Consiglio Nazionale dei Geologi - 18 dicembre2019

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 18 dicembre2019
Consiglio Nazionale dei Geologi

        18 dicembre 2019
Consiglio Nazionale dei Geologi - 18 dicembre2019
Quotidiano    Data       18-12-2019
il Quotidiano                                                                                      Pagina     22
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                                     FIUMEFREDDO Varie proposte

                              Sisma nei Borghi
                              Vertice tra tecnici

                               Un momento della manifestazione dei giorni scorsi

                               FIUMEFREDDO - Nei gior-           genti; Antonio Santoro,
                               ni scorsi, presso il Castello     consigliere dell'Ordine dei
                               della Valle di Fiumefreddo        Geologi della Calabria ha il-
                               Bruzio, si è svolto un con-       lustrato una puntuale ana-
                               fronto tra tecnici per pro-       lisi su "La Geodinamica At-
                               muovere il sisma-bonus e          tiva del Mediterraneo e pre-
                               sensibilizzare al rischio ter-    venzione sismica in Cala-
                               remoti. Una iniziativa, que-      bria"; Domenico D'Ambro-
                               sta, promossa da Francesca        sio, dirigente della Regione
                               Veltri e Valentino Canturi.       Calabria, ha relazionato su
                               Ai saluti di Lorenzo Angot-       "La caratterizzazione e la co-
                               ti, vice sindaco di Fiume-        noscenza dei fabbricati esi-
                               freddo Bruzio e di                           stenti negli inter-
                               Giuseppe Alberto                             venti di migliora-
                               Arlia, presidente      Presentate            mento ed adegua-
                               del Collegio Geo-                            mento sismico". E'
                               metri di Cosenza,       tecniche             intervenuto, poi;
                               moderati da Giu-                             Giovanni       Gua-
                               seppe Amendola,        innovative            gliardi in rappre-
                               Fondazione Medi-                             sentanza dell'An-
                               terranea per l'In-        contro             ce Cosenza, il qua-
                               gegneria, inge-                              le ha esposto i van-
                               gneri,     geologi,    i terremoti           taggi che potreb-
                               geometri e archi-                            bero rilanciare il
                               tetti hanno dis-                             mondo delle im-
                               sertato sul Sisma Bonus e         prese edili calabresi; Luigi
                               sulla necessità di sensibiliz-    Colella ha esposto ai molti
                               zare la cittadinanza alla pre-    presenti nella sala del ca-
                               venzione sismica. L'inge-         stello di Fiumefreddo Bru-
                               gnere Bruno Larosa ha ana-        zio, il sistema costruttivo J-
                               lizzato "il rischio sismico       System, un solaio antisi-
                               dei centri storici" attraver-     smico ed economicamente                      ,.. u                                . _ .•* G

                               so una accurata analisi sui       vantaggioso che da più di                        ~`in   kh• }K+h wln   nnl. .IL    b :~.i.. i:.
                                                                                                            Madtemlpo, AppeLie .allä TZegone
                               tempi di ritorno dei grandi       dieci anni è protagonista
                               terremoti che dovrebbero          nella ricostruzione post si-
                               allertare tutti visto il lungo    sma in Centro Italia. Brevet-
                               periodo ormai trascorso dal       tato da un'azienda rietina,                                            IMEMMIMMOMMIMM
                               sisma che distrusse Reggio        Ler, e proposto nel mezzo-
                               Calabria e Messina nel            giorno da Cra Meccano che
                               1908;Gianfranco Mancuso,          ne ha l'esclusiva di zona, il
                               consigliere dell'Ordine de-       sistema       costruttivo    J-
                               gli Architetti di Cosenza,ha      System prevede la realizza-
                               esposto i vincoli e le oppor-     zione di solai in legno inte-
                               tunità che caratterizzano i       grati perfettamente con le
                               centri storici in questa fase     tradizionali strutture inte-
                               storica in cui gli incentivi      laiate in c.a. o alle strutture
                               per intervenire sulle strut-      in muratura con cordoli in
                               ture cominciano a essere in-      c.a. perimetrali.                                                                                 .
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 Ordine Nazionale Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi - 18 dicembre2019
18 Dic 2019

Cause di esclusione, l'assenza di condanne
va indicata anche se l'unico socio è una
persona giuridica
Roberto Mangani

In caso di società con unico socio la dichiarazione in merito all'assenza di condanne penali deve
essere resa non solo se tale socio è persona fisica ma anche se è persona giuridica. Sotto
tutt'altro profilo, il pagamento del contributo Anac deve avvenire prima della presentazione
dell'offerta, essendo una condizione di ammissibilità della stessa. Pertanto a fronte del mancato
pagamento non può essere attivato il soccorso istruttorio, dovendosi quindi procedere
all'esclusione del concorrente dalla gara. Sono queste le affermazioni principali contenute nella
sentenza del Tar Lombardia, Sez. IV, 5 dicembre 2019, n. 2598, che accoglie soluzioni
interpretative in contrasto con precedenti giurisprudenziali anche recenti. Inoltre la pronuncia
si occupa anche del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica e di
avvalimento. La ricostruzione giuridica e le conseguenti conclusioni sono state operate dal
giudice amministrativo con riferimento alle norme contenute nel D.lgs. 163/2006, ma esse
mantengono la loro validità anche nella vigenza del D.lgs. 50/2016, che ha riprodotto
disposizioni sostanzialmente dello stesso tenore di quelle previgenti.

Il fatto
Il Comune di Milano aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento della concessione del
servizio di distribuzione del gas naturale. A fronte dell'intervenuta aggiudicazione il concorrente
secondo classificato proponeva ricorso, mentre l'aggiudicatario a sua volta proponeva ricorso
incidentale. In particolare con il ricorso principale venivano sollevate una serie di censure
relative a presunti errori procedurali posti in essere dall'ente appaltante con riferimento
all'ammissione dell'aggiudicatario, mentre con il ricorso incidentale si contestava un non
corretto utilizzo dell'avvalimento da parte del ricorrente principale.

