Ecotassa ed Ecobonus sugli autoveicoli - di Giovambattista Palumbo Pubblicato il 2 febbraio 2019 - Commercialista Telematico

Pagina creata da Roberto Arena
 
CONTINUA A LEGGERE
Ecotassa ed Ecobonus sugli autoveicoli - di Giovambattista Palumbo Pubblicato il 2 febbraio 2019 - Commercialista Telematico
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

Ecotassa ed Ecobonus sugli autoveicoli
di Giovambattista Palumbo

Pubblicato il 2 febbraio 2019

Ecobonus e Ecotassa: la Legge di Bilancio 2019 ha programmato da una parte interessantissimi
incentivi a chi acquisterà un’auto elettrica o ibrida e dall’altra parte una nuova (Eco)tassa sugli
autoveicoli. La ratio della nuova “ecotassa” è quella di finanziare, con i suoi introiti, l’incentivo
all’acquisto di auto a basse emissioni, soprattutto elettriche, il cosiddetto ecobonus.
Approfondiamo…

www.commercialistatelematico.com
                                                                                                  |1
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

                                                  Ecotassa e incentivi Ecobonus
Tra gli interventi in Legge di Bilancio (commi da 1031 a 1047 dell’art. 1 – Incentivi per l’acquisto
di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica) sono stati
adottati anche dei disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove, con
emissioni di CO2 superiori ad una certa soglia (crescenti al crescere del livello di emissioni),
oltre che, contestualmente, incentivi sotto forma di sconto sul prezzo, per l’acquisto di
autovetture nuove a basse emissioni.

La nuova misura fiscale è stata chiamata col vecchio nome di Ecotassa.

Il nuovo contributo, l’Ecobonus
Il comma 1031 introduce, in via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo tra i
1.500 e i 6.000 euro per chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia un
autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70
g/KM, e quindi, sostanzialmente, per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.

L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della
circostanza per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un
veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4.
Il contributo sarà erogato solo nel caso di acquisto di autovetture con prezzo di listino (listino
ufficiale della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa) e sarà
corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non
è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Il contributo, come detto, varia in base al numero dei grammi di anidride carbonica (CO2)
emessi per chilometro di emissioni (g/Km).

www.commercialistatelematico.com
                                                                                                 |2
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

In particolare, con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km, il bonus sarà di:
– 6.000 euro con rottamazione;
– 4.000 euro senza rottamazione.
Con emissioni di CO2 tra 21 e 70 g/km, invece, il contributo sarà di:
– 2.500 euro con rottamazione;
– 1.500 euro senza rottamazione.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla
medesima persona intestataria del nuovo veicolo, o a uno dei familiari conviventi alla data
di acquisto.

In caso di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione
deve risultare intestato all’utilizzatore, o a un familiare da almeno dodici mesi (comma 1032).

Adempimenti
Nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato
alla rottamazione (comma 1033).

Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il
mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di
provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico
dell’automobilista (comma 1034).

A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente
autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della
demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Tali veicoli non possono essere
rimessi comunque in circolazione (comma 1035).

Ai sensi del comma 1036 il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di
acquisto dal venditore all’acquirente e non è cumulabile con altri incentivi di carattere
nazionale.

Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del
contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in
compensazione, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 e senza
applicazione dei limiti per le compensazioni stabiliti dall’articolo 34 della legge n. 388/2000 e
dall’articolo l, comma 53, della legge 244 del 2007, presentando esclusivamente il modello F24
in via telematica all’Agenzia delle entrate (comma 1037).

È fatto obbligo alle imprese costruttrici o importatrici di conservare copia della fattura di vendita
e dell’atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, fino al 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita (comma 1038).

Bonus infrastrutture di ricarica
Il nuovo comma 1039 prevede poi una nuova detrazione fiscale per l’acquisto e la posa in opera
di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica.

www.commercialistatelematico.com
                                                                                                  |3
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

In particolare, tale disposizione modifica il decreto legge n. 63 del 2013, inserendo un articolo
aggiuntivo (16-ter) relativo alla disciplina di tale detrazione, riconosciuta ai contribuenti rispetto
all’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute
dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 in relazione all’acquisto o posa in opera di infrastrutture
di ricarica per i veicoli elettrici.

Il bonus, valido anche nel caso di installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
installate nelle parti comuni condominiali (di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice Civile),
sarà pari al 50% delle spese sostenute e dovrà essere calcolato su un ammontare
complessivo di spesa non superiore a 3.000 euro.
Le colonnine di ricarica dovranno essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard
non accessibili al pubblico (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del D.Lgs. n.
257/2016).

La detrazione
La detrazione, in sostanza è:
• ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
• riconosciuta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute;
• calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

Per la disciplina applicativa dell’incentivo e della detrazione si rinvia comunque
all’emanazione di un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell’economia e finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 1040).

