UNA TANTUM 150 EURO A PENSIONATI E ALTRI SOGGETTI: I CHIARIMENTI DELL'INPS - MYSOLUTION

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AGEVOLAZIONI, INPS

Una tantum 150 euro a pensionati e altri
soggetti: i chiarimenti dell’INPS
di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 17 NOVEMBRE 2022

 Con la Circolare 16 novembre 2022, n. 127 l’INPS fornisce le indicazioni attinenti a quanto introdotto
 dall’art. 19 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto “Aiuti-ter”).
 Il provvedimento concerne la corresponsione dell’indennità una tantum, pari a 150 euro, in favore dei
 soggetti residenti in Italia non titolari di un rapporto di lavoro subordinato (titolari di uno o più tratta-
 menti pensionistici, lavoratori domestici, beneficiari del reddito di cittadinanza o di disoccupazione an-
 che agricola, collaboratori coordinati continuativi e altri soggetti).

         Indennità una tantum per i             Trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla
         pensionati, titolari di tratta-        pensione
         menti di natura assistenziale          L’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti
         o di accompagnamento alla              che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime
         pensione (articolo 19, commi           internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche
         da 1 a 7 del D.L. n. 144/2022)         pro quota:
                                                 dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo pen-
                                                    sioni lavoratori dipendenti e Gestioni speciali dei lavo-
                                                    ratori autonomi);
                                                 delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della
                                                    Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero
                                                    secolare e dei ministri di culto delle confessioni reli-
                                                    giose diverse dalla cattolica;
                                                 del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti
                                                    dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi
                                                    e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici;
                                                 di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbli-
                                                    gatoria.
                                                Ne beneficiano anche:
                                                 i titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza
                                                    al 30 settembre 2022 qualora il trattamento sia con-
                                                    fermato senza soluzione di continuità;

                                                         Attenzione
                                                I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla
                                                data del 1° ottobre 2022 sia in corso il periodo per eserci-

                                                                                                          1
    MySolution | Prima Lettura | 17 novembre 2022
Una tantum 150 euro a pensionati e altri soggetti: i chiarimenti dell’INPS

                                            tare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ri-
                                            compresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia eserci-
                                            tata l’opzione in favore del trattamento pensionistico.
                                             i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pen-
                                                 sione” (APE sociale, APE volontario, l’indennizzo per la
                                                 cessazione dell’attività commerciale, assegni straordi-
                                                 nari a carico dei Fondi di solidarietà, prestazioni di ac-
                                                 compagnamento a pensione, indennità mensile del
                                                 contratto di espansione).
                                            Sono esclusi dall’indennità una tantum i soggetti che risul-
                                            tino titolari esclusivamente:
                                             di pensioni estere o di organismi internazionali;
                                             di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le pen-
                                                 sioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi –
                                                 SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo casalin-
                                                 ghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di co-
                                                 loro che hanno svolto incarichi presso assemblee di
                                                 natura elettiva cessati dall’incarico, nonché titolari di
                                                 rendite (ad esempio, INAIL, IPSEMA).
                                            Trattamenti di natura assistenziale
                                            Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale,
                                            l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che, alla
                                            data del 1° novembre 2022, risultino titolari di:
                                             pensione di inabilità;
                                             assegno mensile;
                                             pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o par-
                                                 ziali);
                                             pensione, non riversibile, per sordi;
                                             assegno sociale;
                                             pensione sociale
                                            L’indennità è corrisposta ai soggetti che dimostrino i se-
                                            guenti requisiti:
                                             residenza in Italia alla data del 1° novembre 2022;
                                             reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto
                                                 dei contributi previdenziali e assistenziali, non supe-
                                                 riore per l’anno 2021 a 20.000 euro.

                                                    Attenzione
                                            Sono esclusi dal computo del reddito personale i tratta-
                                            menti di fine rapporto comunque denominati, il reddito
                                            della casa di abitazione e le competenze arretrate sotto-
                                            poste a tassazione separata.
                                            L’indennità una tantum per pensionati non costituisce
                                            reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di pre-
                                            stazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né se-
                                            questrabile, né pignorabile.
                                            Modalità di erogazione: l’indennità una tantum di 150
                                            euro è riconosciuta d’ufficio nel corso del mese di no-

                                                                                                                   2
MySolution | Prima Lettura | 17 novembre 2022
Una tantum 150 euro a pensionati e altri soggetti: i chiarimenti dell’INPS

