Consiglio Nazionale dei Geologi - 31 dicembre 2019 - Consiglio Nazionale ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 31 dicembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
Consiglio Nazionale dei Geologi

        31 dicembre 2019
Consiglio Nazionale dei Geologi - 31 dicembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
IISolc      �{l (J)ll[;
                                                                                                                                                                                                                                     Martedì 31 Dicembre 2019 Il Sole 24 Ore

Primo Piano Legge di bilancio

Manovra,
                                                                                                                                                                                                                                                 L'ANNUARIO ISTAT
                                                                                               Le spese fiscali per il prossimo triennio

                                                                                                Le tax expenditures su cui interviene la legge di Bilancio 2020 e il decreto fiscale collegato.                                                  Gli stipendi

riparte la corsa
                                                                                                                                                                                                                                                 tornano a salire
                                                                                                Impatto per l'Erario in milioni di euro(•)

                                                                                                                                                                                                                                                 Famiglie, una
                                                                                                 CONFERMATO/J,ODIFICATO/RIPRISTINATO
                                                                                               --NUOVO

                                                                                                                                                                                                                                                 su tre è single
a sconti fiscali
                                                                                                                                                                            IMPATTO PER L'ERARIO(•)
                                                                                               Aliquote agevolate
                                                                                               Aliquota Iva ridotta sui prodotti igienico sanitari                       - 9,6           -9,6          -9, 6      --
                                                                                               Credito d'imposta                                                                                                                                 L'aumento grazie alla spinta

per 5,2 miliardi
                                                                                               Sport bonus                                                               -4,4        -12,8            -9, 2                                      dei contratti pubblici
                                                                                               Ricerca,innovazione tecnobgica e altre attNitàinnovative                   o,o        747,0          -227,1                                       Nascite mai così basse
                                                                                               perla colTJ)etitNità dela ilTJ)rese
                                                                                                Proroga fonrazbne 4.0                                                     0, 0      -150,0                  ,
                                                                                                                                                                                                           00
                                                                                                                                                                                                                                                 I rinnovi contrattuali degli statali ­
                                                                                               lnvestinenti nelle regimi del'ltaia centrale                             -30,9          0, 0                0, 0                                  ben 14 nel 2018 - spingono in sù gli
                                                                                               colpite dagli eventi sisnici                                                                                                                      stipendi che tornano a salire dopo
                                                                                               Bonus Pmi perla partecipazbne                                            -10, 0           - 5 ,0            o,o                                   quasi un decennio. La crescita -
Esenzioni. Dal taglio del cuneo al ritorno dell'Ace,                                           a manifestazioni internazionali di settore
                                                                                               Sviluppo aree portuali e zona logistk:a                                  -50,0             00  ,            0, 0
                                                                                                                                                                                                                                                 + 1,5% complessivo l'anno scorso tra
                                                                                                                                                                                                                                                 pubblico e prtvato -è stata trainata
le agevolazioni sono tornate a crescere:                                                       semplificata e Fondo peri com.midellearee interne                                                                                                 soprattutto
Consiglio Nazionale dei Geologi - 31 dicembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
IISolc      �{l (J)ll[;
                                                                                                                                                                                                                                  Martedì 31 Dicembre 2019 Il Sole 24 Ore

Norme
                                                                                                                                                                                                         Entrate-Dogane                          Abuso del diritto
                                                                                                                                                                                                         Carburanti,                             Cessione
                                                                                                                                                                                                         avvio graduale                          quote rivalutate

&Tributi
                                                                                                                                                                                                         dei corrispettivi                       non sempre
                                                                                                                                                                                                         Conta l'erogato                         da bocciare
                                                                                                                                                                                                         Entrate e Dogane aggiornano             PerleEntrateincasodi
                                                                                                                                                                                                         il provvedimento del 2018 e             passaggio generazionale la
                                                                                                                                                                                                         fissano il calendario della             cessione di quote rivalutate non
                                                                                                                                                                                                         trasmissione dei corrispettivi.         integra abuso seconfonne a
                                                                                                                                                                                                                          Mastromaueo            normali logiche di mercato.
                                                                                                                                                                                                                 e Santacroce -a pag. 25                      Gennani-apag.25

Bonus innovazione più ricco                                                                                                                                                                                              G LI A LTRI INTERVENTI

                                                                                                                                                                                                                         RINNOVO CAMPIONARI

con l'investimento ecologico                                                                                                                                                                                             Anche il credito d'imposta
                                                                                                                                                                                                                         per la moda e il design
                                                                                                                                                                                                                         compensabile in tre rate
                                           cìpi generali e criteri saranno ora
LEGGE DI BILANCID/1                        utilizzati nell'apposito decreto La tripartizione degli sconti ricerca e sviluppo                                                                                             La terza tipologia di credito nata conia legge di Bilancio
                                           del ministero dello Sviluppo eco­                                                                                                                                            2020,legge16o/2019,è quella contenuta nell'articolo
Beneficio del 6% o del 10%                 nomico con cui saranno dettati i Sintesi dei crediti d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo (comma200),l'innovazione                                           1,comma202,eriguardalecosiddette
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IISolc          �{l (J)ll[;
                                                                                                                                                                                                                                          Martedì 31 Dicembre 2019 Il Sole 24 Ore

