DECRETO LIQUIDITA' E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE
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DECRETO LIQUIDITA’ E ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE: la garanzia SACE e il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia PMI In data 6 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito (il “Decreto Liquidità”). In particolare, è prevista la concessione, fino al 31 dicembre 2020, di garanzie da parte dello Stato, attraverso la società SACE S.p.A., nonché l’ulteriore potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI rispetto a quanto già previsto nel precedente Decreto Cura Italia, per un totale di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi a supporto delle PMI che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, oltre che dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti titolari di partita IVA. Si precisa che nella notte del 13 aprile, la Commissione Europea ha autorizzato le misure previste nel Decreto Liquidità, considerandole coerenti con la normativa europea sugli Aiuti di Stato. Tale autorizzazione costituisce un passaggio propedeutico importante per la piena operatività della garanzia SACE e per il rafforzamento del Fondo di Garanzia PMI. GARANZIA SACE Quali sono le caratteristiche di tale garanzia? Quella concessa da SACE è una forma di garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, oltre che conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. È suscettibile di coprire i nuovi finanziamenti concessi a tutte le imprese (esclusi i soggetti autorizzati all’esercizio del credito) successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità, e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. Quali condizioni di accesso dovrà rispettare l’impresa beneficiaria? Al fine di accedere a tale garanzia è necessario che: • l’impresa beneficiaria non rientri, al 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà, né risulti, al 29 febbraio 2020, presente tra le esposizioni deteriorate della banca, così come definite ai sensi della normativa europea;
• l’impresa beneficiaria della garanzia, nonché ogni altra impresa appartenente al medesimo gruppo della beneficiaria ed avente sede in Italia, si impegni a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; • l’impresa beneficiaria si impegni e a gestire i propri livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Quali sono i finanziamenti garantibili? Possono beneficiare della garanzia le operazioni di finanziamento con le seguenti caratteristiche: • la durata del finanziamento non deve essere superiore a 6 anni - con la possibilità per le imprese di avvalersi di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi; • l’importo del finanziamento garantito non deve superare il maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa beneficiaria o il doppio dei costi del personale dell’impresa, entrambi i parametri relativi al 2019; • il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal legale rappresentante della beneficiaria. Qual è l’importo garantito? La percentuale di copertura della garanzia, rispetto all’importo del finanziamento, si estende al: • 90% per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; • 80% per imprese con più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro; • 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. A tal fine dovrà farsi riferimento al valore del fatturato in Italia e ai costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa (o del gruppo) beneficiaria; inoltre, qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo, sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da suddetta garanzia, i relativi importi si cumulano. Quali costi dovrà sostenere l’impresa beneficiaria? Le commissioni annuali dovute dal soggetto finanziato sono, in rapporto all’importo garantito: • 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno e 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per finanziamenti alle PMI; • 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per finanziamenti a imprese non qualificabili come PMI. Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
Quali sono le procedure di rilascio della garanzia? Per quanto riguarda l’iter di rilascio della garanzia, è prevista una procedura semplificata nei confronti delle imprese con meno di 5000 dipendenti e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro: • l’impresa interessata presenta a uno o più soggetti finanziatori la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; • in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, che processa la richiesta ed emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; • il soggetto finanziatore procede all’erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia di Stato. Laddove l’impresa interessata non rispetti i requisiti di cui sopra, il rilascio della garanzia è subordinato a una valutazione con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE, tenendo in considerazione il ruolo svolto, in Italia, dall’impresa, in relazione a determinati ambiti e parametri di riferimento: sviluppo tecnologico, logistica e rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sul mercato del lavoro, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica. IL RAFFORZAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI A quali imprese si applicano le nuove misure? Il Decreto Liquidità ha ampliato ulteriormente l’ambito soggettivo e oggettivo dell’operatività della garanzia. Possono infatti ora accedere al Fondo: • le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Non sono più richiamati i requisiti dimensionali di fatturato o totale di bilancio ma sul punto saranno necessari chiarimenti interpretativi; • le imprese che, alla data di richiesta della garanzia, abbiano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia antecedente al 31 gennaio 2020. Restano ad ogni modo escluse le esposizioni classificate come “sofferenze”; • le imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse al concordato con continuità aziendale, abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione o presentato un piano attestato di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare, purché, al 9 aprile 2020, (i) le loro esposizioni non siano più classificate come esposizioni deteriorate, (ii) non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e (iii) la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.
