Disegno di legge A.S. 1729 - Conversione in legge del DL 162/2019 Schede di lettura - FP Cisl Sicilia

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Disegno di legge A.S. 1729
Conversione in legge del DL 162/2019
   (Decreto Milleproroghe 2020)

        Schede di lettura
CISL Funzione Pubblica

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                             NORME DI INTERESSE TRASVERSALE

Procedure straordinarie di stabilizzazione (Art. 1, comma 1 e 1 bis)
L’art. 1 comma 1 conferma lo spostamento del termine temporale per procedere con le
stabilizzazioni del personale precario nelle pubbliche amministrazioni al 31 dicembre 2021
(precedentemente previsto nel triennio 2018 - 2020) secondo la disciplina dettata dall’art. 20 del
D.Lgs. n. 75/2017.

Durante l’iter legislativo del ddl di conversione è stata inserita una ulteriore modifica migliorativa
(art. 1, comma 1 bis) che determina un positivo ampliamento della platea di coloro che potranno
essere stabilizzati. Viene spostata al 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre 2017, la data entro
la quale si richiede il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 20 comma 1 lett. c) del d.lgs. 75/2017,
ovvero la maturazione di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni,
alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione.

Progressioni verticali (Art. 1, comma 1 ter)
L’art. 1 comma 1 ter, introdotto dalla Camera in sede di conversione del d.l. 162/2019, proroga di
due anni, al 31.12.2022 in luogo del 31.12.2020, la misura introdotta dall’art. 22 comma 15 del d.l.
75/2017 che, al fine di valorizzare le professionalità interne, consente di attivare procedure selettive
per la progressione verticale riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di
studio richiesti per l’accesso dall’esterno e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.
La norma succitata, inoltre, innalza la percentuale di posti riservati agli interni dall’attuale 20 per
cento al 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite
per la relativa area o categoria

Bandi di mobilità (Art. 1, comma 10-octies)
L’articolo 1, comma 10-octies, introdotto nel corso dell’iter di discussione del ddl, stabilisce che, a
decorrere dal 1° marzo del 2020, le amministrazioni pubblichino sul Portale del Dipartimento per la
funzione pubblica i bandi di mobilità relativi al passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse.
A tal fine si prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in
Conferenza unificata, saranno disciplinate le modalità di pubblicazione sul sito degli avvisi di
mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni; dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico
impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le
amministrazioni possono attingere, nei limiti di validità delle stesse (limite ridotto a due anni dalla
legge di bilancio 2020). Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’articolo 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, di utilizzare anche le graduatorie di concorsi approvate da altre
amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

Misure di accelerazione delle procedure concorsuali (Art. 18, commi da 1-bis a 1- septies)
Durante l’iter di conversione del dl 162/2019 sono state introdotte alcune norme relative ai concorsi
per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni e alle funzioni della Commissione
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
In particolare, si dispone l’utilizzo di specifiche risorse finalizzate alla realizzazione di strutture
tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici, al fine di rivedere le procedure

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di selezione del personale riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso misure di
automazione e digitalizzazione delle suddette procedure.
Le modifiche apportate alla lettera d) del comma 1-ter e al comma 1-quater ed 1-quinquies
riguardano la composizione, il trattamento economico dei membri e le funzioni della Commissione
per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). In
particolare, oltre a prevedere nuove disposizioni sulla composizione, si dettagliano le funzioni della
Commissione, inserendo le previsioni contenute nel più recente decreto di nomina (D.M. 16 maggio
2018) in un testo di rango legislativo, ovvero l’art. 35, comma 5 del d.lgs. 165/2001 dove si
esplicita che la Commissione è chiamata ad approvare i bandi di concorsi per il reclutamento di
personale a tempo indeterminato; indìre i bandi di concorso e nominare le commissioni
esaminatrici; validare le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle
commissioni esaminatrici; assegnare i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle
amministrazioni pubbliche interessate; adottare ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. Si ricorda
che per le amministrazioni diverse da quelle centrali sussiste una mera facoltà di rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica ed alla suddetta Commissione RIPAM per lo svolgimento
delle procedure concorsuali.