                                            vembre 2022.
                                            Titolarità di trattamenti non gestiti dall’INPS: in pre-
                                            senza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti di-
                                            versi dall’INPS, l’Ente tenuto al pagamento è quello a cari-
                                            co del quale risulta il trattamento pensionistico con im-
                                            ponibile maggiore, previa verifica del requisito reddituale
                                            e l’indennità sarà successivamente rimborsata
                                            dall’INPS all’Ente a seguito di apposita rendicontazione.
                                            Indennità una tantum non dovuta: l’INPS provvede
                                            all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvi-
                                            soria e il consolidamento del diritto al riconoscimento del-
                                            le stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle in-
                                            formazioni reddituali e delle conseguenti attività di elabo-
                                            razione finalizzate alle relative verifiche.
    Indennità una tantum per la-            Lavoratori domestici
    voratori domestici e nuclei             L’indennità una tantum di importo pari a 150 euro è rico-
    beneficiari di Reddito di citta-        nosciuta ai lavoratori domestici – già destinatari
    dinanza (articolo 19, commi 8           dell’indennità una tantum di cui al D.L. n. 50/2022 – a
    e 16 del D.L. n. 144/2022)              condizione che abbiano in essere uno o più rapporti di la-
                                            voro alla data del 24 settembre 2022.
                                            L’indennità è erogata d’ufficio dall’INPS tramite bonifico
                                            bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico
                                            domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle
                                            Poste.

                                                    Attenzione
                                            I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti
                                            quelli già in essere o la cui domanda di instaurazio-
                                            ne/regolarizzazione non sia stata espressamente respinta
                                            dall’INPS, alla data di entrata D.L. n. 144/2022, per man-
                                            canza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di
                                            lavoro domestici.
                                            Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza
                                            L’indennità una tantum di 150 euro è corrisposta d’ufficio,
                                            nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile
                                            di competenza.

                                                     Attenzione
                                            L’indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente
                                            almeno un beneficiario delle indennità.
                                            L’indennità è erogata attraverso la Carta RdC di cui
                                            all’articolo 5, comma 6, del D.L. n. 4/2019.
    Indennità una tantum per al-            L’indennità una tantum per l’importo di 150 euro è rico-
    tre categorie di soggetti (arti-        nosciuta, d’ufficio dall’Inps, anche a favore:
    colo 19, commi da 9 a 15 e da            degli assicurati che percepiscono per il mese di no-
    17 a 19 del D.L. n. 144/2022)               vembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e

                                                                                                                   3
MySolution | Prima Lettura | 17 novembre 2022
Una tantum 150 euro a pensionati e altri soggetti: i chiarimenti dell’INPS

                                                 15 del D.Lgs. n. 22/2015 (Naspi);
                                               di coloro che nel corso del 2022 percepiscono
                                                 l’indennità di disoccupazione agricola di competenza
                                                 del 2021;
                                             dei lavoratori che sono stati destinatari delle cc.dd.
                                                 indennità Covid-19 di cui dall’articolo 10, commi da 1
                                                 a 9, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto “Sostegni”) e
                                                 dall’articolo 42 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto “So-
                                                 stegni-bis”).
                                            Inoltre, l’indennità è concessa, a domanda, in favore delle
                                            seguenti categorie di lavoratori:
                                             collaboratori coordinati e continuativi di cui
                                                 all’articolo 409 del codice di procedura civile e dotto-
                                                 randi e assegnisti di ricerca;
                                             lavoratori stagionali, a tempo determinato e inter-
                                                 mittenti;
                                             lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
                                                 spettacolo;
                                            Infine, è riconosciuta l’indennità una tantum di importo
                                            pari a 150 euro a favore dei lavoratori autonomi occa-
                                            sionali e degli incaricati alle vendite a domicilio benefi-
                                            ciari dell’indennità una tantum di cui all’articolo 32, commi
                                            15 e 16, del D.L. n. 50/2022.

                                                     Attenzione
                                            Ai lavoratori autonomi e liberi professionisti – qualora
                                            ammessi all’indennità di cui all’articolo 33 del D.L. n.
                                            50/2022 e in presenza del requisito reddituale di cui
                                            all’articolo 20 del D.L. n. 44/2022 – l’indennità è erogata in
                                            unica soluzione nella misura di 350 euro e il pagamento è
                                            effettuato prima della erogazione delle indennità di cui
                                            all’articolo 19, commi da 9 a 15, del D.L. n. 144/2022.
                                            Le indennità una tantum sono erogate dall’Istituto succes-
                                            sivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle de-
                                            nunce UniEmens relative alle retribuzioni di novembre
                                            2022.
                                            Indennità una tantum erogate d’ufficio dall’INPS:
                                             a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupa-
                                                 zione NASpI e DIS-COLL, nonché dei titolari di trat-
                                                 tamenti di mobilità in deroga o di indennità pari alla
                                                 mobilità;
                                             a favore dei titolari di trattamenti di mobilità in de-
                                                 roga e di indennità di importo pari alla mobilità;
                                             a favore dei beneficiari dell’indennità di disoccupa-
                                                 zione agricola di competenza del 2021;
                                             a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità
                                                 Covid-19 di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del D.L.
                                                 n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del D.L. n. 73/2021

