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Energy & Infrastructure COVID-19: Guida pratica e dettagliata alla regolamentazione e alle conseguenze nel settore dell'energia e delle infrastrutture in Italia* (*incluso un approfondimento sul potenziale impatto del Decreto Liquidità)
COVID- 19 Facciamo il punto insieme sulla regolamentazione nazionale attualmente emanata in Italia e su quali risvolti pratici emergono attualmente sulla filiera del mercato A seguito dell'emergenza sanitaria scoppiata in dei Ministri e ordinanze ministeriali o di protezione Italia per la diffusione del coronavirus (COVID-19), civile aventi principalmente ad oggetto misure di il Governo italiano ha assunto numerosi contenimento della diffusione del COVID-19. provvedimenti emergenziali che hanno un impatto anche nel settore dell'energia e delle infrastrutture Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante che, per quanto colpite, mantengono tuttavia "Misure di potenziamento del Servizio possibilità di ripresa immediata, alla luce della loro sanitario nazionale e di sostegno natura di investimenti di lunga durata con ritorni economico per famiglie, lavoratori e più stabili e meno volatili. imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" – Il "Decreto Pur nella transitorietà delle misure, facciamo il Cura Italia" punto sul quadro delle regole e degli impatti principali. Da un punto di vista prettamente regolamentare, con il Decreto Cura Italia viene disposta: NORMATIVA ED ANALISI la sospensione di tutti i termini (ordinatori, Con il presente alert intendiamo sintetizzare: perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi) per tutti i procedimenti Normativa nazionale emergenziale amministrativi ad istanza di parte o d'ufficio pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati Normativa di settore successivamente a tale data; e Conseguenze pratiche e valutazioni di settore l'estensione della validità, fino al 15 giugno 2020, Contratti. Quali rischi e quando c'è Forza di tutti i certificati, attestati, permessi, Maggiore concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 Finanziamenti. Conseguenze sulle operazioni in gennaio e il 15 aprile 2020. corso e possibili effetti collaterali La disposizione, nella parte in cui prescrive la Normativa nazionale emergenziale sospensione dei termini, opera un generico e ampio Con deliberazione del 31 gennaio 2020, il Consiglio richiamo ai "procedimenti amministrativi". Di dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul conseguenza, la stessa deve ritenersi applicabile territorio nazionale per un periodo di 6 mesi in anche ai procedimenti di selezione del contraente conseguenza del rischio sanitario connesso al disciplinati dal Codice Appalti, nonché ai diffondersi del c.d. Coronavirus (COVID-19), una procedimenti di selezione dei concessionari e – in malattia respiratoria derivante da agenti virali via generale – a tutti i termini previsti dalle trasmissibili. procedure disciplinate dal Codice Appalti. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il Giova precisare, tuttavia, che la disposizione in Governo ha emanato - e sta emanando quasi commento sospende unicamente i termini, e quotidianamente - diverse disposizioni, contenute non anche i procedimenti. Ciò significa che non in decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio si assiste all'introduzione di preclusioni assolute COVID- 19 & 01
(ossia un blocco delle attività istruttorie 226/2011 e s.m.i) e i cui termini devono quindi procedimentali) ma piuttosto ad un dilatamento dei ritenersi sospesi. tempi per il compimento di tutti gli atti di un procedimento amministrativo, dall'iniziativa alla Analoghe considerazioni valgono per i decisione, ferma restando la facoltà dei soggetti in procedimenti di concessione di benefici e favore dei quali tali termini sono stabiliti di incentivi. La particolare complessità che tali compiere comunque quegli atti e quindi, ove procedimenti in alcuni casi presentano (come quelli possibile, di far progredire le attività gestiti dal GSE per l’attribuzione di incentivi sulla procedimentali. Eventuali termini pendenti base del D.M. 4 luglio 2019) ha indotto le saranno, pertanto, prorogati d'ufficio per un amministrazioni competenti a fornire un elenco dei termine uguale al periodo intercorrente fra termini oggetto di proroga [v. infra]. il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 (periodo ampliato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)1. Rispetto ai procedimenti di rilascio di titoli abilitativi per l’esecuzione di lavori e opere, Esemplificando, per gli effetti dell'art. 103 del valgono le medesime considerazioni. Va tuttavia Decreto Cura Italia, sono sospesi: valutato attentamente se i termini di efficacia dei provvedimenti autorizzativi finali (come i termini i termini di presentazione delle manifestazioni di per l’inizio e la fine dei lavori), che certamente non interesse o delle offerte di gara; sono termini “procedimentali”, possano comunque ritenersi prorogati, in quanto ricadenti nei termini i termini endoprocedimentali riferibili alle “esecutivi”. Data l’incertezza interpretativa, procedure di gara (come quelli per la risposta alle nelle more di ulteriori chiarimenti, nel caso richieste di soccorso istruttorio, di comprova dei di termini di efficacia in scadenza pare requisiti, di verifica dell'anomalia, nonché il comunque preferibile formulare, prima del termine di approvazione della proposta di 15 aprile2, istanze di proroga motivate, ove aggiudicazione). ragionevole e nei limiti di quanto si dirà nel La disposizione non sembra impedire alla stazione proseguo, da cause di forza maggiore. appaltante di adottare provvedimenti (ammissioni, esclusioni, anche aggiudicazioni), salvi Infine anticipiamo che, in un'ottica più prettamente naturalmente i casi nei quali, ad esempio, la finanziaria, ma destinata comunque ad incidere sui sospensione abbia prorogato un termine a favore di mercati dell'energia e delle infrastrutture, per concorrenti che possono o devono ancora fornire mezzo del Decreto Cura Italia, il legislatore ha elementi utili. adottato determinate misure dirette alle imprese, di cui meglio si dirà infra, volte a Per quanto concerne in particolar modo le facilitarne l'accesso al credito. procedure di gara, ove si tratti di procedure in corso, le stesse potranno subire una sospensione Decreto del Presidente del Consiglio dei temporanea a causa della situazione di emergenza e Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori della necessità di applicare correttamente le misure disposizioni attuative del decreto-legge 23 di contenimento della diffusione del COVID-19. Al febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti contrario, nel caso di una procedura già aggiudicata in materia di contenimento e gestione (e sia già decorso il periodo di standstill qualora dell'emergenza epidemiologica da COVID- applicabile) si potrebbe procedere alla stipulazione 19, applicabili sull'intero territorio del contratto, ove la prestazione sia materialmente nazionale" – Il "Decreto Blocca Italia". eseguibile, tenendo conto delle restrizioni imposte dalla legislazione emergenziale. La disposizione A seguito del costante aggravamento della trova quindi applicazione anche per le gare per la situazione emergenziale causata dal COVID-19, il distribuzione di gas, (gare d'Atem), le cui Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il procedure - come è noto - sono regolate da specifica Decreto Blocca Italia pubblicato sull’edizione normativa di settore (D.lgs. 164/2000, D.M. straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020. 