian Authorities
1) European Commission
 Issuer                 Title                                                            Description                                                                Link to document

                                           Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4 settembre 2018 è stato pubblicato il
                                           "Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione, del 3 settembre 2018, che
                                           stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del
                                           Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la
                    Regolamento di         trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti".
                   esecuzione (UE)         La Direttiva 2007/36/CE conferisce alle società quotate il diritto di identificare i propri azionisti e
                   2018/1212 della         impone agli intermediari di cooperare in tale processo di identificazione. Tale direttiva mira
                 Commissione, del 3        inoltre a migliorare la comunicazione da parte delle società quotate ai propri azionisti, in
                settembre 2018, che        particolare la trasmissione delle informazioni lungo la catena di intermediazione, e impone agli                     Regolamento di esecuzione (UE)
             stabilisce i requisiti minimi intermediari di favorire l'esercizio dei diritti degli azionisti, tra cui il diritto di partecipare e votare       2018/1212 della Commissione, del 3
                  d'attuazione delle       nelle assemblee generali e diritti finanziari quali il diritto di ricevere la distribuzione degli utili o di     settembre 2018, che stabilisce i requisiti
             disposizioni della direttiva partecipare ad altri eventi societari avviati dall'emittente o da soggetti terzi.                               minimi d'attuazione delle disposizioni della
 European           2007/36/CE del                                                                                                                            direttiva 2007/36/CE del Parlamento
                                           Il presente regolamento mira a impedire l'attuazione divergente delle disposizioni della direttiva
Commission   Parlamento europeo e del                                                                                                                          europeo e del Consiglio per quanto
                                           2007/36/CE, che potrebbe avere come conseguenza l'adozione di norme nazionali
                Consiglio per quanto                                                                                                                       riguarda l'identificazione degli azionisti, la
                                           incompatibili, accrescendo così i rischi e i costi delle operazioni transfrontaliere e mettendo in
              riguarda l'identificazione                                                                                                                        trasmissione delle informazioni e
                                           tal modo a repentaglio la loro efficacia ed efficienza, e comportando oneri supplementari per gli
                   degli azionisti, la                                                                                                                    l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli
                                           intermediari. Esso ha l’obiettivo di stabilire requisiti minimi da rispettare riguardo al formato dei
                  trasmissione delle                                                                                                                                          azionisti
                                           dati e delle strutture delle comunicazioni tra intermediari, emittenti ed azionisti al fine di
                     informazioni e
                                           garantire l’efficienza ed il corretto funzionamento dei mercati dei capitali europei. Nello
                     l'agevolazione
                                           specifico, allegate al documento, troviamo otto tabelle che permettono di raggiungere le finalità
                dell'esercizio dei diritti
                                           ricercate.
                      degli azionisti
                                           L’intervento normativo ha altresì l’obiettivo di evitare il potenziale sviluppo di normative
                                           nazionali che si pongano in conflitto con quanto previsto dalle disposizioni della direttiva
                                           2007/36/CE e di predisporre dei requisiti minimi che garantiscano la sicurezza, l’integrità e
                                           l’autenticità delle informazioni comunicate dall’emittente.

                                                                                              3
European and Italian Authorities
2) CONSOB – Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
     Issuer                   Title                                                       Description                                                       Link to document