Termini di prescrizione degli obblighi contributivi (Art. 11, comma 5)
L’art. 11 comma 5 sostituisce integralmente l’articolo 3, comma 10-bis, della L. 335/1995 (c.d.
“riforma Dini”) che, per i rapporti di pubblico impiego, dispone fino al 31 dicembre 2021 la
mancata applicazione dei termini di prescrizione connessi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria in capo alle amministrazioni pubbliche afferenti ai periodi fino al
31 dicembre 2014. Con la modifica introdotta dal Decreto Milleproroghe viene esplicitato che,
oltre che alle gestioni previdenziali esclusive, l’ambito di applicazione della norma riguarda anche i
Fondi per i trattamenti di previdenza, di fine rapporto e di fine servizio amministrati dall’INPS
e la disapplicazione dei termini di prescrizione viene estesa ai periodi di competenza fino al 31
dicembre 2015 (dal 31 dicembre 2014 previsto a legislazione vigente) e prolungata fino al
31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021 previsto a legislazione vigente).

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                               COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

Termine di validità delle graduatorie per assunzioni degli assistenti giudiziari (Art. 1, comma
5-bis)
L’art.1, comma 5-bis, introdotto durante l’iter di conversione del d.l. 162/2019, dispone la proroga
al 30 giugno 2021 delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 relative ai concorsi
per le assunzioni di personale dell’amministrazione giudiziaria con la qualifica di Assistente
giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-
2021. La norma deroga alle disposizioni di cui all’articolo l, comma 147 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio per il 2020), che prevedeva lo scorrimento di quelle
graduatorie fino al 30 settembre 2020.
Riguardo alla nuova disciplina generale sui termini di validità delle graduatorie posta
dall’articolo 1, comma 147, della L. n. 160 e dall’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165, si
ricorda che essa prevede (ferma restando la validità di eventuali periodi di validità inferiori
stabiliti da leggi regionali):
    • il termine di validità del 30 marzo 2020 per le graduatorie approvate nel 2011.
         L’utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria da
         parte dei soggetti interessati di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da
         ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed
         economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo
         superamento di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità;
    • il termine di validità del 30 settembre 2020 per le graduatorie approvate negli anni dal 2012
         al 2017;
    • il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate negli
         anni 2018 e 2019;
    • il termine mobile di due anni dalla data di approvazione per le graduatorie
         approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Assunzioni Ministero della Salute (Art. 1, comma 5–ter)
La norma autorizza il Ministero della Salute ad avviare un reclutamento straordinario a tempo
indeterminato, attraverso appositi concorsi pubblici finalizzati all’assunzione di
50 unità di personale non dirigenziale con professionalità tecnica, appartenente all’Area III
(posizione economica Fl) e 13 dirigenti di livello non generale da imputare all’aliquota dei dirigenti
sanitari, con corrispondente incremento della dotazione organica e dei pertinenti fondi per
l’incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute. Il
reclutamento è autorizzato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione
vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità ed in deroga all’obbligo di
adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6 ter del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.

Assunzioni Agenzia dogane e monopoli (Art. 4, comma 1)
L’art. 4, comma 1, lettere a) e b), modificando l’articolo 6–bis, commi 1 e 3, del dl 109/2019,
proroga di un anno (a tutto il 2020) il termine per procedere ad assumere personale con contratti di
lavoro a tempo indeterminato in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta in
particolare di 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, e di 20 unità di personale di
III area, seconda fascia retributiva.

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Proroga contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi
dell’articolo 8 del decreto–legge n. 83 del 2014 (Art. 7, comma 6)
L’art. 7 comma 6, fermo restando il rispetto del limite di durata massima complessiva di 36 mesi,
anche non consecutivi, proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di 1 milione per il
2020, i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi
dell’articolo 8 del dl 83/2014, ovvero per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento
dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento
degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché
valorizzazione dei beni culturali in gestione.

Assunzioni MIBACT (Art. 7, comma 10–quater)
L’art. 7 comma 10 quater autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a
coprire per l’anno 2020 i posti vacanti determinatisi nei profili professionali delle Aree II e III a
seguito di specifiche rinunce verificatesi prima del completamento del periodo di prova o cessazioni
del rapporto di lavoro intervenute a vario titolo, con riferimento al personale inquadrato ai sensi
dell’art. 1, comma 432 della legge 205/20181, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche
nazionali relative a procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, alla II e alla III
Area.

Manutenzione uffici giudiziari (Articolo 8, comma 2)
L’art. 8, comma 2, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli
uffici giudiziari previsto dalla legge di stabilità 2015, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2020,
la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale distaccato o comandato presso gli
uffici, per adempiere alle attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla
base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali.