1 In base a quanto previsto dal d.l. 23/2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" la durata della sospensione dei 2 Si noti che il d.l. 23/2020 non prevede alcuna proroga termini procedimentali è stata estesa dal 15 aprile fino al 15 dell’efficacia di autorizzazioni, concessioni, permessi che maggio. scadano dopo il 15 aprile 2020. 02 & COVID- 19
Il Decreto Blocca Italia ha introdotto nuove misure essenziali e di pubblica utilità assicurino continuità ancora più restrittive, che hanno comportato la operativa, provvedendo alle necessarie chiusura totale, fino al 3 aprile 2020, di molteplici comunicazioni preventive ai Prefetti competenti. imprese la cui attività non rientra tra quelle strettamente necessarie a fornire ai cittadini beni e Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante servizi essenziali (salvo la possibilità per le stesse di "Misure urgenti in materia di accesso al continuare ad esercitare la propria attività in credito e di adempimenti fiscali per le modalità smart working). imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di Decreto del Ministero dello Sviluppo salute e lavoro, di proroga di termini Economico del 25 marzo 2020 amministrativi e processuali"– Il "DL Liquidità" Con il D.M. del 25 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico (c.d. MISE) ha aggiornato A scopo introduttivo, si noti che, ai sensi l’elenco delle attività permesse ai sensi del Decreto dell'articolo 1 di cui al DL Liquidità, al fine di Blocca Italia prevedendo, da un lato, alcune assicurare la necessaria liquidità alle imprese con integrazioni e, dall'altro lato, la sospensione di una sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19, serie di attività che il Ministero ha ritenuto non più diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati "essenziali". all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede garanzie fino al 31 dicembre 2020, per un Decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19 importo complessivo pari a 200 miliardi di euro, di recante "Misure urgenti per fronteggiare cui 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, in l'emergenza epidemiologica da COVID-19" favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri Il provvedimento ha la finalità di riordinare il soggetti abilitati all’esercizio del credito in quadro dei provvedimenti amministrativi adottati a Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi livello nazionale e regionale, anche in funzione dei forma. Più in dettaglio, per l’importo del rapporti Stato-Regioni, e rapportarli alle relative finanziamento richiesto, è prevista la copertura: sanzioni (penali e amministrative). Con tale provvedimento, sono state altresì inasprite le del 90% per le imprese con meno di 5.000 sanzioni (penali e amministrative) previste in caso dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 di mancato rispetto delle misure di contenimento e miliardi di euro; contrasto della diffusione del COVID-19. dell’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti Decreto del Presidente del Consiglio dei e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro; Ministri del 1 aprile 2020 del 70% per le imprese con fatturato sopra i 5 miliardi. Il nuovo DPCM ha disposto che l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio Inoltre, si prevede che l’importo del prestito dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di garantito non potrà essere superiore al maggiore tra quelle previste dall’ordinanza del Ministero della (i) il 25% del fatturato del 2019 e (ii) il doppio del Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 costo del personale sostenuto dall’azienda. Si noti marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di che, qualora la medesima impresa, ovvero il concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei medesimo gruppo quando la prima è parte di un trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti siano prorogati fino al 13 aprile 2020. assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano e ai fini della verifica del MISE – Nota del 2 aprile 2020 suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla Il MISE ha diramato un comunicato con il quale ha garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra riepilogato in linea con le novità introdotte dal garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti Decreto Cura Italia e dal Decreto Blocca Italia (così si cumulano. come successivamente modificato) – quali siano le attività essenziali che possono quindi proseguire Il DL Liquidità, per mezzo delle disposizioni di cui l'operatività. È necessario – si legge nella nota – che all'articolo 13 ivi contenute, potenzia poi il Fondo di anche le filiere associate ai servizi energetici Garanzia, estendendo e rafforzando le disposizioni COVID- 19 & 03
dettate dall'articolo 49 del Decreto Cura Italia, con comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. l'obbiettivo di facilitare ulteriormente l'accesso al In tal caso, il soggetto finanziatore deve credito per le PMI. In particolare, si prevede che, trasmettere al gestore del Fondo una fino al 31 dicembre 2020, inter alia: dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito. le garanzie siano concesse gratuitamente; Infine, l'art. 36 del DL Liquidità ha prorogato la la misura massima della garanzia del Fondo possa sospensione dei termini procedimentali arrivare sino al 90% dell'ammontare originariamente fissata al 15 aprile 2020 dai commi dell'operazione finanziaria previa autorizzazione 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Cura Italia al 15 della Commissione Europea per le operazioni maggio 2020. finanziarie con durata fino a 72 mesi (fermi restando i limiti di dettaglio previsti alla lettera Sono quindi sospesi fino al 15 maggio 2020: (c), paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 13 del DL Liquidità per l'ammontare massimo di dette i termini di presentazione delle