Contratto integrativo - ANNI 2018 2019 - 2020 - Gazzetta ...

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Contratto integrativo

ANNI 2018 – 2019 - 2020
INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e obiettivi
Art. 2 Ambito di applicazione
Art. 3 Durata - Revisione
Art 4 Interpretazione autentica

TITOLO II - RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
Art. 5 Quantificazione delle risorse – fondo risorse decentrate
Art 6 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
Art. 7 Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance
Art. 8 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)
Art. 9 Progressioni economiche
Art. 10 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
Art 11 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)
Art 12 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL
      2018)
Art 13 Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)
Art 14 Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL
      2018)
Art 15 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art.
      7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)

TITOLO III – CONDIZIONI DI LAVORO

Art    16 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)
Art    17 Orario di lavoro
Art    18 Flessibilità dell'orario di lavoro (art. 17, c. 4, CCNL 6.7.1995)
Art    19 Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018)
Art    20 Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)
Art    21 Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)
Art    22 Reperibilità
Art    23 Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)
Art    24 Turnazioni (art. 23 CCNL 2018)
Art    25 Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)
Art.   26 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)

TITOLO IV – PERSONALE POLIZIA LOCALE

Art    27 Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)
Art    28 Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)
Art    29 Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018)

TITOLO V - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE
 Art. 30 Criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un
rinvio alla contrattazione collettiva
ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA
1. Requisito periodo minimo di anzianità
2. Criteri di valutazione
3. Procedimento

ALLEGATO B – TABELLE RIASSUNTIVE DESTINAZIONE RISORSE 2018 – 2019 – 2020
1. TABELLA 2018
2. TABELLA 2019
3. TABELLA 2020
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

                                                   Art. 1
                                              Oggetto e obiettivi
1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le
materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di
contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i
soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge. Il contratto ha durata triennale e si
riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 del CCNL 21/05/2018

                                                    Art. 2
                                          Ambito di applicazione
1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune
di Licciana Nardi con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il
personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro
secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di
entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col
medesimo disciplinati.
3. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 01.01.2018, salvo diversa indicazione in esso
contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto
decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili
con il presente CCDI.
4. Le parti danno atto che, intervenendo il presente accordo sul finire dell'anno 2018, allorché le
prestazioni lavorative relative all'anno 2018 saranno state pressoché integralmente rese, ad eccezione
delle P.E.O. previste dal presente contratto e che decorreranno dal 1° gennaio 2018, tutti i nuovi
istituti contrattuali avranno decorrenza 1° gennaio 2019, continuandosi ad applicare all'anno 2018, nei
limiti degli stanziamenti previsti con il presente contratto, gli istituti e le indennità previste dal
vecchio CCNL, come regolati dal previgente CCI sottoscritto nel 2015 e dal Contratto Integrativo
Economico sottoscritto nel 2017 per quanto riguarda la misura delle indennità di rischio, disagio,
turno, particolari responsabilità, per la qualifica di Ufficiale di Stato Civile e di reperibilità.
5. Allo scopo di evidenziare con chiarezza istituti ed entità delle risorse agli stessi destinate, al
presente atto si allegano, sotto le lettere “B” e “C” e “D” prospetti riassuntivi relativamente alla
destinazione delle risorse annualità 2018, 2019 e 2020.

                                                   Art. 3
                                             Durata - Revisione
1. Il presente CCI ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e regola i
criteri di ripartizione delle risorse relativamente alle tre annualità 2018, 2019 e 2020.
Con riferimento alla annualità successive alla prima le parti potranno comunque rinegoziare i criteri
di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo.
2. In mancanza di rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, o in caso di mancato
raggiungimento di un accordo, le parti concordano che tutti gli eventuali risparmi di spesa e le
eventuali risorse liberatesi derivanti ad es. a seguito di cessazioni di rapporti di lavoro, saranno
destinate in parti uguali alla produttività individuale e collettiva.

