DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - Regione Umbria
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COD. PRATICA: 2020-002-13428 Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11934 DEL 14/12/2020 OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 9 della L.R. 12/2010 – Comune di Bastia Umbra - Ampliamento di attività commerciale a uso espositivo in variante al PRG ex DPR 160/2010 art. 8 e L.R. 1/2015 art. 32 c. 6 - Fraz. Ospedalicchio – Ditta Leroy Merlin Italia Srl. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V; Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 “Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d’impatto ambientale, in attuazione dell’articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni”. segue atto n. 11934 del 14/12/2020 1
COD. PRATICA: 2020-002-13428 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 “Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica”. Vista la nota n° 0192980 del 29/10/2020 del Comune di Bastia Umbra, con la quale è stata trasmessa l’istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, relativa all’ampliamento di attività commerciale a uso espositivo in variante al PRG - Fraz. Ospedalicchio – Ditta Leroy Merlin Italia Srl.; Visto che, con nota n. 0197247 del 05/11/2020, il Servizio Valutazioni Ambientali Sviluppo e Sostenibilità ambientale, ha trasmesso, la documentazione ricevuta, a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS l’ampliamento di attività commerciale a uso espositivo in variante al PRG - Fraz. Ospedalicchio – Ditta Leroy Merlin Italia Srl nel Comune di Bastia Umbra. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali: Regione Umbria - Servizio Urbanistica, Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, Difesa del suolo - Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica venatoria - Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli - Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti - Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale Altri Enti Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria. A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale. Provincia di Perugia - Servizio PTCP. A.U.R.I. Umbria Azienda U.S.L. n. 1 Agenzia Forestale Regionale Umbra Visti i seguenti pareri pervenuti: ARPA Umbria. Prot. n. 0210298 del 19/11/2020 con il quale si comunica che: “In relazione al procedimento in oggetto, preso atto della documentazione presentata e delle caratteristiche degli interventi previsti, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi”. Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistico venatoria. Prot. n. 0210526 del 19/11/2020 con il quale si comunica che: “Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con prot.n. 188088-2020, ai sensi della L.R. 1/2015, non si evincono criticità”. Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Parere inerente gli aspetti urbanistici. Prot. n. 0214307 del 24/11/2020 con il quale si comunica che: “Con nota prot. 197247 del 4 novembre 2020 è stato richiesto il parere di competenza del Servizio relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, alla quale è stata allagata la documentazione tecnico progettuale. Esaminata la documentazione allegata all’istanza, dalla stessa si evince che il progetto proposto prevede l’ampliamento di un fabbricato commerciale secondo le modalità previste all’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 32 comma 6 della LR 1/2015. La Variante urbanistica interessa l'area di pertinenza dell’immobile commerciale di proprietà della ditta Leroy Merlin Italia Srl., localizzata nella zona per servizi di Ospedalicchio in via Amedeo Rosi n. 2, lungo la strada Statale n. 75 Centrale Umbra. L’insediamento commerciale, struttura di vendita specializzata per il “FAI DA TE”, è stato attuato con una procedura di cui al ex DR n. 447/1998 approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 58/2008, in variante al P.R.G. del Comune di Bastia Umbra, inserendo un nuovo comparto per servizi privati “Fpe”, normato all’art. 37 della Norme Tecniche di Attuazione di PRG vigente; inoltre, con l’approvazione della variante urbanistica approvata si dava atto di una ulteriore capacità segue atto n. 11934 del 14/12/2020 2
COD. PRATICA: 2020-002-13428 edificatoria di mq.2.500, da realizzare con procedura derogatoria come l’attuale SUAP o variante urbanistica ordinaria. Il progetto presentato dalla Ditta Leroy Merlin nello specifico prevede la realizzazione di un manufatto adibito a sala espositiva (showroom) in ampliamento dell’edificio esistente, con una superficie di 2004 mq.; tale ampliamento viene proposto nell’area adiacente l’edifico che attualmente destinata a dotazioni territoriali per standard urbanistici relativi a parcheggi e verde d’uso pubblico. Per tali spazi a dotazione territoriali, ne viene proposta la monetizzazione, data l’indisponibilità di altro terreno. Tenuto conto che l’area in argomento: - ricade in zona già destinata a servizi “Fpe” e all’interno di un comparto già edificato ed urbanizzato ricadente in area sottoposta alle previsioni del Piano di assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere – PAI; - è sottoposta a tutela paesaggistico ambientale di cui al D.L.gs. 42/2004, art. 136, comma 1 quale “area di notevole interesse pubblico” e che risulta ricompresa tra le “Aree di interesse di valore paesaggistico e storico-culturale” dal PTCP della Provincia di Perugia, nonché tra i “coni visuali” e le “emergenze storico architettoniche – nucleo storico di "Ospedalicchio". - ricade inoltre nella zona “B” del piano di rischio dell’aeroporto internazionale San Francesco di Assisi, recepito e approvato dal Comune di Bastia Umbra con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13.03.2019; Rilevato che nel Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. viene riportato che “In considerazione di quanto sopra esposto nel presente documento, che valuta l’intervento in oggetto non sia da sottoporre a VAS perché: - non interessa zone di protezione speciale, rete natura 2000 o siti di interesse Comunitario o loro margini; - l’area è stata messa in sicurezza idraulica, per il vicino Fosso Cagnola, con la realizzazione di un argine, nel rispetto di quanto prescritto dall’art.53 delle N.T.A. del P.R.G.; ricade in un luogo già fortemente antropizzato; le misure di mitigazione del paesaggio sono state già prese in fase di realizzazione del precedente intervento….”