BARCLAYS FUTURO SICURO - I dati contenuti nel presente documento sono stati da ultimo aggiornati al febbraio 2010

Pagina creata da Diego Marchi
 
CONTINUA A LEGGERE
BARCLAYS
FUTURO SICURO

I dati contenuti nel presente documento sono stati da ultimo aggiornati al febbraio 2010
Assicurazione “Barclays Futuro Sicuro”

 GLOSSARIO

ASSICURANDO: ciascuna persona fisica, fino a un massimo di 4, che, in relazione a un Mutuo, abbia sottoscritto la Richiesta di Copertura.
ASSICURATO: ciascuna persona fisica, fino a un massimo di 4, alla quale si riferiscono i rischi coperti dal presente Contratto e che, in relazione
a un Mutuo, abbia sottoscritto la Dichiarazione di Adesione relativa alle coperture assicurative di cui alla Polizza Collettiva n. 23001 stipulata tra
la Banca, CNP Barclays Vida e CNP Vida.

BANCA: Barclays Bank PLC, i.e. il Contraente della polizza collettiva n. 23001 stipulata con CNP BARCLAYS VIDA e con CNP VIDA.
BENEFICIARIO: il Contraente, fino a concorrenza delle somme dovute dall’Assicurato/dagli Assicurati alla Contraente a titolo di rimborso del
Mutuo e, per l’eccedenza, l’Assicurato/gli Assicurati e/o i loro eredi.

CARENZA (periodo di): periodo successivo alla Data di Decorrenza durante il quale le garanzie non sono ancora operative.
COMPAGNIA:
        • per le garanzie Decesso, Invaliditá Totale e Permanente da infortunio:
          CNP Barclays Vida y Pensiones Compañia de Seguros SA (“CNP BARCLAYS VIDA”), Rappresentanza Generale per l’Italia;
        • per le garanzie Perdita Involontaria di Impiego, Inabilitá Totale e Temporanea al Lavoro, Ricovero Ospedaliero:
          CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (“CNP VIDA”).
COMPAGNIE: congiuntamente, CNP BARCLAYS VIDA e CNP VIDA.
CONTRAENTE: la Banca.
CONTRATTO: il presente contratto di assicurazione.

DATA DI DECORRENZA: le ore 24 del giorno in cui è stipulato il Mutuo.
DGSFP: Autorità di vigilanza Assicurativa spagnola.
DECESSO: la morte dell’Assicurato avvenuta per qualsiasi causa.
DICHIARAZIONE DI ADESIONE: il modulo con il quale l’Assicurato ha dichiarato di voler aderire alle coperture Assicurative di cui al presente
Contratto.
DIPENDENTE PRIVATO: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi
qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario
settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di sei mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.
DIPENDENTE PUBBLICO: la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle
dipendenze di una Pubblica Amministrazione Italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi
gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN) e le Agenzie di cui al D. Lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina
del parastato cosi come da L. 70/1975.

GARANTE: la persona fisica che presta una garanzia personale a favore della banca per il credito derivante dal mutuo.

INABILTÀ TOTALE E TEMPORANEA AL LAVORO: la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità
dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
INDENNIZZO: l’importo liquidabile dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono altresì assimilati a Infortunio i seguenti eventi:
i.        l’asfissia non di origine morbosa;
ii.       gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
iii.      l’annegamento;
iv.       l’assideramento o il congelamento;
v.        i colpi di sole o di calore;
vi.       le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
vii.      gli infortuni in stato di malore o di incoscienza.

                           I dati contenuti nel presente documento sono stati da ultimo aggiornati al febbraio 2010

                                                                                                                                                  1/12
INOCCUPATO: la persona fisica pensionata e, più in generale, chi non sia Lavoratore Autonomo, Dipendente Privato, Dipendente Pubblico,
Lavoratore Atipico.
INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO: la perdita definitiva ed irrimediabile da parte dell’Assicurato, della capacità di attendere
ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta, a seguito di un Infortunio.
ISVAP: Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, l’autorità di vigilanza Assicurativa italiana.

LAVORATORE ATIPICO: i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto e di contratti di somministrazione
lavoro (ex lavoratori interinali) sia alle dipendenze di Aziende o Enti di diritto privato sia alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione; i
lavoratori con: contratto di inserimento (ex contratti di formazione lavoro); contratti di apprendistato; contratti di lavoro intermittente; contratti di
lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale; contratti di lavoro stipulati all’estero (se non regolati dalla legge italiana).
LAVORATORE AUTONOMO: chiunque, ai sensi della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, abbia dichiarato almeno uno dei redditi
definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche,
e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e continui a svolgere al momento della sottoscrizione del presente contratto e per
la durata del Mutuo le attività, o una delle attività, da cui siano derivati i redditi di cui sopra.

MALATTIA: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MUTUARIO: il soggetto che stipula il Mutuo con la Banca e che coincide con l’Assicurato.
MUTUO: il contratto di finanziamento concesso dalla Banca all’Assicurato.

PERDITA DI IMPIEGO: la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
PREMIO: il prezzo pagato per l’acquisto della copertura Assicurativa.
PRESCRIZIONE: estinzione delle azioni necessarie a far valere un diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

RICHIESTA DI COPERTURA: il documento con cui l’Assicurando manifesta interesse all’adesione alle coperture assicurative previste dal
Contratto.
RICOVERO OSPEDALIERO: la degenza ininterrotta, corrispondente al numero di pernottamenti in un qualsiasi ospedale e/o istituto di cura, che si
renda necessaria per causa di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali.

SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso coperto dal presente Contratto.
SOMMA ASSICURATA: la somma indicata nella Dichiarazione di Adesione.

                                                                                                                                                      2/12
NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo gli schemi predisposti dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva
approvazione dell’ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. L’Assicurato è tenuto a fare
altrettanto prima dell’adesione.

A.   INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE CHE OFFRE LA COPERTURA CASO MORTE E COMPLEMENTARE PER
     INVALIDITÁ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO

1.   Informazioni generali
a.   Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo assicurativo di appartenenza
     CNP Barclays Vida y Pensiones Compañia de Seguros SA (“CNP BARCLAYS VIDA”) è una società di diritto spagnolo costituita in forma di
     Sociedad Anonima, equivalente a una società per azioni di diritto italiano, appartenente al Gruppo Assicurativo CNP Assurances.
b.   Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato
     La sede legale di CNP BARCLAYS VIDA è in Plaza Colon n. 2 – 28046 Madrid, Spagna.
c.   Indirizzo della sede secondaria con cui sarà concluso il Contratto
     Il presente Contratto sarà concluso con CNP BARCLAYS VIDA, rappresentanza generale per l’Italia, con sede in Via Arconati n.1, 20135 -
     Milano, Italia, iscritta al Reg. Imprese di Milano ed avente P. IVA 06884980969.
d.   Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica
     Il telefono di CNP BARCLAYS VIDA è 800.00.56.16, sito internet www.cnpbvp.eu; posta elettronica infovita@cnpbvp.eu.
e.   Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e numero di iscrizione all’albo delle Compagnie di assicurazione
     CNP BARCLAYS VIDA è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. I.00084 in data 20 gennaio 2010 ed è autorizzata in Italia
     all’esercizio del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana). La Compagnia opera inItalia in regime di stabilimento ed è soggetta alla
     vigilanza dell’autorità spagnola (“Ministero de Economia y Hacienda - Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones”- “DGSFP”).

2.    Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
     Il patrimonio netto della Compagnia, è pari a 134,1 milioni di Euro, di cui 29,4 milioni di Euro di capitale sociale e 104,7 milioni di Euro di riserve
     patrimoniali totali.
     L’indice di solvibilità della Compagnia riferito alla gestione vita è pari a 2,31, intendendosi per tale il rapporto tra l’ammontare del margine di
     solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

A bis.INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE CHE OFFRE LE COPERTURE DEI RAMI DANNI
      (coperture per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero)

1.    Informazioni generali
a.    Denominazione, forma giuridica ed eventuale gruppo assicurativo di appartenenza
      CNP VIDA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (“CNP VIDA”) è una società di diritto spagnolo costituita in forma di Sociedad Anonima,
      equivalente a una società per azioni di diritto italiano, appartenente al Gruppo Assicurativo CNP Assurances.
b.    Indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, comprensivo dell’indicazione dello Stato
      La sede legale di CNP VIDA è in Calle Ochandiano n. 10, 28023, MADRID, Spagna.
c.    Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica
      Il telefono di CNP VIDA è 0034 91524 3400, sito internet www.cnpvida.es, posta elettronica infovita@cnpbvp.eu.
e.    Estremi del provvedimento di autorizzazione all’esercizio e numero di iscrizione all’albo delle Compagnie di assicurazione
     CNP VIDA è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. II.01011 in data 20 ottobre 2009 ed è autorizzata in Italia all’esercizio dei rami
     I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e 16 (Perdite pecuniarie di vario genere, inclusi rischi relativi all’occupazione). La Compagnia
     opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità spagnola (“Ministero de Economia y Hacienda
     - Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones”- “DGSFP”).

2.    Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
     Il patrimonio netto della Compagnia, è pari a 139,5 milioni di Euro, di cui 93,8 milioni di Euro di capitale sociale e 45,7 milioni di Euro di riserve
     patrimoniali totali.
     L’indice di solvibilità della Compagnia riferito alla gestione danni è pari a 175,33, intendendosi per tale il rapporto tra l’ammontare del margine
     di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B.   INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1.    Coperture Assicurative
     Il presente Contratto prevede unitamente a una copertura caso morte e di Invaliditá Totale e Permanente da Infortunio offerte da CNP
     BARCLAYS VIDA, anche le coperture per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero, offerte
     da CNP VIDA.

a.   Copertura caso morte
     Si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione per una descrizione più dettagliata delle prestazioni in caso di decesso e
     all’articolo 10 per le cause di esclusione.
     Si invita l’Assicurando a leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nella Richiesta di Copertura relativamente alla compilazione
     del questionario sanitario.

                                                                                                                                                      3/12
b.   Coperture Assicurative offerte diverse dalla copertura caso morte - Limitazioni ed esclusioni
     Le coperture assicurative offerte dal presente Contratto, in aggiunta a quella di cui alla precedente lettera (a), sono quelle di Invalidità Totale
     e Permanente da Infortunio, Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro per Dipendenti Pubblici o Lavoratori Autonomi, Perdita di Impiego per i
     Dipendenti Privati e Ricovero Ospedaliero per Inoccupati e Lavoratori Atipici che abbiano stipulato un Mutuo con il Contraente (la Banca).

     Si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione per una più dettagliata illustrazione del contenuto delle suddette
     coperture assicurative.

