CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA tra CIAL, CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI IN ALLUMINIO, codice fiscale e P. Iva 12285760158 con sede a Milano, in via Pompeo Litta, 5, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura Dott.ssa Giuseppina Carnimeo nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “CIAL” -da una parte- E1 ___________________________________, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente, il Comune di _______________________________________________________________ ___________________________________ (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio Rifiuti ___________________________________, in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio _______________, giusta delega _______ ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro ANCI CONAI e dell’art. 2 dell’Allegato Tecnico Alluminio giusta delega _______ ai sensi dell’art. 5.4 dell’Accordo Quadro ANCI CONAI e dell’art. 2 dell’Allegato Tecnico Alluminio con sede a ________________________, in ____________________, P.Iva ________________ in persona del legale rappresentante ________________, C.F. ____________ nel proseguo anche solo “Convenzionato”; -dall’altra parte- (di seguito collettivamente “Parti”) Premesso che - Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) hanno sottoscritto l’Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024, pubblicato sui siti ANCI, di CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare; 1 Barrare l’opzione di riferimento © CIAL – convenzione locale-tipo 1 validità 2020-2024
- previa intesa con Conai, in data 1 gennaio 2021 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e CIAL relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio per il periodo ivi indicato, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (Allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare; - l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclaggio e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I, contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera, e di una Sezione II, contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi. Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue SEZIONE I Articolo 1 – Premesse e allegati 1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente. 2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) prevalgono queste ultime. Articolo 2 – Oggetto 1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in alluminio provenienti dal servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella Sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. 2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicati, oltre che nella presente Convenzione, anche nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”). 3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione. © CIAL – convenzione locale-tipo 2 validità 2020-2024
Articolo 3 – Durata 1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e 2 □ per tutta la durata del vigente Allegato Tecnico Alluminio ed eventuali sue proroghe; oppure □ fino al __________________ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Allegato Tecnico Alluminio ed eventuali sue proroghe. 2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 6 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso, oppure di avveramento della condizione risolutiva ai sensi del successivo articolo 7. 3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia. Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati 1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024” i seguenti dati 3: □ “dati standard” (Allegato “B”); □ “dati aggiuntivi” (Allegato “C”); 2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via PEC al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante. 3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato. 4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2020-2024” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’Allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi. 2 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’Accordo Quadro oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 5 Accordo Quadro sulla facoltà di recesso). 3 Barrare l’opzione desiderata © CIAL – convenzione locale-tipo 3 validità 2020-2024
Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi 1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclaggio, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II. Articolo 6 – Recesso 1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC, con un preavviso minimo di 90 (novanta) giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante. 2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II. Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione 1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico della conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti. 2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca. 3. Nell’ipotesi di cui al comma 2 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento, da parte del Convenzionante, della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante. 4. Al fine di garantire il rispetto del punto 5.4 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che, in ogni caso di revoca della delega, l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di 30 (trenta) giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione. 5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporta l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo. © CIAL – convenzione locale-tipo 4 validità 2020-2024