                                              Sul sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa è stato pubblicato un nuovo
                                              Quaderno di Finanza che analizza l'efficacia della legge sulla partecipazione delle donne alla
                                              vita delle società quotate (legge 12 luglio 2011, n. 120) e gli effetti della maggiore presenza
                                              femminile sulle performance societarie. Lo studio muove da due distinti profili di indagine.
                                              Negli ultimi anni in molti paesi sono state adottate diverse iniziative legislative e di
                                              autoregolamentazione volte a favorire una maggiore partecipazione delle donne alla vita delle
                                              società quotate, anche partendo dall'ipotesi che una maggiore presenza femminile possa avere
                                              effetti positivi sulle performance societarie. In Italia, nel 2011 è stata adottata la legge 120, che
                                              impone alle società quotate che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base
                                              a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, dovendo il genere meno rappresentato ottenere
                                              almeno un terzo degli amministratori eletti. Nel luglio 2018 la diversità di genere è inoltre stata
                                              oggetto di espresse raccomandazioni nel Codice di autodisciplina delle società quotate italiane.
                                              In questo studio si analizza l'efficacia della legge del 2011 sotto due distinti profili. Da una
                                              parte, si valuta l'impatto della legge sulla diversità di genere e su alcune caratteristiche dei
   CONSOB –        Quaderno di finanza n. 87. board, quali il livello medio di istruzione, l'età, il profilo professionale, la presenza di
                                                                                                                                                       Quaderno di finanza n. 87. Gender
  Commissione         Gender diversity e      amministratori interlockers. In secondo luogo, lo studio analizza l'impatto della legge sulle
                                                                                                                                                      diversity e performance delle società
 Nazionale per la performance delle società performance delle imprese italiane quotate, utilizzando diverse misure di performance, quali il
                                                                                                                                                                  quotate in Italia
Società e la Borsa     quotate in Italia      ROE, il ROS, il ROIC e il ROA. Il dataset utilizzato comprende tutte le società italiane quotate
                                              nel periodo 2008-2016.
                                              L'analisi conferma come la legge abbia avuto un effetto positivo e significativo sulla percentuale
                                              di donne, aumentata in media di 17 punti percentuali subito dopo l'entrata in vigore della legge
                                              (cosiddetto instant reform effect) e di 11 punti percentuali successivamente (cosiddetto follow-
                                              up effect). Inoltre, l'ingresso delle nuove amministratrici ha anche contribuito a modificare altre
                                              caratteristiche dei board, riducendo l'età media, aumentando la diversità in termini di età e
                                              background professionale, il livello medio di istruzione e la presenza di donne interlockers.
                                              Con riguardo all'effetto sulle performance, non emergono risultati significativi se si utilizzano
                                              modelli econometrici statici. Utilizzando invece modelli dinamici, lo studio evidenzia come sia
                                              determinante la presenza di una massa critica di donne perché queste riescano ad impattare
                                              positivamente sui risultati d'impresa, supportando la validità della cosiddetta critical mass
                                              theory. In particolare, quando la percentuale di donne supera un determinato threshold, che
                                              varia tra il 17% e il 20% del board, le stime evidenziano un effetto positivo e significativo su
                                              tutte le misure di performance utilizzate.

