DISCIPLINA DELLE COSIDDETTE "AUTO BLU" - Deputati PD
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Dossier n. 139 Ufficio Documentazione e Studi 16 marzo 2016 DISCIPLINA DELLE COSIDDETTE “AUTO BLU” La Camera ha approvato in prima lettura (387 voti favorevoli, 19 astenuti e nessuno contrario) la proposta di legge recante disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (AC 3220 A/R, relatore Enzo Lattuca, PD). La nuova disciplina conferma l’obiettivo di riduzione della spesa relativa alle auto di servizio o di rappresentanza (le cosiddette auto blu) per le amministrazioni pubbliche. Il contenuto originario della proposta di legge, in quota opposizione del Movimento cinque stelle, ha iniziato il suo iter in Commissione Affari costituzionali senza tenere conto del contesto normativo in cui si sarebbe inserita e del riparto degli assetti costituzionali: come sottolineato anche dal sottosegretario Angelo Rughetti durante la discussione generale in Aula, un’approvazione senza modifiche avrebbe certamente comportato una censura da parte della Corte Costituzionale (vedi, da ultima, la sentenza 43/2016) in quanto, come più volte affermato dalla Corte stessa1, l'autonomia organizzativa degli enti territoriali è garantita dalla Costituzione e non può essere in nessun modo lesa da un provvedimento di carattere legislativo del Parlamento. Per queste ragioni la maggioranza, condividendo gli obbiettivi della proposta di legge, ha modificato il testo per consentire l'approvazione di disposizioni realmente efficaci. I PRECEDENTI INTERVENTI NORMATIVI La proposta di legge approvata dalla Camera riguardante la disciplina delle cosiddette “auto blu”, si inserisce in un contesto normativo che ha conosciuto negli ultimi anni diverse e ricorrenti modifiche, tutte finalizzate allo stesso obiettivo: il contenimento dei costi e l'eliminazione selettiva degli eccessi. Da ultimo, il cosiddetto Decreto Irpef2 ha previsto, a decorrere dal 1o maggio 2014, l'obbligo per tutte le amministrazioni di contenere le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, entro il limite del 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. In attuazione di tale disposizione è stato poi adottato un DPCM del 25 settembre 2014 che ha previsto la riduzione delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone da parte dell'amministrazione centrale dello Stato, distinguendo tra autovetture in uso esclusivo, riservate al Presidente del Consiglio e ai ministri, e autovetture non adibite all'uso esclusivo. In base a tale DPCM ciascuna amministrazione centrale dello Stato è tenuta a ridurre il numero delle autovetture utilizzabili, fino ad un massimo di cinque autovetture. Il provvedimento approvato dalla Camera eleva la disciplina contenuta nel DPCM a rango di norma primaria. 1 V. anche sentenze n. 417 del 2005 e n. 36 del 2004 e le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005. 2 Articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 1
COSA PREVEDE IL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA Divieto di acquisto Viene prorogato, al 31 dicembre 2017, il generale divieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come sono individuate dall'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT, per le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici e per le aziende speciali di acquistare autovetture, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime. Tale divieto si applica anche alle Autorità indipendenti e alla CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa). Sono escluse dal divieto alcune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche: servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica; della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo e in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza dei lavoratori. In ordine a tali eccezioni, restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai suddetti servizi. Uso dell’auto di servizio L’uso della autovetture a disposizione di ciascuna amministrazione3, inclusa la Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici e per le aziende speciali è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, escludendo in ogni caso gli spostamenti tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio4. Tale disposizione e quelle che riguardano la riduzione del numero di auto di servizio con autista non inferiore al 25% rispetto a quelle disponibili al 31 dicembre 2015, nonché la determinazione di un limite massimo di auto ad uso esclusivo e non esclusivo di cui può disporre ciascuna amministrazione si applicano anche alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, costituendo disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica alle quali, nell’ambito delle rispettive competenze, tali enti adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Stato Regioni, ovvero in sede di Conferenza Unificata. Nel rispetto dei medesimi principi, gli organi costituzionali regolano l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia. 3 Ci si riferisce a ciascuna amministrazione inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT. 4 Il codice penale all'articolo 314, secondo comma, già punisce con la reclusione il reato di peculato: Art. 314. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. 2
Censimento e sanzioni Le pubbliche amministrazioni5, incluse le Autorità indipendenti, le Regioni e gli enti locali, le società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici e le aziende speciali comunicano, entro il 31 dicembre di ogni anno, in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, il numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione. I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica in un'apposita sezione del proprio sito. Le amministrazioni, che alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano ancora effettuato la comunicazione, devono provvedervi entro i successivi 30 giorni. In caso di inottemperanza a tale obbligo, o di incompleta comunicazione dei dati, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall’Autorità nazionale anticorruzione, che va da un minimo di 500 a un massimo di 10mila euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione, ai fini della sanzione, scatta scaduti 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la