DDL S. 440 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XIX Legislatura - Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

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Senato della Repubblica
           XIX Legislatura

                    Fascicolo Iter
                    DDL S. 440

Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

                           16/04/2023 - 02:18
Indice

1. DDL S. 440 - XIX Leg.                1
    1.1. Dati generali                  2
    1.2. Testi                          3
        1.2.1. Testo DDL 440            4
DDL S. 440 - Senato della Repubblica
XIX Legislatura                                           1. DDL S. 440 - XIX Leg.

                               1. DDL S. 440 - XIX Leg.

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DDL S. 440 - Senato della Repubblica
XIX Legislatura                                                                           1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 440
   XIX Legislatura

   Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie

   Iter
   14 marzo 2023: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.440                                    assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Orfeo Mazzella ( M5S )
   Cofirmatari
   Maria Domenica Castellone ( M5S ), Stefano Patuanelli ( M5S ), Dolores Bevilacqua ( M5S ),
   Vincenza Aloisio ( M5S ), Barbara Guidolin ( M5S ), Elisa Pirro ( M5S ), Luigi Nave ( M5S ),
   Gisella Naturale ( M5S ), Ada Lopreiato ( M5S ), Gabriella Di Girolamo ( M5S ), Raffaele De
   Rosa ( M5S ), Sabrina Licheri ( M5S ), Concetta Damante ( M5S ), Elena Sironi ( M5S ), Marco
   Croatti ( M5S )
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 21 dicembre 2022; annunciato nella seduta n. 21 del 21 dicembre 2022.
   Classificazione TESEO
   TUTELA DELLA SALUTE , APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI
   Articoli
   OBBLIGHI (Art.1), MINORI (Art.1), MALATTIE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
   (Artt.1, 2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.2), PENE PECUNIARIE (Art.2), MINISTERO
   DELLA SALUTE (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1)
   Assegnazione
   Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
   previdenza sociale) in sede redigente il 14 marzo 2023. Annuncio nella seduta n. 49 del 15 marzo
   2023.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

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XIX Legislatura                                     1.2. Testi

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   1.2.1. Testo DDL 440
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA
                                                                                                       N. 440
                                                DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori MAZZELLA , CASTELLONE , PATUANELLI , BEVILACQUA ,
   ALOISIO , GUIDOLIN , PIRRO , NAVE , NATURALE , LOPREIATO , DI GIROLAMO , DE
   ROSA , Sabrina LICHERI , DAMANTE , SIRONI e CROATTI
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022
   Disposizioni in materia di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
   Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge reca l'obiettivo di dar seguito a quanto previsto dal
   Piano pandemico influenzale 2021-2023 (PanFlu), relativamente all'utilizzo dei dispositivi di
   protezione individuali.
   Più specificamente, il PanFlu stabilisce i ruoli, i compiti e le responsabilità del Servizio sanitario
   nazionale in risposta ad una pandemia influenzale, rafforzandone la preparedness, cioè le azioni da
   adottare come misure precauzionali al fine di: proteggere la popolazione; tutelarne la salute e ridurre
   l'impatto della pandemia, ovviamente preservando il funzionamento del tessuto produttivo e le attività
   economiche. E dunque tutte quelle attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e a
   mitigare il loro impatto durante un'emergenza di sanità pubblica. Concetto che va di pari passo con
   altro elemento chiave del Piano: la readiness, cioè la capacità di rispondere in modo tempestivo ed
   efficace alle emergenze e ai disastri, mettendo in pratica le azioni realizzate nella preparedness.
   Pertanto, il PanFlu nasce come piano di azione per affrontare un rischio pandemico, come può essere
   un'influenza stagionale ma anche una pandemia da Covid-19, a tutela della salute della collettività e in
   attuazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione.
   Più dettagliatamente, per ridurre la diffusione e la trasmissione delle infezioni, secondo il PanFlu « la
   disponibilità di DPI (e dunque di mascherine) è fondamentale in quanto progettati per ridurre
   l'esposizione del lavoratore ». Pertanto, come recita testualmente il documento, « occorre modulare la
   fornitura di prodotti terapeutici in funzione delle evidenze scientifiche disponibili per il trattamento e
   assicurare la disponibilità di DPI al fine di proteggere gli operatori sanitari che operano in prima linea.
   Ciò che in pochi mesi è stato effettuato per adeguare il sistema e arrivare a una sua autosufficienza di
   DPI è qualcosa che deve rimanere anche in futuro. Si è visto che le mascherine quando usate
   correttamente da tutti esplicano un sostanziale effetto nel ridurre la trasmissione dell'infezione ».
   Come ormai noto, il Covid-19, così come l'influenza stagionale o altri virus, si trasmette
   principalmente attraverso le goccioline del respiro delle persone infette (droplet transmission),
   prodotte naturalmente a seguito di processi fisiologici come la respirazione, la conversazione o gli
   starnuti che generano aerosol. Gli aerosol sono particelle microscopiche, liquide, solide o semisolide,
   che sono così piccole da rimanere sospese nell'aria. Gli aerosol respiratori sono prodotti durante tutte
   le attività espiratorie, tra cui respirare, parlare, cantare, urlare, tossire e starnutire.
   Più generalmente, invece, queste particelle aerodisperse possono contenere anche agenti patogeni
   respiratori, in grado di galleggiare e viaggiare nei flussi d'aria, infettando le persone che li inalano a
   brevi e lunghe distanze dalla persona infetta. Gli aerosol respiratori possono essere inalati a distanza
   ravvicinata, trasmessi da una persona infetta, dove l'esposizione è più probabile perché gli aerosol
   respiratori sono più concentrati vicino alla persona che li emette. Pertanto, la trasmissione può causare
   - potenzialmente - infezioni respiratorie e ci sono solide prove a sostegno della trasmissione aerea di

