Consiglio Nazionale dei Geologi - 30 aprile 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
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Quotidiano Data 30-04-2020 QUOTIDIANO DI SICILIA Pagina Foglio 10 1 I IL MONITORAGGIO I presidenti di Ance, architetti, geometri, ingegneri e geologi scrivono al sindaco Patto Catania, allarme dei professionisti "Su 92 interventi, oltre il 70% è fermo" CATANIA - `YÈ stato uu periodo. mentre il 6% ricade in interventi in si legge nella lettera indirizzata a Po- critico, con lospettro del fallimento fase di esecuzione deilavori;appena il gliese - "ióhasoluzione possibile per per tante imprese de 'territorio e per 2.R% >sembrerebbe,premio per essere obiettivo potrebbe essere raggiungere l'obiettivo molteplici áttivitasprofessionali:tecni- mandatain gara, mentre perun 5,9%: l'affidamento ai liberi professionisti che. La fase;;2 si avvicina:é-ota
Quotidiano Data 30-04-2020 LA SICILIA Pagina I+VII Foglio 1 CORONAWRUS/1 Costruttori e ingegneri scrivono al sindaco «Con la fase 2sbloccare finanziamenti e lavori» Insieme a loro anche geologi e architetti firmano la missiva e rimarcano lo stato delle opere e la grande disponibilità di fondi. SERVIZIO pagina VII «La fase 2sblocchi i finanziamenti e generi lavoro nel comparto edile» Appello congiunto.Ance,Ordine di Architetti Ingegneri e Geologi sollecitano il sindaco «È stato un periodo critico, con lo l'esito di gara. Del rimanente 84% o si ta sarebbe quella dei concorsi di pro- spettro del fallimento per tante im- sono perse le tracce o si è nella fase gettazione, che consentirebbero u- prese del territorio e per molteplici embrionale della "determina per l'in- n'accelerazione degli iter burocratici attività professionali tecniche. La fase dividuazione di tecnici per la redazio- e amministrativi, garantendo allo 2 si avvicina: è ora di far ripartire la ne del progetto"». stesso tempo la qualità delle opere. Di nostra economia sbloccando i finan- Non meno allarmante il quadro che fronte alla fragilità economica e so- ziamenti e generando lavoro». emerge per il Patto per Catania, fir- ciale di Catania servono rimedi e me- I presidenti di Ance Catania (Giu- mato il 30 aprile 2016(circa 747 milioni dicine straordinarie, anche a costo di seppe Piana), Ordine etneo degli Ar- di euro, di cui 332 milioni a valere su chiedere al Governo la nomina di un chitetti (Alessandro Amaro), Geome- Fondo di Sviluppo e Coesione Fsc): commissario straordinario per l'at- tri (Agatino Spoto), Ingegneri (Giu- «Dall'analisi effettuata su 92 inter- tuazione e il coordinamento delle mi- seppe Platania)e Ordine dei Geologi di venti, tutti rientranti nella categoria sure occorrenti per la gestione delle Sicilia (Giuseppe Collura) dopo il ta- infrastrutture (importo pari a 374,5 risorse del Patto per il Sud e del Patto volo #CataniaSicura - organizzato per milioni di euro)risulta che solo il 3,4% per Catania». trovare nuove exitstrategy e salvare il riguarda lavori conclusi, mentre solo A Pogliese si chiede di prendere atto comparto da una crisi annunciata - il 10,3% è nella fase di esecuzione e so- dei ritardi registrati nella gestione hanno deciso di scrivere una lettera al lo un 15,3% sembrerebbe pronto per delle risorse dei due Patti e di richie- sindaco di Catania e metropolitano essere mandato in gara. Il rimanente dere ai governi regionale e nazionale Salvo Pogliese,per sollecitare la ripre- 71% è privo di valida progettazione o di procedere con misure straordina- sa economica attraverso gli strumenti non si hanno informazioni. La lettura rie che consentano l'utilizzo delle ri- amministrativi già disponibili e facil- dei dati - continuano i presidenti - de- sorse stanziate: «Chiediamo un in- mente attivabili. linea una situazione a dir poco preoc- contro urgente, per verificare ogni «Catania e la sua Città Metropolita- cupante. Delle risorse assegnate oltre possibile strada utile». na hanno già una dotazione di finan- 600 milioni di euro risultano senza ziamenti tra Patto per il Sud e Patto progettazione e pertanto non cantie- «Catania e l'area per Catania non indifferente - scrivo- rabili». no i rappresentanti di categoria - da «Rimane inspiegabile il ritardo nel- della città uno studio effettuato da Ance Catania la redazione delle progettazioni e i re- (aggiornato a dicembre 2019)emergo- lativi bandi di gara, non costituendo Metropolitana no però dati allarmanti. Relativamen- possibili giustificazioni né lo stato di te al Patto per il Sud - firmato a set- dissesto in cui versa il Comune, né hanno già una tembre 2016 - nell'area della Città Me- l'insufficienza numerica dei tecnici - tropolitana ricadono 206 interventi. si legge nella lettera indirizzata a Po- dotazione di Dallo studio su un campione di 72 in- gliese - una soluzione possibile per 024697 terventi (valore 403 milioni di euro raggiungere l'obiettivo potrebbe es- finanziamenti circa), risulta che solo 11,4% riguarda sere l'affidamento ai liberi professio- lavori conclusi,mentre il6% ricade in nisti perl'intera progettazione e perla non indifferente» interventi in fase di esecuzione dei la- direzione dei lavori, chiedendo alla vori; appena il 2,8% sembrerebbe Regione Siciliana un intervento fi- pronto per essere mandato in gara, nanziario straordinario per l'esterna- mentre per un 5,9% si attende ancora lizzazione degli incarichi. Per i pro- getti più rilevanti la strada più corret- Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Ordine Nazionale Geologi
