DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023 - Modelli approvati con provvedimento del 13 gennaio 2023 - ANCOT

Pagina creata da Laura Proietti
 
CONTINUA A LEGGERE
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023 - Modelli approvati con provvedimento del 13 gennaio 2023 - ANCOT
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2023
Modelli approvati con provvedimento del 13 gennaio 2023

    ASPETTI GENERALI e NOVITA’

                         F. Ricca                         1
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
                                   (art. 8, dpr 322/98)

In linea generale, se il termine dell’adempimento (es. presentazione della dichiarazione,
pagamento del tributo) cade di sabato o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.

-   Termini di presentazione: tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2023 (slitta al 2 maggio).

-   Se si intende comunicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre
    compilando il quadro VP anziché presentato la LIPE, la dichiarazione va
    presentata entro il 28 febbraio.

-   Dichiarazione presentata entro 90 giorni (29 luglio 2023, che slitta al 31 luglio):
    tardiva, ma valida ad ogni effetto.

-   Dichiarazione presentata oltre 90 giorni (da 1° agosto 2022): omessa, ma con
    possibili riflessi positivi sulle sanzioni amministrative e penali, se presentata
    entro il 30 aprile 2024.
                                           F. Ricca                                    2
Termini di versamento del saldo
                                (art. 6, dpr n. 542/99)

-   Il saldo Iva 2022 va versato entro il 16 marzo 2023.

-   L’importo minimo da versare è di 11 euro (fino a 10 euro non si versa).

-   In alternativa, il versamento può essere effettuato, con la maggiorazione dello
    0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, nei termini previsti
    per il saldo delle imposte sui redditi. Vale il termine «fisso», attualmente il 30
    giugno, anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (ris.
    AE 73/2017).

-   In caso di compensazione parziale con crediti (II.DD. o altri), la maggiorazione si
    applica solo sulla parte di debito versato (ris. AE 73/2017).

-   L’eventuale differimento dei termini per il saldo delle imposte sui redditi vale
    anche per il saldo Iva (ris. AE n. 73/2017).

                                         F. Ricca                                 3
Riassumendo, il pagamento del saldo Iva del 2022, allo stato attuale della normativa,
può essere effettuato:

-   entro il 16 marzo 2023, oppure

-   entro il 30 giugno 2023 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di
    mese successivo al 16 marzo, oppure

- entro il 30 luglio 2023 con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%; quest’ultimo
termine, cadendo di domenica, è automaticamente prorogato a lunedì 31 luglio.

                                        F. Ricca                                 4
Rateazione del versamento a saldo
                        (art. 20, dlgs n. 241/97)

- E’ possibile rateizzare il pagamento a decorrere dal 16 marzo 2023
  oppure, con maggiorazione, dal 30 giugno 2023 o, con ulteriore
  maggiorazione, dal 30 luglio 2022.

- Le rate mensili devono essere di uguale importo e scadono il 16 di
  ciascun mese.

- Il numero di rate è liberamente determinato dal contribuente.
  L’ultima rata deve essere versata entro il 16 novembre 2023.

- Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse
  fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Pertanto la seconda
  rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza dello 0,66% e cosi
  via.
                                  F. Ricca                       5
Violazioni dell’obbligo di versamento
Le sanzioni amministrative
          L’omesso versamento è punito con le sanzioni pecuniarie amministrative
previste dall’art. 13 del dlgs n. 471/97.
          La sanzione edittale, commisurata all’ammontare dell’imposta non versata
o versata in ritardo, è pari:
- all’1% per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo
- al 15% se il versamento è eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza
- al 30% se il versamento è omesso, oppure è eseguito oltre 90 giorni dopo la
scadenza.