manifestazioni di operazioni finanziarie). L'ammontare massimo interesse o delle offerte di gara; garantito potrà aumentare sino al 100% a i termini endoprocedimentali riferibili alle condizione che i Confidi siano coinvolti quali procedure di gara (come quelli per la risposta alle primi garanti nell'operazione e previa richieste di soccorso istruttorio, di comprova dei autorizzazione della Commissione Europea (si requisiti, di verifica dell'anomalia, nonché il veda lettera (d) dell'articolo 13 del DL Liquidità termine di approvazione della proposta di per dettagli); aggiudicazione); per operazioni di investimenti immobiliare nei procedimenti di concessione di benefici e settori turistico-alberghiero e delle attività incentivi. immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia Resta invariata la proroga di efficacia fino al 15 del Fondo può essere cumulata con altre forme di giugno 2020 di certificati, attestati, permessi, garanzia acquisite sui finanziamenti; concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza fra il 31 gennaio l'importo massimo garantito per impresa sia pari e il 15 aprile 2020 già disposta dal Decreto Cura a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le Italia. Ciò significa, in particolare, che non imprese con numero di dipendenti non superiore beneficiano apparentemente di alcuna a 499; proroga analoghi provvedimenti con siano ammissibili alla garanzia del Fondo scadenza posteriore al 15 aprile 2020. finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto Con riferimento alle principali novità introdotte dal beneficiario, purché il nuovo finanziamento DL Liquidità, si riportano di seguito alcune preveda l'erogazione al medesimo soggetto considerazioni: beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell'importo del debito Art. 1, comma 1. Per la PMI occorrerà utilizzare residuo in essere del finanziamento oggetto di il plafond messo a disposizione dal Decreto Cura rinegoziazione; Italia, con tutto ciò che ne consegue in termini temporali (i.e. registrazione presso il Fondo e per le operazioni per le quali banche o gli attivazione di richieste ad hoc presso il MISE), in intermediari finanziari hanno accordato, anche di quanto si richiede che tali aziende abbiano propria iniziativa, la sospensione del pagamento pienamente utilizzato la loro capacità di accesso delle rate di ammortamento, o della sola quota al Fondo prima di poter accedere alle ulteriori capitale, in connessione degli effetti indotti dalla garanzie previste dal DL Liquidità; diffusione del virus COVID-19 , su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della Art. 1, comma 2(a). Il richiamo al garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; "preammortamento" non appare del tutto chiaro, in quanto non si specifica se si esenti il La garanzia del Fondo può essere richiesta pagamento di capitale e/o interessi. Inoltre, non anche su operazioni finanziarie già si comprende se gli istituti finanziatori saranno perfezionate ed erogate dal soggetto obbligati o meno ad accettare tale richiesta da finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data parte dell'impresa (che potrà avere durata di presentazione della richiesta e, 04 & COVID- 19
massima in apparenza a 24 mesi). Probabilmente ad un mancato raggiungimento di accordi con i tale valutazione sarà lasciata a tali istituti sindacati. Al riguardo sarebbe stato preferibile finanziatori nel corso della delibera avere un'indicazione generale o una procedura da dell'operazione che anticipa la richiesta di seguire in sede sindacale, senza che ciò comporti attivazione della garanzia a SACE oppure al un rischio per l’operazione di finanziamento; Ministero nel caso in cui si operi sopra soglia; Art. 1, comma 2(m). Il soggetto finanziatore Art. 1, comma 2(e). Non appare specificato se deve dimostrare che ad esito del rilascio del le commissioni dovute dall'impresa sulle garanzie finanziamento coperto da garanzia l’ammontare emesse debbano essere versate agli istituti complessivo delle esposizioni nei confronti del finanziatori e poi da questi ultimi retrocesse a soggetto finanziato risulta superiore SACE per l'istruttoria, ovvero se, più all’ammontare di esposizioni detenute alla data di semplicemente, debbano essere versate agli entrata in vigore del DL Liquidità, corretto per le istituti finanziatori remunerando i costi riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due maggiorati per tali istituti finanziatori. date in conseguenza del regolamento contrattuale Sembrerebbe più verosimile che tali commissioni stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore siano retrocesse in ogni caso a SACE del DL Liquidità. A tal proposito non appare considerando il tenore della previsione; del tutto chiara la modalità di rifinanziamento di esposizioni esistenti, Art. 1, comma 2(h). Si richiede comunque che infatti benché astrattamente possibile gli istituti finanziatori applichino delle condizioni secondo il dettato della norma più favorevoli all'impresa, tali per cui (sommando richiederebbe evidenza di nuova finanza a questo punto anche le commissioni di cui al quantomeno da utilizzare per nuovi paragrafo che precede) l'erogazione del nuovo investimenti al fine del calcolo finanziamento deve risultare più conveniente complessivo della nuova esposizione; all'impresa rispetto al caso in cui tale garanzia dello Stato non fosse prestata. Si noti che, a tal Art. 1, comma 3. La verifica dell'importo fine, si richiede l'attestazione da parte del finanziabile andrà effettuata cumulando eventuali rappresentante legale degli istituti finanziatori altre garanzie pubbliche. Inoltre, si dovranno che probabilmente sarà prestata nel documento cumulare anche finanziamenti (assistiti da con il quale verrà richiesta la concessione della medesima garanzia SACE) ricevuti dalle altre garanzia a SACE a valle della delibera creditizia imprese appartenenti al gruppo con sede in Italia (tale documento probabilmente verrà messo a (come specificato dalla relazione illustrativa disposizione da parte di SACE nei giorni relativa al decreto in commento); seguenti); Art. 1, comma 5. La possibilità per SACE di Art. 1, comma 2(i). L’impresa che beneficia delegare agli istituti finanziatori alcune attività tra della garanzia assume l’impegno che essa, nonché cui quelle relative all'escussione delle garanzie ogni altra impresa che faccia parte del medesimo non appare compiutamente delineata. Lo scopo di gruppo cui la prima appartiene, non approvi la tale previsione sembrerebbe quella distribuzione di dividendi e il riacquisto di azioni semplicemente di concedere un mandato alla nell'anno 2020. Al riguardo tale meccanismo banca agente del pool o alla singola banca sembrerebbe non temporalmente esteso a tutto il finanziatrice al fine di recuperare, le somme