. Considerato che: - per il progetto in argomento la variante urbanistica si sostanzia in una variante di tipo normativo, in quanto l’art. 37 delle NTA di PRG vigente, approvate per l’area relativa all’insediamento commerciale già realizzato, prevede al comma 6 che “Il progetto architettonico del fabbricato è esecutivo. Sono ammesse previa acquisizione del necessario titolo abilitativo, varianti riguardanti le fonometrie, la disposizione dei locali tecnologici e più in generale per quanto attiene a gli impianti o quant’altro non vada a snaturare il progetto approvato in termini di standard e di e distanze.”, - pertanto la realizzazione dell’ampliamento proposto, andando ad incidere in aree destinate a standard urbanistico può essere realizzato esclusivamente con una variante allo strumento urbanistico vigente. Considerato altresì che: - la variante all’art. 37 delle NTA di PRG vigente si sostanzia relativamente ed esclusivamente per l’intervento di ampliamento in oggetto rimanendo fermo il fatto che ogni altra variazione dell’area Fpe per servizi che vada ad incidere in materia di dotazioni territoriali e di distanze potrà essere eventualmente approvata esclusivamente attraverso il ricorso a procedura di cui all’art. 8 del DPR 160/2010 e dell’art. 32 comma 6 della LR 1/2015 o a variante urbanistica ordinaria. - compete al Comune la verifica del rispetto delle normative in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime per l’insediamento, in applicazione dell’art. 86, comma 2 del r.r. 2/2015, nonché a verificare che il progetto risponda ai requisiti di qualità prestazionali di cui al comma 2, dell’art. 82 del r.r. 2/2010, come per altro la verifica dei requisiti inerenti alla sostenibilità dell’intervento edilizio di cui alla sezione VII del capo I del r.r. 2/2015. Ciò detto, per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità a VAS inerente alla variante al PRG vigente, per la materia di competenza inerente gli aspetti urbanistici, non si rilevano cause ostative alla trasformazione proposta. Si rilevano invece alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti in fase di successiva procedura urbanistica di approvazione del progetto e della conseguente variante al Piano Regolatore segue atto n. 11934 del 14/12/2020 3
COD. PRATICA: 2020-002-13428 Generale del Comune di Bastia Umbra, ai sensi del DPR 160/2010, e di quanto previsto all’art. 32, commi 6 e 10 della LR 1/2015. In particolare dovrà essere prodotto: 1. la dichiarazione da parte del Comune di Bastia di espressione sull’insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o sull’eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali come previsto dal comma 6 della L.R. n. 1/2015, tenendo conto che l’intervento si sostanzia nell’ampliamento di un’attività esistente; 2. la conferma da parte del Comune di Bastia Umbra di quanto dichiarato negli elaborati tecnici e relazionali circa l’adeguamento del PRG vigente al Piano dell’Aeroporto regionale “San Francesco” e di conseguenza la conformità con esso dell’intervento di che trattasi, nonché quanto riportato in materia idraulica inerente le previsioni del PAI per l’area in argomento; 3. il parere sulle condizioni geomorfologiche del territorio (art. 89 del DPR 380/01), nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, di cui all’art. 28, comma 10, LR 1/2015, tenendo debitamente conto che l’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo di cui al Piano di Bacino del Fiume Tevere, come riportato al punto precedente; 4. il parere rilasciato dalla USL di cui all’art. 28, comma 2, LR 1/2015; 5. il parere per gli aspetti paesaggistici della Provincia di Perugia, ai sensi del punto 3, lettera G, della DGR 598/2015 sulla variante al PRG. Inoltre il progetto dovrà prevedere: 6. data la carenza degli elaborati inerenti la variante urbanistica, dovranno essere prodotti elaborati inerenti le NTA di PRG vigente e di variante nonché gli elaborati grafici conseguenti, anche sulla base di quanto riportato nel considerato del presente atto”. Servizio Urbanistica Riqualificazione urbana e Politiche della casa, tutela del paesaggio. Parere di competenza della Sezione Programmazione del territorio e promozione della qualità del paesaggio regionale. Prot. n. 0214307 del 24/11/2020 con il quale si comunica che: Con nota PEC al prot. 197247 del 04.11.2020 è stato richiesto dal Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale ai Servizi competenti di esprimere il proprio parere in merito alla procedura in oggetto e con stessa nota è stato trasmesso il seguente link dal quale poter reperire la documentazione ai fini istruttori in merito alla variante in oggetto: https://00385230545.cs2.cloudspc.it/index.php/s/r6VIOaazbXANmnm. Da quanto desunto dall’elaborato denominato Relazione Paesaggistica e dalle fotosimulazioni eseguite, la variante ha come oggetto l’ampiamento di uno spazio commerciale già in essere del LMI (Leroy Marlin Italia S.r.l.). per la realizzazione di uno Showroom. L’area oggetto di interesse è situata nel Comune di Bastia Umbra, in località Ospedalicchio, censita al N.C.T. del Comune di Bastia Umbra (PG) al foglio n. 7, part.1359-1499, di proprietà del LMI (Leroy Merlin Italia S.r.l.), strada 8 palazzo N – 20089 Rozzano (MI). Le destinazioni urbanistiche di P.R.G., dell’area oggetto di intervento prevedono in parte “Zona per attrezzature e servizi privati (Fpe)”, come modificato dalla Conferenza dei Servizi con Delibera del Consiglio Comunale n.58 del 17/07/2008, in parte “Zone per attrezzature e servizi pubblici (F)” ed infine “Zone a verde pubblico (V). L’area dell’intervento è in aderenza all’immobile realizzato, delimitata negli altri lati da interventi edificatori ed infrastrutturali, mentre un lato è definito dal Fosso Cagnola, delimitato da. L’area non appartiene a sistemi naturalistici (riserve, parchi o boschi), né a paesaggi agrari tipici di carattere rurale. L’area in oggetto è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 lett. d), del D.Lgs. 42/2004, il vincolo è stato apposto con D.G.R. 5630 del 23/09/86 denominato ’Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone in Comune di Bastia Umbra’. Dalla consultazione del decreto si riporta che ’per tali aree è riconosciuto che le medesime costituiscono un indispensabile completamento panoramico per la tutela delle principali visuali d e per il Colle di Assisi’. Dopo aver preso visione degli elaborati comprese le simulazioni fotografiche dell’intervento, si ritiene che si possa migliorare l’inserimento paesaggistico e qualitativo dell’intervento in ampliamento, chiedendo laddove possibile di evitare di alterare la morfologia del suolo con segue atto n. 11934 del 14/12/2020 4