Le gravi infrazioni in materia di sicurezza
La prima censura ha riguardato la mancata menzione da parte dell'aggiudicatario di una
condanna subita da un proprio rappresentante legale cessato dalla carica per un reato attinente
alla mancata valutazione del rischio di incendio correlato alla installazione dei contatori di gas.
Tale reato, secondo il ricorrente, configurerebbe la causa di esclusione consistente nella
commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza (già
prevista dall'articolo 38, comma 1, lettera e) del D.lgs. 163 e oggi riprodotta, con alcune
modifiche, nell'articolo 80, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50). Il giudice ammnistrativo ha
tuttavia respinto la censura rilevando che la norma non fa alcun riferimento agli amministratori
cessarti dalla carica. In sostanza per affermare la riconducibilità all'impresa dell'operato dei
propri rappresentanti cessati dalla carica è necessario che vi sia un'esplicita norma che lo
preveda, come avviene per le condanne penali relative a determinati reati. In mancanza non
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possono essere prese in considerazione, al fine di integrare le gravi infrazioni in materia di
sicurezza, condotte criminose imputabili a soggetti cessati dalla carica.

La dichiarazione del socio unico
La norma prevede che nel caso di società l'obbligo dichiarativo relativo alla mancanza di
condanne penali per i reati individuati dal legislatore sussiste, oltre che per gli amministratori e
per i direttori tecnici, anche per il socio unico persona fisica (art. 38, comma 1, lettera c), D.lgs.
163/2006 e attualmente articolo 80, comma 3, D.lgs. 50/2016). Secondo una certa
interpretazione della norma, fondata sul dato letterale, la dichiarazione dovrebbe appunto
essere resa dal socio unico solo ove esso sia una persona fisica. Il giudice ammnistrativo ha
invece accolto una interpretazione estensiva, che si basa anche sulla necessità di tenere in
considerazione le previsioni delle direttive comunitarie, che consentono di richiedere
informazioni personali su tutti i soggetti che esercitano il potere di rappresentanza, di decisione
o di controllo sui concorrenti alle gare. Proprio il riferimento al potere di controllo, essendo
generico, comporterebbe la necessità di non fare distinzione tra controllante persona fisica e
controllante persona giuridica.

D'altronde, il giudice ammnistrativo ritiene poco comprensibile la distinzione tra persona fisica
e persona giuridica alla luce della finalità della norma. Quest'ultima va identificata nella
necessità di evitare elusioni al regime delle esclusioni, elusioni che possono essere realizzate sia
dal socio unico persona fisica che dal socio unico persona giuridica. La conclusione è che anche
quest'ultimo è tenuto a rendere la dichiarazione circa l'assenza di condanne penali per i reati
indicati dal legislatore. Questa conclusione non appare in realtà del tutto convincente. Essa
infatti supera completamente il dato letterale, che è il criterio prioritario di interpretazione delle
leggi. Inoltre non tiene conto del fatto che la limitazione dell'obbligo dichiarativo al socio unico
solo persona fisica può trovare giustificazione nella circostanza che in questo caso vi è una forte
immedesimazione tra società e socio, che invece manca qualora il socio unico sia una persona
giuridica. In sostanza, se la persona fisica è titolare di una partecipazione totalitaria nella società
quest'ultima può essere considerata per molti aspetti come un'emanazione del socio, cosicché
appare ragionevole che anche nei confronti di quest'ultimo operino le cause di esclusione
relative alla commissione di reati. Mentre tali motivazioni non sussistono se la partecipazione
totalitaria è detenuta da una persona giuridica (nel senso della non necessità della dichiarazione
del socio unico persona giuridica si è espresso ultimamente Cons. Stato, Sez. V, 20 novembre
2019, n. 7922).

Il pagamento del contributo Anac
L'articolo 1, comma 67 della legge 266/2005 prevede un obbligo di contribuzione a favore
dell'Anac che grava, oltre che sulle stazioni appaltanti, anche sugli operatori economici che
partecipano alle gare. Per espressa previsione della norma questa contribuzione è definita quale
condizione di ammissibilità dell'offerta. Coerentemente la Delibera Anac n. 1377 del 2016 ha
previsto che il pagamento di tale contributo debba avvenire prima della presentazione
dell'offerta. Nonostante queste indicazioni la stazione appaltante nel caso di specie a fronte del
mancato pagamento del contributo all'atto della presentazione dell'offerta ha consentito il
ricorso al soccorso istruttorio, permettendo all'impresa poi risultata aggiudicataria di
regolarizzare la sua posizione attraverso un pagamento tardivo, avvenuto cioè dopo la
presentazione dell'offerta. Ciò sulla base della circostanza che il bando non prevedeva
espressamente che il pagamento dovesse avvenire prima di tale presentazione.

Il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo il ricorso al soccorso istruttorio (in senso
contrario Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2018, n. 2386). Ha infatti evidenziato come l'obbligo di
pagamento del contributo discenda direttamente dalla legge e quindi operi il principio della
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eterointegrazione, in base al quale le previsioni del bando sono automaticamente integrate con
le previsioni legislative. Di conseguenza, anche se nel bando non vi era un'esplicita clausola in
tal senso, il contributo andava comunque pagato prima della presentazione dell'offerta,
costituendo comunque condizione di ammissibilità della stessa. La separazione tra offerta
tecnica e offerta economica. Altra censura sollevata dal ricorrente era collegata al fatto che nella
busta contenente l'offerta tecnica era stato inserito un computo metrico estimativo relativo a un
intervento inerente uno specifico impianto. Ciò in violazione del principio di separazione tra
offerta tecnica e offerta economica.

La stazione appaltante non aveva rilevato tale violazione. Aveva infatti evidenziato come il
computo metrico estimativo riguardasse un intervento di modeste dimensioni rispetto
all'intero, che come tale non consentiva di ricostruire l'offerta economica complessiva. Il giudice
amministrativo ha tuttavia ritenuto illegittimo tale comportamento. Infatti, nonostante vi sia un
indirizzo giurisprudenziale che attenua la portata assoluta del principio di separazione, si deve
ritenere che tale principio si riespanda in tutta la sua portata laddove vi sia, come nel caso di
specie, una esplicita previsione del bando di gara che sancisca l'obbligo di separare l'offerta
tecnica da quella economica.