Norme & Tributi

Iva e condominio, l'attività economica                                                                                                                                                                         Appropriazione
                                                                                                                                                                                                               indebita, le attenuanti
genera società di fatto tra i condòmini                                                                                                                                                                        non sono un diritto
                                         sistema fiscale nazionale il condo­       20/6/2013, causa C-219/12).                energiadertvanteda un impianto fo­ Affitti e impianti sportivi                                                          tainpiùoccasionidellesomme(rile­
BENI COMUNI                              minio non può configurarsi come               A una conclusione diversa si s a ­     tovoltaico, realizzato da un condo­ Più in generale, in presenza di una          CATTIVA CONDOTTA                       vanti,comeaccertatodallaGuardia
                                         soggetto autonomo in grado di svol­       rebbe invece peivenuti laddove l'im -      minio, di potenza fino a 20 kw, non intesa verbale oppure di un semplice                                                di Finanza), che non aveva più resti­
L'impianto fotovoltaico                  gere un'attività economica abituale       pianto fosse stato progettato per ri­      posto a seivizio del condominio nel comportamentoconcludentechesia               L'amministratrice infedele tuito e non aveva mai collaborato
può fornire energia                      ai fini Iva.                              fornire unicamente il condominio.          caso in cui l'energia prodotta viene idoneo a dimostrare l'intenzione del­       aveva sottratto per due                mnl'amminisrratorealeisucceduto
                                             Si considera, però, attività econo­       Altrt elementi da prendere incon­      ceduta totalmente alla rete, e di po­ le parti di stipulare un accordo per                                              a rtcostruirela contabilità.
remunerata stabilmente                   mica lo sfruttamento di unbenema­         siderazionenell'ambitodelraffronto         tenza superiore ai 20kw, in quest'ul­ l'esercizio collettivo di un'attività      anni somme rilevanti                       Inparticol.areilgiudicesosteneva
                                         tertale o immateriale per rtcavarne       tra attività effettivamente esercitata     tima ipotesi se l'energia non viene economica deve individuarsi una so­                                                 che la condotta distrattiva non si è
Il presupposto è un accordo introiti aventi carattere di stabilità.                e attività abitualmente svolta sono        autoconsumata.                         cietà di fatto tra i condomini,la quale   GluUo Benedelti                        limitata a uno o a due episodi in un
tra proprietari per l'esercizio Quando un bene può essere usato sia                poi rappresentati dall'entità della                                               costituisce un soggetto passivoIva in                                            breve lasso di tempo, ma ha attra­
                                         per scopi economici che privati oc­       clientela e dall'importo degli introiti.   La società di fatto                    base all'articolo4 del Dpr 633/1972.      Il giudice, quando dichiara la re­ versato due anni di gestione condo­
collettivo dell'iniziativa               corre esaminare l'insieme delle c i r ­   Quanto, in particolare, a quest'ulti­      Pertanto, laddove vengano superati        Questoaccade sicuramente anche         sponsabilità penale di un individuo, miniale. Pertanto la decisione del
                                         costanze in cui avviene il suo sfrutta­   mo elemento,l'asimmetria tra gli in­       i limiti di potenza previsti per l'au­ con la locazione di un certo numero       peradeguarela pena al caso concre­ giudice d'appello di non concedere
Francesco D'Alfonso                      mento, per determinare se l'attività      troiti conseguiti e i costi sostenuti      toconsumo si configura una attività di appartamenti(non certo della sola         to ed alla persona del reo, valuta gli le attenuanti genertche,in modo da
                                         viene svolta in maniera identica al       (questi ultimi coperti solo in parte)      economica, con un elemento ogget­ ex portinerta) o con lo sfruttamento           effettidellapenaepuòconcedere,in Iitenerleprevalentisull'aggravante
II dibattito sulla natura giuridica del modo in cui viene di solito esercitata     individuacertamenteuncomporta­             tivo (nel caso specifico, conferi­ commercialedegliimpiantisportivi              baseall'articolo62bisdelCodicepe­ contestata, non è apparsa arbitrarta
condominio e sulla sua configurazio­ l'attività economica conispondente.           mento atipico per un soggetto che          mento dell'impianto fotovoltaico e condominiali)                                 nale,le
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Legge di Bilancio 2020: Pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale di ieri entra in vigore
domani
31/12/2019

Sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta ufficiale n. 304 di ieri 30 dicembre
2019 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022”..

Confermati i 19 articoli della legge di bilancio che entrerà i vigore domani 1
gennaio 2020 ed, in particolare i 884 commi dell’articolo 1 e confermati, anche, i
provvedimenti relativi ai lavori pubblici, alle infrastrutture ed al territorio.

Riportiamo, di seguito, un’analisi predisposta dall’ANCE sulle misure fiscali di
interesse per l’edilizia: dalla proroga annuale dei bonus edilizi (ristrutturazioni
ed Ecobonus) all’introduzione, solo per il 2020, del bonus facciate, al mantenimento
dello sconto in fattura per i soli lavori condominiali di risparmio energetico di
importo pari o superiore a 200.000 euro.

“Bonus facciate” (art.1, co.219-224) - La legge di Bilancio introduce per il 2020
una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici
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("Bonus facciate"). Nel dettaglio, si tratta di una detrazione del 90% riconosciuta in
ragione delle spese documentate e sostenute per interventi (incluse la mera
pulitura o tinteggiatura esterna) di recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici siti nelle Zone Territoriali Omogenee A e B del DM
2 aprile 1968 n.1444. Laddove l’intervento effettuato (ove non sia di mera pulitura o
tinteggiatura esterna)

   •   influenzi dal punto di vista termico l’edificio
   •   ovvero interessi più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
       complessiva dello stesso, questo deve soddisfare i requisiti di cui al decreto
       MISE 26 giugno 2015 e, in termini di trasmittanza termica, quelli di cui alla
       Tabella 2 del Decreto MISE 26 gennaio 2010. In questa ipotesi, inoltre, si
       applicheranno le disposizioni di cui ai co.3-bis e 3-ter dell’art.14 del DL
       63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013, relative al
       monitoraggio da parte dell’ENEA del risparmio energetico effettivamente
       conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, nonché quelle
       relative alla decretazione attuativa circa i massimali di costo specifici per
       singola tipologia di intervento, le procedure e alle modalità di esecuzione di
       controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA. Ferme
       restando, comunque, le disposizioni agevolative in materia edilizia (il
       citato Bonus edilizia) e di riqualificazione energetica (cd. Ecobonus),
       l’agevolazione viene ammessa esclusivamente per le spese relative ad
       interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti
       e fregi. L’agevolazione è fruibile soltanto sotto forma di detrazione
       d’imposta, ripartita in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere
       dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.