     Avvertenza: le coperture assicurative di cui al presente Contratto sono soggette a limitazioni ed esclusioni che possono dar luogo a una
     riduzione o a un mancato pagamento dell’indennizzo.
     Avvertenza: il presente Contratto prevede i massimali e le franchigie di cui agli articoli 7 e 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

2.   Limiti di età
     L’Assicurato non dovrà aver compiuto 70 anni alla Data di Decorrenza, come meglio indicato all’articolo 2 delle Condizioni Generali di
     Assicurazione.

3.   Periodi di carenza contrattuale
     Avvertenza: si rinvia all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione relativo ai periodi di carenza contrattuale.

4.   Dichiarazioni dell’Assicurando in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
     Avvertenza: si ricorda che eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto
     potrebbero comportare effetti sulla prestazione Assicurativa illustrati all’articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

     Si rinvia all’articolo 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione per ciò che attiene le cause di annullabilità e/o risoluzione del presente
     Contratto.

5.    Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
     In deroga alla regolamentazione vigente, la Compagnia rinuncia a che l’Assicurato dia comunicazione di eventuali variazioni di professione,
     a fronte delle quali persisterà comunque automaticamente la possibilità per l’Assicurato di beneficiare delle coperture previste dal presente
     Contratto e corrispondenti al mutato stato professionale.

6.    Premio
     Il Premio è pagato dalla Contraente alla Compagnia in unica soluzione contestualmente alla data di erogazione del Mutuo ed è addebitato
     all’Assicurato mediante deduzione dell’importo corrispondente dall’importo complessivo di Mutuo erogato.

     Si rinvia all’articolo 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori dettagli.

7.    Adeguamento del premio e delle somme assicurate
     Il presente Contratto non prevede meccanismi di adeguamento automatico delle somme assicurate né del premio pagato.

8.    Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto
     I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

C.   ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

9.   Modalità di perfezionamento del Contratto
     Si rinvia all’articolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del Contratto e per la decorrenza delle
     coperture Assicurative.

10. Riscatto e riduzione
    Il Contratto non attribuisce facoltà di riduzione o di riscatto e conseguentemente non riconosce alcuno dei relativi valori né prevede la facoltà
    di riattivazione.

11. Diritto di recesso
    L’Assicurato potrà recedere entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Decorrenza, con comunicazione inviata ai sensi del successivo paragrafo 16
    della presente Nota informativa. La Compagnia rimborserà il Premio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

     L’Assicurato potrà altresì recedere dal presente Contratto in caso di estinzione totale del Mutuo o di accollo totale del Mutuo ai sensi
     dell’articolo 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione, dandone contestuale comunicazione alle Compagnie ai sensi del paragrafo 16 che
     segue, contestualmente alla richiesta di estinzione totale o di accollo totale del Mutuo.

     Il recesso determina l’estinzione delle coperture a partire dalle ore 24.00 dalla data di spedizione della raccomandata da parte dell’Assicurato e
     la restituzione del Premio (o della parte di Premio relativa al periodo successivo allo scioglimento del Contratto, in caso di recesso conseguente
     all’estinzione/accollo totale del Mutuo), nei trenta giorni successivi alla data di ricezione di recesso.

                                                                                                                                                          4/12
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
    Avvertenza: si prega di leggere con attenzione le previsioni delle Condizioni Generali di Assicurazione relative all’individuazione del
    momento di insorgenza del Sinistro.

    Si rinvia all’articolo 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiori informazioni sulle procedure liquidative. Il pagamento
    dell’Indennizzo avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della denuncia di Sinistro corredata di tutta la documentazione
    richiesta all’indirizzo indicato al seguente paragrafo 16. Si ricorda che il diritto dell’Assicurato/Contraente si prescrive in due anni dal giorno in
    cui si verifica il fatto su cui si fonda il diritto.

13. Legge applicabile al Contratto
    Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

14. Lingua in cui è redatto il Contratto
    Il Contratto e ogni documento a esso allegato sono redatti in lingua italiana.

15. Reclami
    Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

                                                                    CNP BARCLAYS VIDA
                                                             Rappresentanza Generale per l’Italia
                                                                        Ufficio Reclami
                                                               Via Arconati n.1 20135 MILANO
                                                                     Fax: 02.36.66.99.99
                                                                 e mail: reclami@cnpbvp.eu

    CNP Barclays Vida, Rappresentanza Generale per l’Italia provvederà ad inoltrare senza indugio alla sede di CNP Vida in Spagna ogni reclamo
    così ricevuto e riguardante le coperture assicurative per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero
    Ospedaliero.

    Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
    giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto
    della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
    Si ricorda che per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente
    chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

    In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
    Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

16. Comunicazioni
    Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, incluse, a titolo esemplificativo, le comunicazioni di recesso e le richieste di indennizzo,
    devono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

                                                               CNP BARCLAYS VIDA
                                                         Rappresentanza Generale per l’Italia
                                                                   Via Arconati, 1
                                                               20135 – Milano - Italia
                                                                 Tel 800.00.56.16
                                                                Fax: 06.89.28.00.32
                                                            e mail: infovita@cnpbvp.eu

    CNP Barclays Vida, Rappresentanza Generale per l’Italia provvederà ad inoltrare senza indugio alla sede di CNP Vida in Spagna ogni
    comunicazione così ricevuta e riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle coperture assicurative per il caso di
    Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero.

17. Arbitrato
    Il presente Contratto NON prevede che la risoluzione di eventuali controversie tra le parti contrattuali possa essere rimessa alla valutazione
    di un collegio arbitrale.
     Si ricorda che è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto.