                                                                                                                   4
MySolution | Prima Lettura | 17 novembre 2022
Una tantum 150 euro a pensionati e altri soggetti: i chiarimenti dell’INPS

                                               (lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in som-
                                               ministrazione dei settori del turismo e degli stabili-
                                               menti termali; lavoratori dipendenti stagionali e lavo-
                                               ratori in somministrazione appartenenti a settori di-
                                               versi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
                                               lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasio-
                                               nali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; lavo-
                                               ratori dipendenti a tempo determinato dei settori del
                                               turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello
                                               spettacolo);
                                             a favore dei lavoratori autonomi occasionali e degli
                                               incaricati alle vendite a domicilio (già percettori a
                                               domande della precedente indennità una tantum di
                                               200 euro).
                                            Indennità una tantum erogate a domanda dall’INPS:
                                             a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
                                               e dei dottorandi e assegnisti di ricerca (con contratto
                                               attivo alla data del 18 maggio 2022, lavoratori iscritti
                                               alla Gestione separata, non percettori di trattamenti
                                               pensionistici, possessori nel 2021 di un reddito non
                                               superiore a 20.000 euro);
                                             a favore dei lavoratori stagionali, a tempo deter-
                                               minato (anche del settore agricolo) e intermittenti
                                               (con almeno, nel 2021, 50 giornate di lavoro effettivo
                                               nell’ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo sta-
                                               gionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermit-
                                               tente, reddito 2021 non superiore a 20.000 euro);

                                                     Attenzione
                                            Con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro
                                            devono, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavora-
                                            tori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai
                                            agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica
                                            e dalla sussistenza dei requisiti (cfr. Circolare INPS n.
                                            116/2022). Il pagamento da parte dell’INPS sarà residuale,
                                            a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già per-
                                            cepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di no-
                                            vembre 2022, ove spettante.
                                             a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni la-
                                                voratori dello spettacolo sia autonomi che dipen-
                                                denti (con almeno, nel 2021, 50 contributi giornalieri
                                                versati nel predetto Fondo, e che possano fare valere,
                                                per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da
                                                rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a
                                                20.000 euro).

                                                        Attenzione

                                                                                                                   5
MySolution | Prima Lettura | 17 novembre 2022
Una tantum 150 euro a pensionati e altri soggetti: i chiarimenti dell’INPS

                                                 Con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro
                                                 devono, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavora-
                                                 tori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai
                                                 agricoli) e intermittenti, indipendentemente dalla verifica
                                                 e dalla sussistenza dei requisiti (cfr. Circolare INPS n.
                                                 116/2022). Il pagamento da parte dell’INPS sarà residuale,
                                                 a domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già per-
                                                 cepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di no-
                                                 vembre 2022, ove spettante.
                                                 Presentazione della domanda
                                                 I lavoratori potenziali destinatari delle indennità una tan-
                                                 tum che devono farne richiesta diretta, al fine dell’accesso
                                                 all’indennità una tantum, devono presentare domanda
                                                 all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i
                                                 consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli
                                                 Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto.
                                                 La domanda per l’accesso a tali indennità può essere pre-
                                                 sentata dai lavoratori interessati fino al 31 gennaio 2023.
                                                 La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto
                                                 d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibi-
                                                 le dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it,
                                                 seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” >
                                                 “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” ac-
                                                 creditandosi attraverso:
                                                  SPID almeno di livello 2 o superiore;
                                                  Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
                                                  Carta nazionale dei servizi (CNS).
                                                 Possono essere effettuate richieste tramite:
                                                  il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando
                                                       al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente)
                                                       oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a paga-
                                                       mento, in base alla tariffa applicata dai diversi gesto-
                                                       ri);
                                                  gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli
                                                       stessi.

        Riferimenti normativi
   D.L. 23 settembre 2022, n. 144, art. 19
   INPS, Circolare 16 novembre 2022, n. 127

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     MySolution | Prima Lettura | 17 novembre 2022
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