Energy & Infrastructure - COVID-19: Guida pratica e dettagliata alla regolamentazione e alle conseguenze nel settore dell'energia e delle ...

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Energy & Infrastructure - COVID-19: Guida pratica e dettagliata alla regolamentazione e alle conseguenze nel settore dell'energia e delle ...
Energy & Infrastructure
COVID-19: Guida pratica e dettagliata alla
regolamentazione e alle conseguenze nel settore dell'energia
e delle infrastrutture in Italia*
(*incluso un approfondimento sul potenziale impatto del
Decreto Liquidità)
Energy & Infrastructure - COVID-19: Guida pratica e dettagliata alla regolamentazione e alle conseguenze nel settore dell'energia e delle ...
COVID- 19
Facciamo il punto insieme sulla regolamentazione
nazionale attualmente emanata in Italia e su quali
risvolti pratici emergono attualmente sulla filiera del
mercato
A seguito dell'emergenza sanitaria scoppiata in          dei Ministri e ordinanze ministeriali o di protezione
Italia per la diffusione del coronavirus (COVID-19),     civile aventi principalmente ad oggetto misure di
il Governo italiano ha assunto numerosi                  contenimento della diffusione del COVID-19.
provvedimenti emergenziali che hanno un impatto
anche nel settore dell'energia e delle infrastrutture    Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante
che, per quanto colpite, mantengono tuttavia             "Misure di potenziamento del Servizio
possibilità di ripresa immediata, alla luce della loro   sanitario    nazionale  e   di    sostegno
natura di investimenti di lunga durata con ritorni       economico per famiglie, lavoratori e
più stabili e meno volatili.                             imprese       connesse      all’emergenza
                                                         epidemiologica da COVID-19" – Il "Decreto
Pur nella transitorietà delle misure, facciamo il        Cura Italia"
punto sul quadro delle regole e degli impatti
principali.                                              Da un punto di vista prettamente regolamentare,
                                                         con il Decreto Cura Italia viene disposta:
NORMATIVA ED ANALISI
                                                          la sospensione di tutti i termini (ordinatori,
Con il presente alert intendiamo sintetizzare:             perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
                                                           finali ed esecutivi) per tutti i procedimenti
 Normativa nazionale emergenziale                         amministrativi ad istanza di parte o d'ufficio
                                                           pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
 Normativa di settore                                     successivamente a tale data; e
 Conseguenze pratiche e valutazioni di settore           l'estensione della validità, fino al 15 giugno 2020,
 Contratti. Quali rischi e quando c'è Forza               di tutti i certificati, attestati, permessi,
  Maggiore                                                 concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
                                                           comunque denominati, in scadenza tra il 31
 Finanziamenti. Conseguenze sulle operazioni in
                                                           gennaio e il 15 aprile 2020.
  corso e possibili effetti collaterali
                                                         La disposizione, nella parte in cui prescrive la
Normativa nazionale emergenziale
                                                         sospensione dei termini, opera un generico e ampio
Con deliberazione del 31 gennaio 2020, il Consiglio      richiamo ai "procedimenti amministrativi". Di
dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul     conseguenza, la stessa deve ritenersi applicabile
territorio nazionale per un periodo di 6 mesi in         anche ai procedimenti di selezione del contraente
conseguenza del rischio sanitario connesso al            disciplinati dal Codice Appalti, nonché ai
diffondersi del c.d. Coronavirus (COVID-19), una         procedimenti di selezione dei concessionari e – in
malattia respiratoria derivante da agenti virali         via generale – a tutti i termini previsti dalle
trasmissibili.                                           procedure disciplinate dal Codice Appalti.

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, il          Giova precisare, tuttavia, che la disposizione in
Governo ha emanato - e sta emanando quasi                commento sospende unicamente i termini, e
quotidianamente - diverse disposizioni, contenute        non anche i procedimenti. Ciò significa che non
in decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio   si assiste all'introduzione di preclusioni assolute

                                                                                             COVID- 19 & 01
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(ossia un blocco delle attività istruttorie                       226/2011 e s.m.i) e i cui termini devono quindi
procedimentali) ma piuttosto ad un dilatamento dei                ritenersi sospesi.
tempi per il compimento di tutti gli atti di un
procedimento amministrativo, dall'iniziativa alla                 Analoghe      considerazioni     valgono    per     i
decisione, ferma restando la facoltà dei soggetti in              procedimenti di concessione di benefici e
favore dei quali tali termini sono stabiliti di                   incentivi. La particolare complessità che tali
compiere comunque quegli atti e quindi, ove                       procedimenti in alcuni casi presentano (come quelli
possibile,   di   far    progredire    le     attività            gestiti dal GSE per l’attribuzione di incentivi sulla
procedimentali. Eventuali termini pendenti                        base del D.M. 4 luglio 2019) ha indotto le
saranno, pertanto, prorogati d'ufficio per un                     amministrazioni competenti a fornire un elenco dei
termine uguale al periodo intercorrente fra                       termini oggetto di proroga [v. infra].
il 23 febbraio e il 15 maggio 2020 (periodo
ampliato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23)1.                Rispetto ai procedimenti di rilascio di titoli
                                                                  abilitativi per l’esecuzione di lavori e opere,
Esemplificando, per gli effetti dell'art. 103 del                 valgono le medesime considerazioni. Va tuttavia
Decreto Cura Italia, sono sospesi:                                valutato attentamente se i termini di efficacia dei
                                                                  provvedimenti autorizzativi finali (come i termini
 i termini di presentazione delle manifestazioni di              per l’inizio e la fine dei lavori), che certamente non
  interesse o delle offerte di gara;                              sono termini “procedimentali”, possano comunque
                                                                  ritenersi prorogati, in quanto ricadenti nei termini
 i termini endoprocedimentali riferibili alle
                                                                  “esecutivi”. Data l’incertezza interpretativa,
  procedure di gara (come quelli per la risposta alle
                                                                  nelle more di ulteriori chiarimenti, nel caso
  richieste di soccorso istruttorio, di comprova dei
                                                                  di termini di efficacia in scadenza pare
  requisiti, di verifica dell'anomalia, nonché il
                                                                  comunque preferibile formulare, prima del
  termine di approvazione della proposta di
                                                                  15 aprile2, istanze di proroga motivate, ove
  aggiudicazione).
                                                                  ragionevole e nei limiti di quanto si dirà nel
La disposizione non sembra impedire alla stazione                 proseguo, da cause di forza maggiore.
appaltante di adottare provvedimenti (ammissioni,
esclusioni,     anche     aggiudicazioni),   salvi                Infine anticipiamo che, in un'ottica più prettamente
naturalmente i casi nei quali, ad esempio, la                     finanziaria, ma destinata comunque ad incidere sui
sospensione abbia prorogato un termine a favore di                mercati dell'energia e delle infrastrutture, per
concorrenti che possono o devono ancora fornire                   mezzo del Decreto Cura Italia, il legislatore ha
elementi utili.                                                   adottato determinate misure dirette alle
                                                                  imprese, di cui meglio si dirà infra, volte a
Per quanto concerne in particolar modo le                         facilitarne l'accesso al credito.
procedure di gara, ove si tratti di procedure in
corso, le stesse potranno subire una sospensione                  Decreto del Presidente del Consiglio dei
temporanea a causa della situazione di emergenza e                Ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori
della necessità di applicare correttamente le misure              disposizioni attuative del decreto-legge 23
di contenimento della diffusione del COVID-19. Al                 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
contrario, nel caso di una procedura già aggiudicata              in materia di contenimento e gestione
(e sia già decorso il periodo di standstill qualora               dell'emergenza epidemiologica da COVID-
applicabile) si potrebbe procedere alla stipulazione              19,    applicabili   sull'intero   territorio
del contratto, ove la prestazione sia materialmente               nazionale" – Il "Decreto Blocca Italia".
eseguibile, tenendo conto delle restrizioni imposte
dalla legislazione emergenziale. La disposizione                  A seguito del costante aggravamento della
trova quindi applicazione anche per le gare per la                situazione emergenziale causata dal COVID-19, il
distribuzione di gas, (gare d'Atem), le cui                       Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato il
procedure - come è noto - sono regolate da specifica              Decreto Blocca Italia pubblicato sull’edizione
normativa di settore (D.lgs. 164/2000, D.M.                       straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22
                                                                  marzo 2020.
1 In base a quanto previsto dal d.l. 23/2020 "Misure urgenti in
materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le
imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini
amministrativi e processuali" la durata della sospensione dei     2 Si noti che il d.l. 23/2020 non prevede alcuna proroga
termini procedimentali è stata estesa dal 15 aprile fino al 15    dell’efficacia di autorizzazioni, concessioni, permessi che
maggio.                                                           scadano dopo il 15 aprile 2020.

