Emergenza Coronavirus - Contributo a fondo perduto di cui al DL 19.5.2020 n.

Pagina creata da Lisa Negri
 
CONTINUA A LEGGERE
Emergenza Coronavirus - Contributo
a fondo perduto di cui al DL 19.5.2020 n.
          34 (c.d. “Rilancio”)

                         ACAISERVICES – GLI ESPERTI DELL’IMPRESA
      Sede operativa: Via Giacosa, 5 - 20127 Milano Tel. 02 26168.1 - Fax 02 26168379
        P. IVA – C.F.: 07384430968 - REA MI 1954961 – www.gliespertidellimpresa.it
1      PREMESSA
L’art. 25 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto propor-
zionato alle perdite di fatturato/corrispettivi subite nel mese di aprile.
Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un’apposita istanza, secondo le modalità e i
termini definiti con il provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in materia con la circ. 13.6.2020 n. 15.

2      SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito
agrario, “titolari di partita IVA” (salvo le specifiche esclusioni previste).
Si tratta, ad esempio, dei seguenti soggetti:
     imprenditori individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito
      d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato;
     soggetti che producono reddito agrario (sia che determinino per regime naturale il reddito su base
      catastale, sia che producano reddito d’impresa);
     società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e per azioni;
     stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
     enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di im-
      presa, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
     persone fisiche e associazioni di cui all’art. 5 co. 3 lett. c) del TUIR che esercitano arti e professioni,
      producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate (circ. 15/2020) ha chiarito che possono beneficiare dell’agevolazione anche:
     i soggetti in regime forfetario;
     le imprese esercenti attività agricola o commerciale anche se svolte in forma di impresa cooperativa;
     le società tra professionisti, poiché il reddito prodotto dalle stesse si qualifica come reddito
      d’impresa;
     le società che abbiano soci lavoratori dipendenti.

Esclusioni
Il contributo a fondo perduto non spetta:
     ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30.4.2020;
     ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia
      delle Entrate (secondo la circ. Agenzia delle Entrate 15/2020 si tratta dei soggetti per i quali la
      relativa partita IVA è stata cessata);
     agli enti pubblici;
     agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione;
     ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL
      18/2020 (c.d. “Cura Italia”), vale a dire i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS e i lavoratori
      dello spettacolo;
     ai professionisti iscritti agli Ordini;

                                         ACAISERVICES – GLI ESPERTI DELL’IMPRESA
                      Sede operativa: Via Giacosa, 5 - 20127 Milano Tel. 02 26168.1 - Fax 02 26168379
                        P. IVA – C.F.: 07384430968 - REA MI 1954961 – www.gliespertidellimpresa.it
 ai lavoratori dipendenti (possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano attività
      d’impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti; circ. Agenzia delle Entrate
      15/2020).

3     CONDIZIONI
Il contributo spetta a condizione che:
     i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 5 milioni di euro;
     l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’am-
      montare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

3.1    RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 5 MILIONI DI EURO
La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di
soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.
Per ragioni di semplificazione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che occorra fare riferimento ai dati del
modello REDDITI 2020.
Le istruzioni per la compilazione dell’istanza di riconoscimento del contributo hanno affermato che:
     per i titolari di reddito agrario (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali), in luogo
      dell’ammontare dei ricavi occorre considerare il volume d’affari;
     per i distributori di carburanti, rivenditori di giornali e di tabacchi, l’ammontare dei ricavi deve essere
      determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
     per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del
      possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro.

3.2    CALO DEL FATTURATO/CORRISPETTIVI
Ai fini della verifica del calo del fatturato o dei corrispettivi, occorre fare riferimento alla data di ef-
fettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per
la richiesta del contributo e circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 2):
     la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effet-
      tuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della
      fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero,
      mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel
      caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 );
     devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione
      dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di
      maggio e relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile;
     occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72, con data aprile;
     i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare
      l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
     concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
     nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine
      ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle

                                        ACAISERVICES – GLI ESPERTI DELL’IMPRESA
                     Sede operativa: Via Giacosa, 5 - 20127 Milano Tel. 02 26168.1 - Fax 02 26168379
                       P. IVA – C.F.: 07384430968 - REA MI 1954961 – www.gliespertidellimpresa.it
fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con
      riferimento al 2019 che al 2020);
     per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e
      riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati
      gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Esclusioni
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:
     i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
     i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso (es. terremoto), hanno il domicilio
      fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza
      erano ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

4     MISURA DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato
o i corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019:
     20%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
     15%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
     10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:
     1.000,00 euro, per le persone fisiche;
     2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 (al 30.4.2019), il contributo è così determinato
(circ. Agenzia delle Entrate 15/2020):
     se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare
      del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta “negativa” (quindi il dato del 2020 è
      inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda
      dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati per il 2019 (fermo restando il riconoscimento del
      contributo minimo qualora superiore);
     nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece “positiva” o pari a zero, il contributo è pari a quello
      minimo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.5.2019 (al 30.4.2020) spetta il contributo minimo.

5     IRRILEVANZA FISCALE DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio, che non rileva però, per espressa
disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

6     PROCEDURA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati,
un’istanza all’Agenzia delle Entrate:

                                         ACAISERVICES – GLI ESPERTI DELL’IMPRESA
                      Sede operativa: Via Giacosa, 5 - 20127 Milano Tel. 02 26168.1 - Fax 02 26168379
                        P. IVA – C.F.: 07384430968 - REA MI 1954961 – www.gliespertidellimpresa.it
 dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 se il soggetto richiedente è un erede che
      continua l’attività, per conto del soggetto deceduto);
     mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile
      nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”;
     nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite
      PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Prima di procedere all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli a cui
segue:
     una “prima ricevuta”, che attesta soltanto la presa in carico dell’istanza (oppure il suo scarto) a
      seguito dei controlli formali dei dati;
     una “seconda ricevuta” (rilasciata entro 7 giorni lavorativi dalla data di rilascio della “prima ricevuta”),
      previa l’effettuazione di ulteriori controlli (es. verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente
      coincida con quello dell’intestatario o cointestatario dell’IBAN indicato nell’istanza), che attesta
      l’accoglimento dell’istanza cui segue poi l’accreditamento del contributo oppure lo scarto dell’istanza
      con indicazione dei motivi del rigetto.

7     EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo a fondo perduto è erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto
corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza.
Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da
COVID-19.

8     CONTROLLI SUCCESSIVI
Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:
     il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accertamento
      delle imposte sui redditi;
     ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi te-
      lematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni
      IVA;
     controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

9     SANZIONI
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a
seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle Entrate:
     recupera il contributo non spettante;
     irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal
      100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravvedimento
      operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai
sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione amministrativa in determinate circostanze).

                                         ACAISERVICES – GLI ESPERTI DELL’IMPRESA
                      Sede operativa: Via Giacosa, 5 - 20127 Milano Tel. 02 26168.1 - Fax 02 26168379
                        P. IVA – C.F.: 07384430968 - REA MI 1954961 – www.gliespertidellimpresa.it
10   RECUPERO DELL’AGEVOLAZIONE
L’atto di recupero del contributo non spettante deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il
                    31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.

                                    ACAISERVICES – GLI ESPERTI DELL’IMPRESA
                 Sede operativa: Via Giacosa, 5 - 20127 Milano Tel. 02 26168.1 - Fax 02 26168379
                   P. IVA – C.F.: 07384430968 - REA MI 1954961 – www.gliespertidellimpresa.it
Puoi anche leggere