periodo in cui viene rilasciata la garanzia, avendo escusse dalla garanzia messa a disposizione, in un un effetto negativo estremamente limitato per secondo momento presso l’impresa debitrice l’impresa (la società potrebbe distribuire tutti i Art. 1, comma 6. La procedura semplificata dividendi attribuibili a tale periodo, ovvero prevede sempre come primo step la domanda di riacquistare azioni, immediatamente il giorno finanziamento garantito dallo Stato direttamente successivo al termine del 2020 andando a ad un soggetto finanziatore che dovrà prima sommare i dividendi dell’anno passato a quelli del deliberare l'erogazione del finanziamento e poi nuovo anno); trasmetterà opportuna richiesta di emissione Art. 1, comma 2(l). L’impresa che beneficia della garanzia a SACE (che, a quel punto, della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli processerà la richiesta). Questo comporta dunque occupazionali attraverso accordi sindacali. Tale un'attività istruttoria preliminare da parte dei previsione rimane aperta a differenti soggetti finanziatori che dovrà essere presa in interpretazioni e non appare del tutto chiaro il considerazione ai fini delle tempistiche generali; suo confine applicativo né le conseguenze relative COVID- 19 & 05
Art. 1, comma 12. Si ricorda che l'efficacia di favorevoli, stante comunque la discrezionalità tali previsioni rimane subordinata al placet della dell’amministrazione di concedere sospensioni più Commissione Europea, volto ad includere le ampie). operazioni in parola tra quelle ammissibili, benché rientranti nei parametri di "Aiuti di GSE – Nota del 24 marzo 2020 Stato"; Il GSE, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Art. 1, comma 13. Una disciplina ad hoc è Economico, ha pubblicato sul proprio sito Internet prevista per i finanziamenti erogati dalla Cassa l’elenco dei procedimenti, e dei connessi Depositi e Prestiti. Con decreto del Ministro adempimenti in capo agli operatori, prorogati a dell’economia e delle finanze può essere concessa, seguito dell'entrata in vigore della normativa in conformità con la normativa dell’Unione (allegato 1). Si noti che tra i termini sospesi ci sono europea, la garanzia dello Stato su esposizioni sia quelli relativi ad aste e registro, sia quelli di assunte o da assumere da CDP S.p.A. entro entrata in esercizio degli impianti. In conseguenza il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, dell'entrata in vigore del Decreto Legge 8 aprile anche nella forma di garanzie di prima perdita, su 2020, n. 23, si ricorda che il periodo di sospensione portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi fino al 15 aprile 2020 è stato esteso fino al 15 forma, da banche e da altri soggetti abilitati maggio 2020. all’esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del Si noti altresì che il GSE non considera i termini di fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica entrata in esercizio sospesi ope legis – da “COVID-19”. probabilmente perché trattasi di termini non procedimentali – ma per evento calamitoso (ipotesi Normativa di settore già prevista dalla legislazione previgente e che si GSE – Nota del 16 marzo 2020 applicherà per i sei mesi di durata dello stato di emergenza). Al fine di far valere la causa di forza Il GSE, in considerazione dell’evoluzione dei maggiore (COVID-19) quale impedimento al provvedimenti volti al contenimento della rispetto del termine di entrata in esercizio diffusione del COVID-19 e delle indicazioni ricevute dell’impianto ex art. 11 del D.M. 23 giugno 2016 e dal Ministero dello Sviluppo Economico per art. 10 del D.M. 4 luglio 2019 sarà necessario fronteggiare le possibili difficoltà degli operatori del inviare un'istanza motivata al GSE di proroga del settore, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 tutti i termine di entrata in esercizio prima del 15 aprile termini e le scadenze nell’ambito dei procedimenti 2020. relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica. Il GSE ha infatti stabilito, GSE – Nota del 31 marzo 2020 dandone informativa al Ministero dello Sviluppo Economico: Il GSE informa gli operatori che il termine per la Fuel mix disclosure è stato posticipato al 22 maggio la sospensione dei termini dei procedimenti di 2020. Fino a tale data sarà quindi possibile, per i verifica in corso su impianti alimentati a fonti produttori e per le imprese di vendita, accedere al rinnovabili e sugli interventi di efficienza portale Fuel Mix per comunicare i dati relativi energetica, inclusa la cogenerazione ad alto all'anno 2019 e le eventuali rettifiche dei dati forniti rendimento; e per il 2018. Si fa presente che la proroga non è applicata alla validità delle garanzie di origine 2019, la proroga dei termini di tutti i procedimenti la cui scadenza rimane fissata al 31 marzo 2020. amministrativi, in relazione alle richieste di integrazione documentale. CSEA – Circolare n. 15/2020/COM Le misure non saranno adottate in relazione a procedimenti amministrativi che il GSE potrà La Cassa per i servizi energetici ed ambientali (c.d. concludere con esito positivo, sulla base dei "CSEA") ha pubblicato sul proprio sito la circolare documenti già nella propria disponibilità. n. 15/2020/COM, contenente le istruzioni operative per i gestori del SII (Servizio Idrico Integrato) Le misure adottate dal GSE prima dell’entrata in nonché per gli esercenti l’attività di vendita (EE e vigore della sospensione dei termini procedimentali Gas) per poter accedere alle misure finanziarie operata dal Decreto Cura Italia devono ritenersi previste dall’art. 10 della delibera ARERA n. applicabili solo ove non in contrasto con esso (o più 75/2020/R/com. Infatti, ai sensi di quanto disposto 06 & COVID- 19
agli articoli 4.1 e 6.1 di tale delibera, nei casi di medesimo decreto-legge. Il provvedimento inoltre comprovata criticità finanziaria, i gestori del SII, dispone corrispondenti misure finanziarie a nonché gli esercenti l’attività di vendita, possono sostegno degli esercenti l'attività di vendita, le richiedere alla CSEA l’anticipazione degli importi modalità di pagamento delle fatture oggetto di per i quali è stata attivata la sospensione dei sospensione, nonché le modalità di richiesta di pagamenti delle fatture per la fornitura di energia misure finanziarie a sostegno degli operatori, da elettrica, di gas, delle fatture relative al SII nonché inoltrare alla Cassa per i servizi energetici e delle fatture relative al servizio integrato di gestione ambientali. dei rifiuti urbani e assimilati, fino al 30 aprile 2020, per le utenze site nei Comuni della “ex zona rossa” ARERA - Comunicato agli operatori di rete di Lombardia e Veneto ai sensi dell’articolo 2 del dei settori dell’energia elettrica e del gas del medesimo provvedimento. 