Contratto integrativo - ANNI 2018 2019 - 2020 - Gazzetta ...
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Contratto integrativo ANNI 2018 – 2019 - 2020
INDICE GENERALE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e obiettivi Art. 2 Ambito di applicazione Art. 3 Durata - Revisione Art 4 Interpretazione autentica TITOLO II - RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE Art. 5 Quantificazione delle risorse – fondo risorse decentrate Art 6 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili Art. 7 Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance Art. 8 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018) Art. 9 Progressioni economiche Art. 10 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018) Art 11 Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018) Art 12 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018) Art 13 Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018) Art 14 Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018) Art 15 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018) TITOLO III – CONDIZIONI DI LAVORO Art 16 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018) Art 17 Orario di lavoro Art 18 Flessibilità dell'orario di lavoro (art. 17, c. 4, CCNL 6.7.1995) Art 19 Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018) Art 20 Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000) Art 21 Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018) Art 22 Reperibilità Art 23 Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018) Art 24 Turnazioni (art. 23 CCNL 2018) Art 25 Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018) Art. 26 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018) TITOLO IV – PERSONALE POLIZIA LOCALE Art 27 Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018) Art 28 Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018) Art 29 Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018) TITOLO V - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE Art. 30 Criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva
ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA 1. Requisito periodo minimo di anzianità 2. Criteri di valutazione 3. Procedimento ALLEGATO B – TABELLE RIASSUNTIVE DESTINAZIONE RISORSE 2018 – 2019 – 2020 1. TABELLA 2018 2. TABELLA 2019 3. TABELLA 2020
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto e obiettivi 1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge. 2. Le materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge. Il contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4 del CCNL 21/05/2018 Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Licciana Nardi con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia. 2. Il presente CCI sostituisce ogni precedente accordo sottoscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso e tutti gli istituti oggetto di contrattazione decentrata vengono col medesimo disciplinati. 3. Gli effetti del presente contratto hanno decorrenza dal 01.01.2018, salvo diversa indicazione in esso contenuta, e conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o fino all’entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI. 4. Le parti danno atto che, intervenendo il presente accordo sul finire dell'anno 2018, allorché le prestazioni lavorative relative all'anno 2018 saranno state pressoché integralmente rese, ad eccezione delle P.E.O. previste dal presente contratto e che decorreranno dal 1° gennaio 2018, tutti i nuovi istituti contrattuali avranno decorrenza 1° gennaio 2019, continuandosi ad applicare all'anno 2018, nei limiti degli stanziamenti previsti con il presente contratto, gli istituti e le indennità previste dal vecchio CCNL, come regolati dal previgente CCI sottoscritto nel 2015 e dal Contratto Integrativo Economico sottoscritto nel 2017 per quanto riguarda la misura delle indennità di rischio, disagio, turno, particolari responsabilità, per la qualifica di Ufficiale di Stato Civile e di reperibilità. 5. Allo scopo di evidenziare con chiarezza istituti ed entità delle risorse agli stessi destinate, al presente atto si allegano, sotto le lettere “B” e “C” e “D” prospetti riassuntivi relativamente alla destinazione delle risorse annualità 2018, 2019 e 2020. Art. 3 Durata - Revisione 1. Il presente CCI ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e regola i criteri di ripartizione delle risorse relativamente alle tre annualità 2018, 2019 e 2020. Con riferimento alla annualità successive alla prima le parti potranno comunque rinegoziare i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo. 2. In mancanza di rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, le parti concordano che tutti gli eventuali risparmi di spesa e le eventuali risorse liberatesi derivanti ad es. a seguito di cessazioni di rapporti di lavoro, saranno destinate in parti uguali alla produttività individuale e collettiva. Art. 4 Interpretazione autentica 1. Nel caso insorgano controversie sull’interpretazione delle clausole del CCDI, la cui applicazione
risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro 20 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato della controversia, come organo di interpretazione autentica. 4. L’iniziativa può anche essere unilaterale; nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni , presentata per PEC, deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione, facendo riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 10 giorni dalla richiesta avanzata. 5. Gli eventuali accordi di interpretazione autentica sottoscritti dalle parti sono soggetti alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall’inizio della vigenza del presente CCDI. L’accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall’accordo, solo con il consenso delle parti interessate. TITOLO II - RISORSE DECENTRATE E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE Art. 5 Quantificazione delle risorse - fondo risorse decentrate Il fondo per le risorse decentrate del Comune di Licciana Nardi, ai sensi dell'art. 67 del CCNL, sulla base di determinazione del Responsabile del Servizio n. 613 del 12 ottobre 2018, risulta, per l'anno 2018 così composto: Anno 2018 risorse stabili € 119.661,28 risorse variabili € 185,48 Riduzione per rispetto limiti 2016 -€ 927,40 totale fondo comparto € 118.919,36 Per gli anni 2019 e 2020, come da prospetti prodotti dallo stesso Responsabile, risulterà così composto: Anni 2019 e 2020 risorse stabili € 124.126,80 risorse variabili € 1.150,32 Riduzione per rispetto limiti 2016 -€ 3.686,39 totale fondo comparto € 121.590,73 Art. 6 Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili
1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell’art. 67, c. 1 del CCNL 2016-2018 e quindi: - progressioni economiche nella categoria; - indennità di comparto; 2. Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato corrispondente alle somme sotto riportate per ciascun anno di riferimento: per l'anno 2018 indennità di comparto € 14.722,56 progressioni orizzontali storiche € 42.632,56 Compenso lavoro straordinario € 5.536,00 totale € 62.891,12 per l'anno 2019 Le progressioni e le indennità di comparto € 13.820,28 cessazioni dell'anno 2018 determinano tale importo. L'aumento deriva dal progressioni orizzontali storiche € 49.447,36 consolidamento delle PEO 2018. compenso lavoro straordinario € 5.536,00 totale € 68.803,64 Sulla base di tali previsioni di spesa, le somme da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016/2018 risultano essere: per l'anno 2018 € 37.971,77 per l’anno 2019 e 2020 € 42.450,00 Le parti, con il presente contratto, definiscono i criteri per ripartire tali restanti somme, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili. 4. Saranno destinate alla produttività le eventuali risorse residue di parte stabile - anno 2019 e successivi - non utilizzate negli anni precedenti e non oggetto di specifica contrattazione. Art. 7 Criteri per l’attribuzione delle risorse destinate all’organizzazione e alla performance 1. Le parti concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all’art.67, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa. 2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili. 3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale. 4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all’organizzazione e all’erogazione dei servizi. 5. Le risorse destinate alla performance individuale ed organizzativa sono complessivamente
quantificate: in € 10.804,90 per l'anno 2018; in € 14.537,09 per l'anno 2019; in € 14.584,04 per l'anno 2020, fermo restando che le somme relative alle annualità 2019 e 2020, per quanto detto, potranno subire variazioni in aumento derivanti da risparmi di spesa. 6. Un terzo delle risorse annualmente destinate alla performance, sarà destinata alla performance organizzativa che, in attesa delle linee guida da emanarsi da parte del Ministero per la Funzione Pubblica, saranno valutate sulla base dei risultati delle indagini di customer satisfaction, nonché sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi di sistema riconducibili agli indirizzi amministrativi espressi dagli organi politici Art. 8 Differenziazione del premio individuale (art. 69, CCNL 2018) 1. La misura della maggiorazione del valore medio pro-capite dei premi attribuibili al personale con valutazione migliore è determinata in misura differenziata, secondo la qualifica di appartenenza come segue: - al personale di categoria B: 40 % del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale valutato positivamente; - al personale di categoria C: 35 % del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale valutato positivamente; - al personale di categoria D: 30 % del valore medio pro capite dei premi attribuiti del personale valutato positivamente. 2. Per il triennio del presente contratto la maggiorazione è attribuita al 15 % del personale interessato (con arrotondamento per eccesso all'unità successiva). In ogni caso il premio individuale deve riguardare almeno una unità per ciascuna categoria. Sulla base del numero dei dipendenti in cui il personale è distribuito in ciascuna categoria e rebus sic stantibus, per gli anni 2018, 2019 e 2020 ne risulterà la seguente distribuzione: - personale di categoria B: 3 unità; - personale di categoria C: 1 unità; - personale di categoria D: 1 unità; 3. La maggiorazione può essere attribuita a ciascun dipendente a condizione che la valutazione dallo stesso raggiunta risulti superiore a 70/100. Art. 9 Progressioni economiche 12. Ai sensi dell'art. 68 lett. j) del CCNL 2018, le progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento sono finanziate con risorse stabili. 2. In presenza di risorse adeguate le progressioni di norma interessano più categorie. Le risorse assegnate complessivamente alle progressioni, possono essere destinate sia in maniera proporzionale alla consistenza di organico di ciascuna categoria che alla consistenza numerica di ciascuna area. 3. Per l'anno 2018 viene destinata alle progressioni orizzontali la somma complessiva di € 7.251,57. Tale importo è ripartito in considerazione della consistenza numerica tra le P.O. e il restante personale e darà luogo alle seguenti progressioni economiche orizzontali: Anno 2018 Categoria n. dipendenti Euro destinati Categoria D 3 7.251,57
