Concetto 96 Servizio sanitario coordinato - (SSC) - L'incaricato del Consiglio federale per la preparazione del servizio sanitario coordinato

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L’incaricato del Consiglio federale per la preparazione del
servizio sanitario coordinato
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Concetto 96
Servizio sanitario coordinato
(SSC)

1996i.doc 8.9.97
CONCETTO SSC 96                                           1

Indice

Introduzione                                   Pagina 2

1. Di Principio                                       3

2. Basi legali                                        4

3. Assistenza dei pazienti                            5

4. Condotta e coordinamento                           6

5. Assicurare i mezzi                                 9

6. Preparativi di natura organizzativa              11

7. Approvazione                                     12

Appendici

Appendice 1: Basi legali                            13

Appendice 2: Definizioni                            15

Appendice 3: Approvazione al concetto SSC 96        17
CONCETTO SSC 96                                                                                   2

Introduzione

Nel 1976, Il Consiglio federale incaricò il medico in capo dell'esercito di elaborare un
concetto per la preparazione del Servizio sanitario coordinato (SSC) valevole in tutti i casi
strategici. Terminata nel 1980, il concetto fu sottoposto al Consiglio federale nel 1981 e
approvato da tutti i Governi cantonali nonché dalle organizzazioni private della sanità
pubblica interessate.

I cambiamenti politico-militari intervenuti in Europa alla fine degli anni Ottanta hanno con-
dotto ad una nuova analisi delle minacce. Il Consiglio federale ne ha tenuto conto nel suo
Rapporto 90 sulla politica di sicurezza della Svizzera, del 1° ottobre 1990, che ridefinisce la
politica di sicurezza del nostro Paese.

Il nuovo Concetto del Servizio sanitario coordinato rappresenta una revisione completa
di quello del 1980. Esso si fonda sulle minacce attuali nonché sulle difficoltà finanziarie dei
poteri pubblici e tiene conto delle competenze che la Costituzione federale attribuisce ai
Cantoni in materia di sanità pubblica. Il servizio sanitario coordinato è perciò inteso quale
estensione della sanità pubblica mediante l'impiego coordinato di mezzi dei partner
(esercito, protezione civile, organizzazioni civili) al fine di garantire ai pazienti la
migliore assistenza possibile.
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1. Di Principio

Obiettivo superiore

   I pazienti devono beneficiare in ogni momento della migliore assistenza sani-
   taria possibile.

Paziente è ogni persona che, a causa di disturbi fisici o psichici, necessita di cure o
assistenza.
Nella situazione ordinaria, dell'assistenza sanitaria dei pazienti si occupa la sanità
pubblica che dispone di numerose istituzioni pubbliche e private, persone e mezzi. Essa
sottostà, per principio, alla sovranità cantonale.
Una situazione straordinaria esiste quando i mezzi della sanità pubblica non sono suffi-
cienti all'assistenza sanitaria di tutti i pazienti. In vista di situazioni del genere, i mezzi
sanitari e i preparativi in materia d'organizzazione devono essere concordati tra
Confederazione, Cantoni, Comuni e istituzioni private.

Principî del SSC

   • Al Servizio sanitario coordinato devono partecipare tutte le istituzioni che
     possono contribuire all'assistenza sanitaria dei pazienti.

   • Il successo nell'impiego presuppone il coordinamento dei preparativi con-
     cernenti l'organizzazione, il personale, la formazione e il materiale.

   • L'assistenza ai pazienti deve sempre essere tempestiva, se necessario
     ricorrendo a misure straordinarie.

   • I mezzi devono essere impiegati, secondo la situazione, in maniera coordi-
     nata, se necessario in modo modulare o scaglionato nel tempo.

   • I compiti sanitari devono essere risolti mediante la condotta al livello più
     basso possibile.
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2. Basi legali

La sanità pubblica è regolata per principio dal diritto cantonale. Numerosi Cantoni hanno
completato la loro legislazione sanitaria con una regolamentazione del servizio sanitario in
situazioni straordinarie.

Il servizio sanitario della protezione civile, così come la costruzione, l'equipaggiamento e
la manutenzione dei propri rifugi e dei centri operatori protetti, sono stabiliti nelle basi legali
della protezione civile.

Giuridicamente, il servizio sanitario dell'esercito si fonda esclusivamente sulla Legge
federale sull'esercito e sull'amministrazione militare.