L'avvalimento
Con il ricorso incidentale l'aggiudicatario ha contestato le modalità di utilizzo dell'avvalimento
da parte del ricorrente principale, che si era avvalso delle capacità della società interamente
controllante. Il giudice amministrativo ha accolto tale censura sotto molteplici profili. In primo
luogo ha ricordato come il contratto di avvalimento debba indicare in maniera specifica e
puntuale le risorse umane e materiali messe a disposizione dell'impresa ausiliaria. Questo
principio vale anche con riferimento all'avvalimento infragruppo, giacché se è vero che in
questo caso la norma prevede che in luogo del contratto di avvalimento vi sia una semplice
dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria, i contenuti di tale dichiarazione devono
comunque essere analoghi, e quindi consentire la determinazione puntuale dei mezzi e delle
risorse messi a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria.

Nello specifico, la mancata indicazione del numero delle risorse umane costituiva un fattore di
indeterminatezza che rendeva inadeguato l'impegno assunto dall'impresa ausiliaria. Inoltre nel
caso di specie l'impresa principale risulta totalmente priva di mezzi e risorse, per cui
l'esecuzione del contratto sarebbe totalmente in capo all'impresa ausiliaria. Secondo il giudice
amministrativo ciò non sarebbe consentito perché in tal modo l'avvalimento darebbe luogo a
una surrettizia cessione di contratto, vietata dall'ordinamento. Così come non sarebbe
consentito all'impresa ausiliaria di ricorrere al subappalto, in violazione del divieto di
subappalto a cascata.
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18 Dic 2019

La beffa del Fondo salva opere: il decreto Mit
appena pubblicato è già scaduto
Massimo Frontera

Se l'attenzione alle imprese vittime della crisi dei rispettivi main contractors dovesse misurarsi
dall'iter che ha caratterizzato il cosiddetto fondo salva opere, lo sconforto sarebbe giustificato:
non è bastato aver ritardato la norma passandola da un decreto legge all'altro (Dl sblocca-
cantieri e Dl Crescita); non è bastato il restyling notturno in cui sono state eliminate tutte le
misure che puntavano alla tempestività dei pagamenti alle imprese danneggiate; non è bastato
aver previsto una dotazione di 45,5 milioni, largamente sottodimensionata rispetto al bisogno,
stimato dall'Ance in «dieci volte tanto». Su questa torta è arrivata anche la classica "ciliegina".

Il Dm (la cui uscita era stata peraltro annunciata pochi giorni prima dalla ministra delle
Infrastrutture Paola De Micheli) - riserva infatti una sorpresa - amara - alle imprese che
attendevano da mesi l'operatività del fondo. La beffa è contenuta nell'articolo 4, quello che
riguarda l'erogazione delle risorse, e più precisamente il comma 4, dove è indicata la scadenza
per l'invio delle richieste di ristoro da parte delle imprese. «I creditori - si legge nel testo -
presentano, entro il 10 dicembre 2019, l'istanza» per ottenere (in parte) i crediti vantati. Entro il
10 dicembre: un termine tempestivo. Anche troppo, visto che il Dm (datato 12 novembre) è
apparso sulla Gazzetta Ufficiale solo il 16 dicembre, dunque a tempo scaduto.

Con la conseguenza che il Dm "attuativo" del Mit resta inefficace, almeno per quanto il
trascurabile dettaglio della sua utilità da parte dei beneficiari. E ora? Il ministero delle
Infrastrutture dovrà provvedere con un nuovo atto. Non è dato sapere se basterà una circolare
interpretativa (nulla viene detto dal Dm in caso di invio delle istanze oltre il termine del 10
dicembre), una rettifica o una errata corrige, oppure se invece sarà necessario un nuovo Dm
"correttivo" con l'indicazione di una nuova scadenza. A questo punto nel prossimo anno.

Il provvedimento del Mit pubblicato in Gazzetta

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18 Dic 2019

Edilizia scolastica, al via i prestiti Regioni-
Cdp per 1,55 miliardi
M.Fr.

Tabella di marcia serrata per l'impegno di Cassa depositi e prestiti per l'attribuzione alle Regioni
delle risorse Bei e Ceb destinate al miglioramento e la messa in sicurezza del patrimonio di
edilizia scolastica. Ieri Cdp ha comunicato di aver sottoscritto con la Regione Umbria un
contratto per un ammontare di 34,4 milioni. Il prestito sarà utilizzato per finanziare interventi
relativi alla costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento
sismico di 67 edifici scolastici dei comuni che si trovano in tutte e due le province umbre di
Perugia e Terni. «Entro la fine dell'anno - aggiunge Cdp - è prevista la stipula di contratti di
prestito con altre 18 regioni beneficiarie di contributi statali, per un ammontare complessivo di
1.550 milioni di euro, utilizzando la provvista resa disponibile dalla Bei e dal Ceb, sempre
destinati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica sull'intero territorio nazionale».

«Con questa firma - ha detto Paola Agabiti, assessore alla Programmazione europea, con delega
all'istruzione della Regione Umbria - prosegue il programma di finanziamento per l'edilizia
scolastica in Umbria 2018-2020. Le risorse a disposizione ci permetteranno di realizzare opere
finalizzate a migliorare sicurezza, agibilità e adeguamento sismico in 67 edifici scolastici di
diverso ordine e grado ubicati nelle province di Perugia e di Terni. Il programma di interventi
permetterà all'Umbria di fare un ulteriore passo avanti oltre che, come detto, nella messa in
sicurezza, anche in termini di sostenibilità ed efficientamento energetico, aspetti che
concorrono alla qualità didattica ed al miglioramento del benessere di studenti, educatori, e di
tutto il personale opera nelle scuole. Prosegue dunque il forte impegno della Regione Umbria sul
fronte della qualità e della funzionalità delle strutture scolastiche».

La lista degli interventi finanziati in Umbria

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18 Dic 2019

Brusca frenata per l'ingegneria a novembre.
Scicolone: preoccupati dalla crescita
dell'appalto integrato
Al. Le.