Articolo 8 – Adeguamento dei corrispettivi 1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’art. 5.5 dell’Accordo Quadro, i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari all’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dall’Accordo Quadro in tema di corrispettivi. Articolo 9 - Facoltà di avvalersi di terzi 1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico. Articolo 10 - Comunicazioni 2. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti: CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI ALLUMINIO in sigla CIAL Indirizzo: Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano Tel: 02 - 540291; Fax: 02 - 54123396 e-mail: raccolta@cial.it PEC: territorio@pec.cial.it CONVENZIONATO Denominazione: Referente: ______________________ Ruolo: _______________________ Indirizzo: Via _________, __ - ______________ Tel.: ______________; e-mail: ______________________ PEC: ______________________ Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte. © CIAL – convenzione locale-tipo 5 validità 2020-2024
Articolo 11 - Controversie 1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 7 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere, sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 7), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie. Articolo 12 – Tutela della privacy 1. Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche “GDPR”), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione della presente Convenzione sono trattati da persone autorizzate, al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione della Convenzione e degli obblighi ad essa correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. 2. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR. 3. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza. SEZIONE II Articolo 13 – Allegati specifici I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione: Allegato E - Caratteristiche del sistema di raccolta differenziata Allegato F – Scheda Piattaforma concordata Allegato G – Elenco esemplificativo imballaggi in alluminio oggetto di raccolta Allegato H – Elenco esemplificativo frazione merceologica similare Allegato I – Protocollo esecuzione analisi raccolta differenziata Allegato L – Condizioni tecniche ed economiche per il ritiro di tappi in alluminio [in caso di richiesta di estensione ai sensi dell’articolo 16.8] © CIAL – convenzione locale-tipo 6 validità 2020-2024
Articolo 14 – Definizioni 1. Ai fini della presente Convenzione i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati: a) Bacino servito: l’area territoriale, espressa in numero di abitanti serviti e di comuni attivi, oggetto dell’attività gestionale di cui alla Convenzione; b) CIAL: il Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio istituito ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato e sostituito dall’art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in seguito Decreto), con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 dal Ministero dell’Ambiente e successive modiche e integrazioni; c) Delega: l’atto, redatto secondo il fac-simile allegato all’Accordo Quadro Anci-Conai, con il quale il Soggetto di Governo ovvero il Comune, anche in forma associata, autorizza il gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della Convenzione con CIAL; d) Frazione estranea: i rifiuti non in alluminio. Sono inoltre considerati frazione estranea manufatti e/o imballaggi per il quale vi è un eccessivo e inscindibile residuo di frazione non alluminio (imballaggi pieni, residui di consumo...). Non costituisce frazione estranea ogni parte in altro materiale solidale all’origine con l’imballaggio in alluminio; e) Frazione merceologica similare ovvero f.m.s.: rifiuto in alluminio, non d’imballaggio, conferito in raccolta differenziata, vedi anche elenco Allegato H; f) Piattaforma: il luogo, concordato tra le Parti, in cui vengono conferiti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dove avvengono la selezione dei diversi materiali, altre operazioni accessorie e la messa a disposizione, da parte del Convenzionato a CIAL, dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s.; g) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio in alluminio, come definito all’art. 218, comma 1, lett. f) del Decreto, richiamato nell’elenco Allegato G; h) Selezione: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, finalizzata al loro avvio a riciclo. Articolo 15 – Strategie per aumentare la raccolta imballaggi in alluminio 1. La presente Convenzione si riferisce ai rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero di rifiuti in alluminio (di seguito f.m.s.), in attuazione delle disposizioni dell’Allegato Tecnico. 2 Ove, per metodiche di raccolta effettuate, altri rifiuti di alluminio (di seguito f.m.s.) siano raccolti in maniera complementare e sinergica assieme ai rifiuti di imballaggio in alluminio, il Convenzionato conferirà detti materiali congiuntamente, sino al 15% del peso del carico. 3. Attraverso la presente Convenzione le Parti mirano, tra l’altro, ad obiettivi di incremento quantitativo e miglioramento qualitativo in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento. 4. Le Parti, tenuto conto del potenziale relativo di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull’opportunità di sostenere l’ampliamento delle tipologie di rifiuti di © CIAL – convenzione locale-tipo 7 validità 2020-2024