Il settore privato, comprendente ad esempio gli studi medici, le cliniche private nonché le
associazioni del personale e professionali, dispone, nell'ambito dell'ordinamento giuridico,
di campi d'attività autonomi.

Il Servizio sanitario coordinato è ancorato nel diritto federale, nella dichiarata volontà dei
Governi cantonali e delle istituzioni private di realizzare il concetto del Servizio sanitario
coordinato, nelle basi legali cantonali e in regolamentazioni contrattuali.

In situazioni straordinarie, il Consiglio federale e i Governi cantonali invocando il diritto di
necessità, in parte fondandosi anche sul diritto in preparazione, possono fare uso del loro il
potere speciale di emanare istruzioni. Con ciò non sono messe in discussione le
competenze derivanti dalla Costituzione federale.
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3. Assistenza dei pazienti

La possibilità di un afflusso massiccio di pazienti costituisce un problema centrale per
l'assistenza sanitaria. Dati statistici completi sul numero attendibile di pazienti feriti o
bisognosi di assistenza psichiatrica esistono soprattutto per le guerre convenzionali. In caso
di catastrofi di origine tecnica o naturale, il numero di pazienti può essere localmente assai
superiore, tuttavia non è possibile presumerlo. La probabilità che ci sia un numero
estremamente elevato di pazienti è proporzionalmente bassa.

L'assistenza medica ai pazienti feriti, malati o bisognosi di cure psichiatriche dev'essere
prestata immediatamente, altrimenti le possibilità di successo diminuiscono molto rapi-
damente. Se mancano mezzi medici sufficienti o possibilità di trasporto idonee, i pazienti
devono essere assistiti sul posto, in caso estremo successivamente anche in ospedale,
secondo i principî della medicina di massa. Si vuole così assicurare la sopravvivenza del
maggior numero possibile di pazienti.

La seguente regola è determinante per l'organizzazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti:

Regola delle 6 / 24 ore

   I pazienti che necessitano di un'ospedalizzazione devono
   • essere ammessi all'ospedale il più tardi sei ore dopo il ferimento e
   • essere stati curati all'ospedale il più tardi 24 ore dopo il ferimento.

Le persone che presentano reazioni ansiose o di panico, devono dapprima essere
ricoverate in una clinica psichiatrica, se gli aiuti sul luogo e le cure in ospedale non hanno
ottenuto risultati entro i tempi stabiliti.
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4. Condotta e coordinamento

In situazione ordinaria, l'assistenza sanitaria dei pazienti avviene sulla base della libera
scelta del medico e dell'ospedale, secondo principî medici individuali e con i mezzi sanitari
ordinari.

In situazioni straordinarie, l'assistenza sanitaria dei pazienti non può essere assicurata
attraverso la libera scelta del medico e dell'ospedale, per cui la condotta sanitaria dev'es-
sere adattata. I compiti più importanti della condotta sanitaria sono:
• assicurare ai pazienti, il più a lungo possibile, i soccorsi medici individuali
• se necessario, limitare i soccorsi medici individuali, onde consentire la sopravvivenza di
  un maggior numero possibile di pazienti
• ripristinare il più presto possibile la situazione normale.

I mezzi sanitari comprendono
• il personale e le organizzazioni
• le opere e gli impianti, protetti e non
• il materiale e i mezzi di trasporto
• il materiale sanitario di consumo, i medicamenti, i gas per uso medico, il sangue e gli
  emoderivati.
I mezzi sanitari necessari in situazioni ordinarie sono approntati da istituzioni sanitarie
pubbliche e private. L'offerta di prestazioni è regolarmente adattata alle variazioni delle
possibilità e delle necessità. Nelle situazioni straordinarie, i mezzi sanitari ordinari devono
essere disponibili il più possibile in modo illimitato e, se necessario, poter essere com-
pletati con mezzi supplementari; al riguardo, devono essere prese misure preventive.

A tutti i livelli di condotta civili, la responsabilità politica della condotta incombe alle
autorità (Consiglio federale, Governo cantonale, Municipio). Per l'adempimento dei loro
compiti, esse dispongono dell'amministrazione ad esse subordinata, in situazioni
straordinarie di organi di stato maggiore.
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I settori sanitari servono a mantenere efficiente la condotta sanitaria anche in condizioni
difficili, segnatamente durante la guerra. Ogni settore deve perciò disporre di una propria
condotta sanitaria. I Cantoni stabiliscono se il territorio cantonale formi uno o più settori
sanitari.