                                                                                              4
European and Italian Authorities
3) Parlamento Italiano
     Issuer                     Title                                                       Description                                                          Link to document
                                                  Si informa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 21 settembre 2018, n. 108
                                                  «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante
                                                  proroga di termini previsti da disposizioni legislative e pubblicazione del relativo testo
                                                  coordinato».
                                                   La Legge si compone di 14 articoli e ha ad oggetto proroghe dei termini nei seguenti settori:
                                                  enti territoriali, giustizia, ambiente, infrastruttura, politica sociale, istruzione ed università,
                                                  cultura, salute, eventi sismici, sport, banche popolari e banche del credito cooperativo e
                                                  finanziamenti e sviluppo infrastrutturale del paese. Le proroghe riguardano anche il Fondo per
                                                  la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti, di cui all'articolo
                                                  37, secondo comma, del Decreto-Legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
                                                  modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
                                                  Inoltre, con riguardo al settore delle banche popolari e delle banche del credito cooperativo
                                                  sono stati prorogati, dagli attuali 90 giorni a 180 giorni, i termini per l’adesione delle BCC al
                                                  contratto di coesione che dà vita al gruppo bancario cooperativo. Inoltre, viene prorogata al 31
                                                                                                                                                            Legge 21 settembre 2018, n. 108.
                                                  dicembre 2018 la scadenza per l’adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal
                    Legge 21 settembre 2018,                                                                                                             Conversione in legge, con modificazioni,
                                                  Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In aggiunta a ciò, la Legge prevede, altresì, la
                      n. 108. Conversione in                                                                                                              del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
                                                  modifica all’art. 37-bis del TUB, in materia di Gruppo Bancario Cooperativo.
                     legge, con modificazioni,                                                                                                             recante proroga di termini previsti da
                    del decreto-legge 25 luglio   Rispetto  alla precedente fase normativa all’art. 11 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis, il    disposizioni legislative e pubblicazione del
Parlamento Italiano    2018, n. 91, recante       quale apporta delle modifiche all’articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2017 n. 205, recante il               relativo testo coordinato
                     proroga di termini previsti “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
                    da disposizioni legislative e triennio 2018-2020”. Nello specifico, al comma 1106 dell’articolo 1 della Legge n. 2015, viene        Parere della BCE dell'11 settembre 2018
                     pubblicazione del relativo precisato che l'erogazione di misure di ristoro in favore dei risparmiatori che hanno subito un          relativo alle modifiche alla riforma delle
                          testo coordinato        danno ingiusto può essere riconosciuta non solo con sentenza del giudice, ma anche “con                    banche popolari e delle banche
                                                  pronuncia dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)”. Inoltre, al comma 1107 del                     cooperative (CON/2018/42)
                                                  medesimo articolo, viene specificato che i requisiti, le modalità e le condizioni necessarie
                                                  all'attuazione di quanto disposto dai commi da 1106 a 1109 possono essere effettuate “entro il
                                                  31 gennaio 2019”. Inoltre, i risparmiatori di cui al comma 1106 dell’articolo 1 della Legge n.
                                                  2015, già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'ACF, nonché i risparmiatori di cui al
                                                  medesimo comma 1106 i cui ricorsi, già presentati, siano decisi con pronuncia favorevole
                                                  entro il 30 novembre 2018 dall'ACF, possono avanzare istanza alla CONSOB, secondo
                                                  modalità dalla stessa stabilite, al fine di ottenere tempestivamente l'erogazione, nella misura
                                                  del 30 per cento e con il limite massimo di 100.000 euro, dell'importo liquidato.
                                                  Infine, si segnala che la BCE ha pubblicato il parere dell'11 settembre 2018 relativo alle
                                                  modifiche alla riforma delle banche popolari e delle banche cooperative (CON/2018/42), in
                                                  seguito alla richiesta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel complesso, la
                                                  BCE è del parere che le modifiche all'attuale normativa introdotte dal decreto-legge
                                                  dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi della riforma del settore bancario cooperativo
                                                  introdotta dalla legge 18/2016.

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European and Italian Authorities
4) ECB – European Central Bank
   Issuer                  Title                                                        Description                                                           Link to document

                                               Si informa che la Banca Centrale Europea ha aperto una consultazione sul progetto di guida
                                               alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (Parte 2). La
                                               Parte 2 integra la guida al rilascio della licenza bancaria pubblicata nel marzo 2018; i due
                                               documenti vanno letti congiuntamente come un unico testo. La guida è intesa quale strumento
                                               pratico a supporto dei soggetti coinvolti nel processo di autorizzazione e al fine di assicurare
                                               l’efficienza e l’efficacia della procedura e della valutazione, ma non ha natura giuridicamente
                                               vincolante. La guida, che promuove un’interpretazione comune dei criteri per il rilascio delle
                  Progetto di guida alla       licenze bancarie, è l’espressione dell’impegno della BCE ad assicurare prassi di vigilanza
                     valutazione delle         coerenti in tutta l’area dell’euro.
                                                                                                                                                      Progetto di guida alla valutazione delle
ECB – European         domande di              La Parte 2 della guida verte sui criteri di valutazione concernenti i requisiti patrimoniali e il
                                                                                                                                                      domande di autorizzazione all’esercizio
 Central Bank         autorizzazione           programma di attività, inclusi i piani industriali. Per assicurare un’applicazione coerente delle
                                                                                                                                                          dell’attività bancaria – Parte 2
                 all’esercizio dell’attività   prassi nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico, la Parte 2 della guida al rilascio della
                    bancaria – Parte 2         licenza bancaria spiega le aspettative della BCE riguardo al capitale che un ente dovrebbe
                                               detenere al momento dell’autorizzazione e indica anche i principali argomenti di interesse per
                                               l’autorità di vigilanza nella valutazione del programma di attività che sono: il modello
                                               imprenditoriale e il relativo profilo di rischio, la situazione dell’ente creditizio nell’ambito del
                                               contesto economico e del contesto operativo di riferimento; le sue proiezioni finanziarie, la
                                               chiarezza e l’efficacia della sua struttura organizzativa, i suoi dispositivi di governance, il
                                               sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi e la sua infrastruttura informatica.
                                               Il termine per la presentazione dei commenti sul progetto è fissato al 25 ottobre 2018.