18. Regime fiscale
    Le imposte e le tasse relative al presente Contratto sono a carico dell’Assicurato.
    18.1 Tassazione delle somme assicurate in relazione alla copertura caso morte. Le somme corrisposte in caso di decesso sono esenti da
    imposta sulle persone fisiche.
    18.2 Imposta sui premi. La porzione di premio relativa alla copertura caso morte è esente dall’imposta sulle assicurazioni, mentre la porzione
    di premio relativa alle altre coperture diverse dal caso morte sono soggette all’imposta sui premi ai sensi della legge 1261/1961.
    18.3 Detraibilità fiscale dei premi. Le assicurazioni per il caso di morte da qualsiasi causa derivante dà diritto ad una detrazione dall’imposta
    sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal soggetto che sostiene l’onere economico connesso al pagamento del premio (l’Assicurato in
    tal caso) alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un
    massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

                                                                                                                                                    5/12
19. Conflitto di interessi
    Le Compagnie potrebbero versare in situazioni di conflitto di interesse in ragione dei rapporti di gruppo o di affari propri o di società del
    gruppo. In ogni caso le Compagnie, pur in presenza di conflitti di interesse, opereranno in modo da non recare pregiudizio all’Assicurato e
    ottenere il miglior risultato possibile.

CNP BARCLAYS VIDA e CNP VIDA sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota
Informativa.

Il rappresentante legale                                                                                  Il rappresentante legale
Arcadio Pasqual                                                                                           Francesc Rabassa Montesinos

(firma autografa)                                                                                         (firma autografa)
(CNP BARCLAYS VIDA)                                                                                       (CNP VIDA)

                                                                                                                                            6/12
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Le Compagnie si obbligano, a fronte del pagamento del Premio da parte dell’Assicurato e nei limiti e alle condizioni qui di
     seguito stabilite, a offrire all’Assicurato e/o agli Assicurati le seguenti coperture Assicurative, per quanto di rispettiva competenza:
     a. Decesso di uno o più degli Assicurati;
     b. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio di uno o più degli Assicurati;
     c. Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro, per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Autonomi o Dipendenti
         Pubblici;
     d. Perdita di impiego per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Dipendenti Privati;
     e. Ricovero Ospedaliero per gli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Inoccupati o Lavoratori Atipici.
1.2 Le coperture sopra elencate sono offerte congiuntamente e cumulativamente, nei limiti e alle condizioni qui di seguito riportate, al momento
    della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione.

Articolo 2 - COPERTURA DEL RISCHIO
2.1 Sono assicurabili le persone fisiche che al momento della sottoscrizione del Contratto versino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
     a. abbiano stipulato con la Banca in qualità di mutuatario, cointestatario, garante e/o fideiussore un Mutuo che preveda un frazionamento
         mensile con durata di ammortamento non superiore a 480 mesi;
     b. abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Adesione e accettato la corresponsione del Premio secondo le modalità di seguito previste;
     c. abbiano sottoscritto la Dichiarazione di Buono Stato di Salute ovvero il Questionario Medico o il Rapporto di Visita Medica, come di
         seguito descritto;
     d. siano maggiorenni e non abbiano compiuto il 70esimo anno di età, alla Data di Decorrenza.

2.2 Il presente Contratto copre sino a un massimo di 4 Assicurati, che si trovino in tutte le condizioni sopra elencate. In tal caso ciascuno degli
    Assicurati è assicurato alternativamente per l’intero importo di Mutuo ovvero in quote percentuali, a condizione che la somma di tali quote
    sia pari all’importo del Mutuo.

2.3 L’importo massimo complessivo di Somma Assicurata per ciascuno degli Assicurati è pari a Euro 520.000,00, compresa ogni altra Somma
    Assicurata dall’Assicurato con le Compagnie.

Articolo 3 - DECORRENZA E DURATA E OBBLIGAZIONI DELL’ASSICURATO
3.1 Salvi i casi di esclusione, il presente Contratto sarà efficace a condizione che la Data di Decorrenza come di seguito definita non cada
     successivamente al 180esimo giorno dalla Richiesta di Copertura.
3.2 La Richiesta di Copertura, sottoscritta dall’Assicurando/Assicurandi sarà efficace nei 180 giorni successivi alla sua sottoscrizione.

3.3 In funzione della Somma Assicurata e dell’età al momento della sottoscrizione della Richiesta di Copertura, ciascun Assicurando dovrà
    rispettivamente procedere agli adempimenti indicati nella tabella sotto riportata:

    SOMMA ASSICURATA *                   ETÀ DELL’ASSICURANDO                  ETÀ DELL’ASSICURANDO                  ETÀ DELL’ASSICURANDO
                                               DA 18 A 60                            DA 61 A 65                            DA 66 A 69
 Fino a Euro 200.000,00                Dichiarazione di buono stato di             Questionario Medico                 Rapporto Visita Medica
                                                salute (DBS)                              (QM)                                 (VM)
 Da Euro 200.000,01                          Questionario Medico                   Questionario Medico                 Rapporto Visita Medica
 a Euro 300.000,00                                  (QM)                                  (QM)                                 (VM)
 Da Euro 300.000,01                         Rapporto Visita Medica                Rapporto Visita Medica               Rapporto Visita Medica
 a Euro 520.000,00                                  (VM)                                  (VM)                                 (VM)

* Ai fini delle informazioni di carattere sanitario da fornire, si dovrà tener conto del cumulo di eventuali altre somme assicurate dall’Assicurando
  con l’Assicuratore.

