Consiglio Nazionale dei Geologi
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Data 28-06-2019 Pagina 13 Foglio 1 a dei rie rcat ri liaia di vulcani LA PUBBLICAZIONE risalita dal permafrost marziano, «Per questa ragione abbiamo ag· sarebbe avvenuta infatti solo 370 giunto una seconda analisi, quel· SCIENZA La scoperta, pubblicata su «Scientific Reports» di Nature Re· milioni cli anni fa. «Per prima co· la frattale, in grado di restituirci search porta la firma del team sa · spiega De Toffoli · abbiamo una stima della profondità: dob· PADOVA Non uno, non dieci, ma osservato le immagini della su- biamo infatti immaginare ì vulca migliaia. Talmente tanti, e finora coordinato da Barbara De Toffoli ignoti, da rimettere in discussio del Dipartimento cli Geoscienze. perficie che la Context Camera a ni cli fango continua De Toffoli - ne l'attività ipotizzata su Marte e Il sottosuolo cli Marte è ancora un bordo cli Mars Heconnaissance non come edifici singoli e scolle· aprire un nuovo scenario su ambiente poco studiato a causa Orbiter ha acquisito. Siamo stati gati, ma come una rete di frattme quanta acqua sia in effetti rima cli una barriera tecnologica che quindi ìn grado di capire che que- che coinvolge uno spessore della sta nelle profondità del pianeta non permette il sondaggio appro· sti allineamenti cli strutture po· crosta pari a 18 km dove abbiamo rosso. L'ipotesi di vita marziana, fondito come quello che è possibi tessero essere interpretati come ipotizzato essere la sorgente dei insomma, potrebbe essere più vi·· le sviluppare sulla Terra. Per pri centri di emissione cli fluidi e sedi· materiali emessi». Marte è uno mi, i ricercatori patavini hanno menti. Successivamente abbia- dei principali canclidati di studio cina. mo c!assato le caratteristiche pe· per la ricerca cli vita. «Noi abbia Nella zona di Arcadia Planitia applicato una combinazione di un'ampia regione delle pianure culiari e comuni di questi miglia·· mo individuato - tira le somme la del nord di Marte un gruppo di ri· analisi geomorfologica e analisi ia cli vulcani marziani e li abbia· ricercatrice padovana - un am cercatori padovani ha rinvenuto frattale ai vulcani di fango studia mo paragonati con strutture simì- biente in cui significative quanti un'area di 12.000 km2 con miglia ti per poi creare un collegamento li, sia terrestri che marziane, indi· tà d'acqua sono state presenti in ia cli vulcani di fango, ci.oè edifici tra fonne di superficie e i livelli di vicluando una morfologia presso- forma liquida in un tempo molto di emissione prodotti dalla risali permafrost nel sottosuolo. La ché identica a quelle in esame». recente, questo rende l'areaacl al ta cli acqua. sedimenti e gas anzi· produzione di migliaia di vulcani Ma un'osservazione della sola to potenziale. e quindi attraente, ché dall'emissione cli lave. di fango, dovuta alla mobilizza morfologia non è sufficiente per per lo sviluppo cli studi astrobio zione di grosse masse d'acqua in discrìminare il tipo di struttura. logici». Federica Cappellato '.O RIPRODULIONF. RIS[RVATA È LA CONFERMA CHE NEL PIANETA ROSSO C'E ACQUA: INDIVIDUATA UN'AREA DI 12MILA CHILOMETRI QUADRATI MONTAGNE MARZIANE Sul pianeta rosso c'è acqua, lo dice anche la scoperta dei ricercatori padovani Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
28 Giu 2019 Dl Crescita, sì definitivo del Senato: dalle scuole al fondo salva-opere tutte le novità per le costruzioni Massimo Frontera Via libera definitivo del Senato al decreto crescita: la fiducia è stata approvata con 158 sì, 104 no e 15 astenuti. Per il provvedimento si apre la fase dei provvedimenti attuativi. Tra le misure subito operative c’è il primo taglio sull’Imu pagata su capannoni e immobili strumentali. Tra le numerose misure di interesse delle imprese, ce ne sono alcune molto importanti per quelle che operano nell'edilizia, in particolare nell'edilizia privata. Ecco le dieci novità di maggiore impatto sul settore delle costruzioni, anche se in alcuni casi - tariffe Inail e deduzione Imu - l'effetto è differito al 2023. 1 - Valorizzazioni edilizie Per le imprese che operano nell'edilizia privata, l'articolo 7 del Dl Crescita contiene una delle misure di maggior rilievo per l'edilizia. La norma introduce, fino al 31 dicembre 2021, un regime fiscale agevolato per i fabbricati che vengono acquistati dalle imprese, valorizzati e ceduti sul mercato entro dieci anni (dall'acquisto). Più esattamente, invece dell'imposta ordinaria sui trasferimenti immobiliari (9%), viene introdotta una imposta ipocatastale fissa di 200 euro. L'agevolazione è condizionata all'esecuzione di interventi di valorizzazione - demolizione e ricostruzione, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – condotti nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energica nZeb, A o B. L'agevolazione, inoltre, si applica anche alle operazioni esenti da Iva. Nel corso dell'intervento è consentito anche l'ampliamento del fabbricato originario, se ammesso