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European and Italian Authorities
4) ECB – European Central Bank
   Issuer                Title                                                         Description                                                              Link to document

                                            La BCE, con l’emanazione della Guida in materia di ispezioni in loco e indagini sui modelli
                                            interni, ha completato il quadro normativo di riferimento delineato dal Regolamento (UE) n.
                                            1024/2013 (Regolamento sul Meccanismo di vigilanza unica, MVU), dal Regolamento (UE) n.
                                            468/2014 e dalla Direttiva 2013/36/UE. Tale guida non ha carattere giuridico vincolante, ma
                                            rappresenta comunque un punto di riferimento per i soggetti sottoposti a vigilanza.
                                            Nella guida la BCE descrive il processo di vigilanza tramite ispezioni in loco presso gli enti
                                            significativi, volto a realizzare un’analisi approfondita dei fattori di rischio, dei sistemi sviluppati
                                            per far fronte alle varie tipologie di rischio e della governance aziendale. In aggiunta, viene
                                            descritto il processo di indagine sui modelli interni impiegati dagli istituti.
                                            Il processo ispettivo coinvolge diverse aree operative della BCE: il Consiglio di vigilanza,
                                            responsabile della pianificazione e dell’esecuzione dei compiti di vigilanza che saranno
                                            successivamente adottati dal Consiglio direttivo, la Direzione Generale Vigilanza
                                            microprudenziale IV (DG MS IV), la Divisione Ispettorato e la Divisione Modelli Interni che
                                            effettuano invece nel concreto le ispezioni. Infine, all’interno della competente Direzione
                                            generale responsabile della vigilanza microprudenziale, vengono identificati dei coordinatori a
                                            cui fanno capo i Gruppi di vigilanza congiunti (GVC).
                                            La guida definisce le diverse fasi in cui si articola il processo ispettivo. Nello specifico si
                 Guida alle ispezioni in    identificano:
ECB – European                                                                                                                                         Guida alle ispezioni in loco e alle indagini
                 loco e alle indagini sui         - quella preparatoria, che consiste nella notifica di avvio dell’ispezione, nell’invio della
 Central Bank                                                                                                                                                       sui modelli interni
                     modelli interni                  nota preispettiva e nella richiesta preliminare di informazioni;
                                                  - quella d’indagine, che identifica l’avvio ufficiale dell’ispezione;
                                                  - quella di rendicontazione, che consiste nella formalizzazione di quanto riscontrato al
                                                      punto precedente;
                                                  - quella di presentazione delle azioni correttive richieste che consiste nel far presente al
                                                      soggetto ispezionato delle eventuali raccomandazioni o misure di vigilanza;
                                                  - quella di follow-up che consiste nell’invio di una lettera di follow-up oppure nella
                                                      formulazione di una decisone finale.
                                            Le ispezioni in loco devono essere: i) basate sul rischio, ovvero devono dare maggior peso a
                                            quelle aree che comportano una maggiore assunzione di rischio per gli istituti; ii) proporzionate
                                            alla dimensione, alle attività e al profilo di rischio dell’istituto ispezionato; iii) invasive, ossia
                                            devono essere sempre più tecniche e dettagliate; iv) prospettiche; v) orientate all’azione, cioè
                                            devono dar vita a misure correttive nel caso in cui ce ne sia bisogno.
                                            La guida della BCE infine riporta i principi applicabili alle ispezioni, identificando nello specifico i
                                            poteri di vigilanza e i diritti dei soggetti vigilati (diritto di essere informati dell’avvio delle
                                            ispezioni, diritto di essere informati sugli esiti delle ispezioni e di presentare osservazioni in
                                            merito).