Quotidiano Data 30-04-2020 ItalìaOggi Pagina 34 Foglio 1 L'emergenza Corondr..virlrs cambia le regole per lo svolgirnerzt.o dei tirocini prófPssionccli. I1 praticantato si fa da remoto Per i periti formazione al posto del lavoro in studio DI MICHELE Darnnxt trebbero perdere ulteriore tem- Come cambiano i tirocini professionali po per l'abilitazione, così come l Coronavirus cambia i i praticanti avvocati chehanno I tirocini. Dagli ordini arri- vano le nuove regole per completare l'abilitazione professionale nonostante le chiusure delle attività causate Ai tirocinanti deve essere garantita la possibilità di svolgere Commercialisti e seguire le attività in modalità telematica. Sarà cura del dominus certificare all'Ordine le modalità di svolgimento del tirocinio fatto l'esame lo scorso dicem- bre. Da questo punto di vista è già aperta una interlocuzio- ne tra Cup-Rpt e il Ministero dell'istruzione per risolvere la dal diffondersi dell'epidemia. I Un corso di formazione 200 ore frontali (oppure 40 in questione. Nel frattempo, al- periti industriali hanno deciso cune categorie hanno agito in di sostituire sei mesi di prati- Periti industriali e-learning) sostituirà sei mesi di tirocinio professionale, autonomia.I periti industria- ca con un corso di formazio- sia per i laureati (che devono fare sei mesi di tirocinio), sia li, come detto, hanno diffuso ne. Il Consiglio nazionale dei per i diplomati (che ne devono fare 18) ieri una nota con cui comuni- commercialisti ha stabilito cano che sei mesi di tirocinio che dovrà essere garantita la II tirocinio professionale per il 2020 sarà valido anche potranno essere sostituiti da possibilità di svolgere il pra- Avvocati senza il numero minimo di udienze necessarie. Due mesi un corso diformazione di 200 ticantato anche da remoto, in meno di praticantato per coloro che si sono laureati dopo ore se frontale odi 40 ore se soluzione consigliata anche il 23 febbraio e fino a fine emergenza in e-learning (i periti diplo- dagli psicologi.Per gli avvoca- mati devono fare 18 mesi di ti,invece,lo stop alle udienze Cancellato l'esame di abilitazione, una volta laureati tirocinio, quelli laureati 6). Il ha visto eliminare il vincolo Medici si potrà accedere direttamente al test per la scuola di Cnf ha eliminato tra gli ob- di partecipazione ad un nu- specializzazione blighi quello di assistere a un mero minimo delle stesse per minimo di 20 udienze, visto completare l'abilitazione. In Dal Consiglio nazionale il suggerimento di svolgere, anche lo stop delle attività medicina, la laurea diventa previo accordo con la struttura ospitante, gran parte del dei tribunali. Per i medici, definitivamente abilitante. Psicologi tirocinio nell'abitazione del tirocinante stesso con modalità arriva la laurea abilitante: il Tutto questo con sullo sfon- tirocinio professionale pote- do il decreto pubblicato dal telematiche o con l'analisi di documenti di rettamente nella va già essere svolto durante Miur lo scorso 24 aprile, che propria abitazione l'ultimo annodi corso.Ora,una ha rinviato la prima sessione volta laureati, i giovani medici degli esami di abilitazione e potranno partecipare diretta- ha consentito ufficialmente lo del Miur interviene per sana- li, ovvero quella della scadenza sti, infatti, hanno terminato il mente agli esami per le scuole svolgimento delle pratiche pro- re una problematica avanzata dei termini per svolgere gli esa- loro tirocinio e se l'esame non di specializzazione. fessionali a distanza.Il decreto dagli stessi ordini professiona- mi.Alcuni giovani professioni- si svolgesse regolarmente po- ORiprud.ione n tuta—. Il prativantntn si fa ria remoto n 150022 Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
30 Apr 2020 Extra-oneri Covid, i costruttori preparano le riserve sui lavori in corso Massimo Frontera Non è ancora chiaro a quanto ammonterà il costo aggiuntivo da sostenere per assicurare nei cantieri la protezione dal contagio di coronavirus. È certo però che, nell'immediato, questi costi dovranno essere sostenuti dalle imprese. Imprese che il prossimo lunedì 4 maggio riapriranno i cantieri pubblici e privati, adeguatamente allestiti, non solo con dispositivi, ma anche con una inedita disciplina di comportamento e responsabilizzazione degli addetti e con rilevanti novità nella organizzazione delle lavorazioni. Tutte le prescrizioni dovranno essere previste e indicate, con relativi costi, nell'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento. E tutti i costi saranno reclamati alla stazione appaltante. Nel caso in cui non si raggiunga un consenso, le imprese stanno preparando un piano "B" per tutti i cantieri in corso sospesi e riattivati. Serve appunto a questo uno schematico documento che sta girando tra le imprese di costruzione. Si tratta di una "bozza di riserva per rimborso oneri aggiuntivi di sicurezza". Il documento è liberamente scaricabile dal sito della sede territoriale dei costruttori edili di Ragusa insieme a una ricca documentazione normativa, regolamentare, procedurale e tecnica legata all'emergenza Covid che l'associazione siciliana, per espressa volontà dei suoi vertici, ha messo a disposizione gratuitamente anche alle aziende non aderenti al sistema Ance. In particolare, sulla sicurezza, spiega il direttore di Ance Ragusa, Giuseppe Guglielmino, «stiamo incoraggiando le imprese a contattare le stazione appaltanti per un confronto sulla gestione della sicurezza in emergenza, e avviare un dibattito per individuare tutti gli adempimenti, con relativi costi, per il periodo di emergenza, cioè almeno fino al 31 luglio. Se questo non dovesse avvenire, allora noi diciamo di fare una riserva per quantificare il danno che si sta subendo». Lo schema di riserva Il testo, molto semplice e schematico, che le associazioni territoriali dell'Ance stanno mettendo a disposizione delle imprese («su input dell'Ance nazionale», sottolinea Guglielmino) fa un elenco delle varie possibili misure che rientrano nel «necessario adeguamento ai Protocolli per la Sicurezza per il contenimento dell'emergenza da Coronavirus». Si suggerisce all'impresa di apporre la «seguente riserva, richiedendo il pagamento di quanto dovuto per gli oneri della sicurezza e gli oneri accessori conseguenti, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del codice appalti». Si passa poi alla quantificazione («salvo successiva integrazione») di tutti i costi aggiuntivi «resisi obbligatori e riferiti ovviamente a tutte le attività di cantiere». La lista (non esaustiva) è lunga e include tutti gli ovvi dispositivi di sicurezza aggiuntivi ma anche vari extra-oneri meno scontati, come quelli legati ai costi addizionali per adeguare le polizze assicurative, il deficit di produttività rispetto ai tempi inizialmente previsti e, infine, la «lesione dell'utile», sempre legato all'allungamento dei tempi per le varie lavorazioni. Per ciascuna voce vanno indicati «unità di misura, costo unitario e costo complessivo». 1/2