3.4 L’Assicurando che ritenga di non potere o preferisca non sottoscrivere la Dichiarazione di Buono Stato di Salute, potrà compilare il Questionario
    Medico. Analogamente, qualora l’Assicurando ritenga di non potere o preferisca non compilare il Questionario Medico, potrà
    fornire il Rapporto di Visita Medica e gli esami medici secondo le indicazioni delle Compagnie. In caso di sottoscrizione della Dichiarazione
    di Buono Stato di Salute, la copertura si intende accettata da parte delle Compagnie.

                                                                                                                                                  7/12
3.5 In caso di sottoscrizione del Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica essi saranno trasmessi dall’Assicurando alle Compagnie
    tramite la Banca. Le Compagnie si riservano il diritto di rifiutare o di offrire le coperture assicurative richieste, dandone comunicazione
    tempestiva all’Assicurando entro e non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione sanitaria completa richiesta, con
    copia al Contraente.

3.6 L’adesione alle coperture assicurative di cui al Contratto si perfeziona, indipendentemente dalla modalità assuntiva adottata dall’Assicurando
    secondo quanto sopra indicato, con la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione da parte dell’Assicurato alla Data di Decorrenza.
    Salvo quanto precede, il presente Contratto ha effetto dalla Data di Decorrenza, corrispondente alle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo e
    resterà in vigore, salvo le ipotesi di estinzione anticipata più sotto descritte, fino a 10 (dieci) anni da tale data.
.
3.7 Salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo 4, il presente Contratto cesserà di essere efficace per ciascun Assicurato al
    verificarsi di una delle seguenti cause:

     a.   decorso del decimo anno dalla Data di Decorrenza;
     b.   data di scadenza dell’ultima rata di Mutuo prevista dal piano di rimborso nel caso in cui il piano di ammortamento abbia durata
          inferiore ai 10 (dieci) anni;
     c.   alla fine del mese di compimento dell’80esimo anno di età da parte dell’Assicurato;
     d.   al raggiungimento dell’età di quiescenza per la Perdita d’impiego e l’Inabilità Totale e Temporanea al lavoro;
     e.   nei casi di Decesso, Invalidità Totale e Permanente.

In caso di più di un Assicurato, le coperture continueranno per gli Assicurati non colpiti da Sinistro.

Articolo 4 - RECESSO
4.1 L’Assicurato/gli Assicurati potranno recedere dal presente Contratto entro 30 (trenta) Giorni dalla Data di Decorrenza, dandone
     comunicazione alle Compagnie ai sensi dell’articolo 18 che segue.

4.2 L’Assicurato/gli Assicurati potranno altresì recedere dal presente Contratto in caso di estinzione totale del Mutuo o di accollo totale del
    Mutuo, ai sensi del successivo articolo 12, dandone comunicazione alle Compagnie ai sensi dell’articolo 18 che segue, contestualmente alla
    richiesta di estinzione totale o di accollo totale del Mutuo.

4.3 Il recesso determina l’estinzione delle coperture a partire dalle ore 24.00 dalla data di spedizione della raccomandata da parte
    dell’Assicurato e la restituzione del Premio (o della parte di Premio relativa al periodo successivo allo scioglimento del Contratto, in caso di
    recesso ai sensi del precedente articolo 4.2), nei trenta giorni successivi alla data di ricezione di recesso.

4.4 In caso di più Assicurati, il recesso determina la cessazione di efficacia del presente Contratto unicamente                                    nei
    confronti dell’Assicurato che abbia esercitato il recesso. Il presente Contratto continuerà a rimanere in vigore per gli altri Assicurati.

Articolo 5 - BENEFICIARI
    Beneficiario, ai sensi del presente Contratto, è il Contraente, fino a concorrenza delle somme dovute dall’Assicurato/dagli Assicurati alla
    Contraente a titolo di rimborso del Mutuo e per l’eccedenza l’Assicurato/gli Assicurati e/o i loro eredi legittimi, salvo quanto previsto al
    successivo Art. 12.

Articolo 6 - INDENNIZZI E PRESTAZIONI
A.   PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO
     Salvo quanto ove diversamente previsto dal successivo articolo 10 (Esclusioni), l’Assicurato e/o gli Assicurati sono coperti per il caso di
     Sinistro, costituito da Decesso, senza limiti territoriali e indipendentemente da eventuali variazioni di professione. L’Indennizzo sarà pari al
     debito residuo in linea capitale del Mutuo, in base al piano di rimborso sottoscritto con il Mutuo, al netto di eventuali rate di Mutuo insolute.
     L’Indennizzo sarà calcolato in base al rapporto esistente tra la Somma Assicurata e il finanziamento erogato con il Mutuo.
B.    INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO
     L’invalidità totale e permanente da Infortunio è coperta per un grado non inferiore a 60%, che è calcolato ai sensi del DPR 30 giugno 1965,
     n. 1124, come successivamente modificato e integrato. L’Indennizzo sarà pari al debito residuo in linea capitale del Mutuo, in base al piano
     di rimborso sottoscritto con il Mutuo, al netto di (i) eventuali ulteriori diversi Indennizzi corrisposti per lo stesso Sinistro coperti da altre
     garanzie ai sensi del presente Contratto, e (ii) eventuali rate di Mutuo insolute. L’Indennizzo sarà calcolato in base al rapporto esistente tra
     la Somma Assicurata e il finanziamento erogato con il Mutuo.
C.    INABILITÀ TEMPORANEA E TOTALE AL LAVORO
     Tale copertura trova applicazione nei confronti degli Assicurati che, al momento del Sinistro, siano Dipendenti Pubblici ovvero Lavoratori
     Autonomi, che, a seguito di Infortunio e/o Malattia, si trovino in una condizione di Inabilità temporanea e totale al lavoro, salvo un periodo
     iniziale di franchigia pari a 60 giorni, dal primo giorno di inattività lavorativa comprovabile mediante documentazione sanitaria.
     L’Indennizzo sarà pari alle rate di Mutuo dovute per il periodo di Inabilità temporanea e totale al lavoro successivo al periodo di franchigia.
     La copertura assicurativa sarà ripristinata in caso di Inabilità temporanea e totale al lavoro successiva alla ripresa dell’attività lavorativa, ma
     non oltre 60 giorni da tale ripresa, a condizione che l’interruzione dell’attività lavorativa sia conseguenza della stessa Malattia e/o Infortunio
     che avevano provocato la precedente sospensione di attività lavorativa. In questo caso non si applicherà alcun periodo di franchigia, che
     invece tornerà a essere efficace nel caso in cui il Sinistro sia causato da una Malattia e/o Infortunio diverso da quello che aveva causato la
     precedente sospensione di attività lavorativa.