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European and Italian Authorities
5) Governo Italiano
    Issuer                    Title                                                           Description                                                                Link to document

                                                  Il sito del Parlamento italiano è stato aggiornato con la pubblicazione dell'Atto del Governo n.
                                                  47 sottoposto a parere parlamentare avente ad oggetto lo "Schema di decreto legislativo
                                                  recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti
                                                  pensionistici aziendali o professionali".
                                                  Il testo adegua la normativa nazionale in materia di enti pensionistici professionali o aziendali e
                                                  di attività di vigilanza sugli stessi da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione
                                                  (COVIP), prevedendo, tra l’altro, un esplicito divieto per degli enti pensionistici aziendali di
                                                  svolgere attività ulteriori rispetto a quelle cui sono istituzionalmente preposti.
                                                  Inoltre, si elencano i soggetti autorizzati a costituire fondi pensione aperti (banche, compagnie
                                                  di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio) e si
                     Atto del Governo n. 47       disciplinano i differenti regimi loro applicabili alle forme pensionistiche complementari.
                       sottoposto a parere
                                                  Nello specifico, l'atto del Governo intende apportare modifiche al Decreto legislativo 5 dicembre            Atto del Governo n. 47 sottoposto a parere
                   parlamentare - Schema di
                                                  2005, n. 252 e al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Tra i contenuti dello schema di                   parlamentare - Schema di decreto
                   decreto legislativo recante
                                                  decreto si segnalano:                                                                                        legislativo recante attuazione della direttiva
Governo Italiano    attuazione della direttiva
                                                        - l’articolo 1 comma 5 che introduce nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 il                 (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla
                    (UE) 2016/2341 relativa
                                                            nuovo articolo 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo) recante, al             vigilanza degli enti pensionistici aziendali o
                   alle attività e alla vigilanza
                                                            comma l, i principi generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi le                           professionali
                      degli enti pensionistici
                    aziendali o professionali               forme pensionistiche, ad eccezione delle forme pensionistiche individuali, e che
                                                            rappresentano una delle maggiori innovazioni apportate dalla direttiva (UE) 2016/2341.
                                                        - l’articolo 1, comma 6 che modifica l’articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
                                                            252, modificandone la rubrica (Organi di amministrazione e di controllo, direttore
                                                            generale, responsabile e organismo di rappresentanza) ed apportandovi innovazioni
                                                            volte a recepire· le disposizioni della direttiva in materia di organi di amministrazione,
                                                            suoi componenti e altri organismi di rappresentanza;
                                                        - l’articolo 1, comma 7 che inserisce nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, i
                                                            nuovi articoli da 5-bis a 5-decies relativi alle funzioni fondamentali di cui i fondi pensione
                                                            debbono dotarsi al fine di espletare al meglio la propria attività nell'interesse degli iscritti
                                                            e dei beneficiari.

                                                                                                   8
European and Italian Authorities
6) EDPS - European Data Protection Supervisor

     Issuer                    Title                                                         Description                                                             Link to document

