Concetto 96 Servizio sanitario coordinato - (SSC) - L'incaricato del Consiglio federale per la preparazione del servizio sanitario coordinato
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L’incaricato del Consiglio federale per la preparazione del servizio sanitario coordinato Worblentalstrasse 36, 3063 Ittigen Tél. 031 324 27 25 Fax 031 324 27 44 Concetto 96 Servizio sanitario coordinato (SSC) 1996i.doc 8.9.97
CONCETTO SSC 96 1 Indice Introduzione Pagina 2 1. Di Principio 3 2. Basi legali 4 3. Assistenza dei pazienti 5 4. Condotta e coordinamento 6 5. Assicurare i mezzi 9 6. Preparativi di natura organizzativa 11 7. Approvazione 12 Appendici Appendice 1: Basi legali 13 Appendice 2: Definizioni 15 Appendice 3: Approvazione al concetto SSC 96 17
CONCETTO SSC 96 2 Introduzione Nel 1976, Il Consiglio federale incaricò il medico in capo dell'esercito di elaborare un concetto per la preparazione del Servizio sanitario coordinato (SSC) valevole in tutti i casi strategici. Terminata nel 1980, il concetto fu sottoposto al Consiglio federale nel 1981 e approvato da tutti i Governi cantonali nonché dalle organizzazioni private della sanità pubblica interessate. I cambiamenti politico-militari intervenuti in Europa alla fine degli anni Ottanta hanno con- dotto ad una nuova analisi delle minacce. Il Consiglio federale ne ha tenuto conto nel suo Rapporto 90 sulla politica di sicurezza della Svizzera, del 1° ottobre 1990, che ridefinisce la politica di sicurezza del nostro Paese. Il nuovo Concetto del Servizio sanitario coordinato rappresenta una revisione completa di quello del 1980. Esso si fonda sulle minacce attuali nonché sulle difficoltà finanziarie dei poteri pubblici e tiene conto delle competenze che la Costituzione federale attribuisce ai Cantoni in materia di sanità pubblica. Il servizio sanitario coordinato è perciò inteso quale estensione della sanità pubblica mediante l'impiego coordinato di mezzi dei partner (esercito, protezione civile, organizzazioni civili) al fine di garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile.
CONCETTO SSC 96 3 1. Di Principio Obiettivo superiore I pazienti devono beneficiare in ogni momento della migliore assistenza sani- taria possibile. Paziente è ogni persona che, a causa di disturbi fisici o psichici, necessita di cure o assistenza. Nella situazione ordinaria, dell'assistenza sanitaria dei pazienti si occupa la sanità pubblica che dispone di numerose istituzioni pubbliche e private, persone e mezzi. Essa sottostà, per principio, alla sovranità cantonale. Una situazione straordinaria esiste quando i mezzi della sanità pubblica non sono suffi- cienti all'assistenza sanitaria di tutti i pazienti. In vista di situazioni del genere, i mezzi sanitari e i preparativi in materia d'organizzazione devono essere concordati tra Confederazione, Cantoni, Comuni e istituzioni private. Principî del SSC • Al Servizio sanitario coordinato devono partecipare tutte le istituzioni che possono contribuire all'assistenza sanitaria dei pazienti. • Il successo nell'impiego presuppone il coordinamento dei preparativi con- cernenti l'organizzazione, il personale, la formazione e il materiale. • L'assistenza ai pazienti deve sempre essere tempestiva, se necessario ricorrendo a misure straordinarie. • I mezzi devono essere impiegati, secondo la situazione, in maniera coordi- nata, se necessario in modo modulare o scaglionato nel tempo. • I compiti sanitari devono essere risolti mediante la condotta al livello più basso possibile.