Mobilità del personale non dirigenziale del Ministero della della giustizia (Articolo 8, comma
3)
L’art. 8 comma 3 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale
dell’amministrazione della giustizia prorogando al 31 dicembre 2020, in luogo del 31 dicembre
2019, la misura introdotta dall’art. 4 comma 2 del dl 168/2016 che vieta di poter comandare,
distaccare o assegnare ad altre amministrazioni il personale non dirigenziale salvo che vi sia il
“nulla osta dell'amministrazione della giustizia”. Tale proroga, come precisa la relazione
illustrativa, è finalizzata a "garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari nel periodo in cui
si sta avviando un importante processo assunzionale e evitare il continuo depauperamento del
personale in servizio presso il Ministero della giustizia" .

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  Art. 1 comma 342 legge 145/2018 “In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' coprire, per l'anno
2019, le proprie carenze di personale nei profili professionali delle Aree II e III assumendo in ordine di graduatoria,
nel limite massimo del 50 per cento delle facolta' assunzionali per l'anno 2019 come accertate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
candidati che, nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente all'Area II e all'Area III con
graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010, si sono collocati nelle graduatorie medesime in posizione utile
in base al numero di posti previsto dai rispettivi bandi per la cui copertura dei posti e' stata indetta ciascuna
procedura”.

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Assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo del Ministero della giustizia
(Articolo 8, commi 6-bis e 6-ter)
L’articolo 8, commi 6-bis e 6-ter, introdotti nel corso dell’iter di conversione del decreto legge,
aumentano di 295 unità il contingente di personale amministrativo che il Ministero della giustizia
può assumere a tempo determinato per l’eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di
esecuzione delle sentenze penali di condanna.
In particolare, le modifiche intervengono sull’articolo 8 del decreto- legge n. 53 del 2019, che ha
autorizzato il Ministero della giustizia ad effettuare assunzioni a tempo determinato di durata
annuale, fino ad un massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, anche in
sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a
legislazione vigente. Inoltre, per quanto riguarda la durata dei contratti di lavoro a tempo
determinato, il comma 6-bis sostituisce alla “durata annuale” una durata “non superiore a 12 mesi”
specificando che comunque tali contratti avranno scadenza finale il 31 dicembre 2020.

Assunzioni Ministero della difesa (Art. 9)
L’art. 9, modificando il comma 1–bis dell’articolo 2259–bis del Codice dell’ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, consente, fino all’anno 2020, l’assunzione di
personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari, nella misura del 60 per cento
delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di turn
over.

Incremento Fondi indennità di Amministrazione – Ministero dell’Interno (Art. 21 bis)
L’articolo 21-bis introdotto nel corso dell’iter di conversione in legge del d.l. 162/2019 incrementa
le risorse da destinare all’aumento dell’indennità di amministrazione spettante al personale non
dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
In dettaglio, l’incremento, pari a 5 mln di euro, costituisce l’importo delle risorse da utilizzare in
sede di contrattazione collettiva 2019/2021 per determinare la nuova misura dell’indennità di
amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Come spiega la Relazione Illustrativa, “si tratta di una misura … ulteriore rispetto a quelle
introdotte con la legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160, commi 143, 144) e
finalizzate all’armonizzazione dei trattamenti accessori del personale dei Ministeri, volta
specificamente ad accelerare, attraverso l’utilizzo di risorse proprie del Ministero dell'interno, la
progressiva perequazione della suddetta indennità a quella, più remunerativa, in godimento al
personale di altre Amministrazioni. Con l’attribuzione di tali risorse finanziarie si intendono
compensare le ulteriori, consistenti attività espletate anche dal personale contrattualizzato non
dirigenziale, a seguito dell’esponenziale aumento di competenze dell’Amministrazione
dell'Interno”.

Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente (Art. 24 comma 1)
L’art. 24 comma 1 differisce al triennio 2020-2022 il termine per l’assunzione di 50 unità di
personale appartenenti all’area II, posizione economica F2 prevista all’articolo 1, comma 317, della
legge di bilancio 2019 per il triennio 2019-2021. La relazione illustrativa al disegno di legge di
conversione afferma che il differimento del termine per le assunzioni di personale dell’area II
presso il Ministero si inscrive in un quadro in cui le procedure concorsuali per le figure
professionali in rilievo non sono state ancora avviate alla luce dell’erronea indicazione, nel comma
317 richiamato, della fascia economica in F1 anziché F2, rendendosi necessario prevedere tale
differimento temporale unitamente alla correzione della norma.