02 & COVID- 19
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Il Decreto Blocca Italia ha introdotto nuove misure         essenziali e di pubblica utilità assicurino continuità
ancora più restrittive, che hanno comportato la             operativa,      provvedendo        alle     necessarie
chiusura totale, fino al 3 aprile 2020, di molteplici       comunicazioni preventive ai Prefetti competenti.
imprese la cui attività non rientra tra quelle
strettamente necessarie a fornire ai cittadini beni e       Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante
servizi essenziali (salvo la possibilità per le stesse di   "Misure urgenti in materia di accesso al
continuare ad esercitare la propria attività in             credito e di adempimenti fiscali per le
modalità smart working).                                    imprese, di poteri speciali nei settori
                                                            strategici, nonché interventi in materia di
Decreto del Ministero dello                  Sviluppo       salute e lavoro, di proroga di termini
Economico del 25 marzo 2020                                 amministrativi e processuali"– Il "DL
                                                            Liquidità"
Con il D.M. del 25 marzo 2020, il Ministero dello
Sviluppo Economico (c.d. MISE) ha aggiornato                A scopo introduttivo, si noti che, ai sensi
l’elenco delle attività permesse ai sensi del Decreto       dell'articolo 1 di cui al DL Liquidità, al fine di
Blocca Italia prevedendo, da un lato, alcune                assicurare la necessaria liquidità alle imprese con
integrazioni e, dall'altro lato, la sospensione di una      sede in Italia, colpite dall’epidemia COVID-19,
serie di attività che il Ministero ha ritenuto non più      diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati
"essenziali".                                               all’esercizio del credito, SACE S.p.A. concede
                                                            garanzie fino al 31 dicembre 2020, per un
Decreto-legge del 25 marzo 2020 n. 19                       importo complessivo pari a 200 miliardi di euro, di
recante "Misure urgenti per fronteggiare                    cui 30 miliardi destinati al supporto delle PMI, in
l'emergenza epidemiologica da COVID-19"                     favore di banche, di istituzioni finanziarie
                                                            nazionali e internazionali e degli altri
Il provvedimento ha la finalità di riordinare il            soggetti abilitati all’esercizio del credito in
quadro dei provvedimenti amministrativi adottati a          Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi
livello nazionale e regionale, anche in funzione dei        forma. Più in dettaglio, per l’importo del
rapporti Stato-Regioni, e rapportarli alle relative         finanziamento richiesto, è prevista la copertura:
sanzioni (penali e amministrative). Con tale
provvedimento, sono state altresì inasprite le               del 90% per le imprese con meno di 5.000
sanzioni (penali e amministrative) previste in caso           dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5
di mancato rispetto delle misure di contenimento e            miliardi di euro;
contrasto della diffusione del COVID-19.
                                                             dell’80% per imprese con oltre 5.000 dipendenti
Decreto del Presidente del Consiglio dei                      e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro;
Ministri del 1 aprile 2020                                   del 70% per le imprese con fatturato sopra i 5
                                                              miliardi.
Il nuovo DPCM ha disposto che l’efficacia delle
disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio       Inoltre, si prevede che l’importo del prestito
dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di       garantito non potrà essere superiore al maggiore tra
quelle previste dall’ordinanza del Ministero della          (i) il 25% del fatturato del 2019 e (ii) il doppio del
Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28            costo del personale sostenuto dall’azienda. Si noti
marzo 2020 adottata dal Ministero della Salute di           che, qualora la medesima impresa, ovvero il
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei        medesimo gruppo quando la prima è parte di un
trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020,      gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti
siano prorogati fino al 13 aprile 2020.                     assistiti dalla garanzia, gli importi di detti
                                                            finanziamenti si cumulano e ai fini della verifica del
MISE – Nota del 2 aprile 2020                               suddetto limite, qualora la medesima impresa sia
                                                            beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla
Il MISE ha diramato un comunicato con il quale ha           garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra
riepilogato in linea con le novità introdotte dal           garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
Decreto Cura Italia e dal Decreto Blocca Italia (così       si cumulano.
come successivamente modificato) – quali siano le
attività essenziali che possono quindi proseguire           Il DL Liquidità, per mezzo delle disposizioni di cui
l'operatività. È necessario – si legge nella nota – che     all'articolo 13 ivi contenute, potenzia poi il Fondo di
anche le filiere associate ai servizi energetici            Garanzia, estendendo e rafforzando le disposizioni