CONCETTO SSC 96 4 2. Basi legali La sanità pubblica è regolata per principio dal diritto cantonale. Numerosi Cantoni hanno completato la loro legislazione sanitaria con una regolamentazione del servizio sanitario in situazioni straordinarie. Il servizio sanitario della protezione civile, così come la costruzione, l'equipaggiamento e la manutenzione dei propri rifugi e dei centri operatori protetti, sono stabiliti nelle basi legali della protezione civile. Giuridicamente, il servizio sanitario dell'esercito si fonda esclusivamente sulla Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare. Il settore privato, comprendente ad esempio gli studi medici, le cliniche private nonché le associazioni del personale e professionali, dispone, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, di campi d'attività autonomi. Il Servizio sanitario coordinato è ancorato nel diritto federale, nella dichiarata volontà dei Governi cantonali e delle istituzioni private di realizzare il concetto del Servizio sanitario coordinato, nelle basi legali cantonali e in regolamentazioni contrattuali. In situazioni straordinarie, il Consiglio federale e i Governi cantonali invocando il diritto di necessità, in parte fondandosi anche sul diritto in preparazione, possono fare uso del loro il potere speciale di emanare istruzioni. Con ciò non sono messe in discussione le competenze derivanti dalla Costituzione federale.
CONCETTO SSC 96 5 3. Assistenza dei pazienti La possibilità di un afflusso massiccio di pazienti costituisce un problema centrale per l'assistenza sanitaria. Dati statistici completi sul numero attendibile di pazienti feriti o bisognosi di assistenza psichiatrica esistono soprattutto per le guerre convenzionali. In caso di catastrofi di origine tecnica o naturale, il numero di pazienti può essere localmente assai superiore, tuttavia non è possibile presumerlo. La probabilità che ci sia un numero estremamente elevato di pazienti è proporzionalmente bassa. L'assistenza medica ai pazienti feriti, malati o bisognosi di cure psichiatriche dev'essere prestata immediatamente, altrimenti le possibilità di successo diminuiscono molto rapi- damente. Se mancano mezzi medici sufficienti o possibilità di trasporto idonee, i pazienti devono essere assistiti sul posto, in caso estremo successivamente anche in ospedale, secondo i principî della medicina di massa. Si vuole così assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di pazienti. La seguente regola è determinante per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti: Regola delle 6 / 24 ore I pazienti che necessitano di un'ospedalizzazione devono • essere ammessi all'ospedale il più tardi sei ore dopo il ferimento e • essere stati curati all'ospedale il più tardi 24 ore dopo il ferimento. Le persone che presentano reazioni ansiose o di panico, devono dapprima essere ricoverate in una clinica psichiatrica, se gli aiuti sul luogo e le cure in ospedale non hanno ottenuto risultati entro i tempi stabiliti.
CONCETTO SSC 96 6 4. Condotta e coordinamento In situazione ordinaria, l'assistenza sanitaria dei pazienti avviene sulla base della libera scelta del medico e dell'ospedale, secondo principî medici individuali e con i mezzi sanitari ordinari. In situazioni straordinarie, l'assistenza sanitaria dei pazienti non può essere assicurata attraverso la libera scelta del medico e dell'ospedale, per cui la condotta sanitaria dev'es- sere adattata. I compiti più importanti della condotta sanitaria sono: • assicurare ai pazienti, il più a lungo possibile, i soccorsi medici individuali • se necessario, limitare i soccorsi medici individuali, onde consentire la sopravvivenza di un maggior numero possibile di pazienti • ripristinare il più presto possibile la situazione normale. I mezzi sanitari comprendono • il personale e le organizzazioni • le opere e gli impianti, protetti e non • il materiale e i mezzi di trasporto • il materiale sanitario di consumo, i medicamenti, i gas per uso medico, il sangue e gli emoderivati. I mezzi sanitari necessari in situazioni ordinarie sono approntati da istituzioni sanitarie pubbliche e private. L'offerta di prestazioni è regolarmente adattata alle variazioni delle possibilità e delle necessità. Nelle situazioni straordinarie, i mezzi sanitari ordinari devono essere disponibili il più possibile in modo illimitato e, se necessario, poter essere com- pletati con mezzi supplementari; al riguardo, devono essere prese misure preventive. A tutti i livelli di condotta civili, la responsabilità politica della condotta incombe alle autorità (Consiglio federale, Governo cantonale, Municipio). Per l'adempimento dei loro compiti, esse dispongono dell'amministrazione ad esse subordinata, in situazioni straordinarie di organi di stato maggiore.