Pertanto, per tale agevolazione non è ammessa né la cessione del credito né lo
sconto sul corrispettivo. Si evidenzia, infine, che la disposizione, pur non
richiamando l’art.16bis del DPR 917/1986 - TUIR (cd. Bonus edilizia), fa un esplicito
rinvio alle disposizioni attuative recate dal DM 41/1998. Pertanto, ciò porta a
ritenere che il beneficio si applichi ai soli immobili a destinazione residenziale ed
a favore dei soli contribuenti IRPEF. Tale aspetto merita comunque una precisa
indicazione interpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria.

“Cedolare secca” per i contratti a canone concordato (art.1, co.6) - In tema di
“cedolare secca”, la legge di Bilancio interviene in via definitiva sull’aliquota
applicabile per i contratti “a canone concordato” che, a decorrere dal 2020, è fissata
in misura ridotta al 10% (anziché al 15%). Si ricorda, al riguardo, che il regime della
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“cedolare secca” è stato introdotto dal 2011 con riferimento all’affitto di abitazioni, e
consente di “sottrarre” il reddito da locazione dall’ordinario prelievo IRPEF, ivi
comprese le addizionali regionali e comunali, per assoggettarlo ad un’imposta
“secca” del 21% (per i contratti “a canone libero”) o del 10% (in caso di contratti “a
canone concordato”, riconosciuta inizialmente solo per il quadriennio 2014 -2019),
sostitutiva anche dell’imposta di registro e di bollo.

Clausola di salvaguardia IVA (art.1. co.3) - Viene prevista l’eliminazione, per il
2020, della cd “clausola di salvaguardia” che avrebbe comportato, dal prossimo
anno, l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 22% al 25,2%, e di quella ridotta dal
10% all’13%, con un costo per il bilancio dello Stato pari a circa 23 miliardi di euro.
Gli aumenti di IVA previsti dalla legge di Bilancio 2020 per gli anni 2021 e
2022 verranno rimodulati nel modo seguente:

 Credito d’imposta per il monitoraggio strutturale dei fabbricati (art.1,
co.118) - Al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, viene
introdotto un credito d’imposta, ai fini delle imposte sul reddito, per le spese
documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio
strutturale continuo. Per il suddetto credito d’imposta vengono stanziati 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di Bilancio, verranno definiti i criteri e le procedure per
l'accesso al beneficio.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali – “Impresa 4.0” (art.1,
co.184-197) - Viene riscritta integralmente la disciplina dei maxi-ammortamenti
vigenti fino al 31 dicembre 2019 che, dal 2020, saranno sostituiti da un credito
d'imposta. In particolare, si tratta di una nuova forma di bonus che dovrebbe
favorire l'acquisto di beni strumentali nuovi nonché l'acquisto di beni “industria
4.0”. L'agevolazione sarà riconosciuta alle imprese che abbiano effettuato
investimenti in beni strumentali nuovi nel 2020, oppure entro il 30 giugno 2021, a
condizione che l'ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2020 e
sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo del bene. Potranno accedervi
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tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti) indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
determinazione del reddito. Il bonus avrà come oggetto:

   a. beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa;
   b. beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, elencati nell’allegato
      A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
   c. beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui all’allegato B
      annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1,
      comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il nuovo credito d'imposta sarà concesso in misura variabile a seconda del tipo di
bene strumentale che viene acquisito. Nello specifico:

   •   per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari nuovi (sostanzialmente,
       quelli a cui prima si applicava il superammortamento), il credito d’imposta è
       riconosciuto nella misura del 6% del costo, fino a un tetto massimo di 2
       milioni di euro;
   •   per gli investimenti aventi ad oggetto macchinari innovativi funzionali alla
       trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
       “Industria 4.0” (a cui si applicava l’iperammortamento), elencati nell’allegato A
       della legge 232/2016, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 40% del
       costo, fino a un tetto massimo di spesa di 2,5 milioni di euro e nella misura
       del 20%, da 2,5 a 10 milioni di euro;
   •   per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e
       system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni
       materiali “Industria 4.0”, elencati nell’allegato B della legge 232/2016, è
       riconosciuto nella misura del 15%, con tetto di spesa pari a 700mila euro.

Il bonus sarà fruibile solo in compensazione “orizzontale”, ossia tra tributi diversi
(articolo 17 del D. Lgs. n. 241/97) in 5 quote annuali di pari importo, che si riducono
a 3 per gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0”. L'utilizzo potrà partire a
decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a
decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per
gli investimenti materiali ed immateriali Industria 4.0. Qualora l'interconnessione di
detti beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in
funzione sarà comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte
spettante per i beni non-Industria 4.0. Sarà possibile cumulare il credito d'imposta
Consiglio Nazionale dei Geologi - 31 dicembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che
tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto. In caso di cessione o
destinazione all’estero del bene agevolato entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo all’acquisto, il credito va ricalcolato escludendo dallo stesso il costo
relativo al bene stesso e riversando all’Erario l’ammontare già fruito. Va, infine,
sottolineato che per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, resta in vigore
la vecchia disciplina del super e iperammortamento. Il testo dell’emendamento lo
chiarisce al comma 196. Il nuovo bonus non si applicherà in tutti quei casi in cui il
bene sia stato ordinato entro il 31 dicembre 2019 con il pagamento dell’acconto del
20%, come previsto dall’attuale disciplina.

