"Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" G.U. n. 203 ...

Pagina creata da Antonio Mantovani
 
CONTINUA A LEGGERE
"Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" G.U. n. 203 ...
D.L. c.d. “AGOSTO” (n. 104/2020)

“Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020,
   n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il
                rilancio dell'economia”

 G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 (Suppl. Ord. n. 30/L)

                                                          1
 Prima lettura – A.S. n. 1925

Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 18
agosto 2020 previo pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia),
3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubblica istruzione), 8ª (Lavori pubblici),
9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità), 13ª (Ambiente), 14ª
(Unione europea) e Questioni regionali.

Relatori: Sen. Vasco Errani (Misto, Liberi e Uguali) e Sen. Daniele Manca (PD).

Scadenza del decreto-legge: 13 ottobre 2020.

Articoli di diretto o potenziale interesse: 60 (Rifinanziamenti di misure a
sostegno delle imprese); 61 (Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle
camere di commercio); 62 (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese); 64
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a
sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel Mezzogiorno, nonché in favore
degli enti del terzo settore); 68 (P.I.R. – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio
a lungo termine); 71 (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di
società); 72 (Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi); 75
(Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d’impresa e modifiche
all’articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58); 91
(Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative); 110
(Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020); 112
(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020).

Inizio iter parlamentare: 10 settembre 2020.

Di interesse l’inserimento nel testo dell’articolo 72, auspicato da ANIA in
raccordo con ABI, che ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 l’operatività delle
norme sulla sottoscrizione semplificata dei contratti assicurativi e bancari già
presenti nei decreti ‘Liquidità’ e ‘Rilancio’.
Si evidenzia che il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre scorso ha disposto
un’ulteriore proroga di tali norme, al 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda gli ulteriori interventi, si sottolineano di seguito quelli di
principale interesse:
      Art. 21-bis (Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il
       periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti
       scolastici). Si introduce il diritto dei genitori lavoratori dipendenti,
       pubblici e privati, a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile o,
       qualora questo non sia possibile a causa della natura della prestazione
       lavorativa, a usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito al
       50%, nel periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio,
       convivente e minore di anni quattordici, qualora questa sia riconosciuta
       a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso Scolastico.

                                                                                          2
   Art. 21-ter (Lavoro agile per genitori con figli con disabilità). Riconosce,
    fino al 30 giugno 2021 e in presenza di determinate condizioni, il diritto allo
    svolgimento del lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi
    individuali in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno
    un figlio con disabilità grave. La norma in commento riconosce il suddetto
    diritto a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non
    lavoratore e che la prestazione lavorativa possa essere svolta in modalità
    agile in quanto non richieda necessariamente la presenza fisica del
    lavoratore.

   Art. 26 (Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena) – v.
    commi 1-bis e 2-bis in materia di lavoratori in condizioni di rischio e fragili.
    Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i soggetti rientranti nelle condizioni
    di disabilità o di rischio per la salute hanno diritto allo svolgimento del
    lavoro in modalità agile che può essere realizzato anche attraverso la
    destinazione a mansione diversa o attraverso lo svolgimento di specifiche
    attività di formazione professionale anche da remoto.

   Art. 57-bis (Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020).
    I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali di eco
    bonus e sisma, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del
    50 per cento negli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati
    danneggiati dal sisma nei comuni individuati dagli elenchi del cd. DL Sisma
    n. 189/2016.
    In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e
    sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati
    danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione
    degli immobili destinati alle attività produttive.
   Art. 60 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese – v. comma 7-
    bis in materia di disposizioni in materia di sospensione temporanea
    dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali).
    Possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili
    internazionali di non effettuare, nell'esercizio in corso, una quota fino al
    100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni
    materiali e immateriali;

   Art. 64 (Fondo di garanzia PMI, interventi a sostegno delle imprese e
    dell’occupazione anche nel Mezzogiorno e in favore degli enti del terzo settore)
    L’articolo, oltre ad ampliare la dotazione del Fondo di Garanzia per le
    PMI, estende a tutte le persone fisiche esercenti le attività di cui al
    codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" la
    garanzia sui finanziamenti di importo non superiore a 30mila euro di
    durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al
    31 dicembre 2020. In assenza di tale previsione, la garanzia del Fondo
    opera solo in favore di “agenti di assicurazione, subagenti di
    assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico
    degli intermediari assicurativi e riassicurativi”.
                                                                                  3
   Art. 68 (P.I.R. – Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo
       termine)
       Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio
       alternativi, mediante l’innalzamento da 150.000 a 300.000 euro della
       soglia di investimento annuale detassata per gli investimenti a lungo
       termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

      Art. 71 (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società).
       L’articolo chiarisce che alle assemblee delle società di capitali, cooperative e
       mutue      assicuratrici     si    applicano    le modalità     di    svolgimento
       semplificate previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 “Cura
       Italia”. Si stabilisce, inoltre, la possibilità per i Fondi di investimento
       alternativi (FIA) italiani riservati di prorogare il periodo di sottoscrizione per
       ulteriori 3 mesi, ai fini del completamento della raccolta del patrimonio.
       Tale articolo ha stabilito norme applicabili alle assemblee sociali convocate
       entro il termine dello stato di emergenza legato al COVID-19 (termine, come
       noto, prorogato al 31 gennaio 2020). Si consente un più ampio ricorso ai
       mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in
       deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A.,
       le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative
       e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni
       statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o
       straordinarie possono prevedere che:
   ‐   il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
   ‐   l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
   ‐   l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di
       telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro
       partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
   In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l’espressione
   del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per
   iscritto.

Approvato, con modificazioni, il 6 ottobre 2020.

 Seconda lettura - A.C. n. 2700

Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio, tesoro e
programmazione) in sede referente il 7 ottobre 2020 previo pareri delle
commissioni Legislazione, 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri),
4ª (Difesa), 6ª (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 7ª (Cultura), 8ª
(Ambiente), 9ª (Trasporti), 10ª (Att. produttive), 11ª (Lavoro) (ai sensi dell'art. 73
reg. Camera), 12ª (Affari sociali), 13ª (Agricoltura), 14ª (Politiche Unione europea) e
Questioni regionali.

                                                                                        4
Relatori: On.le Claudio Mancini (PD) e On.le Raphael Raduzzi (M5S).

Approvato in via definitiva, senza modifiche e con vota di fiducia il 12 ottobre
2020.

 Pubblicazione in G.U.

G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020 – (Suppl. Ord. n. 37/L)

                                                                               5
Puoi anche leggere