                                                                                                COVID- 19 & 03
dettate dall'articolo 49 del Decreto Cura Italia, con     comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
l'obbiettivo di facilitare ulteriormente l'accesso al     In tal caso, il soggetto finanziatore deve
credito per le PMI. In particolare, si prevede che,       trasmettere al gestore del Fondo una
fino al 31 dicembre 2020, inter alia:                     dichiarazione attestante la riduzione del tasso di
                                                          interesse applicato sul finanziamento garantito.
 le garanzie siano concesse gratuitamente;
                                                         Infine, l'art. 36 del DL Liquidità ha prorogato la
 la misura massima della garanzia del Fondo possa       sospensione       dei    termini      procedimentali
  arrivare    sino    al     90%     dell'ammontare      originariamente fissata al 15 aprile 2020 dai commi
  dell'operazione finanziaria previa autorizzazione      1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Cura Italia al 15
  della Commissione Europea per le operazioni            maggio 2020.
  finanziarie con durata fino a 72 mesi (fermi
  restando i limiti di dettaglio previsti alla lettera   Sono quindi sospesi fino al 15 maggio 2020:
  (c), paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 13 del DL
  Liquidità per l'ammontare massimo di dette              i termini di presentazione delle manifestazioni di
  operazioni finanziarie). L'ammontare massimo             interesse o delle offerte di gara;
  garantito potrà aumentare sino al 100% a                i termini endoprocedimentali riferibili alle
  condizione che i Confidi siano coinvolti quali           procedure di gara (come quelli per la risposta alle
  primi    garanti    nell'operazione     e    previa      richieste di soccorso istruttorio, di comprova dei
  autorizzazione della Commissione Europea (si             requisiti, di verifica dell'anomalia, nonché il
  veda lettera (d) dell'articolo 13 del DL Liquidità       termine di approvazione della proposta di
  per dettagli);                                           aggiudicazione);
 per operazioni di investimenti immobiliare nei          procedimenti   di   concessione    di   benefici   e
  settori turistico-alberghiero e delle attività           incentivi.
  immobiliari, con durata minima di 10 anni e di
  importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia       Resta invariata la proroga di efficacia fino al 15
  del Fondo può essere cumulata con altre forme di       giugno 2020 di certificati, attestati, permessi,
  garanzia acquisite sui finanziamenti;                  concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
                                                         comunque denominati in scadenza fra il 31 gennaio
 l'importo massimo garantito per impresa sia pari       e il 15 aprile 2020 già disposta dal Decreto Cura
  a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le     Italia. Ciò significa, in particolare, che non
  imprese con numero di dipendenti non superiore         beneficiano apparentemente di alcuna
  a 499;                                                 proroga       analoghi    provvedimenti       con
 siano ammissibili alla garanzia del Fondo              scadenza posteriore al 15 aprile 2020.
  finanziamenti a fronte di operazioni di
  rinegoziazione     del   debito    del   soggetto      Con riferimento alle principali novità introdotte dal
  beneficiario, purché il nuovo finanziamento            DL Liquidità, si riportano di seguito alcune
  preveda l'erogazione al medesimo soggetto              considerazioni:
  beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari
  ad almeno il 10 percento dell'importo del debito        Art. 1, comma 1. Per la PMI occorrerà utilizzare
  residuo in essere del finanziamento oggetto di           il plafond messo a disposizione dal Decreto Cura
  rinegoziazione;                                          Italia, con tutto ciò che ne consegue in termini
                                                           temporali (i.e. registrazione presso il Fondo e
 per le operazioni per le quali banche o gli              attivazione di richieste ad hoc presso il MISE), in
  intermediari finanziari hanno accordato, anche di        quanto si richiede che tali aziende abbiano
  propria iniziativa, la sospensione del pagamento         pienamente utilizzato la loro capacità di accesso
  delle rate di ammortamento, o della sola quota           al Fondo prima di poter accedere alle ulteriori
  capitale, in connessione degli effetti indotti dalla     garanzie previste dal DL Liquidità;
  diffusione del virus COVID-19 , su operazioni
  ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della        Art. 1, comma 2(a). Il richiamo al
  garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;              "preammortamento" non appare del tutto chiaro,
                                                           in quanto non si specifica se si esenti il
 La garanzia del Fondo può essere richiesta                pagamento di capitale e/o interessi. Inoltre, non
 anche su operazioni finanziarie già                       si comprende se gli istituti finanziatori saranno
 perfezionate ed erogate dal soggetto                      obbligati o meno ad accettare tale richiesta da
 finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data               parte dell'impresa (che potrà avere durata
 di   presentazione della richiesta e,

04 & COVID- 19
massima in apparenza a 24 mesi). Probabilmente            ad un mancato raggiungimento di accordi con i
  tale valutazione sarà lasciata a tali istituti            sindacati. Al riguardo sarebbe stato preferibile
  finanziatori    nel     corso      della    delibera      avere un'indicazione generale o una procedura da
  dell'operazione che anticipa la richiesta di              seguire in sede sindacale, senza che ciò comporti
  attivazione della garanzia a SACE oppure al               un rischio per l’operazione di finanziamento;
  Ministero nel caso in cui si operi sopra soglia;
                                                           Art. 1, comma 2(m). Il soggetto finanziatore
 Art. 1, comma 2(e). Non appare specificato se             deve dimostrare che ad esito del rilascio del
  le commissioni dovute dall'impresa sulle garanzie         finanziamento coperto da garanzia l’ammontare
  emesse debbano essere versate agli istituti               complessivo delle esposizioni nei confronti del
  finanziatori e poi da questi ultimi retrocesse a          soggetto       finanziato     risulta     superiore
  SACE per l'istruttoria, ovvero se, più                    all’ammontare di esposizioni detenute alla data di
  semplicemente, debbano essere versate agli                entrata in vigore del DL Liquidità, corretto per le
  istituti finanziatori remunerando i costi                 riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
  maggiorati    per tali      istituti  finanziatori.       date in conseguenza del regolamento contrattuale
  Sembrerebbe più verosimile che tali commissioni           stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore
  siano retrocesse in ogni caso a SACE                      del DL Liquidità. A tal proposito non appare
  considerando il tenore della previsione;                  del     tutto     chiara     la    modalità      di
                                                            rifinanziamento di esposizioni esistenti,
 Art. 1, comma 2(h). Si richiede comunque che
                                                            infatti benché astrattamente possibile
  gli istituti finanziatori applichino delle condizioni
                                                            secondo        il    dettato      della     norma
  più favorevoli all'impresa, tali per cui (sommando
                                                            richiederebbe evidenza di nuova finanza
  a questo punto anche le commissioni di cui al
                                                            quantomeno da utilizzare per nuovi
  paragrafo che precede) l'erogazione del nuovo
                                                            investimenti        al    fine      del    calcolo
  finanziamento deve risultare più conveniente
                                                            complessivo della nuova esposizione;
  all'impresa rispetto al caso in cui tale garanzia
  dello Stato non fosse prestata. Si noti che, a tal       Art. 1, comma 3. La verifica dell'importo
  fine, si richiede l'attestazione da parte del             finanziabile andrà effettuata cumulando eventuali
  rappresentante legale degli istituti finanziatori         altre garanzie pubbliche. Inoltre, si dovranno
  che probabilmente sarà prestata nel documento             cumulare anche finanziamenti (assistiti da
  con il quale verrà richiesta la concessione della         medesima garanzia SACE) ricevuti dalle altre
  garanzia a SACE a valle della delibera creditizia         imprese appartenenti al gruppo con sede in Italia
  (tale documento probabilmente verrà messo a               (come specificato dalla relazione illustrativa
  disposizione da parte di SACE nei giorni                  relativa al decreto in commento);
  seguenti);
                                                           Art. 1, comma 5. La possibilità per SACE di
 Art. 1, comma 2(i). L’impresa che beneficia               delegare agli istituti finanziatori alcune attività tra
  della garanzia assume l’impegno che essa, nonché          cui quelle relative all'escussione delle garanzie
  ogni altra impresa che faccia parte del medesimo          non appare compiutamente delineata. Lo scopo di
  gruppo cui la prima appartiene, non approvi la            tale      previsione        sembrerebbe         quella
  distribuzione di dividendi e il riacquisto di azioni      semplicemente di concedere un mandato alla
  nell'anno 2020. Al riguardo tale meccanismo               banca agente del pool o alla singola banca
  sembrerebbe non temporalmente esteso a tutto il           finanziatrice al fine di recuperare, le somme
  periodo in cui viene rilasciata la garanzia, avendo       escusse dalla garanzia messa a disposizione, in un
  un effetto negativo estremamente limitato per             secondo momento presso l’impresa debitrice
  l’impresa (la società potrebbe distribuire tutti i
                                                           Art. 1, comma 6. La procedura semplificata
  dividendi attribuibili a tale periodo, ovvero
                                                            prevede sempre come primo step la domanda di
  riacquistare azioni, immediatamente il giorno
                                                            finanziamento garantito dallo Stato direttamente
  successivo al termine del 2020 andando a
                                                            ad un soggetto finanziatore che dovrà prima
  sommare i dividendi dell’anno passato a quelli del
                                                            deliberare l'erogazione del finanziamento e poi
  nuovo anno);
                                                            trasmetterà opportuna richiesta di emissione
 Art. 1, comma 2(l). L’impresa che beneficia               della garanzia a SACE (che, a quel punto,
  della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli       processerà la richiesta). Questo comporta dunque
  occupazionali attraverso accordi sindacali. Tale          un'attività istruttoria preliminare da parte dei
  previsione    rimane     aperta     a   differenti        soggetti finanziatori che dovrà essere presa in
  interpretazioni e non appare del tutto chiaro il          considerazione ai fini delle tempistiche generali;
  suo confine applicativo né le conseguenze relative