COD. PRATICA: 2020-002-13428 sbancamenti e riporti, di prevedere l’implementazione di vegetazione autoctona di tipo arbustivo e arboreo finalizzata all’ombreggiamento dei parcheggi. Mentre, riguardo alle finiture delle superfici dei prospetti, si chiede di prediligere superfici opache e collocare eventuali insegne all’interno dei prospetti dell’edificio ampliato. Per gli impianti fotovoltaici previsti sopra l’edificio in ampliamento, si dovrà aver cura di prevedere l’inserimento architettonico degli impianti”. ASL Umbria 1. Prot. n. 0219014 del 01/12/2020 con il quale si comunica che: “In riferimento all’istanza in oggetto acquisita agli atti con Prot. n° 182317 del 4/11/2020 si trasmette il parere pervenuto dal seguente Servizo del Dipartimento di Prevenzione: Igiene e Sanità Pubblica: Vista la documentazione tecnica allegata; preso atto che: - l’area oggetto dell’intervento, è stata autorizzata con variante al P.R.G. e che nell’approvazione definitiva era già previsto un ampliamento di ulteriori mq. 2500 della struttura commerciale realizzata - con certificazione n. 31 del 14.04.2020 è stata autorizzata l’agibilità relativa ad un edificio di uso commerciale (struttura di vendita per il “FAI DA TE”), ubicata in Bastia Umbra, fraz. Ospedalicchio in Via Amedeo Rosi n. 2; - l’intervento ricade nella zona “B” del piano di rischio dell’aeroporto internazionale di San Francesco di Assisi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 13.03.2019, che prende atto del progetto approvato con procedimento Suap, come sopra citato, che oltre ad autorizzare la costruzione esistente, prevedeva anche l’ampliamento; - la zona dove è stata autorizzata e realizzata la struttura commerciale e dove insisterà l’ampliamento è soggetta a vincolo idraulico, per la presenza del vicino fosso Cagnola, per cui vige l’art. 53 delle N.T.A. del P.R.G.; per mettere in sicurezza le aree sulla base delle portate di massima piena con tempo di ritorno duecentennale, è stato realizzato un argine, in destra idrografica del Fosso Cagnola, con riporti di terra compatta ed inerbita e rispettate le quote assolute rispetto il livello del mare; l’impatto sul paesaggio è già stato mitigato attraverso una barriera ripariale che delimita il Fosso Cagnola, che lo mitiga alla vista ad altezza uomo. Oltre a questo, rispetto all’edificio esistente, l’ampliamento avrà un’altezza di circa 3 mt, inferiore all’esistente; Fatto salvo il rispetto della normativa ambientale; Non si individuano criticità ai fini della tutela della salute della popolazione e pertanto, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si ritiene che non sussista la necessità di assoggettare a VAS il piano in oggetto”. Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria. Prot. n. 0219791 del 01/12/2020 con il quale si comunica che: “In riferimento all’oggetto questo Ufficio. Visti il D.Igs. n. 42/2004e s.m.e i, il Dlgs.152/2006, la L.R. 12/2010, la L.R. 1/2015 e la L. 241/90 Visto I'art.25 del D. Lgs 5012016 e ss. mm e ii.; Visti gli artt. 10, 20, 90 e 91 del D. Lgs. 42/2004 e ss. Mm. Ii.; Visti gli artt. 822 e 826 del Codice Civile; Vista la Carta Archeologia dell'Umbria l(CAU). Facendo Seguito alla trasmissione, da parte della Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali, della Nota acquisita al ns. Prot. n. 17453 del 05/11/2020, con cui si chiede di esprimere la valutazione di competenza in merito all’oggetto. Esaminata la documentazione relativa all'istanza, accessibile al link: https://00385230545.cs2.cloudspc.it/index-php/s/r6VIOoozbXANmnm Considerato che l'area in oggetto, sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lg,s. n. 42/2004, ex Art. 136 c. 1 lett d) (Visuale da e verso il Colle di Assisi, Vincolo apposto con DGR 5630 del 23/09/1986), classificata dal PRG vigente in parte come zona Fpe - attrezzature e servizi privati, in parte come Zona F -- attrezzature e servizi pubblici e V - verde pubblico, è un’area di margine tra aree urbane e rurali in località Ospedalicchio, nel tratto compreso tra la Statale Regionale 147 Assisana e la strada Statale n. 75 Centrale Umbra, ove esiste attualmente un volume commerciale della Ditta Leroy Merlin Italia S.r,l. Oggetto della presente valutazione è la realizzazione, in aderenza al volume commerciale esistente, di un volume in ampliamento da adibire a superficie espositiva. L'area di sedime del nuovo volume, attualmente occupata da parcheggi, ed è delimitata lateralmente dal Fosso segue atto n. 11934 del 14/12/2020 5
COD. PRATICA: 2020-002-13428 Cagnola, il cui corso e segnato da una folta vegetazione arbustiva ripariale e da un filare di conifere, ed oltre il quale domina una visuale aperta di campi coltivati a seminativo, lungo gli altri due lati e delimitata dalla SS 75 lungo il fronte principale e da un’area verde afferente ad altra proprietà lungo il fronte secondario. Il nuovo volume, ad un unico livello e con ingresso principale sul fronte superstrada, ha una superficie pari a c.ca mq 2004 e altezza pari ai m 6.10, ed e dunque più basso di circa m 2.90 rispetto al volume esistente; la struttura portante è in c.a, con tamponamenti in pannelli prefabbricati di cls., e la copertura, piana, è delimitata da alta veletta perimetrale che nasconde, almeno parzialmente, i lucernari, gli elementi emergenti degli evacuatori di fumo e calore e i numerosi elementi tecnologici alloggiati sulla stessa, tra cui n. 2 U.T.A. collegate all'impianto di climatizzazione. Il fronte principale è quasi completamente vetrato, mentre i restanti sono chiusi da pannelli in cls prefabbricato con colori distintivi del marchio (bianco con inserti verdi), come per il volume principale. Preso atto che, in base al Rapporto Ambientale preliminare prodotto: il volume commerciale esistente