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Potenziamento delle Agenzie fiscali (Articolo 40-bis)
L’articolo 40-bis, introdotto durante l’iter di conversione in legge del d.l. 162/2019, stabilisce
alcune misure volte ad aumentare il trattamento accessorio del personale delle Agenzie fiscali.
La disposizione stabilisce che, in deroga al tetto disposto dall’art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, a
decorrere dal 2020, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono
autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio per un importo massimo
rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, per il finanziamento delle posizioni
organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, in aggiunta alle risorse
complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. La norma specifica, inoltre, che tale
incremento si rende necessario al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione
amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica
e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più
incisiva azione di contrasto all'evasione fiscale nazionale e internazionale.
Inoltre, sempre in deroga all’art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017, si dispone un incremento delle risorse
certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane e
Monopoli, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, pari a 6 milioni a decorrere dal 2020 e a
ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dal 2021, per l’Agenzia delle Entrate, e pari a 3,5 milioni di
euro a decorrere dal 2020 per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

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Personale della ricerca sanitaria IRCSS e IZS (Art. 25, comma 4)
L’art. 25 comma 4, che non ha subito modifiche durante l’iter di conversione del d.l. 162/2019,
modifica i termini per la maturazione dei requisiti richiesti per la stabilizzazione del personale
appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, presso
gli IRCCS pubblici e gli IZS, prevedendo la possibilità di assumere con contratto di lavoro a tempo
determinato chi abbia maturato, al 31 dicembre 2019, un’anzianità di servizio di almeno tre anni
negli ultimi sette (in luogo dei tre anni negli ultimi cinque maturati al 31 dicembre 2017, previsti
dalla norma pre-vigente).

Elenchi speciali professioni sanitarie (Art. 5, comma 5)
Viene confermata la misura prevista all’art. 5 comma 5 del d.l. 162/2019 (Decreto Milleproroghe)
che proroga di 6 mesi, al 30 giugno 2020, il termine per l'iscrizione all’elenco speciale delle
professioni sanitarie (art. 1 comma n. 537 della L. 145/2018).

Spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale nelle province
autonome di Trento e Bolzano (Art. 25, comma 4-septies)
L’art. 25 comma 4-septies - inserito durante l’iter di conversione in legge - corregge defintivamente
il testo dell’art. 11 d.l. 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) che aveva impropriamente incluso le
Province autonome di Trento e Bolzano dall’ambito di applicazione dei limiti di spesa per il
personale.

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Termini temporali di validità delle graduatorie concorsuali. Deroga per il personale del
settore educativo-scolastico (Art. 1, comma 10–undecies)
L’art.1, comma 10 -undecies, introdotto in sede di conversione del decreto, con riferimento alle
graduatorie approvate entro il 2019, esclude le assunzioni del personale delle scuole e degli asili
comunali dall’ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle
graduatorie dei concorsi pubblici stabiliti dall’art. 147 bis della legge 160/2019. Riguardo alla
succitata disciplina generale si ricorda che essa prevede (fermi restando eventuali periodi di
validità inferiori stabiliti da leggi regionali):
    • il termine di validità del 30 marzo 2020 per le graduatorie approvate nel 2011.
        L'utilizzo della graduatoria entro tale termine è ammesso previa frequenza obbligatoria da
        parte dei soggetti interessati di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da
        ciascuna amministrazione e previo superamento di un apposito esame-colloquio,
        diretto a verificarne la perdurante idoneità;
    • il termine di validità del 30 settembre 2020 per le graduatorie approvate negli anni dal 2012
        al 2017;
    • il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione per le graduatorie approvate negli
        anni 2018 e 2019;
    • il termine mobile di due anni dalla data di approvazione per le graduatorie
        approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili (Articolo 1, comma 1-quater)
Il comma 1-quater dell’articolo 1 modifica i termini temporali della procedura di riparto di
alcune risorse finanziarie, relative ad assunzioni a tempo indeterminato, da parte di
pubbliche amministrazioni, di soggetti impegnati in lavori socialmente utili. Più in particolare, la
modifica riguarda l’articolo 1, comma 497, della legge 160/2019 che consente, per tali
assunzioni, anche l'utilizzo delle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-
bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e
per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni
incrementate, a decorrere dal 2020, nella misura di 9 milioni di euro annui.
Una nota del Dipartimento della funzione pubblica del 30 gennaio 2020 rileva che l’utilizzo delle
suddette risorse ai fini in oggetto concerne le seguenti amministrazioni regionali utilizzatrici:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia. Ai fini dell’utilizzo, le risorse devono essere ripartite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza
unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno 2020 (in
luogo del 31 marzo 2020). Ai fini del riparto, le amministrazioni interessate, entro il 30
aprile 2020 (in luogo del 31 gennaio 2020), presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento della funzione pubblica. La suddetta nota specifica anche che l’utilizzo
delle risorse stanziate da luogo ad un contributo statale in favore dell’amministrazione pari
ad un importo annuo di 9.296,22 euro per ciascun lavoratore (decorrente dalla data di
assunzione a tempo indeterminato), ferma restando la cumulabilità con eventuali altri
contributi regionali.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, commi da 446 a 449, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, con
riferimento al triennio 2019-2021, le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti impegnati in
lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità:
    • sono effettuate mediante prova di idoneità, con riferimento ai profili professionali per i
        quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo,