Eliminata la cessione del credito per i “lavori energetici” del Bonus
Edilizia (art.1, co. 176) Viene abrogata la facoltà, per i contribuenti che
beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per i soli interventi di
risparmio energetico effettuati su fabbricati abitativi, di optare per la cessione
del credito. Tale possibilità, come noto, veniva riconosciuta nei confronti
dell’impresa che ha eseguito l’intervento, o dei fornitori dei beni e servizi, con
previsione di una sola ulteriore cessione sempre ai fornitori collegati ai lavori, e
con esclusione della cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. Si tratta
esclusivamente dei lavori previsti dall’art.16-bis, co.1, lett.h, del DPR 917/1986–
TUIR, finalizzati al conseguimento dei risparmi energetici dell’abitazione. Con
questa abrogazione, vengono meno le disposizioni attuative definite
nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.660057 del 31 luglio
2019 che ha stabilito le procedure per la cessione del credito d’imposta
relativamente a tale fattispecie.

Eliminazione dello sconto in fattura (art.1, co.70 e 176) - La legge di Bilancio
2020 rivede l’ambito di applicazione dello sconto in fattura per quel che riguarda gli
interventi agevolabili con il Sismabonus e con l’Ecobonus.

In particolare, dal 1° gennaio 2020, tale possibilità di fruizione dei citati bonus
fiscali, in alternativa alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito:

   •   resta in vigore per i soli i lavori di risparmio energetico, per i quali opera
       l’Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti
       comuni di edifici condominiali. In particolare, lo sconto continua, dunque,
       ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché
       qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire
       quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore
       al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (cfr. DM 26
Consiglio Nazionale dei Geologi - 31 dicembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica), e che
       interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o
       estiva asservito all’intero edificio. Si ricorda che lo sconto viene rimborsato
       all’impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in
       compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da
       cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori
       cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione
       ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;

   •   viene abrogata per tutte le altre fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus per
       interventi sulle singole unità immobiliari), per i quali tuttavia continua a
       essere possibile la cessione del credito di imposta, in alternativa alla fruizione
       diretta.

In sostanza, con l’eliminazione di tale misura, si rendono inefficaci le disposizioni
attuative contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
n.660057 del 31 luglio 2019 che indica le modalità e i termini con i quali il fornitore
può recuperare lo sconto praticato, sotto forma di credito d’imposta da
compensare con modello F24, o da cedere ai propri fornitori. Resta, quindi, da
chiarire se lo stesso Provvedimento sia comunque applicabile alle ipotesi per le
quali è ancora ammesso lo sconto.

Estromissione dei beni d’impresa (art.1, co.690) - Viene confermata anche per il
2020 la disposizione che agevola l’estromissione dei beni posseduti dagli
imprenditori individuali al 31 ottobre 2019, per esclusioni dal patrimonio
dell’impresa effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020, con pagamento di
un’imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, in misura pari all’8%.

In merito si ricorda che la Legge di Stabilità 2016 aveva previsto la facoltà di
estromissione dei beni d’impresa, che consiste nell'esclusione dei beni immobili
(strumentali e non) dal patrimonio dell'impresa a favore sia delle società (Snc, Sas,
Srl, Spa, Sapa), sia degli imprenditori individuali. Come già le Leggi di Bilancio 2017
e 2019, anche l’attuale Manovra interviene su tale disciplina e reintroduce la facoltà
di estromissione agevolata per i soli imprenditori individuali, e in relazione ai beni
immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2019. L’esclusione dal patrimonio
dell’impresa deve essere effettuata dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020,
mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF ed IRAP, con aliquota
dell’8%, da versare in due rate con scadenza, rispettivamente, entro il 30 novembre
2020 e il 30 giugno 2021. L’imposta viene calcolata sulla differenza tra il valore
normale degli immobili strumentali ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
L’estromissione ha effetto dal periodo d’imposta 2020 e si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relativa all’assegnazione agevolata a suo tempo disposta
dalla Legge di Stabilità 2016.

Imposta sostitutiva su plusvalenze patrimoniali (art. 1, co. 695) - Viene
innalzata dal 20% al 26% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze
derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili (escluse le aree edificabili)
acquistati o costruiti da meno di 5 anni. In particolare, il venditore soggetto IRPEF,
all'atto della cessione, richiede al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo
67, co.1, lett.b), DPR 917/1986 - TUIR, l’applicazione dell’imposta sostituiva sulla
plusvalenza, che, diversamente, concorrerebbe alla determinazione del suo reddito
imponibile tra i cd. “redditi diversi”. A seguito della richiesta, il notaio provvede
anche all'applicazione e al versamento dell'imposta, ricevendo la provvista dal
cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle
cessioni, secondo le modalità stabilite dal Provvedimento 12 gennaio 2007.