Rebecchini (Ance Roma): serve copertura normativa per gli extra-oneri A quanto ammonteranno i costi? «È ancora difficile dirlo, anche perché possono variare anche sensibilmente a seconda del tipo di lavoro - risponde Nicolò Rebecchini, presidente dei costruttori romani - anche se c'è chi dice 8%, chi 10% e chi 12%». Ma il presidente dell'Ance Roma segnala che il vero problema per le imprese è di tipo più normativo. «L'onere maggiore - spiega Rebecchini è quello della riorganizzazione del cantiere, prevedendo turnazioni che non erano necessarie, vincoli e contingentamenti negli spazi comuni e in entrata e uscita, e nei trasporti. La riorganizzazione necessariamente allungherà i tempi perché è evidente che il rallentamento della produzione si traduce in un incremento di costi e una erosione dell'utile dell'impresa. Questi costi dovranno essere riconosciuti». Manca la copertura normativa E questo conduce all'esigenza di una disposizione normativa che porti a riconoscere questi costi aggiuntivi. «Quello che stiamo chiedendo, a livello nazionale - aggiunge Rebecchini - è che venga sancito il principio che il Covid 19 produrrà maggiori oneri: nel protocollo sottoscritto a marzo tra le parti e poi rinnovato il 24 aprile, si è scritto che il Covid coinvolgeva gli oneri per la sicurezza, ma una definizione normativa non c'è». «Cosa può fare l'impresa? - ragiona il presidente dell'Acer -: fare la riserva e combattere, prima sull'"an", cioè sul "se" debba essere riconosciuto un onere aggiuntivo, e poi sul "quantum", cioè sulla cifra. Ecco noi vogliamo che l'"an" deve essere assolutamente sancito». Il contagio da Covid è infortunio sul lavoro L'altro aspetto della gestione del Covid in cantiere, che preoccupa le imprese molto più degli extra-costi, è il fatto che il contagio da Covid 19 di un lavoratore in cantiere non è considerato una malattia ma un infortunio sul lavoro. Questa equiparazione (che vale per i cantieri ma anche per qualsiasi luogo di lavoro) è disposta dal decreto legge "Cura Italia" (articolo 42) e viene ritenuta dalle imprese particolarmente gravosa. «Ne consegue - spiega il costruttore romano - che c'è tutta una rilevanza civile e penale a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare di avere fatto il massimo del possibile». «Anche per questo - conclude - è difficile che non possa essere riconosciuto il recupero degli oneri sostenuti dall'impresa per la sicurezza». Lo schema di riserva per gli extra oneri Covid dell'Ance P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
29 Apr 2020 Codice appalti, 15 micro-correzioni a costo zero per la ripresa degli investimenti Roberto Mangani Nella ripartenza post-emergenza un ruolo centrale sarà necessariamente attribuito agli investimenti in opere pubbliche. Sono quindi destinate ad assumere grande rilievo le regole che governano la realizzazione di tali investimenti. Sotto questo profilo sempre più spesso il Codice dei contratti pubblici viene ritenuto – a torto o a ragione – un fattore di eccessiva complicazione che provoca un appesantimento e un oggettivo rallentamento dell'attività contrattuale dei committenti pubblici e quindi dei relativi investimenti. Non è questo il tempo di pensare a riforme organiche, che hanno periodi di gestazione necessariamente non brevi e che comunque sarebbero destinate a introdurre un quadro normativo del tutto nuovo, con inevitabili disorientamenti e difficoltà applicative da parte dei committenti pubblici. Si possono invece ipotizzare interventi puntuali, destinati ad operare su singole norme o specifici aspetti del Dlgs. 50/2016, ispirati a un'esigenza chiara: semplificazione e accelerazione, sia pure in un quadro che non sacrifichi – ma al più attenui sotto alcuni profili - i principi generali di apertura al mercato e concorrenzialità. Questi interventi sono pensati non certo nella logica di risolvere tutti i complessi problemi che caratterizzano i contratti pubblici, ma solo come tentativo per offrire qualche soluzione rapida "a costo zero". Programmazione L'articolo 21 del Dlgs. 50 prevede che i committenti pubblici possano realizzare opere o acquisire beni e servizi solo se inseriti nei relativi strumenti programmatori (programma biennale degli acquisti e programma triennale dei lavori pubblici). Nell'immediato andrebbe stabilito che si può procedere con i lavori, le forniture e i servizi anche se non inclusi negli strumenti di programmazione, nonché prevedere la sospensione di questi ultimi per l'anno 2021. Fondo progettazione Istituzione di un fondo centrale per la progettazione, dotato di adeguati mezzi finanziari, cui possano attingere i committenti pubblici con procedure semplificate per consentire agli stessi di dotarsi di un parco progetti in tempi brevi. Stand-still L'articolo 32 stabilisce che tra aggiudicazione e stipula del contratto debbano trascorrere almeno 35 giorni (c.d. stand still), al fine di consentire l'eventuale presentazione di ricorsi prima che intervenga detta stipula. Il termine andrebbe ridotto a 15 giorni, per accelerare al massimo l'avvio dei lavori. Affidamenti diretti Innalzamento della soglia entro cui è possibile l'affidamento diretto – cioè senza svolgimento di una procedura di gara - portandola dagli attuali 40.000 euro a 100.000 euro. Contestualmente