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         e mediante procedure concorsuali riservate (per titoli ed esami) per gli altri profili.
         Entrambe le tipologie di procedure sono organizzate (per figure professionali
         omogenee) dal Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione
         per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni
         (RIPAM);
     • possono concernere i soggetti che abbiano svolto lavori socialmente utili o attività di
         pubblica utilità per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (o
         che abbiano gli altri requisiti di anzianità di servizio richiamati dal citato comma
         446, lettera a), dell’articolo 1 della L. n. 145).
Si ricorda inoltre che con riferimento alle assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni già
utilizzatrici dei soggetti in esame, non si richiede la condizione del rispetto del piano di fabbisogno
del personale ed è consentita una deroga ai limiti della dotazione organica nonché a quelli
stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente (per il solo anno 2020 i soggetti sono assunti
in qualità di lavoratori sovrannumerari).

Proroga di rapporti a tempo determinato per assunzioni dettate da norme speciali (Art. 5-
comma 5 quater)
L’art. 5, comma 5–quater permette agli enti locali di prorogare di ulteriori 12 mesi, fino ad un
massimo di 24 mesi:
   • i rapporti di lavoro a tempo determinato degli assistenti sociali assunti, ai sensi della
        legge di bilancio 2018 (art.1, co. 200, legge 205/2017), al fine di garantire il servizio
        sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, nonché l’erogazione
        degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà;
   • i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del Programma Operativo
        Nazionale Inclusione (PON Inclusione) per l'attivazione e la realizzazione dei progetti
        utili per la collettività (PUC) (art. 12, comma 12, del decreto legge 4/2019;
   • i rapporti di lavoro finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione
        (PON Inclusione) per il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali di contrasto alla
        povertà nonché degli interventi e i servizi con riferimento all'obiettivo tematico della
        promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità (art. 7, comma 7, del D.Lgs. 147/2017)

Scorrimento graduatorie enti locali (Art. 17, comma 1 bis)
Nel corso dell’esame del ddl di conversione è stato introdotto il comma 1- bis dell’art. 17 che
consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei
fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la
copertura dei posti previsti nel medesimo piano. Tale facoltà è attribuita in deroga all’art. 91,
comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di cui al d.lgs. n.267/2000),
ai sensi del quale per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangano efficaci per tre anni dalla
data di pubblicazione per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente
vacanti e disponibili (con eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione
del concorso medesimo).

Facoltà assunzionali dei Comuni (art. 17, comma 1 ter)
Nel corso dell’esame del ddl è stato inserito il comma 1-quater che modifica l'art.33, comma 2, del
decreto-legge n.34 del 2019, che attribuisce ai Comuni la facoltà di assumere a tempo indeterminato
nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto
ministeriale.