Proroga Bonus edilizia e Ecobonus (art.1, co.175) - Viene prevista la proroga sino
al 31 dicembre 2020 dei bonus fiscali in scadenza a fine anno ed, in particolare
della:

detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità
immobiliari (cd. Ecobonus singole unità), nel rispetto della rimodulazione delle
aliquote riconosciute per singola tipologia di intervento, operata dalla legge
205/2017 (legge di Bilancio 2018). Resta ferma l’applicabilità sino al 31 dicembre
2021 dell’Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni
condominiali e del Sismabonus, anch’esso in scadenza il 31 dicembre 2021;

detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella
misura rafforzata al 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro. La proroga a
tutto il 2020 riguarda anche:

      la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici
      interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del
      prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro). Resta fermo il
      recupero in 10 anni della detrazione spettante;

      la detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle
      abitazioni;

detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe
energetica elevata, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione,
che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella
misura del 50% delle spese. Anche per il 2020 la proroga del “bonus mobili” viene
riconosciuta ai soggetti che sull’abitazione da arredare hanno avviato interventi,
agevolati con il “bonus edilizia”, a decorrere dal 1° gennaio 2019, escludendo quelli
iniziati antecedentemente a tale data. A questi è riconosciuto il “bonus mobili”
sempre nel limite massimo di spesa di 10.000 euro, al netto delle spese
eventualmente già agevolate nel 2019. Resta fermo che l’acquisto agevolato deve
riguardare mobili o grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+
(A per i forni) e le apparecchiature per cui è prevista l’etichetta energetica. Allo
stesso modo è confermata la ripartizione decennale del beneficio.

Proroga del Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art. 1,
co.319) - Viene prorogato fino al 31 dicembre 2020 il “Credito di imposta per il
Mezzogiorno” che, istituito dalla legge di Stabilità 2016, viene riconosciuto per
l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive site nelle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Nello
specifico, per tali acquisti, a favore delle imprese è attribuito un credito d’imposta
nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del
10% per le grandi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. - Si
ricorda, inoltre, che la disciplina agevolativa del credito d’imposta per il Sud è
stata successivamente modificata dal cd. “Decreto Mezzogiorno”che ha previsto tra
l’altro:

   •   l’aumento del credito d’imposta (nella misura massima fino al 45% per le
       piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese);
   •   l’eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con altri
       aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese;
   •   nuove modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che
       dovrà essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e
       non più al netto, degli ammortamenti fiscali;
   •   l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto
       d’investimento.

Reintroduzione dell’ACE (art. 1, co.287) - A decorrere dal periodo d’imposta
2019, viene reintrodotto l’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) come incentivo alla
patrimonializzazione delle imprese, al posto della cd “Mini-Ires” che viene così
abrogata. Si tratta, in particolare, dell’applicazione di un rendimento “nozionale”,
fissato all’1,3%, all’aumento di capitale apportato in azienda, che è deducibile per
società di capitali, di persone e ditte individuali dal reddito imponibile netto.
L’agevolazione era stata abrogata dal 2019 e sostituita con un altro incentivo diretto
a favorire la capitalizzazione delle imprese che, tuttavia, non è stato mai operativo
ed utilizzato, soprattutto per la sua complessità applicativa.

Revisione della tax expenditures (art.1, co.629) - A decorrere dal periodo di
imposta 2020, viene introdotta una soglia di reddito oltre la quale le detrazioni Irpef
relative a oneri di spesa, riconosciute nella misura del 19%, ai sensi dell’art.15 del
DPR 917/1986-TUIR, si azzerano con gradualità. Nello specifico, la suddetta
detrazione spetta:

   a. al 100%, qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
   b. per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro,
      diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito
      complessivo sia superiore a 120.000 euro.

In caso di redditi superiori a 240.000 euro, conseguentemente, non spettano le
suddette detrazioni.

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Oltre che per le spese
sanitarie, per gli oneri relativi a interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui
contratti per l’acquisto e per la costruzione dell’abitazione principale, la detrazione
compete per l’intero importo a prescindere dall’ammontare del reddito
complessivo. Rientra, invece, nella suddetta limitazione la detrazione Irpef per le
spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei
beni “vincolati” (art.15, co.1, lett.g del DPR 917/1986).

Rivalutazione beni d’impresa (art. 1, co.696-704) - Viene, infine, prevista una
nuova riapertura dei termini anche per la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti
nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018, con applicazione di
un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per quelli non
ammortizzabili, da applicare sul maggior valore riconosciuto. La rivalutazione deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Gli effetti della rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio relativo all’esercizio 2019,
verranno riconosciuti, in termini di maggior valore dei beni ai fini
dell’ammortamento a decorrere dal 2022 (ossia dal terzo esercizio successivo a
quello di rivalutazione). Viene, inoltre, ammessa la possibilità di operare
l’affrancamento del saldo attivo generato a seguito della rivalutazione ed iscritto in
bilancio, con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e
dell’IRAP, pari al 10%.

Rivalutazione terreni dei privati (art. 1 co.693-694) - Viene disposta un’ulteriore
riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree (edificabili o agricole) e delle
partecipazioni, possedute da privati non esercenti attività commerciale, oggetto, nel
tempo, di diverse proroghe.

In particolare, viene nuovamente ammessa la possibilità di rideterminare il valore
d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati non esercenti
attività commerciale alla data del 1° gennaio 2020, mediante la redazione di una
perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul
reddito, pari, dal 2020, all’11% dell’intero valore rivalutato delle aree. Tale imposta
sostitutiva deve essere versata (o la prima rata nel caso di pagamento rateale) entro
il 30 giugno 2020. Si ricorda che, mediante la rivalutazione, i possessori possono
utilizzare il nuovo valore dell’area come riferimento (“nuovo valore d’acquisto”) ai fini
del calcolo delle imposte sui redditi (ossia della cd. “plusvalenza” – artt.67 e 68 del
D.P.R. 917/1986 – TUIR) e delle imposte d’atto dovute in fase di cessione del
terreno.