è stato realizzato da ITALCOSTRUZIONI S.p.a., su 'Progetto per la realizzazione di una struttura di vendita specializzata per il 'FAI DA TE', con istanza al SUAP ex art. 5 del DPR 447/98 in Variante al PRG (approvazione con D.C.C n.58 del 17/07/2008), P.d.C. n. 194 del 26.09.2008 e successiva variante n.1 del 04/01/2010; con certificazione n. 31 del 14.04.2010 e stata autorizzata l'agibilità dell'edificio di uso commerciale, e con lo stesso progetto ò stata inoltre realizzata la strada che mette in collegamento il fabbricato con la SR 147 Assisana. A seguito della citata variante al P.R.G., di cui alla D.C.C. n. 58 del 17/07/2008, l'area ha assunto una destinazione urbanistica a Zona Fpe per servizi privati, con possibilità di ampliare la struttura commerciale già realizzata di ulteriori mq 2500. Nell’anno 2010 la proprietà del complesso immobiliare e stata trasferita a Leroy Merlin Italia Srl. Con D.C.C. n. 53/2010, modificata segue atto n. 11934 del 14/12/2020 6
COD. PRATICA: 2020-002-13428 con successiva variante approvata con D.C.C. n. 54/2014, sono state inoltre approvate la relazione e relative Norme Tecniche di attuazione del Plano di Rischio dell’aeroporto internazionale San Francesco di Assisi. Considerato che nel Rapporto preliminare: si dichiara che "L'area è ampiamente compromessa da fenomeni edificatori misti, residenziali e produttivi ed è interessata dal corridoio di approccio all'Aeroporto internazionale dell’Umbria 'San Francesco"'; si ricorda inoltre che "ll territorio di Bastia appartiene unicamente all'Unita di paesaggio Valle Umbra ed è considerato paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione; per tale ambito, che ha subito rilevanti trasformazioni paesaggistiche sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, sono indicati indirizzi di qualificazione che prevedono modalità di intervento per le trasformazione dei segni del paesaggio che garantiscano qualità formale e ambientali dei luoghi e un’interpretazione o una nuova immagine (coerente con il contesto in cui si inserisce) delle preesistenze residuali”. E ancora: "L'impatto sul paesaggio e già stato mitigato attraverso una barriera ripariale che delimita il Fosso Cognola, che lo mitiga alla vista ad altezza uomo. Oltre a questo rispetto l‘edificio esistente, avrà un'altezza inferiore di circa 3 mt. La visione dall’alto non può essere purtroppo mitigata, vista anche l’esigenza di inserire in copertura una parte di pannelli fotovoltaici". In merito, questo Ufficio evidenzia che se il paesaggio di Bastia Umbra è un paesaggio di pianura ad alta trasformazione, con tendenza ad assumere i caratteri di paesaggio alterato/compromesso, spetta proprio agli interventi di progettazione non ancora effettuati orientare la trasformazione verso risultati di qualità formale, ambientale e paesaggistico-visiva, e dunque verso la riqualificazione, anche paesaggistica, di aree che hanno perduto i loro caratteri preesistenti. Né si può asserire che l'impatto sul paesaggio è già stato mitigato nella precedente fase progettuale, esaurendo cosi il necessario approfondimento paesaggistico, e nemmeno che l’inserimento dei moduli fotovoltaici in copertura debba costituire un elemento incidente sull’ambiente, poiché una progettazione attenta punta a ridurre tale impatto eventuale ricorrendo all'integrazione, e/o a posizionamenti visivamente strategici e/o a cromie, per moduli e coperture, congrue con il contesto. L'area in oggetto è peraltro già antropizzata, edificata ed urbanizzata; occupata da un volume di significative dimensioni, la stessa è destinata a viabilità interna e parcheggi, con piccole aree residue destinate a verde, e presenta una pavimentazione uniforme in conglomerato bituminoso. Nella documentazione prodotta si evidenzia che l’ampliamento previsto dal progetto, di fatto, non sottrae aree verdi/permeabili all'area, comportando altresì una riduzione delle aree destinate a parcheggi: questo Ufficio evidenzia in merito che l’inserimento di un nuovo volume, pur di altezza contenuta, in un'area attualmente libera non può comportare da un punto di vista paesaggistico effetti equivalenti all'attuale presenza di superfici prevalentemente impermeabili, cambiando inevitabilmente la visione/percezione del contesto da breve e da media distanza, mentre da lunga distanza, come evincibile dalle fotosimulazioni prodotte, ed in particolare nel cono visuale da e verso Assisi, il nuovo volume è schermato dalla vegetazione ripariale esistente lungo il Fosso Cagnola. Alla luce di tali considerazioni, questo Ufficio ritiene che la trasformazione proposta possa considerarsi compatibile con il contesto paesaggistico esistente nella misura in cui l'aumento dei volumi esistenti sia compensato da un’implementazione delle essenze arboree esistenti e da una riqualificazione dell'area circostante, mediante eliminazione delle attuali pavimentazioni bituminose dei parcheggi e sostituzione con pavimentazioni drenanti, possibilmente inerbite. Tale operazione di pur parziale 'rìnaturalizzazione' del sito sarebbe a vantaggio non solo di un più equilibrato inserimento paesaggistico dei volumi esistenti e nuovi, ma anche dell'immagine dell’azienda, rendendo l'intero complesso più gradevole ai fruitori. Tutto ciò premesso e considerato, questo Ufficio, per quanto attiene all'ambito di tutela paesaggistica, non ritiene che la proposta progettuale debba essere sottoposta a VAS, pur., rilevando la necessità di 'aggiustamenti' della stessa nella direzione di una riqualificazione paesaggistica dell'area ed esprime rispetto a tale proposta una valutazione di massima favorevole. segue atto n. 11934 del 14/12/2020 7