Quali sono le nuove percentuali di garanzia e a quali operazioni di finanziamento si applicano? Il Decreto Liquidità incrementa le percentuali di copertura del Fondo nei seguenti termini: • Copertura del 90% in garanzia diretta (e per la riassicurazione sino al 100%) dell’importo garantito da Confidi o da altro soggetto abilitato per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, il cui importo totale non può superare alternativamente: - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; - il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019; - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (autocertificato dal beneficiario ai sensi del DPR 445/2000). • Copertura del 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione per nuovi finanziamenti fino a 25.000 € concessi da banche o intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito in Italia in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, purché: - il beneficiario autocertifichi ex art. 47 del DPR 445/2000 che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19; - il finanziamento abbia una durata fino a 72 mesi (con preammortamento di 24 mesi); - l’importo non sia superiore al 25% dei ricavi del beneficiario come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale, ovvero da idonea documentazione per i soggetti costituiti dopo il 1o gennaio 2019. Per tali operazioni di importo minore, l’intervento del fondo è concesso automaticamente e senza valutazione. Si specifica inoltre che il tasso di interesse deve tenere conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria. • Solo per le imprese con un ammontare di ricavi non superiore a € 3,2 milioni, possibile copertura del 100% (di cui 90% garanzia diretta del Fondo e 10% tramite garanzia Confidi o di altro soggetto abilitato), purché il beneficiario autocertifichi che l’attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 e l’importo del finanziamento non superi il 25% dei ricavi del beneficiario (sino a un massimo di € 800.000). È importante osservare come l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia si possa applicare non solo a nuove operazioni di finanziamento ma anche a operazioni esistenti, secondo questi criteri: • copertura in garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione sino al 90% dell’importo garantito da Confidi o da altro soggetto abilitato per le operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo; • possibilità di accesso alla garanzia per le operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate successivamente al 31 gennaio 2020 e da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una
dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. Cosa prevede la fase istruttoria? Il Decreto Liquidità ha ulteriormente semplificato la fase istruttoria per la concessione della garanzia, escludendo l’applicazione del modello di valutazione previsto nella disciplina ordinaria del Fondo e precisando che, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria alla garanzia, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario. Sono previste altre facilitazioni? Il Decreto Liquidità ha confermato anche le seguenti ulteriori agevolazioni rispetto alla disciplina ordinaria del Fondo, già introdotte dal Decreto Cura Italia: • la concessione della garanzia è sempre a titolo gratuito; • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato da €2,5 milioni a €5 milioni; • la garanzia si estende automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza COVID-19; • sono eliminate le commissioni di mancato perfezionamento; • per operazioni di finanziamento di operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico e alberghiero e delle attività immobiliari che abbiano durata minima di 10 anni e importo superiore a € 500.000 è possibile il cumulo con altre forme di garanzia anche ipotecarie; • sono prorogati di 3 mesi tutti i termini della procedura istruttoria. In conclusione, in attesa dei futuri decreti attuativi che dovranno introdurre procedure operative di semplice applicazione, l’intervento normativo in analisi è da accogliersi con favore, in particolare in considerazione dell’ampliamento dei soggetti potenzialmente beneficiari delle misure, che dovrebbero consentire agli istituti di credito una maggior facilità di erogazione. CONTATTI Davide Valli davide.valli@lcalex.it Luca Liberti luca.liberti@lcalex.it
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