                                                                                                                                                   8/12
D.    PERDITA D’IMPIEGO
      La Perdita di impiego per licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione nei confronti degli Assicurati che, al momento
      del Sinistro, siano Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova e siano assunti da almeno 6 mesi, salvo un periodo iniziale
      di franchigia pari a 60 giorni, calcolato a partire dal primo giorno di inattività lavorativa comprovato dalla lettera di licenziamento o dalla
      comunicazione di messa in mobilità. È inoltre previsto un periodo di Carenza pari a 90 giorni.
      L’Indennizzo sarà pari alle rate di Mutuo dovute per il periodo di Perdita di impiego successivo al periodo di franchigia e di Carenza.
      L’Indennizzo cesserà di essere dovuto in caso di stipula di un nuovo contratto di lavoro e/o impiego ovvero di inizio di attività che dia diritto
      a retribuzione.
      In caso di successiva Perdita di impiego, la copertura sarà nuovamente efficace a condizione che gli Assicurati siano Dipendenti Privati che
      abbiano superato il periodo di prova e siano assunti da almeno 6 mesi.
E.     RICOVERO OSPEDALIERO
       Salvo un iniziale periodo di franchigia di 7 giorni consecutivi dal primo giorno di Ricovero Ospedaliero per Infortunio o Malattia, la copertura
      troverà applicazione nei confronti degli Assicurati che, al momento del Sinistro, erano Inoccupati ovvero Lavoratori Atipici. È previsto un
      periodo di Carenza di 30 giorni per i Sinistri dovuti a malattia.
      L’Indennizzo sarà pari alla rata mensile di Mutuo dovuta e successivamente a ciascun periodo di 30 giorni di Ricovero Ospedaliero a un’ulteriore
      indennitá mensile.

Articolo 7 - MASSIMALI
I massimali previsti dal presente Contratto sono i seguenti per ciascun Assicurato:
a.    per il caso di Decesso/Invalidità Totale e Permanente da Infortunio: Euro 520.000,00;
b.    per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero: Euro 2.000,00 mensili.
      In quest’ultimo caso, l’Indennizzo è limitato a un massimo di 12 indennità mensili per Sinistro e 36 mesi per la durata della copertura.

Articolo 8 - CARENZE
Sono previste le seguenti Carenze (e pertanto le relative coperture non saranno operative nei seguenti periodi di tempo):
I.    90 giorni dalla Data di Decorrenza per Perdita di impiego;
II.   30 giorni dalla Data di Decorrenza per Ricovero Ospedaliero limitatamente ai sinistri dovuti a Malattia.

Articolo 9 - FRANCHIGIE
Sono previste le seguenti franchigie:
A.    INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO
      Non verrà pagato alcun Indennizzo per i primi 60 giorni di durata del Sinistro.
B.    PERDITA DI IMPIEGO
      Non verrà pagato alcun Indennizzo per i primi 60 giorni di durata del Sinistro.
C.    RICOVERO OSPEDALIERO
      Non verrà pagato alcun Indennizzo per i primi 7 giorni di Sinistro.

Articolo 10 - ESCLUSIONI
10.1 Tutte le coperture di cui al presente Contratto saranno escluse nei seguenti casi:

      a.   dolo dell’Assicurato ovvero del Beneficiario;

      b.   partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa, e ad atti di terrorismo e sabotaggio;

      c.   Sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile,
           l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, eccezion fatta per i Sinistri verificatisi nei primi 14 giorni
           dall’inizio degli eventi bellici, se e in quanto l’Assicurato sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;

      d.   azioni intenzionali dell’Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi 2 anni dalla Data di Decorrenza del presente Contratto; tentato
           suicidio; mutilazione volontaria; Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; Sinistri che siano conseguenza dell’uso di
           stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d’alcolismo acuto o cronico;

      e.   Infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;

      f.   partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;

      g.   Infortuni già verificatisi e Malattie già in essere alla Data di Decorrenza e loro conseguenze, per gli Assicurati che hanno sottoscritto
           la Dichiarazione di Buono Stato di Salute;

      h.   infortuni già verificatisi e Malattie già note o diagnosticate alla Data di Decorrenza dell’assicurazione e loro conseguenze se non
           dichiarate alle Compagnie, per gli Assicurati che hanno compilato il Questionario o si sono sottoposti a Visita Medica;
      i.   Infortuni e Malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;

                                                                                                                                                          9/12
j.   Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;

     k.   Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del
          paracadutismo o di sport aerei in genere;

    l.    sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;

    m.    interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro.

