EMERGENZA COVID-19 E DIRITTO DEL LAVORO - www.cgmalex.it avv. Giovanni Bertola

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www.cgmalex.it
                        EMERGENZA COVID-19
avv. Giovanni Bertola
                                  E
                         DIRITTO DEL LAVORO

                                  Piacenza, 12 novembre 2020
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• I provvedimenti normativi
                • I temi che non saranno trattati
                     •   Ammortizzatori sociali / indennità varie / contratti a termine
                • Il ‘blocco’ dei licenziamenti:
                     •   Disciplina attuale

Temi trattati        •
                     •
                     •
                         Evoluzione della norma e il rapporto con i trattamenti CIG
                         Le eccezioni
                         La violazione
                     •   L’uscita dall’emergenza
                • Covid-19 e tutela della salute dei lavoratori
                     •   Art. 2087 c.c.
                     •   I Protocolli
                     •   Gli obblighi dei datori di lavoro
                     •   Contagio e malattia professionale
                     •   Assenza dal lavoro per Covid
                • Lo ‘smart-working’
                     • Disciplina generale del lavoro agile
                     • Disciplina d’emergenza del lavoro agile
                     • Prospettive
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provvedimenti
           normativi

• D.L. n. 18/2020 “Cura Italia“
• Legge n. 27/2020, conversione decreto “Cura Italia”
• D.L. n. 34/2020 “Rilancio”
• Legge n. 77/2020, conversione decreto “Rilancio”
• D.L. n. 104/2020 “Agosto”
• Legge n. 126/2020 conversione decreto “Agosto”
• D.L. n. 137/2020, “Ristori”
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I temi che non
  saranno trattati

• Ammortizzatori sociali
  CIGO CIGS TIS
• Sgravi contributivi e
  contributo CIG
• Indennità/bonus/permessi
• Contratti a termine
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Blocco dei licenziamenti
                     norma vigente Art. 12 decreto ‘Ristori’
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui (…) e restano altresì sospese le procedure
pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,
già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo
nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei
dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all' articolo 7 della medesima legge.

                                              non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti
11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10                                                                 motivati dalla
cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della                             società senza
continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso
di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo               aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del
rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal
divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
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Blocco dei licenziamenti
          Evoluzione della norma

•Progressivo spostamento del termine
 (21 marzo?)
•Rapporto con CIG
•Introduzione di eccezioni
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Blocco dei licenziamenti

          Le eccezioni esplicite
• Cessazione attività
  (anche per fallimento)
• Accordo collettivo
  (solo adesione volontaria - NASpI)
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Blocco dei licenziamenti
            Le eccezioni ‘implicite’
•   Licenziamenti disciplinari
•   Scadenza termine
•   Apprendisti (?)
•   Licenziamenti periodo di prova
•   Licenziamenti dirigenti
•   Lavoratori domestici
•   Maturazione diritto a pensione
•   Superamento comporto (?)
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Blocco dei licenziamenti

Licenziamento in violazione del divieto

Licenziamento nullo          (art. 18 St. Lav.)
Possibile accordo in sede protetta
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Blocco dei licenziamenti
                    passato …e futuro
D.lgs Lgt. N. 523 del 21 agosto 1945
Dispose un blocco dei licenziamenti che
durò fino al 7 agosto 1947.
Se ne uscì progressivamente con accordi
interconfederali.

Per l’uscita dall’emergenza
…forse sarebbe opportuno uno sblocco
progressivo anche nel 2021
Salute e sicurezza sul lavoro
     Art. 2087 c.c.- Tutela delle condizioni di
                       lavoro.
    L'imprenditore è tenuto ad adottare
    nell'esercizio dell'impresa le misure che,
    secondo la particolarità del lavoro,
    l'esperienza e la tecnica, sono
    necessarie a tutelare l'integrità
    fisica e la personalità morale dei
    prestatori di lavoro.
Salute e sicurezza sul lavoro
                      Art. 29 bis D.L. n. 23 del 8.8.2020
                             Decreto «Liquidità»
                    (articolo inserito con la legge di conversione (n. 40 del 5.6.2020)

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di
lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo
2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni
contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19
negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e
le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri
protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento
delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette
prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di
settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Salute e sicurezza sul lavoro
                          I protocolli
1. Protocollo generale (14 marzo, integrato 24 aprile)
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=74482&articolo=23

2. Protocollo trasporti e logistica (20 marzo)
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
settore del trasporto e della logistica.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76873&articolo=26

3. Protocollo cantieri (24 marzo)
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei
cantieri.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=76873&articolo=25
Salute e sicurezza sul lavoro

                                Obblighi del datore di lavoro
                                • Tutti:
                                  applicare le prescrizioni del
                                  protocollo generale e, nel
                                  caso di quelli di settore
                                • Datori di lavoro con «rischio
                                  specifico Covid»:
                                  aggiornare DVR ed
                                  uniformarsi a esso
Salute e sicurezza sul lavoro

                     Contagio da Covid-19; malattia
                     generica o professionale?
                     Malattia professionale
                     INAIL la prevede, ma richiede
                     «occasione di lavoro» presunzione
                     semplice per professioni sanitarie
                     e altre ad «elevato rischio di
                     contagio» (Circ. INAIL n.13/2020)
                     per altre attività onere a carico del
                     lavoratore.
Salute e sicurezza sul lavoro

                Assenza dal lavoro per Covid
Malattia:
• Lavoratore contagiato malato
• Lavoratore in quarantena (che non presti smart-working)
• Lavoratore ‘fragile’ (che non presti smart-working)

…situazione problematica per lavoratori fragili con patologie
non comprese nell’art. 26 comma 2 Decreto «Cura Italia»
Lavoro agile (smart-working)

                               Artt. 18 e ss. legge n. 81/2017
                               Accordo individuale
                               - disciplina;
                               - tempi;
                               - modi;
                               - strumenti;
                               - potere di controllo;
                               - formazione;
                               - salute e sicurezza.
Lavoro agile ed emergenza Covid-19
                                 Art. 90 D.L. n. 34/2020 «Rilancio»

• Non occorre accordo individuale
• Sufficiente consegnare informativa generica sui rischi
  disponibile su sito INAIL
 https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html

• Utilizzabili anche strumenti propri del lavoratore

Fino a quando?: tutta la durata dello stato di emergenza.
31.12.2020- 31.1.2021 (?)
Lavoro agile ed emergenza Covid-19

                            Il lavoratore ha diritto al lavoro agile?
                            No, a meno che non rientri in una di
                            queste 2 categorie:
                            - un genitore di minore sotto i 14 anni;
                            - lavoratori ‘fragili’ (tutti).

                            Il datore di lavoro può imporre il lavoro
                            agile?
                            Sì
Lavoro agile ed emergenza Covid-19
Prospettive

Quando terminerà lo stato di
emergenza si dovrebbe tornare
alla disciplina ordinaria della L.
n. 81/2017.
…sarebbe opportuno
modificarla alla luce
dell’esperienza di questi mesi?
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avv. Giovanni Bertola   Grazie per l’attenzione
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