La regolarizzazione
          Le predette sanzioni sono riducibili secondo le disposizioni sul
ravvedimento operoso contenute nell’articolo 13 del dlgs 472/97, se la violazione
viene regolarizzata spontaneamente dal trasgressore mediante pagamento
contestuale:
- dell’imposta
- degli interessi calcolati giornalmente al saggio legale (1,25 dal 1° gennaio 2022; 5%
dal 1° gennaio 2023)
- della sanzione ridotta.                 F. Ricca                                 6
La riduzione della sanzione
          In caso di regolarizzazione spontanea, la sanzione è ridotta:
- a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione
della violazione
- a un nono se la regolarizzazione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta
giorni dalla commissione della violazione
- a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine
di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la
violazione è stata commessa;
- a un settimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al precedente
trattino, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa
- a un sesto se la regolarizzazione avviene oltre il termine di scadenza per la
presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la
violazione è stata commessa.
                 Esempio
                 Versamento effettuato con due giorni di ritardo:
                 - sanzione edittale: 2%
                 - sanzione ridotta in caso di ravvedimento: 0,2%
         Il ravvedimento deve essere perfezionato, con il pagamento spontaneo
dell’imposta, degli interessi e della sanzione, anche in giorni differenti, entro il
termine di 30 giorni previsto dalla letteraF. a)  dell’art. 13, dlgs n. 472/1997.
                                              Ricca                               7
Cause ostative del ravvedimento
           Le disposizioni sul ravvedimento operoso non possono essere applicate nel caso in
cui sia stato notificato un atto impositivo (accertamento, rettifica, avviso di liquidazione,
avviso di irrogazione sanzione), oppure sia stata recapitata la comunicazione di irregolarità di
cui agli artt. 36-bis e 36-ter, dpr 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72, concernenti la violazione
stessa. Sono invece irrilevanti le lettere informative inviate dall’agenzia delle entrate ai sensi
della legge n. 190/2014, finalizzate a stimolare la “tax compliance” a seguito dell’elaborazione
delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche.

Adesione all’avviso bonario
           All’infuori dell’istituto del ravvedimento operoso, vi è comunque la possibilità di
ottenere uno sconto sulla sanzione.
           In base all’articolo 2 del dlgs n. 462/97, se il contribuente paga le somme richieste
dall’amministrazione a seguito della liquidazione della dichiarazione entro trenta giorni dal
ricevimento della c.d. comunicazione di irregolarità, la sanzione è ridotta ad un terzo, per cui
sarà pari al 10% dell’imposta non versata o versata in ritardo. In questo caso, inoltre, a
differenza del ravvedimento operoso, le somme dovute potranno essere versate anche
ratealmente secondo le disposizioni dell’art. 3-bis del citato dlgs n. 462/97 (fino a cinque anni,
indipendentemente dall’importo dovuto).
           In caso di recapito della comunicazione telematica all’intermediario abilitato, il
termine di trenta giorni decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello del recapito
dell’invito all’intermediario
                                              F. Ricca                                       8
Definizioni agevolate art. 1 legge 197/2022

Avvisi bonari (commi 153-158; circolare AE n. 1/2023)
- Definizione somme dovute in base alle comunicazioni di irregolarità a seguito del
controllo automatico della dichiarazione annuale o delle c.d. Lipe, per i periodi
d’imposta 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non scaduto all’1/1/2023,
oppure recapitate dopo tale data: riduzione della sanzione al 3%.
- Applicabile anche per le rateazioni regolarmente in corso alla data del 1° gennaio
2023, indipendentemente dal periodo d’imposta.
- Pagamento secondo le modalità e i termini ordinari di cui agli artt. 2 e 3-bis del dlgs
n. 462/97.

Ravvedimento speciale (commi 174-178; circolare AE 2/2023)
- Violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per i periodi
   d’imposta fino al 2021: riduzione sanzione a 1/18 del minimo, con possibilità di
   pagamento rateale.
- Perfezionamento: entro il 31 marzo 2023 pagamento della prima o unica rata e
   rimozione dell’irregolarità.
- Sono escluse le violazioni definibili ai sensi dei commi 153-158 (avvisi bonari)
   ovvero dei commi 166-176 (errori formali).
                                          F. Ricca                                  9
Sanzioni penali per l’omesso versamento annuale Iva

           L’omesso versamento dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per importo
superiore a 250.000 euro, entro il termine per il pagamento dell’acconto del periodo successivo, è
punito con la reclusione da sei mesi a due anni, ai sensi dell’art. 10-ter del dlgs n. 74/2000.
          Attenzione: ai fini del reato, si deve considerare l’imposta non versata per l’anno solare, e
non solamente l’imposta dovuta a saldo risultante dal rigo VL38 della dichiarazione annuale (che
non comprende l’imposta periodica dovuta e non versata).

