Consiglio Nazionale dei Geologi - 31 dicembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
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IISolc �{l (J)ll[; Martedì 31 Dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Primo Piano Legge di bilancio Manovra, L'ANNUARIO ISTAT Le spese fiscali per il prossimo triennio Le tax expenditures su cui interviene la legge di Bilancio 2020 e il decreto fiscale collegato. Gli stipendi riparte la corsa tornano a salire Impatto per l'Erario in milioni di euro(•) Famiglie, una CONFERMATO/J,ODIFICATO/RIPRISTINATO --NUOVO su tre è single a sconti fiscali IMPATTO PER L'ERARIO(•) Aliquote agevolate Aliquota Iva ridotta sui prodotti igienico sanitari - 9,6 -9,6 -9, 6 -- Credito d'imposta L'aumento grazie alla spinta per 5,2 miliardi Sport bonus -4,4 -12,8 -9, 2 dei contratti pubblici Ricerca,innovazione tecnobgica e altre attNitàinnovative o,o 747,0 -227,1 Nascite mai così basse perla colTJ)etitNità dela ilTJ)rese Proroga fonrazbne 4.0 0, 0 -150,0 , 00 I rinnovi contrattuali degli statali lnvestinenti nelle regimi del'ltaia centrale -30,9 0, 0 0, 0 ben 14 nel 2018 - spingono in sù gli colpite dagli eventi sisnici stipendi che tornano a salire dopo Bonus Pmi perla partecipazbne -10, 0 - 5 ,0 o,o quasi un decennio. La crescita - Esenzioni. Dal taglio del cuneo al ritorno dell'Ace, a manifestazioni internazionali di settore Sviluppo aree portuali e zona logistk:a -50,0 00 , 0, 0 + 1,5% complessivo l'anno scorso tra pubblico e prtvato -è stata trainata le agevolazioni sono tornate a crescere: semplificata e Fondo peri com.midellearee interne soprattutto
IISolc �{l (J)ll[; Martedì 31 Dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Norme Entrate-Dogane Abuso del diritto Carburanti, Cessione avvio graduale quote rivalutate &Tributi dei corrispettivi non sempre Conta l'erogato da bocciare Entrate e Dogane aggiornano PerleEntrateincasodi il provvedimento del 2018 e passaggio generazionale la fissano il calendario della cessione di quote rivalutate non trasmissione dei corrispettivi. integra abuso seconfonne a Mastromaueo normali logiche di mercato. e Santacroce -a pag. 25 Gennani-apag.25 Bonus innovazione più ricco G LI A LTRI INTERVENTI RINNOVO CAMPIONARI con l'investimento ecologico Anche il credito d'imposta per la moda e il design compensabile in tre rate cìpi generali e criteri saranno ora LEGGE DI BILANCID/1 utilizzati nell'apposito decreto La tripartizione degli sconti ricerca e sviluppo La terza tipologia di credito nata conia legge di Bilancio del ministero dello Sviluppo eco 2020,legge16o/2019,è quella contenuta nell'articolo Beneficio del 6% o del 10% nomico con cui saranno dettati i Sintesi dei crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (comma200),l'innovazione 1,comma202,eriguardalecosiddette
IISolc �{l (J)ll[; Martedì 31 Dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Norme & Tributi Iva e condominio, l'attività economica Appropriazione indebita, le attenuanti genera società di fatto tra i condòmini non sono un diritto sistema fiscale nazionale il condo 20/6/2013, causa C-219/12). energiadertvanteda un impianto fo Affitti e impianti sportivi tainpiùoccasionidellesomme(rile BENI COMUNI minio non può configurarsi come A una conclusione diversa si s a tovoltaico, realizzato da un condo Più in generale, in presenza di una CATTIVA CONDOTTA vanti,comeaccertatodallaGuardia soggetto autonomo in grado di svol rebbe invece peivenuti laddove l'im - minio, di potenza fino a 20 kw, non intesa verbale oppure di un semplice di Finanza), che non aveva più resti L'impianto fotovoltaico gere un'attività economica abituale pianto fosse stato progettato per ri posto a seivizio del condominio nel comportamentoconcludentechesia L'amministratrice infedele tuito e non aveva mai collaborato può fornire energia ai fini Iva. fornire unicamente il condominio. caso in cui l'energia prodotta viene idoneo a dimostrare l'intenzione del aveva sottratto per due mnl'amminisrratorealeisucceduto Si considera, però, attività econo Altrt elementi da prendere incon ceduta totalmente alla rete, e di po le parti di stipulare un accordo per a rtcostruirela contabilità. remunerata stabilmente mica lo sfruttamento di unbenema siderazionenell'ambitodelraffronto tenza superiore ai 20kw, in quest'ul l'esercizio collettivo di un'attività anni somme rilevanti Inparticol.areilgiudicesosteneva tertale o immateriale per rtcavarne tra attività effettivamente esercitata tima ipotesi se l'energia non viene economica deve individuarsi una so che la condotta distrattiva non si è Il presupposto è un accordo introiti aventi carattere di stabilità. e attività abitualmente svolta sono autoconsumata. cietà di fatto tra i condomini,la quale GluUo Benedelti limitata a uno o a due episodi in un tra proprietari per l'esercizio Quando un bene può essere usato sia poi rappresentati dall'entità della costituisce un soggetto passivoIva in breve lasso di tempo, ma ha attra per scopi economici che privati oc clientela e dall'importo degli introiti. La società di fatto base all'articolo4 del Dpr 633/1972. Il giudice, quando dichiara la re versato due anni di gestione