DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023 - Modelli approvati con provvedimento del 13 gennaio 2023 - ANCOT
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DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023 Modelli approvati con provvedimento del 13 gennaio 2023 ASPETTI GENERALI e NOVITA’ F. Ricca 1
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE (art. 8, dpr 322/98) In linea generale, se il termine dell’adempimento (es. presentazione della dichiarazione, pagamento del tributo) cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. - Termini di presentazione: tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2023 (slitta al 2 maggio). - Se si intende comunicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre compilando il quadro VP anziché presentato la LIPE, la dichiarazione va presentata entro il 28 febbraio. - Dichiarazione presentata entro 90 giorni (29 luglio 2023, che slitta al 31 luglio): tardiva, ma valida ad ogni effetto. - Dichiarazione presentata oltre 90 giorni (da 1° agosto 2022): omessa, ma con possibili riflessi positivi sulle sanzioni amministrative e penali, se presentata entro il 30 aprile 2024. F. Ricca 2
Termini di versamento del saldo (art. 6, dpr n. 542/99) - Il saldo Iva 2022 va versato entro il 16 marzo 2023. - L’importo minimo da versare è di 11 euro (fino a 10 euro non si versa). - In alternativa, il versamento può essere effettuato, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi. Vale il termine «fisso», attualmente il 30 giugno, anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ris. AE 73/2017). - In caso di compensazione parziale con crediti (II.DD. o altri), la maggiorazione si applica solo sulla parte di debito versato (ris. AE 73/2017). - L’eventuale differimento dei termini per il saldo delle imposte sui redditi vale anche per il saldo Iva (ris. AE n. 73/2017). F. Ricca 3
Riassumendo, il pagamento del saldo Iva del 2022, allo stato attuale della normativa, può essere effettuato: - entro il 16 marzo 2023, oppure - entro il 30 giugno 2023 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oppure - entro il 30 luglio 2023 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; quest’ultimo termine, cadendo di domenica, è automaticamente prorogato a lunedì 31 luglio. F. Ricca 4
Rateazione del versamento a saldo (art. 20, dlgs n. 241/97) - E’ possibile rateizzare il pagamento a decorrere dal 16 marzo 2023 oppure, con maggiorazione, dal 30 giugno 2023 o, con ulteriore maggiorazione, dal 30 luglio 2022. - Le rate mensili devono essere di uguale importo e scadono il 16 di ciascun mese. - Il numero di rate è liberamente determinato dal contribuente. L’ultima rata deve essere versata entro il 16 novembre 2023. - Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e cosi via. F. Ricca 5
Violazioni dell’obbligo di versamento Le sanzioni amministrative L’omesso versamento è punito con le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’art. 13 del dlgs n. 471/97. La sanzione edittale, commisurata all’ammontare dell’imposta non versata o versata in ritardo, è pari: - all’1% per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo - al 15% se il versamento è eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza - al 30% se il versamento è omesso, oppure è eseguito oltre 90 giorni dopo la scadenza. La regolarizzazione Le predette sanzioni sono riducibili secondo le disposizioni sul ravvedimento operoso contenute nell’articolo 13 del dlgs 472/97, se la violazione viene regolarizzata spontaneamente dal trasgressore mediante pagamento contestuale: - dell’imposta - degli interessi calcolati giornalmente al saggio legale (1,25 dal 1° gennaio 2022; 5% dal 1° gennaio 2023) - della sanzione ridotta. F. Ricca 6
La riduzione della sanzione In caso di regolarizzazione spontanea, la sanzione è ridotta: - a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione - a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione - a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa; - a un settimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al precedente trattino, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa - a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa. Esempio Versamento effettuato con due giorni di ritardo: - sanzione edittale: 2% - sanzione ridotta in caso di ravvedimento: 0,2% Il ravvedimento deve essere perfezionato, con il pagamento spontaneo dell’imposta, degli interessi e della sanzione, anche in giorni differenti, entro il termine di 30 giorni previsto dalla letteraF. a) dell’art. 13, dlgs n. 472/1997. Ricca 7