CONCETTO SSC 96 7 I settori sanitari servono a mantenere efficiente la condotta sanitaria anche in condizioni difficili, segnatamente durante la guerra. Ogni settore deve perciò disporre di una propria condotta sanitaria. I Cantoni stabiliscono se il territorio cantonale formi uno o più settori sanitari. Per la condotta sanitaria militare, il ruolo determinante spetta principalmente ai livelli di comando esercito, divisione territoriale/brigata territoriale, reggimento territoriale e reggimento d'ospedale. Per la coordinazione a livello di Confederazione, tra i Cantoni nonché tra i Cantoni e l'esercito, il Consiglio federale può impiegare l'organo federale di coordinamento sanitario da lui stesso creato. Altri organi di coordinamento, permanenti o temporanei, sono costituiti, a seconda delle necessità, d'intesa tra le autorità competenti e gli uffici di comando militari. Particolare importanza incombe agli organi di coordinamento a livello cantonale. Una situazione sanitaria straordinaria può • essere provocata da un numero elevato di pazienti o dall'insufficienza dei mezzi • intervenire localmente, regionalmente o in tutto il paese • subentrare inaspettatamente o in modo prevedibile, improvvisamente o progressivamente • essere di durata breve o prolungata • comportare un numero di pazienti relativamente costante o potenzialmente crescente • presentarsi isolatamente o simultaneamente a problemi in altri settori. Per le pianificazioni e i preparativi, dalle numerose situazioni possibili, si possono dedurre come modelli tre casi sanitari:
CONCETTO SSC 96 8 Casi sanitari Caso 1 La sanità pubblica funziona Ogni cantone effettua i La Confederazione effettua i senza misure particolari delle preparativi per eventuali preparativi per eventuali autorità cantonali o federali situazioni straordinarie, ad situazioni straordinarie, ad esempio mediante esempio mediante Funzionano segnatamente ° pianificazioni: installazioni ° concezioni, legislazione, ° fornitori pubblici e privati di sanitarie, fabbisogno di finanze, formazione e prestazioni quali ospedali, personale, materiale, me- perfezionamento, asseg- studi medici/dentistici, dicamenti, finanze, ecc. nazione di personale, farmacie, laboratori, servizi di ° realizzazioni: ad esempio riserve di materiale cura, pronto soccorso, legislazione, assegnazione ° preparazione del servizio ambulanze e salvataggio di personale, formazione e sanitario dell'esercito ° libera scelta del medico e perfezionamento, ° coordinazione delle misure dell'ospedale materiale, installazioni e urgenti in caso di organizzazioni d'allarme radioattività Caso 2 Uno o più Cantoni ordinano Altri Cantoni o Paesi limitrofi La Confederazione presta misure eccezionali singole / prestano aiuto, ad esempio aiuto, su domanda, ad generali. esempio Esempi: ° assistendo pazienti ° differimento di operazioni non ° mettendo a disposizione ° mettendo a disposizione urgenti ambulanze, materiale truppe sanitarie dai corsi ° dimissione anticipata di sanitario e personale della truppa, dal pazienti reggimento di aiuto in ° impiego di organi della con- caso di catastrofe e dal dotta e di riserve di personale servizio d'appoggio La sanità pubblica continua, per ° consegnando materiale quanto possibile, a funzionare sanitario e veicoli normalmente. Caso 3 La Confederazione ordina per I Cantoni mantengono, per Laddove è necessario, la tutto il paese o parte di esso quanto possibile, il funzio- Confederazione impiega i misure eccezionali singole o namento della sanità pub- mezzi a propria disposi- generali. blica. zione, Esempi: Se necessario, i Cantoni segnatamente ° chiamata in servizio della ordinano misure straordi- ° truppe sanitarie dai corsi truppa/della protezione civile narie supplementari. della truppa, dal servizio ° razionamento d'appoggio o dal servizio attivo ° organi di coordinamento e di condotta