condo collettivo dell'iniziativa corre esaminare l'insieme delle c i r Quanto, in particolare, a quest'ulti Pertanto, laddove vengano superati Questoaccade sicuramente anche sponsabilità penale di un individuo, miniale. Pertanto la decisione del costanze in cui avviene il suo sfrutta mo elemento,l'asimmetria tra gli in i limiti di potenza previsti per l'au con la locazione di un certo numero peradeguarela pena al caso concre giudice d'appello di non concedere Francesco D'Alfonso mento, per determinare se l'attività troiti conseguiti e i costi sostenuti toconsumo si configura una attività di appartamenti(non certo della sola to ed alla persona del reo, valuta gli le attenuanti genertche,in modo da viene svolta in maniera identica al (questi ultimi coperti solo in parte) economica, con un elemento ogget ex portinerta) o con lo sfruttamento effettidellapenaepuòconcedere,in Iitenerleprevalentisull'aggravante II dibattito sulla natura giuridica del modo in cui viene di solito esercitata individuacertamenteuncomporta tivo (nel caso specifico, conferi commercialedegliimpiantisportivi baseall'articolo62bisdelCodicepe contestata, non è apparsa arbitrarta condominio e sulla sua configurazio l'attività economica conispondente. mento atipico per un soggetto che mento dell'impianto fotovoltaico e condominiali) nale,le
Legge di Bilancio 2020: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri entra in vigore domani 31/12/2019 Sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta ufficiale n. 304 di ieri 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.. Confermati i 19 articoli della legge di bilancio che entrerà i vigore domani 1 gennaio 2020 ed, in particolare i 884 commi dell’articolo 1 e confermati, anche, i provvedimenti relativi ai lavori pubblici, alle infrastrutture ed al territorio. Riportiamo, di seguito, un’analisi predisposta dall’ANCE sulle misure fiscali di interesse per l’edilizia: dalla proroga annuale dei bonus edilizi (ristrutturazioni ed Ecobonus) all’introduzione, solo per il 2020, del bonus facciate, al mantenimento dello sconto in fattura per i soli lavori condominiali di risparmio energetico di importo pari o superiore a 200.000 euro. “Bonus facciate” (art.1, co.219-224) - La legge di Bilancio introduce per il 2020 una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici
("Bonus facciate"). Nel dettaglio, si tratta di una detrazione del 90% riconosciuta in ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM 2 aprile 1968 n.1444. Laddove l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o tinteggiatura esterna) • influenzi dal punto di vista termico l’edificio • ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010. In questa ipotesi, inoltre, si applicheranno le disposizioni di cui ai co.3-bis e 3-ter dell’art.14 del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA. Ferme restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia edilizia (il citato Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus), l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi. Pertanto, per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo sconto sul corrispettivo. Si evidenzia, infine, che la disposizione, pur non richiamando l’art.16bis del DPR 917/1986 - TUIR (cd. Bonus edilizia), fa un esplicito rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41/1998. Pertanto, ciò porta a ritenere che il beneficio si applichi ai soli immobili a destinazione residenziale ed a favore dei soli contribuenti IRPEF. Tale aspetto merita comunque una precisa indicazione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria. “Cedolare secca” per i contratti a canone concordato (art.1, co.6) - In tema di “cedolare secca”, la legge di Bilancio interviene in via definitiva sull’aliquota applicabile per i contratti “a canone concordato” che, a decorrere dal 2020, è fissata in misura ridotta al 10% (anziché al 15%). Si ricorda, al riguardo, che il regime della
“cedolare secca” è stato introdotto dal 2011 con riferimento all’affitto di abitazioni, e consente di “sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, ivi comprese le addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un’imposta “secca” del 21% (per i contratti “a canone libero”) o del 10% (in caso di contratti “a canone concordato”, riconosciuta inizialmente solo per il quadriennio 2014 -2019), sostitutiva anche dell’imposta di registro e di bollo. Clausola di salvaguardia IVA (art.1. co.3) - Viene prevista l’eliminazione, per il 2020, della cd “clausola di salvaguardia” che avrebbe comportato, dal prossimo anno, l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25,2%, e di quella ridotta dal 10% all’13%, con un costo per il bilancio dello Stato pari a circa 23 miliardi di euro. Gli aumenti di IVA previsti dalla legge di Bilancio 2020 per gli anni 2021 e 2022 verranno rimodulati nel modo seguente: Credito d’imposta per il monitoraggio strutturale dei fabbricati (art.1, co.118) - Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, viene introdotto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo. Per il suddetto credito d’imposta vengono stanziati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, verranno definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – “Impresa 4.0” (art.1, co.184-197) - Viene riscritta integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti vigenti fino al 31 dicembre 2019 che, dal 2020, saranno sostituiti da un credito d'imposta. In particolare, si tratta di una nuova forma di bonus che dovrebbe favorire l'acquisto di beni strumentali nuovi nonché l'acquisto di beni “industria 4.0”. L'agevolazione sarà riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene. Potranno accedervi
tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Il bonus avrà come oggetto: a. beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa; b. beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; c. beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il nuovo credito d'imposta sarà concesso in misura variabile a seconda del tipo di bene strumentale che viene acquisito. Nello specifico: • per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari nuovi (sostanzialmente, quelli a cui prima si applicava il superammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo, fino a un tetto massimo di 2 milioni di euro; • per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (a cui si applicava l’iperammortamento), elencati nell’allegato A della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro; • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, elencati nell’allegato B della legge 232/2016, è riconosciuto nella misura del 15%, con tetto di spesa pari a 700mila euro. Il bonus sarà fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi (articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97) in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono a 3 per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”. L'utilizzo potrà partire a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l'interconnessione di detti beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante per i beni non-Industria 4.0. Sarà possibile cumulare il credito d'imposta
con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. In caso di cessione o destinazione all’estero del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’acquisto, il credito va ricalcolato escludendo dallo stesso il costo relativo al bene stesso e riversando all’Erario l’ammontare già fruito. Va, infine, sottolineato che per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, resta in vigore la vecchia disciplina del super e iperammortamento. Il testo dell’emendamento lo chiarisce al comma 196. Il nuovo bonus non si applicherà in tutti quei casi in cui il bene sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, come previsto dall’attuale disciplina. Eliminata la cessione del credito per i “lavori energetici” del Bonus Edilizia (art.1, co. 176) Viene abrogata la facoltà, per i contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per i soli interventi di risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi, di optare per la cessione del credito. Tale possibilità, come noto, veniva riconosciuta nei confronti dell’impresa che ha eseguito l’intervento, o dei fornitori dei beni e servizi, con previsione di una sola ulteriore cessione sempre ai fornitori collegati ai lavori, e con esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si tratta esclusivamente dei lavori previsti dall’art.16-bis, co.1, lett.h, del DPR 917/1986– TUIR, finalizzati al conseguimento dei risparmi energetici dell’abitazione. Con questa abrogazione, vengono meno le disposizioni attuative definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019 che ha stabilito le procedure per la cessione del credito d’imposta relativamente a tale fattispecie. Eliminazione dello sconto in fattura (art.1, co.70 e 176) - La legge di Bilancio 2020 rivede l’ambito di applicazione dello sconto in fattura per quel che riguarda gli interventi agevolabili con il Sismabonus e con l’Ecobonus. In particolare, dal 1° gennaio 2020, tale possibilità di fruizione dei citati bonus fiscali, in alternativa alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito: • resta in vigore per i soli i lavori di risparmio energetico, per i quali opera l’Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali. In particolare, lo sconto continua, dunque, ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (cfr. DM 26
giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica), e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. Si ricorda che lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari; • viene abrogata per tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per interventi sulle singole unità immobiliari), per i quali tuttavia continua a essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione diretta. In sostanza, con l’eliminazione di tale misura, si rendono inefficaci le disposizioni attuative contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio 2019 che indica le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d’imposta da compensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori. Resta, quindi, da chiarire se lo stesso Provvedimento sia comunque applicabile alle