Prosegue la spinta al ribasso, ormai in atto dal mese di giugno, del mercato pubblico della
progettazione. A novembre, secondo i dati dell'osservatorio Oice/Informatel, sono state bandite
232 gare, con un valore di 28,6 milioni, il valore più basso dell'anno. Rispetto a ottobre il numero
delle gare cala del 15,3% e il valore dell'1,4 per cento mentre su novembre 2018 il numero cresce
del 14,9% ma il valore crolla del 33,5 per cento. Sempre per i bandi di sola progettazione gli
undici mesi del 2019 si chiudono con un valore complessivo di 510 milioni, in flessione del 3,9%
sul 2018, e con un numero di 2.603 gare, in perdita dell'8,5%. Da rilevare che il calo nel valore è
dovuto interamente ai bandi di minore importo: infatti i bandi sopra soglia si mantengono a
+19,3% nel numero e a +2,6% nel valore, mentre le gare sotto soglia crollano, -15% e -18,7 per
cento. Se la progettazione pura segue una linea al ribasso, il mercato di tutti i servizi di
ingegneria e architettura negli undici mesi del 2019, pur rallentando, mostra ancora andamenti
del valore in crescita, infatti le gare pubblicate sono state 5.250 con un valore di 1.326,8 milioni.
Rispetto ai primi undici mesi del 2018 il numero perde l'1,3% ma il valore cresce del 23,5%.

«Per il sesto mese assistiamo alla discesa dei servizi di progettazione pura – ha dichiarato
Gabriele Scicolone, presidente Oice –. È un dato allarmante, da giugno a novembre si è perso il
32,6% del valore messo in gara, l'allarme viene in parte attenuato dalla forte crescita di tutto il
mercato dei servizi di ingegneria e architettura. Assistiamo però preoccupati alla crescita del
numero degli appalti integrati, +39,4% nel 2019. È questo uno degli effetti delle modifiche dello
sblocca cantieri che ha inserito un vulnus al principio della centralità del progetto esecutivo,
fortunatamente limitato nel tempo, ma sul quale chiediamo al Governo di riflettere per non
perpetuare errori di questo tipo anche nel regolamento del codice, sul quale si sta lavorando in
queste settimane. Ci sarà molto da fare per arrivare a uno schema che funzioni, ma è certo che si
dovrà incidere con forza su alcuni problemi irrisolti: dall'attivazione degli accordi quadro, con
un obbligo minimo per ogni anno, alla limitazione dei massimali delle polizze r.c. professionali,
divenute elementi di selezione del mercato molto più ficcanti che non il fatturato, al rispetto del
principio dell'equo compenso, al problema dei tempi di aggiudicazione e dei ritardati
pagamenti, non più tollerabili».

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura a novembre ha registrato 522 bandi per
un valore di 72,9 milioni: +27,9% in numero ma -11,9% in valore su novembre 2018. Rispetto a
ottobre, mese in cui si è raggiunto il valore più alto degli ultimi anni, il numero scende del 7,9%
e il valore del 71,5%.
Sono sempre su livelli molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati
raccolti fino a novembre lo sconto medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al
Consiglio Nazionale dei Geologi - 18 dicembre2019
42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,4%. Le notizie sulle gare pubblicate nel
2018 attestano un ribasso del 40,8%, mentre le prime notizie sulle aggiudicazioni di gare bandite
nel 2019 danno un ribasso medio del 38,5%.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 952 unità dei primi
undici mesi del 2018, alle 1.149 degli undici appena trascorsi, con un aumento del 20,7%.
Nell'insieme dei paesi dell'Ue il numero dei bandi presenta, nello stesso periodo, una crescita del
15,9%. Aumenta quindi l'incidenza del nostro Paese pur continuando ad attestarsi su un
modesto 3,7%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile
rilevanza economica: Germania 26,3%, Francia 22,9%, Polonia 12,1%, Svezia 4,1%.

Negli undici mesi del 2019 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme
(appalti integrati, project financing, concessioni di realizzazione e gestione) ha raggiunto i
10.414,4 milioni di euro, con 621 bandi, rispetto al 2018 il valore cresce del 60,1% e il numero del
12,7%. Gli appalti integrati da soli sono 184 per 2.395,2 milioni di euro, nei primi undici mesi del
2018 erano stati 132 per un valore di 2.567,7 milioni di euro. Il valore dei servizi di ingegneria
incluso negli appalti integrati nel 2019 è stimabile in 46,4 milioni.

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18 Dic 2019

Fotovoltaico, per le imprese possibilità di
restituire il beneficio fiscale maturato (senza
sanzioni) e rinunciare al contenzioso
Giuseppe Latour

Restituire il beneficio fiscale maturato, senza sanzioni o interessi, e rinunciare al contenzioso
eventualmente avviato. È questa la via d’uscita, aperta fino al 30 giugno, che il decreto fiscale,
appena convertito in Parlamento, offre con l’articolo 36 a tutte quelle imprese che hanno
cumulato, per impianti fotovoltaici, gli incentivi alla produzione di energia elettrica -
riconosciuti dal III, IV e V Conto energia - con la detassazione per investimenti ambientali
prevista dalla Legge finanziaria del 2001 (Tremonti ambiente).
La vicenda va avanti da tempo e riguarda agevolazioni fiscali e tariffarie già fruite per le quali,
secondo alcune interpretazioni, ci sarebbe un divieto di cumulo. La questione non è pacifica,
tanto che sul punto sono aperte diverse cause, sia in ambito amministrativo che tributario, come
ricorda la stessa relazione di accompagnamento al decreto.
Il Dl, comunque, aderisce alla tesi del divieto di cumulo, definendo a livello normativo una
procedura diretta a consentire al contribuente di sanare la sua posizione. Le imprese, quindi,
potranno mantenere il diritto a beneficiare del Conto energia, pagando però una somma
determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione,
relativa alla detassazione ambientale, l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo
vigente.
Chi vuole avvalersi della definizione dovrà presentare una comunicazione all’agenzia delle
Entrate. Il contenuto di questa comunicazione sarà oggetto di un provvedimento dell’agenzia,
da emanare nel giro di due mesi.
Il contribuente dovrà anche indicare l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il
recupero delle agevolazioni, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi. L’estinzione della
causa sarà subordinata al perfezionamento della definizione.
La presentazione della comunicazione e il pagamento degli importi in restituzione dovranno
avvenire entro il 30 giugno del 2020. Resta «impregiudicata» la facoltà di agire in giudizio a
tutela dei propri diritti per coloro che non ritengano di avvalersi della facoltà di definire in
questo modo la propria posizione.
Nel corso dell’esame alla Camera del decreto è stata anche introdotta la previsione secondo la
quale – nei casi in cui il contribuente si avvalga della definizione - il Gse non applicherà le
decurtazioni degli incentivi previste a titolo di sanzione per le irregolarità riscontrate in sede di
controlli e terrà conto di questa nuova disciplina.