dalle norme urbanistiche. L'agevolazione viene mantenuta anche se la vendita avviene per singole unità immobiliari e comunque a patto di aver venduto almeno il 75 % del volume del nuovo fabbricato. In caso contrario, scattano le imposte ordinarie, più una sanzione del 30% più gli interessi di mora. 2 - «Magazzino» delle imprese/1. Esenzione Tasi dal 2022 Un'altra importante novità è l'esenzione della Tasi sugli immobili delle imprese destinati alla vendita. Anche in questo caso, come la misura che riguarda la riduzione delle tariffe Inail (si veda oltre), la novità non ha un impatto immediato, ma decorre dal 1 gennaio 2022. L'agevolazione è condizionata al fatto che l'immobile non sia né venduto né affittato in qualsiasi modo. 3 - «Magazzino» delle imprese/2. Deduzione totale Imu dal 2023 Novità positive per le imprese anche per quanto riguarda l'imposta municipale sugli immobili a carico degli immobili delle imprese destinati alla vendita. Il Dl Crescita, coerentemente con la progressiva deducibilità dell'imposta su questo tipo di beni, sancisce la totale deducibilità
dell'Imu a partire dal 2023 ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. 4 - Si amplia il Sismabonus sull'acquisto di case Viene estesa anche alle zone di rischio sismico 2 e 3 l'agevolazione del cosiddetto "sismabonus acquisti", che riconosce una detrazione del 75%-85% (a seconda, rispettivamente, se il miglioramento sismico conseguito è di una classe o di due classi) agli acquirenti di immobili acquistati dalle imprese, sottoposti a interventi di miglioramento sismico, e venduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Sono ammessi all'agevolazione gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazioni volumetriche. L'agevolazione si applica a partire dal 1 gennaio 2017 e scade il 31 dicembre 2021. L'importo massimo di spesa è confermato a 96mila euro per singola unità immobiliare. 5 - Ecosismabonus. Utilizzo della detrazione come sconto sui lavori Una ulteriore novità in tema di sgravi fiscali sugli interventi edilizi prevede che il titolare dello sgravio fiscale dell'eco-bonus o del sima-bonus possa scegliere di utilizzare la detrazione come uno sconto sull'importo dei lavori effettuati dall'impresa. La somma viene anticipata all'impresa diventando credito d'imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo). L'impresa a sua volta potrà cedere tale credito d'imposta (corrispondente allo sconto applicato al proprietario) ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta ovviamente confermata la non cedibilità a banche e intermediari finanziari. 6 - Edilizia scolastica, trattativa privata fino a 5,5 milioni di euro In tema di appalti pubblici c'è la conferma del "blitz" sugli appalti per la messa in sicurezza di edifici di edilizia scolastica. Modificando il codice dei contratti, il Dl Crescita introduce una speciale deroga - limitata temporalmente al periodo 2019-2021 - che consente di mandare in gara, con procedura negoziata, appalti di edilizia scolastica di importo fino a 5,5 milioni di euro circa (soglia comunitaria). Più esattamente, la norma prevede che comuni e province potranno mandare in gara gli appalti di edilizia scolastica (inclusi nella programmazione approvata dal Miur) avvalendosi di Consip (per i servizi) e di Invitalia (per i lavori). Se però questi due soggetti aggregatori non pubblicano i bandi entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, questi ultimi potranno procedere alla gara, con procedura negoziata consultando almeno 15 operatori. I lavori potranno riguardare la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. La norma contiene inoltre un'altra misura - questa volta di portata generale - che consiste nell'obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dalla fine dei lavori. 7 - Torna il superammortamento Il cosiddetto superammortamento (130%) sugli investimenti in nuovi beni strumentali da parte delle imprese viene riaperto a partire dal 1° aprile 2019. Rispetto alla precedente agevolazione, viene introdotto il tetto massimo fissato a 2,5 milioni di euro. L'agevolazione è rivolta a tutti i titolari di reddito d'impresa, agli artigiani e ai professionisti. Gli investimenti da assoggettare all'agevolazione devono essere stati fatti tra il 1° aprile 2019 e il 31 dicembre 2019. Tuttavia, sono assoggettabili all'agevolazione anche gli investimenti fatti entro il 30 giugno 2020, a patto che entro il 31 dicembre 2019, sia stato accettato l'ordine e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del valore dell'investimento. Restano esclusi dal superammortamento gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto. 8 -Riduzione delle tariffe Inail, dal 2023