Per la condotta sanitaria militare, il ruolo determinante spetta principalmente ai livelli di
comando esercito, divisione territoriale/brigata territoriale, reggimento territoriale e
reggimento d'ospedale.

Per la coordinazione a livello di Confederazione, tra i Cantoni nonché tra i Cantoni e
l'esercito, il Consiglio federale può impiegare l'organo federale di coordinamento sanitario
da lui stesso creato. Altri organi di coordinamento, permanenti o temporanei, sono costituiti,
a seconda delle necessità, d'intesa tra le autorità competenti e gli uffici di comando militari.
Particolare importanza incombe agli organi di coordinamento a livello cantonale.

Una situazione sanitaria straordinaria può
• essere provocata da un numero elevato di pazienti o dall'insufficienza dei mezzi
• intervenire localmente, regionalmente o in tutto il paese
• subentrare inaspettatamente o in modo prevedibile, improvvisamente o
   progressivamente
• essere di durata breve o prolungata
• comportare un numero di pazienti relativamente costante o potenzialmente crescente
• presentarsi isolatamente o simultaneamente a problemi in altri settori.

Per le pianificazioni e i preparativi, dalle numerose situazioni possibili, si possono dedurre
come modelli tre casi sanitari:
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Casi sanitari

Caso 1
La sanità pubblica funziona          Ogni cantone effettua i        La Confederazione effettua i
senza misure particolari delle       preparativi per eventuali      preparativi per eventuali
autorità cantonali o federali        situazioni straordinarie, ad   situazioni straordinarie, ad
                                     esempio mediante               esempio mediante
Funzionano segnatamente              ° pianificazioni: installazioni ° concezioni, legislazione,
° fornitori pubblici e privati di      sanitarie, fabbisogno di        finanze, formazione e
  prestazioni quali ospedali,          personale, materiale, me-       perfezionamento, asseg-
  studi medici/dentistici,             dicamenti, finanze, ecc.        nazione di personale,
  farmacie, laboratori, servizi di   ° realizzazioni: ad esempio       riserve di materiale
  cura, pronto soccorso,               legislazione, assegnazione ° preparazione del servizio
  ambulanze e salvataggio              di personale, formazione e sanitario dell'esercito
° libera scelta del medico e           perfezionamento,              ° coordinazione delle misure
  dell'ospedale                        materiale, installazioni e      urgenti in caso di
                                       organizzazioni d'allarme        radioattività

Caso 2
Uno o più Cantoni ordinano           Altri Cantoni o Paesi limitrofi La Confederazione presta
misure eccezionali singole /         prestano aiuto, ad esempio aiuto, su domanda, ad
generali.                                                            esempio
Esempi:                           ° assistendo pazienti
° differimento di operazioni non ° mettendo a disposizione          ° mettendo a disposizione
  urgenti                           ambulanze, materiale              truppe sanitarie dai corsi
° dimissione anticipata di          sanitario e personale             della truppa, dal
  pazienti                                                            reggimento di aiuto in
° impiego di organi della con-                                        caso di catastrofe e dal
  dotta e di riserve di personale                                     servizio d'appoggio
La sanità pubblica continua, per                                    ° consegnando materiale
quanto possibile, a funzionare                                        sanitario e veicoli
normalmente.

Caso 3
La Confederazione ordina per         I Cantoni mantengono, per      Laddove è necessario, la
tutto il paese o parte di esso       quanto possibile, il funzio-   Confederazione impiega i
misure eccezionali singole o         namento della sanità pub-      mezzi a propria disposi-
generali.                            blica.                         zione,
Esempi:                              Se necessario, i Cantoni       segnatamente
° chiamata in servizio della         ordinano misure straordi-      ° truppe sanitarie dai corsi
  truppa/della protezione civile     narie supplementari.             della truppa, dal servizio
° razionamento                                                        d'appoggio o dal servizio
                                                                      attivo
                                                                    ° organi di coordinamento e
                                                                      di condotta
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5. Assicurare i mezzi