COD. PRATICA: 2020-002-13428 Resta inteso che in sede di futura formulazione del parere di compatibilità paesaggistica previsto dalI'Art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 questo Ufficio terrà conto del recepimento nel progetto delle indicazioni progettuali formulate in sede attuale al fine di superare le criticità rilevate, e terrà altresì conto di una auspicabile differenziazione cromatica del nuovo volume rispetto al preesistente, assegnando ad esempio a questo ultimo una colorazione grigia con tonalità media e tinta opaca che interrompa la continuità del prospetto volume esistente/volume nuovo portando visivamente e percettivamente il nuovo volume in secondo piano. Valutazione archeologica: Per quanto di competenza archeologica non si ravvisano criticità tali da richiedere l’assoggettabilità a VAS di quanto in oggetto. Si coglie tuttavia l'occasione per ricordare che, qualora le opere di urbanizzazione non venissero realizzate dal titolare del permesso a costruire, l'intervento dovrà essere valutato da questo Ufficio ai sensi delle vigenti norme inerenti l’Archeologia preventiva di cui all'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.. Si comunica inoltre che, date le segnalazioni e i rinvenimenti effettuati nelle aree circostanti a quella in oggetto, non è del tutto improbabile che quanto previsto possa intercettare preesistenze di interesse archeologico. In riferimento a quanto sopra richiesto si comunica che il funzionario archeologo competente per il Comune di Bastia Umbra è la dott.ssa Paola Romi (paola.romi@beniculturali.it). Si evidenzia che, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Carmen Corbucci (carmen.corbucci@beniculturali.it), a cui gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali ulteriori chiarimenti”. Servizio Rischio Idrogeologico, idraulico e sismico. Difesa del suolo. Prot. n. 0219852 del 01/12/2020 con il quale si comunica che: “Con riferimento all’istanza inviata con la nota di cui all’oggetto ed alla documentazione fornita dal proponente, sulla base dell’istruttoria fatta dal servizio, si ritiene che la variante possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica”. AFOR. Prot. n. 0221248 del 04/12/2020 con il quale si comunica che: “Premesso che: - a norma della Legge Regionale n° 10/2015 così come modificata dalla L.R. n° 12/2018, questa Agenzia ha assunto, tra le altre, le funzioni di cui alla Legge Regionale 19 Novembre 2001 n° 28 “Testo unico regionale per le foreste”; - con Decreto A.U. n° 241 del 10/08/2020 è stato individuato nel sottoscritto Dirigente del Servizio Agricoltura Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali il Rappresentante Unico dell’Agenzia Forestale Regionale deputato a partecipare alle conferenze dei Servizi convocate dalla Regione. Vista ed esaminata la documentazione presente sul portale della Regione Umbria all’indirizzo fornito nella nota di convocazione della conferenza; Considerato che: - l’area oggetto di intervento non è sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici a norma dell’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art. 5 della medesima legge regionale; - atteso che l’area in questione non è classificata come zona agricola “E”; Vista la informativa (allegata) resa in fase di pre-istruttoria dal Responsabile del Procedimento Dott. Agr. Bonifazi Meffe Carlo (e-mail: cbonifazi@afor.umbria.it); Si attesta che non risultano attribuite dalle leggi regionali alla intestata Agenzia competenze afferenti ai lavori relativi alle attività progettuali in oggetto e conseguentemente ci si astiene dallo esprimere il parere richiesto”. AURI. Prot. n. 0224421 del 09/12/2020 con il quale si comunica che: “Con riferimento alla procedura per la verifica di assoggettabilità a VAS indicata in oggetto, si trasmette il parere, con valutazioni e prescrizioni, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico Integrato Umbra Acque S.p.A. (prot. n. 237898 del 08/12/2020): Con riferimento alla richiesta inoltrata si è provveduto all’analisi della documentazione tecnica allegata da cui si evince in sostanza che per quanto di competenza si configurano solo nuovi scarichi fognari indirizzati al collettore esistente, non ravvisandosi neanche interferenze con segue atto n. 11934 del 14/12/2020 8
COD. PRATICA: 2020-002-13428 condotte idrico-fognarie in gestione. Alla luce di questo si esprime il proprio nulla osta all’esecuzione del lavoro subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate. RETE FOGNARIA La proposta progettuale che appare corretta e pertanto viene accettata prevede l’innesto della tubazione in uscita nuova fossa Imhoff nella rete di smaltimento pubblica posta d’innanzi alla strada di acceso Via Amedeo Rosi; l’esistente è costituito da tubazione in PVC DN 400, posta ad una quota di -2.60 m (misurata dalla generatrice superiore del tubo al p.s.) e che convoglia acque di tipo nero verso impianto di depurazione di Costano. Il tracciato è facilmente identificabile mediante la predisposizione a terra di chiusini in ghisa ispezionabili. Tutte le acque reflue provenienti dalla nuova costruzione, dovranno essere immesse nella fognatura con tubazioni private da porre in opera a perfetta tenuta. Le acque reflue, prima dell’inserimento nel collettore come rappresentato nella tavola grafica “Stato di progetto reti fognarie” dovranno essere trattate attraverso fossa Imhoff realizzata a perfetta tenuta, di adeguata capienza in funzione degli abitanti equivalenti e dotata di idonei pozzetti di ispezione (a monte) e campionamento (a valle). Il recapito alla pubblica fognatura dovrà avvenire quindi, tramite uno o più dei pozzetti d’ispezione sopra richiamati, ad un livello superiore all’estradosso del collettore pubblico evitando, nel punto di collegamento l’innesto ad angolo retto ed adottando, nel rispetto delle vigenti norme tecniche per gli impianti fognari, tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie atte ad evitare in qualsiasi momento inconvenienti e/o rigurgiti fognari dalle infrastrutture comunali nelle fognature private. Per un migliore deflusso dei reflui si suggerisce di intercettare gli scarichi fognari a livello del piano di campagna in maniera da avere la giusta pendenza e quota di immissione nella fognatura. Tutte le autorizzazioni private e/o pubbliche necessarie per l’esecuzione dei lavori o per l’utilizzo di reti fognarie e manufatti non comunali dovranno essere richieste ed acquisite direttamente dal richiedente sollevando Umbra Acque S.p.A. da qualunque onere attuale e futuro. Secondo quanto stabilito dalla stessa AURI, per l’allaccio alla condotta fognaria pubblica dell’edificio in oggetto dovrà essere fatta apposita richiesta agli uffici della Scrivente Società, che procederà poi ai sensi del Disciplinare Tecnico di Gestione del Servizio di Fognatura nei Comuni dell’ex ATO N.1 dell’Umbria. Qualora per la tipologia di scarico si configuri una classificazione diversa da quella di acque