                                                 Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 settembre 2018 è stata pubblicata la sintesi
                                                 del Parere dell'EDPS sulla "Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
                                                 recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’uso di strumenti e
                                                 processi digitali nel diritto societario".
                                                 Il parere è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea e su specifica
                                                 richiesta del Parlamento europeo.
                                                 La proposta di una direttiva recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto
                                                 concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario mira a integrare l’attuale
                                                 quadro dell’UE affrontando il problema della mancanza di regole per la registrazione, la
                                                 presentazione e la pubblicazione online delle informazioni dei registri delle imprese in merito a
                                                 società e succursali in forma elettronica, o della discrepanza di tali regole tra uno Stato
                                                 membro e l’altro. Mira inoltre a garantire che gli Stati membri consentano alle imprese di
                                                 godere dei vantaggi dell’identificazione elettronica e a prevedere un ulteriore scambio di dati tra
                                                 i registri delle imprese nazionali in merito all’interdizione di amministratori. Garantisce per di più
                    Sintesi del Parere del
                                                 l’accesso gratuito a un elenco di documenti e informazioni in tutti gli Stati membri e introduce il
                   Garante europeo della
                                                 principio «una tantum» nel settore del diritto societario, in modo che le imprese non debbano             Sintesi del Parere del Garante europeo
                  protezione dei dati sulla
EDPS - European                                  fornire le stesse informazioni due volte, ad autorità diverse. Introduce infine la possibilità per la     della protezione dei dati sulla proposta che
                  proposta che modifica la
 Data Protection                                 Commissione di istituire un punto di accesso opzionale alla piattaforma per le istituzioni dell’UE.       modifica la Direttiva 2017/1132 per quanto
                   Direttiva 2017/1132 per
   Supervisor                                    L’EDPS accoglie con favore la proposta e condivide il parere della Commissione secondo cui                concerne l’uso di strumenti e processi
                  quanto concerne l’uso di
                                                 l’uso di strumenti digitali può rafforzare le pari opportunità offerte alle imprese, pur ricordando la    digitali nel diritto societario
                    strumenti e processi
                                                 necessità di considerare che un incremento dell’accesso ai dati personali deve accompagnarsi
                 digitali nel diritto societario
                                                 a misure efficaci volte a prevenire il trattamento illecito o sleale di tali dati. Per questo motivo il
                                                 parere si concentra su raccomandazioni specifiche con due obiettivi: garantire la certezza del
                                                 diritto e sensibilizzare ai rischi derivanti dall’accessibilità dei dati personali, che sarebbero più
                                                 diffusamente disponibili su Internet in forma digitale e in più lingue attraverso una
                                                 piattaforma/un punto di accesso europeo di facile consultazione.
                                                 L’EDPS raccomanda di cogliere l’occasione insita nella revisione delle disposizioni relative al
                                                 sistema di interconnessione dei registri delle imprese per esaminare attentamente le
                                                 raccomandazioni formulate nel suo parere riguardo alla proposta di direttiva del Parlamento
                                                 europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/666/CEE, 2005/56/CE e 2009/101/CE in
                                                 materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese. Raccomanda
                                                 inoltre di tenere conto delle raccomandazioni specifiche formulate nel parere sulla proposta di
                                                 regolamento che istituisce uno sportello digitale unico e il principio «una tantum», al fine di
                                                 garantire la certezza del diritto nel trattamento dei dati personali.

                                                                                                  9
Associations/Institutes
 7) EACB - European Association of Cooperative Banks

     Issuer                   Title                                                    Description                                                       Link to document

                                            The EACB welcomes the opportunity to comment on this EBA consultation paper. Outsourcing
                                            is a sensitive issue for cooperative groups and networks, whose organizational structure
                                            consistently relies on a division of tasks.
                                            Due to their distinctive “division-of-labour” structures, group/network entities or central
                                            institutions provide numerous services for the affiliated banks. This traditional supporting pillar
                                            finds its basis in the respective national legal frameworks. For example, the laws and statutes
                                            governing local cooperatives or their central institutions or associations regularly stipulate that
                                            the central support services organized in the respective network are to be offered by the central
                                            institution or used by the local banks belonging to the network. Also the CRR and the
                                            Commission delegated regulation on liquidity coverage requirement for credit institutions make
                                            reference to this situation.
                                            Moreover, it is stipulated in the statutes of many cooperative central institutions/bodies that
                                            their main mission is to provide services to local banks.
                  EACB comments on EBA
EACB - European                             Such organizational structures, especially the bundling of tasks in specific entities, not only       EACB comments on EBA consultation
                    consultation paper on
  Association of                            improve their cost efficiency and achieve economies of scale. In many cases, the local banks          paper on Guidelines on Outsourcing
                  Guidelines on Outsourcing
Cooperative Banks                           would not be able to reach the level of quality, maintenance and stability, which is now ensured      arrangements
                        arrangements
                                            by the central institution or common specialized entities due to the size, resources, specifiy
                                            technical knowledge of the latter.
                                            In this context, EACB welcomes that the EBA specifically reflects of outsourcing arrangements
                                            within a group - including the situation where institutions are permanently affiliated to a central
                                            body - and within an institutional protection scheme (IPS).
                                            However the guidelines do not sufficiently reflect the value of outsourcing, i.e. quality
                                            enhancing and risk reducing effects. Moreover, in consideration of the above-mentioned
                                            organizational structure (i.e. division of tasks), the guidelines should take into account this
                                            specific feature when it comes to a decision on outsourcing.
                                            Finally, EACB believes that more emphasis should be put on the principle of proportionality that
                                            should be reflected not only with regard to the size of the institutions but also to the risk, the
                                            relevance and criticality of the outsourced functions.