             Con sentenza del 12 settembre 2013, 3742, la Cassazione SSUU ha statuito che la
sanzione penale si cumula con la sanzione pecuniaria amministrativa, trattandosi di due figure di
illecito differenti, in relazione alle quali non trova applicazione il principio di specialità dell’art. 19,
dlgs 74/2000.
             La Corte ha inoltre chiarito che per la punibilità penale è sufficiente il dolo generico, che
non viene meno a causa della mera crisi di liquidità del contribuente.

            Di fatto, l’applicazione concorrente della sanzione penale e di quella amministrativa può
essere evitata, ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 74/2000, se il debito tributario, comprese sanzioni e
interessi, è estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: in tale
ipotesi, infatti, il reato non è punibile.

           Con sentenza n. 12384/2020, la Cassazione ha statuito che l’ipotesi della non punibilità
per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., riguarda anche le fattispecie di reato
con soglia di punibilità, compreso l’omesso versamento Iva, nel caso di modesto superamento della
                                                  F. Ricca                                          10
soglia.
Contribuenti esonerati dalla dichiarazione annuale
- Soggetti totalmente esenti (salvo debito d’imposta: quadro VJ o rigo VF70).

- Contribuenti in regime forfetario o di vantaggio (anche se debitori in inversione contabile).

- Agricoltori «marginali» esonerati da adempimenti ex art. 34, c. 6.

- Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali, con v.a. non
superiore a 7.000 euro (art. 34-ter).

- Imprese di intrattenimento in regime speciale art. 74.

- Imprese individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda.

- Rappresentanti fiscali «leggeri».

- Associazioni e società in regime speciale legge 398/91 (le limitazioni del regime speciale,
previste dal Codice Terzo Settore, scatteranno solo l’autorizzazione dell’Ue).

- Associazioni o enti non soggetti passivi, titolari di partita Iva solo perché effettuano acquisti
intracomunitari tassabili.

- Imprese che si avvalgono del regime semplificato dello sportello unico «OSS», relativamente
alle operazioni rientranti nel regime stesso. F. Ricca                                   11
TIPOLOGIE PARTICOLARI DI DICHIARAZIONE
   Frontespizio

La casella «correttiva nei termini»                   La casella «dichiarazione integrativa» deve
deve essere barrata nel caso di                       essere compilata nel caso di presentazione,
presentazione, entro il 2 maggio 2023,                oltre il termine di scadenza (ma nei termini
di una dichiarazione 2023 in                          per la notifica dell’accertamento), di una
sostituzione   di    una    trasmessa                 dichiarazione ad integrazione di una
precedentemente. Non si applicano                     trasmessa in precedenza.
sanzioni.                                             Nella casella occorre indicare:
                                                      - Il codice 1, se non è stato ricevuto
                                                          dall’Agenzia un invito alla «compliance»
                                                      - Il codice 2, se la dichiarazione integrativa
                                                          fa seguito ad un invito dell’Agenzia.
 Integrativa «a favore» ultra-annuale
   Se la dichiarazione integrativa «a favore» è presentata oltre la scadenza del termine per la
 presentazione della dichiarazione dell’anno successivo, il credito che ne risulta, se non richiesto a
 rimborso, deve essere indicato nel quadro VN della dichiarazione annuale relativa all’anno in cui è stata
 presentata la dichiarazione integrativa.
   Per esempio, se è stata presentata a ottobre 2022 una integrativa a favore per l’anno 2019, il credito
 che ne risulta non può essere compensato direttamente, ma deve essere indicato nel quadro VN della
                                                                                                       12
 dichiarazione Iva 2023 relativa al 2022.
Casi particolari/1

Trasformazioni soggettive «estintive» nel corso del 2022
Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/9/2022
(entrambe le società in regime di liquidazioni mensili)
                                      DICHIARAZIONE 2023
                                      PRESENTATA DA ALFA

        MODULO N. 1                                        MODULO N. 2
        - Operazioni di ALFA                               - Operazioni di BETA dall’1/1 al 31/8
        - Operazioni di BETA dall’1/9 al 15/9

                                           UN SOLO QUADRO
                                           VT e VX
                                           con tutti i dati

 Per l’anno 2022, l’eventuale prorata di Alfa e quello di Beta saranno calcolati distintamente,
 nei rispettivi moduli (AE, risposta 511/2022. Contra: Cassazione 24708/2020, secondo cui  13
 va determinato un unico prorata).
Casi particolari/2

     Trasformazioni soggettive «estintive» dal 1°/1/2023

Società ALFA ha incorporato società BETA il 15/1/2023.
Entrambe le società hanno quindi concluso il periodo d’imposta 2022.