CONCETTO SSC 96 9 5. Assicurare i mezzi Misure concernenti gli effettivi di personale • Con le istituzioni interessate, i Cantoni assicurano la copertura del fabbisogno di per- sonale delle installazioni sanitarie civili nonché delle organizzazioni sanitarie di salva- taggio e di trasporto anche in previsione di situazioni straordinarie • la Confederazione assicura la copertura del fabbisogno di personale delle installazioni sanitarie militari • i responsabili delle installazioni sanitarie, la Croce Rossa Svizzera e le associazioni professionali invitano il personale professionista attivo o che ha cessato l'attività, non soggetto all'obbligo di prestare servizio militare o nella protezione civile, ad impegnarsi in caso di situazioni straordinarie • i Cantoni si dotano delle basi legali che permettano loro di obbligare il personale pro- fessionista a lavorare in installazioni sanitarie in caso di situazioni straordinarie • la Confederazione e i Cantoni assicurano che, in caso di situazioni straordinarie, i quadri sanitari esercitino una sola funzione • la Confederazione e i Cantoni controllano periodicamente che, in previsione di situazioni straordinarie, il fabbisogno di personale delle installazioni sanitarie sia coperto e si informano a vicenda. Misure concernenti la formazione • La Confederazione, i Cantoni e le istituzioni interessate formano - secondo regole unificate - il personale sanitario, professionista e non, all'impiego in situazioni straordinarie; essi offrono possibilità di formazione in materia di medicina di catastrofe e di guerra nonché di condotta sanitaria • la Croce Rossa Svizzera offre possibilità di formazione al personale sanitario profes- sionista dopo un'interruzione dell'attività professionale. Misure concernenti le installazioni sanitarie • D'accordo con le istituzioni interessate, i Cantoni fissano i compiti e le capacità di prestazione che le installazioni sanitarie civili devono assicurare • i Cantoni, i Comuni e gli ospedali assicurano la preparazione di rifugi secondo le direttive della Confederazione • la Confederazione fissa i compiti e le capacità di prestazione che le installazioni sanitarie militari devono assicurare.
CONCETTO SSC 96 10 Misure concernenti i mezzi di trasporto • I Cantoni registrano i mezzi di trasporto di pazienti disponibili subito o a breve termine e, d'intesa con le istituzioni interessate, predispongono l'impiego dei mezzi di trasporto in situazioni straordinarie • le istanze autorizzate preparano la requisizione di autoveicoli per il servizio sanitario civile e militare • la Confederazione, a richiesta del Cantone, si tiene pronta a sostenere con mezzi militari i trasporti sanitari in situazioni straordinarie. Misure concernenti il materiale sanitario di consumo Il materiale sanitario di consumo comprende tutti i beni di consumo necessari per la diagnosi medica nonché per il trattamento e la cura di pazienti, come pellicole radiografi- che, prodotti chimici, medicamenti, materiale di medicazione, articoli monouso, gas per uso medico • La Confederazione, i Cantoni e le istituzioni interessate si accordano circa la costitu- zione di una riserva di materiale sanitario di consumo adeguata a una possibile situa- zione di minaccia • l'esercito prepara la produzione d'emergenza di medicamenti • d'intesa con i Cantoni e le istituzioni interessate, la Confederazione stabilisce le riserve minime • l'esercito, i grossisti, le farmacie, i medici dispensatori, gli ospedali, gli ospizi e i malati cronici tengono le riserve stabilite e provvedono al rinnovo adeguato delle stesse • le economie domestiche tengono una riserva adeguata di medicamenti semplici e di materiale di medicazione come farmacia domestica • la Confederazione, i Cantoni e le istituzioni interessate confrontano periodicamente le quantità effettivamente in riserva con le quantità prescritte. Inoltre si tengono pronti ad adattare le riserve a una situazione di minaccia mutata. Misure concernenti il sangue e gli emoderivati • D'intesa con il Servizio di trasfusione della Croce Rossa Svizzera, l'incaricato del Consiglio federale per la preparazione del Servizio sanitario coordinato emana direttive concernenti il servizio di trasfusione in situazioni straordinarie • in collaborazione con i Cantoni e l'esercito, il servizio di trasfusione della Croce Rossa Svizzera crea le premesse organizzative che consentono, in situazioni straordinarie, di adattare il numero di prelievi al fabbisogno, rispettando la libertà della donazione del sangue.