                                                Art. 4
                                    Interpretazione autentica
1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione delle clausole del CCDI, la cui applicazione
risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla richiesta formulata da
uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di
interpretazione autentica.
4. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle
delegazioni , presentata per PEC, deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si basa la contestazione, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di
rilevanza generale. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 10 giorni dalla richiesta
avanzata.
5. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa
procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia
retroattiva sin dall’inizio della vigenza del presente CCDI. L’accordo di interpretazione autentica ha
effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate
dall’accordo, solo con il consenso delle parti interessate.

      TITOLO II - RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL
                                PERSONALE

                                                Art. 5
                       Quantificazione delle risorse - fondo risorse decentrate
Il fondo per le risorse decentrate del Comune di Licciana Nardi, ai sensi dell'art. 67 del CCNL, sulla
base di determinazione del Responsabile del Servizio n. 613 del 12 ottobre 2018, risulta, per l'anno
2018 così composto:

Anno 2018
risorse stabili                                                 € 119.661,28
risorse variabili                                                    € 185,48
Riduzione per rispetto limiti 2016                                  -€ 927,40
totale fondo comparto                                           € 118.919,36

Per gli anni 2019 e 2020, come da prospetti prodotti dallo stesso Responsabile, risulterà così
composto:

                              Anni 2019 e 2020

risorse stabili                                                 € 124.126,80

risorse variabili                                                  € 1.150,32

Riduzione per rispetto limiti 2016                                -€ 3.686,39

totale fondo comparto                                           € 121.590,73

                                               Art. 6
       Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili
individuati nell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi:
- progressioni economiche nella categoria;
- indennità di comparto;

2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato corrispondente alle
somme sotto riportate per ciascun anno di riferimento:

per l'anno 2018
indennità di comparto                                          € 14.722,56
progressioni orizzontali storiche                              € 42.632,56

Compenso lavoro straordinario                                   € 5.536,00
totale                                                         € 62.891,12

per l'anno 2019
                                                                             Le     progressioni    e   le
indennità di comparto                                   € 13.820,28          cessazioni dell'anno 2018
                                                                             determinano tale importo.
                                                                             L'aumento       deriva    dal
progressioni orizzontali storiche                       € 49.447,36          consolidamento delle PEO
                                                                             2018.
compenso lavoro straordinario                           € 5.536,00
totale                                                  € 68.803,64

Sulla base di tali previsioni di spesa, le somme da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art.
68 del CCNL 2016/2018 risultano essere:

per l'anno 2018 € 37.971,77

per l’anno 2019 e 2020 € 42.450,00

Le parti, con il presente contratto, definiscono i criteri per ripartire tali restanti somme, fermo
restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere
finanziate esclusivamente da risorse stabili.
4. Saranno destinate alla produttività le eventuali risorse residue di parte stabile - anno 2019 e
successivi - non utilizzate negli anni precedenti e non oggetto di specifica contrattazione.

                                                   Art. 7
      Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance
1. Le parti concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all’art.67, commi 2 e 3 del
contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.
2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad
incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla
performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore
del personale.
4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di
istituti relativi all’organizzazione e all’erogazione dei servizi.
5. Le risorse destinate alla performance individuale ed organizzativa sono complessivamente
quantificate:
in € 10.804,90 per l'anno 2018;
in € 14.537,09 per l'anno 2019;
in € 14.584,04 per l'anno 2020,
fermo restando che le somme relative alle annualità 2019 e 2020, per quanto detto, potranno subire
variazioni in aumento derivanti da risparmi di spesa.
6. Un terzo delle risorse annualmente destinate alla performance, sarà destinata alla performance
organizzativa che, in attesa delle linee guida da emanarsi da parte del Ministero per la Funzione
Pubblica, saranno valutate sulla base dei risultati delle indagini di customer satisfaction, nonché
sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di sistema riconducibili agli indirizzi
amministrativi espressi dagli organi politici