andrebbe previsto che tale affidamento debba essere preceduto dall'acquisizione di almeno tre preventivi, da valutare comparativamente sulla base di criteri predeterminati (solo il prezzo o anche altri elementi). Procedura negoziata Estensione della possibilità di ricorrere alla procedura negoziata – attualmente già prevista dall'articolo 63 entro determinati limiti di valore - per tutti gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Alla procedura andrebbero invitati almeno cinque concorrenti (per i servizi e le forniture) o almeno quindici (per i lavori), scelti nell'ambito di albi precostituiti (anche di enti committenti diversi da quello che bandisce la gara) ovvero tramite indagine di mercato. Le modalità di svolgimento dell'indagine di mercato andrebbero definite in autonomia dal singolo ente appaltante, secondo criteri che consentano di rispettare i principi generali di concorrenzialità e trasparenza, ma senza imporre particolari formalità. Appalto integrato Estensione temporale della possibilità di ricorrere all'appalto integrato – ad oggi prevista fino al 31 dicembre 2020 – fino al 31 dicembre 2021, fermo restando l'obbligo di porre a base di gara il progetto definitivo. Ciò consentirebbe di accelerare la realizzazione di quegli interventi per i quali gli enti appaltanti dispongono del solo progetto definitivo. Commissioni giudicatrici L'articolo 77 stabilisce che le commissioni giudicatrici – nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa - debbano essere composte da soggetti iscritti in un apposito Albo istituito presso l'Anac. In realtà questa previsione non ha mai trovato pratica attuazione, anche per le difficoltà applicative che sono sorte, tanto che ad oggi risulta sospesa fino al 31 dicembre 2020. Pur avendolo strenuamente difeso in una logica anti-corruzione la stessa Anac, ai tempi del decreto Sblocca-cantieri, di fronte alle resistenze e alle difficoltà applicative aveva individuato come preferibile la scelta della cancellazione dell'albo piuttosto che una nuova sospensione. Andrebbe quindi reintrodotto in via definitiva il sistema ordinario, secondo cui i commissari sono nominati dal singolo ente appaltante in autonomia. Sempre in un'ottica di semplificazione andrebbe eliminata la previsione che sancisce l'incompatibilità tra il ruolo di commissario di gara e l'aver svolto altro incarico tecnico o amministrativo rispetto all'appalto, trattandosi di limitazione che da un lato può ostacolare la formazione delle commissioni e dall'altro non sembra rispondere ad alcuna logica (perché chi ha partecipato alla "costruzione" della gara non sarebbe idoneo a fare il commissario? Al contrario ha un bagaglio informativo che può essere utile ai fini della valutazione delle offerte). Verifica dei requisiti Introduzione del principio dell'inversione procedimentale per tutte le procedure di gara. Ad oggi questa possibilità è prevista con esclusivo riferimento alle procedure aperte e per i soli settori speciali nonchè, per i settori ordinari, in via temporanea fino al 31 dicembre 2020. L'estensione della regola consentirebbe di esaminare in via prioritaria l'offerta e solo in un secondo momento la documentazione amministrativa del solo concorrente risultato aggiudicatario, con evidente notevole risparmio di tempi e di semplificazione dell'attività (molto complessa) di verifica dei requisiti. Garanzia provvisoria L'articolo 93 prevede la prestazione da parte dei concorrenti di una garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, che viene incamerata nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non proceda alla stipula del contratto. In un momento in cui per le imprese qualunque costo aggiuntivo rappresenta una difficoltà ulteriore, questa garanzia potrebbe essere eliminata. D'altro canto, nel caso in cui il concorrente aggiudicatario non desse seguito all'offerta non procedendo alla stipula del contratto – ipotesi
abbastanza remota, specie in un mercato che si immagina molto attento alle occasioni di lavoro - l'ente appaltante potrebbe stipulare il contratto con il secondo classificato, senza particolari aggravi procedimentali. Offerte anomale Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, il meccanismo di esclusione automatica delle offerte ritenute anomale dovrebbe operare in via generalizzata per tutti gli appalti sotto soglia, e quindi anche nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a dieci. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, andrebbe lasciato alla discrezionalità dell'ente appaltante stabilire se una determinata offerta è sospetta di anomalia – e quindi soggetta a procedimento di verifica - senza determinazione di soglie prefissate. D'altro canto la stessa natura di questo criterio di aggiudicazione comporta che l'ente appaltante abbia evidenza di una serie articolata di elementi di cui si compone l'offerta – e non di un semplice numero – da cui poter ragionevolmente dedurre gli eventuali profili di anomalia. Subappalto Eliminazione dei limiti quantitativi al subappalto, sia quello generale riferito all'intero importo del contratto che quello specifico relativo alle opere superspecialistiche, fermo restando la facoltà degli enti appaltanti di stabilire autonomamente e di volta in volta specifici limiti in relazione ai singoli appalti. Ciò peraltro in coerenza con le indicazioni contenute nelle note sentenze della Corte di Giustizia. Inoltre, eliminazione in via definitiva dell'indicazione in sede di offerta della terna dei subappaltatori – ad oggi l'obbligo di indicazione è sospeso ma solo fino al 31 dicembre 2020 – ma anche dei lavori che il concorrente intende affidare in subappalto. Quest'ultima indicazione, in particolare, perde molto del suo significato se non è più correlata a un limite quantitativo del subappalto. Sarà in fase esecutiva che il concorrente dovrà dimostrare che il subappaltatore è qualificato in relazione ai lavori ad esso affidati. Infine, a bilanciamento di un maggiore liberalizzazione del subappalto, generalizzazione del pagamento diretto dei subappaltatori da parte dell'ente appaltante. Varianti Riscrittura della disciplina delle varianti con poche norme chiare, estrapolando tale disciplina dall'articolo 106 che da sempre è fonte solo di dubbi e di difficoltà interpretative. Andrebbe anche individuato un limite quantitativo massimo (ad oggi c'è un riferimento al 50% dell'importo del contratto originario contenuto nell'articolo 106, ma anch'esso poco chiaro). Sospensione L'articolo 107, coerentemente all'impostazione tradizionale che disciplina la fase esecutiva dei contratti, prevede che in caso di sospensione all'appaltatore non spetti alcun indennizzo, se non in casi specifici. Tenuto conto che nel contesto emergenziale degli ultimi mesi la sospensione ha costituito non più un istituto da attivare in via eccezionale e in relazione a fattispecie specifiche ma una prassi generalizzata e spesso obbligata, si dovrebbe introdurre un meccanismo di equo compenso a favore dell'appaltatore (da estendere peraltro anche in relazione ai maggiori oneri conseguenti all'incremento delle misure di sicurezza in fase esecutiva). Settori speciali Eliminazione di tutti i rinvii che rendono applicabili ai settori speciali disposizioni proprie dei settori ordinari, lasciando ampia autonomia di autoregolamentazione ai singoli enti appaltanti. Ricorsi davanti al giudice amministrativo Per un periodo di tempo predeterminato, estensione a tutti gli appalti delle previsioni che l'articolo 125 del Codice del processo amministrativo detta per le grandi infrastrutture