                                                                                                COVID- 19 & 05
 Art. 1, comma 12. Si ricorda che l'efficacia di          favorevoli, stante comunque la discrezionalità
  tali previsioni rimane subordinata al placet della       dell’amministrazione di concedere sospensioni più
  Commissione Europea, volto ad includere le               ampie).
  operazioni in parola tra quelle ammissibili,
  benché rientranti nei parametri di "Aiuti di             GSE – Nota del 24 marzo 2020
  Stato";
                                                           Il GSE, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo
 Art. 1, comma 13. Una disciplina ad hoc è                Economico, ha pubblicato sul proprio sito Internet
  prevista per i finanziamenti erogati dalla Cassa         l’elenco dei procedimenti, e dei connessi
  Depositi e Prestiti. Con decreto del Ministro            adempimenti in capo agli operatori, prorogati a
  dell’economia e delle finanze può essere concessa,       seguito dell'entrata in vigore della normativa
  in conformità con la normativa dell’Unione               (allegato 1). Si noti che tra i termini sospesi ci sono
  europea, la garanzia dello Stato su esposizioni          sia quelli relativi ad aste e registro, sia quelli di
  assunte o da assumere da CDP S.p.A. entro                entrata in esercizio degli impianti. In conseguenza
  il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie,               dell'entrata in vigore del Decreto Legge 8 aprile
  anche nella forma di garanzie di prima perdita, su       2020, n. 23, si ricorda che il periodo di sospensione
  portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi       fino al 15 aprile 2020 è stato esteso fino al 15
  forma, da banche e da altri soggetti abilitati           maggio 2020.
  all’esercizio del credito in Italia alle imprese con
  sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del      Si noti altresì che il GSE non considera i termini di
  fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica          entrata in esercizio sospesi ope legis –
  da “COVID-19”.                                           probabilmente perché trattasi di termini non
                                                           procedimentali – ma per evento calamitoso (ipotesi
Normativa di settore                                       già prevista dalla legislazione previgente e che si
GSE – Nota del 16 marzo 2020                               applicherà per i sei mesi di durata dello stato di
                                                           emergenza). Al fine di far valere la causa di forza
Il GSE, in considerazione dell’evoluzione dei              maggiore (COVID-19) quale impedimento al
provvedimenti volti al contenimento della                  rispetto del termine di entrata in esercizio
diffusione del COVID-19 e delle indicazioni ricevute       dell’impianto ex art. 11 del D.M. 23 giugno 2016 e
dal Ministero dello Sviluppo Economico per                 art. 10 del D.M. 4 luglio 2019 sarà necessario
fronteggiare le possibili difficoltà degli operatori del   inviare un'istanza motivata al GSE di proroga del
settore, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 tutti i         termine di entrata in esercizio prima del 15 aprile
termini e le scadenze nell’ambito dei procedimenti         2020.
relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di
efficienza energetica. Il GSE ha infatti stabilito,        GSE – Nota del 31 marzo 2020
dandone informativa al Ministero dello Sviluppo
Economico:                                                 Il GSE informa gli operatori che il termine per la
                                                           Fuel mix disclosure è stato posticipato al 22 maggio
 la sospensione dei termini dei procedimenti di           2020. Fino a tale data sarà quindi possibile, per i
  verifica in corso su impianti alimentati a fonti         produttori e per le imprese di vendita, accedere al
  rinnovabili e sugli interventi di efficienza             portale Fuel Mix per comunicare i dati relativi
  energetica, inclusa la cogenerazione ad alto             all'anno 2019 e le eventuali rettifiche dei dati forniti
  rendimento; e                                            per il 2018. Si fa presente che la proroga non è
                                                           applicata alla validità delle garanzie di origine 2019,
 la proroga dei termini di tutti i procedimenti
                                                           la cui scadenza rimane fissata al 31 marzo 2020.
  amministrativi, in relazione alle richieste di
  integrazione documentale.                                CSEA – Circolare n. 15/2020/COM
Le misure non saranno adottate in relazione a
procedimenti amministrativi che il GSE potrà               La Cassa per i servizi energetici ed ambientali (c.d.
concludere con esito positivo, sulla base dei              "CSEA") ha pubblicato sul proprio sito la circolare
documenti già nella propria disponibilità.                 n. 15/2020/COM, contenente le istruzioni operative
                                                           per i gestori del SII (Servizio Idrico Integrato)
Le misure adottate dal GSE prima dell’entrata in           nonché per gli esercenti l’attività di vendita (EE e
vigore della sospensione dei termini procedimentali        Gas) per poter accedere alle misure finanziarie
operata dal Decreto Cura Italia devono ritenersi           previste dall’art. 10 della delibera ARERA n.
applicabili solo ove non in contrasto con esso (o più      75/2020/R/com. Infatti, ai sensi di quanto disposto

06 & COVID- 19
agli articoli 4.1 e 6.1 di tale delibera, nei casi di      medesimo decreto-legge. Il provvedimento inoltre
comprovata criticità finanziaria, i gestori del SII,       dispone corrispondenti misure finanziarie a
nonché gli esercenti l’attività di vendita, possono        sostegno degli esercenti l'attività di vendita, le
richiedere alla CSEA l’anticipazione degli importi         modalità di pagamento delle fatture oggetto di
per i quali è stata attivata la sospensione dei            sospensione, nonché le modalità di richiesta di
pagamenti delle fatture per la fornitura di energia        misure finanziarie a sostegno degli operatori, da
elettrica, di gas, delle fatture relative al SII nonché    inoltrare alla Cassa per i servizi energetici e
delle fatture relative al servizio integrato di gestione   ambientali.
dei rifiuti urbani e assimilati, fino al 30 aprile 2020,
per le utenze site nei Comuni della “ex zona rossa”        ARERA - Comunicato agli operatori di rete
di Lombardia e Veneto ai sensi dell’articolo 2 del         dei settori dell’energia elettrica e del gas del
medesimo provvedimento.                                    26 marzo 2020