                                                 Art. 8
                  Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018)
1. La misura della maggiorazione del valore medio pro-capite dei premi attribuibili al personale
con valutazione migliore è determinata in misura differenziata, secondo la qualifica di appartenenza
come segue:
- al personale di categoria B: 40 % del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale
valutato positivamente;
- al personale di categoria C: 35 % del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale
valutato positivamente;
- al personale di categoria D: 30 % del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale
valutato positivamente.
2. Per il triennio del presente contratto la maggiorazione è attribuita al 15 % del personale
interessato (con arrotondamento per eccesso all'unità successiva). In ogni caso il premio individuale
deve riguardare almeno una unità per ciascuna categoria. Sulla base del numero dei dipendenti in
cui il personale è distribuito in ciascuna categoria e rebus sic stantibus, per gli anni 2018, 2019 e
2020 ne risulterà la seguente distribuzione:
- personale di categoria B: 3 unità;
- personale di categoria C: 1 unità;
- personale di categoria D: 1 unità;
3. La maggiorazione può essere attribuita a ciascun dipendente a condizione che la valutazione
dallo stesso raggiunta risulti superiore a 70/100.

                                                Art. 9
                                      Progressioni economiche
12. Ai sensi dell'art. 68 lett. j) del CCNL 2018, le progressioni economiche, con decorrenza
nell’anno di riferimento sono finanziate con risorse stabili.
2. In presenza di risorse adeguate le progressioni di norma interessano più categorie. Le risorse
assegnate complessivamente alle progressioni, possono essere destinate sia in maniera
proporzionale alla consistenza di organico di ciascuna categoria che alla consistenza numerica di
ciascuna area.
3. Per l'anno 2018 viene destinata alle progressioni orizzontali la somma complessiva di € 7.251,57.
Tale importo è ripartito in considerazione della consistenza numerica tra le P.O. e il restante
personale e darà luogo alle seguenti progressioni economiche orizzontali:

Anno 2018
 Categoria   n. dipendenti Euro destinati
 Categoria D       3         7.251,57
Per l'anno 2019 le parti destinano alle progressioni economiche orizzontali la somma di € 2.500,00
Per l'anno 2020 le parti destinano alle progressioni economiche orizzontali la somma di € 3.431,62
3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi possono confluire
nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali, secondo modalità concordate tra le parti. In
mancanza di accordo confluiranno nell'istituto della produttività (individuale e collettiva).
4. Il personale interessato è quello in servizio nell’ente alla data del primo gennaio di ogni anno
del triennio contrattuale integrativo. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di
24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell’anno come sopra specificato.
5. Nell’allegato A) sono indicati i criteri per la partecipazione alle procedure di selezione.

                                                   Art. 10
                       Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)
1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di
valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le
caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono
riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste agli articoli
successivi.
3. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di
competenza del Responsabile di Area.
4. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione
che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni
di "resa" della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di
responsabilità.

                                                 Rischio
5. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per
la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale.
6. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a
tempo pieno, di conseguenza sono opportunamente rapportati alla percentuale del part-time e gli
eventuali mesi servizio, con le eccezioni specificate ai successivi articoli.
7. Il riconoscimento economico della presente indennità viene operato mediante la presenza in
servizio. Nessun indennità verrà riconosciuta in caso di assenza.
8. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è
riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Area.
Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui
corrispondono i relativi valori di indennità:

                   Anni 2019 e 2020
Tipo di attività                                                        Importo indennità
Operai addetti a servizio esterno, attività di potatura alberi e        Indennità giornaliera di €3,00
siepi comunali, taglio erba lato strade                                 a presenza
Cuoche e addette pulizia                                                Indennità giornaliera di €2,00
Costo complessivo presunto dell'indennità                               € 9.300,00

                                                Disagio
9. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via
diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le
condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative,
sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia
temporale o relazionale.
10. Le parti danno atto che, attualmente presso il Comune di Licciana Nardi non vi sono lavoratori
che effettuano orari spezzati o che rendono prestazioni al proposito rilevanti.
11. Le parti si riservano per il futuro la possibilità di identificare casistiche cui riconoscere tale
indennità in presenza della istituzione di posizioni di lavoro che richiedano lo svolgimento di
prestazioni particolarmente disagiate, fermo rimanendo che è escluso che l'indennità di disagio possa
costituire una voce retributiva fissa di carattere soggettivo, dovendosi la stessa riferirsi alle modalità
di prestazione dell’attività e che il riconoscimento economico della presente indennità verrà
comunque operato mediante la presenza in servizio.