Il limite complessivo di spesa, che costituisce limite per la concessione del beneficio, risulta pari
a 60 milioni di euro per il 2019 e a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Ai sensi del comma 1041, per l’erogazione del contributo viene infatti istituito un apposito Fondo
presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019
e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Per il monitoraggio delle misure descritte nei commi 1031 e seguenti è istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale delle
informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 1047).

La nuova tassa
Il comma 1042 istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021,
un’imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi
per chilometro, a carico di chi acquisti, anche in locazione finanziaria, e immatricoli in Italia –
inclusi, ai sensi del comma 1043, anche i veicoli già immatricolati in altri Stati che vengano
reimmatricolati in Italia – un veicolo nuovo di categoria M1, quindi un’autovettura (veicolo a
motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo otto posti a sedere oltre al sedile
del conducente) con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

Viene così rimodulato l’importo da versare in base a 4 fasce di emissioni, indicate nella tabella

www.commercialistatelematico.com
                                                                                                   |4
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

riportata nella norma.

Gli importi dovuti
L’imposta dovuta, che dovrà essere versata mediante modello F24 dall’acquirente o
da chi richiede l’immatricolazione, sarà pari a:
– 1.100 euro, con emissioni di CO2 da 161 a 175 g/km;
– 1.600 euro, con emissioni di CO2 da 176 a 200 g/km;
– 2.000 euro, con emissioni di CO2 da 201 a 250 g/km;
– 2.500 euro, con emissioni di CO2 superiore a 250 g/km.

Il nuovo comma 1044 prevede che l’imposta non sia applicata ai veicoli per uso speciale di cui
all’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/CE: camper, veicoli blindati, ambulanze,
auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli “dolly”,
rimorchi per trasporto eccezionale e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna
delle precedenti definizioni.

Circa le modalità di versamento, come detto, si prevede (comma 1045) che l’imposta venga
versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, in base agli articoli 17 e seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che si applichino, in quanto compatibili, le
disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui
redditi.

Ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle)
Ai fini della determinazione del contributo, il comma 1046 prevede infine che, fino al 31
dicembre 2020, il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro sia quello
relativo al ciclo di prova NEDC (New European Driving Cycle), cioè il vecchio sistema di calcolo
delle emissioni.

Il dato di stima viene riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione di
ciascun veicolo ed è quello da utilizzare per determinare il contributo.

Il ciclo NEDC è costituito dalla ripetizione di quattro cicli “urbani”, a una velocità massima di 50
km/h e uno extraurbano, alla velocità massima di 120 km/h e per stimare i livelli di emissioni
inquinanti dei veicoli e per il consumo di carburante.

Il ciclo NEDC è stato sostituito, a decorrere dal 1° settembre 2017 per i nuovi modelli di auto e
dal 1° settembre 2018 per tutte le nuove immatricolazioni, dal nuovo test denominato WLTP
(procedura mondiale di prova per veicoli leggeri) per la misurazione delle emissioni di CO2, degli
altri inquinanti (ossido di azoto e particelle PM) e dei consumi di carburante.

Moto e motorini elettrici o ibridi
Si evidenzia infine che, per gli incentivi legati all’acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi, la
disciplina è contenuta invece nei commi da 1057 a 1064 della Legge di Bilancio.

***

www.commercialistatelematico.com
                                                                                                    |5
Aggiornarsi, Risolvere, Crescere

Tanto premesso, quanto al contenuto delle specifiche disposizioni di legge, in sintesi, la Legge di
Bilancio 2019 ha dunque introdotto incentivi per l’acquisto di autovetture, moto e motorini
elettrici o ibridi, e detrazioni fiscali per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici (colonnine) e una nuova imposta (cosiddetta ecotassa) per le autovetture
nuove con emissioni di CO2 superiori a 160 g/Km.

Consultando i listini attuali, quanto alla nuova “ecotassa” potrebbero essere coinvolti quasi
280 modelli; ma comprendendo tutti gli allestimenti sfioriamo quota 1.800.

Infatti non è solo questione di motori; ogni equipaggiamento montato sul veicolo ne modifica il
peso e la richiesta di energia, andando a variare il livello dei consumi di carburante e quindi
delle emissioni.

L’ecotassa sarà inoltre a forfait oltre 250 g/Km, indipendentemente dal prezzo di listino (con
dunque la conseguenza che, oltre quella soglia, acquistare un ‘auto per 300.000 Euro o per
50.000 Euro non farà differenza).

La ratio della nuova “ecotassa” è comunque quella di finanziare, con i suoi introiti,
l’incentivo all’acquisto di auto a basse emissioni, soprattutto elettriche, il cosiddetto
ecobonus.
La speranza sarebbe inoltre quella di “convincere” i costruttori a modificare i modelli per
abbassare i livelli di emissioni.
Ma è improbabile che lo facciano per un solo mercato nazionale (e nemmeno il più importante).

2 febbraio 2019

Giovambattista Palumbo

SCOPRI IL NOSTRO ULTIMO FORMULARIO SUL NOLEGGIO AUTO

                                        Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

www.commercialistatelematico.com
                                                                                                             |6
Puoi anche leggere