strategiche. Di conseguenza: necessità di tener conto, ai fini della decisione in ordine alla sospensiva, dell'interesse dell'ente appaltante alla realizzazione dell'opera e alla rapida conclusione della procedura di gara; l'eventuale successivo annullamento dell'aggiudicazione non incide sul contratto già stipulato, ma dà luogo esclusivamente al risarcimento del danno per equivalente. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 4/4
30 Apr 2020 Ppp, il Consiglio di Stato boccia il contratto standard del Mef: è competenza Anac (ma va coinvolto anche il Mit) Mauro Salerno Se non è una bocciatura poco ci manca. Il Consiglio di Stato riporta alla casella di partenza la bozza di contratto-standard elaborata dal ministero delle Finanze con l'obiettivo di uniformare le regole per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione delle opere pubbliche in partenariato pubblico privato. Per i giudici di Palazzo Spada - massimo organo consultivo dello Stato - se vuole avere l'efficacia di un contratto-tipo (cui le stazioni appaltanti devono in qualche modo adeguarsi o discostarsi motivando) il modello preparato dal ministero dell'Economia deve essere adottato dall'Anac, secondo le procedure richiamate dal codice degli appalti (art. 213, comma 2). Viene così bocciata l'idea «di una solitaria approvazione da parte del Ministero richiedente», cioè l'Economia. «Solo l'Anac, infatti -argomenta il Consiglio di Stato nel parere rilasciato ieri (n. 830/2020) -, ha attribuito dalla legge il compito di assicurare la "omogeneità dei procedimenti amministrativi" e di favorire "lo sviluppo delle migliori pratiche" (art. 213, comma 2, Codice); se tali compiti fossero demandati alle singole amministrazioni, infatti, verrebbe in radice frustrata la possibilità di assicurare l'omogeneità dei procedimenti». Senza un'adozione formale da parte dell'Anac, spiega il Consiglio di Stato, «l'atto in questione potrà rimanere un utile ausilio per le pubbliche amministrazioni che, tuttavia, non saranno obbligate a considerarlo quale contratto- tipo anche sotto il profilo delle relative conseguenze giuridiche». Dunque, un'utile bussola per prendere delle decisioni, ma nulla di più. Non che il Consiglio di Stato sottovaluti lo strumento. Anzi. I giudici danno atto che la formula del partenariato pubblico privato «in particolar modo nell'attuale periodo di grave crisi economica e finanziaria del Paese, se ben utilizzato può costituire un volano per la ripresa economica», perché garantisce l'apporto di risorse private nel settore pubblico, allentando «le restrizioni di bilancio». Proprio «in ragione dell'importanza dello strumento» però Palazzo Spada invita il Mef a coinvolgere oltre all'Anac anche la Presidenza del Consiglio (cui spetterebbe una sorta di ruolo di coordinamento) e il ministero delle Infrastrutture. Meglio aspettare il regolamento unico e ampliare il raggio d'azione Altro suggerimento è quello di attendere l'adozione del regolamento unico del codice appalti, in modo da non rimanere spiazzati da eventuali correzioni normative con la conseguenza di pubblicare un contratto già superato dai fatti. Infine arriva l'invito a non limitare il raggio d'azione al Ppp, allargando lo sguardo alle altre forme di partenariato come «finanza di progetto, locazione finanziaria.,contratto di disponibilità, affidamento a contraente generale». La scelta di occuparsi solo del Ppp, si legge nel parere «rischia di essere riduttiva perché soprattutto in un contesto economico qual è quello 1/2
attuale, l'utilizzo degli altri strumenti di partenariato pubblico-privato potrebbe ancor di più consentire la realizzazione di opere senza particolari impegni finanziari da parte dello Stato». Appalti con gara nelle vecchie concessioni, subappalti per le nuove Nonostante l'invito a riconsiderare praticamente daccapo sia la procedura di approvazione che i contenuti dello schema di contratto il Consiglio di Stato non si sottrae alla richiesta del Mef di chiarire alcuni aspetti controversi. Uno dei quesiti di maggiore impatto riguarda l'obbligo (o meno) per i concessionari di affidare gli appalti a valle della concessione con gara. Dopo aver ricostruito il quadro normativo Palazzo Spada conclude che l'obbligo di procedere con gara vale sicuramente per «le concessioni già in essere» che siano state aggiudicate in precedenza senza gara. «Solo in questo modo - scrivono i giudici - si garantirà la concorrenza». Gare obbligatorie anche per gli appalti affidati da concessionari che sono anche amministrazioni aggiudicatrici, «ove,con il termine amministrazione aggiudicatrici si intendono "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti». Nel caso di lavori pubblici affidati da concessionari diversi - e che dunque sono stati scelti con gara - l'indicazione del Consiglio di Stato è quella di ricorrere al subappalto, «più che all'appalto». Evitando in questo modo la necessità di fare una gara. Un'altra risposta arriva sulle fattispecie che permettono di modificare i contratti in corsa senza dover rimettere in gioco l'intera concessione. Qui il Consiglio di Stato frena gli estensori dello schema del contratto-standard sulla possibilità di ampliare la lista dei casi previsti dal codice, includendo nuovi «eventi di disequilibrio» da poter risolvere con modifiche al contratto. Il rischio è quello di dare la stura ai ricorsi. Per questo il parere «osserva che in relazione a tale delicato profilo sia sommamente opportuno fare esclusivamente un rinvio alle disposizioni di legge, onde evitare che il sovrapporsi delle regole possa generare contenzioso». No comment sul riparto degli oneri tra concedente e concessionario in relazione ai permessi e autorizzazioni perchè nello schema non ci sarebbero gli elementi utili a valutare la proposta fatta dal Mef, mentre arriva un sostanziale via libera all'idea di prevedere che alla fine del periodo di gestione, a certe condizioni, l'opera torni al concedente «senza il pagamento di un valore residuo» P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