ipotesi per le quali è ancora ammesso lo sconto. Estromissione dei beni d’impresa (art.1, co.690) - Viene confermata anche per il 2020 la disposizione che agevola l’estromissione dei beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2019, per esclusioni dal patrimonio dell’impresa effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, con pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, in misura pari all’8%. In merito si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto la facoltà di estromissione dei beni d’impresa, che consiste nell'esclusione dei beni immobili (strumentali e non) dal patrimonio dell'impresa a favore sia delle società (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa), sia degli imprenditori individuali. Come già le Leggi di Bilancio 2017 e 2019, anche l’attuale Manovra interviene su tale disciplina e reintroduce la facoltà di estromissione agevolata per i soli imprenditori individuali, e in relazione ai beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019. L’esclusione dal patrimonio dell’impresa deve essere effettuata dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP, con aliquota dell’8%, da versare in due rate con scadenza, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. L’imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore
normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L’estromissione ha effetto dal periodo d’imposta 2020 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relativa all’assegnazione agevolata a suo tempo disposta dalla Legge di Stabilità 2016. Imposta sostitutiva su plusvalenze patrimoniali (art. 1, co. 695) - Viene innalzata dal 20% al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili (escluse le aree edificabili) acquistati o costruiti da meno di 5 anni. In particolare, il venditore soggetto IRPEF, all'atto della cessione, richiede al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, co.1, lett.b), DPR 917/1986 - TUIR, l’applicazione dell’imposta sostituiva sulla plusvalenza, che, diversamente, concorrerebbe alla determinazione del suo reddito imponibile tra i cd. “redditi diversi”. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento 12 gennaio 2007. Proroga Bonus edilizia e Ecobonus (art.1, co.175) - Viene prevista la proroga sino al 31 dicembre 2020 dei bonus fiscali in scadenza a fine anno ed, in particolare della: detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari (cd. Ecobonus singole unità), nel rispetto della rimodulazione delle aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018). Resta ferma l’applicabilità sino al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus, anch’esso in scadenza il 31 dicembre 2021; detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro. La proroga a tutto il 2020 riguarda anche: la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il recupero in 10 anni della detrazione spettante; la detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni; detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione,
che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese. Anche per il 2020 la proroga del “bonus mobili” viene riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi, agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2019, escludendo quelli iniziati antecedentemente a tale data. A questi è riconosciuto il “bonus mobili” sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese eventualmente già agevolate nel 2019. Resta fermo che l’acquisto agevolato deve riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio. Proroga del Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, co.319) - Viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 il “Credito di imposta per il Mezzogiorno” che, istituito dalla legge di Stabilità 2016, viene riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive site nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Nello specifico, per tali acquisti, a favore delle imprese è attribuito un credito d’imposta nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. - Si ricorda, inoltre, che la disciplina agevolativa del credito d’imposta per il Sud è stata successivamente modificata dal cd. “Decreto Mezzogiorno”che ha previsto tra l’altro: • l’aumento del credito d’imposta (nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese); • l’eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese; • nuove modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che dovrà essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e non più al netto, degli ammortamenti fiscali; • l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto d’investimento. Reintroduzione dell’ACE (art. 1, co.287) - A decorrere dal periodo d’imposta 2019, viene reintrodotto l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) come incentivo alla patrimonializzazione delle imprese, al posto della cd “Mini-Ires” che viene così abrogata. Si tratta, in particolare, dell’applicazione di un rendimento “nozionale”, fissato all’1,3%, all’aumento di capitale apportato in azienda, che è deducibile per società di capitali, di persone e ditte individuali dal reddito imponibile netto.