comunicazione dei dati. Il ritardo viene altresì segnalato alla Corte dei Conti. Per permettere i controlli incrociati, ogni dodici mesi, la Direzione generale per la motorizzazione invia al Dipartimento della funzione pubblica un elenco aggiornato dei dati in suo possesso relativi alle auto in dotazione a ciascuna amministrazione pubblica, comprensivo di eventuali acquisti e dismissioni effettuate dalle singole amministrazioni. Tale elenco è pubblico ed accessibile sul sito internet del Dipartimento stesso. Vendita delle auto di servizio Sulla base del censimento del parco auto delle amministrazioni centrali, in caso di risultati che evidenzino un numero di auto superiore al massimo consentito di cinque per ciascuna amministrazione, si provvede alla vendita o alla cessione gratuita alle ONLUS che prestano servizi si assistenza sociale e sanitaria. Metà dei risparmi accertati derivanti dalla cessione delle auto potrà essere destinata all’acquisto di buoni taxi. I RISULTATI DEL CENSIMENTO: QUANTE AUTO BLU CI SONO Nel corso dell’esame in Commissione Affari costituzionali della Camera, il Governo ha riportato i dati relativi al censimento della autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche per il 2015, chiuso lunedì 29 febbraio 2016. Le amministrazioni ritardatarie hanno avuto infatti un mese di tempo in più per comunicare online il numero delle auto 5 Per pubbliche amministrazioni si intendono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT. 3
pubbliche al Dipartimento della funzione pubblica. Questo tempo aggiuntivo ha consentito a 204 amministrazioni di mettersi in regola, denunciando 1.434 autovetture di servizio. Rispetto al 100 per cento di amministrazioni centrali, Regioni e Città metropolitane, la percentuale di risposta complessiva (che presenta criteri di rilevazioni non coincidenti rispetto al 2014) è stata del 45,6 per cento, pari a circa 4.647 soggetti, nonostante il 100 per cento registrato dalle amministrazioni centrali che avevano immesso i propri dati già prima dell'ultima scadenza. Per le amministrazioni inadempienti scatteranno ora i vincoli di spesa. Analizzando i dati, si evidenza che lo scorso anno il parco auto delle pubbliche amministrazioni si è ridotto di circa un terzo, passando dalle 66.619 autovetture del 2014 alle 23.203 del 2015. Per le amministrazioni centrali dello Stato si conferma il dimezzamento delle autovetture in uso dalle 567 del 2014 alle 274 del 2015, con la riduzione delle auto blu con autista dei ministeri, passate dalle 159 del 2014 alle 59 del 2015, di circa due terzi. A pesare sul dato complessivo è stata la mancata risposta di molti enti di ridotte dimensioni e dei Comuni non capoluogo; molti di questi non si sono registrati, ma sono anche molto piccoli e quindi presumibilmente non hanno auto. Nell'ultimo mese sono aumentate le risposte degli enti pubblici nazionali, passati dal 63,9 per cento al 75 per cento, delle Regioni, passate dal 90,9 per cento al 95,45 per cento, delle Province e delle Città metropolitane, salite dal 66,4 per cento al 75,7 per cento, delle università pubbliche, passate dall'80 per cento all'87,14 per cento. In particolare nel corso dell'ultimo anno le Regioni hanno più che dimezzato il parco auto passando dalle 2.883 autovetture del 2014 alle 1.277 del 2015, di cui 759 sono di proprietà. Nel caso delle Regioni il dato è reale, visto che la percentuale di risposta è stata del 95,45 per cento; a mancare all'appello è stata la Provincia autonoma di Bolzano che ha comunicato formalmente al Dipartimento della funzione pubblica l'intenzione di non partecipare al censimento, avendo già pubblicato sul proprio sito il numero delle auto di servizio in uso. È positivo anche il dato riguardante le Città metropolitane, che per il 2015 hanno risposto al 100 per cento comunicando un numero di autovetture in uso pari a 169. Invariate o quasi le risposte dei Comuni che da una percentuale del 33,02 per cento sono salite al 33,88 per cento, delle Camere di commercio passate dal 57,7 per cento al 59,62 per cento e della sanità regionale, passata dal 61,9 per cento al 63,08 per cento. 4
Censimento auto di servizio6 Tasso di Febbraio Tasso di Altro Amministrazione 2014 2015 Proprietà risposta 2016 risposta possesso Amministrazioni 7 567 274 100% 274 100% 81 193 dello Stato Autorità amministrative 35 11 100% 11 100% -- 11 indipendenti Agenzie fiscali 184 83 100% 83 100% 5 78 Enti pubblici -- 297 63.90% 334 75% 214 120 nazionali Regioni e Province 2.883 1.276 90.90% 1.277 95.45% 759 518 autonome Province e Città 4.070 1.231 66.40% 1.460 75.70% 1.259 201 metropolitane Comuni 25.075 7.902 33.02% 9.407 33.88% 8.855 552 Camere di 151 58 57.70% 61 59.62% 39 22 commercio Sanità regionale 24.089 7.204 61.90% 7.382 63.08% 4.797 2.585 Università pubbliche 1.078 588 80% 602 87.14% 523 79 Totale generale (inclusi enti 66.619 21.769 -- 23.203 -- 13.348 4.855 territoriali ed altri enti) Le amministrazioni inadempienti – il cui elenco è pubblicato dal Dipartimento della funzione pubblica – non potranno effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per il 2013 per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi. Con una lettera inviata ai ministri alla fine di gennaio, la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2014, ha precisato che: le amministrazioni pubbliche non possono avvalersi ad alcun titolo di autovetture di altre amministrazioni per il trasporto di persone a uso esclusivo e non esclusivo; è vietato assegnare auto di servizio in uso esclusivo a soggetti diversi da quelli previsti dalla normativa e che, in caso di utilizzo delle auto in uso non esclusivo, le ragioni di servizio non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro; è necessario comunicare le modalità di riduzione delle auto di servizio per procedere alla quantificazione dei risparmi ottenuti. La norma infatti prevede la dismissione delle auto o a titolo oneroso o a titolo gratuito alle Onlus iscritte nell'anagrafe unica. 6 Fonte: Dipartimento della funzione pubblica. Censimento delle auto di servizio delle PA. Ulteriore aggiornamento al 29 febbraio 2016 7 Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministeri, Avvocatura dello Stato e organi di rilevanza costituzionale. 5
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