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Il valore soglia è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, senza tener conto degli stanziamenti iscritti nel
bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità.
Il testo vigente dell’art.33, comma 2 demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione delle
fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica),
delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che
si collocano al disotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché di un valore soglia
superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia
superiore.
La norma inoltre dispone che i comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori
soglia non possono incrementare “la spesa di personale registrata” nell'ultimo rendiconto della
gestione approvato. Un emendamento accolto in sede di conversione del Decreto Milleproroghe
modifica questa disposizione stabilendo che tali comuni non possono incrementare “il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato” nell’ultimo rendiconto della gestione
approvato. La finalità della modifca introdotta è quella di offrire ai comuni maggiore spazio di
manovra, potendo questi ultimi incrementare la spesa di personale registrata in sede di rendiconto, a
condizione che non si incrementi il valore di tale rapporto (in cui oltre alla spesa di personale rileva
l’andamento delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti).

Misure di sostegno ai piccoli comuni (art. 18, commi 2 e 2 bis)
L’art. 18 co. 2 del dl Milleproroghe, modificato durante l’iter di conversione in legge, introduce
misure di sostegno per i piccoli comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti. Si demanda
al Formez Pa, in via sperimentale per il triennio 2020-2022, l’attuazione di misure di sostegno delle
attività istituzionali fondamentali dei piccoli comuni, ovvero la realizzazione di azioni di supporto
specialistico per consentire lo svolgimento/sviluppo di servizi di base tra i quali la norma esplicita
le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea,
al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi UE, e in favore dei comuni in
dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno
alla gestione finanziaria e contabile.
Il comma 2-bis autorizza i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di
riequilibrio pluriennale approvato ad assumere, in via prioritaria, personale di livello apicale degli
uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.

Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni (Articolo 18-bis)
L’articolo 18-bis, introdotto in sede di conversione, differisce al 31 dicembre 2020 il termine a
partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per
i piccoli comuni, nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019.
La disciplina oggetto dell’intervento normativo è contenuta all’articolo 14, commi da 26 a 31, del
D.L. 78 del 2010 che hanno individuato l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi
dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e hanno stabilito per i Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o
appartenuti a comunità montane) l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni
fondamentali mediante unione di comuni o convenzione.

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Durata del contratto del personale degli uffici di diretta collaborazione negli enti locali.
Interpretazione autentica dell’art. 90 TUEL (Articolo 18-ter)
Il nuovo articolo 18-ter reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 90 del Testo unico
degli enti locali (D.Lgs. 267/2000), che consente, attraverso una specifica previsione in tal senso del
regolamento comunale o provinciale degli uffici e dei servizi, di costituire uffici di diretta
collaborazione del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori. Si ricorda
che possono far parte di tali uffici sia dipendenti dell’ente locale, sia personale esterno assunto con
contratto a tempo determinato. Se si tratta di personale dipendente da altra pubblica
amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e viene retribuito applicando il contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali.
Con la norma approvata nel corso dell’iter di conversione si specifica che l’art. 90 si interpreta nel
senso che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del personale assunto presso gli
uffici di staff non può avere in ogni caso durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica.
Tale interpretazione vige, secondo quanto specificato dalla norma, anche in deroga alla disciplina
sulla durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedono
specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

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                                             DIRIGENZA PUBBLICA

 Sospensione delle modalità di reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia (Art. 1,
comma 6)
L’art. 1 comma 6 introdotto in sede di discussione del ddl, prevede la sospensione fino al 31
dicembre 2020 della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia stabilita
dall'articolo 28–bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. In base a tale disciplina, l’accesso alla
qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
e negli enti pubblici non economici avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite
concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni sulla base di criteri
generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al
concorso sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno maturato
almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio
e professionali individuati nei bandi di concorso.

La disposizione, inoltre, fissa al 10 per cento (in luogo di quella finora vigente stabilita all’8 per
cento), la percentuale massima prevista dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001, che consente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia a persone di
comprovata qualificazione professionale esterne all'amministrazione, ovvero a personale pubblico
non dirigente (anche appartenente all’amministrazione conferente), a valere sulle facoltà
assunzionali di ciascuna amministrazione.

In via analoga, con una ulteriore modifica approvata in sede di conversione del d.l. 162/2019, si
eleva dal 30 al 38 per cento della dotazione organica dei dirigenti di secondo livello la percentuale
di incarichi di funzione dirigenziale che possono essere coperti in alcuni enti di ricerca2 da
personale esterno. La materia è oggi disciplinata dal comma 6-quater dell’articolo 19 del D.Lgs.
165/2001, che fissa il numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili nei
summenzionati enti di ricerca rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti
alla seconda fascia.
Gli incarichi ulteriori rispetto alle percentuali previste in via generale per le pubbliche
amministrazioni (art. 19, co. 6) devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa
selezione interna volta ad accertare “il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica
professionalità” nelle materie oggetto dell'incarico.