Unificazione disciplina IMU-TASI (art.1, co. 4-5 e 738-783) - La legge di Bilancio
2020 riscrive la disciplina delle imposte municipali sul possesso immobiliare,
unificando a decorrere dal 2020 le attuali IMU e TASI (quest’ultima oggetto di
definitiva abolizione) nella cosiddetta “nuova IMU”. L’impianto generale della nuova
imposta ricalca sostanzialmente le regole attuali, per quanto riguarda l’ambito
soggettivo nonché gli immobili sottoposti a tassazione. L’aliquota di base è fissata
all’8,6 per mille, con facoltà dei comuni di azzeramento o innalzamento fino al 10,6
per mille. Per quanto riguarda gli immobili di stretto interesse delle imprese del
settore, viene innanzitutto confermato che i fabbricati costruiti per la vendita e non
locati, continueranno a scontare l’imposta con aliquota dell’1 per mille (con
possibilità di variazione dallo 0 al massimo 2,5 per mille), così come attualmente
previsto ai fini TASI. Mentre, dal 1° gennaio 2022, viene confermata l’esenzione
totale dei suddetti immobili merce dalla “nuova IMU”, così come è stato previsto dal
DL crescita (art.7-bis DL 34/2019, conv. nella legge 58/2019). In generale, in ordine
agli immobili d’impresa, viene confermata la deducibilità dell’ IMU relativa agli
immobili strumentali nella misura del:

   •   50 % per il periodo d'imposta 2019.
   •   60% per i periodi 2020 e 2021,
   •   100% a decorrere dal periodo 2022.
Tracciabilità delle detrazioni d’imposta (art.1, co.679-680) - Viene previsto,
inoltre, che, per fruire delle detrazioni IRPEF pari al 19%, ai sensi dell’art.15 del TUIR
e di altre disposizioni normative (non specificate), gli oneri devono essere pagati
con versamento bancario o postale, oltre al bonifico bancario o postale, oppure
attraverso carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

                                                 A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Codice dei contratti: il potere dell'ANAC dopo
lo Sblocca Cantieri
31/12/2019

Tra i principali effetti dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n.
32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito con modificazioni dalla Legge n.
55/2019, oltre alla sospensione al 31 dicembre 2020 di alcune delle disposizioni
che hanno costituito la colonna portante della riforma del 2016, vi è senza dubbio la
previsione di un nuovo Regolamento unico dei contratti pubblici che sostituisse i
provvedimenti attuativi precedentemente disseminati tra linee guida ANAC
(vincolanti e non vincolanti) e decreti ministeriali (approvati, in corso di
approvazione e in bozza).

   1.   Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti
   2.   La richiesta di parere dell'ANAC
   3.   La risposta del Consiglio di Stato
   4.   Le linee guida dell’ANAC pre Sblocca Cantieri
   5.   Le linee guida dell’ANAC post Sblocca Cantieri
   6.   La disciplina transitoria
   7.   I poteri dell'ANAC immutati
   8.   Le conclusioni del Consiglio di Stato

Il nuovo Regolamento del Codice dei contratti

In particolare, lo Sblocca Cantieri ha previsto un regolamento recante disposizioni
nelle seguenti materie:

   •    Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento
   •    Progettazione di lavori, servizi e forniture e verifica del progetto
•   Sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti
       generali
   •   Procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e
       forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie
   •   Direzione dei lavori e dell'esecuzione
   •   Esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e
       penali
   •   Collaudo e verifica di conformità
   •   Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi
       requisiti degli operatori economici
   •   Lavori riguardanti i beni culturali

La richiesta di parere dell'ANAC

Con nota 14 novembre 2019, n. 0091029, il Presidente dell’Autorità Nazionale
anticorruzione (ANAC) ha sottoposto al parere del Consiglio di Stato lo schema di
Linee Guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali” a cui la
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha risposto con Parere 27 dicembre
2019, n. 3235 che ha fatto il punto sul potere di regolazione vincolante
dell’ANAC post Sblocca Cantieri.

La risposta del Consiglio di Stato

Rispondendo alla richiesta di parere dell'ANAC, il Consiglio di Stato ha fornito
maggiori chiarimenti in merito alle funzioni attribuite all’ANAC dal Codice dei
contratti e cosa accade alle stesse dopo l'entrata in vigore dello Sblocca Cantieri.

Le linee guida dell’ANAC pre Sblocca Cantieri

L'originario progetto includeva nel complesso novero di funzioni attribuite all’ANAC
la “adozione di atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri
strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante”,
mantenendo ferma “l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC
innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”. Lo stesso Consiglio di
Stato con parere n. 855 del 1 aprile 2016 aveva distinto 3 specie di linee guida:

   •   linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
       su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni
       parlamentari;
   •   linee guida adottate con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga
       omnes;
•   linee guida adottate dall’ANAC a carattere non vincolante, alle quali dovrebbe
       assegnarsi un valore di indirizzo a fini di orientamento dei comportamenti di
       stazioni appaltanti ed operatori economici.

In riferimento alle Linee guida ANAC, il Consiglio di Stato ha ammesso l'esistenza di
due tesi:

   •   la prima per la quale il tenore letterale dell’articolo 213, comma 2, del Codice
       dei contratti non avrebbe consentito di riconoscere alle linee guida alcun
       valore vincolante, se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge;
   •   la seconda che, valorizzando l’opportunità di una valutazione casistica,
       affermavano l’intrinseca efficacia obbligatoria degli atti che avessero trovato
       espressione in precetti attuativi o integrativi della fonte primaria.

Le linee guida dell’ANAC post Sblocca Cantieri

Con la pubblicazione del Decreto Sblocca Cantieri è stato previsto un nuovo comma
27-octies all’articolo 216 del D.Lgs. 50/2016 mediante il quale la categoria delle
linee guida vincolanti appare significativamente ridimensionata dalla adozione di un
regolamento unico a cui sarà affidata la disciplina delle seguenti materie:

   •   nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;
   •   progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
   •   sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti
       generali;
   •   procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e
       forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;
   •   direzione dei lavori e dell’esecuzione;
   •   esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e
       penali;
   •   collaudo e verifica di conformità;
   •   affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi
       requisiti degli operatori economici;
   •   lavori riguardanti i beni culturali.