CONCETTO SSC 96 11 6. Preparativi di natura organizzativa Misure concernenti la condotta sanitaria • la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché, in caso di situazioni straordinarie, le strutture essenziali di condotta siano pronte e non siano necessarie mutazioni nei quadri • i Cantoni determinano i settori sanitari e creano le premesse per assicurarne la condotta. Misure concernenti il coordinamento • la Confederazione e i Cantoni assicurano il coordinamento dei preparativi sanitari in previsione di situazioni straordinarie • la Confederazione provvede affinché gli uffici e i servizi federali, i Cantoni e le organizzazioni di diritto privato siano convenientemente rappresentati in seno al Comitato del servizio sanitario • d'intesa con i Governi cantonali, il Consiglio federale fissa i compiti e le competenze dell'organo federale di coordinamento sanitario in caso di situazioni straordinarie e ne designa i membri • i Cantoni nonché le divisioni/le brigate/i reggimenti territoriali preparano la collaborazione sanitaria in caso di situazioni straordinarie • i Cantoni si accordano circa la collaborazione sanitaria in caso di situazioni straordinarie • l'incaricato del Consiglio federale per la preparazione del Servizio sanitario coordinato informa periodicamente il Consiglio federale, i Governi cantonali e gli organi responsabili delle istituzioni private sullo stato dei preparativi.
CONCETTO SSC 96 12 7. Approvazione Il presente Concetto del Servizio sanitario coordinato è stato approvato della Commissione del Servizio sanitario il 9 maggio 1996 e dallo Stato maggiore della difesa il 27 giugno 1996. In risposta alla consultazione del 12 luglio 1996, i Governi cantonali e le organizzazioni private operanti nel settore sanitario a livello nazionale secondo l'elenco dell'appendice 3, hanno approvato il presente concetto, hanno confermato la loro disponibilità a realizzarla e hanno quindi sostituito, per il proprio Cantone, rispettivamente la propria istituzione, il concetto del 1° dicembre 1980 col Concetto SSC 96. Oggi, il Consiglio federale ha preso atto del presente Concetto e l'ha dichiarato deter- minante per tutti gli uffici federali in sostituzione del Concetto del 1° dicembre 1980. Berna, 26 marzo 1997 L'incaricato del Consiglio federale per la preparazione del Servizio sanitario coordinato Dr P. Eichenberger
CONCETTO SSC 96 13 Appendici Appendice 1: Basi legali Convenzione di Ginevra del 12.8.1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; RS 0.518.12 Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949 relativi alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali e non internazionali, dell' 8.6.1977; RS 0.518.521/522 Legge federale del 27.6.1969 su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa; RS 501 Ordinanza del Consiglio federale del 18.12.1974 sull'istruzione nell'ambito della difesa integrata; RS 501.2 Legge federale del 3.2.1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, LM); RS 510.10 Ordinanza del Consiglio federale del 1.9.1976 concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato; RS 501.31 Ordinanza del Consiglio federale del 18.6.1984 sull'organo federale di coordinamento sanitario; RS 501.32 Ordinanza del DMF del 20.9.1976 che regola l'intervento di mezzi militari in caso di catastrofi in Svizzera; RS 510.212 Ordinanza del Consiglio federale del 18.10.1995 concernente l’esenzione