Obblighi di trasparenza per i dirigenti pubblici (Art. 1, commi 7-7–quater)
Il comma 7 dispone che fino al 31 dicembre 2020 la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche
amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici non
costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni. Fanno
eccezione i dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario
generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per
i quali continua a trovare applicazione la disciplina vigente relativa agli obblighi di pubblicazione

2
  Gli enti di ricerca a cui si riferisce la norma sono quelli previsti dall’art. 8 del d.P.C.m. 593 del 1993: gli enti
scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui all’apposita tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e s.m.i.;
l’Istituto superiore di sanità (ISS); l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori: ISFOL;
l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; il Centro
interforze studi per le applicazioni militari: CISAM; il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale (CSSN); l’Area di
ricerca di Trieste, riordinato come Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park.

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CISL Funzione Pubblica

(ex art. 14 D.Lgs. 33/2013). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in
ragione del pregiudizio per la sicurezza.
Viene specificato che la previsione è adottata nelle more dell’adozione dei provvedimenti di
adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l’obbligo
di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità. Viene
quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la
privacy, l’individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari
di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri.
Ulteriori disposizioni stabiliscono che non è consentita l’indicizzazione dei dati delle informazioni
oggetto del regolamento (comma 7-ter) e che gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche ai
componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni
mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie
costituito presso il Ministero dell’interno (comma 7-quater).

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali (Articolo
16-ter)
L’articolo 16-ter, introdotto durante l’iter di conversione del d.l. 162/2019, introduce molte novità
riferite al reclutamento dei segretari comunali e provinciali. In particolare, si riduce la durata del
corso-concorso di formazione e del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali e viene
introdotta una verifica da effettuare durante il corso e obblighi formativi suppletivi dopo la prima
nomina.
Viene prevista poi la possibilità di riservare ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni il 30 per
cento dei posti al concorso pubblico per esami che consente l’accesso al corso-concorso per
segretari comunali e provinciali. È istituita inoltre una sessione aggiuntiva al corso-concorso
bandito nel 2018 finalizzata all’iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale.
Con la finalità di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede poi la possibilità di
conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con
determinati requisiti. Si interviene, infine, sulla disciplina relativa alle classi demografiche dei
comuni ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali, prevedendo che esse siano determinate, in
caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni.
Vediamo più nel dettaglio le succitate novità.
Il comma 1 riduce da 18 a 6 mesi la durata del corso-concorso di formazione per i segretari
comunali e provinciali. Parimenti è ridotta 6 a 2 mesi la durata del tirocinio pratico presso uno o più
comuni che segue l’abilitazione successiva al corso concorso. Si stabilisce inoltre che, durante il
corso, sia prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento secondo criteri stabiliti dall’Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, nei due anni successivi alla prima nomina, i
segretari assolvono, a pena di cancellazione dall’Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, ad obblighi formativi suppletivi, pari ad almeno 120 ore annuali. L’assolvimento di tali
obblighi formativi avviene mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità
telematiche, nell'ambito della ordinaria programmazione didattica i cui indirizzi sono definiti e
approvati dal Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio direttivo per l’Albo Nazionale dei
segretari, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali (ai sensi dell'articolo 10, comma 7,
lettera b), del D.L. 174/ 2012).
Il comma 2 introduce una riserva di posti al concorso pubblico per esami che consente l’accesso al
corso-concorso: una quota non superiore al trenta per cento dei posti può essere riservato ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, in
possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso al concorso per segretari (ossia laurea in
giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche) e con un’anzianità di servizio di almeno