                                                                                            10
Surveys & Insights

    Issuer                   Title                                                    Description                                                      Link to document

                                        Financial institutions have become highly reliant on outsourcing critical business processes to
                                        external service providers. Institutions are increasingly taking advantage of outsourcing to lower
                                        costs and acquire higher-quality services to sustain their competitive advantage. The financial
                                        services outsourcing market is estimated to be worth $130 billion and is predicted to grow by an
                                        annual rate of 7.46% between 2016 and 2020. Although the growth and expansion of
                                        outsourcing in past decades have increased productivity and, thus, benefited institutions, there
                                        is also evidence that outsourcing has generated new risks. Some of these risks also stem from
                                        the fact that more financial institutions are relying on a small group of vendors. With the rapid
                                        spread of outsourcing in the financial services market, it is essential to establish a governance
                                        framework to limit agency problems and manage risk.
                                        Most financial institutions mention IT and data management systems as the most frequently
                                        outsourced activities, together with traditional accounting and compliance processes as the
ECGI - European Governance of Financial                                                                                                           Governance of Financial Services
                                        next most common outsourced activities. In making the decision to outsource, financial
   Corporate     Services Outsourcing:                                                                                                          Outsourcing: Managing Misconduct and
                                        institutions place the most emphasis on the overall cost and competitive benefits of
  Governance    Managing Misconduct and                                                                                                                   Third-Party Risks
                                        outsourcing. Moreover, institutions outsource for a variety of other important reasons, including
    Institute      Third-Party Risks
                                        access to specific knowledge, greater focus on core processes, scalability, and increased
                                        service-level performance.
                                        This paper examines the governance mechanisms of third-party relationships in financial
                                        institutions. Using survey data on institutions’ outsourcing preferences, ECGI studies the key
                                        phases of outsourcing in both the governance framework and the externalities of the
                                        outsourcing relationship, such as misconduct and fraud.
                                        In line with the literature, ECGI finds that financial institutions outsource a substantial number of
                                        processes to third-party vendors. There is also evidence that the requirement of specific
                                        knowledge and the focus on core business processes provide incentives for the firm to
                                        outsource. While this constitutes a higher level of risk for the institutions, the survey confirms
                                        that institutions indeed attach higher risk to outsourcing core business processes and data
                                        management activities.

                                                                                          11
Surveys & Insights

   Issuer                  Title                                                   Description                                                 Link to document

                                            The Financial Reporting Council published its new UK Corporate Governance Code on 16 July
                                            2018, following on from a long Green Paper/White Paper and FRC consultation process. A
                                            measure of the interest which corporate governance generates is the level of commentary on
                                            the Consultation document - the FRC received 275 responses.

                                            There is much to admire in the new Code and the accompanying Guidance on Board
                                            Effectiveness. One can only applaud the themes of openness, inclusiveness and sustainability
                                            which underpin many of the Principles and Provisions in the new Code. Moreover, the
                                            'Questions for Boards' and other practical features of the Guidance are thoughtfully framed and
                                            will doubtless be useful for Boards and Committees.

                                         The paradox is that, whilst the new Code is undoubtedly 'shorter and sharper', it clearly
Oxford Business
                  The Governance Paradox increases to a material extent the governance burden on the boards of premium listed                 The Governance Paradox
   Law Blog
                                         companies. In fairness, this is not something that the FRC seek to hide as is clear from, for
                                         example, the blog of Paul George at the FRC which says that the new Code 'sets a higher
                                         standard for UK corporate governance that businesses must now step up to'. And, indeed, that
                                         is consistent with much Governmental and third-party commentary around the need to restore
                                         trust in business and tackle the 'fat catery' of business leaders.

                                            But here’s the question. Will the higher hurdles and increased disclosures lead to better
                                            outcomes? Or will they lead to exactly the box-ticking and pro-forma compliance which the FRC
                                            is looking to avoid? Annual Reports today are long documents, existing compliance burdens
                                            are high and Governance and Remuneration Reports are already not for the faint hearted. The
                                            FRC is looking for higher quality reporting but is the engine already at peak revs?

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