Per l'anno 2019 le parti destinano alle progressioni economiche orizzontali la somma di € 2.500,00 Per l'anno 2020 le parti destinano alle progressioni economiche orizzontali la somma di € 3.431,62 3. In caso di mancato utilizzo delle risorse destinate alle progressioni, i risparmi possono confluire nelle risorse destinate ad altri istituti contrattuali, secondo modalità concordate tra le parti. In mancanza di accordo confluiranno nell'istituto della produttività (individuale e collettiva). 4. Il personale interessato è quello in servizio nell’ente alla data del primo gennaio di ogni anno del triennio contrattuale integrativo. Il personale interessato deve possedere il requisito minimo di 24 mesi nella posizione in godimento alla data del 1° gennaio dell’anno come sopra specificato. 5. Nell’allegato A) sono indicati i criteri per la partecipazione alle procedure di selezione. Art. 10 Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018) 1. L’indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell’indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni. 2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste agli articoli successivi. 3. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di competenza del Responsabile di Area. 4. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità. Rischio 5. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. 6. Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Capo sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo pieno, di conseguenza sono opportunamente rapportati alla percentuale del part-time e gli eventuali mesi servizio, con le eccezioni specificate ai successivi articoli. 7. Il riconoscimento economico della presente indennità viene operato mediante la presenza in servizio. Nessun indennità verrà riconosciuta in caso di assenza. 8. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Area. Ai fini del riconoscimento della indennità si individuano le seguenti attività di rischio cui corrispondono i relativi valori di indennità: Anni 2019 e 2020 Tipo di attività Importo indennità Operai addetti a servizio esterno, attività di potatura alberi e Indennità giornaliera di €3,00 siepi comunali, taglio erba lato strade a presenza Cuoche e addette pulizia Indennità giornaliera di €2,00 Costo complessivo presunto dell'indennità € 9.300,00 Disagio 9. Il disagio si configura in una particolare situazione lavorativa che, pur non incidendo in via diretta ed immediata sulla salute e l’integrità personale del lavoratore, può risultare rilevante, per le condizioni sostanziali o temporali o relazionali che caratterizzano alcune prestazioni lavorative,
sulle condizioni di vita dei singoli dipendenti addetti a tali mansioni, condizionandone l’autonomia temporale o relazionale. 10. Le parti danno atto che, attualmente presso il Comune di Licciana Nardi non vi sono lavoratori che effettuano orari spezzati o che rendono prestazioni al proposito rilevanti. 11. Le parti si riservano per il futuro la possibilità di identificare casistiche cui riconoscere tale indennità in presenza della istituzione di posizioni di lavoro che richiedano lo svolgimento di prestazioni particolarmente disagiate, fermo rimanendo che è escluso che l'indennità di disagio possa costituire una voce retributiva fissa di carattere soggettivo, dovendosi la stessa riferirsi alle modalità di prestazione dell’attività e che il riconoscimento economico della presente indennità verrà comunque operato mediante la presenza in servizio. Maneggio valori 12. L'indennità per maneggio valori viene riconosciuta oltre che all'economo comunale, anche all'altro personale che, in ragione delle mansioni svolte, maneggia denaro pubblico. 13. Tale indennità può essere altresì riconosciuta nel caso in cui, su segnalazione del proprio Responsabile di Servizio, un dipendente per limitati periodi sia adibito al maneggio di valori di cassa. 14. Ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa di importo superiore ad Euro 10.000,00 annui compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. 15. L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 12; pertanto non si computano tutte le giornate di assenza o di non lavoro, per qualsiasi causa, oltre a quelle nelle quali - eventualmente - il dipendente in servizio sia impiegato in attività che non comporta maneggio di valori. 16. La misura dell’indennità riferita al maneggio valori è commisurata all’entità delle somme o altri valori che vengono consegnati all’agente contabile. A questo proposito, tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2000), si individuano le seguenti fasce di valore che sono trattate dagli agenti contabili, con i relativi importi: 17. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 70 bis. c.2 del CCNL 2018) si stabilisce la seguente graduazione dell'indennità 1. media mensile dei valori maneggiati superiore ad Euro 2.000,00 indennità di Euro 2,30 giornaliera; 2. media mensile dei valori maneggiati fino ad Euro 1.000,00 indennità di Euro 1,00 giornaliera, 18. La media mensile dei valori maneggiati è desunta dai rendiconti mensili resi dagli Agenti Contabili. L'erogazione dell'indennità di maneggio valori avviene annualmente, a consuntivo, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla maturazione. 19. Il responsabile del settore di appartenenza del dipendente attesta periodicamente (ogni tre mesi) lo svolgimento di attività soggette a rischio, disagio, maneggio valori. 20. Relativamente all'annualità 2018, al maneggio valori, pur riconosciuto l'importo annuo di € 300,00, è destinata la somma di € 250,00, essendo stata tale funzione esercitata per parte dell'anno da titolare di posizione organizzativa. Art. 11 Indennità per specifiche responsabilità ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies, CCNL 2018 1. Al personale di categoria B non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per attività svolta di capo squadra e coordinamento del personale operaio --- Al personale di categoria C e D non titolare di P.O. è riconosciuta una indennità per specifiche responsabilità, in presenza di svolgimento di funzioni di particolare rilevanza: --- al personale di categoria C l’indennità è riconosciuta per funzioni che presentano la caratteristica della responsabilità di una o più procedure di lavoro a rilevanza interna o di procedure a rilevanza esterna, da svolgersi in autonomia organizzativa, caratterizzate da compiti di significativa complessità e rilevanza all’interno dei processi operativi e delle funzioni assegnate. La misura
dell'indennità tiene conto del numero delle procedure assegnate, della loro rilevanza anche in termini di responsabilità, assegnando a ciascuna procedura un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo; --- al personale di categoria D l’indennità è riconosciuta per funzioni che presentano la caratteristica della responsabilità di procedimento amministrativo o istruttorie di particolare complessità che richiedono elevata professionalità e conoscenze specialistiche, con autonomia funzionale, assegnando a ciascuna funzione un determinato valore, ed un valore in caso di cumulo. 2. L’effettivo svolgimento delle funzioni di particolare responsabilità è attestato dal responsabile competente a consuntivo. L'importo complessivo delle somme a ciò destinate ammonta, per l'anno 2018 ad €14.221,77, mentre per gli anni 2019 e 2020 ad € 8.000,00. La ripartizione di tale somma verrà distribuita tra le aree funzionali in cui si articola l'ente in maniera aritmetica (somma complessiva diviso il numero delle aree), con un correttivo legato alla strategicità dei servizi così come sarà determinato dalla Giunta, ferma restando la possibilità per ciascun responsabile di individuare, entro i limiti e massimi contrattuali gli importi da corrispondere; Art. 12 Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett.h-CCNL 2018) 1. Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi dettati dal contratto. 2. Ai fini del precedente comma assumono rilievo: a) gli incentivi per funzioni tecniche di cui al codice dei contratti; b) progetti incentivanti connessi a progetti per condono edilizio; c) liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore in processi tributari (ove spettante). Incentivi di legge Abbattimento indennità risultato Fino a € 3.000 euro 10,00% Da 3.001 a 5.000 euro 15,00% Da 5.001 a 7.000 euro 22,00% Oltre i 7.000 euro 30,00% Art. 13 Welfare integrativo (art. 72, CCNL 2018) 1. Le parti concordano che, data la esiguità delle risorse disponibili, verrà destinata a welfare integrativo la somma di € 500,00 per l'anno 2019 ed € 500,00 per l'anno 2020. 2. In relazione all’istituto è attivato, nelle due annualità, il seguente intervento: Concorso alle spese per i libri di testo per i figli di dipendenti sino alla scuola secondaria di secondo grado, in presenza di un reddito familiare inferiore ad euro 23.000,00. Nel caso di più aventi diritto, in caso di insufficienza della somma a fronte delle richieste avanzate, la stessa verrà ripartita tra gli aventi diritto in proporzione della spesa dimostrata; Art. 14 Incremento di risorse per retribuzione di posizione e risultato (art. 7, c. 4, lett. u, CCNL 2018) Fino alla vigenza dell’articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, nel caso in cui un