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cinque anni in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli
di studio di cui sopra.
Il comma 3 dispone in ordine alla decorrenza della riduzione della durata del corso-concorso e
tirocinio, di cui al comma 1, stabilendone l’applicazione anche alle procedure di reclutamento in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, sempre che non sia stato già avviato il
corso di formazione.
Il comma 4 reca una norma di salvaguardia che fa salva l’applicazione delle disposizioni in materia
di accesso in carriera dei segretari (di cui all’art. 13 del DPR 465/1997) per quanto non disciplinato
dall’articolo in esame.
I commi da 5 a 8 istituiscono e disciplinano una sessione aggiuntiva al corso-concorso bandito nel
2018 per l’accesso alla carriera, al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali. Si tratta di
una sessione destinata a 223 borsisti e finalizzata all’iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali
nella fascia iniziale. La sessione si aggiunge a quella del sesto corso-concorso il cui bando è stato
pubblicato nella G.U. Concorsi ed esami del 28 dicembre 2018, destinato all’ammissione di 291
borsisti per l’ammissione di 224 segretari. Partecipano alla sessione, i candidati del concorso
bandito nel 2018 con il punteggio minimo di idoneità ivi previsto nonché, su domanda e previa
verifica dei requisiti, i candidati risultati idonei ai precedenti concorsi per l’accesso al corso-
concorso (COA III bandito nel 2007, COA IV bandito nel 2008 e COA V bandito nel 2009) rimasti
esclusi dalla frequentazione dei corsi. Anche in questo caso rimane ferma la condizione che abbiano
conseguito il punteggio minimo di idoneità.
Alla copertura degli oneri conseguenti all’introduzione della sessione aggiuntiva si provvede
attraverso l’utilizzo delle risorse già destinate ai comuni e alle province per il funzionamento
dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, le cui
funzioni sono state trasferite al Ministero dell’interno (DL 78/2010, art. 7, comma 31-sexies e art.
10, comma 45 del D.L. 174/2012).
Si specifica, inoltre, che l’iscrizione all’albo dei segretari dei vincitori della sessione aggiuntiva è
subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all’assunzione.
Il comma 9 introduce una disposizione transitoria con la finalità di ovviare alla carenza di segretari
nei piccoli comuni attraverso il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari degli enti
locali. Si ricorda che il TUEL prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
del comune, possa prevedere l’istituzione di un vicesegretario per coadiuvare il segretario e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento (art. 97, comma 5 D.Lgs. 267/2000). Il DPR
465/1997 prevede inoltre che in caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la
stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono
svolte dal vicesegretario, se previsto (art. 15, comma 3)
La disciplina transitoria, attivabile nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge di
conversione, del dl 162/2019 prevede che le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere
svolte, per al massimo 12 mesi complessivamente, da un funzionario di ruolo del comune in
servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al
concorso.
Il funzionario incaricato è tenuto a partecipare a corsi di formazione di almeno 20 ore, anche
attraverso modalità telematiche, secondo modalità stabilite dall’Albo nazionale.
Possono usufruire di questa possibilità i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000
abitanti che hanno stipulato una convenzione per l’ufficio di segreteria (ai sensi dell’art. 10 del DPR
465/1997), purché sia vacante la sede di segreteria sia singola che convenzionata e nel caso in cui la
procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare (ai sensi dell'articolo
15, comma 4, DPR 465/1997) sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario
reggente a scavalco anche con riferimento al contingente di personale in disponibilità.

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Il comma 10 prevede che il conferimento delle funzioni di vicesegretario a funzionari del comune
disposto dal comma 9 possa essere attivato anche nei comuni che stipulino o abbiano in corso una
convenzione di segreteria.
Anche i commi da 11 a 13 intervengono in materia di convezioni ed in particolare sulla disciplina
relativa alle classi demografiche dei comuni ai fini dell’assegnazione dei segretari comunali,
prevedendo che esse siano determinate, in caso di convenzione, dalla sommatoria degli abitanti di
tutti i comuni (comma 11).
Il comma 12 demanda le modalità e la disciplina di dettaglio del sistema classificatorio e la
disciplina transitoria ad un decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione nel rispetto della disposizione che disciplina la nomina
del segretario comunale (art. 99 TUEL) e delle modalità procedurali e organizzative per la gestione
dell’albo dei segretari, nonché del fabbisogno di segretari comunali e provinciali diposte dal
Ministro dell’interno, su proposta del Consiglio Direttivo dell’albo, sentita la Conferenza Stato
Città e Autonomie locali come previsto dall’art. 10, comma 7, lett. a) del D.L. 174/2012.
Il comma 13 prevede che i nuovi criteri di classificazione si applicano alle convenzioni stipulate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del succitato decreto ministeriale.
Per le nuove convenzioni, ai segretari posti in disponibilità e titolari di sede convenzionata è
corrisposto il trattamento economico dell’ultima sede di servizio, come previsto dal CCNL, ad
esclusione della retribuzione di posizione, riconosciuta in misura pari a quella stabilita per il
comune capofila.

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