ENEA – Nota del 31 marzo 2020                              Con comunicato del 26 marzo l'ARERA ha ricordato
                                                           che il Decreto Blocca Italia, nel confermare
In una nota l'ENEA ha comunicato che il termine            l'essenzialità dei servizi di pubblica utilità, procede
per la trasmissione dei dati sui risparmi di energia       comunque a ridurre ulteriormente il perimetro
conseguiti dai soggetti obbligati alle diagnosi            delle attività che possono essere svolte dai soggetti
energetiche, originariamente previsto per il 31            quali gli operatori di rete dei settori dell'energia
marzo 2020, è stato prorogato al 22 maggio 2020.           elettrica e del gas, limitandolo alle sole attività
                                                           strettamente indispensabili alla continuità della
ARERA – Delibera                12    marzo      2020      fornitura e alla sicurezza, previa comunicazione alle
59/2020/R/com                                              Prefetture delle province dove sono ubicate le
                                                           attività produttive, in relazione alle attività
Il provvedimento, al fine di garantire la massima          funzionali a garantire la continuità delle attività
sicurezza a tutti i soggetti chiamati a partecipare        consentite.
alla ricognizione dei dati, nonché all'elaborazione e
all'approvazione degli atti richiesti dalla regolazione    ARERA – Delibera               30    marzo      2020
dell'Autorità, differisce taluni dei termini fissati (in   94/2020/R/com
particolare le scadenze più ravvicinate) in modo da
assicurare - alla luce delle stringenti misure             La determina dispone ulteriori differimenti di
adottate a livello nazionale per il contrasto e il         termini previsti dalla regolazione nei settori
contenimento del diffondersi del virus COVID-19 -          energetici, ad integrazione di quanto disposto
un ordinato processo di recepimento della                  dall’articolo 4 della deliberazione 59/2020/R/com
regolazione. Il provvedimento reca, altresì, prime         e Determina 5/2020 – DIEU. In particolare, con
disposizioni in materia di qualità alla luce               riferimento al servizio di distribuzione dell’energia
dell'emergenza da COVID-19. Tra questi l'ARERA             elettrica, i termini di cui al comma 24.1 del TIQE
ha esplicitato, per quanto riguarda il SII, che gli        2020-23, di cui al comma 79 septies.2 del TIQE
obblighi di comunicazione delle informazioni sulla         2020-23 e di cui al punto 4 della deliberazione
misura di utenza recati dall'articolo 15 dell'Allegato     553/2019/R/EEL. Con riferimento al servizio di
A alla deliberazione 218/2016/R/idr (TIMSII)               trasporto del gas naturale, il termine di cui al
possano essere assolti dai gestori nell'ambito della       comma 20.1 della RQTG. Infine con riferimento al
raccolta dei dati di qualità tecnica di cui alla           servizio di stoccaggio del gas naturale, i termini di
deliberazione 46/2020/R/idr, nonché nell'ambito            cui al comma 13.4 della RTSG.
della trasmissione del pertinente schema
regolatorio recante la predisposizione tariffaria del      Conseguenze pratiche e valutazioni di settore
servizio idrico integrato per il periodo 2020-2023         Dal punto di vista regolatorio, i provvedimenti
in osservanza dell'Allegato A alla deliberazione           adottati dal Governo hanno la finalità di sospendere
580/2019/R/idr (MTI-3).                                    i procedimenti amministrativi, al fine di tutelare la
                                                           posizione degli operatori economici.
ARERA – Delibera                17    marzo      2020
75/2020/R/com                                              Giova qui ricordare che il Ministero delle
                                                           Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare del
Il provvedimento dà attuazione alle previsioni             23 marzo 2020, ha evidenziato che la
dell'art. 4 comma 1 del decreto-legge 9/2020 nei           sospensione “dei termini ordinatori o perentori,
confronti dei Comuni di cui all'allegato 1 del             propedeutici, endoprocedimentali, finali ed

                                                                                               COVID- 19 & 07
esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti     “avvenimenti straordinari o imprevedibili"; ovvero
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio,          (ii) nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo
pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati       nell’adempimento siano dovuti a impossibilità
successivamente a tale data” per il periodo              sopravvenuta della prestazione a tale parte non
compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile         imputabile: tali eventi legittimano inoltre il
2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il        soggetto interessato a richiedere la risoluzione del
medesimo articolo 103 prevede l’esclusione a tutti i     contratto. Sul punto, la disciplina codicistica
procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle        prevede poi che le parti, entro certi limiti, possano
procedure di appalto o di concessione disciplinate       derogare a quanto sopra, stabilendo effetti diversi
dal Codice Appalti. Lo scopo della previsione è          conseguenti al verificarsi di determinati eventi. Ciò
dunque quello di assicurare la massima                   accade, ad esempio, nei contratti di progetto, i cui
partecipazione dei soggetti interessati nonostante la    standard commerciali usualmente stabiliscono che,
situazione emergenziale in atto, e dall'altra parte di   ove la prestazione di una parte sia in qualche modo
"evitare che la pubblica amministrazione, nel            impattata da un evento di forza maggiore che ne
periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa     determini l'impossibilità o l'eccessiva onerosità, le
in ragione dello stato emergenziale, incorra in          obbligazioni in capo a tale parte siano sospese per il
eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio            protrarsi dell'evento e, se questo dovesse
significativo".                                          continuare per un determinato periodo di tempo,
                                                         che entrambe le parti possano recedere dal
L'intervento, oltre che necessario, è senz'altro         contratto. In aggiunta ai principi generali, con
apprezzabile.                                            specifico riferimento all’emergenza COVID-19,
                                                         giova segnalare le disposizioni di cui all’art. 91 del
L'auspicio è quello che – al termine della scadenza      Decreto Cura Italia. Tale previsione ha stabilito che
del periodo di sospensione – venga dal Governo           il rispetto delle misure di contenimento del COVID-
disposta una graduale ricalendarizzazione dei            19 di cui al D.l. 6/2020 debba sempre essere
termini ad oggi sospesi, così da evitare il              valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità
sovrapporsi di scadenze procedimentali in un             del debitore, anche relativamente all’applicazione di
ristretto arco di tempo (circostanza che rischia di      eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od
vanificare i benefici della sospensione concessa).       omessi adempimenti.