eventuale incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative determini una riduzione delle risorse del Fondo, le parti intervengono a modulare la parte stabile del fondo per risorse decentrate. Art. 15 Criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di P.O. (art. 7, c. 4, lett. v, CCNL 2018) 1.La quota delle risorse per le posizioni organizzative destinata alla retribuzione di risultato è pari al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione delle retribuzioni di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative . 2. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. (performance individuale). 3. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla valutazione assegnata ai titolari di P.O. quale performance individuale, performance organizzativa e comportamento organizzativo. Una valutazione inferiore alla sufficienza, in base al sistema di misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. 4. La presente disciplina entra in vigore dalla data di applicazione delle nuove disposizioni sul conferimento degli incarichi di cui all’art. 13 del CCNL 21/05/2018. TITOLO III CONDIZIONI DI LAVORO Art. 16 Misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 7, c. 4, lett. m, CCNL 2018) 1. Sono definiti i seguenti criteri generali per l’individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro: - l’Amministrazione si impegna a garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’esercizio di tutte le funzioni e facoltà attribuite dall’art. 50 del D. Lgs. 81/2008. A tale scopo allo stesso competono, ogni anno n. 18 ore di lavoro retribuito per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del lavoro straordinario; - coinvolgimento del responsabile della sicurezza e del medico competente per individuare le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, messa a norma di apparecchiature e impianti, condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e di coloro che sono destinatari delle indennità di disagio e rischio; - coinvolgimento e formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e impostazione di un piano pluriennale di informazione e formazione di tutto il personale in materia di sicurezza, di salute e dei rischi; il responsabile della sicurezza in accordo con il medico competente individua le attività che comportano la corresponsione di una indennità di disagio e/o rischio in coerenza con il documento sulla valutazione dei rischi - il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi compresi quelli correlati allo stress - lavoro e gli altri previsti dall’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008. Art. 17 Orario di lavoro 1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. 2. Per l'ottimizzazione delle risorse umane ed il contenimento al ricorso del lavoro straordinario le parti prendono atto che potrà essere utilizzato lo strumento dell'orario multiperiodale (art. 25 CCNL) potendosi effettuare forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro mediante riduzione giornaliera dell'orario ai sensi del c. 3 dell'art. 25 del CCNL 2018.
Art. 18 Flessibilità dell’orario di lavoro (art 27 CCNL 2018) 1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nell’Ente l’istituto dell’orario flessibile. Tale istituto non si applica ai dipendenti addetti a strutture che forniscono servizi da svolgersi con tempi ben definiti (quali gli insegnanti delle scuole comunali ed i servizi in turno). 2. Tale modalità consiste nella flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti, rispetto all’entrata ore 7-7,30 e in uscita 13-13,30, in attuazione della lettera p) dell'art 7 del CCNL 21.5.2018. Il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata e l’eventuale debito orario deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente. Nei casi di oggettiva difficoltà di recupero del debito orario, lo stesso andrà a decurtare la banca delle ore di cui all’articolo 20. 3. Analogamente il credito orario accumulato nel mese attraverso la flessibilità oraria deve essere recuperato nell’ambito del mese di maturazione dello stesso. 4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, oppure con orari concordati con il Responsabile, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: • si trovano nelle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 27 CCNL 21.5.2018; • siano residenti in comune diverso dalla sede di lavoro con abbonamento al mezzo pubblico (pendolari). Art. 19 Orario di lavoro e orario multiperiodale (artt. 22 e 25, CCNL 2018) 1. Le parti si impegnano a rispettare la disposizione (art. 4, D.L. n. 66/2003) per la quale la durata media dell’orario di lavoro fino a 48 ore settimanali, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore alle 13 settimane. 2. Tale arco temporale è incrementato di ulteriori sei mesi in presenza di esigenze obiettive determinate da: --- situazioni di carenza di personale la cui sostituzione richiede tempi lunghi; --- presenza di eventi naturali che richiedono una maggiore presenza sul posto di lavoro. --- servizi che nel periodo scolastico necessitano di maggior presenza sul lavoro Art. 20 Banca delle ore (art. 38-bis, CCNL 14.9.2000) 1. È istituita la banca delle ore di cui all’art. 38 bis del CCNL 14/09/2000 con un conto individuale per ciascun lavoratore dell’Amministrazione. 2. Nella banca delle ore, su richiesta del dipendente confluiscono le ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel numero massimo annuo di 50 ore (da intendersi quale limite individuale annuo delle ore che possono confluirvi), elevabili a 100 per servizi scolastici da compensare con una minore presenza oraria nel periodo estivo, che verranno evidenziate mensilmente nella busta paga e che potranno essere utilizzate entro l’anno successivo a quello di maturazione. 3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. Le ore accantonate possono, altresì, essere utilizzate per compensare il debito orario di cui al comma 2 dell’articolo 19 (orario di lavoro flessibile) del presente CCDI.
4. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario confluite nel conto individuale vengono pagate il mese successivo a quello di inserimento in banca ore. 5. Le ore accantonate dovranno essere recuperate entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Art. 21 Lavoro straordinario (art. 7, c. 4, lett. s, CCNL 2018) 1. Il limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario di cui all’art. 14, c. 4, del CCNL dell’1.4.1999, è elevato a 100 per dipendente assegnato all'ufficio di diretta assistenza agli organi istituzionali. Art. 22 Reperibilità 1. Per il personale addetto : 1. ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - PERSONALE TECNICO MANUTENTIVO OPERAI LL.PP 2. ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO - PERSONALE TECNICO- AMMINSITRATIVO 3. ALLO STATO CIVILE 4. AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE viene istituito il servizio di pronta reperibilità. 2. L'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 24 del CCNL 2018, potrà ricoprire con l'istituto della reperibilità anche ulteriori servizi, con preventiva informazione alla R.S.U. ed alle OO.SS. firmatarie dei CCNL di comparto. 3. Il servizio di pronta reperibilità è remunerato con la somma di €. 10,33 in applicazione dell' art. 7, comma 4, lettere i) CCNL 21.5.2018) per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato. 4. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. Anche il personale a part-time potrà essere posto in reperibilità ma potrà prestare ore straordinarie a questo titolo solo nel limite previsto dall'art. 6 del CCNL 14.9.2000 4. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. Sarà cura dell'ente assicurare la rotazione tra più soggetti anche volontari. 5.In base art. 11 CCNL DEL 05.10.2001 in caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengano retribuite come lavoro con equivalente recupero orario; per le stesse ore è escluso il compenso per la reperibilità. 6, La misura dell'indennità viene così fissata: REPERIBILITA’ PERSONALE TECNICO Servizio di 18 ore - NORMALE € 15,50 FESTIVO € 31,00 REPERIBILITA’ PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE Servizio di 12 ore € 10,33 Festivo € 20,66 REPERIBILITA’ PERSONALE STATO CIVILE Servizio di 6 ore Domenica e festivi ( per denunce decessi ) € 10,33 Art. 23 Indennità di reperibilità - incremento (art. 24, CCNL 2018)
1. Ai sensi dell'art. 24 del CCNL 2018, il limite di sei volte al mese per la reperibilità in presenza di situazioni di emergenza climatica od ambientale, è elevato fino ad un massimo di dieci volte al mese. L’aumento dei turni in questione non può superare la durata di mesi tre continuativi. L’amministrazione si impegna comunque a contenere la turnazione nei limiti contrattuali, avuta comunque ragione delle esigenze da affrontare. 2. L’importo dell’indennità di reperibilità è elevato ad euro 13,00 in presenza di: a) situazioni di cui al comma 1; b) reperibilità prestata nelle seguenti giornate festive: Primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Ferragosto, Immacolata Concezione, Natale e Santo Patrono. Art. 24 Turnazioni (art. 23 CCNL 2018) 1. Le parti danno atto che, all'interno del Comune di Licciana Nardi, alla turnazione è soggetto il Personale di Polizia Municipale per il quale, da tempo, è istituito il turno giornaliero di lavoro articolato, per tutti i giorni della settimana, in un turno antimeridiano (orario 7,30-13,30) ed in un turno pomeridiano (ore 13,30/19,30) e con orario di entrata anticipato alle ore 6,30 nei giorni di mercato. 2. Il personale in turnazione deve essere informato entro il giorno 25 del mese della turnazione programmata per il mese successivo. Nella programmazione della turnazione è garantita una equa distribuzione dei turni ed una effettiva rotazione del personale nelle articolazioni giornaliere. 3. Dato che nel periodo estivo il lavoro è generalmente articolato in tre turni con l'aggiunta di un turno notturno, le parti danno atto che, fatte salve eventuali situazioni di emergenza, motivate per scritto, o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. 4. In attuazione dell'art. 7 comma 4 lettera z) del CCNL 21.5.2018, il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino. 5. Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2018, rispetto ai casi dettati dalla norma contrattuale, sono individuate le seguenti ulteriori ipotesi di esenzione dal turno notturno, quali quelle collegate: - a particolari patologie certificate a carico del dipendente; - alla presenza di un nucleo familiare con figli (almeno due) tutti di età inferiore ad anni 8. Art. 25 Contingente dei lavoratori a tempo parziale (art. 53, CCNL 2018) 1. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. 2. Il contingente può essere rivisto annualmente a seguito di verifiche sull’organizzazione dell’ente. 3. In particolare, qualora venga raggiunto il contingente di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL 21.5.2018 e in attuazione dell'art. 7 comma 4 lettera n), questo può essere aumentato, fatte salve le esigenze di servizio e previo specifico accordo, a fronte di richieste del personale che si trovi in particolari situazioni personali, sociali o familiari, ai sensi del comma 4 dell'art. 27 CCNL 21.5.2018. In questi specifici casi il contratto di lavoro a tempo parziale è di 1 anno, rinnovabile a fronte del permanere della particolare condizione personale, sociale o familiare Art. 26 Innovazioni tecnologiche e qualità del lavoro (art. 7, c. 4, lett. t, CCNL 2018) 1. Le parti prendono atto che l’innovazione tecnologica ha effetto sulla quantità e qualità
dell’occupazione. Tale fattore assume rilievo organizzativo anche nella definizione degli obiettivi programmatici dell’Amministrazione in quanto in grado di migliorare e rendere più efficiente la qualità del sistema produttivo. 2. Ai fini di cui al precedente comma sono individuati interventi che promuovono un nuovo approccio al lavoro rivolto al miglioramento ed accrescimento delle competenze del personale mediante opportuni percorsi di formazione e riqualificazione; TITOLO IV - PERSONALE POLIZIA LOCALE Art. 27 Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies, CCNL 2018) 1. L’indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza, intesi come attività che si svolgono ordinariamente all’esterno con la sola eccezione degli eventuali adempimenti strettamente conseguenti. . L’indennità è corrisposta per servizi resi “in via continuativa”. 2. L’indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all’espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l’indennità di cui al 70-bis del Contratto. 3. La misura dell'indennità è quantificata in € 2,00 a giornata di servizio esterno e, conseguentemente, per le annualità 2019 e 2020 è destinato sul fondo l'importo annuo di € 1.800,00. Art. 28 Indennità di funzione (art. 56-sexies, CCNL 2018) 1. Ad unità di personale di categoria D, non titolare di P.O., svolgente le funzioni di Vice comandante ed appartenente al servizio di Polizia locale è attribuita un’indennità di funzione per compensare lo svolgimento dei compiti di responsabilità assunti. 2. A tale proposito è attribuito per gli anni 2019 e 2020 al corpo di polizia municipale l'importo annuo complessivo di € 1.200,00. 3. Sono confermate le indennità di euro 1.110,84 e di euro 780,30 rispettivamente per il personale in possesso della qualifica di agente di p.s. e svolgente funzioni di p.g. di cui all’articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004 (v. RAL 221). Art. 29 Proventi delle violazioni al Codice della strada (art. 56-quater, CCNL 2018) 1. Una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, come determinata dall’ente in base all’art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 è destinata al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 dello stesso Codice. 2. L’ente stanzia le relative risorse a termini dell’art. 67, c. 3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018. 3. Con il presente contratto integrativo sono finanziati i seguenti progetti: a) servizio manifestazioni estive e notturne b) progetti per estate sicura 4. L’Ente destina una quota dei proventi in esame per finalità assistenziali nell’ambito delle misure del welfare integrativo di cui all’art. 72 del Contratto. 21
TITOLO IV - TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE Art. 30 Criteri per l’attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva 1. Assumono rilievo nella definizioni delle clausole contrattuali gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti dettati dalla stessa norma. 2. Al proposito le parti rimandano alla contrattazione che seguirà relativamente allo specifico regolamento. 3. I relativi stanziamenti rientrano nel fondo per le risorse decentrate a termini dell’art. 67, c.3, lett. i, e c. 5, lett. b), CCNL 2018.
