Domande e Risposte Emergenza Covid-19 - Tutte le informazioni utili relative alle iniziative per l'emergenza Covid-19.

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Domande e Risposte
Emergenza Covid-19
Tutte le informazioni utili relative alle iniziative per l’emergenza Covid-19.

Hai bisogno di aiuto? Ecco come contattarci. lun/ven – 08:30/17:00
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Quali sono i giorni di apertura delle Filiali?
Tutte le nostre Filiali sono aperte al pubblico nelle sole ore antimeridiane dal lunedì al venerdì. Restano, pertanto,
chiuse nel pomeriggio
Come vengono garantiti i servizi e le operazioni nelle Filiali?
A partire dal 25 marzo u.s., si può accedere in filiale solo previo appuntamento, al fine di rispettare le prescrizioni
contenute nel Protocollo integrativo tra ABI e Organizzazioni Sindacali del 16 marzo 2020 recante “Misure di
prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario”.
Come faccio a fissare un appuntamento?
Si può fissare un appuntamento contattando:
•        la Sua filiale di riferimento Clicca QUI
•        il canale di comunicazione dedicato per l’emergenza sanitaria

Che tipi di operazioni si possono eseguire in Filiale?
L’accesso in Filiale è consentito solo per l’esecuzione di operazioni indifferibili e urgenti, non realizzabili attraverso i
canali remoti e gli sportelli automatici. In tal caso l’ingresso in filiale avviene, secondo le indicazioni del personale, in
maniera contingentata e per il tempo strettamente necessario ad eseguire l’operazione, sempre nel rispetto della distanza
minima di due metri.
Cosa si intende per operazioni indifferibili?
Per operazioni indifferibili si intendono le seguenti operazioni strettamente necessarie, se non eseguibili tramite ATM o
Internet Banking:
•        cambio assegni, emissione di assegni circolari e richiesta carnet;
•        cassette sicurezza (se i locali permettono di mantenere le distanze previste dalle disposizioni governative);
•        pagamento pensioni per contanti (per chi non ha una carta di pagamento);
•        pagamento cambiali ed effetti;
•        prelievi di contanti (per chi non ha una carta bancomat);
•        richiesta di emissione di una carta bancomat;
•        versamenti di contanti e assegni (se non disponibile un ATM evoluto);
•        bonifico e pagamento MAV, RAV e pagamento F24 (per chi non ha il servizio di Internet Banking);
•        sottoscrizione del Conto Corrente Conversione DR dedicato a coloro che sono unicamente titolari di libretto di
         risparmio: possibilità di convertire il libretto in conto corrente a condizioni vantaggiose per effettuare tutte le
         operazioni, comodamente da casa, attraverso Internet Banking e Mobile Banking, oppure utilizzando gli ATM
         senza dover accedere in Filiale.
(Messaggio pubblicitario: per le condizioni contrattuali e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare
riferimento ai fogli informativi consultabili presso i nostri sportelli e sul sito internet all’indirizzo www.popves.it).

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Supero i 65 anni e non posso muovermi da casa, posso fare una delega? Cosa devo fare?
È necessario valutare l’effettiva urgenza dell’operazione. Solo in tal caso, in via del tutto eccezionale, sarà possibile
effettuare una richiesta a mezzo PEC o raccomandata A/R per delegare una persona già cliente della Banca. Nella
richiesta devono essere presenti:
•    le generalità e la firma del delegante
•    il rapporto per cui si richiede la delega (es. conto corrente n. xxxxxxxx)
•    le generalità e la firma del delegato
•    le operazioni ammesse (versamento, prelevamento, ecc.)
•    la copia di un documento di identità di entrambi i soggetti
La Banca effettuerà una verifica sulla firma e una verifica telefonica nei confronti del titolare del rapporto. Dopo la fine
dell’emergenza, questa delega dovrà essere sanata sottoscrivendo i documenti previsti dalla normativa.
Ci sono limitazioni per le entrate in Banca?
Per la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti, per l’ingresso nelle Filiali della nostra Banca, la clientela deve
osservare le seguenti istruzioni:
•    è prescritto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) e altri sintomi
     influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria;
•    si entra in Banca attraversando la bussola di ingresso uno per volta;
•    l’accesso in Banca è consentito a un numero di clienti non superiore a quello dei dipendenti all’interno, come da
     disposizioni del Ministero della Salute, al fine di evitare affollamento, raccomandando di eseguire le operazioni in
     Banca sempre nel rispetto della distanza minima di due metri e di sostare per un tempo non superiore ai 15 minuti;
•    i clienti devono indossare la mascherina e guanti monouso inoltre saranno sottoposti a rilevazione temperatura
     corporea;
•    chi avesse avuto contatti con persone classificate come caso “probabile o confermato” al Covid-19, ovvero si è
     trovato in presenza di “contatti sospetti”, è invitato a procedere ai dovuti controlli sanitari prima di accedere in
     Banca, informando direttamente le Autorità Sanitarie.
In considerazione di tali prescrizioni l’ingresso ai locali è contingentato e, di conseguenza, si possono creare code
esterne di attesa.
Qual è la filiale con ATM Cash-in e versamento assegni più vicina?
Le Filiali in cui è presente un apparato self banking esterno sono le seguenti:
•    San Giuseppe Vesuviano – Via passanti 34
•    Nola – Via Variante SS7/Bis 331
•    Napoli – Via Bracco 31
•    Striano – Via Serafino 19 (solo cassa continua)
Ho bisogno della certificazione ISEE, me la potete inviare?
É possibile richiedere i dati ISEE tramite e-mail alla propria Filiale di riferimento. Nella richiesta bisogna circostanziare
su quale posizione si intende ricevere la certificazione (sulla posizione individuale o su altre cointestazioni).
Ricordiamo che questo dato è disponibile sull’estratto conto di dicembre 2019, ricevuto per posta o via mail, oppure
consultabile attraverso l’home banking.
Ho la Carta Bancomat in scadenza, come posso sostituirla?
Verifichi sulla carta che effettivamente sia indicata come data di scadenza 04/20 o 05/20; in queste due ipotesi la
scadenza prevista è l’ultimo giorno del mese, quindi può utilizzare tranquillamente la sua carta fino alla fine di aprile o
maggio. Se ritiene di dover necessariamente procedere alla sua sostituzione in questi giorni, può contattare
telefonicamente la sua filiale di riferimento per fissare un appuntamento con il collega che le potrà rilasciare in pochi
minuti, una nuova carta di debito, utilizzabile, tra l’altro, anche per gli acquisti su internet, oltre che naturalmente per
prelevare contanti da qualsiasi ATM.