                                            Maneggio valori
12. L'indennità per maneggio valori viene riconosciuta oltre che all'economo comunale, anche all'altro
personale che, in ragione delle mansioni svolte, maneggia denaro pubblico.
13. Tale indennità può essere altresì riconosciuta nel caso in cui, su segnalazione del proprio
Responsabile di Servizio, un dipendente per limitati periodi sia adibito al maneggio di valori di cassa.
14. Ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa di
importo superiore ad Euro 10.000,00 annui compete una indennità giornaliera proporzionata al valore
medio mensile dei valori maneggiati.
15.      L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai
servizi di cui al comma 12; pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per
qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali - eventualmente - il dipendente in servizio sia impiegato in
attività che non comporta maneggio di valori.
16. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è commisurata all’entità delle somme o altri
valori che vengono consegnati all’agente contabile. A questo proposito, tenuto conto dei vigenti limiti
contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2000), si individuano le seguenti fasce di valore che sono trattate
dagli agenti contabili, con i relativi importi:
17. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 70 bis. c.2 del CCNL 2018) si stabilisce la
     seguente graduazione dell'indennità
     1. media mensile dei valori maneggiati superiore ad Euro 2.000,00 indennità di Euro 2,30
         giornaliera;
     2. media mensile dei valori maneggiati fino ad Euro 1.000,00 indennità di Euro 1,00 giornaliera,
18. La media mensile dei valori maneggiati è desunta dai rendiconti mensili resi dagli Agenti
Contabili. L'erogazione dell'indennità di maneggio valori avviene annualmente, a consuntivo, entro il
30 giugno dell'anno successivo alla maturazione.

19. Il responsabile del settore di appartenenza del dipendente attesta periodicamente (ogni tre mesi)
lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori.

20. Relativamente all'annualità 2018, al maneggio valori, pur riconosciuto l'importo annuo di €
300,00, è destinata la somma di € 250,00, essendo stata tale funzione esercitata per parte dell'anno
da titolare di posizione organizzativa.

                                                 Art. 11
   Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies, CCNL
                                                  2018
1. Al personale di categoria B non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per attività svolta di
capo squadra e coordinamento del personale operaio
--- Al personale di categoria C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche
responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza:
--- al personale di categoria C l’indennità è riconosciuta per funzioni che presentano la caratteristica
della responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza
esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa
complessità e rilevanza all’interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate. La misura
dell'indennità tiene conto del numero delle procedure assegnate, della loro rilevanza anche in
termini di responsabilità, assegnando a ciascuna procedura un determinato valore, ed un valore in
caso di cumulo;
--- al personale di categoria D l’indennità è riconosciuta per funzioni che presentano la
caratteristica della responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare
complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia
funzionale, assegnando a ciascuna funzione un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo.
2. L’effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal responsabile
competente a consuntivo.
L'importo complessivo delle somme a ciò destinate ammonta, per l'anno 2018 ad €14.221,77,
mentre per gli anni 2019 e 2020 ad € 8.000,00.
La ripartizione di tale somma verrà distribuita tra le aree funzionali in cui si articola l'ente in
maniera aritmetica (somma complessiva diviso il numero delle aree), con un correttivo legato alla
strategicità dei servizi così come sarà determinato dalla Giunta, ferma restando la possibilità per
ciascun responsabile di individuare, entro i limiti e massimi contrattuali gli importi da
corrispondere;

                                                  Art. 12
Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett.h-CCNL 2018)
1. Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari
compensi dettati dal contratto.
2. Ai fini del precedente comma assumono rilievo:
a) gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti;
b) progetti incentivanti connessi a progetti per condono edilizio;
c) liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore in processi tributari (ove spettante).