          DICHIARAZIONE 2023 ALFA              DICHIARAZIONE 2023 BETA
                                               (sottoscritta e presentata da
                                               ALFA quale dichiarante)

                                               - Compensazione dell’eventuale credito 2022
                                               di BETA da parte di ALFA: F24 con codice
                                               identificativo «62» (ris. 286/2009)

                                               - Versamento dell’eventuale debito 2022 di
                                               BETA da parte di ALFA: F24 con codice
                                               identificativo «74» (ris. 119/2017)
                                    F. Ricca                                            14
Casi particolari/3

      Trasformazioni soggettive «non estintive» nel 2022

Società ALFA ha ricevuto un conferimento di ramo d’azienda
dalla società BETA il 15/9/2022.

- Se l’operazione ha comportato il trasferimento del debito/credito Iva,
ALFA presenterà la dichiarazione strutturata come indicato per le
trasformazioni «estintive» (caso particolare 1).

- BETA dovrà comunque presentare anche la propria dichiarazione,
relativamente alle attività non conferite.

- Se l’operazione non ha comportato il trasferimento del debito/credito
Iva, le operazioni dell’azienda conferita sono dichiarate autonomamente
dal soggetto che le ha poste in essere (BETA dall’1/1/2021 al 14/9/2021;
                                   F. Ricca                         15
ALFA dal 15/9/2021 al 31/12/2021).
Casi particolari/4
            Esercizio di più attività in regime di separazione
L’impresa ALFA esercita attività industriale (A) e attività finanziaria (B).
Ha optato per l’applicazione separata dell’imposta.
                                            DICHIARAZIONE 2023

             MODULO N. 1                                                         MODULO N. 2
             Attività A                                                          Attività B
  I seguenti quadri analitici riguardano solo l’attività A:              Il modulo 2 comprenderà solo i
  - VA sez. 1                                                            seguenti quadri analitici:
  - VL sez. 1                                                            - VA sez. 1
  - VE, VF e VJ                                                          - VL sez. 1
                                                                         - VE, VF e VJ
  Gli altri quadri sono riepilogativi

   Circolare 19/2018 e risposta AE 29/2022: separazione consentita anche con lo stesso codice, tra operazioni imponibili
e operazioni esenti, addirittura nel caso di operazioni identiche che sono imponibili se rese a determinati soggetti ed
esenti se rese ad altri.
   Restano le limitazioni nell’ambito del settore immobiliare (da ultimo, risposta AE 23/2023), dove è possibile separare:
- le locazioni /cessioni di fabbricati abitativi esenti
- le locazioni/cessioni di altri fabbricati
   Secondo l’Agenzia, quindi, non sarebbe possibile separare semplicemente l’attività di locazione da quella di vendita,
                                                                                                                     16
indipendentemente dalle categorie catastali dei fabbricati.
NOVITA’ DEL MODELLO IVA 2023
Quadro CS
   L’art. 37 del dl n. 21/2022 ha istituito per l’anno 2022 un contributo straordinario sugli extra-profitti delle imprese
dei settori energetico e petrolifero il cui volume d’affari del 2021 deriva per almeno il 75% dalle attività indicate al
comma 1 di tale articolo. La base imponibile del contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni
attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo
dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
   Il contributo si applica nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro,
e non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10%.
   Per consentire alle imprese assoggettate al contributo straordinario di assolvere gli adempimenti dichiarativi
definiti con provvedimento dell’agenzia delle entrate del 17 giugno 2022, è stato istituito nel modello Iva 2023 il
quadro CS. Tale quadro deve essere compilato dai soggetti tenuti ad effettuare i relativi versamenti e dai soggetti
che, per effetto delle modifiche della legge n. 197/2022, risultino tenuti al versamento dell’importo residuo entro il
31 marzo 2023 ovvero intendano chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.