dal servizio militare (OESM); RS 511.31 Decreto federale del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera; RS 513.51 Ordinanza del Consiglio federale del 19.10.1994 sul Servizio della Croce Rossa (OSCR); RS 513.52 Ordinanza del Consiglio federale del 16.11.1994 concernente i compiti territoriali e il servizio territoriale (OSTer); RS 513.311.1 Ordinanza del Consiglio federale del 18.10.1995 concernente la dispensa e il congedo dal servizio d’appoggio e dal servizio attivo (ODCA); RS 519.2 Ordinanza del Consiglio federale del 3.4.1968 concernente la requisizione; RS 519.7
CONCETTO SSC 96 14 Legge federale del 17.6.1994 sulla protezione civile (LPCi); RS 520.1 Legge federale del 4.10.1963 sull'edilizia di protezione civile (LEPCi); RS 520.2 Legge federale dell' 8.10.1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP), RS 531 Legge federale del 23.12.1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (Legge sull'energia nucleare LEN); RS 732.0 Ordinanza del Consiglio federale del 26.6.1991 concernente l'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività (OROIR); RS 732.32 Legge federale del 19.12.1877 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera; RS 811.11 Ordinanza generale del 19.11.1980 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed); RS 811.112.1 Legge federale del 3.10.1951 sugli stupefacenti; RS 812.121 Legge federale del 6.10.1989 sulla farmacopea (Legge sulla farmacopea, LFarm); RS 812.21 Legge sulla radioprotezione del 22.3.1991 (LRaP); RS 814.50 Legge federale del 21.3.1969 sul commercio dei veleni (Legge sui veleni); RS 814.80 Ordinanza del 22.6.1994 del Consiglio federale sulla radioprotezione (ORaP); RS 814.501 Legge federale del 9.10.1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr); RS 817.0 Legge federale del 18.12.1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie); RS 818.101 Ordinanza del Consiglio federale del 17.6.1974 concernente il servizio sanitario di confine; RS 818.125.1 Legge sulle epizoozie del 1.7.1966 (LFE); RS 916.40
CONCETTO SSC 96 15 Appendice 2: Definizioni Nel Concetto SSC 96 sono utilizzate le seguenti definizioni: Afflusso massiccio di pazienti Afflusso di pazienti in numero così elevato da Afflux massif de patients imporre la limitazione delle cure ai casi più Massenanfall von Patienten urgenti affinché possa sopravvivere il maggior numero possibile di pazienti. Aiuto spontaneo Aiuto prestato, in caso di eventi dannosi, da Aide spontanée vicini o da persone presenti casualmente. Spontanhilfe Competenza del Consiglio federale Competenza legislativa del Consiglio fondata sul diritto di necessità federale messa in vigore per lo stato di Compétence du Conseil fédéral fondée necessità, in margine a disposizioni sur le droit de nécessité costituzionali; essa comprende anche il Notrechtskompetenz des Bundesrates potere di dare istruzioni ai Governi cantonali. Il Consiglio federale fa uso di tale competenza fondandosi su attribuzioni di pieni poteri decise dal Parlamento, o, se gli organi costituzionali non possono più essere convocati o non possono intervenire a tempo, su una competenza autonoma fondata sul diritto di necessità, al fine di gestire lo stato di necessità. Materiale sanitario di consumo Beni di consumo per la diagnosi medica, Matériel sanitaire de consommation come anche per l'assistenza e la cura di Sanitätsverbrauchsmaterial pazienti, segnatamente medicamenti, materiale di medicazione, articoli monouso, gas per uso medico Materiale sanitario Apparecchiature mediche tecniche e Matériel sanitaire materiale sanitario di consumo per la Sanitätsmaterial diagnosi medica nonché per l'assistenza e le cure sanitarie ai pazienti. Medicina individuale Assistenza sanitaria al singolo paziente alle Médecine individuelle stesse condizioni ottimali come in situazioni Individualmedizin ordinarie