Contratti. Quali rischi e quando c'è Forza Maggiore      In quest'ottica, appare dunque essenziale
Tema di sicuro interesse e che, potenzialmente,          determinare se, ed eventualmente in che misura,
potrebbe avere un significativo impatto sui mercati      alla luce dell'eccezionalità dell'attuale situazione, un
dell'energia e delle infrastrutture, con particolare     soggetto possa o meno essere ritenuto responsabile
riferimento ai contratti commerciali di costruzione,     per non aver adempiuto o aver ritardato
gestione e manutenzione delle opere, ovvero di           l'adempimento        delle     proprie      obbligazioni
fornitura dei materiali, è quello della possibile        contrattuali. A tal riguardo, si osserva che nella
configurabilità dell'emergenza sanitaria che             maggior parte dei casi, in assenza di disposizioni
colpisce oggi il Paese quale evento di forza             specifiche, non parrebbe corretto stabilire una
maggiore.                                                diretta equiparazione del diffondersi del virus
                                                         COVID-19 ad un’impossibilità sopravvenuta della
Pur non rinvenendosi nell’ordinamento italiano una       prestazione con effetti liberatori per il debitore;
definizione precisa di forza maggiore, un "evento di     andrà infatti sempre valutata l’effettiva incidenza
forza maggiore" è solitamente inteso nella prassi        causale dell’evento o del correlato provvedimento
commerciale come qualsiasi evento al di fuori del        autoritativo sull’esigibilità della prestazione.
controllo della parte la cui prestazione, ai sensi di
un determinato accordo, è resa impossibile,              In tema di provvedimenti autoritativi, osserviamo
eccessivamente onerosa o è ritardata a causa del         che il Governo ha recentemente implementato
verificarsi di tali eventi.                              alcune misure volte a contenere, o quantomeno
                                                         limitare il più possibile, il contagio tra i cittadini,
Il nostro Codice stabilisce che, ove una parte non       nonché mirate ad accentrare la gestione
adempia le proprie obbligazioni derivanti da un          dell'emergenza sanitaria. In virtù di quanto
contratto, essa sia esente da responsabilità (i)         disposto dal Decreto-Legge 19/2020, infatti, regioni
qualora la prestazione prevista contrattualmente         e comuni potranno introdurre, in relazione a
diventi eccessivamente onerosa per il verificarsi di     specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento
                                                         del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o

08 & COVID- 19
in una parte di esso, misure ulteriormente                  Benché si sia chiarito che il Decreto Blocca Italia
restrittive (ma non in contrasto) rispetto a quelle         consenta la continuazione delle attività di cui sopra,
nazionali esclusivamente nell’ambito delle attività         potrebbero      esistere     circostanze,     derivanti
di loro competenza e senza incisione delle attività         comunque        dall’emergenza       sanitaria,     che
produttive e di quelle di rilevanza strategica per          impediscano o ritardino la prestazione degli
l’economia nazionale Tra le misure nazionali cui si         appaltatori come, ad esempio, scioperi, difficoltà
faceva cenno, vi è il Decreto Blocca Italia (come           nell'approvvigionamento dei materiali, ecc. In tali
modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo         casi, dunque, la temporanea impossibilità
Economico datato 25 marzo 2020), che stabilisce             sopravvenuta non sarebbe invocata dall'appaltatore
ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23       sulla base del decreto in commento, quanto
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in              piuttosto per cause diverse connesse alla situazione
materia di contenimento e gestione dell'emergenza           attuale. Anche in date circostanze, non si ritiene
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero         possa costituirsi un rapporto diretto di
territorio nazionale. Ai sensi del Decreto Blocca           causa/effetto         destinato       a       sollevare
Italia si prevede, inter alia, la sospensione delle         automaticamente il debitore dall'obbligo di
attività produttive e commerciali, fatta eccezione          adempiere alle proprie obbligazioni ma, come in
per quelle elencate nella lista allegata allo stesso        precedenza affermato, sarà necessaria un’analisi del
decreto ed identificate tramite codice ATECO, il cui        caso concreto volta a verificare la legittimità
svolgimento rimane permesso, previa l'adozione di           dell’eccezione sollevata basandosi, da un lato,
determinate misure di sicurezza.                            sull'effettiva consecutio degli eventi e, dall'altro,
                                                            sulle specifiche clausole negoziate tra le parti nella
Alla luce delle osservazioni sopra riportate in tema        stesura dei relativi contratti.
di forza maggiore, nel caso in cui le attività oggetto
del presente approfondimento non fossero state              In conclusione, dunque, pare potersi affermare che,
incluse in tale lista, sarebbe stato ragionevole            ad oggi, le attività di cantiere inerenti ai settori delle
concludere che i relativi appaltatori avrebbero             infrastrutture e dell'energia rimangono (perlopiù)
potuto idealmente essere sollevati dalle proprie            consentite e, di conseguenza, l'attuale emergenza
obbligazioni contrattuali. Ad ogni modo, ai sensi del       sanitaria non integrerebbe per se un evento di forza
Decreto Blocca Italia, in linea generale possono            maggiore avente effetti liberatori per il debitore. Si
continuare ad essere svolti i lavori per la                 sottolinea, però, che il quadro normativo (sia su
costruzione di opere di ingegneria civile identificati      base nazionale che locale) rimane in continuo
con il codice ATECO 42 e che includono, inter alia,         aggiornamento e, forse per tale motivo, alcuni
le attività di costruzione di strade, ferrovie e delle      appaltatori stanno comunicando alle proprie
opere di pubblica utilità, così come rimangono              controparti contrattuali che, pur non ravvisandosi
permesse tutte le attività volte ad assicurare la           al momento l'occorrenza di alcun evento di forza
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria          maggiore, il verificarsi di questo potrebbe essere
condizionata, il cui corrispondente codice ATECO            imminente.
(35) è quello che, nella più parte dei casi, identifica i
soggetti operanti nel settore delle energie e, nello        Segue. L'eccessiva onerosità sopravvenuta.
specifico in relazione alla costruzione, gestione e         In aggiunta alle considerazioni sopra riportate, si
manutenzione degli impianti. Inoltre, l'articolo 1,         ritiene meritevole di specifica trattazione la
lett. (d) del Decreto Blocca Italia prevede che             tematica relativa agli impatti che le misure di
restino consentite anche le attività che sono               contrasto all'emergenza COVID-19 potrebbero
funzionali ad assicurare la continuità delle filiere        avere in termini di eccessiva onerosità
delle attività di cui all’allegato 1, previa                sopravvenuta sulla documentazione di progetto nei
comunicazione al Prefetto della provincia ove è             mercati dell'energia e delle infrastrutture.
ubicata l’attività produttiva, nella quale sono
indicate specificamente le imprese e le                     A tale riguardo, si rileva in primo luogo che la
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi         fattispecie della eccessiva onerosità sopravvenuta è
attinenti alle attività consentite. Si stabilisce inoltre   disciplinata dall'articolo 1467 del codice civile
che il Prefetto, ricevuta la comunicazione, possa           italiano il quale prevede che “nei contratti a
sospendere le predette attività qualora ritenga che         esecuzione continuata o periodica, ovvero a
non sussistano le condizioni di "funzionalità" di cui       esecuzione differita, se la prestazione di una delle
al periodo precedente.                                      parti è divenuta eccessivamente onerosa per il
                                                            verificarsi di avvenimenti straordinari e