Cause ostative del ravvedimento Le disposizioni sul ravvedimento operoso non possono essere applicate nel caso in cui sia stato notificato un atto impositivo (accertamento, rettifica, avviso di liquidazione, avviso di irrogazione sanzione), oppure sia stata recapitata la comunicazione di irregolarità di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, dpr 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72, concernenti la violazione stessa. Sono invece irrilevanti le lettere informative inviate dall’agenzia delle entrate ai sensi della legge n. 190/2014, finalizzate a stimolare la “tax compliance” a seguito dell’elaborazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Adesione all’avviso bonario All’infuori dell’istituto del ravvedimento operoso, vi è comunque la possibilità di ottenere uno sconto sulla sanzione. In base all’articolo 2 del dlgs n. 462/97, se il contribuente paga le somme richieste dall’amministrazione a seguito della liquidazione della dichiarazione entro trenta giorni dal ricevimento della c.d. comunicazione di irregolarità, la sanzione è ridotta ad un terzo, per cui sarà pari al 10% dell’imposta non versata o versata in ritardo. In questo caso, inoltre, a differenza del ravvedimento operoso, le somme dovute potranno essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell’art. 3-bis del citato dlgs n. 462/97 (fino a cinque anni, indipendentemente dall’importo dovuto). In caso di recapito della comunicazione telematica all’intermediario abilitato, il termine di trenta giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello del recapito dell’invito all’intermediario F. Ricca 8
Definizioni agevolate art. 1 legge 197/2022 Avvisi bonari (commi 153-158; circolare AE n. 1/2023) - Definizione somme dovute in base alle comunicazioni di irregolarità a seguito del controllo automatico della dichiarazione annuale o delle c.d. Lipe, per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non scaduto all’1/1/2023, oppure recapitate dopo tale data: riduzione della sanzione al 3%. - Applicabile anche per le rateazioni regolarmente in corso alla data del 1° gennaio 2023, indipendentemente dal periodo d’imposta. - Pagamento secondo le modalità e i termini ordinari di cui agli artt. 2 e 3-bis del dlgs n. 462/97. Ravvedimento speciale (commi 174-178; circolare AE 2/2023) - Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per i periodi d’imposta fino al 2021: riduzione sanzione a 1/18 del minimo, con possibilità di pagamento rateale. - Perfezionamento: entro il 31 marzo 2023 pagamento della prima o unica rata e rimozione dell’irregolarità. - Sono escluse le violazioni definibili ai sensi dei commi 153-158 (avvisi bonari) ovvero dei commi 166-176 (errori formali). F. Ricca 9
Sanzioni penali per l’omesso versamento annuale Iva L’omesso versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per importo superiore a 250.000 euro, entro il termine per il pagamento dell’acconto del periodo successivo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, ai sensi dell’art. 10-ter del dlgs n. 74/2000. Attenzione: ai fini del reato, si deve considerare l’imposta non versata per l’anno solare, e non solamente l’imposta dovuta a saldo risultante dal rigo VL38 della dichiarazione annuale (che non comprende l’imposta periodica dovuta e non versata). Con sentenza del 12 settembre 2013, 3742, la Cassazione SSUU ha statuito che la sanzione penale si cumula con la sanzione pecuniaria amministrativa, trattandosi di due figure di illecito differenti, in relazione alle quali non trova applicazione il principio di specialità dell’art. 19, dlgs 74/2000. La Corte ha inoltre chiarito che per la punibilità penale è sufficiente il dolo generico, che non viene meno a causa della mera crisi di liquidità del contribuente. Di fatto, l’applicazione concorrente della sanzione penale e di quella amministrativa può essere evitata, ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 74/2000, se il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, è estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: in tale ipotesi, infatti, il reato non è punibile. Con sentenza n. 12384/2020, la Cassazione ha statuito che l’ipotesi della non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., riguarda anche le fattispecie di reato con soglia di punibilità, compreso l’omesso versamento Iva, nel caso di modesto superamento della F. Ricca 10 soglia.
Contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale - Soggetti totalmente esenti (salvo debito d’imposta: quadro VJ o rigo VF70). - Contribuenti in regime forfetario o di vantaggio (anche se debitori in inversione contabile). - Agricoltori «marginali» esonerati da adempimenti ex art. 34, c. 6. - Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, con v.a. non superiore a 7.000 euro (art. 34-ter). - Imprese di intrattenimento in regime speciale art. 74. - Imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda. - Rappresentanti fiscali «leggeri». - Associazioni e società in regime speciale legge 398/91 (le limitazioni del regime speciale, previste dal Codice Terzo Settore, scatteranno solo l’autorizzazione dell’Ue). - Associazioni o enti non soggetti passivi, titolari di partita Iva solo perché effettuano acquisti intracomunitari tassabili. - Imprese che si avvalgono del regime semplificato dello sportello unico «OSS», relativamente alle operazioni rientranti nel regime stesso. F. Ricca 11
TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DICHIARAZIONE Frontespizio La casella «correttiva nei termini» La casella «dichiarazione integrativa» deve deve essere barrata nel caso di essere compilata nel caso di presentazione, presentazione, entro il 2 maggio 2023, oltre il termine di scadenza (ma nei termini di una dichiarazione 2023 in per la notifica dell’accertamento), di una sostituzione di una trasmessa dichiarazione ad integrazione di una precedentemente. Non si applicano trasmessa in precedenza. sanzioni. Nella casella occorre indicare: - Il codice 1, se non è stato ricevuto dall’Agenzia un invito alla «compliance» - Il codice 2, se la dichiarazione integrativa fa seguito ad un invito dell’Agenzia. Integrativa «a favore» ultra-annuale Se la dichiarazione integrativa «a favore» è presentata oltre la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, il credito che ne risulta, se non richiesto a rimborso, deve essere indicato nel quadro VN della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Per esempio, se è stata presentata a ottobre 2022 una integrativa a favore per l’anno 2019, il credito che ne risulta non può essere compensato direttamente, ma deve essere indicato nel quadro VN della 12 dichiarazione Iva 2023 relativa al 2022.
Casi particolari/1 Trasformazioni soggettive «estintive» nel corso del 2022 Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/9/2022 (entrambe le società in regime di liquidazioni mensili) DICHIARAZIONE 2023 PRESENTATA DA ALFA MODULO N. 1 MODULO N. 2 - Operazioni di ALFA - Operazioni di BETA dall’1/1 al 31/8 - Operazioni di BETA dall’1/9 al 15/9 UN SOLO QUADRO VT e VX con tutti i dati Per l’anno 2022, l’eventuale prorata di Alfa e quello di Beta saranno calcolati distintamente, nei rispettivi moduli (AE, risposta 511/2022. Contra: Cassazione 24708/2020, secondo cui 13 va determinato un unico prorata).
Casi particolari/2 Trasformazioni soggettive «estintive» dal 1°/1/2023 Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/1/2023. Entrambe le società hanno quindi concluso il periodo d’imposta 2022. DICHIARAZIONE 2023 ALFA DICHIARAZIONE 2023 BETA (sottoscritta e presentata da ALFA quale dichiarante) - Compensazione dell’eventuale credito 2022 di BETA da parte di ALFA: F24 con codice identificativo «62» (ris. 286/2009) - Versamento dell’eventuale debito 2022 di BETA da parte di ALFA: F24 con codice identificativo «74» (ris. 119/2017) F. Ricca 14
Casi particolari/3 Trasformazioni soggettive «non estintive» nel 2022 Società ALFA ha ricevuto un conferimento di ramo d’azienda dalla società BETA il 15/9/2022. - Se l’operazione ha comportato il trasferimento del debito/credito Iva, ALFA presenterà la dichiarazione strutturata come indicato per le trasformazioni «estintive» (caso particolare 1). - BETA dovrà comunque presentare anche la propria dichiarazione, relativamente alle attività non conferite. - Se l’operazione non ha comportato il trasferimento del debito/credito Iva, le operazioni dell’azienda conferita sono dichiarate autonomamente dal soggetto che le ha poste in essere (BETA dall’1/1/2021 al 14/9/2021; F. Ricca 15 ALFA dal 15/9/2021 al 31/12/2021).
Casi particolari/4 Esercizio di più attività in regime di separazione L’impresa ALFA esercita attività industriale (A) e attività finanziaria (B). Ha optato per l’applicazione separata dell’imposta. DICHIARAZIONE 2023 MODULO N. 1 MODULO N. 2 Attività A Attività B I seguenti quadri analitici riguardano solo l’attività A: Il modulo 2 comprenderà solo i - VA sez. 1 seguenti quadri analitici: - VL sez. 1 - VA sez. 1 - VE, VF e VJ - VL sez. 1 - VE, VF e VJ Gli altri quadri sono riepilogativi Circolare 19/2018 e risposta AE 29/2022: separazione consentita anche con lo stesso codice, tra operazioni imponibili e operazioni esenti, addirittura nel caso di operazioni identiche che sono imponibili se rese a determinati soggetti ed esenti se rese ad altri. Restano le limitazioni nell’ambito del settore immobiliare (da ultimo, risposta AE 23/2023), dove è possibile separare: - le locazioni /cessioni di fabbricati abitativi esenti - le locazioni/cessioni di altri fabbricati Secondo l’Agenzia, quindi, non sarebbe possibile separare semplicemente l’attività di locazione da quella di vendita, 16 indipendentemente dalle categorie catastali dei fabbricati.
NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2023 Quadro CS L’art. 37 del dl n. 21/2022 ha istituito per l’anno 2022 un contributo straordinario sugli extra-profitti delle imprese dei settori energetico e petrolifero il cui volume d’affari del 2021 deriva per almeno il 75% dalle attività indicate al comma 1 di tale articolo. La base imponibile del contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro, e non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%. Per consentire alle imprese assoggettate al contributo straordinario di assolvere gli adempimenti dichiarativi definiti con provvedimento dell’agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, è stato istituito nel modello Iva 2023 il quadro CS. Tale quadro deve essere compilato dai soggetti tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti che, per effetto delle modifiche della legge n. 197/2022, risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato. 7.2 Quadro VO Nel rigo VO35 è stata inserita la casella 2, che deve essere barrata dai soggetti esercenti attività enoturistica che, avendo precedentemente optato per l’applicazione del regime di detrazione ordinario, hanno revocato tale opzione con effetto dal 2022. 7.3 Istruzioni di compilazione Modifiche apportate in adeguamento a sopravvenute disposizioni: - cancellati i riferimenti alle società non operative per effetto di perdita sistematica, essendo tale condizione stata soppressa dal dl n. 73/2022 - aggiunto, nei richiami alle procedure concorsuali del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, il riferimento alla liquidazione giudiziale, a seguito entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (dlgs n. 14/2019) - viene precisato che tra le operazioni che concorrono alla determinazione dell’aliquota media ai fini del rimborso Iva rientrano anche le operazioni esenti ai sensi del terzo comma dell’art. 10, dpr 633/72, ossia le “cessioni presunte” poste in essere dai fornitori nei confronti dei soggetti che facilitano le vendite a consumatori finali mediante l’uso 17 di piattaforme elettroniche (così già la risposta AE n. 205/2022).
Rigo VL 30 Nel campo 1 si deve riportare il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5. campo 2 ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta, campo 4 compreso l’acconto di campo 3 ammontare dell’IVA dicembre, risultante dalle totale dei versamenti periodici, periodica, relativa al 2022, campo 5 LIPE 2022. compresi l’acconto e gli interessi versata a seguito del ammontare dell’IVA trimestrali, nonché l’imposta ricevimento di periodica, relativa al versata a seguito di ravvedimento, comunicazioni di 2022, versata fino relativi al 2022. irregolarità. alla data di presentazione della Si tratta dei versamenti effettuati con i In particolare, occorre indicare dichiarazione, a codici tributo: la quota d’imposta dei seguito della – da 6001 a 6012 per i versamenti versamenti effettuati con notifica di cartelle mensili; codice tributo 9001 (al netto di di pagamento. – da 6031 a 6033 per i versamenti sanzioni e interessi) e anno di trimestrali e il 6034 per il versamento riferimento 2022, fino alla del quarto trimestre effettuato dai data di presentazione della trimestrali “speciali”; dichiarazione. – 6013 e 6035 per l’acconto; – da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture. 18
Scomputo dell’Iva periodica: limiti in caso di saldo potenziale a credito Nel campo 1 è indicato il maggiore tra l’Iva periodica dovuta (campo 2) e quella versata (somma dei campi 3, 4 e 5). 80.000 80.000 33.000 16.000 Se il rigo VL33 risulta positivo (saldo a credito), occorre rifare il calcolo considerando non l’Iva periodica dovuta (80.000) ma quella versata (49.000) 19
MONITORAGGIO DEL CREDITO POTENZIALE DEL 2022: RIGO VL 41 Per determinare l’importo da riportare nel campo 2, occorre conoscere gli importi dei precedenti righi del quadro VL, come da istruzioni. 31.000 F. Ricca 20
QUADRO VQ: IVA PERIODICA PREGRESSA Attenzione: il Quadro VQ deve essere compilato solo con riferimento agli anni precedenti a quello cui si riferisce la dichiarazione. Nel rigo VQ1 campo 1 della dichiarazione IVA 2023, pertanto, non può essere indicato «2022». Per l’anno 2022, invece, l’eventuale differenza tra credito potenziale ed effettivo va indicata nel rigo VL41. F. Ricca 21
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