Misure concernenti gli effettivi di personale

• Con le istituzioni interessate, i Cantoni assicurano la copertura del fabbisogno di per-
  sonale delle installazioni sanitarie civili nonché delle organizzazioni sanitarie di salva-
  taggio e di trasporto anche in previsione di situazioni straordinarie
• la Confederazione assicura la copertura del fabbisogno di personale delle installazioni
  sanitarie militari
• i responsabili delle installazioni sanitarie, la Croce Rossa Svizzera e le associazioni
  professionali invitano il personale professionista attivo o che ha cessato l'attività, non
  soggetto all'obbligo di prestare servizio militare o nella protezione civile, ad impegnarsi
  in caso di situazioni straordinarie
• i Cantoni si dotano delle basi legali che permettano loro di obbligare il personale pro-
  fessionista a lavorare in installazioni sanitarie in caso di situazioni straordinarie
• la Confederazione e i Cantoni assicurano che, in caso di situazioni straordinarie, i quadri
  sanitari esercitino una sola funzione
• la Confederazione e i Cantoni controllano periodicamente che, in previsione di situazioni
  straordinarie, il fabbisogno di personale delle installazioni sanitarie sia coperto e si
  informano a vicenda.

Misure concernenti la formazione

• La Confederazione, i Cantoni e le istituzioni interessate formano - secondo regole
  unificate - il personale sanitario, professionista e non, all'impiego in situazioni
  straordinarie; essi offrono possibilità di formazione in materia di medicina di catastrofe e
  di guerra nonché di condotta sanitaria
• la Croce Rossa Svizzera offre possibilità di formazione al personale sanitario profes-
  sionista dopo un'interruzione dell'attività professionale.

Misure concernenti le installazioni sanitarie

• D'accordo con le istituzioni interessate, i Cantoni fissano i compiti e le capacità di
  prestazione che le installazioni sanitarie civili devono assicurare
• i Cantoni, i Comuni e gli ospedali assicurano la preparazione di rifugi secondo le
  direttive della Confederazione
• la Confederazione fissa i compiti e le capacità di prestazione che le installazioni
  sanitarie militari devono assicurare.
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Misure concernenti i mezzi di trasporto

• I Cantoni registrano i mezzi di trasporto di pazienti disponibili subito o a breve termine e,
  d'intesa con le istituzioni interessate, predispongono l'impiego dei mezzi di trasporto in
  situazioni straordinarie
• le istanze autorizzate preparano la requisizione di autoveicoli per il servizio sanitario
  civile e militare
• la Confederazione, a richiesta del Cantone, si tiene pronta a sostenere con mezzi militari
  i trasporti sanitari in situazioni straordinarie.

Misure concernenti il materiale sanitario di consumo

Il materiale sanitario di consumo comprende tutti i beni di consumo necessari per la
diagnosi medica nonché per il trattamento e la cura di pazienti, come pellicole radiografi-
che, prodotti chimici, medicamenti, materiale di medicazione, articoli monouso, gas per uso
medico
• La Confederazione, i Cantoni e le istituzioni interessate si accordano circa la costitu-
    zione di una riserva di materiale sanitario di consumo adeguata a una possibile situa-
    zione di minaccia
• l'esercito prepara la produzione d'emergenza di medicamenti
• d'intesa con i Cantoni e le istituzioni interessate, la Confederazione stabilisce le riserve
    minime
• l'esercito, i grossisti, le farmacie, i medici dispensatori, gli ospedali, gli ospizi e i malati
    cronici tengono le riserve stabilite e provvedono al rinnovo adeguato delle stesse
• le economie domestiche tengono una riserva adeguata di medicamenti semplici e di
    materiale di medicazione come farmacia domestica
• la Confederazione, i Cantoni e le istituzioni interessate confrontano periodicamente le
    quantità effettivamente in riserva con le quantità prescritte. Inoltre si tengono pronti ad
    adattare le riserve a una situazione di minaccia mutata.

Misure concernenti il sangue e gli emoderivati

• D'intesa con il Servizio di trasfusione della Croce Rossa Svizzera, l'incaricato del
  Consiglio federale per la preparazione del Servizio sanitario coordinato emana direttive
  concernenti il servizio di trasfusione in situazioni straordinarie
• in collaborazione con i Cantoni e l'esercito, il servizio di trasfusione della Croce Rossa
  Svizzera crea le premesse organizzative che consentono, in situazioni straordinarie, di
  adattare il numero di prelievi al fabbisogno, rispettando la libertà della donazione del
  sangue.
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6. Preparativi di natura organizzativa

Misure concernenti la condotta sanitaria

• la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché, in caso di situazioni straordinarie, le
  strutture essenziali di condotta siano pronte e non siano necessarie mutazioni nei quadri
• i Cantoni determinano i settori sanitari e creano le premesse per assicurarne la condotta.