10.2 Sono inoltre causa di esclusione relativamente alla copertura di Perdita d’impiego:
    a. licenziamenti per “giusta causa”;
    b. dimissioni;
    c. licenziamenti per motivi disciplinari;
    d. licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
    e. cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato;
    f.   contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
    g. licenziamenti a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia”;
    h. risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai
         quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
    i.   messa in Mobilità del Lavoratore Dipendente che, nell’arco del periodo di Mobilità, maturi il diritto al trattamento pensionistico
         di anzianità e/o di vecchiaia;
    j.   situazioni di disoccupazione che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o
         Straordinaria.

10.3 Sono inoltre causa di esclusione relativamente alla copertura Ricovero Ospedaliero:
     a.   interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di infortunio e prestazioni aventi finalità estetiche,
          dietologiche e fitoterapiche;
     b.   ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza o aborto volontario non terapeutico;
     c.   ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, check-up di medicina preventiva;
     d.   ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari
          prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

Articolo 11 - PREMIO
11.1 Il premio è unico e sarà pagato in un’unica soluzione anticipata per il tramite della Banca, mediante deduzione del relativo importo dall’importo
     complessivo del Mutuo erogato, alla Compagnia CNP BARCLAYS VIDA che riscuoterà il premio in nome e per conto proprio (coperture caso
     morte e invalidità totale e permanente da infortunio) e in nome e per conto di CNP VIDA (coperture per il caso di Inabilità Temporanea e
     Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero). Il pagamento effettuato a favore della suddetta Compagnia dovrà intendersi
     come effettuato anche a favore di CNP VIDA per quanto di competenza.

11.2 L’importo del Premio dovuto sarà indicato nella Dichiarazione di Adesione e sarà determinato applicando alla Somma Assicurata il tasso lordo
     complessivo dato dalla somma del tasso del premio lordo relativo alla garanzia Decesso e del tasso di premio lordo relativo alle garanzie
     Invaliditá Totale e Permanente, Inabilitá Totale e Temporanea al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero.
     •    Tasso di Premio Lordo Complessivo: 5%
     •    Tasso di Premio Lordo garanzia Decesso: 4,1%
     •    Tasso di Premio Lordo garanzie Invaliditá Totale e Permanente, Inabilitá Totale e Temporanea al Lavoro, Perdita di Impiego e
          Ricovero Ospedaliero: 0,9%

Il tasso di premio relativo alle garanzie Invaliditá Totale e Permanente, Inabilitá Totale e Temporanea al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero
Ospedaliero é comprensivo dell’imposta di assicurazione attualmente pari al 2,5%.

Articolo 12 - ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO - ACCOLLO
12.1 In caso di anticipata estinzione del Mutuo per l’intero importo erogato ovvero in caso di accollo totale del Mutuo, l’Assicurato potrà
     contestualmente recedere dal Contratto ai sensi del precedente articolo 4. In caso contrario, Beneficiari saranno esclusivamente
     l’Assicurato ovvero, in caso di Decesso, i suoi eredi legittimi, salvo diversa designazione dell’Assicurato (la prestazione sarà calcolata in base
     al piano di ammortamento iniziale originariamente sottoscritto).

Articolo 13 - LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
13.1 Le Compagnie si impegnano a liquidare il Sinistro relativo alla copertura Assicurativa da loro offerta entro 30 (trenta) giorni dalla denuncia
     del Sinistro corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 13.4. che segue.

                                                                                                                                                10/12
13.2 Il Sinistro dovrà essere tempestivamente denunciato ai sensi del successivo articolo 18.
     CNP Barclays Vida, Rappresentanza Generale per l’Italia provvederà ad inoltrare senza indugio alla sede di CNP Vida in Spagna eventuali
     richieste di indennizzo riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri relativi alle coperture assicurative per il caso di Inabilità
     Temporanea e Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero.

13.3 Le Compagnie si riservano il diritto di far sottoporre l’Assicurato ad accertamenti medici.

13.4 Si indica qui di seguito la documentazione da allegare contestualmente alla denuncia di ciascun Sinistro:

     A.   IN CASO DI DECESSO
          certificato di morte; certificato medico che precisi le esatte cause della morte e, in caso di decesso a seguito di ricovero, copia
          della cartella clinica; in caso di decesso avvenuto a seguito di incidente stradale, copia del verbale reso dalle autorità intervenute; copia
          del reperto autoptico, se è stata effettuata l’autopsia; copia autenticata del testamento o dell’atto sostitutivo di notorietà ove risulti che
          l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento nonché le generalità, l’età e la capacità di agire di tutti gli eredi.

     B.   IN CASO DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE DA INFORTUNIO:
          certificazione di invalidità totale e permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale, nonché copia della cartella clinica
          ed eventuale verbale di incidente stradale.