CONCETTO SSC 96 16 Organo federale di coordinamento Coordina l'impiego dei mezzi dei partner sanitario SSC, si compone di rappresentanti dei Organe fédéral de coordination sanitaire Cantoni, di uffici federali e dell'esercito Eidgnössisches Sanitätsdienstliches Koordinationsorgan Paziente Ogni persona che, a causa di disturbi fisici o Patient psichici, necessita di cure o assistenza. Patient Sanità pubblica L'insieme delle istituzioni, delle persone e Santé publique dei mezzi, pubblici e privati, disponibili in Öffentliches Gesundheitswesen situazioni normali per l'assistenza sanitaria ai pazienti. La sanità pubblica è compito del Cantone. Servizio sanitario coordinato Estensione della sanità pubblica mediante Service sanitaire coordonné l'impiego coordinato di mezzi dei partner Koordinierter Sanitätsdienst esercito, protezione civile, organizzazioni civili al fine di garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile. Servizio di trasfusione Comprende il prelievo di sangue, la Service de transfusion sanguine preparazione, l'immagazzinamento e la Blutspendedienst consegna di sangue e emoderivati, non però la trasfusione stessa. Settore sanitario Territorio delimitato da una decisione Secteur sanitaire cantonale, provvisto di una propria condotta Sanitätsdienstlicher Raum sanitaria. Situazione ordinaria Esiste fintanto che i mezzi della sanità Situation ordinaire pubblica sono sufficienti all'assistenza Ordentliche Lage sanitaria di tutti i pazienti. Situazione straordinaria Esiste quando i mezzi della sanità pubblica Situation extraordinaire non sono sufficienti all'assistenza sanitaria di Ausserordentliche Lage tutti i pazienti.
CONCETTO SSC 96 17 Appendice 3: Approvazione al concetto SSC 96 A. Governi cantonali Data, Cantone, eventuali riserve Sottoscritto da 13.8.96, Kanton Thurgau Protokoll Nr. 816 Der Regierungsrat Staatsschreiber: C. Maurer 16.8.96, Kanton Aargau Landammann: S. Bircher Der Regierungsrat Staatsschreiber: i.V. U. Meier 20.8.96, Kanton Luzern Regierungsrat: K. Fellmann Das Gesundheits- und Sozialdepartement im Auftrag des Regierungsrates 18.9.96, Canton de Neuchâtel Le président: M. Jacot Le Conseil d'Etat Le chancelier: J.-M. Reber 23.9.96, Kanton Glarus Auszug aus dem Protokoll Der Regierungsrat Ratsschreiber: Dr. J. Brauchli Auszug aus dem Protokoll Nr. 8.10.96, Kanton Schaffhausen BO/Sp/38/6 Der Regierungsrat Staatsschreiber: F. Bolli 8.10.96, Kanton St. Gallen 31.10.96 Gesundheitsdepartement Der Regierungsrat im Auftrag der Regierung Die sanitätsdienstlichen Fälle 1 und 2 werden als Vorsteher: A. Grüninger GRAL (Gesundheits- und Rettungswesen in ausserordentlichen Lagen), der Fall 3 als KSD bezeichnet 16.10.96 und 9.9.97, Kanton Basel-Stadt Vorsteherin: V. Schaller Sanitätsdepartement 16.10.96, Kanton Bern Regierungsratsbeschluss 2580 Der Regierungsrat Präsident: Dr. H. Lauri Staatsschreiber: Dr. K. Nuspliger 22.10.96, Kanton Solothurn Landammann: Dr. T. Wallner Der Regierungsrat Staatsschreiber: Dr. K. Schwaller Vorbehalt bezüglich einer Zuweisung der Kader- ausbildung an die Kantone 29.10.96, Kanton Schwyz RRB Nr.1749 Landammann und Regierungsrat Landammann: R. Wyrsch Staatsschreiber: P. Gander 29.10.96, Kanton Obwalden Auszug aus dem Protokoll Nr. 560