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DDL S. 440 - Senato della Repubblica
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   molti virus, tra cui il virus del morbillo, il virus dell'influenza, il virus respiratorio sinciziale, il
   rinovirus umano, l'adenovirus, l'enterovirus.
   Atteso che nelle strutture sanitarie non è inusuale il proliferare di agenti patogeni (conseguenti alla
   presenza di numerosi visitatori esterni o soggetti malati) e considerato che i presidi in oggetto sono
   frequentati anche da soggetti fragili, il presente disegno di legge reca l'obiettivo di disporre l'obbligo di
   utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciale filtrante FFP2 in determinate
   strutture individuate dall'articolato, così da ridurre la diffusione degli aerosol respiratori e di
   conseguenza il rischio di trasmissione di agenti patogeni.
   Pertanto, se da un lato la proposta in oggetto intende tutelare il personale sanitario, i visitatori e
   soprattutto i malati, dall'altro può essere utile anche a prevenire il proliferare di potenziali nuove
   epidemie virali.
   L'articolo 1, comma 1, in particolare, dispone che dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, è fatto
   obbligo, con le eccezioni previsti al comma 2, di indossare dispositivi di protezione delle vie
   respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture elencate nell'articolato al fine di
   prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso aerosol respiratori, in attuazione di
   quanto disposto dal Piano pandemico influenzale, nel periodo di influenzale stagionale e nelle fasi di
   allerta, pandemiche e interpandemiche.
   Si prevede altresì che il Ministero della salute, con cadenza semestrale fornisca indicazioni operative
   per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo
   di influenza stagionale e nelle emergenze pandemiche.
   L'articolo 2 prevede, nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, la
   sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   (Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
   1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso aerosol respiratori, in
   attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad
   una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal
   30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di allerta, pandemiche e interpandemiche,
   è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai
   visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di
   ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le
   strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui
   all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
   supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
   2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
   a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
   b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che
   devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.
   3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
   semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche
   sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle
   emergenze pandemiche.
   Art. 2.
   (Sanzioni)
   1. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni
   di cui al presente articolo.
   2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione
   amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.

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---   Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
      Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
      di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
      composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
      sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
      approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
      trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
      lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
      all'iter del disegno di legge.
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