imballaggio oggetto della raccolta differenziata, sia attraverso l’applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all’utenza nell’ambito delle iniziative di cui al successivo articolo 25. Articolo 16 – Specificazione degli obblighi del Convenzionato 1. Il Convenzionato: ▪ organizza nel bacino servito un sistema adeguato di raccolta differenziata secondo i criteri di cui all’art 195, comma 1, lettera q) e le misure previste all’art. 205 del Decreto; ▪ provvede alla gestione dei rifiuti di imballaggio in Alluminio, dalla raccolta, al trasporto e alla selezione; ▪ si impegna a svolgere tali attività, così come indicate nell’Allegato E, con la massima diligenza; ▪ si impegna a rendere disponibili presso la Piattaforma indicata nell’Allegato F, franco partenza caricamento su mezzo incluso, i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provenienti dalla raccolta differenziata svolta nel bacino servito indicato nell’Allegato E ed a comunicare tale disponibilità direttamente a CIAL; ▪ si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti. 2. Ai sensi del punto 5.2 dell’Allegato Tecnico, nel caso di raccolta multimateriale, che prevede il conferimento congiunto di almeno due tipologie di materiale di rifiuti di imballaggio, tra cui l’alluminio, il Convenzionato provvederà a propria cura e spese presso la Piattaforma alla selezione dei rifiuti di imballaggio in alluminio, che ivi verranno messi a disposizione di CIAL. 3. Ai fini del conferimento a CIAL dei rifiuti di imballaggio in alluminio raccolti, ed eventualmente selezionati secondo quanto disposto dal precedente comma 2, è fatto obbligo al convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risultino, oltre alle indicazioni di legge, le seguenti informazioni: ▪ origine del rifiuto; ▪ data del conferimento; ▪ dati identificativi della Piattaforma; ▪ appropriato codice CER [(a titolo esemplificativo): - 150104 - rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata - imballaggi metallici (alluminio) - 191203 - metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti (p.e. selezione)]; ▪ nelle Annotazioni deve essere riportata la seguente dicitura: “Materiale avviato a riciclo per conto del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio in base alla Convenzione n. .. del ../../..” © CIAL – convenzione locale-tipo 8 validità 2020-2024
4. Il Convenzionato si impegna a comunicare tempestivamente a CIAL ogni modifica dei dati e delle informazioni previste dall’Allegato E inerente il bacino servito, la raccolta differenziata e dall’Allegato F inerente la Piattaforma, anche se queste dovessero intervenire a valle della sottoscrizione della convenzione. 5. Il Convenzionato si impegna al continuo monitoraggio presso la Piattaforma sia della qualità che della quantità dei materiali da conferire. In particolare, nel caso di incongruenze comunicate da CIAL, il Convenzionato si impegna a prendere opportuni provvedimenti per ricondurre alla corretta gestione la presente Convenzione. 6. La Piattaforma presso cui conferire i Rifiuti di imballaggio raccolti dovrà essere tassativamente quella concordata tra le Parti e indicata nell’Allegato F. Resta inteso che qualora le Parti ritengano necessario e/o opportuno individuare una Piattaforma, o più d’una, diversa da quella originariamente individuata, le Parti si uniformeranno a tale decisione. 7. Nel caso in cui il Convenzionato si avvalga di un terzo per il conferimento in Piattaforma, sarà onere del Convenzionato stesso informare tale soggetto dell’eventuale diversa destinazione in seguito a quanto previsto nel precedente comma 6. 8. Nel caso in cui il Convenzionato coincida con il gestore di impianto di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio ed intenda estendere i servizi garantiti anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi in alluminio la Convenzione si intende estesa al ritiro separato di detti accessori secondo le specifiche “Condizioni tecniche ed economiche per il recupero di tappi in alluminio” riportata nell’Allegato L. 9. Il Convenzionato con riferimento a quanto disposto all’articolo 25 si impegna altresì a promuovere direttamente, o indirettamente nell’ambito delle campagne promosse da CIAL, forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di Raccolta differenziata. Articolo 17 – Caratteristiche della piattaforma 1. Nell’individuazione della Piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituiranno elementi preferenziali: ▪ Dotazione di sistemi automatici per la separazione dei metalli amagnetici ▪ L’implementazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e sicurezza con certificazione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ovvero registrazione Emas. 2. Il Convenzionato garantisce che la Piattaforma svolga le attività di propria competenza nel rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza ed adegui i propri impianti ad ogni disposizione normativa dettata a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a tutela dell’ambiente. 