30 Apr 2020 Risoluzione del contratto, il ricorso non salva l'impresa dall'esclusione Mauro Salerno Ricorrere al giudice per contestare la risoluzione di un contratto per inadempimento non garantisce un salvacondotto per la partecipazione alle gare d'appalto. Anche in attesa che il giudice civile si pronunci in favore della stazione appaltante o dell'impresa, le amministrazioni che indicono nuove gare d'appalto possono sempre escludere il concorrente giudicandolo inaffidabile. A ribadire il principio è la Corte di Giustizia europea con l'ordinanza n. 552/18. Nella pronuncia innescata da un ricorso presentato dalla coop Indaco Service, il giudici europei contestano che una norma nazionale possa impedire alla Pa di escludere un'impresa protagonista di una risoluzione contrattuale per il solo fatto che quella risoluzione sia oggetto di un ricorso su cui deve pronunciarsi un giudice. Per la Corte Ue, anche in attesa del giudizio, la Pa deve sempre poter esprimere una valutazione propria e motivata sull'affidabilità dell'operatore coinvolto nella vicenda. La pronuncia prende le mosse da una versione del codice appalti (articolo 80, c. 5, lett. c) che permettevano l'eslusione di un concorrente incappato in una vicenda di risoluzione anticipata del contratto solo se quella risoluzione risultava «non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio». Di qui la censura dei giudici Ue che ricordano come le regole europee (articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24 ) affidano «all'amministrazione aggiudicatrice, e ad essa sola, e non ad un giudice nazionale, il compito di valutare, nella fase della selezione degli offerenti, se un candidato o un offerente debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto». Va detto però che nel frattempo, anche a causa di altre vicende simili contestate dalla Corte europea, le norme italiane sono state adeguate alle indicazioni europee. Nell'articolo 80 non trova più spazio l'inciso che limitava il raggio di azione delle stazioni appaltanti in questi casi e al comma 10bis dello stesso articolo è stata aggiunta una clausola che stabilisce che nell'attesa di definizione del giudizio spetta alla stazione appaltante valutare la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dell'impresa dalla gara. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 1/1
30 Apr 2020 Centro Italia, autocertificazioni e procedure accelerate per dare una scossa alla ricostruzione Marco Ludovico L’anno zero della ricostruzione dopo il terremoto 2016 può finire soltanto con una svolta nelle procedure. Impantanate alla faccia di 50mila sfollati tuttora arrangiati in soluzioni di ogni genere. I dati più recenti sono inauditi. Nonostante 6,1 miliardi disponibili per i privati, i contributi erogati finora ammontano a 350 milioni. Poco, troppo poco, visto che le case danneggiate dalle scosse in Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo sono quasi 80mila. Un disastro anche la rinascita dell’edilizia pubblica, scuole e chiese comprese. I fondi a disposizione sono 2,9 miliardi, ormai agli sgoccioli perchè già impegnati 2,8 mdi. Ma i progetti approvati sono soltanto 2.600; quelli avviati, appena 650; i conclusi, è incredibile, 28: in media poco più di uno su cento approvati. È il solito paradosso delle somme pubbliche stanziate, in fin dei conti, senza riuscire a produrre effetti concreti. La lentezza delle procedure è un altro dato desolante. Nella ricostruzione privata i tempi medi di approvazione delle pratiche sono pari a 300 giorni. Un quadro insostenibile dopo quattro anni. Ancor peggio con l’emergenza COVID-19. Proprio oggi, però, il commissario di governo Giovanni Legnini - nominato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e insediatosi il 20 febbraio - riunisce la cabina di coordinamento con i governatori e i rappresentanti dei sindaci. Sul tavolo dell’incontro una delle due scommesse decisive di Legnini. La parola d’ordine è autocertificazione. Chiave di volta, secondo la proposta, per sbloccare una volta per tutte la ricostruzione dei privati. Quella, se si vuole, con le aspettive finora più frustrate e deluse sulla pelle dei terremotati. Lo schema ipotizzato dal commissario si fonda sui principi di semplificazione stabiliti dalla legge 156 del 2019. I professionisti con la responsabilità di certificare i progetti allegati alle domande di contributo attraverso la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) conquistano un ruolo centrale e sono premiati con una maggiorazione delle parcelle. Gli uffici speciali - prima affogati nelle interminabili istruttorie di ogni singola domanda - ora faranno i controlli di legittimità preventivi, e di sostanza successivi, anche sui cantieri. Per le pratiche scatta la la procedura ordinaria superando il pantano delle legislazioni speciali. Si fissano durate certe per l’esame delle domande di contributo: per la firma del decreto di concessione massimo 100 giorni se si viene estratti dai controlli a sorteggio - uno su cinque - altrimenti si riducono a 60-70 giorni. I tempi medi oggi, come detto, sono di circa dieci mesi. Un po’ meglio in Umbria, un po’ peggio nelle Marche. Nell’ordinanza alla firma di Legnini dopo il 1/2