Misure concernenti il coordinamento

• la Confederazione e i Cantoni assicurano il coordinamento dei preparativi sanitari in
  previsione di situazioni straordinarie
• la Confederazione provvede affinché gli uffici e i servizi federali, i Cantoni e le
  organizzazioni di diritto privato siano convenientemente rappresentati in seno al
  Comitato del servizio sanitario
• d'intesa con i Governi cantonali, il Consiglio federale fissa i compiti e le competenze
  dell'organo federale di coordinamento sanitario in caso di situazioni straordinarie e ne
  designa i membri
• i Cantoni nonché le divisioni/le brigate/i reggimenti territoriali preparano la collaborazione
  sanitaria in caso di situazioni straordinarie
• i Cantoni si accordano circa la collaborazione sanitaria in caso di situazioni straordinarie
• l'incaricato del Consiglio federale per la preparazione del Servizio sanitario coordinato
  informa periodicamente il Consiglio federale, i Governi cantonali e gli organi responsabili
  delle istituzioni private sullo stato dei preparativi.
CONCETTO SSC 96                                                                             12

7. Approvazione

Il presente Concetto del Servizio sanitario coordinato è stato approvato della Commissione
del Servizio sanitario il 9 maggio 1996 e dallo Stato maggiore della difesa il 27 giugno
1996.

In risposta alla consultazione del 12 luglio 1996, i Governi cantonali e le organizzazioni
private operanti nel settore sanitario a livello nazionale secondo l'elenco dell'appendice 3,
hanno approvato il presente concetto, hanno confermato la loro disponibilità a realizzarla e
hanno quindi sostituito, per il proprio Cantone, rispettivamente la propria istituzione, il
concetto del 1° dicembre 1980 col Concetto SSC 96.

Oggi, il Consiglio federale ha preso atto del presente Concetto e l'ha dichiarato deter-
minante per tutti gli uffici federali in sostituzione del Concetto del 1° dicembre 1980.

Berna, 26 marzo 1997                              L'incaricato del Consiglio federale
                                                  per la preparazione del Servizio
                                                  sanitario coordinato

                                                  Dr P. Eichenberger
CONCETTO SSC 96                                                                              13

Appendici

Appendice 1: Basi legali

Convenzione di Ginevra del 12.8.1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle
forze armate in campagna; RS 0.518.12

Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 12.8.1949 relativi alla protezione delle
vittime nei conflitti armati internazionali e non internazionali, dell' 8.6.1977; RS
0.518.521/522

Legge federale del 27.6.1969 su gli organi direttivi e il Consiglio della difesa; RS 501

Ordinanza del Consiglio federale del 18.12.1974 sull'istruzione nell'ambito della difesa
integrata; RS 501.2

Legge federale del 3.2.1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare,
LM); RS 510.10

Ordinanza del Consiglio federale del 1.9.1976 concernente la preparazione del servizio
sanitario coordinato; RS 501.31

Ordinanza del Consiglio federale del 18.6.1984 sull'organo federale di coordinamento
sanitario; RS 501.32

Ordinanza del DMF del 20.9.1976 che regola l'intervento di mezzi militari in caso di
catastrofi in Svizzera; RS 510.212

Ordinanza del Consiglio federale del 18.10.1995 concernente l’esenzione dal servizio
militare (OESM); RS 511.31

Decreto federale del 13.6.1951 concernente la Croce Rossa svizzera; RS 513.51

Ordinanza del Consiglio federale del 19.10.1994 sul Servizio della Croce Rossa (OSCR);
RS 513.52

Ordinanza del Consiglio federale del 16.11.1994 concernente i compiti territoriali e il
servizio territoriale (OSTer); RS 513.311.1

Ordinanza del Consiglio federale del 18.10.1995 concernente la dispensa e il congedo dal
servizio d’appoggio e dal servizio attivo (ODCA); RS 519.2

Ordinanza del Consiglio federale del 3.4.1968 concernente la requisizione; RS 519.7
CONCETTO SSC 96                                                                               14