26 marzo 2020 ENEA – Nota del 31 marzo 2020 Con comunicato del 26 marzo l'ARERA ha ricordato che il Decreto Blocca Italia, nel confermare In una nota l'ENEA ha comunicato che il termine l'essenzialità dei servizi di pubblica utilità, procede per la trasmissione dei dati sui risparmi di energia comunque a ridurre ulteriormente il perimetro conseguiti dai soggetti obbligati alle diagnosi delle attività che possono essere svolte dai soggetti energetiche, originariamente previsto per il 31 quali gli operatori di rete dei settori dell'energia marzo 2020, è stato prorogato al 22 maggio 2020. elettrica e del gas, limitandolo alle sole attività strettamente indispensabili alla continuità della ARERA – Delibera 12 marzo 2020 fornitura e alla sicurezza, previa comunicazione alle 59/2020/R/com Prefetture delle province dove sono ubicate le attività produttive, in relazione alle attività Il provvedimento, al fine di garantire la massima funzionali a garantire la continuità delle attività sicurezza a tutti i soggetti chiamati a partecipare consentite. alla ricognizione dei dati, nonché all'elaborazione e all'approvazione degli atti richiesti dalla regolazione ARERA – Delibera 30 marzo 2020 dell'Autorità, differisce taluni dei termini fissati (in 94/2020/R/com particolare le scadenze più ravvicinate) in modo da assicurare - alla luce delle stringenti misure La determina dispone ulteriori differimenti di adottate a livello nazionale per il contrasto e il termini previsti dalla regolazione nei settori contenimento del diffondersi del virus COVID-19 - energetici, ad integrazione di quanto disposto un ordinato processo di recepimento della dall’articolo 4 della deliberazione 59/2020/R/com regolazione. Il provvedimento reca, altresì, prime e Determina 5/2020 – DIEU. In particolare, con disposizioni in materia di qualità alla luce riferimento al servizio di distribuzione dell’energia dell'emergenza da COVID-19. Tra questi l'ARERA elettrica, i termini di cui al comma 24.1 del TIQE ha esplicitato, per quanto riguarda il SII, che gli 2020-23, di cui al comma 79 septies.2 del TIQE obblighi di comunicazione delle informazioni sulla 2020-23 e di cui al punto 4 della deliberazione misura di utenza recati dall'articolo 15 dell'Allegato 553/2019/R/EEL. Con riferimento al servizio di A alla deliberazione 218/2016/R/idr (TIMSII) trasporto del gas naturale, il termine di cui al possano essere assolti dai gestori nell'ambito della comma 20.1 della RQTG. Infine con riferimento al raccolta dei dati di qualità tecnica di cui alla servizio di stoccaggio del gas naturale, i termini di deliberazione 46/2020/R/idr, nonché nell'ambito cui al comma 13.4 della RTSG. della trasmissione del pertinente schema regolatorio recante la predisposizione tariffaria del Conseguenze pratiche e valutazioni di settore servizio idrico integrato per il periodo 2020-2023 Dal punto di vista regolatorio, i provvedimenti in osservanza dell'Allegato A alla deliberazione adottati dal Governo hanno la finalità di sospendere 580/2019/R/idr (MTI-3). i procedimenti amministrativi, al fine di tutelare la posizione degli operatori economici. ARERA – Delibera 17 marzo 2020 75/2020/R/com Giova qui ricordare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare del Il provvedimento dà attuazione alle previsioni 23 marzo 2020, ha evidenziato che la dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 9/2020 nei sospensione “dei termini ordinatori o perentori, confronti dei Comuni di cui all'allegato 1 del propedeutici, endoprocedimentali, finali ed COVID- 19 & 07
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti “avvenimenti straordinari o imprevedibili"; ovvero amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, (ii) nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati nell’adempimento siano dovuti a impossibilità successivamente a tale data” per il periodo sopravvenuta della prestazione a tale parte non compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile imputabile: tali eventi legittimano inoltre il 2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il soggetto interessato a richiedere la risoluzione del medesimo articolo 103 prevede l’esclusione a tutti i contratto. Sul punto, la disciplina codicistica procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle prevede poi che le parti, entro certi limiti, possano procedure di appalto o di concessione disciplinate derogare a quanto sopra, stabilendo effetti diversi dal Codice Appalti. Lo scopo della previsione è conseguenti al verificarsi di determinati eventi. Ciò dunque quello di assicurare la massima accade, ad esempio, nei contratti di progetto, i cui partecipazione dei soggetti interessati nonostante la standard commerciali usualmente stabiliscono che, situazione emergenziale in atto, e dall'altra parte di ove la prestazione di una parte sia in qualche modo "evitare che la pubblica amministrazione, nel impattata da un evento di forza maggiore che ne periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa determini l'impossibilità o l'eccessiva onerosità, le in ragione dello stato emergenziale, incorra in obbligazioni in capo a tale parte siano sospese per il eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio protrarsi dell'evento e, se questo dovesse significativo". continuare per un determinato periodo di tempo, che entrambe le parti possano recedere dal L'intervento, oltre che necessario, è senz'altro contratto. In aggiunta ai principi generali, con apprezzabile. specifico riferimento all’emergenza COVID-19, giova segnalare le disposizioni di cui all’art. 91 del L'auspicio è quello che – al termine della scadenza Decreto Cura Italia. Tale previsione ha stabilito che del periodo di sospensione – venga dal Governo il rispetto delle misure di contenimento del COVID- disposta una graduale ricalendarizzazione dei 19 di cui al D.l. 6/2020 debba sempre essere termini ad oggi sospesi, così da evitare il valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità sovrapporsi di scadenze procedimentali in un del debitore, anche relativamente all’applicazione di ristretto arco di tempo (circostanza che rischia di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od vanificare i benefici della sospensione concessa). omessi adempimenti. Contratti. Quali rischi e quando c'è Forza Maggiore In quest'ottica, appare dunque essenziale Tema di sicuro interesse e che, potenzialmente, determinare se, ed eventualmente in che misura, potrebbe avere un significativo impatto sui mercati alla luce dell'eccezionalità dell'attuale situazione, un dell'energia e delle infrastrutture, con particolare soggetto possa o meno essere ritenuto responsabile riferimento ai contratti commerciali di costruzione, per non aver adempiuto o aver ritardato gestione e manutenzione delle opere, ovvero di l'adempimento delle proprie obbligazioni fornitura dei materiali, è