L’agevolazione era stata abrogata dal 2019 e sostituita con un altro incentivo diretto a favorire la capitalizzazione delle imprese che, tuttavia, non è stato mai operativo ed utilizzato, soprattutto per la sua complessità applicativa. Revisione della tax expenditures (art.1, co.629) - A decorrere dal periodo di imposta 2020, viene introdotta una soglia di reddito oltre la quale le detrazioni Irpef relative a oneri di spesa, riconosciute nella misura del 19%, ai sensi dell’art.15 del DPR 917/1986-TUIR, si azzerano con gradualità. Nello specifico, la suddetta detrazione spetta: a. al 100%, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; b. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. In caso di redditi superiori a 240.000 euro, conseguentemente, non spettano le suddette detrazioni. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Oltre che per le spese sanitarie, per gli oneri relativi a interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui contratti per l’acquisto e per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione compete per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. Rientra, invece, nella suddetta limitazione la detrazione Irpef per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni “vincolati” (art.15, co.1, lett.g del DPR 917/1986). Rivalutazione beni d’impresa (art. 1, co.696-704) - Viene, infine, prevista una nuova riapertura dei termini anche per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con applicazione di un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all’esercizio 2019, verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini dell’ammortamento a decorrere dal 2022 (ossia dal terzo esercizio successivo a quello di rivalutazione). Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in
bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell’IRAP, pari al 10%. Rivalutazione terreni dei privati (art. 1 co.693-694) - Viene disposta un’ulteriore riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel tempo, di diverse proroghe. In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti attività commerciale alla data del 1° gennaio 2020, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari, dal 2020, all’11% dell’intero valore rivalutato delle aree. Tale imposta sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro il 30 giugno 2020. Si ricorda che, mediante la rivalutazione, i possessori possono utilizzare il nuovo valore dell’area come riferimento (“nuovo valore d’acquisto”) ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. “plusvalenza” – artt.67 e 68 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d’atto dovute in fase di cessione del terreno. Unificazione disciplina IMU-TASI (art.1, co. 4-5 e 738-783) - La legge di Bilancio 2020 riscrive la disciplina delle imposte municipali sul possesso immobiliare, unificando a decorrere dal 2020 le attuali IMU e TASI (quest’ultima oggetto di definitiva abolizione) nella cosiddetta “nuova IMU”. L’impianto generale della nuova imposta ricalca sostanzialmente le regole attuali, per quanto riguarda l’ambito soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione. L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille, con facoltà dei comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6 per mille. Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle imprese del settore, viene innanzitutto confermato che i fabbricati costruiti per la vendita e non locati, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), così come attualmente previsto ai fini TASI. Mentre, dal 1° gennaio 2022, viene confermata l’esenzione totale dei suddetti immobili merce dalla “nuova IMU”, così come è stato previsto dal DL crescita (art.7-bis DL 34/2019, conv. nella legge 58/2019). In generale, in ordine agli immobili d’impresa, viene confermata la deducibilità dell’ IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del: • 50 % per il periodo d'imposta 2019. • 60% per i periodi 2020 e 2021, • 100% a decorrere dal periodo 2022.