Con l'adozione del nuovo Regolamento (la cui definizione appare comunque non
brevissima), dunque, prevederà la perdita di efficacia delle linee guida di cui
all’articolo 213, comma 2, del Codice dei contratti che riguardano le materie
suindicate o comunque recanti una disciplina incompatibile con le disposizioni del
regolamento unico.

La disciplina transitoria

Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento del Codice dei contratti, il
Consiglio di Stato ha previsto la transitoria conservazione degli effetti delle linee
guida e dei decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli
articoli:

   •   24, comma 2 (requisiti dei progettisti);
   •   31, comma 5 (compiti del RUP);
   •   36, comma 7 (procedure sottosoglia);
   •   89, comma 11 (elenco categorie SIOS);
   •   111, commi 1 e 2 (verifica di conformità e di collaudo);
   •   146, comma 4 (requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori
       dei lavori e modalità di verifica ai fini dell'attestazione);
   •   articolo 147, commi 1 e 2, e articolo 150, comma 2 (qualificazione,
       progettazione e collaudo nel settore beni culturali).

I poteri dell'ANAC immutati

Il nuovo comma 27-octies non investe, tuttavia, la totalità delle norme del Codice
dei contratti pubblici il cui contenuto precettivo può essere attuato o integrato
dall’ANAC con linee guida vincolanti. Non muta infatti la formulazione dell’articolo
80, comma 13, secondo cui è rimessa all’ANAC la precisazione dei mezzi di prova e
delle specifiche carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
strumentali alla dimostrazione dei gravi illeciti professionali di cui al comma 5,
lettera c), del medesimo articolo 80. Parimenti, risultano inalterati i poteri
dell’Autorità con riguardo sia alle procedure di affidamento in caso di fallimento
dell’esecutore o di risoluzione del contratto (articolo 110, comma 6, del d.lgs.
50/2016), sia al monitoraggio dell’Amministrazione aggiudicatrice sull’attività
dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato (articolo
181, comma 4, del d.lgs. 50/2016).

Le conclusioni del Consiglio di Stato

In definitiva, il Consiglio di Stato ha concluso che con l'entrata in vigore dello
Sblocca Cantieri, il potere dell'ANAC di adottare linee guida vincolanti sia limitato
alle residue ipotesi in cui le norme del codice dei contratti pubblici espressamente
rinviino all’apporto attuativo o integrativo dell’Autorità. Resta la facoltà dell’ANAC di
suggerire soluzioni interpretative o prassi applicative attraverso gli strumenti di
regolazione flessibile non muniti di efficacia obbligatoria.

Coerentemente, l’intervento delle linee guida non vincolanti (e il corrispondente
potere in materia di appalti e concessioni) deve ammettersi con riferimento alle
disposizioni che disciplinano le procedure di affidamento dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (ivi comprese le concessioni) o l’esecuzione degli stessi. Va
escluso, invece, che, al di fuori del perimetro ora indicato, l’ANAC abbia il potere di
adottare linee guida, seppur di tipo non vincolante.

Le conclusioni del Consiglio di Stato riguardano esclusivamente i poteri dell’ANAC
riferibili al settore dei contratti pubblici, mentre nulla è possibile affermare in merito
ad altri poteri, anche regolamentari, attribuiti all’ANAC in differenti materie
(trasparenza, anticorruzione, ecc.).

Tutto ciò premesso, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha reputato
necessario e opportuno restituire all’Autorità richiedente la bozza di Linee guida al
fine di:

   •   verificare la compatibilità delle linee guida con le disposizioni del predetto
       regolamento unico, in considerazione del fatto che alcuni istituti trattati nelle
       linee guida saranno oggetto di disciplina da parte del predetto regolamento;
       regolamento quest’ultimo che dovrebbe essere adottato entro centottanta
       giorni dall’entrata in vigore del già citato articolo 216, comma 27 octies,
       Codice. L’ANAC, a tal fine, potrà prendere in considerazione il testo
       pubblicato sulla gazzetta ufficiale anche se non ancora entrato in vigore;
   •   rivedere le linee guida con riferimento alle norme e agli istituti disciplinati dal
       Codice del Terzo settore che non possono rientrare nel campo di operatività
       delle linee guida non vincolanti.

In allegato il parere del Consiglio di Stato con la risposta al quesito inerente le Linee
guida in materia di affidamenti di servizi sociali.

                                                  A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Parere Adunanza di Sezione Consiglio di Stato 27 dicembre 2019, n. 3235
Calcolo soglia di anomalia e aggiudicazione: le
ali vanno tagliate?
31/12/2019

Sul calcolo della soglia di anomalia abbia già scritto tanto commentando gli
interventi della giustizia amministrativa, dell'ANAC e del Ministero delle
Infrastrutture in merito alla procedura da seguire e al valore (decremento secco o
percentuale) da prendere in considerazione. Poco al momento era stato chiarito in
merito al post calcolo soglia di anomalia ed in particolare:

Per la determinazione dell'offerta
aggiudicataria, vanno tenute in
considerazione le ali che erano state escluse
nel calcolo della soglia di anomalia?
   1.   Il calcolo della soglia di anomalia
   2.   Offerte di numero pari o superiore a 15
   3.   Offerte di numero inferiore a 15
   4.   Le ali vanno tagliate?
5. La decisione del TAR

A rispondere a questa domanda ci ha pensato la Sezione Terza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia che con la sentenza n. 2979 del 27
dicembre 2019 è intervenuta in merito ad un ricorso presentato per l'annullamento
di un provvedimento di aggiudicazione di una gara non attribuita al ricorrente il cui
ribasso era risultato superiore a quella a cui era stata aggiudicata ma rientrava tra il
10% di offerte escluse nel calcolo della soglia di anomalia.