La misura per la riduzione delle tariffe Inail a carico delle imprese andrà ad effetto solo a partire dal 2023. L'intervento del legislatore è stato principalmente di tipo finanziario, prevedendo lo stanziamento necessario a copertura (sia a causa delle minori entrate, sia a causa dei maggiori oneri da sostenere) graduale a partire dal 2023 e poi stabile dal 2031 in poi. Più esattamente, lo stanziamento è relativo al 2023 (630 milioni), 2024 (640 milioni), 2025 (650 milioni), 2026 (660 milioni), 2027 (671 milioni), 2028 (682 milioni), 2029 (693 milioni), 2030 (704 milioni) e dal 2031 in poi (con 715 milioni per anno). 9 - Il fondo di garanzia per le Pmi si allarga all'edilizia Una delle modifiche di rilevo introdotte nel corso della discussione parlamentare riguarda la possibilità concessa alle imprese dell'edilizia di poter accedere alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi introdotto dal Dl Semplificazioni (n.135/2018). La garanzia si applica alle Pmi che hanno crediti con la Pa che sono in difficoltà nella restituzione di finanziamenti bancari. La garanzia copre un importo pari al massimo all'80% dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro. La garanzia è consentita anche alle imprese titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come «inadempienze probabili» entro la data dell'11 febbraio 2019 (secondo quanto risulta alla centrale rischi della Banca d'Italia). 10 Fondo salva-opere (e salva-imprese) La versione definitiva del cosiddetto fondo "salva-opere" prevede un rientro fino al 70% dei crediti insoddisfatti di imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici, in caso di fallimento dell'appaltatore o dell'affidatario dei lavori. Il fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, e si applica a tutte le gare di lavori da 200mila euro in su e a tutte le gare di servizi da 100mila euro in su. La misura prevede che sia il Mit a erogare i fondi, sulla base della certificazione dei crediti insoddisfatti effettuata dalle amministrazioni aggiudicatarie su richiesta degli interessati. Per le somme versate dal Fondo, il ministero è surrogato nei diritti dei soggetti che hanno ricevuto il contributo nell'ambito della procedura concorsuale. Il meccanismo di funzionamento del fondo e le modalità di erogazione dovranno essere definite con un Dm attuativo interministeriale Infrastrutture-Economia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. In attesa dell'entrata a regime del meccanismo di alimentazione del Fondo, vene assegnata a quest'ultimo, una dote di 42,5 milioni di euro (suddivisa in due annualità) da destinare alla soddisfazione dei crediti maturati a seguito di procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione. Dal fondo salva opere sono esclusi gli appalti aggiudicati da enti locali (comuni, città metropolitane e province, anche autonome) e regioni. I versamenti vanno effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dal general contractor entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Il versamento va fatto allo Stato, le somme vengono successivamente assegnate al F. Il committente o il general contractor, «svolte le opportune verifiche» certifica il credito. La certificazione viene poi trasmessa al Mit e costituisce la prova del credito nei confronti del Fondo. La certificazione è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
28 Giu 2019 Appalti, sprint nei primi cinque mesi dell'anno: +60% per i valori sulla spinta di comuni e ferrovie Alessandro Lerbini Il mercato dei lavori pubblici continua a spingere sull'acceleratore. Dopo i primi cinque mesi dell'anno segni largamente positivi per il numero dei bandi e del valore degli interventi. Secondo il monitoraggio dell'osservatorio Cresme Europa Servizi, da gennaio a maggio sono sttai promossi 9.498 appalti per un importo di 12,916 miliardi. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, le gare crescono del 14,9% e i valori del 60 per cento. Il dato di maggio 2019 include i 3 lotti Telt dell'ammontare di 2,3 milardi per la costruzione del tunnel di base della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario Lione-Torino a partire dagli attacchi lato Francia, cantieri operativi 5, 6/7 e 8. Anche senza questi tre maxiappalti il totale dei primi cinque mesi sarebbe comunque in rialzo. Stazioni appaltanti Le amministrazioni comunali si confermano il primo ente per numero di gare e per valori. Il 61% dei bandi promossi sul territorio nazionale arriva proprio dai municipi: le 5.875 procedure per 2,619 miliardi corrispondono a un incremento del 15% sia per gli avvisi che per i valori. I bandi Telt fanno impennare il risultato delle Ferrovie che totalizzano 2,5 miliardi (+726%) con soli 47 bandi (-6%). Dati in forte rialzo anche per l'edilizia sanitaria, dove sono stati rilevati 408 appalti (+16%) per 1,827 miliardi (+346%), e per l'Anas che ha pubblicato 80 gare (-24%) per 1,129 miliardi (+680%). Classi d'importo Solo segni positivi, dai piccoli tagli ai maxilavori. La fascia delle grandi opere, quella superiore ai 50 milioni, ha visto andare in gara 23 bandi (+27%) per 5,11 miliardi (+175%). Tra 15 e 50 milioni il Cresme ha registrato 73 bandi (+62%) per 1,9 miliardi (+87%). Stesso importo anche tra 5 e 15 milioni (+18%), mentre il grosso delle procedure arriva dai micro lavori finoa 150mila euro (3.357 procedure, il 35% del totale). Top 10 La gara più rilevante di maggio è quella del ministero della Difesa che appalta a Ghedi (Brescia) la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di hangar di manutenzione, linee volo 1 e 2 con 15 hangaretti ciascuna, palazzina Comando e simulatori, warehouse, polo tecnologico, centrali elettriche, opere di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e telecomunicazione per un importo di 121,6 milioni. I dati Cresme di primi cinque mesi dell'anno P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