Tracciabilità delle detrazioni d’imposta (art.1, co.679-680) - Viene previsto, inoltre, che, per fruire delle detrazioni IRPEF pari al 19%, ai sensi dell’art.15 del TUIR e di altre disposizioni normative (non specificate), gli oneri devono essere pagati con versamento bancario o postale, oltre al bonifico bancario o postale, oppure attraverso carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Codice dei contratti: il potere dell'ANAC dopo lo Sblocca Cantieri 31/12/2019 Tra i principali effetti dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019, oltre alla sospensione al 31 dicembre 2020 di alcune delle disposizioni che hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016, vi è senza dubbio la previsione di un nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici che sostituisse i provvedimenti attuativi precedentemente disseminati tra linee guida ANAC (vincolanti e non vincolanti) e decreti ministeriali (approvati, in corso di approvazione e in bozza). 1. Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti 2. La richiesta di parere dell'ANAC 3. La risposta del Consiglio di Stato 4. Le linee guida dell’ANAC pre Sblocca Cantieri 5. Le linee guida dell’ANAC post Sblocca Cantieri 6. La disciplina transitoria 7. I poteri dell'ANAC immutati 8. Le conclusioni del Consiglio di Stato Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti In particolare, lo Sblocca Cantieri ha previsto un regolamento recante disposizioni nelle seguenti materie: • Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento • Progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto
• Sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali • Procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie • Direzione dei lavori e dell'esecuzione • Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali • Collaudo e verifica di conformità • Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici • Lavori riguardanti i beni culturali La richiesta di parere dell'ANAC Con nota 14 novembre 2019, n. 0091029, il Presidente dell’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) ha sottoposto al parere del Consiglio di Stato lo schema di Linee Guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” a cui la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha risposto con Parere 27 dicembre 2019, n. 3235 che ha fatto il punto sul potere di regolazione vincolante dell’ANAC post Sblocca Cantieri. La risposta del Consiglio di Stato Rispondendo alla richiesta di parere dell'ANAC, il Consiglio di Stato ha fornito maggiori chiarimenti in merito alle funzioni attribuite all’ANAC dal Codice dei contratti e cosa accade alle stesse dopo l'entrata in vigore dello Sblocca Cantieri. Le linee guida dell’ANAC pre Sblocca Cantieri L'originario progetto includeva nel complesso novero di funzioni attribuite all’ANAC la “adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante”, mantenendo ferma “l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”. Lo stesso Consiglio di Stato con parere n. 855 del 1 aprile 2016 aveva distinto 3 specie di linee guida: • linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari; • linee guida adottate con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga omnes;
• linee guida adottate dall’ANAC a carattere non vincolante, alle quali dovrebbe assegnarsi un valore di indirizzo a fini di orientamento dei comportamenti di stazioni appaltanti ed operatori economici. In riferimento alle Linee guida ANAC, il Consiglio di Stato ha ammesso l'esistenza di due tesi: • la prima per la quale il tenore letterale dell’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti non avrebbe consentito di riconoscere alle linee guida alcun valore vincolante, se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; • la seconda che, valorizzando l’opportunità di una valutazione casistica, affermavano l’intrinseca efficacia obbligatoria degli atti che avessero trovato espressione in precetti attuativi o integrativi della fonte primaria. Le linee guida dell’ANAC post Sblocca Cantieri Con la pubblicazione del Decreto Sblocca Cantieri è stato previsto un nuovo comma 27-octies all’articolo 216 del D.Lgs. 50/2016 mediante il quale la categoria delle linee guida vincolanti appare significativamente ridimensionata dalla adozione di un regolamento unico a cui sarà affidata la disciplina delle seguenti materie: • nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; • progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; • sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; • procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; • direzione dei lavori e dell’esecuzione; • esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; • collaudo e verifica di conformità; • affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; • lavori riguardanti i beni culturali. Con l'adozione del nuovo Regolamento (la cui definizione appare comunque non brevissima), dunque, prevederà la perdita di efficacia delle linee guida di cui all’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti che riguardano le materie