                Incentivi di legge                         Abbattimento indennità risultato
               Fino a € 3.000 euro                                     10,00%
              Da 3.001 a 5.000 euro                                    15,00%
              Da 5.001 a 7.000 euro                                    22,00%
                Oltre i 7.000 euro                                     30,00%

                                                   Art. 13
                                Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018)
1. Le parti concordano che, data la esiguità delle risorse disponibili, verrà destinata a welfare
integrativo la somma di € 500,00 per l'anno 2019 ed € 500,00 per l'anno 2020.
2. In relazione all’istituto è attivato, nelle due annualità, il seguente intervento:
Concorso alle spese per i libri di testo per i figli di dipendenti sino alla scuola secondaria
di secondo grado, in presenza di un reddito familiare inferiore ad euro 23.000,00. Nel caso di
più aventi diritto, in caso di insufficienza della somma a fronte delle richieste avanzate, la stessa
verrà ripartita tra gli aventi diritto in proporzione della spesa dimostrata;

                                            Art. 14
       Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u,
                                         CCNL 2018)
Fino alla vigenza dell’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, nel caso in cui un
eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle
posizioni organizzative determini una riduzione delle risorse del Fondo, le parti intervengono a
modulare la parte stabile del fondo per risorse decentrate.

                                                   Art. 15
        Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di
                                  P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018)
1.La quota delle risorse per le posizioni organizzative destinata alla retribuzione di risultato è pari al
20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione delle retribuzioni di posizione e di
risultato di tutte le posizioni organizzative .
2. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata
alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare
riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O.
(performance individuale).
3. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla
valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e
comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di
misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della
retribuzione di risultato.
4. La presente disciplina entra in vigore dalla data di applicazione delle nuove disposizioni sul
conferimento degli incarichi di cui all’art. 13 del CCNL 21/05/2018.
                                         TITOLO III
                                    CONDIZIONI DI LAVORO

                                                     Art. 16
           Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018)
1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e
sicurezza del lavoro:
- l’Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
l’esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008. A tale scopo allo
stesso competono, ogni anno n. 18 ore di lavoro retribuito per l’espletamento delle proprie
funzioni, con esclusione del lavoro straordinario;
- coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le
metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla
salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro
degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio;
- coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di
un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di
salute e dei rischi; il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente individua le
attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il
documento sulla valutazione dei rischi
- il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo
stress - lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008.
                                                     Art. 17
                                               Orario di lavoro
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di
apertura al pubblico.
2. Per l'ottimizzazione delle risorse umane ed il contenimento al ricorso del lavoro straordinario le
parti prendono atto che potrà essere utilizzato lo strumento dell'orario multiperiodale (art. 25 CCNL)
potendosi effettuare forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro mediante riduzione
giornaliera dell'orario ai sensi del c. 3 dell'art. 25 del CCNL 2018.
Art. 18
                        Flessibilità dell’orario di lavoro (art 27 CCNL 2018)
1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente
l’istituto dell’orario flessibile. Tale istituto non si applica ai dipendenti addetti a strutture che
forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali gli insegnanti delle scuole comunali
ed i servizi in turno).
2. Tale modalità consiste nella flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti, rispetto all’entrata ore
7-7,30 e in uscita 13-13,30, in attuazione della lettera p) dell'art 7 del CCNL 21.5.2018. Il
dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata e l’eventuale
debito orario deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le
modalità e i tempi concordati con il dirigente. Nei casi di oggettiva difficoltà di recupero del debito
orario, lo stesso andrà a decurtare la banca delle ore di cui all’articolo 20.
3. Analogamente il credito orario accumulato nel mese attraverso la flessibilità oraria deve essere
recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso.
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo
dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato
dall’ufficio di appartenenza, oppure con orari concordati con il Responsabile, compatibilmente con
le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
     • si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 27 CCNL 21.5.2018;
     • siano residenti in comune diverso dalla sede di lavoro con abbonamento al mezzo pubblico
         (pendolari).