3. Il Convenzionato definisce con il gestore della Piattaforma gli aspetti e le condizioni tecniche, economiche e normative relative all’operazione di selezione ed eventuale riduzione volumetrica effettuata in Piattaforma, comprese quelle di gestione e smaltimento della frazione estranea. © CIAL – convenzione locale-tipo 9 validità 2020-2024
4. Presso la Piattaforma concordata CIAL nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale si riserva la facoltà di effettuare, con costi a proprio carico, anche tramite soggetti terzi qualificati, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa. Articolo 18 – Specificazione degli obblighi di CIAL 1. CIAL, tramite terzi incaricati, si impegna al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. messi a disposizione dal Convenzionato presso la Piattaforma concordata secondo le modalità di cui all’art. 16. 2. Per quanto riguarda il ritiro presso la Piattaforma da parte di CIAL dei rifiuti di imballaggi in alluminio ovvero f.m.s. CIAL si obbliga a far si che ciò avvenga entro 7 giorni lavorativi dall’esecuzione dell’analisi merceologica, ove prevista, o dalla comunicazione della disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CIAL, la Piattaforma e il Convenzionato. 3. Il limite minimo di peso sopra la cui soglia CIAL si impegna al ritiro è pari a 8 t per materiale reso pressato e 4 t per materiale sottoposto a schiacciamento o sfuso. 4. CIAL si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi, in relazione al livello qualitativo del materiale conferito, come specificati nel successivo art. 21. 5. CIAL si impegna, direttamente o indirettamente, ad attuare le necessarie condizioni affinché il Convenzionato possa agire in conformità agli accordi assunti con la Convenzione. Nel caso CIAL rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati periodici tra Convenzionato e piattaforma è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al Convenzionato. 6. Nei limiti di quanto specificato al comma precedente CIAL si impegna a comunicare al Convenzionato, le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta rispondenti ai requisiti previsti dall’Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme qualora a suo giudizio, anche sulla base dei risultati delle attività di audit di cui al precedente articolo 17.4, insorgano ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove esigenze tecniche e tecnologiche lo richiedano per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione. 7. CIAL garantisce l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s. raccolti e conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo. Articolo 19 – Acquisizione della proprietà 1. In relazione al principio di corresponsabilità di cui all’art. 219, comma 2, del Decreto, agli obblighi delle imprese in merito alla gestione ambientale degli imballaggi derivanti dall’art. 221 del Decreto, agli obblighi della Pubblica Amministrazione in merito all’organizzazione di sistemi adeguati di raccolta differenziata derivanti dall’art. 222 del Decreto, le Parti convengono che la proprietà dei rifiuti di imballaggi in alluminio, ovvero delle f.m.s., conferiti in raccolta differenziata dagli utenti è di CIAL, in relazione all’organizzazione ed al servizio prestati dal Convenzionato. © CIAL – convenzione locale-tipo 10 validità 2020-2024
2. Si conviene che la proprietà del materiale viene acquisita da CIAL nel momento in cui i Rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero in generale l’alluminio raccolto, verranno conferiti presso la Piattaforma indicata in Allegato F. 3. In sede locale, per migliorare la funzionalità della Convenzione, qualora vi siano ragioni che lo richiedano in riferimento all’avvio a riciclo del materiale, CIAL si riserva la facoltà di individuare un soggetto diverso a cui trasferire la proprietà del materiale. In tal caso dovranno essere comunicati da CIAL i riferimenti del soggetto che acquisisce la proprietà del materiale. Articolo 20 – Ulteriori responsabilità 1. Per quanto altrove non specificato le Parti assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e gestione dei Rifiuti. Articolo 21– Corrispettivi Servizi di Raccolta Differenziata 1. Per i servizi resi dal Convenzionato, direttamente o indirettamente, relativamente alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in alluminio, CIAL si impegna a riconoscere al Convenzionato un corrispettivo costituito da una componente fissa e da una componente variabile– ad esclusione di quanto pattuito per eventuali servizi aggiuntivi - in conformità a quanto riportato nell’Allegato Tecnico. 