quello della possibile contrattuali. A tal riguardo, si osserva che nella configurabilità dell'emergenza sanitaria che maggior parte dei casi, in assenza di disposizioni colpisce oggi il Paese quale evento di forza specifiche, non parrebbe corretto stabilire una maggiore. diretta equiparazione del diffondersi del virus COVID-19 ad un’impossibilità sopravvenuta della Pur non rinvenendosi nell’ordinamento italiano una prestazione con effetti liberatori per il debitore; definizione precisa di forza maggiore, un "evento di andrà infatti sempre valutata l’effettiva incidenza forza maggiore" è solitamente inteso nella prassi causale dell’evento o del correlato provvedimento commerciale come qualsiasi evento al di fuori del autoritativo sull’esigibilità della prestazione. controllo della parte la cui prestazione, ai sensi di un determinato accordo, è resa impossibile, In tema di provvedimenti autoritativi, osserviamo eccessivamente onerosa o è ritardata a causa del che il Governo ha recentemente implementato verificarsi di tali eventi. alcune misure volte a contenere, o quantomeno limitare il più possibile, il contagio tra i cittadini, Il nostro Codice stabilisce che, ove una parte non nonché mirate ad accentrare la gestione adempia le proprie obbligazioni derivanti da un dell'emergenza sanitaria. In virtù di quanto contratto, essa sia esente da responsabilità (i) disposto dal Decreto-Legge 19/2020, infatti, regioni qualora la prestazione prevista contrattualmente e comuni potranno introdurre, in relazione a diventi eccessivamente onerosa per il verificarsi di specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o 08 & COVID- 19
in una parte di esso, misure ulteriormente Benché si sia chiarito che il Decreto Blocca Italia restrittive (ma non in contrasto) rispetto a quelle consenta la continuazione delle attività di cui sopra, nazionali esclusivamente nell’ambito delle attività potrebbero esistere circostanze, derivanti di loro competenza e senza incisione delle attività comunque dall’emergenza sanitaria, che produttive e di quelle di rilevanza strategica per impediscano o ritardino la prestazione degli l’economia nazionale Tra le misure nazionali cui si appaltatori come, ad esempio, scioperi, difficoltà faceva cenno, vi è il Decreto Blocca Italia (come nell'approvvigionamento dei materiali, ecc. In tali modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo casi, dunque, la temporanea impossibilità Economico datato 25 marzo 2020), che stabilisce sopravvenuta non sarebbe invocata dall'appaltatore ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 sulla base del decreto in commento, quanto febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in piuttosto per cause diverse connesse alla situazione materia di contenimento e gestione dell'emergenza attuale. Anche in date circostanze, non si ritiene epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero possa costituirsi un rapporto diretto di territorio nazionale. Ai sensi del Decreto Blocca causa/effetto destinato a sollevare Italia si prevede, inter alia, la sospensione delle automaticamente il debitore dall'obbligo di attività produttive e commerciali, fatta eccezione adempiere alle proprie obbligazioni ma, come in per quelle elencate nella lista allegata allo stesso precedenza affermato, sarà necessaria un’analisi del decreto ed identificate tramite codice ATECO, il cui caso concreto volta a verificare la legittimità svolgimento rimane permesso, previa l'adozione di dell’eccezione sollevata basandosi, da un lato, determinate misure di sicurezza. sull'effettiva consecutio degli eventi e, dall'altro, sulle specifiche clausole negoziate tra le parti nella Alla luce delle osservazioni sopra riportate in tema stesura dei relativi contratti. di forza maggiore, nel caso in cui le attività oggetto del presente approfondimento non fossero state In conclusione, dunque, pare potersi affermare che, incluse in tale lista, sarebbe stato ragionevole ad oggi, le attività di cantiere inerenti ai settori delle concludere che i relativi appaltatori avrebbero infrastrutture e dell'energia rimangono (perlopiù) potuto idealmente essere sollevati dalle proprie consentite e, di conseguenza, l'attuale emergenza obbligazioni contrattuali. Ad ogni modo, ai sensi del sanitaria non integrerebbe per se un evento di forza Decreto Blocca Italia, in linea generale possono maggiore avente effetti liberatori per il debitore. Si continuare ad essere svolti i lavori per la sottolinea, però, che il quadro normativo (sia su costruzione di opere di ingegneria civile identificati base nazionale che locale) rimane in continuo con il codice ATECO 42 e che includono, inter alia, aggiornamento e, forse per tale motivo, alcuni le attività di costruzione di strade, ferrovie e delle appaltatori stanno comunicando alle proprie opere di pubblica utilità, così come rimangono controparti contrattuali che, pur non ravvisandosi permesse tutte le attività volte ad assicurare la al momento l'occorrenza di alcun evento di forza fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria maggiore, il verificarsi di questo potrebbe essere condizionata, il cui corrispondente codice ATECO imminente. (35) è quello che, nella più parte dei casi, identifica i soggetti operanti nel settore delle energie e, nello Segue. L'eccessiva onerosità sopravvenuta. specifico in relazione alla costruzione, gestione e In aggiunta alle considerazioni sopra riportate, si manutenzione degli impianti. Inoltre, l'articolo 1, ritiene meritevole di specifica trattazione la lett. (d) del Decreto Blocca Italia prevede che tematica relativa agli impatti che le misure di restino consentite anche le attività che sono contrasto all'emergenza COVID-19 potrebbero funzionali ad assicurare la continuità delle filiere avere in termini di eccessiva onerosità delle attività di cui all’allegato 1, previa sopravvenuta sulla documentazione di progetto nei comunicazione al Prefetto della provincia ove è mercati dell'energia e delle infrastrutture. ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le A tale riguardo, si rileva in primo luogo che la amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi fattispecie della eccessiva onerosità sopravvenuta è attinenti alle attività consentite. Si stabilisce inoltre disciplinata dall'articolo 1467 del codice civile che il Prefetto, ricevuta la comunicazione, possa italiano il quale prevede che “nei contratti a sospendere le predette attività qualora ritenga che esecuzione continuata o periodica, ovvero a non sussistano le condizioni di "funzionalità" di cui esecuzione differita, se la prestazione di una delle al periodo precedente. parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e COVID- 19 & 09