reflue domestiche ovvero da quelle previste dall’articolo 9 comma 1 ovvero dall’articolo 9 comma 2 punti “A-B-C-D-E” ovvero dall’articolo 9 comma 2 punto “F” lettera “b” della D.G.R. 627/2019, il titolare dello scarico dovrà, in funzione dell’effettiva tipologia e quantità di refluo, presentare agli organi competenti la dichiarazione di assimilazione piuttosto che la domanda autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura così come previsto dalla normativa vigente in materia, dovranno comunque essere realizzati pozzetti fiscali con idoneo salto prima dell’inserimento nella fognatura pubblica. Il richiedente deve intendersi autorizzato a recapitare refluo dopo aver ottenuto certificato di regolare allaccio che attesti la corretta esecuzione dei lavori con le prescrizioni rilasciate nel medesimo parere. Tutte le acque meteoriche (anche se provenienti dagli scarichi di troppo pieno di eventuali cisterne di raccolta e accumulo dedicate) dovranno essere recapitate verso fognatura di acque bianche dedicata oppure in alternativa verso recettore superficiale non interferente con la fognatura pubblica sopra richiamata e indicata per il recapito delle acque reflue; pertanto si rappresenta che il parere relativamente alla regimentazione, raccolta, smaltimento ed individuazione dei recapiti finali delle acque piovane, dovranno essere espressi dagli Enti competenti preposti (Comune/Regione) cui spettano anche l’accertamento del bacino di competenza sgrondante nell’infrastruttura proposta, il controllo dei diametri posti in opera e la verifica della capacità di deflusso del ricettore individuato. Appare opportuno comunque sottolineare che le acque meteoriche non dovranno interessare in alcun modo l’infrastruttura fognaria comunale per cui viene concesso il nulla osta per lo smaltimento dei reflui neri. IMPIANTO IDRICO-POTABILE ED ANTINCENDIO segue atto n. 11934 del 14/12/2020 9
COD. PRATICA: 2020-002-13428 L’ampliamento non determina incrementi sostanziali del fabbisogno idrico da pubblico acquedotto anche in considerazione che l’impianto privato antincendio sarà dotato di vasche di accumulo private a valle dei misuratori esistenti. Pertanto non risultano necessari pareri di competenza in tal senso”. Provincia di Perugia. Prot. n. 0227793 del 14/12/2020 con il quale si comunica che: “Il presente progetto riguarda l’ampliamento per la realizzazione di uno showroom ad integrazione dello spazio commerciale esistente di Leroy Merlin. L’area oggetto d’interesse è situata nel comune di Bastia Umbra, in località Ospedalicchio. Le destinazioni urbanistiche di P.R.G. dell’intera area oggetto di intervento prevedono “Zona per attrezzature e servizi privati (FPe)”, “Zone per attrezzature e servizi pubblici (F)”, “Zone a verde pubblico (V). L’ampliamento andrà a ricadere nell’area destinata a “Zone per attrezzature e Servizi Privati” attualmente utilizzata per standard urbanistici relativi a parcheggi e verde d’uso pubblico e nella quale è possibile un’ulteriore capacità edificatoria di mq 2.500, da realizzare con procedura derogatoria come l’attuale (SUAP) o variante urbanistica ordinaria. L’ampliamento verrà realizzato in aderenza all’edificio esistente, dando continuità alla facciata fronte superstrada (Strada Statale n. 75 Centrale Umbra) e andrà ad occupare una superficie di 2004 mq. La struttura sarà mono-piano (altezza di 6.10 ml), con un’altezza ridotta di ml 2.90 rispetto all’esistente. In relazione alla pratica in oggetto, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistico–ambientali di competenza della scrivente Provincia, si osserva che l’area d’intervento rientra all’interno dei seguenti ambiti: Tutela paesaggistico ambientale – D. LGS. N. 42/2004: -art.136, 1° comma: aree di notevole interesse pubblico – D.G.R. 5630 del 23.09.86 “Ospedalicchio” – lett. D, disciplinate dall’art. 38 e rappresentate nell’elaborato cartografico A.7.1 “Ambiti della tutela paesaggistica”. Aree di interesse di valore paesaggistico e storico-culturale: -Emergenze storico architettoniche: codice 0231 Nucleo Storico "Ospedalicchio". -Coni visuali da Decreto Ministeriale: -Perugia, D.M. 13.01.1956 - Loggia di San Pietro. -Perugia, D.M. 10.05.1957 - Giardino Carducci. -Visuali ad ampio spettro derivate da fonti letterarie. -Sistema insediativo di riferimento: concentrazione controllata. Unità di Paesaggio (UdP) e sistema paesaggistico – PTCP: -UdP Bastia Umbra n. 67 "Valle Umbra", paesaggio di pianura e di valle in alta trasformazione, direttive di qualificazione. Non può non rilevarsi la contrarietà della scelta ai principi generali in materia pianificatoria: edificare sopra un parcheggio significa, infatti, generare un risultato contrario logicamente a quei criteri di razionale assetto del territorio che devono guidare la mano pubblica mediante scelte che pongano freno a consumi di suolo e puntino a prevenire disagi o danno nel futuro. Aumentare i volumi operativi e sottrarre parcheggi significa privare un edificio di infrastrutture calibrate proprio per assorbirne la fruizione sul territorio. Addirittura sottrarre parcheggi ed elevare la dimensione operativa significa tradire l'equilibrio già consentito tra quella struttura e le urbanizzazioni imposte e peggiorare la fruibilità; del resto i centri come quello di cui si discute sono per loro natura tarati su grandi capacità di affluenza, così che ridurre le capacità di assorbimento del traffico veicolare, diviene fatto generatore di vero e proprio danno sul piano urbanistico. Né la soluzione di monetizzare può reputarsi ideale in situazioni come queste. Sotto un profilo paesaggistico la nuova edificazione costituita da un nuovo volume senza interruzioni visive rispetto alle colline e alla quinta retrostante che finisce poco dopo su Assisi, contribuisce ad appesantire l’immagine che fino a qualche anno fa, percorrendo queste zone, si poteva apprezzare e collazionare visivamente. Pur riconoscendo che quelle aree sono ormai vocate ad un contesto produttivo, nondimeno la esigenza di salvaguardare la visibilità del paesaggio andrebbe tenuta presente nella pianificazione e nelle scelte lenticolari che segue atto n. 11934 del 14/12/2020 10