2. La componente fissa è determinata con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al successivo art. 23 e applicando quanto previsto dalla seguente tabella: Fascia Qualitativa Corrispettivo A+ 410,00 Euro/t A 396,00 Euro/t B 264,00 Euro/t C 132,00 Euro/t 3. La componente variabile è determinata dal valore di borsa dell’alluminio secondario LME (London Metal Exchange), al fine di tutelare i Convenzionati impegnati a conferire il materiale al Consorzio anche in periodi di mercato positivi e quindi quale elemento di salvaguardia e garanzia per i Convenzionati rispetto alle oscillazioni del mercato. 4. In particolare, prendendo atto che il mercato dell’alluminio secondario LME ha quotazioni giornaliere, la componente variabile sarà determinata sulla base del valore medio LME di ogni bimestre così come pubblicato da ASSOMET (Associazione Nazionale Industrie Metalli Non Ferrosi) e riconosciuta secondo lo schema di seguito riportato per i materiali conferiti e rientranti nelle fasce qualitative A+ ed A. © CIAL – convenzione locale-tipo 11 validità 2020-2024
valore LME A+ A da Euro/t a Euro/t + Euro/t + Euro/t 1.000 1.100 0 0 1.101 1.200 32 22 1.201 1.300 64 44 1.301 1.400 96 66 1.401 1.500 128 88 1.501 1.600 160 110 1.601 1.700 192 132 1.701 1.800 224 154 1.801 1.900 256 176 1.901 2.000 288 198 2.001 2.100 320 220 2.101 2.200 352 242 5. Sulla base di quanto sopra descritto, CIAL pubblicherà sul proprio sito (www.cial.it/corrispettivi) la componente variabile che i convenzionati potranno applicare ai conferimenti del bimestre successivo. I corrispettivi di cui sopra si intendono al netto dell’IVA. Articolo 22 – Corrispettivi Prestazioni Aggiuntive 1. Per l’operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti di imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, CIAL riconoscerà alla Piattaforma concordata i corrispettivi indicati nella seguente tabella: Corrispettivi Riduzione Volumetrica Pressatura 38,00 Euro/t Limitatamente ai materiali in fascia qualitativa A+ e A Pressatura 15,00 Euro/t Limitatamente ai materiali in fascia qualitativa B e C Schiacciamento 15,00 Euro/t Con peso specifico uguale o maggiore a 100 kg/m3 Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provengano da comuni ubicati su isole minori e vengano resi disponibili presso la Piattaforma concordata sita in continente o isole maggiori, CIAL riconoscerà al Convenzionato un contributo extra forfettario pari a 25,00 Euro/t per i maggiori costi di trasporto via nave, oltre all’eventuale corrispettivo di riduzione volumetrica. Il corrispettivo sarà riconosciuto per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito. Il Convenzionato dovrà specificare all’atto della stipula della convenzione la presenza del/i comune/i ubicati su isole minori. © CIAL – convenzione locale-tipo 12 validità 2020-2024
Articolo 23 – Fascia qualitativa – metodo di determinazione 1. Ai fini della determinazione della fascia qualitativa, CIAL stabilisce l’effettuazione di una verifica in contraddittorio secondo le modalità di cui all’Allegato I. 2. La verifica della fascia qualitativa avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all’atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato e alla piattaforma con un anticipo di almeno 48 ore. 3. La definizione della fascia di qualità è riferita alla selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione sarà quella attribuita alla piattaforma stessa. 4. CIAL si riserva la facoltà di eseguire analisi di controllo a destino, ovvero presso gli impianti di trattamento/recupero dove il materiale è inviato per il processo di riciclo, dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di 24 ore. Qualora l’analisi di controllo a destino evidenzi una fascia qualitativa diversa da quella riscontrata dall’ultima analisi eseguita in piattaforma, sul carico oggetto di analisi sarà attribuita la fascia riscontrata a destino. 5. CIAL, inoltre, si riserva la facoltà eseguire analisi a sorpresa, senza obbligo di comunicazione preventiva, sia presso le piattaforme sia a destino. Qualora le analisi a sorpresa dovessero segnalare un peggioramento di fascia rispetto a quella di appartenenza riscontrata con le ultime analisi con preavviso, il Convenzionato/Piattaforma sarà oggetto di ulteriori analisi fino al rientro nella fascia di appartenenza, con costi a loro carico, compresa l’analisi a sorpresa eseguita. In ogni caso sul carico oggetto di analisi sarà riconosciuta la fascia riscontrata. 6. Nel caso in cui la Piattaforma impedisca senza validi e documentati motivi l’accesso al proprio sito per l’esecuzione delle analisi merceologiche, CIAL provvederà al riaddebito dei costi dell’analisi non eseguita. 7. Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente. Su uno stesso carico è consentito un massimo di una analisi aggiuntiva. 8. La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo, che dovrà essere raggiungibile, visibile e movimentabile nella sua interezza 9. Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui all’art. 21 viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dall’analisi merceologica, applicando quanto previsto dalle seguenti tabelle: Imballaggi in Alluminio da Sistema di Raccolta Plastica/Metalli Fascia Qualitativa Frazioni estranee A+ fino al 3% A oltre al 3% e fino al 6% B oltre al 6% e fino al 10% C oltre al 10% e fino al 15% © CIAL – convenzione locale-tipo 13 validità 2020-2024