Legge federale del 17.6.1994 sulla protezione civile (LPCi); RS 520.1

Legge federale del 4.10.1963 sull'edilizia di protezione civile (LEPCi); RS 520.2

Legge federale dell' 8.10.1982 sull'approvvigionamento economico del Paese (Legge
sull'approvvigionamento del Paese, LAP), RS 531

Legge federale del 23.12.1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro
le radiazioni (Legge sull'energia nucleare LEN); RS 732.0

Ordinanza del Consiglio federale del 26.6.1991 concernente l'organizzazione di intervento
in caso di aumento della radioattività (OROIR); RS 732.32

Legge federale del 19.12.1877 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione
Svizzera; RS 811.11

Ordinanza generale del 19.11.1980 sugli esami federali per le professioni mediche
(OPMed); RS 811.112.1

Legge federale del 3.10.1951 sugli stupefacenti; RS 812.121

Legge federale del 6.10.1989 sulla farmacopea (Legge sulla farmacopea, LFarm); RS
812.21

Legge sulla radioprotezione del 22.3.1991 (LRaP); RS 814.50

Legge federale del 21.3.1969 sul commercio dei veleni (Legge sui veleni); RS 814.80

Ordinanza del 22.6.1994 del Consiglio federale sulla radioprotezione (ORaP); RS 814.501

Legge federale del 9.10.1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle
derrate alimentari, LDerr); RS 817.0

Legge federale del 18.12.1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge
sulle epidemie); RS 818.101

Ordinanza del Consiglio federale del 17.6.1974 concernente il servizio sanitario di confine;
RS 818.125.1

Legge sulle epizoozie del 1.7.1966 (LFE); RS 916.40
CONCETTO SSC 96                                                                            15

Appendice 2: Definizioni

Nel Concetto SSC 96 sono utilizzate le seguenti definizioni:

Afflusso massiccio di pazienti                 Afflusso di pazienti in numero così elevato da
Afflux massif de patients                      imporre la limitazione delle cure ai casi più
Massenanfall von Patienten                     urgenti affinché possa sopravvivere il
                                               maggior numero possibile di pazienti.

Aiuto spontaneo                                Aiuto prestato, in caso di eventi dannosi, da
Aide spontanée                                 vicini o da persone presenti casualmente.
Spontanhilfe

Competenza del Consiglio federale              Competenza legislativa del Consiglio
fondata sul diritto di necessità               federale messa in vigore per lo stato di
Compétence du Conseil fédéral fondée           necessità, in margine a disposizioni
sur le droit de nécessité                      costituzionali; essa comprende anche il
Notrechtskompetenz des Bundesrates             potere di dare istruzioni ai Governi cantonali.
                                               Il Consiglio federale fa uso di tale
                                               competenza fondandosi su attribuzioni di
                                               pieni poteri decise dal Parlamento, o, se gli
                                               organi costituzionali non possono più essere
                                               convocati o non possono intervenire a
                                               tempo, su una competenza autonoma
                                               fondata sul diritto di necessità, al fine di
                                               gestire lo stato di necessità.

Materiale sanitario di consumo                 Beni di consumo per la diagnosi medica,
Matériel sanitaire de consommation             come anche per l'assistenza e la cura di
Sanitätsverbrauchsmaterial                     pazienti, segnatamente medicamenti,
                                               materiale di medicazione, articoli monouso,
                                               gas per uso medico

Materiale sanitario                            Apparecchiature mediche tecniche e
Matériel sanitaire                             materiale sanitario di consumo per la
Sanitätsmaterial                               diagnosi medica nonché per l'assistenza e le
                                               cure sanitarie ai pazienti.

Medicina individuale                           Assistenza sanitaria al singolo paziente alle
Médecine individuelle                          stesse condizioni ottimali come in situazioni
Individualmedizin                              ordinarie
CONCETTO SSC 96                                                                            16

Organo federale di coordinamento           Coordina l'impiego dei mezzi dei partner
sanitario                                  SSC, si compone di rappresentanti dei
Organe fédéral de coordination sanitaire   Cantoni, di uffici federali e dell'esercito
Eidgnössisches Sanitätsdienstliches
Koordinationsorgan

Paziente                                   Ogni persona che, a causa di disturbi fisici o
Patient                                    psichici, necessita di cure o assistenza.
Patient

Sanità pubblica                            L'insieme delle istituzioni, delle persone e
Santé publique                             dei mezzi, pubblici e privati, disponibili in
Öffentliches Gesundheitswesen              situazioni normali per l'assistenza sanitaria ai
                                           pazienti. La sanità pubblica è compito del
                                           Cantone.