COD. PRATICA: 2020-002-13428 stanno ormai generando un impatto notevole, per il quale valutazioni più oculate consiglierebbero di salvarne la visuale o quantomeno, a costatazione del fatto che l’area risulta particolarmente visibile sia dalla S.S. 75, sia dalla S.S.-S.R. 318, soluzioni appropriate che tendano a mitigare l’intervento. Rilevato che: L’area oggetto di interesse è situata nel Comune di Bastia Umbra, in località Ospedalicchio, censita al N.C.T. del Comune di Bastia Umbra (PG) al foglio n. 7, part.1359-1499, di proprietà del LMI (Leroy Merlin Italia S.r.l.), strada 8 palazzo N – 20089 Rozzano (MI). Le destinazioni urbanistiche di P.R.G., dell’area oggetto di intervento prevedono in parte “Zona per attrezzature e servizi privati (Fpe)”, come modificato dalla Conferenza dei Servizi con Delibera del Consiglio Comunale n.58 del 17/07/2008, in parte “Zone per attrezzature e servizi pubblici (F)” ed infine “Zone a verde pubblico (V). L’area dell’intervento è in aderenza all’immobile realizzato, delimitata negli altri lati da interventi edificatori ed infrastrutturali, mentre un lato è definito dal Fosso Cagnola. Il progetto presentato dalla Ditta Leroy Merlin nello specifico prevede la realizzazione di un manufatto adibito a sala espositiva (showroom) in ampliamento dell’edificio esistente, con una superficie di 2004 mq.; tale ampliamento viene proposto nell’area adiacente l’edifico che attualmente destinata a dotazioni territoriali per standard urbanistici relativi a parcheggi e verde d’uso pubblico. Per tali spazi a dotazione territoriali, ne viene proposta la monetizzazione, data l’indisponibilità di altro terreno. Considerato che: -per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti è possibile evidenziare che, i previsti interventi non comportano rilevanti ripercussioni sull’ambiente, senza in assoluto generare consumo di nuovo suolo dal momento che l’ampliamento è realizzato utilizzando gli spazi oggi utilizzati a parcheggi; -non è necessario che l’ampliamento di attività commerciale a uso espositivo in variante al PRG - Fraz. Ospedalicchio – Ditta Leroy Merlin Italia Srl nel Comune di Bastia Umbra, sia sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità. Il Dirigente DETERMINA 1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a VAS, l’ampliamento di attività commerciale a uso espositivo in variante al PRG - Fraz. Ospedalicchio – Ditta Leroy Merlin Italia Srl nel Comune di Bastia Umbra 2. Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: Aspetti Urbanistici Si rilevano alcuni aspetti che necessitano di chiarimenti in fase di successiva procedura urbanistica di approvazione del progetto e della conseguente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Bastia Umbra, ai sensi del DPR 160/2010, e di quanto previsto all’art. 32, commi 6 e 10 della LR 1/2015. In particolare dovrà essere prodotto: - la dichiarazione da parte del Comune di Bastia di espressione sull’insufficienza delle aree previste dallo strumento urbanistico generale, o sull’eventuale inadeguatezza delle previsioni medesime rispetto alle esigenze localizzative e dimensionali come previsto dal comma 6 della L.R. n. 1/2015, tenendo conto che l’intervento si sostanzia nell’ampliamento di un’attività esistente; - la conferma da parte del Comune di Bastia Umbra di quanto dichiarato negli elaborati tecnici e relazionali circa l’adeguamento del PRG vigente al Piano dell’Aeroporto regionale “San Francesco” e di conseguenza la conformità con esso dell’intervento di che trattasi, nonché quanto riportato in materia idraulica inerente le previsioni del PAI per l’area in argomento; segue atto n. 11934 del 14/12/2020 11
COD. PRATICA: 2020-002-13428 - il parere sulle condizioni geomorfologiche del territorio (art. 89 del DPR 380/01), nonché quello in materia idraulica e idrogeologica, di cui all’art. 28, comma 10, LR 1/2015, tenendo debitamente conto che l’area oggetto di intervento è sottoposta a vincolo di cui al Piano di Bacino del Fiume Tevere, come riportato al punto precedente; - il parere rilasciato dalla USL di cui all’art. 28, comma 2, LR 1/2015; - il parere per gli aspetti paesaggistici della Provincia di Perugia, ai sensi del punto 3, lettera G, della DGR 598/2015 sulla variante al PRG. Inoltre il progetto dovrà prevedere: - data la carenza degli elaborati inerenti la variante urbanistica, dovranno essere prodotti elaborati inerenti le NTA di PRG vigente e di variante nonché gli elaborati grafici conseguenti, anche sulla base di quanto riportato nel considerato del presente atto. Aspetti paesaggistici In ambiti di tutela paesaggistica spetta agli interventi di progettazione non ancora effettuati orientare la trasformazione verso risultati di qualità formale, ambientale e paesaggistico-visiva, e dunque verso la riqualificazione, anche paesaggistica, di aree che hanno perduto i loro caratteri preesistenti. L'area in oggetto è già antropizzata, edificata ed urbanizzata; occupata da un volume di significative dimensioni, la stessa è destinata a viabilità interna e parcheggi, con piccole aree residue destinate a verde, e presenta una pavimentazione uniforme in conglomerato bituminoso. Nella documentazione prodotta si evidenzia che l’ampliamento previsto dal progetto, di fatto, non sottrae aree verdi/permeabili all'area, comportando altresì una riduzione delle aree destinate a parcheggi: l’inserimento di un nuovo volume, pur di altezza contenuta, in un'area attualmente libera non può comportare da un punto di vista paesaggistico effetti equivalenti all'attuale presenza di superfici prevalentemente impermeabili, cambiando inevitabilmente la visione/percezione del contesto da breve e da media distanza, mentre da lunga distanza, come evincibile dalle fotosimulazioni prodotte, ed in particolare nel cono visuale da e verso Assisi, il nuovo volume è schermato dalla vegetazione ripariale esistente lungo il Fosso Cagnola. Criteri progettuali per l’inserimento paesaggistico: -la trasformazione proposta può considerarsi compatibile con il contesto paesaggistico esistente nella misura in cui l'aumento dei volumi esistenti sia compensato da un’implementazione delle essenze arboree esistenti e da una riqualificazione dell'area circostante, mediante eliminazione delle attuali pavimentazioni bituminose dei parcheggi e sostituzione con pavimentazioni drenanti, possibilmente inerbite. Tale operazione è di parziale 'rìnaturalizzazione' del sito ma va a vantaggio non