ALLEGATO A - CRITERI SELEZIONE PROGRESSIONI NELLA CATEGORIA 1. Requisito periodo minimo di anzianità Ai fini del computo del requisito di permanenza minima di 24 mesi nella posizione economica in godimento, si considera quanto segue: - ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio, il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato rapporto di lavoro a tempo pieno; - il personale trasferito da altro ente per mobilità non interrompe il proprio rapporto di lavoro che continua con il nuovo ente; pertanto nell’anzianità di servizio si considera anche quella pregressa. 2. Criterio di valutazione 1. Per garantire la parità di trattamento tra i dipendenti, le progressioni effettuabili nell’anno saranno ripartite proporzionalmente tra le categorie professionali di inquadramento. 2. La progressione economica è attribuita per l’anno 2018 in base alla media della valutazione della performance individuale del triennio precedente la decorrenza della progressione stessa. Per gli anni successivi la progressione economica è attribuita: -Media delle valutazioni individuali del triennio precedente nella misura del 70% -Esperienza maturata nella posizione economica di godimento nella misura del 15% -Maturità di servizio nella misura del 15% 3. A parità di punteggio attribuito, sarà data la preferenza al dipendente che abbia maturato la maggiore anzianità nella posizione economica in godimento; in caso di parità ulteriore di punteggio alla maggiore anzianità di servizio presso il Comune di Licciana Nardi; in caso di ulteriore parità alla posizione economica più bassa nella categoria ed in caso di ulteriore parità, alla minore età. 3. Procedimento 1. Allorché sia sottoscritto il contratto integrativo che stanzia le risorse destinate alle progressioni nella categoria, il Dirigente/Responsabile P.O. del Settore Personale procede ad una verifica dei potenziali destinatari delle progressioni . L’informazione è comunque portata a conoscenza di tutti i dipendenti dell’Ente con avvisi interni che assicurino adeguata diffusione. 2. Per ciascun dipendente è compilata una scheda che deve essere sottoscritta dall'interessato in segno di accettazione del punteggio. L'invito alla sottoscrizione deve essere inviato dal Responsabile Ufficio Personale con posta interna. In caso di apposizione di riserva o di mancata sottoscrizione della scheda, il dipendente può presentare le proprie osservazioni al Responsabile del Personale. Quest'ultimo, sentito l'interessato e comunque trascorsi 8 giorni dalla data in cui il dipendente era stato invitato a sottoscrivere la propria scheda, decide in via definitiva. 3. Sulla base dei punteggi assegnati in conformità ai precedenti commi, è definita ed approvata la graduatoria e comunicati gli esiti ai diretti interessati. 4. Le progressioni hanno decorrenza al 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria.
Allegato B 1 – Utilizzo risorse anno 2018 performance € 10.804,90 PEO € 7.251,57 rischio e disagio € 3.300,00 maneggio valori (economo) € 250,00 particolari responsabilità € 14.221,77 reperibilità (personale tecnico + stato civile) € 14.200,00 turno (vigili) € 6.000,00 totale € 56.028,24 2 – Utilizzo risorse anno 2019 performance € 9.487,09 PEO 2.500,00 rischio e disagio € 9.300,00 maneggio valori (economo) € 500,00 particolari responsabilità € 8.000,00 reperibilità (personale tecnico + stato civile) € 14.000,00 turno (vigili) € 6.000,00 indennità funzione vigili € 1.200,00 € 1.800,00 Indennità servizio esterno totale € 52.787,09
2 – Utilizzo risorse anno 2020 performance € 9.534,04 PEO € 3.431,62 rischio e disagio € 9.300,00 maneggio valori (economo) € 500,00 particolari responsabilità € 8.000,00 reperibilità (personale tecnico + stato civile) € 14.000,00 turno (vigili) € 6.000,00 indennità funzione vigili € 1.200,00 € 1.800,00 Indennità servizio esterno totale € 53.765,66
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