Servizio sanitario coordinato              Estensione della sanità pubblica mediante
Service sanitaire coordonné                l'impiego coordinato di mezzi dei partner
Koordinierter Sanitätsdienst               esercito, protezione civile, organizzazioni
                                           civili al fine di garantire ai pazienti la migliore
                                           assistenza possibile.

Servizio di trasfusione                    Comprende il prelievo di sangue, la
Service de transfusion sanguine            preparazione, l'immagazzinamento e la
Blutspendedienst                           consegna di sangue e emoderivati, non però
                                           la trasfusione stessa.

Settore sanitario                          Territorio delimitato da una decisione
Secteur sanitaire                          cantonale, provvisto di una propria condotta
Sanitätsdienstlicher Raum                  sanitaria.

Situazione ordinaria                       Esiste fintanto che i mezzi della sanità
Situation ordinaire                        pubblica sono sufficienti all'assistenza
Ordentliche Lage                           sanitaria di tutti i pazienti.

Situazione straordinaria                   Esiste quando i mezzi della sanità pubblica
Situation extraordinaire                   non sono sufficienti all'assistenza sanitaria di
Ausserordentliche Lage                     tutti i pazienti.
CONCETTO SSC 96                                                                         17

Appendice 3: Approvazione al concetto SSC 96

A. Governi cantonali
Data, Cantone, eventuali riserve                    Sottoscritto da

13.8.96, Kanton Thurgau                             Protokoll Nr. 816
Der Regierungsrat                                   Staatsschreiber: C. Maurer

16.8.96, Kanton Aargau                              Landammann: S. Bircher
Der Regierungsrat                                   Staatsschreiber: i.V. U. Meier

20.8.96, Kanton Luzern                              Regierungsrat: K. Fellmann
Das Gesundheits- und Sozialdepartement im
Auftrag des Regierungsrates

18.9.96, Canton de Neuchâtel                        Le président: M. Jacot
Le Conseil d'Etat                                   Le chancelier: J.-M. Reber

23.9.96, Kanton Glarus                              Auszug aus dem Protokoll
Der Regierungsrat                                   Ratsschreiber: Dr. J. Brauchli
                                                    Auszug aus dem Protokoll Nr.
8.10.96, Kanton Schaffhausen
                                                    BO/Sp/38/6
Der Regierungsrat
                                                    Staatsschreiber: F. Bolli

8.10.96, Kanton St. Gallen                          31.10.96 Gesundheitsdepartement
Der Regierungsrat                                   im Auftrag der Regierung
Die sanitätsdienstlichen Fälle 1 und 2 werden als   Vorsteher: A. Grüninger
GRAL (Gesundheits- und Rettungswesen in
ausserordentlichen Lagen), der Fall 3 als KSD
bezeichnet

16.10.96 und 9.9.97, Kanton Basel-Stadt             Vorsteherin: V. Schaller
Sanitätsdepartement

16.10.96, Kanton Bern                               Regierungsratsbeschluss 2580
Der Regierungsrat                                   Präsident: Dr. H. Lauri
                                                    Staatsschreiber: Dr. K. Nuspliger

22.10.96, Kanton Solothurn                          Landammann: Dr. T. Wallner
Der Regierungsrat                                   Staatsschreiber: Dr. K. Schwaller
Vorbehalt bezüglich einer Zuweisung der Kader-
ausbildung an die Kantone

29.10.96, Kanton Schwyz                             RRB Nr.1749
Landammann und Regierungsrat                        Landammann: R. Wyrsch
                                                    Staatsschreiber: P. Gander

29.10.96, Kanton Obwalden                           Auszug aus dem Protokoll Nr. 560
CONCETTO SSC 96                                                                        18

Der Regierungsrat                                     Landschreiber: U. Wallimann

30.10.96, Cantone del Ticino                          Numero 5654
Il Consiglio di Stato                                 Presidente: P. Martelli
                                                      Cancelliere: G. Gianella