confronto con i governatori e i sindaci ogni attore della procedura ha un ruolo definito, con relativa responsabilità. Sono previsti poteri sostitutivi e meccanismi di silenzio assenso. Le procedure sono snellite e semplificate ma non va perso il rigore. Così quando le conferenze dei servizi regionali devono esprimere pareri in caso di vincoli la partecipazione dei componenti è considerata «dovere d’ufficio». Lo snellimento coinvolge anche Prevede procedure più semplici, eliminandol’eliminazione dell’obbligo di molte autorizzazioni. Si dà poi piena legittimità agli edifici preesistenti uscendo dal ginepraio della pretesa di documenti a volte introvabili o imprecisi. La semplificazione non vale solo non erano stati già stati contestati abusi in precedenza. L’obiettivo del commissario è di raddoppiare subito i cantieri aperti. Già pochi, circa 3mila, bloccati per giunta con l’emergenza COVID-19. La procedura accelerata si applica a tutta la ricostruzione privata, danni lievi e danni gravi e per tutti i progetti che non superano determinati limiti di spesa: 7,5 milioni per gli aggregati, due per i danni gravi, 600 mila per i danni lievi. Secondo le stime dell’ufficio del commissario di governo, è una platea riguardante l’80% dei lavori da fare. L’altra grande scommessa punta alla ricostruzione degli edifici pubblici. La partita in questo caso diventa politica ma le ricadute restano a tutti gli effetti a vantaggio o meno delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e 2017. I fondi, intanto, vanno rimpinguati: ci sono ormai soltanto 100 milioni dei 2,9 miliardi messi allora sul piatto dallo Stato. Il tema del rilancio su vasta scala delle opere pubbliche attraversa tutto il dibattito in corso con l’economia in crisi per l’epidemia del coronavirus- Figuriamoci il suo valore speciale, ancor di più, per le zone terremotate. Legnini è in contatto con l’Esecutivo. L’obiettivo è individuare almeno alcune misure per sbloccare le opere pubbliche interessate dal terremoto. Poi, se ci sono gli spazi, dare nuovo ossigeno finanziario alla dotazione ormai esaurita. Una sfida, tutta da vincere, per smentire la sfiducia diffusa e consolidata davanti ai troppi ruderi di abitazioni squarciate dal terremoto e ancora senza un intervento da quattro anni. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
30 Apr 2020 Gare, il sequestro penale dei conti correnti non è causa di esclusione a cura della redazione PlusPLus24 Diritto Contratti della pubblica amministrazione - Esclusione dalla gara - Sequestro penale preventivo dei conti correnti e crediti ex articolo 321 del Cp - Articolo 80, comma 5, lettera c), del Dlgs 50/2016 - Inapplicabilità. Il sequestro penale preventivo dei conti correnti e crediti ex articolo 321 del Cp non può ricomprendersi tra le cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), del Dlgs 50/2016, che ricomprende situazioni oggetto di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, se sussumibili nella categoria di «gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la (sua) integrità o affidabilità» dell'operatore economico. Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza del 2 aprile 2020, n. 2245 Contratti della Pa - Affidamento - Gara - Requisiti di partecipazione - Requisiti generali e speciali - Possesso - Necessità - Estensione I requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità ; il principio della continuità del possesso dei requisiti esige dunque che gli stessi siano posseduti ininterrottamente in tutte le fasi della procedura e che la loro perdita, ancorché temporanea, impone l'esclusione della concorrente dalla gara. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 17 aprile 2020, n. 2443 Contratti della Pa - Affidamento - Gara pubblica - Anomalia dell'offerta - Valutazione delle offerte - Commissione - Punteggio numerico - Assegnazione - Sufficiente motivazione Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina id gara, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo, e da rendere ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 17 aprile 2020, n. 2442 1/2
Procedura aperta - Appalto integrato - Aggiudicazione definitiva - Requisiti di qualificazione - Perdita nelle more della stipula del contratto - Escussione della polizza fideiussoria - Art. 75, D.Lgs. n. 163/2016 L'incameramento della cauzione provvisoria è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all'esclusione. Consiglio di Stato, Sezione 5, Sentenza del 14 aprile 2020, n. 2389 P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
30 Apr 2020 Rinnovabili, in Lombardia e Piemonte al via gara congiunta dei gestori del servizio idrico M.Fr. Vale quasi 139 milioni di euro (esattamente 138.879.408 euro) la gara il valore complessivo per un totale di 939.892 MWh calcolati sul fabbisogno delle 22 aziende totalmente pubbliche che gestiscono il servizio idrico integrato di più di 11 milioni di utenti. La gara, a prezzo fisso, è stata lanciata a nome di i Water Alliance - Acque di Lombardia, la rete di imprese costituita dalle aziende idriche in house della Lombardia. Lo scopo è soddisfare in ottica green il fabbisogno delle imprese coinvolte con l'obiettivo di ridurre le bollette per gli utenti, visto che, spiega una nota del gruppo, «l'energia elettrica incide infatti per il 25% sui costi complessivi di gestione del servizio idrico, che si traduce in circa 12 euro all'anno per ogni utente servito». Inoltre, la fornitura di energia rinnovabile consentirà di tagliare di oltre 290mila tonnellate le emissioni di CO2. La gara è suddivisa in tre lotti. Per le offerte c'è tempo fino al 18 maggio. «Il Green Deal e l'obiettivo di un'Europa a impatto climatico zero - dice Alessandro Russo, presidente di Gruppo Cap e portavoce della Water Alliance Lombardia - passano da iniziative come queste, che vedono 22 aziende fare rete e portare avanti una visione comune, incentrata sulla sostenibilità e su servizi innovativi per i cittadini come l'energia pulita. Prova ne è che, giunti al terzo anno consecutivo, la gara acquisisce sempre più rilevanza in termini economici e di numero di aziende coinvolte». Il bando di gara Il capitolato I documenti di gara P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 1/1