Imballaggi in Alluminio da Sistema di Raccolta Vetro/Metalli Fascia Qualitativa Frazioni estranee A+ fino al 3% A oltre al 3% e fino al 8% B oltre al 8% e fino al 13% C oltre al 13% e fino al 18% 10. Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore ai limiti massimi in tabelle (15% Raccolta Plastica/Metalli o 18% Raccolta Vetro/Metalli), CIAL, nel caso in cui l’analisi sia stata eseguita in piattaforma può procedere al ritiro con addebito del costo di smaltimento della frazione estranea eccedente e conseguente offerta economica, oppure può non procedere al ritiro dell’intero carico; nel caso in cui l’analisi sia stata effettuata presso la fonderia CIAL effettuerà una proposta economica sull’intero carico sostenendo tutti gli oneri. Il Convenzionato potrà accettare la proposta economica o procedere alla ripresa dell’intero suo carico con oneri a suo carico. 11. Qualora per due analisi consecutive, la Piattaforma risulti fuori fascia (frazioni estranee riscontrate in misura superiore al 15% o al 18%), sarà richiesto un rapporto esaustivo su cause e azioni correttive che intende adottare per rientrare in fascia, con possibilità di audit da parte di CIAL per verificarne l’implementazione. 12. CIAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese, anche in sinergia con gli altri Consorzi di Filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multimateriale] e si impegna a comunicarne i risultati al Convenzionato. 13. CIAL ed il Convenzionato si impegnano reciprocamente a condividere le informazioni in loro possesso, anche di carattere analitico, al fine di monitorare i flussi di imballaggi in alluminio in ingresso ovvero in uscita dalle piattaforme. Articolo 24 – Fatturazione e pagamento 1. Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CIAL con cadenza mensile sulla base dei corrispettivi di cui agli art. 21 e 22 applicati al peso riscontrato a destino del materiale conferito a CIAL nel corso del mese stesso, come risultante dai documenti di trasporto di cui al punto 16.3 che dovranno essere allegati alla fattura, in ogni caso non oltre 6 mesi dal conferimento. 2. Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti p.e. eventuali legature (p.e. reggia metallica), contenitori (big-bags, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell’1% del peso del carico; l’eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo. © CIAL – convenzione locale-tipo 14 validità 2020-2024
3. Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972. 4. La fattura dovrà essere intestata e recapitata a: CIAL, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio - via Pompeo Litta n. 5, 20122 Milano. Codice Destinatario SDI: MJ1OYNU Eventuali comunicazioni possono essere inviate a: fatture@cial.it 5. CIAL è tenuto ad effettuare i pagamenti di cui al presente articolo tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese. Articolo 25 – Campagne di comunicazione 1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, CIAL realizza in collaborazione con i Comuni e/o il Convenzionato attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato Tecnico. Tali interventi saranno correlati sia all’estensione della raccolta differenziata, sia alle tipologie di imballaggio oggetto di raccolta, sia alle quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio conferite, sia alle rese di raccolta pro-capite ovvero ai risultati globalmente raggiunti. 2. Qualora le Parti intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione locale, i relativi contenuti verranno condivisi. Tali contenuti dovranno comunque essere coerenti con i principi generali esposti. Articolo 26 – Penali e inadempimenti 1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte CIAL, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo. 2. Nel caso in cui il ritiro abbia luogo successivamente al settimo giorno lavorativo ma entro il diciottesimo giorno lavorativo dalla suddetta comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 2% del corrispettivo di cui all’art. 21. La penale sarà pari al 4% nel caso di ritiro oltre il diciottesimo giorno lavorativo e comunque non oltre il trentesimo. Oltre i trenta giorni lavorativi oltre al corrispettivo con penalità del 4% sarà dovuto anche il rimborso del costo di trasporto 3. In caso di risoluzione anticipata della Convenzione da parte del Convenzionato o di CIAL, per ragioni non imputabili a caso fortuito o forza maggiore, nonché in caso di mancato adempimento da parte del Convenzionato o di CIAL anche di uno solo degli obblighi di rispettiva competenza © CIAL – convenzione locale-tipo 15 validità 2020-2024