     C.   IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO:
          dichiarazione del medico curante e, in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e/o copia della cartella clinica.
     D.   IN CASO DI PERDITA DI IMPIEGO:
          documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione.
     E.   IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO:
          certificato di ricovero in ospedale e copia della cartella clinica.
     Inoltre l’Assicurato/gli Assicurati dovrà/dovranno:
     a.   sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;

     b.   consentire indagini e/o accertamenti da parte di medici di fiducia delle Compagnie, i cui costi saranno a totale carico delle stesse.

13.5 Le denunce saranno considerate complete al ricevimento di tutta la documentazione sopra elencata.

Articolo 14 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO
Ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato, in particolare quelle relative allo stato
di salute, e/o del Contraente sono causa di annullamento e/o legittimano le Compagnie a recedere dal presente Contratto.

Articolo 15 - ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative al, o comunque discendenti dal, presente Contratto sono a carico dell’Assicurato.

Articolo 16 - MODIFICHE AL CONTRATTO
Le Compagnie si riservano di apportare al presente Contratto le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ragione di interventi normativi
o di disposizioni di Autorità.

Articolo 17 - CESSIONE DEI DIRITTI
Il presente Contratto non è cedibile, in tutto o in parte, a favore di terzi né i diritti da esso nascenti possono essere vincolati a favore di terzi.

Articolo 18 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni di cui al presente Contratto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di recesso e le richieste di indennizzo, dovranno
essere fatte a mezzo di raccomandata A.R. al seguente indirizzo:
                                                                 CNP BARCLAYS VIDA
                                                           Rappresentanza Generale per l’Italia
                                                            Via Arconati, 1 – 20135 MILANO
                                                                   Tel: 800.00.56.16
                                                                  Fax: 06.89.28.00.32
                                                              e mail: infovita@cnpbvp.eu

CNP Barclays Vida, Rappresentanza Generale per l’Italia provvederà ad inoltrare senza indugio alla sede di CNP Vida in Spagna eventuali
comunicazioni, ivi incluse dichiarazioni di recesso, richieste di indennizzo o reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
relativi alle coperture assicurative per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e Ricovero Ospedaliero. Le comunicazioni
fatte all’indirizzo sopra indicato si intenderanno infatti validamente effettuate anche nei confronti della Compagnia CNP VIDA.
Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato.

Articolo 19 - PRESCRIZIONE
I diritti derivati dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sui cui il diritto si fonda.

                                                                                                                                                           11/12
Articolo 20 - LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 21 - RECLAMI
21.1 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale dovranno essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

                                                                CNP BARCLAYS VIDA
                                                         Rappresentanza Generale per l’Italia
                                                                    Ufficio Reclami
                                                          Via Arconati n.1 - 20135 MILANO
                                                                Fax: 02.36.66.99.99
                                                             e mail: reclami@cnpbvp.eu

21.2 CNP Barclays Vida, Rappresentanza Generale per l’Italia provvederà ad inoltrare senza indugio alla sede di CNP Vida in Spagna ogni
     reclamo così ricevuto e riguardante le coperture assicurative per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro, Perdita di Impiego e
     Ricovero Ospedaliero.

21.3 Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque
     giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, Telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto
     della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

21.4 Si ricorda che per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente
     chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.

21.5 In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
     Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Articolo 22 - FORO COMPETENTE
Per le controversie giudiziarie relative al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del
Contraente.

 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell’Assicurato acquisiti direttamente o per il tramite terzi, anche in corso di Contratto, saranno utilizzati dalle compagnie di
assicurazione CNP BARCLAYS VIDA e CNP VIDA, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, al solo fine di fornire i servizi, le coperture
e procedere al pagamento degli Indennizzi in caso di Sinistro, ai sensi del Contratto.
Per le finalità sopra indicate, le Compagnie sopra menzionate potrebbero richiedere di comunicare dati sensibili (quali, ad esempio, le informazioni
riportate in questionari sanitari o certificati medici, cartelle cliniche) indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie al Contratto (c.d.
assunzione medica) o all’esecuzione delle prestazioni richieste (es.: la liquidazione di Sinistri).
La richiesta dei dati personali risulta infatti necessaria per il perseguimento delle suddette finalità, rispetto alle quali, in assenza di tali dati, le
Compagnie non sarebbero in grado di eseguire le obbligazioni di cui al presente Contratto. I dati personali, inclusi quelli sensibili, saranno utilizzati
unicamente ed esclusivamente da personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione, anche con l’ausilio di strumenti elettronici e con
modalità strettamente coerenti con le finalità sopra descritte. Alcuni dati potrebbero essere comunicati a:
(i)    società del gruppo delle compagnie e a società di fiducia delle compagnie, che svolgono per conto delle stesse attività e servizi strettamente
       connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento, nonché
(ii)   ad enti ed organismi pubblici associativi del settore assicurativo per l’adempimento di obblighi di legge o di contratto.

Taluni dati potrebbero inoltre essere comunicati a società del gruppo delle compagnie situate in Paesi appartenenti all’Unione Europea e negli
U.S.A, qualora ciò risulti strettamente necessario per particolari esigenze connesse alla elaborazione di specifiche statistiche in relazione ai rischi
assicurati, alla gestione dei premi e delle liquidazioni dei Sinistri.
Si invita pertanto l’Assicurato a rilasciare alle compagnie sopra indicate il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili
eventualmente forniti. L’Assicurato potrà in ogni momento consultare i propri dati ed eventualmente chiederne l’eventuale aggiornamento, rettifica,
integrazione od opporsi al loro trattamento (ed esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003), rivolgendosi agli Assicuratori.

                                                                                                                                                   12/12
Puoi anche leggere