CONCETTO SSC 96 18 Der Regierungsrat Landschreiber: U. Wallimann 30.10.96, Cantone del Ticino Numero 5654 Il Consiglio di Stato Presidente: P. Martelli Cancelliere: G. Gianella 30.10.96, Canton de Genève 1026 - 96 Le Conseil d'Etat Président: G.-O. Segond Chancelier: R. Hensler 30.10.96, Canton du Jura Président: C. Hêche Le Gouvernement de la République et Canton Chancelier: S. Jacquod 12.11.96, Kanton Zug Landammann: Dr. U. Birchler Der Regierungsrat Landschreiber: Dr. H. Windlin 3.12.96, Kanton Basel-Landschaft Auszug aus dem Protokoll 3098 Der Regierungsrat Landschreiber: W. Mundschin 14.1.97, Kanton Uri Auszug aus dem Protokoll Der Regierungsrat 14 R-840-16, Kanzleidirektor- Stellvertreter: A. Camenzind 15.1.97, Canton de Fribourg Président: U. Schwaller Le Conseil d'Etat Chancelier: R. Aebischer L'exécution sera assurée par l'ORCAF dans la mesure définie par la loi et les ordonnances jugées necessaires. 3.2.97, Kanton Nidwalden Protokollauszug 122 Der Regierungsrat Landschreiber: J.Baumgartner 4.2.97, Kanton Appenzell A.Rh. Auszug aus dem Protokoll Der Regierungsrat Ratschreiber: H.-J. Schär 4.2.97, Kanton Graubünden Protokoll 177 Der Regierungsrat Präsident: Dr. A. Maissen Kanzleidirektor: Dr. C. Riesen 12.2.97, Kanton Wallis Auszug aus dem Protokoll Der Staatsrat Staatskanzler: H. von Roten Vorbehalten wird die Gutheissung des Konzeptes 96 durch den Bundesrat. 30.4.97, Canton de Vaud Président: C. Favre Le Conseil d’état Vice-chancelier: E. Chesaux
CONCETTO SSC 96 19 27.6.97, Direktion des Gesundheitswesens des Vorsteherin: V. Diener Kantons Zürich Die sanitätsdienstlichen Fälle 1 und 2 werden als KoSaL (Koordination des Sanitätsdienstes in aus- serordentlichen Lagen), der Fall 3 als KSD bezeichnet. Die Schaffung zusätzlicher Organe und eine Zentralisierung auf Bundesebene werden als nicht nötig erachtet, der Koordinationsbedarf in der ordentlichen Lage wird bestätigt. 26.8.97, Kanton Appenzell I.Rh. Protokoll Nr. 1133 Die Standeskommission Reg. Landammann: C. Schmid Ratschreiber. i.V. Keller B. Organizzazioni private Data, organizzazione, eventuali riserve Sottoscritto da 25.07.96, Interverband für Rettungswesen IVR Präsident: Prof. Dr. med. B. Roos Geschäftsführer: U. Krieger 26.07.96, Schweizerisches Rotes Kreuz SRK Präsident: F.E. Muheim Rotkreuzchefarzt: Dr. R.P. Maeder 21.09.96, Schweizerischer Samariterbund SSB Stellvertreterin des Zentralsekretärs: Der Zentralvorstand B. Meyer 4.10.96, Schweizerischer Apothekerverband Präsident: i.A. R. Supersaxo-Motta Der Präsident 6.12.96, KSD-Team Schweiz Präsidentin: Dr. med. J. Haber Die Präsidentin 14.12.96, Schweizerischer Militär-Sanitäts- Zentralpräsident: J. Schmutz Verband SMSV Der Zentralvorstand 6.5.97, Verbindung der Schweizer Ärzte FMH Generalsekretariat: Der Präsident i.A. Ch. Hindricksen 20.5.97, Schweizerischer Verband Rotkreuz- Präsidentin: B. Rindlisbacher dienst SV-RKD Der Vorstand 23.5.97, H+ Die Spitäler der Schweiz Geschäftsführer: Die Geschäftsstelle Dr. C. Haudenschild 29.5.97, Schweizerische Gesellschaft der Präsidentin: Hptm RKD U. Spichale Rotkreuzoffiziere SGO RKD
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