28 Giu 2019 Piani urbanistici, abusi e condoni edilizi nelle ultime sentenze del Consiglio di Stato a cura della redazione PlusPlus24 Diritto Pianificazione urbanistica - Piano Urbanistico Generale - Approvazione - Impugnazione – Vicinitas - Limiti e condizioni In ambito urbanistico, il mero criterio della vicinitas di un fondo o di una abitazione all'area oggetto dell'intervento urbanistico-edilizio non può ex se radicare la legittimazione al ricorso, dovendo sempre il ricorrente fornire la prova concreta del vulnus specifico inferto dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, quali il deprezzamento del valore del bene o la concreta compromissione del diritto alla salute e all'ambiente. Consiglio di Stato, Sezione 2, Sentenza del 20 giugno 2019, n. 4233 http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33771387 Abusi edilizi - Area agricola - Lottizzazione abusiva - Sanatoria - Inconfigurabilità Nell'ambito di una lottizzazione abusiva non è possibile sanare alcun illecito; a fronte della incompatibilità ontologica tra sanatoria e lottizzazione, a nulla rileva la circostanza che taluni singoli interventi edilizi possano essere stati erroneamente sanati a seguito di istanza di condono, o addirittura che siano stati in ipotesi ab initio assentiti dal Comune, dovendo le singole porzioni di suolo ricomprese nell'area abusivamente lottizzata non essere valutate in modo isolato e atomistico. Consiglio di stato, Sezione 2, Sentenza del 20 giugno 2019, n. 4228 http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33771389 Abusi edilizi - Precedente proprietario autore dell'abuso – Responsabilità – Vendita dell'immobile Il responsabile dell'abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne, a nulla valendo la circostanza dell'avvenuta alienazione dell'immobile in cui il suddetto abuso è stato realizzato ai fini della configurazione di questo tipo di responsabilità. Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza 20 giugno 2019, n. 4251 http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33771349 Condono edilizio - Rilascio - Annullamento in autotutela - Attualità e rilevanza dell'interesse pubblico all'eliminazione del provvedimento di sanatoria rilasciato - Valutazione - Mancanza - Necessità Presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio dei titoli edilizi sono costituiti dall'originaria illegittimità del provvedimento, dall'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata, tenuto conto anche delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari; l'esercizio del potere di autotutela è dunque espressione di una rilevante discrezionalità che non esime, tuttavia, l'Amministrazione dal dare conto, sia pure sinteticamente, della sussistenza dei menzionati
presupposti e l'ambito di motivazione esigibile è integrato dall'allegazione del vizio che inficia il titolo edilizio, dovendosi tenere conto, per il resto, del particolare atteggiarsi dell'interesse pubblico in materia di tutela del territorio e dei valori che su di esso insistono, che possono indubbiamente essere prevalenti, se spiegati, rispetto a quelli contrapposti dei privati, nonché dall'eventuale negligenza o malafede del privato che ha indotto in errore l'Amministrazione. Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 18 giugno 2019, n. 4133 http://www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/#/showdoc/33771379 P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
Decreto Crescita: le principali misure per l'edilizia 28/06/2019 Con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva, rinnovando la fiducia al Governo, l'articolo unico del ddl di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (c.d. Decreto Crescita), nel testo licenziato dalla Camera. Riportiamo di seguito le principali misure previste per il rilancio dell'edilizia. Articolo 7 - Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa L’articolo 7, modificato durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca un regime di tassazione agevolata per incentivare gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso consiste nell’applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti beni.