solo di un più equilibrato inserimento paesaggistico dei volumi esistenti e nuovi, ma anche dell'immagine dell’azienda, rendendo l'intero complesso più gradevole ai fruitori; - differenziazione cromatica del nuovo volume rispetto al preesistente, assegnando ad esempio a -questo ultimo una colorazione grigia con tonalità media e tinta opaca che interrompa la continuità del prospetto volume esistente/volume nuovo portando visivamente e percettivamente il nuovo volume in secondo piano; - migliorare l’inserimento paesaggistico e qualitativo dell’intervento in ampliamento, cercando laddove possibile di evitare di alterare la morfologia del suolo con sbancamenti e riporti, di prevedere l’implementazione di vegetazione autoctona di tipo arbustivo e arboreo finalizzata all’ombreggiamento dei parcheggi; - riguardo alle finiture delle superfici dei prospetti, si chiede di prediligere superfici opache e collocare eventuali insegne all’interno dei prospetti dell’edificio ampliato. Per gli impianti fotovoltaici previsti sopra l’edificio in ampliamento, si dovrà aver cura di prevedere l’inserimento architettonico degli impianti. Aspetti archeologici Per quanto di competenza archeologica si ricorda che, qualora le opere di urbanizzazione non venissero realizzate dal titolare del permesso a costruire, l'intervento dovrà essere valutato da questo Ufficio ai sensi delle vigenti norme inerenti l’Archeologia preventiva di cui all'art. 25 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii.. segue atto n. 11934 del 14/12/2020 12
COD. PRATICA: 2020-002-13428 Si comunica inoltre che, date le segnalazioni e i rinvenimenti effettuati nelle aree circostanti a quella in oggetto, non è del tutto improbabile che quanto previsto possa intercettare preesistenze di interesse archeologico. Aspetti idrico - fognari Tutte le acque reflue provenienti dalla nuova costruzione, dovranno essere immesse nella fognatura con tubazioni private da porre in opera a perfetta tenuta. Le acque reflue, prima dell’inserimento nel collettore come rappresentato nella tavola grafica “Stato di progetto reti fognarie” dovranno essere trattate attraverso fossa Imhoff realizzata a perfetta tenuta, di adeguata capienza in funzione degli abitanti equivalenti e dotata di idonei pozzetti di ispezione (a monte) e campionamento (a valle). Il recapito alla pubblica fognatura dovrà avvenire quindi, tramite uno o più dei pozzetti d’ispezione sopra richiamati, ad un livello superiore all’estradosso del collettore pubblico evitando, nel punto di collegamento l’innesto ad angolo retto ed adottando, nel rispetto delle vigenti norme tecniche per gli impianti fognari, tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie atte ad evitare in qualsiasi momento inconvenienti e/o rigurgiti fognari dalle infrastrutture comunali nelle fognature private. Per un migliore deflusso dei reflui si suggerisce di intercettare gli scarichi fognari a livello del piano di campagna in maniera da avere la giusta pendenza e quota di immissione nella fognatura. Tutte le autorizzazioni private e/o pubbliche necessarie per l’esecuzione dei lavori o per l’utilizzo di reti fognarie e manufatti non comunali dovranno essere richieste ed acquisite direttamente dal richiedente sollevando Umbra Acque S.p.A. da qualunque onere attuale e futuro. Secondo quanto stabilito dalla stessa AURI, per l’allaccio alla condotta fognaria pubblica dell’edificio in oggetto dovrà essere fatta apposita richiesta agli uffici della Scrivente Società, che procederà poi ai sensi del Disciplinare Tecnico di Gestione del Servizio di Fognatura nei Comuni dell’ex ATO N.1 dell’Umbria. Qualora per la tipologia di scarico si configuri una classificazione diversa da quella di acque reflue domestiche ovvero da quelle previste dall’articolo 9 comma 1 ovvero dall’articolo 9 comma 2 punti “A-B-C-D-E” ovvero dall’articolo 9 comma 2 punto “F” lettera “b” della D.G.R. 627/2019, il titolare dello scarico dovrà, in funzione dell’effettiva tipologia e quantità di refluo, presentare agli organi competenti la dichiarazione di assimilazione piuttosto che la domanda autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura così come previsto dalla normativa vigente in materia, dovranno comunque essere realizzati pozzetti fiscali con idoneo salto prima dell’inserimento nella fognatura pubblica. Il richiedente deve intendersi autorizzato a recapitare refluo dopo aver ottenuto certificato di regolare allaccio che attesti la corretta esecuzione dei lavori con le prescrizioni rilasciate nel medesimo parere. Tutte le acque meteoriche (anche se provenienti dagli scarichi di troppo pieno di eventuali cisterne di raccolta e accumulo dedicate) dovranno essere recapitate verso fognatura di acque bianche dedicata oppure in alternativa verso recettore superficiale non interferente con la fognatura pubblica sopra richiamata e indicata per il recapito delle acque reflue; pertanto si rappresenta che il parere relativamente alla regimentazione, raccolta, smaltimento ed individuazione dei recapiti finali delle acque piovane, dovranno essere espressi dagli Enti competenti preposti (Comune/Regione) cui spettano anche l’accertamento del bacino di competenza sgrondante nell’infrastruttura proposta, il controllo dei diametri posti in opera e la verifica della capacità di deflusso del ricettore individuato. Appare opportuno comunque sottolineare che le acque meteoriche non dovranno interessare in alcun modo l’infrastruttura fognaria comunale per cui viene concesso il nulla osta per lo smaltimento dei reflui neri. 3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Bastia Umbra per i successivi adempimenti di competenza. 4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni ambientali, VAS. 5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. segue atto n. 11934 del 14/12/2020 13
COD. PRATICA: 2020-002-13428 Perugia lì 14/12/2020 L’Istruttore - Giovanni Roccatelli Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale Terni lì 14/12/2020 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile Alfredo Manzi Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale Perugia lì 14/12/2020 Il Dirigente Andrea Monsignori Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 segue atto n. 11934 del 14/12/2020 14
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