30.10.96, Canton de Genève                            1026 - 96
Le Conseil d'Etat                                     Président: G.-O. Segond
                                                      Chancelier: R. Hensler

30.10.96, Canton du Jura                              Président: C. Hêche
Le Gouvernement de la République et Canton            Chancelier: S. Jacquod

12.11.96, Kanton Zug                                  Landammann: Dr. U. Birchler
Der Regierungsrat                                     Landschreiber: Dr. H. Windlin

3.12.96, Kanton Basel-Landschaft                      Auszug aus dem Protokoll 3098
Der Regierungsrat                                     Landschreiber: W. Mundschin

14.1.97, Kanton Uri                                   Auszug aus dem Protokoll
Der Regierungsrat                                     14 R-840-16, Kanzleidirektor-
                                                      Stellvertreter: A. Camenzind

15.1.97, Canton de Fribourg                           Président: U. Schwaller
Le Conseil d'Etat                                     Chancelier: R. Aebischer
L'exécution sera assurée par l'ORCAF dans la
mesure définie par la loi et les ordonnances jugées
necessaires.

3.2.97, Kanton Nidwalden                              Protokollauszug 122
Der Regierungsrat                                     Landschreiber: J.Baumgartner

4.2.97, Kanton Appenzell A.Rh.                        Auszug aus dem Protokoll
Der Regierungsrat                                     Ratschreiber: H.-J. Schär

4.2.97, Kanton Graubünden                             Protokoll 177
Der Regierungsrat                                     Präsident: Dr. A. Maissen
                                                      Kanzleidirektor: Dr. C. Riesen

12.2.97, Kanton Wallis                                Auszug aus dem Protokoll
Der Staatsrat                                         Staatskanzler: H. von Roten
Vorbehalten wird die Gutheissung des Konzeptes
96 durch den Bundesrat.

30.4.97, Canton de Vaud                               Président: C. Favre
Le Conseil d’état                                     Vice-chancelier: E. Chesaux
CONCETTO SSC 96                                                                                 19

27.6.97, Direktion des Gesundheitswesens des            Vorsteherin: V. Diener
Kantons Zürich
Die sanitätsdienstlichen Fälle 1 und 2 werden als
KoSaL (Koordination des Sanitätsdienstes in aus-
serordentlichen Lagen), der Fall 3 als KSD
bezeichnet. Die Schaffung zusätzlicher Organe und
eine Zentralisierung auf Bundesebene werden als
nicht nötig erachtet, der Koordinationsbedarf in der
ordentlichen Lage wird bestätigt.

26.8.97, Kanton Appenzell I.Rh.                         Protokoll Nr. 1133
Die Standeskommission                                   Reg. Landammann: C. Schmid
                                                        Ratschreiber. i.V. Keller

B. Organizzazioni private
Data, organizzazione, eventuali riserve                Sottoscritto da

25.07.96, Interverband für Rettungswesen IVR           Präsident: Prof. Dr. med. B. Roos
                                                       Geschäftsführer: U. Krieger

26.07.96, Schweizerisches Rotes Kreuz SRK              Präsident: F.E. Muheim
                                                       Rotkreuzchefarzt: Dr. R.P. Maeder

21.09.96, Schweizerischer Samariterbund SSB            Stellvertreterin des Zentralsekretärs:
Der Zentralvorstand                                    B. Meyer

4.10.96, Schweizerischer Apothekerverband              Präsident: i.A. R. Supersaxo-Motta
Der Präsident

6.12.96, KSD-Team Schweiz                              Präsidentin: Dr. med. J. Haber
Die Präsidentin

14.12.96, Schweizerischer Militär-Sanitäts-            Zentralpräsident: J. Schmutz
Verband SMSV
Der Zentralvorstand

6.5.97, Verbindung der Schweizer Ärzte FMH             Generalsekretariat:
Der Präsident                                          i.A. Ch. Hindricksen

20.5.97, Schweizerischer Verband Rotkreuz-             Präsidentin: B. Rindlisbacher
dienst SV-RKD
Der Vorstand

23.5.97, H+ Die Spitäler der Schweiz                   Geschäftsführer:
Die Geschäftsstelle                                    Dr. C. Haudenschild

29.5.97, Schweizerische Gesellschaft der               Präsidentin: Hptm RKD U. Spichale
Rotkreuzoffiziere SGO RKD
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