Emergenza COVID-19: Il decreto-legge #CuraItalia sulla Gazzetta con nuove modifiche e 5 deroghe al Codice dei contratti 30/04/2020 Sul supplemento rodinario alla Gazzetta ufficiale n. 16/L alla Gazzetta ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”. Nello stesso supplemento è stato, anche, pubblicato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto #CuraItalia) coordinato con la legge di conversione. La legge di conversione del decreto legge conferma quanto previsto nel decreto legge stesso relativamente alle modifiche e deroghe al Codice dei contratti di cui al Decreto Legilsatibo 18 aprile 2016. Sia la modifica che le deroghe sono qui di seguito dettagliatamente esposte Modifica all’articolo 35. Comma 18 del Codice dei contratti Con l’articolo 91, comma 2 del D.L. #CuraItalia viene introdotta una modifica all’articolo 35, comma 18 del Codice dei contratti e nel dettaglio il secondo periodo del comma stesso viene così modificato: “L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ella prestazione. …….” In pratica con la modifica introdotta è possibile erogare l’anticipazione amche nel caso di lavori di somma urgenza. Deroga contenuta nell’articolo 72, comma 2 Nell’articolo 72, comma 2, lettera a) del D.L. #CuraItalia è precisato che “i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e ciò val quanto dire che, sino al 31/12/2020 agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo 72 per l’utilizzazione del “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione una serie di iniziative, può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicizzazione di un bando di gara e, quindi, può essere applicato direttamente il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, senza il rispetto di nessuno dei vincoli imposti al comma 2 dello stesso articolo 63. COVID-19 La riapertura dei cantieri nella fase 2 Guida teorico-pratica alla redazione del protocollo anticontagio Scopri di più sul gruppo di acquisto Deroga contenuta nell’articolo 75, comma 1
Nell’articolo 75, comma 1 del D.L. #CuraItalia è precisato che “sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»” In pratica potrà essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicizzazione di un bando di gara e, quindi, può essere applicato direttamente il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 63, comam 2, lettera c) del Codice dei contratti. Deroga contenuta nell’articolo 86, comma 2 Nell’articolo 86. Comma 2 del D.L. #CuraItalia è precisato che “In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l’adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, fino al 31 dicembre 2020 è autorizzata l’esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all’articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori” Ciò val quanto dire che al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, la spesa dieuro 20.000.000 nell’anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché perl’attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli potrà essere utilizzata, così come disposto dall’articolo 163, comma 1 del Codice dei contratti disponendo, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori anche al di fuori del limite di 200.000 euro (come disposto al comma 8 dello stesso articolo 16) o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Deroga contenuta nell’articolo 99, comma 3 Con l’articolo 99, comma 3 del D.L. #CuraItalia è precisato che “Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.”. Deroga contenuta nell’articolo 120, comma 3 Nell’articolo 120, comma 3, comma 3 del D.L. #CuraItalia è precisato che “Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Ciò val quanto dire che mel caso in cui non sia possibile fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza e/o di dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme, le istituzioni scolastiche provvedono all’acquisto anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: LAVORI PUBBLICI Codice dei contratti Coronavirus #CuraItalia Documenti Allegati Legge 24/04/2020, n. 27 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Link Correlati Speciale Coronavirus COVID-19
Emergenza Covid-19 e Cantieri edili: le attività di costruzione consentite e sospese fino al 3 maggio e dal 4 maggio 2020 30/04/2020 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" sono cambiate le misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza Covid-19 che saranno applicate su tutto il territorio nazionale a partire dal 4 maggio 2020. Il nuovo DPCM proietta il Paese in una fase di transizione che dovrebbe proiettarci in quella che già molti chiamano Fase 2. Tra le modifiche apportate alle misure precedentemente adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, da segnalare quelle relative ai codici ATECO delle attività che potranno aprire a partire dal 4 maggio 2020. Emergenza Covid-19 e Cantieri edili: le attività di costruzione consentite e sospese fino al 3 maggio 2020 Entrando nel dettaglio, riportiamo di seguito la lista delle attività, di interesse delle costruzioni in genere già autorizzate e quelle per le quali è stata esposta la sospensione sino al 3 maggio 2020. COVID-19 La riapertura dei cantieri nella fase 2 Guida teorico-pratica alla redazione del protocollo anticontagio Scopri di più sul gruppo di acquisto Emergenza Covid-19 e Cantieri edili: le attività consentite fino al 3 maggio 2020 42. INGEGNERIA CIVILE 42.1. COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 42.11. Costruzione di strade e autostrade 42.11.0. Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali costruzione di autostrade, strade, altri passaggi per veicoli e marciapiedi lavori di superficie per strade, autostrade, ponti o gallerie: asfaltatura di strade, pavimentazione in pietra, posa di porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di altri segnali, installazione di barriere di sicurezza, cartelli segnaletici stradali non luminosi e simili – costruzione di piste di campi di aviazione. Dalla classe 42.11 sono escluse:
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