Il calcolo della soglia di anomalia
La procedura per il calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97 commi 2 e 2-bis
del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) prevede, infatti, come primo passo
l'esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e quelle di minor ribasso.

In funzione poi del numero di offerte (se di numero pari, superiore o inferiore a 15)
la norma prevede due distinte procedure:

Offerte di numero pari o superiore a 15
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle
offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia
determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le
offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei
loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più
offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono
altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio
aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari
al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla
lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

             Webapp gratuita per il Calcolo della soglia di anomalia
Offerte di numero inferiore a 15
Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle
offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte
che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata
come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale
valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
qualora, nell’effettuare il calcolo del 10%, siano presenti una o più offerte di eguale
valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media
aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è
pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per
cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è
calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto
medio aritmetico di cui alla lettera b).

Le ali vanno tagliate?
Il TAR per la Sicilia, confermando quanto effettuato dalla Stazione Appaltante,
afferma che il meccanismo del "taglio delle ali" previsto nel calcolo della soglia di
anomalia risponde all’esigenza di porre rimedio al fenomeno delle offerte
largamente e palesemente disancorate dai valori medi, presentate al solo scopo
di condizionare pesantemente le medie; ciò implica che le offerte “tagliate” non
vadano reinserite nelle successive operazioni di calcolo previste dall’art. 97 del
Codice dei contratti.

                      Accedi allo Speciale Codice dei contratti

La decisione del TAR
Per questo motivo, le stazioni appaltanti escludono direttamente il concorrente
ritenuto anomalo, senza che sorga la necessità di elaborare un giudizio tecnico
sulla congruità dell’offerta e senza che possano essere presentate da parte
dell’offerente eventuali spiegazioni sul prezzo: in tal caso, l’aggiudicatario è quello
che ha presentato il prezzo più basso tra le offerte rimaste in gara, al netto del c.d.
“taglio delle ali”, dopo l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale.

                                                 A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Sentenza TAR Sicilia 27 dicembre 2019, n. 2979
9, n. 3235
Codice dei contratti: In vigore da domani le
nuove soglie comunitarie
31/12/2019

Da domani entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza superate le quali trova
applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti), tali soglie verranno aggiornate con i provvedimenti della Commissione
europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale UE n. L279 del 31 ottobre 2019. Si tratta
in particolare del:

   •   Regolamento delegato (UE) 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la
       direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
       riguarda le soglie delle Concessioni.
   •   Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la
       direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
       riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di
       progettazione
   •   Regolamento delegato (UE) 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la
       direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
       riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di
       progettazione.
   •   Regolamento delegato (UE) 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la
       direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
       riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

I 4 regolamenti, che entreranno in vigore l'1 gennaio 2020, hanno aggiornato le
soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35, comma 1 del Codice dei
contratti. In particolare le nuove soglie sono:
Nei settori ordinari

   •   euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
   •   euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
       pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che
       sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti
       pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
       operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
       concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
   •   euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi
       pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-
       centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture
       aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della
       difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato
       VIII;
   •   euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli
       appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Nei settori speciali:

   •   euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
   •   euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
       progettazione;
   •   euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i
       contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati
       all’allegato IX.

                                                 A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019
Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019
Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019
Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019
Appalti, controlli sulle ritenute
anche per i contratti già esistenti
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sul nuovo meccanismo introdotto dal
Decreto Fiscale

Foto: Katarzyna Bialasiewicz©123RF.com

30/12/2019 – Dal 1° gennaio 2020, per effetto del Decreto Fiscale, entra in
vigore il nuovo meccanismo per il controllo sul versamento delle ritenute
fiscali negli appalti e nei subappalti di importo superiore a 200mila euro.

Con la risoluzione 108/E/2019, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad
una serie di dubbi degli operatori, ha chiarito che i controlli riguarderanno
anche i contratti stipulati prima dell’avvento del Decreto Fiscale.
Ritenute negli appalti e subappalti, i chiarimenti del
Fisco

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che le disposizioni del Decreto Fiscale
si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. Questo significa che il nuovo
meccanismo di controllo è operativo per le ritenute operate a decorrere dal
mese di gennaio 2020, quindi relativamente ai versamenti eseguiti nel
mese di febbraio 2020, anche per i contratti di appalto, affidamento o
subappalto stipulati prima del 1° gennaio 2020.

L’Agenzia ha inoltre sottolineato che la quantificazione dei
versamenti, distinti per ciascun committente, e quindi della retribuzione
corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio
affidatogli e della relativa ritenuta operata, va effettuata sulla base
di parametri oggettivi, ad esempio sulla base del numero di ore
impiegate in esecuzione della specifica commessa.

Appalti e subappalti, i controlli sul pagamento delle
ritenute

Ricordiamo che la Legge 157/2019, con cui è stato convertito il Decreto
Fiscale, ha stabilito che dal 1° gennaio 2020, chi affida la realizzazione di
un’opera o di un servizio di importo annuo superiore a 200mila euro, è
tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese
subappaltatrici copia degli attestati di versamento delle ritenute operate
sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato nell’esecuzione
delle opere o dei servizi affidati.

Se il committente non riceve risposta o scopre irregolarità nei versamenti
(perché omessi o insufficienti), deve sospendere il pagamento dei
corrispettivi maturati dall’impresa.

È invece sanzionabile il committente che non chiede all’impresa la copia
degli F24 utilizzati per versare le ritenute oppure che, non avendo ricevuto
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