                                                Art. 19
                Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018)
1. Le parti si impegnano a rispettare la disposizione (art. 4, D.L. n. 66/2003) per la quale la durata
media dell’orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, deve essere
calcolata con riferimento a un periodo non superiore alle 13 settimane.
2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori sei mesi in presenza di esigenze obiettive
determinate da:
--- situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi;
--- presenza di eventi naturali che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro.
--- servizi che nel periodo scolastico necessitano di maggior presenza sul lavoro

                                                  Art. 20
                           Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000)
1. È istituita la banca delle ore di cui all’art. 38 bis del CCNL 14/09/2000 con un conto individuale
   per ciascun lavoratore dell’Amministrazione.
2. Nella banca delle ore, su richiesta del dipendente confluiscono le ore di lavoro straordinario,
   debitamente autorizzate, nel numero massimo annuo di 50 ore (da intendersi quale limite
   individuale annuo delle ore che possono confluirvi), elevabili a 100 per servizi scolastici da
   compensare con una minore presenza oraria nel periodo estivo, che verranno evidenziate
   mensilmente nella busta paga e che potranno essere utilizzate entro l’anno successivo a quello
   di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come
   permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e
   familiari, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le ore accantonate
   possono, altresì, essere utilizzate per compensare il debito orario di cui al comma 2 dell’articolo
   19 (orario di lavoro flessibile) del presente CCDI.
4. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario confluite nel conto individuale
   vengono pagate il mese successivo a quello di inserimento in banca ore.
5. Le ore accantonate dovranno essere recuperate entro il mese di febbraio dell’anno successivo.

                                             Art. 21
                      Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018)
1. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario di cui all’art. 14, c. 4, del CCNL
dell’1.4.1999, è elevato a 100 per dipendente assegnato all'ufficio di diretta assistenza agli organi
istituzionali.

                                                  Art. 22
                                                Reperibilità
1. Per il personale addetto :

    1. ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - PERSONALE TECNICO MANUTENTIVO
        OPERAI LL.PP
    2. ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - PERSONALE TECNICO- AMMINSITRATIVO

    3. ALLO STATO CIVILE

    4. AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

viene istituito il servizio di pronta reperibilità.

2. L'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 24 del CCNL 2018, potrà ricoprire con
l'istituto della reperibilità anche ulteriori servizi, con preventiva informazione alla R.S.U. ed alle
OO.SS. firmatarie dei CCNL di comparto.
3. Il servizio di pronta reperibilità è remunerato con la somma di €. 10,33 in applicazione dell' art. 7,
comma 4, lettere i) CCNL 21.5.2018) per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di
reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno
assegnato.
4. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta
minuti. Anche il personale a part-time potrà essere posto in reperibilità ma potrà prestare ore
straordinarie a questo titolo solo nel limite previsto dall'art. 6 del CCNL 14.9.2000
4. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. Sarà cura
dell'ente assicurare la rotazione tra più soggetti anche volontari.
5.In base art. 11 CCNL DEL 05.10.2001 in caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengano
retribuite come lavoro con equivalente recupero orario; per le stesse ore è escluso il compenso per
la reperibilità.
6, La misura dell'indennità viene così fissata:
      REPERIBILITA’ PERSONALE TECNICO
      Servizio di 18 ore - NORMALE € 15,50 FESTIVO € 31,00
      REPERIBILITA’ PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
     Servizio di 12 ore € 10,33                 Festivo € 20,66
      REPERIBILITA’ PERSONALE STATO CIVILE
      Servizio di 6 ore Domenica e festivi ( per denunce decessi ) € 10,33

                                                 Art. 23
                        Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)
1. Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 2018, il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di
situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di dieci volte al
mese. L’aumento dei turni in questione non può superare la durata di mesi tre continuativi.
L’amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta
comunque ragione delle esigenze da affrontare.
2. L’importo dell’indennità di reperibilità è elevato ad euro 13,00 in presenza di:
a) situazioni di cui al comma 1;
b) reperibilità prestata nelle seguenti giornate festive: Primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Ferragosto,
Immacolata Concezione, Natale e Santo Patrono.