imprevedibili, la parte che deve tale prestazione per i contratti di costruzione, manutenzione e può domandare la risoluzione del contratto, con gli gestione delle opere, ciò in virtù del carattere di effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione essenzialità della componente prezzo dell'energia non può essere domandata se la sopravvenuta compravenduta. onerosità rientra nell'alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la In particolare, nella comune prassi di mercato, i risoluzione può evitarla offrendo di modificare contratti di vendita dell'energia non prevedono un equamente le condizioni del contratto”. espresso riconoscimento del carattere aleatorio del contratto con deroga ai rimedi di cui all'articolo Il concetto di "eccessiva onerosità" non è definito 1467 del codice civile che rimarrebbero, pertanto, dal legislatore, ma sulla base delle elaborazioni attivabili dalla parte acquirente in caso di eccessiva della giurisprudenza e della dottrina si può ritenere onerosità sopravvenuta. che tale fattispecie debba essere valutata sulla base di criteri oggettivi e richieda il verificarsi di In ogni caso, il verificarsi di un evento di eccessiva avvenimenti straordinari ed imprevedibili che onerosità sopravvenuta non legittimerebbe determinino un'alterazione patrimoniale idonea ad l'automatica sospensione delle prestazioni della incidere in maniera considerevole sul valore di una parte colpita (come avviene nei casi di forza prestazione rispetto all’altra, ovvero che facciano maggiore) e la parte contro la quale è domandata la diminuire o cessare l’utilità della controprestazione. risoluzione contrattuale potrebbe comunque offrire di modificare equamente le condizioni del Ne consegue che l'emergenza COVID-19 potrebbe contratto. astrattamente integrare una fattispecie di eccessiva onerosità sopravvenuta con attivazione dei rimedi Finanziamenti. Conseguenze sulle operazioni in previsti ai sensi di legge o da contratto, ove nel caso corso e possibili effetti collaterali specifico gli impatti siano di tale rilevanza da 1 In tema di finanziamenti bancari l'articolo 56 alterare in maniera sostanziale il sinallagma del Decreto Cura Italia prevede che le imprese contrattuale. aventi sede in Italia qualificabili come microimprese, piccole o medie imprese Ciò premesso, nella contrattualistica di progetto le (vedi di seguito per dettagli) e che, al 17 marzo conseguenze dei casi di eccessiva onerosità 2020, non presentino debiti "deteriorati" assunti sopravvenuta sono comunemente oggetto di verso banche, intermediari finanziari ed altri specifica disciplina, anche in deroga alle soggetti abilitati, possano inviare comunicazione disposizioni codicistiche sopra descritte, in modo scritta al soggetto finanziatore chiedendo di da definire in anticipo le relative conseguenze sul beneficiare delle seguenti misure di sostegno rapporto contrattuale e le tutele attivabili. finanziario: A tale riguardo, si rileva che nei contratti di appalto 2 per le aperture di credito a revoca e per i per la realizzazione, manutenzione e gestione di prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti opere infrastrutturali o energetiche, le parti (specie esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se nelle operazioni maggiormente strutturate e successivi, al 17 marzo 2020, l'inefficacia conformi ai criteri di bancabilità) riconoscono di (temporalmente limitata allo stato di emergenza) sovente il carattere aleatorio del rapporto della revoca (totale o parziale) dell'importo contrattuale con conseguente espressa rinuncia ad accordato (indipendentemente dall'utilizzo); avvalersi dei diritti e rimedi previsti dal codice civile in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta. 3 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, la Fermo restando quanto precede, specifiche proroga, al 30 settembre 2020; considerazioni si rendono opportune con riferimento ai contratti aventi ad oggetto la vendita 4 per i mutui e altri finanziamenti a rimborso dell'energia immessa in rete dagli impianti di rateale, la sospensione del pagamento delle rate produzione di energia da fonti rinnovabili (i fino al 30 settembre 2020 (è facoltà delle imprese cosiddetti power purchase agreements o PPA). richiedere la sospensione delle sole rate capitale). Tali contratti, infatti, prevedono usualmente una Per accedere a dette misure agevolative, l'impresa, diversa valutazione e gestione della eccessiva nella richiesta inviata al soggetto finanziatore, onerosità sopravvenuta rispetto a quanto indicato dovrà autocertificare di aver subito in via 10 & COVID- 19
temporanea carenze di liquidità quale conseguenza valutate insieme ai finanziatori per una corretta diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. analisi delle problematiche sottostanti. Per micro impresa si intende un'impresa che L'effetto sostanzialmente pregiudizievole occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio In primo luogo, l'epidemia di COVID-19 e i suoi annuo non superiori a 2 milioni di euro. relativi effetti potrebbero essere qualificati come un "effetto sostanzialmente pregiudizievole" ai sensi Per piccola impresa si intende un'impresa che dei contratti di finanziamento. Infatti, l'effetto occupa meno di 50 persone e realizza un sostanzialmente pregiudizievole è, normalmente, fatturato annuo oppure un totale di bilancio definito come un qualsiasi evento che possa annuo non superiori a 10 milioni di euro. pregiudicare la capacità del debitore di adempiere puntualmente le sue obbligazioni; sovente, tale Per media impresa si intende un'impresa che effetto pregiudizievole si estende anche alla occupa meno di 250 persone e realizza un capacità degli sponsor del progetto finanziato fatturato annuo inferiore a 50 milioni di soprattutto nel caso in cui gli stessi abbiano assunto euro oppure un totale di bilancio annuo non degli obblighi di capitalizzazione. È altresì superiori i 43 milioni di euro.3 fondamentale sottolineare che, spesso, la valutazione circa il concretizzarsi o meno di un Su richiesta telematica del soggetto effetto sostanzialmente pregiudizievole è rimessa finanziatore, con indicazione dell'importo alla valutazione autonoma del finanziatore. massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui sopra sono ammesse, Gli eventi rilevanti senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del fondo centrale di Altro effetto indiretto dell'epidemia di COVID-19 si garanzia per le piccole e medie imprese. potrebbe spiegare sulle clausole che disciplinano i c.d. "eventi rilevanti" nei contratti di finanziamento. Tra i finanziamenti oggetto della possibile Particolare attenzione andrà posta su quei sospensione prevista dal Decreto Cura Italia finanziamenti a medio-lungo termine che vengono rientrerebbero anche i finanziamenti a medio-lungo erogati per la costruzione di opere ed infrastrutture. termine