                                                                                                  COVID- 19 & 09
imprevedibili, la parte che deve tale prestazione           per i contratti di costruzione, manutenzione e
può domandare la risoluzione del contratto, con gli         gestione delle opere, ciò in virtù del carattere di
effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione        essenzialità della componente prezzo dell'energia
non può essere domandata se la sopravvenuta                 compravenduta.
onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la                     In particolare, nella comune prassi di mercato, i
risoluzione può evitarla offrendo di modificare             contratti di vendita dell'energia non prevedono un
equamente le condizioni del contratto”.                     espresso riconoscimento del carattere aleatorio del
                                                            contratto con deroga ai rimedi di cui all'articolo
Il concetto di "eccessiva onerosità" non è definito         1467 del codice civile che rimarrebbero, pertanto,
dal legislatore, ma sulla base delle elaborazioni           attivabili dalla parte acquirente in caso di eccessiva
della giurisprudenza e della dottrina si può ritenere       onerosità sopravvenuta.
che tale fattispecie debba essere valutata sulla base
di criteri oggettivi e richieda il verificarsi di           In ogni caso, il verificarsi di un evento di eccessiva
avvenimenti straordinari ed imprevedibili che               onerosità    sopravvenuta        non   legittimerebbe
determinino un'alterazione patrimoniale idonea ad           l'automatica sospensione delle prestazioni della
incidere in maniera considerevole sul valore di una         parte colpita (come avviene nei casi di forza
prestazione rispetto all’altra, ovvero che facciano         maggiore) e la parte contro la quale è domandata la
diminuire o cessare l’utilità della controprestazione.      risoluzione contrattuale potrebbe comunque offrire
                                                            di modificare equamente le condizioni del
Ne consegue che l'emergenza COVID-19 potrebbe               contratto.
astrattamente integrare una fattispecie di eccessiva
onerosità sopravvenuta con attivazione dei rimedi           Finanziamenti. Conseguenze sulle operazioni in
previsti ai sensi di legge o da contratto, ove nel caso     corso e possibili effetti collaterali
specifico gli impatti siano di tale rilevanza da            1 In tema di finanziamenti bancari l'articolo 56
alterare in maniera sostanziale il sinallagma                 del Decreto Cura Italia prevede che le imprese
contrattuale.                                                 aventi sede in Italia qualificabili come
                                                              microimprese, piccole o medie imprese
Ciò premesso, nella contrattualistica di progetto le          (vedi di seguito per dettagli) e che, al 17 marzo
conseguenze dei casi di eccessiva onerosità                   2020, non presentino debiti "deteriorati" assunti
sopravvenuta sono comunemente oggetto di                      verso banche, intermediari finanziari ed altri
specifica disciplina, anche in deroga alle                    soggetti abilitati, possano inviare comunicazione
disposizioni codicistiche sopra descritte, in modo            scritta al soggetto finanziatore chiedendo di
da definire in anticipo le relative conseguenze sul           beneficiare delle seguenti misure di sostegno
rapporto contrattuale e le tutele attivabili.                 finanziario:

A tale riguardo, si rileva che nei contratti di appalto     2 per le aperture di credito a revoca e per i
per la realizzazione, manutenzione e gestione di              prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
opere infrastrutturali o energetiche, le parti (specie        esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se
nelle operazioni maggiormente strutturate e                   successivi, al 17 marzo 2020, l'inefficacia
conformi ai criteri di bancabilità) riconoscono di            (temporalmente limitata allo stato di emergenza)
sovente il carattere aleatorio del rapporto                   della revoca (totale o parziale) dell'importo
contrattuale con conseguente espressa rinuncia ad             accordato (indipendentemente dall'utilizzo);
avvalersi dei diritti e rimedi previsti dal codice civile
in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.                3 per i prestiti non rateali con scadenza
                                                              contrattuale prima del 30 settembre 2020, la
Fermo restando quanto precede, specifiche                     proroga, al 30 settembre 2020;
considerazioni si rendono opportune con
riferimento ai contratti aventi ad oggetto la vendita       4 per i mutui e altri finanziamenti a rimborso
dell'energia immessa in rete dagli impianti di                rateale, la sospensione del pagamento delle rate
produzione di energia da fonti rinnovabili (i                 fino al 30 settembre 2020 (è facoltà delle imprese
cosiddetti power purchase agreements o PPA).                  richiedere la sospensione delle sole rate capitale).

Tali contratti, infatti, prevedono usualmente una           Per accedere a dette misure agevolative, l'impresa,
diversa valutazione e gestione della eccessiva              nella richiesta inviata al soggetto finanziatore,
onerosità sopravvenuta rispetto a quanto indicato           dovrà autocertificare di aver subito in via

10 & COVID- 19
temporanea carenze di liquidità quale conseguenza                       valutate insieme ai finanziatori per una corretta
diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.                     analisi delle problematiche sottostanti.

Per micro impresa si intende un'impresa che                             L'effetto sostanzialmente pregiudizievole
occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio                            In primo luogo, l'epidemia di COVID-19 e i suoi
annuo non superiori a 2 milioni di euro.                                relativi effetti potrebbero essere qualificati come un
                                                                        "effetto sostanzialmente pregiudizievole" ai sensi
Per piccola impresa si intende un'impresa che                           dei contratti di finanziamento. Infatti, l'effetto
occupa meno di 50 persone e realizza un                                 sostanzialmente pregiudizievole è, normalmente,
fatturato annuo oppure un totale di bilancio                            definito come un qualsiasi evento che possa
annuo non superiori a 10 milioni di euro.                               pregiudicare la capacità del debitore di adempiere
                                                                        puntualmente le sue obbligazioni; sovente, tale
Per media impresa si intende un'impresa che                             effetto pregiudizievole si estende anche alla
occupa meno di 250 persone e realizza un                                capacità degli sponsor del progetto finanziato
fatturato annuo inferiore a 50 milioni di                               soprattutto nel caso in cui gli stessi abbiano assunto
euro oppure un totale di bilancio annuo non                             degli obblighi di capitalizzazione. È altresì
superiori i 43 milioni di euro.3                                        fondamentale sottolineare che, spesso, la
                                                                        valutazione circa il concretizzarsi o meno di un
Su richiesta telematica del soggetto                                    effetto sostanzialmente pregiudizievole è rimessa
finanziatore, con indicazione dell'importo                              alla valutazione autonoma del finanziatore.
massimo garantito, le operazioni oggetto delle
misure di sostegno di cui sopra sono ammesse,                           Gli eventi rilevanti
senza valutazione, alla garanzia di un'apposita
sezione speciale del fondo centrale di                                  Altro effetto indiretto dell'epidemia di COVID-19 si
garanzia per le piccole e medie imprese.                                potrebbe spiegare sulle clausole che disciplinano i
                                                                        c.d. "eventi rilevanti" nei contratti di finanziamento.
Tra i finanziamenti oggetto della possibile                             Particolare attenzione andrà posta su quei
sospensione prevista dal Decreto Cura Italia                            finanziamenti a medio-lungo termine che vengono
rientrerebbero anche i finanziamenti a medio-lungo                      erogati per la costruzione di opere ed infrastrutture.
termine che prevedono, normalmente, un piano di                         In questi casi, infatti, alcuni eventi rilevanti tipici
rimborso rateale e dunque ricompresi nel punto (3)                      sono legati al mancato rispetto delle milestones
di cui sopra. Il soggetto finanziato dovrà dunque, in                   previste per l'avanzamento e la conclusione dei
primo luogo, verificare e autocertificare al                            lavori o all'inadempimento dei contratti di appalto
finanziatore:                                                           da parte dei principali appaltatori. Tali eventi
                                                                        potrebbero indubbiamente concretizzarsi laddove i
    (i) il sussistere dei requisiti di micro, piccola o                 rispettivi appaltatori dovessero subire ritardi o
        media impresa; e                                                incontrare       complicazioni       rilevanti    nello
                                                                        svolgimento delle proprie attività a causa del
(ii) l'effettiva carenza di liquidità del finanziato                    COVID-19 e delle conseguenti disposizioni
     quale conseguenza diretta della diffusione                         normative che restringono e limitano le attività
     dell'epidemia da COVID-19.                                         lavorative e produttive.