In particolare, il comma 1, primo periodo dell’articolo 7 dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l’applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna, per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono: alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dal TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettere da b) a d)); all'alienazione degli stessi. Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il conseguimento della classe energetica A, B o NZEB - Near Zero Energy Building. La norma, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all’attuale regime: l’importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo dell’applicazione dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro. Articolo 7-bis - Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita L’articolo 7-bis esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022. In particolare il comma 1 dispone che sono esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo in esame, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Articolo 7-ter - Estensione interventi agevolativi Fondo di garanzia imprese in difficoltà settore edile
L’articolo 7-ter consente, per le piccole e medie imprese del settore edile, specifiche condizioni di accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita dall’articolo 1 del D.L. 135/2018. Tale Sezione speciale è stata istituita, dalla citata norma, per le PMI che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La norma novella in più punti l’articolo 1 del D.L. n. 135/2018. Articolo 8 - Sisma bonus L’articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Articolo 10 - Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico L’articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità. Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
Articolo 19 - Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa L’articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 (a carico delle risorse previste dall’art. 50) del Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10 all’8%, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio. Articolo 25 - Dismissioni immobiliari enti territoriali L’articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L’obiettivo delle modifiche è l’estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici (comma 1) e l’allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato (comma 2). Articolo 26 - Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare (comma 1). Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di caratteristiche indicate (comma 2). Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca. Articolo 30 - Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31
ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. Più in dettaglio, la norma assegna: ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, un contributo pari a 50.000 euro; ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo pari a 70.000 euro; ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, un contributo pari a 90.000 euro; ai comuni con popolazione compresa tra 20.00l e 50.000 abitanti, un contributo pari a 130.000 euro; ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, un contributo pari a 170.000 euro; ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti, un contributo pari a 210.000 euro; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, un contributo pari a 250.000 euro. Sono anche specificate le misure alle quali i contributi sono destinati. In particolare, si tratta di opere pubbliche in materia di: efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica (come specificato nel corso dell’esame presso Camera dei deputati), nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Articolo 30-bis - Norme in materia di edilizia scolastica L’articolo 30-bis, molto criticato dai professionisti del settore, consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013), di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l’affidamento dei lavori di realizzazione. Qualora le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, è consentito agli stessi enti locali di avvalersi di una specifica procedura negoziata, con la consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di lavori sotto-soglia comunitaria. È previsto altresì l’obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza, a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori. Articolo 47 - Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub- affidatarie, sub-appaltatrici e sub- fornitrici L’articolo 47, comma 1 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione (ed il contestuale incremento della dotazione organica) riguarda l’assunzione, come specificato nella Relazione illustrativa, del seguente personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali): 80 unità di elevata professionalità tecnica, da individuare tra architetti, ingegneri, geologi e, come specificato nel corso dell’esame in Commissione, dottori agronomi e dottori forestali; 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici. 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.
Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Articolo 48 - Modifiche ai criteri di ammissione di progetti di efficienza energetica alla disciplina incentivante I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: la nuova disciplina per i contratti sottosoglia 28/06/2019 Dopo un ping pong tra Camera e Senato che ne hanno variato più volte i connotati, con la pubblicazione in Gazzetta della Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) si è finalmente definita la nuova disciplina che riguarda i contratti sottosoglia contenuta nel D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti). Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 20, lettera h) dello Sblocca Cantieri ha introdotto più di una modifica al testo del comma 2 dell’art. 36 del Codice, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori “sottosoglia”, nonché le corrispondenti classi di importo. Tali modifiche rappresentano una delle più importanti novità dell’intervento normativo. In particolare la nuova disciplina prevede che: per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto l’affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10
operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Codice dei contratti: il subappalto dopo lo Sblocca Cantieri 28/06/2019 Tra le modifiche più importanti contenute nel D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019) vi sono senz'altro quelle che riguardano il subappalto. Subappalto per il quale è stata prevista una disciplina transitoria fino al 31 dicembre 2020. L'art. 1, comma 18 dello Sblocca Cantieri prevede, infatti, che nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole con-tenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. A ciò si aggiungono altre semplificazioni di tipo essenzialmente procedurale, che prevedono la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione:
del comma 6 dell'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, per cui non sarà più obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta; del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174 del Codice dei contratti pubblici, in modo che non sarà più obbligatorio che gli operatori economici indichino in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi; delle verifiche in sede di gara previste, per il subappaltatore, dall'art. 80 del codice dei contratti pubblici. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Codice dei contratti: il calcolo delle offerte anomale nel prezzo più basso dopo lo Sblocca Cantieri 28/06/2019 Il D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019), ha modificato pesantemente la disciplina prevista dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) relativa alle offerte anormalmente basse (c.d. offerte anomale). Con l'art. 1, comma 20, lett u) dello Sblocca Cantieri viene modificato l'art. 97 del Codice dei contratti e in particolare il comma 2 è sostituito da un nuovo comma 2 e dai 2-bis e 2-ter, e il comma 3 viene in parte modificato. Con il nuovo comma 2 viene previsto che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. Soglia di anomalia in caso di prezzo più basso e numero offerte ammesse pari o superiore a 15 Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore
di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Quando, invece, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. Soglia di anomalia in caso di prezzo più basso e numero offerte ammesse inferiore a 15 Ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica; e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Con il nuovo comma 2 -ter, al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, è prevista la pubblicazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Piano nazionale degli interventi nel settore idrico: ecco il DPCM con 260 milioni di euro 28/06/2019 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019 recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi»". Con il DPCM viene adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi» che prevede 30 interventi (allegato 1 al DPCM) e 27 interventi e progetti (allegato 2 al DPCM) per un importo complessivo di euro 260.000.000,00. Il DPCM si compone di X articoli e 2 allegati: Art. 1 - Adozione del primo stralcio Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione «invasi» Art. 2 - Modalità di realizzazione degli interventi Art. 3 - Monitoraggio degli interventi Art. 4 - Ricorso a enti pubblici e società in house dello Stato Art. 5 - Aggiornamenti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico Art. 6 - Disposizioni finali Allegato 1 - Interventi finanziati -1° stralcio piano nazionale degli interventi nel settore idrico - "Sezione Invasi" (risorse di cui all'articolo 1 comma 1072 della Legge 205/2017)
