"Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" G.U. n. 203 ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
D.L. c.d. “AGOSTO” (n. 104/2020) “Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 (Suppl. Ord. n. 30/L) 1
Prima lettura – A.S. n. 1925 Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 18 agosto 2020 previo pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea) e Questioni regionali. Relatori: Sen. Vasco Errani (Misto, Liberi e Uguali) e Sen. Daniele Manca (PD). Scadenza del decreto-legge: 13 ottobre 2020. Articoli di diretto o potenziale interesse: 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese); 61 (Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio); 62 (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese); 64 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore degli enti del terzo settore); 68 (P.I.R. – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine); 71 (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società); 72 (Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi); 75 (Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d’impresa e modifiche all’articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58); 91 (Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative); 110 (Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020); 112 (Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020). Inizio iter parlamentare: 10 settembre 2020. Di interesse l’inserimento nel testo dell’articolo 72, auspicato da ANIA in raccordo con ABI, che ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 l’operatività delle norme sulla sottoscrizione semplificata dei contratti assicurativi e bancari già presenti nei decreti ‘Liquidità’ e ‘Rilancio’. Si evidenzia che il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre scorso ha disposto un’ulteriore proroga di tali norme, al 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda gli ulteriori interventi, si sottolineano di seguito quelli di principale interesse: Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici). Si introduce il diritto dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o, qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione lavorativa, a usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito al 50%, nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, convivente e minore di anni quattordici, qualora questa sia riconosciuta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso Scolastico. 2
Art. 21-ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilità). Riconosce, fino al 30 giugno 2021 e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave. La norma in commento riconosce il suddetto diritto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità agile in quanto non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore. Art. 26 (Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena) – v. commi 1-bis e 2-bis in materia di lavoratori in condizioni di rischio e fragili. Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i soggetti rientranti nelle condizioni di disabilità o di rischio per la salute hanno diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile che può essere realizzato anche attraverso la destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Art. 57-bis (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020). I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali di eco bonus e sisma, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni individuati dagli elenchi del cd. DL Sisma n. 189/2016. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive. Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese – v. comma 7- bis in materia di disposizioni in materia di sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali). Possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali; Art. 64 (Fondo di garanzia PMI, interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore) L’articolo, oltre ad ampliare la dotazione del Fondo di Garanzia per le PMI, estende a tutte le persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" la garanzia sui finanziamenti di importo non superiore a 30mila euro di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020. In assenza di tale previsione, la garanzia del Fondo opera solo in favore di “agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi”. 3
Art. 68 (P.I.R. – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine) Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, mediante l’innalzamento da 150.000 a 300.000 euro della soglia di investimento annuale detassata per gli investimenti a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020. Art. 71 (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società). L’articolo chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici si applicano le modalità di svolgimento semplificate previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 “Cura Italia”. Si stabilisce, inoltre, la possibilità per i Fondi di investimento alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio. Tale articolo ha stabilito norme applicabili alle assemblee sociali convocate entro il termine dello stato di emergenza legato al COVID-19 (termine, come noto, prorogato al 31 gennaio 2020). Si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che: ‐ il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; ‐ l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; ‐ l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Approvato, con modificazioni, il 6 ottobre 2020. Seconda lettura - A.C. n. 2700 Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) in sede referente il 7 ottobre 2020 previo pareri delle commissioni Legislazione, 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 7ª (Cultura), 8ª (Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produttive), 11ª (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 12ª (Affari sociali), 13ª (Agricoltura), 14ª (Politiche Unione europea) e Questioni regionali. 4
Relatori: On.le Claudio Mancini (PD) e On.le Raphael Raduzzi (M5S). Approvato in via definitiva, senza modifiche e con vota di fiducia il 12 ottobre 2020. Pubblicazione in G.U. G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 – (Suppl. Ord. n. 37/L) 5
Puoi anche leggere