Gli effetti dell'epidemia sulle clausole dei                            La forza maggiore
finanziamenti strutturati
                                                                        Infine, visto quanto sopra, è necessario ricordare
Nonostante l'intenzione del Decreto Cura Italia sia                     che eventuali inadempimenti degli appaltatori
quella di agevolare e sostenere le imprese finanziate                   potrebbero rientrare negli eventi "scusabili" quando
colpite direttamente dal COVID-19, rimane                               ricompresi nei casi di forza maggiore. Particolare
importante segnalare che l'emergenza in essere può                      attenzione andrà prestata al contenuto della
avere altri effetti sulle tipiche previsioni dei                        clausola di forza maggiore nei contratti di appalto.
finanziamenti a medio-lungo termine che andranno                        Ciò detto, non si può trascurare che,
                                                                        indipendentemente dalla sospensione legittima
3
  Si prega di notare che, nel caso in cui l'impresa finanziata sia      delle obbligazioni dell'appaltatore in caso di forza
partecipata o controllata da altre imprese, il calcolo dei valori per
                                                                        maggiore, i contratti di finanziamento prevedono
la qualifica a PMI potrebbe dover essere fatto a livello aggregato
al ricorrere di determinati requisiti.                                  spesso che in caso di eventi di forza maggiore che

                                                                                                             COVID- 19 & 11
persistano oltre i termini concordati, il finanziatore     possano consentire la gestione equilibrata della
possa attivare delle relative clausole di evento           liquidità necessaria all'avanzamento dei progetti in
rilevante per la risoluzione del contratto di              essere e la tutela dei rispettivi interessi.
finanziamento.
                                                           Gli effetti     potenziali     dell'epidemia       sui
Gli effetti dell'epidemia sulle clausole dei               derivati
contratti di leasing immobiliare
                                                           Come osservato, in virtù dei recenti sviluppi
Tutto quanto sopra descritto risulta generalmente          legislativi, sono diverse le conseguenze che l'attuale
applicabile anche ai contratti di leasing                  situazione di emergenza determinerà con
immobiliare. In particolare, si dovrà prestare             riferimento ai contratti di finanziamento. Pare
particolare attenzione a quelle operazioni di leasing      dunque il caso di svolgere alcune riflessioni anche
immobiliare relative al finanziamento di immobili          sugli accordi ancillari che nella prassi vengono
ad uso commerciale (e.g. centri commerciali) che           sottoscritti nel contesto delle operazioni di
sono sovente garantite dalla cessione e/o                  financing, quali i contratti derivati a copertura del
canalizzazione dei crediti derivanti dal pagamento         rischio sulla variazione dei tassi di interessi (i c.d.
in favore del finanziato dei canoni di locazione e/o       accordi di hedging).
affitto di ramo d'azienda dei locali commerciali
compresi nell'immobile oggetto del leasing. In una         A tal proposito, infatti, rileviamo che le
situazione di crisi di liquidità che sta colpendo          summenzionate disposizioni di cui all'art. 56 del
anche e particolarmente le attività commerciali, si        Decreto Cura Italia debbano ritenersi applicabili
segnala che i relativi locatari di locali commerciali      anche agli accordi connessi ed accessori ai contratti
potrebbero incontrare difficoltà nel pagamento dei         di finanziamento e, tra questi, come espressamente
canoni e, quale effetto diretto, la cessione in            confermato dall’ABI e dal Ministero dell’Economia
garanzia dei relativi crediti in favore dei finanziatori   e delle Finanze, vi rientrerebbero sicuramente i
perderebbe di consistenza con pregiudizio dei              summenzionati accordi di hedging.
relativi diritti di garanzia e capacità del finanziato
di ripagare i canoni di leasing.                           Ciò che ne consegue, dunque, è che,
                                                           conformemente a quanto disposto in tema di
Generalmente, gli eventi ed effetti sopra                  finanziamenti ed alla luce del periodo di
brevemente delineati, conferiscono ai finanziatori il      sospensione le cui dinamiche sono meglio illustrate
diritto di azionare diversi rimedi ai sensi della          ai paragrafi che precedono, anche i contratti
documentazione finanziaria che vanno dal blocco            derivati, accessori a tali finanziamenti, dovrebbero
delle distribuzioni e attivazioni di clausole              intendersi     come       automaticamente     –     e
specifiche di rimborsi anticipati fino alla                temporaneamente (i.e. fino al 30 settembre 2020) –
cancellazione delle linee di credito con richiesta di      sospesi nei loro effetti ed eventualmente “prorogati”
rimborso integrato immediato.                              senza che, a tali fini, siano necessarie particolari
                                                           formalità (eventuale revisione del piano di
Tenuto conto delle intenzioni del Decreto Cura             ammortamento e conseguente adeguamento del
Italia per il sostegno alle imprese finanziate che         valore).
mira esattamente ad "allentare" la pressione
finanziaria su queste e agevolare la liquidità, anche      Garanzie statali sui finanziamenti
l'effettiva e legittima applicabilità delle previsioni
sopra delineate dovrà essere valutata con attenzione       L'art. 57 del Decreto Cura Italia stabilisce un
dai finanziatori.                                          ulteriore meccanismo di sostegno alle grandi
                                                           imprese, prevedendo che i finanziamenti concessi
Vista l'evoluzione giornaliera dell'emergenza              da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A ("CDP") alle
COVID-19, è di fondamentale importanza che                 banche, da utilizzarsi per concedere prestiti alle
finanziatori e imprese mantengano aperto un                imprese che hanno subito riduzioni di fatturato
efficiente canale comunicativo scambiandosi                come diretta conseguenza dell'epidemia di COVID-
informazioni quanto più complete sulle rispettive          19, possano beneficiare di una garanzia statale fino
attività ed affrontando per tempo le eventuali             all'80% del relativo importo outstanding.
problematiche relative ai finanziamenti in essere. È
interesse coincidente tra la parti, in una così            Con la concessione di tale garanzia, le autorità
complicata situazione, addivenire a soluzioni              pubbliche incoraggiano CDP, e le banche che
comuni dei problemi scaturenti dall'epidemia che           utilizzano i prestiti di CDP, a fornire risorse alle

12 & COVID- 19
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