suindicate o comunque recanti una disciplina incompatibile con le disposizioni del regolamento unico. La disciplina transitoria Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento del Codice dei contratti, il Consiglio di Stato ha previsto la transitoria conservazione degli effetti delle linee guida e dei decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli: • 24, comma 2 (requisiti dei progettisti); • 31, comma 5 (compiti del RUP); • 36, comma 7 (procedure sottosoglia); • 89, comma 11 (elenco categorie SIOS); • 111, commi 1 e 2 (verifica di conformità e di collaudo); • 146, comma 4 (requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e modalità di verifica ai fini dell'attestazione); • articolo 147, commi 1 e 2, e articolo 150, comma 2 (qualificazione, progettazione e collaudo nel settore beni culturali). I poteri dell'ANAC immutati Il nuovo comma 27-octies non investe, tuttavia, la totalità delle norme del Codice dei contratti pubblici il cui contenuto precettivo può essere attuato o integrato dall’ANAC con linee guida vincolanti. Non muta infatti la formulazione dell’articolo 80, comma 13, secondo cui è rimessa all’ANAC la precisazione dei mezzi di prova e delle specifiche carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto strumentali alla dimostrazione dei gravi illeciti professionali di cui al comma 5, lettera c), del medesimo articolo 80. Parimenti, risultano inalterati i poteri dell’Autorità con riguardo sia alle procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto (articolo 110, comma 6, del d.lgs. 50/2016), sia al monitoraggio dell’Amministrazione aggiudicatrice sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (articolo 181, comma 4, del d.lgs. 50/2016). Le conclusioni del Consiglio di Stato In definitiva, il Consiglio di Stato ha concluso che con l'entrata in vigore dello Sblocca Cantieri, il potere dell'ANAC di adottare linee guida vincolanti sia limitato alle residue ipotesi in cui le norme del codice dei contratti pubblici espressamente rinviino all’apporto attuativo o integrativo dell’Autorità. Resta la facoltà dell’ANAC di
suggerire soluzioni interpretative o prassi applicative attraverso gli strumenti di regolazione flessibile non muniti di efficacia obbligatoria. Coerentemente, l’intervento delle linee guida non vincolanti (e il corrispondente potere in materia di appalti e concessioni) deve ammettersi con riferimento alle disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ivi comprese le concessioni) o l’esecuzione degli stessi. Va escluso, invece, che, al di fuori del perimetro ora indicato, l’ANAC abbia il potere di adottare linee guida, seppur di tipo non vincolante. Le conclusioni del Consiglio di Stato riguardano esclusivamente i poteri dell’ANAC riferibili al settore dei contratti pubblici, mentre nulla è possibile affermare in merito ad altri poteri, anche regolamentari, attribuiti all’ANAC in differenti materie (trasparenza, anticorruzione, ecc.). Tutto ciò premesso, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha reputato necessario e opportuno restituire all’Autorità richiedente la bozza di Linee guida al fine di: • verificare la compatibilità delle linee guida con le disposizioni del predetto regolamento unico, in considerazione del fatto che alcuni istituti trattati nelle linee guida saranno oggetto di disciplina da parte del predetto regolamento; regolamento quest’ultimo che dovrebbe essere adottato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del già citato articolo 216, comma 27 octies, Codice. L’ANAC, a tal fine, potrà prendere in considerazione il testo pubblicato sulla gazzetta ufficiale anche se non ancora entrato in vigore; • rivedere le linee guida con riferimento alle norme e agli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore che non possono rientrare nel campo di operatività delle linee guida non vincolanti. In allegato il parere del Consiglio di Stato con la risposta al quesito inerente le Linee guida in materia di affidamenti di servizi sociali. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Parere Adunanza di Sezione Consiglio di Stato 27 dicembre 2019, n. 3235
Calcolo soglia di anomalia e aggiudicazione: le ali vanno tagliate? 31/12/2019 Sul calcolo della soglia di anomalia abbia già scritto tanto commentando gli interventi della giustizia amministrativa, dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture in merito alla procedura da seguire e al valore (decremento secco o percentuale) da prendere in considerazione. Poco al momento era stato chiarito in merito al post calcolo soglia di anomalia ed in particolare: Per la determinazione dell'offerta aggiudicataria, vanno tenute in considerazione le ali che erano state escluse nel calcolo della soglia di anomalia? 1. Il calcolo della soglia di anomalia 2. Offerte di numero pari o superiore a 15 3. Offerte di numero inferiore a 15 4. Le ali vanno tagliate?