previsti in Convenzione sarà applicata una penale a carico del soggetto inadempiente pari al 2% del controvalore derivante dall’applicazione del corrispettivo ad una quantità forfetaria derivante dall’applicazione della resa minima di raccolta pari a 0,1 kg/anno pro-capite agli abitanti serviti sempre indicati nell’Allegato E, fatto salvo il maggior danno. 4. Nel caso di inadempienza del Convenzionato sarà inoltre facoltà di CIAL recedere dalla Convenzione dandone comunicazione al Comitato di Verifica cui all’art. 7 dell’Accordo Quadro. Articolo 27– Cessione della convenzione e modifiche 1. Nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte. Articolo 28 – Rinvio 1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciascuna delle Parti riceve un originale della presente Convenzione. Letto, confermato e sottoscritto. Milano, ………………………. CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio ……………………………….. Convenzionato ……………………………….. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni riportate nella Sezione I e nella Sezione II: - art. 6: Recesso - art. 7: Revoca della delega e risoluzione della convenzione - art. 11: Controversie - art. 26: Penali e inadempimenti - art. 27: Cessione della convenzione e modifiche Milano, ………………………. CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio ……………………………….. Convenzionato ……………………………….. © CIAL – convenzione locale-tipo 16 validità 2020-2024
ALLEGATO “B” DATI CONVENZIONATI OPZIONE 1 Parte 1 – Scheda Anagrafica Ragione Sociale Partita IVA Comune Istat Regione Provincia Cap Sede Legale Indirizzo Telefono Email Sito Web Referente Nome Cognome Fax Telefono 1 Telefono 2 E mail Parte 2 – Scheda Rifiuti Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER Istat Codice Modalità di Frequenza di raccolta (n. Comune CER raccolta svuotamenti/anno) Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta Istat Codice Descrizione Kg Comune CER CER Sezione 3. Impianti di destinazione Ragione Istat Comune Istat Comune Codice Descrizione Totale Tipo sociale Sede Produttore CER Cer (kg) operazione Impianto Impianto Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv. © CIAL – convenzione locale-tipo 17 validità 2020-2024
Note: 1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune. 2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc). 3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy. © CIAL – convenzione locale-tipo 18 validità 2020-2024
ALLEGATO “C” DATI CONVENZIONATI OPZIONE 2 Parte 1 – Scheda Anagrafica Ragione Sociale Partita IVA Comune Istat Regione Provincia Cap Sede Legale Indirizzo Telefono Email Sito Web Referente Nome Cognome Fax Telefono 1 Telefono 2 E mail Parte 2 – Scheda Rifiuti Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER Istat Codice Modalità di Frequenza di raccolta (n. Comune CER raccolta svuotamenti/anno) Trasmessi con cadenza annuale Sezione 2. Automezzi Istat Codice Km Giro Targa Tipo Alimentazione Comune CER Anno (urbano/extraurbano/entrambi) Trasmessi con cadenza annuale Sezione 3. Dati Movimenti CER Nome CAMPO Mese Riferimento Istat Comune Produttore Nome Impianto Destinazione Istat Impianto Destinazione © CIAL – convenzione locale-tipo 19 validità 2020-2024
Nome CAMPO Cer Kg Descrizione Rifiuto Operazione Operazione Descrizione Unità Misura Targa Automezzo Trasmessi con cadenza mensile o semestrale Parte 3 – Dati economici Costo Totale servizio Costo trattamento Ricavi vendita Comune (€/anno) (€/anno) (€/anno) Trasmessi con cadenza annuale Note: 1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento. 2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy. © CIAL – convenzione locale-tipo 20 validità 2020-2024
ALLEGATO “D” DATI CONSORZI I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai. Parte 1 – Scheda Anagrafica Nome Codice Nome Partita IVA Data Bacino Nome Comune Codice Istat Provincia Consorzio Consorzio Convenzionato Convenzionato Attivazione Parte 2 – Dati quantità e fatturati Fascia di qualità Codice Articolo Convenzionato Convenzionato Conferita (ton) (euro iva escl.) Sfuso Pressato conferiti (ton) Conferimento Differenziata Corrispettivi Mono Multi imballaggio Partita IVA % frazione Rifiuti di Raccolta estranea Bacino Flusso Nome Mese Parte 3 – Dati analisi di qualità Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici. Note: 1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy. © CIAL – convenzione locale-tipo 21 validità 2020-2024
ALLEGATO “E” CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLUMINIO CONVENZIONATO Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________ Cod. Fiscale Partita IVA Indirizzo CAP Città Prov. Tel. Fax e-mail PEC Referente Operativo Legale Rappresentante GESTORE RACCOLTA Ragione Sociale ____________________________________________________________________________________ Cod. Fiscale Partita IVA Indirizzo CAP Città Prov. Tel. Fax e-mail sito web Persona responsabile MODALITA’ RACCOLTA ❑ Multimateriale (altri materiali raccolti con l’alluminio) TIPOLOGIA ❑ Plastica ❑ Vetro ❑ Metalli ❑ Carta ❑ Altro (da specificare) __________________________________________________________________________ ❑ Domiciliare MODALITÀ ❑ Stradale (porta a porta o condominiale) ATTREZZATURE TIPO ❑ Cassonetto ❑ Campana ❑ Bidoncini ❑ Sacco N° _____________ _____________ _____________ _____________ Colore _____________ _____________ _____________ _____________ Capacità ____________lt _____________lt _____________lt _____________lt Frequenza svuotamento _____________ _____________ _____________ _____________ Data inizio : ______________ APPALTO Data fine : ______________ ❑ Centro raccolta/Isola ecologica/piattaforma comunale ❑ Associazioni di volontariato ALTRI CANALI DI RACCOLTA ❑ Scuole ❑ Esercizi commerciali ❑ Grandi utenze ULTERIORI INFORMAZIONI Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 timbro e Luogo, data firma Legale Rappresentante © CIAL – convenzione locale-tipo 22 validità 2020-2024