Allegato 2 - Interventi e progetti finanziati - 1° stralcio degli interventi del piano nazionale nel settore idrico - "Sezione Invasi" (risorse di cui all'articolo 1 comma 155 della Legge 145/2018) In allegato il DPCM e i due allegati. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 aprile 2019
Decreto Crescita: via ai nuovi bonus casa e alle misure per imprese e professionisti di Paola Mammarella Diventano legge sconti immediati alternativi a ecobonus e sismabonus, Fondo Salva Opere, edilizia scolastica con procedura negoziata fino a 5,5 milioni, azzeramento Tasi su magazzino delle imprese 28/06/2019 - Diventa legge, dopo aver ottenuto la fiducia e il voto finale del Senato, il ddl Crescita. Con 158 voti favorevoli, 104 contrari e 15 astensioni, ieri l'Aula ha approvato, senza variazioni dati i tempi ristretti, le misure per la riqualificazione edilizia ed energetica degli immobili, il sismabonus potenziato sull’acquisto di case antisismiche, lo sconto immediato alternativo all’ecobonus e una serie di incentivi che dovrebbero facilitare la vita a professionisti e imprenditori. Incentivi per la valorizzazione edilizia Fino al 31 dicembre 2021, le imprese che acquistano interi fabbricati per riqualificarli e rivenderli, pagheranno imposte di registro e le imposte ipotecaria e catastale ridotte. Sismabonus per l’acquisto anche in zona 2 e 3
Chi comprerà una unità immobiliare in un edificio demolito e ricostruito in zona 1, 2 o 3, potrà ottenere una detrazione pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita. Sconto al posto di ecobonus e sismabonus I soggetti che effettuano interventi agevolati con l’ecobonus o il sismabonus potranno ricevere dal fornitore uno sconto immediato invece della detrazione fiscale. La detrazione passerà al fornitore, che potrà cederla. Conto termico e monitoraggio I decreti interministeriali per l’erogazione degli incentivi dovranno stabilire gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario. Assunzione di 80 tecnici Saranno assunti 80 tecnici e 20 giuristi, da destinare ai Provveditorati interregionali alle Opere pubbliche, per accelerare l’affidamento delle gare d’appalto. Edilizia scolastica, procedura negoziata fino a 5,5 milioni Gli Enti beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza delle scuole, in caso di ritardi da parte di Consip o Invitalia, potranno affidare le gare di importo fino alle soglie comunitarie (5,5 milioni di euro) con procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici. Fondo Salva Opere Il Fondo, alimentato con un contributo dello 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario, coprirà il 70% dei pagamenti a favore delle Pmi subappaltatrici in caso di crisi dell’impresa aggiudicataria di un appalto. Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) Dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, i contribuenti interessati dall’applicazione degli ISA non dovranno dichiarare dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione. Modifica al regime dei forfetari Anche i contribuenti che applicano il regime forfettario e che si avvalgono dell’impiego di dipendenti e collaboratori, dovranno effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente. Fattura elettronica
Dal 1° luglio 2019, la fattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Imu sui beni strumentali Professionisti e imprenditori potranno dedurre l’Imu sui beni strumentali dal reddito. La percentuale di deducibilità arriverà fino al 70%. Tasi sul ‘magazzino’ delle imprese di costruzione Dal 1° gennaio 2022 saranno esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. Fondo di garanzia per le PMI edili Le piccole e medie imprese del settore edile, in difficoltà e titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, potranno accedere al Fondo di garanzia per le PMI. Nuova Sabatini Anche le PMI potranno accedere alle agevolazioni della Nuova Sabatini. © Riproduzione riservata Norme correlate Bozza non ancora in vigore 21/06/2019 Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (Decreto Crescita)
Urbanistica, alla Camera un ddl su rigenerazione, perequazione e compensazione di Alessandra Marra Il provvedimento prevede il superamento del PRG e regola l'incentivazione urbanistica e i concorsi di architettura Foto: france68 ©123RF 28/06/2019 – Fornire una disciplina urbanistica nazionale al passo con i tempi che, superando la rigidità del piano regolatore generale (PRG), possa favorire la riqualificazione urbana grazie a perequazione, compensazione e concorsi internazionali di architettura. Questo a grandi linee il contenuto del ddl 113 in discussione alla Camera. Pianificazione urbanistica: cosa prevede il ddl Il provvedimento parte dal presupposto che la legge urbanistica di riferimento nazionale, la Legge 1150/1942 merita una profonda revisione, partendo dal superamento della centralità del PRG.