che prevedono, normalmente, un piano di In questi casi, infatti, alcuni eventi rilevanti tipici rimborso rateale e dunque ricompresi nel punto (3) sono legati al mancato rispetto delle milestones di cui sopra. Il soggetto finanziato dovrà dunque, in previste per l'avanzamento e la conclusione dei primo luogo, verificare e autocertificare al lavori o all'inadempimento dei contratti di appalto finanziatore: da parte dei principali appaltatori. Tali eventi potrebbero indubbiamente concretizzarsi laddove i (i) il sussistere dei requisiti di micro, piccola o rispettivi appaltatori dovessero subire ritardi o media impresa; e incontrare complicazioni rilevanti nello svolgimento delle proprie attività a causa del (ii) l'effettiva carenza di liquidità del finanziato COVID-19 e delle conseguenti disposizioni quale conseguenza diretta della diffusione normative che restringono e limitano le attività dell'epidemia da COVID-19. lavorative e produttive. Gli effetti dell'epidemia sulle clausole dei La forza maggiore finanziamenti strutturati Infine, visto quanto sopra, è necessario ricordare Nonostante l'intenzione del Decreto Cura Italia sia che eventuali inadempimenti degli appaltatori quella di agevolare e sostenere le imprese finanziate potrebbero rientrare negli eventi "scusabili" quando colpite direttamente dal COVID-19, rimane ricompresi nei casi di forza maggiore. Particolare importante segnalare che l'emergenza in essere può attenzione andrà prestata al contenuto della avere altri effetti sulle tipiche previsioni dei clausola di forza maggiore nei contratti di appalto. finanziamenti a medio-lungo termine che andranno Ciò detto, non si può trascurare che, indipendentemente dalla sospensione legittima 3 Si prega di notare che, nel caso in cui l'impresa finanziata sia delle obbligazioni dell'appaltatore in caso di forza partecipata o controllata da altre imprese, il calcolo dei valori per maggiore, i contratti di finanziamento prevedono la qualifica a PMI potrebbe dover essere fatto a livello aggregato al ricorrere di determinati requisiti. spesso che in caso di eventi di forza maggiore che COVID- 19 & 11
persistano oltre i termini concordati, il finanziatore possano consentire la gestione equilibrata della possa attivare delle relative clausole di evento liquidità necessaria all'avanzamento dei progetti in rilevante per la risoluzione del contratto di essere e la tutela dei rispettivi interessi. finanziamento. Gli effetti potenziali dell'epidemia sui Gli effetti dell'epidemia sulle clausole dei derivati contratti di leasing immobiliare Come osservato, in virtù dei recenti sviluppi Tutto quanto sopra descritto risulta generalmente legislativi, sono diverse le conseguenze che l'attuale applicabile anche ai contratti di leasing situazione di emergenza determinerà con immobiliare. In particolare, si dovrà prestare riferimento ai contratti di finanziamento. Pare particolare attenzione a quelle operazioni di leasing dunque il caso di svolgere alcune riflessioni anche immobiliare relative al finanziamento di immobili sugli accordi ancillari che nella prassi vengono ad uso commerciale (e.g. centri commerciali) che sottoscritti nel contesto delle operazioni di sono sovente garantite dalla cessione e/o financing, quali i contratti derivati a copertura del canalizzazione dei crediti derivanti dal pagamento rischio sulla variazione dei tassi di interessi (i c.d. in favore del finanziato dei canoni di locazione e/o accordi di hedging). affitto di ramo d'azienda dei locali commerciali compresi nell'immobile oggetto del leasing. In una A tal proposito, infatti, rileviamo che le situazione di crisi di liquidità che sta colpendo summenzionate disposizioni di cui all'art. 56 del anche e particolarmente le attività commerciali, si Decreto Cura Italia debbano ritenersi applicabili segnala che i relativi locatari di locali commerciali anche agli accordi connessi ed accessori ai contratti potrebbero incontrare difficoltà nel pagamento dei di finanziamento e, tra questi, come espressamente canoni e, quale effetto diretto, la cessione in confermato dall’ABI e dal Ministero dell’Economia garanzia dei relativi crediti in favore dei finanziatori e delle Finanze, vi rientrerebbero sicuramente i perderebbe di consistenza con pregiudizio dei summenzionati accordi di hedging. relativi diritti di garanzia e capacità del finanziato di ripagare i canoni di leasing. Ciò che ne consegue, dunque, è che, conformemente a quanto disposto in tema di Generalmente, gli eventi ed effetti sopra finanziamenti ed alla luce del periodo di brevemente delineati, conferiscono ai finanziatori il sospensione le cui dinamiche sono meglio illustrate diritto di azionare diversi rimedi ai sensi della ai paragrafi che precedono, anche i contratti documentazione finanziaria che vanno dal blocco derivati, accessori a tali finanziamenti, dovrebbero delle distribuzioni e attivazioni di clausole intendersi come automaticamente – e specifiche di rimborsi anticipati fino alla temporaneamente (i.e. fino al 30 settembre 2020) – cancellazione delle linee di credito con richiesta di sospesi nei loro effetti ed eventualmente “prorogati” rimborso integrato immediato. senza che, a tali fini, siano necessarie particolari formalità (eventuale revisione del piano di Tenuto conto delle intenzioni del Decreto Cura ammortamento e conseguente adeguamento del Italia per il sostegno alle imprese finanziate che valore). mira esattamente ad "allentare" la pressione finanziaria su queste e agevolare la liquidità, anche Garanzie statali sui finanziamenti l'effettiva e legittima applicabilità delle previsioni sopra delineate dovrà essere valutata con attenzione L'art. 57 del Decreto Cura Italia stabilisce un dai finanziatori. ulteriore meccanismo di sostegno alle grandi imprese, prevedendo che i finanziamenti concessi Vista l'evoluzione giornaliera dell'emergenza da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ("CDP") alle COVID-19, è di fondamentale importanza che banche, da utilizzarsi per concedere prestiti alle finanziatori e imprese mantengano aperto un imprese che hanno subito riduzioni di fatturato efficiente canale comunicativo scambiandosi come diretta conseguenza dell'epidemia di COVID- informazioni quanto più complete sulle rispettive 19, possano beneficiare di una garanzia statale fino attività ed affrontando per tempo le eventuali all'80% del relativo importo outstanding. problematiche relative ai finanziamenti in essere. È interesse coincidente tra la parti, in una così Con la concessione di tale garanzia, le autorità complicata situazione, addivenire a soluzioni pubbliche incoraggiano CDP, e le banche che comuni dei problemi scaturenti dall'epidemia che utilizzano i prestiti di CDP, a fornire risorse alle 12 & COVID- 19
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