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Legge di Bilancio per il 2020: le novità fiscali
per gli immobili
18/12/2019

Con il voto di fiducia dell'Aula del Senato all'approvazione del maxiemendamento,
si conclude il primo dei due passaggi in Parlamento previsti per la definizione della
Legge di Stabilità per il 2020. Considerati i tempi ristretti, è probabile che la Camera
dei Deputati confermerà il testo approvato in Senato per arrivare in Gazzetta entro
la fine dell'anno.

Di seguito una sintesi delle principali norme fiscali contenute nella legge di Bilancio
che riguardano la casa.

Deducibilità dell’IMU
Con una modifica al D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), per il 2019 viene
prevista la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del
reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, nella misura del 50%
dell’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali. Dal 2020
viene prevista l'unificazione dell'IMU e della TASI e una detrazione del 60% per i
periodi di imposta 2020 e 2021, mentre dal 2022 è prevista una deducibilità al
100%.

Bonus fiscali per la riqualificazione energetica e
ristrutturazione edilizia
La Legge di Bilancio per il 2020 conferma fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni
fiscali previste dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Sono, quindi, nuovamente
prorogate le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico
(c.d. Ecobonus), di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (c.d. Bonus
Mobili).

Sismabonus
Resta ferma al 31 dicembre 2021 la possibilità di fruire di un bonus del 50% per
l'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione
della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione (c.d. Sismabonus).

Sconto in fattura per la ristrutturazione edilizia
Dopo avere abrogato all'articolo 10 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) i
commi 1, 2, 3 e 3-ter, ovvero quelli relativi allo sconto in fattura per gli interventi di
efficienza energetica (ecobonus) e di adozione di misure antisismiche (sismabonus),
la nuova Legge di Bilancio prevede a partire dall'1 gennaio 2020, unicamente per gli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli
edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, la
possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di optare, in luogo
dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare
esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Viene
anche previsto che il fornitore che ha effettuato gli interventi possa a sua volta
cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della
possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa
la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Sistemi di monitoraggio strutturale continuo
Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese
documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio
strutturale continuo, è riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul
reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, saranno
definiti criteri e procedure per l’accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di
illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della
spesa complessiva.

Bonus facciate
Confermato il c.s. Bonus Facciate che prevede una detrazione del 90% per le spese
documentate, sostenute nel 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.

Bonus Verde
Non è rientrato nella Legge di Bilancio, ma è quasi certo che la detrazione del 36%
delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e
realizzazione pozzi, o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, verrà
confermata all'interno dell'ormai consueto decreto milleproroghe di fine anno.

Ricordiamo che la misura, introdotta per la prima volta nella Legge di Bilancio per il
2018, prevede una detrazione del 36%, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo, da calcolare su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a
uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione
connesse all’esecuzione degli interventi.

                                                A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Ddl
Fondo salva opere a tutela del subappalto: Nel
decreto una scadenza al 10 dicembre già
spirata
18/12/2019

Abbiamo comunicato, ieri, che sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il Decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 novembre 2019, n.
144 contenente “Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione
delle risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere»” (leggi articolo).

Ritorniamo oggi sull’argomento per il fatto stesso che da un attento esame del
decreto abbiamo notato come nell’articolo 4, comma 4 rubricato “Erogazione
delle risorse” è previsto che, per i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019,
in titolarità dei soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio
2018 al 30 giugno 2019, si prevede che, rispetto alle risorse stanziate per il 2019,
pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 è predisposto un unico piano di
ripartizione entro il 20 gennaio 2020. Le relative risorse sono destinate a soddisfare i
crediti, per i quali è stata certificata la sussistenza delle condizioni per il pagamento,
nella misura del 70 per cento dell’importo certificato. A tal fine i creditori
presentano, entro il 10 dicembre 2019, la relativa istanza. Si comprende,
immediatamente, come tale termine risulta già spirato al momento della
pubblicazione del decreto stesso senza, peraltro, che nel decreto sia precisata la
conseguenza del mancato rispetto del citato termine. Sul problema non resta
altro da fare che attendere lumi da parte del Ministero.

Per quanto concerne, poi, una sintesi del provvedimento, evidenziamo che:

   •   nell’articolo 1, comma 2 è precisato che le disposizioni relative al Fondo si
       applicano alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto è
       pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi
       e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base
       d’appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30
       giugno 2019;
   •   nell’articolo 1, comma 4 è stabilito che i soggetti destinatari vi possono
       accedere se il rispettivo appaltatore, contraente generale o affidatario di
       lavori è aggiudicatario o affidatario di un contratto d'appalto di cui al punto
       precedente ed è stato assoggettato a procedura concorsuale aperta dalla
       data del 1° gennaio 2018 alla data del 30 giugno 2019;
   •   nell’articolo 2, comma 1 è precisato che il Fondo è alimentato dal contributo
       pari allo 0,5 per cento dell'importo del ribasso d'asta offerto
       dall'aggiudicatario delle gare di appalto ed, anche dalle somme pari a 12
       milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.
       Tali ultime somme sono, tuttavia, destinate esclusivamente ai crediti
       insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, sempre in titolarità di soggetti
       sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno
       2019.

Così come disposto, poi, all’articolo 3 del provvedimento rubricato “Accesso alle
risorse del Fondo” sono previsti i seguenti passaggi:

   1. i soggetti titolari di crediti insoddisfatti presentano apposita istanza
      all'amministrazione aggiudicatrice, da inviare con
      posta elettronica certificata, compilata secondo il modello di cui all'Allegato
      A del decreto. L’istanza deve essere corredata della documentazione
      attestante l'esistenza, l’esigibilità, l'importo del credito nei confronti
      dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del contraente
      generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza (commi 1 e 2);
   2. i soggetti destinatari dell'istanza certificano l'importo del credito anche
      avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria o del contraente
      generale, al quale sono tenute a farne richiesta (comma 4);
3. la certificazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B, viene poi
      trasmessa al Ministero e all'istante, dall'amministrazione aggiudicatrice
      ovvero dal contraente generale, o dall'amministrazione affidante a contraente
      generale, con posta elettronica certificata, entro
      trenta giorni dalla ricezione dell'istanza (comma 5);
   4. qualora l'amministrazione aggiudicatrice o il contraente generale non si
      pronunci entro tale termine ovvero rigetti espressamente, in tutto o in
      parte, l'istanza, la medesima istanza, entro trenta giorni dalla scadenza del
      termine, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento
      negativo, può essere trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al
      Ministero, allegando la documentazione a fondamento dell'istanza,
      l'eventuale provvedimento di rigetto e ogni altro elemento o documento utile
      (comma 7, primo periodo);
   5. il Ministero, compiuta l'opportuna istruttoria, nei trenta giorni successivi
      alla ricezione dell'istanza documentata, può invitare l'amministrazione
      aggiudicatrice o il contraente generale a provvedere o a
      pronunciarsi nuovamente entro un congruo termine, comunque non
      superiore a trenta giorni. Al riguardo, si evidenzia che il decreto tace in merito
      all’eventualità che, anche a seguito dell’invito del Ministero, l’amministrazione
      o il contraente generale continui a non pronunciarsi. In altri termini, non è
      chiaro se, in tale caso, il Ministero possa intervenire direttamente ai fini della
      certificazione dei crediti; in termini più generali, non è chiaro se il Ministero
      abbia, all’esito della propria istruttoria, anche in caso di rigetto della richiesta
      della certificazione dei crediti da parte della amministrazione o del contraente
      generale, un autonomo potere di certificazione dei crediti, ove ne abbia
      riscontrato il sussistere dei presupposti (comma 7, secondo periodo).

Nell’articolo 4, comma 1 rubricato “Erogazione delle risorse” del provvedimento
è previsto che, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il Ministero
predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili sul Fondo da erogare
ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano state trasmesse al Ministero
stesso almeno sessanta giorni prima delle predette date.

Così come disposto al comma 3 dell’articolo 4 del provvedimento, nel caso in cui il
70 per cento dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili per il
singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale al valore dei crediti
certificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a valere sulle risorse di cui ai
successivi piani di ripartizione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle
istanze.

Per i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità dei soggetti
sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, si
prevede che, rispetto alle risorse stanziate per il 2019, pari a 12 milioni di euro per
l'anno 2019 è predisposto un unico piano di ripartizione entro il 20 gennaio 2020
(articolo 4, comma 4).

Così, poi, come disposto all’articolo 4, comma 5 del provvedimento, in relazione
poi alle risorse stanziate per l’anno 2020, pari a 33,5 milioni di euro, il Ministero, in
base alla certificazione rilasciata a seguito della presentazione dell'istanza per l'anno
2019, predisporrà, per gli stessi crediti, il piano di ripartizione entro il 1° marzo 2020.

In ogni caso, tali crediti, ove non soddisfatti sino alla misura del 70 per cento del
credito certificato, partecipano, unitamente a quelli certificati a seguito delle istanze
degli altri creditori (di cui all’articolo 47, comma 1-bis, del citato decreto) ai
successivi piani di ripartizione, effettuati in base al criterio cronologico di ricezione
delle istanze originarie.

Il Ministero, espletate le verifiche previste dallo stesso decreto, ed eseguiti gli
eventuali pagamenti diretti dei debiti scaturenti da condizioni di irregolarità
contributiva ovvero da cartelle di pagamento, provvederà al pagamento delle
somme di cui ai piani di ripartizione mediante accredito sul conto corrente indicato
da ciascun soggetto beneficiario (articolo 4, comma 6).

                                                 A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Decreto 12 novembre 2019, n. 144
Gare pubbliche di ingegneria e architettura:
rallenta il mercato
18/12/2019

Prosegue la spinta al ribasso, ormai in atto dal mese di giugno, del mercato
pubblico della progettazione, a novembre sono state bandite 232 gare, con un
valore di 28,6 milioni di euro, il valore più basso dell’anno. Rispetto al mese di
ottobre il numero delle gare cala del 15,3% e il valore dell’1,4%. Rispetto a
novembre 2018 il numero cresce del 14,9%, ma il valore crolla del 33,5%.

Sempre per i bandi di sola progettazione gli undici mesi del 2019 si chiudono
con un valore complessivo di 510,0 milioni di euro, in calo del 3,9% sul 2018, e
con un numero di 2.603 gare, in calo dell’8,5%. Da rilevare che il calo nel valore è
dovuto interamente ai bandi di minore importo, infatti i bandi sopra soglia si
mantengono a +19,3% in numero e a +2,6% in valore, mentre i bandi sotto soglia
crollano, -15,0% in numero e -18,7% in valore.

Se la progettazione pura segue una linea al ribasso, il mercato di tutti i servizi
di ingegneria e architettura negli undici mesi del 2019, pur rallentando,
mostra ancora andamenti del valore in crescita, infatti le gare pubblicate sono
state 5.250 con un valore di 1.326,8 milioni di euro. Rispetto ai primi undici mesi del
2018 il numero cala dell’1,3% ma il valore cresce del 23,5%.
“Per il sesto mese assistiamo alla discesa dei servizi di progettazione pura – ha
dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE – è un dato allarmante, da giugno
a novembre si è perso il 32,6% del valore messo in gara, l’allarme viene in parte
attenuato dalla forte crescita di tutto il mercato dei servizi di ingegneria e
architettura. Assistiamo però preoccupati alla crescita del numero degli appalti
integrati, +39,4% nel 2019. È questo uno degli effetti delle modifiche dello sblocca
cantieri che ha inserito un vulnus al principio della centralità del progetto esecutivo,
fortunatamente limitato nel tempo, ma sul quale chiediamo al Governo di riflettere
per non perpetuare errori di questo tipo anche nel regolamento del codice, sul quale si
sta lavorando in queste settimane. Ci sarà molto da fare per arrivare ad uno schema
che funzioni, ma è certo che si dovrà incidere con forza su alcuni problemi irrisolti:
dall’attivazione degli accordi quadro, con un obbligo minimo per ogni anno, alla
limitazione dei massimali delle polizze r.c. professionali, divenute elementi di
selezione del mercato molto più ficcanti che non il fatturato, al rispetto del principio
dell’equo compenso, al problema dei tempi di aggiudicazione e dei ritardati
pagamenti, non più tollerabili. Abbiamo segnalato alla commissione ministeriale del
MIT – ha continuato Gabriele Scicolone – la totale assenza, nella prima bozza di
testo del regolamento, di ogni accenno alla digitalizzazione e al BIM, di cui occorre
recuperare contenuti e principi del decreto 560. Proprio il tema del regolamento oggi
è fondamentale e lo stiamo presidiando; ci vuole poco, pochissimo, per tornare agli
anni bui di un mercato che era la metà di quello di oggi; adesso bisogna cogliere
l’occasione del regolamento per modernizzare e rendere più efficiente e qualificata
anche la pubblica amministrazione con massicce “dosi” di project management e di
strumentazione elettronica, così da avvicinare il mondo pubblico a quello privato. Noi
ci siamo – ha concluso il Presidente OICE – e faremo sentire la voce dell’ingegneria
e dell’architettura organizzate”.