Il PRG, infatti, ha rappresentato per decenni lo strumento urbanistico generale per indirizzare la crescita e l’espansione nel territorio agricolo, conformandone in maniera prescrittiva sia i diritti edificatori privati sia le aree a destinazione pubblica. Ma poiché il contesto socio- economico è cambiato, e anche l’attenzione verso il consumo di suolo, è importante superare tale rigidità. Il ddl prevede il superamento del PRG attraverso l’introduzione di tre livelli di pianificazione che consentono di definire in modo flessibile e non conformativo gli indirizzi di pianificazione strutturale del territorio affidando la fase attuativa a un piano operativo con durata pari al mandato del sindaco (cinque anni) e attribuendo così pari durata e opportunità alle destinazioni pubbliche e a quelle di valorizzazione privata. Nello specifico è prevista: a) pianificazione strutturale, relativa all'intero territorio comunale o intercomunale; b) pianificazione operativa, relativa alle trasformazioni urbanistiche di rilievo; c) pianificazione regolamentare, relativa ai sistemi insediativi esistenti, alle zone agricole e alle zone non soggette a trasformazione urbanistica. Urbanistica: le norme su perequazione e compensazione Il provvedimento, inoltre, regola e norma, nel rispetto del principio concorrente sancito dalla Costituzione, gli strumenti della perequazione, della compensazione e delle incentivazioni urbanistiche relativamente ad aree di trasformazione anche non contigue. Il ddl vuole offrire alle regioni un quadro di riferimento nazionale, stabilendo un criterio di comprovato vantaggio pubblico nell’applicazione di tali strumenti: cessione di aree, contributi straordinari e cessione di quote di edilizia libera residenziale a fini sociali. Ad esempio, per la perequazione urbanistica è prevista un'equa ripartizione dei costi e degli oneri tra tutti i proprietari interessati all'edificabilità delle aree oggetto di conformazione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico, anche attraverso la cessione gratuita al comune di aree e di opere occorrenti per le dotazioni territoriali. Sulla compensazione, la disposizione prevede che il ricorso da parte del Comune a tale pratica possa avvenire mediante attribuzione alle aree assoggettate da vincoli ablativi di edificabilità suscettibile di trasferimento in altri ambiti edificabili, previa cessione delle aree stesse all'amministrazione o con ulteriori forme di compensazione (che tuttavia il ddl non provvede ad esplicitare).
Infine, si prevede che il Comune possa applicare forme di incentivazione consistenti nell'attribuzione di premialità con il trasferimento dell'edificabilità in altre aree, ai seguenti fini: incentivare interventi di riqualificazione urbana, di rinnovo urbano e di edilizia sociale; risolvere problemi derivanti da precedenti scelte di pianificazione. Trasformazioni urbanistiche e concorsi di architettura Il disegno di legge, infine, definisce indirizzi utili per favorire l’utilizzo del concorso internazionale di architettura per le trasformazioni sia urbanistiche che edilizie nella convinzione che la qualità architettonica sia un fattore essenziale e non eludibile per lo sviluppo urbano e metropolitano e per accrescere la competitività internazionale dei territori. In particolare, si prevede che le regioni possano prevedere incentivazioni urbanistiche, volumetriche o di superficie, in presenza di iniziative private condotte attraverso la procedura del concorso internazionale di architettura, d'intesa con gli ordini professionali territorialmente competenti. È affidata ai Comuni, nel rispetto della pianificazione urbanistica strutturale, la determinazione dell'entità delle incentivazioni. © Riproduzione riservata Norme correlate Bozza non ancora in vigore 23/06/2019 n.113 Principi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche
Piano Casa ancora per sei mesi, ecco dove di Paola Mammarella In quattro regioni i termini per gli ampliamenti volumetrici straordinari in deroga scadranno il 31 dicembre 2019 Foto: Claudio Ventrella©123RF.com 28/06/2019 – Ancora sei mesi di tempo per effettuare gli interventi straordinari di ampliamento volumetrico e sostituzione edilizia, previsti dalle norme regionali sul Piano Casa. In quattro regioni i termini scadranno il 31 dicembre 2019, sempre che non intervengano proroghe dell’ultimo minuto. Si tratta di Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna. In alcuni casi le proroghe servono a dare continuità mentre si discute il riassetto della normativa regionale in materia di edilizia e urbanistica. Piano Casa in Abruzzo Il Piano casa in senso stretto, per l’ampliamento e la sostituzione edilizia con premio di cubatura, opera in sinergia con le norme per il recupero dei sottotetti a fini abitativi e sulla definizione delle domande di sanatoria edilizia. Tutte queste leggi sono in scadenza a fine anno.
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