7.2 Quadro VO
   Nel rigo VO35 è stata inserita la casella 2, che deve essere barrata dai soggetti esercenti attività enoturistica che,
avendo precedentemente optato per l’applicazione del regime di detrazione ordinario, hanno revocato tale opzione
con effetto dal 2022.

7.3 Istruzioni di compilazione
   Modifiche apportate in adeguamento a sopravvenute disposizioni:
- cancellati i riferimenti alle società non operative per effetto di perdita sistematica, essendo tale condizione stata
soppressa dal dl n. 73/2022
- aggiunto, nei richiami alle procedure concorsuali del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa, il
riferimento alla liquidazione giudiziale, a seguito entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (dlgs n. 14/2019)
- viene precisato che tra le operazioni che concorrono alla determinazione dell’aliquota media ai fini del rimborso Iva
rientrano anche le operazioni esenti ai sensi del terzo comma dell’art. 10, dpr 633/72, ossia le “cessioni presunte”
poste in essere dai fornitori nei confronti dei soggetti che facilitano le vendite a consumatori finali mediante l’uso 17 di
piattaforme elettroniche (così già la risposta AE n. 205/2022).
Rigo VL 30
                             Nel campo 1 si deve riportare il maggiore tra l’importo indicato
                             nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.

campo 2
ammontare complessivo
dell’IVA periodica dovuta,                                                   campo 4
compreso l’acconto di            campo 3                                     ammontare dell’IVA
dicembre, risultante dalle       totale dei versamenti periodici,            periodica, relativa al 2022,       campo 5
LIPE 2022.                       compresi l’acconto e gli interessi          versata a seguito del              ammontare dell’IVA
                                 trimestrali, nonché l’imposta               ricevimento di                     periodica, relativa al
                                 versata a seguito di ravvedimento,          comunicazioni di                   2022, versata fino
                                 relativi al 2022.                           irregolarità.                      alla data di
                                                                                                                presentazione della
                                 Si tratta dei versamenti effettuati con i   In particolare, occorre indicare   dichiarazione, a
                                 codici tributo:                             la quota d’imposta dei             seguito della
                                 – da 6001 a 6012 per i versamenti           versamenti effettuati con          notifica di cartelle
                                 mensili;                                    codice tributo 9001 (al netto di
                                                                                                                di pagamento.
                                 – da 6031 a 6033 per i versamenti           sanzioni e interessi) e anno di
                                 trimestrali e il 6034 per il versamento     riferimento 2022, fino alla
                                 del quarto trimestre effettuato dai         data di presentazione della
                                 trimestrali “speciali”;                     dichiarazione.
                                 – 6013 e 6035 per l’acconto;
                                 – da 6720 a 6727 per i versamenti
                                 effettuati per subforniture.

                                                                                                                                    18
Scomputo dell’Iva periodica: limiti in caso di
       saldo potenziale a credito
                                                       Nel campo 1 è indicato il
                                                       maggiore tra l’Iva periodica
                                                       dovuta (campo 2) e quella
                                                       versata (somma dei campi
                                                       3, 4 e 5).

                                      80.000

      80.000   33.000   16.000

                                 Se il rigo VL33 risulta positivo (saldo
                                 a credito), occorre rifare il calcolo
                                 considerando non l’Iva periodica
                                 dovuta (80.000) ma quella versata
                                 (49.000)

                                                                           19
MONITORAGGIO DEL CREDITO POTENZIALE DEL 2022: RIGO VL 41
               Per determinare l’importo da riportare nel campo 2, occorre conoscere gli importi
               dei precedenti righi del quadro VL, come da istruzioni.

                                                    31.000

                                      F. Ricca                                                 20
QUADRO VQ: IVA PERIODICA PREGRESSA

Attenzione:
il Quadro VQ deve essere compilato solo con riferimento agli anni precedenti a
quello cui si riferisce la dichiarazione.

Nel rigo VQ1 campo 1 della dichiarazione IVA 2023, pertanto, non può essere
indicato «2022».

Per l’anno 2022, invece, l’eventuale differenza tra credito potenziale ed effettivo va
indicata nel rigo VL41.
                                          F. Ricca                                       21
Puoi anche leggere