Tornando ai dati dell’osservatorio nel mese di novembre per tutto il mercato di
tutti i servizi di ingegneria e architettura i bandi pubblicati sono stati 522 per un
valore di 72,9 milioni di euro, +27,9% in numero ma -11,9% in valore su novembre
2018. Rispetto al precedente mese di ottobre, mese in cui si è raggiunto il valore più
alto degli ultimi anni, il numero scende del 7,9% e il valore del 71,5%.

Sono sempre su livelli molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate,
in base ai dati raccolti fino a novembre il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per
le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al
40,4%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2018 attestano un ribasso del 40,8%,
mentre le prime notizie sulle aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un
ribasso medio del 38,5%.
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 952
unità dei primi undici mesi del 2018, alle 1.149 degli undici appena trascorsi, con un
aumento del 20,7%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi
presenta, nello stesso periodo, una crescita del 15,9%. Cresce quindi l’incidenza del
nostro Paese pur continuando ad attestarsi su un modesto 3,7%, un dato di gran
lunga inferiore rispetto a quello di paesi di paragonabile rilevanza economica:
Germania 26,3%, Francia 22,9%, Polonia 12,1%, Svezia 4,1%.

Negli undici mesi del 2019 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e
costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di
realizzazione e gestione) ha raggiunto i 10.414,4 milioni di euro, con 621 bandi,
rispetto al 2018 il valore cresce del 60,1% e il numero del 12,7%. Gli appalti
integrati da soli sono 184 per 2.395,2 milioni di euro, nei primi undici mesi del 2018
erano stati 132 per un valore di 2.567,7 milioni di euro. Il valore dei servizi di
ingegneria incluso negli appalti integrati nel 2019 è stimabile in 46,4 milioni di euro.

                                             A cura di Osservatorio OICE/Informatel

© Riproduzione riservata
Accordo di collaborazione per una
ricostruzione nel segno della legalità
18/12/2019

“La firma dell’Accordo di collaborazione è un primo strumento che conferma come la
ricostruzione del Centro Italia, il cantiere più grande d’Europa, sia responsabile e
condivisa nell’ottica della tutela sia dei terremotati che dei lavoratori”.

Queste le parole del Commissario alla Ricostruzione Piero Farabollini dopo la firma
dell’accordo di collaborazione per l’attivazione sperimentale di sistemi informatici
di rilevazione delle presenze autorizzate nei cantieri avvenuta presso la
Prefettura di Macerata a conclusione di un percorso pilota portato avanti su
sollecitazione del Prefetto Iolanda Rolli che lo scorso mese di giugno aveva istituito
presso la Prefettura di Macerata il “Tavolo di Monitoraggio dei flussi di
manodopera”, previsto dall’art. 35, comma 8, del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189.

“Abbiamo da subito aderito al tavolo istituito dal prefetto Rolli che ha voluto trovare
una soluzione condivisa ad un problema stringente quanto spinoso come il rispetto
delle norme e la conseguente necessaria attività di controllo - ha aggiunto Farabollini
- le procedure che sono state impostate sono il frutto del superamento delle
perplessità di natura attuativa, fugate dallo spirito di collaborazione che ha
caratterizzato Istituzioni, Commissario, Associazioni datoriali e Organizzazioni
sindacali".

"Una piattaforma dal database condiviso e l’uso di badge elettronici - conclude il
Commissario alla Ricostruzione - consentiranno di affiancare ai controlli di cantiere,
il monitoraggio dei flussi di manodopera. Insieme ai controlli sulla regolarità delle
imprese, effettuati attraverso la Struttura di missione antimafia, costituiscono il
supporto puntuale e immediato all’attività di controllo e, in primis, di prevenzione".

© Riproduzione riservata
Fondo salva opere, in arrivo 45,5
milioni di euro per le PMI in crisi
Pubblicato il decreto che regola le modalità di erogazione delle risorse. Entro il
20 gennaio il primo piano di ripartizione

Foto: Katarzyna Bialasiewicz ©123RF.com

18/12/2019 – In arrivo 45,5 milioni di euro (12 milioni di euro nel 2019 e
33,5 milioni nel 2020) destinati alle PMI operanti nel settore degli appalti
pubblici e vittime delle crisi delle grandi imprese.

È stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 144/2019 con cui
sono stati individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità
operative del Fondo, in vigore dal prossimo 31 dicembre.
Fondo salva opere: cosa prevede la misura

Ricordiamo che il Fondo è stato istituito dal Decreto Crescita per evitare
che la crisi dell’appaltatore porti al default delle imprese subappaltatrici e
al blocco del cantiere. La norma stabilisce che, in caso di crisi dell’impresa
aggiudicataria di un appalto, sia coperto il 70% dei pagamenti a favore
delle Pmi subappaltatrici.

Il Fondo sarà alimentato con un contributo dello 0,5% del valore del
ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di
importo pari o superiore a 200mila euro, a base d’appalto, in caso di
lavori, e a 100mila euro in caso di servizi e forniture.

Fondo salva opere: come accedere alle risorse

Per richiedere l'accesso alle risorse del Fondo bisogna inviare tramite Pec
un’istanza all'amministrazione aggiudicatrice, compilata secondo l'Allegato
A al decreto. L'istanza deve essere corredata della documentazione
attestante l'esistenza, l’esigibilità, l'importo del credito nei
confronti dell'appaltatore, del contraente generale o dell'affidatario del
contraente generale, insoluto alla data di presentazione dell'istanza.

Il Regolamento precisa la necessità di certificare l'importo del
credito, anche avvalendosi di atti e documenti nella disponibilità propria
o del contraente generale. La certificazione deve essere redatta secondo
l'Allegato B del decreto ed essere trasmessa al MIT.

Entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, il
Ministero predispone i piani di ripartizione delle somme disponibili
sul Fondo da erogare ai soggetti titolari di crediti, le cui certificazioni siano
state trasmesse.

Per la quota del 2019 sarà predisposto un unico piano di
ripartizione entro il 20 gennaio 2020.
Qualora il 70% dell'importo certificato sia superiore alle somme disponibili
per il singolo piano, la ripartizione avviene in misura proporzionale
al valore dei crediti certificati e l'eventuale residuo è riconosciuto a
valere sulle risorse dei successivi piani di ripartizione, in base all'ordine
cronologico di ricezione delle istanze.

Norme correlate
Decreto Ministeriale 12/11/2019 n.144
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante la definizione dei criteri di assegnazione delle
risorse e delle modalità operative del «Fondo salva opere»

Legge dello Stato 28/06/2019 n.58
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)
Dissesto idrogeologico, in Sicilia
il territorio si monitora con il
satellite
Immagini ad alta definizione rileveranno movimenti franosi ed eventuali
‘anomalie’ su edifici, ponti e viadotti

Altolìa. Foto: enea.it

18/12/2019 - Monitorare il dissesto idrogeologico utilizzando immagini
satellitari fornite dalla rete ‘CosmoSkyMed’ dell’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI). È questo l’obiettivo dell’accordo tra ENEA, l’azienda Planetek
Italia e il Comune di Messina per garantire la sicurezza del territorio
della frazione di Altolìa.

Grazie alle più avanzate tecnologie satellitari, sarà possibile individuare
nuove frane e tenere sotto osservazione quelle esistenti. Oltre all’attività di
monitoraggio satellitare ‘real time’, il team di ricerca metterà a punto uno
studio storico (per il periodo 2014-2018) e una previsione al 2023 del
dissesto idrogeologico di tutta l’area, pari a circa 25 km2. Inoltre, una
squadra di geologi ENEA sarà impegnata sul campo per verificare i
fenomeni naturali, in modo da confrontare le informazioni elaborate a
partire dalle immagini satellitari.

Il team di ricerca utilizzerà i dati provenienti dal sensore radar posto sulla
piattaforma satellitare ‘CosmoSKY-Med’, che rappresenta il più grande
investimento italiano in sistemi spaziali per l’osservazione della Terra per
uso civile e di difesa. I segnali radar permetteranno di fare misure a grandi
distanze (anche centinaia di chilometri) e di ottenere, ogni 30 giorni,
immagini ad alta definizione del territorio (5 metri), rilevando movimenti
franosi anche millimetrici ed eventuali ‘anomalie’ su edifici, ponti e
viadotti.

Successivamente queste immagini saranno elaborate su una
piattaforma cloud di servizi geo-informativi (Rheticus®), attraverso una
particolare tecnica di ‘imaging’ che permette di elaborare mappe di
velocità delle frane. “In questo modo saremo in grado di capire se
qualcosa è cambiato nell’intervallo di tempo tra le diverse acquisizioni
satellitari e di verificare e misurare con estrema accuratezza le
deformazioni del terreno provocate da frane, eruzioni vulcaniche e
terremoti.

Ma non solo. Infatti, l’utilizzo dei dati satellitari garantirà l’abbattimento
dei costi di controllo del territorio e un’efficace azione di monitoraggio
delle aree a rischio che permetterà all’amministrazione comunale di
mettere in atto misure preventive di salvaguardia”, spiega Francesco
Immordino, ricercatore ENEA del laboratorio di “Tecnologie per la
dinamica delle strutture e la prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico”.
Con il monitoraggio satellitare si riesce a coprire un’area molto vasta in
tempi molto ridotti: dopo Altolìa, il prossimo passo sarà quello di estendere
lo studio a tutto il comune di Messina e a quello di Niscemi, in Sicilia.
“Ma questa nuova tipologia di indagine che accoppia dati satellitari
all’indagine sul campo, punta a diventare un ‘modello’ di controllo e
previsione del dissesto idrogeologico applicabile in qualunque altra parte
d’Italia”, conclude Immordino.

Fonte: ufficio stampa ENEA
Autorizzazioni sismiche, Regione Marche: da
gennaio 2020 solo pratiche online
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/12/2019

Digitalizzazione dei progetti strutturali per le autorizzazioni sismiche: da gennaio pratiche
solo on line nella Regione Marche

La Regione Marche ha ufficializzato che, a partire dal 1° gennaio 2020, sarà attivato in
forma generalizzata il portale DOMUS (Deposito On-line Marche Unificato per la Sismica)
e che da quella data non saranno più accettate istanze di deposito o di autorizzazione
in formato cartaceo.

Nella nota ufficiale, la Regione Marche ricorda che, dopo una fase di sperimentazione e
rapida formazione nei territori, ha già avviato la digitalizzazione dei progetti strutturali
in zona sismica attraverso un portale che attualmente consente la compilazione e la
trasmissione dell’istanza di deposito o di autorizzazione.

Già adesso, quindi, è possibile la presentazione digitale di istanze di deposito o
autorizzazione ai sensi degli artt. 65, 93, 94 e 94bis del dpr 380/2001. Dal 1° gennaio 2020
sarà l'unica modalità ammissibile.

Nuovo Sistema Autorizzazioni Sismiche
Il nuovo sistema informatico “Domus Sismica” è strutturato per la compilazione guidata
della documentazione relativa alle pratiche sismiche ai sensi degli art.93, 94, 94bis del dpr
380/2001

Le pratiche devono essere redatte e inviate online nell’apposita piattaforma e devono
essere corredate dalle firme richieste dalle norme e dal sistema informativo per agevolare il
controllo automatico delle sottoscrizioni.

La denuncia dei lavori deve essere presentata per ogni “struttura isolata” a prescindere da
qualsiasi altra valutazione di merito. Nello specifico, trattasi di opere che possono
prevedere una conclusione dei lavori singola rispetto al complessivo intervento edilizio
ipotizzato. Rimane ferma la responsabilità dei vari soggetti, così come previsto dalle norme
di settore, per la compilazione e trasmissione corretta e completa degli elaborati necessari,
compreso il contenuto degli stessi. Si ricorda che la procedura non è utilizzabile per le
pratiche relative alla ricostruzione post terremoto del 2016.
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