BACINO RACCOLTA PROVINCIA ABITANTI SERVITI COMUNE sigla n° © CIAL – convenzione locale-tipo 23 validità 2020-2024
ALLEGATO “F” SCHEDA PIATTAFORMA CONCORDATA Ragione Sociale Cod. Fiscale Partita IVA Indirizzo CAP Città Prov. Tel. Fax e-mail PEC Responsabile Tecnico Legale Rappresentante Impianto selezione ❑ automatico ❑ semiautomatico ❑ manuale Capacità (t\anno) Separatore alluminio (ECS) Separatore metalli ferrosi (Magnete) Pressa ❑ SI ❑ SI ❑ SI Area idonea per l’esecuzione ❑ SI ❑ NO delle analisi merceologiche ❑ Pesa ❑ Ragno Altre attrezzature ❑ Carrello elevatore ❑ Cassoni ❑ Pala meccanica ❑ Altro RIDUZIONE VOLUMETRICA TIPOLOGIA MATERIALE RESO ❑ Schiacciato ❑ Pressato AUTORIZZAZIONI ❑ Autorizzazione art. 208 e smi - n° …….. data ….……… emessa da ………………………… Abilitazione recupero rifiuti D.Lgs. 152/06 ❑ Comunicazione art. 216 e smi - n° …….. data …….…… emessa da ………………………… di cui si acclude copia Mezzi trasporto autorizzati ❑ SI ❑ conto terzi ❑ Qualità …….. ……….. ❑ Ambiente …………… ❑ Sicurezza…………… Certificazioni\Registrazioni n° …….. …data ………… n° …….. …data ………… n° …….. …data ………… Contratti\Accordi ❑ SI ❑ NO con altri Consorzi di filiera Filiera ________________________________________________________________________ Altre notizie utili ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Disponibilità a collaborazioni ❑ SI ❑ NO con volontariato sociale locale Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 timbro e Luogo, data firma Legale Rappresentante © CIAL – convenzione locale-tipo 24 validità 2020-2024
ALLEGATO “G” IMBALLAGGI IN ALLUMINIO: COSA RACCOGLIERE ELENCO ESEMPLIFICATIVO Eventualmente contrassegnati con il simbolo © CIAL – convenzione locale-tipo 25 validità 2020-2024
ALLEGATO “H” ELENCO ESEMPLIFICATIVO FRAZIONE MERCEOLOGICA SIMILARE (f.m.s.) ٠ Padelle, Pentole e caffettiere in Alluminio ٠ Frangisole in Alluminio ٠ Infissi in Alluminio ٠ Cartellonistica e segnaletica stradale in Alluminio ٠ Controsoffitti e doghe in Alluminio ٠ Profilati in Alluminio I manufatti in Acciaio INOX e in altri metalli amagnetici non vanno considerati f.m.s. Tutti i prodotti elettrici/elettronici (RAEE) non sono considerati f.m.s. (es. batterie/powerbank, lampadine, schede elettroniche..) © CIAL – convenzione locale-tipo 26 validità 2020-2024
ALLEGATO “I” Protocollo Esecuzione Analisi Impianti Trattamento Rifiuti Al fine di verificare i parametri qualitativi e individuare la relativa fascia qualitativa dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti a CIAL, vengono effettuate analisi merceologiche secondo le modalità riportate di seguito, con eventuale possibilità di eseguire riprese video con partecipazione in streaming dei Comuni/Gestori convenzionati. 1. Scopo Il presente documento descrive le modalità operative per l’individuazione, il prelievo del materiale e la successiva esecuzione dell’analisi merceologica volta alla determinazione della quantità percentuale di frazione estranea (materiale non in alluminio) presente nel materiale conferito a CIAL. 2. Campo di applicazione Il metodo si applica ai rifiuti di imballaggi in alluminio selezionati presso le piattaforme convenzionate e/o indicate quali piattaforme di conferimento dai Comuni/Gestori convenzionati, nonché ai carichi di imballaggio in alluminio conferiti presso gli impianti di trattamento/recupero dove il materiale è portato per il processo di riciclo. La determinazione della fascia qualitativa è riferita alla selezione del materiale reso presso la piattaforma, quindi la fascia di qualità applicata in convenzione è quella attribuita alla piattaforma stessa. 3. Premesse e precauzioni La Parte richiedente l’analisi merceologica comunicherà preventivamente all’altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione. Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste. La piattaforma dovrà fornire idonea superficie per le attività descritte in questo documento, rispettando tutte le norme di salute e sicurezza previste sui luoghi di lavoro di loro competenza, nonché dovrà fornire mano d’opera e adeguato supporto di mezzi per la movimentazione del materiale durante tutte le fasi dell’attività di campionamento e analisi, con costi a proprio carico. Il materiale, stoccato preferibilmente in area coperta, dovrà essere raggiungibile e visibile nella sua interezza. La piattaforma dovrà fornire supporto per l’etichettatura dell’intero materiale in giacenza alle stesse condizioni descritte in precedenza. 4. Apparecchiatura La piattaforma dovrà fornire adeguati mezzi per la movimentazione del materiale, quali: • Ragno; • Benna o Pala gommata • Muletto a pinze • Idonei contenitori (o sacchi) per la movimentazione di materiale sfuso. • Badile; • Scopa; © CIAL – convenzione locale-tipo 27 validità 2020-2024
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