                                                   Art. 24
                                    Turnazioni (art. 23 CCNL 2018)
1. Le parti danno atto che, all'interno del Comune di Licciana Nardi, alla turnazione è soggetto il
Personale di Polizia Municipale per il quale, da tempo, è istituito il turno giornaliero di lavoro
articolato, per tutti i giorni della settimana, in un turno antimeridiano (orario 7,30-13,30) ed in un
turno pomeridiano (ore 13,30/19,30) e con orario di entrata anticipato alle ore 6,30 nei giorni di
mercato.
2. Il personale in turnazione deve essere informato entro il giorno 25 del mese della turnazione
programmata per il mese successivo. Nella programmazione della turnazione è garantita una equa
distribuzione dei turni ed una effettiva rotazione del personale nelle articolazioni giornaliere.
3. Dato che nel periodo estivo il lavoro è generalmente articolato in tre turni con l'aggiunta di un
turno notturno, le parti danno atto che, fatte salve eventuali situazioni di emergenza, motivate per
scritto, o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco
del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.
4. In attuazione dell'art. 7 comma 4 lettera z) del CCNL 21.5.2018, il personale che si trovi in
particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso
dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del
D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel
periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
5. Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2018, rispetto ai casi dettati dalla norma contrattuale, sono
individuate le seguenti ulteriori ipotesi di esenzione dal turno notturno, quali quelle collegate:
- a particolari patologie certificate a carico del dipendente;
- alla presenza di un nucleo familiare con figli (almeno due) tutti di età inferiore ad anni 8.

                                                 Art. 25
                Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018)
1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica
complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni
organizzative.
2. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull’organizzazione dell’ente.
3. In particolare, qualora venga raggiunto il contingente di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL
21.5.2018 e in attuazione dell'art. 7 comma 4 lettera n), questo può essere aumentato, fatte salve le
esigenze di servizio e previo specifico accordo, a fronte di richieste del personale che si trovi in
particolari situazioni personali, sociali o familiari, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 CCNL
21.5.2018. In questi specifici casi il contratto di lavoro a tempo parziale è di 1 anno, rinnovabile a
fronte del permanere della particolare condizione personale, sociale o familiare

                                           Art. 26
        Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018)
1. Le parti prendono atto che l’innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità
dell’occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi
programmatici dell’Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la
qualità del sistema produttivo.
2. Ai fini di cui al precedente comma sono individuati interventi che promuovono un nuovo
approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale
mediante opportuni percorsi di formazione e riqualificazione;

                        TITOLO IV - PERSONALE POLIZIA LOCALE

                                                 Art. 27
                    Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018)
1. L’indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza, intesi
come attività che si svolgono ordinariamente all’esterno con la sola eccezione degli eventuali
adempimenti strettamente conseguenti. .
L’indennità è corrisposta per servizi resi “in via continuativa”.
2. L’indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa
i rischi e i disagi connessi all’espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l’indennità di cui
al 70-bis del Contratto.
3. La misura dell'indennità è quantificata in € 2,00 a giornata di servizio esterno e,
conseguentemente, per le annualità 2019 e 2020 è destinato sul fondo l'importo annuo di € 1.800,00.

                                                 Art. 28
                        Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018)
1. Ad unità di personale di categoria D, non titolare di P.O., svolgente le funzioni di Vice
comandante ed appartenente al servizio di Polizia locale è attribuita un’indennità di funzione per
compensare lo svolgimento dei compiti di responsabilità assunti.
2. A tale proposito è attribuito per gli anni 2019 e 2020 al corpo di polizia municipale l'importo
annuo complessivo di € 1.200,00.
3. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale in
possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all’articolo 16 del CCNL
22 gennaio 2004 (v. RAL 221).

                                                  Art. 29
           Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018)
1. Una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal
codice della strada, come determinata dall’ente in base all’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 è
destinata al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla
sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e
di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 dello stesso Codice.
2. L’ente stanzia le relative risorse a termini dell’art. 67, c. 3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.
3. Con il presente contratto integrativo sono finanziati i seguenti progetti:
a) servizio manifestazioni estive e notturne
b) progetti per estate sicura
4. L’Ente destina una quota dei proventi in esame per finalità assistenziali nell’ambito
delle misure del welfare integrativo di cui all’art. 72 del Contratto. 21
TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE

                                                Art. 30
Criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio
                                     alla contrattazione collettiva
1. Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali gli incentivi per funzioni tecniche
di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma.
2. Al proposito le parti rimandano alla contrattazione che seguirà relativamente allo specifico
regolamento.
3. I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell’art. 67, c.3, lett.
i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.
ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA

1. Requisito periodo minimo di anzianità
Ai fini del computo del requisito di permanenza minima di 24 mesi nella posizione
economica in godimento, si considera quanto segue:
- ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è
considerato rapporto di lavoro a tempo pieno;
- il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che
continua con il nuovo ente; pertanto nell’anzianità di servizio si considera anche quella
pregressa.
2. Criterio di valutazione
1. Per garantire la parità di trattamento tra i dipendenti, le progressioni effettuabili nell’anno
saranno ripartite proporzionalmente tra le categorie professionali di inquadramento.
2. La progressione economica è attribuita per l’anno 2018 in base alla media della valutazione della
performance individuale del triennio precedente la decorrenza della progressione stessa. Per gli anni
successivi la progressione economica è attribuita:
-Media delle valutazioni individuali del triennio precedente nella misura del 70%
-Esperienza maturata nella posizione economica di godimento nella misura del 15%
-Maturità di servizio nella misura del 15%
3. A parità di punteggio attribuito, sarà data la preferenza al dipendente che abbia maturato la
maggiore anzianità nella posizione economica in godimento; in caso di parità ulteriore di punteggio
alla maggiore anzianità di servizio presso il Comune di Licciana Nardi; in caso di ulteriore parità
alla posizione economica più bassa nella categoria ed in caso di ulteriore parità, alla minore età.
3. Procedimento
1. Allorché sia sottoscritto il contratto integrativo che stanzia le risorse destinate alle progressioni
nella categoria, il Dirigente/Responsabile P.O. del Settore Personale procede ad una verifica dei
potenziali destinatari delle progressioni . L’informazione è comunque portata a conoscenza di tutti
i dipendenti dell’Ente con avvisi interni che assicurino adeguata diffusione.
2. Per ciascun dipendente è compilata una scheda che deve essere sottoscritta dall'interessato in
segno di accettazione del punteggio. L'invito alla sottoscrizione deve essere inviato dal
Responsabile Ufficio Personale con posta interna. In caso di apposizione di riserva o di mancata
sottoscrizione della scheda, il dipendente può presentare le proprie osservazioni al Responsabile del
Personale. Quest'ultimo, sentito l'interessato e comunque trascorsi 8 giorni dalla data in cui il
dipendente era stato invitato a sottoscrivere la propria scheda, decide in via definitiva.
3. Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti commi, è definita ed
approvata la graduatoria e comunicati gli esiti ai diretti interessati.
4. Le progressioni hanno decorrenza al 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria.
Allegato B

1 – Utilizzo risorse anno 2018
performance                                       € 10.804,90
PEO                                                € 7.251,57
rischio e disagio                                  € 3.300,00

maneggio valori (economo)                            € 250,00

particolari responsabilità                        € 14.221,77
reperibilità (personale tecnico + stato civile)   € 14.200,00
turno (vigili)                                     € 6.000,00
totale                                            € 56.028,24

2 – Utilizzo risorse anno 2019
performance                                        € 9.487,09
PEO                                                  2.500,00
rischio e disagio                                  € 9.300,00

maneggio valori (economo)                            € 500,00

particolari responsabilità                         € 8.000,00
reperibilità (personale tecnico + stato civile)   € 14.000,00
turno (vigili)                                     € 6.000,00
indennità funzione vigili                          € 1.200,00
                                                  € 1.800,00
Indennità servizio esterno
totale                                            € 52.787,09
2 – Utilizzo risorse anno 2020
performance                                        € 9.534,04
PEO                                                € 3.431,62
rischio e disagio                                  € 9.300,00

maneggio valori (economo)                            € 500,00

particolari responsabilità                         € 8.000,00
reperibilità (personale tecnico + stato civile)   € 14.000,00
turno (vigili)                                     € 6.000,00
indennità funzione vigili                          € 1.200,00
                                                  € 1.800,00
Indennità servizio esterno
totale                                            € 53.765,66
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