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Come posso pagare le bollette postali senza andare in banca?
Potrà eseguire l’operazione di pagamento tramite l’internet banking; oppure può utilizzare il nostro servizio ATM, ma
le ricordiamo che non è raccomandato uscire se non assolutamente necessario.
Le ricordo inoltre che, attraverso il nostro Internet banking, si possono pagare anche i MAV, e si possono comodamente
fare anche le ricariche telefoniche.
Cosa posso pagare con l’internet Banking?
Con l’internet Banking, da Pc o da app, può tranquillamente effettuare le consuete operazioni dispositive, senza uscire
di casa.
Oltre a controllare il suo saldo disponibile di c/c e visualizzare la Sua situazione patrimoniale, può effettuare i seguenti
pagamenti:
•    Bonifici (Ordinari in Euro, Estero o ripetitivi)
•    Deleghe F24
•    Bollettino Mav
•    Bollettino Rav
•    Bollettino Postale ssb
•    Ricarica Cellulare
•    Pagamento Bollo Aci, bollettini verso la Pubblica Amministrazione ( es. ASL, INPS, Comuni, Università, ACI,
     etc..) tramite la funzionalit Cbill pagoPa
•    Mandati SDD
•    Bollettini Freccia
Avrei necessità di avere informazioni sui miei investimenti, ma la filiale è chiusa, cosa posso fare?
1.   se cliente titolare di contratto di Internet Banking una informativa di primo livello è disponibile:
     utilizzando l’APP dal suo smartphone
     da l’internet Banking
2.   Se non si è titolare di un contratto di Internet Banking
1.   Per avere informazione su investimenti, finanziamenti e sui servizi bancari in genere Le consigliamo di contattare
     preventivamente la filiale.
Non voglio sospendere la rata, devo comunicare qualcosa?
Non occorre fare nulla, la rata verrà addebitata regolarmente come sempre.
Quali sono le condizioni per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della
prima casa secondo quanto disposto attraverso il Fondo di Solidarietà?
I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa possono sospendere il pagamento delle rate, fino a
diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul
reddito complessivo del nucleo familiare:
•    cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
•    cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
•    cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
•    morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale,
titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in
possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.
Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È
ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non
superi i novanta giorni consecutivi. Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal

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lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei
provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
I lavoratori autonomi ed i liberi professionisti possono accedere alla sospensione del pagamento delle
rate del mutuo per l’acquisto della prima casa?
Sì, il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai
sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel
minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al
33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Per accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa è
necessario produrre l’Isee?
No, viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente
l’Isee per l’accesso al Fondo.
Quali sono gli interventi predisposti dal Governo con il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese?
Le misure introdotte dal Governo prevedono:
a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo,
    ove previste;
b) l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta é incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del
    Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie
    con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
    1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora
    nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno
    disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può
    superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività; 2) il 25 per cento del fatturato totale del
    beneficiario nel 2019; 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
    mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti
    non superiore a 499; tale fabbisogno é attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
    del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
d) l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore
    conceda nuova finanza per almeno 10 per cento del debito residuo; tali operazioni finanziarie sono garantite nella
    misura dell’80%;
e) il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80
    per cento la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse
    comunitarie dei fondi strutturali;
f) l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per
     norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus;
g) l’esclusione del modulo «andamentale» ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta
    esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che
    registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
h) l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;
i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti
     limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata
     rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
j) la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a
     imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia. La crescita del portafoglio garantito sar ancora maggiore
     laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i
     confidi;
k) l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle
    garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro;

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l) la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o
     filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di
     riferimento;
m) la sospensione per tre mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.
n) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in
    riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
    Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla
    concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
    professioni la cui attività d'impresa é stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione
    autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché
    tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una
    durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto
    beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla
    data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra
    idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo
    finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare
    complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore
    all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni
    delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
    dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
    cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei
    ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
    In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di
    interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene
    conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non
    superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della
    differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo
    finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n.
    232, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di
    garanzia per le piccole e medie imprese é concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il
    soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica
    formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
    medesimo.
Per le imprese sono previste moratorie e sospensioni?
Sì, il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno
contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. Per tali finanziamenti la misura
predisposta dal Governo dispone che:
a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono
    essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle
    stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli
    intermediari né per le imprese;
c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi
    tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità
    degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o
    maggiori oneri per entrambe le parti.
La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino
esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano
comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le
imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta
della diffusione dell’epidemia Covid-19. Infine la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui
sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate
dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante.
La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in
Italia.

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Il Fondo Pmi può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o
professioni?
Si, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo Pmi per ricevere una
garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a tre mila euro e per un periodo massimo di 18 mesi
meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.
Le nuove forme di garanzia sono destinate anche al settore dell’agricoltura e della pesca?
Sì, il Governo ha esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dall’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (Ismea). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’Ismea per tali misure di
garanzia.

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