5. La decisione del TAR A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che con la sentenza n. 2979 del 27 dicembre 2019 è intervenuta in merito ad un ricorso presentato per l'annullamento di un provvedimento di aggiudicazione di una gara non attribuita al ricorrente il cui ribasso era risultato superiore a quella a cui era stata aggiudicata ma rientrava tra il 10% di offerte escluse nel calcolo della soglia di anomalia. Il calcolo della soglia di anomalia La procedura per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 commi 2 e 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede, infatti, come primo passo l'esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. In funzione poi del numero di offerte (se di numero pari, superiore o inferiore a 15) la norma prevede due distinte procedure: Offerte di numero pari o superiore a 15 Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Webapp gratuita per il Calcolo della soglia di anomalia
Offerte di numero inferiore a 15 Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). Le ali vanno tagliate? Il TAR per la Sicilia, confermando quanto effettuato dalla Stazione Appaltante, afferma che il meccanismo del "taglio delle ali" previsto nel calcolo della soglia di anomalia risponde all’esigenza di porre rimedio al fenomeno delle offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, presentate al solo scopo di condizionare pesantemente le medie; ciò implica che le offerte “tagliate” non vadano reinserite nelle successive operazioni di calcolo previste dall’art. 97 del Codice dei contratti. Accedi allo Speciale Codice dei contratti La decisione del TAR Per questo motivo, le stazioni appaltanti escludono direttamente il concorrente ritenuto anomalo, senza che sorga la necessità di elaborare un giudizio tecnico sulla congruità dell’offerta e senza che possano essere presentate da parte dell’offerente eventuali spiegazioni sul prezzo: in tal caso, l’aggiudicatario è quello
che ha presentato il prezzo più basso tra le offerte rimaste in gara, al netto del c.d. “taglio delle ali”, dopo l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Sentenza TAR Sicilia 27 dicembre 2019, n. 2979 9, n. 3235
Codice dei contratti: In vigore da domani le nuove soglie comunitarie 31/12/2019 Da domani entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), tali soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019. Si tratta in particolare del: • Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni. • Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione • Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione. • Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori. I 4 regolamenti, che entreranno in vigore l'1 gennaio 2020, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:
Nei settori ordinari • euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; • euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII; • euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub- centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII; • euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX. Nei settori speciali: • euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; • euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; • euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019
Appalti, controlli sulle ritenute anche per i contratti già esistenti L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sul nuovo meccanismo introdotto dal Decreto Fiscale Foto: Katarzyna Bialasiewicz©123RF.com 30/12/2019 – Dal 1° gennaio 2020, per effetto del Decreto Fiscale, entra in vigore il nuovo meccanismo per il controllo sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e nei subappalti di importo superiore a 200mila euro. Con la risoluzione 108/E/2019, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad una serie di dubbi degli operatori, ha chiarito che i controlli riguarderanno anche i contratti stipulati prima dell’avvento del Decreto Fiscale.
Ritenute negli appalti e subappalti, i chiarimenti del Fisco L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le disposizioni del Decreto Fiscale si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Questo significa che il nuovo meccanismo di controllo è operativo per le ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, quindi relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020, anche per i contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020. L’Agenzia ha inoltre sottolineato che la quantificazione dei versamenti, distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e della relativa ritenuta operata, va effettuata sulla base di parametri oggettivi, ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Appalti e subappalti, i controlli sul pagamento delle ritenute Ricordiamo che la Legge 157/2019, con cui è stato convertito il Decreto Fiscale, ha stabilito che dal 1° gennaio 2020, chi affida la realizzazione di un’opera o di un servizio di importo annuo superiore a 200mila euro, è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia degli attestati di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Se il committente non riceve risposta o scopre irregolarità nei versamenti (perché omessi o insufficienti), deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa. È invece sanzionabile il committente che non chiede all’impresa la copia degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure che, non avendo ricevuto
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